TEME 3/4 2014

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normazione

Sulla indicazione degli oneri di sicurezza aziendali nelle gare di appalto Alcune recenti pronunce giurisprudenziali rese dai Tribunali Amministrativi Regionali e dal Consiglio di Stato si sono soffermate nuovamente sul tema relativo alla omessa indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta economica del concorrente, questione che riveste particolare importanza sia per le Stazioni appaltanti sia per le imprese concorrenti, anche in virtù della natura sensibile degli interessi coinvolti. Come noto, gli oneri di sicurezza relativi agli appalti pubblici si distinguono in due categorie, gli oneri per le cc.dd. “interferenze” (predeterminati dalla Amministrazione e relativi a quei rischi derivanti dalla presenza negli ambienti di lavoro di soggetti “estranei” chiamati ad eseguire il contratto di appalto) e gli oneri di sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale” (vale a dire quelle misure volte a minimizzare i rischi per la sicurezza connessi alla specifica esecuzione della commessa, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in quanto variano necessariamente in rapporto alle peculiarità dell’offerta). Le prescrizioni normative fondamentali in materia sono racchiuse nel Codice dei Contratti Pubblici e nel D.Lgs. 81/2008, relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro. In questo senso l’art. 86, comma 3 bis del Codice, con formulazione identica all’art. 26, comma 6, D.Lgs. 81/2006, dispone che “nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione

dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei `servizi o delle forniture.” Tale disposizione pone un preciso obbligo in capo alle Stazioni appaltanti, tenute, nella fase di predisposizione della gara, a quantificare in misura congrua gli oneri di sicurezza da interferenza e a indicarne l’importo nella lex specialis, in modo che i concorrenti abbiano modo di considerarli nella redazione delle loro offerte. Le stesse Stazioni Appaltanti dovranno poi, in sede di valutazione dell’anomalia, verificare che i concorrenti abbiano effettivamente tenuto in considerazione gli oneri da interferenza, predeterminati dalla legge di gara e immutabili nel loro

Avv. Filippo Martinez Studio legale associato MARTINEZ & Partners Milano

Gli oneri di sicurezza relativi agli appalti pubblici si distinguono in due categorie, gli oneri per le così dette “interferenze” e gli oneri di sicurezza da rischio “specifico” o “aziendale” TEME 3/4.14

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