Questo documento raccoglie molti quesiti posti durante i webinar tenuti dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi sul tema del registro dei titolari effettivi.
Per comodità di lettura alcune domande sono state accorpate e/o sintetizzate: le risposte sono aggiornate alla data di pubblicazione.
Le risposte fornite sono funzionali ai webinar tenuti, di cui sono un completamento.
Per tale motivo, non sono previste risposte ad ulteriori quesiti, oltre a quelli qui pubblicati. La Camera di Commercio si riserva di integrare o modificare in qualunque momento le risposte fornite (anche sulla base di eventuali pareri, circolari o indicazioni trasmessi dalle autorità competenti, quali il Ministero Economia e Finanze, il Ministero delle Imprese e Made in Italy, altre Autorità di vigilanza).
Saranno organizzati altri webinar sul tema della comunicazione del titolare effettivo, nel corso dei quali potranno eventualmente essere chiesti chiarimenti ulteriori.
Per altre informazioni sull’adempimento si rinvia al Portale del Titolare effettivo
PARTE PRIMA: QUESITI SUI SOGGETTI OBBLIGATI
ALLA COMUNICAZIONE E SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO
In caso di società con partecipazioni (>25%) gravate da usufrutto e nuda proprietà, come deve essere individuato il titolare effettivo?
All’usufruttuario, salva diversa convenzione con il nudo proprietario, spetta il diritto di voto. Gli altri diritti amministrativi sulle azioni/quota di partecipazione spettano ad entrambi. Entrambi – sia l’usufruttuario che il nudo proprietario - salvo tra le parti vi sia un accordo con contenuti diversi, possono essere individuati come ‘titolari effettivi’ se la partecipazione superi la soglia del 25% del capitale sociale (codice da utilizzare ‘TPD’; v. slide del webinar).
In una società con personalità giuridica in cui uno dei soci abbia due partecipazioni sotto soglia, di cui una a titolo di proprietà e l’altra a titolo di usufrutto (ma che sommate superino il 25%) come va individuato il titolare effettivo?
L’amministratore della società partecipata deve assumere le necessarie informazioni e appurare se vi sia un accordo che regoli l’esercizio dei diritti amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario sulla quota gravata dal diritto reale di usufrutto (v. anche risposta al quesito 1). Se tutti i diritti amministrativi fossero attribuiti al nudo proprietario, le due partecipazioni non possono essere sommate. Viceversa, se tutti i diritti amministrativi fossero attribuiti all’usufruttuario (che è titolare anche del diritto di proprietà sull’altra quota sotto soglia) le due partecipazioni vanno sommate e il titolare va indicato nel modello TE con codicerequisito ‘TPD’.
In una società di capitali un socio ha due partecipazioni, entrambe sotto soglia, una ‘diretta’ e una ‘indiretta’, se sommate le due partecipazioni superano il 25%.
L'amministratore della società deve dichiarare questo socio come titolare effettivo?
Il decreto ministeriale 12 aprile 2023 - che ha approvato il modello digitale TE e le istruzioni per la compilazione - prevede che le due partecipazioni sotto-soglia siano sommate e che il socio titolare delle due partecipazioni - una quale 'proprietà diretta' e l'altra come 'proprietà indiretta', ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. a) e b) del d. lgs. n. 231/2007 - sia indicato nel modello TE una sola volta come titolare effettivo con requisito 'TPI'.
In caso di società che ha come socio unico un'altra società - oppure in caso di società che tra i soci annovera un'altra società con partecipazione superiore al 25% - come viene individuato il titolare effettivo?
Quando una società di capitali (cd. 'società-partecipata') annovera tra i propri soci un'altra società (cd. societàsocia) e quest'ultima sia titolare di una quota di partecipazione superiore al 25%, il titolare effettivo (della società partecipata) va individuato applicando l'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. 231/2007. La disposizione prevede: "...costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona". In questi casi è quindi necessario risalire alla persona fisica-proprietario 'indiretto' della quota di partecipazione rilevante. Se la società-socia non è una fiduciaria, il titolare effettivo è individuato nella persona fisica che 'controlla' la società-socia (sulle possibili interpretazioni dell’istituto del 'controllo’, di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) del decreto antiriciclaggio, v. slide del webinar). Diversamente, se la società-socia è una società fiduciaria (esiste cioè un mandato fiduciario tra quest’ultima e un ‘fiduciante’) il titolare effettivo è individuabile in colui che – come appena ricordato – ‘possiede’ per il tramite della società fiduciaria una “percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale” della società partecipata (l’amministratore della partecipata deve chiedere e acquisire l’informazione dalla società fiduciaria).
Le associazioni iscritte al RUNTS e non iscritte nel REA/RI sono obbligate a presentare la comunicazione del titolare effettivo?
Tutte le associazioni dotate di personalità giuridica iscritte nei registri prefettizi o nei registri regionali delle persone giuridiche private o, con tutta probabilità, iscritte nel RUNTS sono tenute alla comunicazione della titolarità effettiva. La pratica va trasmessa alla camera di commercio della provincia in cui l'associazione ha la sede legale (v. inoltre risposta al quesito n. 6).
Viceversa, tutte le associazioni non riconosciute (prive quindi di personalità giuridica) non devono presentare la comunicazione del titolare effettivo alle camere di commercio. È irrilevante, infine, la precedente iscrizione, o meno, nel REA o nel registro delle imprese.
6 Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la comunicazione del titolare effettivo?
