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spedizione in abb. postale 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96-filiale di Napoli
maggio 2000
rivista bimestrale dell’ordine degli architetti di napoli e provincia
architettinapoletani rivista bimestrale dell’ordine degli architetti di napoli e provincia numero 1 · maggio 2000
editore Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia Paolo Pisciotta Francesco Bocchino Beatrice Melis
presidente vice presidenti
Gennaro Polichetti
segretario
Pasquale De Masi
tesoriere
Francesco Cassano consiglieri Gerardo Cennamo Vincenzo Corvino Pio Crispino Ermelinda Di Porzio Fabrizio Mangoni di S. Stefano Fulvio Ricci Antonella Palmieri Onorato Visone Antonio Zehender
in questo numero:
direttore responsabile Paolo Pisciotta direttore editoriale Vincenzo Corvino responsabile di redazione Gerardo M. Cennamo comitato editoriale Pasquale De Masi Ermelinda Di Porzio Fabrizio Mangoni di S. Stefano Antonella Palmieri Giancarlo Smith redazione Antonio Acierno, Giuseppe Albanese, Antonio Ariano, Alba Cappellieri, Giovanna di Dio Cerchia, Claudio Correale, Marco De Angelis, Carmen Del Grosso, Luca Lanini, Giulia Morrica, Aldo Micillo, Mariarosaria Pireneo, Marcello Pisani, Adelaide Pugliese, Francesco Scardaccione, Roberto Vanacore direzione e redazione Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia via Medina, 63 tel. 081.552.45.50 · 552.46.09 fax 081.551.94.86 http://www.na.archiworld.it e-mail: infonapoli@archiworld.it servizio editoriale e pubblicità Eidos s.a.s. via Napoli, 201 Castellammare di Stabia Napoli tel./fax 081.8721910 e mail: eidosedizioni@libero.it stampa Grafiche Somma Gragnano Napoli progetto grafico Michele Esposito Carlo Buonerba
editoriale un sogno che diventa realtà
paolo pisciotta
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argomenti regolamento merloni: necessità di modifiche
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alcune note di commento
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il parere di…
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l’occasione dei concorsi
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l’allegato
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dipartimenti e servizi dell’ordine
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dalla redazione
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calendario mostre
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raffaele sirica
ermelinda di porzio
cesario liguori, aldo mobilio, antonio amato, riccardo giustino
fabrizio mangoni
estratto regolamento merloni
vincenzo corvino
alba cappellieri
fotografie Francesco Scardaccione
Registrazione Trib. di Napoli n°5129 del 28/04/2000 distribuzione gratuita agli architetti iscritti all’albo di Napoli e Provincia, ai Consigli degli Ordini Provinciali degli Architetti e degli Ingegneri d’Italia, ai Consigli Nazionali degli Architetti e degli Ingegneri, agli Enti e Amministrazioni interessate spedizione in abb. postale 45% - art. 2 comma 20/b legge 662/96-filiale di Napoli Gli articoli pubblicati esprimono solo l’opinione dell’autore e non impegnano il Consiglio dell’Ordine né la redazione della Rivista. Di questo numero sono state stampate n° 7.000 copie Chiuso in tipografia il 10/05/2000
in copertina Renzo Piano Building Workshop, veduta sud degli uffici Debis a Potsdamer Platz, Berlino
un sogno che diventa realtà Paolo Pisciotta*
Un sogno: nel raccontarlo hai sempre paura che, nel tradursi in realtà, assuma profili e contenuti diversi e che, proprio perché realtà, non appartenga più a te, ma a tutti e a quanti, per questo, si sentono chiamati ad esprimere severi ma doverosi giudizi. Finalmente, dopo diversi anni, l’Ordine, con una visione più innovativa dell’intera strategia delle attività editoriali, affianca al suo mensile di informazione, una rivista bimestrale, strumenti questi che meglio interpretano il processo di rinnovamento politico ed organizzativo a cui il Consiglio sta dedicando da qualche biennio tutte le sue energie. Finalmente una rivista tesa a recuperare agli architettinapoletani una propria identità culturale ed un proprio ruolo sociale, in una dimensione europea; quella stessa dimensione che vede l’architettura al centro di tutte le questioni e che assegna ad essa quel giusto valore aggiunto, capace di creare sviluppo, non solo sociale e culturale, ma anche economico. Una rivista che mira al superamento degli stretti confini disciplinari, per proiettare la categoria in un composito sociale più articolato e complesso, ponendosi un duplice scopo: 1. Informare tutti gli iscritti dell’azione politica avviata dal Consiglio, tesa al rilancio della categoria, in un momento di grande scontro politico sul futuro sistema legislativo che attiene alla professione di architetto; 2. Costruire quel luogo del dibattito aperto, dove accogliere anche le diverse opinioni del mondo della politica, delle forze sociali, imprenditoriali e culturali, sui grandi temi dell’Architettura, del Territorio e dell’Ambiente. Per molti un progetto editoriale “ambizioso”, per noi solo un importante progetto politico in cui, da tempo, abbiamo creduto, per cui ci siamo battuti e continueremo a batterci. Quello stesso progetto che vede nell’architettura un valore sociale e allo stesso modo un diritto del cittadino, e di cui l’architetto, nell’esprimere la sua piena responsabilità sociale, è l’artefice. Mercato - Formazione - Occupazione Sono questi i temi lanciati dal V° Congresso Nazionale di Torino, che ha visto gli 80.000 architetti italiani sostenere con forza il diritto all’architettura e per esso il diritto all’ambiente. E’ stata questa l’occasione durante la quale il Presidente Sirica sottolineava, tra l’altro, come... “le grandi e medie metropoli italiane soffrono di un basso tasso di rinnovo urbano e scontano un grave ritardo rispetto all’Europa in termini infrastrutturali, di modernizzazione urbanistica, di recupero delle aree dismesse, di riqualificazione edilizia”. A questa denuncia faceva eco quella del Ministro Melandri, che nel suo intervento, sottolineava
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come... “promuovere l’architettura di qualità in Italia, oggi significa avviare il risarcimento di un debito accumulato negli anni e restituire a questa il ruolo che le spetta, come segno di civiltà contemporanea, come espressione piena del nostro Paese, come oggetto delle politiche culturali italiane”. Oggi esistono tutte le condizioni per riappropriarsi della discussione e del dibattito. Lentamente si ricomincia a riflettere su temi che, da cinquant’anni, si sono lasciati cadere nel dimenticatoio dell’immaginario collettivo, quali l’architettura, l’ambiente, la città, le persone, la politica, l’economia, il territorio. Possiamo finalmente registrare come anche la questione delle professioni sia diventata centrale nel dibattito politico nazionale, grazie all’attenta azione elaborata dal Consiglio Nazionale degli Architetti, unitamente a tutti gli Ordini Provinciali. Un’azione politica tesa ad esaltare le professioni non come luogo di privilegi, ma come sistema collaborante alla strutturazione del nuovo modello economico e sociale, caratterizzato sempre di più dal terziario avanzato, dove i servizi, sempre più controllati dai “knowledge workers”, cioè da portatori di idee e conoscenze, diventano sempre di più traduzione dei bisogni collettivi. Un’azione politica dove l’aspetto della tutela delle professioni si apre ad un sistema di competizione basato sulla qualità, capace di offrire opportunità a tutti, a cominciare dai giovani, e di non riservare tutto all’accaparramento di pochi. E’ questo il momento di domandarci se vogliamo essere attori di questo processo, oppure vogliamo continuare a vivere una condizione di subalternità permanente? Certo l’assenza di un serio confronto politico, nella nostra realtà territoriale, sicuramente non favorisce la strutturazione di un sistema legislativo e normativo, capace di recepire quei principi che stanno caratterizzando il dibattito politico nazionale, di creare quelle condizioni di sviluppo, atte a porre l’architettura e l’ambiente al centro delle politiche locali, e di consentire agli architetti di esprimere al meglio tutta la loro professionalità. Alla ripresa del dibattito politico sui grandi temi dell’architettura, del territorio e dell’ambiente, che sta di fatto generando un quadro legislativo nazionale più innovativo, si contrappone ancora una volta una posizione di arretratezza delle nostre amministrazioni. E’ ora che la nostra Regione riavvii il dibattito politico sulla nuova legge urbanistica, ormai soffocato da diversi anni, che assicuri regole, modalità e condizioni per la ripresa della pianificazione su tutto il territorio regionale, capace di porre al centro delle questioni la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio culturale e paesaggistico, e
che affidi a questo quel ruolo strategico nei processi di sviluppo. Sviluppo sociale, economico e culturale, significa anche creare le condizioni procedurali, che nel rispetto di un quadro legislativo nazionale, favoriscano architettura di qualità e siano capaci di costruire, anche nelle nostre città, quella modernità urbana che caratterizza le altre capitali europee. Incuria delle istituzioni, arretratezza culturale nella gestione del potere, disinteresse dell’opinione pubblica, hanno spinto il Ministro Melandri, a predisporre una legge per salvaguardare l’architettura.... “e recuperare intere generazioni di architetti che, in questi decenni, non sono stati messi in grado di esprimere tutta la loro creatività”. Favorire la qualità dell’architettura, raggiungere quel livello medio di qualità, significa intraprendere la strada procedurale del confronto culturale già in uso negli altri Paesi dell’Unione Europea, significa promuovere i concorsi di architettura, dove il parametro di valutazione è riferito solo alla qualità della proposta progettuale. La stessa Legge Quadro sui Lavori Pubblici individua, nel concorso di progettazione, la procedura normale nell’affidamento dell’incarico. Superare l’arretratezza culturale nella gestione del potere significa porre le condizioni per creare un’architettura pubblica non più “anonima e burocratica”, ma riconoscere a questa quel “diritto d’autore” negato da oltre cinquant’anni. Architettura di qualità inoltre come valore aggiunto sociale ed economico, volano di sviluppo con la immissione di risorse derivante dal turismo colto e contemporaneo. L’industria del tempo libero e del turismo colto diventeranno i più importanti propulsori del mercato postindustriale. Bilbao è l’ultimo esempio, in termini di tempo, di come una architettura di qualità possa essere attrazione di risorse. Infatti, il Guggenheim Museum di Frank O. Gehry, realizzato a seguito del concorso internazionale, ha attratto nel territorio basco migliaia di turisti, rappresentando non solo un impulso di rinnovamento per l’intera regione basca in termini urbani
