Newsletter SUAP numero 78 - aprile

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(Notizia di interesse anche per l’impresa)

N. 78 - APRILE 2023

Diamo il benvenuto ai Comuni di Albiate (MB) e di Motta Visconti (MI), che hanno aderito al Suap Associato Camerale, rispettivamente, dal 3 e dal 4 aprile 2023.

Questi ultimi si vanno ad aggiungere alla numerosa lista di Comuni dei territori di Milano, Monza e Brianza e Lodi che già da tempo ne fanno parte, di cui fornisce l’elenco completo:

Albairate, Albiate, Bellusco, Bernareggio, Bresso, Buscate, Casalmaiocco, Castiraga Vidardo, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Colturano, Correzzana, Corsico, Marcallo con Casone, Mesero, Mezzago, Misinto, Motta Visconti, Ossona, Roncello, Salerano sul Lambro, San Giorgio su Legnano, Trezzano sul Naviglio, Tribiano, Valera Fratta, Vanzaghello, Varedo, Verano Brianza, Villanova del Sillaro e Vimodrone

I Comuni interessati possono consultare, per maggiori informazioni, l’apposito sito.

Il servizio di Suap associato traduce la soluzione organizzativa ammessa dall’articolo 4 quinto comma del DPR 160/2010, in base al quale il Comune può affidare alla Camera di Commercio le proprie funzioni amministrative in tema di Sportello Unico per le Attività Produttive.

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FLUSSO REA-SUAP IN TEMA DI CESSAZIONI ATTIVITA’:

Regione Lombardia ed Unioncamere Lombardia hanno diramato ai Comuni lo scorso 18 aprile, attraverso la casella pec SUAP@regione.lombardia.it, una nota congiunta in ordine all’approssimarsi del termine di entrata in vigore del nuovo flusso in tema di cessazioni attività, fissato al 31 luglio 20231

La nota, inoltre, illustra le modalità a cui i Comuni che utilizzano soluzioni informatiche diverse da Impresainungiorno dovranno attenersi per assicurare l’adeguamento delle proprie piattaforme gestionali, nella prospettiva di garantire l’interscambio dei dati tra il REA camerale ed il Suap comunale.

A tale scopo dovranno essere rispettate le specifiche tecniche declinate nell’Allegato 6 al Decreto della DG Regionale Sviluppo Economico n. 946 del 27/01/2023.

I SUAP che non avranno completato il processo di adeguamento entro la data sopra indicata non potranno ricevere in interoperabilità dalla Camera, a partire dal 01/08/2023, le comunicazioni di cessazione dell’attività economica.

I Comuni inadempienti non saranno titolati a richiedere alcuna modulistica di cessazione agli utenti e dovranno recuperare l’informazione d’ufficio, attraverso la consultazione dei dati detenuti dal Registro delle Imprese.

Tale divieto, con obbligo di ricorso alla procedura di acquisizione d’ufficio sopra indicata, è espressamente stabilito nell’Allegato 1 alla DGR XI/6591 del 30/06/2022.

Sino a quando perdurerà l'inadempimento, pertanto, il Comune perderà la visibilità diretta e sistematica sui processi di chiusura delle attività imprenditoriali operanti nel proprio territorio.

Il mancato adeguamento del gestionale utilizzato, come conseguenza, potrà quindi incidere sul puntuale allineamento delle banche dati del Comune inerenti la mappatura dell'economia insediata, anche in rapporto ad altre funzioni di competenza comunale quali, a titolo esemplificativo, il ruolo di riscossione tributario.

1 Previsto dall’art 6 terzo comma della Legge regionale 11/2014

COMUNI DI REGIONE LOMBARDIA ED UNIONCAMERE
NOTA AI
LOMBARDIA
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Allo scopo di supportare i SUAP nel processo di adeguamento tecnico-operativo è stato organizzato un apposito Webinar, che si terrà il 22 giugno dalle 10.30 alle 12.00 attraverso la piattaforma ZOOM (link per iscrizione)

I Comuni che si avvalgono della piattaforma camerale Impresainungiorno non dovranno invece attuare alcun tipo di intervento, in quanto la riconfigurazione dell’applicativo sarà operata a livello centrale dalla software house Infocamere.

Per una panoramica generale si rimanda, infine, al materiale informativo realizzato sul tema dalla scrivente Camera di Commercio.

