RIFIUTI
agosto-settembre 2013 mensile
n. 209 (08-09/13) Euro 20,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
bollettino di informazione normativa Speciale Soa (Sottoprodotti di origine animale) L’intervento Sottoprodotti di origine animale: il confine (sottile) con i rifiuti animali
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di Paola Ficco
Regolamento (Ce) 1069/2009: caratteristiche e connessioni con i diversi ambiti normativi
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di Rosanna Olivieri, Agnese Cini, Marco Bertocci, Emanuela Balocchini
Legislazione norme comunitarie La disciplina comunitaria dei sottoprodotti di origine animale
Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce
Soa: le regole Ue per l’applicazione del regolamento 1069/2009
Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142/2011/Ue
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norme nazionali Soa: l’apparato sanzionatorio
Decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186
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Giurisprudenza Soa: se ricorre il “disfarsi”, il Regolamento Ue si somma e non si sostituisce alle norme sui rifiuti Corte di Cassazione, Sezione III penale – Sentenza 27 giugno 2012, n. 25364 Corte di Cassazione, Sezione III penale – Sentenza 9 febbraio 2012, n. 5032 Corte di Cassazione, Sezione III penale – Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710 Corte di Cassazione, Sezione III Penale – Sentenza 24 marzo 2009, n. 12844
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Prassi Soa: l’approccio uniforme delle Regioni
Conferenza unificata – Accordo 7 febbraio 2013
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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Massimo Centemero, Leonardo Filippucci, Claudio Rispoli Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe Osservatorio Raee a cura di Maria Letizia Nepi
Edizioni Ambiente
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25 giugno 2013:
sul Sistri, durante un question time al Senato, il Ministro Orlando dichiarava che “dobbiamo operare una robusta opera di semplificazione delle procedure circoscrivendo quanto più possibile la platea e fare in modo tale che un’eventuale inefficienza del sistema sia causa di una possibile risoluzione del contratto.”. Il Ministro aggiungeva che “se ci si trovasse di fronte al fatto che il sistema non funziona o funziona solo parzialmente dovremmo aver già ipotizzato delle alternative possibili per evitare di rimanere scoperti rispetto alla tracciabilità.”. Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per aspettare il 1° ottobre 2013 (data di avvio del Sistri per alcuni) con il fiato sospeso. Una specie di poema cavalleresco dove i cavalieri erranti (le imprese) si muovono in un territorio non esattamente definito (il Sistri), dove spazio e tempo sono fantastici e immaginifici (date di partenza sempre rinviate e mai credute fino in fondo). Non voglio vedere nel Sistri un nuovo Orlando Furioso ma gli estremi per una trama fantastica ci sono tutti; né mancano le minuziose descrizioni delle guide operative e dei manuali utente che tengono luogo dello strabiliante talento descrittivo di Ariosto. Il formidabile intrico di percorsi e vicende che lega e slega i destini della bella Bradamante e dell’impavido Ruggiero trova il suo aspetto speculare in un Sistri che c’è e scompare, che ritorna ma non è poi così definitivo. Insomma per esistere, il Sistri deve avere un sostegno di pazienza appoggiandosi al suo contrario. Vista l’imminente semplificazione delle procedure, dovremo reimparare le guide operative e i manuali utente e lo smisurato reticolo di azioni e di eccezioni che ne consegue, come un ricamo dove tutte le contraddizioni sembreranno risolte (?). Sulla scorta di quanto già accaduto, è facile prevedere sin da ora che saremo investiti da una marea di informazioni e di
documenti, compulsivamente pubblicati sul portale del Sistri. Il ragionare umano si è affermato attraverso un lunghissimo arco temporale dove le informazioni decisamente scarseggiavano; allora, la poca comprensione che finora si è avuta del Sistri è dovuta al fatto che si sta affermando un pensiero privo di struttura logica, viziato da una quantità esagerata di informazioni? In parte questo è sicuramente vero, ma è anche vero che la farragine argomentativa del Sistri, finora, non ha facilitato la vita a nessuno. In una specie di confine tra realtà e finzione, in una sorta di terra di Avalon, il Sistri ancora oggi si conferma fatto di moltissime parole e pochissimi fatti, dove un personaggio lo imbastisce e l’altro lo disfa e così chi vuole capirci qualcosa si trova dinanzi a qualcosa che è l’esatto contrario di un’altra. Dopo l’annunciata semplificazione, il Sistri potrà farcela solo se e solo quando diventerà un impegno collettivo e ciò accadrà solo se e solo quando gli si riconnetterà una valenza etica: ma per fare questo tutti dovranno essere fortemente convinti della necessità e della urgenza del proprio impegno. Anche la Pubblica amministrazione. E potrà farlo attraverso la realizzazione immediata della interoperabilità. Diversamente, come sempre, ci si ridurrà alle italiche astuzie per la sopravvivenza dei propri personalissimi microcosmi (anche quelli della P.a.). Se non funzionerà, nessuno dica (al solito) che è ora di finirla con le favole. La favola non è uno scherzo, anzi. È diretta ai bambini e per questo porta verità, moralità, umanità e racconta, con la semplicità del linguaggio figurativo e di quello emotivo, quello che la cronaca fa fatica a raccontare e quello che la politica ha smesso di dire. Il Sistri deve realizzare presto e bene la interoperabilità, solo così potrà funzionare e questo basterà per farlo accettare. Pollicino in tasca aveva solo i sassi, ma sono bastati per riportarlo a casa. Paola Ficco
Premessa
L’intervento
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Sottoprodotti di origine animale: il confine (sottile) con i rifiuti animali di Paola Ficco
Il confine tra sottoprodotti di origine animale (Soa) e rifiuti di origine animale è stato tracciato in modo perentorio, uniforme e inequivoco dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Il principio affermato sistematicamente dai Giudici di legittimità è quello della coesistenza delle due discipline a scapito della presunta specialità della disciplina del regolamento (Ce) 1069/2009. Pertanto, devono essere applicate entrambe, ciascuna per la diversa finalità perseguita.
La legislazione di riferimento
La principale norma di riferimento sui sottoprodotti di origine animale è di carattere sovranazionale e risiede nel regolamento (Ce) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che reca “Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002” (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); i sottoprodotti sono definiti all’articolo 3, lett. 1) come “corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma”. Il campo di applicazione di tale regolamento è decisamente esteso; infatti, esso detta le norme sanitarie e di polizia veterinaria per: • la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l’uso o l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale; • l’immissione sul mercato e, in taluni casi specifici, l’esportazione e il transito dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti da essi derivati. Il regolamento, inoltre, si occupa del riconoscimento degli impianti, dell’immissione sul mercato e dell’utilizzo di proteine animali trasformate che potrebbero essere utilizzate come materie prime per mangimi, degli alimenti per animali da compagnia, delle restrizioni all’utilizzo di proteine animali come materie prime per la mangimistica, dell’importazione, dell’esportazione e del transito. Il regolamento 1069/2009, invece, non si applica: • agli alimenti greggi per animali da compagnia provenienti da negozi per la vendita al minuto; • al latte e al colostro in forma liquida utilizzati nell’azienda di origine; • ai corpi interi o alle parti di animali selvatici sani ad eccezione dei pesci catturati per fini commerciali e degli animali utilizzati come trofei di caccia; • agli alimenti greggi per animali da compagnia da consumare in loco, ottenuti da animali macellati nell’azienda di origine per essere utilizzati come prodotti alimentari esclusivamente dall’allevatore e dalla sua famiglia, conformemente alla normativa nazionale; • ai rifiuti di cucina e ristorazione salvo se destinati al consumo animale, se destinati ad impianti di produzione di biogas o se sono provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali; • agli ovuli, agli embrioni e allo sperma destinati alla riproduzione; • al transito per via marittima o aerea. Il concetto di “rifiuto di origine animale” (come concepito dalla direttiva 90/667/Ce, trasposta nell’ordinamento italiano con il Dlgs 508/1992) era stato già abbandonato dal regolamento (Ce) 1774/2002.