Le associazioni sportive dilettantistiche devono presentare la comunicazione del titolare effettivo qualora abbiano la personalità giuridica e siano iscritte nei registri prefettizi di cui al dpr n. 361/2000 o nei registri regionali delle persone giuridiche private o, con tutta probabilità, nel RUNTS (è opportuna una conferma da parte dei ministeri competenti nel caso in cui tali associazioni sportive-persone giuridiche siano iscritte unicamente nel neo-costituito Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche).
Se una società con sede in Italia è posseduta al 100% da una società straniera nella cui compagine sociale tutti i soci hanno una partecipazione sotto-soglia (non superiore quindi al 25%) il titolare effettivo della società italiana va individuato nell'amministratore unico di quest'ultima?
Si devono sempre applicare le regole generali. L'amministratore della società italiana 'partecipata' deve assumere le necessarie informazioni e verificare se vi sia una persona fisica - italiana o straniera - individuabile come titolare effettivo ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007 (cioè in base al criterio della cd. 'proprietà indiretta'; v. slide del webinar). Uno dei soci della società straniera potrebbe, ad esempio, esercitare il controllo su di essa e – come prevede la norma richiamata – essere così individuabile come ‘proprietario indiretto’ della partecipazione totalitaria. Viceversa, se le informazioni così acquisite non consentissero di individuare un titolare effettivo, va utilizzato il criterio di cui all'art. 20 comma 3. Infine va utilizzato il criterio residuale, di cui all'art. 20 comma 5. Quest’ultimo comma stabilisce: "il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". Qualora si utilizzi il criterio residuale, devono essere indicati come titolari effettivi coloro che ricoprono il ruolo indicato nella società italiana partecipata (cioè l'amministratore unico di quest'ultima, secondo l'esempio proposto) non coloro che li rivestono nella società straniera-socia (v. CNN, Studio 1_2023 B, cit., p. 35; sul punto è opportuna una conferma da parte dei ministeri, MEF e/o MIMIT).
Se una società ha un unico socio-persona fisica, come viene individuato il titolare effettivo?
Se una società di capitali ha un socio unico-persona fisica, tale socio è individuabile come titolare effettivo della società con requisito 'TPD' ('partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% del capitale'; v. DM 12 aprile 2023). L'amministratore della società deve comunque assumere le opportune informazioni e appurare che il socio unico non sia un prestanome e non gestisca la partecipazione per conto di altra persona fisica (se invece ci fosse interposizione, il titolare effettivo indiretto della società sarebbe il ‘socio occulto’, da indicare nel modello TE con codice requisito 'TPI' (v. slide del webinar) mentre il socio-unico titolare formale, essendo persona interposta, non rileverebbe).
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Nel caso di società partecipata da una società fiduciaria (con partecipazione superiore al 25%) come deve essere individuato il titolare effettivo?
L’amministratore della società partecipata deve svolgere le verifiche imposte dall’art. 22 c. 3 del decreto antiriciclaggio: deve quindi chiedere e ottenere dalla fiduciaria i dati identificativi di colui che ‘possiede’ - per il tramite della stessa società fiduciaria - una “percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale” della società partecipata. Deve poi svolgere, ovviamente, tutte le altre verifiche per individuare se vi siano altri titolari effettivi (dal quesito proposto sembra di capire, infatti, che potrebbero esserci altri soci con partecipazioni sopra-soglia).
Va ricordato inoltre che la società fiduciaria è autonomamente tenuta a comunicare - all'ufficio del registro delle imprese presso cui la fiduciaria ha la sede legale – il/i titolare/i effettivo/i del mandato fiduciario, indicando gli estremi del mandato stesso.
Vi sono quindi due diverse comunicazioni della titolarità effettiva da presentare: a) una riguarda la società partecipata dalla fiduciaria, deve essere sottoscritta da un amministratore della società partecipata e trasmessa alla camera di commercio individuata in base alla provincia in cui ha sede la società partecipata; b) l’altra riguarda il singolo mandato fiduciario in sé considerato, la cui titolarità effettiva deve essere comunicata dalla società fiduciaria alla camera di commercio della provincia in cui ha sede la fiduciaria.
Una società straniera detiene il 95% del capitale sociale di una società di capitali italiana (società partecipata) mentre il restante 5% è posseduto da una persona fisica. La società straniera è partecipata da quattro soci-persone fisiche in parti uguali (ognuno ha cioè il 25%) uno dei quali è anche amministratore e legale rappresentante della società italiana. Come si individua il titolare effettivo e con quale codice-requisito?
Il titolare effettivo va individuato dagli amministratori sulla base delle informazioni che devono acquisire (v. art. 22 c. 3 d. lgs. n. 231/2007). Ciò premesso, si applicano, anche in questo caso, le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs. n. 231/2007. L'amministratore della società italiana deve quindi verificare se la società-socia straniera con partecipazione pari al 95% sia soggetta al controllo di una persona fisica (e in tal caso deve dichiarare tale persona fisica come titolare effettivo della società partecipata, in base all'art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 231/2007; con codice-requisito 'TPI'). L'amministratore (della partecipata) deve inoltre appurare se qualche persona fisica abbia il controllo della società da lui amministrata (v. art. 20 comma 3 d. lgs. 231/2007; es. il socio-persona fisica con partecipazione del 5% potrebbe aver stipulato un patto parasociale, a lui favorevole, con la società straniera grazie al quale è in grado di controllare la società italiana partecipata; codici-requisito TCM oppure TCE o TVC; v. slide del webinar). Infine, se i criteri della proprietà o del controllo non fossero utili a individuare il titolare effettivo, deve essere utilizzato il criterio residuale previsto dal comma 5 sopra ricordato (con codice-requisito ‘TRA’): in questo caso il titolare effettivo “coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società" italiana partecipata (sull’applicazione di quest’ultimo criterio v. anche risposte ai quesiti nn. 7 e 43).
