Aggiornato a luglio 2024
ASSUNZIONI CON AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE
Aggiornato a luglio 2024
Lavoratori interessati
BONUS GIOVANI
Giovani assunti dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 che non hanno compiuto 35 anni di età e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (1).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine.
L’esonero si applica anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato mentre non si applica ai contratti di apprendistato, ai dirigenti ed al lavoro domestico.
Misura e durata
L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo mensile di euro 500 per 24 mesi. Per i lavoratori assunti in una sede o unita’ produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna il limite massimo di importo è elevato a 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Portabilità
Il datore di lavoro che assume entro il 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato come sopra fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 24 mesi.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
• la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• il rispetto dei limiti di spesa stanziati;
• l’autorizzazione della Commissione europea (4);
• che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO o a licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato, è previsto il recupero dell’esonero già fruito. La revoca non ha effetto sul computo dell’eventuale periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
L’esonero non è cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate).
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D.L. n. 60/2024, art. 22 convertito in L. n. 95/2024.
Lavoratori interessati
BONUS DONNE
Donne assunte dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 prive di impiego regolarmente retribuito (5) da almeno:
6 mesi se residenti nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise (6) o impegnate in professioni o settori economici con accentuata disparità occupazionale di genere (7); 24 mesi ovunque residenti.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
L’esonero si applica anche al lavoro dirigenziale ed ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro, mentre non si applica ai contratti di apprendistato ed al lavoro domestico.
Misura e durata
L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo mensile di euro 650 per 24 mesi.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto: il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
• la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• l’incremento netto (8);
• l’autorizzazione della Commissione europea (4); il rispetto dei limiti di spesa stanziati.
L’esonero non è cumulabile con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate).
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D.L. n. 60/2024, art. 23 convertito in L. n. 95/2024.
BONUS ZES
Lavoratori interessati
Lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età e disoccupati da almeno 24 mesi assunti dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 nelle Regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
L’esonero non si applica ai contratti di apprendistato, ai dirigenti ed al lavoro domestico.
Misura e durata
L’esonero contributivo ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo mensile di euro 650 per 24 mesi.
Portabilità
Il datore di lavoro che assume entro il 31 dicembre 2025, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 24 mesi.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
• che il datore di lavoro assuma presso una sede o unità produttiva ubicata nelle zone ZES e che occupi fino a 10 dipendenti; il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
• la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• il rispetto dei limiti di spesa stanziati;
• l’autorizzazione della Commissione europea (4); che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO o licenziamenti collettivi nella stessa unità produttiva.
Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato, è previsto il recupero dell’esonero già fruito. La revoca non ha effetto sul computo dell’eventuale periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero.
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente mentre è compatibile con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216 ove si dispone un abbattimento dell’Irpef e dell’Ires, pari al 120% (o al 130% per le categorie svantaggiate).
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D.L. n. 60/2024, art. 24 convertito in L. n. 95/2024.
Lavoratori interessati
DONNE VITTIME DI VIOLENZA
Donne, assunte nel corso del triennio 2024-2026, disoccupate (9) e in godimento del Reddito di libertà (10) perchè vittime di violenza. In via eccezionale l’esonero può essere riconosciuto anche per le assunzioni di donne che hanno fruito del Reddito di libertà nel 2023.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine anche a scopo di somministrazione.
L’esonero si applica anche ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Misura e durata
L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12) per:
- 24 mesi se il contratto è a tempo indeterminato; - 12 mesi se il contratto è a tempo determinato; - 18 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato. In questo caso il calcolo avviene dalla data di assunzione a tempo determinato.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesta: la presentazione del modulo di istanza on line “ERLI” di autorizzazione a fruire dell’esonero;
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2); la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3).
L’esonero è compatibile con: l’assunzione agevolata disabili, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati a fruire dell’esonero valorizzeranno:
• il “Codice Causale” “ERLI” che significa “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
• la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAA-MM-GG. Il recupero dell’esonero dei mesi pregressi, per le assunzioni effettuate da gennaio a maggio 2024, potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza giugno, luglio e agosto 2024.
Normativa di riferimento
L. n. 213/2023, art. 1, c. 191-193; Circolare INPS n. 41/2024; art. 105-bis D.L. n. 34/2020 convertito dalla L. n. 77/2020 e Messaggio INPS n. 2239/2024.
DOTTORI DI RICERCA
Lavoratori interessati
Lavoratori in possesso del titolo di dottore di ricerca o che sono stati titolari di contratti di ricerca equipollenti assunti da datori di lavoro che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo (11).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato.
Misura e durata
L’esonero contributivo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, spetta nel limite massimo di euro 3.750 su base annua in 12 quote mensili di euro 312,50 (3.750/12) per un periodo massimo di 24 mesi per le assunzioni effettuate a far data dal 1° gennaio 2024. Poiché la fruizione del beneficio deve avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2026, alle imprese che assumono a far data dal 1° gennaio 2025 sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.
