4- "Strutture Alberghiere" 38pag.

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La norma di prevenzione incendi per le strutture alberghiere

ing. Marisa Cesario

Comandante Provinciale VVF COSENZA

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OBIETTIVI PRIMARI DELLA PREVENZIONE INCENDI • Secondo le recenti norme tecniche di prevenzione incendi approvate con D.M. 3 agosto 2015 (c.d. “codice di prevenzione incendi”), progettare la sicurezza antincendio di un'attività significa individuare le soluzioni tecniche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi primari della prevenzione incendi , che sono rappresentate da: • Sicurezza della vita umana e incolumità delle persone; • Tutela dei beni; • Tutela dell'ambiente. 2


RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PRIMARI

Secondo il “codice di prevenzione incendi”, tali obiettivi primari si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo, da garantire, tra le altre cose, anche la continuità d'esercizio per le opere strategiche. Ciò in aggiunta a quanto previsto per il ben noto requisito essenziale di sicurezza in caso d'incendio di cui alla direttiva 89/106/CEE: - garantire stabilità delle strutture portanti per un tempo determinato; - limitare produzione e propagazione dell’incendio all'interno attività; - limitare la propagazione di un incendio ad attività vicine; - garantire la sicurezza degli occupanti; 3 - garantire la sicurezza dei soccorritori.


STRUTTURE ALBERGHIERE .

• Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le “strutture ALBERGHIERE ” con oltre 25 posti letto sono ricomprese al p.to 66 dell’allegato I al decreto che, a differenza di quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982, comprende anche attività prima non soggette (residenze turistico - alberghiere, rifugi alpini, case per ferie, campeggi, villaggi-turistici, ecc.). 4


ATTIVITA SOGGETTE A CONTROLLO VVF (Attività n. 68 dell’allegato I al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151)

N.

ATTIVITA’

Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, resi-denze turistico alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la 66 gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormi-tori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

A ≤ 50 posti letto

B ≤ 100 posti letto

Strutture turisticoricettive all’aria aperta

C > 100 posti letto


Regola tecnica di riferimento D.M. 9 aprile 1994 -Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere • GU n. 116 del 20/5/1994 ; DM 6/10/2003 Regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prev. incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9/4/1994). GU n. 239 del 14/10/2003. 6


DECRETO 14 luglio 2015 . Disposizioni di prevenzione incendi per le attivitĂ ricettive turistico - alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50. GU n. 170 del 24/07/2015;

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ATTIVITA SOGGETTE ALLA REGOLA TECNICA a) alberghi; b) motel; c) villaggi-albergo; d) villaggi turistici; e) esercizi di affittacamere; f) case ed appartamenti per vacanze *; g) alloggi agroturistici; h) ostelli per la gioventù; * Le attività classificate come “case e appartamenti per vacanze” dall’Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del DM 9/4/1994. Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n. 36 dell’11/12/1985, non sono soggette a controllo VV.F. (Nota prot. n. P1230/4122/1 sott. 3 del 8/11/2001). Con l'entrata in vigore il 7/10/2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi, le “case per ferie” sono ricomprese al p.to 66 dell’allegato I al D.P.R. n. 151/2011. 8


Obiettivi: Direttiva 89/106/CEE del 21.12.1988 Sicurezza in caso di incendio:le costruzioni devono essere progettate e costruite in modo tale che, nel caso di sviluppo di incendio:

La capacitĂ portante delle strutture sia garantita per un determinato periodo di tempo

La produzione e propagazione di fiamme di fumi all’interno delle costruzioni sia limitata

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La propagazione dell’incendio alle costruzioni vicine sia limitata

Gli occupanti possano abbandonare la costruzione o essere messi in salvo

La sicurezza delle squadre di soccorso sia presa in considerazione 10


Misure di sicurezza sono basate sui seguenti principi generali: – resistenza al fuoco delle costruzioni – suddivisione degli spazi (compartimentazione) per attività omogenee – protezione delle aperture verticali – protezione delle aree a rischio – limitazioni nell’uso di materiali combustibili di arredamento e di rivestimento – previsione di adeguate “vie di uscita” – controllo della diffusione dei fumi – appropriate misure impiantistiche – rigorose misure di gestione della sicurezza 11


Titolo I Definizioni e classificazioni

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ALCUNE DEFINIZIONI

SPAZIO CALMO: luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa dei soccorsi.

