RIFIUTI
ottobre 2013 mensile
n. 210 (10/13) Euro 14,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
bollettino di informazione normativa
L’intervento Pile e accumulatori: gli obblighi della filiera in caso di import-export
pag. 4
di Benedetta Bracchetti
Gli illeciti in materia di autorizzazione integrata ambientale
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di Pasquale Fimiani
Legislazione norme nazionali Terre e rocce: il “Decreto del fare” archivia definitivamente l’articolo 186 “Codice ambientale”
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
18 24 25
Legge 6 agosto 2013, n. 97
28 34
Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101
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il commento di Fabio Anile il commento di Alice Colleoni e Fabio Todarello Raee, le semplificazioni arrivano dalla legge europea il commento di Francesco Petrucci Sistri: al via dal I ottobre, ma solo per i pericolosi il commento di Alessandro Geremei
Giurisprudenza Fresato d’asfalto, può essere un sottoprodotto
Consiglio di Stato – Sentenza 6 agosto 2013, n. 4151 Responsabilità: il produttore dei rifiuti deve sempre verificare i titoli del gestore
Corte di Cassazione, Sezione III penale – Sentenza 19 giugno 2013, n. 29727 il commento di Gabriele Taddia
41 45 47
Prassi Tares: il Comune può rinviare al 2014 i pagamenti 2013, ma i 30 centesimi al metro quadro li riscuote entro fine anno
Risoluzione 9 settembre 2013, n. 9/DF
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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Roberto Montali, Loredana Musmeci, Claudio Rispoli Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe Osservatorio Raee a cura di Maria Letizia Nepi
Edizioni Ambiente
50 53 57 61
In
un’Italia dove da sempre accade di tutto, il fantasma del Sistri (ri)entra in scena quasi senza sorpresa. Tuttavia, il suo apparire e scomparire, il suo tornare uguale ma diverso, sottolineano la violenza del suo agire che quasi come un torrente carsico percorre il territorio, pronto a riemergere inaspettatamente, cambiandone la geografia. Un’epica negativa dove i lunghi periodi intercorsi tra l’una e l’altra delle tante proroghe, non sono mai serviti per risolvere i problemi come, invece, avrebbero dovuto. E i problemi restano tutti. Che fare? Innanzitutto sospendere l’applicazione delle sanzioni per le imprese lungo tutto il periodo di collaudo del sistema. Questo perché si è in presenza di un vero e proprio work in progress, un qualcosa che verrà. Verrà dal contributo e dall’esperienza delle associazioni di categoria che, in rappresentanza di tutte le imprese interessate, consentiranno di verificare la funzionalità del sistema per adottare tutti i provvedimenti necessari, primi tra tutti quelli normativi, anche disegnando una platea di riferimento e di esclusione semplice e chiara. Senza dimenticare di “risistemare” la platea degli obbligati a registri e formulari i quali, unitamente alla tematica circa l’attualità delle sanzioni, vivono momenti non semplici. Sul fronte Sistri, si osserva che l’oscurità e la confusione della situazione nella quale versa non può consentire la comminazione delle sanzioni; equivarrebbe ad infliggere uno sprezzante e volgare colpo basso alle imprese che, senza neanche una trincea, sono in prima linea. In questo tortuoso cammino occorre un cambiamento di paradigma dove la tracciabilità dei rifiuti deve allearsi ai percorsi d’impresa, dando loro valore aggiunto, elemento di vanto, cifra riconoscibile che permetta di reggere concorrenze basate solo sul minor costo. Anche se cavalcato malamente e in modo strumentale dai