Se un amministratore delegato è anche socio con una partecipazione superiore al 25% del capitale, con quale requisito viene individuato come titolare effettivo?
Nel webinar (v. slide) è stato ricordato che i criteri previsti dall’art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio vanno utilizzati secondo una certa progressione: vanno prima di tutto applicati i criteri della proprietà e del controllo. Quindi: un socio-amministratore delegato che sia anche titolare di una partecipazione superiore al 25%, è individuato come titolare effettivo in base al cd. 'criterio della proprietà' e va indicato con codice-requisito 'TPD' (v. DM 12 aprile 2023).
In caso di società di capitali che ha come socio unico un trust, come viene individuato il titolare effettivo e chi firma la comunicazione del titolare effettivo?
La comunicazione dei titolari effettivi delle imprese con personalità giuridica deve essere firmata digitalmente da un amministratore. Il titolare effettivo, come è noto, deve essere una persona fisica. Vanno quindi applicate le disposizioni contenute nell’art. 20 commi 2, 3 e 5 del decreto antiriciclaggio (v. slide del webinar). L’art. 20 comma 2 lett. b) stabilisce: “costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona”; la norma può trovare applicazione in via estensiva anche al caso in cui la partecipazione sia posseduta per il tramite di un trust. L’amministratore della società partecipata deve quindi acquisire informazioni e appurare se qualche persona fisica, tramite il trust, sia in grado di controllare la società. Nel caso in cui l’applicazione dei commi 2 e 3 non porti a individuare il titolare effettivo, resta comunque utilizzabile il criterio residuale di cui al comma 5, che stabilisce: “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società…” (sull’applicazione del criterio residuale v. anche risposta al quesito n. 43).
È importante ricordare, infine, che anche il trust è autonomamente soggetto a comunicare la propria titolarità effettiva (l’obbligo di comunicazione è posto in capo al fiduciario del trust). Vanno cioè presentate due comunicazioni TE: con la prima, sottoscritta dall'amministratore della società partecipata dal trust, sono comunicati i titolari effettivi della società partecipata; con la seconda, sottoscritta dal fiduciario del trust, sono comunicati i titolari effettivi del trust. Questa seconda comunicazione, relativa al trust, deve riportare anche i dati del trust, richiesti al punto 2 del modello TE, intitolato "TRUST - Informazioni identificative" e deve essere inviata alla Camera di Commercio della provincia in cui il trust è stato costituito (se costituito all'estero, la comunicazione della titolarità effettiva del trust va inviata alla Camera di Commercio di Roma).
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Il trustee di un trust va considerato come un titolare effettivo da comunicare?
In base all’art. 22 comma 5 d. lgs n. 231/2007 il trustee (cioè il fiduciario) è un titolare effettivo del trust, da comunicare cumulativamente con il costituente o i costituenti, il beneficiario e, ove esistenti, il guardiano e le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
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Quale delle interpretazioni illustrate nelle slide e relative alla disposizione dell'art. 20 c. 2 d.lgs
231/07 è corretta?
Le slide riportano tre diverse interpretazioni dell’istituto giuridico del 'controllo’, richiamato nell'art. 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007. Al momento, sino ad eventuale e diversa indicazione ministeriale o delle Autorità di vigilanza, tutte le letture proposte sono percorribili.
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Nel caso di una società che ha come unico socio un ente pubblico (es. Comune) chi è il titolare effettivo?
Se un'impresa-persona giuridica è partecipata al 100% da un ente locale (Comune) il titolare effettivo va individuato, secondo alcune interpretazioni (v. le apposite Linee Guida sulle verifiche antiriciclaggio approvate dal CNDCEC, il 22 maggio 2019) nel legale rappresentante dell'Ente locale: se si tratta di amministrazione comunale, il titolare effettivo andrebbe quindi individuato nel sindaco del Comune (con codice-requisito 'TPI'). Sul punto è comunque opportuna una conferma da parte dei Ministeri competenti (MEF e/o MIMIT).
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In caso di S.r.l. con socio deceduto avente partecipazione superiore al 25% del capitale (mentre gli altri soci sono titolari di partecipazioni inferiori a tale soglia) in attesa che venga depositata la cessione quote mortis causa, come va individuato il titolare effettivo?
Gli amministratori devono assumere le informazioni necessarie per valutare il caso concreto. Può darsi infatti che uno dei soci sia ‘indirettamente’ titolare di altra partecipazione. In questo caso – titolarità di due partecipazioni sotto soglia, una in via formale e diretta e l’altra in via indiretta – il DM 12 aprile 2023 prevede che le partecipazioni siano sommate: se la somma supera il 25%, tale socio va indicato come titolare effettivo con codice-requisito ‘TPI’. Inoltre, in attesa che venga depositata la dichiarazione di successione e divenga chiara la situazione post-mortem, uno dei soci potrebbe esercitare di fatto un'influenza dominante in assemblea (v. art. 20 comma 3 del decreto antiriciclaggio, cd. ‘criterio del controllo’). Infine, se il criterio della proprietà e del controllo non fornissero risultati utili, va utilizzato il criterio residuale di cui all'art. 20 comma 5 d. lgs. n. 231/2007: il tutto va appurato dall'amministratore della società partecipata.
Nel caso di società con quattro soci aventi ciascuno il 25% del capitale sociale, come viene individuato il titolare effettivo?
