MARCHE SOLIDALI Coordinamento delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche STATUTO Art. 1 – DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE E’ costituita l’associazione denominata "MARCHE SOLIDALI - Coordinamento delle organizzazioni di cooperazione e solidarietà internazionale delle Marche" in seguito denominata MARCHE SOLIDALI - COM. L’associazione ha durata illimitata, fino allo scioglimento deliberato dall’Assemblea dei soci. MARCHE SOLIDALI - COM istituisce la sua sede legale in via dell’Industria 17/a ad Ancona e può costituire altre sedi operative ovunque lo riterrà opportuno. La sede legale può essere trasferita con delibera assembleare. Art. 2 – FINALITA’ MARCHE SOLIDALI - COM non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità: a) essere, in rappresentanza delle organizzazioni aderenti, interlocutore politico nei confronti della Regione Marche e delle istituzioni pubbliche e private marchigiane per stimolare interventi di solidarietà internazionale e di educazione alla cittadinanza globale; b) valorizzare il ruolo delle associazioni e delle organizzazioni nella cooperazione decentrata; c) rendere più visibile sul territorio regionale la molteplice attività svolta dalle organizzazioni aderenti, in modo da far crescere il sostegno dell’opinione pubblica alla cooperazione internazionale; d) favorire la collaborazione stabile fra le organizzazioni aderenti. Art. 3 – ATTIVITA’ MARCHE SOLIDALI - COM potrà: • promuovere iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà internazionali • indire incontri interni periodici di informazione, di programmazione e di verifica, ai quali le organizzazioni aderenti si impegnano sin d’ora a partecipare con un proprio rappresentante 1
qualificato • stimolare la partecipazione delle organizzazioni aderenti alle attività in materia di cooperazione e di educazione alla cittadinanza globale proposte dagli Enti Locali o proponibili a questi ultimi • attivare servizi comuni interni alle organizzazioni aderenti • offrire specifici servizi ad enti e associazioni esterne, con particolare riguardo alle scuole e alle associazioni giovanili, sulla base delle competenze ed esperienze sviluppate singolarmente e congiuntamente dalle organizzazioni aderenti sui temi della cooperazione, del volontariato e in generale della solidarietà internazionale I SOCI Art. 4 – Requisiti per l’adesione Possono chiedere di aderire a MARCHE SOLIDALI - COM le organizzazioni marchigiane in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere regolarmente e giuridicamente costituite secondo la legge vigente; b) non perseguire scopi di lucro; c) perseguire per Statuto ed in modo prevalente obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, in sintonia con le finalità previste dalla “Carta dei Valori”di MARCHE SOLIDALI - COM; d) avere una struttura democratica; e) avere sede legale o sede operativa nelle Marche in forma di rappresentanza, Comitato o Centro regionale. Le procedure di adesione sono definite nel Regolamento.
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Le organizzazioni socie partecipano alle attività di MARCHE SOLIDALI - COM e godono dei servizi da questa attivati. Il presidente o il delegato delle organizzazioni socie partecipano all’assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il presidente dell’organizzazione socia può provvedere alla sua sostituzione designando un altro membro della propria organizzazione e dandone tempestiva informazione a MARCHE SOLIDALI - COM.
2
L’adesione comporta l’obbligo per i soci di osservare lo statuto e le delibere degli organi. I soci hanno il dovere di sostenere MARCHE SOLIDALI - COM, secondo le modalità stabilite dall’Assemblea, con il versamento di quote annuali in denaro o con contributi “in kind”. Art. 6 – Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per morosità, indegnità, decadenza, recesso. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio qualora non venga versata la quota annuale dopo almeno due solleciti scritti. L'indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri per gravi atti tenuti dai soci nei loro rapporti con MARCHE SOLIDALI - COM, con altri associati o con terzi che abbiano leso l'immagine del coordinamento o a seguito di condanne penali per reati infamanti. L’organizzazione decade qualora: a) non partecipi senza adeguate giustificazioni ad almeno tre assemblee consecutive b) non renda pubblici i propri bilanci; c) operi in sede regionale, nazionale o internazionale ripetutamente in contrasto con le posizioni ufficiali di rilevanza strategica e politica di MARCHE SOLIDALI - COM e) abbia perso uno dei requisiti previsti dal presente Statuto all’Art. 4. Il decadimento dalla qualità di socio è proposto dal Collegio dei probiviri, dopo un procedimento che veda partecipe il socio interessato. Deve essere approvato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei Soci aderenti. Ogni socio può recedere inviando apposita lettera di raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio e all’Assemblea. Il recesso avrà effetto a far data dall’esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato. Art. 7 – OSSERVATORI Con delibera dell’Assemblea dei Soci possono essere ammessi a tutti i momenti associativi, in qualità di osservatori e quindi senza diritto di voto e di eleggibilità: • gli aspiranti associati, prima di deliberarne la eventuale ammissione; • ogni altro organismo di solidarietà e cooperazione internazionale che ne faccia motivata richiesta scritta.
