CNAFvg Magazine - aprile 2020 - speciale CoronaVirus

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CNA NFORMA

FVG

magazine

03° MENSILE N•03 ⁄ ANNO•05 ⁄ APRILE 2020

COVID-19

tutto quello che c'è da sapere


Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni contrattuali ed economiche sono riportate nel foglio informativo disponibile sul nostro il sito Internet.

Nell’ottica di assicurare in tempi brevi risposte concrete alle aziende e ai liberi professionisti del Friuli Venezia Giulia, penalizzati dalle misure di contenimento per il virus COVID-19, Confidimprese FVG ha messo in atto una serie di iniziative a sostegno dell’imprenditoria locale, in collaborazione con il sistema Bancario e la Regione FVG. Le iniziative sono già presenti nel portafoglio prodotti e immediatamente utilizzabili. Trovano copertura con i Fondi Speciali e nuovi conferimenti Regionali dedicati che prevedono l’aumento delle aliquote di garanzia fino all'80% dell'importo finanziato e importanti scontistiche commissionali. Le prime iniziative poste in essere sono: • Sospensione del pagamento delle rate, con moratorie ABI e non ABI, con costi Confidi azzerati e inoltre garanzie Confidi su: • Affidamenti in c/c a 12 mesi fino a €100.000 • Finanziamenti bullet a rata unica fino a 12 mesi fino a €150.000 • Finanziamento da 18 a 60 mesi con preammortamento fino a 12 mesi e fino a €300.000 • Sconto commissionale Confidi del 50% • Procedure semplificate e priorità di delibera Quota adesione ridotta da € 200 a € 100 CLICCA

I nostri uffici sono aperti per ogni chiarimento per individuare insieme le necessità aziendali. In osservanza delle disposizioni ministeriali, contattateci telefonicamente o via mail.

Confidimprese FVG Sosteniamo le Imprese

Udine Via Savorgnana, 27 T 0432 511820

Pordenone Viale Grigoletti, 72/E T 0434 370039

Trieste Via Cassa di Risparmio, 11 T 040 3721214

Web / Email www.confidimpresefvg.it info@confidimpresefvg.it


CNA NFORMA

FVG

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MENSILE N•03 ⁄ ANNO•05 ⁄ APRILE 2020

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EDITORIALE CORONAVIRUS, LA COMPOSTEZZA DEGLI ARTIGIANI

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ATTUALITÀ INDENNITÀ, CASSA INTEGRAZIONE, DECRETO LIQUIDITÀ

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NOTIZIE SINDACALI 01 AGRO-ALIMENTARE

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NOTIZIE SINDACALI 02 INSTALLAZIONE E IMPIANTI

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NOTIZIE SINDACALI 03 FITA

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NOTIZIE SINDACALI 04 SERVIZI ALLA COMUNITÀ

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NOTIZIE SINDACALI 05 BENESSERE E SANITÀ

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NOTIZIE FLASH 01 FISCO

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NOTIZIE FLASH 02 CREDITO

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NOTIZIE FLASH 03 LAVORO

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NOTIZIE FLASH 04 SICUREZZA SUL LAVORO

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NOTIZIE FLASH 05 PRIVACY

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NOTIZIE FLASH 06 AMBIENTE

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DOVE SIAMO

CNA INFORMA MAGAZINE— MENSILE Editore CNA Fvg Direttore responsabile Rosalba Tello Foto Banca Immagine, CNA Nazionale In copertina Test del coronavirus


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L'EDITORIALE

di Nello Coppeto

Tra le tante disastrose conseguenze che sta portando l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, scorgiamo però anche alcuni segnali che ci fanno ben sperare. E non parliamo di numeri (per fortuna, ad oggi, i contagi sono in calo) e di possibili scenari economici. Quel che ci sta colpendo in queste in questo lungo periodo di stop, in cui la nostra vita (lavori, relazioni amicale, viaggi) è stata messa in standby, è l’incredibile compostezza e dignità con cui, pazientemente, gli artigiani hanno accettato il “fermo”, seppur con le immaginabili difficoltà economiche che esso comporta, allineandosi alle direttive senza protestare. Il mondo delle PMI si è adeguato rispettosamente alle decisioni del governo, consapevole che solo il distanziamento sociale potrà mitigare l’epidemia. Quando gli uffici CNA hanno contattato gli associati del Fvg per sapere se le loro attività fossero aperte, interagendo con loro non abbiamo riscontrato rabbia.

CORONAVIRUS: LA COMPOSTEZZA DEGLI ARTIGIANI pendo che la difficoltà è temporanea e che si ripartirà.

questo mondo che segue le regole e le normative per il bene della comunità. Non si scambi, però, E fin qui quel che rileviamo è la questo generoso gesto come una correttezza, il contegno di chi, “non necessità”. pur consapevole di perdere guadagni e opportunità di affari, at- Ci aspettiamo anzi aiuto e sotende di poter tornare al lavoro stegno al più presto, perché tante, nel momento consentito. tantissime piccole imprese sono in enorme difficoltà; al contrario Tant’è, la priorità, adesso, è la delle aziende strutturate, non salute, e allora ci si adegua a ciò hanno “scorte” a cui attingere, che è giusto fare. poiché vivono del suo guadagno quotidiano. Ma i nostri associati vanno ben oltre. In questa fase storica così Prepariamoci (con cautela e sensurreale, un aspetto non noto di za abbassare la guardia, perché “essere” sta venendo fuori, stu- il nemico è subdolo) alla riparpendo anche noi: ben due casi tenza. Nel frattempo, un grosso di potenziali beneficiari dell’in- in bocca al lupo a tutti noi. dennità di 600 euro hanno rifiutato l’aiuto. Non solo quando li abbiamo contattati non si sono Nello Coppeto lamentati, ma hanno anche ag- Presidente regionale CNA FVG giunto che preferiscono lasciare che altri più bisognosi intaschino quei soldi per il mese di marzo non lavorato. Sono segnali belli. Tutta la società dovrebbe elogiare la nostra categoria, per ciò che fa in periodi di “normalità”, ma soprattutto per ciò che fa nei momenti difficili., come in questo caso.

Tutti hanno capito fino in fondo il dramma che si sta vivendo e stanno facendo la loro parte, sa- Tanto di cappello, dunque, a

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ATTUALITÀ

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COME OTTENERE ATTRAVERSO CNA L’INDENNITÀ DI 600€

→ Possono ottenere dall’Inps l’indennità di 600 euro per il mese di marzo, prevista dal Decreto Legge 18/2020 (“Decreto Cura Italia”), i lavoratori autonomi, che non sono pensionati, iscritti alle Gestioni:

Per maggiori informazioni è opportuno contattare direttamente il proprio ufficio territoriale CNA di riferimento e chiedere supporto.

• Artigiani; • Commercianti; • Coltivatori diretti; • Liberi professionisti e amministratori di società iscritti alla Gestione separata Inps; • Altri professionisti a determinate condizioni; • Anche familiari collaboratori e soci di società artigiane e commercianti.

Ulteriori informazioni https://www.cnafvg.it/come-ott e n e r e - a t t r a v e r s o - c n a- l i nd e n n i t a- d i- 6 0 0 e - p e r- a r t i giani-commercianti-e-altri-lavoratori-autonomi/

PER ARTIGIANI, COMMERCIANTI E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI ←

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L’Inps ha fornito le modalità per la presentazione della domanda. Gli associati CNA potranno contattare le nostre sedi per l’inoltro della domanda che verrà poi effettuato tramite il nostro Patronato Epasa Itaco. Potrà usufruire del nostro canale anche chi non è associato CNA. Rimane, inoltre, la possibilità di effettuare da soli la procedura telematica.

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ATTUALITÀ

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FONDO “PRIMA CASA”

LA BATTAGLIA DELLA CNA TROVA SOSTEGNO NELLA MAGGIORANZA

SIA ESTESO AD ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI SENZA ALBO

Trova sostegno nella maggioranza di governo la battaglia della CNA a favore degli artigiani e delle altre categorie del lavoro autonomo esclusi dai benefici del Fondo solidarietà “prima casa”, previsto dal Decreto Cura Italia.

Gli artigiani e altre categorie del lavoro autonomo sono esclusi dai benefici del Fondo solidarietà “prima casa” previsto dal Decreto Cura Italia.

A chiedere che il governo intervenga “per porre fine a una insensata discriminazione” è stata la deputata Sara Moretto, capogruppo di Italia Viva nella commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera.

Una situazione inaccettabile a giudizio della CNA che ha scritto al ministro dell’Economia Roberto Gualtieri per segnalare la necessità di modificare l’art. 4 del decreto attuativo del 25 marzo.

Moretto ha scritto al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, e al sottosegretario Pier Paolo Baretta recependo le istanze della nostra Confederazione e chiedendo all’esecutivo di fare un passo indietro rispetto alla “ingiusta esclusione di questi piccoli imprenditori, che sono tra i più colpiti in questo momento di difficoltà”. CNA per prima aveva segnalato a Gualtieri la necessità di modificare l’art. 4 del decreto attuativo del 25 marzo, che ammette ai benefici del Fondo soltanto le attività indicate all’art. 1 della legge 22 maggio 2017 n. 8. In questo modo non possono accedere al Fondo Gasparrini gli artigiani, i piccoli commercianti, i coltivatori diretti. Il decreto esclude, inoltre, i liberi professionisti non ordinisti, ammettendo soltanto coloro che aderiscono ad associazioni professionali iscritte nell’elenco del Ministero dello Sviluppo economico.

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CNA ha valutato positivamente la misura del Decreto Cura Italia che prevede la possibilità per lavoratori autonomi e liberi professionisti di accedere al Fondo, nella convinzione che la definizione di lavoratore autonomo e di professionista avesse una interpretazione in linea con le finalità del Cura Italia: assicurare sostegni economici ai soggetti più colpiti dalla crisi provocata dalla diffusione del virus COVID-19. Pertanto CNA ha chiesto al ministro Gualtieri di riconsiderare urgentemente i requisiti per l’accesso al Fondo per consentire agli artigiani e al mondo del lavoro autonomo di beneficiare della misura.