In caso di società con quattro soci, ciascuno con partecipazione pari al 25% del capitale, nessuno di questi può essere individuato come titolare effettivo con il requisito della titolarità di partecipazione diretta superiore al 25% (codice-requisito 'TPD'). L'amministratore deve quindi appurare se sia applicabile il criterio della cd. 'proprietà indiretta' (v. slide del webinar) secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs. n. 231/2007. Può darsi, infatti, che uno dei soci sia ‘indirettamente’ titolare di altra partecipazione. In questo caso – titolarità di due partecipazioni sotto soglia, una in via formale e diretta e l’altra in via indiretta
– il DM 12 aprile 2023 prevede che le partecipazioni siano sommate: se la somma supera il 25% il socio va indicato come titolare effettivo con codice-requisito ‘TPI’. Successivamente – o parallelamente all’uso del ‘criterio della proprietà’ - può essere utilizzato il criterio del controllo (art. 20 comma 3). Infine, qualora i primi due criteri non si rivelino utili, va utilizzato il ‘criterio residuale' (art. 20 comma 5; v. slide del webinar).
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Domanda Risposta
Le informazioni sulla titolarità effettiva saranno visibili nella visura camerale?
Le informazioni sulla titolarità effettiva saranno consultabili da apposite visure, secondo quanto verrà stabilito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Potranno accedere al registro le autorità pubbliche individuate dalla legge, le imprese e i professionisti tenuti allo svolgimento delle verifiche antiriciclaggio e i terzi titolari di interessi legittimi mediante istanza di accesso.
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La sede secondaria di società estera iscritta al registro delle imprese è tenuta all'adempimento anche in Italia?
La sede secondaria è, in linea generale, soggetta all'obbligo di comunicazione perché è giuridicamente 'iscritta' nel registro delle imprese, come prevede l'art. 21 comma 1 del d. lgs. 231/2007. Un dubbio permane in caso di sedi secondarie in Italia di imprese-persone giuridiche con sede legale nell'Unione Europea, quindi già tenute a comunicare i titolari effettivi nel Paese della sede legale (sul punto è opportuna un’indicazione ministeriale, MEF o MIMIT, o di altre Autorità centrali).
Se l'amministratore di una srl non è socio con quota di partecipazione superiore al 25%, come viene individuato il titolare effettivo?
Nel caso di impresa con personalità giuridica vanno sempre seguite le regole generali indicate dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs n. 231/07: vanno cioè utilizzati i criteri della proprietà diretta o indiretta, il criterio del controllo e, in via residuale, il criterio della legale rappresentanza, amministrazione o direzione della società (v. slide del webinar). L’amministratore (socio o non socio) può essere individuato come titolare effettivo solo in via residuale.
Nell'ambito delle persone giuridiche private, rientrano i condomini in generale?
Il condominio è privo di personalità giuridica: non rientra quindi tra i soggetti tenuti a comunicare la propria titolarità effettiva nel nuovo registro dei titolari effettivi.
Qualunque organizzazione privata titolare di un codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate è tenuta all'adempimento?
Come spiegato nelle slide del webinar, l'obbligo di comunicare la titolarità effettiva riguarda le imprese con personalità giuridica, le persone giuridiche private iscritte nei registri prefettizi o nei registri regionali o nel RUNTS (v. inoltre risposta al quesito n. 6) i trust con codice fiscale italiano e i mandati fiduciari ‘stabiliti o residenti’ in Italia (v. art. 21 comma 3 d. lgs n. 231/2007) stipulati con società fiduciarie. Le altre organizzazioni private non devono comunicare la propria titolarità effettiva alle camere di commercio.
Le 'branch' di società straniere sono tenute all'adempimento della titolarità effettiva?
Il termine 'branch' o 'filiale' è generico. Le strutture organizzative di imprese straniere sono tecnicamente definibili come 'sedi secondarie' o 'unità locali' (la loro natura è chiaramente indicata nelle visure camerali). Le unità locali sono iscritte nel REA, quindi non si ritiene che le società straniere che abbiano nel territorio italiano solo questo tipo di 'filiali' o 'branch' siano tenute a comunicare il/i titolare/i effettivo/i della societàmadre. Diverso è per le sedi secondarie di società straniere. Le società straniere che hanno una 'branch' o 'filiale' iscritta nel registro delle imprese come 'sede secondaria' sono generalmente soggette all'obbligo perché tali 'sedi' sono giuridicamente 'iscritte' nel registro delle imprese (v. art. 21 comma 1 d. lgs. 231/2007). Sul punto è opportuno un chiarimento da parte del MEF o MIMIT qualora si tratti di sede secondaria di società straniera con sede legale in uno dei paesi dell'Unione Europea (in questi casi la casamadre è infatti tenuta a comunicare la propria titolarità effettiva presso il Paese della sede). V. anche risposta al quesito n. 19.
Una società a responsabilità limitata con socio unico che è anche amministratore unico è tenuta all'adempimento? Il registro delle imprese 'conosce' infatti già il socioamministratore unico, che risulta iscritto.
Il titolare effettivo va comunque comunicato. Non ha alcun rilievo la circostanza che il socio unicoamministratore unico sia già noto al registro delle imprese. La comunicazione della titolarità effettiva è sempre necessaria: non è notizia già in possesso degli uffici del registro delle imprese.
Se l'amministratore è anche socio con partecipazione superiore al 25% del capitale e c'è un altro socio con partecipazione superiore a tale soglia come viene individuato il titolare effettivo?
