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Ordine degli Architetti della Provincia di Reggio Calabria

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi del DM 5.08.2011

CARICO DI INCENDIO RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE

a cura dell’Ing. Andrea Gattuso


In premessa facciamo qualche cenno sul Decreto del Presidente della Repubblica 21 Aprile 1993, n. 246

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/106/CEE RELATIVA AI PRODOTTI DA COSTRUZIONE (G.U. n. 170 del 22/7/93)


Art. 1 - Campo di applicazione - Definizioni 1 Il regolamento si applica ai materiali da costruzione nei casi in cui essi devono garantire il rispetto di uno o piĂš requisiti essenziali, di cui all’allegato A, relativi alle opere di costruzione. 2 Ai fini del presente regolamento è considerato "materiale da costruzione" ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato o assemblato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. I "materiali da costruzione" sono in appresso denominati "prodotti". Le opere di costruzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, sono in appresso denominate "opere".


specificazioni tecniche:

le norme gli atti di benestare tecnico

norme armonizzate:

specificazioni tecniche adottate dal CEN o CENELEC

documenti interpretativi: documenti che precisano i requisiti essenziali e costituiscono riferimento per la definizione di norme armonizzate e di orientamenti per il rilascio del benestare tecnico europeo, nonchĂŠ per il riconoscimento di altre specificazioni tecniche


Art. 2 - Condizioni di immissione sul mercato 1 I prodotti possono essere immessi sul mercato solo se idonei all’impiego previsto. Sono idonei i prodotti dotati di caratteristiche tali da rendere le opere sulle quali devono essere incorporati o comunque installati, se adeguatamente progettate e costruite, conformi ai requisiti essenziali di cui all’allegato A, se e per quanto tali requisiti sono prescritti. I prodotti che recano il marchio CE si presumono idonei all’impiego previsto. 2 Il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, il Ministero dei Lavori Pubblici e le altre amministrazioni competenti adottano ed attuano le misure occorrenti per l’osservanza del comma 1. 3 Restano ferme le disposizioni che regolano la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di cui all’art. 1.


Art. 3 - Marchio CE 1 Possono essere muniti di marchio CE i prodotti che soddisfano una delle condizioni seguenti: a) conformità alle norme nazionali che recepiscono norme armonizzate i cui estremi sono stati pubblicati nella G.U.C.E.; b) conformità, nel caso in cui non esistano norme armonizzate, alle norme nazionali riconosciute dalla Commissione a beneficiare della presunzione di conformità. A tal fine le competenti amministrazioni tramite il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato comunicano alla Commissione i testi delle specificazioni tecniche nazionali ritenute conformi agli specifici requisiti essenziali; c) conformità al benestare tecnico europeo.


2 Il marchio CE è apposto, a cura e con responsabilità del fabbricante o del suo mandatario stabilito sul territorio della Comunità europea, sul prodotto, su di una etichetta ad esso saldamente fissata, sull’imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento

3 Il marchio CE è raffigurato dal simbolo CE, come qui di seguito riportato:


Esso è integrato dai seguenti dati: a) dal nome o dal marchio distintivo del fabbricante e del suo mandatario; b) se le specificazioni tecniche lo prevedono, da indicazioni che permettano di identificare le caratteristiche del prodotto e dalle due ultime cifre dell’anno di fabbricazione; c) se necessario, dal simbolo di identificazione dell’organismo riconosciuto e notificato che controlla la produzione o dal numero del certificato di conformità o dagli estremi del benestare tecnico. 4 Se un prodotto è sottoposto anche a disposizioni emanate in attuazione di altre direttive comunitarie, il marchio CE indica in tali casi che il prodotto soddisfa anche i requisiti previsti da tali disposizioni.


Allegato A REQUISITI ESSENZIALI AI QUALI DEBBONO RISPONDERE LE OPERE

Aggiornato con il Regolamento UE n째 305 del 9.03.2011


Requisito n°2 Sicurezza in caso d’incendio Le opere da costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: - la capacità portante dell’edificio possa essere garantita per un tempo determinato - la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate - la propagazione del fuoco a opere da costruzione vicine sia limitata - gli occupanti possano abbandonare le opere da costruzione o essere soccorsi in altro modo; - si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso


La Marcatura CE

riepilogando

 E’ obbligatoria per tutti i prodotti da costruzione che rientrano

  

 

nella Direttiva e che saranno coperti da una norma armonizzata EN E’ l’unica marcatura che indica la conformità dei prodotti alle norme di riferimento ed il rispetto dei requisiti essenziali Non è una marcatura di origine o di qualità Deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile nelle forme previste dalla Direttiva Consiglio 93/68/CE e decisione del consiglio 93/465/CE. Deve essere facilmente accessibile per le autorità di sorveglianza del mercato Deve essere apposta sul prodotto stesso, sull’etichetta, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.


