Newsletter ottobre 2015

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PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER OTTOBRE 2015  REGIONE LOMBARDIA NUOVA ESENZIONE DEL TICKET PER REDDITO (CODICE E15) Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4153 del 8 ottobre 2015 la Regione Lombardia ha introdotto una nuova forma di sostegno alla popolazione residente in Lombardia economicamente più fragile. I cittadini con reddito familiare fiscale annuale (lordo) non superiore a € 18.000,00 e i loro familiari a carico possono beneficiare dell’esenzione dal pagamento del ticket aggiuntivo sulle prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale, cioè non pagare la quota aggiuntiva di compartecipazione alla spesa, introdotta nel 2011 a seguito della manovra economica dello Stato (legge 111/2011). La nuova esenzione ha codice E15. Come ottenere il riconoscimento dell’esenzione E15 I cittadini con reddito familiare fiscale (lordo) non superiore a € 18.000,00 annui dovranno autocertificare tale condizione – per sé e per i propri familiari a carico - presso l’ASL di competenza territoriale che rilascerà la relativa attestazione di esenzione. Le autocertificazioni potranno essere registrate nel sistema informativo regionale - a partire dal 15 ottobre 2015 – recandosi presso la ASL di competenza territoriale, che rilascerà relativa attestazione. Dalla stessa data il codice E15 potrà essere riportato in ricetta dai medici prescrittori. Cos’è il Ticket aggiuntivo Il pagamento del ticket sanitario è stato inizialmente introdotto in Italia per effetti del Decreto Legge dello Stato n. 382 del 25.11.1989, poi convertito con legge n. 8 del 25.01.1990. Prima della manovra finanziaria nazionale 2011 (legge n. 111 del 15.07.2011) i cittadini non esenti compartecipavano alla spesa sanitaria - in relazione alle prescrizioni in ricetta - fino ad un importo massimo di € 36,00. Con la manovra 2011 lo Stato ha poi imposto l’applicazione di un “ticket aggiuntivo” di € 10,00 a ricetta. La Regione Lombardia ha valutato più opportuno applicare in maniera proporzionale questo ticket aggiuntivo sicché esso va da 1,50 a 30,00 euro(sempre in relazione al valore delle prestazioni). Questa nuova esenzione, al di sotto del limite di reddito, interessa solo il ticket aggiuntivo con un risparmio che potrà pertanto andare da € 1,50 a € 30,00 per ricetta. Resta sempre in vigore il ticket nazionale fino a 36 euro. Ad esempio, facendo riferimento alla tabella, per una prescrizione di risonanza magnetica nucleare della colonna (senza e con contrasto) del valore di € 231,26, un cittadino lombardo non esente pagherà oggi complessivi € 66,00 (corrispondenti a € 36,00 di ticket “ordinario” + € 30,00 di ticket aggiuntivo). Con l’esenzione E15 la compartecipazione alla spesa sarà limitata a € 36,00.  REGIONE LOMBARDIA SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FAVORIRE BENESSERE E INCLUSIONE SOCIALE BONUS BEBÈ – Dgr 8.10.2015 n.X/4152. 1