suoi “creatori”, il Sistri non è figlio di un’utopia, è figlio di un bisogno. Un bisogno che ha le sue radici nella gestione, spesso allegra, di milioni di tonnellate di rifiuti da parte di gentaglia senza scrupoli. Per questo non si possono accettare le cose che funzionano poco e male, le procedure snervanti e le norme distanti da quello che il Sistri vuole e fa (o dovrebbe fare). Per questo è intellettualmente imbarazzante sentire alcuni che, con colpevole superficialità e malcelato intento persecutorio nei confronti delle imprese, sostengono che non volere il Sistri è un favore fatto alle ecomafie. Il punto non è non volere il Sistri; il punto è volere un Sistri che funzioni e bene. E, invece, oggi non funziona. Del resto, i sette ripetuti rinvii sono stati motivati proprio dall’inadeguatezza del sistema rispetto alle esigenze degli operatori. Tutti ricordiamo il click day dell’11 maggio 2011. Un fallimento. Nonostante questo, le imprese ci sono. Come ci sono sempre state. Forti quasi di una sorta di resilienza, cioè la capacità di fronteggiare positivamente gli eventi drammatici, mostrano impegno, controllo e (in una qualche misura) gusto per la sfida perché tutte le compagini aziendali degne di questo nome sanno perfettamente che dove c’è illegalità c’è concorrenza sleale. In ogni caso, il Sistri da solo non basterà per combattere la criminalità organizzata nel campo dei rifiuti. Perché questa si espande nell’economia legale e così nega opportunità, cancella diritti e annulla servizi. Oltre a far in modo che il Sistri funzioni, occorrerà (ad esempio) sfrondare il dedalo normativo della disciplina sui contratti pubblici. Inoltre, sarà necessario sempre continuare ad insegnare e ad imparare che l’illegalità non genera ricchezza ma solo profitto e solo per alcuni, che non contribuiranno mai alla crescita della società perché quel profitto nasce dalla logica del saccheggio. Paola Ficco
Premessa
L’intervento
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Pile e accumulatori: gli obblighi della filiera in caso di import-export di Benedetta Bracchetti Segretario della Sezione provinciale di Bolzano dell’Albo nazionale gestori ambientali Direttore dell’ufficio Tutela dell’Ambiente, Sicurezza dei prodotti e Servizio metrico della Cmaera di commercio di Bolzano
Link di approfondimento FreeBook gratuiti per un aggiornamento permanente “L’esportazione e l’importazione di rifiuti. Alla luce del regolamento n. 1013/2006/Ce e dei successivi regolamenti di attuazione” (a cura di P. Ficco, in collaborazione con la Provincia di Firenze)
Ogni anno diverse centinaia di migliaia di tonnellate di pile e accumulatori sono immesse sul mercato comunitario; solamente in Italia, nel 2010 (1) ammontavano a 282.500 tonnellate, di cui 252.000 tonnellate di accumulatori industriali e per veicoli e 30.500 tonnellate di pile e accumulatori portatili. Il Legislatore comunitario ha posto da diversi anni specifica attenzione ai requisiti ambientali di questi prodotti nonché alla gestione dei relativi rifiuti. La direttiva 2006/66/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 e successive modifiche disciplina il ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, stabilisce precisi obblighi per i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali di pile e accumulatori e regolamenta la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei relativi rifiuti. Detto provvedimento è stato recepito in Italia con il Dlgs 20 novembre 2008, n. 188. L’articolo 2 dello stesso reca numerose definizioni, alcune delle quali vengono sotto riportate. I rifiuti di pile e accumulatori rientrano pienamente nella nozione di rifiuto di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a) del Dlgs 152 /2006.
