Introduzione alla finanza mutualistica

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n.8

Agostino La Rana

n.8

INTROduzIONe ALLA fINANzA muTuALISTIcA

Quaderni di ricerca sull’impresa cooperativa

Quaderni di ricerca sull’impresa cooperativa

i n tr o d u z i o n e a l l a f i na n z a mu tu a l i s t i c a • AG O ST I NO LA R A NA



quaderni di ricerca sull’impresa cooperativa

n. 8

Agostino La Rana

introduzione alla finanza mutualistica

AGCI ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVE ITALIANE


Concept, impaginazione, stampa A & C - Advertising & Communication via Cristoforo Colombo, 134 - 00147 tel. +39 0647825146 fax 064743496 email: produzione@aec-comunicazione.it Progetto grafico Daniele Papalini ISBN 978-88-96343-07-4 Š ISICOOP - Istituto di Studio per l’Impresa Cooperativa Finito di stampare luglio 2010




INDICE Introduzione alla finanza mutualistica Presentazione della collana “Quaderni di Ricerca sull’Impresa Cooperativa” pag. 9 di Attilio Celant (Presidente ISICOOP)

pag. 11

Presentazione del VOLUME

di Rosario Altieri (Presidente nazionale Associazione Generale delle Cooperative Italiane)

INTRODUZIONE

pag. 13

CAPITOLO I

pag. 15

LA FINANZA MUTUALISTICA 1 - Nozione 2 - Finanza mutualistica e finanza etica

3 - Il legame con il territorio

CAPITOLO II - IL CONTESTO NORMATIVO GENERALE 1 - L’azienda di credito

2 - La mutualità tra Costituzione e controlli

CAPITOLO III - LE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO 1 - Caratteristiche

2 - Evoluzione storica 3 - La costituzione

CAPITOLO IV - LE BANCHE POPOLARI 1 - Inquadramento

2 - Differenze tra banche popolari e BCC

pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 19 pag. 19 pag. 22 pag. 23 pag. 23 pag. 25 pag. 30 pag. 35 pag. 35 pag. 37

CAPITOLO V - I CONSORZI FIDI, LE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI, LE BANCHE DI GARANZIA E LE MUTUE DI ASSICURAZIONI 1 - Definizione

2 - Le mutue assicuratrici e le cooperative di assicurazione CAPITOLO VI - LE FONDAZIONI PARABANCARIE CAPITOLO VII - I FONDI COMUNI

1 – Tra spontaneismo e assistenza

2 – Le società di mutuo soccorso

3 – Il fondo di garanzia della CEI

pag. 39 pag. 39 pag. 43 pag. 45 pag. 49 pag. 49 pag. 50 pag. 51

CAPITOLO VIII - LE MUTUE AUTO GESTITE ED I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALI 1 – Le mutue auto gestite

2 - Il gruppo d’acquisto solidale

pag. 53 pag. 53 pag. 54


APPENDICE N. 1

pag. 60

Le disposizioni del TUB sulle banche cooperative

pag. 62

Rating interno e rating esterno APPENDICE N. 2 APPENDICE N. 3

Vigilanza cooperativa sulle Banche di Credito Cooperativo D.M. 22.12.2005 Ministero delle Attività Produttive

pag. 65

APPENDICE N. 4 Esempio di sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia a una BCC

pag. 75

APPENDICE N. 5 Esempio di provvedimento di gestione provvisoria di BCC

pag. 77

APPENDICE N. 6 Esempio di provvedimento di amministrazione straordinaria di BCC

pag. 77

APPENDICE N. 7

pag. 78

Recente evoluzione operativa delle BCC

pag. 78

Il dividendo in una BCC APPENDICE N. 8 APPENDICE N. 9

Formula per atto pubblico costitutivo del comitato promotore di una BCC

pag. 79

APPENDICE N. 10 Avviso di avvenuta pubblicazione di Prospetto informativo

pag. 81

(pubblicato su un quotidiano) APPENDICE N. 11 Formula per regolamento di Comitato promotore

pag. 85

APPENDICE N. 12 Responsabilità del comitato promotore

pag. 88

APPENDICE N. 13 I componenti del comitato promotore: curricula e conflitti

pag. 89

APPENDICE N. 14 I soci

pag. 90

APPENDICE N. 15 Domanda di ammissione al Comitato promotore di BCC da parte di società

pag. 90

APPENDICE N. 16 Esempio di statuto di BCC

pag. 92

APPENDICE N. 17 Caratteristiche delle azioni di una BCC

pag. 111

APPENDICE N. 18 La chiusura dell’Offerta e la convocazione dell’Assemblea dei sottoscrittori

pag. 112

APPENDICE N. 19 Procura speciale per partecipare all’assemblea costitutiva di una BCC

pag. 113

APPENDICE N. 20 Le concentrazioni bancarie

pag. 115


APPENDICE N. 21 Le dimensioni delle banche popolari

pag. 116

APPENDICE N. 22

pag. 116

Disposizioni del TUB sui confidi

pag. 117

Oggetto sociale di un confidi (esempio di formula) APPENDICE N. 23 APPENDICE N. 24

Criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

pag. 119

APPENDICE N. 25 Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 pag. 121 APPENDICE N. 26 Gli interventi finanziari pubblici a sostegno dei confidi

pag. 132

APPENDICE N. 27 Provvedimento della Banca d’Italia sulle banche di garanzia

pag. 133

APPENDICE N. 28 I limiti e le criticità delle fondazioni parabancarie APPENDICE N. 29

INDICE

Statuto di una mutua tra imprenditori APPENDICE N. 30

Giurisprudenza sulle società di mutuo soccorso: un caso APPENDICE N. 31

Statuto di una società di mutuo soccorso sotto forma di cassa cattolica

pag. 141 pag. 143 pag. 148 pag. 150

APPENDICE N. 32 Statuto di una società di mutuo soccorso costituita come Fondo di secondo livello

pag. 160

APPENDICE N. 33 Statuto di una MAG che svolge attività finanziaria

pag. 166

APPENDICE N. 34 Oggetto sociale di MAG che prevede anche l’attività di garanzia

pag. 182

APPENDICE N. 35 BIBLIOGRAFIA GENERALE

pag. 184 pag. 188

SITOGRAFIA GENERALE

pag. 189

Una banca abusiva



Presentazione della collana “Quaderni di Ricerca sull’Impresa Cooperativa”

Presentazione della collana QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

L

’Istituto di Studi per l’Impresa Cooperativa (ISICOOP) nasce come progetto comune tra l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) e la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, con la finalità di promuovere l’avvio e lo sviluppo di iniziative di formazione e di diffusione di una cultura della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Il Progetto ISICOOP è maturato nella convinzione che la società cooperativa, promuovendo la gestione del capitale e del lavoro nelle stesse mani e garantendo la partecipazione e la uguaglianza degli associati, costituisce, anche nell’attuale assetto economico globalizzato, un valido strumento per il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali della persona e di diffusione della coscienza civica. L’Istituto, in armonia coi principi della Alleanza Cooperativa Internazionale, si è reso in breve tempo autore di diverse iniziative volte alla diffusione, consolidamento ed integrazione del movimento cooperativo nell’interesse generale della democrazia e dell’economia nazionale. Sotto il profilo dell’attività scientifica si è deciso di muovere da una serie di temi di ricerca e sono state individuate molteplici aree di studio afferenti alla mutualità e alla governance delle imprese cooperative, all’analisi delle agevolazioni fiscali e della struttura patrimoniale delle imprese, fino all’analisi del fenomeno cooperativo nella dimensione sovranazionale. La presente collana di studi in materia di impresa cooperativa rappresenta il prodotto della prima fase dell’attività scientifica dell’Istituto e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze di approfondimento culturale delle problematiche del settore e di fornire un supporto pratico e concreto nella risoluzione di problemi operativi che si pongano nella concreta gestione delle imprese. Nei volumi di taglio monografico curati da docenti, ricercatori e professionisti esperti del settore verrà dato ampio spazio all’analisi delle molteplici questioni giuridiche legate alle dinamiche dell’impresa cooperativa, con particolare riguardo agli aspetti concernenti il diritto societario e tributario, senza trascurare i profili di economia aziendale correlati all’analisi della gestione finanziaria e del rischio di mercato

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delle imprese cooperative. Tenuto conto del taglio pratico e divulgativo della collana, ciascun volume sarĂ corredato, a seconda della tematica affrontata, da una bibliografia essenziale ovvero da un appendice volta a fornire alle imprese del settore un quadro informativo e un supporto tecnico fondamentale sulle tematiche esaminate. Roma, giugno 2010 Attilio Celant (Presidente ISICOOP)


Presentazione del volume

Passo adesso ad esprimere alcune riflessioni che la lettura mi suggerisce, non volendo ulteriormente indugiare sulle questioni dell’affetto, della stima e dell’amicizia. Dell’Autore, nella mia qualità, allora, di Presidente di AGCI Campania, ho tenuto a battesimo un precedente lavoro, il Manuale di diritto della Cooperazione finanziaria, edito dalla stessa Associazione regionale. Si trattava di uno scritto snello, immediato, che puntava ad assicurare a chi lo consultasse informazioni facilmente accessibili e di grande utilità operativa: sono gli stessi pregi che riconosco al nuovo volume che qui presento. La crisi finanziaria che, nel 2007, fu da Agostino La Rana quasi profetizzata rende ancor più apprezzabile ogni sforzo compiuto nell’intento di consentire un più consapevole ricorso agli strumenti del credito.

Presentazione del volume QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

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Introduzione alla finanza mutualistica

rovo un particolare piacere nello scrivere la prefazione a questo volume, principalmente per due motivi: il primo è che ho trovato la lettura di assoluto interesse per la ricchezza e la completezza dei contenuti, oltre che per la chiarezza con cui gli stessi sono espressi, nonostante la complessità della materia; l’altra ragione è rappresentata dalla ormai lunga e profonda amicizia che mi lega all’Autore, “Ing.”1 Agostino La Rana, del quale non nascondo i numerosi difetti, ma di cui apprezzo tutti i pregi che sono, per qualità e quantità, di gran lunga più consistenti.

Le PMI e le cooperative in particolare risentono infatti, sempre più, dell’irrigidimento delle procedure di accesso ai mercati finanziari ordinari e sono chiamate a sottostare a costi altrettanto onerosi per l’approvvigionamento della liquidità occorrente. Tali gravosi impegni raggiungono punte di insostenibilità in alcuni territori del nostro Paese e per le imprese meno capitalizzate, come gran parte delle cooperative.

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Da qui, l’importanza della conoscenza degli strumenti ai quali poter ricorrere e delle procedure più opportune verso le quali indirizzare le scelte dei piccoli imprenditori e dei cooperatori. Tutto ciò, nel presente volume, è indicato con il massimo della chiarezza e della sintesi, a sottolineare quanto sia utile, ai fini della comprensibilità, un linguaggio, quale è quello utilizzato dall’Autore, che punti dritto all’obiettivo.

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Questa impostazione, che La Rana ha inteso dare al suo lavoro, si evince anche dalla presenza in appendice di numerose schede esemplificative, in alcuni casi alternative a ben più consistenti illustrazioni teoriche della materia. Anche questo credo possa essere considerato un ulteriore pregio del volume e sono certo che il lettore condividerà tale mia riflessione. Rosario Altieri (Presidente nazionale Associazione Generale delle Cooperative Italiane)


INTRODUzione

Napoli, primavera 2010 Introduzione del volume QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

I

l 9 giugno del 2007 si svolse a Napoli il congresso dell’Associazione Generale Cooperative Italiane della Campania (AGCI Campania). In quella occasione, venne presentato il manuale Diritto della cooperazione finanziaria, edito dalla stessa associazione e curato dal sottoscritto. Frutto di una pluriennale ricerca desk (a tavolino, nelle biblioteche e su internet) e field (sul campo, tra gli operatori del settore), quel libro si proponeva di illustrare leggi e tecniche regolanti l’attività delle cooperative che operano nel campo finanziario, sul presupposto che l’accesso al credito bancario rappresenta una esigenza vitale per le piccole e medie imprese (PMI) e, di riflesso, per le associazioni che le rappresentano, a cominciare dall’AGCI. Col senno di poi, oggi possiamo ben dire che, per l’AGCI, quella scelta editoriale fu non solo lungimirante ma addirittura profetica. Il 2008, infatti, verrà ricordato nei libri di storia come l’anno della crisi finanziaria internazionale, innescata dai mutui concessi senza garanzie di rimborso (subprime) a milioni di americani rivelatisi insolventi. Consapevole dell’importanza di approfondire tale tematica, l’AGCI Campania, nell’ambito delle sue attività istituzionali volte a divulgare tra i giovani la cultura della cooperazione, decise di inserire, nel programma del Ciclo di conferenze universitarie sulla cooperazione presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno (organizzato anche in collaborazione con la locale Camera di Commercio), tre lezioni sulla cooperazione finanziaria (6 dicembre 2007, 21 gennaio 2009 e 20 gennaio 2010). Questo libro raccoglie, ampliandolo notevolmente, il testo di quelle tre lezioni e di una quarta lezione, che svolsi nell’ambito del Ciclo di conferenze universitarie sulla cooperazione organizzato sempre dall’AGCI Campania presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (23 marzo 2006). Il metodo che ho adottato nell’esposizione tiene conto dei primi destinatari della lettura: studenti universitari, a cominciare da quelli salernitani (continuando con quelli della romana Facoltà di Economia de

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

“La Sapienza” e del milanese master in Banca, mutualità e sviluppo della “Cattolica”), in possesso di nozioni fondamentali di diritto privato ed economia. Presumo che analoghe nozioni appartengano a imprenditori, cooperativi e non, interessati non solo a conoscere il fenomeno della finanza mutualistica ma, me lo auguro, a costituire e/o aderire agli organismi che, applicando determinati valori, possano supportare efficacemente le loro attività economiche; soprattutto a essi sono destinate le Appendici di approfondimento, ideate anche per rendere più scorrevole la lettura del testo. In definitiva, questa pubblicazione si propone, in continuità con la precedente, di coniugare le finalità didattiche con quelle di stimolo ad applicare concretamente quanto ci accingiamo a illustrare. Legenda: 1.c.c. = codice civile; 2.TUB = D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario” o “TUB”) 3.TUF: D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria “Testo Unico della Finanza” (n.b.: le norme previste nel T.U.B. e nel T.U.F. sono integrate, rispettivamente, dalle “Istruzioni di Vigilanza per le Banche” della Banca d’Italia e dai “Regolamenti Consob” che costituiscono la normativa secondaria, anche alla luce del Regolamento Europeo n° 809/2004/ CE, da interpretare coerentemente alle raccomandazioni contenute nel documento CESR/05-054b del febbraio 2005); 4.BCC = banche di credito cooperativo. Il testo rinvia alle Appendici gli eventuali approfondimenti operativi: per esempio [A3] indica l’Appendice n. 3.

Ringrazio la dottoressa Silvia Rimondi, dell’Ufficio Studi AGCI, per la gentile e proficua collaborazione. 14


Capitolo I LA FINANZA MUTUALISTICA

Definiamo finanza mutualistica (ovvero finanza no profit) l’attività di quelle organizzazioni che presentano le seguenti caratteristiche: 1. non perseguono scopo di lucro o quantomeno non considerano il perseguimento di un utile il loro principale obiettivo; 2. si pongono l’obiettivo di migliorare la situazione finanziaria dei loro soci; 3. applicano, consapevolmente o meno, il principio della porta aperta, per effetto del quale l’organizzazione è costantemente aperta a nuove adesioni; 4. identificano, almeno tendenzialmente e comunque prevalentemente, i soci con i clienti e viceversa, quali destinatari-fruitori dell’attività dell’organizzazione stessa; 5. assumono, nello svolgimento dell’attività, un rischio paragonabile, in tutto o in parte, a quello dell’impresa; 6. circoscrivono – volontariamente o per legge - la loro attività a un determinato territorio, più o meno ristretto. Le organizzazioni che si occupano di finanza mutualistica, accanto alle caratteristiche testé descritte, ne presentano altre; per esempio, alcune sono costituite sotto forma di società, altre sotto forma di fondazione, altre ancora sotto forma di associazione. Inoltre, alcune organizzazioni perseguono l’obiettivo di consentire ai loro soci un accesso diretto al credito (è il caso delle mutue di credito, costituite sotto forma di banche di credito cooperativo oppure di banche popolari); altre, invece, agevolano indirettamente l’accesso dei loro soci al credito. In breve, possiamo dire che ciascuna di queste organizzazioni possiede caratteristiche comuni a tutte le altre e caratteristiche tipiche. L’esistenza di caratteristiche tipiche ha indotto la saggistica specializzata a esaminare separatamente tali organizzazioni, attraverso una letteratura copiosa ma specializzata per operazioni unitarie (per usare il gergo dell’ingegneria chimica). Sono stati pubblicati, così, saggi sulle banche di credito cooperativo, sulle cooperative di garanzia fidi, ecc. Lo sforzo di questo manuale è, per quanto possibile, quello di illustrare le caratteristiche comuni a tutte le organizzazioni di

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

1 - Nozione

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

finanza mutualistica, in una visione organica, quantomeno da un punto di vista didattico. Per quanto attiene all’inquadramento storico di questo mondo, in alcuni paragrafi accenneremo alla nascita dei singoli modelli organizzativi, mentre per un affresco storico generale richiamiamo – qui – gli studi del professor Stefano Zamagni dell’Università di Bologna sulla storia dell’economia civile (La cooperazione, scritto con Vera Zamagni ed edito da Il Mulino nel 2008 e Dizionario di economia civile, edito da Città Nuova nel 2009). L’illustre economista ha evidenziato la distinzione tra l’economia civile, nata nel 1754 nell’Università di Napoli per opera dell’abate Antonio Genovesi (titolare della prima cattedra in materia economica nella storia delle università) e l’economia politica, nata quando nel 1776 venne pubblicato il classico La ricchezza delle nazioni dell’inglese Adam Smith. L’economia politica, sostiene Zamagni, si fonda su due capisaldi: 1. il principio dello scambio per/di equivalenti, da cui deriva il principio di efficienza; 2. il principio di redistribuzione, che garantisce l’equità dei redditi. L’economia civile, a questi principi, ne aggiunge un terzo: il principio di reciprocità, al tempo stesso causa ed effetto della fratellanza (o fraternità). Non a caso, i sistemi di sicurezza sociale e previdenza (welfare) sono stati introdotti nelle società – come quelle anglosassoni – sviluppatesi senza l’economia civile, quasi a voler sostituire con l’anonimato statale quello che, invece, nell’economia civile avviene in maniera diretta e personale. Non a caso, inoltre, la politica e la filosofia anglosassoni nascono e si sviluppano separando il mercato dalla democrazia, a differenza della tradizione latina. Posto dunque che l’economia civile include quella politica (e non viceversa), la tradizione degli economisti anglosassoni, basata sull’economia politica, privilegia il “business is business”, mentre quella italiana, che discende da quella civile, risente del pensiero di Sant’Agostino, Giambattista Vico (che per primo coniò l’espressione “mano invisibile” per definire il mercato), Cesare Beccaria, Luigi Einaudi e di tutta la dottrina sociale della Chiesa, incluso il pensiero dei filosofi cattolici del “personalismo” (come Maritain). In definitiva, la finanza mutualistica si inserisce nella plurisecolare tradizione italiana dell’economia civile.

2 - Finanza mutualistica e finanza etica

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Le nozioni di finanza mutualistica e di finanza etica non sono necessariamente coincidenti, anzi. Intanto, bisogna ricordare che il concetto di finanza etica è alquanto sfuggente, dunque inquadrabile solo empiricamente. Per esempio, una banca costituita sotto forma di società per azioni che si doti di un bilancio sociale e proponga ai suoi clienti


3 - Il legame con il territorio La differenza fondamentale tra una banca costituita sotto forma di società per azioni e una banca costituita sotto forma cooperativa è che la prima opera in funzione della creazione di valore per i suoi azionisti, mentre la seconda punta allo sviluppo economico, sociale e – perché no ? – anche culturale del territorio nel quale vivono e lavorano i suoi soci: dal territorio per il territorio, si potrebbe sintetizzare sotto forma di slogan. La mission o, meglio ancora e in senso ampio, la finalità missionaria di una banca cooperativa, rende tali organizzazioni impermeabili a intenti speculativi, trasformando l’attività bancaria in una leva per lo sviluppo comunitario, piuttosto che uno strumento per l’arricchimento personale.

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

conti correnti etici non è certamente inquadrabile nel fenomeno della finanza mutualistica ma può esserlo in quello della finanza etica. Una banca etica propriamente detta, è una banca popolare che coniuga l’assenza di finalità speculative con la selezione della clientela affidata (cioè meritevole di un prestito) non tanto – e non solo – in funzione della capacità di rimborso del prestito erogato, quanto piuttosto in funzione dell’utilizzazione, eticamente orientata, di un prestito che, in tal caso, si configura come di scopo. Tipici sono i casi, ad esempio, di prestiti utilizzati per progetti di cooperazione con popoli sulla strada dello sviluppo economico oppure per piccoli progetti ecologici. Le banche etiche nascono dall’esperienza indiana della Grameen Bank, fondata dal Premio Nobel per la pace Mohammed Yunus, la quale, coniugando mirabilmente eticità con mutualità, concede piccoli prestiti (da qui l’uso del termine microcredito) a contadini e artigiani (o aspiranti tali), prevalentemente di sesso femminile (si tratta di un dato statistico, non di una scelta imprenditoriale). L’esperienza italiana, invece, vede prevalere finanziamenti etici concessi a cooperative sociali e associazioni. Si tratta, come si può notare, di una differenza sostanziale rispetto all’esperienza indiana, non priva di equivoci, giacché una cooperativa sociale è pur sempre una impresa (come tale potenzialmente finanziabile da una banca ordinaria, anche per importi minimi) e un’associazione non può svolgere attività commerciale, perlomeno prevalentemente e nemmeno in forma etica (esempio: la vendita di prodotti del commercio equo e solidale), per cui il finanziamento concesso a una associazione può nascondere, in realtà, fenomeni di società in nome collettivo di fatto (competitori sleali delle società regolarmente costituite) o, peggio ancora, forme di lavoro nero.

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA 18

“Nell’attività bancaria tradizionale, non caratterizzata da uno specifico legame con il territorio, tre sono le funzioni principali: fornire capitali alle imprese più meritevoli e credito alle famiglie al fine di rimuovere eventuali vincoli di liquidità; fornire mezzi di pagamento; offrire strumenti finanziari adeguati per una efficiente diversificazione dei portafogli. La banca locale, legata a specifiche realtà geografiche o produttive, deve assolvere, oltre a queste, anche altre e più complesse funzioni. Rientra in questa categoria la finalità mutualistica. Essa non solo aumenta le opportunità dei soggetti meno avvantaggiati, ma favorisce, per usare il linguaggio degli economisti, un allineamento degli incentivi, poiché l’interesse dei soci - clienti e azionisti nello stesso tempo - tende a convergere. La stessa collettività locale è incentivata a svolgere un’azione di controllo volta a promuovere la cooperazione e a sanzionare eventuali violazioni dello spirito di solidarietà. (...) La banca locale non solo offre le risorse finanziarie, ma favorisce, attraverso la rete di contatti nel territorio, lo sviluppo di quelle “esternalità positive” alla base dell’economia di distretto. Essa si pone, per così dire, al centro del distretto, modulandone la crescita attraverso lo strumento del credito” (Dall’intervento di Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, alla Tavola rotonda: Banche e Territorio, in occasione del centenario del Credito Valtellinese, Sondrio, 12 luglio 2008, pagine 4-5. Il testo, reperibile sul sito internet della Banca d’Italia, pur essendo rivolto a una platea di soci di una banca popolare, si adatta ancor meglio all’attività di una banca di credito cooperativo). A fronte di costi d’esercizio tendenzialmente più alti rispetto agli altri modelli di banca, una banca cooperativa ricava dalla sua natura un vantaggio competitivo nel patrimonio informativo, basato su un rapporto di prossimità con la clientela (relationship banking), dunque quantitativamente e qualitativamente più efficiente all’atto in cui si manifesta la tipica attività di rischio di una (qualunque) banca: la valutazione del merito creditizio, cioè l’affidabilità del cliente. L’offerta di credito diventa, in altri termini, più flessibile in rapporto alle reali condizioni e prospettive dell’affidato. Come vedremo, mentre nelle banche di credito cooperativo il fattore “legame con il territorio” è stato, è e resterà forte, nelle banche popolari (l’altro modello di banca a base cooperativa) si è indebolito. In ogni caso, bisogna ricordare che, tra tutti i possibili modelli di gestione aziendale, ve ne sono soltanto due che hanno fatto del legame con il territorio la loro matrice storica e la loro ragion d’essere: le cooperative e le aziende municipali.


Capitolo II IL CONTESTO NORMATIVO GENERALE

L’attività di qualunque banca, comprese le banche cooperative, consiste nella compravendita di denaro: una banca compra denaro dai risparmiatori e lo rivende a imprese (attraverso i fidi) o a famiglie (attraverso mutui fondiari, ad esempio), realizzando un profitto sotto forma di margine di intermediazione, composto da interessi e commissioni. Per una banca, chiedere in prestito soldi a un risparmiatore (cioè comprare denaro), è un’attività tutelata dalla Costituzione (art. 47, comma 1°); per un cliente, invece, chiedere a una banca soldi in prestito (cioè, dal punto di vista della banca, vendere denaro) è un’operazione non garantita dalla Costituzione, ma disciplinata da una serie di norme tese ad assicurare più la stabilità bancaria (il dovere di rimborsare i risparmiatori che si affidano a una banca) piuttosto che l’accesso al credito. Tra queste norme, ha acquisito una particolare importanza l’accordo internazionale denominato “Basilea 2”, dal nome della città svizzera nella quale il “Comitato per la Vigilanza Bancaria”, nel giugno del 2006, ha emanato un Nuovo Accordo sul Capitale (“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard: a Revised Framework – Comprehensive Version”), che ha sostituito il precedente protocollo denominato “Accordo internazionale sulla valutazione del patrimonio e sui coefficienti patrimoniali minimi” (“Basilea 1”, emanato nel luglio 1988) [C82], rivelatosi insufficiente a contrastare l’abnorme e incontrollabile diffusione della cartolarizzazione dei crediti. Questo nuovo regime prudenziale è stato recepito con le Direttive europee 2006/48/CE (sull’attività delle banche) e 2006/49/CE (sull’adeguatezza patrimoniale delle banche), entrambe del 14 giugno 2006. In Italia, Basilea 2 è stata recepita con: ▶ il decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito con la legge 23 febbraio 2007, n. 15 (che ha modificato il TUB); ▶ il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, quale Presidente del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR), del 27 dicembre 2006; ▶ la circolare della Banca d’Italia 27 dicembre 2006 n. 263, continuamente aggiornata (da ultimo il 15 gennaio 2009), relativa alla

Il contesto normativo generale QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

1 - L’azienda di credito

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“vigilanza prudenziale per le banche”; la circolare della Banca d’Italia 5 agosto 1996, n. 216, anch’essa continuamente aggiornata, relativa agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco ex art. 107 TUB. Questi documenti, decisamente corposi e tecnici, si possono consultare sul sito internet della Banca d’Italia, cliccando su “vigilanza” e poi di seguito “banche” (oppure “intermediari”), “normativa” e “disposizioni”. Il regolamento di Basilea 2 si basa su tre pilastri, che convergono a porre vincoli all’esercizio dell’attività bancaria, sotto qualunque forma gestita. “Il primo introduce un requisito patrimoniale minimo per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (oltre ai rischi di credito, di controparte e di mercato, sono presi in considerazione anche i rischi operativi)” [C83]. Il secondo pilastro obbliga le banche a dotarsi di una strategia di controllo sull’adeguatezza del suo patrimonio, rispetto a una ulteriore serie di rischi; a tal fine, la Banca d’Italia, quale Autorità di vigilanza, ha il potere di accertare l’adempimento di quest’obbligo e, in caso di necessità, di intervenire con provvedimenti autoritativi. Il terzo pilastro attiene all’obbligo di informare il pubblico sull’adeguatezza patrimoniale, l’esposizione ai rischi e le caratteristiche generali sui sistemi di gestione e di controllo. Com’è noto, nell’attività bancaria il rischio si manifesta essenzialmente nell’erogazione del credito, che deve rispondere ai principi di una sana e prudente gestione dell’azienda. La fase in cui si valuta una singola posizione per stabilire se è meritevole o no di credito (istruttoria fido), è gestita con una serie di tecniche che, a seguito dell’entrata in vigore di Basilea 2, debbono muoversi entro limiti (range) predeterminati. Non è questa la sede per illustrare i contenuti di Basilea 2, peraltro oggetto non solo di una pubblicistica oramai sterminata ma anche di pressanti richieste di modifica che si levano dal mondo delle imprese non bancarie. Piuttosto, ci preme mettere in evidenza il conflitto tra due opposte filosofie economiche: • da un lato, quella di tutti gli organismi di finanza mutualistica (a partire dalle mutue di credito), che tendono a personalizzare il rapporto con il beneficiario diretto della loro attività, valutandone l’affidabilità anche – se non soprattutto – a prescindere dall’uso di aride tecniche; • dall’altro lato, quella di Basilea 2, che riduce – ma non semplifica, tutt’altro – il rapporto tra banca e cliente nell’ambito di modelli matematici i quali, per la loro natura, sviliscono ogni valutazione basata su parametri soggettivi.

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

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Il contesto normativo generale QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

La strategia di qualunque organismo di finanza mutualistica è inclusiva, poiché essa tende a migliorare le condizioni finanziarie – e dunque di vita – delle persone, delle famiglie e delle PMI; una BCC, in particolare, richiede garanzie di rimborso meno gravose rispetto alle altre banche, perché mitiga il rischio (credit risk mitigation) attraverso il suo patrimonio informativo. All’opposto, l’obbligo di predeterminare i livelli di affidabilità del singolo cliente attraverso il coefficiente di rischiosità (rating, che in sostanza è un voto, espresso in lettere) [A1] in funzione della misurazione dell’impiego di patrimonio, si configura come arcigno arroccamento degli istituti di credito, giacché misurare il finanziamento significa, in questo caso, misurare la distanza che separa la banca dal cliente. La struttura produttiva italiana, basata su PMI, microimprese e famiglie, è tipicamente una giungla di soggetti con ratings marginali o addirittura (è il caso, ad esempio, delle imprese in fase di start up) non misurabili in termini finanziari, dunque maggiormente esposta alle finalità escludenti di Basilea 2. Siamo in presenza di un accordo che, visto da entrambi i lati del mercato del credito (domanda e offerta), presenta di per sé delle asperità che vengono ulteriormente amplificate sia dalla particolare conformazione della domanda, sia dalla tendenza alle aggregazioni tra imprese che, investendo soprattutto istituti di credito e confidi, allenta il contatto tra l’impresa stessa e il territorio. Sotto questo profilo, tutti gli organismi di finanza mutualistica posseggono un capitale relazionale, basato su rapporti di conoscenza per giunta costanti e non superficiali (relationship lending o anche prossimità territoriale), certamente non traducibile in un software. La necessità di salvaguardare – e possibilmente incrementare – questo capitale immateriale, deve essere coniugata con quella sana e prudente gestione della società, unica garanzia della stabilità del suo patrimonio e dei suoi soci, che si manifesta soprattutto nella fase in cui si deve decidere se aprire – o meno – una linea di credito in favore di un cliente. In ogni banca, questa fase (istruttoria del fido) ha un costo, che è proporzionalmente decrescente al crescere delle dimensioni della banca stessa. Prescindendo dal costo complessivo (credit risk management), sul costo della singola operazione di erogazione del credito gravano, in conseguenza dei vincoli introdotti da Basilea 2, sia il rating preventivamente calcolato per ogni correntista, sia il rating calcolato all’atto in cui il singolo correntista diventa affidato. Peraltro, la pratica commerciale evidenzia un dato singolare: benché sia le BCC che i confidi siano portatori di capitale relazionale (dunque le une non avrebbero bisogno degli altri, teoricamente), proprio tra questi due organismi si manifestano i rapporti più frequenti, quasi come se ci fosse un partenariato non dichiarato.

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2 – La mutualità tra Costituzione e controlli

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A partire dal 2001, con la riforma del diritto societario (Legge 366/01), il movimento cooperativo è stato oggetto di una profonda trasformazione, con l’introduzione, innanzitutto, del concetto di cooperativa a mutualità prevalente (art. 2514 c.c.) costituzionalmente riconosciuta, rilevante ai fini dell’accesso alle agevolazioni fiscali, peraltro oramai sempre meno significative. Si definisce a mutualità prevalente costituzionalmente riconosciuta una cooperativa che: 1. svolga la propria attività mutualistica in prevalenza con i soci (artt. 2511-2513 c.c.); 2. sacrifichi in modo significativo l’interesse lucrativo dei propri soci (art. 2514 c.c.); 3. non precluda (immotivatamente) l’ingresso in cooperativa di aspiranti soci titolari degli stessi bisogni economici di chi è già socio (artt. 2527-2528 c.c.); 4. garantisca una reale partecipazione dei soci alle sue attività, incominciando dalla partecipazione alle assemblee (“democrazia cooperativa”, prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 220/2002). Le cooperative che si occupano di finanza, rientrano in questi parametri. Le cooperative di credito, in particolare, sono disciplinate da una serie di articoli del TUB [A2]. A proposito di Costituzione, ricordiamo che il Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 171, nel riformare il Titolo V della Costituzione (in particolare l’art. 117), ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario un potere legislativo in materia di banche locali (che sono quasi tutte a base cooperativa), con esclusione della vigilanza sulle stesse, che resta in capo alle autorità statali e precisamente: 1. l’ispettore della Banca d’Italia per la vigilanza bancaria, a tutela dei risparmiatori ex art. 47 Cost. (cfr., ad esempio, gli articoli 5, comma 1°, 26, 53, comma 1°, lett. d), 70 e sgg., 80 e sgg., 97 e 136 TUB; Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, Tit. VII, Cap. 1, Sez. III); 2. il revisore del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’associazione di categoria per la vigilanza cooperativa, a tutela dei soci ex art. 45 Cost. (decreto ministeriale 22 dicembre 2005; art. 35, comma 1, TUB e 2514 c.c.).[A3] Corollario del potere di vigilanza è il potere di adottare provvedimenti sanzionatori in caso di accertate irregolarità [A4-5-6].