La Marcatura CE significa  Che sono state svolte sul prodotto tutte le prove e le verifiche

richieste dalle norme armonizzate.  Consente l’immissione del prodotto sul mercato  Assicura il consumatore circa l’idoneità del prodotto relativamente ai requisiti essenziali previsti e per il suo uso previsto.  Indica che sono soddisfatti i requisiti essenziali di tutte le direttive applicabili al prodotto.


La Marcatura CE non significa  Non contempla aspetti diversi dai Requisiti Essenziali (per

esempio quelle volontarie)  E’ il minimo comun denominatore per la commercializzazione

del prodotto in Europa, fatte salve specifiche disposizioni nazionali per l’utilizzo del prodotto ……


La CPD: a chi è rivolta??  La direttiva è espressamente indirizzata alle aziende

produttrici e/o ai rivenditori e non ai professionisti  Tratta dei prodotti e delle opere per l’edilizia  I professionisti, pur non essendo direttamente coinvolti nella marcatura CE dei prodotti rivestono un ruolo essenziale in merito all’applicazione della Direttiva  I professionisti sono gravati da responsabilità non trascurabili


Le implicazioni per i professionisti Progettista Direttore dei lavori Collaudatore Le responsabilità previste a carico del produttore non mettono al riparo da eventuali corresponsabilità gli altri operatori della filiera.  Per quanto riguarda i professionisti coinvolti nel processo di costruzione sussistono implicazioni e responsabilità diverse a seconda del ruolo ricoperto.    


La direttiva sui prodotti da costruzione (89/106/CE), recepita in Italia con il DPR 246 del 21.04.193, è stata abrogata dal nuovo Regolamento UE n° 305 del 9.03.2011 entrato in vigore, senza necessità di recepimento, parzialmente il 24.04.2011 e per la totalità degli articoli il 1.07.2013.


Definiamo adesso il


Carico d’incendio Definizione dal DM 30.11.1983

Potenziale termico della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, ivi compresi i rivestimenti dei muri, delle pareti provvisorie, dei pavimenti e dei soffitti. Convenzionalmente è espresso in chilogrammi di legno equivalente (potere calorifico inferiore 4.400 Kcal/kg).


Carico d’incendio

q=

q=

i gi Hi 4400 A

q

carico di incendio in kg/mq legna equivalente

gi

peso del combustibile (kg)

Hi

potere calorifico inferiore (kcal/kg)

A

superficie orizzontale del locale considerato (mq)

4.400

potere calorifico inferiore del legno standard (kcal/kg)

 gi Hi i 18,42 A

Hi in MJ

1 MJ = 238,85 kcal


La nuova definizione secondo il D.M. 9.03.2007 CARICO DI INCENDIO: Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente. (Il valore 0,054 è stato poi rettificato in 0,057)

CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: Carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/mq.


qf carico d’incendio specifico

gi massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg] Hi potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg] mi fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili ψi fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi A superficie in pianta lorda del compartimento [m2]


MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI CHE COMPONGONO LE STRUTTURE PORTANTI E SEPARANTI DELLA COSTRUZIONE

LA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE La normativa in vigore


Dm 30.11.1983 : Resistenza al fuoco. Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato - in tutto o in parte: la stabilità "R", la tenuta "E", l'isolamento termico "I", cosÏ definiti: - stabilità : attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco; - tenuta: attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare nè produrre se sottoposto all'azione del fuoco su un lato fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto; - isolamento termico: attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore.


Pertanto: -con il simbolo "REI" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità , la tenuta e l'isolamento termico; -con il simbolo "RE" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità e la tenuta; -con il simbolo "R" si identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità . In relazione ai requisiti dimostrati, gli elementi strutturali vengono classificati da un numero che esprime i minuti primi. Per la classificazione degli elementi non portanti il criterio "R" è automaticamente soddisfatto qualora siano soddisfatti i criteri "E" ed "I".



Classe degli edifici  Classi

15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 “durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento costruttivo in esame�


Determinazione della classe C=kq  C  q  k

classe carico d’incendio coefficiente di riduzione

k tiene conto delle condizioni reali dell’incendio


Coefficiente di riduzione k Valori compresi fra 0,2 e 1,00 Dipende da: caratteristiche e destinazione d’uso dell'edificio natura del materiale combustibile presente distanza da altri edifici misure di segnalazione e prevenzione degli incendi


Le prescrizioni fornite dalle specifiche norme di prevenzione incendi Vediamo qualche esempio: Le strutture alberghiere: DM 9.04.1994 Resistenza al fuoco delle strutture I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali devono essere valutati secondo le prescrizioni e le modalitĂ di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961 prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).


Le strutture alberghiere: DM 9.04.1994 Le strutture portanti dovranno garantire resistenza al fuoco R e quelle separanti REI secondo quanto indicato nella successiva tabella:

Altezza Antincendio dell'edificio

R

REI

Fino a 24 m

60

60

Superiore a 24 m fino a 54 m

90

90

Oltre 54 m

120

120


Le strutture sanitarie pubbliche e private : DM 18.09.2002. Resistenza al fuoco delle strutture e dei sistemi di compartimentazione. Le strutture e i sistemi di compartimentazione devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI secondo quanto sotto riportato: piani interrati: R/REI 120; edifici di altezza antincendio fino a 24 m: R/REI 90; edifici di altezza antincendio oltre 24 m: R/REI 120.