Infatti, le indicate esclusioni dalla disciplina sui rifiuti operano solo se e solo in quanto i vari materiali contemplati dall’articolo 185, comma 2, Dlgs 152/2006 siano “regolati da altre disposizioni normativa comunitarie ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento”. Ed è proprio questo il punto: non esiste una norma comunitaria (né nazionale di recepimento) che disciplina gli “aspetti ambientali” dei sottoprodotti di origine animale in genere e delle carcasse in particolare. Per questo motivo, l’esclusio(1) Cass. Pen. Sez. III n. 45057 del 4 dicembre 2008
Le sentenze di legittimità di riferimento
Le più recenti sentenze di legittimità ribadiscono, facendolo proprio, un principio fondamentale: la disciplina comunitaria sui Soa e quella nazionale sui rifiuti convivono poiché si occupano di aspetti diversi, sanitario la prima e ambientale la seconda. Pertanto, non è invocabile alcun principio di specialità della prima rispetto alla seconda. Il 2012 è stato un anno particolarmente proficuo sotto il profilo della produzione giurisprudenziale di riferimento; infatti, la III sezione penale della Corte di Cassazione ha depositato ben tre sentenze sull’argomento, e precisamente: 23 gennaio 2012, n. 2710; 9 febbraio 2012, n. 5032; 27 giugno 2012, n. 25364. Queste tre sentenze si sono poste sulla scia del principio enunciato dalla medesima sezione con la sentenza 24 marzo 2009, n. 12844 secondo la quale con riferimento alle esclusioni di cui all’articolo 185, comma 2, lett. b) (in recepimento dell’articolo 2, comma 2, direttiva 2008/98/Ce) “È agevole, quindi rilevare che la deroga in favore di altra normativa comunitaria è riferita alla materia disciplinata dalla stessa (nella specie profili salutari e di polizia veterinaria) e che la esclusione dall’ambito dei rifiuti, in ogni caso, non riguarda i sottoprodotti di origine animale destinati alle varie forme di smaltimento citate dalla norma (incenerimento, smaltimento in discarica, utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio) e, cioè, quegli scarti di origine animale che devono essere qualificati rifiuti in base alla nozione dettata in materia dalla corrispondente normativa”. Tale sentenza 12844/2009 comunque, a sua volta, ha ribadito l’orientamento ormai consolidato sul tema e ha fatto seguito alla pronuncia 4 dicembre 2008, n. 45057 nella quale la Corte ha esaminato in termini ampi ed esaustivi non solo la propria giurisprudenza ma anche la successione delle varie normative (nazionali e comunitarie) nel tempo. Tale orientamento consiste nell’affermare che i sottoprodotti di origine animale, in quanto tali, sono sottoposti esclusivamente al regolamento (Ce) 1774/2002; qualora invece il produttore se ne disfi per destinarli a smaltimento, sono assoggettati alla disciplina di cui al Dlgs 152/2006. La Corte ricorda altresì che le due normative concorrono tra loro e che non è possibile configurare il regolamento (Ce) 1774/2002 quale disciplina speciale derogatoria a quella generale sui rifiuti di cui al Dlgs 152/2006.
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Lo scenario nazionale è ovviamente dominato dal Dlgs 152/2006 e, segnatamente, dalla sua Parte quarta, dedicata ai rifiuti. L’articolo 185, comma 2, lett. b) di tale Dlgs 152/2006 (in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera b), direttiva 2008/98/Ce) esclude dall’ambito di applicazione della legislazione sui rifiuti di cui alla sua Parte quarta “I sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati nel regolamento (Ce) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio”. Come è evidente, allora, i sottoprodotti di origine animale non sono esclusi tout court dal campo di applicazione della legislazione sui rifiuti; infatti, se destinati ad attività di smaltimento (incenerimento e discarica) o di recupero (produzione di biogas e compostaggio) rientrano nella ordinaria gestione dei rifiuti come disciplinata dalla Parte quarta, Dlgs 152/2006 e non nelle esclusioni previste da tale disciplina. Analoga esclusione viene operata dall’articolo 185, comma 2, lettera c) in ordine alle “carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002”. Quando tale comma 2, lettera c) contempla l’inciso “smaltite in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002”, sembra di poter affermare che tale regolamento reca apposite norme per lo “smaltimento” delle carogne. Il che è vero, ma sempre e solo con riferimento ai profili sanitari e veterinari e non a quelli ambientali. Tant’è che il regolamento colloca le carcasse tra i materiali di categoria 3 e lo smaltimento (unitamente a raccolta e trasporto) è contemplato dall’articolo 19, regolamento (Ce) 1069/2009 ma, ancora una volta, per i profili sanitari e veterinari dell’incenerimento piuttosto che dell’interramento ivi previsti. Tutto il profilo ambientale, invece, viene garantito solo ed esclusivamente attraverso l’applicazione del Dlgs 152/2006, Parte IV, relativa ai rifiuti.
ne dalla disciplina sui rifiuti, fondamentalmente, non opera. Ancora per questo motivo è possibile accedere al regime dei sottoprodotti di cui al “Codice ambientale”; infatti, solo quello che è rifiuto può diventare sottoprodotto e non altro.
L’intervento Sottoprodotti di origine animale e rifiuti
Anche il regolamento (Ce) 1069/2009 opera in tal senso e consegna il concetto di “rifiuto di origine animale” alla norma di settore (direttiva 2008/98/Ce – trasposta in Italia con il Dlgs 205/2010), riservando a sé quello di “sottoprodotto di origine animale”. Infatti, il suo articolo 3 (“Definizioni”) al punto 27 fornisce la definizione di rifiuto rinviando direttamente alla citata direttiva 2008/98/Ce; quindi, il rinvio è operato alla consueta definizione di rifiuto che l’Italia, in modo pedissequo rispetto alla direttiva citata, ha fatto propria con l’articolo 183, comma 1, lett. a), Dlgs 152/2006, e con essa il concetto di “disfarsi” che ne costituisce il presupposto (“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”). Il citato Dlgs 508/1992 è stato abrogato per effetto del regolamento (Ce) 1774/2002 in quanto direttamente applicabile e recante norme che disciplinano la stessa materia (1).
