Rifiuti n. 215 - marzo 2014

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RIFIUTI

marzo 2014 mensile

n. 215 (03/14) Euro 14,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa

L’intervento Sistri: sintesi sui soggetti obbligati tra legge 125/2013 e Circolare del 31 ottobre 2013. Prospettive e alcune cose da non dimenticare

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di Paola Ficco

Il ripristino ambientale ordinato dal Giudice penale

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di Pasquale Fimiani

Legislazione norme nazionali Roghi di rifiuti in Campania (e non solo): un nuovo delitto ambientale

Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136

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Dpcm 12 dicembre 2013

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il commento di Fabio Anile Mud 2014: arriva la “scheda materiali” e ritorna lo stato fisico dei rifiuti il commento della Redazione normativa di Reteambiente il commento di Daniele Bagon

Giurisprudenza Test di cessione: va fatto sul “tal quale” solo per il campionamento e l’analisi

Consiglio di Stato – Sentenza 27 dicembre 2013, n. 6259

No all’Aia per l’impianto assente dalla pianificazione della Provincia

Consiglio di Stato – Sentenza 27 dicembre 2013, n. 6275 Rifiuti: rassegna 2013 delle principali sentenze di legittimità

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Prassi Tari: l’impossibile ricomposizione del Minambiente delle contraddizioni parlamentari

Circolare 13 febbraio 2014, n. 1/2014

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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Leonardo Filippucci Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe

Edizioni Ambiente

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Un Paese

che non studia non ricorda il passato, ha effimera cognizione del presente e, quindi, non può immaginare il suo futuro. Stupefacente dunque che nessun nuovo Governo faccia della cultura e della sua diffusione concreta il primo vero motore di sviluppo. Questo, nonostante tutti siano sempre nel disperato tentativo di un progetto per il futuro nazionale. Ogni tanto qualcuno favoleggia di “giacimenti storici e archeologici” che nella metafora del quotidiano prendono il posto dei pozzi di petrolio e delle miniere d’oro di cui l’Italia è priva. Nello starnazzante silenzio di gran parte dei sistemi mediatici, in pochissimi si sono occupati di Horizon 2020, il programma quadro della Unione europea per la competitività complessiva del Vecchio continente. Con un budget di 80 miliardi di euro, il programma punta a rilanciare ricerca ed innovazione per favorire crescita e sviluppo. Un progetto ambizioso teso a colmare il divario tra ricerca e mercato. Tra i punti programmatici di Horizon 2020 si inseriscono i “Programmi congiunti” (Jpi – Joint programming initiative) che partono da priorità nazionali e diventano temi condivisi tra i diversi Paesi europei. Così già dal 2010 è partita la Jpi (incredibilmente) tutta italiana (ministeri dell’istruzione e dei beni culturali) chiamata “Cultural Heritage” (Patrimonio culturale e cambiamenti globali: una nuova sfida per l’Europa). In questa “eredità” che, in quanto tale, va tramandata, non rientrano solo il Colosseo o il Louvre ma anche Dante e Molière. Una visione più olistica e complessiva dunque che, del resto, è l’unica che può dare garanzie sul lungo periodo. Difendere i beni culturali, però, non significa solo preservarli per aumentarne la potenzialità in termini economici. Significa innanzitutto capirli, perché lo studio delle scienze umane non trasmette (solo) un testo sacro ma un repertorio di simboli, di materiali e di tecniche che manipolati, usati e recuperati consentono di creare modelli. Quei modelli (anche) di creatività che consentono di non confondere il Duomo di Milano con il castello della Bella addormentata. Tutto questo non ammette scorciatoie e nessuna misura “light” che alleggerisca il rigore dello studio dell’archeologia o delle lingue classiche o della storia dell’arte. È inutile avere operatori dei beni culturali laureati che, confondendo il vecchio con l’antico, non san-