PiĂš in dettaglio parleremo di :

1

Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione

2

Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivitĂ soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


RESISTENZA AL FUOCO La normativa emanata secondo la classificazione europea : “I Decreti Ministeriali 16.02.2007 e 9.03.2007 �

I decreti sono entrati in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 29-03-2007) e pertanto il 25.09.2007


Resistenza al fuoco dei materiali da costruzione

D.M. 16 febbraio 2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione" (G:U. 29 marzo 2007) riguarda: “qualsiasi prodotto da costruzione fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione, comprendenti edifici e le opere di ingegneria civile�. Sono indicati i criteri secondo cui classificare la resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi; le prestazioni di resistenza al fuoco possono essere determinate in base ai risultati di prove, calcoli e confronti con tabelle.


D.M. 9 marzo 2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" (G:U. 29 marzo 2007) sono stabiliti criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono avere le costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco prive di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, sono escluse le attività per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.”


DM 16.02.2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” Campo di applicazione e definizioni prodotti ed elementi costruttivi per i quali e’ prescritto il requisito di resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio delle opere in cui sono inseriti «prodotto da costruzione» o «prodotto»: qualsiasi prodotto fabbricato al fine di essere permanentemente incorporato in elementi costruttivi o opere da costruzione «opere da costruzione» o «opere» comprendono gli edifici e le opere di ingegneria civile le parti e gli elementi di opere da costruzione, composte da uno o più prodotti anche non aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, sono definite «elementi costruttivi».


Le «norme armonizzate», gli atti di «benestare tecnico», le «norme nazionali che recepiscono norme armonizzate», le «norme nazionali riconosciute dalla Commissione beneficiare della presunzione di conformità», di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, sono di seguito denominati «specificazioni tecniche».

Il «campo di applicazione diretta del risultato di prova» è l’ambito, previsto dallo specifico metodo di prova e riportato nel rapporto di classificazione, delle limitazioni d’uso e delle possibili modifiche apportabili al campione che ha superato la prova, tali da non richiedere ulteriori valutazioni, calcoli o approvazioni per l’attribuzione del risultato conseguito


«laboratorio di prova»: a) il laboratorio, notificato alla Commissione UE, che effettua prove su prodotti aventi specifici requisiti di resistenza al fuoco, ai fini dell’apposizione della marcatura CE, in riferimento alla direttiva 89/106/CEE; b) il laboratorio di resistenza al fuoco dell’Area protezione passiva della DCPST e i laboratori italiani autorizzati ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985 ovvero i laboratori di resistenza al fuoco di uno degli altri Stati della Unione europea o di uno degli Stati contraenti l’accordo SEE e la Turchia, cui viene riconosciuta da questo Ministero l’indipendenza e la competenza dei laboratori di prova prevista dalla norma EN ISO/CEI 17025 o da equivalenti garanzie riconosciute in uno degli Stati stessi.







In possesso di requisiti di resistenza al fuoco la cui classe è riscontrabile nell’etichettatura • In possesso della documentazione prevista tradotta in lingua italiana • Certificazione di uso conforme all’impiego previsto (art. 4 comma 4 DM 16/2/07)


Possibili nuove classificazioni per alcuni prodotti/elementi resistenti al fuoco

Parete non portante EI 60 E90 M Elemento di separazione vetrato EW 60 Solaio REI 90 RE 120


Prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco

I prodotti legalmente commercializzati in uno degli Stati della Unione europea e quelli provenienti dagli Stati contraenti l’accordo SEE e Turchia, possono essere impiegati in Italia in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, secondo l’uso conforme all’impiego previsto, se muniti della marcatura CE prevista dalle specificazioni tecniche di prodotto.


Per le porte e gli altri elementi di chiusura, per le quali non è ancora applicata la procedura ai fini della marcatura CE in assenza delle specificazioni tecniche e successivamente durante il periodo di coesistenza, l'impiego in elementi costruttivi e opere in cui è prescritta la loro classe di resistenza al fuoco, è subordinato al rilascio dell’omologazione ai sensi del DM 21.06.2004.