CONFERENZA DI SERVIZI SEMPLIFICATA ASINCRONA:

PROROGATE AL 30 GIUGNO 2024 LE ATTUALI TEMPISTICHE DI ARTICOLAZIONE

E’ stata prorogata al 30 giugno 2024 l’attuale articolazione dei termini che scandiscono le varie fasi della Conferenza di servizio semplificata asincrona, secondo il modulo tipizzato dall'art. 14-bis della Legge 241/1990 . 2

Si fornisce pertanto l’aggiornamento del prospetto sinottico redatto dalla nostra Camera, nel quale sono riportate le fasi e le tempistiche che connotano la scansione di flusso della Conferenza di servizi oggetto di analisi.

La tabella è differenziata in rapporto ai possibili paradigmi di svolgimento (Conferenza semplificata asincrona di matrice statale - Conferenza semplificata asincrona di matrice regionale ai sensi della Legge regionale 20/2020 - Conferenza semplificata asincrona con dimezzamento dei termini ai sensi del D. lgs. 259/2003, in caso di istanza per l’installazione di impianti di telecomunicazione elettronica con potenza superiore ai 20 Watt).

ISTANZA PER L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE

ELETTRONICA CON POTENZA SUPERIORE AI 20 WATT: RIDUZIONE DELLE TEMPISTICHE PROCEDIMENTALI

E’ stato ridotto da 90 a 60 giorni il termine perentorio entro cui il Comune deve pronunciarsi sull’istanza per l’installazione di impianti di telecomunicazione elettronica

2 La modifica ha effetto dal 22/04/2023, data di entrata in vigore della Legge n. 41 del 21/04/2023, con la quale è stata disposta la conversione del Decreto-Legge n. 13 del 24/02/2023. La predetta Legge di conversione, più nel dettaglio, ha modificato l'originaria formulazione dell’articolo 14 comma 8 lettera a) del Decreto-Legge interessato, che aveva confermato la vigenza delle disposizioni in esame solo sino al 30/06/2023 L’intervento modificativo, a livello di testo coordinato, incide sull'art. 13 primo comma del Decreto-Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e smi.

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con potenza superiore ai 20 Watt, anche previa eventuale attivazione della Conferenza di servizi semplificata asincrona di cui all’art. 14-bis della Legge 241/1990 . 3

La normativa settoriale del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, rinvenibile nell’art. 44 del D. lgs. 259/2003, prevede lo scenario dell’eventuale assenso implicito, secondo la figura del silenzio-assenso, nel caso in cui il Comune non si pronunci entro le tempistiche indicate.

STRUTTURE RICETTIVE E CODICE IDENTIFICATIVO REGIONALE (CIR): NUOVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE

La Deliberazione della Giunta regionale n XII/169 del 17/04/2023 ha dettato nuove disposizioni in materia di obbligo di indicazione nei messaggi promozionali, da parte delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere operanti in Lombardia, del proprio Codice Identificativo Regionale (CIR)

La Delibera, più nel dettaglio, sancisce che il predetto Codice non deve essere obbligatoriamente riportato nel contesto delle seguenti modalità pubblicitarie:

- Insegna della struttura;

- Marchi identificativi o di classificazione della struttura;

- Cartelli stradali pubblicitari che indichino l’indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura;

- Utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari quali, a titolo esemplificativo, penne o portachiavi;

- Utilizzo della denominazione o del logo su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti;

3 La modifica ha effetto dal 22/04/2023, data di entrata in vigore dell’articolo 18 comma 5 lettera a), punto 2-bis, della Legge n 41 del 21/04/2023, con la quale è stata disposta la conversione del Decreto-Legge n 13 La modifica operata in sede di conversione del predetto Decreto, a livello di testo coordinato, interviene sul contenuto dell’articolo 44 comma 10 del D. lgs. 259/2003.

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- Pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni o simili.

La mancata indicazione del CIR nell’ambito delle modalità promozionali sopra illustrate, pertanto, non integra i presupposti applicativi della specifica sanzione amministrativa a carattere pecuniario . 4

Si ricorda che la disciplina del Codice Identificativo Regionale si rivolge a tutte le 5 strutture ricettive alberghiere e non alberghiere esistenti in Lombardia, incluse le locazioni brevi turistiche . 6

Si tratta di un codice univoco che deve identificare la singola struttura e che deve essere riportato nelle iniziative promozionali poste in essere dalla medesima, anche mediante strumenti telematici, ad eccezione delle casistiche individuate dal provvedimento della Giunta regionale appena introdotto.