La Corte ricordava inoltre che “la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso restrittivo, come peraltro reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. sez. III 8520/2002), mentre devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di determinate sostanze dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti.”. Ancora nella sentenza 12844/2009 la Corte conferma il giudizio di merito perché “gli indagati, in assenza delle prescritte autorizzazioni, ricevevano nei vari macelli ingenti quantitativi di scarti di macellazione, da qualificarsi come rifiuti, in quanto il 5
L’intervento Sottoprodotti di origine animale e rifiuti RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
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produttore degli stessi se ne era disfatto, e che detti scarti erano destinati direttamente, o a seguito di operazioni di trasformazione in farine animali, da inquadrarsi anche esse tra quelle proprie del ciclo di gestione dei rifiuti, allo smaltimento.”. In questa prospettiva si sono collocate anche le tre sentenze più recenti, cui più sopra si è fatto cenno; infatti, esse dettano i seguenti principi di diritto: • gli scarti di origine animale sono soggetti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, ed esclusivamente soggetti al regolamento (Ce) 1774/2002, solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del Dlgs 152/2006, mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del “Codice ambientale” (Cass. Pen. Sez. III, 23 gennaio 2012, n. 2710); • la legge esclude che i materiali che potrebbero essere qualificati come sottoprodotti di origine animale ai sensi del regolamento Ce 1774/2002, siano tali “allorché lo stesso produttore li abbia destinati allo smaltimento, e a maggior ragione se li abbia di fatto smaltiti, siano sottratti alle disposizioni in materia di rifiuti, cfr. Sez. 3, 5 febbraio 2009 n. 12844” (Cass. Pen. Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 5032); • gli scarti di origine animale sono sottratti all’applicazione della normativa sui rifiuti ed esclusivamente soggetti al regolamento Ce n. 1774/2002 “solo se sono effettivamente qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell’articolo 183, comma primo lett. n), Dlgs 3 aprile 2006 n.152; diversamente in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, restano soggetti alla disciplina sui rifiuti dettata da tale ultimo decreto (cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. 3 n. 2710 del 15 dicembre 2011)” (Cass. Pen., Sez. III, 27 giugno 2012, n. 25364). Nel caso di specie, non vi era alcun dubbio sul fatto che si trattasse di rifiuti di origine animale, di cui il produttore si era disfatto, poiché il Gip aveva accertato che il sacco contenente tali scarti era stato abbandonato nei pressi del mattatoio comunale. I principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione sono fin troppo chiari; quindi, a questo punto, nel ricordare che non ci si deve confondere tra i sottoprodotti di cui al regolamento (Ce) 1069/2009 e quelli di cui al Dlgs 152/2006 è bene ripercorrere i punti salienti della disciplina giuridica relativa ai sottoprodotti contemplati dal “Codice ambientale”, perché ad essi fa riferimento l’elaborazione giurisprudenziale di legittimità più sopra rassegnata.
Innanzitutto occorre ricordare che l’esclusione dei Soa dall’alveo dei rifiuti non è per nulla scontata in ragione del rinvio alla disciplina dei sottoprodotti. Infatti, il concetto di sottoprodotto è un concetto residuale rispetto a quello di rifiuto; cioè ricorre purché non ci si disfi o non si intenda disfarsi della sostanza o dell’oggetto. Il relativo esito positivo, infatti, è tutto rimesso alla sussistenza di una serie di elementi e condizioni, soprattutto di carattere probatorio, da parte di chi vuole agire il regime di favore connesso (anche) al sistema dei sottoprodotti, in base al quale chi invoca un regime differenziato e di favore ha l’onore di allegare la sussistenza di tutte le condizioni previste per la sua concreta applicazione. Tali condizioni sono quelle previste dall’articolo 184-bis, comma 1, Dlgs 152/2006 e precisamente: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. La mancata sussistenza anche di una sola di queste quattro condizioni comporta l’assoggettamento del materiale alla disciplina sui rifiuti. La natura o meno di sottoprodotto, dunque, costituisce una questione di fatto demandata al giudice di merito che, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici, non è sindacabile in sede di legittimità. L’onere probatorio è stato ribadito da: Cass pen. Sez. III, n. 24471/2007 – Cass. Pen. Sez. III, n. 38511/2007 – Cass. Pen. Sez III, n. 41836/2008. Cass. pen., Sez. III, n. 2902/2007 e Cass. pen., Sez. III n. 10262/2007 hanno precisato che la prova della mancanza di pregiudizio per l’ambiente può essere data con qualsiasi mezzo e quindi anche attraverso presunzioni (ad esempio omogeneità del materiale, mancanza di sostanze estranee e diverse, eccetera).
L’intervento
di Rosanna Olivieri Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio – Toscana Agnese Cini Dirigente veterinario, Asl n. 11, Empoli Marco Bertocci Dirigente veterinario, Asl n. 10, Firenze – Zona Mugello Emanuela Balocchini Dirigente del Settore “Prevenzione e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro, alimenti e veterinaria”, Regione Toscana
La gestione sanitaria dei Soa e dei prodotti derivati (Pd), che sono prodotti ottenuti attraverso uno o più trattamenti di trasformazione o fasi di lavorazione di Soa, è regolata dal regolamento (Ce) 1069/2009 e dalle disposizioni applicative contenute nel regolamento (Ue) 142/2011. Questo regolamento disciplina tutta una serie di materiali che possono entrare in diverse filiere produttive ed è per questo che il Legislatore comunitario, nel normare il settore, ha dovuto interfacciarsi con diversi ambiti normativi, tra cui: la sicurezza alimentare, la mangimistica, la normativa ambientale e creare connessioni con altre norme, qualora non fossero stati presi in considerazione i possibili rischi per la salute umana e animale, e per l’ambiente. La difficoltà maggiore nel capire e applicare le disposizioni contenute nel regolamento comunitario è dovuta al fatto che bisogna conoscere le caratteristiche delle filiere di destinazione di questi materiali e le normative che le regolano. Per questo motivo, più che in altri regolamenti, è importante capire come le diverse normative si collegano e a che livello nella gestione sanitaria dei Soa e dei Pd. Lo scopo del presente lavoro è stato quello di descrivere, negli argomenti trattati, le connessioni esistenti tra il regolamento (Ce) 1069/2009 e altre normative specifiche di settore e, in alcuni casi, le criticità presenti. Inoltre per rendere più coerente il presente lavoro con il contesto produttivo, si è anche presa in esame la distribuzione degli impianti sul territorio nazionale.
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Regolamento (Ce) 1069/2009: caratteristiche e connessioni con i diversi ambiti normativi
I sottoprodotti di origine animale (Soa) si ottengono prevalentemente dalla macellazione di animali destinati al consumo umano, dalla produzione di alimenti di origine animale (prodotti lattiero-caseari), dallo smaltimento dei cadaveri sia degli animali da reddito che da affezione e dall’applicazione di piani di eradicazione delle malattie infettive del bestiame. A prescindere dalla sua origine questo materiale rappresenta un rischio per la salute pubblica, per gli animali e l’ambiente, che viene tenuto sotto controllo tramite l’applicazione di precise norme tese a ridurre al minimo i rischi connessi al suo utilizzo o al suo smaltimento. Lo smaltimento in discarica o tramite incenerimento di tutti i Soa prodotti non è possibile sia per l’impegno economico necessario sia per l’impatto ambientale che provocherebbe. La via da perseguire è il loro riutilizzo; infatti una volta ridotti al minimo i rischi sanitari, questi possono essere utilizzati come “materie prime” in vari settori produttivi, come ad esempio quello mangimistico, quello conciario, quello bioenergetico, nel campo dei fertilizzanti e degli ammendanti, nella produzione di farmaci per uso umano o animale e per la produzione di presidi medici impiantabili. L’ipotesi di riutilizzo dei Soa è ampio ed in continua evoluzione e coincide con numerose ricerche avviate nel settore privato e pubblico; pertanto le possibilità sopra accennate sono solo alcuni esempi di sicure e rapide applicazioni.