pila o accumulatore
una fonte di energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi primari (non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari (ricaricabili)
rifiuti di pile o accumulatori
pile e gli accumulatori che costituiscono rifiuti a norma dell’articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
riciclaggio
il trattamento in un processo di produzione di materiali di rifiuto per la funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia
smaltimento
una qualsiasi delle operazioni applicabili di cui all’allegato B alla Parte quarta del Dlgs 152/2006
trattamento
le attività eseguite sui rifiuti di pile e accumulatori dopo la consegna ad un impianto per la selezione, la preparazione per il riciclaggio o la preparazione per lo smaltimento
Nel disciplinare il ciclo di vita delle pile e degli accumulatori, la normativa comunitaria assegna la massima priorità alla raccolta differenziata e al riciclaggio dei rifiuti al fine di minimizzarne lo smaltimento come rifiuti urbani misti (2). La direttiva prevede inoltre misure specifiche per realizzare questo obiettivo (3). Le stesse finalità si prefiggono altre disposizioni della direttiva che prevedono in particolare: • il divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento (1) Dati del Centro di coordinamento nazionale pile e accumulatori: www. cdcnpa.it (2) Si veda l’articolo 7 della direttiva 2006/66/Ce. Per un approfondimento sulla gestione delle pile e accumulatori acido/piombo è utile consultare le linee guida tecniche elaborate nell’ambito dei lavori della Convenzione di Basilea “Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Waste Leadacid Batteries” e reperibili sul sito
www.basel.int nell’apposita sezione. (3) Si vedano a questo proposito i seguenti articoli della direttiva 2006/66/Ce: articolo 8, relativamente agli obblighi di istituzione di sistemi di raccolta e ritiro presso gli utilizzatori finali, articolo 10, che definisce gli obiettivi della raccolta, articolo 12, relativamente agli obblighi di istituzione di sistemi di trattamento e riciclaggio di batterie e accumulatori.
Classificazione dei rifiuti di pile e accumulatori
I rifiuti di pile e accumulatori trovano precisa collocazione nell’ambito dell’Elenco europeo dei rifiuti: sono presenti infatti voci specifiche per la loro individuazione sia come rifiuto speciale (capitolo 16) sia come rifiuto urbano (capitolo 20) (5). La classificazione comunitaria di pile e accumulatori come rifiuti pericolosi o non pericolosi dipende dalla presenza di determinati tipi di metallo (piombo, cadmio, nichel, mercurio) utilizzati nel corso dei processi produttivi. 16 06 batterie ed accumulatori 16 06 01 * batterie al piombo 16 06 02 * batterie al nichel-cadmio 16 06 03 * batterie contenenti mercurio
20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01) 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
L’intervento Pile e accumulatori
dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per autoveicoli (articolo 14 della direttiva) (4), • la possibilità di effettuare il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori al di fuori dello Stato membro interessato o della Comunità, a condizione che la spedizione sia effettuata ai sensi delle disposizioni sulle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti (articolo 15, paragrafo 1).
Per quanto riguarda la classificazione ai fini delle spedizioni transfrontaliere destinate al recupero è necessario fare riferimento agli allegati III (lista verde) e IV (lista ambra) del regolamento 1013/2006/Ce. Come è noto, la lista verde contempla rifiuti destinati al recupero considerati come non pericolosi nell’ambito della Convenzione di Basilea e della decisione dell’Ocse; la lista ambra comprende rifiuti individuati come potenzialmente pericolosi nei medesimi sistemi normativi. In entrambi i casi la classificazione non avviene sulla base delle codifiche dell’Elenco europeo dei rifiuti.