Il titolare effettivo nelle imprese-persone giuridiche va individuato applicando le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs. n. 231/2007. (v. slide). Nel caso specifico, i titolari effettivi da comunicare si identificano nel socio-amministratore con partecipazione superiore al 25% e nell'altro socio con partecipazione superiore a tale soglia, salvo siano dei ‘prestanome’ o soggetti interposti da altri, perché in tal caso i titolari effettivi, da comunicare nel modello TE, sarebbero i ‘soci occulti’. Queste verifiche, aventi ad oggetto la titolarità effettiva della società, devono essere accuratamente svolte dagli amministratori
Come viene individuato il titolare effettivo nelle società cooperative?
Anche per le società cooperative valgono le regole generali. Deve quindi essere valutato l'assetto delle partecipazioni e, quando utilizzabile, va impiegato il criterio 'della proprietà' (le piccole società cooperative possono infatti avere un numero molto ridotto di soci e quindi possono esserci partecipazioni al capitale sociale superiori alla soglia del 25%). È utilizzabile anche il criterio del controllo: potrebbero esistere, ad esempio, vincoli contrattuali che consentono di individuare un terzo come titolare effettivo. Solo se questi due criteri non forniscono risultati utili, può essere utilizzato il criterio residuale, previsto dall'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 231/2007, secondo cui il titolare effettivo "... coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società...". Il tutto deve essere valutato con attenzione dagli amministratori.
Se una società (srl ) ha come soci due persone giuridiche e queste sono, a loro volta, partecipate solo da persone giuridiche occorre risalire alle persone fisiche che sono titolari effettivi di queste ultime?
Il titolare effettivo è sempre una persona fisica. Quando una società di capitali (es. 'A', società partecipata) annovera tra i soci, con partecipazioni superiori al 25%, altre persone giuridiche (es. società di capitali-socie) è necessario individuare, come prescritto dall'art 20 comma 2 lett. b) del d. lgs. n. 231/2007, chi eserciti il 'controllo' su di esse. Occorre quindi risalire la catena di controllo. Come spiegato nelle slide, il lemma 'controllo' forma oggetto di varie interpretazioni e diverso può essere il risultato di tali verifiche. Se queste indagini e le verifiche di cui all’art. 20 comma 3 non portano all’individuazione di un titolare effettivo, va utilizzato il criterio residuale di cui all'art. 20 c. 5 del decreto antiriciclaggio. Come evidenziato nel webinar, gli amministratori della società partecipata, tenuta a comunicare la propria titolarità effettiva, devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale (e devono tenere traccia delle verifiche compiute e delle motivazioni che conducono all’impiego di tale criterio).
Qualora l'unica partecipazione proprietaria diretta superiore al 25% fosse rappresentata da una SPA ad azionariato diffuso (quote individuali in % inferiore all'1%) ma il controllo dell'impresa fosse esercitato da un socio che detiene una partecipazione inferiore al 25%, chi andrebbe comunicato come titolare effettivo?
Dal quesito sembra già accertato che il criterio della proprietà (diretta o indiretta) sulla spa-socia non porti a risultati utili. Se così fosse e fosse accertato che il controllo sull’impresa è esercitato da un socio (es. grazie a un patto parasociale) questi deve essere indicato come titolare effettivo in base a uno dei criteri indicati dall’art. 20 comma 3 d. lgs. n. 231/2007, abbinando quindi uno dei codici-requisito previsti e illustrati nelle slide del webinar.
In caso di azioni o quote in comproprietà (assumendo che la partecipazione societaria sia ovviamente > del 25%) come viene individuato il titolare effettivo?
L’art. 1105 c.c. stabilisce che il partecipante che detiene la maggioranza delle quote della cosa comune decide in via vincolante anche per gli altri partecipanti qualora l’atto da compiere rientri nell’ordinaria amministrazione. Questi può essere individuato quale ‘titolare effettivo’ (se la partecipazione in comunione superi il 25% del capitale sociale). Se la partecipazione sociale che forma oggetto di in comunione è attribuita in parti uguali, l’amministratore può dichiarare ‘titolare effettivo’ tutti i comproprietari, salvo che circostanze di fatto o eventuali accordi tra gli stessi circoscrivano la scelta ad uno solo o ad alcuni di essi.
L’amministratore deve svolgere adeguate verifiche per appurare tali aspetti.
Domanda Risposta
In caso di srl con tre soci con quote al 33%, 33% e 34% e con un cda con un presidente (che è uno dei tre soci) è necessario indicare come titolare tutti e tre i soci o solo colui che è presidente in virtù del suo ruolo?
Nel caso indicato sembra applicabile il criterio della 'proprietà diretta' (v. slide). Se così fosse (va appurato dall'amministratore) i titolari effettivi sarebbero i tre soci, in quanto titolari di una partecipazione superiore al 25%. Ovviamente, se qualche socio fosse il 'prestanome' di altri - fosse cioè ‘persona interposta’ ma il dominus vero fosse un terzo – è necessario indicare come titolare effettivo il reale 'dominus' della partecipazione (con il codice-qualifica 'TPI'; v. slide del webinar).
I consorzi con attività esterna sono obbligati a comunicare il titolare effettivo?
I consorzi, a livello generale, non devono comunicare il titolare effettivo perché non hanno personalità giuridica. In casi del tutto particolari, qualora sia previsto dalla legislazione speciale, il consorzio può assumere personalità giuridica di diritto privato: in questi casi è soggetto alla dichiarazione della titolarità effettiva in quanto persona giuridica privata iscritta nel registro prefettizio, oppure nel registro regionale delle persone giuridiche private oppure nel RUNTS (v. anche risposte ai quesiti 5 e 6; v. art. 20 comma 4 d. lgs. n. 231/2007).