no tradurre cosa c’è scritto sulla facciata della Basilica di San Pietro. Invece, il nuovo deve abbattere il vecchio usando l’antico. Del resto il Rinascimento che cos’è stato se non una particolare morfologia del passato? Tutto questo non sembra essere chiaro alla nostra Corte dei conti che ha chiesto un risarcimento di 234 miliardi di euro alle agenzie di rating S&P, Fitch e Moody’s perché, quando nel 2011 hanno declassato l’Italia, non hanno tenuto in debita considerazione l’“alto va‑ lore del patrimonio storico, culturale e artistico del nostro Paese che universalmente riconosciuto rappresenta la ba‑ se della sua forza economica”. Quei soldi non li avremo mai anche perché, forse, le agenzie di rating sono state così severe proprio perché hanno considerato l’incapacità di gestione nazionale (anche in termini di istruzione, ricerca e cultura) e come ci siamo pigramente seduti su quanto abbiamo la fortuna di possedere. Tra l’altro, la richiesta nazionale è pericolosa, perché ove quelle agenzie non avessero considerato tutto questo, potrebbero farlo e diventare ancora più severe. Chiunque può notare che anche il sistema dei rifiuti in Italia è frutto della stessa scarsa capacità e pigrizia intellettuale che assedia il Paese, dove le intelligenze sono ghermite dalla proliferazione di quelli che Socrate chiamava i “saperi tecnici” distinguendoli dal “sapere per eccellenza”: quello etico. Sempre più carente. Se questa seconda tipologia di sapere fosse solo un poco più diffusa si avrebbero meno scandali e più responsabilità dei singoli e delle collettività intere. Non ci sarebbe dunque bisogno di voler prevedere tutto. Perché così si finisce, inevitabilmente, per non prevedere nulla, e anzi paralizzare iniziative e possibilità. In uno dei suoi frammenti Eraclito avvertiva che “sapere molte cose non insegna a pensare in modo ret‑ to”. E così, questo “legiferare” (locale e nazionale) che fa e disfa leggi, regolamenti, ordini e discipline in un’eterna ed estenuante tessitura, dove ciascuno si sente l’eroe (l’unico) capace di risolvere il problema, porta con sé sempre la necessità di ricominciare daccapo e di tentare un (non sempre facile) riallineamento tra il centro e la periferia. Di qui, l’abisso dei problemi che ogni revisione legislativa produce, dove tutto questo si iscrive nella struttura stessa del disordine. Paola Ficco


L’intervento

Da lunedì 3 marzo 2014 il Sistri è operativo anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi. Rimane la scadenza del 30 giugno 2014 per la sperimentazione sui rifiuti urbani pericolosi (previo decreto). Per questo motivo, si ritiene necessario ripercorrere i criteri soggettivi di adesione al sistema e rifocalizzare l’attenzione su alcuni momenti di tensione interpretativa. Il tutto alla luce dell’articolo 11, Dl 101/2013 (convertito, con modificazioni, in legge 125/2013) e della Circolare n. 1 del 31 ottobre 2013 del Ministero dell’ambiente.

Date e soggetti

Mentre si scrive, è in avanzato corso di elaborazione un Dm che modifica (usando la facoltà concessa al Governo dal citato articolo 11) la platea di riferimento in ordine ai soggetti obbligati. [Ndr – Vedi Tabella 1 - Date e soggetti]

Sistri e mantenimento della tracciabilità cartacea (Mud, registri e formulari)

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 215 (03/14)

Sistri: sintesi sui soggetti obbligati tra legge 125/2013 e Circolare del 31 ottobre 2013. Prospettive e alcune cose da non dimenticare di Paola Ficco

Link di approfondimento Sistri Per un approfondimento “Sperimentazione per i rifiuti urbani dal 31 giugno 2014”, di A. Geremei, su questa Rivista n. 212, dicembre 2013, p. 15 FORMAZIONE di Reteambiente sui rifiuti “Sistri: dimostrazione pratica per la soluzione dei casi (anche i più complessi)” Milano, 7 marzo 2014

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NOVITA’ EBOOK “SISTRI, come fare – Soggetti obbligati e adempimenti” (a cura della Redazione normativa di Edizioni Ambiente): una snella guida in formato elettronico composta da: – un manuale che affronta con taglio sintetico e pratico i vari passaggi imposti dalla normativa Sistri; – un’appendice normativa recante il testo aggiornato dei provvedimenti che disciplinano in modo diretto la materia.