Contributo economico una tantum per i nuovi nati (a partire dal secondo figlio) come aiuto alla crescita del bambino secondogenito: 800 euro, terzogenito: 1.000 euro Decorrenza: bambini nati dalla mezzanotte dell‘8 ottobre 2015 – 31 dicembre 2015 Reddito di riferimento: 30.000 euro ISEE Modalità di accesso: a richiesta, a seguito di comunicazione di Regione Lombardia su segnalazione dell’ospedale di nascita ASSEGNO D’AUTONOMIA Dgr 8.10.2015 n.X/4152 Misura 1. Anziani - voucher di 400 euro al mese, per dodici mesi, (4.800 euro su base annua) per garantire alle famiglie la possibilità di mantenere al domicilio il proprio parente anziano Decorrenza: dal primo dicembre 2015 Reddito di riferimento: 10.000 euro ISEE Modalità di accesso: bando regionale Destinatari: persone anziane di età maggiore ai 75 anni con compromissione funzionale da demenza/Alzheimer o altre patologie di natura psicogeriatrica (no requisito residenza) Misura 2. Persone disabili – voucher di 400 euro al mese, per dodici mesi, (4.800 euro su base annua), per sostenere percorsi di autonomia della persona disabile Decorrenza: dal primo dicembre 2015 Reddito di riferimento: 10.000 euro ISEE Modalità di accesso: bando regionale Destinatari: giovani e adulti disabili medio/gravi con età compresa tra 16 e 35 anni (disabilità intellettiva), di età superiore a 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti (no requisito residenza) BONUS AFFITTI Contributo economico una tantum di 800 euro, rivolto alle famiglie in condizione di fragilità socioeconomica (riduzione del reddito dovuta a perdita di lavoro, mobilità, grave malattia o presenza di minori, ultrasessantacinquenni o soggetti con disabilità) Decorrenza: dal primo novembre 2015 Destinatari: titolari contratto di locazione su libero mercato in comune ad alta tensione abitativa (155 comuni in Lombardia) che siano cittadini italiani o UE oppure, se con cittadinanza in altro stato, residenti in Italia da almeno 10 anni o in Lombardia da almeno 5 anni Reddito di riferimento: da 7001 a 9.000 euro ISEE/FSA I comuni gestiscono le domande, erogano i contributi ed effettuano i controlli. PIL – PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO Contributo economico di 300 euro al mese, per un periodo di massimo 6 mesi, quale indennità di partecipazione per la fruizione di servizi di orientamento, formazione, e accompagnamento alla ricerca del lavoro previsti dalla Dote Unica Lavoro Decorrenza: dal 15 ottobre 2015 Reddito di riferimento: 18.000 euro ISEE Destinatari: beneficiari di dote unica lavoro disoccupati da oltre 36 mesi, che non fruiscono di alcuna integrazione al reddito (no requisito residenza)  INPS CIRCOLARE N. 170/2015 COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ DEL LAVORO ACCESSORIO CON LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO

Come è noto, il lavoro accessorio e quel lavoro occasionale prestato attraverso il sistema dei voucher. L’articolo 48 del decreto legislativo n. 81 del 2015, al secondo comma, prevede che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti

locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede

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a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”

Tale compatibilità valida in via sperimentale fino al 2014 da considerare ora definitiva. La circolare precisa che la norma deve intendersi valida per tutto il 2015 e non dalla successiva data di entrata in vigore del decreto. Il riferimento è a tutto il 2015 con i redditi percepiti per tale anno intero. Tra le prestazioni a sostegno dl reddito compatibili rientrano la disoccupazione (NASpI), l’indennità di mobilità, la CIG e la disoccupazione agricola riferita non all’anno di erogazione ma all’anno precedente, atteso che quest’ultima viene erogata l’anno successivo. In caso di superamento del reddito indicato vanno seguite le regole previste per ciascuna prestazione (in linea generale cumulabilità parziale).  INPS MESSAGGIO 5805 DEL 18.9.2015 "VOUCHER" PER L'INFANZIA, CHIARIMENTI Ai sensi della legge n. 92/2012, le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro hanno la facoltà di richiedere, al termine del periodo di astensione obbligatoria e negli 11 mesi successivi, per un periodo massimo di sei mesi, l’assegnazione del contributo di 600 euro mensili da utilizzare in sostituzione del periodo di congedo parentale, per baby sitting o servizi per l’infanzia, previa dichiarazione di aver presentato una certificazione ISEE valida utile nell’ipotesi di superamento dell’ammontare del budget disponibile per l’erogazione di queste prestazioni.. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire del contributo sino ad un massimo di 3 mesi. La misura è sperimentale fino al 2015. (vedi bloc notes 2/2015) L’Inps, con messaggio n. 5805/2015, si occupa dei voucher per l’infanzia (baby sitting o asili nido) richiesti dalle madri lavoratrici in luogo della fruizione del congedo parentale, in particolare per fornire chiarimenti riguardo la cessazione o modifica del rapporto lavorativo nel periodo di riferimento per concessione del beneficio. Al fine di quantificare i mesi di congedo parentale, utili per il riconoscimento del beneficio, l’Istituto precisa che il termine iniziale del beneficio coincide con la data di presentazione della domanda, mentre il termine finale con il giorno di cessazione del rapporto lavorativo, da intendersi quale ultimo giorno lavorato, ovvero con il giorno di modifica del rapporto lavorativo. Cessazione rapporto lavoro Secondo l’esempio riportato nel messaggio, se la data di presentazione della domanda è il 12 gennaio 2015 e la data di cessazione del rapporto di lavoro è il 12 marzo 2015, alla madre lavoratrice dovranno essere riconosciuti 2 mesi di beneficio, a partire dal 13 gennaio fino al 12 marzo (ultimo giorno lavorato). In sostanza chi perde il lavoro perde anche il diritto a questi particolari benefici. Modifica rapporto di lavoro L’Inps esamina inoltre le ipotesi di modifica del rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. In questi casi il beneficio è proporzionato e quindi va ridefinito in base alla tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a orario ridotto.  MINISTERO DEL LAVORO: INCENTIVI CONTRIBUTIVI NEI SETTORI E PROFESSIONI CARATTERIZZATI DA UN TASSO DI DISPARITÀ UOMO-DONNA PER L’ANNO 2016 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, il Decreto Interministeriale 13 ottobre 2015 (Min. Lavoro ed Economia) con il quale vengono individuati – per l’anno 2016 – i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, ai fini dell’applicazione degli incentivi all’assunzione (di cui all’articolo 4, commi 8 – 11, della Legge 92/2012). I valori sono stati previsti in base alla media annua dell’anno 2014 (dati Istat). 3