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03) 16 06 05 altre batterie ed accumulatori
Lista verde (allegato III, parte I)
Lista ambra (allegato IV, parte I)
B1090
Rifiuti di batterie conformi a una specifica, escluse quelle costruite con piombo, cadmio o mercurio
A1160
Batterie piombo/acido in pezzi o rottami
A1170
Batterie non oggetto di raccolta differenziata, esclusi i miscugli di batterie inclusi soltanto nell’elenco B [N.d.A: nella lista verde]. Batterie non incluse nell’elenco B [N.d.A.: lista verde) che contengono sostanze di cui all’allegato I [N.d.A. della convenzione di Basilea] in quantità tale da renderle pericolose
L’introduzione dell’allegato III del regolamento 1013/2006/Ce prevede inoltre dei limiti precisi all’utilizzo delle codifiche previste per la lista verde. Indipendentemente dal fatto che figurino o meno in questo elenco, i rifiuti non possono essere assoggettati agli obblighi generali di informazione previsti per queste tipologie di spedizione, qualora siano contaminati da altri materiali in misura tale da: a) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, in considerazione delle caratteristiche di pericolosità di cui all’allegato III della direttiva 91/689/Cee; o b) impedirne il recupero in modo ecologicamente corretto. (4) Lo stesso articolo prevede che i residui di pile e accumulatori che sono stati sottoposti sia a trattamento sia a riciclaggio a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, possono essere smaltiti in discarica o mediante incenerimento. (5) Per completezza è utile ricordare che alcune voci dell’Elenco europeo dei rifiuti considerano i rifiuti di pile e accumulatori in modo indiretto
in quanto appartengono all’oggettorifiuto che li contiene: – 09 01 11* macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 – 16 02 13* apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (*) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12. (*) Possono rientrare fra i componen-
Sulla scorta dei sistemi classificatori sin qui richiamati, è possibile formulare la seguente ipotesi di lettura sinottica delle codifiche dei rifiuti di pile e accumulatori: ([Ndr] si veda la prima tabella alla pagina seguente).
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Voci del regolamento 1013/2006/Ce riferibili ai rifiuti di pile e accumulatori
La codifica della lista verde sopra riportata non è di agevole applicazione per gli operatori del settore delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Il semplice confronto delle voci previste nella codifica comunitaria (codice Cer) e della lista verde creano più di un dubbio sulle modalità applicative concrete e sui limiti di utilizzo delle stesse. Ciò vale in particolar modo nel caso di miscele di pile e accumulatori. È utile richiamare a questo proposito l’articolo 28, paragrafo 2 del ti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc. – 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e
20 01 23, contenenti componenti pericolosi (**) (**) Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 16 06 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc..
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L’intervento Pile e accumulatori
Importazione nella Comunità di pile e accumulatori destinati al recupero
Anche nel caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero il regolamento prevede specifici limiti. L’articolo 43 ne stabilisce infatti il divieto ad eccezione delle spedizioni provenienti da: • Paesi ai quali si applica la decisione Ocse; • altri Paesi aderenti alla convenzione di Basilea (18); • altri Paesi con i quali la Comunità, o la Comunità ed i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la normativa comunitaria; • altri Paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali; • altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alle lettere b o c o in cui l’autorità competente del Paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. I Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea sono indicati nella tabella sotto riportata.
Procedure
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
Per quanto riguarda le modalità di spedizione applicabili, si distingue, relativamente alla provenienza, tra • Paese a cui si applica la decisone dell’Ocse e • Paese aderente alla Convenzione di Basilea a cui non si applica la decisione dell’Ocse. L’importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero, provenienti o transitanti da Paesi al quale si applica la decisione Oc-
se è soggetta alle disposizioni previste per le spedizioni all’interno della Comunità: • l’importazione di pile e accumulatori appartenenti alla lista verde (B1090) è sottoposta pertanto agli obblighi generali di informazione previsti all’articolo 18 del regolamento, mentre • le importazioni di rifiuti della lista ambra (A1160, A1170) possono essere effettuate a seguito dell’espletamento della procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritta. Detta procedura subisce gli adattamenti previsti dall’articolo 44 del regolamento. In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati al recupero: • provenienti da un Paese aderente alla convenzione di Basilea al quale non si applica la decisione Ocse, o • che transitano attraverso un Paese aderente alla stessa convenzione a cui non si applica la decisione Ocse, si applicano per analogia le disposizioni contenute nell’articolo 42 relativo all’importazione di rifiuti destinati allo smaltimento provenienti da paesi aderenti alla convenzione di Basilea. Detto articolo a sua volta richiama le disposizioni relative alle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità. Di conseguenza (19): • alle importazioni di rifiuti della lista verde destinati al recupero provenienti da detti Paesi si applicano gli obblighi generali di informazione previsti all’articolo 18 del regolamento; • per le importazioni nella Comunità di pile e accumulatori classificati in lista ambra è necessario assolvere l’obbligo di notifica e autorizzazione preventiva scritta secondo le prescrizioni degli articoli 45 e 42 del regolamento.
