ARTICOLO 62 RELAZIONI COMMERCIALI NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTARE LE NUOVE REGOLE IN AUGE DAL 24.10.12 Avv. Dario Dongo Food law expert Roma- Milano- Bruxelles Gsm+39 335 7313 726 dario.dongo@me.com
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FONTI Decreto liberalizzazioni (D.L. 24.1.12 n. 1,convertito con emendamenti da legge 24.3. 12 n. 27) Decreto inter-ministeriale di sua attuazione (a seguito parere 8.10.12 del Consiglio di Stato) Risoluzione Agenzia Entrate 7.2.08 n. 36/E High Level Forum for the Competitiveness of the Food Chain, documento 29.11.11
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QUALI CONTRATTI? Tutti i contratti B2B (GDO,HoReCa,PA) aventi per oggetto la cessione* di prodotti agricoli e alimentari con consegna in Italia (*) Esclusi: - conferimenti, - trasferimenti a titolo gratuito, - permute, - contratti di deposito FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
REQUISITI DEI CONTRATTI (1) I contratti disciplinati dall'art. 62 devono essere stipulati in forma scritta.* Le parti devono espressamente pattuire alcuni elementi essenziali** del contratto in modo da garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività su cui la norma è fondata * qualunque elaborato sottoscritto dalle parti prima o contestualmente alla consegna delle merci
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REQUISITI DEI CONTRATTI (2) Le parti devono espressamente pattuire alcuni elementi essenziali* del contratto. Per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività su cui la norma è fondata (*) a) la durata (ove del caso) b) la quantità di prodotto venduto c) le caratteristiche del prodotto venduto d)il prezzo e)le modalità di consegna e di pagamento
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Contratti di cessione semplici Gli elementi essenziali devono venire riportati nel contratto. In sua assenza, devono comunque risultare da: • complesso di comunicazioni e ordini scritti intercorsi tra acquirente e venditore prima o all'atto della materiale consegna dei prodotti agricoli/alimentari, o • documenti di trasporto (ddt) e di consegna, nonché fatture emesse a seguito di pagamento. A condizione che essi - oltre a contenere tutti gli elementi essenziali riportino la dicitura "Assolve agli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”, o • scambi di comunicazioni e contrattazioni in ambito delle Borse merci riconosciute dalla legge (es. Borsa Merci Telematica Italiana, D.M. 174/06 e successive modifiche)
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Contratti di cessione complessi Gli elementi essenziali devono venire riportati, alternativamente:
•nella convenzione generale •nei singoli contratti di cessione e/o atti di esecuzione stipulati in esecuzione della convenzione generale, di cui si riportino gli estremi •nei documenti di trasporto o di consegna dei beni, o nella fattura firmati dal ricevente, in esecuzione della convenzione generale alla quale sia fatto specifico riferimento •negli ordini di acquisto emessi in esecuzione della convenzione generale, con richiamo ai relativi estremi
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Sanzioni - NULLITĂ€' del contratto - Sanzione amministrativa pecuniaria,di importo variabile tra 516 e 20.000 euro (tenuto conto del valore del contratto)
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TERMINI DI PAGAMENTO E' introdotto un termine legale e inderogabile per il pagamento delle merci al fornitore:
prodotti deteriorabili = 30 giorni prodotti non deteriorabili = 60 giorni
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Prodotti deteriorabili e non PRODOTTI DETERIORABILI (pagamento 30gg.): a) tutti i tipi di latte b)prodotti a base di Carne, cioè quei "prodotti trasformati risultanti dalla trasformazione di carne o dall'ulteriore trasformazione di tali prodotti trasformati in modo tale che la superficie di taglio permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche" (Reg. CE 853/2004), che presentino determinate caratteristiche fisicho-chimiche c)prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi d)prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati, se TMC o scadenza < 60 giorni ► caso per caso, responsabilità operatore TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI = NON DETERIORABILI (60gg.) FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
Termini, decorrenza I termini (30/60gg) sono computati a partire dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura In mancanza di data certa sul ricevimento, dall'ultimo giorno del mese in cui i prodotti sono stati consegnati In caso di consegna ripartita in più quote, è consentita l'emissione della fattura successiva all'ultima consegna del mese ► NB dies a quo = ricezione ► PEC, EDI Cessioni di merci sia deteriorabili che non deteriorabili ►fatture separate
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Termini, esenzioni •contratti di cessione «immediata»
•le cessioni di prodotti alcolici, nella parte in cui è disposto che "i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi" (legge18.2.99 n. 28, art. 22)
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FATTURA, mezzi di trasmissione consegna a mano raccomandata a.r. Posta Elettronica Certificata (PEC) Electronic Data Interchange (EDI) â&#x2013;ş Se la ricezione fattura non ha data certa, i termini di pagamento decorrono da fine mese di consegna dei prodotti
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INTERESSI Allo scadere del termine legale di pagamento (30/60 giorni), se il ritardo nel pagamento è imputabile al creditore, la somma dovuta inizia automaticamente a maturare interessi
iscrizione crediti a bilancio (e se del caso svalutare?) criterio di cassa evidenza contabile del ritardo
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Interessi, saggio Interessi pattuiti, purchĂŠ non iniqui per il creditorefornitore, o Interessi legali di mora (tasso di riferimento stabilito dalla normativa nazionale di contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali) â&#x2013;ş + 2%
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Sanzioni Oltre a decorrenza automatica degli interessi di mora; sanzione amministrativa per mancato rispetto dei termini di pagamento, per un importo tra 500 e 500.000 euro criteri: - fatturato dell'azienda; - ricorrenza e misura dei ritardi
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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI A. imporre condizioni contrattuali (es. di acquisto, di vendita, etc.) ingiustificatamente gravose, condizioni extracontrattuali, clausole retroattive
B. applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti
C.
