Newsletteraprile2015

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PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER APRILE 2015 INPS I NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI In attuazione della legge delega di Riforma del Lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo 4/3/2015 n. 22 relativo al riordino degli ammortizzatori sociali, che introduce importanti novità in tema di disoccupazione. Nel dettaglio l’assicurazione per l’impiego (ASpI e Mini-ASpI) introdotta dalla Legge Fornero dell’estate 2012 dal primo maggio si chiamerà NASpI - che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego – mentre per i collaboratori coordinati e continuativi arriva un’indennità di disoccupazione chiamata DIS-COLL. I nuovi ammortizzatori si rivolgono a una platea più ampia di lavoratori per le cessazioni dal 1° maggio (NASpI) ed ai collaboratori (DIS-COLL) dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. NASpI Destinatari della nuova NASpI Percepiranno la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego tutti i lavoratori dipendenti che perderanno il lavoro dal prossimo 1° maggio 2015, esclusi gli assunti a tempo indeterminato del pubblico impiego, e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. In tutti i casi, il lavoratore deve aver perso involontariamente la propria occupazione: oltre a tutti i casi di licenziamento, è riconosciuta anche a chi si dimette per giusta causa e nelle risoluzione consensuali di rapporti di lavoro in seguito a procedure di conciliazione o procedimenti disciplinari. Altri requisiti: - stato di disoccupazione: lavoratori che hanno perso l’impiego e siano immediatamente disponibili alla ricerca di un’attività lavorativa; - almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione; - almeno 30 giornate di lavoro effettivo o equivalenti, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione. Calcolo e misura La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33: -

se la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1195,00 euro, l’indennità è pari al 75% della retribuzione; se lo stipendio è superiore, l’indennità è pari al 75% a cui si aggiunge il 25% della differenza fra la retribuzione mensile e il tetto di 1195,00 euro.

In ogni caso, nel 2015, l’assegno non può superare i 1300,00 euro mensili e a partire dal quarto mese l’indennità è ridotta del 3% ogni mese.

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L’indennità è pagata mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione degli ultimi quattro anni (quindi la durata massima è di 104 settimane); dal 2017 la NASpI non potrà comunque essere percepita per più di 78 settimane (1 anno e mezzo). La domanda Va presentata all’INPS, in via telematica, entro 68 giorni (termine di decadenza) dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorre dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e in ogni caso non prima dell’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. La NASpI viene erogata fino a quando permane lo stato di disoccupazione ed è condizionata anche alla regolare partecipazione a iniziative di attivazione lavorativa e a percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti. Se il lavoratore instaura un nuovo rapporto di lavoro inferiore ai sei mesi mentre sta ancora percependo il sussidio, la prestazione viene sospesa. Se instaura un rapporto di lavoro con uno stipendio annuale inferiore al minimo imponibile IRPEF, continuerà a percepire la NASpI, con un trattamento ridotto, a condizioni di effettuare la comunicazione all’INPS entro 30 giorni. Se infine intraprende un’attività autonoma, dovrà informare l’INPS entro un mese, dichiarare il reddito annuo previsto che deve essere inferiore al limite per la conservazione della prestazione, e percepirà un’indennità ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto. NASpI anticipata Come per l’ASpI, è previsto che il lavoratore possa chiedere l’anticipazione del sussidio in un’unica soluzione allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali o professionali autonome. Il lavoratore in questo caso deve presentare domanda all’INPS entro 30 giorni dall’avvio della nuova attività. Se poi instaura invece un rapporto di lavoro dipendente, deve restituire l’anticipazione ottenuta. Cause di decadenza: - perdita dello stato di disoccupazione; inizio di attività lavorativa subordinata o autonoma senza provvedere alle comunicazioni previste all’INPS; - raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; - acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità (in questo caso, è possibile scegliere la NASpI invece dell’assegno di invalidità, ma non cumularli); - violazione delle regole a cui è condizionato il trattamento. La NASpI da diritto alla contribuzione figurativa, ed è riconosciuta anche ai soci lavoratori delle cooperative e al personale artistico con rapporto subordinato a tempo indeterminato. DIS COLL Destinatari della DIS COLL Per tutto il 2015 ai co.co.pro. e ai co.co.co. iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati, e senza partita IVA, che abbiano perduto involontariamente il lavoro, è riconosciuta un’indennità mensile chiamata DIS-COLL. Ulteriori requisiti: - stato di disoccupazione, - almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la cessazione dal lavoro al predetto evento; - nell’anno solare in cui inizia la disoccupazione, almeno un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese con un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (€ 647,83).