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e territoriali, ma principalmente una occasione di sviluppo anche in termini economici. Certo siamo tutti consapevoli che è tramontata l’era in cui i processi di trasformazione delle città e la produzione dell’architettura scaturivano da un rapporto fiduciario tra la committenza e l’architetto; ma allo stesso modo non possiamo permettere che il reclutamento professionale scaturisca da una valutazione quantitativa e non qualitativa. I Concorsi da soli non bastano a garantire la qualità dell’architettura se non accompagnati dalla cultura di un nuovo sistema formativo, e dalla capacità della committenza pubblica di interrogarsi sulle reali esigenze dei cittadini, ed offrire alle nuove generazioni di professionisti maggiori opportunità in termini di arricchimento culturale e professionale. Si auspica quindi, anche nella nostra realtà territoriale, il superamento di quel “provincialismo istituzionale” che vede nel ricorso alle “grandi firme” la panacea ai problemi della nostra città Non è un problema di “nomi” ma di procedure e di scelta culturale, elementi capaci di costruire quel livello di qualità dell’architettura che sta caratterizzando e caratterizzerà, per il futuro, le altre capitali europee. * Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia
regolamento merloni: necessità di modifiche Raffaele Sirica*
A pochi mesi dal V Congresso di Torino, in sintonia con “il manifesto degli architetti italiani”, si delineano già nuovi e importanti scenari su cui l’intera organizzazione professionale degli architetti può lavorare. L’approvazione, in questi giorni, del Regolamento della legge sui LL.PP., che raccoglie quasi totalmente le istanze degli Ordini e del CNA, rappresenta un altro importante risultato, ed anche un nuovo punto di partenza. Le sostanziali modifiche proposte dal CNA, prima recepite dal Consiglio superiore dei LL.PP., poi dal Consiglio di Stato, poi ancora dalle Commissioni di Camera e Senato, infine dal Governo, ridanno innanzitutto grande forza al Concorso di progettazione. E finalmente, proprio nell’ultima seduta della commissione parlamentare che ha varato il regolamento, è stata recepita la richiesta, posta con forza dagli architetti, di eliminare una anomala preselezione, sotto la soglia comunitaria, che avrebbe determinato un regime di monopolio per i venti soggetti economicamente più forti, relativamente all’affidamento dei piccoli e medi incarichi pubblici in tutti gli Enti Locali. Tra le numerose modifiche accettate, oltre quella che prevede regole per la presenza dei giovani professionisti, al contrario totalmente esclusi nelle precedenti versioni del Regolamento, assolutamente sostanziale appare proprio, all’art. 1, un nuovo terzo comma che riconosce alle Regioni la facoltà di istituire proprie Leggi regionali in tema di LL.PP. adeguandosi esclusivamente ai principi della Legge nazionale, con la possibilità di superare il Regolamento nazionale appena approvato. Dunque, le “Leggi per l’Architettura regionali”, ad esempio, diventano la nuova frontiera per lo sviluppo della strategia congressuale. Attraverso risorse pubbliche regionali si può definitivamente rafforzare la pratica del concorso, e, contemporaneamente, meglio definire contenuti e competenze introducendo la distinzione tra “concorso di architettura” e “concorso di progettazione”. Inoltre, attraverso tali leggi, potrà essere ben costruita e finanziata la fase di programmazione dei concorsi, che dovrà rappresentare un nuovo e delicato compito sia per gli Enti Locali che per i professionisti: una vera rivoluzione culturale nel nostro paese che consentirà di trasformare la semplice costruzione di un’opera pubblica in un processo trasparente di coinvolgimento e partecipazione democratica dei cittadini alla realizzazione. Un nuovo spazio professionale per gli architetti per realizzare qualità e trasparenza nelle costruzioni pubbliche esaltando il ruolo dei pubblici amministratori secondo il modello consolidato in Francia, in Germania, ed in alcune regioni del nord Italia. Un’altra novità importante, maturata dopo il
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congresso, sono le nuove norme in materia di sicurezza dei fabbricati varate dal Consiglio dei Ministri. L’accellerazione del varo nasce naturalmente dal recente tragico crollo di un intero palazzo a Foggia, per cause comunque riferibili a cedimenti strutturali, che ha riproposto, con drammatica urgenza, la necessità di aggiornare e rendere più efficace la disciplina sulla sicurezza degli edifici pubblici e privati. Dopo le leggi 626/1994, 494/1996 che hanno recepito direttive comunitarie, era ora necessario estendere la garanzia della sicurezza dalla fase della costruzione a quella della conservazione e gestione degli edifici. Non si tratta solo di prevenire i rischi e le possibili sciagure, che pure è compito di primario rilievo delle amministrazioni pubbliche. Si tratta, in più, di realizzare un sistema di monitoraggio permanente dello stato di salute degli organismi edilizi anche allo scopo di facilitare la conoscibilità dei principali requisiti strutturali e prestazionali sia da parte del mercato immobiliare che ai fini delle politiche di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente. I vantaggi sono notevoli anche ai fini della dissuasione e del miglior controllo dell’abusivismo edilizio che spesso si realizza proprio in microtrasformazioni reiterate nel tempo. Questi obiettivi, volti a rafforzare la sicurezza nella gestione degli edifici e la trasparenza dei relativi dati, possono essere perseguiti, con il necessario realismo, parallelamente alla grande operazione di revisione del Catasto e degli estimi avviata dai comuni italiani in attuazione delle nuove competenze conferite dalla legge Bassanini. Nel medio periodo e con lo sviluppo della registrazione informatica dei dati, sarà possibile realizzare un vero archivio comunale dei requisiti degli immobili, costantemente aggiornato. Il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri può costituire una solida base per avviare immediatamente una riflessione attualmente in parlamento, sia in vista dell’adozione di ulteriori provvedimenti. Una normativa per la “sicurezza e trasparenza” degli edifici, attraverso un libretto di manutenzione gestito da un tecnico - in Francia “l’architect de la comproprietè” svolge da anni questa importante funzione – che riporti la storia dell’edificio, è strumento al tempo stesso di sicurezza per gli abitanti e di trasparenza per il mercato immobiliare. Questa proposta degli architetti viene rilanciata in questo momento di emergenza, ma è stata già formulata al congresso nazionale di categoria, nell’ambito della indagine Censis sulla professione di architetto e sul rilancio della sua progettualità. Si afferma infatti, in essa, che l’integrazione normativa ed economica con l’Europa esige nuovi
orientamenti organizzativi e gestionali nel settore del patrimonio edilizio, sia con riferimento alle positive esperienze già in atto negli altri paesi, sia ampliando le stesse con una gamma di possibili varianti innovative, quali l’innesto di nuovi processi tecnologici, il ricorso a diverse soluzioni organizzative, l’adozione di sistemi di controllo della qualità dei prodotti e dei processi, la creazione di reti informative. Tale proposta peraltro, non è stata formulata solo per prevenire le sciagure, ma anche per ridurre la spesa che i comuni dovranno sostenere sia per la redazione dei piani attuativi, sia per le ingenti spese relative all’operazione Catasto. Da qui la possibilità di applicare, nei confronti dei privati, incentivi fiscali e agevolazioni molto più consistenti rispetto a quelli oggi previsti nel provvedimento del Governo. Inoltre, potrebbero essere stabiliti specifici criteri per rideterminare i corrispettivi professionali a favore dell’utenza, assicurando la qualità della prestazione e la salvaguardia dell’interesse pubblico. Ad Assisi, pochi mesi fa, gli architetti italiani posero una domanda al centro della riflessione generale: la qualificazione e riqualificazione urbana ed ambientale, rappresentano solo il sogno della cultura italiana, oppure possono diventare “la modernità”, ovvero obbiettivo strategico, politico, non congiunturale, fonte di sviluppo e occupazione per l’Italia d’Europa nel terzo millennio? Il rapporto Censis sulla professione di architetto, presentato al V Congresso risponde oggi
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affermativamente a questa domanda. “La globalizzazione porta a un primato del territorio e della sua gestione” ha affermato Giuseppe De Rita, presentando il rapporto CENSIS alla stampa, la settimana prima del congresso. Il rapporto conferma, al di là di ogni ottimistica previsione, e pienamente, un consenso diffuso sull’impostazione degli architetti italiani. Qualche settimana fa il neoministro dei LL.PP Willer Bordon (a poco più di un anno di distanza dal suo predecessore Paolo Costa che aveva proposto di stanziare duecentocinquantamila miliardi per le autostrade e solo cinquemila miliardi per le città) ha affermato: “Negli ultimi anni non siamo stati attenti ed affidabili custodi di questo immenso patrimonio chiamato Italia. Mezzo secolo di brutta, bruttissima architettura ha rovinato secoli di interventi fatti nel rispetto del territorio. Restauro e rilancio della Bella Italia dunque, ne ho parlato al vertice dei ministeri economici con D’Alema, che è sostanzialmente d’accordo.” Dopo qualche giorno gli ha fatto eco D’Alema: “Serve un grande progetto, un vero patto nazionale, sul quale immaginare il futuro ambientale e culturale di un paese come l’Italia vicino al collasso paesistico. Penso a un New Deal che possa consentire la riqualificazione ed il restauro della penisola…. Salviamo con coraggio e rabbia ciò che resta del Bel Paese…” Il manifesto degli architetti italiani sta producendo i suoi effetti. * Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti
alcune note di commento Ermelinda Di Porzio
Il Regolamento Generale previsto dalla legge quadro in materia di lavori pubblici (L.109/94) dopo un lungo e tormentato iter è stato approvato ed è attualmente all’esame della Corte dei Conti. Sul Regolamento la Corte ha espresso numerosi rilievi, sia di carattere formale che sostanziale (soprattutto sulla parte più innovativa che procede ad una delegificazione della materia), rilievi su cui ha risposto il Ministero ribadendo, nella sostanza, le scelte effettuate. Nei prossimi giorni sapremo se l’Ufficio di controllo sugli atti governativi accetterà le argomentazioni del Dicastero dei LL.PP. ammettendo a registrazione il provvedimento. L’attuale versione del regolamento, che recepisce molte delle osservazioni e dei miglioramenti proposti dagli organismi professionali ed in particolare dal CNA, si sviluppa in 232 articoli e 13 allegati. Una mole rilevante di norme che mira, tra l’altro, a definire nei dettagli: • la programmazione dei lavori pubblici, • le norme tecniche di compilazione dei progetti e gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, • le modalità di affidamento degli incarichi di progettazione, D.L. e collaudo, • le procedure di appalto, • le modalità di esecuzione e collaudo delle opere, • le modalità per la tenuta dei documenti contabili, • la regolamentazione dei lavori riguardanti i beni culturali. Ne deriva una disciplina praticamente esaustiva dell’intera materia che opera una totale sostituzione delle regole fino ad oggi vigenti. Una nuova normativa che cerca, attraverso la semplificazione e razionalizzazione delle procedure e la definizione, anche pignola, dei requisiti prestazionali, di centrare l’obiettivo della rispondenza delle opere alle esigenze