Chi detiene oltre il 25% delle quote ma non ha vincoli contrattuali che consentono di esercitare un'influenza dominante è designabile come titolare effettivo?
Il titolare (persona-fisica) di una partecipazione in società di capitali superiore al 25% è individuabile come titolare effettivo in base al criterio della proprietà (v. art. 20 comma 2 lett. a) d. lgs. n. 231/2007).
L'amministratore deve acquisire le informazioni necessarie per appurare che il titolare formale della partecipazione non sia 'persona interposta'. L'inesistenza di vincoli contrattuali che permettano di svolgere il controllo sulla società non rileva se viene utilizzato il 'criterio della proprietà' (v. slide del webinar).
L'art. 20 comma 5 - utilizzo del criterio residuale - si applica agli amministratori dotati di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione o anche agli amministratori con soli poteri di ordinaria amministrazione?
L'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 231/2007 (criterio residuale) stabilisce che il titolare effettivo "coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". Non si opera alcun distinguo tra poteri di ordinaria e/o di straordinaria amministrazione in capo agli amministratori: qualunque amministratore delegato (con poteri di ordinaria o di straordinaria amministrazione) va quindi indicato nel modello TE (oltre al rappresentante legale) se il titolare effettivo sia individuato mediante il criterio residuale (v. slide del webinar).
L'analisi delle partecipazioni nella società - al fine di individuare il titolare effettivo in base al criterio della proprietà - va compiuta alla data della comunicazione del titolare effettivo al registro delle imprese o si deve fare riferimento alla compagine sociale alla data di approvazione del bilancio d'esercizio 2022?
La comunicazione del titolare effettivo deve indicare i titolari effettivi alla data dell'invio della comunicazione all'ufficio del registro delle imprese. Se il titolare effettivo è individuato in base al criterio della proprietà (v. slide del webinar) si deve quindi fare riferimento alla compagine sociale al momento dell'invio della pratica.
La comunicazione del titolare effettivo è obbligatoria anche se i soci iscritti nel registro delle imprese sono aggiornati?
La comunicazione del titolare effettivo è obbligatoria e va comunque presentata a prescindere dalla circostanza che i soci iscritti nel registro delle imprese siano aggiornati.
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Le società di cartolarizzazione devono comunicare il titolare effettivo?
Le società di cartolarizzazione, come qualsiasi altra società, devono comunicare il proprio titolare effettivo individuandolo in base ai criteri stabiliti dall’art. 20 commi 2, 3 e 5 del d.lgs n. 231/07
Le imprese individuali devono comunicare il titolare effettivo?
Le disposizioni normative vigenti non prevedono che le imprese individuali debbano comunicare il proprio titolare effettivo al registro dei titolari effettivi.
Se tra i soci di una società di capitali vi sono vincoli di parentela, per individuare chi sia il titolare effettivo è necessario sommare il valore delle quote possedute da ciascuno?
La circostanza che tra i soci vi siano vincoli di parentela è irrilevante. Vanno comunque seguite le regole stabilite dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d.lgs n. 231/07 (v. slide del webinar). L’amministratore della società deve prestare attenzione, come sempre ma soprattutto in questi casi, alle interposizioni di persone (cd. prestanome) e aver cura di individuare e indicare i titolari effettivi.
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In caso di srl unipersonale in liquidazione il titolare effettivo è il liquidatore o il socio unico (persona fisica)?
Anche nel caso di srl in liquidazione con socio unico vanno seguite le regole generali, stabilite dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs n. 231/07. Il liquidatore (soggetto obbligato a firmare la comunicazione del TE) può essere individuato come titolare effettivo solo se il criterio della proprietà e il criterio del controllo non fossero utili all’indagine (v. slide del webinar). Nel caso proposto il titolare effettivo è il socio unico (in base al criterio della proprietà): il liquidatore deve comunque assumere le necessarie informazioni e appurare che questi non sia una persona interposta da altri (diversamente dovrebbe essere indicato il cd. ‘socio occulto’, cioè la persona fisica ‘interponente’).
Nel caso di società di capitali che ha come socio unico un'associazione (persona giuridica privata) come va individuato il titolare effettivo?
L'individuazione del titolare effettivo delle società di capitali va compiuta - dagli amministratori della società partecipata - utilizzando sempre i criteri generali previsti dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 del d. lgs. n. 231/2007. Va quindi preliminarmente verificato se vi sia una persona fisica che eserciti il controllo sulla persona giuridica privata titolare dell’intera partecipazione (va quindi applicato in via estensiva l’art. 20 comma 2 lett. b) d. lgs n. 231/2007). Va inoltre essere utilizzato il criterio di cui all’art. 20 comma 3 (es. un terzo potrebbe esercitare il controllo sulla società partecipata in base a particolari vincoli contrattuali). Infine, se l’uso dei primi due criteri non fornisse un riscontro utile, va utilizzato il criterio residuale di cui all’art. 20 comma 5 (v. slide del webinar). Gli amministratori della società partecipata devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale (e devono tenere traccia delle verifiche compiute e delle motivazioni che conducono all’impiego di tale criterio).
Se la catena di controllo di una società di capitali è riconducibile a un fondo comune d'investimento come viene individuato il titolare effettivo?