Capitolo III LA BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Come tutte le altre banche, una BCC raccoglie risparmio tra il pubblico, eroga credito, svolge attività finanziaria, nonché esercita le attività connesse e strumentali alle precedenti (art. 10 del T.U.B.). Per la verità, l’attività di una BCC, così come di regola viene sintetizzata nell’articolo del suo statuto riferito all’oggetto sociale, si presenta come un manifesto d’intenti quasi casualmente collegato all’attività creditizia: “Nell’esercizio della sua attività, la Società si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Società ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promovendo lo sviluppo della cooperazione, l’educazione al risparmio e alla previdenza, nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. La Società si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. La Società è altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo, e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci”. Una parte delle BCC aggiunge un riferimento di tipo religioso (“la Società si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa”), forse ritenendo che, se i mercanti non debbono entrare nel tempio (Matteo, 21, 12), gli uomini del tempio possono entrare nel mercato, o forse nell’ottica di un accorciamento della distanza tra fede e mercato. La caratteristica fondamentale di una BCC è che la figura del socio e la figura del cliente coincidono o tendono a coincidere, realizzando una sorta di filiera corta. Corollario fondamentale di questa caratteristica è la gestione del rischio d’impresa: la banca e il socio-cliente condividono il rischio. Viceversa, in una impresa non cooperativa, che eserciti o meno attività bancaria, l’imprenditore si assume il rischio della gestione aziendale, inclusa la prospettiva di un fallimento e la patologia di trasformare il rischio stesso in un bene commerciabile (si pensi al caso di una banca

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1 - Caratteristiche

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che, attraverso un sofisticato strumento finanziario per la cartolarizzazione dei crediti, vende a un terzo un mutuo concesso a un cliente dimostratosi insolvente). Nell’attività di una BCC, non si manifestano quei conflitti d’interesse che possono sorgere quando, per esempio, una banca non cooperativa eroga credito a una società e – contemporaneamente – convince i suoi correntisti piccoli risparmiatori ad acquistare obbligazioni o, peggio ancora, azioni della società indebitata con la banca stessa; il che, come vedremo in seguito, non significa che una BCC sia immune da conflitti d’interesse. La collaborazione nella gestione dell’azienda, che l’art. 46 della Costituzione prevede – in via generale e comunque mai concretizzatasi – come cogestione tra imprenditori e lavoratori, in una azienda di credito costituita sotto forma di cooperativa si presenta come collaborazione tra impresa e socio-cliente. Un ulteriore corollario della strategia di condivisione del rischio si manifesta nella distinzione tra dividendo e ristorno [A7]. L’uno e l’altro costituiscono la remunerazione del socio alla partecipazione nella società; ma mentre il dividendo è la parte di profitto che spetta al socio in quanto azionista (di una s.p.a. come di una cooperativa per azioni), il ristorno – che è tipico delle cooperative - è il vantaggio economico che spetta al socio in quanto cliente, anche a prescindere dall’utile d’esercizio [D19, nota 14]. In altri termini, dalla partecipazione al capitale il socio-azionista si aspetta che, in sede di distribuzione degli utili indicati nel bilancio, gli spetti una somma come premio per il suo investimento; viceversa, il socio-cliente, che compie operazioni con la banca, si aspetta un vantaggio economico (il ristorno) che si può manifestare o nel puro e semplice diritto di accedere a un prestito altrimenti (cioè da altra banca) non concedibile, oppure nel risparmio sui costi delle operazioni o in altra forma simile (per esempio il pacchetto soci, un insieme di clausole contrattuali di favore). è evidente che lo spirito mutualistico si manifesta nel ristorno e non nel dividendo, tant’è che una BCC deve privilegiare – e dimostrare all’Autorità di vigilanza – di avere svolto la sua attività prevalentemente in favore dei soci (l’effettività dello scambio mutualistico tra socio e società cui si riferisce l’art. 2511 e sgg. c.c.). In sintesi: • il socio-cliente ricava un vantaggio economico che si definisce ristorno, che si può manifestare o con la convenienza economica della singola operazione o con la partecipazione agli utili (al netto della destinazione del 70% a riserva legale, ex art. 37, comma 1°, TUB); • il cliente non socio può ricavare un vantaggio economico dall’essere diventato cliente di una BCC piuttosto che di una banca di


2 - Evoluzione storica Le società che oggi si definiscono banche di credito cooperativo, fino al 1993 si chiamavano casse rurali e artigiane. Le leggi che regolano l’attività di queste cooperative, hanno subito una profonda evoluzione nel tempo, tanto che possiamo distinguere quattro periodi: a) 1933-1937 (Legge 6 giugno 1932, n. 656): le casse rurali sono “società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l’esercizio del credito agrario”; i cooperatori possono essere solo persone fisiche, precisamente almeno per l’80% agricoltori; i prestiti possono essere concessi prevalentemente a favore di agricoltori (anche non cooperatori, a partire dalla Legge 25 gennaio 1934, n. 186); l’attività si può svolgere in un solo comune o, al massimo e comunque previa autorizzazione ministeriale, anche nei comuni limitrofi; b) 1937-1955 (Regio Decreto 26 agosto 1937, n. 1706, noto anche come TUCRA [Testo Unico sulle Casse Rurali e Artigiane]): la cassa rurale diventa anche artigiana, nel senso che la sua attività è rivolta non più soltanto ad agricoltori ma anche ad artigiani; anche i non soci possono beneficiare delle attività della cassa rurale, purché non si superi il 40% del complesso delle operazioni effettuate; possono iscriversi alla cassa rurale anche persone che non risiedono nel comune dove opera la cassa stessa, purché questi soci non superino un quinto del totale; se la cassa realizza un utile, questo può essere distribuito ai soci al massimo per un 10% del totale. Nel periodo esaminato, venne emanata la Legge 10 febbraio 1948, n. 105, relativa alle sole banche popolari e dalla quale prescindiamo. c) 1955-1993 (Legge 4 agosto 1955, n. 707): l’attività della cassa rurale e artigiana è rivolta non più soltanto ad agricoltori e artigiani, intesi come persone fisiche, ma anche a cooperative di agricoltori e cooperative di artigiani e perfino a persone che non si occupano né di agricoltura né di artigianato, purché in quest’ultimo caso essi non superino 1/5 del totale dei soci; la società può essere sia a responsabilità illimitata che a responsabilità limitata;

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altro tipo, ma questo vantaggio economico non è un vantaggio mutualistico, dunque non è assimilabile a un ristorno; • il socio non cliente (che non compie operazioni con la società) può ricevere un vantaggio economico solo sotto forma di dividendo. Le ultime due ipotesi sono da considerarsi eccezionali; l’ultima, in particolare, è comunque irregolare, nel senso che quando il revisore riscontra l’esistenza di cooperatori inerti, egli deve diffidare la BCC a regolarizzare queste posizioni, pena l’esclusione del socio dalla società.

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d) 1993-2004 (Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, noto anche come TUB [Testo Unico sulle Banche]): d.1) abrogazione del TUCRA, con la conseguenza che le casse rurali e artigiane diventano banche di credito cooperativo; d.2) introduzione di un diritto speciale delle cooperative di credito che prevale sul diritto comune delle cooperative (artt. 2511 e sgg. c.c., in particolare l’art. 2520, comma 1°); d.3) “Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci” (art. 35, comma 1°, TUB); d.4) inammissibilità della figura del socio finanziatore, ammessa – invece – nel diritto comune delle cooperative (art. 150-bis, comma 1°, TUB); d.5) individuazione della residenza e/o del domicilio quale criterio per l’ammissibilità allo status di socio (art. 34, comma 2°, TUB, in relazione anche alle Istruzioni di Vigilanza per le banche formulate dalla Banca d’Italia, Titolo VII, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 3). Il socio cooperatore deve essere residente nel comune dove ha sede la banca (o una sua agenzia) oppure deve comunque dimostrare di lavorare (con carattere di continuità) in quella zona (in questo caso il criterio è quello del domicilio). Da qui ricaviamo anche un ulteriore elemento, che costituisce, a sua volta l’architrave delle banche di credito cooperativo: il legame inscindibile tra territorio e impresa bancaria, e tra impresa bancaria e mutualità. Nelle BCC, infatti, si parla di territorio di competenza (obbligatoriamente indicato nello statuto), tanto che qualcuno ha sostenuto che la caratteristica fondamentale di ogni BCC dovrebbe essere non tanto lo scambio mutualistico tra i soci e l’impresa, quanto piuttosto il fatto che una BCC è una banca locale. d.6) conferma del principio per cui soci cooperatori possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche ed anzi possibilità di ampliare la compagine sociale oltre le tradizionali categorie di agricoltori e artigiani. Si tenga presente che, in base al principio della “porta aperta” (comune a tutte le società cooperative), lo statuto di una BCC, così come lo statuto di qualsiasi società cooperativa, deve essere aperto all’adesione di nuovi soci, evitando di frapporre ostacoli gravosi al loro ingresso e comunque motivando le delibere con le quali le domande di ammissione a socio vengono rigettate (articoli 30, comma 5°, e art. 34, ultimo comma, TUB, anche in relazione agli articoli 2527, comma 1°, e 2528, ultimo comma, c.c.); d.7) obbligo di mantenere un numero minimo di soci (200); d.8) fissazione di un duplice criterio quantitativo per l’erogazione del credito (art. 35, comma 1°, TUB), nel senso che almeno il 50 % dei


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prestiti deve essere concesso ai soci oppure deve essere impiegato in altre attività di rischio a ponderazione zero (Istruzioni di Vigilanza per le banche, Titolo VII, Capitolo 1, Sezione III, paragrafo 1) e almeno il 95 % dei prestiti deve essere concesso nel territorio di competenza della banca (art. 35, comma 2°). Si noti che il concetto di mutualità prevalente si ricava solo dall’attività di erogazione del credito e non anche dalla raccolta del risparmio. d.9) distinzione tra scopo mutualistico (art. 35, comma 1°, TUB) e scopo lucrativo (art. 150-bis, comma 4°, TUB, in relazione all’art. 2514, comma 1°, c.c.). Per quanto riguarda, in particolare: d.9.1) lo scopo mutualistico, esso è definito ai sensi del combinato disposto degli articoli 2511 e 2515 c.c., in relazione all’art. 150-bis TUB; d.9.2) gli utili di esercizio, è necessario premettere che questi, nell’attività bancaria in generale, si definiscono margini di intermediazione. La legge (precisamente: la Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 11, comma 4; il TUB, articolo 37, commi 1° e 2°, nonché articolo 150-bis, comma 4°) stabilisce che una BCC non persegue uno scopo di lucro e, di conseguenza, gli utili o non si conseguono affatto oppure si conseguono e, in questo secondo caso, almeno il 70% degli utili debbono essere destinati a riserva legale (art. 37, comma 1°, TUB) [è una sorta di contrappeso al fatto che per costituire una BCC è sufficiente un capitale più basso rispetto a quello richiesto per costituire una banca di altro tipo] e il 3% ai Fondi mutualistici per lo sviluppo del movimento cooperativo; d.10) una quota degli utili netti deve essere devoluta ai fondi per lo sviluppo della cooperazione (art. 37, comma 2°, TUB); d.11) la parte residuale degli utili viene distribuita ai soci, in tutto o in parte, sotto forma di dividendo o, meglio ancora, di ristorno; d.12) le BCC finanziano un Fondo di garanzia depositanti che, a differenza del Fondo interbancario (che riguarda tutte le altre banche), serve non soltanto a rimborsare i correntisti in caso di insolvenza della banca ma anche a sostenere lo sviluppo delle BCC e a revisionarne il bilancio (art. 9 dello statuto di questo Fondo); d.13) a proposito di revisione, la vigilanza amministrativa sulle cooperative, incluse quelle di credito, consiste nel verificare anche “l’effettività della base sociale, la partecipazione dei soci alla vita sociale ed allo scambio mutualistico con l’ente” e “la qualità di tale partecipazione” (articolo 18 del Decreto Legislativo 2 agosto 2002, n. 220 nonché Decreto Ministeriale 22 dicembre 2005, art. 25: lo scambio mutualistico presuppone un efficace scambio informativo, sotto forma di flusso informativo bidirezionale banca-socio, per esempio attraverso internet e soprattutto nella fase che precede le assemblee);

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d.14) se una BCC viene sciolta, al termine della sua liquidazione il patrimonio deve essere devoluto a un fondo per lo sviluppo della cooperazione (art. 2514, 1° comma, lettera d), c.c.); e) dal 2004 ad oggi: emanazione del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310 (emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 366/01), che ha coordinato la riforma del diritto societario con la disciplina speciale delle BCC contenuta nel TUB (modificato e integrato). In particolare, si stabilisce che tutte le BCC sono cooperative a mutualità prevalente costituzionalmente riconosciute (art. 2514 c.c.) ed anzi in esse si manifesta una mutualità pura, per il duplice divieto di: a) derogare al principio del voto capitario (art. 34, comma 3°, TUB); b) scegliere anche un solo componente degli organi di gestione e di controllo al di fuori dell’assemblea dei soci (art. 33, comma 3°, TUB). Inoltre, esse hanno l’obbligo di operare prevalentemente con i soci (art. 35 TUB). La prevalenza mutualistica consente alle banche di credito cooperativo di usufruire delle opportunità offerte dalla riforma societaria in materia di modelli di amministrazione e controllo, di speciali categorie di azioni e di gruppo paritetico cooperativo. Fin qui l’evoluzione normativa; quanto all’evoluzione operativa, rinviamo per gli eventuali approfondimenti in Appendice [A8]. Per quanto riguarda, invece, i limiti operativi di una BCC, ne segnaliamo i principali: 1. costi di esercizio più elevati rispetto alle banche di maggiori dimensioni, che fruiscono di economie di scala; 2. potenziale disinteresse dei soci a partecipare all’attività della banca, a causa della mancanza di uno scopo di lucro e – quindi – della mancanza di redditività dell’investimento effettuato all’atto dell’ingresso in società; 3. difficoltà di penetrare nei contesti urbani, ove il rapporto di osmosi tra banca e socio non è paragonabile a quello dei contesti rurali o comunque non densamente antropizzati; 4. limiti negli affidamenti tali da rendere accessibile il credito alla clientela al dettaglio (famiglie, PMI operanti nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio), ma non a imprese industriali di dimensioni apprezzabili (si pensi, ad esempio, ad aziende chimiche o società di navigazione); 5. potenziali conflitti di interesse tra la banca e il socio, quando la prima diventa anche creditrice del secondo, in virtù di un prestito accordato, oppure – a maggior ragione e nella medesima ipotesi – tra banca e suoi amministratori o vigilatori. In realtà, ciascuno di questi limiti può essere temperato, almeno in parte, con opportune contromisure:


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1. il superamento del primo limite (particolarmente evidente nel caso di BCC con un solo sportello), richiede lo sviluppo della rete (network) di collaborazione con le altre BCC, finalizzato alla costituzione e specializzazione di organismi di secondo livello (società di servizio per i supporti informatici, enti per la formazione e l’aggiornamento del personale, uffici studi, ecc.); 2. l’assenza di scopo di lucro nella società può essere compensata, al fine di incentivare l’interesse economico dei soci (anche sotto il profilo dello scambio mutualistico), per esempio attraverso sia la capacità di offrire al socio-cliente una consulenza a 360° in materia di finanza d’impresa (e non più – o non solo – una semplice erogazione di credito, per quanto indispensabile per l’azienda), sia attraverso l’offerta di strumenti finanziari (quali, ad esempio, certificati di depositi bancari e obbligazioni) in grado di garantire ai soci (non più solo meri risparmiatori ma a questo punto veri e propri investitori) buoni rendimenti, ferma restando la duplice esigenza di stabilità patrimoniale della banca e di rispetto dello spirito mutualistico (quest’ultimo mal si concilia, ad esempio, con l’offerta ai soci di strumenti quali i fondi d’investimento azionari); 3. la trasformazione delle BCC dall’originaria matrice di cassa per piccoli prestiti a contadini nell’attuale modello di banca da/per il territorio, pur determinando problemi di insediamento e di gestione nei contesti urbani (laddove in altri contesti sovviene l’assemblea separata dei soci per singoli comuni di competenza della BCC), ne può favorire la specializzazione nei segmenti di clientela, ferma restando la necessità di conciliare la settorializzazione con il principio della porta aperta; 4. il fatto che, nella concessione dei fidi alle imprese, una BCC deve mantenersi entro limiti assai contenuti (“attività di rischio a ponderazione zero”), non impedisce alla stessa di negoziare un prestito sindacato [= prestito erogato da più banche: D94, nota 134], magari attraverso mediocrediti (= banche non commerciali, specializzate nei prestiti a medio-lungo termine a favore di imprese medio-grandi o enti pubblici), finanziarie, ecc.; 5. il potenziale conflitto d’interesse tra la banca (da un lato) e i suoi soci-clienti ovvero i suoi amministratori e/o sindaci (dall’altro lato), lo si risolve con la condivisione del rischio (nella prima ipotesi) ovvero con il divieto di contrarre obbligazioni (ex art. 136 TUB), se non previa delibera del consiglio di amministrazione assunta all’unanimità. In ogni caso, la politica del contenzioso legale in una BCC è naturalmente diversa rispetto a quella di una banca s.p.a., poiché essa deve tendere al recupero del rapporto con il cliente-socio (per

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esempio) moroso, pena innanzitutto lo scioglimento del rapporto e l’abbassamento del quorum richiesto dalla legge per la costituzione e l’esercizio del credito (200 soci).

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3 – La costituzione

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Il primo passo per la progettazione di una BCC, è la costituzione, per atto pubblico, di un comitato promotore (artt. 39 e seguenti c.c.) [A9], che si incarica, utilizzando eventualmente consulenti esterni, di redigere un programma di attività e un prospetto informativo, basato innanzitutto su un dettagliato piano industriale, propedeutico al lancio di una offerta pubblica di sottoscrizione di azioni della costituenda banca (artt. 2328 e 2333 c.c.). Il prospetto informativo (che, diversamente da quanto si possa pensare, è un documento corposo delle dimensioni di un libro) deve essere depositato, a cura del comitato promotore, presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), la quale ha il potere di autorizzare – o meno – la raccolta delle sottoscrizioni, entro un termine finale che decorre dalla data di pubblicazione del prospetto stesso [A10]; la CONSOB, però, non esprime un giudizio sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle informazioni contenute nel prospetto. L’offerta pubblica indica un numero, minimo e massimo, di azioni poste in vendita, il loro prezzo unitario, il controvalore totale dell’offerta (minimo e massimo), le quote, minime e massime, di sottoscrizione da parte di un singolo socio-acquirente. Una volta approvato il prospetto, il comitato promotore assume anche la veste di responsabile della raccolta delle sottoscrizioni [A11] e del collocamento (emittente), assumendosene la relativa responsabilità [A12]. Il prospetto informativo si articola in sezioni, tra le quali citiamo: 1. una introduzione di carattere generale (nota di sintesi); 2. un documento di registrazione; 3. una nota informativa; 4. lo statuto; 5. una serie di appendici. A loro volta, ciascuna di queste sezioni si articola in capitoli e paragrafi. Nella nota di sintesi, il comitato promotore si presenta [A13], richiama il programma di attività (già depositato presso il notaio, all’atto della costituzione del comitato), espone le caratteristiche funzionali e territoriali della costituenda banca, illustra le modalità dell’offerta di azioni (incluse le spese e i termini, di apertura e chiusura) e i fattori di rischio. Tra le appendici, spicca la relazione tecnica al piano industriale, nella


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quale occorre illustrare, innanzitutto, la situazione economica del territorio nel quale la banca intende operare, riportando possibilmente le ricerche in merito della Banca d’Italia, della locale Camera di commercio, di associazioni di categoria e sindacati. La tipologia di soci fondatori [A14] e – in prospettiva – di clientela, è quella tipica di una piccola banca: famiglie e PMI, queste ultime operanti, tipicamente, nell’agricoltura, nell’artigianato, nel commercio e nei servizi [A15]. E’ necessario, a tal proposito, stimare sia la raccolta che gli impieghi, perlomeno per i primi tre anni di attività. Per quanto riguarda l’atto costitutivo e lo statuto [A16], la banca si deve costituire nella forma della società cooperativa per azioni. La denominazione della banca deve contenere espressamente l’espressione “credito cooperativo” (art. 33, commi 1 e 2, TUB); la sede legale e la direzione generale devono essere situate nel territorio nazionale. Per quanto riguarda il capitale sociale, devono essere state sottoscritte almeno n. 8.000 azioni (del valore iniziale di € 500 cadauna), per un capitale iniziale pari a € 4.000.000 [A17]. Per la verità, la Banca d’Italia attualmente richiede un capitale minimo pari a € 2.000.000, ma quota 4 milioni è una scelta prudente e, in ogni caso, nei primi esercizi della banca dovranno comunque essere programmate ulteriori adesioni e, di conseguenza, apporti di capitale. Il capitale sociale deve essere stato versato per intero e il numero dei soci non deve essere inferiore a 200 (art. 34 TUB). Una importante novità in materia è stata introdotta dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010), art. 2, commi 172-176. Allo scopo di “favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio”, le BCC (non tutte, per la verità, ma solo quelle “autorizzate all’attività bancaria” dal 2010) possono emettere azioni di finanziamento (art. 2526 c.c.), “sottoscrivibili solo da parte dei fondi mutualistici (Legge 31 gennaio 1992, n. 59), anche in deroga ai limiti di cui all’art. 34, commi 2 e 4, TUB. Il capitale di una BCC può essere sottoscritto, sempre come soci finanziatori, anche da società partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Lo scopo di tale scelta politica è evidente: favorire la nascita di nuove BCC. Scopo meritorio, certamente, ma che pone qualche legittimo interrogativo sulle motivazioni che possono condurre alla nascita di nuove BCC, nelle quali l’elemento personale viene affiancato da un distonico elemento finanziario. Una volta che sarà autorizzata all’esercizio dell’attività, una BCC potrà compiere tutte le operazioni, sia dal versante della raccolta che da

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quello degli impieghi; per le operazioni più complesse (per esempio: leasing, factoring, ecc.), la banca dovrà inevitabilmente operare con altre società, avvalendosi della rete di relazioni del credito cooperativo o di associazioni imprenditoriali. La struttura organizzativa, necessariamente snella e flessibile, ruota intorno alla figura del direttore generale, degli operatori di sportello, dei responsabili di specifici uffici e/o unità operative (segreteria, supporto informatico, legale, ecc.) ed eventualmente di un comitato tecnico (o esecutivo) per l’istruttoria delle domande di fido. Parallelamente alla funzione esecutiva, opera la funzione di controllo sulla stessa, articolata su vari livelli (interno/esterno, orizzontale/verticale, ecc.) e su varie competenze specialistiche (risk controller, auditing, compliance). La relazione tecnica specifica anche i costi della struttura (sia nella fase di avvio dell’attività che a regime) e i costi di costituzione della banca. Lo statuto deve essere coerente con le disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 2008; a tale scopo, si può eventualmente adottare uno “statuto-tipo” approvato, preventivamente e in via generale, dalla Banca d’Italia, fermo restando il potere della Banca d’Italia, attraverso la Vigilanza, di richiedere alla BCC eventuali modifiche dello statuto, in rapporto all’organizzazione della BCC. Chiusa la fase della raccolta delle sottoscrizioni, il comitato promotore provvede a convocare l’assemblea dei sottoscrittori (o assemblea dei soci fondatori) per la formale costituzione della società (articoli 2328, 2329 e 2335 c.c.) [A18]. L’assemblea costitutiva, alla quale ciascun socio può partecipare personalmente oppure tramite procuratore speciale [A19], approva l’atto costitutivo e lo statuto; ha anche il compito di eleggere i componenti degli organi societari (consiglio di amministrazione, collegio sindacale e collegio dei probiviri), nonché di conferire mandato a un revisore o una società di revisione per il controllo contabile (art. 116 TUF). L’art. 26 del TUB dispone che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione (nello specifico il direttore generale ovvero colui che ricopre una carica che comporti l’esercizio di una funzione equivalente) e controllo (i sindaci) presso banche, debbano possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dagli artt. 2 e 3 del Regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161. Tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e il Direttore Generale dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui agli artt. 5 e 6 del citato Regolamento e dei requisiti di


Le banche di cedito cooperativo QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

indipendenza attualmente previsti dalle norme del c.c. e dello statuto per gli amministratori ed i sindaci. I requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza verranno verificati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla nomina. A questo punto, la banca è formalmente costituita (inclusa l’iscrizione al Registro delle Imprese), ma ancora non può operare, perché occorre il rilascio dell’autorizzazione da parte della Banca d’Italia (art. 14 TUB), che accerta le garanzie per una sana e prudente gestione (art. 56, 1° comma, TUB). Tale autorizzazione viene rilasciata se siano state sottoscritte azioni per un importo minimo di € 2.000.000,00 (ma, come abbiamo visto, è prudente raggiungere almeno € 4.000.000,00) e se siano stati depositati, presso la Banca d’Italia, atto costitutivo, statuto e programma concernente l’inizio dell’attività. La Banca d’Italia può richiedere modifiche al programma di attività e/o un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest’ultimo non risulti coerente con l’articolazione territoriale (territorio di competenza) e con le dimensioni operative ovvero con il rispetto, anche prospettico, dei requisiti prudenziali. La Banca d’Italia verifica anche i requisiti soggettivi e precisamente: a) i partecipanti al capitale sociale debbono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dall’art. 25 del TUB; b) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (esponenti aziendali) debbono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa vigente; c) non debbono sussistere, tra la banca e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

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Capitolo IV LE BANCHE POPOLARI

Le banche popolari (art. 28, comma 1°, TUB) sono banche cooperative ma, a differenza delle BCC, possono operare in tutta Italia [A2]; in questo caso, il concetto di territorio di competenza, tipico delle BCC, è sostituito da quello di territorio di radicamento storico. Fino al 1993, il sistema bancario italiano (tutto, non solo quello cooperativo) assomigliava a quella che l’allora Presidente del Consiglio Giuliano Amato definì <<una foresta pietrificata>>. A partire da quell’anno, con l’entrata in vigore del TU banche e parallelamente al processo di privatizzazione di aziende pubbliche, iniziò un processo di trasformazioni, aggregazioni e fusioni tra banche che investì, tra le altre, le banche popolari [A20]. L’aspetto dimensionale, modificato a seguito di tali processi, ha inciso profondamente sull’identità delle banche popolari: “In genere, con la crescita della dimensione il legame con il territorio si attenua; viene meno il controllo sociale sul comportamento dei debitori; si accresce la complessità dell’attività della banca e si riduce la sua conoscibilità da parte dei piccoli azionisti. Si pongono problemi di governance” (Carosio, op. cit., pag. 6). [A21] L’ingrandimento della compagine sociale della banca e l’allargamento della zona di competenza territoriale della stessa, determina un sostanziale squilibrio all’interno del modello di gestione (governance) della società, che si può manifestare – tipicamente – con la scarsa partecipazione dei soci alle assemblee. Il Governatore della Banca d’Italia, nelle sue Considerazioni finali del 31 maggio 2007, nell’evidenziare quelli che, oramai, erano diventati “profili di inadeguatezza” nel modello delle banche popolari, aveva suggellato quei progetti di riforma tesi a superare l’insostenibile contraddizione tra un modello aziendale originariamente concepito e strutturato per aziende di ridotta dimensione e a proiezione localistica, a fronte di assetti proprietari diventati – spesso ma non sempre – a carattere nazionale, con riflessi su assemblee dei soci oramai pletoriche e comunque sganciate da una economia locale, oltreché tali da intaccare quel principio capitario (un voto a testa, a prescindere dalle azioni o quote possedute) tipico della

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1 - Inquadramento

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cooperativa. Attualmente, il dibattito intorno alla riforma delle banche popolari, si snoda lungo due direttrici: 1. una prima corrente di pensiero, propone di recuperare e rafforzare i tratti mutualistici, per esempio incentivando la partecipazione dei soci alle assemblee (soprattutto in funzione di controllo delle scelte strategiche per l’economia locale) e preservando la destinazione degli utili, in tutto o in parte, ad attività sociali da svolgersi nel territorio di radicamento storico della banca; 2. una seconda tesi, invece, propone la trasformazione secca delle banche popolari in s.p.a. con un azionista di riferimento da individuare in una fondazione legata al territorio, secondo una prospettiva non molto lontana dalle antiche Casse di risparmio: in tal caso, la fondazione bancaria si limiterebbe ad esercitare il potere di nomina degli amministratori e di destinazione degli utili, secondo le finalità del suo statuto. Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’ambito della audizione che svolse il 10 febbraio 2009 innanzi la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, rilevò che “Le evidenze empiriche riscontrate mostrano come le popolari quotate appaiono sempre più assimilabili a SpA, come tali ormai prive delle peculiarità di legame con il territorio, di circoscrizione dell’attività a livello locale e con attività rivolta ai soci -, che ne giustificavano la forma assunta e le specificità in termini, ad esempio, di voto capitario, di clausola di gradimento, di limiti al possesso di partecipazioni azionarie, di limiti all’uso delle deleghe. Al riguardo, giova ricordare alcuni dati di sintesi. Le banche popolari, soprattutto quotate, destinano la prevalenza degli utili ai soci (il valore medio degli utili ai soci è circa pari al 54%) e svolgono la loro attività prevalente nei confronti dei non soci (con una media degli impieghi ai non soci pari al 95%); inoltre, la partecipazione alle assemblee dei soci non supera in media il 3% e in tutti i casi esaminati gli statuti fissano limiti stringenti, persino ben al di sotto del massimo consentito dalla normativa, all’uso delle deleghe. Sul punto, quindi, l’Autorità non può non rilevare l’opportunità che si pervenga a opportune modifiche alla disciplina del voto capitario, alla clausola di gradimento e ai limiti all’uso delle deleghe, limitatamente alle banche popolari quotate. Il superamento di tali “anomalie” rispetto alle SpA appare ormai auspicabile per innovare e rendere più competitivo il mercato. Nella misura in cui una banca popolare quotata è il mero vertice di strutture complesse formate da piramidi di società per azioni, i vincoli sopra riportati si traducono, infatti, in ostacoli alla partecipazione alla vita societaria e alla contendibilità dell’impresa.


2 - Differenze tra banche popolari e BCC Schematicamente: 1. mentre in una banca popolare può essere socio chiunque, in una BCC può essere socio solo uno del posto; 2. mentre una banca popolare può esercitare la sua attività nell’intero territorio nazionale, una BCC può operare solo in un certo posto; 3. una BCC è una cooperativa a mutualità prevalente, una banca popolare è una cooperativa non a mutualità prevalente (cioè opera soprattutto con i terzi) ma con un particolare scopo mutualistico; 4. nella BCC esistono vincoli e incentivi per incrementare le riserve patrimoniali a scapito dei ristorni (accantonamento sistematico degli utili destinati a riserve), in una banca popolare no; 5. nelle BCC vi sono limiti (previsti dallo statuto) nella facoltà di distribuire utili (ristorni) ai soci, nelle banche popolari i dividendi possono essere distribuiti integralmente ai soci; 6. all’atto dello scioglimento della BCC, il patrimonio residuo deve essere devoluto ai fondi mutualistici; diversamente, all’atto dello scioglimento di una banca popolare il patrimonio può essere distribuito tra i soci (articolo 2514, comma 1°, lettera d); 7. alle BCC si applicano anche la legge “Basevi” e la legge 59/92 alle banche popolari no, con la conseguenza che le BCC hanno limiti nel ricorrere al capitale di rischio, le popolari no (possono anche quotarsi in borsa).

Le banche popolari QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Quanto sostenuto si riferisce precisamente alle banche popolari quotate. Diversa l’analisi relativa alle BCC. Queste mostrano effettivamente una realtà radicata territorialmente e strettamente connessa con l’attività di erogazione dei finanziamenti ai soci e all’area locale. Le BCC operano in una prospettiva effettivamente mutualistica e la loro attività è svolta significativamente nei confronti dei soci (gli impieghi ai non soci sono mediamente pari al 56%). Inoltre, la partecipazione media alle assemblee dei soci arriva anche al 20%; le BCC presentano, inoltre, uno scarso uso delle deleghe.” (pagine 10-11).

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Capitolo V I CONSORZI FIDI, LE COOPERATIVE DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI, LE BANCHE DI GARANZIA E LE MUTUE DI ASSICURAZIONI

Come abbiamo visto, la missione delle banche cooperative è quella di favorire e/o migliorare l’accesso al credito, basandosi sul principio di mutualità. La stessa funzione viene svolta da altri organismi, che non erogano direttamente credito al socio-cliente ma, convenzionandosi con una o più banche (cooperative e non), garantiscono a quest’ultima il rimborso di quanto prestato in caso d’insolvenza del socio-cliente. I consorzi fidi e le cooperative di garanzia collettiva fidi (“confidi”) sono società che svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi. [A22] L’attività di garanzia collettiva dei fidi, a sua volta, consiste nell’utilizzare risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire l’erogazione di credito. L’utilizzo di tali risorse avviene attraverso la stipulazione di contratti di garanzia con banche convenzionate (eccezionalmente anche con società finanziarie), mediante i quali i confidi si assumono, in tutto o in parte, il rischio di insolvenza dell’impresa finanziata dalla banca. In pratica, l’impresa che non dispone di sufficienti garanzie da offrire a una banca alla quale ha chiesto un prestito, può, tramite la garanzia offerta dal confidi, ottenere quello stesso prestito prima rifiutato. Così, mentre nell’attività bancaria, si instaura un rapporto bilaterale tra la banca e il correntista, nell’attività di garanzia fidi, invece, il rapporto è trilaterale, coinvolgendo, oltre alla banca e al correntista, anche un soggetto garante; a sua volta, il correntista è cliente (affidato) della banca, nonché socio della confidi, nei cui confronti, peraltro, è anche debitore di un compenso (comunque denominato) per l’attività di garanzia prestata. I confidi possono, a loro volta, consorziarsi in confidi di secondo grado (o di secondo livello). Il termine confidi si utilizza, indifferentemente, sia per le cooperative a responsabilità limitata che per le società consortili mutualistiche con attività esterna: in entrambi i casi, soci del confidi sono (= possono essere) solo le imprese, qualunque sia la loro veste giuridica. Per la verità, i confidi possono anche classificarsi in micro-confidi, confidi di comunità (che sono diretta emanazione delle associazioni impren-

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1 - Definizione

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ditoriali), confidi ad alto tasso di sviluppo (con molte aziende affiliate). Ma la classificazione più importante è quella tra confidi “106” e confidi “107”, con riferimento a due articoli del TUB [A23]. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto del 9 novembre 2007, ha indicato i criteri oggettivi, riferiti al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale (ex art. 107). [A24] L’attività dei confidi è disciplinata, innanzitutto, dall’art. 13 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326 [A25], che ha sostituito la precedente disciplina, basata sulla Legge 5 ottobre 1991, n. 317, articoli 29-33 [C43]. Tra l’altro, l’art. 13 del citato D.L. 269 ha introdotto nell’ordinamento italiano anche le banche di garanzia collettiva (comma 29), ovverosia banche specializzate nel rilascio di garanzie e, come i confidi (comma 2°), nelle attività connesse. L’assenza del fine di lucro nei confidi e nelle banche di garanzia (comma 18), determina conseguenze fiscali (commi 45-51) e, soprattutto, il sostegno pubblico a tali società, manifestato, ad esempio, dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 15. [A26]. L’attività di una confidi si basa su una polizza fideiussoria, attivata in favore di un’impresa associata, la quale, anche se si presenta formalmente come un contratto di garanzia, in pratica è un contratto con il quale si assicura un credito (erogato da una banca), per decisione di un organo della confidi (di solito è il Comitato tecnico). Il contratto di garanzia stipulato da una confidi, consiste in una certa somma, depositata sul conto corrente intrattenuto con una banca convenzionata (fondo rischi), che viene utilizzata (“escussa”) dalla banca nel caso in cui l’impresa (finanziata dalla banca e associata al confidi) non rimborsi il credito erogatole e, pertanto, si renda indispensabile coprire la perdita. La garanzia assume, in tal modo, una veste monetaria e fideiussoria, anche se le due funzioni sono tecnicamente distinte. Dal punto di vista della banca garantita, la funzione del contratto è quella di ridurre il rischio di credito. I confidi, in tal modo, assumono due funzioni fondamentali: 1. da un lato, consentire alla domanda di credito, espressa dalle imprese, di trovare uno sbocco favorevole; 2. dall’altro lato, consentire all’offerta di credito, espressa dalle banche, di ridurre o neutralizzare il rischio d’insolvenza del cliente affidato, diminuendo – in ogni caso – il costo dell’istruttoria del fido (di competenza della banca) con la pre-istruttoria (di competenza del confidi). Questa funzione di mediazione non dovrebbe esistere in un sistema imprenditoriale molto efficiente, nel senso che il sistema bancario


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dovrebbe possedere da solo, senza l’aiuto di terzi, quegli strumenti e quel patrimonio di conoscenze atto a valutare le domande di credito, che siano o meno assistite da garanzie (si pensi, per citare il caso limite, a una impresa in fase di start up la quale, pur presentando un valido progetto, non è in grado di offrire alcuna forma di garanzia per rimborsare un prestito ed anzi può essere valutata solo attraverso le personalità dei soci). Aggiungiamo una considerazione di carattere corporativo. La maggior parte dei confidi sono stati costituiti da associazioni imprenditoriali (Confindustria, Confcommercio, Confartigianato, ecc.), le quali continuano a considerare tali società come società di emanazione, utili anche per acquisire l’iscrizione di nuove aziende oppure fidelizzare le aziende già associate; peraltro, secondo alcuni, il legame tra associazione imprenditoriale e confidi di emanazione, è utile soprattutto per verificare la rappresentatività effettiva della prima. A questo proposito, è necessario sottolineare che mentre alcuni confidi, costituiti da associazioni di categoria, hanno mantenuto una sorta di cordone ombelicale con le loro associazioni di riferimento (è il caso, ad esempio, di molti confidi artigiani, che piccoli erano e piccoli sono rimasti), altri hanno allentato questo rapporto, preferendo una strategia di espansione verso altri settori imprenditoriali (per esempio: confidi nati da associazioni industriali che si sono allargati verso il mondo del commercio) oppure, ancora, si sono fusi in altri più grandi, rinunciando alla loro autonomia per godere dei vantaggi dell’economia di scala, a cominciare da una maggiore capacità di offerta di garanzie per gli associati (conseguenza, evidentemente, dell’accresciuto patrimonio). Tra i confidi che hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli, ne segnaliamo due piemontesi: Eurofidi e Unionfidi. Non sfugge, nel processo di crescita, il ruolo strategico assunto dalle istituzioni locali (la Regione, nei due esempi citati), che talvolta non si limitano a sovvenzionare il confidi ma addirittura lo istituiscono per legge (regionale) ovvero ne possiedono una quota-parte rilevante di azioni. Simmetricamente, sui processi di aggregazione tra confidi pesa molto l’eterogeneità nella clientela di riferimento. L’esempio più semplice è il confronto tra un confidi di matrice industriale e uno di matrice artigianale: il primo ha volumi di credito garantito naturalmente più alti rispetto al secondo, ma quest’ultimo può contare, di solito, su una migliore conoscenza dell’impresa associata. La conseguenza di questo esempio si manifesta nella difficoltà di aggregare queste due società. Sul piano politico-economico, il dato rilevante è che il problema (costante, per non dire cronico) del finanziamento alle PMI non può esse-

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re risolto né soltanto dal mercato né soltanto dall’intervento pubblico, ma richiede strumenti atti a coniugare l’uno con l’altro. Così come per le banche cooperative, anche per i confidi si pone una questione legata al loro sviluppo: posto, infatti, che la forza delle prime come dei secondi risiede principalmente nella capacità di conoscere a fondo la storia imprenditoriale del socio, all’aumentare delle dimensioni della società (per esempio in conseguenza di fusioni) corrisponde, inevitabilmente e parallelamente, un allentamento del rapporto con il territorio di riferimento, in termini proprio di minori conoscenze. A ciò è necessario aggiungere l’impatto dei vincoli posti da Basilea 2 sui crediti bancari e le relative garanzie a copertura da parte di terzi. Infatti, la polizza fideiussoria, quale garanzia personale rilasciata dal confidi alla banca a favore dell’impresa associata, prima di Basilea 2 era sussidiaria, dopo Basilea 2 deve essere diretta, specifica, irrevocabile, incondizionata, tempestivamente escutibile “a prima richiesta”. In altre parole, in presenza di un mancato rimborso del fido da parte dell’impresa (default), prima di Basilea 2 la banca creditrice doveva esperire le procedure esecutive previste dal codice di procedura civile e soltanto nel caso di incapienza del debitore potevano rivalersi sulla somma depositata a garanzia in banca dal confidi e indicata nella polizza fideiussoria; dopo Basilea 2, la banca ha il diritto di incamerare direttamente la somma garantita. Per quanto riguarda le banche di garanzia, l’esperienza italiana, appena agli albori, non soltanto non può essere paragonata alla consolidata esperienza tedesca [C76], ma mostra alcuni problemi. L’unica banca di garanzia finora costituita (in Veneto: www.bancadigaranzia.com) è in amministrazione straordinaria (art. 70 TUB); una seconda è in fase di costituzione per iniziativa della Camera di Commercio di Cosenza. La banca di garanzia è una società cooperativa per azioni che coniuga le caratteristiche di un confidi con quelle di una BCC. Con quest’ultima condivide una serie di vincoli, a cominciare dall’operatività limitata a un determinato territorio: le banche di garanzia, infatti, possono operare nella provincia in cui hanno sede legale e in quelle limitrofe o in quelle dove hanno costituito filiali, con la possibilità di prevedere sedi distaccate in altre province espressamente indicate nello statuto. Per l’apertura di sedi distaccate è però necessario che la Banca di garanzia disponga di una rete di rapporti di clientela con soggetti residenti sul territorio e che abbia raccolto l’adesione di almeno 200 nuovi soci. Deve, inoltre, essere in regola con la disciplina in materia di requisiti patrimoniali e disporre di una struttura organizzativa e di un sistema di controlli interni in grado di valutare e gestire i rischi


2 - Le mutue assicuratrici e le cooperative di assicurazione Nel Libro Quinto, Titolo VI, Capo II, del c.c., tre articoli (2546-2547-2548) sono dedicati alle mutue assicuratrici. Una società cooperativa che esercita attività assicurativa esclusivamente a beneficio dei suoi soci (“non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società”: art. 2546, comma 3°) si definisce mutua assicuratrice (esempio: “Reale Mutua”); se, invece, esercita prevalentemente a beneficio dei suoi soci, si definisce cooperativa di assicurazioni (esempio: “Cattolica Assicurazioni”). Nel primo caso, la mutualità è pura, nel secondo è prevalente. In entrambi i casi, trattandosi di società che, come le banche, rientrano nella più ampia categoria delle società di intermediazione finanziaria, siamo in presenza di società finanziarie, con la particolarità che, non avendo scopo di lucro, sono organismi di finanza mutualistica. Il loro inquadramento, puro e semplice, nel fenomeno della finanza mutualistica appare, però, problematico, in quanto sia le mutue assicuratrici che le cooperative di assicurazione non hanno un preciso e circoscritto legame con un territorio. Ciò dipende sia da circostanze storiche sia – soprattutto - dagli stringenti requisiti che la legge richiede per la costituzione di società assicurative, requisiti che sono tali da scoraggiare iniziative di carattere locale, basate di regola su una bassa capitalizzazione.