La richiesta del beneficio è nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione si richiede:
• di aver cofinanziato almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all’investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR (11);
• la presentazione della domanda di accesso all’esonero contributivo, in modalità “a sportello”, sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell’Università e della Ricerca e secondo le disposizioni indicate sul sito istituzionale www.mur.gov.it;
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2); la regolarità contributiva (DURC), assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• il rispetto del de minimis (12).
L’esonero non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto il medesimo rapporto di lavoro.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio spettante si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D.L. n. 13/2023, art. 26 convertito con modificazioni in L. n. 41/2023; Decreto Interministeriale n. 1456/2023; L. n. 240/2010, artt. 22 o 24; PNRR (M4-C2) e Decreto MUR n. 644 del 15 maggio 2024.
LAVORATORI BENEFICIARI DELL’ASSEGNO DI
INCLUSIONE
Lavoratori interessati
Lavoratori, assunti dal 1° gennaio 2024, beneficiari dell’Assegno di inclusione o del Supporto per la Formazione (13).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato o stagionale (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Contratto di apprendistato
Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: il rapporto di lavoro dirigenziale, il lavoro intermittente e il lavoro occasionale.
Misura e durata
L’esonero contributivo nel caso di rapporti di lavoro a tempo indeterminato spetta nella misura del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di euro 8.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 666,67 (8.000/12).
Nel caso di contratto a termine l’agevolazione è riconosciuta per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non oltre la durata del rapporto di lavoro, nella misura del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile pari ad euro 333,33 (4.000/12).
L’esonero per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine è riconosciuto nel limite massimo di 24 mesi: 1) nella misura del 100 % della contribuzione previdenziale complessivamente dovuta dal datore di lavoro, per la durata massima di 12 mesi decorrenti dalla data della trasformazione; 2) a cui si aggiungono i periodi di esonero, precedentemente fruiti in relazione all’assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale, nella misura del 50 % della contribuzione datoriale dovuta.
Restano dovuti: i premi INAIL, i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria, ai fondi di particolari settori e/o residuali, per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà, dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria e di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto: l’inserimento dell’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa SIISL;
• il preventivo inoltro all’INPS del modulo on line di ammissione all’agevolazione;
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
• la regolarità contributiva (DURC), il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3) e la regolarità con gli obblighi di assunzione dei disabili previsti dall’art. 3 L. n. 68/1999; il rispetto del de minimis (12).
L’esonero è cumulabile con le assunzioni agevolate dei disabili di cui all’art. 13 L. n. 68/1999 mentre non è cumulabile con altri esoneri o riduzione di aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente relativi alla contribuzione a carico del datore di lavoro.
E’ prevista la restituzione dell’esonero fruito maggiorato delle sanzioni civili nei casi di licenziamento entro 24 mesi successivi all’assunzione, ad eccezione dei casi per giusta causa o giustificato motivo.
Nel dettaglio si ha la restituzione dell’incentivo nei casi di:
• licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo dichiarato illegittimo;
• recesso dal contratto di apprendistato, da parte del datore di lavoro, al termine del periodo di formazione; recesso dal contratto, da parte del datore di lavoro, durante il periodo di prova;
• dimissioni del lavoratore per giusta causa.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D.L. n. 48/2023, art. 5, art. 10, c. 1-3,7 e 8 e art. 12, c. 10; Circolare INPS n. 77/2023; Circolare INPS n. 105/2023 e n. 111/2023
Lavoratori interessati
GIOVANI UNDER 30 ANNI
Giovani che alla data della assunzione non hanno compiuto 30 anni di età (10) e privi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (2).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time).
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine, fermo restando il requisito anagrafico al momento della conversione.
Somministrazione a tempo indeterminato (anche a seguito di trasformazione di contratto a termine a tempo indeterminato) di lavoratore assunto dall’Agenzia di somministrazione ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: l’apprendistato, il lavoro domestico, intermittente e dirigenziale.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro instaurati o trasformati a tempo indeterminato.
Portabilità
Il datore di lavoro che assume, indipendentemente dall’età, a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato fruisce del beneficio contributivo per il periodo residuo fino alla durata complessiva di 36 mesi.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
Per l’applicazione dell’agevolazione è richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
- che nei 6 mesi precedenti l’assunzione il datore di lavoro non abbia proceduto a licenziamenti individuali per GMO ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori della stessa unità produttiva;
- che l’assunzione non violi il principio di precedenza alla riassunzione di altro lavoratore licenziato o cessato da un rapporto di lavoro a termine.