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ATTUALITÀ

03

CASSA INTEGRAZIONE

CNA FIRMA L’ACCORDO PER L’ANTICIPO DELL’ASSEGNO DI CASSA INTEGRAZIONE

PREPARARE LE IMPRESE ITALIANE AI MERCATI DEL DOPO EMERGENZA

CNA e le maggiori rappresentanze del mondo La sospensione delle attività per la graduale riapertura di atdell’impresa, insieme alle organizzazioni sinda- di molte piccole industrie ge- tività produttive. cali dei lavoratori, hanno definito un accordo con nera pesanti ombre sul futuro Il tempo non è una variabile inABI, presso il Ministero del Lavoro alla presen- dell’economia italiana. Alcu- dipendente, deve essere prediza della ministra, Nunzia Catalfo, per consentire ne faranno fatica anche solo a sposto urgentemente anche un ai lavoratori di ottenere una anticipazione della riavviare l’attività, ma tutte si grande piano di rilancio della cassa integrazione. L’accordo, che salvaguarda troveranno a fare i conti con nostra economia. Un piano che la posizione creditizia dell’impresa, consentirà un mercato che nel frattempo abbia al centro il sostegno conai lavoratori interessati da trattamenti di inte- si sarà riposizionato, dovendo vinto agli investimenti, pubbligrazione salariale, sia ordinaria sia in deroga, di recuperare spazi che altre im- ci e privati, mettendo in camottenere una anticipazione, fino ad un massimo prese, di altri Paesi, avranno po tutte le risorse disponibili. di 1.400 euro, in attesa dell’intervento dell’INPS, occupato. Lo rileva CNA Indu- Serve, inoltre, un importante che si è comunque impegnato ad erogare nei stria. progetto di promozione delle tempi più celeri possibili. L’intervento è al moimprese italiane all’estero per mento limitato alle 9 settimane prese in conside- “Condividiamo la priorità di riconquistare i mercati perduti. razione dagli interventi del Governo, ma potreb- adottare tutte le avvertenze be essere riproposto in caso di proroga, e potrà necessarie per contenere l’e- “Soprattutto – sottolinea Caressere esteso anche agli interventi dei fondi di pidemia e per questo abbiamo retti – è indispensabile, in solidarietà. Sarà il lavoratore stesso a presentare convintamente sottoscritto il tempi molto rapidi, un più indomanda alla banca, allegando idonea documen- Protocollo per la sicurezza nel- cisivo sostegno alla liquidità tazione sottoscritta anche dal datore di lavoro at- le aziende, convinti che il pri- delle imprese, in particolare testante l’avvio della richiesta di attivazione della mo capitale da salvaguardare le piccole e medie imprese incassa integrazione, per poter ottenere l’anticipo. sia quello umano. Ma dobbia- dustriali. Le sole garanzie sulle Le banche, che in ragione del particolare con- mo anche pensare a mantene- esposizioni debitorie presenti testo emergenziale dovranno favorire il ricorso re vivo il tessuto industriale, o a breve non sono sufficienti”. a modalità operative telematiche, adotteranno fattore strategico imprescindi- Vanno predisposte – chiede condizioni di massimo favore, così da evitare co- bile per il benessere del Paese”, CNA Industria – nuove linee di sti al lavoratore. L’apertura di credito cesserà con spiega il presidente di CNA In- credito a medio-lungo termine, l’effettivo versamento del trattamento integra- dustria, Alfeo Carretti. mirate innanzitutto a copritivo da parte dell’INPS, di cui dovrà essere data re costi fissi correnti, ai quali immediata comunicazione alla banca. È quindi urgente definire una comunque devono far fronte Con ABI e le altre rappresentanze del mondo strategia per l’uscita progressi- tanto le imprese che hanno dodel lavoro si è altresì condiviso l’opportunità di va dalla fase emergenziale, con vuto forzatamente fermare la promuovere strumenti che garantiscano la li- l’individuazione dei criteri da propria attività, quanto le imquidità necessaria alle imprese che intervengo- adottare al fine di iniziare ad prese che ancora operano, ma no direttamente nelle anticipazioni delle inden- allentare le restrizioni, sia per con inevitabili perdite di fattunità di integrazione. gli spostamenti individuali, sia rato.

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ATTUALITÀ

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CASSA INTEGRAZIONE

MASCHERINE, CNA: “FINITA L’EMERGENZA NON DIMENTICARE I PRODOTTI ITALIANI”

IL GOVERNO ASSICURA: NESSUN CLICK DAY. VITTORIA CNA

Nei giorni scorsi CNA Federmoda e Confindustria Moda hanno chiamato all’appello le aziende del tessile-moda per riconvertire la loro produzione in quella di mascherine o altri dispositivi di protezione individuale, in questo momento carenti in tutto il territorio nazionale. Antonio Franceschini, responsabile CNA Federmoda ne ha parlato nel corso della trasmissione di Radio 1 “Giorno per Giorno”.

Il governo assicura: non ci sarà nessun click day. E i soldi basteranno per tutti. La lotteria per assegnare il bonus da 600 euro a lavoratori autonomi e stagionali, partite Iva e professionisti dovrebbe andare, quindi, definitivamente in archivio.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto mettere a disposizione le competenze all’interno del nostro tessuto produttivo fatto da tante piccole e medie imprese e di artigianato. Grazie al supporto di Sportello Amianto e Pwc stiamo lavorando per adempiere a tutte le norme previste dal decreto, producendo in questo modo dispositivi di protezione individuale correttamente omologati che verranno distribuiti ai cittadini. A distanza di qualche giorno già diverse imprese hanno potuto riconvertire la loro produzione. Ci sono poi altre decine di imprese che si stanno adoperando per mettersi in regola con le certificazioni in modo

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da produrre dispositivi di protezione individuale omologati anche per le forze dell’ordine, la protezione civile e il personale sanitario”. Concludendo il suo intervento, Franceschini invita ad una riflessione: “Dobbiamo avere anche uno sguardo di lunga durata: in questa fase emergenziale si ricorre a prodotti Made in Italy, certificati e di qualità. Ma è necessario continuare a farlo anche quando l’emergenza cesserà e non ricorrere all’acquisto di prodotti a basso costo provenienti dall’estero, come è stato fatto fino a poco tempo fa”.

Una vittoria della CNA che, appena si era diffusa la notizia (attribuita all’Inps), era immediatamente scesa in campo con un comunicato nel quale si sottolineava come “affidare la distribuzione del bonus a uno strumento aleatorio” fosse decisamente troppo: “solo il pensiero di ricorrere al click day rappresenta un’offesa gravissima per quasi cinque milioni di italiani”. In una intervista a un quotidiano il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha sostenuto che “il click day è una fake news”. E la sua collega al Lavoro, Nunzia Catalfo, ha annunciato che arriverà una data a partire dalla quale si potranno presentare le domande per ottenere il bonus. Quanto alle risorse, Nunzia Catalfo ha spiegato che basteranno per l’intera platea degli aventi diritto. “Nel caso, però, i fondi non fossero sufficienti (come tutto lasciava sembrare), si è preoccupato di chiarire il sottosegretario all’Economia Roberto Baretta, in breve tempo un nuovo decreto rifinanzierà il bonus”.


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ATTUALITÀ

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DECRETO LIQUIDITÀ

COSÌ NON VA. SI CAMBI O L’ITALIA SI FERMA

Molto critico il nostro giudizio sul pacchetto di misure per il credito contenuto del decreto liquidità pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale. Il testo non soddisfa l’urgenza di mettere a disposizione di tutti gli operatori economici la minima liquidità necessaria a far fronte alle spese correnti che devono essere onorate per non far saltare tutta la catena dei pagamenti. Senza liquidità non si potranno pagare stipendi, affitti, fornitori mettendo in crisi famiglie e altre imprese L’automatismo introdotto per la concessione della garanzia, infatti, non assicura neanche per gli importi inferiori a 25mila euro la concessione di credito bancario; lasciando, di fatto, la valutazione del merito di credito, della durata e delle condizioni applicabili in mano alle banche. Non è sicuro neanche che gli imprenditori possano ottenere credito aggiuntivo. Il decreto, infatti, prevede che il debitore possa consentire alla banca di non aumentare l’esposizione, ed essendo in posizione di oggettiva debolezza, potrebbe cedere alla richiesta della banca di sostituire posizioni in

essere con crediti totalmente garantiti dallo Stato. Siamo profondamente delusi anche per la dimensione dell’intervento; lo stanziamento di 1.729 milioni di euro, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo, potrà assicurare al massimo 20 miliardi di nuovi crediti pari all1% del fatturato di tutte le imprese che possono essere garantite dal Fondo di Garanzia. Una soluzione destinata a seminare sconcerto e rabbia tra chi confidava veramente di poter avere mezzi finanziari sufficienti per non essere costretto a chiudere. In questo momento, così drammaticamente difficile, i provvedimenti hanno l’obbligo di essere veloci ed efficaci: serve un percorso rapidissimo per mettere a disposizione delle imprese nuovo credito senza burocrazia, senza procedure valutative, a zero interessi, con 24 mesi di preammortamento e 10 anni per la restituzione. Invitiamo il Governo e il Parlamento a correggere immediatamente il provvedimento per mettere in condizioni artigiani, imprenditori, autonomi e professionisti di affrontare con un minimo di serenità il futuro.

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CNA AGRO-ALIMENTARE IMPRESE ALIMENTARI APERTE E CHIUSE DA CORONAVIRUS DAL 12 MARZO

A seguito del DPCM del 11 marzo 2020 per tutto il territorio nazionale le attività del settore alimentare che possono continuare ad operare sono quelle che fanno commercio al dettaglio classificate come: ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande (…) in esercizi specializzati (con codici ATECO 47.2). Restano aperte anche le imprese artigianali della produzione e trasformazione degli alimenti, dalla lavorazione carni, al formaggio, al pane, alla pasta ecc. ad esclusione di quelle che vengono classificate nell’area dei servizi di ristorazione ovvero gastronomie, pasticcerie e gelaterie (con codice ATECO che inizia con 56). Sono consentiti anche i mercati per le sole attività dirette alla vendita di generi alimentari e la vendita attraverso distributori automatici. Restano garantite anche le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

stri e negli ospedali oltre alle mense e al catering continuativo alla cui base c’è un accordo contrattuale. Qualora nell’azienda artigiana ci sia promiscuità tra l’attività di produzione, ad esempio di pane, ed il servizio di ristorazione (bar, ma anche pasticceria, rosticceria, gelateria, …) va svolta esclusivamente la vendita degli alimenti legati di trasformazione, in questo caso la vendita del pane. Le attività alimentari che non possono aprire i battenti, in quanto classificate come servizi di ristorazione (comprese gastronomie, pasticcerie e gelaterie), possono d’altro canto continuare ad essere operative svolgendo la loro attività a porte chiuse. Infatti non risulta vietata la fornitura dei propri prodotti al cliente attraverso la consegna a domicilio oppure rivendendo gli stessi alle attività del commercio al dettaglio ancora operative. La vendita di alimenti non è limitata neppure qualora si utilizzino strumenti quali internet, televisione, radio, telefono e per corrispondenza. Ciò detto prima di procedere è opportuno che chi decide di offrire i propri prodotti diversamente da come normalmente ha fatto fino ad ora si preoccupi di verificare alcuni aspetti e di rispettare alcune prassi igieniche. Precisiamo che non è necessario notificare o comunicare l’integrazione di una nuova tipologia lavorativa all’azienda sanitaria locale ma è d’obbligo integrare il proprio piano di autocontrollo, sistema di etichettatura degli alimenti nonché di rintracciabilità.