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connessi alle caratteristiche del nuovo territorio di competenza. Possono essere soci delle banche di garanzia le PMI, le imprese artigiane e agricole, oltre a imprese di maggiori dimensioni (oltre 250 addetti e un fatturato superiore a 50 milioni di euro ma rientranti comunque nella definizione di PMI) che però non possono rappresentare più di un sesto dei soci. Il numero di soci non può essere inferiore a 200 e ciascun socio non può possedere azioni per un valore nominale superiore a 50.000 euro. Il capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia è pari a 2 milioni di euro e deve essere rappresentato da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili. Per quanto riguarda il patrimonio di vigilanza, valgono le disposizioni previste per le altre banche. Le esposizioni delle banche di garanzia non destinate ai soci devono essere assunte comunque nei confronti di soggetti operanti nelle province di competenza della banca. E’ possibile, peraltro, prevedere che una quota di esposizioni, non superiore al 5% del totale, sia assunta al di fuori delle zone di competenza territoriale delle banche di garanzia. [A27]

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Capitolo VI LE FONDAZIONI PARABANCARIE

Le fondazioni parabancarie QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Come abbiamo visto, la Legge 7 marzo 1996, n. 108, articolo 15, sovvenziona i confidi. Questo stesso articolo, al comma 6°, ha riconosciuto e legittimato l’attività di fondazioni “antiusura”, costituite e operanti prima ancora dell’emanazione della citata legge: “Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell’usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l’erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito”. Una fondazione “antiusura”, come recita il suo statuto, può “prestare nei confronti di chi versa in stato di difficoltà economiche o finanziarie, idonee garanzie, facilitando la concessione di credito da parte di banche, società finanziarie o enti creditizi che abbiano dato prova di responsabilità e sensibilità al problema, eventualmente istituendo sezioni speciali a sostegno delle diverse categorie (operatori economici, lavoratori dipendenti, studenti, ecc.)”. Nella pratica, il numero delle fondazioni “antiusura” è di gran lunga superiore rispetto alle associazioni “antiusura”, per cui non si verifica quella tendenziale identificazione tra socio e cliente, tipica della finanza mutualistica, ma ciò incide solo sulla gestione dell’ente e non sulla sua natura commerciale, per i motivi che specificheremo qui di seguito. L’attività di tali fondazioni è analoga a quella dei consorzi fidi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi. Anche in questo caso, infatti, un soggetto privo del requisito di bancabilità (cioè giudicato non meritevole di credito da parte di una banca), si rivolge a una organizzazione senza scopo di lucro affinché quest’ultima, convenzionata con uno o più istituti di credito, lo indirizzi presso una banca (la stessa che gli ha negato il credito o altra), che erogherà un prestito (il cui rimborso sarà) garantito dall’organizzazione. L’attività nel suo complesso – e la singola operazione commerciale – coinvolge, pertanto, tre parti: 1. una banca, che eroga un prestito; 2. un beneficiario del prestito; 3. un soggetto terzo (rispetto ai primi due) che garantisce il prestito

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(“garante”), utilizzando - tipicamente - un contratto di pegno (art. 2784 c.c.). Se l’attività si limitasse a questi tre soggetti, l’attività del garante (sia esso un consorzio fidi, una cooperativa di garanzia collettiva fidi o una fondazione “antiusura”), rientrerebbe esclusivamente nell’autonomia privata. In realtà, l’operazione coinvolge un quarto soggetto (lo Stato ed eventualmente altre amministrazioni pubbliche), per cui l’operazione acquista una rilevanza pubblica. Infatti, così come l’attività dei confidi è sostenuta economicamente dalle amministrazioni pubbliche [D59 e ss.], anche l’attività delle fondazioni “antiusura” è sostenuta dallo Stato, precisamente dal Ministero dell’Economia, che gestisce il “Fondo di prevenzione dell’usura”, previsto dal citato articolo 15; il 70% di tale fondo è destinato ai confidi, il 30% alle fondazioni e associazioni “antiusura”. Orbene, a prescindere dal fatto che sovente tali fondazioni sono sostenute finanziariamente anche da altre amministrazioni pubbliche (soprattutto le Camere di commercio, che sono articolazioni territoriali di un altro Ministero, quello delle Attività produttive), il dato oggettivo è che una fondazione “antiusura” esercita un’attività tipicamente imprenditoriale, in quanto assicura un credito. Questa funzione consente di qualificare le predette fondazioni come fondazioni parabancarie, giacché esse, analogamente a quanto fanno i confidi con le imprese, consentono a soggetti diversi dalle imprese (convenzionalmente definibili come famiglie) di accedere al credito bancario, non direttamente (perché le fondazioni, come le confidi, non erogano denaro) ma indirettamente, tramite apposite convenzioni stipulate tra la singola fondazione-garante e la banca-erogatrice. Recentemente, la stessa giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che una fondazione (in generale, a prescindere dal suo oggetto), in quanto “soggetto economico senza scopo di lucro”, in possesso della personalità giuridica [D51, nota 93], può essere qualificata come “impresa”, “fornitore” oppure “prestatore di servizi”, anche perché le norme comunitarie in materia di gare pubbliche (art. 1, comma 8, 4 e 44 della direttiva 2004/18/CE), “indicano che il soggetto abilitato a partecipare alle gare pubbliche è l’ “operatore economico” che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un principio di libertà di forme (persone fisiche o persone giuridiche)” (Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza 16 giugno 2009, n. 3897: la fattispecie riguardava l’interpretazione dell’art. 34 del codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto Legislativo n. 163 del 2006). A seconda dei punti di vista, si può affermare che la citata sentenza ha aggravato ovvero chiarito anche l’inquadramento giuridico-economico delle fondazioni parabanca-


Le fondazioni parabancarie QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

rie, la cui attività si presta a diversi e seri equivoci. In primo luogo, deve essere sottolineata la disparità di trattamento con i confidi, i quali, in base alle leggi vigenti, debbono possedere una serie di caratteristiche: a) sono società, con tutti i relativi requisiti che il codice civile impone; b) sono iscritti presso un apposito elenco, tenuto dall’Ufficio Italiano Cambi (fino al 31 dicembre 2007) e poi dalla Banca d’Italia (Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231), che ne controlla anche l’attività; c) sono sottoposti al penetrante controllo degli enti pubblici che li sovvenzionano, quali, ad esempio, le Regioni e le Camere di commercio (si pensi che il controllo si spinge fino a prevedere il diritto di questi enti a indicare un consigliere di amministrazione); d) l’attività delle società è sottoposta, di solito, alle decisioni non soltanto del consiglio di amministrazione e alle verifiche del collegio sindacale ma anche di un ulteriore organo collegiale, denominato “comitato tecnico” e composto anche da rappresentanti degli istituti di credito; e) queste società, di solito, sono emanazioni di associazioni imprenditoriali, che ne indirizzano e controllano ulteriormente l’attività; f) il rilascio di garanzie è subordinato a requisiti tecnici stringenti, quali, ad esempio, quelli previsti dallo stesso articolo 15, comma 2°, lettera sub a), nonché da Basilea 2; g) il mercato, con le sue leggi (innanzitutto la concorrenza tra gli operatori), regola e condiziona l’attività di queste società. In sintesi, le fondazioni “antiusura”, pur svolgendo un’attività d’impresa a tutti gli effetti (paragonabile a quella di una società di assicurazione crediti), non hanno gli obblighi giuridici dell’impresa ed anzi praticano una concorrenza sleale alle imprese stesse. Come se non bastasse, questa attività che si presenta, all’apparenza, come una attività basata sul volontariato (in quanto esercitata da una fondazione, cioè da una organizzazione che ufficialmente non esercita una attività d’impresa), si avvale di finanziamenti pubblici, si svolge secondo modalità stabilite dalla stessa organizzazione (lo statuto) e in assenza di ogni controllo che non sia il controllo degli organi direttivi della fondazione stessa (meramente formale e autoreferenziale). Sopra abbiamo elencato i requisiti che deve possedere una società che si occupa di garantire crediti; una fondazione “antiusura” non ha nemmeno una delle caratteristiche elencate. Piuttosto, le caratteristiche di una fondazione “antiusura” (che definiamo fondazione “parabancaria” mettendo al bando ogni ipocrisia lessicale) sono: 1. essa ha ricevuto dallo Stato una vera e propria delega in bianco per stabilire chi è meritevole di credito e chi no;

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2. lo statuto di una fondazione parabancaria, pur essendo tipico atto espressione della volontà (= autonomia) privata, integra una legge, nel senso che il citato comma 6 costituisce una norma finanziaria in bianco, il cui contenuto è specificato e riempito attraverso il rinvio agli statuti delle fondazioni, sulla falsariga dell’articolo 1 della Legge 108 (norma penale in bianco), il quale rinvia a un decreto del Ministero dell’Economia (da emanarsi ogni tre mesi) che determina il tasso di usura e di conseguenza definisce il reato di usura; 3. le fondazioni parabancarie, pur operando in funzione di un diritto economico fondamentale (l’accesso al credito), sono immuni da controlli; 4. l’attività delle fondazioni (di qualunque tipo) è regolata dal codice civile come l’attività delle società, ma il numero di articoli che il codice civile riserva alle società è di gran lunga maggiore rispetto a quello che riserva alle fondazioni, con la conseguenza che le fondazioni hanno ben pochi vincoli; 5. le fondazioni parabancarie sono tra le pochissime fondazioni che ricevono finanziamenti pubblici, pur essendo, a tutti gli effetti, organismi privat; 6. le fondazioni parabancarie non sono sottoposte alle leggi di mercato ed anzi esse stesse hanno creato un vero e proprio “cartello”, sotto forma di patti sui reciproci territori d’influenza. Queste osservazioni, di per sé, secondo noi sono più che sufficienti per esigere l’abolizione delle fondazioni parabancarie oppure una seria riforma della legge 108. [A28]


Capitolo VII I FONDI COMUNI

“Tutto ciò che la legge non vieta espressamente, è consentito”: questo principio, tipico delle democrazie liberali, è l’autonomia privata. Esistono organismi che, pur non essendo né previsti né – tantomeno – regolamentati da alcuna legge, operano liberamente in nome dell’autonomia privata, dotandosi essi stessi di regole per il loro funzionamento. Tra tali organismi vi sono quelli che basano la loro attività, in sostanza, su un fondo comune (da non confondere con il patrimonio, che è tipico degli enti dotati di personalità giuridica), formatosi grazie ai versamenti degli associati oppure frutto di donazioni di terzi; pur agendo in forme diverse da quelle tipiche di un’impresa, essi elargiscono denaro agli associati (società di mutuo soccorso, costituite di regola da lavoratori dipendenti) oppure garantiscono prestiti bancari (per esempio: il fondo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, in accordo con l’Associazione Bancaria Italiana). Il denaro può essere erogato in due diversi modi: attraverso una donazione oppure sotto forma di piccolo prestito (microcredito). La prima ipotesi è da ritenersi eccezionale: riguarda soltanto le società di mutuo soccorso e solo una parte di esse oppure solo per parte della loro attività. Viceversa, la seconda ipotesi – che costituisce la regola – ci obbliga a interrogarci sul se e come tali organizzazioni rientrino nella finanza mutualistica. In effetti, alcune caratteristiche elencate nel § 1 del Capitolo 1, sono qui presenti (per esempio: l’assenza di scopo di lucro), altre si presentano in una veste peculiare. Se le società di mutuo soccorso, per esempio, si rivolgono esclusivamente ai loro soci, i fondi comuni religiosi, ispirati alla carità cristiana, non considerano “estranei” i beneficiari dei prestiti. Tali fondi non sono paragonabili alle fondazioni parabancarie, poiché essi non ricevono sovvenzioni da enti pubblici. Tantomeno possono essere paragonati alle imprese, pur essendo la concessione di un prestito (1) un’attività economica, che richiede un

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1 - Tra spontaneismo e assistenza

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minimo di organizzazione da parte del concedente (quantomeno uno o più soggetti incaricati di valutare la domanda di prestito, attraverso una pur semplice istruttoria) e (2) un’attività rischiosa, perché il concedente deve mettere nel conto il rischio del mancato rimborso per insolvenza del beneficiario (art. 10, comma 1°, e 11 TUB). Quanto al legame con un territorio circoscritto, esso è evidente nelle società di mutuo soccorso, ma può essere considerato acquisito anche nel Fondo di garanzia della CEI, il quale, pur essendo unico e nazionale, viene gestito a livello di singola diocesi. L’attività di tali organizzazioni, in definitiva, rientra nel fenomeno della finanza mutualistica, pur svolgendosi al di fuori delle norme del codice civile sull’impresa.

2 – Le società di mutuo soccorso Le società di mutuo soccorso sono organizzazioni a mutualità pura, nel senso che esercitano la loro attività a uso esclusivo dei soci; in Europa sorsero, prima che il cancelliere tedesco Bismarck istituisse la previdenza sociale, allo scopo di garantire ai soci (vantaggio mutualistico) un sussidio nei casi di malattia, disoccupazione, vecchiaia, decesso del coniuge, ecc. Attualmente servono, ad esempio, per contribuire alle spese scolastiche per i figli dei soci, contribuire a spese sanitarie improvvise non coperte dal servizio pubblico, organizzare gite, promuovere attività culturali e ricreative in genere (CRAL), ecc. I soci versano periodicamente (sotto forma di quota, un tot al mese o all’anno) soldi in un fondo comune che, al netto dei costi di gestione, eroga ai soci stessi e ai loro familiari le prestazioni sopra elencate. E’ pur vero che i soci potrebbero ottenere prestazioni simili da società non di mutuo soccorso (per esempio: compagnie di assicurazioni), ma a condizioni economiche meno favorevoli, se non altro perché queste ultime perseguono scopo di lucro. Si tenga presente che il fondo comune spesso non è alimentato soltanto dai versamenti dei soci ma anche da terzi, per esempio dall’azienda per conto della quale lavorano i soci. In capo al socio, non esiste un vero e proprio diritto a ricevere il sussidio, poiché quest’ultimo viene erogato solo in base alle disponibilità di cassa esistenti. Di solito, i soci sono lavoratori dipendenti, ma non mancano casi di società di mutuo soccorso tra imprenditori [A29]. Le società di mutuo soccorso vennero istituite dalla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e successivamente disciplinate dal Regio Decreto 2 gennaio 1913, n. 453, art. 59, dal Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935, n.


3 – Il fondo di garanzia della CEI La Conferenza Episcopale Italiana, d’intesa con l’Associazione Bancaria Italiana, il 14 luglio del 2009 ha presentato pubblicamente un fondo denominato “Prestito della speranza”, alimentato da una colletta attraverso le parrocchie e operativo dal successivo 1° settembre. Persone in difficoltà economiche possono rivolgersi alle Caritas diocesane per chiedere un prestito dell’importo massimo di € 500 mensili, con un tasso d’interesse non superiore al 50% del tasso effettivo globale medio (Tegm) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996 (al momento, quindi, un 4,5%). La richiesta, prorogabile di mese in mese per un massimo di un anno (per un totale di € 6.000) o, in casi eccezionali, due anni, è valutata – gratuitamente – da volontari (tutors), di solito scelti tra bancari in pensione. Presupposto essenziale della domanda è lo stato di bisogno del richiedente. In caso di accoglimento della domanda, la stessa viene sottoposta per la definitiva approvazione e l’erogazione del prestito a una banca convenzionata.

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1827, art. 86, dal Regio Decreto 28 aprile 1938, n. 1165, art. 1 e dalla Legge 11 luglio 1942, n. 843, art. 3: tutte norme, come si può notare, arcaiche. Per quanto una parte della giurisprudenza ritenga che siano imprese, precisamente cooperative [A30], la prevalente dottrina le assimila alle associazioni, per il semplice motivo che esse non svolgono attività imprenditoriali (che comportano, sempre e comunque, l’assunzione di un rischio economico nel mercato): quindi non sono iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 2195 c.c.. Per le leggi fiscali, si esercita attività commerciale se – e solo se – si cedono beni e/o si prestano servizi, in corrispettivo di un pagamento: in tal caso, si paga l’IVA. In base al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, non sono onlus ma enti non commerciali, quindi sono soggetti passivi IRES (articoli 143-149 D.P.R. 917/1986), tranne che per i proventi non riconducibili all’art. 143. Fin qui l’aspetto teorico. Nella pratica, una parte delle società di mutuo soccorso si costituiscono e si presentano come tali ma un’altra parte si costituiscono e si presentano come Mutua assistenza [per esempio, A29, cit.], oppure come Cassa Cattolica di emanazione di una parrocchia [A31, peraltro meglio nota nel comune ove opera (ubicato in provincia di Napoli), come Bancarella di San (omissis, dal nome della parrocchia)], o addirittura sotto forma di organizzazione “di secondo livello” tra società di mutuo soccorso [A32].

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L’istruttoria si articola, pertanto, in due fasi e la garanzia del rimborso è basata non tanto sul reddito del richiedente (che si presume nullo o modestissimo) quanto sulla personale reputazione dello stesso e la sua potenziale capacità di inserirsi o, più frequentemente, re-inserirsi nel mondo del lavoro, sia in forma dipendente che autonoma. La banca convenzionata assume, dunque, il ruolo di soggetto gestore di un fondo di garanzia, diviso in due quote distinte: una metà è la garanzia indisponibile, l’altra metà funge da capitale di riferimento per l’ammontare complessivo dei crediti erogati ed erogabili (pari a un massimo di tre volte il capitale stesso). Se lo stato di bisogno del richiedente viene meno, non possono essere concessi ulteriori prestiti e il beneficiario dovrà iniziare a rimborsare il prestito ricevuto. Oltre al Fondo CEI, esistono fondi similari, gestiti a livello esclusivamente diocesano. Per esempio, a Napoli esiste il fondo Spes (= Sviluppo pastorale economia solidale), che concede prestiti fino a 20.000 € per avviare un’attività autonoma oppure per far “emergere” attività sommerse (www. fondospes.it).


Capitolo VIII LE MUTUE AUTOGESTITE ED I GRUPPI DI ACQUISTO SOLIDALE

1 - Le mutue auto gestite Le mutue auto gestite ed i gruppi di acquisto solidale QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Una mutua auto gestita (MAG) è una società cooperativa che, a seconda del suo oggetto sociale, può rientrare o meno nel fenomeno della finanza mutualistica. Vi rientra a pieno titolo se nel suo statuto, per esempio, vi è un esplicito riferimento all’impegno di svolgere attività finanziaria per sostenere “lo sviluppo di società costituite principalmente in forma di cooperativa od associazione che operano in settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della solidarietà, dell’ecologia e dell’ambiente, ovvero verso quei progetti che si ispirino all’autogestione e dunque prestano particolare attenzione alla qualità dei contenuti e dei metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti e risorse” [A33]. Gli statuti di alcune MAG prevedono anche la possibilità che la cooperativa possa: a) effettuare, col capitale raccolto, operazioni di finanziamento a favore dei soci, sia in forma diretta, sia attraverso operazioni di garanzia, avallo, fideiussione, sconto, od altra operazione finanziaria con esclusione tassativa della raccolta di risparmio tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative; b) assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il miglior impiego delle stesse; c) assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra; d) partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini; e) compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, di garanzia, avallo e fideiussione consentita dalla legge”. [A34] E’ bene chiarire un punto: una MAG non esercita – sempre e comunque – attività finanziaria, al contrario solo alcune MAG si occupano di finanza. Se e quando una MAG si occupa di finanza, siamo in presenza di una società finanziaria che coniuga lo scopo mutualistico con quello etico.

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Una MAG del tipo sopra descritto non esercita il credito, nel senso che non raccoglie risparmio tra il pubblico, ma si limita a raccogliere denaro tra i propri associati, per impiegarlo sotto forme diverse, quali, ad esempio, piccoli prestiti ad associazioni e cooperative, acquisto di quote o azioni di società, sostentamento della stessa cooperativa per l’attività di consulenza ai soci, ecc. Non esercitando credito, una MAG non è assimilabile a una BCC; tantomeno può essere accostata a un confidi, visto che non garantisce fidi a imprese. Realisticamente, però, dobbiamo riconoscere che il confine tra una MAG e una BCC è piuttosto sfumato e, nel caso in cui una società cooperativa che eserciti attività finanziaria (MAG o non MAG nella ragione sociale) lo varchi, gli amministratori della società commettono un reato previsto e punito dall’art. 131 TUB (citiamo, ad esempio, il caso di una cassa di mutualità operante nel Sannio). [A35]

2 - Il gruppo d’acquisto solidale Come altre organizzazioni che abbiamo fin qui esaminato, anche il fenomeno dei gruppi di acquisto solidali (o collettivi) [GAS] nasce da quella che i giuristi definiscono “autonomia privata” (cioè in assenza di una legge ostativa) e i sociologi definiscono “spontaneismo” (cioè da persone che, in seno a una società, si auto-organizzano). Fino al 2007, i gruppi d’acquisto non erano regolamentati da alcuna legge. La Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria per il 2008), ai commi 266 e 267 del suo articolo 1, ha definito e disciplinato il fenomeno dei “gruppi di acquisto solidale” dei consumatori, vale a dire di quei “soggetti associativi” senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni (ma non di servizi) e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico sul prezzo di acquisto della merce, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di qualsiasi attività di somministrazione e di vendita, cioè di commercio all’ingrosso o al dettaglio, sempre di beni (comma 266).Questi soggetti associativi possono avere, quindi, la forma giuridica di associazione non riconosciuta, associazione riconosciuta (caso molto raro perché non conveniente per gli oneri da sostenere, ma giuridicamente possibile) o di comitato. I gruppi di acquisto collettivi di consumatori che operano puramente di fatto, senza darsi alcuna struttura associativa di quelle previste dall’ordinamento, non rientrano nella citata legge. Il comma 267 stabilisce che le attività svolte dai “gruppi di acquisto solidale” verso gli aderenti non si considerano commerciali e quindi imponibili ai fini dell’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto (IVA)


Le mutue auto gestite ed i gruppi di acquisto solidale QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

se questi soggetti associativi conformano i loro statuti od atti costitutivi a quanto stabilito dal 7° comma dell’art. 4 del DPR 633/1972; ai fini dell’imposta sul reddito essi sono “enti non commerciali” (identificati dall’art. 73 TUIR) e la disciplina ad essi applicabile dell’imposta sul reddito (IRES) è quella dettata dagli artt. 143 – 150 del TUIR. Il comma 7° dell’art. 4 del DPR 633/1972, prevede che questi soggetti associativi si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (l’Agenzia delle ONLUS), e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui al vecchio testo dell’articolo 2532 (oggi art. 2538 c.c., dopo la riforma operata dal Decreto Legislativo n. 6/2003), secondo comma, c.c., sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi del vecchio testo dell’articolo 2532 (oggi art. 2538 c.c., si ribadisce), ultimo comma, c.c. e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale; f) intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa. Nessuno finora si è chiesto se il gruppo d’acquisto collettivo sia – o

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meno – un organismo della finanza mutualistica, per cui a questa domanda tentiamo di rispondere qui e ora. Il fatto che siamo in presenza di una organizzazione senza scopo di lucro, operante in un determinato territorio, che cerca di migliorare le condizioni economiche dei suoi associati, farebbe propendere verso una soluzione affermativa. Tale funzione, però, si concretizza attraverso una vera e propria attività commerciale (tesa al risparmio nell’acquisto di beni di consumo) e non finanziaria (cioè legata alla circolazione della moneta), motivo per cui qualcuno – ma non noi, che propendiamo per una visione economica della finanza – potrebbe muovere obiezioni all’inquadramento del gruppo d’acquisto collettivo nel mondo della finanza mutualistica.




A P PENDICi

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appendice n.1

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Rating interno e rating esterno

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Distinguiamo il rating esterno da quello interno. Il primo è rilasciato da una società internazionale specializzata, detta agenzia (Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch) a uno Stato (relativamente alla capacità di rimborsare i suoi titoli del debito pubblico) oppure a una banca. Il secondo è quello che le banche assegnano ai loro clienti e può essere calcolato in base a vari criteri, i quali prendono in considerazione le seguenti variabili: a) la struttura patrimoniale dell’impresa; b) la capacità, storica e futura, di generare liquidità; c) la qualità dei ricavi; d) il programma aziendale (pianificazione strategica, investimenti in ricerca e sviluppo, ecc.); e) la qualità e tempestività delle informazioni; f) il management (formazione, continuità della dirigenza, regole di successione, ecc.); g) le caratteristiche e l’andamento del settore in cui opera l’azienda; h) l’andamento del rapporto azienda/banca (utilizzo degli affidamenti, sconfinamenti, insoluti, ecc.); i) l’andamento del rapporto azienda/sistema bancario (dati della Centrale Rischi Fidi, ecc.). Il rating è esterno anche quando viene assegnato da una banca a un confidi. Riportiamo, qui di seguito, la “Comunicazione del 30 dicembre 2008. Valutazione del merito di credito” della Banca d’Italia. “Le nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) prevedono, per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito nel metodo standardizzato, l’applicazione di coefficienti di ponderazione diversificati in funzione delle valutazioni del merito creditizio rilasciate da soggetti esterni riconosciuti dalla Banca d’Italia (ECAI). Il riconoscimento di un’ECAI viene effettuato mediante una procedura avente ad oggetto esclusivamente la metodologia utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza) e le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza). Finalità del riconoscimento della Banca d’Italia è consentire alle banche l’utilizzo dei rating esterni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori. Il riconoscimento non implica quindi, in alcun modo, una valutazione di merito sulla validità dei giudizi attribuiti o un supporto alle metodologie utilizzate, di cui le ECAI restano le uniche responsabili. L’utilizzo dei rating esterni non esaurisce il processo di valutazione del merito di credito che le banche devono svolgere nei confronti della clientela sovvenuta; esso rappresenta, piuttosto, uno degli ele-


AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

menti che contribuiscono alla definizione del quadro informativo sulla qualità creditizia del cliente. In proposito, si rammenta che le vigenti Istruzioni di vigilanza in materia di organizzazione e controlli interni delle banche e dei gruppi bancari (Titolo IV, cap. 11, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999) prescrivono che l’adeguata valutazione del merito creditizio del prenditore, sotto il profilo patrimoniale e reddituale, e la corretta remunerazione del rischio assunto siano effettuate sulla base di documentazione, acquisita dalla banca, idonea a valutare la coerenza tra importo, forma tecnica e progetto finanziato, nonché a individuare le caratteristiche e la qualità del prenditore, anche alla luce del complesso delle relazioni con lo stesso intrattenute. Con specifico riferimento agli affidamenti ad imprese, tali informazioni sono desumibili dai bilanci (anche consolidati, ove disponibili) nonché da ogni altra fonte utile per valutare la situazione attuale e prospettica dell’azienda. Il quadro informativo sugli affidati è completato dalle notizie della Centrale dei rischi, da utilizzare sia in fase di decisione sull’affidamento sia per il successivo monitoraggio. L’insieme delle informazioni disponibili può indurre le banche a formulare, sul merito creditizio dei debitori, valutazioni difformi da quelle prodotte dalle ECAI. Sebbene sia da attendersi che tale circostanza si produca, di norma, in un limitato numero di casi, ove risultasse invece frequente sarebbe sintomo di incompletezza o scarsa accuratezza del sistema di valutazione dell’agenzia esterna. Tali divergenze costituiscono una utile fonte di informazioni ai fini della periodica valutazione che la Banca d’Italia effettua sulla permanenza dei presupposti per il riconoscimento delle ECAI. Nel delineato contesto regolamentare gli intermediari provvedono ad effettuare costantemente autonome analisi sulla qualità dei singoli prenditori nonché, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione della complessiva coerenza dei rating delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati dell’esame andranno formalizzati in un documento approvato dall’organo con funzione di gestione e portato a conoscenza dell’organo di controllo. Ove dall’esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della citata relazione andrà trasmessa alla Banca d’Italia – Amministrazione Centrale, Servizio Intermediari Specializzati”.

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appendice n.2

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Le disposizioni del TUB sulle banche cooperative

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Capo V - Banche cooperative Articolo 28 (Norme applicabili) 1. L’esercizio dell’attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo disciplinate dalle sezioni I e II del presente capo. 2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all’autorità governativa dal codice civile. 2-bis. Ai fini delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo, sono considerate cooperative a mutualità prevalente le banche di credito cooperativo che rispettano i requisiti di mutualità previsti dall’articolo 2514 del codice civile ed i requisiti di operatività prevalente con soci previsti ai sensi dell’articolo 35 del presente decreto. Sezione I - Banche popolari Articolo 29 (Norme generali) 1. Le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 2. Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a due euro. 3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali. 4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Articolo 30 (Soci) 1. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 2. Nessuno può detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca. 3. Il divieto previsto dal comma 2 non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi. 4. Il numero minimo dei soci non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione.


Art. 31 (Trasformazioni e fusioni) 1. La Banca d’Italia, nell’interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema, autorizza le trasformazioni di banche popolari in società per azioni ovvero le fusioni alle quali prendono parte banche popolari e da cui risultino società per azioni. 2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 3. Si applicano l’articolo 56, comma 2, e l’articolo 57, commi 2, 3 e 4. Articolo 32 (Utili) 1. Le banche popolari devono destinare almeno il dieci per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. La quota di utili non assegnata a riserva legale, ad altre riserve, ad altre destinazioni previste dallo statuto o non distribuita ai soci, è destinata a beneficenza o assistenza. Sezione II - Banche di credito cooperativo Articolo 33 (Norme generali) 1. Le banche di credito cooperativo sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. 2. La denominazione deve contenere l’espressione «credito cooperativo». 3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.

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5. Le delibere del consiglio di amministrazione di rigetto delle domande di ammissione a socio debbono essere motivate avuto riguardo all’interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su richiesta del collegio dei probiviri, costituito ai sensi dello statuto e integrato con un rappresentante dell’aspirante socio. L’istanza di revisione deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione e il collegio dei probiviri si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. 6. Coloro ai quali il consiglio di amministrazione abbia rifiutato l’ammissione a socio possono esercitare i diritti aventi contenuto patrimoniale relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

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4. Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

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Articolo 34 (Soci) 1. Il numero minimo dei soci delle banche di credito cooperativo non può essere inferiore a duecento. Qualora tale numero diminuisca, la compagine sociale deve essere reintegrata entro un anno; in caso contrario, la banca è posta in liquidazione. 2. Per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa. 3. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 4. Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi cinquantamila euro. 5. (Abrogato) 6. Si applica l’articolo 30, comma 5. Articolo 35 (Operatività) 1. Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, le singole banche di credito cooperativo a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. 2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia. Articolo 36 (Fusioni) 1. La Banca d’Italia autorizza, nell’interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o banche costituite in forma di società per azioni. 2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni statutarie; quando, in relazione all’oggetto delle modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze differenziate, si applica quella meno elevata. È fatto salvo il diritto di recesso dei soci. 3. Si applica l’articolo 57, commi 2, 3 e 4. Articolo 37 (Utili) 1. Le banche di credito cooperativo devono destinare almeno il set-


tanta per cento degli utili netti annuali a riserva legale. 2. Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge. 3. La quota di utili che non è assegnata ai sensi dei commi precedenti e che non è utilizzata per la rivalutazione delle azioni o assegnata ad altre riserve o distribuita ai soci deve essere destinata a fini di beneficenza o mutualità.

Il Ministro delle Attività Produttive Visto l’art. 7 della legge 3 aprile 2001, n. 142; Visto il decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario);Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e, in particolare l’art. 18, che disciplina la vigilanza sulle banche di credito cooperativo di cui all’art. 33 del Testo unico bancario; Visti i decreti legislativi 17 gennaio 2003, n. 6; 6 febbraio 2004, n. 37; 28 dicembre 2004, n. 310; Visti l’articolo 223-sexiesdecies, comma 1 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile e il proprio decreto del 23 giugno 2004; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Sentita la Banca d’Italia ai sensi dell’art. 18 del proprio decreto del 6 dicembre 2004; Considerato che le banche di credito cooperativo sono soggette alla vigilanza della Banca d’Italia, nel cui ambito ricade anche la verifica dei requisiti mutualistici di cui, in particolare, agli articoli 28, 34, 35, 37 e 1 50-bis del Testo unico bancario; Considerato che, ai sensi del citato art. l50-bis del Testo unico bancario, alle banche di credito cooperativo non si applicano i provvedimenti di cui all’art. 2545-terdecies e agli artt. da 2545-quinquiesdecies a 2545-octiesdecies del codice civile, ai quali fa riferimento l’art. 12, comma 1, lett. b), c), d) ed e) del citato decreto legislativo n. 220 del 2002; Ravvisata la necessità di tener conto delle competenze della Banca d’Italia, alla luce del principio di economicità dell’azione amministrativa e dell’esigenza di evitare eccessivi oneri a carico dei destinatari della stessa;

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APPENDICE N. 3

Vigilanza cooperativa sulle Banche di Credito Cooperativo D.M. 22.12.2005 Ministero delle Attività Produttive

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DECRETA: PRINCIPI GENERALI Art. l (Definizioni) 1. Nel presente decreto l’espressione: a) “decreto 220/02” indica il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 recante ‘Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142’; b) “TUB” indica il decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, recante il ‘Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia’; c)”Ministero” indica il Ministero delle attività produttive; d)”Elenco speciale” indica l’Elenco speciale dei Revisori per le banche di credito cooperativo istituito presso il Ministero; e) ‘’revisore’’ indica il soggetto iscritto nell’Elenco speciale dei Revisori per le banche di credito cooperativo; f) “Associazione nazionale” indica le Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto 220/02; g) “Associazione specializzata” indica le Associazioni di categoria specializzate di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto 220/02, aderenti ad un’Associazione nazionale e individuate dal Ministero delle attività produttive d’intesa con la Banca d’Italia, sulla base di requisiti di idoneità e rappresentatività; h) “articolazioni territoriali” indica le strutture periferiche dell’Associazione specializzata ovvero gli organismi rappresentativi di livello territoriale che aderiscono all’ Associazione medesima; Art. 2 (Campo di applicazione) l. Il presente decreto disciplina la vigilanza cooperativa sulle banche di credito cooperativo, ai sensi dell’ art. 18 del decreto 220/02. Art. 3 (Oggetto della vigilanza cooperativa sulle banche di credito cooperativo) 1.La vigilanza di cui all’art. 2 è finalizzata all’accertamento dei requisiti mutualistici. 2.I controlli hanno ad oggetto, ai sensi degli articoli 18, comma l, del decreto 220/02 e 21, comma 3, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il rispetto delle disposizioni riguardanti la relazione degli organi sociali sulla gestione cooperativa, la rivalutazione delle azioni, il rimborso del sovrapprezzo, la contribuzione ai fondi mutualistici nonché i rapporti mutualistici e, relativamente a questi ultimi, il funzionamento degli organi sociali. 3. La vigilanza cooperativa si svolge in via ordinaria mediante la revisione cooperativa e, nel caso di particolari esigenze di accertamento,


mediante l’ispezione straordinaria. 4. Restano ferme le competenze generali di vigilanza, che spettano in via esclusiva alla Banca d’Italia ai sensi del TUB. La vigilanza cooperativa è esercitata tenendo conto di tali competenze nel rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa e al fine di evitare duplicazioni di adempimenti e di controlli e di contenere gli oneri a carico delle banche di credito cooperativo.