del committente e del miglior rapporto qualità-prezzo. Esemplificativo in tal senso il testo dell’art. 15, comma 1, che recita: “la progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l’altro, a principi di minimizzazione dell’impiego di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima mantenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.” Una concezione della qualità progettuale sicuramente più legata ad elementi funzionali e tecnologici che alla qualità architettonica. E’ da dire che sul terreno della promozione qualità architettonica sono stati fatti alcuni piccoli passi avanti rispetto alla Legge quadro, in particolare nella definizione di norme chiare sulle procedure dei concorsi sia di progettazione che di idee. Concorsi che restano, a nostro avviso, il modo migliore per selezionare e promuovere l’architettura. Data la richiamata complessità e compendiosità del Regolamento sarà necessario, una volta approvato definitivamente, ritornarci per i necessari approfondimenti. Vediamone intanto alcuni aspetti innovativi: 1.I regolamenti regionali: L’art. 1, comma 2, apre la possibilità per le Regioni di emanare Leggi regionali in tema di LL.PP. che, nel rispetto dei principi generali della Legge nazionale, prevedano regolamenti validi per opere e progetti da realizzarsi con fondi regionali dalle Regioni stesse e dagli enti regionali. Questa norma è importante perché
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rende possibile attraverso l’iniziativa nei confronti delle Regioni un ulteriore miglioramento del Regolamento. Iniziativa che diverrebbe ancor più rilevante se dovesse affermarsi la validità della Legge Regionale anche nei confronti di Province e Comuni (vi è contraddizione a tal proposito nelle norme). 2.Il documento preliminare per l’avvio della progettazione: il Regolamento precisa ulteriormente la figura ed il ruolo del responsabile del procedimento (tecnico abilitato all’esercizio professionale, dipendente pubblico anche a contratto, con idonea professionalità ed anzianità di servizio non inferiore a 5 anni). Tra i compiti ad esso affidati vi è la redazione del documento preliminare per l’avvio della progettazione (art. 15 comma 4), documento che diventa la base della gara per l’affidamento dell’incarico ma anche (art.60 comma 3) del bando relativo ai concorsi di progettazione. 3.Le commissioni giudicatrici: All’art.55 è prevista la nomina di una commissione giudicatrice, composta da tecnici esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, sia per i concorsi di idee e di progettazione che per le gare di progettazione. Questa innovazione aumenta la concorrenzialità dello strumento concorsuale, finora respinto da molte amministrazioni perché ritenuto più oneroso. 4.Promozione dei giovani professionisti: Di grande importanza e frutto di uno specifico emendamento presentato dal Consiglio Nazionale degli Architetti è l’art. 51, comma 5, che obbliga i raggruppamenti temporanei previsti dall’art. 17 , comma 1, lettera e, della Merloni a prevedere la presenza di un giovane professionista abilitato da meno di cinque
anni. E’, inoltre, previsto nel caso di partecipazione a gare di progettazione sia sottosoglia che soprasoglia un incremento di punteggio del cinque per cento nel caso che nel gruppo concorrente sia presente un professionista abilitato da meno di cinque anni. 5.Affidamento degli incarichi professionali: Il regolamento prevede che gli incarichi al di sotto di 40.000 Euro (art.62) siano affidati dalle stazioni appaltanti, previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale, ugualmente l’avvenuto affidamento deve essere pubblicizzato unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. Per gli incarichi compresi tra 40.000 Euro e 200.000 Dsp è previsto l’affidamento mediante licitazione privata in due fasi, la prima di selezione di
un numero ristretto di candidati e la seconda di presentazione dell’offerta. Un meccanismo di selezione e dei criteri di valutazione molto simili a quelli per l’affidamento degli incarichi soprasoglia che non convincono per la loro rigidità e meccanicità e che premiano i gruppi più forti. E’ da sottolineare che nella valutazione dei partecipanti alle gare di progettazione entra con forza la certificazione di qualità che, pur non obbligatoria per i professionisti, permette un incremento del punteggio del dieci per cento al gruppo che presenti almeno un componente dotato del certificato di qualità aziendale. 6.Concorsi di idee e di progettazione: Molto ben calibrato, sia nei criteri che nelle procedure, il complesso di articoli (dal 57 al 61) relativi ai concorsi di idee ed ai concorsi di progettazione. Per
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l’ente appaltante i concorsi diventano veramente concorrenziali con le gare di progettazione, sia per l’aspetto economico che per i tempi di attuazione. Mentre per i professionisti, anche giovani, diventa più facile partecipare senza un eccessivo dispendio di tempo e di danaro. Per la partecipazione ai concorsi saranno richiesti, difatti, elaborati semplici con un livello di approfondimento non superiore a quello di un progetto preliminare. Nel caso di interventi di particolare rilevanza le stazioni appaltanti possono procedere ad in concorso di progettazione in due fasi, la prima che preveda la presentazione di un progetto preliminare e la seconda con la presentazione di un progetto definitivo. La scelta di tale procedura deve essere adeguatamente motivata anche in virtù dei costi rilevanti.
il parere di…
Nell’ambito di questo primo numero della rivista, ci è sembrato opportuno interrogare sulle novità introdotte dal regolamento Merloni i rappresentanti delle istituzioni direttamente interessati. Hanno risposto alle nostre domande: l’Assessore uscente all’Edilizia Pubblica e Privata del Comune di Napoli Antonio Amato, l’Assessore uscente ai Lavori Pubblici della Regione Campania Cesario Liguori, l’Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Napoli Aldo Mobilio, e Riccardo Giustino Presidente dell’ACEN (Associazione Costruttori Edili di Napoli e Provincia). Non ha risposto alle nostre sollecitazioni, per eccesso di impegni, l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli Rocco Papa. D: Quali prospettive per gli Enti locali alla luce delle novità introdotte dalla Legge Merloni? R (Liguori): La Merloni Ter rende ormai indispensabile la revisione ed aggiornamento della normativa regionale in materia di programmazione ed esecuzione dei L.L.P.P. (L.R. 51/78). Infatti la Regione Campania già nel novembre ’99 ha disposto appositi disegni di legge attualmente in discussione in Commissione. Tale disegno si muove sulla logica di uniformare sostanzialmente la nuova normativa regionale e quella nazionale definendo in particolare i criteri di individuazione dei progetti da ammettere ai programmi di finanziamento, nonché la forma dei meccanismi di controllo sulle varie fasi di progettazione e realizzazione delle opere. Agli Enti locali e alle Amministrazioni pubbliche è demandata una delicatissima fase di definizione delle scelte di politica territoriale che non potranno contravvenire alle esigenze di trasparenza e realisticità nonché di rispondenza a precise norme di copertura finanziaria. Ciò significherà riappropriazione di compiti istituzionali inderogabili, fino ad ora spesso disattesi. R (Mobilio): In precedenza due motivi di sfiducia verso l’amministrazione degli Enti Locali erano fondamentalmente rappresentati dalla lentezza dei tempi di attuazione e dalla incapacità di rispettare i preventivi di spesa. Oggi, con la legge Merloni e successive modifiche, possediamo un efficace strumento operativo, che disciplinando
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l’attività amministrativa, garantisce contestualmente la qualità degli interventi, puntando a criteri di efficienza ed efficacia secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza tra gli operatori. Un rimedio alle suindicate disfunzioni è stato, infatti, individuato nella cosiddetta programmazione per progetti, secondo cui le opere pubbliche vengono inquadrate in un programma triennale, predisposto sulla base di uno studio elaborato per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze. Le Amministrazioni provvedono alla redazione di studi di fattibilità, ossia di studi comprendenti il progetto preliminare, al fine di identificare gli interventi necessari al soddisfacimento delle individuate priorità. In definitiva la Riforma spinge gli Enti Locali verso una totale trasparenza e soprattutto ad una garanzia di unitarietà dei progetti: non più interventi spezzettati, quindi, con tempi di esecuzione infiniti, ma progetti unitari e specificamente definiti nelle loro fasi attuative (progetto preliminare-definitivo-esecutivo) che rispettino fonti di finanziamento certe e tempi predeterminati di realizzazione. R (Amato): La nuova legge quadro sui lavori pubblici, relativamente agli articoli 14 e 15 (Programmazione dei lavori pubblici e Competenze dei Consigli Comunali e Provinciali) prospetta per enti locali un ruolo centrale nella programmazione degli interventi. Di fatto tali articoli faranno riferimento alla legge 142/90, in particolar modo, per
quello che concerne gli Accordi di programma e le competenze dei Consigli Comunali e Provinciali. Quanto sopra, unitamente alle capacità organizzative e gestionali dei progetti da parte degli enti locali, attraverso l’utilizzo delle competenze professionali interne, la programmazione rigorosa degli interventi, la sinergia con altri Enti pubblici e privati, l’utilizzo di professionalità esterne qualificate, l’istituzione dei concorsi di progettazione, la definizione rigorosa degli interventi progettuali, consentirà un controllo della spesa, dando modo agli enti locali di offrire una migliore e più qualificata risposta all’esigenze dei cittadini. R (Giustino): Le prospettive di mercato possono essere inquadrate su due livelli di interesse. Il primo livello, è sicuramente rappresentato dalle novità normative introdotte dalla L. 415/98 in materia di finanza di progetto che, come è noto consentono per la prima volta l’immissione di capitali privati nei lavori pubblici. Tali disposizioni, ovviamente, favoriscono l’iniziativa imprenditoriale e la capacità propositiva delle singole aziende in un settore da sempre rimesso alla logica del tradizionale rapporto PA committente-impresa esecutrice. Si apre una nuova fase operativa che punta a favorire l’ingresso del mercato delle infrastrutture pubbliche di nuovi soggetti come le banche o le compagnie di assicurazioni che possono contribuire ad innalzare il livello complessivo dell’offerta. In questo momento storico la sfida è importante: i benefici dell’intervento del capitale privato nel settore delle infrastrutture pubbliche riguarderanno sia i bacini di utenza di ciascuna delle iniziative che saranno realizzate, sia l’imprenditoria che le realizzerà, sia indirettamente la collettività tutta se nel paese aumenterà la dotazione di infrastrutture e, contestualmente, diminuirà la disoccupazione. Il secondo livello va sicuramente considerato alla luce della imminente pubblicazione del nuovo regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzioni che dopo trent’anni sostituisce il sistema fondato sull’Albo Nazionale Costruttori. Il dato è sicuramente importante anche per le novità implicite
