Newsletter_marzo_2015

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PATRONATO ACLI LOMBARDIA NEWSLETTER MARZO 2015 § INPS - SCADENZA DEL 5 GENNAIO 2015 PER LA RICHIESTA DI SALVAGUARDIA ALL’INPS Si rammenta che il 5 gennaio è scaduto il termine per presentare all’INPS le domande di accesso alla “sesta salvaguardia”. La Direzione Centrale Pensioni dell’INPS in un recente incontro con i Patronati del CEPA ha chiarito che il termine del 5 gennaio per le domande da presentare all’INPS non è perentorio. Pertanto, almeno fino a quando non verrà predisposta la graduatoria finale dei soggetti ammessi al beneficio e non risulterà superato il contingente numerico assegnato, l’INPS ha dato indicazione alle proprie sedi di accogliere eventuali domande di ammissione alla salvaguardia presentate oltre il termine stabilito. L’Istituto ha voluto altresì precisare che non si tratta di una riapertura generalizzata dei termini, ma della disponibilità a valutare le posizioni particolari; tant’è che eventuali domande presentate dopo il 5 gennaio 2015 potranno essere accolte solamente se accompagnate da una dichiarazione da parte dell’interessato attestante i motivi che hanno comportato il ritardo nella presentazione. Le categorie interessate a presentare domanda all’INPS sono le seguenti: - lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi e non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 (lett. a); - lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 con almeno un contributo volontario alla data del 6.12.2011 (lett. b); - lavoratori autorizzati ai versamenti volontari entro il 4 dicembre 2011 e privi di un contributo volontario alla data del 6 dicembre 2011 (lett. b) con almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa tra il 1° gennaio 2007 al 30 novembre 2013 non riconducibile ad attività lavorativa a tempo indeterminato. Si rammenta che rientrano in questa fattispecie, in presenza dei requisiti predetti di salvaguardia, anche chi può far valere i requisiti contributivi in deroga ai 20 anni, previsti dal D.Lgs 503/92. Vanno quindi presentate all’INPS le domande di salvaguardia ed anche le domande di pensione vera e propria ogni volta che si ritiene maturato il requisito. Per le domande di competenza della DTL, in base all’interpretazione del ministero del lavoro resta fermo il termine del 5 gennaio 2015. In ogni caso per ogni evenienza è opportuno valutare attentamente le situazioni con gli operatori delle sedi. § INPS - CIRCOLARE 63/15 ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO L’Inps, con la circolare n. 63 del 20 marzo 2015, informa su quali saranno i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici adeguati agli incrementi alla speranza di vita dal 1° gennaio 2016.

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In attuazione a quanto disposto dal decreto ministeriale del 16 dicembre 2014 a decorrere dal 1° gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici ivi richiamati sono ulteriormente incrementati di 4 mesi e, i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni – per coloro che perfezionano il diritto alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. “quote”- sono ulteriormente incrementati di 0,3 unità. A scanso di equivoci si precisa che l’incremento suddetto ed anche quelli successivi erano già stati ampiamente conteggiati e previsti nelle tabelle illustrative dei nuovi requisiti della riforma Fornero. L’unica differenza è che quella previsione ora è stata formalizzata dal decreto ministeriale. § INPS – ALIQUOTE GESTIONE SEPARATA Le aliquote in gestione separata per l’anno 2015 e 2016 sono variate in base a quanto stabilito dalla Legge n°11 del 28 febbraio 2015, Legge di conversione del decreto legge n. 192 del 31.12.20144, art 10 bis, (c.d. Milleproroghe). In particolare questo decreto legge si è preoccupato di ridurre per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata, non pensionati né iscritti ad altra forma previdenziale, l’aliquota contributiva al 27% per gli anni 2014 e 2015, del 28% per l’anno 2016 e del 29% per l’anno 2017. Senza questo decreto le aliquote sarebbero state uguali a quelle dei collaboratori per i quali l’aliquota è suddivisa tra committente e lavoratore. E’ confermata l’ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% per il finanziamento dell’onere derivante all’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Ecco dunque le aliquote del 2015: Liberi Professionisti - Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria 23,50% Collaboratori e figure assimilate Aliquote - Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% (30,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) - Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obligatoria 23,50% § INPS - RICONGIUNZIONE CONTRIBUTIVA SOLO ONLINE Dal 16 marzo 2015 le domande di ricongiunzione contributiva all'INPS nel fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’AGO, nel fondo quiescenza Poste e nel fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. e quella per i liberi professionisti possono essere presentate esclusivamente in via telematica ovviamente E’ cessato, infatti, al 15 marzo 2015 il periodo transitorio, durante il quale gli interessati hanno potuto presentare le domande ancora in formato cartaceo. Per la presentazione della domanda è possibile accedere al servizio disponibile sul sito internet dell’INPS. Per ogni domanda è possibile scaricare e visualizzare la ricevuta di protocollo e acquisire informazioni in ordine allo stato di definizione della pratica. Ovviamente questa operazioni possono essere effettuate attraverso le sedi di patronato. 2


