GESTIONE SICUREZZA IN CANTIERE
infortuni sul cantiere, anche il committente responsabile di Simone Finotti
22 LUGLIO 2015
Una recente sentenza della Cassazione torna a far riflettere sul tema della sicurezza in cantiere. Il committente è responsabile in solido con l’appaltatore nel caso ometta misure strutturali di prevenzione e quest’ultimo, dal canto suo, deve vigilare sulla presenza delle stesse, e subordinare il proprio intervento alla messa in sicurezza del luogo di lavoro. Sicurezza sul cantiere, attenzione: anche il committente è responsabile, insieme all’appaltatore, se colpevole di omissioni nelle misure strutturali di prevenzione. Lo ha sancito la Cassazione, con sentenza 12228 del 24 marzo scorso. E mentre il committente deve approntare tutte le misure strutturali necessarie, l’appaltatore dovrà verificare la loro presenza prima di intervenire.
Un argomento importante nell’industria
Un tema di grande interesse per l’industria: quante volte infatti, in un’industria o anche nella grande distribuzione, accade che gli operatori della pulizia si trovano a lavorare in situazioni rischiose per la loro incolumità? Pensiamo a quando si lavora in altezza senza che vi siano misure strutturali come ringhiere, reti di protezione, tesate a cui assicurarsi con moschettoni e cinture, o a quando si lavora in aree frequentemente percorse da mezzi motorizzati come carrelli elevatori o simili senza che vi siano protezioni, specchi e quant’altro. Ma questi sono
solo alcuni degli innumerevoli esempi di superficialità che può costare molto cara.
Anche l’impresa appaltatrice deve verificare la sicurezza strutturale del cantiere
Il tema, come abbiamo capito, è quello degli infortuni in cantiere: e secondo la sentenza citata, il committente è corresponsabile con l’appaltatore nel caso abbia omesso di mettere in atto le necessarie misure strutturali di prevenzione. Ciò significa anche, rovescian-
do la questione, che anche l’impresa appaltatrice ha il dovere di verificare che il cantiere sia a norma in materia di sicurezza prima di iniziare i lavori, evitando di mandare i suoi operatori in luoghi potenzialmente a rischio. Entrambi i soggetti, insomma, dovranno cooperare per la massima sicurezza dei lavoratori, e per la messa a norma del luogo delle operazioni. Il caso preso in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza 12228 del 24/3/2015 è emblematico: un giovane lavoratore della ditta appaltatrice, nello svolgi-