Nel caso di licenziamento, nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata, per GMO del medesimo lavoratore o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e con la medesima qualifica del lavoratore incentivato, è previsto il recupero dell’esonero.
Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI e l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio dovrà essere valorizzato nell’elemento:
• <CodiceCausale>:“GECO” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani;
• <IdentMotivoUtilizzoCausale> la data di assunzione/trasformazione nel formato AAAAMMGG (8 caratteri); <AnnoMeseRif> l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
• <ImportoAnnoMeseRif>l’importo posto a conguaglio relativo alla specifica competenza.
Normativa di riferimento
L. n. 205/2017, art. 1, c. 100-105, 107 e 113-114; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019; Circolare INPS n. 57/2020 e Messaggio INPS n. 3389/2021.
Lavoratori interessati
Giovani assunti con contratto di apprendistato:
APPRENDISTATO
• per la qualifica e il diploma professionale: 15 - 25 anni (I liv.);
• professionalizzante: 18 - 29 anni (II liv.);
• di alta formazione e di ricerca: 18-29 anni (III liv.).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) con possibilità di recedere con preavviso alla scadenza del periodo di apprendistato.
Misura e durata
Le agevolazioni contributive relative alle assunzioni di apprendisti si differenziano a seconda della tipologia di apprendistato e della dimensione aziendale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2024”). A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutte le tipologie di apprendistato beneficiano delle integrazioni salariali sia ordinarie che straordinarie e i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione per gli ammortizzatori in costanza di rapporto.
Durata del contratto di apprendistato minimo 6 mesi - massimo 36 mesi (salvo diverse disposizioni previste dai CCNL).
In caso di conferma a tempo indeterminato al termine della formazione le agevolazioni spettano per ulteriori 12 mesi nella misura precedente la qualificazione (ad eccezione dell’apprendistato di I° livello per il quale si applica l’aliquota piena prevista in via generale per i contratti di apprendistato).
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3).
L’agevolazione è compatibile con la Decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
Nel <TipoLavoratore> vanno indicati i seguenti codici:
PA Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
• PB Apprendistato professionalizzante;
• PC Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Con riferimento ai lavoratori mantenuti in servizio al termine del periodo di apprendistato si utilizzano i seguenti codici <Qualifica1>:
• W Apprendista professionalizzante operaio; R Apprendista professionalizzante impiegato;
• C Apprendista non professionalizzante operaio;
• D Apprendista non professionalizzante impiegato.
Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 81/2015, artt. 41 e ss.; D. Lgs. n. 150/2015, art. 32; Messaggio INPS n. 24/2016, n. 2499/2017 e n. 3028/2016; D. Lgs. n. 185/2016; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 176/2020, art. 15bis, c. 12; L. n. 234/2021, art. 1, c. 645; Circolare INPS n. 87/2021; Messaggio INPS n. 637/2022, Circolare INPS n. 70/2022 e Messaggio INPS n. 3618/2023.
ESONERO PER CONFERMA AL TERMINE APPRENDISTATO
Lavoratori interessati
Giovani con meno di 30 anni di età confermati al termine del contratto di apprendistato.
Tipologie di rapporto
Conferma al termine del contratto di apprendistato.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 12 mesi fino al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i rapporti di lavoro confermati al termine dell’apprendistato. Durante i dodici mesi che seguono la stabilizzazione continua la contribuzione agevolata dell’apprendistato e solo dal tredicesimo mese si applica l’esonero di euro 3.000 per 12 mesi.
Non si applicano le disposizioni riguardanti la portabilità del beneficio.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) - 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
• la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3). Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili e l’incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate dovrà essere valorizzato nell’elemento:
• <TipoIncentivo>:“GAPP” per il mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato;
• <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 160/2019, art. 1, c. 10; L. n. 205/2017, art. 1, c. 106; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019 e Circolare INPS n. 57/2020.
Lavoratori interessati
Giovani con meno di 30 anni di età assunti entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio presso il medesimo datore di lavoro dove hanno svolto:
• attività di alternanza scuola-lavoro;
• periodi di apprendistato per la qualifica/diploma professionale (I liv.) o alta formazione (III liv.).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (pieno o part-time) ed anche a scopo di somministrazione.
Trasformazione a tempo indeterminato (pieno o part-time) di un contratto a termine.
Conferma al termine del contratto di apprendistato di I liv. e III liv.
Misura e durata
L’esonero contributivo spetta nel limite massimo di euro 3.000 su base annua in 12 quote mensili di euro 250 (3.000/12) per 36 mesi fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nel caso della qualificazione dell’apprendista di I e III liv. spetta dal primo mese successivo alla scadenza del beneficio contributivo).
Non si applica la portabilità.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;
• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2015, art. 31 commi 1 (lettere b, c, e) e 3 (2);
• la regolarità contributiva DURC e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3).
Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili e l’incentivo assunzione lavoratori in trattamento NASpI.