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Il trattamento per i collaboratori è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui è avvenuta la cessazione del rapporto e a quello precedente, diviso per i mesi di contribuzione. E’ pari al 75% del reddito se questo è pari o inferiore a 1195,00 euro mensili, mentre se il reddito è superiore al 75% si aggiunge il 25% della differenza fra quanto percepito e il massimale. L’assegno 2015, come per la NASpI, non può superare i 1300,00 euro al mese, è ridotto del 3% a partire dal quarto mese, è corrisposto per un numero di mesi pari alla metà di quelli di contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente alla cessazione del lavoro al predetto evento. Dura al massimo sei mesi e non è coperta da contributi figurativi. La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del lavoro e la percezione dell’indennità è condizionata al permanere dello stato di disoccupazione e altre disposizioni della NASpI. Si decade dalla DIS-COLL in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro superiore a cinque giorni. È ridotta, previa comunicazione entro trenta giorni, per chi intraprende un’attività autonoma (con le stesse regole della NASpI). Poiché il diritto è già in vigore dal 1° gennaio 2015, i 68 giorni decorrono dalla data di pubblicazione della circolare INPS che ha diramato le istruzioni operative (n. 83 del 27.4.2015) e la prestazione sarà concessa dall’ottavo giorno successivo alla cessazione. Vi possono essere pertanto situazioni dove il diritto è già sorto e magari anche estinto per la ripresa di una nuova attività: ciò non toglie che nel periodo intercorso sia stato maturato il diritto a percepire la prestazione che deve essere erogata. Le domande fino alla disponibilità della procedura telematica (11 maggio – dice l’INPS - ) possono essere presentate in forma cartacea. ASDI Trattamento di disoccupazione ASDI Il decreto legislativo 22/2015 prevede anche in via sperimentale dal 1° maggio, per il 2015, una nuova prestazione: Assegno di disoccupazione (ASDI). I lavoratori che, al termine di erogazione della NASpI, non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente), hanno diritto a un ulteriore sussidio ASDI. Inizialmente, questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento Il sussidio dura al massimo sei mesi, è pari al 75% dell’ultima NASpI percepita, viene aumentato a seconda dei carichi familiari. Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di reinserimento nel lavoro. In ogni caso la concreta attuazione della normativa è subordinata alla emanazione di un decreto ministeriale che deve definire gran parte delle disposizioni attuative. INPS REQUISITO ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA CON LA PRESENZA DI CONTRIBUZIONE ESTERA L’Inps precisa come maturare il requisito alla prosecuzione volontaria qualora non sia sufficiente la contribuzione versata in Italia (Msg 2490 del 10/4/2015): 1) Nel caso non risulti soddisfatto il requisito alla prosecuzione volontaria si può utilizzare la contribuzione versata in Paesi esteri convenzionati, sempre che risulti almeno un contributo settimanale effettivo in Italia;

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2) E’ invece richiesto, al fine di totalizzare la contribuzione italiana e quello dello Stato estero per perfezionare il requisito, il versamento di 52 contributi settimanali in Italia in presenza dei seguenti stati: Santa Sede, Australia, Tunisia, Venezuela, San Marino. INPS INDENNITÀ DI FREQUENZA: LIMITI PER L'EROGAZIONE In caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell'orario scolastico annuale stabilito per legge. E' quanto ha chiarito l'Inps, con il messaggio 728/2015. L'indennità va corrisposta - precisa inoltre l'istituto - per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno; nel caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico, l'indennità va corrisposta per tutta la durata del corso. Nel caso di pluriminorazione, l'indennità è incompatibile con quella speciale ai ciechi parziali, con quelle di comunicazione, di accompagnamento per i ciechi assoluti e per gli invalidi civili, fatto salvo naturalmente il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. INPS PENSIONE ANTICIPATA, STOP ALLA PENALIZZAZIONE DAL 1° GENNAIO 2015 La Circolare Inps 74/2015 conferma ufficialmente lo stop alla penalizzazione introdotto dalla legge di stabilità 2015 sino al 31 dicembre 2017, per i soggetti che accedono alla pensione anticipata prima dei 62 anni. Non subiranno il taglio le pensioni anticipate liquidate nel regime misto (cioè riguardanti i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015 e, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale ultima data. La penalizzazione in pratica non si applicherà: nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza ricompresa tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017; nei confronti delle prestazioni aventi decorrenza successiva al 31.12.2017 a condizione però che siano stati raggiunti i requisiti contributivi per la pensione anticipata entro il 31.12.2017. Per effetto del principio della cristallizzazione del diritto alla pensione, infatti, "con riferimento ai soggetti che entro il 31 dicembre 2017 maturino il diritto alla pensione anticipata, ancorché abbiano alla stessa data meno di 62 anni di età, non si applica l’articolo 24, comma 10, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, anche se la decorrenza della pensione si collochi successivamente alla predetta data ed a quest’ultima l’interessato abbia un’età inferiore a 62 anni". Ad esempio un lavoratore che abbia raggiunto i 42 anni e 10 mesi di contributi e 58 anni di età nel novembre 2017 qualora - pur potendo accedere alla pensione dal 1° dicembre 2017 - voglia comunque continuare a restare sul posto di lavoro per un altro anno, potrà farlo senza che ciò comporti l'applicazione della penalizzazione. In altri termini ciò che conta è che siano raggiunti i requisiti contributivi per il diritto alla pensione anticipata entro il 31.12.2017 mentre non rileva la data di decorrenza del rateo. Resta sempre aperto il problema di quanti le penalizzazioni le hanno invece avute sulle pensioni fino al 2014. Tali situazioni anche se conformi alla precedente normativa in vigore, modificata più volte, vanno evidenziate alle sedi per l’attivazione di un contenzioso possibile sotto il profilo della legittimità.