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Ubicazione • in edifici isolati • in edifici a destinazione mista, o contigui, ad attività del D.M. 16/2/1982, limitatamente a: 64, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92 e 94 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982

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Resistenza al fuoco edifici di altezza antincendio < 24 m R/REI 60 edifici di altezza antincendio > 24 m <54 m R/REI 90 edifici di altezza antincendio > 54 m R/REI 120

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Resistenza al fuoco ATTIVITA’ ESISTENTI edifici di altezza antincendio < 12 m R/REI 30 edifici di altezza antincendio > 12 m <54 m R/REI 60 edifici di altezza antincendio > 54 m R/REI 90

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Resistenza al fuoco ATTIVITA’ ESISTENTI In alternativa Ê consentito che gli elementi strutturali portanti e separanti garantiscano una resistenza al fuoco R/REI secondo quanto indicato nella seguente tabella: (DM 6/10/2003)

edifici di altezza antincendio > 12 m <24 m R/REI 45 * o R/REI 30 ** edifici di altezza antincendio > 24 < 54 m R/REI 45 ** edifici di altezza antincendio > 54 m R/REI 60 ** * Condizioni 1 ** Condizioni 2 17


Reazione al fuoco atri, corridoi, disimpegni, scale, … – max 50% classe 1, rimanente classe 0

pavimentazioni rivestimenti parete, controsoffitti tende materiali isolanti in vista

classe 2 classe 1 classe 1

– classe 1 o 1-0, 0-1, 1-1 18


Reazione al fuoco mobili imbottiti – poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite classe 1 IM

materassi classe 1 IM sedie non imbottite classe 2 prodotti vernicianti per rivestimenti lignei classe 1 19


Misure per l’esodo in caso di emergenza

Sistemi di vie di uscita • • • • •

affollamento capacità di deflusso lunghezza delle vie di uscita larghezza delle vie di uscita caratteristiche delle vie di uscita

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Scale

attività nuove

Numero di piani fuori terra (P)

Tipologia scale antincendio

Numero minimo di scale (S)

P =1

Nessuna caratteristica

S≥1 se tutte le camere hanno accesso dall’esterno

P= 2

Nessuna caratteristica

S≥1 se la lunghezza dei corridoi e ≤ 15 m e se il percorso verso un luogo sicuro e ≤ 40 m

3≤P≤6

Scale protette

S≥2 contrapposte

P> 6

Scale a prova di fumo

S≥2 contrapposte 21


Scale in attività esistenti Numero di piani fuori terra (P)

Numero di piani pertinenti destinati ad alloggio (N)

Altezza antincend io (A)

Tipologia scale antincendio

Numero Minimo di scale (S)

Ulteriori Condizioni

P≤2

N=P

Nessuna caratteristica

S≥1

Vd. par. 19.6

P= 4

N=P

Nessuna caratteristica

S≥1

Vd. par. 19.6 e 20.4.2

3≤P≤6

N=P

Protetta

S≥1

Vd. par. 19.6

P> 6

N≤6

A ≤ 24 m

Protetta

S≥1

Vd. par. 19.6 e 20.4.2

P> 6

N=P

A ≤ 24 m

Protetta con accostamento mezzi VVF A prova di fumo

S≥1

Vd. par. 19.6 e 20.4.2

P> 6

N=P

A ≤ 32 m

Prova di fumo Esterna

S≥1

Vd. par. 19.6

P> 6

N=P

A ≤ 32 m

Protetta

S≥1

P> 6

N=P

A > 32 m

Prova di fumo

S≥2

Vd. par. 19.6 e 20.4.2 22 Vd. par. 19.6 e 20.4.1


Le disposizioni di prevenzione incendi per gli ascensori sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi".

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(Art. 3.2 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano protetto) Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: - le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonchĂŠ gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; - tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento. 24


Art. 3.3 dell'allegato al DM 15 settembre 2005: Vano a prova di fumo) Si considera vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti requisiti: -le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. - Ăˆ consentito che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti relativi ad ascensori antincendio e ascensori di soccorso; - le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonchĂŠ gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2; - le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto, 25 ovvero verso filtri a prova di fumo.


(Art. 7 dell'allegato al DM 15 settembre 2005 disciplina i vani di corsa per ascensore antincendio) Il vano di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3 dell'allegato al 15 settembre 2005 ed alle seguenti ulteriori misure riportate al presente articolo.

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Aree o impianti a rischio specifico – locali adibiti a depositi – locali adibiti a servizi generali – impianti di distribuzione di gas combustibili – impianti di condizionamento e di ventilazione – impianti di estinzione degli incendi – impianti di rivelazione incendi ed allarme

impianti a regola d’arte 27


Per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio si applica il DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi". Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore (4 aprile 2013) del decreto stesso, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, cosĂŹ come definita nella regola tecnica allegata al decreto. Per gli “impianti esistentiâ€? (senza modifiche sostanziali) rimangono valide le 28 disposizioni precedenti.


Alberghi in edifici pregevoli: basta la sola Fire Safety Engineering?