Codici flussi UniEmens
Per esporre il beneficio per le assunzioni effettuate dovrà essere valorizzato nell’elemento: <TipoIncentivo>: “GALT” per l’assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di giovani che nei 6 mesi successivi all’acquisizione del titolo di studio hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro che li assume alternanza scuola lavoro/apprendistato per la qualifica o alta formazione; <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 160/2019, art. 1, c. 10; L. n. 205/2017, art. 1, c. 100- e 108; Circolare INPS n. 40/2018; Messaggio INPS n. 1784/2019 e Circolare INPS n. 57/2020.
Lavoratori interessati
APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ
Lavoratori di qualsiasi età beneficiari di un trattamento di disoccupazione o della cassa integrazione straordinaria con accordo di transizione occupazionale.
Tipologie di rapporto
Contratto di apprendistato professionalizzante (tempo pieno o parziale) senza possibilità di recedere alla scadenza dell’apprendistato.
Misura e durata
L’incentivo è pari all’agevolazione contributiva (aliquota ridotta) per l’apprendistato per tutta la durata del periodo finalizzato alla riqualificazione professionale dei lavoratori (massimo di 36 mesi) nel caso di assunzione di lavoratore già beneficiario di indennità di disoccupazione (NASpI, DIS-COLL, ecc.) o della CIGS con accordo di transizione occupazionale (v. brochure Confindustria Emilia Area Centro “Contributi Previdenziali 2024”).
Non si ha riduzione dei premi INAIL.
Al termine del periodo formativo non si mantiene l’aliquota ridotta per i successivi 12 mesi.
Condizioni e compatibilità
È richiesto: il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
• la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• la presentazione all’INPS di una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità “contatti” del “cassetto previdenziale del contribuente”.
Codici flussi UniEmens
Per i lavoratori in trattamento di disoccupazione e assunti in apprendistato professionalizzante si utilizzano i seguenti codici contribuzione:
• Z0 (zero) Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota del 10% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a 9 a partire dal 25° mese; aziende con numero addetti superiore a 9 dipendenti);
• Z1 Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota dell’1,5% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 1° al 12° mese);
• Z2 Appr. con obbligo di versamento dell’aliquota del 3% (aziende con numero di addetti pari o inferiore a nove dal 13° al 24° mese).
Per esporre il beneficio spettante relativamente ai lavoratori assunti in CIGS con accordo di transazione occupazionale, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, si dovrà attendere la circolare applicativa INPS.
Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 81/2015, art. 47, c. 4; Circolare INPS n. 128/2012 e Messaggio INPS n. 2243/2017; Circolare INPS n. 108/2018; L. n. 234/2021, art. 1, c. 248 e D. Lgs. n. 148/2015, art. 22-ter.
SOSTITUZIONE DI MATERNITÀ E PATERNITÀ
Lavoratori interessati
Lavoratori assunti per sostituzione di maternità/paternità (congedo obbligatorio, parentale o congedo per malattia del figlio) in aziende che occupano meno di 20 dipendenti.
Tipologie di rapporto
Tempo determinato anche in somministrazione.
Misura e durata
Sgravio contributivo del 50% dei contributi INPS e dei premi INAIL a carico dell’azienda. Non è dovuto il contributo nella misura dell’1,40% previsto per la generalità dei contratti a tempo determinato. Il contratto può essere stipulato anche con anticipo di un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. L’agevolazione compete fino alla data di cessazione dell’astensione del sostituito e comunque non oltre il compimento di un anno di età del bambino (oppure non oltre un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento).
Condizioni e compatibilità
È richiesto:
• l’invio alla sede INPS competente di un’autocertificazione preventiva in cui si dichiara che si procede all’assunzione in sostituzione e che l’organico aziendale è inferiore a 20 dipendenti;
• la trasmissione dell’Unilav di assunzione del sostituto con indicazione, nel contratto, del nome del lavoratore sostituito, della causa della sostituzione e del termine del contratto;
• il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2); la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3).
Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e, l’incentivo per donne svantaggiate e la decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati (dall’INPS con il codice “9R”) valorizzeranno:
• nel codice tipo contribuzione il codice “82” (per i lavoratori assunti a tempo determinato) o “68” (per i lavoratori in somministrazione);
• i contributi già ridotti del beneficio spettante (50% dei contributi a carico del datore di lavoro) al netto dell’eventuale riduzione contributiva CUAF;
• nell’elemento <Contributo> di <DatiRetributivi> l’importo dei contributi dovuti;
• nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile previdenziale del mese corrente.
Normativa di riferimento
D. Lgs. n. 151/2001, art. 4; L. n. 53/2000, art. 10; Circolare INPS n. 117/2000 e n. 136/2001; Messaggio INPS n. 28/2001; Istruzione INAIL del 24/07/2001 e Messaggio INPS n. 1382/2011.