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al nuovo sistema collegate anche ai sistemi di qualità ISO 9000. Il momento attuale, in ogni caso, è particolarmente complesso; tuttavia sarebbe illogico negare in questo momento per il settore dei Lavori pubblici l’esistenza di uno stress normativo che, tra l’altro, è comune a tutti i periodi di transizione. In questa situazione occorre lo sforzo di tutti al fine di evitare ricadute negative sul mercato che significa ricadute negative nell’occupazione e sull’economia. D: Ritenete che si vada in direzione di una applicazione federalista della legge stessa? R (Liguori): La complessità della nuova normativa in materia di L.L.P.P. e la eterogeneità di procedure e controlli, per quanto diretti dall’Autorità per la Vigilanza sui L.L.P.P. non potranno non essere, in qualche modo, rimandati ad una rete organizzativa capillare della quale le Regioni in particolare saranno il perno fondamentale. Non solo, ma già la Regione Campania si sta muovendo verso tale decentramento tecnico-amministrativo, chiamando i Settori Provinciali del Genio Civile ad un’azione più qualificata e riconoscibile sul territorio regionale al servizio di tutte le Amministrazioni pubbliche, per quanto concerne le diverse problematiche: dalla fase di programmazione delle opere pubbliche, al relativo controllo sulle fasi dell’appalto, delle modalità di esecuzione e conclusione delle stesse. R (Mobilio): L’esigenza di un controllo del territorio a mezzo sedi di concertazione e di assegnazione di risorse aggiuntive sui programmi predisposti rappresenta un chiara volontà a perseguire il decentramento amministrativo, ribadito già da tempo in tutte le sedi istituzionali. La legge Merloni fornisce a proposito nuovi e validi strumenti operativi, sia in fase di acquisizione di pareri e permessi autorizzativi (a mezzo conferenze di servizio da istituire su proposta del Responsabile del Procedimento, interpellando le amministrazioni locali interessate), che in fase di osservanza e verifica degli adempimenti formali (a mezzo accertamenti dell’Osservatorio delle OO.PP.
che è chiamato ad esercitare l’attività di controllo con proprie sezioni regionali. Queste ultime operano mediante procedure informatiche sulla base di apposite convenzioni, anche con l’ausilio di organismi quali le Regioni, l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Unione Provincia d’Italia). R (Amato): La nuova legge quadro sui lavori pubblici (Merloni-ter) ed il suo regolamento in via di definizione, prevede che lo stesso, sia applicato da tutte le Regioni, fintanto che esse non si siano dotate di una propria normativa sui lavori pubblici. Vi è una opinione diversa della Corte dei Conti, anche in riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n° 482/95, che considera l’applicazione del regolamento ai soli lavori che rientrano nelle funzioni delegate dallo stato, tutto il resto, secondo la Corte dei Conti sarebbe di interesse regionale. Anche per quanto precedentemente detto e al di là delle posizioni che perverranno, è innegabile che si và verso una direzione di maggiore autonomia degli enti locali e in primo luogo dell’Ente Regione in riferimento alla programmazione e gestione della trasformazione del territorio. R (Giustino): L’iniziativa sperimentata dall’Associazione Costruttori-Edili di Roma è sicuramente interessante e da valutarsi con la massima attenzione anche per analoghe iniziative da assumersi per il futuro in sede locale. Attualmente, però, non abbiamo avviato alcuna attività interna funzionale alla individuazione di strumenti utile a bandire concorsi di progettazione anche mediante finanziamenti privati. D: La nuova legge sui lavori pubblici implica l’uso dei concorsi in via prioritaria, ma non obbligatoria. Pensate di spingere a favore di un sempre più diffuso utilizzo dei procedimenti concorsuali? R (Liguori): La nuova normativa quadro è abbastanza chiara in materia, attribuendo prioritariamente ai tecnici finanziari pubblici i compiti di progettazione e responsabilità sulle opere da realizzare. Solo, infatti, in carenza di specifiche competenze può farsi ricorso agli affidamenti interni, oltre che nel caso di opere di particolare complessità ed interdisciplinarietà per le quali è previsto l’utilizzo del concorso di progettazione o del concorso di idee. Detto questo, non essendo la regione un Ente esecutore “stricto sensu”, i propri compiti in materia risultano di gran lunga limitati a pochi e ristretti casi. È però certo che, al fine di corrispondere al dettato legislativo, che affida alla fase di progettazione un ruolo ben più importante e difficile rispetto al passato, dovendosi assicurare fin dall’inizio la qualità di un’opera e la relativa rispondenza alle specifiche finalità sotto i vari profili (ambientale, urbanistico, tecnico). Le Amministrazioni pubbliche potranno nel proprio interesse fare ricorso a nuovi strumenti di selezione quali i concorsi di progettazione o i concorsi di idee. R (Mobilio): Le nuove disposizioni della Riforma ristabiliscono la centralità del progetto come fase di studio e di ideazione, sia con la separazione del momento esecutivo da quello progettuale, sia con l’apertura alla progettazione di contributi esterni all’Amministrazione. In tale contesto la Legge Merloni prevede un ricorso sempre più ampio allo strumento concorsuale nel caso di interventi di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, lasciando all’Amministrazione la discrezionalità di attivare tale procedura. Per quanto riguarda l’Assessorato di mia competenza - Lavori Pubblici e Viabilità - che normalmente affronta opere edili concernenti manutenzione ordinaria e straordinaria stradale, nel momento in cui si porrà l’esigenza della risoluzione di interventi di particolare impatto ambientale, per la risoluzione dei quali sarà necessario il confronto di diverse idee progettuali, sicuramente sarà sollecitata l’Amm.ne Provinciale di Napoli all’uso del concorso. R (Amato): Già da tempo, quest’Amministrazione ha seguito la strada del procedimento concorsuale per l’affidamento dei progetti. Si ribadisce tale impegno che và verso la
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direzione di una maggiore trasparenza nell’affidamento degli incarichi professionali e di una migliore qualità degli interventi. D: Pensate di istruire, come già avviene nelle maggiori città italiane, degli uffici ad hoc per la gestione dei concorsi? R (Liguori): Collegandosi a quanto detto prima tale esigenza potrà essere sentita prevalentemente dagli Enti locali (Comuni, grandi città…), ma non vi è dubbio che una indicazione in merito, in sede di integrazione al disegno di legge regionale di modifica delle L.R. 51/78 possa essere prevista. R (Mobilio): Ritengo possibile la partecipazione da parte degli enti locali in una nuova forma di assistenza ed incentivazione a mezzo uffici che abbiano, comunque, come obiettivo la qualità dell’architettura e la gestione dei meccanismi diretti o indiretti del premio concorsuale. Riprendendo il dibattito relativo al miglioramento della qualità della committenza pubblica è auspicabile in tal senso la formazione di strutture consultive che non solo possano fornire assistenza a professionisti ed imprese dal punto di vista formale ed organizzativo (sui contenuti dei bandi e dei concorsi), ma che partecipino in maniera attiva alla fase formativa dell’idea di progetto. Tutto ciò naturalmente presuppone una specifica competenza della struttura pubblica. R (Amato): L’Amministrazione comunale si sta attivando per istituire uffici ad hoc per la gestione dei concorsi, stabilendo parametri chiari e rigorosi per i criteri di valutazione dei progetti. D: Come pensate di tutelare la possibilità di accesso alla professione dei giovani professionisti? R (Liguori): Su questo aspetto la normativa nazionale non sembra offrire molte garanzie, rappresentando anzi alcuni elementi di contraddizione dal momento che, al fine del raggiungimento del massimo livello di qualità nella esecuzione, così come nella propedeutica fase di progettazione delle opere, afferma il criterio per altro incontestabile, della affidabilità, della qualificazione, in poche parole dell’esperienza. È dunque una materia che, per non toccare la suscettibilità delle aspettative generali, non può che essere studiata e risolta a livello nazionale, certamente con il più valido e forte contributo degli ordini dei professionisti interessati. La Regione dal canto suo, non potrebbe che sostenere una simile iniziativa, interessata com’è peraltro, a riqualificare il proprio personale tecnico anche attraverso un’opera di svecchiamento del proprio apparato. R (Mobilio): Attualmente il mercato della progettazione architettonica favorisce i professionisti più affermati, limitando la possibilità dei giovani architetti di arricchire i propri curricula, per cui è necessario propendere sempre più verso i concorsi di progettazione, quali strumenti di assegnazione degli incarichi, rendendoli a loro accessibili. In tale contesto sarebbe possibile, inoltre, prevedere concorsi riservati a giovani architetti, organizzando sedi espositive e pubblicazioni delle migliori idee, con un ritorno di immagine direttamente a vantaggio degli stessi. R (Amato): Come ormai da tempo, qust’Amministrazione sta procedendo per gli affidamenti degli incarichi professionali, alla formazione di gruppi di progettazione in cui la presenza di giovani professionisti sia obbligatoria. Pensiamo che tale principio, come concordato con gli Ordini Professionali, va ribadito e perseguito nel tempo. D: In questa fase di passaggio della logica dell’affidamento fiduciario a quello dell’affidamento per competizioni, come vi ponete rispetto al problema della qualità dell’architettura? R (Liguori): La questione della qualità dell’architettura, da parte di un’istituzione particolare quale quella regionale, non
può che essere vista sotto l’aspetto della programmazione degli interventi e della salvaguardia e sviluppo del territorio. Già la rispondenza delle opere ai requisiti di congruenza fra risorse, bisogni sociali e tempi di esecuzione e risposta ai bisogni è per noi una ricerca di maggiore qualità dell’architettura. Per il resto la classe professionale e quella imprenditoriale credo debbano fornire la risposta più appropriata. La legge 109/94 rappresenta per altro una grossa occasione in merito, avendo introdotto dei sistemi di controllo sulla qualità dei materiali, sulla qualificazione delle imprese e sulla definizione dei progetti (dal preventivo studio di fattibilità e di impatto ambientale fino al progetto definitivo) la cui osservanza non potrà non sentire gli effetti desiderati. Si richiamano al proposito altri due disegni di legge predisposti da questo Assessorato: il primo sulle “funzioni e delega in materia di difesa del territorio dal rischio sisma” ed il secondo sulle “Norme di indirizzo per la tutela e la pubblica e privata incolumità relativamente alla conservazione, manutenzione e modificazione di ogni fabbricato e parte di esso pubblico e/o privato, esistente sul territorio regionale”. Alle amministrazioni, dunque il compito di ben vigilare sul rispetto delle norme, al cui fine dovrà attrezzarsi con una forte riqualificazione del proprio personale tecnico e amministrativo. R (Mobilio): La scelta dell’affidamento per competizione rappresenta uno degli elementi di grande innovazione e di modernizzazione della Riforma del sistema dei Lavori Pubblici. Essa comporta, a mio avviso, una nuova assunzione di responsabilità da parte degli amministratori che sono chiamati a migliorare la qualità dei lavori pubblici e a rilanciare la progettazione architettonica nel nostro paese. Fatta salva la tutela della concorrenza, premesso che l’esecuzione dell’opera non può presupporre modelli automaticamente precostituiti, la valutazione dei diversi criteri di stima dell’opera concorsual dovrà tenere necessariamente conto delle sue caratteristiche, della sua composizione