In base alla DGR XI/280 del 28/06/2018 l'attribuzione del CIR avviene ad opera del portale regionale dedicato ai flussi turistici, all’esito di uno specifico adempimento di registrazione a carico della struttura interessata.

ILLEGITTIMA L’IRRICEVIBILITA’ DELLA SCIA PER CARENZE DOCUMENTALI

SENZA PREVENTIVO SOCCORSO ISTRUTTORIO:

SENTENZA DEL TAR CAMPANIA

La Sentenza del Tar Campania sezione di Napoli n. 2110/2023, pubblicata il 4 aprile scorso, ha dichiarato illegittimo un provvedimento di irricevibilità della Scia motivato dal mero accertamento di carenze documentali (nel caso in trattazione rappresentate dai diritti di segreteria e dalla notifica sanitaria), ove tale atto sia stata adottato in via diretta dall’Amministrazione competente senza essere preceduto dalla richiesta di conformazione prevista dall’articolo 19 terzo comma della Legge 241/1990.

La pronuncia, inoltre, sancisce che l’obbligo di ricorso in via intermedia all’ordine di conformazione, scenario in cui ricade anche la fattispecie dell’integrazione documentale, risponde al principio del soccorso istruttorio enunciato nell’articolo 6 comma 1 lettera b) della medesima Legge 241/1990, che assegna al responsabile del procedimento il compito di richiedere la rettifica di dichiarazioni incomplete

PROROGA AL 31/12/2023 DELLE AGEVOLAZIONI PER OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO MEDIANTE DEHORS:

INDICAZIONI CONSIGLIO DI STATO SU INAPPLICABILITA’ SANATORIA RETROATTIVA

4 Fissata, a livello edittale, da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2 500,00 ai sensi dall’art 39 comma 3-bis della Legge regionale 27/2015. L’Ente competente ai sensi della Legge 689/1981 è individuato nel Comune.

5 Contenuta nell'art. 38 comma 8-bis della Legge regionale 27/2015

6 Per la disciplina delle locazioni brevi turistiche si rimanda alla Legge 431/1998 ed all’art 4 del DL 50/2017 e smi

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Il Consiglio di Stato, mediante Sentenza n. 1489/2023 pubblicata il 13/02/2023, è intervenuto sul tema delle occupazioni di suolo pubblico mediante dehors, poste in essere da esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande.

La pronuncia ha affrontato la questione del rapporto tra le disposizioni di semplificazione amministrativa attualmente in vigore e le esigenze di tutela presidiate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004), con particolare riguardo ai casi in cui si rende comunque necessario rilasciare l'autorizzazione paesaggistica contemplata dall’articolo 146 di tale Codice ed alla potestà di applicare eventuali interventi di natura sanzionatoria e demolitiva.

Il quadro giuridico in essere ha infatti previsto l’estensione, sino al prossimo 31 dicembre, di specifiche disposizioni di semplificazione amministrativa a favore degli esercizi pubblici di somministrazione, ove intendano ottenere concessioni di suolo pubblico per occupare aree esterne al locale 7

Sino alla data sopra indicata gli esercizi interessati, previo accoglimento della relativa istanza di concessione del suolo pubblico, possono quindi effettuare la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade ed altri spazi aperti, anche se aventi interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di somministrazione esercitata

La collocazione di tali elementi di arredo in aree sottoposte a tutela culturale o paesaggistica non determina la necessità di acquisire, in via preventiva, le autorizzazioni previste dagli articoli 21 e 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. lgs. 42/2004).

La permanenza sul suolo pubblico delle suddette strutture amovibili non è altresì assoggettata al rispetto del limite temporale di 180 giorni stabilito dall’art. 6 comma 1, lettera e-bis, del DPR 380/2001.

Le disposizioni agevolative sopra descritte, inizialmente limitate al periodo in cui era in vigore lo stato di emergenza da pandemia per virus Covid19, sono state successivamente rinnovate pur a fronte della sua formale cessazione.

