8- "Impianti Nucleari" 96pag.

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Michele Mazzaro Direzione Centrale per l’Emergenza ed il Soccorso Tecnico

Legislazione N-R ed attivitĂ dei Vigili del Fuoco

Istituto Superiore Antincendi, 14 dicembre 2009


Legge 13 maggio 1961, n. 469 Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 1 Sono attribuiti al Ministero dell'interno: a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumitĂ delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare; b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690; c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unitĂ preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamitĂ , sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unitĂ antincendi per le Forze armate.


Legge 13 maggio 1961, n. 469 Articolo 2 Spetta al Ministero dell'interno provvedere: a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo; b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi; c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonchĂŠ le relative caratteristiche tecniche.


D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del C.N.VV.F. s) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità ; t) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall’uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.


LEGGE 31 dicembre 1962, n. 1860 Impiego pacifico dell'energia nucleare Impronta il regime autorizzativo in relazione all’impiego pacifico dell’energia nucleare e con l’art. 14 preannucia l’emanazione del DPR 185/64


D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle

radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare (Abrogato dall’art. 163 del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230)


Legge 8 agosto 1996, n. 421 Art.10. Acquisto e installazione di sistemi controllo della radioattivita'

di

1. Per il potenziamento delle misure di prevenzione dei pericoli di inquinamento da sostanze radioattive, il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un programma di adeguamento e sostituzione degli impianti e delle attrezzature di controllo e monitoraggio utilizzati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per la rete nazionale di rilevamento della ricaduta radioattiva. ‌‌‌..


Legge 8 agosto 1996, n. 421 Art.10. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministeri della sanitĂ e delle finanze, provvede ai fini dell'acquisto e della installazione di sistemi di scintillazione disposti a portale per la rilevazione automatica della radioattivita'

dei metalli presso i valichi di frontiera, alla cui utilizzazione e controllo e' addetto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'ambito della gestione della rete di rilevamento di cui al comma 1.


Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n째 230 (modificato dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187, dal D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, dal D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151,e dalla Legge 1 marzo 2002, n. 39 e dal D. Lgs. 20 febbraio 2009, n. 23)

"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.".


CAPO I - Campo di applicazione •

costruzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari;

produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, importazione, esportazione, impiego, commercio, cessazione della detenzione, raccolta e smaltimento di materie radioattive;

funzionamento di macchine radiogene;

lavorazioni minerarie ( in certe condizioni-Capo IV);

attività lavorative che implicano la presenza di una sorgente naturale di radiazioni (Capo III-bis)

interventi in caso di emergenza radiologica o nucleare o in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza oppure di una pratica o di un'attività lavorativa non più in atto,


Aspetti di interesse dei Vigili del Fuoco 1. Principi di radioprotezione 2. Definizioni 3. Regime giuridico ed autorizzativo(capi V e VI) 4. Protezione sanitaria dei lavoratori (capo VIII) 5.Protezione sanitaria della popolazione (capo IX) 6. Interventi e squadre speciali (capo X)

7. Emergenza


Principi di radioprotezione Sono stati introdotti con l’obiettivo di eliminare gli effetti deterministici e ridurre al livello più basso possibile la probabilità del verificarsi degli effetti stocastici (casuali). Raccomandazione ICRP n° 60 del 1990 confermate dalla ICRP n° 103 del 2007

(International Commission on Radiological Protection)


Principi di radioprotezione - la giustificazione dell’impiego, - l’ottimizzazione della protezione

- la limitazione delle dosi. In Italia tali principi sono stati introdotti con il D.Lgs. 230/95, recepimento di varie Direttive dell’Unione Europea.


Principi di radioprotezione Inizialmente(1959 -1977) le Raccomandazioni ICRP erano finalizzate ad eliminare la possibilitĂ di avere effetti di tipo deterministico limitando i livelli di esposizione al di sotto di specifici valori di soglia consistenti in un decimo della soglia di comparsa di tali effetti.