Nel caso proposto possono essere seguite le Linee Guida AIFI (del 6 novembre 2020, reperibili su Internet) secondo cui: a) “la dichiarazione sulla titolarità effettiva (…) è retta dai principi previsti per le società di capitali di cui all’art. 20 del Decreto 231/2007”; b) “…nel caso in cui (…) un Fondo Comune di Investimento risulti azionista diretto della Società Target, si ritiene debbano trovare applicazione i criteri previsti per la titolarità effettiva delle società di capitali. In assenza (…) in conformità ai principi di cui all’art. 20, troverà applicazione il criterio residuale. Conseguentemente, il titolare effettivo coinciderà con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società” (sull’uso di quest’ultimo criterio v. anche risposta al quesito n. 43).
In una società di capitali con tre soci, tutti con partecipazioni sopra-soglia, se un socio è probabilmente interposto da un altro socio, cosa deve dichiarare l'amministratore della società nel modello TE?
Può essere opportuna una esemplificazione. Tre soci 'A', 'B' e 'C' sono titolari rispettivamente del 30%, del 30% e del 40% del capitale sociale di una società di capitali. Il socio 'A' è in realtà interposto dal socio 'B': la partecipazione formalmente intestata ad 'A' viene cioè indirettamente gestita da 'B' grazie a un accordo convenuto tra i due. Il socio 'C' è invece il vero titolare della propria partecipazione. L'amministratore - in seguito alle informazioni che è tenuto ad assumere sulla titolarità effettiva, v. art. 22 comma 3 d. lgs n. 231/2007 - dovrà quindi indicare nel modello TE come titolari effettivi: 'B' con requisito TPD (in riferimento alla partecipazione sopra-soglia a lui intestata) e con requisito 'TPI' (in riferimento alla partecipazione soprasoglia da lui gestita tramite 'A', persona interposta) e 'C' con requisito 'TPD'.
Non mi è chiara l'applicazione del criterio residuale (art. 20 c. 5): se una spa o una srl ha un board con un consiglio di amministrazione di dieci amministratori, di cui solo tre hanno deleghe, vanno indicati come titolari effettivi tutti gli amministratori o solo i tre amministratori delegati?
L'art. 20 comma 5 del d. lgs. n. 231/2007 (criterio residuale) stabilisce che "...il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società". La relazione illustrativa al d. lgs. n. 125/2019 (che ha introdotto la disposizione) evidenzia come il titolare effettivo vada individuato “... nella figura di soggetti titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione quali, esemplificativamente, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ovvero i direttori generali della società...". In caso di utilizzo del criterio residuale, la comunicazione del titolare effettivo deve quindi riportare il rappresentante legale della società e gli amministratori delegati. Se non vi siano amministratori delegati ma vi sia un direttore generale con ampie deleghe, va indicato quest'ultimo, oltre al rappresentante legale (sul punto v. anche CNN, Studio 1_2023 B, cit., p. 34). Gli amministratori devono svolgere attente indagini prima di applicare il criterio residuale (e devono tenere traccia delle motivazioni che conducono all’impiego di tale criterio).
Se al vertice della catena di controllo esiste una società estera quotata in Borsa, come viene individuato il titolare effettivo?
Devono essere applicate le regole generali previste dall'art. 20 commi 2, 3 e 5 d. lgs. n. 231/2007. Va verificato se il criterio della proprietà indiretta di cui all’art. 20 comma 2 lett. b) possa permettere di individuare il titolare effettivo (tenendo conto delle diverse letture possibili di questa disposizione, illustrate nelle slide del webinar). Se la società estera quotata in Borsa fosse cioè controllata da una o più persone fisiche, costoro vanno individuati come titolari effettivi della società partecipata (con codice ‘TPI’). Va inoltre utilizzato il criterio del controllo riferito alla società italiana partecipata (art. 20 comma 3). Nel caso in cui né il criterio della proprietà, né il criterio del controllo portino a individuare un titolare effettivo, resta il criterio residuale di cui all’art. 20 comma 5, che stabilisce: "...il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società...«. Secondo l'interpretazione diffusa dal CNN (Studio 1_2023 B, cit., p. 35) in quest’ultimo caso vanno indicati come titolari effettivi coloro che ricoprono i ruoli indicati nella società italiana partecipata, non coloro che li rivestono nella società straniera-socia (sul punto è comunque opportuna una conferma da parte dei ministeri, MEF e/o MIMIT).
PARTE SECONDA: QUESITI SULLA FIRMA DIGITALE E SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE
Qualora un soggetto sia amministratore o legale rappresentante di diverse imprese, può effettuare una sola comunicazione del titolare effettivo?
L'amministratore di più imprese è tenuto a presentare e sottoscrivere digitalmente, per ciascuna impresa, la comunicazione del titolare effettivo. Ogni comunicazione deve riguardare una sola impresa-persona giuridica: ovviamente, come ricordato (v. slide del webinar) se l’impresa ha più titolari effettivi, tutti devono essere indicati nel modello digitale TE ad essa riferito (v. DM 12 aprile 2023).
La comunicazione del titolare effettivo deve essere firmata da colui che è individuato come titolare effettivo?
La comunicazione del titolare effettivo deve essere firmata dal soggetto obbligato al deposito: cioè da un amministratore se trattasi di impresa con personalità giuridica (ovvero dal liquidatore se l'impresa è in liquidazione) dal fondatore o da uno dei soggetti cui è attribuita la legale rappresentanza e l'amministrazione se trattasi di PGP; dal fiduciario se trattasi di trust o di mandato fiduciario.
Se ci sono tre titolari effettivi, chi dei tre deve firmare digitalmente la pratica?
Il titolare effettivo non deve firmare la pratica: v. risposta al quesito n. 46.
Domanda Risposta 48
Se l'amministratore dell’impresa-persona giuridica (spa, saa, srl, società cooperativa) non ha la firma digitale può firmare il professionista che trasmette la pratica?