L’incentivo, previsto dalla Riforma Fornero, riguarda la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, in caso di assunzione di donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Da una verifica sulle percentuali di disparità, nulla è cambiato, rispetto al Decreto per l’anno 2015, sia per quanto riguarda le attività che le professioni.  CORTE DI CASSAZIONE PENSIONI-ESTRATTO CONTO INPS: RESPONSABILITÀ DELL'ENTE PER ERRATA COMUNICAZIONE La Corte di Cassazione riconosce la responsabilità dell’Ente previdenziale in caso di errata comunicazione contenuta nell'estratto conto assicurativo, anche quando quest'ultimo non viene rilasciato con funzione certificativa. Il caso preso in esame dalla Corte riguardava un pensionato che proponeva domanda di condanna dell’Inps al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione del trattamento pensionistico, dovuto all'erronea comunicazione da parte dell'Istituto del numero – indicato per eccesso - dei contributi accreditati . La domanda era stata rigettata dalla Corte di Appello de l’Aquila sul rilievo che il prospetto contributivo sul quale l'assicurato aveva ritenuto perfezionato il requisito contributivo era costituito da una semplice stampa di dati risultanti dall'archivio informatico dell'ente previdenziale, privo di funzione certificativa e di sottoscrizione. Peraltro – aggiungeva la Corte territoriale - gli errori contenuti negli estratti emessi dall’Inps e consistenti in duplicazioni dei versamenti non erano tali da indurre in errore il lavoratore che, anche con l’ausilio del Patronato, ben avrebbe potuto rendersi conto della effettiva valenza del documento e della inattendibilità di dati dallo stesso lavoratore certamente riconoscibili in quanto attinenti al suo "vissuto". La Corte di Cassazione ha smentito tale assunto dando continuità all’orientamento già espresso con la Sentenza n. 21454 del 19 settembre 2013.  CORTE DI CASSAZIONE MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO E LAVORATORE A TEMPO PARZIALE Con sentenza n. 20843 del 15 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato come il lavoratore a tempo parziale che svolge attività di lavoro notturno e/o lavoro notturno festivo abbia diritto ad una maggiorazione della retribuzione, per le ore svolte con tale modalità, pari a quella percepita, per le medesime attività, dal lavoratore a tempo pieno comparabile. I giudici della Suprema Corte hanno asserito come vada applicato il principio di non discriminazione, previsto dall’ex articolo 4 del D.L.vo n. 61/2000, anche a quei lavoratori a tempo parziale i quali non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a quelli a tempo pieno comparabili e quindi, a parità di livello, il lavoratore a tempo parziale ha diritto a ricevere la stessa maggiorazione corrisposta al lavoratore a tempo pieno.  CORTE DI CASSAZIONE CODIFICAZIONE FORMALE DELLA NORMATIVA ANTINFORTUNISTICA Con sentenza n. 41486 del 15 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha affermato che la mancata codificazione formale, da parte del datore di lavoro, della normativa antinfortunistica, al fine di ridurre al minimo i rischi di infortuni sul lavoro, porta ad una responsabilità penale di quest’ultimo qualora si dovessero verificare lesioni ai propri dipendenti. Ciò in quanto l’esistenza della semplice prassi aziendale ed eventuali istruzioni verbali non sostituiscono una regolamentazione ed una informazione formale al lavoratore dei rischi presenti in azienda. 4


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