Principi di radioprotezione Successivamente, preso atto delle conseguenze oncogene correlate alle esposizioni, è stato introdotto il principio ALARA (As Low As Reasonable Achievable), con lo scopo di ridurre anche la probabilità degli effetti stocastici.

La Raccomandazione del 1977 ha introdotto il "sistema di limitazione delle dosi" basato sui concetti di giustificazione, ottimizzazione e limitazione. La Raccomandazione del 1990 tiene conto di due aspetti: l’introduzione di nuove sorgenti di esposizione (pratiche) e le azioni per ridurre le esposizioni (interventi). Si avrà quindi un sistema di protezione radiologica nelle pratiche e un sistema di protezione radiologica negli interventi, muniti di stessi principi (giustificazione, ottimizzazione e limitazione), però basati su logiche e valutazioni differenti. Il sistema nelle pratiche è più fondato su fattori sociali ed economici, mentre il sistema negli interventi è più basato su considerazioni socio-sanitarie.


Principi di radioprotezione 1° Giustificazione Le pratiche che comportano un'esposizione alle radiazioni ionizzanti debbono essere giustificati dai loro vantaggi economici, sociali o di altro tipo rispetto al detrimento sanitario che ne può derivare.


Principi di radioprotezione 2째 Ottimizzazione Qualsiasi pratica deve essere svolta in modo da mantenere l'esposizione al livello pi첫 basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.


Principi di radioprotezione 3째 Limitazione La somma delle dosi derivanti da tutte le pratiche non deve superare i limiti di dose stabiliti per i lavoratori esposti, gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione.


Principi di radioprotezione


Definizioni •Generali •Sorgenti •Unità di misura •Figure professionali


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Definizioni pratica: attività umana che è suscettibile di aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni provenienti da una sorgente artificiale, o da una sorgente naturale di radiazioni, nel caso in cui radionuclidi naturali siano trattati per le loro proprietà radioattive, fissili o fertili, o da quelle sorgenti naturali di radiazioni che divengono soggette a disposizioni del presente decreto. Sono escluse le esposizioni dovute ad interventi di emergenza.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Definizioni emergenza: una situazione che richiede azioni urgenti per proteggere lavoratori, individui della popolazione ovvero l'intera popolazione o parte di essa;

incidente: evento imprevisto che provoca danni ad un'installazione o ne perturba il buon funzionamento e può comportare, per una o piÚ persone, dosi superiori ai limiti;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Definizioni

intervento: attivitĂ umana intesa a prevenire o diminuire l'esposizione degli individui alle radiazioni dalle sorgenti che non fanno parte di una pratica o che sono fuori controllo per effetto di un incidente, mediante azioni sulle sorgenti, sulle vie di esposizione e sugli individui stessi;

esposizione d'emergenza: esposizione giustificata in condizioni particolari per soccorrere individui in pericolo, prevenire l'esposizione di un gran numero di persone o salvare un'installazione di valore e che può provocare il superamento di uno dei limiti di dose fissati per i lavoratori esposti;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Definizioni radiazioni ionizzanti o radiazioni: trasferimento di energia in forma di particelle o onde elettromagnetiche con lunghezza di onda non superiore a

100 nm o con frequenza non minore di 3路1015 Hz in grado di produrre ioni direttamente o indirettamente;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Definizioni relative alle sorgenti acceleratore: apparecchio o impianto in cui sono accelerate particelle e che emette radiazioni ionizzanti con energia superiore a un mega electron volt (1 MeV)

sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente (D.Lgs. 52/2007)

sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata;


G R A N D E Z Z E U T I L I

AttivitĂ Numero di trasformazioni nucleari spontanee di un radionuclide che si producono nell'unitĂ di tempo. Si esprime in Becquerel. (Curie) 1 Ci = 3, 7 x 1010 Bq


DOSE ASSORBITA (D): energia assorbita per unità di massa. L’unità di dose assorbita è il gray.