Art. 5 (Soggetti abilitati) 1. Per le banche di credito cooperativo che aderiscono, anche attraverso articolazioni territoriali, a un’Associazione specializzata, la revisione cooperativa è svolta dall’Associazione specializzata stessa, sulla base di apposita convenzione ai sensi dell’art. 18 del decreto 220/02. 2. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a una Associazione specializzata, ma aderiscono a una Associazione nazionale, la revisione è svolta dall’Associazione nazionale stessa. 3. Per le banche di credito cooperativo che non aderiscono a un’Associazione specializzata né ad un’Associazione nazionale, la revisione è svolta dal Ministero. Art. 6 (Periodicità) 1.La revisione cooperativa è effettuata con cadenza biennale. 2.All’inizio di ciascun biennio, le Associazioni nazionali e le Associazioni specializzate inviano al Ministero l’elenco delle banche aderenti nonché il piano delle revisioni da svolgere nel biennio. Ogni variazione dell’elenco o del piano è immediatamente comunicata al Ministero. 3.Il Ministero individua, sulla base dell’Albo delle cooperative e degli elenchi di cui al comma 2, le banche non aderenti a un’Associazione nazionale o a un’Associazione specializzata e programma le revisioni da svolgere in via diretta.

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Sezione I - LA REVISIONE COOPERATIVA Art. 4 (Finalità) 1. La revisione cooperativa è finalizzata: a) a fornire agli organi di direzione e di amministrazione delle banche di credito cooperativo suggerimenti e consigli per migliorare la gestione e il livello di democrazia interna, al fine di promuovere la reale partecipazione dei soci alla vita sociale; b) accertare, nei limiti di cui all’articolo 3, commi 2 e 4, la natura mutualistica dell’ente, verificandone la legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura.

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4.Il Ministero comunica annualmente alla Banca d’Italia la pianificazione dell’attività di revisione ai sensi del presente articolo.

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Art. 7 (Elenco speciale dei Revisori per le banche di credito cooperativo) 1. E’ istituito presso il Ministero l’Elenco speciale dei Revisori delle banche di credito cooperativo. L’Elenco speciale si articola in sezioni, separatamente tenute per i revisori ministeriali e per quelli che prestano l’attività per conto delle Associazioni. 2. Possono essere iscritti nell’Elenco speciale i soggetti che non versino nelle situazioni di cui all’articolo 2382 del codice civile e che abbiano conseguito l’abilitazione attraverso gli appositi corsi promossi ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente decreto. 3. All’atto dell’iscrizione nell’Elenco speciale, il Ministero attribuisce al revisore un numero di posizione e gli rilascia un tesserino di identificazione nel quale sono riportati il numero medesimo e le generalità del revisore. 4. Il revisore che venga a trovarsi nelle situazioni di cui all’articolo 2382 del codice civile ne dà immediata comunicazione al Ministero, che lo cancella senza indugio dall’Elenco speciale. Il soggetto cancellato dall’Elenco speciale è tenuto a restituire il tesserino. 5. Vengono incaricati dell’effettuazione delle revisioni cooperative nei riguardi di banche di credito cooperativo soltanto i soggetti iscritti nell’Elenco speciale. Art. 8 (Corsi ed esami di abilitazione all’attività di revisione cooperativa) 1. I corsi di abilitazione sono promossi dal Ministero o dalle Associazioni nazionali o specializzate, avvalendosi di docenti in possesso di competenze specialistiche adeguate nel settore del credito cooperativo. 2. Possono essere ammessi ai corsi i soggetti che non si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile e che siano in possesso del diploma di scuola media superiore che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un biennio nell’esercizio di: a) attività professionali di carattere giuridico, economico o finanziario che richiedono l’abilitazione e l’iscrizione a un albo; b) insegnamento in materie giuridiche, economiche, finanziarie; c) funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero compiti direttivi nei settori creditizio, finanziario, assicurativo o della cooperazione. 3. I corsi, la cui durata non può essere inferiore a 90 ore, si concludono con un esame di idoneità. La Commissione esaminatrice viene nominata dal soggetto che organizza il corso ed è composta da esperti in materia di credito cooperativo e della vigilanza cooperativa o banca-


ria, di cui almeno uno indicato dal Ministero e uno dalla Banca d’Italia. 4. La Banca d’Italia è sentita in merito all’adeguatezza dell’organizzazione dei corsi e degli esami e dei relativi programmi.

Art. 10 (Modalità di svolgimento della revisione cooperativa) l. La revisione è effettuata da uno o più revisori, appositamente incaricati dai soggetti di cui all’art. 5 mediante il rilascio di una lettera di incarico nominativa con indicazione del numero di posizione nell’Elenco speciale. Il revisore esibisce alla banca il tesserino di identificazione e la lettera di incarico. 2. L’inizio della revisione è comunicato immediatamente al soggetto che ha conferito l’incarico e alla Banca d’Italia. 3. La revisione ha luogo presso la sede legale della banca di credito cooperativo. Essa si svolge nel rispetto del principio del contraddittorio, alla presenza del legale rappresentante della banca o di un suo delegato. 4. Gli amministratori e i sindaci hanno facoltà di assistere alla revisione

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Art. 9 (Corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni) 1. I corsi di abilitazione promossi dalle Associazioni nazionali o specializzate devono essere preventivamente autorizzati dal Ministero sentita la Banca d’Italia per gli aspetti di cui all’articolo 8, comma 4. 2. Nella richiesta di autorizzazione devono essere specificati: a)le date ed il luogo dell’attività formativa; b)il programma didattico; c)le generalità e il titolo di studio dei discenti; d)le generalità e i requisiti professionali dei docenti. 2. Il Ministero rilascia l’autorizzazione dopo aver verificato che i corsi di cui al comma l siano idonei a fornire le conoscenze specialistiche necessarie per l’espletamento delle revisioni cooperative nei riguardi di banche di credito cooperativo. 3. Ai corsi di cui al comma l partecipa un rappresentante ministeriale, che ne accerta, con apposito verbale, da trasmettere al Ministero, il regolare svolgimento e la rispondenza a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione. 4. I dipendenti delle Associazioni specializzate e delle relative articolazioni territoriali che abbiano maturato un’esperienza complessiva di almeno un biennio nell’esercizio di funzioni di revisione o controllo nei confronti di banche possono sostenere l’esame di abilitazione senza obbligo di frequenza dei corsi. 5. Le Associazioni, al termine di ogni sessione di esame, trasmettono al Ministero l’elenco degli idonei, per la loro iscrizione nell’Elenco speciale.

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e vi intervengono ogni qualvolta ciò sia richiesto dal revisore. 5. La banca mette a disposizione del revisore i propri libri e registri e ogni altro dato, informazione o documento necessario ai fini della revisione cooperativa. 6. Il revisore ha facoltà, ove lo ritenga utile per gli accertamenti di competenza e nei limiti degli stessi, di effettuare sopralluoghi e verifiche anche presso sedi secondarie, succursali o altri luoghi nei quali sia custodita documentazione aziendale, nonché di sentire i soci della banca, i dipendenti ed eventuali terzi interessati, dandone conto nel verbale di revisione. Art. 11 (Incompatibilità) l. Il revisore si astiene dall’ effettuare revisioni in situazioni di incompatibilità ai sensi dell’articolo 7, comma 8 del decreto 220/02, comunicando la causa di incompatibilità non appena essa si verifica al soggetto competente per il conferimento dell’incarico. 2. Il revisore che viola la presente disposizione è immediatamente radiato dall’Elenco speciale ed è tenuto a restituire il tesserino di identificazione. Art. 12 (Verbale di revisione) l. Le risultanze delle verifiche svolte dal revisore sono riportate nel modello di verbale - sezione rilevazione di cui all’allegato l. 2. Il revisore, qualora in esito alle verifiche rilevi irregolarità sanabili, diffida la banca a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a trenta giorni. Allo scadere del termine, il revisore verifica la rimozione delle irregolarità e ne dà conto nel verbale di revisione sezione accertamento, utilizzando il modello di cui all’allegato 1. 3. Qualora le irregolarità rilevate non appaiano sanabili entro il termine di trenta giorni ai sensi del comma 2, il revisore può darne conto direttamente nel verbale di revisione - sezione accertamento, utilizzando il modello di cui all’allegato 1, esplicitando le ragioni che non consentono di sanare le irregolarità nel predetto termine. 4. Il verbale è sottoscritto dal legale rappresentante della banca o dal suo delegato, i quali possono farvi annotare le proprie osservazioni o controdeduzioni. Il verbale è ad essi rilasciato in copia. Nel caso in cui il rappresentante o il delegato rifiutino di sottoscrivere il verbale, esso è notificato, a cura del revisore, presso la sede legale della banca con lettera raccomandata. 5. Il verbale è trasmesso dal revisore al soggetto che gli ha conferito l’incarico entro dieci giorni dalla sua sottoscrizione da parte del rappresentante della banca ovvero, in caso di rifiuto, dalla spedizione della


lettera raccomandata di notifica del verbale stesso. 6. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del verbale ovvero dalla ricezione della lettera di cui al precedente comma 4 la banca può far pervenire le proprie osservazioni o controdeduzioni al soggetto che ha conferito l’incarico di revisione.

Art. 14 (Relazione di mancata revisione) l. Nel caso di impossibilità di svolgimento dell’attività di revisione, il revisore ne informa senza indugio il soggetto che ha conferito l’incarico e la Banca d’Italia, indicandone le ragioni. 2. Qualora detta impossibilità permanga anche a seguito della diffida effettuata secondo lo schema di cui all’allegato 2, il revisore redige la relazione di mancata revisione, di cui all’allegato 3, che è immediatamente trasmessa al soggetto che ha conferito l’incarico di revisione, al Ministero e alla Banca d’Italia. Art. 15 (Conclusione della revisione cooperativa) l. 11 soggetto che ha conferito l’incarico, entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze conclusive della revisione, dopo aver valutato la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dei certificati o delle attestazioni di cui all’art. 5, comma l, del decreto 220/02, formalizza l’esito della revisione utilizzando rispettivamente i modelli di certificato e attestazione di cui agli allegati 4 e 5 o formulando la proposta di provvedimento di cui all’art. 16. 2. Copia dei certificati o attestazioni di cui al precedente comma l è immediatamente trasmessa, dal soggetto che li ha emessi, al Ministero e alla Banca d’Italia.

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Art. 13 (Attribuzioni del soggetto che ha conferito l’incarico di revisione) l. Il soggetto che ha conferito l’incarico di revisione verifica la completezza del verbale e valuta la coerenza delle conclusioni con le risultanze dell’attività di revisione e la gravità delle irregolarità eventualmente accertate, disponendo, ove necessario e previo contraddittorio con il revisore, ulteriori approfondimenti, sia attraverso la richiesta di integrazioni al verbale sia attraverso il conferimento ad altro revisore di un nuovo incarico. 2. Il verbale di revisione, unitamente alle valutazioni ed eventuali disposizioni di cui al comma precedente e alle integrazioni ad esse conseguenti, nonché alle eventuali osservazioni o controdeduzioni presentate dalla banca ai sensi dell’art. 12, comma 6, è trasmesso immediatamente dal soggetto che ha conferito l’incarico di revisione al Ministero e alla Banca d’Italia.

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Art. 16 (Adempimenti riguardanti l’albo delle cooperative) l. Il soggetto che ha conferito l’incarico, nel formalizzare l’esito della revisione, qualora ritenga che ricorrano i presupposti per la variazione dell’iscrizione o per la cancellazione dall’albo previsto dall’articolo 223-sexiesdecies, comma l, delle disposizioni per l’attuazione e transitorie del codice civile, trasmette la relativa proposta al Ministero, unitamente al verbale di revisione, nel termine di cui all’articolo 15, comma l. Copia della predetta documentazione è inviata anche alla Banca d’Italia. 2. Nel caso in cui il Ministero ritenga che non ricorrano i presupposti per la variazione dell’iscrizione o la cancellazione, entro 30 giorni dalla ricezione della proposta, restituisce, con nota motivata, il verbale all’Associazione che ha conferito l’incarico per il rilascio dell’attestazione di revisione, dandone comunicazione alla Banca d’Italia. 3. Qualora il Ministero ritenga che ricorrano i presupposti per la variazione dell’iscrizione o la cancellazione, la dispone, sentita la Banca d’Italia. 4. Ove sia disposta la variazione dell’iscrizione o la cancellazione, il Ministero ne informa l’Ufficio competente e, nel caso di cooperative associate, anche l’Associazione, per l’aggiornamento degli elenchi, ovvero, nel caso di mancata adozione del provvedimento, per il rilascio del certificato o dell’attestazione di revisione. Art. 17 (Comunicazioni alla Banca d’Italia) l. Qualora nel corso dell’attività di vigilanza cooperativa emergano aspetti di rilievo per le competenze esclusive della Banca d’Italia e in particolare, per i provvedimenti di cui al titolo IV del TUB, il Ministero, le Associazioni nazionali e le Associazioni specializzate e i revisori che li riscontrino li segnalano senza indugio alla Banca d’Italia. 2. In qualunque momento, la Banca d’Italia può formulare osservazioni e chiedere al Ministero, alle Associazioni nazionali o specializzate e ai revisori informazioni, dati o documenti ritenuti utili. Art. 18 (Obblighi delle Associazioni) l. Entro il primo trimestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione, le Associazioni che effettuano le revisioni comunicano al Ministero delle Attività Produttive, nonché alla Banca d’Italia: a) l’elenco delle banche di credito cooperativo revisionate nel biennio precedente, specificando il numero di revisioni effettuate a ciascuna di esse; b) l’elenco delle banche di credito cooperativo non revisionate nel biennio precedente, distinguendo quelle, tra esse, che non hanno ver-


Art. 19 (Durata della revisione) l. Ai sensi degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990 n. 241 la revisione alle società cooperative deve concludersi entro il termine massimo di 30 giorni dall’inizio della stessa. L’eventuale successiva fase di accertamento deve concludersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto nella diffida.

Sezione II - L’ISPEZIONE STRAORDINARIA Art. 20 (L’ispezione straordinaria) l. Il Ministero può disporre l’ispezione straordinaria nei casi e ai fini di cui all’articolo 3. 2. Per esigenze di coordinamento con l’attività di vigilanza bancaria, il Ministero comunica preventivamente alla Banca d’Italia l’intenzione di disporre l’ispezione. 3. Il Ministero dà comunicazione alla Banca d’Italia dell’esito dell’ispezione. La variazione dell’iscrizione o la cancellazione dall’albo previsto dall’articolo 223-sexiesdecies, comma 1, delle disposizioni per l’attuazione e transitorie del codice civile, è disposta dal Ministero informandone preventivamente la Banca d’Italia.

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sato il contributo; c) l’elenco delle banche di credito cooperativo aderenti, tenute al versamento del contributo per il biennio in corso. 2. Si intendono revisionati nel biennio gli enti nei confronti dei quali la fase di rilevazione, iniziata comunque entro il termine del biennio di riferimento, si concluda entro il primo mese del biennio successivo. 3. Entro il primo semestre successivo alla conclusione di ciascun biennio di revisione le Associazioni trasmettono al Ministero e alla Banca d’Italia una dettagliata relazione sull’attività di revisione complessivamente svolta nel biennio precedente, al fine di consentire la valutazione sull’efficienza ed efficacia dell’attività di revisione da esse svolta su tutto il territorio nazionale. 4. La relazione di cui al comma precedente dovrà contenere la specifica delle banche di credito cooperativo revisionate e di quelle non revisionate, delle eventuali difficoltà incontrate, delle soluzioni adottate per il superamento delle stesse e dovrà concludersi con un elenco aggiornato, distinto per provincia, delle banche di credito cooperativo tenute al versamento del contributo per il biennio in corso.

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Sezione III - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

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Art. 21 (Tutela della riservatezza) 1. Sono tenuti alla riservatezza e al segreto d’ufficio i revisori e tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono l’attività di vigilanza e che ne detengono le risultanze.

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Art. 22 (Diritto di accesso) 1. In riferimento all’attività di vigilanza cooperativa svolta dal Ministero o dalle Associazioni, sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti, in relazione all’esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche ed associazioni: a) i documenti concernenti situazioni o interessi di carattere finanziario, patrimoniale, professionale, industriale o commerciale delle banche soggette a revisione, dei loro clienti e dei soggetti che abbiano rapporti con esse; b) i verbali di revisione alle società cooperative, con i relativi allegati, per un periodo di cinque anni. Tale termine sarà prorogato se le notizie in essi contenute risultino sottoposte a segreto istruttorio penale o quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita concorrenza; c) documenti contenenti notizie sulla programmazione complessiva dell’attività di vigilanza, nonché sulla modalità e sui tempi di svolgimento della stessa per un periodo di cinque anni; d) documenti contenenti richieste di intervento della vigilanza cooperativa per un periodo di cinque anni, o finché perduri con l’ente vigilato il rapporto associativo o di lavoro nell’ipotesi che la richiesta d’intervento pervenga da un socio o da un lavoratore ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita concorrenza; e) documenti contenenti notizie riguardanti le banche di credito cooperativo quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di soci, di lavoratori o di terzi, ovvero quando la loro divulgazione possa portare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza o provocare concretamente un’indebita concorrenza; f) documenti riguardanti gli incaricati della vigilanza e contenenti notizie sulla loro situazione familiare, sanitaria, professionale, finanziaria,


sindacale o di altra natura, sempre che dalla loro conoscenza possa derivare effettivo pregiudizio al diritto alla riservatezza.

Sezione IV - DISPOSIZIONI FINALI Art. 23 (Dichiarazione sostitutiva) La dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 6, comma l, del decreto 220/02 è prodotta utilizzando il modello di cui all’allegato 6.

Esempio di sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia a una BCC BANCA DI CREDITO COOPERATIVO YYYY LA BANCA D’ITALIA

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB e successive modifiche e integrazioni); VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la Tutela del Risparmio e la Disciplina dei Mercati Finanziari”; VISTI il provvedimento della Banca d’Italia n. 473798 del 27 aprile 2006 recante “Modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell’ambito della procedura sanzionatoria (art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Istruzioni di vigilanza in materia di procedura sanzionatoria amministrativa; CONSIDERATO che la Vigilanza Creditizia e Finanziaria della Banca d’Italia ha accertato con riguardo alla Banca di Credito Cooperativo YYYY le irregolarità di seguito indicate: a) posizioni ad andamento anomalo e previsioni di perdite non segnalate all’Organo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e del Collegio Sindacale (art. 51 d.lgs. 385/93; tit. VI, cap. 1, Istr. Vig.); b) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte del Consiglio di Amministrazione (art. 53, 1° comma, lett. D), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.); c) carenze nell’istruttoria e gestione del credito da parte del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. D), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.);

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

APPENDICE N. 4

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA 76

d) carenze nei controlli da parte del Collegio Sindacale (art. 53, 1° comma, lett. D), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.); e) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte del Direttore Generale (art. 53, 1° comma, lett. D), d.lgs. 385/93; tit. IV, cap. 11, Istr. Vig.). - omissis – VISTA la nota (omissis) con la quale la Commissione per l’esame delle irregolarità, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli esponenti aziendali, trasmettendo i relativi atti; IL DIRETTORIO Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta della Commissione, qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie; DISPONE A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità per ciascuna di esse precisata, sono inflitte, ai sensi dell’art. 144 TUB, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Componenti il Consiglio di Amministrazione: Tizio; Caio; Sempronio; Ecc. Per le irregolarità sub a), b) e c) € ……, ciascuno. Componenti il Collegio Sindacale: Antonio; Pasquale; Viviana. Per le irregolarità sub a) e d) € …………, ciascuno. Direttore Generale: Umberto. Per le irregolarità sub a), c) ed e) € ………. Totale complessivo delle sanzioni: € …………… – omissis – Ai sensi dell’art. 145, comma 3, del TUB, il presente provvedimento andrà pubblicato per estratto, a cura e a spese della banca, nel termine di 30 giorni dalla notifica, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Roma, data IL DIRETTORE GENERALE: AAAAA


APPENDICE N. 5

Esempio di provvedimento di gestione provvisoria di BCC Con provvedimento del …., la Banca d’Italia ha disposto la gestione provvisoria della “Banca di Credito Cooperativo ZZZZ società cooperativa a responsabilità limitata” (BCC ZZZZ), ai sensi dell’art. 76 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nominando Commissari Tizio e Caio [generalità].

l Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta della Banca d’Italia, con decreto del 19 marzo 2009, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della “Banca di Credito Cooperativo AAAA”, con sede nel comune di MMM, e ha sottoposto la stessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Organi dell’amministrazione straordinaria Con provvedimento della Banca d’Italia del 20 marzo 2009, i sigg. A, B e C, sono stati nominati Commissari straordinari ed i sigg. D, E ed F, sono stati nominati componenti il Comitato di sorveglianza della “Banca di Credito Cooperativo AAAA”, con sede nel Comune di MMM, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al Titolo IV, Capo I, Sezione I, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Presidente del Comitato di sorveglianza Nella riunione del 23 marzo 2009 tenuta dal Comitato di sorveglianza della “Banca di Credito Cooperativo AAAA”, con sede in XXX, nel comune di MMM, posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 70, comma 1, lett. a) e b), del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, D è stato nominato Presidente del Comitato di sorveglianza, ai sensi dell’art. 71, comma 1, lett. b), del citato Testo Unico.

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

APPENDICE N. 6

Esempio di provvedimento di amministrazione straordinaria di BCC

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APPENDICE N. 7

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Il dividendo in una BCC

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I soci di una BCC partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili resteranno devoluti alla società ed imputati alla riserva legale. L’utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue: a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento della riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente residui potranno essere: a) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; b) assegnati ad altre riserve o fondi; c) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; d) attribuiti ai soci a titolo di ristorno. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

APPENDICE N. 8 Il dividendo in una BCC

I soci di una BCC partecipano al dividendo deliberato dall’assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e nel caso di acquisto di nuove azioni a quello successivo al pagamento delle azioni stesse. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili resteranno devoluti alla società ed imputati alla riserva legale. L’utile netto risultante dal bilancio sarà ripartito come segue: a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento della riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge. Gli utili eventualmente residui potranno essere: a) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; b)


assegnati ad altre riserve o fondi; c) distribuiti ai soci, purché in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; d) attribuiti ai soci a titolo di ristorno. La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.

APPENDICE N. 9

ATTO COSTITUTIVO DEL COMITATO PROMOTORE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO XXXX

Società Cooperativa per Azioni a r.l. Repertorio n… del ……………

Tra i sottoscritti signori: Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza e professione Si conviene I sottoscritti, con il presente atto dichiarano di volere costituire, come costituiscono, il comitato promotore della Banca di Credito Cooperativo XXXX – Società Cooperativa per azioni a r.l. con sede in …, sito internet [eventuale]. Il Comitato ha lo scopo di promuovere la costituzione di una Banca di Credito Cooperativo, a mutualità prevalente (art. 2512 c.c.) che opera al servizio degli abitanti del comune di …. [oppure dei comuni di… ] e si impegna a sviluppare nel territorio dei predetti comuni una campagna di informazione e di marketing attraverso assemblee, note informative, comunicazioni stampa ed audiovisivi e mailing al fine di difendere e valorizzare l’economia locale, sviluppare una cultura del credito basata su una forte vocazione territoriale e mutualistica, riequilibrare la distribuzione della raccolta e del risparmio attraverso il reimpiego e il reinvestimento a favore della crescita della comunità socio-economica locale. Il fine ultimo della costituenda Banca sarà pertanto mirato a migliorare le condizioni morali ed economiche dei soci, favorendo il risparmio ed esercitando il credito prevalentemente in favore dei soci e comunque della comunità in cui i soci operano e svolgono la loro attività. La Banca di Credito Cooperativo XXXX per azioni a r.l. potrà pertanto compiere tutte le operazioni ed i servizi di banca, consentiti

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Formula per atto pubblico costitutivo del comitato promotore di una BCC

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA 80

dalle leggi vigenti e specificatamente nel rispetto della normativa di cui al T.U. leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385). La durata del Comitato è fissata sino al raggiungimento dello scopo o alla constatata impossibilità del raggiungimento dello stesso. A tal fine i costituiti membri del Comitato si impegnano a promuovere una sottoscrizione per il raggiungimento del capitale sociale necessario per la costituzione della Banca di Credito Cooperativo XXXX – Società Cooperativa per Azioni a r.l. nel comune [o nei comuni] interessato/i all’iniziativa. Il Comitato promotore intende procedere durante tutto l’arco temporale della sottoscrizione con una gestione professionale e trasparente delle quote raccolte; l’ammontare delle sottoscrizioni non potrà per nessun motivo essere distolto dalla finalità della raccolta e nello stesso tempo dovrà fornire un rendimento certo ed effettivo. Per le suddette ragioni il Comitato esprime la volontà di affiancare al Comitato stesso, un primario istituto bancario quale garante per tutti i sottoscrittori della corretta gestione delle quote sottoscritte. Potranno diventare soci della Banca persone fisiche e giuridiche che risiedono o hanno sede o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della banca stessa. Le azioni avranno un valore di euro 500 (cinquecento) e ciascun socio sottoscrittore potrà sottoscrivere da una azione fino ad un numero massimo di 200 azioni pari a euro 100.000 (centomila). All’atto dell’impegno a sottoscrivere la quota di capitale il sottoscrittore verserà la somma di euro 15,60 (quindici/sessanta) comprensiva di Iva, a prescindere dal valore e dal numero di azioni sottoscritte, per la costituzione del fondo cassa occorrente alla copertura delle spese necessarie della costituenda Banca. Apposito regolamento per la sottoscrizione del capitale sociale e del fondo cassa, viene allegato al presente atto, con la lettera “A”. I costituiti membri del comitato partecipano al Comitato stesso con pari diritti, doveri e responsabilità come per legge e non possono partecipare ad altri comitati, associazioni o comunque organismi, enti e società aventi lo scopo o scopi affini - e ciò fino al conseguimento dello scopo perseguito dal Comitato medesimo - che operano nello stesso territorio di competenza. Il Comitato potrà altresì ammettere fra i suoi componenti altre persone oltre quelle che hanno sottoscritto l’atto costitutivo, deliberandone l’ammissione a maggioranza assoluta dei voti. La partecipazione al Comitato non può essere trasferita ad alcun titolo. Le cariche nell’ambito del Comitato sono ricoperte a titolo gratui-


APPENDICE N. 10

Avviso di avvenuta pubblicazione di Prospetto informativo (pubblicato su un quotidiano) Comitato Promotore della costituenda Banca di Credito Cooperativo XXXX Sede legale….. Avviso di avvenuta pubblicazione di Prospetto informativo (a disposizione del pubblico presso la Sede del Comitato) Data di deposito presso la CONSOB (…) Data di comunicazione dell’avvenuto rilascio del nullaosta (…)

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

to salvo il rimborso delle spese documentate. I comparenti convengono di determinare a tempo indeterminato: 1)Presidente del Comitato Tizio, al quale spetta l’esercizio dei poteri conferitigli dal Comitato stesso ed i poteri di rappresentanza previsti dalla legge; 2)Vice Presidente Caio, al quale spettano tutti i poteri del Presidente in caso di assenza e di impedimento di questi; 3)Tesoriere Sempronio; 4)Segretario Mevia. Il funzionamento del Comitato promotore è disciplinato dall’accluso regolamento allegato con la lettera “B”. Imposte e spese del presente atto sono a carico delle parti come per legge. Il presente atto resterà nella raccolta del notaio che autenticherà l’ultima delle sottoscrizioni con facoltà di rilasciarne copie. F.to Tizio – Caio – Sempronio – Mevia – ecc. – notaio

Emittente Costituenda Banca di Credito Cooperativo XXXX – Società cooperativa per azioni

Caratteristiche Offerta Pubblica di Sottoscrizione di minimo n. (…) azioni e massimo n. (…) azioni ordinarie, per controvalore totale dell’Offerta compreso

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA 82

tra un minimo di € (…) e un massimo di € (…), rivolta interamente al pubblico indistinto residente o domiciliato presso il territorio di competenza della costituenda banca. Prezzo per azione: € (…). Valore nominale per azione: € (come sopra). Quota minima di sottoscrizione: n. (…) azioni, pari a € (…). Quota massima di sottoscrizione: 0,50% del capitale sociale, corrispondente a n. (…) azioni ordinarie (pari a € […]) nel caso di capitale raccolto pari al minimo e a n. (…) azioni ordinarie (pari a € […]) nel caso di capitale raccolto pari al massimo.

Calendario Il Prospetto informativo ha validità di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso, avvenuta in data (…). Il periodo di sottoscrizione inizierà alle ore (…) del giorno (…) e si concluderà alle ore (…) del giorno (…): l’adesione all’Offerta, con il versamento del capitale sottoscritto, avrà luogo presso la Sede legale del Comitato promotore, sita in (…) ovvero tramite bonifico bancario a favore del Comitato Promotore, IBAN (…). L’Offerta di sottoscrizione prevede una durata massima di 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe del periodo di adesione; trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione del Prospetto informativo, per poter continuare l’Offerta dovrà essere redatto un nuovo Prospetto da sottoporre a nuova e specifica autorizzazione da parte della CONSOB.

Pubblicazione Il Prospetto informativo è stato depositato presso la CONSOB in data (…) a seguito del nulla osta comunicato con nota n. (…) del (…). Il Prospetto informativo sarà a disposizione del pubblico, in forma stampata, presso la Sede legale del Comitato promotore, dal (…) al (…), dalle ore (…) alle ore (…), a partire dal giorno (…) fino alla scadenza della validità del Prospetto; sarà anche a disposizione presso lo studio del notaio e sul sito internet. (…), lì (…)


Attività

Data

Pubblicazione del Prospetto informativo Verifica dei requisiti di onorabilità degli azionisti Data di chiusura del periodo di adesione

Entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione Entro 5 giorni dalla data di chiusura dell’Offerta

Termine per il versamento ex art. 2334 c.c.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comitato promotore di richiesta di versamento, post chiusura positiva dell’Offerta

Data fissata per l’Assemblea dei Sottoscrittori

Entro 20 giorni dal termine fissato per il versamento delle sottoscrizioni

Stipula dell’Atto Costitutivo

Entro il (…)

Nota Bene Qualora alla data del (…) non sia stato raggiunto il quantitativo minimo oggetto dell’Offerta pari ad € 4.000.000 (quattromilioni), l’Offerta potrà essere prorogata di ulteriori sei mesi. Della proroga dell’Offerta verrà data comunicazione al pubblico almeno 5 giorni prima della chiusura dell’Offerta mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comitato Promotore, su un quotidiano e comunicato alla CONSOB. In questo caso, considerando che l’art. 9-bis del Regolamento Emittenti n. 11971/99, fissa in 12 mesi la validità del Prospetto Informativo, il Comitato Promotore – entro 60 giorni antecedenti la data di scadenza del periodo di adesione - inoltrerà alla CONSOB richiesta di proroga al fine di ottenere una nuova autorizzazione prima che scada la validità del presente Prospetto Informativo, in modo che il periodo

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Verifica dei limiti di detenzione (0,50%); comunicazione e accertamento dei risultati dell’Offerta (ex art. 13, comma 5 e 6, del Regolamento Emittenti)

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA 84

di adesione non subisca sospensioni. Nel caso in cui detta autorizzazione pervenga in tempi utili, vale a dire almeno 10 giorni prima della scadenza del periodo di adesione, della suddetta proroga verrà data comunicazione al pubblico almeno 5 giorni prima della chiusura del periodo di adesione mediante avviso pubblicato sul quotidiano e alla CONSOB. Nel caso in cui detta autorizzazione non pervenga in tempo utile e quindi non sia possibile pubblicare il nuovo Prospetto Informativo allo scadere della validità dell’Offerta, l’Offerta stessa sarà sospesa e di ciò sarà data comunicazione al pubblico almeno 5 giorni prima della chiusura del periodo di adesione mediante avviso pubblicato sul quotidiano e alla CONSOB. Appena la CONSOB rilascerà la nuova autorizzazione, l’avviso dell’avvenuto deposito di detto Prospetto sarà pubblicato secondo le modalità precedentemente indicate (ex art. 8 del Regolamento Emittenti). I sottoscrittori possono revocare le adesioni. Nell’ipotesi di proroga dell’Offerta, con conseguente obbligo di pubblicazione di un nuovo Prospetto Informativo, allo scadere della validità del precedente, sarà comunque assicurata a coloro che hanno già sottoscritto quote la possibilità di revocare la propria accettazione. Il “periodo di sottoscrizione” potrà chiudersi anticipatamente in considerazione del quantitativo di sottoscrizioni raccolte per almeno € 4.000.000. Della chiusura anticipata verrà data comunicazione, almeno cinque giorni prima, al pubblico, mediante avviso pubblicato sul quotidiano, sul sito internet del Comitato Promotore ed alla CONSOB. In caso di superamento del limite massimo di numero 8.000 (ottomila) azioni sottoscritte (pari ad € 4.000.000), si procederà al soddisfacimento delle richieste pervenute in ordine cronologico di presentazione. Entro cinque giorni dalla conclusione del periodo di sottoscrizione, il Comitato Promotore emetterà un avviso sul sito internet del Comitato, presso la propria sede, nonché sul quotidiano, contenente i risultati dell’Offerta ed in particolare il numero di soggetti richiedenti e di soggetti assegnatari e il numero di strumenti finanziari richiesti e di strumenti finanziari assegnati, distinguendo il dato per le eventuali categorie e distinguendo tra il numero di strumenti finanziari assegnati. Copia di tale avviso è trasmessa contestualmente alla CONSOB unitamente ad una riproduzione dello stesso su supporto informatico. Il Comitato Promotore, entro due mesi dalla pubblicazione dell’avviso indicato al precedente paragrafo, trasmette alla CONSOB le ulteriori informazioni indicate nell’Allegato 1F al “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/98 concernente la disciplina degli emittenti”, unitamente ad una riproduzione delle stesse su supporto informatico. I Promotori, dopo accurata verifica delle sottoscrizioni, tramite lettera


raccomandata, comunicheranno ai sottoscrittori i risultati dell’Offerta e assegneranno ai sottoscrittori un termine, non superiore a trenta giorni, per fare il versamento dell’intero capitale sottoscritto. Decorso inutilmente questo termine, i Promotori agiranno contro i sottoscrittori morosi, ai sensi dell’art. 2334, 2° comma, c.c.