subordinare la conclusione o l'esecuzione dei contratti e/o la continuitĂ e regolaritĂ delle relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni in alcun modo riconducibili all'oggetto dei contratti stessi
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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI D. conseguire dall'altra parte e a proprio esclusivo vantaggio prestazioni non dovute e non giustificate (le prestazioni devono risultare giustificate in relazione alla natura o al contenuto delle relazioni commerciali)
E. escludere l'applicazione degli interessi di mora in caso di ritardato pagamento, o ridurne la misura in modo iniquo
F.
escludere il risarcimento da parte del debitore di eventuali spese effettuate dal creditore per il recupero delle somme dovute
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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI G. nei contratti con gli imprenditori agricoli, imporre all'impresa agricola prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione dei prodotti agricoli/alimentari oggetto delle cessioni
H. imporre al venditore un termine minimo decorrente dalla consegna dei prodotti prima del quale non possa essere emessa la relativa fattura (salvi i casi consentiti dalla legge)
I. trattenere una somma pari all'intero prezzo dei prodotti ceduti, a fronte di contestazioni relative a una sola parte di essi
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PRATICHE COMMERCIALI SLEALI L. tenere ogni altra condotta che possa ritenersi sleale, tenuto conto del complesso delle relazioni commerciali tra acquirente e venditore â&#x2013;ş Il decreto richiama anche le pratiche identificate il 29.11.2011 dal Forum di Alto Livello per un miglior funzionamento della catena alimentare, tra cui: 1)
interruzione unilaterale delle relazioni commerciali e/o del contratto senza alcuna motivazione, o per motivazioni non obiettivamente giustificabili (es. per mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita), o improvvisa o senza un congruo preavviso
2) rifiuto di regolamentare per iscritto le condizioni del rapporto di cessione o le successive modifiche/integrazioni (es. condizioni di referenziazione, ri-referenzazionee reinserimento di prodotti giĂ referenziati) 3) compensi di referenziazione sproporzionati rispetto al rischio assunto dall'acquirente per l'inserimentodi un nuovo prodotto tra quelli offerti in vendita ai consumatori FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
Sanzioni •Sanzione pecuniaria di importo compreso tra 516 e 3.000 euro, commisurata ai benefici conseguiti dalla parte che ha abusato del proprio potere commerciale
•Name & Shame (pubblicazione pronunce)
Cumulo giuridico delle pene ex art. 62 co. 1 e 2 ► sanzione massima aumentata sino al triplo
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TEMPI (1) Contratti stipulati dopo il 24 ottobre 2012: -obbligo di forma scritta e previsione espressa degli elementi essenziali -vige il divieto di pratiche commerciali sleali
è obbligatorio il rispetto dei termini legali di pagamento (30/60gg.)
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TEMPI (2) Contratti relativi a campagne agricole giĂ stipulati - in ottemperanza alla normativa comunitaria - prima del 24.10.12:
-obblighi di forma scritta ed elementi esenziali, a partire dal contratto di campagna 2013 -divieto di pratiche commerciali sleali dal 24.10.12 -termini di pagamento, dal 24.10.12 FOOD AND AGRICULTURE REOUIREMENTS
TEMPI (3) Contratti anteriori al 24.10.12, ma esclusi dalla campagna agricola - forma scritta e previsione espressa degli elementi essenziali entro il 31.12.12 - divieto di pratiche commerciali sleali, dal 24.10.12 - termini di pagamento (30/60gg.) dal 24.10.12
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