Fino al 31 dicembre 2014 i soggetti obbligati ed evidenziati nella tabella precedente, sono tenuti a rispettare gli adempimenti e gli obblighi relativi a Mud, registri e formulari, come previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, nella loro formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010 (attuativo della direttiva 2008/98/Ce). In attesa che entrino in vigore le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260‑bis e 260‑ter, Dlgs 152/2006, fino al 31 dicembre 2014 sono state rese ultrattive, confermandole, quelle previste prima della introduzione del Sistri nel “Codice ambientale”, articolo 258. Ovviamente, nel frattempo, il formulario continua ad applicarsi a tutti i trasporti di rifiuti anche non pericolosi, con le uniche eccezioni previste dall’articolo 190, commi 4 e 4‑bis, Dlgs 152/2006 nella versione vigente prima della modifica intervenuta con il Dlgs 205/2010.

Sanzioni

Le sanzioni relative al Sistri sono previste dagli articoli 260‑bis e 260‑ter, Dlgs 152/2006 e trovano applicazione (a legislazione vigente) a decorrere dal 1° gennaio 2015. Le sanzioni per le seguenti violazioni (articolo 260‑bis, Dlgs 152/2006) • omessa compilazione del registro cronologico o scheda Sistri – Area movimentazione, secondo tempi, procedure e modalità stabilite dal Sistri, oppure fornitura al Sistri di informazioni incomplete, o inesatte (sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro. Per imprese che occupino meno di quindici dipendenti: da 1.040 euro a 6.200 euro); • ogni inadempimento degli ulteriori obblighi previsti dal Sistri (sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 93.000 euro) • trasporto non accompagnato con la copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico (pena di cui all’articolo 483 del Codice penale a carico del trasportatore) a carico del solo trasportatore (restano salve, ovviamente, le ipotesi di concorso) dovrebbero essere irrogate in caso di più di tre violazione nell’arco di sei mesi. Ma la norma (articolo 11, Dl 101/2013, come convertito) prevede termini precisi per il tempo da prendere a riferimento (violazioni commesse fino al 31 marzo 2014 per i soggetti obbligati dal 1° ottobre 2013 e violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 per i soggetti obbligati dal 3 marzo 2014). Tali termini nel corso di conversione in legge del Dl 101/2013 sono non più attuali, poiché tale articolo 11 comma 3‑bis (inserito nella


Dal 1° ottobre 2013

Enti e imprese che: 1) raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale prodotti da terzi 2) sono vettori esteri che trasportano rifiuti speciali pericolosi sul territorio italiano 3) sono vettori esteri che trasportano rifiuti speciali pericolosi dal territorio italiano verso l’estero 4) trattano, recuperano, smaltiscono, commerciano e intermediano rifiuti speciali pericolosi 5) producono rifiuti pericolosi dal trattamento di rifiuti non pericolosi 6) sono operatori della intermodalità cui sono affidati rifiuti speciali pericolosi in attesa della lo‑ ro presa in carico da parte dell’impresa navale o ferroviaria o di quella che effettua il traspor‑ to successivo (tuttavia, tali soggetti sono in attesa di apposito decreto non ancora emanato)

Dal 3 marzo 2014

1) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 2) produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che ne effettuano la sola attività di stoccag‑ gio (R13 o D15); 3) enti e imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi da loro stessi prodotti (iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, commi 5 e 8, Dlgs 152/2006) 4) Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania

Costoro assicureranno la tracciabilità con registri e formulari, anche se trasportano in con‑ to proprio i rifiuti pericolosi e sono iscritti all’Albo gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8. Dal 30 giugno 2014 (previo apposito Dm)

Fase sperimentale per Enti e imprese che 1) raccolgono o trasportano a titolo professionale rifiuti urbani pericolosi (anche le imprese che operano nella Regione Campania) 2) sono vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi sul territorio italiano 3) sono vettori esteri che trasportano rifiuti urbani pericolosi dal territorio italiano verso l’estero 4) trattano, recuperano, smaltiscono, commerciano e intermediano rifiuti urbani pericolosi. Il loro coinvolgimento decorrerà dal momento in cui i rifiuti urbani pericolosi sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio. Se la sperimentazione darà risultati positivi, il Sistri sarà esteso anche a tali soggetti.