APPENDICE N. 11

Formula per regolamento di Comitato promotore

ARTICOLO 1 – Nel rispetto dell’art. 45 della Costituzione e del Decreto Legislativo 10 settembre 1993 n°385, di ogni altra norma nazionale o comunitaria, e di tutte le disposizioni delle competenti Autorità Monetarie, il presente regolamento disciplina la sottoscrizione delle azioni della Banca di Credito Cooperativo XXXX Società Cooperativa per azioni a r.l. (qui di seguito “Banca”). ARTICOLO 2 – Il valore nominale di ciascuna azione viene fissato in euro 500 (cinquecento). ARTICOLO 3 – Possono diventare soci della Banca le persone fisiche o giuridiche che risiedono o hanno sede o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Banca stessa. L’area geografica ove è estesa la predetta competenza territoriale comprende il/i comune/i di _________________. ARTICOLO 4 – Le persone fisiche e giuridiche aderenti all’iniziativa dovranno comprovare con apposita dichiarazione o certificazione quanto richiesto dall’art. 3 del presente regolamento. ARTICOLO 5 – Possono diventare soci della banca tutti coloro che sottoscrivano almeno n° 1 azione per un valore nominale complessivo di euro 500 (cinquecento). ARTICOLO 6 – Ciascun socio non può sottoscrivere azioni per un valore nominale complessivo superiore a euro 100.000 (centomila). ARTICOLO 7 – Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte. ARTICOLO 8 – Il socio risponde nei limiti dei valori delle azioni sottoscritte ed è esentato da qualsiasi responsabilità sussidiaria. ARTICOLO 9 – All’atto della domanda di ammissione a socio e relati-

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

REGOLAMENTO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO XXXX – Società Cooperativa per Azioni a r.l. (Allegato” A” all’atto costitutivo del Comitato Promotore del ___/____/____ Rep. N. ____________)

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA 86

vo impegno alla sottoscrizione delle azioni il futuro socio verserà in un apposito conto aperto presso banca primaria indicata dal Comitato Promotore la somma di euro 15,60 (quindici/sessanta) comprensiva di IVA per la costituzione di un fondo necessario a tutte le spese per l’avvio e l’istruttoria delle pratiche necessarie alla legale costituzione della Banca di Credito Cooperativo XXXX – Società Cooperativa per azioni a r.l. Il suddetto conto sarà denominato “Fondo Cassa Comitato Promotore Banca di Credito Cooperativo XXXX – per copertura spese”. La domanda di ammissione a socio con relativo impegno a sottoscrivere sarà redatta in duplice copia: una per il Comitato, la seconda per il sottoscrittore stesso. ARTICOLO 10 – Nei tempi e con la modalità indicati dal Comitato promotore il futuro socio verserà, direttamente o tramite ente o società indicata dal Comitato Promotore sul conto aperto presso la banca indicata, la quota sottoscritta per il capitale della Banca di Credito Cooperativo. Detto conto sarà denominato: “Comitato Promotore Banca di Credito Cooperativo XXXX. Versamento delle quote sottoscritte”. ARTICOLO 11 – Copia degli attestati del versamento, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa di riferimento, sarà consegnata dai sottoscrittori al Comitato o ente delegato o nelle mani di un notaio che sarà scelto dal Comitato, in una successiva riunione, tra i professionisti che operano nella zona e che abbia i requisiti previsti nell’atto costitutivo del Comitato. Detta documentazione permetterà al comitato il riscontro contabile degli accreditamenti bancari con le schede analitiche di tutti i soci, per predisporre la trascrizione nel libro dei soci. ARTICOLO 12 – I conti bancari di cui agli artt. 9 e 10 saranno gestiti esclusivamente nella maniera seguente: A) Il “Conto Fondo cassa Comitato Promotore Banca di Credito Cooperativo XXXX per copertura spese”, sarà utilizzato, con firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o del Segretario del Comitato Promotore, per il sostenimento delle spese necessarie per la costituzione della Banca, secondo quanto previsto dal regolamento del Comitato Promotore. In ogni caso dovrà essere messa a disposizione di tutti i sottoscrittori la documentazione giustificativa delle spese sostenute. La documentazione delle spese, le evidenze contabili, gli estratti conti bancari, saranno depositati presso gli uffici del Comitato e potranno essere consultati dai soci, previa richiesta al Comitato stesso. L’eventuale saldo attivo del predetto conto sarà restituito pro – quota, ai sottoscrittori; B) Il “Conto comitato Promotore Banca di Credito Cooperativo XXXX – Versamento delle quote sottoscritte”; per convenzione con


AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

la Banca depositaria il saldo del citato conto non disponibile, raggiunto il controvalore di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) sarà automaticamente trasferito in un conto bloccato, denominato “Conto conferimento soci – Banca di Credito Cooperativo XXXX”, costituendo di fatto fin da quel momento il capitale sociale della futura Banca. Questo permetterà di convocare immediatamente l’assemblea per la stipula dell’atto costitutivo, per l’approvazione dello statuto e per la elezione del primo Consiglio di Amministrazione nonché del Collegio Sindacale. Gli accreditamenti nel “Conto Comitato Promotore Banca di Credito Cooperativo XXXX – Versamento delle quote sottoscritte”, relativi a sottoscrizioni di azioni da parte di soci, avvenute a partire dalla data in cui risulta raggiunto il capitale di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) fino alla data di chiusura della sottoscrizione, saranno di volta in volta trasferiti dalla banca depositaria al “Conto conferimento soci Banca di Credito Cooperativo XXXX” come pure gli interessi maturati nel periodo. Pertanto gli interessi andranno ad incrementare il patrimonio della Banca sottoscritto dai soci. Le somme che verranno trasferite nel conto denominato “Conto conferimento soci Banca di Credito Cooperativo XXXX” nonché quelle che vi affluiranno successivamente, diverranno indisponibili fino a quando la nuova banca, a seguito del completamento dell’iter previsto per la costituzione e dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, non venga iscritta nell’Albo delle Aziende di Credito. A partire da tale momento le somme che risulteranno nel predetto “Conto conferimento soci Banca di Credito Cooperativo XXXX” saranno gestite esclusivamente dagli organi amministrativi della nuova banca. Qualora, alla scadenza stabilita per la raccolta del capitale della costituenda Banca di Credito Cooperativo, il saldo del “Conto Comitato Promotore Banca di Credito Cooperativo XXXX – Versamento delle quote sottoscritte” non presentasse una disponibilità sufficiente a costituire il capitale minimo richiesto per la costituzione della Banca di Credito Cooperativo, la Banca depositaria del suddetto conto, dietro autorizzazione congiunta del Presidente e del Tesoriere del Comitato Promotore, ultimati i necessari calcoli per gli interessi, provvederà alla restituzione in favore dei sottoscrittori sia delle quote versate che dei relativi interessi maturati pro – quota. ARTICOLO 13 – L’apertura delle sottoscrizioni inizierà a partire dal ___/____/______ e terminerà il ___/____/___________ con facoltà di una eventuale proroga per un ulteriore periodo di sei mesi non prorogabile, che potrà essere deliberata, per motivi tecnici, da parte del Comitato Promotore. F.to: Tizio – Caio – Sempronio – Mevia – ecc. – notaio.

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APPENDICE N. 12

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Responsabilità del comitato promotore

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I fattori di rischio relativi all’emittente, debbono essere specificati nel prospetto informativo, in modo da mettere il sottoscrittore nelle condizioni di sapere a quali rischi va incontro, se aderisce all’iniziativa. Tali rischi possono riguardare: gli adempimenti connessi all’iter costitutivo e amministrativo (le autorizzazioni); l’investimento in un ente che deve ancora costituirsi; il mancato raggiungimento di sottoscrizioni del capitale sociale minimo; il conferimento di procura speciale per intervenire all’assemblea costitutiva; l’incremento di soci per i primi tre esercizi post-offerta; il mancato ottenimento di utili e i limiti alla distribuzione di dividendi (art. 37 TUB); il capitale sociale di una BCC; il futuro assetto azionario della banca; i conflitti d’interesse con organi di amministrazione, direzione e vigilanza della banca; i contratti di locazione da stipulare. Altri rischi dell’emittente, attinenti all’offerta e all’attività, sono: i rischi connessi alla specifica attività di intermediazione creditizia e finanziaria e rischi generali connessi allo svolgimento di un’attività imprenditoriale; i rischi relativi al contesto economico in cui opererà l’emittente; la durata massima dell‘offerta; il versamento delle quote sottoscritte ex art. 2334 c.c.; le spese di costituzione; la revocabilità dell‘adesione; gli aumenti di capitale sociale e diluizione della partecipazione; la difficoltà di disinvestimento delle azioni e le limitazioni alla sottoposizione delle azioni a vincoli; il gradimento del Consiglio di Amministrazione; lo statuto sociale; le cause di esclusione e recesso dei soci e relative modalità di rimborso dei conferimenti. Non è prevista alcuna remunerazione da corrispondere al Comitato dei Promotori. Il Comitato Promotore, come previsto dal regolamento della costituenda banca, avrà in dotazione un “Fondo Cassa”, per il sostenimento delle spese di costituzione del Comitato e della banca, il cui ammontare si incrementa esclusivamente con versamenti dei Promotori, stabiliti di volta in volta. Nel caso in cui venga costituita la banca, la medesima sarà tenuta a rilevare il Comitato Promotore dalle obbligazioni assunte e dalle spese dallo stesso sostenute, sempre che siano state necessarie per la costituzione della banca o siano state approvate dall’assemblea dei Promotori. In conformità a quanto previsto dall’art. 2338 c.c., i Promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società. Se per qualsiasi ragione la banca non si costituisce, i Promotori non


possono rivalersi verso i sottoscrittori delle azioni, pertanto sarà a carico di ogni sottoscrittore esclusivamente l’esborso necessario da corrispondere al notaio per la sottoscrizione che, ai sensi dell’art. 2333 c.c., deve risultare da scrittura privata autenticata, nonché quello per l’autentica dell’eventuale e facoltativa procura speciale per la partecipazione in assemblea.Tali esborsi rimarranno a carico del sottoscrittore anche nell’ipotesi in cui non venga stipulato l’atto costitutivo della banca.

I componenti del comitato promotore: curricula e conflitti Ciascun curriculum dei componenti del comitato promotore, da allegare al prospetto informativo, deve essere compilato con il formato europeo e deve contenere le seguenti indicazioni: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, telefono, fax (eventuale), cellulare, indirizzo di posta elettronica, sito internet personale (eventuale), codice fiscale, nazionalità, stato civile, professione, titoli di studio (incluso l’anno di conseguimento), esperienze lavorative (specificando datore di lavoro [per i lavoratori dipendenti], settore di attività, sede, mansioni e periodo), capacità e competenze personali acquisite con l’esperienza (riconosciute e non da attestati, certificati e/o diplomi), madrelingua, lingue straniere conosciute (specificando il livello di conoscenza), pubblicazioni (eventuale), cariche ricoperte, incarichi di rilevanza pubblica svolti a titolo professionale, iscrizioni in albi, elenchi o registri aventi contenuto professionale e/o imprenditoriale. Al curriculum, debitamente sottoscritto, dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità. Ai sensi del punto 14.1 lettere b), c) e d) dell’Allegato I, Regolamento n. (CE) N. 809/2004, il Comitato Promotore deve verificare i requisiti di onorabilità dei propri membri e raccogliere documentazione a supporto, dalla quale è possibile evincere che nessuno dei membri del Comitato, negli ultimi cinque anni: a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode; b) sia stato associato a reati di bancarotta, amministrazione, amministrazione controllata o liquidazione nell’assolvimento di incarichi quali membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di società; c) sia stato destinatario di provvedimenti sanzionatori da parte di Autorità pubbliche o di regolamentazione, di associazioni professionali o di eventuali interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione,

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

APPENDICE N. 13

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di direzione o di vigilanza o dallo svolgimento di attività di qualsiasi emittente. Si può verificare l’ipotesi che uno dei componenti del Comitato sia in conflitto d’interessi se, per esempio, sia il proprietario dell’immobile nel quale il Comitato prevede di ubicare la futura azienda.Tale eventualità può essere superata, con la conseguente stipula del contratto di affitto, se specificata nel prospetto informativo.

APPENDICE N. 14 I soci

Non possono acquistare la qualità di socio le persone che: risultino non risiedere o non svolgere la propria attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della società; siano interdetti, inabilitati o falliti; siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell’art. 25 del TUB; svolgano, a giudizio del Comitato promotore, attività in potenziale concorrenza con la costituenda banca. Il Comitato Promotore richiede che tutti i soci della costituenda banca, siano in possesso del requisito di onorabilità di cui al regolamento del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998 n. 144 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante). Nessun socio può possedere azioni il cui valore nominale complessivo superi € 50.000, ai sensi dell’art. 34 TUB. Pertanto, non potranno esistere soci che detengano azioni con diritti di voto in misura superiore al 2% del capitale sociale e, quindi, soggetti a notificazione ai sensi della normativa vigente.

APPENDICE N. 15

Domanda di ammissione al Comitato promotore di BCC da parte di società

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Spett.le Comitato Promotore della Banca di Credito Cooperativo XXXX Oggetto: richiesta di ammissione a Socio ed informativa ai sensi del


Codice della Privacy Domanda n. ____ del ___/___/______

di aver preso visione ed integralmente approvare l’Atto Costitutivo del Comitato Promotore della Banca di Credito Cooperativo XXXX e il Regolamento per la sottoscrizione del capitale sociale (all. “A”), retro trascritto; di aver già provveduto a versare l’importo di Euro 15,60 (quindici/60) comprensivo di IVA, per la costituzione di un fondo cassa per la copertura delle spese necessarie alla costituzione, come previsto dall’art. 9 del Regolamento; di conoscere e possedere i requisiti stabiliti dalla legge per essere socio di una Banca di Credito Cooperativo e, in particolare, il requisito di cui all’art. 3 del Regolamento. Ciò premesso, chiede di essere ammesso, previa accettazione del Comitato Promotore, tra i Soci fondatori della predetta Società, impegnandosi a sottoscrivere n.……….. azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) cadauna per un controvalore complessivo di Euro……………../00 (…………………………………..….…../00), importo che il sottoscritto si impegna a versare contestualmente / a richiesta di code-

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Il/la sottoscritt.…….…………………………………………………, nat… a …………………………… (……) il .…/…./…….., e residente in …………………………. (…….), Via/Piazza …………………….………, n. …., cap ………., di professione …………………………………..cod. fisc. …………………………….………………, tel. ………………….….. fax …………………..…. e-mail ……………………….………………………………… in qualità di legale rappresentante della Società …………………………..……………………………….., corrente in …………………..……………, prov. ……….., Via/ Piazza ……………………….…………………….., n.….…, cap………..…., codice fiscale…………………………. Partita iva n°.………………………………….…………….., attività ……………………………………………., tel.……………………..….., fax……..………..…..…., e-mail …………..…..…………………………..………………., dichiara

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sto On. le Comitato e, comunque, prima della stipulazione dell’atto costitutivo. Si impegna inoltre a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente domanda ed a produrre alla Banca la documentazione necessaria per il procedimento di ammissione a Socio e per l’autorizzazione all’attività bancaria da parte della Banca d’Italia e per la quale la Banca di Credito Cooperativo si avvarrà della consulenza di [persone, società, associazioni, ecc.], in forza della facoltà prevista dalle Istruzioni di Vigilanza per le Banche (Banca d’Italia, Circolare 21 aprile 1999, n. 229) che tratterranno pertanto i richiesti dati personali. Firma leggibile ………………………………………….. Il/la sottoscritt... presta il consenso al trattamento dei propri dati, ai sensi del Codice della privacy e per le finalità connesse al procedimento di autorizzazione all’attività bancaria. ………….………., lì …………… Firma leggibile……………………….............. Per il Comitato promotore__________________________ N.B.: Alla domanda, da compilare su carta intestata e in duplice copia, è necessario allegare la copia della delibera della società richiedente, documento d’identità e codice fiscale del rappresentante.

APPENDICE N. 16 Esempio di statuto di BCC

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO XXXX – SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA

Statuto Titolo I Costituzione – Denominazione e scopo mutualistico Principi ispiratori- Sede –Competenza Territoriale – Durata Art. 1 - Denominazione. Scopo mutualistico 1.1 È costituita una società cooperativa per azioni denominata “BANCA DI CREDITO COOPERATIVO XXXX – SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI”, qui di seguito denominata “Banca”. 1.2 La Banca è una società cooperativa a mutualità prevalente.


Art. 3 - Sede e Competenza territoriale 3.1 La Società ha sede nel Comune di XXXX. 3.2 La competenza territoriale, ai sensi delle disposizioni di vigilanza, comprende il territorio di detto Comune, dei Comuni ove la Banca ha proprie succursali, nonché dei Comuni ad essi limitrofi. Art. 4 - Durata La durata della Banca è fissata al 31 dicembre [calcolare 50 anni a partire dalla costituzione] e potrà essere prorogata una o più volte con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.

Titolo II Soci Art. 5 - Ammissibilità a socio 5.1 Possono essere ammessi a socio le persone fisiche e giuridiche, le società di ogni tipo regolarmente costituite, i consorzi, gli enti e le associazioni, che risiedono o svolgono la loro attività in via continuativa nella zona di competenza territoriale della Banca. 5.2 Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. 5.3 Ciascun socio ha l’obbligo di comunicare ogni variazione che comporti il venir meno dei requisiti di cui al comma precedente. 5.4 I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione non è efficace nei confronti della Banca, finché non sia stata ad essa formalmente comunicata.

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Art. 2 - Principi ispiratori 2.1 Nell’esercizio della sua attività, la Banca si ispira ai principi cooperativi della mutualità senza fini di speculazione privata. 2.2 Essa ha lo scopo di favorire i soci e gli appartenenti alle comunità locali nelle operazioni e nei servizi di banca, perseguendo il miglioramento delle condizioni morali, culturali ed economiche degli stessi e promuovendo lo sviluppo della cooperazione e l’educazione al risparmio e alla previdenza nonché la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale opera. 2.3 La Banca si distingue per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune. 2.4 La Banca è altresì impegnata ad agire in coerenza con la Carta dei Valori del Credito Cooperativo e a rendere effettive forme adeguate di democrazia economico-finanziaria e lo scambio mutualistico tra i soci.

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5.5 I rappresentanti legali dei soci e quelli designati ai sensi del comma precedente esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai loro rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

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Art. 6 - Limitazioni all’acquisto della qualità di socio Non possono far parte della Banca i soggetti che: a) siano interdetti, inabilitati o falliti; b) siano assoggettati a concordato preventivo, ad amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa; c) non siano in possesso dei requisiti di onorabilità determinati ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385; d) svolgano, a giudizio del Consiglio di amministrazione, attività in concorrenza con la Banca; e) siano, a giudizio del Consiglio di amministrazione, inadempienti verso la Banca o abbiano costretto quest’ultima ad atti giudiziari per l’adempimento di obbligazioni da essi assunte nei suoi confronti. Art. 7 - Procedura per l’ammissione a socio 7.1 Per diventare socio, l’aspirante deve sottoscrivere l’apposita domanda scritta disponibile, sotto forma di modulo, presso la sede legale della Banca e le sue agenzie. 7.2 La domanda, indirizzata al Consiglio di amministrazione contiene, oltre al numero delle azioni richieste in sottoscrizione o acquistate, le informazioni e dichiarazioni dovute ai sensi del presente statuto o comunque richieste dalla Banca. 7.3 Il Consiglio di amministrazione decide sulla richiesta di ammissione entro il termine di novanta giorni dal suo ricevimento e, in caso di accoglimento, verificato il versamento integrale dell’importo delle azioni sottoscritte e dell’eventuale sovrapprezzo, provvede immediatamente alla comunicazione all’interessato della delibera di ammissione e all’annotazione di quest’ultima nel libro dei soci. 7.4 La qualità di socio si acquista a far data dalla annotazione di cui al precedente comma. 7.5 Nessun socio può possedere azioni per un valore nominale complessivo eccedente i limiti fissati dalla legge. 7.6 Gli amministratori, nella relazione di accompagnamento al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. Art. 8 - Diritti e doveri dei soci 8.1 I soci che a norma delle disposizioni precedenti sono stati ammessi nella Banca ed iscritti nel libro soci, possono esercitare i seguenti diritti:


Art. 9 - Domiciliazione dei soci I soci, per quanto concerne ogni rapporto con la Banca e ad ogni effetto di legge e del presente statuto, sono domiciliati all’indirizzo risultante dal libro dei soci. Art. 10 - Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde con la morte, col recesso e con l’esclusione. Art. 11 - Morte del socio 11.1 In caso di morte del socio, qualora gli eredi non abbiano richiesto, nel termine di un anno dalla data del decesso del de cuius, il trasferimento delle azioni a loro nome, o detto trasferimento non sia stato approvato dal Consiglio di amministrazione, la Banca provvederà al rimborso delle azioni ai sensi del successivo art. 14. 11.2 In pendenza del termine di cui al comma precedente, i coeredi dovranno designare un rappresentante comune che tuttavia, in tale qualità, non può partecipare all’Assemblea e non è eleggibile alle cariche sociali. Art. 12 - Recesso del socio 12.1 Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, il socio ha diritto di recedere dalla Banca qualora non abbia concorso alle deliberazioni Assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico bancario, nonché nell’ipotesi in cui siano venuti meno i requisiti di cui agli articoli 5 e 6. Il recesso non può essere parziale.

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a) intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto, secondo quanto stabilito dall’art. 25; b) partecipare al dividendo deliberato dall’Assemblea a partire dal mese successivo a quello di acquisto della qualità di socio e, nel caso di acquisto di nuove azioni, a quello successivo al pagamento delle azioni stesse; c) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Banca ai propri soci, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. 8.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili restano devoluti alla Società ed imputati alla riserva legale. 8.3 I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali e di cooperare al buon andamento della Banca, operando con essa, partecipando all’Assemblea e favorendo in ogni modo il perseguimento degli interessi sociali.

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12.2 La relativa dichiarazione deve farsi per iscritto con lettera raccomandata diretta al Consiglio di amministrazione che dovrà esaminarla entro sessanta giorni dal ricevimento e comunicarne gli esiti al socio. 12.3 Il socio può altresì richiedere, con le formalità di cui al comma precedente, di recedere dalla Banca, oltre che nel caso in cui il Consiglio di amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle azioni da lui possedute ad altro soggetto non socio, nel caso di dissenso dalle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società e per altri giustificati motivi. 12.4 Nei casi di cui al comma precedente, il Consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale e tenuto conto della situazione economica e patrimoniale della Banca, deve deliberare entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. 12.5 Il recesso produce effetto dal momento della comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della richiesta. 12.6 Con riferimento ai rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo. 12.7 Nei casi previsti dal terzo comma il recesso non può essere esercitato, e la relativa richiesta non ha comunque effetto, prima che il socio abbia adempiuto tutte le sue obbligazioni verso la Banca. Art. 13 - Esclusione del socio 13.1 Il Consiglio di amministrazione, previo accertamento delle condizioni di seguito indicate, pronuncia l’esclusione dei soci: a) che siano privi dei requisiti di cui all’art. 5, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 6; b) nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell’esercizio dell’azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. 13.2 Il Consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Banca il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Banca o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Banca ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa; c) sia stato interdetto dall’emissione di assegni bancari; d) abbia mostrato, nonostante diffida del Consiglio di amministrazione, palese e ripetuto disinteresse per l’attività della Banca, omettendo di operare in modo significativo con essa.


13.3 Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo. Il socio può ricorrere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al collegio dei probiviri, ma il ricorso non sospende la provvisoria efficacia del provvedimento impugnato. 13.4 Contro l’esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale.

Titolo III Oggetto Sociale – Operatività Art. 15 - Oggetto sociale 15.1 La Banca ha per oggetto la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito, nelle sue varie forme. Essa può compiere, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle disposizioni emanate dall’Autorità di Vigilanza. La Banca svolge le proprie attività anche nei confronti dei terzi non soci. 15.2 La Banca può emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari conformemente alle vigenti disposizioni normative. 15.3 La Banca, previo il rilascio delle autorizzazioni di legge, può svolgere l’attività di negoziazione di strumenti finanziari per conto terzi, a condizione che il committente anticipi il prezzo, in caso di acquisto, o consegni preventivamente i titoli, in caso di vendita. 15.4 Nell’esercizio dell’attività in cambi e nell’utilizzo di contratti a termine e di altri prodotti derivati, la Banca non assumerà posizioni speculative e conterrà la propria posizione netta complessiva in cambi entro i limiti fissati dall’Autorità di Vigilanza. Essa potrà, inoltre, offrire alla clientela contratti a termine, su titoli e valute, e altri prodotti deri-

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Art. 14 - Liquidazione della quota del socio 14.1 Il socio receduto o escluso o gli aventi causa del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle azioni e del sovrapprezzo versato in sede di sottoscrizione delle azioni, detratti gli utilizzi per copertura di eventuali perdite quali risultano dai bilanci precedenti e da quello dell’esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto limitatamente al socio. 14.2 Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio stesso ed il relativo importo è posto a disposizione degli aventi diritto in un conto infruttifero. 14.3 Fermo restando quanto previsto dal primo comma, è comunque vietata la distribuzione di riserve.

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vati se realizzano una copertura dei rischi derivanti da altre operazioni. 15.5 In ogni caso la Banca non potrà remunerare gli strumenti finanziari riservati in sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi. 15.6 La Banca potrà assumere partecipazioni nei limiti determinati dall’Autorità di Vigilanza.

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Art. 16 - Operatività nella zona di competenza territoriale 16.1 La Banca assume, nell’ambito della zona di competenza territoriale, attività di rischio prevalentemente nei confronti dei propri soci. 16.2 La previsione di cui al comma precedente è rispettata quando più del 50% delle attività di rischio è destinato a soci e/o ad attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di Vigilanza. 16.3 Le attività di rischio assistite da garanzia rilasciata da un socio della Banca sono considerate attività di rischio verso soci, a condizione che la garanzia prestata sia personale, esplicita e incondizionata. 16.4 Le attività di rischio non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale. Art. 17 - Operatività fuori della zona di competenza territoriale 17.1 Una quota non superiore al 5% del totale delle attività di rischio potrà essere assunta al di fuori della zona di competenza territoriale. 17.2 Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, non rientrano nel limite della competenza territoriale le attività di rischio nei confronti di altre banche e le attività prive di rischio, secondo i criteri stabiliti dall’Autorità di Vigilanza.

Titolo IV Patrimonio – Capitale Sociale – Azioni Art. 18 - Patrimonio 18.1 Il patrimonio della Banca è costituito: a) dal capitale sociale; b) dalla riserva legale; c) dalla riserva da sovrapprezzo azioni; d) da ogni altra riserva avente destinazione generica o specifica alimentata da utili netti. Art. 19 - Capitale sociale 19.1 Il capitale sociale è variabile ed è costituito da azioni del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna, che possono essere emesse, in linea di principio, illimitatamente.


Art. 21 - Sovrapprezzo 21.1 L’Assemblea può determinare annualmente, su proposta del Consiglio di amministrazione, l’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. 21.2 Il sovrapprezzo è imputato all’apposita riserva, che non potrà essere utilizzata per la rivalutazione delle azioni.

Titolo V Organi Sociali Art. 22 - Elenco degli Organi sociali 22.1 Gli organi della Banca, ai quali è demandato, secondo le rispettive competenze, l’esercizio delle funzioni sociali, sono: a) l’Assemblea dei Soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale; d) il Collegio dei Probiviri. 22.2 L’Assemblea dei Soci può istituire ulteriori organi.

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Art. 20 - Azioni 20.1 Le azioni sono nominative ed indivisibili, e non sono consentite cointestazioni; esse non possono essere cedute a non soci senza l’autorizzazione del Consiglio di amministrazione. 20.2 In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, debbono, con lettera raccomandata, comunicare alla Banca il trasferimento e chiedere le relative variazioni nel libro dei soci, pena l’invalidità del contratto di cessione. 20.3 Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di amministrazione; è inoltre vietato effettuare anticipazioni sulle stesse. 20.4 Le azioni sono nominative e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci. 20.5 Il Consiglio di amministrazione può deliberare l’acquisto di azioni della Banca, al loro valore nominale, nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. 20.6 In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale.

Titolo VI Assemblea dei Soci Art. 23 - Convocazione dell’Assemblea

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23.1 L’Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei soci, e le sue deliberazioni obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. 23.2 L’Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione presso la sede della Banca o in altro luogo indicato, purché nel territorio di competenza della Banca, mediante avviso di convocazione, contenente l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell’ora dell’adunanza, da inviare ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. 23.3 Il Consiglio di amministrazione può comunque disporre che detto avviso sia affisso in modo visibile nella sede legale, nelle succursali della Banca o recapitato ai soci. 23.4 L’Assemblea può essere indetta in seconda convocazione con lo stesso avviso, non oltre trenta giorni dopo quello fissato per la prima convocazione. 23.5 Il Consiglio di amministrazione deve inoltre convocare l’Assemblea entro trenta giorni da quando ne è fatta richiesta dal collegio sindacale o domanda da almeno un decimo dei soci. La domanda deve essere sottoscritta da tutti i soci richiedenti, con firma autenticata con le modalità di cui al terzo comma dell’art. 24, ed indicare gli argomenti da trattarsi. Art. 24 - Intervento e rappresentanza in Assemblea 24.1 Possono intervenire all’Assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. 24.2 Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 24.3 Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Banca, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Banca o da un notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da consiglieri o dipendenti della Banca a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. 24.4 Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Art. 25 - Presidenza dell’Assemblea 25.1 L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi dell’art. 39 e, in caso di impedimento anche di questi, da un consigliere a ciò delegato dal


Art. 26 - Costituzione dell’Assemblea L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l’intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l’intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria. Art. 27 - Maggioranze Assembleari 27.1 L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti espressi. 27.2 La nomina delle cariche sociali avviene a maggioranza relativa; a parità di voti si intende eletto il più anziano di età. 27.3 Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese e normalmente per alzata di mano.

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Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da persona designata dall’Assemblea medesima. 25.2 Il presidente ha pieni poteri per la direzione dell’Assemblea e, in particolare: a) per l’accertamento della regolarità delle deleghe, del diritto degli intervenuti a partecipare all’Assemblea; b) per constatare se questa sia regolarmente costituita ed in un numero valido per deliberare; c) per dirigere e regolare la discussione, nonché per accertare i risultati delle votazioni. Nella conduzione dell’Assemblea il presidente ha diritto di farsi assistere da persona, anche non socio, designata dal Consiglio di amministrazione, in relazione a uno o più punti all’ordine del giorno. 25.3 L’Assemblea, su proposta del presidente, nomina fra i soci due o più scrutatori e un segretario, anche non socio, salvo che nel caso delle assemblee straordinarie, o quando il presidente lo reputi opportuno, in cui la funzione di segretario è assunta da un notaio.

Art. 28 - Proroga dell’Assemblea 28.1 Qualora la trattazione dell’ordine del giorno non si esaurisca in una sola seduta, l’Assemblea può essere prorogata dal presidente non oltre l’ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all’adunanza e senza necessità di altro avviso. 28.2 Nella sua successiva seduta, l’Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea di cui rappresenta la prosecuzione. 101


La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Art. 29 - Assemblea ordinaria L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio, per procedere all’approvazione del bilancio e alla trattazione degli altri argomenti posti all’ordine del giorno.

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Art. 30 - Verbale delle deliberazioni Assembleari 30.1 Le deliberazioni dell’Assemblea debbono risultare da apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico. 30.2 I verbali delle assemblee vengono trascritti sul libro dei verbali delle assemblee dei soci e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal presidente, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea.

Titolo VII Consiglio di Amministrazione Art. 31 - Composizione del Consiglio di amministrazione 31.1 Il Consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da n consiglieri [n deve essere pari, perché il Consiglio deve essere composto da un numero dispari di membri] eletti dall’Assemblea fra i soci, previa determinazione del loro numero. 31.2 Non possono essere nominati e se eletti decadono: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che siano stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi di imprese; b) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; c) i parenti, coniugi o affini con altri amministratori o dipendenti della Banca fino al secondo grado incluso; d) i dipendenti della Banca e coloro che sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione; e) i componenti di organi amministrativi o di controllo di altre banche o di società finanziarie o assicurative operanti nella zona di competenza territoriale. 31.3 Le cause di ineleggibilità e decadenza, elencate nel precedente comma, non operano nei confronti dei soggetti che si trovano nelle situazioni sopra descritte in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in associazioni di rappresentanza delle imprese, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia fidi. 31.4 Il Consiglio di amministrazione può invitare il Direttore Generale


a partecipare alle sue riunioni, ai soli fini consultivi su uno o più punti all’ordine del giorno e comunque senza diritto di voto. Art. 32 - Durata in carica degli amministratori. 32.1 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili, e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. 32.2 Nella prima riunione, il Consiglio provvede alla nomina di uno o più vice presidenti designando, in quest’ultimo caso, anche il vicario.

Art. 34 - Poteri del Consiglio di amministrazione 34.1 Il Consiglio di amministrazione sovrintende all’andamento della Banca ed è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca, tranne quelli riservati per legge all’Assemblea dei soci. 34.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti: - l’ammissione, l’esclusione e il recesso dei soci; - le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’assetto generale dell’organizzazione della Banca; - l’approvazione degli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio; - la nomina e le attribuzioni del direttore e dei componenti la direzione; - l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni; - l’istituzione, il trasferimento e la soppressione di succursali e la proposta all’Assemblea della istituzione o soppressione di sedi distaccate;

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Art. 33 - Sostituzione di amministratori 33.1 Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, ma non la maggioranza del Consiglio, quelli in carica provvedono, con l’approvazione del collegio sindacale, alla loro sostituzione. 33.2 Gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente restano in carica fino alla successiva Assemblea. 33.3 Coloro che sono nominati successivamente dall’Assemblea scadono insieme agli amministratori già in carica all’atto della loro nomina. 33.4 Se nel corso dell’esercizio viene a mancare il presidente eletto dall’Assemblea, questi verrà sostituito dal Vice Presidente Vicario fino alla prossima Assemblea e secondo le regole di cui ai commi precedenti.

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- la costituzione di speciali comitati tecnici con funzioni consultive, composti di propri membri; - l’assunzione e la cessione di partecipazioni; - l’acquisto, la costruzione e l’alienazione di immobili; - la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione; - le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci, per la promozione della cooperazione, per l’educazione al risparmio e alla previdenza e per la crescita socio-economica del territorio di competenza. 34.3 Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può costituire, al suo interno, un comitato ristretto con funzioni esecutive (denominato “comitato esecutivo”), cui delegare proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. 34.4 Nell’esercizio dell’attività di erogazione del credito, il Consiglio può delegare poteri deliberativi: a) al comitato esecutivo nonché, per importi limitati, al Direttore Generale, al o ai vice direttori, o in mancanza di nomina di questi, a chi lo sostituisce, ai responsabili di area e/o settori, se nominati, e ai preposti alle succursali, entro limiti di importo graduati; b) al presidente, o al vice presidente, per il caso di impedimento del primo, da esercitarsi su proposta del direttore ed esclusivamente in caso di urgenza. 34.5 Il Consiglio di amministrazione può conferire a singoli amministratori o a dipendenti della Società poteri per il compimento di determinati atti o categorie di atti. 34.6 Il titolare di una specifica delega, deve relazionare al Consiglio di amministrazione, nei termini e nei modi specificati nella delega. Art. 35 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione 35.1 Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o da chi lo sostituisce, di norma una volta al mese ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda motivata dal collegio sindacale oppure da un terzo almeno dei componenti del Consiglio stesso. 35.2 La convocazione è effettuata mediante avviso da inviare per iscritto o a mezzo telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima – e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima – della data fissata per la seduta, al recapito indicato da ciascun amministratore e dai componenti del collegio sindacale perché vi possano intervenire. Art. 36 - Deliberazioni del Consiglio di amministrazione 36.1 Il Consiglio è presieduto dal presidente ed è validamente costitu-


Art. 37 - Verbale delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione 37.1 Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, a cura del presidente o di un segretario nominato dal presidente, scelto preferibilmente tra gli altri componenti del Consiglio. 37.2 Il verbale, trascritto in apposito libro, deve essere firmato dal presidente o da chi lo sostituisce e dal segretario. 37.3 Il libro dei verbali e gli estratti del medesimo, dichiarati conformi dal presidente, fanno prova delle riunioni del Consiglio e delle deliberazioni assunte. Art. 38 - Compenso degli amministratori 38.1 Gli amministratori hanno diritto, oltre al compenso determinato dall’Assemblea, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento del mandato. 38.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari compiti, è determinata dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Art. 39 - Presidente del Consiglio di amministrazione 39.1 Al presidente del Consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Banca di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale; egli presiede l’Assemblea dei soci, il Consiglio di amministrazione e l’eventuale comitato esecutivo; provvede affinché adeguate informazioni sulle questioni iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio e del comitato. 39.2 In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente e, in caso di più vice presidenti, prioritariamente da quello vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal

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ito quando siano presenti più della metà degli amministratori in carica. 36.2 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. 36.3 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 36.4 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. 36.5 Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

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Consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell’assenza o impedimento di quest’ultimo.

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Titolo VIII

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Comitato Esecutivo Art. 40 - Composizione e funzionamento del comitato esecutivo 40.1 Il comitato esecutivo è composto dal presidente, quale membro di diritto, e da n componenti [dove n è pari] del Consiglio di amministrazione nominati dallo stesso Consiglio. 40.2 Le riunioni sono convocate con le modalità di cui all’art. 35, secondo comma e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le votazioni sono prese a maggioranza dei presenti e con l’espressione di almeno due voti favorevoli. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 40.3 Le riunioni del comitato si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. 40.4 Delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo deve essere redatto verbale, in conformità a quanto previsto dall’art. 37. 40.5 Alle riunioni del comitato possono assistere i sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Direttore generale. 40.6 Il comitato esecutivo riferisce al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche.

Titolo IX Collegio Sindacale Art. 41 - Composizione del collegio sindacale 41.1 L’Assemblea ordinaria nomina tre sindaci effettivi, designandone il presidente e due sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; l’Assemblea ne fissa il compenso annuale valevole per l’intera durata del loro ufficio, in aggiunta al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’esercizio delle funzioni.


Art. 42 - Compiti e poteri del collegio sindacale 42.1 Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Banca e sul suo concreto funzionamento. Può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo. 42.2 Il collegio adempie agli obblighi di cui all’articolo 52 del D.Lgs. 385/93. Art. 43 - Controllo contabile Il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il

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41.2 I sindaci sono rieleggibili. 41.3 Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio: a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Banca; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla Banca, o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza; d) coloro che non siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza determinati ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385; e) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado con dipendenti della Banca e l’amministratore o il sindaco in altra banca o società finanziaria operante nella zona di competenza della Banca, salvo che si tratti di società finanziarie di partecipazione, di associazioni d’imprese, di società partecipate, di consorzi o di cooperative di garanzia fidi. 41.4 Se viene a mancare il presidente del collegio sindacale, le funzioni di presidente sono assunte dal più anziano di età tra i sindaci effettivi rimasti in carica.

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Ministero della Giustizia, nominati dall’Assemblea.

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Titolo X

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Assunzione di obbligazioni nei confronti della Banca Art. 44 - Assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti sociali Gli amministratori, i sindaci, il direttore e coloro che ne svolgono le funzioni non possono contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la Banca, se non previa deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta all’unanimità, con l’astensione dell’amministratore interessato e con il voto favorevole di tutti i componenti del collegio sindacale, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice Civile in materia di interessi degli amministratori.

Titolo XI Collegio dei Probiviri Art. 45 - Composizione e compiti del Collegio dei probiviri 45.1 Il collegio dei probiviri è un organo interno della Società ed ha la funzione di perseguire l’amichevole composizione delle liti che dovessero insorgere tra socio e Banca. 45.2 Esso è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti dall’Assemblea anche fra i non soci. 45.3 Il presidente provvede alla convocazione del collegio e ne dirige i lavori. 45.4 I probiviri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Essi prestano il loro ufficio gratuitamente, salvo il rimborso delle spese. 45.5 Sono devolute al collegio dei probiviri le controversie in materia di rigetto di domanda di ammissione a socio, quelle relative all’esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere fra i soci e la Banca o gli organi di essa, in ordine alla interpretazione, applicazione, validità e efficacia del presente statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque i rapporti sociali. 45.6 Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia; la decisione del collegio deve essere assunta entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso. 45.7 Il collegio dei probiviri decide secondo equità e senza vincolo di formalità procedurali. 45.8 Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta. In caso di accoglimento del ricorso gli organi sociali competenti sono tenuti a riesaminare la questione.