Dalla lettura dei punti 19 e 20 del dispositivo della Sentenza, tuttavia, si evince il principio secondo cui il regime di favor previsto dal legislatore, ad oggi perdurante, legittima il venir meno delle necessità di munirsi di preventiva autorizzazione

7 Legge di conversione n. 14 del 24/02/2023, che ha introdotto il comma 22-quinquies all’articolo 1 del Decreto-Legge n. 198 del 29/12/2022. La norma interviene, a livello di testo coordinato, sull’articolo 40 del Decreto-Legge 144/2022, nel testo risultante dalla Legge di conversione n 175/2022 e ss mm ii

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paesaggistica solo per le istanze di rilascio o di rinnovo dell’occupazione del suolo pubblico pervenute a partire dal 19/05/2020 . 8

Eventuali istanze di occupazione pervenute prima della data sopra indicata non possono invece beneficiare di alcuna sanatoria, con valenza retroattiva, anche se l’accertamento dell’elusione dell’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica, ai sensi del Codice sopra richiamato, sia avvenuto in una fase successiva al 19 maggio 2020.

Al ricorrere di quest’ultimo scenario continua a dispiegare i propri effetti il quadro giuridico vigente nelle circostanze di tempo in cui l’istanza è stata presentata, con piena applicazione delle disposizioni maggiormente restrittive dettate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

I RICORSI PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

SONO SEMPRE DEVOLUTI AL GIUDICE ORDINARIO:

SENTENZA DEL TAR CAMPANIA

La Sentenza del Tar Campania sezione di Napoli n. 2110/2023, pubblicata il 4 aprile scorso, ha confermato il principio secondo cui il contenzioso insorto a seguito di sanzione amministrativa a carattere pecuniario, con procedimento normato dalla Legge 24/11/1981 n 689, è devoluto alla competenza del Giudice Ordinario e non 9 può essere traslato presso gli Organi della Giustizia Amministrativa.

La Sentenza si fonda sulla qualificazione di diritto soggettivo dell’esigenza di tutela sottesa a tale tipologia di ricorso, a differenza dello scenario dell’interesse legittimo per il quale sono invece chiamati ad esprimersi i Tar od il Consiglio di Stato.

PRATICHE SISMICHE:

OBBLIGO DI INTEROPERABILITA’ CON PIATTAFORMA REGIONALE PROCEDIMENTI

-WEBINAR ORGANIZZATO DA ANCI E REGIONE LOMBARDIA-

Nel precedente numero della newsletter si è data notizia dell’avvenuta attivazione, a partire dal 13 marzo scorso, della nuova procedura in materia di edilizia sismica a cui i

8 Tale termine coincide con l’entrata in vigore dell’art 181 del Decreto-Legge 34/2020, convertito con Legge 77/2020, con il quale sono state inizialmente introdotte le misure di semplificazione prese in esame.

9 Per l’ulteriore ripartizione di competenza tra il Tribunale Ordinario o il Giudice di Pace si rinvia all’articolo 6 del D. lgs n 150/2011

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Comuni lombardi, inclusi quelli che utilizzano la piattaforma Impresainungiorno, devono ricorrere per garantire l'obbligatoria interoperabilità tra la propria soluzione informatica e la piattaforma “Procedimenti” di Regione Lombardia

La richiesta di attivazione o disattivazione dell’interoperabilità, sempre a decorrere dalla predetta data, deve essere presentata dai Comuni tramite la piattaforma regionale Bandi Online - sezione Registri e Albi, attenendosi alle istruzioni pubblicate nella pagina dedicata del sito di Regione Lombardia e nel relativo manuale.

L’obbligo di ricorso alla nuova procedura riguarda solo i Comuni che devono ancora provvedere alla richiesta di aggancio in interoperabilità.

Gli Enti che hanno già prodotto istanza attraverso il precedente flusso pec-to-pec, come specificato nell’apposito avviso pubblicato nel sito di Regione Lombardia, non devono invece reiterarla attraverso la nuova procedura.

A titolo di aggiornamento si segnala che è disponibile la visione di un apposito Webinar, organizzato da Anci Lombardia attraverso la propria società AnciLab, durante il quale la DG Territorio di Regione Lombardia ha illustrato le novità legate al nuovo flusso di processo

INFRASTRUTTURE DI TELECOMUNICAZIONE ELETTRONICA: SEMPLIFICAZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA SISMICA

Con effetto dal 22/04/2023, a seguito della conversione in Legge del Decreto-Legge 13/2023, sono state apportate modifiche al Codice delle Comunicazioni Elettroniche approvato con D. lgs. 259/2003, con specifico riguardo alla correlazione tra i procedimenti disciplinati dal predetto Codice ed i correlati adempimenti in materia sismica . 10