Quadro delle procedure per le importazioni di pile e accumulatori nella Comunità europea Rifiuto di cui alla voce
B1090
Lista di appartenenza
Lista verde
Paesi di provenienza
Procedura di spedizione
Ocse (Australia, Canada, Cile, Islanda, Israele, Obblighi generali di informazione (articoli 18 e 44, regoGiappone, Corea, Messico, Nuova Zelan- lamento 1013/2006/Ce) da, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti) Non Ocse aderente alla Convenzione di Obblighi generali di informazione (articolo 18, 45 e 42, Basilea regolamento 1013/2006/Ce)
A1160 A1170
Lista ambra
Ocse (Australia, Canada, Cile, Islanda, Israele, Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articolo 44, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelan- regolamento 1013/2006/Ce) da, Norvegia, Svizzera, Turchia, Stati Uniti) Non Ocse aderente alla Convenzione di Notifica e autorizzazione preventiva scritta (articoli 45 e Basilea 42, regolamento 1013/2006/Ce)
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(18) L’elenco aggiornato dei Paesi aderenti alla Convenzione di Basilea è riportato sul sito della stessa Convenzione www.basel.int. (19) Per l’interpretazione del combi-
nato disposto degli articoli 45 e 42 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 si veda la risposta al quesito n. 4.16 del documento della Direzione generale Ambiente della Commissione europea del
settembre 2010 e successivamente aggiornato nel luglio 2012, intitolato “Frequently asked questions (FAQs) on regulation (EC) 1013/2006 on shipments of waste”. Il documento è dispo-
nibile sul sito della Commissione europea, DG Ambiente: http://ec.europa. eu/environment/waste/shipments/index.htm
Gli illeciti amministrativi
L’intervento
Gli illeciti in materia di autorizzazione integrata ambientale
(1) Sulla continuità normativa tra vecchia e nuova previsione, cfr. Cass. pen., Sez. III, n. 18741/2012.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
di Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
Le sanzioni in tema di autorizzazione integrata ambientale sono previste, all’interno del titolo III-bis, introdotto dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, dall’articolo 29-quattuordecies Codice ambientale che, confermando il tenore dell’articolo 16 del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59 (1), prevede sia illeciti amministrativi, che reati. I primo si riferiscono tutti a fattispecie di omessa fornitura alla P.A. di informazioni rilevanti. In primo luogo, è sanzionata dai commi 4 e 5 la violazione degli obblighi di comunicazione successivi al rilascio dell’autorizzazione integrata. Secondo il comma 4: “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di trasmettere all’autorità competente la comunicazione prevista dall’articolo 29-decies, comma 1”. L’articolo 29-decies (rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale) prevede al comma 1: “Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente”. Pertanto l’illecito si consuma nel momento in cui viene data attuazione all’Aia, iniziando ad esercitare l’impianto, senza preventiva comunicazione all’autorità competente; trattasi di illecito istantaneo ad effetti permanenti, e non permanente, in quanto l’attività omessa non può più essere utilmente compiuta dopo l’avvio dell’impianto senza comunicazione. A sua volta, il comma 5 prevede: “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di comunicare all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui all’articolo 29-decies, comma 2”. Secondo l’articolo 29-decies, comma 2: “A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa”. In tal caso, ai fini del momento di commissione dell’illecito, occorre fare riferimento al contenuto dell’Aia ed alle scadenze ivi previste per le comunicazioni periodiche. Anche questo illecito è istantaneo ad effetti permanenti, in quanto l’attività omessa non può più essere utilmente compiuta dopo la scadenza del termine. Un terzo illecito amministrativo è, poi, previsto dal comma 6: “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza giustificato e documentato motivo, omette di presentare, nel termine stabilito dall’autorità competente, la documentazione integrativa prevista dall’articolo 29-quater, comma 8”. Va ricordato che, secondo detto comma: “Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine di cui al comma 9 (cioè il termine per la conclusione della Conferenza dei servizi) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa”. In tal caso, il rispetto del termine è funzionale alla sollecita definizione del procedimento amministrativo. Tra i giustificati motivi del ritardo od omissione da parte dell’interessato, può rientrare anche la non pertinenza della documentazione integrativa richiesta,