Titolo XII

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Direttore generale Art. 46 - Compiti e attribuzioni del Direttore generale 46.1 Il Direttore generale (ovvero semplicemente “Direttore”) è il capo del personale ed ha il potere di proposta in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenziamento del personale. 46.2 Il Direttore prende parte con parere consultivo alle adunanze del Consiglio di amministrazione e a quelle del comitato esecutivo, se istituito; ha il potere di proposta in materia di erogazione del credito; dà esecuzione alle delibere degli organi sociali secondo le previsioni statutarie; persegue gli obiettivi gestionali e sovrintende allo svolgimento delle operazioni ed al funzionamento dei servizi secondo le indicazioni del Consiglio di amministrazione, assicurando la gestione ordinata e unitaria della Banca e l’efficacia del sistema dei controlli interni. 46.3 Il Direttore consente e autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. 46.4 Il Direttore Generale deve attuare le delibere del Consiglio di Amministrazione, cercando di gestire al meglio i rischi e avendo sempre il controllo sull’adeguatezza del sistema dei rischi adottato dalla banca e provvede: a) al coordinamento e controllo sistematico dell’attività della Banca e di tutta la sua struttura fissandone le modalità ed impartendo direttive su tutto quanto concerne, in via diretta o indiretta, la gestione, in particolare, sull’attività di affidamento, gestione e controllo del rischio; b) al controllo della gestione degli investimenti di tesoreria sia per quanto riguarda l’interbancario che i titoli di proprietà; c) al coordinamento delle politiche commerciali della banca sovrintendendo alle strategie connesse a servizi, prezzi e promozioni; d) al rispetto delle norme in materia di ”antiriciclaggio”, “sicurezza”, “trasparenza bancaria” e “privacy”. 46.5 In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal vice direttore e, in caso di più vice direttori, prioritariamente da quello vicario. In caso di mancata nomina, di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono svolte dal dipendente designato dal Consiglio di amministrazione.

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Titolo XIII

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Rappresentanza e Firma Sociale Art. 47 - Rappresentanza e firma sociale 47.1 La rappresentanza attiva e passiva della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi per cassazione e revocazione, e la firma sociale spettano, ai sensi dell’art. 39, al presidente o a chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 47.2 La rappresentanza della Società e la firma sociale possono, inoltre, essere attribuite dal Consiglio di amministrazione anche a singoli amministratori, ovvero al direttore e a dipendenti, per determinati atti o, stabilmente, per categorie di atti. 47.3 Il Consiglio, inoltre, ove necessario, conferisce mandati e procure anche ad estranei, per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Titolo XIV Bilancio – Utili – Riserve Art. 48 - Esercizio sociale 48.1 L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 48.2 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio e della relazione sull’andamento della gestione sociale, in conformità alle previsioni di legge. Art. 49 - Utili 49.1 L’utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue: a) una quota non inferiore al settanta per cento alla formazione o all’incremento della riserva legale; b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge; 49.2 Gli utili eventualmente residui potranno essere: a) destinati all’aumento del valore nominale delle azioni, secondo le previsioni di legge; b) assegnati ad altre riserve o fondi; c) distribuiti ai soci, sotto forma di dividendi, purché in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. d) attribuiti ai soci a titolo di ristorno, in base alle disposizioni contenute nell’articolo 50. 49.3 La quota di utili eventualmente ancora residua è destinata a fini di beneficenza o mutualità.


Art. 50 - Ristorni 50.1 L’Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la Banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute. 50.2 Esso è corrisposto a valere sull’utile d’esercizio e in conformità a quanto previsto dall’art. 48, dalle disposizioni di Vigilanza e dall’apposito regolamento approvato dall’Assemblea.

APPENDICE N. 17

Caratteristiche delle azioni di una BCC Le azioni offerte in sottoscrizione per la costituzione di una BCC, sono azioni ordinarie, nominative, indivisibili e non cointestabili; esse non possono essere cedute a non soci senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di cessione di azioni fra soci, le parti contraenti, entro trenta giorni dalla cessione, dovranno con lettera raccomandata comunicare alla Società il trasferimento e chiedere le relative variazioni del libro dei Soci. Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o vincoli di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione; è inoltre vietato fare anticipazioni sulle stesse. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2346 c.c., la BCC non emette titoli azionari e la qualità di socio risulta dall’iscrizione nel libro dei soci. Lo statuto contiene la clausola di gradimento dei soci. Il quantitativo minimo di azioni che può essere oggetto di sottoscrizione da parte di ciascuna categoria è di: a) dieci azioni per un importo pari, per esempio, a € 5.000, se persone fisiche, associazioni, ditte individuali o soggetti esercenti arti e professioni; b) venti azioni per un importo totale pari a € 10.000, se società di persone, società

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Titolo XV Scioglimento della Banca Art. 51 - Scioglimento e liquidazione della Banca In caso di scioglimento della Banca, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

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di capitali, società cooperative o enti pubblici o privati. Il quantitativo massimo di azioni che può essere oggetto di sottoscrizione non può essere superiore al valore nominale complessivo di € 50.000.

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APPENDICE N. 18

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La chiusura dell’Offerta e la convocazione dell’Assemblea dei sottoscrittori Alla chiusura, con esito positivo, del periodo di offerta, raggiunto cioè il quantitativo oggetto di Offerta pari ad € 4.000.000, il Comitato Promotore, una volta effettuate le verifiche delle sottoscrizioni (ex art. 2334) e pubblicati, entro 5 giorni, sul sito internet del Comitato, presso la propria sede, nonché su un quotidiano ed effettuate le verifiche e la comunicazione alla CONSOB di cui all’art. 13, comma 5, del Regolamento Emittenti n. 11971/99, comunicherà a ciascun sottoscrittore, tramite lettera raccomandata a.r. oppure messaggio di posta elettronica certificato o in altra forma probante, gli esiti dell’Offerta e assegnerà un termine, non superiore a 30 giorni, per effettuare il versamento dell’intero capitale sottoscritto che dovrà avvenire, tramite bonifico bancario, sul conto corrente bancario indisponibile appositamente aperto. Il versamento delle sottoscrizioni nel conto corrente indisponibile potrà essere richiesto ai sottoscrittori da parte del Comitato Promotore solo dopo che il Comitato stesso abbia comunicato e accertato, ai sensi del Regolamento Emittenti n. 11971/99, la positiva conclusione dell’Offerta con il raggiungimento almeno del quantitativo oggetto di Offerta di € 4.000.000. Copia della ricevuta del versamento, unitamente ai documenti richiesti dalla normativa di riferimento, dovrà essere consegnata dai sottoscrittori al Comitato Promotore. Detta documentazione permetterà al Comitato Promotore il riscontro contabile degli accreditamenti bancari con i moduli di sottoscrizione dei soci. Le somme che verranno versate nel conto, saranno indisponibili fino a quando la banca, a seguito del completamento dell’iter previsto per la costituzione e dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, non venga iscritta nell’Albo delle Aziende di Credito e, successivamente al Registro delle Imprese. Nel caso di mancato rilascio da parte della Banca d’Italia dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e comunque in caso di mancata iscrizione nel Registro delle Imprese, o in ogni altro caso in cui


Procura speciale per partecipare all’assemblea costitutiva di una BCC

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l’iter costitutivo della Banca non si perfezioni, si procederà alla restituzione immediata ai sottoscrittori di quanto versato a titolo di capitale, maggiorato degli interessi maturati sul conto corrente indisponibile, al netto delle spese relative al conto stesso. In tale evenienza, il Comitato Promotore, richiederà alla banca depositaria delle somme versate, l’emissione di assegni circolari non trasferibili intestati ai medesimi sottoscrittori per l’importo a ciascuno di essi spettante. Il Comitato, entro tre giorni dal rilascio di detti titoli, provvederà, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ad invitare i sottoscrittori presso la sede del Comitato per il ritiro dell’assegno loro spettante. Nei 40 giorni successivi al termine fissato per il versamento dell’intero capitale, il Comitato Promotore provvederà a convocare l’Assemblea dei sottoscrittori della costituenda banca, mediante raccomandata, da inviarsi a ciascuno di essi, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con l’indicazione del luogo, del giorno e ora dell’adunanza nonché delle materie da trattare e mediante pubblicazione sul sito internet del Comitato Promotore e presso la propria sede. Ogni sottoscrittore ha la facoltà di conferire procura speciale a persona di sua fiducia al fine di consentire l’intervento nell’assemblea dei sottoscrittori, in rappresentanza del sottoscrittore stesso.Tale conferimento di procura dovrà essere conforme alla bozza di procura speciale, che sarà disponibile presso la sede del Comitato Promotore. Il conferimento di procura è facoltativo in quanto il sottoscrittore può partecipare personalmente all’assemblea dei sottoscrittori per la costituzione della Banca.

L’anno ____________, il giorno _______________, del mese di _________________________, in __________________________ _____________, nel mio studio. Innanzi a me Dr. _______________________________________ , notaio in_________________, con studio in _________________ ___________________, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di __________________________________, senza l’assistenza dei testimoni per espressa e concorde rinunzia fatta dal comparente infrascritto, con il mio consenso,

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APPENDICE N. 19


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SI COSTITUISCE

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Il Signor ________________________, nato a _____________________, il_______, residente in _____________________ (___), Via_______________ _________________, cittadino __________________, C.F. ______________________, di professione ____________________________. Il costituito, della cui identità personale io notaio sono certo. Dichiara preliminarmente: - di essere consapevole che la presente procura è facoltativa in quanto il sottoscrittore può partecipare personalmente all’Assemblea dei sottoscrittori della “Banca XXXX di credito cooperativo – società cooperativa per azioni”; - di condividere pienamente i presupposti che hanno determinato la decisione di dar vita alla “Banca XXXX di credito cooperativo – società cooperativa per azioni”; - di aver esaminato sia la bozza del richiamato Atto Costitutivo, sia quello dello Statuto della stessa Società; - di aver attentamente letto il Prospetto Informativo contenente ogni notizia relativa all’Offerta pubblica in sottoscrizione di 8.000 (ottomila) azioni della costituenda “Banca XXXX di credito cooperativo – società cooperativa per azioni“, prospetto tempestivamente consegnato al dichiarante, ed in particolare il paragrafo “Fattori di rischio relativi all’Emittente” in esso contenuto; - di approvare la bozza dell’Atto Costitutivo e dello Statuto della Società. In conseguenza il costituito NOMINA Suoi procuratori speciali i Sigg. ____________________________ perché disgiuntamente fra loro, nel nome e nell’interesse di esso rappresentato, unitamente a tutti gli altri soggetti interessati, intervengano nell’assemblea dei sottoscrittori nonché nell’atto costitutivo per pubblica sottoscrizione della “Banca XXXX – di credito cooperativo – società cooperativa”, che avrà sede in…, ed un capitale iniziale di € 4.000.000 (quattromilioni/00). Pertanto il nominato procuratore potrà: - intervenire nell’atto pubblico di costituzione della società; - stabilire con gli altri costituendi la sede e la durata della Società; - confermare l’oggetto sociale, il sistema di amministrazione ed ogni altro elemento risultante dalla bozza di Statuto, bozza nota al costituito ed inviata alla Banca d’Italia;


APPENDICE N. 20 Le concentrazioni bancarie

“Nel decennio trascorso il numero delle banche è diminuito da 935 a 806; quello dei gruppi da 87 a 82; le concentrazioni poste in essere nel periodo 1998-2007 hanno comportato il trasferimento di fondi intermediati per oltre il 50 per cento dell’attivo complessivo delle banche operanti in ambito nazionale e hanno collocato l’Italia al secondo posto, dopo la Francia, tra i principali sistemi europei più concentrati, con una quota di attivo riconducibile ai primi cinque gruppi pari al 51,5 per cento. Questo processo ha favorito il miglioramento dei livelli di efficienza e di redditività dei gruppi bancari italiani. L’incidenza dei costi operativi sul margine di intermediazione è diminuita, tra il 1997 e il 2007, di circa 6 p.p. e si è attestata al 59,8 per cento. Nel medesimo periodo, la redditività del capitale e delle riserve è passata dall’1,9 al 12,9 per cento. (..) Il processo di consolidamento non ha ridotto la diversificazione del sistema per dimensione e tipologia di operatività delle istituzioni che lo compongono. Sono oggi individuabili quattro categorie di intermediari. Due gruppi sistematicamente rilevanti anche in ambito europeo e con spiccata proiezione internazionale gestiscono il 35,4 per cento dell’attivo di sistema. A tre gruppi bancari mediograndi, operativi prevalentemente nel mercato domestico, è riferibile il 16,1 per cento delle attività totali. La fascia intermedia è costituita da 56 operatori, gruppi e banche individuali, che detengono una quota pari al 36,7 per cento del mercato. Il segmento più numeroso, che

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

- nominare i membri dell’organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei probiviri, determinandone il numero e i compensi annuali; - integrare l’atto costitutivo con ogni necessario ulteriore elemento e/o notizia e compiere ogni adempimento che dalla legge e dallo Statuto fosse richiesto nell’ambito dell’iter costitutivo della stessa società; - apportare ai richiamati atti preparatori (bozze) tutte quelle modificazioni che fossero richieste dalla Banca d’Italia e da qualunque altra Autorità Amministrativa, nonché dall’Autorità Giudiziaria in sede di omologazione, con facoltà di delegare (in sede di sottoscrizione dell’atto costitutivo della società) un altro soggetto che possa apportare tali eventuali modificazioni se di esse nascesse la necessità dopo la costituzione della società stessa. L’incarico è a titolo gratuito e si esaurirà in unico contesto.

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comprende il restante 11,8 per cento del mercato, è costituito da 603 piccoli intermediari specializzati nel finanziamento delle economie locali – fra cui 440 banche di credito cooperativo – e dalle succursali di banche estere di minore dimensione.”. (Dall’intervento di Giovanni Carosio, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, alla Tavola rotonda: Banche e Territorio, in occasione del centenario del Credito Valtellinese, Sondrio, 12 luglio 2008. Il testo è reperibile sul sito internet della Banca d’Italia).

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APPENDICE N. 21

Le dimensioni delle banche popolari “Il mondo delle banche popolari è differenziato al suo interno. Alcune popolari sono quotate in borsa e sono di grande dimensione: i 4 maggiori gruppi gestiscono una percentuale superiore all’11 per cento delle attività complessive del sistema bancario italiano. A 6 gruppi di dimensioni medie è ascrivibile una quota di attivo prossima al 4 per cento.Vi è poi un numero elevato di aziende minori, a proiezione regionale o locale, la cui operatività si svolge in segmenti di mercato tradizionali rivolgendosi prevalentemente a famiglie e piccole e medie imprese” (Carosio, op. cit., pag. 7).

APPENDICE N. 22

Oggetto sociale di un confidi (esempio di formula) La Società ha scopo mutualistico e ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali, in via esclusiva e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Più in particolare la Società, attraverso l’utilizzazione di risorse provenienti dai soci, dagli enti sostenitori e da terzi, nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto, presta in via mutualistica e imprenditoriale garanzie volte a favorire il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario ed effettua inoltre tutti i servizi connessi o strumentali a questa attività. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi la Società può prestare garanzie personali e reali, concludere contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio e utilizzare in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese socie. La Società può svolgere le attività di cui ai precedenti commi anche


APPENDICE N. 23

Disposizioni del TUB sui confidi TITOLO V SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO Articolo 106 (Elenco generale) 1. L’esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall’UIC. 2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

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a favore dei confidi soci e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. Solo in caso di iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del testo unico bancario (D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni) la Società, fermo l’esercizio in via prevalente dell’attività di garanzia collettiva dei fidi, può altresì svolgere le seguenti attività prevalentemente nei confronti delle imprese socie: a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie; b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. La Società, solo in caso di iscrizione nel suddetto elenco speciale, può inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. La Società può svolgere esclusivamente nelle ipotesi e nei limiti indicati nei commi 5 e 6 attività anche con terzi ed è in ogni caso una cooperativa a mutualità prevalente. La Società può partecipare a fondi di garanzia, anche interconsortili, a gruppi cooperativi paritetici e ad altre imprese purché non risulti sostanzialmente modificato il presente oggetto sociale. La Società può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell’oggetto sociale.

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3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa; b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2; c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni; d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109. 4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all’ambito dei soci; b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l’assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali. 5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elenco e dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d’Italia e alla CONSOB. 6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e, se necessario, può effettuare verifiche presso la sede degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di altre autorità. 7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all’UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Articolo 107 (Elenco speciale) 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia. 2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a


APPENDICE N. 24

Criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Decreto 9 Novembre 2007 IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: testo unico); Visto, in particolare, il comma 4-bis dell’art. 155 del testo unico, introdotto dall’art. 13, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo il quale il

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determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 106. 6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dal comma 1 che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell’articolo 47.

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Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferiti al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’art. 107, comma 1, del testo unico; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 13 maggio 1996, recante i criteri di iscrizione degli intermediari finanziari nell’elenco speciale di cui all’art. 107, comma 1, del testo unico; Ritenuto opportuno che i confidi siano dotati di una struttura organizzativa adeguata all’operatività che intendono svolgere; Sentita la Banca d’Italia; Decreta: Art. 1. - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) testo unico, il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; b) confidi, i soggetti di cui all’art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 ed iscritti ai sensi dell’art. 155, comma 4 del testo unico nell’apposita sezione dell’elenco generale; c) elenco speciale, l’elenco di cui all’art. 107 del testo unico; d) elenco generale, l’apposita sezione dell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, del testo unico. Art. 2. - Requisiti per l’iscrizione nell’elenco speciale 1. Sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro. 2. I confidi, all’atto della domanda di iscrizione, devono possedere i requisiti prudenziali e organizzativi stabiliti dalla Banca d’Italia tenendo conto della particolare natura dell’attività svolta da tali intermediari. In caso di mancato possesso dei requisiti o di mancata adozione di una delle forme societarie previste dall’art. 106 de testo unico, il confidi è cancellato dall’elenco generale. 3. Le condizioni quantitative di cui ai commi 1 e 2 sono accertate con riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato e devono essere mantenute per i sei mesi successivi alla chiusura dell’esercizio a cui il bilancio si riferisce. 4. La Banca d’Italia stabilisce con proprio provvedimento gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo degli aggregati di cui ai commi 1 e 2. Nell’individuazione delle componenti, sia dei mezzi pa-


trimoniali che dei volumi di attività finanziaria, fa riferimento alla disciplina che regola la redazione dei bilanci ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, ed il calcolo del patrimonio di vigilanza dei soggetti sottoposti a controlli prudenziali.

Art. 4. - Entrata in vigore Il presente decreto entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 9 novembre 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa

APPENDICE N. 25

Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003, n. 326 Art. 13. - Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le

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Art. 3. - Disposizioni transitorie I confidi che alla data di entrata in vigore delle disposizioni della Banca d’Italia di cui all’art. 2 abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, ma non possiedano i requisiti prudenziali e organizzativi di cui all’art. 2, comma 2, si adeguano a tali requisiti e richiedono l’iscrizione nell’elenco speciale entro dodici mesi dalla predetta data. Decorso tale termine, i confidi che non rispettino i predetti requisiti riconducono, nei successivi diciotto mesi, il volume di attività finanziaria al di sotto della soglia quantitativa di settantacinque milioni di euro o, in caso contrario, sono cancellati dall’elenco generale.

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imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni. 2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. 3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonché utilizzati in funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o socie. 4. I confidi di secondo grado svolgono l’attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi. 5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi», «consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi e’ vietato a soggetti diversi dai confidi. 6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e’ punito con la medesima sanzione prevista dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario. 7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del medesimo testo unico. 8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria. 9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie. 10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che


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non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenere l’attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea. 11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado. 12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni. 13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro. 14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate. 15. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all’assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’assemblea che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l’obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confidi. 16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite. 17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si appli-

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cano il primo e il secondo comma dell’articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. 18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del socio. 19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma dell’articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28. 20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi. 20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro. 21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20. 22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato. 23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato nel comma 22, al Ministero dell’economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, una somma


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pari all’ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata ai Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui all’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni. 24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonché gli eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell’esercizio di competenza. 25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. ai sensi dell’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni, avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L’atto costitutivo attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell’articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello Stato

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nei limiti delle risorse finanziarie attribuite. 26. L’intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell’esercizio esclusivo o prevalente dell’attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. 27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 28. L’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull’intero territorio nazionale nonché alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata. 29. L’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata e’ consentito, ai sensi dell’articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe. 30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11, da 19 a 28 e da 33 a 37 del testo unico bancario. 31. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29. 32. All’articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste dall’articolo 106, comma 3.


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4-ter. I confidi iscritti nell’elenco speciale esercitano in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi. 4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività: a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione. 4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco. 4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4.». 33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea. 34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio. 35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro centoventi

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giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l’ufficio del registro delle imprese. 36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta e’ obbligatoria il consorzio deve tenere: a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se questo esiste; d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio. 37. L’articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e’ sostituito dal seguente: «4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del presente decreto legislativo». 38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi. 39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi purché il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29. 40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il pro-


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getto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l’ammontare delle singole quote di partecipazione, non e’ necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale. 41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate con le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria. 42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti. 43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all’obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l’obbligo di devoluzione del patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29. 44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo. 45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti commerciali. 46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

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bre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 47. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 48. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell’esercizio di imprese l’attività di garanzia collettiva dei fidi. 49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; e’ salva ogni eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge. 50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla fusione. 51. Le fusioni sono soggette all’imposta di registro in misura fissa. 52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora l’applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma 13. 53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale, di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell’ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14. 54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale.


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55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie. 56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti all’attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, né danno luogo a rettifiche fiscali. 57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l’iscrizione provvisoria nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d’Italia procede all’iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall’iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l’iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d’Italia procede alla cancellazione dall’elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I confidi iscritti nell’elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all’attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole attività indicate nell’articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario. 58. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato. 59. L’articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato. 60. Nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto dall’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 61. Nell’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi”, istituiti dalle associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

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61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con l’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e’ estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del medesimo testo unico. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni. 61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

APPENDICE N. 26

Gli interventi finanziari pubblici a sostegno dei confidi Distinguiamo, innanzitutto, tra: 1.contributi alla costituzione e/o integrazione dei fondi rischi; 2. l’affidamento in gestione di fondi pubblici di garanzia, ex art. 47 TUB. Nel primo caso, il confidi può beneficiare del trasferimento (a titolo definitivo e senza vincolo di destinazione) di fondi pubblici che ne aumentano il capitale (cfr. la Comunicazione della Banca d’Italia del 25 novembre 2008, pubblicata sul Bollettino di Vigilanza n. 11 del novembre 2008). In tal caso, se il confidi è vigilato (107), i fondi trasferiti ne incrementano il patrimonio di vigilanza; se, viceversa, non è vigilato (106), i fondi incrementano il suo fondo rischi.


APPENDICE N. 27

Provvedimento della Banca d’Italia sulle banche di garanzia DISPOSIZIONI DI VIGILANZA Banche di garanzia collettiva dei fidi 1. Premessa Nell’ambito dell’attività di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell’informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento. L’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (“legge confidi”), ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per i medesimi di assumere la veste di banche cooperative. L’assunzione della veste di banca rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell’ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, con particolare riferimento alla disciplina

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In nessuno dei due casi, come si può notare, i fondi pubblici incrementano la capacità della società di offrire garanzie e possono essere utilizzati per sostenere i costi di esercizio della società stessa, a cominciare da quelli relativi al personale. Nel secondo caso, invece, il riferimento è al fondo centrale di garanzia (www.fondidigaranzia.it e www.fondodigaranzia.it), gestito da una banca (il MedioCredito Centrale), in base a determinate leggi, a partire dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 100, lettera a), anche se, in prospettiva, se ne prevede il superamento (art. 1, comma 847 e ss., legge 27 dicembre 2006, n. 296, “finanziaria 2007”). Le operazioni del Fondo Nazionale di Garanzia per le PMI sono di tre tipi: 1.la garanzia diretta, prestata dal Fondo a una banca; 2.la cogaranzia, prestata da un confidi e dal Fondo per garantire una banca; 3.la controgaranzia, prestata dal Fondo a un confidi e da questi utilizzata con una banca convenzionata, a copertura della solvibilità del garante e del debitore (il contro-garante interviene non solo dopo il debitore ma anche dopo il garante e nel caso in cui quest’ultimo non abbia adempiuto alla sua obbligazione). L’attività del Fondo è stata rifinanziata con il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, art. 11.

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delle tecniche di attenuazione del rischio di credito.

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2. Fonti normative e disposizioni applicabili La legge confidi configura le banche di garanzia collettiva come una categoria di banche costituite in forma di società cooperativa che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e a cui si applicano, in quanto compatibili, talune disposizioni dettate dal testo unico bancario per le banche di credito cooperativo. Tale circostanza e altri indici desumibili dalla disciplina dell’attività di garanzia collettiva inducono a ritenere che dette banche siano da ricondurre alla categoria delle società cooperative a mutualità prevalente. Alle banche di garanzia collettiva si applicano le seguenti disposizioni dell’art. 13 della legge confidi: – il comma 29, recante norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e operatività delle banche di garanzia collettiva; – il comma 30, che dichiara applicabili, in quanto compatibili, talune disposizioni dello stesso art. 13 (commi da 5 a 11 e da 19 a 28) e del TUB (articoli da 33 a 37); – il comma 31, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della stessa legge, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva; – i commi 5 e 6, concernenti l’uso di denominazioni riferite all’attività di garanzia collettiva dei fidi; – il comma 7, che dichiara applicabile, in quanto compatibile, l’art. 145 del TUB (concernente la procedura sanzionatoria); – i commi 8, 9, 10 e 11, nei quali sono individuate le categorie di soggetti che possono costituire il confidi ovvero parteciparvi, nonché di quelli che possono sostenerne l’attività senza essere consorziati o soci; – i commi da 19 a 24, concernenti la devoluzione e la contribuzione ai Fondi di garanzia interconsortile o, in mancanza, al Ministero dell’Economia e delle finanze, nonché il trattamento fiscale dei relativi contributi. Le disposizioni del TUB richiamate dalla “legge confidi” riguardano i seguenti profili della disciplina delle banche di credito cooperativo: – la forma giuridica, il valore nominale delle azioni e la nomina degli organi sociali (art. 33, commi 1, 3 e 4), fatto salvo quanto stabilito dal comma 10 dell’art. 13 della legge confidi; – i soci (art. 34); – l’esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1) e la disciplina statutaria, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d’Italia, delle attività, delle operazioni di impiego e di raccolta e


3. Denominazione La denominazione sociale delle banche di garanzia collettiva contiene l’espressione “confidi”, “garanzia collettiva dei fidi” o entrambe. Le banche diverse da quelle di garanzia collettiva non possono fare uso delle predette espressioni ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi. In relazione al carattere “locale” di tali banche (cfr. il par. 5. “Competenza territoriale”), esse adottano nella propria denominazione riferimenti utili a identificare la banca nelle specifiche aree di mercato in cui la stessa opera. 4. Forma giuridica e azioni Le banche di garanzia collettiva adottano la forma giuridica di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il capitale sociale è formato da un numero variabile di azioni nominative; nello statuto è indicato il valore nominale di ciascuna azione che non può essere inferiore a 25 euro né superiore a 500 euro. Le banche di garanzia collettiva non possono erogare prestiti e rilasciare garanzie su proprie azioni; a tali banche è inoltre vietato com-

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della competenza territoriale (art. 35, comma 2); – le fusioni con banche di diversa natura (art. 36); – la ripartizione degli utili (art. 37). Tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, alle medesime si applicano, oltre alla disciplina stabilita in via generale per le banche, le seguenti disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche): – attività esercitabili (Sezione III, par. 3). Possono essere stipulati contratti derivati su crediti solo se tali operazioni realizzano il trasferimento del rischio di credito relativo a soci della banca. Rimane in ogni caso esclusa la possibilità di assumere posizioni speculative nell’ambito di attività di negoziazione; – partecipazioni detenibili (Sezione III, par. 4); – deleghe in materia di erogazione del credito (Sezione IV); – destinazione degli utili (sezione V). Peraltro, in forza del combinato disposto dei commi 19 e 30 dell’articolo 13 della “legge Confidi”, non si applica alle banche di garanzia collettiva l’obbligo di corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili annuali pari al 3%.

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pensare le proprie azioni con eventuali debiti dei soci. Lo statuto disciplina i limiti all’acquisto di azioni proprie in conformità con quanto previsto dal codice civile. A salvaguardia dell’integrità del patrimonio della banca, le azioni proprie detenute non devono eccedere il 10% del capitale sociale.

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5. Competenza territoriale Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto la zona di competenza territoriale, entro la quale acquisiscono i soci, assumono rischi nei confronti della clientela e aprono o trasferiscono le succursali. La zona di competenza territoriale ricomprende la provincia in cui la banca ha la sede legale e le province ad essa limitrofe. Possono essere previste sedi distaccate, caratterizzate dal fatto che sono insediate in province non ricomprese nella zona di competenza territoriale come sopra descritta.Tali province devono essere nominativamente indicate nello statuto. In tal caso la competenza territoriale della banca si estende alla provincia in cui è insediata la sede distaccata. Per l’apertura di sedi distaccate è necessario che la banca: – abbia posto in essere nella nuova provincia una rete di rapporti con clientela ivi residente o operante e abbia raccolto almeno 200 adesioni da parte di nuovi soci; – sia in linea con la disciplina in materia di requisiti patrimoniali; – abbia una situazione organizzativa ed un sistema dei controlli interni adeguati, in relazione ai rischi connessi alle differenti caratteristiche della nuova piazza di insediamento. In relazione alla realizzazione di operazioni di concentrazione, la Banca d’Italia può autorizzare una banca di garanzia collettiva a estendere la propria zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza territoriale delle banche di garanzia collettiva partecipanti alle operazioni stesse. 6. Fondi interconsortili di garanzia Le banche di garanzia collettiva indicano nel proprio statuto l’eventuale adesione a fondi di garanzia interconsortile destinati alla prestazione di controgaranzie e co-garanzie ai confidi. 7. Soci e sostenitori Possono essere soci delle banche di garanzia collettiva le piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, le imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese. Rientrano nelle predette categorie le imprese aventi, a livello indivi-


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duale o consolidato: – meno di 250 occupati, e – un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Possono essere soci dei confidi anche i soggetti iscritti in albi professionali e le associazioni professionali, sempre che svolgano un’attività economica e rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI. Possono partecipare alle banche di garanzia collettiva anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall’Unione Europea ai fini degli interventi agevolati della Banca Europea per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese; tale categoria di soci non può rappresentare più di un sesto del numero totale dei soci. Possono diventare soci e clienti di banche di garanzia collettiva i soggetti residenti, aventi sede o operanti con carattere di continuità nella zona di competenza territoriale delle banche medesime. Per le persone giuridiche si tiene conto dell’ubicazione della sede legale, della direzione, degli stabilimenti o di altre unità operative. Le banche possono prevedere nel proprio statuto limitazioni o riserve a favore di particolari categorie di soggetti tra i quali esse intendono acquisire i propri soci. In ogni caso le banche adottano politiche aziendali tali da favorire l’ampliamento della compagine sociale; di ciò tengono conto nella determinazione della somma che il socio deve versare oltre all’importo dell’azione, secondo quanto previsto dall’art. 2528, comma 2, del codice civile (cd. sovrapprezzo azione). Il numero dei soci non può essere inferiore a 200 e ogni socio non può possedere azioni per un valore nominale complessivo superiore a 50.000 euro. L’ammissione e il recesso dei soci sono regolati dal TUB e dal diritto comune applicabile alle società cooperative. Fermi restando i casi previsti dall’ordinamento, lo statuto indica le altre ipotesi in cui il socio può esercitare la facoltà di recesso. In questa ipotesi, lo statuto prevede che il recesso è subordinato a una deliberazione dell’organo di amministrazione che viene adottata tenendo conto della situazione economico-patrimoniale della banca. Sempre al fine di garantire certezza nei rapporti sociali, lo statuto indica i casi di esclusione dei soci in modo tassativo, evitando previsioni generiche e indeterminate. In tale ambito, lo statuto prevede tra le cause di esclusione l’ipotesi in cui il socio sia gravemente inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto sociale e a quelle assunte quale cliente della banca. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni prive

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dei requisiti per essere soci possono sostenere l’attività delle banche di garanzia collettiva attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi non divengono soci né fruiscono delle attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi delle banche di garanzia collettiva con le modalità stabilite dagli statuti, purché la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all’assemblea dei soci.

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8. Operatività prevalente Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le stesse esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi; quest’ultima è rappresentata dall’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Lo statuto indica le modalità con cui la banca intende dare attuazione al principio della “prevalenza” . Tale principio è rispettato quando dall’ultimo bilancio approvato risultino verificate entrambe le seguenti condizioni: 1) RGCF > 50% TR 2) AGCF > 50% TA dove: RGCF rappresenta l’ammontare dei ricavi derivanti dall’attività di garanzia collettiva dei fidi e dalle attività connesse e strumentali; AGCF rappresenta l’ammontare nominale delle garanzie collettive dei fidi; TR rappresenta il totale dei ricavi; TA è il totale dell’attivo. La Banca d’Italia può autorizzare, per periodi determinati, singole banche di garanzia collettiva a una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci, unicamente qualora sussistano ragioni di stabilità. 9. Operatività con non soci e fuori della zona di competenza territoriale Lo statuto delle banche di garanzia collettiva prevede che le esposizioni non destinate ai soci sono assunte nei confronti di soggetti che siano comunque residenti o operanti nella zona di competenza territoriale. Lo statuto può prevedere che una quota non superiore al 5% del totale delle esposizioni sia assunta al di fuori della zona di competenza territoriale. Non rientrano nel limite della competenza territoriale: – le esposizioni nei confronti di intermediari vigilati;


– le esposizioni a ponderazione zero. Le banche di garanzia collettiva non possono assumere, direttamente o indirettamente, esposizioni verso i soggetti sostenitori, così come definiti dalla legge, né nei confronti del gruppo di soggetti ad essi connessi, così come definiti dalla disciplina relativa alla concentrazione dei rischi.

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10. Fondi monetari Nell’operatività dei confidi è frequente la prestazione di garanzie mediante la costituzione di appositi “fondi monetari” presso banche o altri intermediari finanziari a copertura delle “prime perdite” su un pool di finanziamenti erogati da questi ultimi alle imprese socie del confidi. Nella maggior parte dei casi, le convenzioni stipulate con i finanziatori prevedono che le perdite su crediti coperte dai confidi siano limitate all’ammontare dei fondi monetari. A copertura delle perdite fronteggiate dagli anzidetti fondi monetari sono spesso presenti, tra le passività dei confidi, specifici fondi vincolati, in genere alimentati da contributi pubblici. Al riguardo, ai fini dell’inquadramento prudenziale di tale operatività, si richiamano le indicazioni dettate dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di: rischio di credito, metodo standardizzato; tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM); operazioni di cartolarizzazione. In particolare, ove l’operazione presenti le seguenti caratteristiche: – diverso grado di subordinazione del finanziatore e del confidi nelle perdite, in quanto il confidi sopporta le “prime perdite” sul pool di finanziamenti garantiti (operazioni “tranched” secondo la normativa sulle cartolarizzazioni); e – presenza nella convenzione con il soggetto finanziatore di clausole che chiariscono in modo incontrovertibile che la garanzia fornita dal confidi è pari all’ammontare del fondo monetario, il requisito patrimoniale della banca di garanzia collettiva a fronte del rischio creditizio delle attività garantite è pari all’ammontare degli anzidetti fondi monetari (al netto delle eventuali rettifiche di valore). In tal caso, la banca non deve costituire un ulteriore requisito patrimoniale a fronte dell’esposizione verso l’intermediario per i fondi monetari ivi depositati. I predetti fondi del passivo vincolati a copertura delle perdite a fronte della protezione del credito fornita dai confidi, ove rispettino i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa sulle tecniche di attenuazione del rischio, possono essere trattati dalla banca di garanzia collettiva come un deposito in contanti a protezione delle esposizioni derivanti dalle anzidette garanzie costituite mediante fondi monetari. Infine, per i profili di concentrazione dei rischi, l’operazione in parola

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comporta per la banca di garanzia collettiva: – un’esposizione nei confronti di ciascuno dei debitori del portafoglio di attività oggetto di garanzia, per un importo pari al minore tra l’esposizione garantita di ciascun debitore e l’ammontare complessivo dei fondi monetari; e – un’esposizione nei confronti della banca presso la quale i fondi monetari sono depositati, per un ammontare pari ai fondi stessi.

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11. Costituzione di banche di garanzia collettiva e trasformazione di Confidi in banche Salvo quanto diversamente previsto nelle presenti disposizioni, alla costituzione di banche di garanzia collettiva si applicano le istruzioni di vigilanza in materia di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria. Il capitale minimo iniziale richiesto per la costituzione di una banca di garanzia collettiva è pari a due milioni di euro e deve essere rappresentato unicamente da capitale sociale interamente versato e da riserve pienamente disponibili (ad es. riserva legale, riserva per sovrapprezzo azioni). Ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza si applicano le disposizioni dettate in via generale per le banche. Ove nel passivo dei confidi che intendono trasformarsi in banche di garanzia collettiva siano presenti poste non specificamente riconducibili alle categorie individuate dalle richiamate disposizioni, la Banca d’Italia ne valuta la computabilità nel patrimonio di vigilanza, sulla base dei criteri generali di seguito indicati (32), che tengono conto delle disposizioni di carattere internazionale relative ai fondi propri delle banche. Le valutazioni della Banca d’Italia attengono, in particolare, alle seguenti caratteristiche delle risorse raccolte: – grado di subordinazione rispetto agli altri creditori in caso di liquidazione della banca; – piena disponibilità da parte della banca, in modo da poter essere utilizzate senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali; – stabilità nel tempo. Nella valutazione di tale requisito si fa riferimento ai limiti minimi di durata stabiliti per la computabilità nel patrimonio di vigilanza degli strumenti innovativi di capitale, degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passività subordinate. In deroga a quanto stabilito in materia di competenza territoriale, per i confidi costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la zona di competenza territoriale si estende anche alle province ove essi avevano aperto unità locali alla data del 31.12.2006, secondo le risultanze del registro delle imprese.