legge di conversione e modificato dal Dl “milleproroghe”) stabilisce che “Fino al 31 dicembre 2014… le sanzioni relative al Sistri di cui agli articoli 260‑bis e 260‑ter del decreto legislativo 3 apri‑ le 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano”. In ragione del principio di tipicità e tassatività che connota tutte le tipologie di sanzioni (amministrative e penali), la calendarizzazione tassativa operata dalla norma è ragionevole ritenere che sia venuta meno al pari di questo regime favorevole. La Circolare 31 ottobre 2013 è di contrario avviso (“Una volta decorso il periodo di dieci mesi, e quindi a partire dal 1° agosto 2014 (n.d.A. a seguito della modifica intervenuta con il decreto “milleproroghe”, si deve intendere a decorrere dal 1° gennaio 2015), tutti i sogget‑ ti per i quali a quel momento è scattato l’obbligo di adesione al SISTRI … dovranno effettuare gli adempimenti SISTRI e, in caso di inadempienza, subiranno le relative sanzioni (ferme restando le esenzioni previste, per le prime tre violazioni, dal comma 11 dell’articolo 11 del Dl n. 101/2013”).

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Il Dm in corso di avanzata elaborazione esclude dal novero dei soggetti obbligati ad aderire e ad utilizzare il Sistri • enti o imprese, produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che effettuano lavorazioni artigiane con meno di 10 dipendenti • enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi qualifica‑ bili come imprenditori agricoli ex articolo 2135 • enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di demolizione, costruzione e attività di scavo (ferma restando la disciplina dei sottoprodotti) • enti o imprese, con meno di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attivi‑ tà commerciali e di servizio.

L’intervento Sistri

Tabella 1 – Date e soggetti

In ogni caso, sarebbe auspicabile una modifica legislativa perché, ovviamente, la Circolare neanche in materia di sanzioni può innovare nulla e a questo punto potrebbe creare più di un momento di tensione sul territorio con le Autorità di controllo.

Le modifiche recenti e la Circolare 31 ottobre 2013

La Circolare ministeriale del 31 ottobre 2013 completa la lettura del dispositivo legislativo di cui all’articolo 11, Dl 101/2013 (come convertito) e fornisce indicazioni utili per applicare le specifiche disposizioni fino a quando non sarà applicabile il regime sanzionatorio; è opportuno pertanto riprodurre di seguito una serie di passi sui problemi più attuali. Tuttavia, prima di procedere a tale riproduzione, si ritiene opportuno ricordare il titolo dell’argomento che ogni singolo comma di tale articolo 11 va a trattare al fine di comporre un utile lavoro di insieme:

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Premessa

L’intervento

Il ripristino ambientale ordinato dal Giudice penale RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 215 (03/14)

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di Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Il Giudice penale può emanare disposizioni in materia di ripristino ambientale in due ipotesi. La prima è che il Ministero dell’ambiente eserciti l’azione risarcitoria del danno ambientale costituendosi parte civile nel processo penale quando il fatto che ha causato tale danno costituisce reato. Va ricordato che nel sistema delineato dal Codice ambientale “il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell’interesse pubblico e genera‑ le all’ambiente, è ora previsto e disciplinato soltanto dall’ar‑ ticolo 311 Codice ambientale, con la conseguenza che il ti‑ tolare della pretesa risarcitoria per tale danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell’ambien‑ te. Tutti gli altri soggetti, singoli o associati, ivi compresi gli en‑ ti pubblici territoriali e le regioni, possono invece agire, in for‑ za dell’articolo 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbia‑ no dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti pa‑ trimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tute‑ la dell’ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevan‑ za costituzionale” (1). In particolare, per quanto riguarda l’attività del Ministro, gli articoli 311/316 del Codice ambientale disegnano un sistema fondato sull’alternativa tra l’iniziativa in sede giudiziaria, e quella amministrativa, mediante l’adozione di ordinanze a contenuto risarcitorio. Ed infatti, nel testo vigente a seguito delle recenti modifiche da parte dell’articolo 25 legge 6 agosto 2013, n. 97: • l’articolo 311 dopo aver previsto che il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale, oppure procede ai sensi delle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto (comma 1), determina la gradualità degli obblighi risarcitori del danno ambientale, prevedendo che essi consistano nella adozione delle misure di riparazione di cui all’allegato 3 e che, solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti (comma 2); • l’articolo 312 disciplina l’attività istruttoria finalizzata all’emanazione dell’ordinanza ministeriale; • l’articolo 313 prevede che qualora all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo 312 sia stato accertato un fatto che abbia causato danno ambientale ed il responsabile non abbia attivato le procedure di ripristino ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto oppure ai sensi degli articoli 304 e seguenti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con ordinanza immediatamente esecutiva, ingiunge a coloro che, in base al suddetto accertamento, siano risultati responsabili del fatto il ripristino ambientale a titolo di risarcimento in forma specifica entro un termine fissato (comma 1). Tale ordinanza “è emessa nei con‑ fronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto van‑ taggio sottraendosi, secondo l’accertamento istruttorio inter‑ (1) Cass. Pen., Sez. III, n. 41015/2010. Conforme Sez. III, n. 633/2012.