Ricordo inoltre che è d’obbligo affiancare alle vecchie e risapute Hanno l’obbligo invece di rimanere chiusi al regole di autocontrollo aziendale le nuove dettate dal regime di pubblico tutti gli esercizi in cui viene fatta som- prevenzione della diffusione del Coronavirus che di seguito venministrazione ovvero le attività di ristorazione gono riportate e che sono valevoli per tutte le imprese che hanno fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticce- a che fare con la clientela. rie, gastronomie. Con l’eccezione della somministrazione di alimenti e bevande nelle aree Innanzitutto è necessario fare tutto il possibile perché tra le perdi servizio e rifornimento carburante della rete sone venga sempre mantenuta la distanza di sicurezza di almeno stradale, autostradale e all’interno delle stazioni un metro. Inoltre è bene: ferroviarie, degli aeroporti, delle stazioni lacu- • regolamentare gli accessi ai locali di vendita diretta, consen-

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INDICAZIONI PER LA CONSEGNA A DOMICILIO DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE FVG

tendo l’ingresso, in particolare nelle imprese artigianali o commerciali di piccole dimensioni, in maniera scaglionata ed in modo che non si creino code alla cassa; • mettere a disposizione dei clienti gel igienizzante per mani; • disinfettare (rispettando i tempi di contatto del prodotto) i locali di vendita in particolare i luoghi di eventuale appoggio del cliente e tastierini POS; • arieggiare molto spesso i locali di vendita e di somministrazione; • dotare i collaboratori di guanti per la manipolazione del denaro o di ciò che passa di mano in mano da e al cliente; • dotare i collaboratori di mascherine, qualora non sia possibile consentire il mantenimento della distanza di sicurezza (almeno 1 metro) con il cliente; • invitare i fornitori alla consegna degli ordini presso i magazzini ed evitare che gli stessi girino all’interno dell’azienda.

La Direzione centrale della salute della Regione Friuli Venezia Giulia fornisce alcune precisazioni per le imprese del settore alimentare, operative, sia che possono aprire sia che debbano restare chiuse al pubblico, ma che desiderano fare la consegna a domicilio. Queste le linee da seguire per operare correttamente: • la consegna occasionale di alimenti a domicilio del consumatore, che avviene direttamente da parte di un esercizio di vendita al dettaglio (negozi di vicinato, supermercati, laboratori di gastronomia e pizza al taglio…) o di un produttore agricolo, è un servizio aggiuntivo effettuato su richiesta dell’utente; • nell’attuale contesto, invece, la consegna di alimenti da parte di imprese alimentari soggette a chiusura (es. take-away, laboratori e ristoranti), è una fase imprescindibile allo svolgimento dell’attività; • in entrambi i casi citati, la consegna a domicilio non necessita di notifica di Variazione di Impresa Alimentare (VIA) o altre comunicazioni ad enti di riferimento (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Comune, ecc.) in quanto si tratta di trasporto di beni propri e non conto terzi; • ma, qualora essa sia una fase che precedentemente non veniva effettuata, è necessario integrare il sistema di gestione della sicurezza alimentare, e inserita quindi nel documento di autocontrollo aziendale, anche se semplificato, indicando in quale maniera viene effettuata la consegna (es. quale mezzo di trasporto/contenitore si intende utilizzare) conformemente alle normative vigenti in materia di alimenti (utilizzando materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti, nel rispetto del mantenimento delle temperature previste); • vanno messe in atto le disposizioni in materia di etichettatura (incluse le informazioni sugli allergeni) per tutti gli alimenti consegnati, compresi quelli preparati dall’operatore; • le attività di consegna a domicilio, in questo specifico periodo deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro; • inoltre, si rammenta che, per quanto attiene alla carne fresca confezionata sottovuoto dall’operatore, c’è l’obbligo del rispetto delle specifiche norme in materia di rintracciabilità ed etichettatura; • infine l’attività di intermediazione nella vendita dei prodotti alimentari anche loQualora permangano anco- cali, con o senza deposito, necessita di notifica di impresa alimentare secondo le ra dubbi in merito è possibile solite modalità. scrivere a questo indirizzo di Siamo a tua disposizione per eventuali approfondimenti o supporto alla modifica al posta elettronica michela.di- piano di autocontrollo chiamando lo 0432/616915 o scrivendo a michela.dimaria@ maria@cnafvg.it. cnafvg.it.

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CNA INSTALLAZIONE

E IMPIANTI

ACCOLTA LA RICHIESTA DI CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI: FRIGORISTI

→ È stata estesa al 15 giugno la validità delle certificazioni f-gas di imprese e persone fisiche in scadenza nel periodo tra il 15 gennaio ed il 15 aprile, così come previsto dall’art. 103, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Lo riporta una nota del Ministero dell’Ambiente nella quale si specifica che “al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno (…) a prorogare fino al 15 giugno 2020 le date dei certificati da loro rilasciati”. La nota prosegue ricordando che ACCREDIA, in quanto Ente Nazionale di Accreditamento, si adopererà a monitorare l’attività degli Organismi di certificazione nell’estensione della validità dei certificati.“ L’accoglimento della richiesta che avevamo avanzato lo scorso 10 marzo – ha affermato Carmine Battipaglia, Presidente CNA Installazione Impianti – è la dimostrazione della capacità della nostra Confederazione di essere vicina alle necessità delle imprese e di riuscire a soddisfarne le esigenze anche in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo tutti vivendo. Insieme al Dipartimento Politiche Ambientali della CNA – conclude Battipaglia – proseguiremo nel confronto quotidiano con ACCREDIA e con le Associazioni degli organismi accreditati al fine di gestire tutti gli aspetti relativi all’operatività delle disposizioni del Ministero dell’Ambiente. Per maggiori informazioni puoi scriverci a impiantisti@cnafvg. it o telefonare allo 0432/854706. Scarica il documento ufficiale h t t p s : //d r i v e .g o o g l e .c o m / f i l e /d / 1 y dVZ A z Fq C f E N 1 I b mbw3C9TZQ-Vnl5gLz/view

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ESTENSIONE VALIDITÀ DELLE CERTIFICAZIONI F-GAS FINO AL 15 GIUGNO ←


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il Vademecum che CNA ha prodotto per le imprese di installazione per affrontare l’emergenza da Corona Virus. Per ulteriori informazioni puoi contattarci a categorie@cnafvg.it.

SOSPENSIONE DEI CONTROLLI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA SUGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA REGIONALE FVG

Data l’attuale situazione di emergenza sanitaria, In considerazione dell’emerCNA Installazione Impianti ha deciso di “aprire” a genza sanitaria in atto, si cotutti gli utenti registrati al sito www.impiantiener- munica che è sospesa l’attigie.it, la sezione contenente le Guide didattiche vità ispettiva dei controlli per formative sinora riservata solo agli utenti registra- l’efficienza energetica sugli ti ed associati alla CNA. impianti termici sul territorio di competenza regionale del In tal modo intendiamo favorire occasioni di ag- Friuli Venezia Giulia. giornamento professionale per gli imprenditori in un momento di grave difficoltà per loro e contri- Per quanto riguarda le manubuire, per quanto possiamo, a costruire le condi- tenzioni e i controlli di effizioni per una ripresa del settore in tempi rapidi. cienza energetica in scadenza in questo periodo, si informa La Sezione contenente le Guide sarà aperta a tut- che, ai fini dell’efficienza enerti gli iscritti al sito quantomeno sino alla fine del getica, verranno considerati periodo di emergenza e comunque sino alla com- validi fino alla vigenza delle pleta ripresa delle attività delle imprese che spe- misure di contenimento preriamo avvenga al più presto. viste dal Presidente del Consiglio e dall’Amministrazione Per accedere alle Guide seguire il percorso Sezio- regionale. ne Modulistica – Percorsi Formativi – Materiale Didattico segui questo link. Per maggiori informazioni puoi scrivere a categorie@cnafvg.it http://intern o.cn a.it/cn a/uni oni/in stall a- o consultare il sito dell’UCIT zi on e-e-impi anti/n otizi e/i-m ateri ali-for- FVG. mativi-di-impiantienergieit-aperti-tutti?cookie-blocked=1 http://www.ucit.fvg.it/

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CNA FITA

01

NEL DPCM PER CONTENERE IL CONTAGIO NO RESTRIZIONI AL TRANSITO DELLE MERCI

Le merci possono entrare ed uscire liberamente nel territorio nazionale. L’attività degli operatori addetti al trasporto è un’esigenza lavorativa: il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori interessati e spostarsi all’interno degli stessi, limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci. Lo si deduce dall’attenta analisi, che di seguito riportiamo, sui decreti di recente emanazione al fine di fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Nessuna restrizione alla circolazione delle merci nelle zone che rientrano nelle zone rosse come definito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Straordinaria. Il provvedimento ha sollevato tuttavia molteplici dubbi interpretativi in merito all’applicazione delle limitazioni degli spostamenti delle persone e alla circolazione delle merci. Il DPCM non si limita ad introdurre all’art. 1 misure urgenti nella Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, ma all’art. 2 reca misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19. Nelle zone di cui all’art.1 il DPCM impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, con-

sentendo inoltre il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, le persone potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa. Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione fornita ai dipendenti dai datori di lavoro, che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli. Il DPCM dispone limitazioni all’orario di apertura delle attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, e la chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, nelle giornate festive e prefestive, nonché la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici, delle palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e centri termali. Null’altro è previsto per le altre attività economiche se non la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché la facilitazione ad adottare modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. In altri termini, nei territori di cui all’art. 1 le imprese non devono sospendere l’attività ma devono attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nei confronti dei dipendenti e alle disposizioni volte a garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra la clientela delle strutture commerciale e degli esercizi di ristorazione e bar. Nessuna limitazione o restrizione al transito delle merci e di tutta la filiera produttiva da e per i territori indicati dall’art. 1 è contenuta del DPCM. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg

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CNA FITA

02

AUTOTRASPORTO LINEE GUIDA APPLICAZIONE PROTOCOLLO PER CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

CARTE TACHIGRAFICHE DEL CONDUCENTE SCADUTE

È stato predisposto dal Ministero delle Infra- NESSUNA SANZIONE SE strutture e Trasporti un Protocollo condiviso VIENE EFFETTUATA LA di regolamentazione per il contenimento della REGISTRAZIONE MANUALE diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto Il Ministero dell’Ine della logistica. terno, con nota Prot. 300/A/2297/20/111/20/3 del Il documento affronta gli adempimenti comuni 24 marzo 2020, chiarisce che, per le diverse modalità di trasporto, nonché la in questa particolare fase di parte specifica per ogni singola tipologia: emergenza COVID-19, trattandosi di una situazione con• Settore aereo tingente, al conducente che, • Settore autotrasporto merci in luogo del normale utilizzo • Settore trasporto pubblico locale stradale e della carta tachigrafica del ferrovie concesse conducente, abbia effettuato • Settore ferroviario le registrazioni manuali come • Settore marittimo e portuale previsto dall’articolo 35 del Regolamento UE 165/2014 e Di seguito il link per il documento completo che esibisca ricevuta dell’istanza di rilascio o rinnovo con https://drive.google.com/file/d/1Xu4Tix_-dYC- data successiva al 23 febbraio 0qokb5-enAIrh4_Ami79i/view 2020, non dovrà essere applicata nessuna sanzione. Per maggiori informazioni puoi scrivere a categorie@cnafvg.it o chiamare lo 0432/616902. CLICCA

Per maggiori informazioni puoi contattarci allo 0432/616923 o scrivendo a g.brun@cnaservizi-fvg.it

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QUARANTENA E TRASPORTO MERCI E PERSONE DA OLTRECONFINE

Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 il Ministro dei Trasporti di concerto con quello della Salute ha emanato il decreto 120/2020 che obbliga all’autoisolamento, per i 14 giorni successivi al ritorno, tutte le persone che rientrano in Italia, anche se asintomatiche rispetto al COVID-19. Il Decreto riguarda tutte le persone che tornano in Italia con qualsiasi mezzo di trasporto, ma non si applica al personale viaggiante delle imprese che hanno sede legale in Italia, come riportato al comma 3 dello stesso decreto. Conseguentemente per tutti i conducenti di mezzi di trasporto merci e in particolare di trasporto persone impegnati in servizi internazionali o nazionali che trasportano soggetti rientranti nelle fattispecie evidenziate non si applicano tali disposizioni.


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CNA SERVIZI ALLA COMUNITÀ TINTO-LAVANDERIE E POMPE FUNEBRI, RESTANO APERTE DOPO IL 25 MARZO

Siamo riusciti a chiarire definitivamente che le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse, pur non richiamate nel decreto del 22 marzo, non sono soggette alla sospensione. I due decreti vanno letti in maniera integrata. Quindi si può continuare l’esercizio regolare dell’attività, sempre nel rispetto delle procedure a garanzia della sicurezza della salute, che rimangono perentoriamente obbligatorie. Per le lavanderie self service, poiché è obbligatorio evitare assembramenti di persone e mantenere la distanza di sicurezza tra gli utilizzatori delle macchine per il lavaggio o asciugatura, consigliamo vivamente di esporre un cartello ben in vista in maniera da informare i clienti in merito ai comportamenti da adottare per garantire il rispetto delle disposizioni di sicurezza. Questo importante accorgimento la mette al riparo da eventuali sanzioni. Per maggiori informazioni puoi scriverci a categorie@cnafvg.it o chiamare allo 0432/616902. h t t p s : //w w w .c n a f v g.i t / i l-t e s t o - d e l- d e c r e to-per-la-sospensione-delle-attivita-non-essenziali/

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AUTORIPARAZIONE APERTA ANCHE DOPO IL 25 MARZO

L’autoriparazione, insieme alle attività collaterali che ne garantiscono il buon funzionamento, è tra le attività che posso essere esercitate. Questo perché le queste imprese svolgono una funzione indispensabile a garanzia della sicurezza dei veicoli e quindi della circolazione stradale. Quindi, per chi vuole e con le modalità che ritiene più opportune, le nostre imprese sono al fianco di chi continua a lavorare in prima linea per garantire le esigenze primarie di tutti noi. Anche i centri di revisione possono continuare a lavorare, nonostante proroga delle scadenze al 31 ottobre sta mettendo tutti in grande difficoltà. Inoltre a questo si aggiunge un chiarimento sulla possibilità di sanzioni per chi si reca presso un centro di revisione. Purtroppo con la proroga delle scadenze la revisione non è tra le attività di urgenza primaria. A tal proposito CNA ha presentato un emendamento in cui si chiede che per i mezzi leggeri propone una riduzione della proroga ad agosto per tutti i veicoli che hanno scadenza entro il 31 maggio. Questo, a condizione che si superi questo momento di emergenza, consentirebbe ai centri di riprendere la loro attività contenendo i danni e innesterebbe un maggiore clima di fiducia. Per ogni ulteriore dubbio puoi contattarci a questo indirizzo di posta elettronica a.cantarutti@cnaservizi-fvg.it o chiamando allo 0432/616913. https://www.cnafvg.it/proroga-scadenza-documenti/

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CNA BENESSERE E SANITÀ

01

ODONTOTECNICI

ODONTOTECNICI TRA LE ATTIVITÀ CHE POSSONO CONTINUARE

In riferimento ai quesiti pervenuti sul settore Odontotecnici relativamente alle misure contenute nel DPCM 22 marzo 2020 l’attività dell’odontotecnico può continuare. Infatti il codice Ateco 32.50.20 appartenente al laboratorio odontotecnico è ricompreso nel codice Ateco 32.50, presente nell’allegato 1 al citato decreto, più ampio riguardante l’attività di “fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche”.

ODONTOTECNICI E FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI

→ La Commissione Europea il 25 marzo ha confermato che, a causa dell’emergenza sanitaria corrente, ad inizio aprile presenterà una proposta legislativa per spostare la data di applicazione dell’MDR di 1 anno (al 26 maggio 2021). La proposta legislativa dovrà poi essere approvata dal Consiglio e dal Parlamento entro fine aprile. Inoltre anche una lettura di quanto contenuto Le modifiche dovrebbero intealle lettere f) e d) dell’articolo 1 del citato DPCM, ressare anche la direttiva 93/42, configura l’attività dell’odontotecnico tra quelle la cui durata che verrà estesa di consentite in quanto svolgente produzione di 1 anno, come anche il periodo di dispositivi medici come attività funzionale ad grazia e le relative attività degli assicurare la continuità delle filiere di cui allo organismi notificati in ambito di stesso allegato e quindi quella prevista al codice rinnovo dei certificati. Il comAteco 32.50: parto degli IVD non è interessato al momento dalla proposta Art. 1 lettera f) “sempre consentita l’attività di della Commissione ma stiamo produzione, trasporto, commercializzazione e facendo advocacy affinché venconsegna di farmaci, tecnologia sanitaria e di- ga incluso considerate le diffispositivi medico-chirurgici…” coltà comuni a tutto il settore. Per maggiori informazioni si Art.1 lettera d) “restano comunque consentite rinvia al sito CNA dell’Osseranche le attività che sono funzionali ad assicu- vatorio Biomedicale Veneto o a rare le continuità delle filiere di cui all’allegato 1” contattare CNAFVG da questo indirizzo mail categorie@cnafPer maggiori informazioni siamo a tua dispo- vg.it. sizione scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica e.casarsa@cnafvg.it o chiamando lo https://www.osservatoriobio0432/854706. medicaleveneto.it/2020/03/25/ la-commissione-europea-propone-di-spostare-la-data-di-applicazione-del-mdr-al-26-maggio-2021/

LA COMMISSIONE EUROPEA PROPONE DI SPOSTARE LA DATA DI APPLICAZIONE DEL MDR 2017/745 ←

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CNA BENESSERE E SANITÀ

02

ESTETICA E ACCONCIATURA

APPELLO DEI PARRUCCHIERI, BARBIERI E CENTRO ESTETICI

Parrucchieri, barbieri e centri estetici resteranno chiusi ai sensi del DPCM 11 marzo 2020. Nel frattempo non rivolgerti ad operatori abusivi che sfuggono a qualsiasi attività di controllo e vigilanza e METTONO A RISCHIO LA SALUTE VOSTRA E DI CHI VI CIRCONDA! Torneremo PRESTO a prenderci cura di voi e del vostro benessere! Riportiamo la voce dei parrucchieri, barbiere e centri estetici della CNA, ascoltala e tieniti pronto a far ripartire l’economia sana e di valore! Scarica il manifesto e diffondilo! https://drive.google.com/file/ d/1coOsc5kkYfqXI3DpW0eUbOmqPqw4I6M-/view

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DECRETO LIQUIDITÀ PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE “LIQUIDITÀ”

I contenuti principali del de- aspetto, quello di fare fronte creto sono due: al fabbisogno di liquidità, la 1. la possibile sospensione di via prescelta è stata quella di alcuni versamenti di imposte e favorire l’ottenimento di financontributi, ziamenti bancari con garanzie 2. l’ampliamento delle possi- statali e procedure più semplibilità di ottenere prestiti ban- ficate. cari. Ricordiamo inoltre che: Il testo del decreto è corposo e • la garanzia al 100% per i complesso. prestiti fino a 25.000 euro, Di seguito proponiamo una senza alcuna valutazione del sintesi dei provvedimenti di merito di credito, alle piccole maggior interesse generale. e medie imprese, agli imprenPossibile rinvio dei versamenti ditori individuali e ai profesdi aprile e maggio. Conside- sionisti la cui attività sia stata riamo il caso delle imprese e danneggiata dall’emergenza i professionisti con ricavi non Coronavirus, attestata da disuperiori a 50 milioni di euro chiarazione autocertificata, e relativi all’anno 2019. Se si è in presenza di determinati reverificata una diminuzione quisiti. Il limite del prestito è dei ricavi di almeno il 33% nel del 25% del fatturato 2019; mese di marzo e aprile 2020 • garanzia al 100% per i prerispetto agli stessi mesi del stiti fino a 800.000 euro, alle 2019 (il confronto si fa per ogni piccole e medie imprese con mese autonomamente), è pre- valutazione da parte delle banvista una sospensione dei ver- che, in presenza di determinati samenti delle ritenute fiscali e requisiti; contributive sui redditi di lavo- Si deve fare attenzione che non ro dipendente e assimilati e dei si tratta di contributi a fondo versamenti IVA in scadenza il perduto ma di finanziamenti 16 aprile per marzo e il 16 mag- che dovranno essere restituiti gio per aprile. a partire da una certa data in Resta invece l’obbligo di versa- sei anni. re le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui Per maggiori informazioni puoi redditi di lavoro autonomo. contattarci a fiscale@cnafvg.it Per ciò che riguarda l’altro o chiamare allo 0432/616902.