3
Art. 8 – ORGANI SOCIALI Gli organi di MARCHE SOLIDALI - COM sono: ● ● ● ● ● ●
l’Assemblea dei Soci; la Segreteria; il/la Presidente; Il/la Tesoriere/a il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Probiviri
Art. 9 – ASSEMBLEA L’Assemblea è costituita dalle Organizzazioni Socie in regola con gli obblighi sociali. Ogni Organizzazione Socia può partecipare all’Assemblea con più delegati, fisicamente presenti o collegati tramite video o teleconferenza, ma ha diritto ad un solo voto, espresso dal proprio Presidente o dal delegato come da Art. 5. L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente o, in mancanza, da un componente della Segreteria. La convocazione avviene mediante comunicazione contenente l’ordine del giorno, la località e l’ora di convocazione, con preavviso di almeno quindici giorni. Colui/colei che presiede l’Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell’Assemblea stessa. Delle riunioni dell’Assemblea si redige verbale sottoscritto dal/dalla Presidente, che ne curerà la conservazione. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Assemblea Ordinaria L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l’anno e delibera i seguenti argomenti: a) fissare il numero dei componenti della Segreteria; b) eleggere il/la Presidente e i componenti della Segreteria fra i rappresentanti dei Soci; c) approvare le relazioni consuntive, i regolamenti interni, il programma operativo proposti dalla Segreteria; d) approvare il Bilancio preventivo e consuntivo;
4
e) fissare l’ammontare delle quote associative da richiedere annualmente ai Soci; f) deliberare acquisti e vendita immobili; g) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti h) eleggere il Collegio dei Probiviri i) accogliere nel coordinamento organizzazioni / associazioni a maggioranza semplice dei soci presenti l) deliberare la perdita della qualità di socio con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei soci aderenti. m) deliberare a maggioranza la variazione della sede legale L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. Le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti, eccetto che per il punto l). L’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno e tenuta entro il 30 giugno di ogni anno. Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti: a) modifiche statutarie; b) scioglimento, trasformazione e messa in liquidazione. L’Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione sono necessari almeno la metà dei Soci. Le delibere sono valide se approvate con la maggioranza di tre quarti dei soci presenti. Lo scioglimento del MARCHE SOLIDALI - COMè deliberato con la maggioranza di tre quarti dei soci aderenti. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta due terzi dei Soci. Art. 10 – LA SEGRETERIA La segreteria è l’organo competente per l’attuazione delle delibere e dei mandati dell’Assemblea dei Soci. Viene eletta dall’Assemblea con modalità che garantiscano la massima rappresentatività del
5
corpo associativo, rimane in carica due anni e i suoi membri non possono essere eletti per più di due volte consecutive. E’ composta da un numero variabile di membri, deciso dall’Assemblea prima dell’elezione, compreso fra 3 e 7 (incluso il Presidente). Si riunisce per deliberare almeno 4 volte all’anno e comunque ogni qualvolta un componente lo ritenga opportuno. Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o in caso di assenza dal segretario più anziano di età. Le convocazioni della segreteria, salvo casi di urgenza non prevedibili, devono essere fatte con anticipo di sette giorni. Le riunioni di segreteria sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal segretario più anziano di età. Le decisioni della segreteria sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Delle riunioni e delle singole deliberazioni viene redatto verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente. Spetta alla segreteria: a) nominare il Tesoriere; b) verificare dell’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci; c) approvare il bilancio consuntivo, il piano di lavoro e il preventivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci; d) predisporre gli ordini del giorno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria; e) predisporre documenti politici e di indirizzo, e in particolare la programmazione annuale, da sottoporre all’Assemblea; f) proporre all’Assemblea l’ammissione di nuovi associati, le sanzioni a carico degli associati, e il decadimento della qualifica di associati; g) procedere all’assunzione del personale; h) costituire e coordinare gruppi di lavoro per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed iniziative attribuendo agli stessi specifici mandati scritti operativi e gestionali; Art. 11- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e politica di MARCHE SOLIDALI - COM. E’ responsabile dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione, convoca e presiede l’Assemblea dei soci e la segreteria, alle quali partecipa con diritto di voto. Il/la Presidente può delegare ad un componente della segreteria parte dei propri compiti e funzioni. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, rimane in carica due anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive.