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Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (So n. 50 alla Gu 21 giugno 2013 n. 144)
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
Legislazione
norme nazionali
Terre e rocce: il “Decreto del fare” archivia RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
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Il Presidente della Repubblica Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l’efficienza dei sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno, del Ministro
dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari Regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l’integrazione e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili; Emana il seguente decreto-legge:
definitivamente l’articolo 186 “Codice ambientale”
Testo originale decreto-legge
Testo modificato/introdotto dalla legge di conversione
Articolo 41 Disposizioni in materia ambientale 1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Nei casi in cui le acque di falda contaminate determinano una situazione di rischio sanitario, oltre all’eliminazione della fonte di contaminazione ove possibile ed economicamente sostenibile, devono essere adottate misure di attenuazione della diffusione della contaminazione conformi alle finalità generali e agli obiettivi di tutela, conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti dalla parte terza. 2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non é altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse. Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6. 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire
Articolo 41 Disposizioni in materia ambientale 1. L’articolo 243 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: “Articolo 243. (Gestione delle acque sotterranee emunte) 1. Al fine di impedire e arrestare l’inquinamento delle acque sotterranee nei siti contaminati, oltre ad adottare le necessarie misure di messa in sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento delle acque, anche tramite conterminazione idraulica con emungimento e trattamento, devono essere individuate e adottate le migliori tecniche disponibili per eliminare, anche mediante trattamento secondo quanto previsto dall’articolo 242, o isolare le fonti di contaminazione dirette e indirette; in caso di emungimento e trattamento delle acque sotterranee deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito, in conformità alle finalità generali e agli obiettivi di conservazione e risparmio delle risorse idriche stabiliti nella parte terza. 2. Gli interventi di conterminazione fisica o idraulica con emungimento e trattamento delle acque di falda contaminate sono ammessi solo nei casi in cui non é altrimenti possibile eliminare, prevenire o ridurre a livelli accettabili il rischio sanitario associato alla circolazione e alla diffusione delle stesse.
(segue)
Testo modificato/introdotto dalla legge di conversione
previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica delle acque sotterranee, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. Il progetto previsto all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche quali-quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di messa in sicurezza della porzione di acquifero interessato dal sistema di estrazione e reimmissione. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso, previo trattamento in un impianto idoneo che ne riduca in modo effettivo la contaminazione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze. 6. In ogni caso le attività di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente; a tal fine i valori limite di emissione degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque di falda contaminate emunte sono determinati in massa.”. 2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”. 3. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati. 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti
Nel rispetto dei principi di risparmio idrico di cui al comma 1, in tali evenienze deve essere valutata la possibilità tecnica di utilizzazione delle acque emunte nei cicli produttivi in esercizio nel sito stesso o ai fini di cui al comma 6. Il ricorso al barrieramento fisico è consentito solo nel caso in cui non sia possibile conseguire altrimenti gli obiettivi di cui al comma I secondo le modalità dallo stesso previste. 3. Ove non si proceda ai sensi dei commi 1 e 2, l’immissione di acque emunte in corpi idrici superficiali o in fognatura deve avvenire previo trattamento depurativo da effettuare presso un apposito impianto di trattamento delle acque di falda o presso gli impianti di trattamento delle acque reflue industriali esistenti e in esercizio in loco, che risultino tecnicamente idonei. 