Al termine del periodo di coesistenza, definito con comunicazione della Commissione dell’Unione europea, detta omologazione rimane valida, solo per i prodotti già immessi sul mercato entro tale termine, ai fini dell’impiego entro la data di scadenza dell’omologazione stessa


Elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco Gli elementi costruttivi, per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, possono essere installati ovvero costruiti in opere destinate ad attività soggette ai regolamenti di prevenzione incendi, in presenza di certificazione redatta da professionista in conformità al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012, che ne attesti la classe di resistenza al fuoco

La certificazione del professionista garantisce anche nei confronti delle mutue interazioni tra prodotti ed elementi costruttivi che ne possano pregiudicare o ridurre la classificazione ottenuta


Qualora l’elemento costruttivo coincida con un prodotto munito di marcatura CE la certificazione del professionista , costituisce la dichiarazione di uso conforme all’impiego previsto

Qualora la classificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi sia ottenuta attraverso soli risultati di prova, la certificazione del professionista garantisce che l’elemento costruttivo ricada all’interno del campo di diretta applicazione del risultato di prova. In caso contrario la classificazione di resistenza al fuoco deve fare riferimento alla ulteriore documentazione resa disponibile dal produttore, in conformità alle prescrizioni di cui all’allegato B) al presente decreto.


Norme transitorie I rapporti di prova di resistenza al fuoco rilasciati ai sensi della Circolare 14 settembre 1961, n. 91, dal laboratorio di Scienza delle costruzioni del Centro Studi ed Esperienze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ovvero da laboratorio autorizzato ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 26 marzo 1985, sono da ritenersi validi, ai fini della commercializzazione dei prodotti ed elementi costruttivi oggetto delle prove, nel rispetto dei seguenti limiti temporali: - rapporti emessi entro il 31 dicembre 1985: fino a 1 anno dall’entrata in vigore del presente decreto - rapporti emessi dal 1° gennaio 1986 al 31 dicembre 1995: fino a 3 anni dall’entrata in vigore del presente decreto; - rapporti emessi dal 1° gennaio 1996: fino a 5 anni dall’entrata in vigore del presente decreto.


I prodotti e gli elementi costruttivi sono classificati in base alle loro caratteristiche di resistenza al fuoco, secondo i simboli e le classi indicate nelle tabelle dell’allegato A) Allegato A – Simboli


Allegato A: ANALISI DEI SIMBOLI PIU’ RICORRENTI (1)

R

Capacità di un elemento costruttivo di sopportare l’azione dell’incendio sotto definite azioni meccaniche, agenti su una o più superfici, per un periodo di tempo, senza alcuna perdita di stabilità strutturale. Il criterio per la valutazione del collasso corrisponde al raggiungimento di un valore di soglia della deformazione (flettente o assiale) e/o di un valore di soglia della velocità di deformazione (flettente o assiale). Il primo criterio è più affine ad un calcolo analitico, il secondo ad una prova di laboratorio.


Allegato A: ANALISI DEI SIMBOLI PIU’ RICORRENTI (2)

E

Capacità di un elemento di separazione di sopportare l’azione dell’incendio agente su una faccia senza far passare l’incendio sulla faccia non esposta, intesa come passaggio di fiamme e gas caldi. La valutazione della tenuta è generalmente fatta sulla base di quale dei tre criteri è raggiunto per primo: a) fessure o aperture superiori a prefissati valori; b) innesco di un batuffolo di cotone; c) presenza di fiamma persistente. La perdita del requisito R comporta automaticamente la perdita di E. Per la valutazione del criterio a) si usano calibri cilindrici (gap gauge)  8 e 20 mm che devono entrare e muoversi liberamente senza sforzo all’interno delle fessure; tale metodo si usa soprattutto per elementi non dotati di I, per i quali il batuffolo di cotone si innescherebbe sempre.


Allegato A: ANALISI DEI SIMBOLI PIU’ RICORRENTI (3)

I

Capacità di un elemento costruttivo di sopportare l’azione dell’incendio agente su una faccia senza far passare l’incendio sulla faccia non esposta, a seguito di un significativo passaggio di energia termica. La trasmissione di calore deve essere limitata in modo che né la faccia non esposta (se combustibile) né alcun materiale combustibile a contatto con la sua superficie venga innescato. Il requisito I testifica anche la capacità dell’elemento di rappresentare una barriera al calore sufficiente a proteggere le persone nelle sue vicinanze. Il primo obiettivo è raggiunto quando la temperatura massima misurata in qualsiasi punto della superficie non esposta non supera di più di 180°C la temperatura media iniziale. Il secondo obiettivo è raggiunto quando la temperatura media misurata sulla faccia non esposta non supera di più di 140°C la temperatura media iniziale.


Classificazioni di Resistenza al Fuoco

Il DM 16.02.2007

Allegato A – Classi

“le classificazioni sono espresse in minuti”


Il DM 16.02.2007

















Il DM 16.02.2007

Allegato B Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove Le prove di resistenza al fuoco hanno l’obbiettivo di valutare il comportamento al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali.

NELL’ALLEGATO SONO DESCRITTE LE MODALITA’ DI CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME EN 13501 E LE EN 13641-2.


Il DM 16.02.2007

Allegato C ModalitĂ per la classificazione in base ai risultati di calcoli

I metodi di calcolo della resistenza al fuoco hanno l’obiettivo di consentire la progettazione di elementi costruttivi portanti, separanti o non separanti, resistenti al fuoco anche prendendo in considerazione i collegamenti e le mutue interazioni con altri elementi, sotto specifiche condizioni di esposizione al fuoco e attraverso il rispetto di criteri prestazionali e l’adozione di particolari costruttivi.