Più nel dettaglio:

- Non sono assoggettati all’autorizzazione preventiva della Regione, usualmente contemplata dall’art. 94 del Dpr 380/2001, gli interventi edilizi correlati all’installazione o alla modifica degli impianti di telecomunicazione elettronica privi di rilevanza, o di minore rilevanza secondo le definizioni dal Testo Unico per l’edilizia , ove effettuati in zone non sismiche. 11

Sono considerati interventi privi di rilevanza, a titolo esemplificativo, le microcelle, gli impianti di copertura indoor ed in galleria e le infrastrutture

10 Si veda l’art. 18 comma 6 del Decreto-Legge 13/2023, nel testo risultante dalla Legge di conversione n. 41 del 21/04/2023. La modifica, a livello di testo coordinato, introduce l’art. 49-bis al D. lgs. 259/2003.

11 Si vedano gli articoli 94 e 94-bis del DPR 380/2001

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costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguale a 4 metri il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

- Qualora l’intervento edilizio correlato all’installazione o alla modifica degli impianti di telecomunicazione elettronica abbia luogo in località classificate come sismiche, occorre il preventivo deposito, presso il Dipartimento del Genio Civile competente per territorio, di apposita documentazione progettuale asseverata da tecnico competente

ANCHE L'INTERVENTO RIPRISTINATORIO DEL COMUNE IN AMBITO EDILIZIO SOGGIACE AL PRINCIPIO DELL’AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA: SENTENZA CDS

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 2661/2023, pubblicata il 14/03/2023, ha confermato il principio secondo cui anche l’intervento repressivo del Comune in ambito edilizio, qualora esercitato dopo la scadenza dei termini stabiliti per lo specifico procedimento, debba essere esercitato nel rispetto dei principi e dei limiti sottesi alla figura dell’autotutela amministrativa decisoria, stabiliti dall’art. 21-nonies della Legge 241/1990

E’ pertanto viziato da illegittimità il provvedimento incidente in senso limitativo sulla sfera giuridica del destinatario, mirato in via esclusiva ed unilaterale al ripristino della legalità violata, che non sia stato preceduto dall’attivazione della procedura di contraddittorio con l’interessato, unitamente ad un’adeguata ponderazione tra le ragioni di superiore interesse pubblico ancora sussistenti e la tutela dell’affidamento ingeneratosi nel privato a seguito del decorso temporale ESTENSIONE

L’articolo 6 del Decreto-Legge 14/04/2023 n 39, in fase di conversione, ha aggiunto al novero degli interventi ricadenti nel concetto di “edilizia libera”, che non necessitano di alcun titolo abilitativo di matrice edilizia, anche le vasche di raccolta di acque meteoriche per uso agricolo, a condizione che non venga superato un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per ogni ettaro di terreno coltivato

L’intervento normativo, a livello di testo coordinato, aggiunge la lettera e-sexies all’art. 6 comma 1 del DPR 380/2001

ALLE VASCHE DI RACCOLTA D'ACQUA PIOVANA PER USO AGRICOLO
DELL’AMBITO DI EDILIZIA LIBERA
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE:

PASSAGGIO OBBLIGATORIO ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA “PROCEDIMENTI”

La Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/99 del 03/04/2023, con riguardo alle procedure in tema di Autorizzazione Integrata Ambientale (A I A ), ha declinato un cronoprogramma di progressivo passaggio, con vincolo d’uso, alla piattaforma regionale “Procedimenti”.

Più nel dettaglio, l’obbligo di utilizzare il predetto applicativo regionale riguarderà le istanze di rilascio, riesame e modifica sostanziale dell'A.I.A., ove relative ad installazioni per le quali la figura di Autorità competente è rivestita da Regione Lombardia o dalle Province lombarde/Città Metropolitana di Milano.

Le fasi del cronoprogramma sono così stabilite:

- Dal 1 luglio 2023 l’utilizzo della Piattaforma “Procedimenti” diverrà obbligatorio per le tipologie di istanze A.I.A., come sopra indicate, concernenti le installazioni dei settori industriale e di gestione rifiuti (tutti i codici IPPC eccetto il 6 6);

- Dal 1 gennaio 2024 il vincolo di utilizzo della Piattaforma regionale in esame sarà esteso, sempre in relazione alle medesime categorie di istanze, per le installazioni del settore zootecnico (codice IPPC 6 6)

Sino alle scadenze sopra riportate l’utilizzo della piattaforma “Procedimenti” avrà natura facoltativa

A partire dal 1 luglio 2023 saranno rese disponibili nel medesimo applicativo, inoltre, le modulistiche concernenti le istanze di voltura e di modifica non sostanziale di A.I.A. già rilasciate, qualora di competenza della Regione o delle Province lombarde/Città Metropolitana di Milano.

