normazione
Sulle clausole dei bandi di gara che prevedono adempimenti di carattere formale a pena di esclusione Avv. Raffaella Del Vecchio Ufficio legale Azienda Sanitaria Locale Avellino
N el regime anteriore allâentrata in vigore dellâart. 46, comma 1âbis, d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), introdotto dallâart. 4, comma 2, lett. d) del d.l. 11 maggio 2011, n. 70 (convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106) si era formato un orientamento giurisprudenziale teso a riconoscere alle stazioni appaltanti la possibilitĂ di inserire nella legge di gara disposizioni che prevedevano a pena di esclusione adempimenti ulteriori rispetto a quelli imposti dalla legge o dal regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici. Lâart. 4, comma 2, lett. d) del d.l. 11 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106 ha aggiunto nella rubrica dellâarticolo 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 lâinciso âtassativitĂ delle cause di esclusioneâ e nel corpo dello stesso ha inserito il comma 1-bis, ai sensi del quale: âLa stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle
Lâesclusione dalla gara può essere disposta in presenza di una delle fattispecie descritte nel comma 1-bis, o comunque, in caso di violazione di norme aventi una precisa fonte legislativa o regolamentare 4
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prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti 1 , nonchĂŠ nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dellâofferta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integritĂ del plico contenente lâofferta o la domanda di partecipazione o altre irregolaritĂ relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulleâ. 2 Pertanto, lâesclusione dalla gara può essere disposta solo in presenza di una delle fattispecie descritte nel comma 1-bis, o comunque, in caso di violazione di norme di divieto o di mancato adempimento di obblighi aventi una precisa fonte legislativa 3 4 o regolamentare. 5 La cogenza del principio di tassativitĂ delle cause di esclusione viene poi rafforzata attraverso la previsione testuale della nullitĂ delle clausole della legge di gara che prevedono adempimenti sanzionati dallâesclusione al di fuori dei casi tipici. 6 La stazione appaltante che si trovi di fronte alla violazione di una previsione prevista dal bando la quale non trovi corrispondenza in una norma legislativa o regolamentare, fonte di un obbligo documentale o dichiarativo esplici-