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tecnologica, nonché dell’importanza dei vari obiettivi che la stessa Amministrazione Pubblica desidera raggiungere con la sua realizzazione. A questi naturalmente vanno aggiunti criteri di assenso più tradizionali, strettamente connessi al costo dell’opera, nonché ai suoi tempi di esecuzione. R (Amato): Sicuramente attraverso i concorsi di progettazione, che andrebbero estesi anche ai lavori di minore entità economica, scaturirà una competizione professionale che farà in modo che ogni professionista, proprio perché in competizione, offrirà il meglio delle sue capacità professionali, innescando un confronto e una dialettica progettuale che è di per sé garanzia di una migliore qualità dell’architettura. R (Giustino): L’ACEN ha avviato da molti anni un processo di qualificazione del proprio tessuto associativo che ha condotto alla definitiva certificazione qualità di circa cinquanta imprese mentre la quasi totalità delle rimanenti associate ha già avviato le procedure di implementazione interna dei sistemi ISO 9000 conformemente alle previsioni dell’Art. 8 della L. Merloni. In tale prospettiva di qualificazione globale del mercato locale, sicuramente il dato della qualità dell’architettura assume un ruolo strategico, anche per le implicazioni connesse alla qualità del dato progettuale da porsi a fondamento delle singole gare di appalto. Infatti, il punto sicuramente più importante e allo stesso tempo più problematico della legge è l’obiettivo di realizzare opere di qualità. La disposizione in materia di programmazione dimostrano che la legge prende atto che un’opera può eseguirsi con caratteristiche di qualità se a monte esiste una progettazione che la definisca completa ed esecutiva nel dettaglio, eliminando soprattutto ogni futura possibilità di contenzioso in merito ad essa. Va detto, in ogni caso, che soprattutto la Pubblica Amministrazione è chiamata a rivedere il proprio assetto organizzativo e ad operare con strumenti nuovi al fine di determinare un cambiamento radicale di mentalità e di cultura operativa che hanno caratterizzato il mercato dell’edilizia degli ultimi trent’anni.
l’occasione dei concorsi Fabrizio Mangoni
L’obiettivo di un rilancio dell’architettura in Italia attraverso i Concorsi di progettazione, ha trovato nuova linfa nella proposta di legge per l’architettura, da tempo rivendicata dagli architetti italiani, dagli ordini e dal CNA. Anche la legge Merloniter, ed il suo regolamento di attuazione, pur se ancora in modo non sempre coerente, configurano il Concorso di progettazione come una delle principali forme di affidamento degli incarichi. Notevoli spazi si offrono alle Regioni per allargare ulteriormente queste opportunità offerte dalle nuove leggi. Concorsi quindi, per passare dalle poche decine italiane alle migliaia francesi, alle centinaia di altre nazioni europee. Ma proprio mentre si avvicinano i primi risultati è opportuno proporre una riflessione sulle implicanze non banali della diffusione di tale procedura. Per rendere più schematico, ma anche più leggibile il mio ragionamento, porrò le cose sotto forma di immaginario dibattito con un interlocutore scettico e forse un po’ fazioso che ai concorsi non crede. Riserverò per me il ruolo di “problematico” difensore, e ai lettori affiderei la poltrona del giudice, o di accusatori ad adiuvandum, o di portatori di argomenti a difesa. Sul sito Internet dell’Ordine potremo riportare le vostre e-mail, le vostre opinioni ed esperienze vissute di concorsi. I concorsi fanno perdere tempo! Tuona il mio immaginario interlocutore, che potrebbe assumere la faccia corrucciata di un Sindaco, di un assessore di un ente locale, di un Capo di ufficio tecnico. Vedo anche il volto avvilito di un collega, responsabile di un ufficio tecnico comunale, che non può incrociare lo sguardo ironico del suo Sindaco, dopo che il Concorso di progettazione per cui si era
battuto, nello scetticismo generale, dopo anni di rifacimenti di bandi, commissioni che non riuscivano a riunirsi, ricorsi al TAR, sospensive e quant’altro, non riesce a decretare un esito. Ovviamente come sempre capita, l’eccezione clamorosa, diventa più leggendaria dei Concorsi, e ve ne sono stati anche in Campania, che in tempi accettabili hanno prodotto vincitori ed opere. Proviamo a sfatare questa questione del tempo. Premetterei una considerazione generale. Siamo proprio sicuri che per un committente sia meglio avere un progetto in quindici giorni, piuttosto che in mesi. Tutta la storia delle concessioni del dopo terremoto campano è lastricata di progetti fatti in pochi giorni, per opere che poi ci hanno messo decenni a realizzarsi, e parte dei decenni è figlia di imprecisioni dei progetti, di scarsa conoscenza dei luoghi, della fretta imposta ai progettisti; e di qui varianti, sospensioni, costi aggiuntivi, ecc. Anche nelle gare su curricula talvolta si chiede un’offerta sui tempi. Spesso mi sono trovato scavalcato e sconfitto da
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concorrenti che proponevano tempi stracciati. Avevano già il progetto pronto? O una fiducia enorme nelle proprie capacità e nella organizzazione professionale? No, il più delle volte una sana sfiducia nella burocrazia della stazione appaltante, che tra aggiudicazione, determine e contratti può far passare mesi. Ma vediamo bene la questione tempi. E’ ovviamente figlia della complessità dei progetti e delle fasi del concorso. Immaginiamo quello che personalmente considero la migliore forma di Concorso: quella in due fasi. La prima di basso costo per i concorrenti, e che facilita la partecipazione di giovani, ed una seconda compensata dal premio della prima fase che si configura come un rimborso di spese per affrontare la seconda fase necessariamente più impegnativa. Nei recenti concorsi che si sono fatti i tempi previsti sono mediamente 34 mesi per la prima fase e 3-5 per la seconda. A questi occorre aggiungere i tempi di preparazione del Concorso e di aggiudicazione dei vincitori. Una progettazione preliminare di un
opera mediamente complessa richiede circa 3-4 mesi. Una progettazione definitiva almeno altrettanto. Si può dire, e l’esperienza francese lo dimostra che la procedura concorsuale allunga i tempi, rispetto a quella diretta, di circa 3-4 mesi, sostanzialmente impegnati dalle procedure di preparazione e aggiudicazione. Ma sono mesi inutili? La preparazione del bando, come si dirà dopo, è un momento qualificante dell’azione amministrativa. L’amministrazione che lo bandisce, si chiarisce le idee sui suoi obiettivi, ne può fare un momento di partecipazione e di organizzazione del consenso e dei dissensi, anticipa termini di confronto tra e con i progettisti, che dovrebbe comunque affrontare alla presentazione del progetto. Infine ottiene un confronto tra ipotesi alternative che costringe a valutazioni precise e stringenti, con indubbio vantaggio sul futuro dell’opera. Certo il CNA, il CAE, e l’UIA (le procedure UIA sono decisamente onerose e lunghe) dovranno mettere a punto i bandi tipo per snellire al massimo i tempi, soprattutto quelli di natura organizzativa e burocratica. I Concorsi costano! Ma possono rendere! Mi viene da rispondere. Certo occorre una proporzione tra premi, costo di attuazione del concorso e valore complessivo dell’opera. Occorre misurare il punto di equilibrio tra questi fattori, che giustifica un’amministrazione pubblica nell’impegno di risorse commisurate ai benefici. Al di là dei benefici di natura tecnica (competizione, concorrenza tra progetti, esplorazione di soluzioni diverse), forse occorre uscire da una logica settoriale e corporativa per valutare i costi di un concorso. L’esperienza francese dimostra che
l’azione di preparazione del bando è un momento qualificante dell’azione amministrativa. L’obbiettivo di un’architettura di qualità è fortemente assistito dallo stato e da una missione interministeriale, che non lascia gli enti locali soli, né dal punto di vista tecnico, né finanziario. Ma c’è forse da introdurre in proposito un valore più di fondo. Un problema della città contemporanea, così come viene osservato da analizzatori provenienti da varie discipline, è il concetto di nuova cittadinanza, di appartenenza, di comunità. Quanto più l’informazione si globalizza, tanto più la comunicazione deve diventare locale. Lo spazio urbano deve confermare l’appartenenza, deve tornare ad essere condiviso. La partecipazione dei cittadini alla conformazione dei loro spazi costituisce un tassello di tale azione di ricerca di cittadinanza. Il concorso non è un costo da pagare ad una corporazione professionale, è un momento della politica urbanistica e dello spazio urbano della città; è l’occasione di un confronto partecipativo con i cittadini e con le competenze. E’ un’attività che impegna e qualifica gli uffici tecnici delle amministrazioni locali. Tutto questo vale un 10% dei costi di un’opera? Bisogna convincersi che questo costo si configura una prestazione a scala di progetto urbanistico, di valutazione di effetti sulla città? I Concorsi sono “comparativi”! Nel senso che c’è sempre un “compare” di qualcuno nella giuria. E’ ad un architetto sconfitto in un Concorso che debbo questa battuta. Si può rispondere semplicemente che un “compare” può esserci anche nelle altre forme di affidamento, e può meglio nascondersi, non dovendo
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esibire un risultato che nasce dal confronto di proposte. Ma non bisogna nascondersi dietro ad un dito. Il problema c’è. Ammesso e non concesso che il 50% delle giurie non operi correttamente, una cose è se si fanno 2 concorsi all’anno, un’altra se ne fanno 1000. La stessa pressione “raccomandativa” sulle giurie sarebbe meno forte. Ma qui si apre un problema di natura morale e politica. L’impegno profuso dalla categoria degli architetti, l’aver convinto forze politiche e culturali della bontà delle nostre idee, non può essere compromesso da comportamenti scorretti di qualcuno. Ordini ed amministrazioni devono scegliere con oculatezza, magari da un apposito elenco, personalità che offrono garanzie di correttezza, e le confermano nel tempo. E forse bisogna riflettere sulle procedure di giudizio; sotto questo profilo il confronto a coppie, strumento valutativo inserito nel famigerato decreto Karrer (che non si occupava di concorsi, ma di offerte economicamente più vantaggiose), e il suo sistema di quantificare la qualità, può rivelarsi un utile riferimento, anche per le commissioni dei concorsi di architettura che giustamente confronteranno idee progettuali e non offerte economiche.