APPENDICE N. 28

I limiti e le criticità delle fondazioni parabancarie È necessario precisare la distinzione tra “prevenzione dell’usura” e “liberazione dall’usuraio”. Si tratta, com’è intuibile, di due situazioni ben diverse, perché: - la prevenzione dell’usura presuppone che un soggetto non abbia alcun rapporto usurario in corso; - la liberazione dall’usura presuppone, viceversa, che un soggetto si trovi sotto usura e che interrompa (definitivamente?) tale rapporto criminoso. Trattandosi di situazioni diverse, diverso dovrebbe essere l’atteggiamento dello Stato e il relativo trattamento terapeutico, perché: - la prevenzione dell’usura presuppone che un soggetto abbia bisogno di un prestito per non cadere nelle mani di uno strozzino o che il prestito stesso non sia finalizzato a pagare uno strozzino con il quale, eventualmente, il soggetto ha già contratto un debito; - la liberazione dall’usura presuppone, viceversa, che un soggetto, opportunamente incoraggiato e/o incentivato (non solo interrompa ogni pagamento illecito, ma) denunci lo strozzino e, in ogni caso, non venga sostenuto finanziariamente proprio per evitare di alimentare, suo tramite, circuiti di economia criminale. Questo equivoco è basato, a sua volta, su un ulteriore equivoco: la definizione di vittima dell’usura. Si definisce vittima dell’usura soltanto chi denuncia. Questa definizione, fatta propria, ad esempio, dalla Regione Campania (L.R. 9 dicembre 2004, n. 11, art. 2), è condivisa dalla magistratura e

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12. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi Si indicano di seguito i responsabili dei procedimenti amministrativi specificamente previsti dalle presenti disposizioni: – autorizzazione a estendere la zona di competenza territoriale alle province rientranti nella zona di competenza delle banche di garanzia collettiva partecipanti a una operazione di concentrazione (par. 5): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi; – autorizzazione, per periodi determinati, ad una operatività prevalente a favore di soggetti diversi dai soci (par. 8): Servizio Vigilanza sugli Enti Creditizi. Roma, 28.02.2008 IL GOVERNATORE M. DRAGHI

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dalle forze dell’ordine, perché l’unico modo per debellare l’usura è denunciare l’usuraio. Gli stessi benefici economici previsti dalle leggi dovrebbero avere un carattere esclusivamente premiale, nel senso di incentivare (come giustamente opera il Fondo di solidarietà, pur con tutti i suoi limiti) le vittime dell’usura a denunciare. Viceversa, altri soggetti, operanti nel mondo delle fondazioni parabancarie, ritengono che la vittima dell’usura sia (semplicemente) colui che ha bisogno di un prestito bancario, non importa per quale scopo. Le fondazioni parabancarie, infatti, nei loro statuti hanno stabilito che il “merito creditizio” consiste nella capacità di dimostrare il rimborso del prestito, personalmente o tramite un terzo (per esempio: un parente), di modo che il confine tra prevenzione dell’usura e liberazione dall’usuraio diventa impalpabile e confuso, con un effetto finale imprevedibile (per lo Stato): immettere liquidità nel circuito economico controllato dalla criminalità, con l’illusione della redenzione dell’usuraio. A legislazione statale vigente, nulla vieta, infatti, che una banca, convenzionata con una fondazione, conceda un prestito a un soggetto sotto usura, il quale utilizzerà i soldi ottenuti per tacitare l’usuraio. Questa operazione, che, si noti, avviene con la responsabilità indiretta ( = copertura finanziaria) dello Stato (in virtù del meccanismo dell’articolo 15 sopra descritto), può essere addirittura formalizzata attraverso la sottoscrizione di una scrittura privata, per mezzo della quale, con l’intervento (= avallo) della fondazione, si patteggiano l’importo e le modalità di pagamento del debito illecito. Le conseguenze finali di questa operazione (che presenta come prevenzione dell’usura quella che, in realtà, è liberazione dall’usura, non importa se momentanea o definitiva), sono: a) l’arricchimento della malavita; b) la legittimazione di fatto del ruolo sociale dell’usuraio, anche attraverso la gestione della trattativa tra usuraio e usurato; c) la deterrenza rispetto allo strumento della denuncia nei confronti dell’usuraio, eventualmente anche gettando discredito sull’efficienza dei Tribunali, di Procure e Forze dell’ordine.


APPENDICE N. 29

Statuto di una mutua tra imprenditori STATUTO della “BBBB – MUTUA ASSISTENZA INTEGRATIVA”

Art. 2 – La società ha sede in (…) e opera esclusivamente nell’ambito del territorio comunale. Art. 3 – La durata della società è fissata in anni 50 (cinquanta), ma tale scadenza potrà essere prorogata o anticipata dall’assemblea dei soci. Art. 4 – La società attua lo scopo sociale del mutuo soccorso e della previdenza economica tra i soci, con tutte le iniziative più consone ed adeguate alle odierne esigenze sociali e con le modalità pratiche fissate periodicamente dal Consiglio di amministrazione. E’ escluso l’esercizio di attività assicurativa sotto qualsiasi forma, a meno che tale esercizio non sia espressamente consentito e regolato da apposite leggi. Nel quadro di tali formalità, la società potrà istituire sezioni autonome a contabilità separata i cui risultati d’esercizio formeranno parte integrante del bilancio della società. E’ prevista pertanto l’istituzione della sezione “TEMPO LIBERO”, che ha per scopo la predisposizione di servizi idonei al migliore impiego del tempo libero, mediante la gestione diretta o indiretta di impianti sportivi, di ristoro e ricreativi in favore degli aderenti. E’ altresì prevista l’istituzione della sezione autonoma per l’assistenza sanitaria integrativa in favore degli aderenti. L’adesione è consentita agli imprenditori dell’industria, commercio, artigianato e agricoltura, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio. Potrà essere istituita anche la sezione autonoma “PREVIDENZA COMUNE”, che prevede interventi in favore degli aderenti che si trovano nella condizione prevista dall’emanando regolamento. L’accertamento sulla sussistenza delle condizioni e della determinazione dell’ammontare degli interventi rientrano nella competenza del Consiglio di amministrazione. Nell’ambito delle finalità sociali, potranno essere istituite con delibera

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Art. 1 – E’ costituita la società “BBBB – MUTUA ASSISTENZA INTEGRATIVA” o più brevemente in sigla “BBBMAI”, società di mutuo soccorso o di previdenza economica, con lo scopo precipuo di attuare quanto previsto nella Legge 15 aprile 1886, n. 3818, con lo spirito più moderno della socialità.

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del Consiglio di amministrazione altre sezioni disciplinate da apposito regolamento redatto a cura dello stesso consiglio. E’ esclusa l’istituzione di sezioni autonome per l’esercizio di attività assicurative sotto qualsiasi forma, a meno che tale esercizio non sia espressamente consentito con apposita legge.Per la migliore gestione dell’attività settoriale, potranno essere istituiti fondi speciali, gestiti e controllati dai responsabili della sezione nominati dal Consiglio di amministrazione.

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Art. 5 – Il fondo comune della società è costituito da: a)le quote di ammissione a socio, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione per gli aspiranti; b)dalle sovvenzioni di terzi, dai lasciti, dalle donazioni, dai contributi volontari e da altri eventuali proventi. Art. 6 – I fondi sociali che risultano eccedenti rispetto alle esigenze della società, al netto delle imputazioni ai fondi speciali per l’esercizio dell’attività settoriale, vengono investiti in: a)titoli emessi o garantiti dallo Stato; b)cartelle emesse da istituti autorizzati; c)depositi in buoni fruttiferi postali o di conto corrente presso istituti di credito; d)acquisto di beni sociali, deliberato dal Consiglio di amministrazione. Art. 7 – I soci possono essere onorari, sovventori od ordinari. Art. 8 – Possono diventare soci onorari coloro che abbiano acquistato benemerenze nel campo della mutualità, della previdenza e della sicurezza sociale. Art. 9 – I soci sovventori sono coloro che effettuano conferimenti in denaro, in titoli o in altre forme consentite, allo scopo di costituire fondi di garanzia per l’attuazione degli scopi sociali. Art. 10 – I soci ordinari sono tutti quegli imprenditori dell’industria, commercio, artigianato e agricoltura, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che abbiano presentato una domanda d’iscrizione. E’ prevista altresì la categoria dei soci aspiranti o temporanei, i quali possono usufruire, versando i relativi contributi, di servizi predisposti dalla società per un periodo non superiore all’anno solare. Art. 11 – Per l’ammissione dei soci è competente il Consiglio di amministrazione.


Art. 12 – I soci hanno i seguenti obblighi: a)osservare le norme dello statuto e del regolamento della società; b)osservare le deliberazioni dell’Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione; c)intervenire alle assemblee; d)collaborare al raggiungimento degli scopi della società; e)propagandare gli scopi della società; f)versare la quota d’iscrizione e gli eventuali contributi che venissero deliberati.

Art. 14 – La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte. Art. 15 – Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla società, con richiesta indirizzata per lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di amministrazione. Art. 16 – La decadenza è pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o morosi. Art. 17 – L’esclusione è pronunciata dal Consiglio di amministrazione. a)contro i soci che non osservino lo statuto sociale o il regolamento, che non versino i contributi dovuti o che compiano altre inadempienze ritenute gravi dal Consiglio di amministrazione; b)contro i soci che siano condannati per reati comuni o che abbiano simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbiano compiuto atti dannosi per la società. Art. 18 – L’iscrizione sociale è provata da un tesserino che verrà rilasciato ad ogni socio. Art. 19 – Le assemblee generali dei soci sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione ha luogo a cura del Consiglio di amministrazione mediante comunicazione scritta da effettuarsi almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la convocazione stessa e contenente l’ordine del giorno, la sede, il luogo, l’ora dell’adunanza e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione avrà luogo dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima e deve essere comunicata nello stesso avviso di convocazione dell’assemblea.

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Art. 13 – I soci hanno diritto alle prestazioni sociali allorché siano trascorsi almeno centoventi giorni dalla iscrizione risultante nel libro soci.

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Art. 20 – All’Assemblea ordinaria, da convocare almeno una volta all’anno, spetta: 1)approvare i bilanci, chiusi al 31 dicembre di ogni anno; 2)eleggere il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci, alla loro scadenza triennale; 3)stabilire i poteri di massima di intervento della società per il raggiungimento degli scopi sociali; 4)deliberare sugli oggetti attinenti alla gestione straordinaria della società o comunque sottoposti al suo esame dagli amministratori. Art. 21 – L’Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento della mutua, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. Art. 22 – Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci sovventori e ordinari che risultano tali da almeno tre mesi.Il socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di cinque altri soci. Art. 23 – L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza diretta o per delega di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta di voti. L’Assemblea, in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza di soci presenti. Art. 24 – Il Consiglio di amministrazione è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Art. 25 – Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario Generale. Art. 26 – Il Consiglio di amministrazione può nominare un Presidente onorario della società. Art. 27 – Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente quando egli lo ritenga utile o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei consiglieri. La convocazione è effettuata a mezzo lettera, ordinaria o per posta elettronica, che deve essere recapitata almeno due giorni prima dell’adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti; il voto non può


essere dato per delega. In caso di parità, se la votazione è palese prevale il voto del Presidente; se la votazione è segreta, la parità comporta il rigetto della proposta. La votazione è segreta quando sia richiesta da almeno due terzi dei consiglieri. Delle riunioni del Consiglio è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario Generale.

Art. 29 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della società e la firma sociale. Sta in giudizio per la società e provvede alla convocazione del Consiglio di amministrazione, di cui presiede le adunanze. Il Presidente presiede altresì l’Assemblea generale dei soci. In sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente in tutte le sue funzioni.

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Art. 28 – Al Consiglio di amministrazione spetta: a)deliberare sull’ammissione e l’esclusione dei soci; b)assumere i dipendenti della società fissandone il trattamento economico; c)conferire incarichi e stipulare contratti o convenzioni per il conseguimento dei fini sociali; d)determinare i compensi dovuti ai suoi membri per l’assolvimento di speciali incarichi; e)deliberare sugli interventi di cui all’oggetto sociale; f)istituire eventuali sedi, filiali, agenzie ed altri uffici rappresentativi della società; g)amministrare il fondo sociale, curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e compiere tutti gli atti per il buon andamento della mutua; h)compilare i bilanci annuali. Il rendiconto, comprensivo delle sezioni dello stato patrimoniale, delle rendite e delle spese, in forza dell’art. 10 della Legge 15 aprile 1886, n. 3818, dovrà essere trasmesso al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, con le relazioni del Consiglio stesso e dei sindaci.

Art. 30 – I consiglieri di amministrazione non sono retribuiti; spetta loro solo il rimborso delle spese sostenute. Al Presidente e al Segretario Generale spettano, inoltre, il rimborso delle spese di rappresentanza, debitamente ratificato dall’Assemblea dei soci. I consiglieri potranno espletare particolari incarichi su delega del Consiglio. Tali incarichi saranno remunerati in base a delibera assembleare. Art. 31 – Il Segretario Generale cura gli affari generali della società ed ha la firma sociale per l’ordinaria amministrazione.

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Art. 32 – I sindaci sono eletti in numero di cinque dall’Assemblea generale dei soci; tre sono effettivi e due supplenti. Durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I sindaci hanno le attribuzioni determinate dall’art. 2403 c.c., in quanto applicabile. Delle riunioni del collegio dei sindaci è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente del Collegio stesso e dal sindaco che ne cura le funzioni di Segretario. Art. 33 – Qualunque controversia fra i soci e la società e fra gli stessi soci dovrà essere sottoposta all’attenzione dei membri effettivi del Collegio dei sindaci, in veste probi virale, i quali tenteranno di dirimere la controversia, come amichevoli compositori. Art. 34 – I sindaci, la cui carica è gratuita, hanno diritto al rimborso delle spese, attraverso gettoni di presenza pari a euro (…) per seduta. Art. 35 – In caso di scioglimento, i beni rimasti dalla liquidazione saranno devoluti a scopi mutualistici ovvero secondo delibera assembleare. Art. 36 – Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge 15 aprile 1886, n. 3818 e, in quanto applicabili, alle norme del codice civile sulle associazioni.

APPENDICE N. 30

Giurisprudenza sulle società di mutuo soccorso: un caso Tribunale di Biella 6 marzo 2006 – Giudice Des. Dott.ssa Eleonora Reggiani. Società di mutuo soccorso con attività d’impresa – Cancellazione d’ufficio dal registro delle imprese – Insussistenza. Non può essere ordinata d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione nel registro delle imprese delle società di mutuo soccorso che non esercitino attività di impresa e ciò in quanto non essendo, per tali enti, l’iscrizione obbligatoria, la società potrà chiederne direttamente la cancellazione. n. 11/06 RGC Il Giudice

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nel procedimento iscritto al numero di R.G.C. indicato in epigrafe, letto il ricorso che precede, depositato da M. R., in qualità di Presiden-


te del Consiglio di Amministrazione della “***”, con sede in **, volta ad ottenere la cancellazione dal Registro delle Imprese della predetta società; visto il provvedimento presidenziale in data 10.01.06 di designazione di questo giudice per la trattazione del procedimento; vista la documentazione allegata al ricorso; ha pronunciato il seguente DECRETO

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Occorre premettere che la procedura risulta promossa dal legale rappresentante della società di mutuo soccorso, che ha già esposto per iscritto le ragioni della richiesta cancellazione e che quindi è da ritenersi già sentito in merito. L’istanza risulta volta ad ottenere la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della “Società ***”, con sede **, per essere priva delle condizioni richieste dalla legge per detta iscrizione. Il ricorso risulta tuttavia infondato e deve pertanto essere respinto. Com’è noto, l’art. 4 della legge n. 3818/1886 prevede – ai fini del conseguimento della personalità giuridica – l’iscrizione delle società di mutuo soccorso nel “registro delle società”, tenuto dalla cancelleria del tribunale a norma dell’art. 91 del codice di commercio del 1882. Alla soppressione di tale registro, a seguito dell’istituzione del registro delle imprese (art. 25, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995), si è affiancata l’espressa previsione per cui “tutti i soggetti e i relativi atti già iscritti nel registro delle società, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti di diritto nel registro delle imprese” (art. 27, comma 1, del d.p.r. n. 581/1995). Ulteriore argomento si trae dalle previsioni dell’art. 2545-octiesdecies commi 2 e 3 c.c., e dell’art. 223-septiesdecies disp. Att. C.c., introdotti con la riforma del diritto societario, ove si prevede – rispettivamente per gli “enti mutualistici in liquidazione ordinaria”, e per gli “enti cooperativi” sciolti per atto dell’autorità, che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni – la cancellazione dal registro delle imprese “della società cooperativa o dell’ente mutualistico”: con ciò presupponendo che enti mutualistici non cooperativi siano iscritti nel registro delle imprese. Non assume alcun rilievo la circolare del Ministero delle Attività Produttive, attuativa del DM 23.06.04, che ha istituito l’albo delle società cooperative, laddove si precisa che nell’albo delle cooperative non trovano possibilità di iscrizione le società di mutuo soccorso e gli altri enti mutualistici non societari, posto che ciò non interferisce sulla disciplina dell’iscrizione nel registro delle imprese, che ha finalità del tutto diverse dal sopra menzionato albo (peraltro nella medesima

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circolare, in relazione a tale omissione, si afferma: “si ritiene pertanto che l’iscrizione di tali enti dovrà essere oggetto di un futuro provvedimento ministeriale”). D’accordo con la migliore giurisprudenza, che si è pronunciata sul punto, deve pertanto ritenersi che le società in oggetto possano tutt’essere iscritte nel registro delle imprese. L’iscrizione di cui sopra è facoltativa, e non obbligatoria (arg. ex art. 1 della legge del 1886), nella misura in cui la mutua non eserciti un’attività d’impresa; mentre è obbligatoria allorché sussista nella mutua la qualifica di imprenditore commerciale (artt. 2195 ss. C.c.). Detta iscrizione rappresenta inoltre la condizione per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate alle società di mutuo soccorso con personalità giuridica. Nei casi, sopra indicati, in cui l’iscrizione non è obbligatoria, la mutua può chiedere al registro la propria cancellazione; cancellazione che non può essere invece chiesta dalla mutua che esercita attività d’impresa commerciale. Tale cancellazione non può invece essere ordinata d’ufficio, perché l’iscrizione è avvenuta in presenza dei presupposti di legge, ben avendo la società la facoltà di iscriversi, pur potendo cambiare idea sulla opportunità di tale iscrizione. PTM Visto l’art. 2191 c.c. e gli artt. 737 e ss. C.p.c. Rigetta il ricorso.

APPENDICE N. 31

Statuto di una società di mutuo soccorso sotto forma di cassa cattolica PARTE I COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO CAPO I Caratteri e scopi

Art. 1 – Si è costituito con sede in (…) presso la Parrocchia (…) una Cassa Cattolica di piccolo risparmio per lavoratori. La Cassa non potrà contare oltre 1200 iscritti.

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Art. 2 – La Cassa ha per scopo il miglioramento economico dei suoi iscritti e più specialmente la lotta alla usura e la diffusione dell’abitudine al risparmio. Potrà inoltre intervenire in favore di opere benefiche, che si conformino allo spirito del presente Statuto.


Art. 3 – Per la parte religiosa e morale, la Cassa dipende dal Vescovo diocesano, che sarà rappresentato nelle Assemblee e nei Consigli da un Assistente ecclesiastico da Lui nominato, dietro designazione del Consiglio di amministrazione. Al Vescovo spetta, in ogni tempo, la facoltà di revocare la nomina fatta. Art. 4 – Per le operazioni della Cassa, la responsabilità è illimitata tra tutti gli iscritti, a meno che non si tratti di irregolarità commesse dagli amministratori o da qualcuno di essi, nel qual caso essa cade interamente sui responsabili.

Art. 5 – Per l’ammissione alla Cassa, sono richieste le sottoelencate modalità: A)domanda di ammissione: • scritta e firmata dall’interessato su apposito modulo alla presenza di un membro del Consiglio; • avallata da un iscritto da almeno sei mesi con capitale di almeno (…) e che sia maggiorenne; • esibizione di un documento di riconoscimento da cui si rilevi con esattezza età e residenza. B)Lavoratore, uomo o donna, di religione cattolica e di provata moralità. C)Età - Non superiore ad anni 54 e non inferiore ad anni dieci. D)Residenza - Comune di (…). E)Quote d’iscrizione – Versamento di (…), di cui x a titolo di iscrizione e y per il libretto [N.d.A.: si tratta di un libretto nel quale vengono specificate le generalità dell’iscritto, la sua residenza, la data di ammissione alla Cassa, i versamenti effettuati con le relative date, con la firma del cassiere]. F)Versamenti a capitale – Il versamento di almeno (…) fino a raggiungere (…) entro 6 mesi oppure in una unica soluzione. G)Capitale – Massimo (…) (le quote per il raggiungimento di detto capitale saranno stabilite quindicinalmente dal Consiglio di Amministrazione).

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CAPO II AMMISSIONE E CAPITALI

CAPO III AMMISSIONE E DECESSO DEI SOCI

Art. 6 – Può appartenere alla Cassa ogni lavoratore che professi o pratichi la religione Cattolica, di riconosciuta moralità ed onestà, che risieda nel Comune di (…), e che all’epoca della domanda di iscrizione non abbia oltrepassato il 54° anno di età e non sia inferiore al 10° anno di età.

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Art. 7 – Possono appartenere alla Cassa i minorenni i quali non avranno diritto al voto fino al raggiungimento del 21° anno di età.

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Art. 8 – L’iscritto cessa di far parte della Cassa: a)per morte; b)per dimissione; c)per espulsione. Si intende dimissionario e come tale dovrà essere liquidato l’iscritto che, allo scadere dei 6 mesi, non abbia raggiunto il capitale di (…). L’iscritto peraltro può, dietro sua domanda, essere autorizzato dal Consiglio di Amministrazione, a sospendere il pagamento delle rate quindicinali in caso di: a)malattia; b)chiamata alle armi; c)gravi disgrazie. Art. 9 – Sarà espulso quell’iscritto: a)che non soddisfi, a norma dello Statuto, al pagamento dei prestiti contratti; b)che eserciti l’usura o mestiere usurario (anche quando il fatto non sia denunciato da alcuno, ma venga comunque a conoscenza del Consiglio di Amministrazione); c)che attenti all’esistenza della Cassa col provocare scissura tra gli iscritti e il Consiglio, ovvero che si ribelli o spinga a ribellarsi alle disposizioni del presente Statuto o che tenti di modificare il carattere fondamentale della Cassa; d)che insulti o manchi di rispetto a qualsiasi componente del Consiglio di Amministrazione, alla Commissione di Vigilanza, al Collegio dei Probiviri; e)che per qualsiasi causa si rendesse incompatibile o indegno di appartenere alla Cassa. Art. 10 – L’iscritto espulso che non accetti il provvedimento a suo carico può, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla notifica, fare ricorso alla Commissione di Vigilanza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 lettera e). Art. 11 - Tutti gli iscritti dimissionari verranno liquidati a fine semestre (giugno-dicembre). Coloro che fanno domanda di liquidazione prima della scadenza trimestrale, saranno soggetti al pagamento di un tasso del 4% sul capitale. Per gli iscritti defunti gli eredi saranno liquidati previa presentazione


dei documenti prescritti (Certificato di morte o Atto notorio). Per i defunti minorenni un documento attestante la potestà. CAPO IV ASSEMBLEE

Art. 13 – Non possono essere eletti a carica alcuna gli iscritti che al

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Art. 12 – L’Assemblea generale viene convocata ordinariamente ogni 6 mesi per l’approvazione del bilancio semestrale, che sarà affisso nella Sede 8 giorni prima dell’adunanza. L’Assemblea Straordinaria sarà convocata ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o dalla Commissione di Vigilanza o quando ne facciano richiesta almeno il 15% degli iscritti aventi diritto al voto. a)Nella domanda i richiedenti dovranno specificare l’oggetto su cui l’Assemblea è chiamata a decidere ed il Consiglio ha la facoltà di rifiutarne la convocazione quando si tratti di discutere su provvedimenti di mancata ammissione o espulsione di iscritti. In altri casi il Presidente o chi ne fa le veci, fatta la constatazione dell’assenza dei richiedenti, scioglie senz’altro l’Assemblea. b)Non hanno diritto al voto gli iscritti che non abbiano operato il versamento di almeno una quota o che si arretrino nei pagamenti rateali per 3 quindicine consecutive. c)L’Assemblea non è valida se, in prima convocazione, non vi siano presenti almeno i 2/3 degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero degli iscritti presenti. d)L’Assemblea non delibera che sugli argomenti posti all’ordine del giorno. e)Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti degli iscritti presenti; a parità di voti, la nuova proposta si intende respinta. f)L’Assemblea elegge il Consiglio di Amministrazione della Cassa composto di un Presidente e undici Consiglieri con almeno sei mesi di anzianità. g)L’Assemblea elegge una Commissione di Vigilanza composta di due membri, che può, senza voto, partecipare alle sedute del Consiglio. h)Gli eletti durano in carica due anni e possono essere rieletti. i)Per le elezioni del Consiglio Direttivo possono essere presentate liste alla Commissione di Vigilanza 15 giorni prima dell’Assemblea. La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà mediante avviso murale nella sede della Cassa, 30 giorni prima della scadenza del mandato.

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momento dell’Assemblea non hanno diritto al voto e cioè: a)minorenni (sino a 18 anni); b)chi non ha compiuto 6 mesi di anzianità; c)chi non ha raggiunto il capitale minimo di (…); d)chi è moroso da oltre 3 quindicine.

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Art. 14 – Ogni carica sarà gratuita, eccetto che per il Segretario, il Cassiere, il Contabile e i componenti della Commissione di Vigilanza, che verranno compensati secondo le disponibilità della Cassa, con norme deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione avrà una gratifica che sarà divisa tra i componenti del Consiglio, in ragione delle presenze alle sedute. Art. 15 – L’Assemblea nomina pure a vita un Collegio di Probiviri, composto di tre membri, da scegliersi tra persone non iscritte alla Cassa, che godono nella cittadinanza la massima stima e reputazione e siano di sentimenti Cattolici. Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea i nomi dei Probiviri, eleggendoli. Art. 16 – Ogni singolo Proboviro decade dalla carica per dimissioni o per revoca da parte del Vescovo Diocesano. CAPO V Consiglio di Amministrazione

Art. 17 - Il Consiglio di Amministrazione, appena convocato, elegge nel suo seno un Vice Presidente. In caso di necessità ha facoltà di eleggere un Cassiere e un Contabile supplente. Spetta al Consiglio di amministrazione: a)Deliberare sull’ammissione o sull’espulsione dei soci. Il Consiglio non sarà mai obbligato ad informare persona alcuna sui motivi delle sue deliberazioni in materia, salvo il disposto dell’art. 25. b)Deliberare sulle concessioni di prestiti ai Soci. c)Provvedere nel modo migliore circa l’organizzazione finanziaria della Cassa, il suo funzionamento costituzionale e l’amministrazione del capitale. d)Emanare all’uopo norme che sono obbligatorie per tutti gli iscritti quando non siano in contraddizione col presente Statuto. e)Deliberare su tutte le altre materie di sua competenza a norma del presente Statuto. f)Infliggere agli iscritti le punizioni che ritenga opportuno.


Art. 18 – Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità, la nuova proposta si intende respinta. Art. 19 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Art. 20 – Il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente presiedono le adunanze del Consiglio e delle Assemblee. Art. 21 – Il Presidente ha la facoltà della Cassa a tutti gli effetti di legge.

CAPO VI COMMISSIONE DI VIGILANZA

Art. 23 – E’ compito della Commissione di Vigilanza: a)Fare frequenti e improvvisi riscontri ed ispezioni alla Cassa, sulla contabilità, titoli e valori di essi. Tale controllo dovrà svolgersi periodicamente entro l’anno sociale. b)Rivedere il bilancio e riferire in proposito agli iscritti. c)Sorvegliare che, da parte degli Amministratori, siano osservati lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni in genere. d)Ricevere le lagnanze degli iscritti e provvedere. e)Ricevere e riferire al Consiglio di Amministrazione sul ricorso degli iscritti avverso il provvedimento di espulsione a loro carico emesso dal Consiglio medesimo. Se il parere della Commissione è conforme alla decisione del Consiglio di Amministrazione, l’espulsione dell’iscritto diventa definitiva e inappellabile. CAPO VII COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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Art. 22 – Le retribuzioni e le mansioni del Segretario, del Cassiere e del Contabile o dei supplenti potranno essere determinate di volta in volta e con apposito regolamento dal Consiglio.

Art. 24 – E’ compito del Collegio dei Probiviri statuire in qualità di giudici e con decisione definitiva ed inappellabile sulle espulsioni degli iscritti deliberate dal Consiglio di Amministrazione nel caso previsto dall’articolo seguente. Art. 25 – Se la Commissione di Vigilanza, sul ricorso presentato dall’iscritto espulso, esprime parere difforme dalla deliberazione presa dal Consiglio di Amministrazione, questo può fare appello al Collegio dei Probiviri, il quale, sentiti i motivi pro e contro il provvedimento di

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espulsione, decide ai sensi del precedente art. 24 con facoltà di commutare l’espulsione in qualsiasi altra punizione che riterrà opportuna.

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Art. 26 – La decisione dei Probiviri non deve essere motivata ed è presa collegialmente.

PARTE II ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA CASSA

Art. 27 – Il capitale della Cassa viene utilizzato: NORMALMENTE per prestiti agli iscritti, i quali potranno, in ogni caso, contrarre un debito non superiore al doppio del capitale. IN CASO DI ESUBERANZA DELLA CASSA, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in impieghi che diano un utile adeguato. Art. 28 – Gli utili semestrali, detratte le spese di amministrazione (Cassiere, Contabile, Segretario e imprevisti), saranno erogati: a)per il pagamento degli interessi sulle quote di ogni iscritto, il cui tasso, in ogni caso, non supererà mai il 2% semestrale; b)45% al fondo di assicurazione; c)15% al Parroco per opere sociali e di beneficenza e per contributo concessione locali ed illuminazione; d)40% per premi alla Presidenza, al Consiglio di Amministrazione e alla Commissione di Vigilanza. Art. 29 – Gli iscritti inferiori ai 18 anni di età o superiori ai 65, potranno contrarre prestiti con assicurazione solo in ragione dei 9/10 del capitale versato. Art. 30 – Il Consiglio di Amministrazione accetta o respinge insindacabilmente le domande di prestito e richiede le garanzie che ritiene più opportune. In ogni caso, l’iscritto non potrà avallare più di due prestiti. Art. 31 – L’interesse semestrale sui prestiti è normalmente del 3% e viene pagato a scalare quindicinalmente. L’interesse sul capitale versato è invece del 2%. In caso di necessità il Consiglio può variare la misura dell’interesse.

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Art. 32 – I prestiti non limitati ai 9/10 delle quote, si contraggono a mezzo cambiali rilasciate in bianco col doppio bollo ed il controllo


Art. 33 - I patti di cui al precedente art. 32, si intendono estesi anche agli avalli ed in genere a tutti i coobbligati cambiari. Ben vero l’incameramento delle quote nei confronti di costoro, potrà essere operato solo dopo che costui sia stato espulso o liquidato ed escusso a norma di legge e che contro di essi operanti sia stata esperita azione legale rimasta in tutto o in parte infruttuosa. L’incartamento non importa l’espulsione del garante dalla Cassa per quel tanto che serve a coprire il debito residuo del loro garantito coobbligato principale.

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cambiario è regolato sempre dai seguenti patti: a)Ogni prestito ha la durata massima di scontabilità di 100 quindicine (50 mesi). b)Il periodo di contabilità, in caso di malattia, potrà essere variato dal Consiglio di Amministrazione. c)Il prestito potrà essere pagato a rate quindicinali o mensili, risultanti dall’ammontare del prestito stesso, diviso per il numero di quindicine o mensilità di scontabilità. d)Durante il periodo di scontabilità del prestito, verrà tollerato l’arretramento di tre quindicine al massimo; alla quarta e successive il moroso sarà multato del 4% su tutte le rate arretrate. e)Arretrandosi l’iscritto di 10 quindicine, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere in una sola volta e subito, il pagamento del debito residuo, che si intenderà anticipatamente scaduto precettando all’uopo la cambiale che sarà completata e porterà la somma risultante del debito non pagato, gli interessi maturati e non pagati a norma di Statuto ed infine le multe applicate (4%). f)Il Consiglio di Amministrazione: 1. è inoltre obbligato a radiare dalla Cassa il moroso di 10 quindicine, liquidandone i suoi averi; 2. ha facoltà di incamerare le quote che l’iscritto ha versato alla Cassa a titolo di pagamento totale o parziale e fino alla somma di cui risulta debitore; 3. ha, infine, parimenti facoltà di incamerare subito e fino alla concorrenza della somma di cui sono debitori, il capitale degli iscritti espulsi o dimissionari, i quali dovranno continuare a pagare ratealmente l’eventuale supero passivo; in caso di arretramento di 4 rate quindicinali, sia pure anteriore all’espulsione o alle dimissioni, è in facoltà di richiedere subito il pagamento del debito residuo che si intenderà anticipatamente scaduto, precettando all’uopo la cambiale come al precedente capoverso f/2.

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Art. 34 – Le norme di cui agli articoli 29 e 30 sono applicate per quanto di ragione, analogicamente, anche a regolare i prestiti contratti nei limiti dei 9/10 senza cambiali. Art. 35 – L’Amministrazione può concedere che gli iscritti, dietro loro domanda, sospendano i pagamenti delle quote quindicinali: • in caso di malattia; • in caso di gravi disgrazie. La sospensione, per esistere ed essere valida, dovrà risultare da apposita deliberazione del Consiglio legittimata in verbale e notificata al richiedente. Art. 36 – L’iscritto analfabeta contrarrà il prestito a mezzo di mandatario da lui regolarmente autorizzato (per procura notarile) ad accettare per conto suo il debito cambiario. CAPO II FONDO DI RISERVA

Art. 37 – E’ istituito in seno alla Cassa un fondo di riserva formato dai seguenti proventi: a)dal fondo di assicurazioni; b)dai premi di assicurazione. Art. 38 – Ogni iscritto, contraendo qualsiasi prestito, è obbligato ad assicurarsi per tutto l’importo del prestito pagando, all’atto dell’incasso, un tasso del 2,50%. In caso di rinnovazione del prestito non ancora estinto, il tasso di assicurazione verrà pagato nuovamente sull’ammontare intero del prestito. Art. 39 – Non potranno essere assicurati gli iscritti che abbiano oltrepassato il 65° anno di età e gli ammalati. Questi ultimi, in caso di guarigione e a giudizio del Consiglio di Amministrazione, saranno obbligati ad assicurarsi nei modi di cui all’articolo 38 pena, in caso contrario, l’espulsione. Art. 40 – In caso di morte dell’assicurato, ancora iscritto al momento del decesso, il fondo di assicurazione è obbligato a pagare alla Cassa il suo debito residuo meno, si intende, le rate arretrate dalla morte. All’uopo, in caso di necessità, il Fondo può contrarre prestiti dalla Cassa pagando l’interesse del 5%.

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Art. 41 – Con il Fondo di Assicurazione si provvederà a coprire le eventuali perdite della Cassa, fatti salvi però i diritti preminenti degli assicurati sui prestiti. In caso di scioglimento della Cassa, il Fondo di Assicurazione, ridotto al netto di ogni passività della Cassa, dovrà essere così diviso: a)il 95% da ripartire a tutti gli iscritti in proporzione al loro capitale e che siano in regola con i versamenti all’atto dello scioglimento; b)il 5% per opere caritative.

Art. 42 – La Cassa avrà la durata di anni 50 a partire dal (…). Cinque anni prima della scadenza del termine, l’Assemblea generale dei soci, appositamente convocata, dovrà deliberare: a)o sullo scioglimento della Cassa; b)o sul nuovo periodo di vita. Art. 43 – La Cassa potrà essere anticipatamente liquidata dietro domanda al Consiglio di Amministrazione di almeno i 3/4 (tre quarti) degli iscritti aventi diritto al voto e rappresentanti i 3/5 (tre quinti) del capitale della Cassa. In tal caso il Consiglio convocherà l’Assemblea Generale che nominerà tre liquidatori scelti tra gli iscritti, incaricati di tutte le operazioni di liquidazione compresa la distribuzione di cui all’art. 41. Art. 44 – Il presente Statuto coordina definitivamente le disposizioni già esistenti ed accettate da tutti gli iscritti, le deliberazioni di Consiglio e di Assemblea e tutte le altre norme derivanti dall’interpretazione pacifica e consuetudinaria. Art. 45 – Il Consiglio di Amministrazione concederà al Padre Spirituale (il Parroco) la quota del fondo di assicurazione già stabilito dall’articolo 28-c, in quanto lo stesso Parroco si impegna a concedere i locali della Cassa e l’illuminazione presso lo stabile della Parrocchia. Art. 46 – Viene istituito un premio di anzianità o fedeltà in misura del 5% sul capitale a tutti gli iscritti che avranno compiuto 15 anni di anzianità di iscrizione alla Cassa e che siano in regola con i pagamenti. Tale premio verrà liquidato solo all’atto di allontanamento dell’iscritto o per dimissioni o per decesso.

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PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

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Art. 47 – Il presente Statuto, revisionato ed elaborato dal Consiglio di Amministrazione in carica e sottoposto alla approvazione dell’assemblea del (…), entrerà in vigore dal (…), annullando il precedente.