1 Gy = 100 Rad


DOSE EFFICACE (E): somma ponderata delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, Unità di dose efficace è il sievert. E = T WT HT = T WT R WR DT,R DT,R è la dose assorbita nel tessuto T, dovuta alla radiazione R WR è il fattore di peso per la radiazione WT è il fattore di peso per il tessuto o l’organo T

1 Sv = 100 Rem


Definizioni relative alle figure professionali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalitĂ stabilite nel presente decreto


Definizioni relative alle figure professionali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione.


Definizioni relative alle figure professionali

D.L.vo 230/95 e s.m.i.

lavoratori esposti: persone sottoposte, per l'attività che svolgono, a un'esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti limiti fissati per le persone del pubblico (definizione contrastante con Allegato III!!!). Lavoratori esposti di categoria A E= 20 mSv/a; Hcrist.= 150 mSv/a; Hmani, piedi, pelle= 500 mSv/a Lavoratori esposti di categoria B E= 6 mSv/a; Hcrist.= 45 mSv/a; Hmani, piedi, pelle= 150 mSv/a


DECRETO LEGISLATIVO N. 230/95 MODIFICATO DAL D.L.VO 241/00 LIMITI DI DOSE E MISURE DI TUTELA PREVISTE

Lavoratori professionalemente esposti Popolazione

Squadre di emergenza Categoria B

0

1 0,1

Sorveglianza fisica

Nessuna

Sorveglianza sanitaria

Nessuna

Volontari

Categoria A

6 0,6

20 2

100 10

Esperto qualificato

Esperto qualificato

Esperto qualificato

Esperto qualificato

Dosimentria

Dosimentro personale

Dosimentro personale

Dosimentro personale

Medico autorizzato

Medico autorizzato

Medico autorizzato

Visita di idoneitĂ e

Visita di idoneitĂ e

Come per la categoria A

visita annuale

visita periodica semestrale

Medico autorizzato o medico competente


Classificazione delle Zone (D.Lgv. 241/00, Allegato III punto 4.1 e 4.2)

Zona classificata: ambiente di lavoro sottoposto a regolamentazione per motivi di protezione contro le radiazioni ionizzanti. La classificazione viene effettuata dall’esperto qualificato Zona Controllata area di lavoro in cui sussiste, per i lavoratori in essa operanti, il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per i lavoratori esposti di categoria B. L’accesso è segnalato e regolamentato Zona Sorvegliata area di lavoro in cui sussiste, per i lavoratori in essa operanti, il rischio di superamento di uno dei limiti fissati per le persone del pubblico ma non quelli fissati per i lavoratori esposti di categoria B. L’accesso è segnalato


Esposizioni da attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni (Capo III-bis) Le disposizioni del presente capo si applicano alle attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della radioprotezione. Si elencano le possibili attività lavorative comportanti tali tipi di esposizioni, gli obblighi dell’esercente, i livelli di azione, nonché le problematiche relative all’attività di volo e al radon


Regime giuridico ed autorizzativo Capi V e VI Comunicazione preventiva di pratica (art. 22): chiunque intenda intraprendere una pratica comportante detenzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti, deve darne comunicazione, trenta giorni prima dell’inizio della detenzione, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, agli organi del Servizio Sanitario Nazionale, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, al Comandante di Porto ed all’Ufficio di Sanità Marittima nonché alle Agenzie Regionali ecc.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo:

Art. 24. Comunicazione preventiva di cessazione di pratica: Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.� (relazione, dell'esperto qualificato che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, ed una al termine delle operazioni di cessazione)