L’adeguamento antincendio delle strutture alberghiere nei centri storici

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Criticità comuni a tutte le residenze storiche

Le principali criticità che spesso si individuano in una residenza storica sono: – larghezza delle vie di esodo e dei varchi limitata, specialmente se ai piani intermedi vi sono i saloni per cerimonie; – affitto dei saloni a società di catering per cerimonie; geometria degli ambienti irregolare e tortuosa; – scale centrali che immettono nell’atrio di ingresso e non direttamente all’esterno; – presenza di tendaggi, arazzi, rivestimenti, arredi imbottiti di pregio ma non classificati ai fini della reazione al fuoco; – resistenza al fuoco strutture portanti di difficile determinazione; larghezza e regolarità delle scale interne soprattutto avvicinandosi ai piani più in alto; – difficoltà di realizzare compartimentazioni tradizionali che rispettino i vincoli architettonici della struttura; – difficoltà e spesso impossibilità, di ubicare infrastrutture esterne (scale emergenza esterne); – difficoltà di sostituzione infissi storici con infissi resistenti al fuoco, difficoltà di filtrare le scale a tutti i piani; – difficoltà di incremento di prese elettriche e di condutture elettriche; – spesso sono da rialimentare vecchi lampadari e lampade storiche; 30


Criticità comuni a tutte le residenze storiche

gruppi termici e cucine inseriti nella volumetria della residenza, anche se ormai la tendenza è di decentrare almeno i generatori di calore installando moduli termici da esterno; aree di deposito con limitata aerazione;

e, non ultimo, • la presenza di ospiti cui non è, ovviamente, possibile dare indicazioni su come devono gestire la camera o su come devono lasciare porte e finestre in accordo alle condizioni di simulazione dello scenario; infine lo staff a servizio dell’albergo, per il quale, invece, è possibile rendere efficiente la risposta ai fini della gestione del fattore umano. 31


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.03.2012

Di cosa si tratta?

Piano straordinario biennale per l’adeguamento alle norme antincendio delle strutture ricettive con oltre 25 posti letto, entrato in vigore, infatti, a fine aprile, mettendo fine alle numerose proroghe che si sono succedute negli ultimi anni, relativamente all’obbligo per i gestori di alberghi e strutture turistiche di adeguarsi alle disposizioni di prevenzione incendi. In vigore dal 29/04/2012


Primo passo: istanza di ammissione al piano 1.

;

Corredata di: documentazione tecnica attestante il possesso dei requisiti di sicurezza antincendio previsti all'art. 5; richiesta di esame del progetto relativo al completo adeguamento antincendio, per le strutture ricettive oltre 50 posti letto se il progetto è stato giĂ approvato, si indicano gli estremi identificativi dell’approvazione; programma di adeguamento dell'attivitĂ alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore: 29 maggio 2012


Art.5 punto 9 punto 10 punto 11.2 punto 12

punto 13 punto 14 punto 15 punto 17 punto 20.2 punto 20.3

punto 20.5

impianti elettrici; sistemi di allarme; estintori; impianti di rivelazione e segnalazione incendi, per le sole strutture ricettive per le quali il DM 9.4.1994 ed il DM 16.10.2003 ne prevedono l'obbligo; segnaletica di sicurezza; gestione della sicurezza; addestramento del personale; istruzioni di sicurezza; larghezza delle vie di uscita; larghezza totale delle uscite, con possibilitĂ di prevedere la capacitĂ di deflusso pari a quella indicata al punto 20.1 alle condizioni ivi riportate; vie di uscita ad uso promiscuo, limitatamente alla larghezza della scala e della via di esodo ad uso promiscuo.


Cosa succede se, pur non avendo adeguato la struttura alle prescrizioni antincendio (assenza di CPI), non si presenta domanda di ammissione al piano oppure non si viene ammessi? In caso di omessa presentazione dell'istanza, o di mancata ammissione al piano straordinario, sono applicabili le sanzioni previste dall’articolo 4 del DPR 151/2011. Il Comando provvede anche a dare comunicazione alle autorità competenti dei provvedimenti adottati.


Il Comando, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, si esprime sull'ammissione al piano ed effettua i controlli volti ad accertare il rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti. I controlli, attraverso visite tecniche, sono disposti dal Comando anche con metodo a campione: in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell’attività , il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni.


LEGGE 27 febbraio 2015, n.11 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28.02.2015

Di cosa si tratta?

Proroga dei termini previsti per completare l’adeguamento delle disposizioni previste nel piano straordinario biennale al 31 ottobre 2015 Differimento dei termini per gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 per le nuove attività al 07 ottobre 2016


Grazie per l’attenzione


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