TERZA PAGINA RESPONSABILITÀ MEDICA
il ddl gelli è legge: come cambia la responsabilità medica di Simone Finotti
22 APRILE 2017
Il provvedimento-quadro (Legge 24/17, in vigore dal 1° aprile), in tutto 18 articoli, ridefinisce i limiti del (logorato) rapporto medico-paziente, garantendo un maggior equilibrio e garanzie a chi si affida alle cure sanitarie. Dopo un iter lunghissimo, ecco un altro tassello della complicata riforma del Sistema Sanitario Nazionale. Fra le novità di rilievo, l’introduzione del reato colposo per morte o lesioni personali. E’ un momento di particolare fermento riformista per il Servizio Sanitario Nazionale: oltre ai nuovi Lea, pubblicati il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale, al Patto per la salute, al Piano sui vaccini e alla riforma degli ordini professionali, c’è almeno un’altra recente legge, in quest’ambito, la cui portata è poco meno che rivoluzionaria. Ci riferiamo al Ddl “Gelli” (dal nome del relatore, Federico Gelli) sulla responsabilità medica, divenuto legge con il via libera della Camera dei deputati il 28 febbraio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 17, come Legge 24 dell’8 marzo 2017 (GU Serie Generale n.64) ed entrato in vigore il 1° aprile.
Un provvedimento molto atteso
Si tratta di un provvedimento molto atteso dai camici bianchi, soprattutto perché interviene su un rapporto, quello fra il paziente e il medico, che, ben lungi dall’aura di sacralità indiscussa che aveva in passato (il famoso detto “te l’ha or-
dinato il dottore?” non nasce per caso), stava ormai degenerando in una spirale di reciproca sfiducia con atteggiamenti guardinghi improntati più al mettersi al riparo che alla realizzazione di un vero iter terapeutico condiviso e sinergico. Una situazione di crescente tensione aumentata dalla lunghezza dell’iter della legge, a conti fatti ultradecennale, con un’accelerazione improvvisa negli ultimi mesi. Quello che è finalmente uscito dall’aula di Montecitorio è un provvedimento-quadro, con una doppia finalità: da un lato c’è quella di offrire ai pazienti maggiori garanzie, dall’altro quella di ripristinare, come dicevamo, un equilibrio fra medici e pazienti in sede di contenzioso. Per dare qualche numero, le aule di tribunale sono intasate di procedimenti per presunti danni da errore sanitario, che poi nel 98% dei casi si arenano lungo il percorso.
Il testo, articolo per articolo
Ma entriamo nel vivo dell’analisi: il testo si compone di 18 articoli, e inizia qualificando la sicurezza delle cure come parte costitutiva del diritto alla salute. Essa si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie e mediante l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative.
In ogni regione un Centro per la gestione del rischio sanitario
L’articolo 2 è particolarmente importante, perché prevede l’istituzione in ogni Regione di un Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie i dati regionali sui
rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente all’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità disciplinato dall’articolo 3. Quest’ultimo rimette ad un decreto del Ministro della salute da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, l’istituzione presso l’Agenas dell’Osservatorio che, nell’esercizio delle sue funzioni, si avvale del Sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (Simes).
La trasparenza dei dati e le buone pratiche cliniche
L’articolo 4 affronta la questione della trasparenza dei dati, assoggettando all’obbligo di trasparenza le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Da segnare l’articolo 5, che disciplina le buone pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni previste dalle linee guida prevedendo che gli esercenti le professioni sanitarie nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco.
Il nuovo articolo 590-sexies introdotto nel Codice Penale
Sono previste anche modifiche al Co-