6
Il mandato del Presidente può essere revocato dall’Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto, con deliberazione motivata. Il presidente dovrà sistematicamente condividere con la Segreteria le principali attività di rappresentanza e trasmettere copia di tutti i documenti ufficiali da inoltrarsi alle varie autorità pubbliche marchigiane. In caso di temporanea assenza del Presidente, quest’ultimo delega per iscritto ogni potere ad un Vicepresidente. Art. 20 – Il Tesoriere Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione, ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio. Art. 12 – GRUPPI DI LAVORO I gruppi di lavoro, istituiti dalla segreteria, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di progetti ed iniziative, in conformità con i mandati operativi e gestionali ricevuti. Ciascun gruppo sarà presieduto da un coordinatore, nominato dalla segreteria tra i Soci, il quale sarà responsabile della osservanza e dell’attuazione del mandato ricevuto. Art. 13 – COLLEGIO DEI REVISORI Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea ed è presieduto da un Presidente, nominato tra i membri stessi. Il Collegio ha la responsabilità del controllo dei conti ed accompagna la presentazione del bilancio all’Assemblea con una propria relazione illustrativa. I membri durano in carica due anni. Art. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall’Assemblea nell’ambito delle organizzazioni/associazioni socie che non ricoprano altre cariche associative e che siano in condizioni di imparzialità rispetto alle controversie di cui debbono conoscere. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di decidere: • sui ricorsi ovvero i provvedimenti di esclusione per morosità, indegnità, decadenza; • sui ricorsi avverso le deliberazioni dell'Assemblea; • sui conflitti tra gli organi del Coordinamento. Art. 14 – GRATUITA’ DELLE CARICHE Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli Organi Sociali di MARCHE SOLIDALI - COM sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali che abbiamo fornito apposita documentazione, previa approvazione della Segreteria. 7
Art. 15 - ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE FINANZIARIE MARCHE SOLIDALI - COM persegue i suoi scopi statutari dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari. L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno solare. Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio viene presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il 31 dicembre di ogni anno. Il Bilancio consuntivo è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea a conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Le spese sono coperte mediante: • entrate derivanti da attività proprie; • quote associative e contributi versati dai Soci; • contributi pubblici e privati. Art.16 – PATRIMONIO Il patrimonio è costituito: a) dai conferimenti effettuati dai Soci; b) dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci appositamente destinati dall’Assemblea ad incrementare il patrimonio; c) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni, se non diversamente destinati dall’Assemblea che approva il bilancio annuale; d) da ogni altro bene che pervenga a MARCHE SOLIDALI - COM e che concorra ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea. Durante la vita di MARCHE SOLIDALI - COM è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Detti residui verranno accantonati in apposito fondo e destinati alle attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta per legge. Art.17– QUOTE ASSOCIATIVE
8
Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio di MARCHE SOLIDALI - COM versando una quota sociale o un contributo “in kind” equivalente definito ogni anno dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. L’Organizzazione Socia non in regola con le quote associative del precedente anno solare non ha diritto di voto in Assemblea. Art. 18- NORME DI RINVIO Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicano le norme delle leggi vigenti. Firmato ad Ancona, il 19 luglio 2012
9