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FISCO

01

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI

Ultime indicazioni previste nel decreto del 25 marzo Con un proprio Decreto del 25 marzo il Ministro dello sviluppo economico ha effettuato modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio del 22 marzo 2020, recante disposizioni in merito alla sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali non essenziali. In particolare, il Ministro ha previsto: • la sostituzione dell’elenco dei codici di attività che possono continuare ad operare; • che le nuove ditte sospese, potranno ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020; Ad oggi quindi le attività che possono continuare ad operare sono previste dall’allegato 1 del DM Mise 25 marzo e dagli allegati 1 e 2 del DM 11 marzo.

IL TESTO DEL DECRETO PER LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ NON ESSENZIALI

Si compone di due soli articoli il Decreto firmato dal presidente del consiglio dei ministri sulle misure per la sospensione delle attività produttive non essenziali al fine di contrastare la diffusione del virus Covid-19. Il provvedimento accoglie alcune osservazioni presentate dalla CNA. In particolare le imprese che dovranno sospendere l’attività avranno tempo fino al 25 marzo (come aveva richiesto al Governo la CNA) per completare tutte gli interventi finalizzati al blocco della produzione “compresa la spedizione della merce in giacenza”. In allegato al decreto l’elenco delle attività che non sono sospese. Le misure contenute nel provvedimento sono in vigore fino al 3 aprile. Qui la lista delle attività che possono rimanere aperte. A queste si aggiungono quelle contenute nell’all.1 del DPCM 11 marzo 2020 che rimane in vigore fino al 3 aprile. (Il presente decreto è stato integrato con quanto scritto in questo post)

Le disposizioni dei decreti del DM 11 marzo –DM 22 marzo e DM 25 marzo sono valide fino al 3 aprile, salvo modifiche. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a categorie@cnafvg.it.

Clicca qui per leggere il testo del Decreto. Per maggiori informazioni puoi scriverci a categorie@cnafvg.it.

https://www.cnafvg.it/sospensione-delle-attivita-non-essenziali-ultime-indicazione-previste-nel-decreto-del-25-marzo/

h t t p s : //w w w .c n a f v g.i t / i l-t e s t o - d e l- d e c r e to-per-la-sospensione-delle-attivita-non-essenziali/

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CONSEGNA A DOMICILIO PER LE IMPRESE DEL SETTORE NON ALIMENTARE

La Regione Fvg, a seguito di un chiarimento da parte del Governo dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, ha definito che è concesso effettuare consegne a domicilio anche alle imprese del commercio al dettaglio del settore non alimentare. Questa possibilità è consentita anche alle imprese non in possesso di SCIA autorizzativa per questa specifica attività esclusivamente nel periodo di emergenza Covid-19. Gli operatori sono comunque obbligati al rispetto delle vigenti disposizioni di prevenzione della diffusione del CoronaVirus sia nelle operazioni di confezionamento che di consegna dei prodotti al domicilio del cliente. Nello specifico la consegna deve consentire che non ci sia alcun contatto personale con il cliente e va mantenuta la distanza di almeno un metro, vanno indossati mascherina e guanti. Resta invece vietato l’asporto, ovvero la possibilità che il cliente ritiri il prodotto direttamente nell’esercizio commerciale. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a categorie@cnafvg.it.

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FISCO

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SOSPENSIONE PAGAMENTI DEL DECRETO CURA ITALIA DI MARZO 2020

Nel Decreto Cura Italia sono previste diverse misure di proroga a seconda dell’impatto della crisi da emergenza Coronavirus. Le imprese che hanno dovuto sospendere l’attività per effetto delle disposizioni emanate in più fasi, indicate dal decreto legge. Tra di esse ricordiamo quelle appartenenti alle seguenti categorie merceologiche: imprese turistico recettive, agenzie di viaggio, guide turistiche, palestre, sale cinematografiche, sale da gioco, gestori di ricevitorie del lotto, lotterie e scommesse, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, può sospendere i versamenti IVA, quelli per ritenute IRPEF su lavoro dipendente, contributi e premi INAIL in scadenza a marzo e aprile. Chi non gestisce una delle precedenti attività, ma nel anno 2019 ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro, può comunque sospendere i versamenti, ma solo quelli in scadenza a marzo. Chi non gestisce una delle precedenti attività, e nel anno 2019 ha conseguito ricavi o

compensi in misura superiore a 2 milioni di euro, non beneficia di alcuna sospensione dei versamenti, ma soltanto di un rinvio di 4 giorni della scadenza del 16 marzo che viene quindi spostata a venerdì 20 marzo. Per chi beneficerà della sospensione dei versamenti degli importi sospesi parte già dal 31 maggio, in un’unica soluzione, oppure in cinque rate mensili di uguale importo da maggio a settembre. Per i compensi dei lavoratori autonomi e le provvigioni degli agenti, con ricavi 2019 inferiori a 400.000 euro senza dipendenti, che vengono pagate tra l’8 marzo e il 31 marzo, è concessa la facoltà di chiedere a chi effettua la ritenuta la non applicazione della ritenuta IRPEF. Poi il lavoratore autonomo o l’agente verserà in proprio la ritenuta entro il 31 maggio o in cinque rate a partire da tale data. Ci sarà una sospensione dall’8 marzo al 31 maggio per i termini accertamento, di controllo e del contenzioso dell’Agenzia Entrate e altri enti impositori. Inoltre sono sospesi i termi ni dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse da Agenzia Entrate – Riscossione (l’ex Equitalia). Per ulteriori informazioni puoi porre le tue domande scrivendo a fiscale@cnafvg.it. Leggi una sintesi di tutte le misure del decreto. https://www.cnafvg.it/sospensione-pagamenti-decreto-salva-italia-di-marzo-2020/

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FISCO

03

DL CURA ITALIA UNA SINTESI DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

Di seguito in forma sintetica e schematica quanto contenuto nel DL CURA ITALIA. FISCO SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI E DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI È sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. È sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’ 8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Approfondisci da questo link o scrivici a fiscale@cnafvg.it. CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

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CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. GIUSTIZIA DIFFERIMENTO DELLE UDIENZE E SOSPENSIONE DEI TERMINI Sono prorogate fino al 15 aprile 2020 le misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020. ISTITUTI PENITENZIARI Il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all’interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19 AMMORTIZZATORI SOCIALI Approfondisci da questo link o scrivici a servi-


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ziopaghe@cnafvg.it. NUOVO TRATTAMENTO CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIO È previsto un nuovo trattamento di cassa integrazione ordinario in sostituzione dei precedenti ammortizzatori sociali in favore di: – Aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario; – Aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà; NUOVA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Le Regioni possono autorizzare una cassa di integrazione salariale in deroga in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. CREDITI D’IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI Ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori dello spettacolo, è riconosciuta un’indennità una tantum pari a 500 euro. PROROGA TERMINE DOMANDA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA Il termine per la domanda di disoccupazione agricola è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020. PROROGA DOMANDA NASPI E DISCOLL I termini di presentazione di domanda di disoccupazione NASPI e DISCOLL sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. FONDO PRIMA CASA – FONDO GASPARRINI Per un periodo di 9 mesi dal provvedimento l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus; Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

LAVORO AGILE INDENNITÀ PROFESSIONISTI, COCOCO, • Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate paLAV. AGRICOLI E DELLO SPETTACOLO tologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è ricoAi liberi professionisti titolari di partita iva atti- nosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimenva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori ti- to delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile; tolari di rapporti di collaborazione coordinata e • I datori di lavoro sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro continuativa attivi alla medesima data e, iscritti agile ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo faalla Gestione separata non titolari di pensione e miliare una persona con disabilità ospitata in un centri riabilita-

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tivi chiusi dal provvedimento. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell’impresa. • il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni; CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO A decorrere dal 5 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni. In alternativa alla prestazione predette e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate. PERMESSI RETRIBUITI L. 104/1992 Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

SOSPENSIONE TERMINI VERSAMENTI CONTRIBUTI Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO A decorrere dal 5 marzo 2020, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato accreditato hanno diritto a fruire di un congedo dal lavoro indennizzato. L’erogazione dell’indennità, nonché l’indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. PROROGA TERMINI DECADENZIALI DI PREVIDENZA E ASSSISTENZA A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali

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e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL è sospeso di diritto.

fino al 30 settembre 2020; • b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai riIMPRESE: MISURE STRAORDINARIE spettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 REQUISIZIONI settembre 2020 alle medesime condizioni; Fino al 31 luglio 2020, la protezione civile potrà • c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche autorizzare la requisizione in uso o in proprietà, perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento da ogni soggetto pubblico o privato, di presi- delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 setdi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni tembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fron- rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazioteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche nato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formaliper assicurare la fornitura delle strutture e degli tà, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospe- oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di daliere ubicate sul territorio nazionale, nonché sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti af- FONDO DI GARANZIA CENTRALE PMI fetti da detta patologia. Per 9 mesi dal provvedimento, lo stato fornisce una garanzia per prestiti fino a 5 milioni di euro volta a investimenti e ristrutturaFONDI ALLE IMPRESE PER PRODURRE zioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiMASCHERINE ti previsti dal provvedimento stesso. Per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza, è consen- SUPPORTO ALLA LIQUIDITA’ DELLE IMPRESE tito produrre mascherine chirurgiche in deroga In favore delle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatalle vigenti norme turato a causa della citata emergenza, Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di MISURE DI SOSTEGNO ALLE PMI garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite Le PMI potranno avvalersi di misure di soste- banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito. gno finanziario dello Stato, fino al 33% dei prestiti erogati: La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell’ottanta per cento dell’e• a) per le aperture di credito a revoca e per i sposizione assunta. prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se su- MISURE FINANIZARIE DI SOSTEGNO periori, a quella di pubblicazione del presente Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre decreto, gli importi accordati, sia per la parte 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inademutilizzata sia per quella non ancora utilizzata, pienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imponon possono essere revocati in tutto o in parte ste anticipate riferite ai seguenti componenti.