E così, in tema di aree protette, l’articolo 30, comma 3, della legge 394/1991, prevede che “in caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice pe‑ nale (…) il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno”. Con riferimento all’omologa previsione dell’articolo 181, comma 2, Dlgs 42/2004, in materia di reati paesaggistici, è costante l’affermazione che l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato ha natura di sanzione amministrativa, che deve essere disposta dal giudice anche in caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (2), e può essere evitata, in caso di successivo rilascio dell’autorizzazione paesaggisti(2) Ex multis, cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 23212/2004. (3) Cass. pen., Sez. III, n. 47331/2007, che ritiene possibile tale prova anche in sede esecutiva. (4) La bonifica “non è necessa‑ riamente quella proceduralizza‑ ta già prevista dall’articolo 17 d.lgs. n. 22/1997 ed ora dall’articolo 242 d.lgs. n. 152/2006, ma coincide con quella stabilita concretamente dal giudice per eliminare le conseguenze del danno ambientale prodotto, che

può eventualmente essere verificata ex post dal giudice della esecuzione” (Cass. pen., Sez. III n. 13456/2007). (5) Secondo cui: “La sospensione condizionale della pena può es‑ sere subordinata all’adempimen‑ to dell’obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquida‑ ta a titolo di risarcimento del dan‑ no o provvisoriamente assegnata sull’ammontare di esso e alla pub‑ blicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altre‑

Nel Codice ambientale le esigenze di effettività vengono attuate mediante la possibilità, in diverse ipotesi, di subordinare al ripristino il beneficio della sospensione condizionale della pena. Vengono, in particolare, in evidenza: • l’articolo 139, per il quale con la sentenza di condanna per i reati previsti nella parte terza del decreto (quelli in materia di acque), o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 C.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino; • l’articolo 255, comma 3, per il quale con la sentenza di condanna per le contravvenzioni di inottemperanza all’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 C.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell’obbligo non eseguiti; • l’articolo 256 comma 3 per il quale alla sentenza di condanna per la realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata, o alla decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 C.p.p. consegue la confisca dell’area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica (4) o di ripristino dello stato dei luoghi; • l’articolo 257, per il quale con la sentenza di condanna per la contravvenzione di omessa bonifica, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 C.p.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale; • l’articolo 260, comma 2 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) per il quale il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 C.p.p., ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. Va rilevato che il richiamo alla possibilità di subordinare la concessione del beneficio condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dell’illecito ambientale si inserisce nella previsione di carattere generale dall’articolo 165 C.p. (5), tanto che alcune ritengono tali previsioni sostanzialmente ultronee. Il Giudice penale non ha il potere di ordinare, con la sentenza di condanna, la bonifica o il ripristino dello stato dei luoghi. La questione del reato di discarica abusiva e di combustione illecita di rifiuti introdotto dal recente decreto “terra dei fuochi”.

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Vi è poi un secondo versante, in cui si prescinde dalla costituzione di parte civile del Ministero dell’ambiente e che è rappresentato dalle disposizioni finalizzate a fare in modo che la sentenza di condanna raggiunga il risultato dell’effettivo risanamento ambientale e l’eliminazione del danno causato dal reato.

ca, solo provando la compatibilità paesaggistica dell’intervento (3).

