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Biocidi: ecco le cose da sapere
from GSA 5/2018
by edicomsrl
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MAGGIO 2018
biocidi: ecco le cose da sapere
Entrato in vigore cinque anni fa, il regolamento sui biocidi 528/2012 ha sostituito la precedente direttiva, apportando cambiamenti notevoli per le industrie che si occupano di disinfezione e disinfestazione. Conosciamolo più da vicino, anche perché dallo scorso anno le attività correlate ai controlli si sono decisamente intensificate. Eccolo spiegato “in pillole”.
Regolamento Biocidi qua, regolamento biocidi là… da qualche anno a questa parte si fa un gran parlare, soprattutto sui media tecnici, del regolamento europeo sui biocidi, visto come un provvedimento che ha cambiato, e non di poco, le “carte in tavola” nel settore dei biocidi. E in effetti così è.
Cosa bisogna conoscere Ma di che cosa si tratta esattamente, e quali sono i principali paletti normativi da conoscere? E ancora: quali sono esattamente gli ambiti di normazione, quali gli scopi del provvedimento e quali i sempre più rigorosi controlli? Proprio su quest’ultimo aspetto è il caso di ragionare, perché proprio nel 2017 è stato pubblicato il cosiddetto “decreto controlli”. Qui però si entra più nello specifico, ed è il caso di procedere con ordine.
Dalla Direttiva 98/8/CE al Regolamento (UE) 528/12
Iniziamo dal principio, e cioè da sei anni fa. Il regolamento UE sui biocidi n. 528/2012, che ha sostituito la Direttiva Biocidi 98/8/CE, riguarda l’im-
in collaborazione con Assocasa Federchimica
missione sul mercato e l’uso di biocidi utilizzati per la tutela dell’uomo, degli animali, dei materiali o degli articoli contro organismi nocivi, quali batteri o insetti, mediante l’azione di principi attivi contenuti nel prodotto biocida.
Scopi e obiettivi Il regolamento ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l’armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi, garantendo anche un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell’ambiente. Le disposizioni del regolamento si fondano sul principio di precauzione, nell’ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l’ambiente.
Ambiti di normazione Il regolamento disciplina in particolare: la predisposizione, a livello dell’Unione, di un elenco di principi attivi approvati, utilizzabili nei biocidi; l’autorizzazione all’immissione sul mercato dei prodotti biocidi; il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni all’interno dell’Unione; la messa a disposizione sul mercato e l’uso di biocidi all’interno di uno o più Stati membri o dell’Unione; l’immissione sul mercato di articoli trattati. Tali compiti possono essere svolti dall’autorità competente degli Stati membri o dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche , ECHA - European Chemicals Agency.
L’entrata in vigore Dall’emanazione all’entrata in vigore è passato, come i più attenti ricorderanno, circa un anno. Il Regolamento è entrato in vigore con l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi nell’Unione europea, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela per l’uomo e per l’ambiente.
Gli step La legislazione sui biocidi prevede oggi due step fondamentali: innanzitutto va detto che i biocidi necessitano di un’autorizzazione prima di poter essere immessi sul mercato; inoltre i principi attivi in essi contenuti devono essere stati precedentemente approvati. Ma la vera notizia è che recentemente sono aumentate, sia a livello italiano sia europeo, le attività legate ai controlli sui prodotti biocidi.
I controlli Su scala nazionale, in particolare, il 3 novembre 2017 è stato pubblicato il cosiddetto “decreto controlli” (decreto 10 ottobre 2017), in cui vengono definite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato. Il Decreto mette in evidenza, inoltre, che tramite un accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, verranno programmate le attività formative destinate agli utilizzatori professionali.
Il Forum europeo A livello europeo, invece, il Forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione dei regolamenti REACH, CLP e PIC nell’UE, in Norvegia, in Islanda e nel Liechtenstein, ha istituito, nel corso del 2017, il sottogruppo sul regolamento sui biocidi (Biocidal Products Regulation Subgroup, BPRS). Il sottogruppo BPRS è costituito da un rappresentante per ogni Stato membro e nomina, tra i propri membri, un presidente e un vicepresidente. L’attuale presidente è Eugen Anwander (AT), mentre detengono la vicepresidenza Dominik Pisarek (PL) e Francesca Ravaioli (IT). Il primo progetto di controllo Dalla riunione del Forum dello scorso novembre, è emerso che il primo progetto di controllo sui biocidi, coordinato a livello europeo, si focalizzerà sugli articoli trattati, ovvero su sostanze, miscele o articoli trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi. Il progetto verrà predisposto nel 2018 e attuato nel corso del 2019; un report finale sarà poi pubblicato nel 2020.
Le famiglie di biocidi Un altro tema di estremo interesse è quello della “famiglia di prodotti biocidi”, con cui si intende un gruppo di biocidi caratterizzati da usi simili, i cui principi attivi hanno le stesse specifiche e presentano specifiche variazioni della composizione, che non incidono negativamente sul livello di rischio associato a tali biocidi e che non riducono significativamente la loro efficacia.
Tanti prodotti, una sola autorizzazione: il gruppo di lavoro Echa sulla famiglia di prodotti biocidi Di conseguenza, diversi biocidi possono essere raggruppati nell’ambito di una singola autorizzazione, a condizione che la differenza di composizione fra i “membri” della famiglia rientri in un determinato intervallo. Sul piano europeo è stato istituito un working group ad hoc dell’ECHA, impegnato nella predisposizione di linee guida per approfondire l’implementazione del concetto di “famiglia di prodotti biocidi”.
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