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FONDO MADE IN ITALY Il provvedimento istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all’internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l’ICE. MISURE A SOSTEGNO DELL’UNIVERSITÀ Con il provvedimento viene istituito per l’anno 2020 un fondo denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” con una dotazione pari a 50 milioni di euro, da dipartire con decreto del MIUR. Inoltre, In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l’ultima sessione di laurea dell’anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all’adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell’esame di laurea. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l’orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell’apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Università e sono valutabili ai fini dell’attribuzione degli scatti triennali.

trattuale. SEDUTE IN VIDEOCONFERENZA DEI CONSIGLI E DELLE GIUNTE I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome. Per maggiori informazioni scrivici a fiscale@ cnafvg.it. https://www.cnafvg.it/dl-cura-italia-una-sintesi-dei-principali-provvedimenti/

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ENTI LOCALI SOSPENSIONE MUTUI REGIONI E ENTI LOCALI Le regioni a statuto ordinario e gli enti locali sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell’anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento con-

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CREDITO SOLUZIONI DA CONFIDIMPRESE FVG PER AFFRONTARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

“Nell’ottica di garantire in tempi brevi risposte concrete alle aziende del Friuli Venezia Giulia penalizzate dalle misure di contenimento del virus, Confidimprese FVG ha messo in atto una serie di iniziative a sostegno dell’imprenditoria locale, in collaborazione con il sistema bancario”. Lo annuncia alle imprese associate il presidente CNA FVG Nello Coppeto, anche nella veste di vicepresidente ConfidImprese. “Le iniziative, già presenti nel portafoglio prodotti e quindi immediatamente utilizzabili, trovano copertura con i fondi speciali che prevedono un aumento delle aliquote di garanzia fino all’80% dell’importo finanziato e importanti scontistiche commissionali”. Confidimprese, disponibile ad analizzare velocemente – insieme all’imprenditore – le esigenze di credito, ha predisposto i seguenti interventi: 1. Sospensione del pagamento delle rate, con moratorie ABI e non ABI, 2. Affidamenti in C/C a 12 mesi fino a 100.000 euro 3. Finanziamenti bullet a rata unica a 12 mesi fino a 150.000 euro 4. Finanziamento fino a 60 mesi con preammortamento fino a 12 mesi fino a 300.000 euro Tutti interventi con garanzia Confidi fino all’80% e importanti sconti commissionali. Confidimprese ha altresì prontamente avviato un costruttivo dialogo con l’Assessorato alle attività produttive per individuare ulteriori comuni interventi ancora più strutturati, suggerendo alcune innovative modalità di intervento. La Regione, confermando la consueta attenzione verso le istanze presentate dal mondo dei Confidi, le sta già analizzando. Scarica la scheda dettagliata Visita la pagina dedicata e contatta direttamenhttps://drive.google.com/file/d/1UneIFHV6UA- te il Confidimprese FVG. Eq-B1VYUTc-tAfDaRynnwT/view https://www.confidimpresefvg.it/emergenza-coronavirus-0

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SVILUPPO ARTIGIANO IN PRIMA LINEA CON LE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ PER CORONAVIRUS

Garantito un plafond da 20 milioni di finanziamenti In emergenza Covid-19, il Consorzio di garanzia fidi “Sviluppo artigiano scarl” (Confidi della CNA del Veneto operante nelle regioni del Nord Est a favore delle imprese del Sistema CNA) ha dato il via libera al rilascio di garanzie a condizioni ampiamente agevolate su un plafond iniziale da 20 milioni di euro di finanziamenti erogati dalle banche. L’iniziativa potrà coinvolgere circa 40mila imprese dislocate nei territori di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia Piemonte ed Emilia Romagna. Un aiuto concreto a tutte quelle imprese micro, piccole e medie, che, danneggiate dall’emergenza sanitaria in corso, necessitano di nuova liquidità per contrastare immediate o possibili difficoltà. In alcuni casi infatti i si potrebbero manifestare anche nei prossimi mesi a causa ad esempio della riduzione di fatturato, di mancati incassi e, più in generale, dell’instabilità economica. Sviluppo Artigiano offre la possibilità di ottenere una garanzia su finanziamenti da 12 a 36 mesi, da rimborsare ratealmente ed erogati dagli istituti di credito con cui collabora, che può arrivare all’80% in caso di presenza del Fondo di Garanzia per le PMI, a costi commissionali ridotti tra il 40 e il 50% rispetto ai costi standard. La validità dell’iniziativa è fissata al 30 giugno 2020. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio di Pordenone al numero 0434 – 598141.

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LAVORO

01

SINTESI DELLE MISURE A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE E A DIFESA DEI LAVORATORI DEL DL CURA ITALIA

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA L’assegno ordinario viene concesso per al massimo 9 settimane a partire dal 23 febbraio 2020, ferma restando l’esame e l’informazione congiunta, svolta anche in modalità telematica, entro i tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. La domanda deve essere presentata all’Inps entro il quarto mese successivo a quello cui ha avuto inizio la sospensione. CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA La regolamentazione viene demandata alle Regioni. Anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla Cigd con la nuova causale “COVID-19”. La Cigd prevede un accordo con le organizzazioni sindacali (puoi scriverci da qui per prendere accordi con CNA), anche con modalità telematica, per un periodo massimo di nove settimane. L’assegno viene concesso dopo decreto delle Regioni che poi viene trasmesso all’INPS che provvederà al pagamento diretto ai lavoratori. FONDO INTEGRAZIONE SALARIALI La possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19” è esteso anche ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro del commercio iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. INDENNIZZO AI LAVORATORI AUTONOMI Il riconoscimento un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i lavoratori autonomi e le partite Iva. L’indennizzo è destinato a: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in

gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Previsto, inoltre, l’istituzione di un fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini. CONGEDI E BONUS A sostegno dei genitori lavoratori è prevista la possibilità di usufruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni o con disabilitàin situazione di gravità accertata, del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e le Forze dell’ordine; Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per L. 104/1992, in caso di handicap grave, è incrementato di ulteriori complessive 12 giornate. L’INPS darà indicazioni specifiche su tutte le forme di congedo. PREMIO Ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in proporzione ai giorni lavorati). QUARANTENA L’equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per COVID-19, per il settore privato. Per ulteriori informazioni puoi porre le tue domande scrivendo a serviziopaghe@cnafvg.it. Leggi una sintesi di tutte le misure del decreto. https://www.cnafvg.it/sintesi-delle-misure-a-sostegno-occupazione-difesa-dei-lavoratori-dl-salva-italia/

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LAVORO

02

FONDI BILATERALI. COME CHIEDERE IL SOSTEGNO AL REDDITO

FSBA, il fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell’artigianato, costituito ai sensi dell’art. 27 d.gs. 148/2015 e autorizzato dal Ministero del lavoro, ha deliberato un piano speciale di sostegno al reddito ex art. art. 19, d.l. 18/2020. Si tratta di un piano importante che muove dall’esigenza dei lavoratori che si trovano temporaneamente sospesi dal lavoro perché i relativi datori di lavoro artigiani a causa del Covid-19 sono stati costretti a sospendere o ridurre l’attività d’Impresa. Viene aggiornata la regolamentazione del sostegno al reddito che permette l’accesso all’assegno ordinario a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro artigiani, introducendo tra le causali quella riferita all’emergenza Covid-19. L’aggiornamento di tali regolamentazioni riguarda l’assetto istituzionale e procedimentale già autorizzato dal Ministero del Lavoro. Anche i datori di lavoro artigiani non in regola con la contribuzione potranno chiedere la prestazione Covid-19, procedendo con l’iscrizione a FSBA e con la regolarizzazione della relativa posizione. Tale regolarizzazione potrà avvenire anche mediante la rateizzazione dell’importo dovuto a partire dalla ripresa del versamento dei contributi. Possono essere presentate le domande per le prestazioni emergenza Covid-19, secondo le modalità stabilite da Fsba. Tali domande possono riguardare sia la prosecuzione delle prestazioni in corso dal 23 febbraio, che le prestazioni relative ai periodi di sospensione nel limite delle 9 settimane previste dal decreto. Tali domande possono essere presentate fino al 31 maggio 2020. Tutte le procedure, l’iscrizione, le domande relative alle prestazioni, gli adempimenti formali, dovranno essere effettuati mediante la piattaforma informatica Fsba. Per informazioni e chiarimenti rivolgersi via email: info@fondofsba.it e seguendo le istruzioni all’indirizzo www.fsba.it Per approfondire http://www.fondofsba.it/

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Ulteriori informazioni www.fsba.it

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DA SAN.ARTI. INTERVENTI STRAORDINARI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA

Il consiglio di amministrazione di San.Arti., di cui superiore a 14 giorni all’anno; la CNA esprime la presidenza, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie per sostenere • riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni le imprese ed i lavoratori dell’artigianato in que- notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni per il tristo momento così difficile per il Paese. Il fondo di tolare, anche non iscritto, di aziende artigiane versanti a San.arti. per assistenza sanitaria integrativa dell’artigianato ha i propri dipendenti e che risultassero essere positivi al virus COstanziato risorse importanti in risposta alla richie- VID-19 dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse nesta avanzata nel recente accordo interconfedera- cessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività le che sollecitava l’impegno degli strumenti della al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per bilateralità artigiana per contrastare gli effetti del ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un perioCovid-19. do non superiore a 14 giorni all’anno; Nello specifico, le misure straordinarie prevedono: • sospensione del versamento dei contributi a San.Arti. da parte delle imprese artigiane aderenti al Fondo con le stesse modalità previste dai provvedimenti governativi relativi alla contribuzione previdenziale obbligatoria; • rimborso delle franchigie versate dagli iscritti per prestazioni di diagnostica e specialistica erogate dalla rete delle strutture private convenzionate al 24 febbraio 2020 al 31 di ottobre 2020 allo scopo di alleggerire la pressione sul servizio sanitario; • riconoscimento di un’indennità straordinaria di 40 euro per ogni notte di ricovero per un periodo non superiore a 50 giorni per tutti gli iscritti, sia dipendenti che volontari, che risultassero essere positivi al virus COVID-19 dal 24 febbraio al 31 giugno 2020. Nel caso si rendesse necessario un periodo di isolamento domiciliare, a seguito di positività al virus, l’iscritto avrà diritto a un’indennità di € 30,00 al giorno per ogni giorno di permanenza presso il proprio domicilio per un periodo non