No, almeno un amministratore deve avere la firma digitale. Il professionista può solo trasmettere la pratica di comunicazione del titolare effettivo: in questo caso deve aggiungere la sua firma digitale alla firma digitale dell'amministratore sul file della Comunicazione Unica, ai fini della domiciliazione, cioè per le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 3 del DM 55/2022. 49
Nel caso di società con un consiglio di amministrazione, la comunicazione del titolare effettivo deve essere sottoscritta da tutti i consiglieri?
No, la comunicazione del titolare effettivo va sottoscritta digitalmente da uno degli amministratori (consigliere semplice o consigliere delegato).
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Il procuratore che ha poteri di rappresentanza dell'impresa o della PGP (persona giuridica privata) può firmare la comunicazione del titolare effettivo?
Il procuratore dotato di poteri di rappresentanza della società o della PGP (persona giuridica privata) non può firmare la comunicazione del titolare effettivo. In base all'art. 3 c. 1 DM 55/2022 i soggetti obbligati alla presentazione e alla sottoscrizione della comunicazione sono infatti solo gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica (ovvero il sindaco, in via suppletiva, in caso di inadempimento dell'amministratore). Nel caso delle persone giuridiche private, i soggetti obbligati alla presentazione e alla sottoscrizione della comunicazione sono i fondatori oppure i soggetti a cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione.
Se l'obbligato alla comunicazione del titolare effettivo è un soggetto straniero (es. amministratore con cittadinanza straniera) e non ha la firma digitale è necessario che la richieda?
Sì, la comunicazione del titolare effettivo deve essere sottoscritta digitalmente dall'amministratore della società. Qualora sia straniero, è necessario che quest'ultimo abbia la firma digitale. La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi prevede anche modalità tecniche di rilascio 'a distanza’ dei dispositivi di firma.
Per i nuovi soggetti neocostituiti (es. nuova società di capitali) sarebbe opportuno che il notaio potesse comunicare al registro delle imprese il titolare effettivo assieme alla richiesta di iscrizione dell’atto costitutivo.
Al momento il DM 55/2022 non lo consente: il notaio non è tra i soggetti autorizzati a sottoscrivere la comunicazione della titolarità effettiva. Il notaio, tuttavia, può far sottoscrivere digitalmente la comunicazione a uno degli amministratori e aggiungere nella distinta della Comunicazione Unica la propria firma digitale a quella dell'amministratore (ai fini della domiciliazione, cioè per le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 3 DM 55/2022).
Il professionista incaricato può firmare la pratica di conferma del titolare effettivo al posto del soggetto obbligato in sede di deposito contestuale del bilancio?
La comunicazione del titolare effettivo deve essere firmata sempre dal soggetto obbligato (anche nel caso di conferma annuale). Il professionista incaricato all'invio telematico aggiunge la propria firma digitale (a quella del soggetto obbligato) nel modello della “Comunicazione Unica" (ai fini della domiciliazione, cioè per le comunicazioni previste dall’art. 7 comma 3 del DM 55/2022).
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L'impresa/ente obbligato a presentare la comunicazione del titolare effettivo è tenuto ad attivare un contratto Telemaco per spedire la pratica oppure il professionista, che procede alla spedizione, può utilizzare il suo contratto Telemaco?
Il professionista può utilizzare il proprio contratto Telemaco.
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Con quale tipo di firma di firma digitale deve essere firmata la comunicazione del titolare effettivo?
Può essere utilizzata qualunque firma digitale 'CADES' (pdf.p7m).
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Il sindaco di una società tenuta all’adempimento può firmare la comunicazione del titolare effettivo?
L'adempimento può essere sottoscritto digitalmente da un sindaco, in via suppletiva, quando cioè gli amministratori non provvedano. Il DM 12 aprile 2023 elenca le cariche “…che compongono l’organo di controllo che possono provvedere alla comunicazione laddove non venga effettuata dagli amministratori” (le cariche individuate sono il presidente del collegio sindacale, il presidente del consiglio di sorveglianza, il sindaco e il sindaco supplente).
In fase di costituzione della impresa o della PGP potrà essere presentata contestualmente la comunicazione del titolare effettivo?
In fase di costituzione di un’impresa con personalità giuridica (o di una PGP) non sarà possibile presentare contestualmente la domanda di iscrizione dell'atto costitutivo e la comunicazione del titolare effettivo: l’adempimento contestuale non è previsto. La comunicazione del titolare effettivo dovrà quindi essere trasmessa separatamente dalla richiesta di iscrizione dell'atto costitutivo.
Se tra i soci di una società vi è una società fiduciaria chi deve firmare la comunicazione del titolare effettivo?
Se un'impresa con personalità giuridica ha come socio una società fiduciaria - con partecipazione superiore al 25% - nulla cambia in merito a colui che deve sottoscrivere digitalmente la comunicazione del titolare effettivo della società di capitali partecipata. Il soggetto obbligato è l'amministratore della società partecipata. Ciò premesso, va tenuto presente che alla società fiduciaria spetta poi un adempimento diverso: quest'ultima è infatti obbligata a comunicare al registro delle imprese gli estremi del mandato fiduciario e il titolare effettivo di quest'ultimo. Questo diverso adempimento, che riguarda il titolare effettivo del mandato fiduciario - non il titolare effettivo della società partecipata! - va firmato digitalmente da uno degli amministratori della fiduciaria e va trasmesso all'ufficio del registro delle imprese della provincia in cui ha sede la fiduciaria (v. risposta al quesito n. 9).