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo Art. 25. Smarrimento o perdita di materie radioattive. Il detentore, nell'ipotesi di smarrimento o di perdita, per qualsiasi causa, di materie radioattive, comunque confezionate, e di apparecchi contenenti dette materie, deve darne immediatamente comunicazione agli organi del Servizio sanitario nazionale e al Comando provinciale dei vigili del fuoco competenti per territorio, alla piĂš vicina autoritĂ di pubblica sicurezza, al Comandante di porto e all'Ufficio di sanitĂ marittima, ove di loro competenza, e all'ANPA.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo Art. 25. Ritrovamento di materie radioattive. Il ritrovamento delle materie e degli apparecchi di cui al comma 1 da parte di chi ha effettuato la comunicazione deve essere immediatamente comunicato alla più vicina autorità di pubblica sicurezza. Il ritrovamento di materie o di apparecchi recanti indicazioni o contrassegni che rendono chiaramente desumibile la presenza di radioattività deve essere comunicato immediatamente alla più vicina autorità di pubblica sicurezza.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo Art. 26. Sorgenti di tipo riconosciuto. A particolari sorgenti o tipi di sorgenti di radiazioni, in relazione alle loro caratteristiche ed all'entità dei rischi, può essere conferita la qualifica di sorgenti di tipo riconosciuto. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentiti l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS, vengono stabiliti i criteri e le modalità per il conferimento della qualifica di cui al comma 1, nonché eventuali esenzioni, in relazione all'entità del rischio, dagli obblighi di denuncia, di autorizzazione o di sorveglianza fisica. (per ora allegato VIII!!!)


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo Art. 27 : Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni

Gli impianti, stabilimenti, istituti, reparti, gabinetti medici, laboratori, adibiti ad attivitĂ comportanti, a qualsiasi titolo, la detenzione, l'utilizzazione, la manipolazione di materie radioattive, prodotti, apparecchiature in genere contenenti dette materie, il trattamento, il deposito e l'eventuale smaltimento nell'ambiente di rifiuti nonchĂŠ l'utilizzazione di apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti, debbono essere muniti di nulla osta preventivo.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo Art. 27 comma 1 bis - impiego mobile

Le pratiche svolte dallo stesso soggetto mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in piĂš siti, luoghi o localitĂ non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta di cui al presente articolo in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalitĂ di impiego, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti applicativi.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo Art. 27 Nulla osta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti L'impiego delle sorgenti di radiazioni di cui al comma 1 è classificato in due categorie, A (art. 28) e B (art. 29).


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo

N.O. cat. A (art.28) Per macchine radiogene che accelerano elettroni con tensioni superiori a 25 MeV, per nuclidi di attività (totale presente OR totale pervenuta o prodotta in ragione di anno solare) maggiore a specifici valori indicati in apposite tabelle all’interno del decreto (Allegato IX), oppure con per sorgenti di neutroni > di 107 neutroni al secondo


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo

N.O. cat. B (art.29) Per macchine radiogene che accelerano elettroni con tensioni superiori a 200 kV, per nuclidi di attività (totale presente OR totale pervenuta o prodotta in ragione di anno solare) maggiore a specifici valori indicati in apposite tabelle all’interno del decreto (Allegato IX), oppure con per sorgenti di neutroni > di 104 neutroni al secondo


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Regime giuridico ed autorizzativo

All. IX art. 7: Particolari disposizioni per le pratiche art 27, comma 1 bis

Art. 7.1.: le condizioni di esenzione non valgono per le pratiche di impiego mobile (basta rientrare in All. I per essere necessario il N.O. di cat. B) Art. 7.3.: il N.O. di cat. B per gli impieghi mobili (sia industriali che sanitari) è rilasciato dal Prefetto della provincia in cui è collocata la sede operativa principale.


PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI Pratica con l'impiego di isotopi o macchine radiogene aventi parametri superiori ai limiti indicati nell'allegato I al D.L.vo 241/00

Comunicazione preventiva di pratica redatta in conformitĂ all'allegato IIV punto 3 del D.L.vo 241/00

Nulla-osta di categoria B parametri contenuti nei campi indicati nell'allegato IX al D.L. 241/00

Impiego medico o diagnostico

Impiego industriale o di ricerca

organismi individuati dalle regioni (L.R. n. 23 del 27 novembre 2001) (ASL sentita la commissione per la radioprotezione)

Prefetto sentiti: organismi tecnici competenti

Nulla-osta di categoria A parametri superiori ai limiti indicati nell'allegato IX al D.L. 241/00

Ministero dell'Industria sentiti: ambiente, interno, lavoro, sanitĂ , APAT, regioni


Aspetti di prevenzione incendi

Aggravio di rischio dovuto alla presenza di radiazioni ionizzanti e della possibile diffusione dei radioisotopi nell’ambiente in caso di incendio.


Attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco previste dall’allegato al D.M. 16.2.82


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75 Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attivitĂ

industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185)


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75 Esempi di attività soggette • Impiego di sorgenti radioattive per misurazioni di

spessori • Impiego di sorgenti radioattive per controlli di riempimento di serbatoi; • Impiego di sorgenti di radiazioni mobili.


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75 Esempi di attività non soggette Impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico- terapeutico (Circolari 36/85, 42/86 e 1/89); Microscopi elettronici (art. 27 c.4 bis D. Lgs.230/ 95); Depositi o smaltimenti di rifiuti radioattivi (art. 27 c. 4 bis del D. Lgs. 230/ 95; rientrano nelle att. 78); Sorgenti naturali di radiazioni (radon, altri materiali contenenti radionuclidi naturali).


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 75 D.M. 8 marzo 1983

(Misure urgenti ed essenziali) Per i locali dove si detengono e/o impiegano sostanze radioattive, ad esclusione dei locali ove sono ubicate le macchine radiogene, la separazione con altri ambienti deve avvenire tramite vani muniti di porte REI 30. Gli impianti di ventilazione devono essere dotati di filtro. Le sorgenti di bassa attivitĂ per le quali non siano prescritti particolari requisiti di contenimento devono essere conservate in apposito armadio metallico. I locali devono essere dotati di attrezzature mobili di estinzione, con esclusione di agenti estinguenti a base idrica.


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI CONTENUTE NEL D.M. 18.9.02

2.1.2 b) le strutture sanitarie non possono

essere ubicate in edifici o porzioni di edifici anche contigui ad altri aventi

destinazioni d’uso ricadenti ai punti ……75, 76, 77, 78, 79, 80, ……


DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI CONTENUTE NEL D.M. 18.9.02 (ospedali) 5.2.5 – Locali adibiti a servizi generali (laboratori di analisi e ricerca, laboratori o locali ove si detengono, impiegano, o manipolano sostanze radioattive, lavanderie..)

‌ si richiede che tali locali siano posti ad adeguata distanza rispetto alle aree di tipo C e D. I locali, fatto

salvo quanto previsto dalle specifiche normative di prevenzione incendi, devono avere strutture di separazione e porte di accesso, munite di dispositivo di autochiusura, con caratteristiche almeno REI 90.


Disposizioni relative alle radiazioni ionizzanti contenute nel Decreto Ministeriale del 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 6.1. Spazi per esercitazioni. ……… Nei locali dove vengono utilizzate e depositate sostanze radioattive e/o macchine radiogene è fatto divieto di usare o depositare materiali infiammabili.

Detti locali debbono essere realizzati in modo da consentire la più agevole decontaminazione ed essere preposti per la raccolta ed il successivo allontanamento delle acque di lavaggio o di estinzione di principi di incendio.


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 76 Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) Circolare del Ministero dell’Interno n. 27 del 19.3.1965


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 77 Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) Circolare del Ministero dell’Interno n. 48 del 19.5.1965


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 78 Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione.


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 79 Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi (art. 1. lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860).


Decreto 16 febbraio 1982

ATTIVITA’ 80 Impianti relativi all’impiego pacifico dell’energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: impianti nucleari; reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari; impianti per la separazione degli isotopi; impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Nota ministeriale n. EM 3166/24218 del 2/08/2004 Contiene: •

linee guida per l’esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del D.L.vo 230/95 e del D.L.vo 241/00 e successive modifiche e variazioni;