Il DM 16.02.2007

METODI DI CALCOLO sono quelli contenuti negli eurocodici di seguito indicati se completi delle appendici contenenti i parametri definiti a livello nazionale (NDPs): EN 1991-1-2 «Azioni sulle strutture – Parte 1-2: Azioni generali – Azioni sulle strutture esposte al fuoco» EN 1992-1-2 «Progettazione delle strutture di calcestruzzo – Parte 12: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» EN 1993-1-2 «Progettazione delle strutture di acciaio – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio»


Il DM 16.02.2007

EN 1994-1-2 «Progettazione delle strutture miste acciaio calcestruzzo – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» EN 1995-1-2 «Progettazione delle strutture di legno – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» EN 1996-1-2 «Progettazione delle strutture di muratura – Parte 12: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio» EN 1999-1-2 «Progettazione delle strutture di alluminio – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio»


Il DM 16.02.2007 Allegato D ModalitĂ per la classificazione in base a confronti con tabelle

Le tabelle propongono delle condizioni sufficienti classificazione di elementi costruttivi resistenti al fuoco.

per

la

Dette condizioni non costituiscono un obbligo qualora si proceda alla determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco secondo gli altri metodi previsti nel presente decreto.


Il DM 16.02.2007











fattore di sezione: Per un elemento non protetto è il rapporto tra l’area della superficie esposta e il volume dell’elemento stesso;






Ricapitolando per la DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE si può ricorrere a : METODI ANALITICI : Eurocodici TABELLE DM 16.02.2007 PROVE DM 16.0.2007


Vediamo adesso il DECRETO 9 marzo 2007 (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87) Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


DECRETO 9 marzo 2007 (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n.87) Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 1. Oggetto e campo di applicazione Il decreto stabilisce i criteri per determinare le prestazioni di resistenza al fuoco che devono possedere le costruzioni nelle attivita' soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle attivitĂ per le quali le prestazioni di resistenza al fuoco sono espressamente stabilite da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.


Ad esempio per Le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq le prestazioni sono definite dal dm 27.07.2010 RESISTENZA AL FUOCO Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione dell’attività commerciale devono garantire rispettivamente requisiti di resistenza al fuoco R e REI/EI non inferiori a quelli riportati nella seguente tabella 1:


Le attività commerciali con superficie superiore a 400 mq: dm 27.07.2010 Le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione delle attività commerciali con altezza non superiore a 15 m, superficie di vendita non superiore a 1000 mq, carico di incendio specifico non superiore a 300 MJ/mq ed inserite in edifici esistenti. devono presentare caratteristiche R e REI/EI non inferiore a 30; per le medesime attività, qualora di tipo isolato, la classe di resistenza al fuoco è determinata in conformità al decreto del Ministro dell’interno 9 marzo 2007. Per attività commerciali monopiano, isolate e con carico di incendio specifico non superiore a 100 MJ/mq è ammessa una classe di resistenza al fuoco pari a 15.


Ritornando al DM 9.03.2007

Art. 2. Obiettivi, strategie, responsabilita‘ GARANTIRE: 1. la stabilita' degli elementi portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso agli occupanti; 2. la limitata propagazione del fuoco e dei fumi, anche riguardo alle opere vicine; 3. la possibilita' che gli occupanti lascino l'opera indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; 4. la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.


Il DM 9.03.2007

RESPONSABILITA’ L'individuazione dei valori che assumono i parametri posti a base della determinazione delle azioni di progetto e' a carico dei soggetti responsabili della progettazione.

Il mantenimento delle condizioni che determinano l'individuazione dei suddetti valori e' a carico dei titolari delle attivita'.


Il DM 9.03.2007

Art. 4. Abrogazioni e disposizioni finali abrogati:  la circolare del Ministro dell'interno 14 settembre 1961, n. 91, recante norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati ad uso civile;

 il decreto del Ministro dell'interno 6 marzo 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1986, recante «Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno».


Le nuove definizioni

Il DM 9.03.2007

TERMINI, DEFINIZIONI E TOLLERANZE DIMENSIONALI Oltre al DM 30.11.83 valgono le seguenti definizioni:

a) CAPACITÀ DI COMPARTIMENTAZIONE IN CASO D’INCENDIO: attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l’azione del fuoco, oltre alla propria stabilità, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.

b) CAPACITÀ PORTANTE IN CASO DI INCENDIO: attitudine della struttura, di una parte della struttura o di un elemento strutturale a conservare una sufficiente resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco con riferimento alle altre azioni agenti.