L’intervento Ripristino ambientale

venuto, all’onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i com‑ portamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabi‑ li” (comma 3). Qualora il responsabile del fatto che ha provocato danno ambientale non provveda in tutto o in parte al ripristino nel termine ingiunto, o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti (comma 2); • l’articolo 314 specifica il contenuto dell’ordinanza a carattere risarcitorio (indicazione specifica del fatto, commissivo o omissivo, contestato, nonché degli elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione dei trasgressori), il termine per il ripristino (non inferiore a due mesi e non superiore a due anni, salvo ulteriore proroga da definire in considerazione dell’entità dei lavori necessari) e torna sui criteri di quantificazione del danno, che (comma 3) “deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazio‑ ne ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino”; • l’articolo 315 preclude al Ministro dell’ambiente, quando abbia adottato l’ordinanza di cui all’articolo 313, la possibilità di proporre o procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell’intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale.

Al di fuori delle ipotesi previste dal Codice ambientale, il Giudice sì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all’eli‑ minazione delle conseguenze dan‑ nose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, al‑ la prestazione di attività non retri‑ buita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pe‑ na sospesa, secondo le modalità in‑ dicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della

pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve esse‑ re subordinata all’adempimento di uno degli obblighi previsti nel com‑ ma precedente. La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensio‑ ne condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell’articolo 163. Il giudice nella sentenza stabilisce il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti”.

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Dpcm 12 dicembre 2013

(So n. 89 alla Gu 27 dicembre 2013 n. 302)

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2014

Legislazione

norme nazionali

Mud 2014: arriva la “scheda materiali” RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 215 (03/14)

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e ritorna lo stato fisico dei rifiuti

Il Presidente del Consiglio dei Ministri Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, pubblicata nella Gazzetta ufficiale 31 gennaio 1994, n. 24, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l’attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale; Visto l’articolo 6, comma 1, della citata legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo cui, in attesa dell’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 1, comma 1 della medesima legge, il modello unico di dichiarazione è adottato con riferimento agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge; Visto l’articolo 1, comma 2 della medesima legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto il comma 3 del medesimo l’articolo 1 della legge n. 70 del 1994, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione; Visto altresì, l’articolo 2, della predetta legge n. 70 del 1994, che prevede che il modello unico di dichiarazione è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, la quale provvede a trasmetterlo alle diverse Amministrazioni per le parti di rispettiva competenza, nonché all’Unioncamere; Viste le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 1993, n. 42, in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l’articolo 3 di detto decreto, che prevede la predisposizione, di norma, degli atti amministrativi tramite sistemi informativi automatizzati, nonché la determinazione delle cautele necessarie per la validità delle connesse operazioni di immissione, riproduzione e trasmissione di dati e documenti e l’individuazione delle relative responsabilità; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15 febbraio 2002, n. 39, di attuazione della direttiva 1999/93/ Ce per la firma elettronica; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 7 agosto 2003,

n. 182, concernente l’attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso; Visto il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, che reca “Attuazione della direttiva 2002/95/ Ce, della direttiva 2002/96/Ce e della direttiva 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti” pubblicato nella Gazzetta ufficiale 29 luglio 2005, n. 175; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che reca “Attuazione della direttiva 2003/4/Ce sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale” pubblicato nella Gazzetta ufficiale 23 settembre 2005, n. 222; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 189; Visti i commi 3, 4 e 5, del citato articolo 189, relativi all’obbligo di comunicazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative dei rifiuti per i soggetti ivi indicati con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70; Considerato che le modifiche all’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010 n. 205, entreranno in vigore con la piena operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei Rifiuti (Sistri) ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo da ultimo richiamato; Visto l’articolo 220 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede altresì l’obbligo di comunicazione da parte di Conai, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, dei dati relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; Visto il decreto legislativo n. 188/2008 “Attuazione della direttiva 2006/66/Ce concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/Cee”; Visto il regolamento (Ue) 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (Ue) 1179/2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento (Ue) 715/2013 recante i cri-