Chi intende aggiungere considerazioni in favore o contro i concorsi, e segnalare proprie esperienze potrà farlo inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica dell’0rdine degli Architetti di Napoli www.na.archiworld.it
l’allegato
Si riporta di seguito un estratto del Regolamento Merloni in fase di approvazione, relativamente alle parti che riguardano le prestazioni di servizi di ingegneria e architettura.
Capo I Disposizioni generali
prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali; b) prestazioni accessorie: le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.
Articolo 50 Ambito di applicazione
Articolo 51 Limiti alla partecipazione alle gare
1. Quando ricorre una delle situazione previste dall’articolo 17, comma 4 della Legge, le stazioni appaltanti affidano ai soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge i servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ivi compresa la direzione lavori, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo. 2. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall’Istat, relative al costo di costruzione di un edificio residenziale. 3. Ai fini del presente titolo si intendono per: a) prestazioni professionali speciali: le
1. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l’affidamento di un appalto di servizi di cui all’articolo 50, in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea. 2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 3. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti. 4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura è articolata su base locale l’ambito territoriale previsto dall’articolo 18, comma 2-ter della Legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.
TITOLO IV Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
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5. Ai sensi dell’articolo 17, comma 8, della Legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g) devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Articolo 52 Esclusione dalle gare 1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge: a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) nei cui confronti sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; nel caso di società, il divieto sussiste se la pendenza del procedimento riguarda uno dei soci o il direttore tecnico se si tratta di società di professionisti; uno degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di società di ingegneria; c) nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale e professionale; nel caso di società, la sentenza deve essere stata emessa nei confronti dei seguenti soggetti in carica o cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; socio o direttore tecnico se si tratta di società di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di società di ingegneria; d) che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi; e) che abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. 2. L’esclusione di cui al comma 1, nel caso previsto dalla lettera c) non si applica se la società dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 3. Possono altresì essere esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non possono stipulare i
relativi contratti i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge che, negli ultimi tre anni, nell’esecuzione di una prestazione disciplinata dal presente titolo, sono incorsi in grave negligenza o malafede accertata mediante qualsiasi mezzo dalla stazione appaltante. 4. Costituiscono grave negligenza o malafede gli errori o le omissioni di progettazioni di cui all’articolo 25, comma 5-bis, della Legge, se hanno comportato un aumento superiore al 10% dell’importo originario del contratto. In tal caso l’esclusione di cui al comma 1 non può essere disposta decorsi 18 mesi dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di riconoscimento dell’errore o dell’omissione di progettazione, ovvero decorsi 9 mesi dalla data della comunicazione del responsabile del procedimento prevista dall’articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge se il professionista non vi si è opposto nel termine di trenta giorni. 5. I concorrenti dichiarano ai sensi della vigente legislazione l’inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) e al comma 3 e dimostrano mediante la produzione del certificato del casellario giudiziario che non ricorrono le condizioni prescritte al comma 1, lettere b) e c). 6. I concorrenti che si trovano nella condizione di cui al comma 3 sono tenuti a fornire tramite dichiarazione
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prodotta ai sensi della vigente legislazione le informazioni relative, al fine di permettere alla stazione appaltante di assumere le proprie determinazioni. Articolo 53 Requisiti delle società di ingegneria 1. Ai fini dell’affidamento dei servizi disciplinari del presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente svolta dalla società, abilitato all’esercizio della professione da almeno 10 anni nonché iscritto, al momento dell’assunzione dell’incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all’esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell’Unione Europea cui appartiene il soggetto. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all’esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell’affidamento;
l’approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. 2. Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società ogni qualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all’attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale. 3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impegnati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L’organigramma riporta, altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all’articolo 50, nell’organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L‘organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro 30 giorni all’Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L’indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all’Autorità. Articolo 54 Requisiti delle società professionali 1. Le società professionali, predispongono e aggiornano l’organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L’organigramma riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall’articolo 53. Articolo 55 Commissioni giudicatrici 1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi è
composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell’appalto, di cui almeno uno dipendente della stazione appaltante. 2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l’utilizzazione delle somme di cui all’articolo 18, comma 2-bis, della Legge. Articolo 56 Penali 1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. 2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all’entità ed alla complessità dell’intervento, nonché al suo livello qualitativo. 3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l’1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. 4. Quando la disciplina contrattuale prevede l‘esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi. Capo II Concorso di idee Articolo 57 Modalità di espletamento 1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi sia pari o superiore al controvalore in Euro di 130.000 Dsp. 2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g) della Legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale, secondo l’ordinamento nazionale di appartenenza nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell’amministrazione che bandisce il concorso. 3. Il concorrente predispone la proposta relativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel
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bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando. 4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 55, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara. 5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l’idea ritenuta migliore. 6. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi. Articolo 58 Contenuto del bando 1. Il bando per il concorso di idee contiene: a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante; b) nominativo del responsabile del procedimento; c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante; d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee; e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica; f) termine per la presentazione delle proposte; g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte; h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso; i) data di pubblicazione. Capo III Concorsi di progettazione Articolo 59 Modalità di espletamento 1. L’espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all’articolo 80, comma 2, qualora l’importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui è preordinato il concorso è pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 Dsp. e all’articolo 80, comma 3, qualora inferiore. Per i Ministeri il valore è fissato nel
controvalore in Euro di 130.000 Dsp. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni. 2. Il concorso è di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. 3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo, quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione. 4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare. 5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. 6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, è affidato l’incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado. 7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione
di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6. Articolo 60 Contenuto del bando 1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall’articolo 58, contiene l’indicazione: a) della procedura di aggiudicazione prescelta; b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 59, comma 6; c) descrizione del progetto; d) del numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata; e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata; f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali; g) del “peso” o del “punteggio” da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso; h) dell’indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice; i) del costo massimo di realizzazione dell’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso; l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti; m) l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3. 2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaboratori non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse. 3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree nonché il documento preliminare alla progettazione di cui all’articolo 15, comma 5. Articolo 61 Valutazione delle proposte progettuali 1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base dei criteri e dei metodi contenuti nell’allegato C.