• distribuzione gratuita tramite le sedi delle associazioni e le strutture della bilateralità di 12.000 flaconi di igienizzante per le mani. Inoltre, il consiglio di amministrazione ha deciso una donazione di 1 milione di euro alla Protezione Civile finalizzato all’acquisto di materiale sanitario e al sostegno delle strutture ospedaliere pubbliche. CNA sottolinea che il Fondo “continua ad erogare regolarmente le proprie prestazioni, avendo attivato per i propri dipendenti la modalità di lavoro in smart working”. La Confederazione mette in evidenza “l’impegno del Fondo a fianco dei titolari e dei lavoratori delle nostre imprese in questa fase di emergenza e la volontà di contribuire con un tangibile sostegno attraverso la Protezione Civile a dimostrazione dell’apprezzamento e della solidarietà del mondo artigiano verso l’enorme sforzo che sta facendo il Servizio Sanitario Nazionale a tutela della salute dei cittadini”. Per maggiori informazioni puoi scriverci a serviziopaghe@cnafvg.it. https://www.cn afvg.it/d a-san-arti-interventi-stra ordin ari-per-fronteggiare-lemergenza4

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LAVORO

03

COLF E BADANTI POSSONO CONTINUARE A LAVORARE DOPO L’11 MARZO 2020?

Il Governo Italiano (Presidenza del Consiglio dei Ministri) risponde ad alcune domande frequenti sulle misure disposte dal Decreto #IoRestoaCasa dell’11 marzo scorso, tra queste la seguente: I rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter rientrano nella sospensione delle attività inerenti “i servizi alle persone”, disposta dall’art. 1, punto 3), del DPCM dell’11 marzo 2020? Risposta: No. Tali prestazioni lavorative non rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione. Quindi questi lavoratori possono continuare a svolgere la loro attività sempre attenendosi alle disposizioni minime di sicurezza previste e muniti di autocertificazione.

COME RICHIEDERE I BONUS E I SUSSIDI LEGATI AL CORONAVIRUS

Il decreto CuraItalia ha previsto, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, delle misure di sostegno alle famiglie per l’assistenza e la sorveglianza dei figli di età non superiore ai 12 anni. In particolare, in alternativa al congedo parentale, dipendenti privati, iscritti alla Gestione Separata e lavoratori autonomi possono fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, nel limite massimo di 600 euro. Il bonus baby-sitting viene riconosciuto, per un importo fino a 1.000 euro, anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Con la circolare INPS 24 marzo 2020, n. 44, l’Istituto fornisce le indicazioni in merito ai requisiti, alla misura del beneficio, alle modalità di compilazione della domanda e all’erogazione del bonus. A tal proposito vi segnaliamo che andando sul sito del nostro patronato www.epasa-itaco.it è possibile richiedere tutte le prestazioni che la legge stabilisce in materia di welfare e per l’emergenza Coronavirus. In allegato la circolare in oggetto di interesse per autonomi e professionisti. Per maggiori informazioni è possibile contattarci allo 0432/616931 o scrivendo a udine@epasa-itaco.it. https://www.cnafvg.it/come-richiedere-i-bonus-e-i-sussidi-legati-al-coronavirus/

Riteniamo comunque, che qualora sia possibile, anche per questi lavoratori sia da incentivare il godimento di ferie pregresse maturate fino al 12 marzo 2020 e non godute. Per ulteriori informazioni è possibile contattarci su serviziopaghe@cnafvg.it.

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CONGEDI PARENTALI, PERMESSI LEGGE 104, BONUS BABY-SITTING

→ A seguito del Decreto Cura Italia, l’Inps pubblica un elenco sintetico sui congedi e bonus previsti nel Decreto, nonché all’estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all’art. 33 della legge n. 104. Restiamo ancora in attesa delle istruzioni procedurali da emanare con apposita circolare.

PRIME INDICAZIONI DALL’INPS ←

Qui allegato al Messaggio Inps n. 1281 del 20.03.2020.

https://drive.google.com/file/d/1shKlYfSIxRoE1Sk97pANpaXfipXsGZRS/view

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Per maggiori informazioni puoi contattarci allo 0432/616931 o scriverci a udine@epasa-itaco.it.

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SICUREZZA

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NEI LUOGHI DI LAVORO

CORONAVIRUS, SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO: IL PROTOCOLLO A TUTELA DI CHI LAVORA

Il Protocollo condiviso 14 Marzo 2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro chiarisce dubbi e rassicura lavoratori e datori di lavoro del settore professionale e produttivo destinato a continuare le attività. Il primo presupposto è in ogni caso che le attività lavorative possono proseguire solo in condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione. Partendo dal presupposto che il Coronavirus non rappresenta un rischio lavorativo specifico ma un rischio biologico generico per l’intera popolazione, non risulta necessario adeguare le valutazioni dei rischi aziendali, ma, piuttosto seguire con estremo rigore le nuove indicazioni rendendole efficaci a seconda del ciclo produttivo della singola azienda. La principale misura da attuare è l’obbligo di rispetto dei requisiti di sicurezza ovvero l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali laddove non è materialmente possibile mantenere le distanze di sicurezza, la fornitura delle dotazioni per proteggere i lavoratori (mascherine, guanti, igienizzanti e disinfettanti), la sanificazione regolare dei locali e viene raccomandata un’informazione dettagliata e costante nei confronti dei lavoratori su ogni aspetto correlato all’emergenza. È facoltà del datore di lavoro la misura in ingresso al luogo di lavoro della temperatura corporea dei lavoratori, nei limiti della privacy, e l’allon-

tanamento qualora ci sia febbre oltre i 37,5°C o altri sintomi influenzali. È ribadito che il lavoro agile e sospensione o riduzione delle attività o di parte di esse, devono essere una delle principali scelte da perseguire. Devono essere messi in pratica piani di detersione e sanificazione dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro, delle aree comuni e di svago eccezionali con frequenze giornaliere e settimanali ben stabilite, oltre a precauzioni igieniche personali e gestione degli spostamenti all’interno dell’azienda. E’ necessario bloccare i reparti non necessari, organizzare turni, attivare le modalità di lavoro agile e bloccare trasferte nazionali ed internazionali, riunioni in presenza e scaglionare gli ingressi e le uscite dai luoghi lavoro. Il chiarimento che i corsi formativi obbligatori non aggiornati, vista l’impossibilità all’esecuzione, non possono essere motivo di sanzione per le imprese. Siamo a disposizione per ogni ulteriori chiarimenti scrivendo a questo indirizzo di posta elettronica: s.pavan@cnaservizi-fvg.it. Clicca qui per leggere il comunicato stampa di R.E TE. Imprese Italia, siglato anche da CNA.

https://www.cnafvg.it/coronavirus-sicurezza-sul-lavoro-il-protocollo-a-tutela-lavoratore/

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SICUREZZA

02

NEI LUOGHI DI LAVORO

ARRIVANO LE RACCOMANDAZIONI DALL’AZIENDA SANITARIA

ARRIVA ANCHE IL PROTOCOLLO PER I CANTIERI

Il 19 marzo l’azienda sanitaria Friuli Occidentale È stato siglato da tutte le associazioni maggiormente rappresenha emanato un documento riportante alcune rac- tative, tra cui CNA, il protocollo condiviso per la regolamentacomandazioni generali per prevenire la diffusio- zione delle misure per il contrasto del COVID-19 nei cantieri. Si ne di COVID – 19 sui luoghi di lavoro. tratta sostanzialmente di un adattamento del protocollo ufficiale Si tratta di una check-list breve e chiara che ri- del 14 Marzo 2020, varato in precedenza per tutti i luoghi di laprende i punti del protocollo condiviso del 14 voro fissi. Marzo 2020 e ne specifica alcuni aspetti. Questo documento è molto importante per chi continua Dal punto di vista dei contenuti rispecchia fedelmente, punto per la propria attività. Il documento è organizzato in punto, il documento da cui trae origine, declinando i contenuti più punti e riportiamo di seguito quelli salienti: alla oggettiva situazione di cantiere. • Lavaggio delle mani da parte delle persone; • Promuovere “l’igiene respiratoria”; Viene dedicata una parte ai lavoratori autonomi e di conseguenza • Assicurare la pulizia e l’igiene dei posti di lavoro; è riservata loro una parte dell’informazione; un capitolo è dedi• Utilizzo dei locali in comune; cato alla pulizia e sanificazione si focalizza sui locali prefabbricati • Indicazioni per la gestione dei casi sospetti, e mobili (baracca di cantiere) e sulle attrezzature personali (marcasi probabili, casi accertati e locali contaminati; tello, trapano, ecc.) o destinate all’utilizzo promiscuo (pulsantiera • Indicazioni sulla valutazione dei rischi; della gru, sega circolare da banco, piega-ferri, ecc.). • Indicazioni per la sorveglianza sanitaria; • Indicazioni per la formazione; Anche per i cantieri è rimarcata l’importanza di procedere, da • Cosa significa contatto stretto; parte del datore di lavoro, con l’utilizzo di strumenti organizzativi • I numeri utili regionali /locali. aziendali che riducano il più possibile le situazioni di contatto tra La raccomandazione finale è quella di adattare le persone. Per la scelta della combinazione di misure da adottae rendere attuabili le procedure, contenute in re, il datore di lavoro deve ottenere la collaborazione del medico questa check-list, alla situazione aziendale spe- competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. cifica e poi metterle in atto alla lettera. Il documento è scaricabile al seguente link. Scarica l’intero documento al seguente link: Per ogni ulteriore informazione siamo a tua di- https://drive.google.com/file/d/14TzUIDqDW3PXDb3W bIsposizione allo 0432/616910 o scrivendo a s.pa- la3B9TFLD3bMiD/view van@cnaservizi-fvg.it. https://www.cnafvg.it/sicurezza-sul-lavoro-e-coronavirus-in-fvg-arrivano-le-raccomandazioni-dallazienda-sanitaria/ CLICCA

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Per ogni ulteriore dubbio puoi contattarci a questo indirizzo di posta elettronica s.pavan@cnaservizi-fvg.it o chiamando allo 0432/616910.