Il DM 9.03.2007

c) CARICO DI INCENDIO: potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente. d) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO: carico di incendio riferito all’unità di superficie lorda. E’ espresso in MJ/mq.


e) CARICO D’INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO: carico d’incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione presenti. Esso costituisce la grandezza di riferimento per le valutazioni della resistenza al fuoco delle costruzioni. f) CLASSE DI RESISTENZA AL FUOCO: intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la capacità di compartimentazione. g) COMPARTIMENTO ANTINCENDIO: parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l’azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione. Il DM 9.03.2007


h) INCENDIO CONVENZIONALE DI PROGETTO: incendio definito attraverso una curva di incendio che rappresenta l’andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell’intorno della superficie degli elementi costruttivi. La curva di incendio di progetto può essere: - nominale: curva adottata per la classificazione delle costruzioni e per le verifiche di resistenza al fuoco di tipo convenzionale; - naturale: curva determinata in base a modelli d’incendio e a parametri fisici che definiscono le variabili di stato all’interno del compartimento. i) INCENDIO LOCALIZZATO: focolaio d’incendio che interessa una zona limitata del compartimento antincendio, con sviluppo di calore concentrato in prossimità degli elementi costruttivi posti superiormente al focolaio o immediatamente adiacenti. Il DM 9.03.2007


Il DM 9.03.2007

j) RESISTENZA AL FUOCO: una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all’incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi. k) SUPERFICIE IN PIANTA LORDA DI UN COMPARTIMENTO: superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.


2. CARICO DI INCENDIO SPECIFICO DI PROGETTO 1. Il valore del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) è determinato secondo la seguente relazione:

Il DM 9.03.2007


Il DM 9.03.2007


Il DM 9.03.2007


qf è il valore nominale del carico d’incendio specifico da determinarsi secondo la formula:

gi massa dell’i-esimo materiale combustibile [kg] Hi potere calorifico inferiore dell’i-esimo materiale combustibile [MJ/kg] mi fattore di partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0,80 per il legno e altri materiali di natura cellulosica e 1,00 per tutti gli altri materiali combustibili ψi fattore di limitazione della partecipazione alla combustione dell’i-esimo materiale combustibile pari a 0 per i materiali contenuti in contenitori appositamente progettati per resistere al fuoco; 0,85 per i materiali contenuti in contenitori non combustibili e non appositamente progettati per resistere al fuoco; 1 in tutti gli altri casi A superficie in pianta lorda del compartimento [m2]


2. Qualora, in alternativa alla formula suddetta, si pervenga alla determinazione di qf attraverso una valutazione statistica del carico di incendio per la specifica attività, si deve far riferimento a valori con probabilità di superamento inferiore al 20%. 3. Lo spazio di riferimento generalmente coincide con il compartimento antincendio considerato e il carico di incendio specifico è quindi riferito alla superficie in pianta lorda del compartimento stesso, nell’ipotesi di una distribuzione sufficientemente uniforme del carico di incendio. In caso contrario il valore nominale qf del carico d’incendio specifico è calcolato anche con riferimento all’effettiva distribuzione dello stesso. Il DM 9.03.2007


Il DM 9.03.2007

RICHIESTE DI PRESTAZIONE 1. Le prestazioni da richiedere ad una costruzione, in funzione degli obiettivi di sicurezza, sono individuate nei seguenti livelli: Livello I. Nessun requisito specifico di resistenza al fuoco dove le conseguenze della perdita dei requisiti stessi siano accettabili o dove il rischio di incendio sia trascurabile Livello II. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all’evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all’esterno della costruzione Livello III. Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo congruo con la gestione dell’emergenza


Livello IV. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, un limitato danneggiamento della costruzione

Livello V. Requisiti di resistenza al fuoco tali da garantire, dopo la fine dell’incendio, il mantenimento della totale funzionalità della costruzione stessa


Livelli di prestazione

Il DM 9.03.2007

2. I livelli di prestazione comportano l’adozione di differenti classi di resistenza al fuoco secondo quanto stabilito ai punti successivi.

3. Le classi di resistenza al fuoco sono le seguenti:

15; 20; 30; 45; 60; 90; 120; 180; 240; 360. Esse sono di volta in volta precedute dai simboli indicanti i requisiti che devono essere garantiti, per l’intervallo di tempo descritto, dagli elementi costruttivi portanti e/o separanti che compongono la costruzione.


3.1 Livello I di prestazione : non è ammesso per le costruzioni che ricadono nel campo di applicazione del presente decreto.

Il DM 9.03.2007


3.2 Livello II di prestazione 1. Livello II di prestazione adeguato per : • costruzioni fino a due piani fuori terra ed un piano interrato, • isolate - eventualmente adiacenti ad altre purché strutturalmente e funzionalmente separate – • destinate ad un’unica attività non aperta al pubblico e ai relativi impianti tecnologici di servizio e depositi, Con le seguenti ulteriori condizioni: a) le dimensioni della costruzione siano tali da garantire l’esodo in sicurezza degli occupanti; b) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non arrechino danni ad altre costruzioni;

Il DM 9.03.2007


c) gli eventuali crolli totali o parziali della costruzione non compromettano l’efficacia degli elementi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva che proteggono altre costruzioni; d) il massimo affollamento complessivo della costruzione non superi 100 persone e la densità di affollamento media non sia superiore a 0,2 pers/mq; e) la costruzione non sia adibita ad attività che prevedono posti letto; f) la costruzione non sia adibita ad attività specificamente destinate a malati, anziani, bambini o a persone con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali o cognitive.