DETENUTI
Datori di lavoro interessati
Aziende private che, organizzando attività di produzione o di servizio all’interno degli istituti penitenziari, impiegano persone detenute o internate.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o parziale) non inferiore a 30 giorni anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato.
Misura e durata
Lo sgravio è determinato nella misura del 95% delle quote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore per la durata della detenzione/internato.
Lo sgravio trova anche applicazione: nei 18 mesi successivi alla fine dello stato detentivo a condizione che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in stato detentivo o in semi libertà;
• nei 24 mesi successivi nei casi in cui i detenuti non abbiano goduto della semi libertà a condizione che il rapporto di lavoro sia iniziato quando il soggetto era ristretto all’interno del carcere.
Restano dovuti: i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali; i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
È richiesta:
• la stipula di una convenzione con l’Istituto di pena ove si trovano i detenuti;
• la presentazione ogni anno di apposita istanza di autorizzazione all’INPS mediante il modulo “DETI”; l’applicazione del medesimo trattamento economico e normativo che non deve essere inferiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento;
• la regolarità contributiva (DURC) (3); l’applicazione della misura nel limite delle risorse stanziate ogni anno. Il beneficio è cumulabile con l’agevolazione di lavoratore in NASpI e per l’assunzione di disabili.
Codici flussi UniEmens
Ai datori di lavoro ammessi all’incentivo, a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “DETI”, sarà attribuito il codice di autorizzazione “4V” avente validità annuale, dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I datori di lavoro valorizzeranno:
• nel codice tipo contribuzione il codice “79” che significa “Lavoratori ammessi ai benefici ex lege n. 193/2000”.
Normativa di riferimento
L. n. 354/1975, art. 21; L. n. 193/2000, art. 2; Decreto Ministero della Giustizia n. 148/2014, art. 8 e Circolare INPS n. 27/2019.
Lavoratori interessati
LAVORATORI CON INDENNITÀ NASPI
Lavoratori destinatari dell’indennità di NASpI che avendo inoltrato istanza di concessione abbiano titolo alla prestazione ma non l’abbiano ancora percepita e lavoratori ancora in godimento dell’indennità NASpI
Tipologie di rapporto
Tempo pieno e indeterminato anche a scopo di somministrazione.
Trasformazione a tempo pieno e indeterminato di un rapporto a termine anche a scopo di somministrazione.
Misura e durata
Il datore di lavoro ha diritto al 20% dell’importo dell’indennità NASpI non ancora percepita dal lavoratore. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
Condizioni e compatibilità
È richiesto: il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2); la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• che il lavoratore nei sei mesi precedenti all’assunzione non sia stato licenziato da parte di impresa dello stesso o diverso settore di attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che assume o che risulta in rapporto di collegamento o controllo;
• il rispetto del de minimis (12). Per la somministrazione i requisiti della normativa del de minimis si intendono riferiti all’utilizzatore.
Per fruire dell’incentivo va presentata all’INPS una dichiarazione di responsabilità mediante la funzionalità “contatti” del “Nuovo Cassetto Previdenziale del contribuente”. La sede INPS comunica l’ammissione al regime contributivo agevolato con un prospetto di fruizione dell’incentivo massimo mensile.
Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e, l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito, l’incentivo strutturale giovani under 30 anni e la decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati (dall’INPS con il codice 8D) valorizzeranno nell’elemento:
• <TipoIncentivo> il valore “ASpi”;
• <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato); <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo spettante per periodi pregressi.
Normativa di riferimento
D.L. n. 76/2013, art. 7, c. 5, lett. b) convertito in L. n. 99/2013; D. Lgs. n. 150/2015, art. 24 c. 3; Circolare INPS n. 175/2013, n. 102/2014 e Messaggio INPS n. 4441/2015.
LAVORATORI CON ASSEGNO DI RICOLLOCAZIONE CIGS
Lavoratori interessati
Lavoratori:
• in CIGS presso aziende che hanno sottoscritto accordo specifico per riorganizzazione e/o crisi; beneficiari dell’assegno di ricollocazione.
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o parziale) anche a scopo di somministrazione. Contratto di apprendistato.
Le tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero sono: il lavoro domestico, intermittente o a chiamata e il lavoro occasionale.
Misura e durata
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda nel limite massimo di importo pari a euro 4.030 su base annua (annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT) nel caso di assunzione di lavoratore nel periodo in cui usufruisce dell’assegno di ricollocazione per:
• 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato e in apprendistato;
• 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato; 18 mesi nel caso di trasformazione di contratto a termine, in corso di svolgimento, a tempo indeterminato.