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Capo IV Affidamento dei servizi di importi inferiore al controvalore in euro di 200.000 dsp Articolo 62 Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo 1. I servizi di cui all’articolo 50 di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale; l’avvenuto affidamento deve essere reso noto con adeguate formalità, unitamente alle motivazioni della scelta effettuata. 2. I servizi di cui all’articolo 50 il cui corrispettivo complessivo stimato, costituito dalla quota riferita alla progettazione e dalla quota riferita alle prestazioni accessorie, è compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 200.000 Dsp, sono affidati mediante licitazione privata. Per i Ministeri la disposizione si applica qualora il corrispettivo sia compreso tra 40.000 Euro e il controvalore in Euro di 130.000 Dsp. 3. La quota del corrispettivo riferita alla progettazione è determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle vigenti tariffe professionali, in corrispondenza della classe, della categoria e degli importi dell’intervento risultanti dai progetti redatti, nonché del livello di progettazione da redigere. Tali percentuali ed aliquote parziali sono aumentate sulla base degli incrementi, al netto del ribasso offerto in gara, stabiliti dalle vigenti tariffe professionali per il rimborso delle spese e per le prestazioni progettuali speciali ivi previste ed eventualmente richieste. 4. Alla suddetta quota si applicano altresì l’eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere è anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto. 5. La quota del corrispettivo riferita alle prestazioni accessorie è determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto. 6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.
7. Qualora per la presentazione dell’offerta la stazione appaltante richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragione tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell’offerta devono essere aumentati almeno della metà. 8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, non derivante da fatto della stazione appaltante, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni. 9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 3. 10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l’applicazione delle norme che disciplinano l’affidamento del servizio. Articolo 63 Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito 1. Il bando di gara per l’affidamento degli incarichi contiene: a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante; b) l’indicazione dei servizi di cui all’articolo 50 con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali; d) l’ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali; e) l’importo massimo, stabilito con riferimento ai concorrenti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie; f) il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico; g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta; h) il termine non inferiore a 37 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione; i) l’indirizzo al quale devono essere inviate le domande; l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare l’offerta; m) il massimale dell’assicurazione prevista dell’articolo 30, comma 5, della Legge; n) il divieto previsto dall’articolo 17, comma 9, della Legge; o) l’importo minimo della somma tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c)
per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all’articolo 50, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l’importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare; p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionata con l’applicazione dei criteri di cui all’allegato D. q) il nominativo del responsabile del procedimento. 2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente: a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 51 e 52; b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1 lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate; c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche. 3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazioni appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri fissati dall’allegato D. 4. Le lettera di invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, la stazione appaltante può affidare il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara. 5. La lettera di invito deve indicare: a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei soggetti di cui all’articolo 64, comma 1, lettera b); tale numero è compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4; b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all’art. 64, comma 1, lett.b) ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero è compreso tra venti e quaranta; c) l’eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all’articolo 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi.
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6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione della lettera stessa. 7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 8. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 1 quater della Legge, per quanto compatibili. Articolo 64 Modalità di svolgimento della gara 1. L’offerta è racchiusa in un plico che contiene: a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52. b) una busta contenente l’offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico; 3) dal curriculum dei professionisti di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H; c) una busta contenente l’offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale da applicarsi: a) alla percentuale per rimborso spesa; b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all’articolo 63, comma 1, lettera d); c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all’art. 63, comma 1, lettera e); d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici; 2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico. 2. Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla
illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3); c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica; d) riduzione percentuale indicata nell’offerta economica con riferimento al tempo. 3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare: per l’elemento a): da 20 a 40; per l’elemento b): da 20 a 40; per l’elemento c): da 10 a 30; per l’elemento d): da 0 a 10; 4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione. 5. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attributi alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando i criteri e le formule all’allegato E.
6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta. Capo V Affidamento dei servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.00 dsp Articolo 65 Disposizioni generali 1. I servizi di cui all’articolo 50, sono affidati mediante licitazione privata o pubblico incanto qualora il corrispondente complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall’articolo 62, commi 3,4 e 5, sia pari o superiore al controvalore in Euro di 200.000 Dsp. Per i ministeri tale valore è fissato nel controvalore di 130.000 Dsp. 2. Alle procedure di cui al comma 1 si applicano le norme comunitarie e nazionali di recepimento in materia di appalto pubblico di servizi per quanto
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riguarda i termini, i bandi, gli avvisi di gara. 3. In fase di prequalifica, la stazione appaltante invia, ai candidati che ne fanno richiesta e con onere a loro carico, una nota illustrativa contenente i principali elementi caratterizzanti la prestazione da svolgere. In tale fase è fatto divieto di richiedere la presa visione dei luoghi da parte dei candidati. 4. La stazione appaltante può chiedere, nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g) della Legge che i requisiti finanziari e tecnici di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a), b), e d) siano posseduti in misura non superiore al 60% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi. Articolo 66 Requisiti di partecipazione 1. I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: a) al fatturato globale per servizi di cui all’articolo 50, espletati negli ultimi cinque anni di esercizio antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta;
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 50, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare; c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’articolo 50, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare; d) al numero medio annuo del personale tecnico utilizzabile negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 3 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico. 2. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. 3. I concorrenti non devono trovarsi altresì nelle condizioni previste degli articoli 51 e 52.
Articolo 67 Licitazione privata
Articolo 68 Lettera di invito
1. I bandi di gara che contengono le indicazioni previste dall’articolo 63, comma 1, lettere da a) a n) e lettera q) nonché dall’articolo 66, commi 1 e 3, sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’articolo 80, comma 2. 2. Sono invitati a presentare offerta i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara in numero compreso fra cinque e venti. 3. Qualora il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulti inferiore a cinque, la stazione appaltante procede a nuova gara, modificando le relative condizioni. 4. Se il numero dei soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti dal bando di gara risulta superiore a quello fissato, la scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta viene effettuata per una metà arrotondata per difetto, sulla base dei criteri di cui all’allegato F) e per i restanti tramite sorteggio pubblico. 5. La procedura di scelta degli offerenti avviene in seduta pubblica con data indicata nel bando di gara, limitatamente alla fase di verifica della documentazione amministrativa, e in seduta riservata ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’allegato F). 6. La stazione appaltante nei successivi tre giorni comunica formalmente a ciascuno dei soggetti concorrenti l’esito della selezione ed il punteggio riportato.
1. La lettera di invito a presentare offerta è inviata nella stessa data ai soggetti selezionati entro sessanta giorni dalla data di spedizione del bando. In caso di procedura d’urgenza il termine per l’invio delle lettere di invito non può superare i dieci giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle domande di partecipazione. 2. In caso di mancata osservanza dei termini di cui al comma 1, salva la possibilità di termini maggiori definiti dal responsabile del procedimento in presenza di particolari e motivate necessità, la procedura è annullata e la documentazione viene restituita ai concorrenti a spese della stazione appaltante. 3. La lettera di invito contiene la richiesta di elementi utili alla valutazione, che siano strettamente correlati al servizio da affidare.