Il DM 9.03.2007

2. Le classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello II di prestazione sono le seguenti, indipendentemente dal valore assunto dal carico di incendio specifico di progetto: 30 per costruzioni ad un piano fuori terra, senza interrati 60 per costruzioni fino a due piani fuori terra e un piano interrato

3. Sono consentite classi inferiori a quelle precedentemente indicate se compatibili con il livello III di prestazione.


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3.3 Livello III di prestazione Il livello III di prestazione può ritenersi adeguato per tutte le costruzioni rientranti nel campo di applicazione del presente decreto fatte salve quelle per le quali sono richiesti i livelli IV o V.


Classi di resistenza al fuoco necessarie per garantire il livello III in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d)


3.4 Livelli IV e V di prestazione

Il DM 9.03.2007

1. I livelli IV o V possono essere oggetto di specifiche richieste del committente o essere previsti dai capitolati tecnici di progetto. I livelli IV o V di prestazione possono altresĂŹ essere richiesti dalla autoritĂ competente per costruzioni destinate ad attivitĂ di particolare importanza. 2. Per i livelli IV e V resta valido quanto indicato nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni.


Il DM 9.03.2007 4.1. Curve nominali di incendio 1. Ai fini del presente decreto, le classi di resistenza al fuoco sono di norma riferite all’incendio convenzionale rappresentato dalla curva nominale standard seguente:

dove : θg è la temperatura media dei gas di combustione espressa in °C t è il tempo espresso in minuti.


2. Nel caso di incendi di quantità rilevanti di idrocarburi o altre sostanze con equivalente velocità di rilascio termico, ed esclusivamente per la determinazione della capacità portante delle strutture, la curva di incendio nominale standard deve essere sostituita con la curva nominale degli idrocarburi seguente:

3. Nel caso di incendi sviluppatisi all’interno del compartimento, ma che coinvolgono strutture poste all’esterno, per queste ultime la curva di incendio nominale standard può essere sostituita con la curva nominale esterna seguente:


Il DM 9.03.2007


4.2. Curve naturali di incendio

Il DM 9.03.2007

1. Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale, secondo le indicazioni contenute in specifici provvedimenti emanati dal Ministero dell’interno, la capacità portante e/o la capacità di compartimentazione, in alternativa al metodo che fa riferimento alle classi, può essere verificata rispetto all’azione termica della curva naturale di incendio, applicata per l’intervallo di tempo necessario al ritorno alla temperatura ordinaria, da determinarsi attraverso: - modelli di incendio sperimentali oppure, - modelli di incendio numerici semplificati oppure, -modelli di incendio numerici avanzati.


2. Le curve di incendio naturale dovranno essere determinate per lo specifico compartimento, con riferimento a metodi di riconosciuta affidabilità e facendo riferimento al carico di incendio specifico di progetto ponendo pari ad 1 i coefficienti δni relativi alle misure di protezione che si intende modellare.


Il DM 9.03.2007

3. Qualora si adotti uno di questi metodi, deve essere eseguita anche la verifica della capacità portante e/o della capacità di compartimentazione degli elementi costruttivi rispetto all’azione termica della curva di incendio nominale standard con riferimento alle classi riportate nella tabella 5 in funzione del carico d’incendio specifico di progetto (qf,d) definito al punto 2.


Il DM 9.03.2007


Il DM 9.03.2007

5. CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI RESISTENTI AL FUOCO 1. La capacità del sistema strutturale in caso di incendio si determina sulla base della capacità portante propria degli elementi strutturali singoli, di porzioni di struttura o dell’intero sistema costruttivo, comprese le condizioni di carico e di vincolo, tenendo conto della eventuale presenza di materiali protettivi. 2. Le deformazioni ed espansioni imposte o impedite dovute ai cambiamenti di temperatura per effetto dell’esposizione al fuoco producono sollecitazioni indirette, forze e momenti, che devono essere tenuti in considerazione, ad eccezione dei casi seguenti: - è riconoscibile a priori che esse sono trascurabili o favorevoli; - sono implicitamente tenute in conto nei modelli semplificati e conservativi di comportamento strutturale in condizioni di incendio.