Ambito d’applicazione
Il regolamento (Ce) 1069/2009 (di seguito regolamento) si applica ai Soa o ai prodotti derivati (Pd) che sono esclusi dal consumo umano per “legge” (materiale a rischio di encefalopatie spongiformi trasmissibili, materiale in grado di trasmettere malattie all’uomo o agli animali, eccetera) o per “scelta” ad esempio, per motivi commerciali; in questo caso la scelta dell’operatore è irreversibile. I Soa sono divisi in base all’analisi del rischio in tre categorie: • categoria 1: vi rientrano prodotti di origine animale in cui sia sospettata o confermata la presenza di prioni, materiali derivati da
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Parlamento europeo e Consiglio dell’Unione europea
Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce (Guue 14 novembre 2009 n. L 300)
Legislazione
norme comunitarie
La disciplina comunitaria dei sottoprodotti di RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
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origine animale
Regolamento recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) I sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano costituiscono una potenziale fonte di rischi per la salute pubblica e degli animali. In passato, le crisi connesse all’insorgenza dell’afta epizootica, alla diffusione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili quali l’encefalopatia spongiforme bovina (Bse) e alla presenza di diossina nei mangimi hanno messo in evidenza le conseguenze dell’uso improprio di determinati sottoprodotti di origine animale sulla salute pubblica e degli animali, sulla sicurezza della catena alimentare e dei mangimi nonché sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, tali situazioni critiche possono avere un impatto avverso più ampio sulla società in senso globale, attraverso l’impatto da esse esercitato sulla situazione socioeconomica degli agricoltori e dei settori industriali interessati nonché sulla fiducia dei consumatori nella sicurezza dei prodotti di origine animale. L’insorgenza di malattie potrebbe inoltre avere conseguenze negative per l’ambiente, non solo per i relativi problemi di smaltimento dei rifiuti, ma anche per quanto riguarda la biodiversità. (2) I sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente durante la macellazione di animali destinati al consumo umano, durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari, durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie. A prescindere dall’origine, essi costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente. Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato, o destinando tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri o utilizzandoli per vari fini, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi. (3) Lo smaltimento di tutti i sottoprodotti di origi-
ne animale non è un’opzione realistica, dato che comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l’ambiente. D’altra parte, l’impiego sicuro, per varie applicazioni e in modo sostenibile, di un’ampia gamma di sottoprodotti di origine animale, a condizione che siano ridotti al minimo i rischi sanitari, costituisce un chiaro interesse per tutti i cittadini. Numerosi sottoprodotti di origine animale sono infatti usati comunemente in importanti settori produttivi, quali ad esempio le industrie farmaceutiche, mangimistiche e del pellame. (4) Le nuove tecnologie hanno esteso le possibilità d’impiego dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati ad un ampio numero di settori produttivi, in particolare per la produzione di energia. Tuttavia, l’applicazione di tali nuove tecnologie potrebbe implicare rischi sanitari che vanno parimenti ridotti al minimo. (5) È opportuno stabilire le norme sanitarie comunitarie concernenti la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in un quadro coerente e completo. (6) Tali regole generali dovrebbero essere proporzionate al rischio per la salute pubblica e degli animali costituito dai sottoprodotti di origine animale quando gli stessi sono trattati da operatori nelle varie fasi della catena, dalla raccolta al loro uso o smaltimento. Le regole dovrebbero anche tenere conto dei rischi per l’ambiente durante tali operazioni. Il quadro comunitario dovrebbe comprendere, se del caso, norme sanitarie relative all’immissione sul mercato, compresi gli scambi intracomunitari e le importazioni, di sottoprodotti di origine animale. (7) Nel regolamento (Ce) n. 1774/2002 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito norme sanitarie comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Basandosi su consulenze scientifiche e configurandosi come una delle azioni previste dal libro bianco della Commissione del 12 gennaio 2000 sulla sicurezza alimentare, tale regolamento ha introdotto una serie di norme volte a tutelare la sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, come complemento della legislazione comunitaria sui prodotti alimentari e sui mangimi. Tali norme hanno consentito di migliorare considerevolmente nella Comunità il livello di tute-
operano nel rispetto della legislazione comunitaria sull’igiene alimentare. Tuttavia, è opportuno adottare misure proporzionate ai rischi in relazione alla manipolazione e allo smaltimento del materiale derivato dall’eviscerazione di pesce a bordo di pescherecci e che manifesta sintomi di malattie. È opportuno adottare tali misure per l’attuazione del presente regolamento sulla base di una valutazione dei rischi effettuata da un istituto scientifico appropriato alla luce degli elementi disponibili circa l’efficacia di talune misure nel combattere la diffusione di malattie trasmissibili all’uomo, in particolare di alcune parassitosi. (15) A causa dei rischi limitati derivanti dai materiali utilizzati come materie prime per alimenti per animali da compagnia nell’azienda agricola o forniti agli utilizzatori finali da imprese alimentari, talune attività concernenti tali alimenti greggi per animali da compagnia non dovrebbero essere disciplinate dalle norme stabilite nel presente regolamento. (16) È opportuno chiarire nel presente regolamento quali animali debbano essere classificati come animali da compagnia, affinché i sottoprodotti derivati da tali animali non siano utilizzati nei mangimi per animali da allevamento. In particolare, gli animali detenuti per scopi diversi dall’allevamento, quali gli animali familiari, dovrebbero essere classificati come animali da compagnia. (17) Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento talune definizioni di cui al regolamento (Ce) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e alla direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti. Il riferimento alla direttiva 86/609/Cee del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, dovrebbe essere chiarito. (18) Per ragioni di coerenza della legislazione comunitaria, è opportuno utilizzare nel presente regolamento la definizione di «animale acquatico» di cui alla direttiva 2006/88/Ce del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie. Allo stesso tempo, gli invertebrati acquatici che non rientrano in tale definizione e che non comportano rischi di trasmissione di malattie dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti degli animali acquatici. (19) La direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, stabilisce le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di discarica. Il presente regolamento dovrebbe contemplare lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale in discariche per le quali è stata rilasciata tale autorizzazione. (20) La responsabilità primaria per lo svolgimen-
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golamento (Ce) n. 1774/2002 dovrebbero essere migliorate. I principali obiettivi delle norme sui sottoprodotti di origine animale, segnatamente il contenimento dei rischi per la salute pubblica e degli animali e la tutela della sicurezza della catena alimentare e dei mangimi, dovrebbero essere espressi chiaramente. Le disposizioni del presente regolamento dovrebbero consentire di raggiungere tali obiettivi. (12) Le norme sui sottoprodotti di origine animale contenute nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a prodotti che non possono essere destinati al consumo umano secondo la legislazione comunitaria, in particolare quando non rispettano la legislazione sull’igiene alimentare o quando non possono essere immessi sul mercato sotto forma di alimenti perché sono a rischio in quanto nocivi per la salute o non idonei al consumo umano (sottoprodotti di origine animale «a norma di legge»). Tali prescrizioni dovrebbero però applicarsi anche a prodotti di origine animale che non rispettano determinate regole riguardanti il loro possibile utilizzo per il consumo umano, o che costituiscono materie prime per la produzione di prodotti destinati al consumo umano, anche se alla fine sono destinati ad altri usi (sottoprodotti di origine animale «per scelta»). (13) Inoltre, al fine di prevenire rischi derivanti da animali selvatici, ai corpi o parti di corpi di tali animali, dei quali si sospetta che siano stati contaminati da malattie trasmissibili, dovrebbero applicarsi le norme del presente regolamento. Questo non dovrebbe implicare l’obbligo di raccogliere e smaltire i corpi degli animali selvatici che sono morti o sono stati cacciati nel loro habitat naturale. Se si osservano le buone prassi venatorie, gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco in modo sicuro. Tali prassi per l’attenuazione dei rischi sono ben consolidate negli Stati membri e si basano, in taluni casi, su tradizioni culturali o su normative nazionali che disciplinano le attività dei cacciatori. La normativa comunitaria, in particolare il regolamento (Ce) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, fissa norme per la manipolazione della carne e dei sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla selvaggina. Tali norme imputano inoltre la responsabilità per la prevenzione dei rischi a persone formate, quali i cacciatori. In considerazione dei rischi potenziali per la catena alimentare, ai sottoprodotti di origine animale derivati da selvaggina abbattuta si dovrebbe applicare il presente regolamento solo nella misura in cui la legislazione sull’igiene alimentare si applica all’immissione sul mercato di tale selvaggina e alle operazioni effettuate negli stabilimenti di lavorazione della stessa. Inoltre, il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai sottoprodotti di origine animale per la preparazione di trofei di caccia al fine di evitare rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. (14) Le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi ai sottoprodotti di origine animale derivati da animali acquatici, diversi dal materiale proveniente da imbarcazioni che