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Articolo 69 Pubblico incanto 1. Quando la stazione appaltante ricorre alla procedura del pubblico incanto, nel bando di gara inserisce gli elementi di cui all’articolo 63, comma 1, lettere da a) a g), m), n) e q), e all’articolo 66, commi 1 e 3, nonché gli ulteriori elementi previsti dalle norme comunitarie e nazionali di recepimento delle direttive in materia di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
dipartimenti e servizi dell’ordine
Consiglio dell’Ordine Organo di elaborazione e controllo democratico dell’azione dell’Ordine;
Dipartimento Tariffe e Norme Consigliere Responsabile: Onorato Visone - Parcelle, Commissione Pareri;
Esecutivo Politico Organo di elaborazione delle linee programmatiche consiliari (Presidente, Vicepresidenti, Segretario, Tesoriere e Presidente onorario);
Dipartimento Politiche Culturali e Centro Studi Consigliere Responsabile: Fulvio Ricci - Commissione Centro Studi;
Esecutivo Operativo Organo di attivazione dei deliberati di Consiglio e responsabile dell’attività ordinaria (Presidente, Segretario e Tesoriere); Presidente Paolo Pisciotta - Ufficio di Presidenza, Ufficio Stampa, Commissione Deontologia Professionale; Vicepresidente Beatrice Melis - Delega alla Consulta Interprofessionale, coordinamento dello Sportello Consulenza Integrata; Vicepresidente Francesco Bocchino - Delega ai rapporti con le Amministrazioni locali, Coordinamento commissione concorsi e bandi di gara; Segretario Gennaro Polichetti - Rapporti con il personale, Consulente del lavoro, Responsabile del Protocollo, degli atti del Consiglio e della Comunicazione con gli iscritti, Uffici di Segreteria; Tesoriere Pasquale De Masi - Responsabile delle risorse finanziarie e dei relativi modelli d’uso delle stesse, consulente finanziario, Ufficio di Tesoreria; Federazione Regionale Francesco Cassano - Segretario della Federazione Regionale;
Dipartimento Affari Regionali Consigliere Responsabile: Antonella Palmieri - Rapporti con la Regione Campania; Dipartimento Politiche Formative e Aggiornamento degli Standards Professionali Consigliere Responsabile: Ermelinda Di Porzio - Attività formative e di aggiornamento professionale; Dipartimento Comunicazione Telematica Consigliere Responsabile: Fabrizio Mangoni di S. Stefano - Area Network, Relazioni con Cna per Archiworld; Dipartimento delle Attività Editoriali Consiglieri Responsabili: Vincenzo Corvino e Gerardo Cennamo - Settore Informazione ed Editoria, Comitato di Redazione; Dipartimento Politiche Giovanili Consiglieri Responsabili: Gerardo Cennamo e Vincenzo Corvino - Azioni consiliari rivolte ai giovani iscritti, Consulta Giovanile; Dipartimento delle Associazioni Area Metropolitana Consigliere Responsabile: Pio Crispino - Politiche del decentramento, Consulta della Associazioni dell’Area Metropolitana; Dipartimento Educazione e Scuola Consigliere Responsabile: Antonio Zehender - Politiche di sensibilizzazione scolastica, Rapporti con il provveditorato, Problematiche degli architetti-operatori scolastici
I SERVIZI DELL’ORDINE: Il Consiglio nella seduta del 12 gennaio 2000 ha deliberato di attivare lo sportello di consulenza gratuita agli iscritti, finalizzato ad offrire una serie di servizi in materia legale, fiscale e condominiale nonché informazioni normative e quanto attiene l’esercizio della professione. Consulenza Legale: Diritto Amministrativo e Diritto Civile Studio Avv. Raffaella Veniero riceve c/o Ordine ogni 15 giorni di martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Consulenza Legale: Recupero Credito Professionale Avv. Alessandro Foglia Manzillo riceve c/o Ordine il primo giovedì di ogni mese dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Consulenza Legale: Diritto Condominiale Avv. Mario Mascolo riceve c/o Ordine ogni 15 giorni di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 On line ogni lunedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00 al numero telefonico 081 578806 Consulenza Fiscale: Studio Dott. Francesco Azzarito
riceve c/o Ordine ogni 15 giorni di giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 On line dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al numero telefonico 081.5522654 Normativa in materia di Sicurezza e Prevenzione Incendi Arch. Livia Napolitano riceve c/o Ordine (494/96-626/94-818-84) il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 Consulenza Internet Arch. Giancarmine Basile riceve c/o Ordine il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Consulenza in materia di procedure tecnico-amministrative Comune di Napoli Arch. Livia Napolitano riceve c/o Ordine il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Visti e Pareri: gli iscritti possono richiedere i seguenti tipi di vidimazione parcelle utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso il Servizio parcelle: - parere motivato diritti Ordine 2% sull’importo totale dei conpensi; - visto consuntivo su prestazioni rese diritti Ordine 1,50% sull’importo totale dei compensi
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- visto preventivo diritti Ordine 0,60% sull’importo preventivo sui compensi, da detrarsi in sede di rilascio del visto consuntivo - visto monitorio diritti Ordine 1,50% sull’importo totale dei compensi, di cui per attivare procedure il 50% da versare entro 18 mesi dal rilascio, il restante 50% in attesa di pagamento: da versare entro 24 mesi Rilascio certificati: Certificato d’iscrizione (rilascio a vista) £. 3000 escluso il bollo se richiesto Duplicato tessera £. 25.000 Duplicato timbro £. 55.000 In caso di richiesta di duplicato della tessera d’iscirizone e/o timbro, è necessario presentare due fotografie con allegata denuncia di furto o di smarrimento rilasciata dagli uffici competenti Servizio Telefax: Sul numero 081.5519486 è in funzione telefax in collegamento automatico 24 ore su 24 Orari di segreteria: Lunedì 9.30-13.00; Martedì 9.30-13.00, 15.0018.00; Mercoledì 9.30-13.00; Giovedì 9.3013.00, 15.00-18.00; Venerdì 9.30-13.00.
dalla redazione
Quando il Consiglio dell’Ordine decise di dar vita ad una propria rivista, fu certa la sensazione che l’impresa appariva ardua e piena di ostacoli. La consapevolezza delle difficoltà è stata però subito sopperita con l’umiltà e la serietà dell’approccio, in particolare di coloro che, con me, sono stati investiti di tale responsabilità. Le pagine bimestrali che vi saranno recapitate rappresentano il luogo del dibattito, l’occasione per approfondire in quaderni tematici, questioni di politica professionale e temi di carattere culturale. Il lavoro del Comitato di Redazione sarà strettamente connesso al dibattito su questioni cogenti di
interesse provinciale, nonché nazionale ed europeo, nel quale la figura dell’architetto trovi un ruolo sempre più chiaro e qualificato. La Redazione è composta da colleghi che hanno dichiarato la propria disponibilità a contribuire al lavoro di ideazione e sviluppo dei temi da trattare. Una rivista comunque “aperta” a tutti coloro che vorranno partecipare, con l’attenzione di rendere visibile il lavoro e il ruolo degli stessi in qualità di curatori dei singoli numeri. Un work in progress che ad integrazione del nostro Notiziario mensile pubblicato su “Il Denaro delle Professioni” e con le interazioni del sito
le foto di questo numero sono tratte dai cantieri di ricostruzione di Berlino capitale
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Internet, va a completare il tentativo, speriamo riuscito, di rendere l’Ordine la “casa” degli architetti napoletani, capace sempre più di raggiungere e coinvolgere i propri iscritti. Questo lavoro non riuscirà senza la partecipazione collettiva e quindi vi chiediamo di farci pervenire utili suggerimenti. Il prossimo numero sarà dedicato ai Concorsi e alla qualità in architettura, con la pubblicazione di esiti di concorso testimonianza di una capacità certamente diffusa di partecipazione e riconoscimenti che gli architetti della Provincia di Napoli esprimono in ambito nazionale ed europeo. Vincenzo Corvino
mostrecalendario a cura di Alba Cappellieri
mostrearchitettura Italia • Mario Botta. Modelli di architettura
fino al 2 luglio
• Camillo Boito
fino al 25 giugno
• John Soane Architetto 1753-1837
fino al 20 agosto
www.cisapalladio.org
Austria
• Oswald Haerdtl. Architect and Designer
fino al 14 luglio
info: +43-1 5223115
Francia
• Taeg Nishimoto. Bow Structures
fino al 28 giugno
info: +33 1 49966400
• Architecture Istantanée
fino al 18 settembre
info: +33 1 44784069
• Herbert Bayern zum 100 Geburstag
fino al 28 novembre
info: +030 2540 0278
• Industry on the move. Tony Garnier
fino al 16 luglio
info: +49-30 282 70 15
• Museums for a new Millenium
fino al 10 settembre
info: +49-40 321 030
• Urban Transportation
fino al 31 luglio
info: +44 141 2872720
• Bilbao: the tranformation of a city
fino al 4 giugno
info: +1 312 443 3664
• Overview of Modernism
fino al 13 agosto
info: +1 312 626 6222
• Drawings and Models by Louis Kahn
fino al 16 agosto
info: +1 212 708 9750
• Dan Graham. Rooftop Urban Park Project
fino al 18 giugno
info: +1 212 989 5566
• Where do we go from here?
fino al 7 settembre
info: +1 202 272 2448
Bologna - Palazzo della Ragione Padova - Museo Civico Vicenza - Palazzo Barberan da Porto
info: +39 051 203040
Europa Vienna - Architektur Zentrum Parigi - La Galerie d’Architecture Parigi - Centre Pompidou Germania Berlino - Bauhaus - Archiv Berlino - Aedes East Hamburg - Deichtorhallen Hamburg Gran Btretagna Glasgow - The Transport Museum
Stati Uniti Chicago - Art Institute of Chicago Chicago - The Geffen Contemporary New York - Museum of Modern Art New York - Dia Center for the Arts Washington - National Building Museum
mostredesign Italia Milano - Triennale di Milano Milano - Triennale di Milano Pisa - Palazzo Lanfranchi
• Giovanni Sacchi: l’altra metà del designer fino al 30 luglio
info: +39 02 62083713
• Pininfarina. Dall’automobile agli oggetti
fino al 30 luglio
info: +39 02 62083713
• Who’s that girl?
fino al 18 giugno
info: +39 050 543222
• En quête d’objets
fino al 31 agosto
info: +33 1 44784069
• Archi/Design
fino al 18 settembre
info: +33 1 44784069
• Verner Panton
fino al 12 giugno
info: +49-7621 702
• Bauhaus
fino al 4 giugno
info: +44-171 9388361
• Art Nouveau 1890-1914
fino al 30 luglio
info: +44 20 7942 2530
• Campi di forza: immagini della cinetica
fino al 18 giugno
info: +34-93 4120810
• Birth of modern Design
fino al 22 agosto
info: +1 212 708 9691
• Anatomically Incorrect
fino al 30 settembre
info: +1 212 708 9691
• National Triennal Design Culture
fino al 6 agosto
info: +1 212 860 6868
• A century of Design, part II 1925-1950
fino al 29 ottobre
info: +1 212 570 03951
• American Modern. Design for a New Age
fino al 7 gennaio 2001 info: +1 212 570 03951
• Leading “The Simple Life”
fino al 1 agosto
Europa Parigi - Centre Pompidou Parigi - Centre Pompidou Germania Weil am Rhein - Vitra Design Museum Gran Btretagna Londra - Design Museum Londra - Victoria & Albert Museum Spagna Barcellona - Museo Arte Contemporanea Francia
Stati Uniti New York - Museum of Modern Art New York - Museum of Modern Ar New York - Cooper Hewitt Museum New York - The Metropolitan Museum New York - The Metropolitan Museum Miami - Wolfsonina
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info: +1 350 531 1001