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APPENDICE N. 32

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Statuto di una società di mutuo soccorso costituita come Fondo di secondo livello Art. 1 – Costituzione Il Fondo Mutualistico X, in seguito per brevità denominato Fondo, è costituito sotto forma di associazione mutualistica senza fini di lucro, a norma dell’art. 9, lettera c), del decreto Legislativo n. 502/92, dal Consorzio Y – Consorzio di Mutue di previdenza e assistenza – e dagli Enti soci del Consorzio, per gli associati agli Enti mutualistici consorziati. Il Fondo è gestito, in forma autonoma, dal Consorzio sulla base dell’atto costitutivo e del presente statuto. Art. 2 – Scopo del Fondo Il Fondo ha lo scopo di garantire agli associati degli Enti consorziati e ai relativi nuclei familiari un sistema mutualistico di interventi, prestazioni e servizi integrativi complementari e aggiuntivi della assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale. Nell’ambito del Fondo possono essere istituiti, a gestione mutualistica, accantonamenti e settori di intervento per determinate categorie e fondi specifici per gruppi di iscritti. Art. 3 – Sezione del Fondo L’Ente mutualistico consorziato opera come Sezione del Fondo in nome e nell’interesse dei suoi associati. Al suo rappresentante legale, o persona dallo stesso designata, sono demandate le funzioni di delegato, con il compito di curare i rapporti con gli organi e uffici amministrativi del Fondo, compiere gli atti delegati e curare l’attività organizzativa, informativa e promozionale. Art. 4 – Iscrizione Ogni rapporto con il Fondo è regolato tramite le mutue consorziate, che svolgono le funzioni di Sezione del Fondo stesso. L’iscrizione al Fondo dell’associato all’Ente mutualistico consorziato e del relativo nucleo familiare avviene tramite la Sezione del Fondo. L’iscrizione al Fondo tramite la mutua di appartenenza avviene mediante:


Art. 5 – Contribuzione L’anno contributivo inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L’iscritto è tenuto al pagamento dei contributi associativi che per il primo anno devono essere effettuati per ogni mese compreso tra la decorrenza dell’iscrizione e il termine dell’anno contributivo fissato al 31 dicembre (pro rata temporis).In caso di mancato pagamento del contributo previsto, o di rate dello stesso, la garanzia resta sospesa dal 30° giorno dopo quello della scadenza. La garanzia riprende vigore 30 giorni dopo il pagamento del contributo se questo avviene entro i 150 giorni successivi alla data di sospensione. Dopo 6 mesi dalla scadenza, l’associato viene escluso, fermo restando il diritto del Fondo di esigere una annualità di contribuzione. La regolarizzazione dei pagamenti ripristina le garanzie dal giorno successivo solo per i casi di infortunio. Art. 6 – Prestazioni a favore degli iscritti Le prestazioni e i servizi a favore degli iscritti al Fondo, sono stabilite

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a)la sottoscrizione della domanda di iscrizione; b)la compilazione della scheda notizie sanitarie; c)il pagamento del contributo associativo annuo di iscrizione. L’iscrizione dell’associato comporta l’iscrizione dell’intero nucleo familiare, tranne diversa volontà. Per “nucleo familiare dell’associato”, si intende quello costituito dall’associato e da ogni altro componente della famiglia come risulta dallo stato di famiglia. Il limite temporale per iscriversi al Fondo, compresi i componenti del nucleo familiare aventi titolo, è il 31 dicembre dell’anno in cui l’associato compie il 65esimo anno di età. Le variazioni del nucleo familiare iscritto devono essere comunicate al fondo all’atto del loro verificarsi e, comunque, non oltre il 30° giorno da quello in cui le variazioni medesime si sono verificate. In caso di decesso dell’iscritto, i familiari dello stesso hanno diritto alla prosecuzione delle prestazioni del Fondo per tutto l’anno solare in cui il decesso è avvenuto e possono continuare nell’iscrizione al Fondo medesimo. L’iscrizione vincola l’associato per un triennio contributivo. L’iscritto ha facoltà di recedere dal Fondo nel caso in cui siano apportate variazioni alle condizioni delle prestazioni. Il vincolo triennale si rinnova dopo ogni erogazione da parte del Fondo di prestazioni per ricovero. La comunicazione delle predette variazioni avviene tramite le Sezioni del Fondo entro e non oltre il mese di novembre di ciascun anno. L’iscritto può esercitare la facoltà di recesso entro e non oltre il successivo mese di gennaio.

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in apposite Formule, contenute in appendici considerate parte integrante del presente statuto. La Formula prescelta è valida per l’intero nucleo familiare, tranne che per le Formule diversamente ed espressamente disciplinate nelle relative appendici. La titolarità della “Carta Z” è condizione per accedere alle suddette Formule. Le sue condizioni sono specificate all’atto della sottoscrizione.

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Art. 7 – I limiti delle prestazioni Le prestazioni non sono dovute se dipendenti da: a)guerre, insurrezioni, movimenti tellurici o eruzioni vulcaniche; b)radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo; c)atti dolosi compiuti o anche tentati dall’iscritto; d)interventi per la cura, eliminazione e correzione di difetti fisici e/o malformazioni preesistenti alla decorrenza della garanzia; e)interventi chirurgici aventi finalità estetiche, salvo che si tratti di interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortuni; f)infortuni derivanti dalla pratica di sport aerei in genere o dalla partecipazione a gare motociclistiche con relativi allenamenti e prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura; g)infortuni e intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni e stupefacenti; h)malattie mentali; i)ricoveri per malattie croniche in istituzioni sanitarie di lunga permanenza (cronicari, case di riposo, ecc.) ancorché qualificate come cliniche o case di cura; j)aborto volontario non terapeutico; k)ricoveri o prestazioni avvenute in “beauty farm” o istituti assimilabili; l)protesi dentarie e in ogni caso cure dentarie e delle paradontiopatie quando non siano rese necessarie da infortunio o da asportazione chirurgica di tumori. Articolo 8 – Decorrenza delle garanzie e termini di aspettativa Il periodo di decorrenza relativo alla fruizione dei benefici è così stabilito: a)per gli infortuni, dal giorno in cui ha inizio la copertura; b)per le malattie, dal 90° giorno dall’inizio della copertura; c)per le indennità di parto, dal 300° giorno dall’inizio della copertura. La copertura, nei termini previsti dal presente articolo, avrà effetto, per le domande di iscrizione presentate al Fondo entro il 25 del mese, dal primo giorno del mese successivo. Qualora un iscritto effettui un passaggio da una Sezione ad altra Sezio-


ne del Fondo, le garanzie permangono senza soluzione di continuità.

Art. 10 – Limite di età Ai sensi dell’art. 4, agli iscritti e ai componenti del nucleo familiare, le prestazioni previste dalle Formule di cui all’art. 6, sono erogate sino al termine dell’anno contributivo in cui l’iscritto raggiunge il 75° anno di età. Dopo tale limite, l’iscritto partecipa al Fondo di mutua solidarietà istituito a norma dell’art. 12 del presente statuto, sempreché risulti

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Art. 9 – Denuncia dell’infortunio o della malattia L’iscritto deve dare comunicazione alla propria Sezione del ricovero programmato, tramite l’apposito modulo ed almeno 5 giorni prima, allegando la documentazione medica che dispone il ricovero stesso e il preventivo di spesa dell’istituto di cura. In caso di ricovero di urgenza, la comunicazione deve essere presentata alla Sezione entro 5 giorni. Alla predetta comunicazione dovrà essere allegata o far seguito l’invio entro 15 giorni di fotocopia della documentazione medica in base alla quale è stato disposto il ricovero stesso. Entro 100 giorni dal periodo di ricovero, l’iscritto deve presentare al Fondo, tramite la Sezione di appartenenza, la richiesta di rimborso, utilizzando il modello predisposto dal Fondo, accompagnata dalla seguente documentazione: a)stato di famiglia dell’associato; b)documentazione fiscale comprovante la posizione dei figli nei confronti dei genitori, per specifiche Formule; c)certificazione medica comprovante l’esigenza della prestazione fruita; d)copia conforme all’originale rilasciata dall’istituto di cura della cartella clinica in caso di ricovero; e)fatture, parcelle o note spese riguardanti le spese sostenute; f)certificazione medica che prescrive la convalescenza con relativa prognosi ed attestazione di inabilità per il rimborso dell’indennità post-ricovero; g)ogni altra documentazione che dovesse essere ulteriormente richiesta; h)in caso di infortunio, devono essere indicati data, luogo e modalità dell’evento, segnalando gli eventuali testimoni del fatto. L’iscritto o i suoi familiari aventi diritto, devono consentire la visita di medici del Fondo e qualsiasi indagine od accertamento che il Fondo stesso ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l’assistito stesso.

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comunque una contribuzione pari ad almeno un quinquennio di adesione ad una Formula del Fondo.

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Art. 11 – Malattie pregresse Non rientrano nella garanzia del Fondo le spese relative alle malattie pregresse, intendendosi per tali le malattie dovute a situazioni patologiche accertate anteriormente all’entrata in garanzia dell’iscritto. Trascorsi due anni dall’adesione a una Formula del Fondo, l’associato fruisce del Fondo di mutua solidarietà istituito a norma dell’art. 12 del presente statuto. Art. 12 – Fondo di mutua solidarietà Gli interventi a favore degli iscritti che non usufruiscono del rimborso delle spese per malattie pregresse di cui all’art. 11 e degli anziani che hanno superato il limite di età di cui all’art. 10, sono regolati da un apposito Fondo di mutua solidarietà istituito a norma dell’art. 2 dello statuto. Il Fondo è costituito dai contributi degli iscritti, da riserve specifiche del Fondo e da ogni altro provento destinato allo scopo; sarà disciplinato da apposita delibera del Consiglio di amministrazione. Art. 13 – Criteri di rimborso Il Fondo effettuerà il rimborso delle spese sostenute dall’iscritto in base alle norme contenute nel presente statuto e alla Formula prescelta, nella misura dell’80% dell’importo ammesso al rimborso, ferma restando la detrazione ex art. 13 bis DPR 22 dicembre 1986, n. 917. Un ulteriore contributo sull’importo ammesso, potrà essere corrisposto in rapporto agli appositi accantonamenti, costituiti dagli avanzi annuali di bilancio del Fondo, con particolare riguardo agli ultrasettantacinquenni e agli iscritti portatori di malattie dichiarate pregresse, nonché agli ammalati terminali. Il rimborso avviene entro 60 giorni dalla presentazione, in originale, delle relative note spese, parcelle e fatture, debitamente quietanzate. Qualora l’iscritto debba presentare l’originale delle note spese, delle parcelle e delle fatture a un ente assistenziale oppure a una compagnia di assicurazioni per ottenere dagli stessi un rimborso, il Fondo effettua il rimborso dietro presentazione di copia delle note spese, delle parcelle e delle fatture sostenute dall’iscritto e del documento comprovante il rimborso effettuato dall’ente assistenziale o dalla compagnia di assicurazioni. Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’iscritto. Nei casi di ricovero per il quale


l’istituto di cura richieda il pagamento di un anticipo, possono essere previsti interventi di acconto, su richiesta dell’iscritto, in base al preventivo di spesa dell’istituto, salvo conguaglio a cure ultimate.

Art. 15 – Convenzioni del Fondo con le strutture sanitarie Il Fondo informerà gli iscritti tramite le Sezioni, posta elettronica o periodico: a)delle convenzioni stipulate con strutture sanitarie che comportino facilitazioni e/o il pagamento diretto delle spese da parte del Fondo stesso; b)degli accordi tariffari con istituti e studi sanitari per prestazioni mediche generali e/o specialistiche, per accertamenti di laboratorio e di diagnostica strumentale, trattamenti fisioterapici e riabilitativi, nonché con strutture per cure balneo-termali.

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Art. 14 – Controversie In caso di controversie che possono sorgere tra il Fondo e gli iscritti, questi ultimi possono presentare ricorso scritto verso i provvedimenti adottati al Consiglio di amministrazione del Fondo entro il termine di 30 giorni dalla data del provvedimento. Il Consiglio di amministrazione può esperire, tramite incaricato, il tentativo di composizione bonaria della vertenza. Qualora il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, nel caso si tratti di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell’infortunio nonché sulla misura dei rimborsi delle indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato a decidere a un collegio di tre medici, nominati uno dall’iscritto, uno dal Fondo ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei medici della provincia nella quale deve riunirsi il Collegio medico. Ciascuna delle parti sostiene le sue spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. La sede di riunione del Collegio medico sarà indicata dal Fondo d’intesa con la Sezione di competenza. Per eventuali controversie giudiziali è competente esclusivamente l’Autorità Giudiziaria di Roma. Qualora il Fondo usufruisca di garanzie assicurative, le controversie che insorgano con la compagnia di assicurazione sono regolate ai sensi delle clausole contenute nella polizzaconvenzione.

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Art. 16 – Disposizioni esecutive L’iscritto è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione dello statuto.

APPENDICE N. 33

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Statuto di una MAG che svolge attività finanziaria

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COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – ( Costituzione) È costituita una Società Cooperativa a Responsabilità Limitata sotto la denominazione “MAG YYY Società Cooperativa”, in sigla “MAG YYY” Art. 2 – (Sede) La Cooperativa ha sede nel comune di …. e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nei modi e nei termini di legge. Art. 3 – (Durata e norme applicabili) La Cooperativa ha durata sino al 31 Dicembre 2050 e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con delibera dell’assemblea straordinaria. Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni. Art. 4 – (Scopo sociale) Scopo della Cooperativa è sostenere attraverso l’attività finanziaria, lo sviluppo di società costituite principalmente in forma di cooperativa od associazione che operano in settori ad alto valore etico nei campi del sociale, della solidarietà, dell’ecologia e dell’ambiente, ovvero verso quei progetti che si ispirino all’autogestione e dunque prestano particolare attenzione alla qualità dei contenuti e dei metodi operativi, per offrire a tutti pari opportunità, diritti e risorse. Art. 5 – (Oggetto) Oggetto sociale è dunque il seguente: a) effettuare, col capitale raccolto e a favore delle società di cui allo scopo sociale, operazioni di finanziamento sotto qualsiasi forma,


SOCI

Art. 6 – (Soci) Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere ammessi come soci le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni di età ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge; le cooperative, altre persone giuridiche, associazioni ed altri soggetti giuridici, entità varie che intendono operare nello spirito del presente statuto ed ai fini del raggiungimento di scopo ed oggetto sociale come da precedente. Non possono essere soci coloro che abbiano interessi contrastanti con i fini che la Cooperativa si propone. Non possono essere soci le persone giuridiche in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali. Art. 7 – (Ammissione Soci) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione.

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

con esclusione tassativa delle operazioni di rilascio di garanzie, fideiussioni e simili, nonché delle operazioni di raccolta di depositi sociali tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative; b) assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il migliore impiego delle stesse; c) assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, altre associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra; d) partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini, giungendo anche a forme di collaborazione o di promozione di un circuito a livello nazionale ed extra nazionale; e) stipulare con le entità oggetto dei nostri interventi particolari accordi al fine dell’ottenimento di particolari condizioni vantaggiose sull’acquisizione di beni e servizi da offrire ai nostri soci. Potrà inoltre, per il raggiungimento dell’oggetto sociale ed in via non prevalente, svolgere qualunque altra attività, connessa ed affine a quelle elencate nonché compiere le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie consentite dalla legge, con l’esclusione tassativa del rilascio di garanzie, fideiussioni e simili. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo ed ai suoi organismi periferici.

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La domanda delle persone fisiche dovrà specificare: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, cittadinanza, codice fiscale; b) indicazione dell’effettiva attività di lavoro; c) l’ammontare della quota che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dallo statuto, dall’assemblea, oltre all’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La domanda delle persone giuridiche, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata da: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto; b) eventuale visura camerale; c) la delibera di autorizzazione o l’atto autorizzativo con indicazione della persona fisica designata a rappresentare verso la cooperativa la persona giuridica; d) l’ammontare delle quote che la persona giuridica intende sottoscrivere, fermo restando che indipendentemente dall’entità delle quote sottoscritte, la persona giuridica acquisisce il diritto ad un solo voto. Tutte le domande indistintamente dovranno contenere una dichiarazione di conoscenza e di accettazione del presente statuto in ogni sua parte incondizionatamente, nonché una dichiarazione di attenersi ai regolamenti della Cooperativa, dei quali si dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti previsti dall’articolo 6 del presente statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera sulla domanda. L’ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione. A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all’annotazione nell’apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l’ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima suc-


cessiva convocazione. Il Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci.

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Art. 8 – (Obblighi dei Soci) I soci dovranno sottoscrivere un capitale la cui quota minima è fissata in Euro 51,64 (cinquantuno/64) e non superiore ai limiti fissati dalla legge. Potranno inoltre versare una tassa di ammissione se e nella misura determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Essi sono obbligati: a) al versamento della quota sottoscritta, o immediatamente alla comunicazione della loro ammissione, o entro il termine e nei modi previsti dalla comunicazione di accettazione. b) al versamento dell’eventuale sovrapprezzo deliberato dall’assemblea; c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione; d) all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; e) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Cooperativa. I soci inoltre: a) concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; b) partecipano all’elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche; e) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell’attività svolta; e) contribuiscono all’attività dell’impresa sociale a seconda della necessità. I soci hanno inoltre il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, il libro delle obbligazioni e delle adunanze degli obbligazionisti (se vengono emesse obbligazioni), il libro degli strumenti finanziari (se esistenti), nonché il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se istituito. Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese. I diritti inerenti all’esame dei libri di cui ai commi precedenti, non

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spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

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Art. 9 – (Perdita della qualità di Socio) La qualità di Socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, o decesso.

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Art. 10 – (Diritto di Recesso) 10.1 Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito: - al cambiamento dell’oggetto sociale; - al cambiamento del tipo della società; - alla fusione o scissione della società; - alla revoca dello stato di liquidazione; - al trasferimento della sede sociale all’estero; - al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o dei diritti attribuiti ai soci dall’art. 2468 c.c., 4° comma; - all’aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi. Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti inderogabilmente dalla legge. 10.2 La volontà di recedere deve essere comunicata all’organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. L’esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell’organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo ha legittimato. Art. 11 – (Decadenza) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati e di quelli non più in grado di collaborare ai fini sociali. Inoltre decadono coloro che operano in contrasto con quanto previsto dal precedente art. 4. Art. 12 – (Esclusione) Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazionepuò escludere, dandone comunicazione all’Assemblea, i soci: a) che non ottemperino con comportamenti che costituiscono grave


Art. 13 – (Rimborso delle quote) I Soci receduti, decaduti ed esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, calcolata sulla base del bilancio nell’esercizio in corso al momento in cui il recesso e la decadenza diventino operativi e, comunque, in misura mai superiore al valore nominale, ma aumentato delle eventuali rivalutazioni delle quote deliberate dall’Assemblea dei Soci secondo quanto previsto dall’art. 21 punto c. Tale rimborso, sempre che il Consiglio di Amministrazione non deliberi altrimenti, avrà luogo nei sei mesi successivi all’approvazione del predetto bilancio salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a decorrenza di ogni proprio eventuale credito verso i soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ai soci che ne sono destinatari. Art. 14 – (Decesso) In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso della quota nella misura, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 13. PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA’

Art. 15 – (Patrimonio) Il patrimonio sociale è costituito: a) dal capitale formato da un numero illimitato di quote, come previsto dall’art. 8; b) dal fondo di riserva sia legale che straordinario e dai fondi indivisibili deliberati in sede di approvazione del bilancio dall’Assemblea; c) dai fondi speciali istituiti a scopo di previdenza, mutualità, istruzione anche professionale di miglioramento culturale, ricreazione, propa-

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inadempimento alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti oltre che alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; b) che senza giustificato motivo di gravi ristrettezze economiche e pur dopo formale sollecitazione e diffida si rendano morosi nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso la società per qualsiasi titolo; c) in qualunque modo danneggino, moralmente o materialmente, la Cooperativa, o svolgano attività in contrasto o in concorrenza con essa. Contro la delibera di esclusione gli interessati possono proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

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ganda Cooperativa ed a copertura di particolari rischi; d) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata negli scopi sociali.

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Art. 16 – ( Prevalenza della mutualità) La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell’ambito della mutualità. Pertanto: a) e’ fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e’ fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e’ vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 17 – (Trasferimento e cessione delle quote) Le quote sociali sono nominative, le stesse non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e neppure cedute ai soci o a terzi e comunque negoziate con effetto verso la società. Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire le proprie quote e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare le quote della cooperativa purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2545 quinquies del codice civile, e l’acquisto o il rimborso deve essere fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Art. 18 – (Riparto tra i soci) Il patrimonio sociale, ad eccezione delle quote di capitale rimborsabili nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto per i casi di recesso,


decadenza, esclusione o di morte dei soci o per il caso di scioglimento e di liquidazione della società, non è mai ripartibile tra i soci. BILANCIO

Art. 19 – (Esercizio sociale) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 – (Destinazione dell’utile) Il residuo risultante dal bilancio, cioè quanto rimane dopo fatta la deduzione di qualsiasi spesa od impegno, sarà devoluto come segue: a) non meno della quota minima prevista dalla legge a fondo di riserva legale mai divisibile tra i soci ai sensi dell’art. 12 della L. 904/77; b) una percentuale in misura prevista dalla legge da destinare al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

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Art. 20 – (Bilancio annuale) Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell’attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci. Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della cooperativa, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l’Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

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costituito dalle associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui la Cooperativa aderisce o, in difetto di adesione, al Ministero del Lavoro; c) ad eventuale aumento gratuito delle quote sociali in misura non superiore a quanto previsto dalla legge ed entro i limiti stabiliti dalla stessa, tenendo conto del momento in cui è stato versato il Capitale; d) il restante, dedotta una eventuale quota di retribuzione al capitale effettivamente versato in misura non superiore al tasso legale di interesse, a scopi mutualistici come previsto dall’art. 15 c) del presente statuto. L’Assemblea può sempre deliberare di destinare l’intero residuo attivo al fondo di riserva indivisibile ad esclusione di quanto previsto al punto b) del presente articolo. Art. 22 – (Riserve) Durante la vita della Cooperativa e’ vietato ripartire le riserve tra i Soci. In caso di scioglimento della cooperativa è fatto obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 23 – (Obbligazioni sociali) Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio, e di conseguenza i Soci nei limiti delle quote sottoscritte. Art. 24 – (Ristorni) In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l’Assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci. I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito Regolamento. Art. 25 – (Strumenti finanziari) La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti: a) diritti patrimoniali o anche amministrativi; b) unicamente diritti patrimoniali. Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.


Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale e’ obbligatoria. I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l’organo di controllo. ORGANI SOCIALI

Art. 27 – (Forme, tempi e luoghi di convocazione dell’Assemblea) L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano. L’Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l’universalità dei Soci e le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all’anno entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio, oppure, qualora intervengano pressanti esigenze gestionali stabilite dal Consiglio di Amministrazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Può, nel corso dell’esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o utile alla gestione sociale. Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da 1/20 (un ventesimo) dei Soci oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi con lettera semplice ovvero con mezzi di comunicazione telematica a ciascun Socio almeno 15 giorni prima dell’adunanza. L’avviso deve contenere le seguenti indicazioni: a) elenco delle materie da trattare; b) luogo designato per l’adunanza; c) giorno e ora per la prima e per l’eventuale seconda convocazione, quest’ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima. In mancanza dell’adempimento delle formalità suddette l’Assemblea si

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Art. 26 – (Organi sociali) Sono organi sociali della Cooperativa: a) l’assemblea dei Soci; b)il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio Sindacale.

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reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e siano presenti la maggioranza dei componenti l’Organo Amministrativo e dei Sindaci effettivi.

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Art. 28 – (Assemblea ordinaria) L’Assemblea è convocata in sede ordinaria per: a) approvare il bilancio e la distribuzione degli utili; b) eleggere gli amministratori, i sindaci, il presidente del Collegio Sindacale ed eventualmente il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; c) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale, e l’eventuale retribuzione annuale dei Sindaci; qualora l’assemblea non deliberi espressamente sui compensi, le cariche sociali si intendono gratuite; d) approvare gli eventuali regolamenti interni; e) deliberare sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci; f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori; g) ratificare l’eventuale adesione a consorzi, federazioni o società consortili fra cooperative; h) deliberare sulle domande di ammissione dell’aspirante socio non accolte dal Consiglio di Amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare; i) deliberare, all’occorrenza, i piani di crisi aziendale con le previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell’apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia. Art 29 – (Assemblea straordinaria) L’Assemblea è convocata in sede straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti della legge espressamente riservati alla sua competenza: a) sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo e dello Statuto; b) sulla nomina e sui poteri degli eventuali liquidatori. Art. 30 – (Svolgimento dell’Assemblea) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno 90 giorni e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun Socio ha diritto a un solo voto qualunque sia l’ammontare della quota sottoscritta. In caso di impedimento i Soci possono


Art. 31 – (Validità delle delibere) L’Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti. Quando si tratta di deliberare sul cambiamento dell’oggetto sociale, sulla fusione della Cooperativa, sullo scioglimento anticipato i Soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla Cooperativa; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai Soci intervenuti all’Assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

farsi rappresentare nell’Assemblea soltanto da altri Soci mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre Soci; i soci non possono farsi rappresentare da Soci Amministratori. Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema di alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall’Assemblea volta per volta. Deve procedersi a scrutinio segreto per l’elezione degli Amministratori e dei Sindaci quando ne faccia richiesta la maggioranza degli aventi diritto. L’Assemblea e’ presieduta di norma dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, salvo diversa decisione, da persona designata dall’Assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall’Assemblea, scegliendolo anche tra i Soci. Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato. In caso di Assemblea straordinaria il verbale deve essere redatto da un notaio. E’ possibile che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero con altri mezzi di telecomunicazione, secondo quanto sarà indicato dal consiglio di amministrazione nell’avviso di convocazione. In questi casi l’avviso suddetto deve contenere per esteso la deliberazione proposta.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art 32 – (Composizione del Consiglio di Amministrazione) La Cooperativa è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di ventuno membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della elezione. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a

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tre esercizi stabilito all’atto della nomina e decadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili, nei limiti previsti dalla legge in ordine al numero di mandati consecutivi. Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale. In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all’assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa. Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l’assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri. La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima. Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall’amministratore designato dagli intervenuti. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili. Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione, purché: - sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;


- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Del rispetto di tali modalità deve essere dato atto nei relativi verbali. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 34 – (Poteri di gestione) Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina. Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell’ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Art. 35 – ( Deleghe) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall’art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Art. 33 – (Sostituzione degli amministratori) Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell’esercizio vale il disposto dell’art. 2386 c.c..

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esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e votanti.

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Art. 36 – (Rappresentanza) La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, agli amministratori delegati e agli altri amministratori, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina. Art. 37 – (Rimborsi e compensi) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio. L’assemblea determina il compenso degli amministratori. L’assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato. Art. 38 – (Assunzione di responsabilità) La Cooperativa si assume, con riferimento all’art. 11, comma 6, del D.Lgs. 472/97, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che, il legale rappresentante della società, gli amministratori, il collegio sindacale, il direttore generale, il responsabile amministrativo e i dipendenti della stessa commettano nello svolgimento delle loro funzioni e nei limiti dei loro poteri. L’assunzione di responsabilità è in ogni caso esclusa quando le predette figure: 1. abbiano agito con dolo o colpa grave; 2. abbiano agito contro gli interessi della società; 3. l’imperizia o la negligenza del comportamento siano indiscutibili; 4. l’inosservanza degli obblighi tributari risulti evidente e macroscopica. COLLEGIO SINDACALE

Art. 39 – (Composizione e durata del Collegio Sindacale) Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall’assemblea anche tra i non Soci; l’assemblea nominerà pure il presidente del collegio stesso. I sindaci devono essere scelti tra coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalle vigenti normative. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti.


L’entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione. I sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci hanno diritto a compenso stabilito all’atto della nomina e in conformità con le tariffe professionali vigenti, oltre ai rimborsi spese sostenute per conto e nell’interesse della cooperativa.

Art. 41 – (Controllo contabile) Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito presso il Ministero della Giustizia, nominati e funzionanti a norma di legge.

AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Art 40 – (Poteri del Collegio Sindacale) Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409 bis, terzo comma, del codice civile. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro previsto dall’art. 2421, primo comma, n. 5. Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo i sindaci, sotto propria responsabilità ed a proprie spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste dall’articolo 2399 del codice civile.

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La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 – (Scioglimento della Cooperativa) L’Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina 1 o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i Soci e stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai Soci del capitale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi degli articoli 8, 11 e 20 della legge 31/01/92 n.59, in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell’art. 2514 lettera c) c.c. DISPOSIZIONI GENERALI

Art.43 – (Regolamento interno) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni da compilarsi a cura del Consiglio di Amministrazione e da approvare dall’Assemblea. Nel o nei regolamenti potranno essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l’ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, del comitato di controllo e verifica etici, di altri organi consultivi, se ed in quanto costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico degli eventuali dipendenti della Cooperativa. Art. 44 – (Rinvio) Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono di fatto essere osservate. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

APPENDICE N. 34

Oggetto sociale di MAG che prevede anche l’attività di garanzia

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“La Cooperativa, senza finalità speculative, intende far partecipare tutti i Soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi e ispirandosi nella sua attività ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e affermazione e’ impegnata. La Cooperativa si prefigge


AppendicI QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

lo scopo di promuovere una qualità alternativa dello sviluppo e del lavoro nelle forme della cooperazione, della autogestione e dell’associazionismo di base. La Cooperativa intende operare per uscire dalla logica del profitto e dello sfruttamento propri dello sviluppo capitalistico, verso una visione dello sviluppo che tenda ad escludere rapporti di lavoro subalterno e da favorire invece i rapporti di solidarietà e di uguaglianza sociale in un quadro generale di obiezione al sistema vigente. La Cooperativa intende sostenere iniziative che promuovano: a) una imprenditorialità finalizzata non solo allo sviluppo dell’impresa, oggi criterio dominante, ma anche alla crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa, e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce; b) l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude; c) la riduzione degli impatti ambientali, la tutela del territorio e la “rinnovabilità” delle risorse; d) l’autogestione intesa come promozione di una più profonda coscienza collettiva che faccia sperimentare un modo partecipativo di organizzarsi nel lavoro e nella vita di gruppo; e) la solidarietà tra i popoli e tra gli uomini per la costruzione di rapporti basati sulla non violenza, intesa come stile di vita e come metodo di organizzazione della vita sociale, economica e politica. Oggetto sociale della Cooperativa è l’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma permessa dalle leggi vigenti. La Cooperativa potrà inoltre esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. A semplice titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà: a) effettuare, col capitale raccolto, operazioni di finanziamento a favore dei soci di cui allo scopo sociale, sia in forma diretta, sia attraverso operazioni di garanzia, avallo, fideiussione, sconto, od altra operazione finanziaria con esclusione tassativa della raccolta di risparmio tra il pubblico e di ogni altra operazione riservata in via esclusiva ad istituzioni bancarie ed assicurative; b) assistere i soci nelle loro operazioni finanziarie e patrimoniali sia per la ricerca di risorse sia per il miglior impiego delle stesse; c) assumere interessenze e partecipazioni in società cooperative e non, associazioni o entità di varia natura che operino in armonia con lo scopo di cui sopra; d) partecipare alla nascita ed allo sviluppo di altre iniziative finanziarie che si pongano gli stessi fini; e) compiere ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, di garanzia, avallo e fideiussione consentita dalla legge”.

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APPENDICE N. 35

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Una banca abusiva

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Davanti al Tribunale di Benevento, Sezione Penale (in composizione collegiale), è in corso il processo (R.G.N.R. n. 1779/04) a carico di tre imputati, amministratori della Cassa (omissis), “per il reato previsto e punito dagli articoli 110, 81 cpv. c.p., 131 del D.Lgs. 385/1993, perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, nelle rispettive qualità di amministratori di fatto e di diritto della Cassa (omissis), esercitavano abusiva attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra il pubblico, in violazione dell’art. 131 che prevede tale attività esclusivamente in capo alle banche; in particolare provvedevano alla raccolta dei depositi dei soci della cassa e concedevano prestiti ai soci e terzi che ne facevano richiesta. Fatti commessi in Benevento, Pietrelcina ed altri luoghi fino al 20 gennaio 2006” (così il rinvio a giudizio).




B ib l i og r a f i a generale

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AA.VV. (a cura dell’Associazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno), Confidi imprese e territorio: un rapporto in evoluzione, Giannini, Napoli, 2009 - citato come “C”, con l’indicazione della pagina; La Rana A., Diritto della cooperazione finanziaria, AGCI, Roma, 2007 citato come “D”, con l’indicazione della pagina.

La finanza mutualistica QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

Approfondimenti bibliografici sulle mutue di credito:

188

Agostini S., Le banche di credito cooperativo: aspetti civilistici e fiscali, revisione e vigilanza, Milanofiori Assago, 2009; Bernardini B., Confronto competitivo nelle banche locali: il caso delle banche di credito cooperativo, Venezia, 2002; Cacialli P. G., L’analisi dei bilanci delle banche di credito cooperativo: la ricerca di un modello normotipo Basilea 2, Milano, 2005; Cafaro P., La solidarietà efficiente : storia e prospettive del Credito cooperativo in Italia, Roma, 2002; Cannari L., Signorini L. F., Localismo, spirito cooperativo ed efficienza: elementi per un’analisi economica delle banche di credito cooperativo, Roma, 1996; Castiello F., Codice commentato delle Banche di Credito Cooperativo, Roma, 1995; Cepollaro G., Morelli U., Dirigere le banche di credito cooperativo: competenze e leadership, Milano, 2003; Di Salvo R., Deregolamentazione ed economie di scala in banca : il caso delle banche di credito cooperativo, Bologna, 1995; Gaetano A., Rischio di credito e rischi operativi in banca : un’applicazione nel credito cooperativo, Roma, 2001; Gatti S., Banche con l’anima : testimonianze sulle Banche di Credito Cooperative da Wollemborg a Yunus 1883-2008 , Roma, 2008; Gatti S., Conoscere il Credito Cooperativo: guida all’identità delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali, Roma, 2005, Panetta I. C., La corporate governance nelle banche di credito cooperativo: aspetti teorici ed evidenze empiriche, Roma, 2005; Pellarini A., Banche di credito cooperativo : prospettive e mutamenti, Udine, 1999; Tilli G., Guida alla normativa delle banche di credito cooperativo, Roma, 1996; Tilli G., La concessione del fido nella prassi delle banche di credito cooperativo, Roma, 2000.


Approfondimenti bibliografici sulle mutue di garanzia:

AA.VV., Monitoraggio sul sistema dei Confidi, Roma, 2008; Caselli S., De Laurentis G., Miti e verità di Basilea 2, Milano, 2006; Giannola A., Il credito difficile, Napoli, 2002, Micozzi F., Morroni M., Di Diego S., Finanza aziendale per le PMI, Milano 2008.

SITOGRAFIA GENERALE

www.agci.it www.bancaditalia.it www.bancaetica.com www.bancaprossima.com www.confcreditoscpa.it www.confidipmi.it www.consorziocaes.org www.consultantiusura.it www.cooperfidi-er.it www.creditocooperativo.it www.economia-solidale.org www.eticredito.it www.eurofidi.it www.fairlending.com www.febea.org www.fedartfidi.it www.fidialtaitalia.com www.gafisud.it www.grameen-info.org www.icbpi.it www.inaise.org www.responsible-credit.net www.retegas.org www.ncua.gov

Bibliografia generale QUADERNI DI RICERCA SULL’IMPRESA COOPERATIVA

(altri siti sono indicati nei singoli capitoli e nelle appendici, oppure digitando su un motore di ricerca una parola chiave, es. “BCC”)

Tra i periodici specializzati, segnaliamo la Rivista della cooperazione (edita dall’Istituto Luzzatti) e Cooperazione di credito (edita da Credito cooperativo di Federcasse). 189



Finito di stampare da Arti Grafiche Fracassa luglio 2010



Quaderni di ricerca sull’impresa cooperativa

Agostino La Rana (Pompei, 1963). Avvocato cassazionista del Foro di Napoli, è il maggior esperto europeo nei reati contro i consumatori e gli utenti. Ha scritto: “L’usura nel diritto penale e nel diritto civile” (Edizioni del noce, Padova, 2006),“Diritto penale dei consumatori” (E.S.I., Napoli, 2007), “Diritto della cooperazione finanziaria” (AGCI, Napoli, 2007), “Un lavoratore di troppo. Storie di mobbing nella Marca trevigiana” (con Carlo Silvano, OGM, 2008). Ha pubblicato anche su riviste giuridiche specializzate nel diritto amministrativo. Socio fondatore e consigliere di amministrazione della società cooperativa “Cat - Centro Servizi Campania”, società di servizio di AGCI Campania e prima società riconosciuta dalla Regione Campania quale centro di assistenza tecnica alle imprese.

n.8

ISBN 978-88-96343-07-4

i n tr o d u z i o n e a l l a f i na nz a m ut ua l i s t i c a • A GO S T INO LA R ANA

L’Istituto di Studi per l’Impresa Cooperativa-ISICOOP nasce come progetto comune tra l’Associazione Generale delle Cooperative Italiane (AGCI) e la Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, con la finalità di promuovere l’avvio e lo sviluppo di iniziative di formazione e di diffusione di una cultura della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La presente collana di studi in materia di impresa cooperativa rappresenta il prodotto della prima fase dell’attività scientifica dell’Istituto e si pone l’obiettivo di rispondere alle esigenze di approfondimento culturale delle problematiche del settore e di fornire un supporto pratico e concreto nella risoluzione di problemi operativi che si pongano nella concreta gestione delle imprese.


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