Restano dovuti:
• i premi INAIL; i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria;
• i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà; il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
• il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
L’incentivo è riconosciuto dall’INPS presentando la domanda preliminare di ammissione. È richiesto:
- per essere ammessi all’agevolazione l’inoltro del modulo di istanza on-line “BADR” presente sul sito internet dell’INPS nella sezione “Portale delle Agevolazioni”;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
- che non vi siano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’azienda che ha posto il lavoratore in CIGS;
- che il lavoratore provenga da azienda che ha sottoscritto un accordo di CIGS per crisi aziendale e/o riorganizzazione, che non prevede un completo recupero occupazionale, e che vi sia un piano di ricollocazione con indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali a rischio di esubero;
- che il lavoratore, al momento dell’assunzione, provenga da azienda in CIGS e che sia in godimento dell’assegno di ricollocazione (la cui domanda va presentata entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo sindacale di cui sopra).
Compatibilità con: lo sgravio contributivo over 50 disoccupati/e; l’incentivo per donne prive di impiego regolarmente retribuito; l’assunzione agevolata di disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell’elemento:
• <TipoIncentivo> il valore “BADR” per l’assunzione di lavoratori percettori di assegno di ricollocazione;
• <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato); <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.
Normativa di riferimento
L. n. 205/2017, art. 1, c. 136; D. Lgs. n. 148/2015, art. 24-bis; L. n. 234/2021, art. 1, c. 200 e 234-247; Circolare INPS n. 77/2020; Circolare INPS n. 109/2019; Circolare congiunta Min. Lavoro e ANPAL n. 2 dell’8 giugno 2018 e ANPAL n. 9352 del 23 luglio 2018.
Lavoratori interessati
LAVORATORI IN CIGS
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi anche non continuativi, dipendenti di aziende in CIGS da almeno 6 mesi e già in possesso del decreto del Ministero del Lavoro.
Tipologie di rapporto
Tempo pieno e indeterminato.
Misura e durata
Per 12 mesi i contributi INPS conto azienda sono previsti in misura pari a quelli degli apprendisti. Non si ha riduzione dei premi INAIL.
Condizioni e compatibilità
È richiesta:
l’autorizzazione dell’INPS mediante l’inoltro telematico, entro il mese successivo all’assunzione, di una dichiarazione di responsabilità contenente l’attestazione che nei 12 mesi precedenti l’azienda non ha effettuato riduzioni di personale e che non vi sono in atto sospensioni dal lavoro per CIGS salvo che l’assunzione avvenga per acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle riduzioni di personale o da CIGS;
• che l’azienda di provenienza del lavoratore all’atto dell’assunzione sia destinataria di CIGS da almeno 6 mesi e già in possesso del decreto del Ministero; il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2); la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3).
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro autorizzati valorizzeranno nell’elemento:
<TipoIncentivo> il valore “86”; <CodEnteFinanziatore> il valore “H00” (Stato);
• <ImportoCorrIncentivo> l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
• <ImportoArrIncentivo> l’eventuale importo spettante per periodi pregressi.
Normativa di riferimento
D.L. n. 148/1993, art. 4, c. 3 convertito con modificazioni dalla L. n. 236/1993; Circolare INPS n. 12/2006; Circolare INPS n. 260/1992; L. n. 92/2012, art. 2, c. 71 e L. n. 234/2021, art. 1, c. 200 e 243-247.
OVER 50 DISOCCUPATI/E DONNE PRIVE DI IMPIEGO
Lavoratori interessati
Lavoratori (uomini e donne) ultracinquantenni disoccupati/e (9) da oltre 12 mesi.
Donne di ogni età e prive di impiego regolarmente retribuito (5) da almeno:
• 24 mesi ovunque residenti;
• 6 mesi se residenti in aree svantaggiate del Paese (6) o impegnate in professioni o settori economici con accentuata disparità occupazionale di genere (7).
Tipologie di rapporto
Tempo indeterminato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione. Tempo determinato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine agevolato (tempo pieno o part-time) anche a scopo di somministrazione.
Tipologie di rapporto che non danno titolo all’esonero:
• rapporto di lavoro domestico;
• lavoro intermittente.
Misura e durata
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato.
Riduzione del 50% dei contributi INPS conto azienda per un totale di 18 mesi dalla data di assunzione nel caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine con l’agevolazione ancora in corso.
Riduzione del 50% dei premi INAIL per i periodi di cui sopra.
Condizioni e compatibilità
È richiesta:
- la preventiva comunicazione on line all’INPS del modulo “92-2012”;
- il rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2);
- la regolarità contributiva (DURC) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
- l’incremento netto dell’occupazione mediamente occupata e il suo mantenimento (8);
- che il datore di lavoro, in possesso dell’autocertificazione dell’inesistenza di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali a suo carico, non rientri tra coloro che hanno ricevuto aiuti illegittimi e non sia impresa in difficoltà (14).