Legislazione norme comunitarie Regolamento 21 ottobre 2009, n. 1069/2009/Ce
la dai rischi connessi ai sottoprodotti di origine animale. (8) Il regolamento (Ce) n. 1774/2002 ha introdotto la classificazione dei sottoprodotti di origine animale in tre categorie a seconda del livello di rischio connesso. Esso impone agli operatori di tenere separati gli uni dagli altri i sottoprodotti di origine animale di diverse categorie, qualora essi intendano utilizzare sottoprodotti di origine animale che non presentano un rischio significativo per la salute pubblica o degli animali, in particolare se tali prodotti derivano da materiali idonei al consumo umano. Tale regolamento ha introdotto inoltre il principio secondo cui il materiale ad alto rischio non dovrebbe essere utilizzato nei mangimi per animali d’allevamento e che il materiale derivato da animali non va somministrato come mangime agli animali delle specie dalle quali è derivato. In conformità di tale regolamento, solo il materiale derivato da animali sottoposti a controlli veterinari può entrare nella catena dei mangimi. Inoltre, esso stabilisce regole relative agli standard di trasformazione che garantiscono la riduzione dei rischi. (9) In forza dell’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1774/2002 la Commissione è tenuta a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate dagli Stati membri per garantire il rispetto di tale regolamento. La relazione è corredata, se del caso, da proposte legislative. La relazione è stata presentata il 21 ottobre 2005 e ha sottolineato che i principi del regolamento (Ce) n. 1774/2002 dovrebbero essere mantenuti. Essa ha inoltre messo in evidenza i settori in cui si ritenevano necessari emendamenti del suddetto regolamento, in particolare chiarimenti in merito all’applicabilità delle norme ai prodotti finiti, alla relazione con altri atti legislativi comunitari e alla classificazione di determinati materiali. I risultati di una serie di sopralluoghi di accertamento effettuati negli Stati membri nel 2004 e nel 2005 dall’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione (Uav) sostengono tali conclusioni. Secondo l’Uav è necessario apportare miglioramenti per quanto riguarda la rintracciabilità del flusso di sottoprodotti di origine animale, l’efficacia e l’armonizzazione dei controlli ufficiali. (10) Il comitato direttivo scientifico, che è stato sostituito nel 2002 dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), ha adottato una serie di pareri riguardanti i sottoprodotti di origine animale. Tali pareri dimostrano la necessità di mantenere i principi fondamentali del regolamento (Ce) n. 1774/2002, in particolare quello secondo cui i sottoprodotti di origine animale derivati da animali dichiarati non idonei al consumo umano in seguito al controllo veterinario non dovrebbero entrare nella catena dei mangimi. Tuttavia tali sottoprodotti di origine animale possono essere recuperati e utilizzati nella fabbricazione di prodotti industriali o tecnici, nel rispetto di determinate condizioni sanitarie. (11) Le conclusioni della presidenza del Consiglio sulla relazione della Commissione del 21 ottobre 2005, adottate nel dicembre 2005, e le successive consultazioni svolte dalla Commissione hanno sottolineato che le norme stabilite dal re-
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7. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate per quanto concerne: a) un termine specifico per la decisione dell’autorità competente di cui al paragrafo 1; b) condizioni supplementari per la spedizione dei sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di cui al paragrafo 4; c) modelli dei certificati sanitari da allegare alle partite inviate nel rispetto del paragrafo 5; e d) condizioni alle quali i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati in esposizioni, attività artistiche, per fini diagnostici, istruttivi o di ricerca possono essere inviati ad altri Stati membri, in deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4. 8. Le misure per l’attuazione del presente articolo possono specificare le condizioni in base alle quali, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare: a) la spedizione di stallatico trasportato tra due punti situati nella stessa azienda o tra aziende situate in regioni frontaliere di Stati membri confinanti; b) la spedizione di altri sottoprodotti animali trasportati tra stabilimenti o impianti situati in regioni frontaliere di Stati membri confinanti; e c) il trasporto di un animale da compagnia morto per incenerimento in uno stabilimento o impianto situato nella Regione frontaliera di un altro Stato membro confinante. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 52, paragrafo 4.
Articolo 49 Controlli comunitari negli Stati membri 1. Esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, ove necessario ai fini dell’applicazione uniforme del presente regolamento. Lo Stato membro sul cui territorio sono effettuati i controlli fornisce agli esperti tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione delle loro mansioni. La Commissione informa l’autorità competente dei risultati dei controlli effettuati. 2. Le misure di attuazione del presente articolo possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 52, paragra-
fo 3, in particolare per quanto riguarda la procedura di cooperazione con le autorità nazionali.
Articolo 50 Applicazione del regolamento (Ce) n. 882/2004 ai fini di determinati controlli 1. L’articolo 46 del regolamento (Ce) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, ai controlli comunitari effettuati nei paesi terzi per verificare la conformità al presente regolamento. 2. L’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (Ce) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, alla graduale introduzione delle prescrizioni dell’articolo 41, paragrafo 3, del presente regolamento. 3. L’articolo 52 del regolamento (Ce) n. 882/2004 si applica, mutatis mutandis, ai controlli comunitari effettuati dai paesi terzi negli Stati membri relativi ad operazioni di cui al presente regolamento.
Capo II Disposizioni finali Articolo 51 Disposizioni nazionali Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nei settori di loro competenza direttamente riguardanti la corretta attuazione del presente regolamento. Articolo 52 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 178/2002. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/Ce sono fissati a tre mesi. 4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/ Ce, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Allegati (omissis) NdR: il testo degli allegati è disponibile nel sito reteambiente.it, sezione Rifiuti, Normativa vigente.
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5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5-bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7 della decisione 1999/468/Ce, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. I termini stabiliti all’articolo 5-bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) e e), della decisione 1999/468/Ce sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi. 6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5-bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/ Ce, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 53 Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione del presente regolamento e adottano le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 4 giugno 2011 e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse. Articolo 54 Abrogazione Il regolamento (Ce) n. 1774/2002 è abrogato con effetto dal 4 marzo 2011. I riferimenti al regolamento (Ce) n. 1774/2002 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato. Articolo 55 Misure transitorie Gli stabilimenti, gli impianti e gli utilizzatori riconosciuti o registrati in conformità del regolamento (Ce) n. 1774/2002 prima del 4 marzo 2011 si considerano riconosciuti o registrati in conformità del presente regolamento. Articolo 56 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 4 marzo 2011. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Strasburgo, addì 21 ottobre 2009.