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INPS PENSIONI, I REQUISITI DAL 2019 SLITTANO DI UN ULTERIORE MESE La crescita dell'età anagrafica e di quella contributiva legata agli incrementi della speranza di vita Istat sarà più rapida a partire dal 1° gennaio 2019 rispetto a quanto previsto dalla Legge Fornero. L'età pensionabile aumenterà di ben 5 mesi dal 1° gennaio 2019 rispetto ai 4 mesi originariamente preventivati con lo scenario demografico ISTAT 2007 utilizzato per "coniare" la Legge Fornero. Lo comunica l'istituto di previdenza con il messaggio inps 2535/2015 in occasione della certificazione del diritto alla pensione dei lavoratori che accedono alle prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore o ai prepensionamenti introdotti dall'articolo 4 della legge 92/2012. Pertanto nel biennio 2019-2010 sarà necessario perfezionare 67 anni per accedere alle prestazioni di vecchiaia (rispetto ai 66 anni e 11 mesi previsti nella relazione tecnica alla legge Fornero) mentre per la pensione anticipata sarà necessario raggiungere 43 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 42 e 3 mesi per le donne (rispetto ai precedenti, rispettivamente, 43 anni e 2 mesi e 42 e 2 mesi). Sale a 64 anni l'età per la fattispecie di cui all’articolo 24, comma 11, della legge n. 214 del 2011 (pensione anticipata nel sistema contributivo per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996). In generale, comunque, lo slittamento di un mese interesserà tutte le prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza pubblica in ossequio ai principiali generali in materia di adeguamento alla stima di vita. Anche il patronato ACLI ha adeguato le proprie procedure a tale previsione, ed anche ogni tabella precedente deve essere aggiornata. L'Inps ricorda, tuttavia, come la fissazione definitiva dell’età pensionabile per il biennio 2019-2020, ovvero dell’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento della pensione anticipata, rimane comunque demandata per legge ad un decreto direttoriale da adottare durante il 2017. Solo l’emanazione di tale atto certificherà ufficialmente e definitivamente i requisiti pensionistici per il biennio 2019-2020, i quali potranno anche differire da quelli attualmente previsti. Nulla viene modificato per il triennio 2016-2018 per il quale resta confermato l'adeguamento di 4 mesi come recentemente ribadito dalla Circolare Inps 63/2015 ed era già stato previsto fin dall’origine. INPS LAVORO ACCESSORIO E VOUCHER: RIVALUTAZIONE 2015 Con la circolare n.77/2015 l'INPS ha rideterminato gli importi massimi per il lavoro accessorio retribuito con i voucher lavoro. Le prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che danno complessivamente luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi non superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati). Le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo), mentre per quanto concerne le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti (fermo restando il limite dei compensi complessivi annui), si prevede che le attività svolte a favore di ciascun committente non possono comunque superare i 2.000 euro annui. il pagamento avviene attraverso “buoni lavoro” (voucher) il cui valore netto in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione , al costo di

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10 euro per il datore di lavoro salvo che per il settore agricolo, dove, si fa riferimento al contratto specifico. Con tali buoni lavoro vengono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS (pensione) nella gestione separata e quella assicurativa presso l'INAIL. Il voucher per il lavoro accessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.). A seguito della comunicazione dell’ISTAT che ha fissato nella misura dello 0,20%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per la famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2014 – dicembre 2014, l'INPS comunica con la circolare 77/2015 che nuovi importi massimi da prendere a riferimento per l’anno 2015, sono rideterminati come segue: Valore netti (arrotondati alla decina di euro), corrispondenti al 75%, detratte le trattenute del 25% (13% INPS, 7% INAIL, 5% costi), spettante al lavoratore: • € 5.060 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare; • € 2.020 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di un anno solare. Valore lordo, per il committente (calcolati sul valore netto arrotondato) corrispondente al costo di acquisto del 100% • € 6.746 per la totalità dei committenti nel corso di un anno solare • € 2.693 in caso di committenti imprenditori commerciali o liberi professionisti nel corso di n anno solare.  SEDE REGIONALE DEL PATRONATO ACLI CORSO DI FORMAZIONE RESIDENZIALE PER PROMOTORI SOCIALI LOANO 2015 Anche quest’anno il Patronato ACLI Lombardia propone a Loano due moduli di formazione residenziale rivolti ai promotori sociali. Le due sessioni formative si svolgeranno: - 1° Turno: da sabato 22 agosto a sabato 29 agosto con rientro dopo il pranzo - 2° Turno: da sabato 29 agosto a sabato 5 settembre con rientro dopo la 1° colazione Per informazioni ed iscrizioni è necessario rivolgersi alla propria Sede Provinciale.

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