3. Le sollecitazioni indirette, dovute agli elementi strutturali adiacenti a quello preso in esame, possono essere trascurate quando i requisiti di sicurezza all’incendio sono valutati in riferimento alla curva nominale d’incendio e alle classi di resistenza al fuoco. 4. Nel progetto e nelle verifiche di sicurezza all’incendio si deve tener conto anche della presenza delle azioni a temperatura ordinaria permanenti e di quelle azioni variabili che sia verosimile agiscano contemporaneamente all’incendio. Esse dovranno essere prese in conto con i propri coefficienti parziali relativi allo stato limite in esame che di norma è lo stato limite di esercizio con combinazione quasi-permanente


5. Non si prende in considerazione la possibilità concomitanza dell’incendio con altre azioni accidentali.

di

6. Per i soli elementi strutturali secondari contenuti in costruzioni che devono garantire il livello III di prestazione è consentito limitare il requisito di resistenza al fuoco alla classe 30, purché siano verificate tutte le seguenti condizioni: a) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette la capacità portante di altre parti della struttura; b) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non compromette l’efficacia di elementi costruttivi di compartimentazione e di impianti di protezione attiva; c) l’eventuale crollo degli elementi strutturali secondari non deve costituire un significativo rischio per gli occupanti e per i soccorritori.


Il programma CLARAF

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha realizzato un programma automatico finalizzato alla classificazione di resistenza al fuoco delle costruzioni in applicazione del D.M. 9 marzo 2007. Il Programma si www.vigilfuoco.it

può

scaricare

liberamente

dal

sito

Il programma contiene un ampio database che consente di determinare il carico d’incendio attraverso un valore orientativo per attività, per arredo e per materiale. Alla fine della procedura si può quindi determinare il carico d’incendio specifico di progetto e la conseguente classe di resistenza al fuoco.


Le norme tecniche sulle costruzioni La recente normativa sulle costruzioni DECRETO 14 gennaio 2008 (GU n. 29 del 4-2-2008- Suppl. Ordinario n.30) “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

Anche questo decreto prevede, fra le azioni eccezionali, la parte relativa all’incendio, opportunamente rimodulata e corretta e quindi in linea con la precedente normativa valida per le attività soggette al controllo dei VV.F. di cui al DM 9.03.2007.



LA COMPARTIMENTAZIONE SCHEMA DI ATTIVITA’ INDUSTRIALE SENZA ALCUNA COMPARTIMENTAZIONE


LA COMPARTIMENTAZIONE

SCHEMA DI ATTIVITA’ INDUSTRIALE CON REPARTI SEPARATI DA MURI TAGLIAFUOCO


LA COMPARTIMENTAZIONE SCHEMA DI ATTIVITA’ INDUSTRIALE CON REPARTI SEPARATI FRA LORO DA SPAZI LIBERI


LA COMPARTIMENTAZIONE

ELEMENTO TAGLIAFUOCO (PARETE O PORTA) DI RESISTENZA PREDETERMINATA


La documentazione da presentare ai Comandi dei Vigili del Fuoco


D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi ed alla documentazione da allegare “ai sensi dell’articolo 2, comma 7 del DPR 1 agosto 2011, n° 151”

E’ entrato in vigore il 27 novembre 2012 Ha abrogato il DM 4.05.1998 (fatti salvi gli aspetti legati al calcolo dei corrispettivi dovuti)


Allegato II - Certificazioni e dichiarazioni a corredo della segnalazione certificata di inizio attivitĂ Le certificazioni e dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti ed i componenti d'impianto, rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio, sono stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell'arte, in conformitĂ alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. La suddetta documentazione, deve essere redatta utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale http://www.vigilfuoco.it.

dpr 151/2011 - dm 7-8-12

139


1 - Prodotti ed elementi costruttivi portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) MOD.PIN 2.2 – 2012_ CERT.REI 1.1 La documentazione è costituita da certificazione/i di resistenza al fuoco dei prodotti/elementi costruttivi portanti e/o separanti a firma di professionista antincendio. La certificazione deve riferirsi alle effettive caratteristiche riscontrate in opera relative a numero, posizione e geometria degli elementi, materiali costitutivi, condizioni di incendio, condizioni di carico e di vincolo, caratteristiche e modalitĂ di posa di eventuali protettivi, ecc.. 1.2 Le relazioni di calcolo integrali, sottoscritte da professionista antincendio, i rapporti di prova e di classificazione emessi da "laboratorio di prova" devono fare parte di apposito fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando. dpr 151/2011 - dm 7-8-12

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2. Prodotti e materiali classificati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e dispositivi di apertura delle porte

2.1 La documentazione è costituita da una dichiarazione di rispondenza, a firma del tecnico abilitato incaricato del coordinamento o direzione o sorveglianza dei lavori ovvero, in assenza delle figure suddette, da professionista antincendio. 2.2 Le dichiarazioni di conformità dei prodotti omologati, le copie delle dichiarazioni di conformità CE ovvero delle certificazioni di conformità CE e relative documentazioni di accompagnamento per i prodotti marcati CE, i certificati di prova, i rapporti di prova e/o rapporti di classificazione per prodotti non omologati e non marcati CE, le eventuali dichiarazioni di corretta posa in opera redatte dagli installatori, devono fare parte del fascicolo che il titolare è tenuto a rendere disponibile per eventuali controlli del Comando.

MOD. PIN- 2.3_2014_ DICH. PROD dpr 151/2011 - dm 7-8-12

141










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