Regolamento 25 febbraio 2011, n. 142/2011/Ue (Guue 26 febbraio 2011 n. L 54)
Legislazione
norme comunitarie
Soa: le regole Ue per l’applicazione 1069/2009
(Testo rilevante ai fini del See) La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) e i), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafi 5 e 6, l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) e h), l’articolo 27, secondo comma, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 40, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 7, lettera a) e l’articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, secondo comma, vista la direttiva 97/78/Ce del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, determina le circostanze in cui occorre smaltire i sottoprodotti di origine animale al fine di impedire la propagazione di rischi per la salute pubblica e animale e specifica le condizioni in
cui i sottoprodotti di origine animale possono essere impiegati per i mangimi e per altri usi, ad esempio in applicazioni cosmetiche, farmaceutiche e tecniche. Inoltre stabilisce l’obbligo per gli operatori di trattare i sottoprodotti di origine animale all’interno di stabilimenti e impianti sottoposti a controlli ufficiali. (2) Secondo il regolamento (Ce) n. 1069/2009, ai fini della tracciabilità vanno adottate, mediante misure di attuazione, norme dettagliate per il trattamento dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, ad esempio gli standard per la lavorazione, le condizioni igieniche e il formato della documentazione che accompagna le partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati. (3) Al fine di realizzare gli obiettivi del regolamento (Ce) n. 1069/2009, vale a dire l’uso sostenibile di materiali di origine animale e un elevato livello di tutela della salute pubblica e animale nell’Unione europea, occorre stabilire nel presente regolamento norme dettagliate riguardanti l’uso e lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale. (4) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 non è applicabile ai corpi interi o a parti di animali selvatici non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali, ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali. Inoltre, non è applicabile ai corpi interi o alle parti di animali selvatici non raccolti dopo l’abbattimento, conformemente alle buone prassi venatorie. Per quanto riguarda i sottoprodotti di origine animale provenienti dalla caccia, lo smaltimento deve essere effettuato in modo da prevenire rischi, conformemente alle buone prassi venatorie. (5) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 è applicabile ai sottoprodotti animali utilizzati per la produzione di trofei di caccia. La preparazione dei trofei, nonché le preparazioni di animali e parti di animali effettuate con altri metodi come la plastinazione, devono essere eseguite in condizioni che impediscono la trasmissione di rischi per la salute dell’uomo o degli animali. (6) Il regolamento (Ce) n. 1069/2009 si applica ai rifiuti di cucina e ristorazione se essi provengono da mezzi di trasporto che effettuano tragit-
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del regolamento
Regolamento recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera
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Decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186 (Gu 31 ottobre 2012 n. 255)
Legislazione
norme nazionali
Soa: l’apparato sanzionatorio RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
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Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/Ce per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera
Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea – Legge comunitaria 2009; Visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 ed in particolare: l’articolo 5, paragrafo 2, l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), punto ii), l’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 11, paragrafo 2, lettere b) e c), l’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, l’articolo 15, paragrafo 1, lettere b), d) e), h) ed i), l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l’articolo 17, paragrafo 2, l’articolo 18, paragrafo 3, l’articolo 19, paragrafo 4, lettere a), b) e c), l’articolo 19, paragrafo 4, secondo comma, l’articolo 20, paragrafi 10 e 11, l’articolo 21, paragrafi 5 e 6, l’articolo 22, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3, l’articolo 27, lettere a), b), c), e), f), g) ed h), l’articolo 27, secondo comma, l’articolo 31, paragrafo 2, l’articolo 32, paragrafo 3, l’articolo 40, l’articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, l’articolo 42, l’articolo 43, paragrafo 3, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 2, l’articolo 48, paragrafo 7, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, lettera a), l’articolo 48, paragrafo 8, secondo comma e l’articolo 49 del citato regolamento, che rinviano alla procedura di comitato di cui all’articolo 52 per la definizione di misure di attuazione, modifica e completamento delle disposizioni del regolamento medesimo e l’articolo 53, che attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le sanzioni applicabili alla violazione delle disposizioni del regolamento medesimo; Visto il regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante di-
sposizioni di applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; Visto il regolamento (Ce) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/Ce e 97/79/Ce in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; Visto il decreto del Ministro della salute in data 16 ottobre 2003, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2003, e successive modificazioni; Visto il regolamento (Ce) n. 882/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2012; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella riunione del 25 luglio 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2012;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo a norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale, ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002. 2. Il presente decreto reca, altresì, la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (Ue) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, concernente disposizioni di applicazione del regolamento e della direttiva 97/78/Ce del Consiglio, per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera.
Articolo 3 Violazione degli obblighi in materia di smaltimento e impiego di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (Ce) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (Ce) n. 1069/2009, ovvero li utilizza senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’allegato II, capo II, del regolamento (Ue) n. 142/2011, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 6.000 euro a 45.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 1 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n.
Articolo 4 Violazione degli obblighi in materia di raccolta, trasporto e rintracciabilità di sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati previsti dagli articoli 21 e 22 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall’allegato VIII, capi I e II, del regolamento (Ue) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (Ce) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall’allegato VIII, capo III, del regolamento (Ue) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (Ce) n. 1069/2009, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 36.000 euro. 4. Gli operatori che, essendovi tenuti, nelle ipotesi di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009, non tengono un registro delle partite ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari ovvero li tengono senza ottemperare alle prescrizioni di cui allegato VIII, capo IV, del regolamento (Ue) n. 142/2011, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 5. La medesima sanzione di cui al comma 4 si applica agli operatori che non ottemperano agli obblighi di rintracciabilità di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (Ce) n. 1069/2009. 6. Gli operatori che, essendovi tenuti, non ottemperano agli obblighi di marcatura di cui allegato VIII, capo V, del regolamento (Ue) n. 142/2011,
sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 40.000 euro. 7. Sono fatte salve le eventuali deroghe autorizzate a norma dell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell’articolo 21, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (Ce) n. 1069/2009, nonché ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento medesimo.
Articolo 5 Violazione degli obblighi in materia di registrazione degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall’articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’operatore, nei limiti di applicabilità dell’articolo 23 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 ed essendovi tenuto, non effettua la notifica all’autorità competente di tutti gli stabilimenti o impianti sotto il proprio controllo che eseguano qualunque fase di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento di prodotti di origine animale e prodotti derivati ovvero le effettua quando la registrazione è sospesa o revocata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, ai sensi del citato articolo 23, paragrafo 2, non forniscono all’autorità competente informazioni aggiornate sugli stabilimenti e gli impianti registrati di cui al comma 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. Articolo 6 Violazione degli obblighi in materia di riconoscimento degli stabilimenti e degli impianti derivanti dall’articolo 24 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nelle ipotesi previste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009, effettua attività in stabilimenti o impianti non riconosciuti ai sensi di tale regolamento o non conformi alle prescrizioni di cui agli articoli 18 e 19 del regolamento (Ue) n. 142/2011, ovvero le effettua quando il riconoscimento è sospeso o revocato è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. Articolo 7 Violazione delle prescrizioni applicabili agli stabilimenti e impianti di trasformazione e ad altri stabilimenti di cui agli allegati IV e V del regolamento (Ue) n. 142/2011 1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non rispettano le condizioni generali di cui all’allegato IV, capo I, sezione 1, del regolamento (Ue) n. 142/2011 all’interno degli impianti di trasformazione e degli altri stabilimenti posti sotto il proprio controllo, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecunia-
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini dell’attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (Ce) n. 1069/2009 e all’allegato I del regolamento (Ue) n. 142/2011. 2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali nell’ambito della propria organizzazione e legislazione.
1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 70.000 euro. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 2 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque smaltisce o utilizza i materiali di categoria 3 senza ottemperare alle prescrizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (Ce) n. 1069/2009, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 30.000 euro. 6. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (Ce) n. 1069/2009.