L’esonero è compatibile con: le assunzioni agevolate disabili, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpI, l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti e la decontribuzione Sud.
Codici flussi UniEmens
Ai datori di lavoro ammessi all’incentivo a seguito dell’accoglimento dell’istanza on-line “92-2012” sarà attribuito il codice di autorizzazione “2H”.
Nel <TipoContribuzione> sarà indicato il codice “55”.
Normativa di riferimento
L. n. 92/2012 art. 4 c. 8-11; Circolare INPS n. 111/2013; Messaggio INPS n. 12212/2013 e Messaggio INPS n. 3809/2021.
DECONTRIBUZIONE SUD
Lavoratori e datori di lavoro interessati
L’agevolazione riguarda i rapporti di lavoro subordinato instaurati entro il 30 giugno 2024 a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, con esclusione del settore finanziario, agricolo e domestico possono accedere al beneficio.
Nel caso della somministrazione la sede di lavoro, rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione, deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione. Qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio è riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Al contrario se l’Agenzia di somministrazione ha sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno ma la prestazione lavorativa del somministrato viene svolta presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto.
Misura a e durata
L’esonero contributivo riguarda i contributi INPS a carico del datore di lavoro ed è pari al 30% della contribuzione da versare senza alcun massimale.
Restano dovuti:
• i premi INAIL;
• i contributi dovuti al Fondo di Tesoreria; i contributi ai fondi di particolari settori e/o residuali;
• i contributi per il finanziamento dei Fondi di Solidarietà;
• il contributo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria;
• il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti.
Condizioni e compatibilità
L’agevolazione non è un incentivo all’assunzione e, pertanto, non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs. n. 150/2015 (2).
È richiesta:
la regolarità contributiva (DURC) e l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali (3);
• l’autorizzazione della Commissione europea che consente l’esonero fino al 31 dicembre 2024 (15).
Compatibilità con: l’assunzione agevolata disabili; l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in trattamento di NASpi, degli over 50 disoccupati da almeno 12 mesi, l’agevolazione per sostituzione di maternità/paternità in aziende con meno di 20 dipendenti.
Codici flussi UniEmens
I datori di lavoro che intendono fruire dell’agevolazione valorizzeranno all’interno della <DenunciaIndividuale> nell’elemento:
• <CodiceCausale> il valore “DESU” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo ind. di lavoratori con sede di lavoro al sud.
Normativa di riferimento
L. n. 178/2020, art. 1, c. 161-168; Circolare INPS n. 33/2021; Messaggio INPS n. 1361/2021; Circolare INPS n. 90/2022; Messaggio INPS n. 403/2022, n. 4593/2022 e n. 4695/2023; Circolare INPS n. 82/2024.
Nota 1
La condizione di soggetto che non ha mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato può essere verificata nel sito dell’INPS www.inps.it nella sezione “Tutti i servizi - Servizio verifica esistenza rapporti di lavoro a tempo indeterminato” inserendo il codice fiscale del lavoratore. La procedura che visualizza le informazioni sullo svolgimento o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato non ha carattere certificativo e pertanto è opportuno acquisire una dichiarazione del lavoratore sulla sussistenza o meno di precedenti rapporti a tempo indeterminato. In merito costituisce una eccezione il contratto di apprendistato, che è un rapporto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, non stabilizzato al termine del periodo formativo. Lo sgravio invece non può essere riconosciuto se il lavoratore aveva un precedente contratto a tempo indeterminato risolto durante il periodo di prova.
Nota 2
Principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31 commi 1-3 del D. Lgs n. 150 del 2015: 1. Al fine di garantire un’omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi: a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione; b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive; d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo; e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore; f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando la forza lavoro effettiva a tempo pieno dei dodici mesi successivi con quella media dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del D. Lgs. n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
3. L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’inizio o la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Nota 3
Il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni: a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro a cui è subordinato il rilascio del documento di regolarità contributiva (DURC); b) assenza delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge (art. 1, commi 1175 e 1175-bis, della legge n. 296/2006 come modificati dal D.L. n. 19/2024).
Nota 4
Lo sgravio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea. L’articolo 108, paragrafo 3 del TFUE prescrive, come principio generale, che gli aiuti di Stato debbano essere notificati alla Commissione europea per la valutazione della compatibilità con il mercato interno. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto ad una decisione finale. Per quanto riguarda le nuove tipologie di agevolazioni si dovrà attendere apposita autorizzazione. La Commissione europea ha adottato, con la comunicazione del 20 novembre 2023, la quarta modifica al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi e transizione, prorogandolo di sei mesi, fino al 30 giugno 2024. Il tetto degli aiuti è stato innalzato a 2,25 milioni di euro per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per le assunzioni che decorrono successivamente al 30 giugno 2024 si dovrà attendere la proroga dell’autorizzazione della Commissione europea. Il problema si pone soprattutto per le assunzioni sperimentali dei giovani under 35, donne svantaggiate e disoccupati in zona ZES assunti a partire dal 1° settembre 2024.