•

le attivitĂ 75-80 vengono messe a confronto ai contenuti dei D.L.vi 230/95 e 241/00 al fine di poter applicare criteri e procedure previste in termini generali.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Attività dei Comandi provinciali •

rilascio, su richiesta dell’esercente, del CPI per le attività di cui al DM 16/02/1982 (in particolare per categoria A e B);

parere consultivo al M.I. per nulla osta di cat. A

parere agli UTG-Prefetture per le attività soggette a N.O. di categoria B per impiego non sanitario;

parere (sotto varie forme) all’Autorità Sanitaria Regionale per le attività soggette a N.O. per impiego sanitario


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Dati utili in possesso dei Comandi •

Archivio e data base pratiche di prevenzione incendi

Comunicazioni preventive di pratica

Atti commissione radioprotezione (ove esiste)

Comunicazioni trasporto e smarrimenti


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori – capo VIII •Obblighi del datore di lavoro (art. 61) •Obblighi dei lavoratori (art. 68) •Esposizioni accidentali e di emergenza (art. 74) •Attribuzioni dell’esperto qualificato (art. 79) •Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza

medica (art. 89)


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Obblighi del datore di lavoro

I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attivitĂ , debbono acquisire da un esperto qualificato una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attivitĂ stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Obblighi del datore di lavoro a) provvedere affinchĂŠ gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato. b) provvedere affinchĂŠ i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Obblighi del datore di lavoro

e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalitĂ di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c); f) provvedere affinchĂŠ i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera d) ed osservino le modalitĂ di esecuzione del lavoro di cui alla lettera e);


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Obblighi del datore di lavoro

g) provvedere affinchĂŠ siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione; h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonchĂŠ assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Obblighi del datore di lavoro

Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle lettere c), e), f), nonchĂŠ a fornire i mezzi di protezione eventualmente necessari di cui alla lettera d).


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 68 - Obblighi dei lavoratori a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle quali sono addetti; b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica predisposti o forniti dal datore di lavoro;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 68 - Obblighi dei lavoratori c) segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica, nonchĂŠ le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza; d) non rimuovere nĂŠ modificare, senza averne ottenuto l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di segnalazione, di protezione e di misurazione;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 68 - Obblighi dei lavoratori e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non sono di loro competenza o che possono compromettere la protezione e la sicurezza; f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente decreto.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato. 1. L'esperto qualificato, nell'esercizio della sorveglianza fisica per conto del datore di lavoro deve:

a)effettuare la valutazione di radioprotezione b)effettuare l'esame e la verifica delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di protezione, ed in particolare: 1)procedere all'esame preventivo e rilasciare il relativo benestare, dal punto di vista della sorveglianza fisica, dei progetti di installazioni che comportano rischi di esposizione,


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato. 2) effettuare la prima verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, di nuove installazioni e delle eventuali modifiche apportate alle stesse; 3) eseguire la verifica periodica dell'efficacia dei dispositivi e delle tecniche di radioprotezione; 4) effettuare la verifica periodica delle buone condizioni di funzionamento degli strumenti di misurazione; c) effettuare una sorveglianza ambientale di radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori

Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato. d) procedere alla valutazione delle dosi e delle introduzioni di radionuclidi relativamente ai lavoratori esposti; e) assistere, nell'ambito delle proprie competenze, il datore di lavoro nell'individuazione e nell'adozione delle azioni da compiere in caso di incidente.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato. 6. L'esperto qualificato comunica per iscritto al medico autorizzato, almeno ogni sei mesi, le valutazioni delle dosi ricevute o impegnate dai lavoratori di categoria A e con periodicitĂ almeno annuale, al medico addetto alla sorveglianza medica, quelle relative agli altri lavoratori esposti. In caso di esposizioni accidentali o di emergenza la comunicazione delle valutazioni basate sui dati disponibili deve essere immediata e, ove necessario, tempestivamente aggiornata.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 79 - Attribuzioni dell'esperto qualificato. 7. L'esperto qualificato deve inoltre procedere alle analisi e valutazioni necessarie ai fini della sorveglianza fisica della protezione della popolazione secondo i principi di cui al capo IX del presente decreto; in particolare deve effettuare la valutazione preventiva dell'impegno di dose derivante dall'attivitĂ e, in corso di esercizio, delle dosi ricevute o impegnate dai gruppi di riferimento della popolazione in condizioni normali, nonchĂŠ la valutazione delle esposizioni in caso di incidente.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori

Art. 89 - Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica. a)analisi dei rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, b)istituzione e aggiornamento dei documenti sanitari personali e loro consegna all'ISPESL;


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 89 - Attribuzioni del medico addetto alla sorveglianza medica. c)consegna al medico subentrante dei documenti sanitari personali di cui alla lettera b, nel caso di cessazione dall'incarico; d)consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Art. 74 Esposizioni accidentali o di emergenza Dopo ogni esposizione accidentale o di emergenza i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, devono acquisire dall'esperto qualificato una apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze ed i motivi dell'esposizione stessa per quanto riscontrabili dall'esperto qualificato, nonchĂŠ la valutazione delle dosi relativamente ai lavoratori interessati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 91 (Sorveglianza medica eccezionale).


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria dei lavoratori Vigilanza.

Le norme si applicano alle attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati comprese le attività esercitate dallo Stato. La vigilanza per la tutela dai rischi da radiazioni dei lavoratori è affidata, oltre che all'ANPA, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro e, nel caso di macchine radiogene, agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio. Fatto salvo il D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione Capo IX

sanitaria

della

popolazione

La tutela sanitaria della popolazione spetta al Ministero della sanitĂ che si avvale degli organi del servizio sanitario nazionale. La vigilanza per la tutela sanitaria della popolazione si esercita su tutte le sorgenti di radiazioni ionizzanti al fine di prevenire, secondo i principi generali di cui all'articolo 2, esposizioni della popolazione e contaminazioni delle matrici ambientali, delle sostanze alimentari e delle bevande, ad uso sia umano che animale, o di altre matrici rilevanti.

La vigilanza è esercitata attraverso gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio e attraverso l'ANPA.


D.L.vo 230/95 e s.m.i.

Protezione sanitaria della popolazione Art. 104 - Controllo sulla radioattività ambientale. Il controllo sulla radioattività ambientale è esercitato dal Ministero dell'ambiente; il controllo sugli alimenti e bevande per consumo umano ed animale è esercitato dal Ministero della sanità. Il complesso dei controlli è articolato in reti di sorveglianza regionale e reti di sorveglianza nazionale. Per quanto attiene alle reti nazionali, l'ANPA provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate.

La rete di allarme gestita dal Ministero dell'interno, concorre autonomamente al sistema di reti nazionali.


Interventi

Piani di emergenza Informazione alla popolazione


Interventi – Piani di emergenza Situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti e che avvengano: a) in impianti al di fuori del territorio nazionale; b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali; c) nel corso di trasporto di materie radioattive; d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.


Interventi – Piani di emergenza

Principi generali per gli interventi


Interventi – Piani di emergenza Principi generali per gli interventi a) un intervento è attuato solo se la diminuzione del detrimento sanitario dovuto alle esposizioni a radiazioni ionizzanti è tale da giustificare i danni e i costi, inclusi quelli sociali, dell'intervento; b) il tipo, l'ampiezza e la durata dell'intervento sono ottimizzati in modo che sia massimo il vantaggio della riduzione del detrimento sanitario, dopo aver dedotto il danno connesso con l'intervento;………


Interventi – Piani di emergenza Art. 115 ter - Esposizioni potenziali Nelle pratiche con materie radioattive che siano soggette a

provvedimenti autorizzativi previsti nei capi IV (lavorazioni minerarie), VI (Categoria A - Categoria B - rifiuti), i soggetti richiedenti l’emanazione di detti provvedimenti provvedono ad eseguire, avvalendosi anche dell'esperto qualificato, le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonchÊ delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e ai gruppi di riferimento della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.