Legislazione norme nazionali Decreto legislativo 1° ottobre 2012, n. 186
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
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Corte di Cassazione – Sezione III penale Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710
La massima
Giurisprudenza
Rifiuti – Dlgs 152/2006 – Sottoprodotti di origine animale – Requisiti – Disciplina applicabile L’incenerimento dei residui di animali configura un’ipotesi di gestione di rifiuti, sottoposto quindi alla relativa disciplina (Dlgs 152/2006) in termini di autorizzazione, e non un’attività sottoposta al regolamento 1774/2002/Ce sui sottoprodotti di origine animale. Tale regolamento 1774/2002/Ce, ora abrogato e sostituito dal regolamento 1069/2009/Ce regola esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria legati ai residui di animali ma non la gestione, mediante smaltimento, degli scarti, che sono a tutti gli effetti rifiuti. L’unico modo per sottrarre tali scarti alla disciplina del Dlgs 152/2006 è la prova che essi posseggano tutti i requisiti dei sottoprodotti previsti dall’articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 (L.B.). Si veda P. Ficco a pag. 4
Pres. Mannino Est. Teresi
Repubblica italiana In nome del Popolo italiano
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
La Corte Suprema di Cassazione Sezione terza penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: (omissis) ha pronunciato la seguente:
Sentenza sul ricorso proposto da: (omissis), indagato dei reati di cui al Dlgs n. 152 del 2006, artt. 256 e 137; avverso l’ordinanza 16.02.2011 del Tribunale di Caltanissetta che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’area e degli impianti destinati all’attività di smaltimento rifiuti siti in (omissis); Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso; Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere Dott. (omissis); Sentito il PM nella persona del PG, dott. (omissis), che ha chiesto il rigetto del ricorso; Sentito il difensore del ricorrente, avv. (omissis), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Osserva
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Con ordinanza 16.02.2011 il Tribunale di Caltanissetta rigettava la domanda di riesame proposta da (omissis), indagato dei reati di cui al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, per avere, quale amministratore unico della Srl (omissis), po-
sto in essere, senza autorizzazione, un impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi e per avere svolto attività di smaltimento mediante incenerimento, di rifiuti di animali e di rifiuti costituiti da reflui industriali prodotti dalle operazioni di lavaggio del capannone e dell’impianto e all’articolo 137 citato decreto per avere, nella suddetta qualità, senza autorizzazione effettuato scarichi di acque reflue industriali prodotte dal dilavamento del piazzale dell’impianto di smaltimento di rifiuti di animali, avverso l’ordinanza 16.02.2011 del Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’area e degli impianti destinati all’attività di smaltimento rifiuti siti in Caltanissetta contrada (omissis). Rilevava il tribunale: – che lo stabilimento veniva utilizzato per lo stoccaggio di rifiuti speciali e per lo smaltimento mediante incenerimento di rifiuti di animali; – che era stata ceduta parte dell’attività dalla ditta (omissis) di (omissis) alla (omissis) Srl di cui era amministratore unico l’indagato per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di stoccaggio e di messa in riserva, nonchè dell’impianto d’incenerimento di rifiuti di origine animale; – che per lo svolgimento di tali attività (omissis) non aveva ottenuto le necessario autorizzazioni; – che il rapporto tra il regolamento Cee n. 1774/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodot-
nell’articolo 111 Cost. e articolo 606 C.p.p., lett. b) e c), anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’articolo 606 c.p.p., lett. b),” – Cassazione Sezione 6^, n. 24250/2003, De Palo, RV. 225578. Nella specie, il tribunale ha ritenuto il fumus del reato di smaltimento mediante incenerimento per non avere provato l’indagato, AU della società Ecorecuperi che era subentrata nella gestione dell’attività, di avere ottenuto la relativa autorizzazione ambientale e tale circostanza non è stata contestata dal predetto che ha soltanto sostenuto, ma erroneamente per come si dirà, che l’attività di smaltimento de qua sarebbe disciplinata dalla normativa comunitaria di cui al regolamento Cee n. 1774 del 2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Con una recente decisione Sezione 3^ n. 12844/2009, RV. 243114 questa Corte ha chiarito l’ambito di operatività del Regolamento CE in tema di gestione di sottoprodotti di origine animale e della normativa di cui al Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione dei rifiuti, riaffermando che le disposizioni di settore riguardanti i sottoprodotti di origine animale regolano esclusivamente i profili sanitari e di polizia veterinaria, rimanendo escluse le attività di gestione degli scarti, in quanto rifiuti, per le quali permane l’operatività della disciplina generale in materia Sezione 3^ n. 21095/2007, Guerrini RV. 236744; Sezione 3^ n. 21676/2007, Zanchin RV 236703. È stato, quindi, osservato, in relazione alla legislazione attualmente vigente, che – con il regolamento Ce n. 1774/2002 è stato adottato il termine sottoprodotti di origine animale, abbandonando quello di rifiuti di origine animale utilizzata nel Dlgs n. 508 del 1992; – s’intendono per sottoprodotti, secondo la giurisprudenza comunitaria ed ai sensi del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lett. n), i materiali risultanti dal processo produttivo, che pur non costituendo l’oggetto proprio del ciclo produttivo, scaturiscono da esso e sono destinati dal produttore ad ulteriore impiego o al consumo (il riutilizzo, però, deve essere certo, senza l’intervento di trasformazioni preliminari e senza pregiudizio per l’ambiente); – la nozione di rifiuto e le espressioni che la qualificano non possono essere interpretate in senso re-
strittivo, come peraltro reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. cit. sez. 3^, 200208520, Leuci, RV 221273), mentre devono formare oggetto di interpretazione restrittiva le esclusioni di determinate sostanze dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui rifiuti. Da ciò si desume che: il regolamento Ce n. 1774/2002 assicura solo una tutela sanitaria per le carogne e per i sottoprodotti di origine animale; – resta ferma la disciplina sanitaria dettata dal regolamento n. 1774/2002 in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano se e in quanto configurabili come sottoprodotti e non come rifiuti, dovendosi intendere questa disciplina come esaustiva e autonoma in ordine al profilo sanitario. In conclusione, gli scarti di origine animali sono sottratti all’applicazione della normativa in materia di rifiuti, ed esclusivamente soggetti al regolamento Ce n. 1774/2002, solo se sono; effettivamente qualificabili come sottoprodotti, ai sensi del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lett. n), mentre in ogni altro caso in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento restano soggetti alla disciplina del Testo Unico in materia ambientale. Alla luce degli enunciati principi di diritto, la sentenza impugnata ha correttamente ravvisato il reato ipotizzato, essendo emerso dalle risultanze ampiamente riportate nel provvedimento, che l’indagato, quale legale rappresentante della società che era subentrata a una ditta individuale, ha operato senza la necessaria autorizzazione smaltendo, mediante incenerimento, rifiuti. Per gli altri rilievi difensivi valgono le confutazioni riportate nella citata sentenza n. 12844/2009 che di seguito si trascrivono: “Gli enunciati principi di diritto inoltre trovano applicazione sia con riferimento al testo originario del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 185 che alla nuova formulazione dell’articolo introdotta dal Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, articolo 22, dovendo essere privilegiata quella interpretazione delle norme nazionali che sia conforme al diritto comunitario e trovando, peraltro, detta interpretazione, in relazione all’articolo 185, comma 2 nella formulazione previgente, un puntuale riscontro testuale, stante il riferimento della norma all’ambito di applicazione ivi indicato” (dal regolamento Ce n. 1774/2002)
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
do la normativa ambientale ovvero quella sanitaria” mentre per i prodotti trasformati è stabilito l’obbligo del loro smaltimento unicamente in impianti autorizzati ai sensi della normativa ambientale. Conseguirebbe ancora che gli impianti d’incenerimento che trattano unicamente sottoprodotti di origine animale sono esclusi dal campo d’applicazione del Dlgs n. 1333 del 2005 essendo soggetti, al pari dei residui dell’incenerimento, unicamente ad autorizzazione in base al regolamento Cee n. 1774/2002; – “inesistenza della violazione… del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 137” perchè “nessun refluo industriale poteva essere scaricato nei piazzali essendo lo stesso incenerito nello stesso impianto”. Inoltre, i verbalizzanti avevano costatato che i piazzali erano puliti e privi di sostanze inquinanti; – illegittimità del sequestro dell’impianto di transito di categoria 3 regolarmente autorizzato per il quale non era stato ipotizzato alcun reato. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. Il ricorso non è fondato. In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicchè, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza. Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato. Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro. Avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicchè non possono essere dedotti con tale mezzo d’impugnazione vizi della motivazione, “non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato
Giurisprudenza Corte di Cassazione – Sentenza 23 gennaio 2012, n. 2710