L’utilizzo del predetto canale telematico per queste ultime vicende amministrative, ivi inclusa la modulistica di riferimento, avrà tuttavia valenza facoltativa, in quanto è stata demandata ad una successiva Deliberazione della Giunta regionale la definizione della data a partire dalla quale ne diverrà vincolante il passaggio tramite l’applicativo interessato.

Per una panoramica generale in tema di A.I.A. si rimanda alla pagina dedicata sul sito di Regione Lombardia

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DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:

OSCURATO IL PROCEDIMENTO DI ISTANZA PER POSIZIONAMENTO

INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI

A partire dal 17 aprile scorso è stato oscurato dalla sezione “Distributori Carburanti” il procedimento denominato “Richiesta autorizzazione e concessione di suolo pubblico per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici (art. 57 dl n. 76/2020)”.

La variazione si è resa necessaria per adeguare la piattaforma alle vigenti disposizioni regionali , che assoggettano l’intervento in esame al regime amministrativo della 12 comunicazione e non a quello dell’istanza autorizzativa.

ALBERGHI DIFFUSI:

VENDITA AL DETTAGLIO DI VICINATO DI PRODOTTI TIPICI

A partire dal 24 aprile scorso, nel contesto della Scia per l’avvio dell’attività di albergo diffuso, è stata aggiunta la scelta eventuale “Presenta contestualmente la Scia per nuova apertura di esercizio di Commercio al dettaglio di vicinato per prodotti tipici locali (nel caso di Alberghi diffusi)”.

La scelta eventuale in parola si attiva all’interno del gruppo opzioni “Avvio, gestione, cessazione attività”, raggiungibile dal seguente percorso: Strutture ricettive (Alloggio) e Ristorazione (Ateco da 55 a 66) > Strutture Ricettive > Alberghi o hotel; Residenze turistico-alberghiere; Alberghi diffusi; Condhotel

La modifica apportata traduce la previsione dell’articolo 4 terzo comma del Regolamento regionale n. 15/2022.

REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO - AGGIORNAMENTO MARZO 2023 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato a marzo 2023.

12 Articolo 88 comma 3-bis Legge regionale 6/2010 - D d g 24/06/2020 n 7416 11

AVVIO DI NUOVE ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI: WEBINAR DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

Il Servizio di assistenza specialistica della nostra Camera ha organizzato per il prossimo mese di maggio due Webinar gratuiti rivolti ad aspiranti imprenditori, incentrati sulla scelta della forma giuridica e sulla redazione del “Business Plan”.

Di seguito il dettaglio delle iniziative, corredato dai link per l’iscrizione:

- 18 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle 17.00:

Scelta della forma giuridica (link);

- 26 maggio 2023 dalle ore 14.30 alle 17.00:

Il Business Plan per l’avvio d’impresa: la pianificazione economica (link).

ALTRI WEBINAR DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA

Si segnalano gli ulteriori Webinar, di seguito riportati, organizzati dal Servizio di assistenza specialistica della nostra Camera:

- 4 maggio 2023 dalle 11.00 alle 13.00

Metaverso: una opportunita’ per le imprese? Aspetti fiscali e legali del business nel mondo virtuale (link)

- 9 maggio 2023 dalle 14.30 alle 16.00

Firma digitale e remota, SPID e Cassetto Digitale: istruzioni per l’uso (link)

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In base a quanto previsto dall’articolo 44 comma 7 del D. lgs. 259/2003, il ricorso al modello procedurale della Conferenza di servizi, secondo il paradigma semplificato asincrono di cui all’art. 14-bis della Legge 241/1990, con dimezzamento dei tempi ordinariamente previsti, può ricorrere in caso di istanza per la realizzazione di impianti di telecomunicazione elettronica con potenza al connettore d’antenna superiore ai 20 Watt.