§ INPS – MESSAGGIO 1989 DEL 18 MARZO 2015 Nel corso del V Consiglio di Cooperazione tra Italia e Brasile, svoltosi a Roma il 25 ottobre 2013, la delegazione brasiliana aveva annunciato l’avvio da parte della propria Istituzione di Sicurezza Sociale (INSS) delle procedure per rendere possibile il pagamento diretto delle prestazioni pensionistiche brasiliane sul conto corrente italiano, a favore dei beneficiari residenti nel nostro Paese. L’INSS brasiliano, nel finalizzare le suddette procedure, ha predisposto un apposito modello di domanda di pagamento delle prestazioni pensionistiche brasiliane ai beneficiari residenti in Italia, con contestuale revoca delle eventuali deleghe precedentemente attribuite a persone residenti in Brasile o ad associazioni locali, autorizzate a riscuotere le pensioni erogate dall’INSS per conto dei titolari residenti in Italia. Tale modello, disponibile nella sezione moduli del sito internet dell’INPS con la sigla TBM Cod. CI 052, deve essere allegato alla domanda di prestazioni pensionistiche per le quali il residente in Italia desidera richiedere il pagamento diretto del pro-rata brasiliano sul proprio conto corrente italiano. Qualora la richiesta di pagamento diretto non sia stata contestuale alla domanda di pensione, la stessa dovrà essere inoltrata, a cura dell’interessato o per il tramite del patronato che lo assiste, e sempre utilizzando l’apposito modello, alla seguente Agenzia competente dell’INSS: APSIBH - Agência da Previdência Social Atendimento Acordos Internacionais Belo Horizonte Código 11.001.140 Rua Amazônas nº 266, 9º Andar, Sala 901 Centro – Belo Horizonte-MG 30180-001 Tel: 0055(31) 3249-4605/3249-4604/3249-4606/3249-4607 E-mail: apsai11001140@inss.gov.br § CORTE COSTITUZIONALE - RICONOSCIUTA

L'INDENNITÀ

IN

FAVORE

DEI

CIECHI

PARZIALI

LA PENSIONE PER LA CECITÀ CIVILE E ANCHE

AGLI

STRANIERI

LEGALMENTE

SOGGIORNANTI IN ITALIA.

Anche gli stranieri extracomunitari potranno ottenere la pensione per la cecità civile e l'indennità in favore dei ciechi parziali a condizione che siano legalmente soggiornanti nel territorio italiano. E' quanto ha sancito la Consulta con la sentenza 22 del 2015. La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 80, comma 19, della legge n. 2000 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione (di cui all'articolo 8 della legge n. 508 del 1962) e dell'indennità (di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. del 1988) riconosciute ai cd ciechi civili parziali (ovvero con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi). La sentenza in questione conferma, quindi, il consolidato orientamento della Corte costituzionale che è già intervenuta sul tema estendendo il diritto a determinate tipologie di prestazioni assistenziali (indennità di accompagnamento, pensione di inabilità, assegno mensile di invalidità e indennità di frequenza). La Consulta ribadisce che nell'ipotesi in cui vengano in rilievo provvidenze destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, «qualsiasi discrimine fra cittadini e stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, fondato su requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei soggetti, finisce per risultare in contrasto con il principio 3


di non discriminazione di cui all'articolo 14 della CEDU», per come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Ove così non fosse, secondo i Giudici, specifiche provvidenze di carattere assistenziale verrebbero fatte dipendere, nel caso degli stranieri extracomunitari, da requisiti di carattere meramente «temporale», del tutto incompatibili con l'indifferibilità e la pregnanza dei relativi bisogni. § MINISTERO DEL LAVORO - CASELLARIO DELL’ASSISTENZA E’ stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015, il Decreto interministeriale 16 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attuativo del cosiddetto Casellario dell’Assistenza, la banca dati – gestita dall’INPS – che permetterà di costruire una sorta di “cartella sociale” del cittadino, raccogliendo le informazioni su tutte le prestazioni sociali che gli vengono concesse – quelle erogate dall’INPS, dai Comuni, dalle Regioni, nonché quelle erogate attraverso benefici o detrazioni di tipo fiscale. § CORTE DI CASSAZIONE - DURATA DEL PERIODO DI PREAVVISO Con sentenza n. 4991/2015 la Cassazione ha affermato che le parti possono accordarsi sulla durata del periodo di preavviso, prescindendo dalla previsione contenuta nel CCNL, atteso che l’art. 2118 c.c. si limita a riconoscere il preavviso quale condizione strettamente correlata alla liceità del recesso. § CORTE DI CASSAZIONE - LICENZIAMENTO DISABILE E ONERI DEL DATORE DI LAVORO La Corte di Cassazione con Sentenza n. 4757/2015 ha affermato che è illegittimo il licenziamento per inidoneità sopravvenuta del lavoratore allo svolgimento delle mansioni, disposto dopo la visita del medico competente senza aver atteso gli esiti del successivo riesame da parte della Commissione sanitaria, e senza che il datore di lavoro abbia accertato se il lavoratore potesse essere addetto a mansioni diverse e di pari livello, evitando trasferimenti di altri lavoratori o alterazioni dell'organigramma aziendale. La Cassazione rigetta pertanto il ricorso del datore di lavoro avverso la Sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento per le motivazioni sopra riportate. In sostanza emerge dalla Sentenza che il recesso è illegittimo sia per violazione della procedura di accertamento delle condizioni di salute del lavoratore, in quanto avvenuto prima che la commissione sanitaria si fosse pronunciata, sia perché “in tema di inidoneità fisica al lavoro, l'impossibilità di utilizzazione di un lavoratore in mansioni equivalenti, in ambiente compatibile con il suo stato di salute, deve essere provata dal datore di lavoro, sul quale incombe anche l'onere di contrastare eventuali allegazioni del prestatore di lavoro, nei cui confronti è esigibile una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage in ordine all'esistenza di altri posti di lavoro nei quali possa essere ricollocato”.

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