ti di origine animale non destinati al consumo umano, e la normativa di cui al Dlgs n. 152 del 2006, non si configura in termini di specialità, sicchè le due normative possono concorrere; – che, pertanto, anche la materia dello smaltimento delle carogne animali rientra nel campo di applicazione del decreto n. 152/2006; – che non risultava rilasciata all’(omissis) Srl, di cui era AU l’indagato e che era subentrata nella gestione dell’attività, l’autorizzazione allo smaltimento mediante incenerimento; – che il nuovo gestore era privo anche dell’autorizzazione allo scarico fognario donde la sussistenza del jumus di entrambi i reati ipotizzati. Proponeva ricorso per cassazione l’indagato deducendo: – “inesistenza della violazione… del Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, per avere posto in essere un impianto per la gestione di rifiuti speciali non pericolosi (stoccaggio con operazioni di messa in riserva)” essendo egli munito di autorizzazione; – “inesistenza della violazione… di cui al Dlgs n. 152 del 2006, articolo 256, per aver posto in essere attività di smaltimento, mediante incenerimento, di rifiuti animali e di rifiuti costituiti da acque reflue industriali prodotte dalle operazioni di lavaggio e disinfezione del capannone e dell’impianto” perchè l’attività di gestione sanitaria dei sottoprodotti di origine animale, compresa l’attività d’incenerimento, è disciplinata dal Regolamento Cee n. 1774/02, sicchè non è applicabile il Tu sulla tutela dell’ambiente che, all’articolo 267, comma 2, stabilisce che “sono esclusi dal campo d’applicazione della parte quinta del presente decreto gli impianti disciplinati dal Dlgs 11 maggio 2005 n. 133 recante attuazione della direttiva 2000/76/Cee in materia d’incenerimento dei rifiuti”. Tale decreto esclude dal suo campo d’applicazione, all’articolo 3, comma 1, lett. a), n. 7 “i corpi interi o parti di animali, non destinati al consumo umano, ivi compresi gli ovuli, gli embrioni e lo sperma, di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a), del regolamento (Ce) n. 1774/2002. Rimangono assoggettati al presente decreto gli impianti che trattano prodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, di cui al regolamento (Ce) n. 1774/2002”. Da tali disposizioni conseguirebbe che all’operatore di settore è affidata la scelta “di smaltire i sottoprodotti negli impianti autorizzati secon-
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Conferenza unificata Accordo 7 febbraio 2013
Prassi
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002”
Soa: l’approccio uniforme RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
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delle Regioni
La Conferenza unificata Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013: Visto l’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere atlività diinteresse comune; Visto il regolamento (Ce) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale; Visto il regolamento (Ue) 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011, che recadisposizioni di applicazione del predetto regolamento (Ce) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la lettera in data 31 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto che, con nota del 2 agosto 2012, è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali; Considerato che, nel corso della riunione tecnica del 5 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e dell’Anci hanno avanzato congiuntamente talune richieste emendative della proposta di accordo di cui trattasi; Vista la nota in data 23 gennaio 2013, diramata alle Regioni, alle Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera del 25 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che tiene conto, oltre che delle osservazioni formulate nella citata riunione dalle Regioni e dall’Anci, anche delle richieste emendative avanzate dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la lettera del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale
in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sullo schema di accordo in parola; Vista la lettera del 31 gennaio 2013, con la quale l’Anci ha comunicato il proprio parere favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto; Considerato che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta nota del 23 gennaio 2013; Acquisito, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province Sancisce Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini; Considerati – il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, pubblicato sulla Gu 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell’allegato 1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro –, comprende, nell’area della Sanità pubblica veterinaria, l’igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche; – il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante “Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili” e successive modificazioni, pubblicato nella Gu n 289 del 13 dicembre 2003; – il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni; – il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”, pubblicato sulla Gu n. 109 del 12 maggio 2006; – la necessità di definire linee guida per regolare uniformemente sull’intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il ma-
Allegato A Linee guida per l’applicazione del regolamento (Ce) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002 Articolo 1 Registrazione degli stabilimenti 1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio,immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o diprodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto ilriconoscimento ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (Ce )1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (Ce) 852/2004 o del regolamento (Ce) 853/2004. Si rimanda all’allegato 1 “Elenco”. 2. Ogni operatore deve notificare all’autorità competente, al fine della registrazione, ogm sta-
nosciuti ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (Ce) 1069/2009”. 2. Tale riconoscimento non esime l’operatore dalla notifica di cui all’articolo 9 comma 2 del regolamento (Ce) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi. 3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all’articolo 44 del Reg. (Ce) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo. 4. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall’articolo 24 del regolamento (Ce) 1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. È previsto l’obbligo di un’ispezione preventiva da parte dell’autorità competente regionale o locale. 5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (Ce) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell’articolo 47 del medesimo, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Silltesi). 6. Ogni Regione o Provincia autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica. 7. L’atto di riconoscimento deve almeno specificare: a) le attività esercitate conformemente all’articolo 24 del regolamento (Ce) 1069/2009; b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I); c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (Ce) 1069/2009; d) il numero di riconoscimento. Nel caso in cui l’attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte: i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali; ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a: un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o altre circostanze straordinarie non previste. 8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dali al 7, previsti dall’allegato IV, capo III del regolamento (Ue) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell’operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I sezione Il del regolamento (Ue) 142/2011. 9. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all’articolo 24 del regolamento (Ce) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto “Norme in materia ambientale” e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.
Articolo 2 Riconoscimenti degli stabilimenti 1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all’allegato 2 “Elenco degli impianti rico-
Articolo 3 Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione 1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (Ce)
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 209 (08-09/13)
Si conviene sul documento recante: “Linee guida per l’applicazione del regolamento (Ce) n 1069/2009 del del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (Ce) n. 1774/2002” allegato sub A) parte integrante del presente atto, nei seguenti termini: 1. Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull’intero territorio nazionale l’uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale; 2. Le linee guida forniscono indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della normativa vigente; 3. I destinatari delle linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all’uso o allo smaltimento; 4. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida. Il loro recepimento che sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005); 5. Dall’attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.
bilimento o impianto posto sotto il sùo controllo. 3. Tale registrazione non esime l’operatore dalla notifica di cui all’articolo 9, comma 2 del regolamento (Ce) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi. 4. L’operatore effettua la notifica dell’apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l’azienda sanitaria locale (Asl) o lo Sportello unico attività produttive (secondo le procedure definite da ogni Regione o Provincia autonoma) in cui ha sede l’attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce). 5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole Regioni o Province Autonome. L’operatore del settore può iniziare l’attività successivamente all’avvenuta notifica. Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l’attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento (Ce) 1069/2009 e dal regolamento (Ue) 142/2011. L’operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala I: 100 dei locali, ove si svolge l’attività, datata e sottoscritta dall’operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento. 6. Nell’ambito delle attività di controllo ufficiale, le Asl verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento (Ce) 1069/2009 e dal regolamento (Ce) 142/2011. Nel caso di false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell’ attività, le Asl procedono alla denuncia ai sensi del Dpr 445 del 28 dicembre 2000. 7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (Ce) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell’articolo 47 del medesimo, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi), a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, o delle Asl qualora delegate dalle rispettive Regioni o Province autonome. 8. La registrazione per l’attività di trasporto, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (Ce) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell’ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l’attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciuteiregistrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine
Prassi Accordo Conferenza Unificata 7 febbraio 2013
gazzinaggio, l’immissione sul mercato, la distribuzione, l’uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente.
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