I CONSIGLI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ PER GLI AMBIENTI CHIUSI

Riportiamo quanto consiglia l’Istituto Superiore di Sanità in merito alla gestione in sicurezza degli ambienti chiusi, domestici ma anche di lavoro. Sono raccomandazioni che valgono in generale per tutti gli ambienti chiusi: da quelli degli uffici e degli esercizi commerciali a quelli dei mezzi di trasporto.

Impianti di ventilazione A casa: • Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell’aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.

Negli uffici e nei luoghi pubblici: • Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) deRicambio dell’aria vono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, • Garantire un buon ricambio d’aria in tutti gli umidità relativa, CO2). ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farma- • Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) elicie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, minare totalmente il ricircolo dell’aria. mezzi di trasporto. • Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo • Aprire regolarmente le finestre scegliendo di pacco filtrante installato sull’impianto di condizionamento ed quelle più distanti dalle strade trafficate. eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente. • Non lasciare aperte le finestre la notte. • Ottimizzare l’apertura in funzione delle attivi- Scarica il poster proposto dall’Istituto Superiore di Sanità ed espotà svolte. nilo nei tuoi ambienti di lavoro. Pulizia • Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d’uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette). • Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale. • Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l’uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Informati anche sulle modalità di corretto utilizzo dei guanti leggendo le indicazioni dell’Istituto. Per i maggiori informazioni sulla gestione della sicurezza nella tua azienda è attiva questa mail a cui inviare le richieste. https://www.cnafvg.it/consigli-istituto-superiore-sanita-per-ambienti-chiusi/

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SICUREZZA

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NEI LUOGHI DI LAVORO

IL LAVORO AGILE E CORONAVIRUS

Come noto, uno degli aspetti caratterizzanti i rapporti di lavoro negli ultimi mesi è costituito dal cosiddetto lavoro agile (definito dalla Legge 22 maggio 2017 n. 81). In breve possiamo definire questo tipo di lavoro quello svolto dai lavoratori subordinati “anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa”. Va da se, che il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa e, per quanto applicabile, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Per adempiere a quest’ultimo obbligo consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali. L’INAIL ha pubblicato sul proprio sito un fac-simile di informativa che riporta tutte le principali, e più probabili, situazioni di rischio con le relative misure di sicurezza da mettere in atto da parte del lavoratore. Riassumendo i contenuti del documento, di se-

guito riportiamo i pulti salienti: • comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker • indicazioni relative allo svolgimento di attivita’ lavorativa in ambienti outdoor • indicazioni relative ad ambienti indoor privati • utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro • indicazioni per il lavoro con il notebook , tablet e smartphone • indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici • informativa relativa al rischio incendi per il lavoro “agile” L’importanza di questa informazione risiede nel fatto che, per far fronte al noto fenomeno del coronavirus, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, all’art. 2 si è stabilito che le modalità di lavoro agile sono applicabili, in via provvisoria fino al 15 marzo 2020, a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza di accordi individuali, per i datori di lavoro con sede legale o operativa nelle regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati. È ragionevole pensare che molti Datori di lavoro colgano questa opportunità, ma non siano a conoscenza dell’obbligo sull’informativa. Invitiamo pertanto ogni interessato a documentarsi per tempo scaricando il documento interessato dal sito dell’INAIL al seguente link oppure richiedendolo all’ufficio Prevenzione integrata di CNA a pavan@cnaservizi-fvg.it. https://www.cnafvg.it/il-lavoro-agile-e-coronavirus/

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PRIVACY PROTOCOLLO DI SICUREZZA DA CORONAVIRUS E GESTIONE DELLA PRIVACY IN AZIENDA

Il Protocollo di regolamentazione delle misure può essere fornita anche oralmente specificando che la finalità per il contrasto e il contenimento della diffusio- del trattamento è legata alla prevenzione dal contagio da COne del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro VID-19, così come previsto dai protocolli di sicurezza anti-confirmato il 14 marzo obbliga la domanda su come tagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, trattare i dati dei dipendenti qualora venga ri- la durata dell’eventuale conservazione dei dati è quello legato al levata la temperatura corporea o qualora ven- termine dello stato d’emergenza; ga domandato loro l’eventuale provenienza da zone a rischio, visto che il Protocollo prevede 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proche “il personale, prima dell’accesso al luogo teggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occordi lavoro potrà essere sottoposto al controllo re individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le della temperatura corporea. Se tale temperatu- istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essera risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consen- re trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio tito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi tale condizione – nel rispetto delle indicazioni al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di ririportate in nota – saranno momentaneamente chiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della isolate e fornite di mascherine non dovranno filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie positivo al COVID-19); di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e se- 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento guire le sue indicazioni.” della soglia di temperatura è necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanLa rilevazione in tempo reale della temperatura zie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore corporea costituisce un trattamento di dati per- comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al sonali e, pertanto, deve avvenire rispettando la di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati podisciplina privacy vigente. A tal fine si suggeri- sitivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore sce di: che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e Inoltre il Protocollo prevede che “il datore di lavoro informa preregistrare il superamento della soglia di tempe- ventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, ratura solo qualora sia necessario a documen- della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia tare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o prolocali aziendali; venga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS”. Anche in questo caso è necessario prestare attenzione alla disciplina sul 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiapersonali. L’informativa può omettere le infor- razione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si suggerisce mazioni di cui l’interessato è già in possesso e di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto

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COME PROTEGGERE LO SMART WORKING DA ATTACCHI CYBER E ALLA PRIVACY

alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. Per maggiori informazioni e supporto nella predisposizione della documentazione necessaria a gestire nel modo migliore la protezione dei dati personali puoi contattaci a questo indirizzo di posta elettronica e.casarsa@cnafvg.it.

https://www.cnafvg.it/protocoll o-di-si curezza-d a-coronavirus-e-gestione-della-privacy-in-azienda/

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L’allerta coronavirus ha spinto molte aziende a incentivare il lavoro da remoto. Ma occorre prendere contromisure di sicurezza per i dati aziendali e personali. Il telelavoro e lo smart working (lavoro agile) in questi giorni sono tornati sotto i riflettori a causa dell’allarme coronavirus. D’altronde le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dal decreto legge 23 febbraio 2020, impongono cautela e poche alternative alle imprese. Da ricordare che si può fare ricorso a smart working “in via automatica” fino al 15 marzo solo nelle regioni oggi interessate dai contagi, quindi la procedura sarà agevole per le aziende che si sono già organizzate da tempo e piuttosto complicato per quelle costrette ad accordi individuali da registrare sul portale del ministero del Lavoro. I principali vantaggi del lavoro remoto, com’è risaputo, sono legati al fatto che gli strumenti informatici software e i servizi cloud consentono in molti casi di proseguire nelle attività lavorative senza recarsi nelle sedi della propria azienda. Il problema è che i rischi per la sicurezza informatica e per la privacy (Gdpr) possono aumentare se non vengono rispettate le procedure suggerite dagli specialisti. In sede le barriere difensive sono costantemente presidiate, mentre a casa vi sono più fronti esposti. Finisci di leggere l’articolo dal sito da cui è tratto www.wired.it.

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AMBIENTE MUD PROROGA AL 30 GIUGNO 2020

Il 30 aprile 2020 scadeva il termine entro il quale produttori, intermediari, trasportatori e gestori di rifiuti (compresi i gestori di veicoli fuori uso, di Raee e imballaggi) devono presentare alle Camere di commercio il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), ad oggi è stata concessa una proroga di presentazione al 30 giugno 2020 per emergenza coronavirus. In sintesi il MUD è una rendicontazione delle attività di gestione di rifiuti effettuate dagli operatori nell’anno precedente alla presentazione. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2018 disciplina le modalità di compilazione e presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale la quale dovrà riferirsi alle operazioni di gestione compiute nel 2019. In sostanza per quanto riguarda la gestione di rifiuti speciali, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono i seguenti:

dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)). Sei invitato a presentare la documentazione necessaria presso i nostri uffici, prendendo appuntamento allo 0432/616911. Chiamaci per ulteriori informazioni e chiarimenti in merito.

• Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti; • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione; • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti; • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi; • Imprese ed enti produttori che hanno più di

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DOVE SIAMO

LE NOSTRE SEDI

AVIANO Via Mazzini, 10/2 Tel. 0434 651732 aviano@cnafvg.it

MANIAGO Via Fabio, 2 Tel. 0427 733144 maniago@cnafvg.it

TAVAGNACCO Via IV Novembre, 92 Tel. 0432 854706 tavagnacco@cnafvg.it

CERVIGNANO DEL FRIULI Piazza Indipendenza, 30 Tel. 0431 32386 cervignano@cnafvg.it

MANZANO Via Divisione Julia, 62 Tel. 0432 754601 manzano@cnafvg.it

TOLMEZZO Via Matteotti, 30/F Tel. 0433 44735 tolmezzo@cnafvg.it

CODROIPO Via Ostermann, 36 Tel. 0432 90552 codroipo@cnafvg.it

MONFALCONE Via Enrico Toti, 20 Tel. 0481 411606 monfalcone@cnafvg.it

UDINE Via Verona, 28/1 Tel. 0432 616911 udine@cnafvg.it

GRADISCA D'ISONZO Viale Trieste, 31 Tel. 0481 93335 gradisca@cnafvg.it

SAN GIORGIO DI NOGARO Via Roma, 15 Tel. 0431 65830 sangiorgio@cnafvg.it

TRIESTE Piazza Venezia, 1 Tel. 040 3185511 cna@cnatrieste.com

LATISANA Via Sottopovolo, 87/E Tel. 0431 520914 latisana@cnafvg.it

PORDENONE Via Nuova Di Corva, 82 Tel. 0434 598141 pordenone@cnafvg.it

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CNA NFORMA MENSILE N•03 ⁄ ANNO•05 ⁄ APRILE 2020

www.cna.fvg.it

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