Interventi – Piani di emergenza Nel caso in cui individui dei gruppi di riferimento della popolazione possano ricevere, a seguito di esposizioni potenziali in installazioni con nulla osta di Categoria B, dosi superiori ai livelli determinati ai sensi dell'articolo 115, comma 2,( 1 mSV) le amministrazioni competenti al rilascio del nulla osta di cui all’articolo 29 stesso, dispongono l'inclusione della pratica nei piani di cui all'articolo 115 quater, comma 1 (piani di intervento). 5. Ferma restando la disposizione di cui al comma 4, le installazioni soggette agli altri provvedimenti autorizzativi di cui al comma 1 (nulla osta cat.A+ …)sono sempre incluse nei piani di intervento. 6. L’attività delle nuove installazioni per cui è necessaria la predisposizione di piani di intervento non può iniziare prima che le autorità di cui all’articolo 115 quater abbiano approvato i piani stessi.


Interventi – Piani di emergenza Preparazione degli interventi 1. I piani di intervento relativi alle installazioni di cui all’articolo 115 ter sono approvati secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n.225. 2. I piani di intervento di cui al comma 1, sono elaborati, anche con riferimento all'interno degli impianti, alla luce dei principi generali di cui all'articolo 115 bis, tenendo presenti i livelli di intervento stabiliti ai sensi dell'articolo 115, comma 2. …oggetto di esercitazioni periodiche…. 3. I piani di intervento di cui al comma 1 prevedono, ove occorra: a) la creazione di squadre speciali di intervento in cui è assicurata la presenza delle competenze necessarie, di tipo tecnico, medico o sanitario; b) le modalità per assicurare ai componenti delle squadre di cui alla lettera a) una formazione adeguata agli interventi che esse sono chiamati a svolgere.


Interventi – Piani di emergenza Attuazione degli interventi Qualora nelle installazioni di cui all’articolo 115 ter, comma 1, si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all’esterno dell’installazione, che determinino rilevanti contaminazioni dell’aria, delle acque, del suolo e di altre matrici in zone esterne al perimetro dell’installazione, gli esercenti sono tenuti ad informare immediatamente: a) il prefetto, il comando provinciale dei vigili del fuoco, gli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente e l’ANPA nel caso si tratti delle attività di cui agli articoli 29 e 30; b) le amministrazioni di cui alla lettera a) nonché il comandante del compartimento marittimo e l’ufficio di sanità marittima quando gli eventi stessi interessino gli ambiti portuali e le altre zone di demanio marittimo e di mare territoriale, nel caso si tratti delle attività soggette ad altri provvedimenti autorizzativi previsti nel presente decreto e nella legge 31 dicembre 1962, n.1860.


Interventi – Piani di emergenza Attuazione degli interventi 2. Gli esercenti le installazioni di cui al comma 1 in cui si verifichino gli eventi di cui allo stesso comma sono altresì tenuti a prendere

tutte le misure atte a ridurre la contaminazione radioattiva nelle zone esterne al perimetro dell’installazione in modo da limitare il rischio alla popolazione.

3. Il prefetto, ricevuta l’informazione di cui al comma 1, ne dà immediata comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e al Presidente della Giunta regionale.


Interventi – Piani di emergenza Attuazione degli interventi Occorre attuare le azioni relative: a) alla sorgente, al fine di ridurre o arrestare l'emissione e la

dispersione di radionuclidi all'esterno dell'installazione nonché l'esposizione esterna dovuta ai radionuclidi medesimi; b) all’ambiente, per ridurre il trasferimento di sostanze radioattive agli

individui; c) agli individui interessati dall'emergenza radiologica, ai fini della riduzione della loro esposizione e dell'adozione di eventuali

provvedimenti sanitari nei loro confronti. Attuazione dell’informazione alla popolazione


Interventi – Piani di emergenza Piano nazionale di emergenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.


Interventi – Piani di emergenza Piano nazionale di emergenza. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministero dell'interno, avvalendosi degli organi della protezione civile secondo le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dell'ANPA, predispone un piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche su tutto il territorio.



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