Link di approfondimento Mud Per un approfondimento, “Mud senza sanzioni per i rifiuti speciali: la superficialità del Legislatore non può essere colmata dai pareri delle autorità locali”, di G. Taddia, su questa Rivista n. 206, maggio 2013, p. 2 FREEBOOK GRATUITO PER UN AGGIORNAMENTO PERMANENTE Si segnala il nuovissimo “Gestire i rifiuti tra legge e tecnica” (a cura di Paola Ficco) un testo che da anni offre a tutti gli operatori coinvolti il più affidabile e completo punto di riferimento in un ambito complesso e delicato come è quello della gestione dei rifiuti. Oggi in versione Freebook: digitale, gratuito, sempre aggiornato.

Roma, 12 dicembre 2013.

Allegati (omissis) Gli allegati sono reperibili su www.reteambiente.it/normativa/rifiuti

Articolo 1 1. Il modello di dichiarazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2012, è sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto. 2. Il modello di cui al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare, entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri).

II Modello Unico di Dichiarazione ambientale è articolato in Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento.

Mud 2014, gli adempimenti A tal fine, il Dpcm 12 dicembre 2013 cona cura della Redazione normativa Reteambiente

Articolo 2 1. L’accesso alle informazioni è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

tiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni entro il 30 aprile 2014: 1. Comunicazione Rifiuti 2. Comunicazione Veicoli fuori uso 3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di imballaggio 4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) 5. Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione 6. Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) I soggetti che ricadono nelle condizioni previste dalla norma possono adempiere all’obbligo di presentazione del Mud tramite la Comunicazione Rifiuti semplificata. Presentazione del Mud 2014: chi, cosa, come Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello unico di dichiarazione ambientale, contenente tutte le comunicazioni dovute per l’unità locale dichiarante, con le modalità indicate in tabella 1. Per unità locale si intende sia la sede presso la quale il dichiarante ha detenuto i rifiuti oggetto della dichiarazione, in relazione alle attività ivi svolte (produzione, deposito prelimina-

re, messa in riserva, recupero/smaltimento, deposito definito), sia la sede di un impianto di smaltimento, recupero/smaltimento e/o deposito definitivo a gestione comunale. L’unità locale coincide con la sede legale per i soggetti che svolgono attività di solo trasporto, o svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede di riferimento del soggetto che svolge tali attività. Per quelli derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture l’unità locale coincide con il luogo di produzione dei rifiuti individuato ai sensi dell’articolo 230 del Dlgs 152/2006.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 215 (03/14)

il commento

Serie Generale – n. 303 del 30 dicembre 2011, con il quale è stato adottato il vigente modello unico di dichiarazione ambientale, abrogato con il presente decreto; Considerata la necessità di adottare un modello di dichiarazione ambientale (Mud) che consente di acquisire i dati relativi ai rifiuti da tutte le categorie di operatori indicate dal citato articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006; Acquisiti gli avvisi favorevoli del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute e del Ministero dell’Interno; Decreta:

Legislazione norme nazionali Mud 2014, gli adempimenti

teri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la decisione 753/2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerata la decisione 738/2000/Ce concernente un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’attuazione della direttiva 1999/31/ Ce relativa alle discariche di rifiuti; Considerata la decisione 731/2010/Ce che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l’applicazione della direttiva 2000/76/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti; Visto l’articolo 11, del decreto legge, n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche Amministrazioni” che introduce modifiche al sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario, n. 283 alla Gazzetta ufficiale –

Per le attività di bonifica di siti contaminati (articolo 240, comma 1, lettere m) o) e p) del Dlgs 152/2006) la dichiarazione va presentata con riferimento al sito oggetto dell’intervento. Compilazione del Mud 2014 Oltre alla Sezione Anagrafica che serve per l’identificazione del soggetto dichiarante, la disciplina Mud prevede che vengano compilate solo le Sezioni (o comunicazioni), ed all’interno di queste le Schede ed i Moduli, inerenti la propria attività. Nel caso i soggetti obbligati non abbiano invece effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la presentazione del Mud nel corso del 2013, non è richiesta la presentazione di un Mud in bianco. Nella tabella 2 si riassume la struttura complessiva del Mud.

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