Gli aiuti in questione possono essere combinati con gli aiuti de minimis di cui alla nota 12.
Nota 5
Ai sensi del decreto Ministero Lavoro e Politiche Sociali del 17 ottobre 2017 sono considerati soggetti privi di impiego regolarmente retribuito coloro che non hanno prestato alcuna attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure coloro che hanno svolto attività lavorativa parasubordinata con compenso annuo lordo inferiore a € 8.500 o autonoma con reddito annuale inferiore a € 5.500. La nozione di impiego regolarmente retribuito viene riferita non tanto alla condizione di regolarità contributiva del rapporto di lavoro, quanto alla rilevanza del lavoro sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o della remunerazione (per il lavoro autonomo o parasubordinato).
Nota 6
La Zona Economica Speciale (ZES) Unica Mezzogiorno, è stata istituita il 1° gennaio 2024 con il Decreto-Legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito in (GU n. 268 del 16 novembre 2023) e comprende i territori delle regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.
Nota 7
Per l’anno 2024 si applica il Decreto Interministeriale n. 365 del 20 novembre 2023. Ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione, la donna priva di impiego deve essere assunta in un settore o in una professione compresi nell’elencazione del citato decreto.
Nota 8
Incremento netto dell’occupazione: “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro/anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro/anno effettivo dell’anno successivo all’assunzione”. L’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non avvenga per: dimissioni volontarie del lavoratore; invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; pensionamento per raggiunti limiti di età; riduzione volontaria dell’orario di lavoro; licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’incremento deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. La base di computo della forza aziendale per la valutazione dell’incremento occupazionale comprende le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, mentre si computa il lavoratore sostituito (Circolare INPS n. 111/2013 e 32/2016; Interpello del Ministero del Lavoro n. 34/2014).
Nota 9
Sono considerati disoccupate/i i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego (art. 19 D. Lgs. n. 150/2015).
Nota 10
Il “Reddito di libertà” (art. 105-bis D.L. 19 n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020) è una tutela destinata alle donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l’autonomia. In particolare, sono destinatarie del contributo le donne residenti nel territorio italiano che siano cittadine italiane o comunitarie oppure, in caso di cittadine di Stato extracomunitario, in possesso di regolare permesso di soggiorno.
Nota 11
L’investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR ha l’obiettivo di potenziare le competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, attraverso: l’istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese; • incentivi all’assunzione di ricercatori precari junior da parte delle imprese.
Nota 12
Gli aiuti di Stato che non superano determinati limiti di importo e di durata (c.d. de minimis) sono soggetti alla disciplina comunitaria del nuovo Regolamento UE 2023/2831 del 13 dicembre 2023 che ha decorrenza dal 2024 e fino al 2030.
In particolare una impresa può ricevere nell’arco di tre anni aiuti di Stato nel limite di € 300.000. L’intervallo temporale di tre anni è mobile. Ciò significa che per ogni nuova concessione di aiuti “de minimis” si dovrà tenere conto dell’importo complessivo di aiuti concessi nei tre anni precedenti. A tal fine, gli aiuti sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione. Il nuovo regolamento comporta che occorre modificare le metodologie di monitoraggio degli aiuti rispetto a quanto fatto in passato, considerato che il regolamento precedente faceva riferimento ad un diverso criterio temporale, prendendo in analisi gli aiuti concessi nell’esercizio finanziario di concessione e nei due precedenti.
Nota 13
L’Assegno di inclusione (Adi) è una “misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro” (D.L. n. 48/2023, art. 1). L’Adi è riconosciuto a garanzia della necessità di inclusione, e a richiesta di uno dei componenti dei nuclei familiari nei quali almeno uno sia in una delle seguenti condizioni: con disabilità, minorenne, con almeno sessanta anni di età, in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali. Il Supporto per la formazione e lavoro (SFL) è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro (D.L. n. 48/2023, art. 6). Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI.
Nota 14
Gli incentivi sono subordinati alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ai sensi dell’art. 46 L. 24 dicembre 2012, n. 234 ed alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 2, paragrafo 18, del regolamento CE 651/2014. Di tali condizioni viene fatta menzione nella comunicazione telematica per l’applicazione del beneficio. In caso di assunzione o proroga a tempo determinato a scopo di somministrazione, le condizioni descritte vanno riferite all’utilizzatore e non all’agenzia.
Nota 15
La Commissione Ue ha prorogato al 31 dicembre 2024 la Decontribuzione Sud che era in scadenza al 30 giugno 2024 nei limiti di cui alla nota 4.
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