La Conferenza deve essere indetta, più nello specifico, qualora si renda necessario acquisire autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, da parte di una pluralità di Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

La richiesta di indizione della Conferenza può inoltre essere avanzata da una delle Amministrazioni interessate, ovvero dal privato autore dell’istanza.13

Nella Conferenza deve essere sempre coinvolta l’ARPA, quale organismo competente14 alla verifica del rispetto dei valori-limite di esposizione elettromagnetica fissati dalle disposizioni settoriali . 15

La Conferenza non deve essere invece convocata, stante la matrice automatizzata di tale procedimento, qualora lo scenario riguardi invece la Scia per la modifica delle caratteristiche trasmissive di impianti di telecomunicazioni elettroniche già esistenti , 16 anche mediante l’installazione di nuovi apparati

In questo caso è previsto che l’ARPA, entro trenta giorni dalla ricezione della Scia, debba esprimersi in ordine al permanere delle condizioni di rispetto dei summenzionati valori-limite di emissione, sull’esame del documento di analisi di impatto elettromagnetico (AIE) da accludere alla Scia.

13 Ai sensi dell’art 14 della medesima Legge 241/1990

14 Ai sensi dell’art. 14 della Legge 36/2001 e dell’art. 7 della Legge regionale 11/2001.

15 Tali limiti sono attualmente fissati dal DPCM 08/07/2003

16 Questa specifica procedura è normata dall’art 45 del medesimo D lgs 259/2003

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Nel caso in cui ARPA abbia accertato il travalicamento delle soglie ammissibili, spetta al Comune adottare motivati divieti di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi, nel rispetto della procedura dettata dall’articolo 19 della Legge 241/1990,.

Sul punto si segnala la Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del Made in Italy) n. 225407 del 23 dicembre 2014, in base alla quale non è richiesto alcun adempimento o titolo abilitativo, segnatamente in materia ambientale, qualora l’attività di autolavaggio sia svolta presso la sede/domicilio del committente mediante tecniche esclusivamente manuali, con utilizzo di panno a microfibra, senza l’utilizzo di acqua e prodotti detergenti e senza la generazione di scarichi idrici o di emissioni in atmosfera

Dato che l’attività non è svolta presso un impianto produttivo in sede stabile nella disponibilità dell’Impresa, del resto, vengono meno i parametri per effettuare verifiche circa l’eventuale assoggettamento a pratiche ambientali o di prevenzione incendi, ovvero per lo scrutinio in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia dell’insediamento.

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Si rimanda alla risposta pubblicata il 28/02/2012 nella sezione “FAQ di prevenzione incendi” del portale Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riportata nell’immagine a stampa fornita a questo link

L’interpretazione fornita depone nel senso che l’esenzione rispetto alla necessità di munirsi dei prescritti titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi ricorre solo se non vengono superati entrambi i parametri di capienza e di superficie lorda in pianta stabiliti dalla disposizione in esame.

Nel caso in cui il locale abbia capienza inferiore a 100 persone ma una superficie superiore a 200 mq, pertanto, l'attività risulterà comunque soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

La medesima logica di assoggettamento, quale corollario, ricorre in caso di una superficie inferiore ai 200 mq a cui si contrappone una ricettività superiore alle 100 persone

L’interpretazione in merito al perimetro applicativo delle procedure in materia di prevenzione incendi, nonché l’esercizio delle connesse attività ispettive e sanzionatorie, è attribuita al Ministero degli Interni

Il predetto Dicastero esercita le relative funzioni, a livello territoriale, avvalendosi del competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e del Prefetto

All’Autorità prefettizia, in particolare, è demandata la facoltà di adottare eventuali provvedimenti sospensivi delle attività esercitate in carenza del prescritto titolo abilitativo . 17

A margine si segnala che il Tar Lombardia, con Sentenza n. 2042/2016 non appellata, ha tuttavia ritenuto legittima anche un’Ordinanza sindacale a carattere contingibile ed urgente, motivata da finalità di tutela della pubblica incolumità, con cui si dispone la chiusura di un’attività che non rispetta la normativa in tema di prevenzione incendi.

17 In base al combinato disposto tra gli articoli 14, 19 e 20 del D lgs 139/2006 15

Disclaimer: i contenuti della presente newsletter, tranne nel caso di rimando a risorse documentali di terze parti, sono redatti in autonomia dalla Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (di seguito denominata “Camera”).

Le interpretazioni giuridiche ed operative desumibili dal presente documento, ove discendenti da un’autonoma elaborazione della Camera, costituiscono meri suggerimenti rivolti ai Suap del corrispondente territorio.

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