4. Le acque emunte convogliate tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il punto di prelievo di tali acque con il punto di immissione delle stesse, previo trattamento di depurazione, in corpo ricettore, sono assimilate alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 5. In deroga a quanto previsto dal comma i dell’articolo 104, ai soli fini della bonifica, è ammessa la reimmissione, previo trattamento, delle acque sotterranee nello stesso acquifero da cui sono emunte. A tal fine il progetto di cui all’articolo 242 deve indicare la tipologia di trattamento, le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reimmesse, le modalità di reimmissione e le misure di controllo e monitoraggio della porzione di acquifero interessata; le acque emunte possono essere reimmesse anche mediante reiterati cicli di emungimento, trattamento e reimmissione, e non devono contenere altre acque di scarico né altre sostanze ad eccezione di sostanze necessarie per la bonifica espressamente autorizzate, con particolare riferimento alle quantità utilizzabili e alle modalità d’impiego. 6. Il trattamento delle acque emunte deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici superficiali.”. 2. All’articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 del presente decreto.”. 3. All’articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”; b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, Ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Ministro dell’ambiente
(segue)
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
Testo originale decreto-legge
Legislazione norme nazionali Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
(segue)
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Legge 6 agosto 2013, n. 97 (Gu 20 agosto 2013 n. 194)
Legislazione
norme nazionali
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013 – Stralcio La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica Promulga la seguente legge:
Capo V Disposizioni in materia di ambiente (omissis)
(omissis)
Raee, le semplificazioni arrivano dalla RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
28
legge europea
Norma
Commento
Articolo 20 Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006
L’articolo modifica il Dlgs 117/2008 sulla gestione dei rifiuti da attività estrattive per correggere alcuni inesatti o incompleti recepimenti della direttiva 2006/21/Ce
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2, comma 3, le parole: “e 3” sono sostituite dalle seguenti: “e 6”; b) all’articolo 2, comma 4, le parole: “e 3” sono sostituite dalle seguenti: “e 6”; c) all’articolo 2, comma 5, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;
Cambiano i riferimenti delle deroghe “possibili” – assolute o a discrezione della P.a. – per le strutture di deposito, che ora riguardano il comma 6 dell’articolo 11 (e quindi la notifica immediata degli eventi che possono incidere sulla struttura) e non più il comma 3 del medesimo articolo 11 (che richiede determinate garanzie all’operatore che intende costruire una nuova struttura di deposito), e sono relative ai: – rifiuti inerti e alla terra non inquinata derivanti dalle operazioni di prospezione o di ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave, nonché ai rifiuti derivanti dalle operazioni di estrazione, di trattamento e di stoccaggio della torba (a meno stoccati in struttura di deposito di categoria A). – rifiuti non pericolosi derivanti dalla prospezione e dalla ricerca di risorse minerali, esclusi gli idrocarburi e gli evaporiti diversi dal gesso e dall’anidride – rifiuti inerti non pericolosi (a meno che stoccati in struttura di deposito di categoria A). Quindi se da un lato si alleggeriscono alcuni oneri “minori” per le imprese (l’obbligo immediato di notifica), dall’altro arriva, per le categorie di rifiuti sopra indicate, l’obbligo del comma 3 dell’articolo 11 (che prima era, a seconda dei casi, escluso o derogabile dalla P.a.). Tale norma prevede che l’operatore, per avere l’autorizzazione per una struttura di deposito, debba fornire una serie di garanzie a tutela della salute e sicurezza (che vi sia una adeguata ubicazione, costruzione e manutenzione della struttura, nonché sia previsto un adeguato piano di monitoraggio e controllo).
(segue)
Commento
d) all’articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, l’operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni”;
Il piano di gestione (articolo 5, Dlgs 117/2008) è presentato come sezione del piano globale dell’attività estrattiva predisposto al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione all’attività estrattiva stessa da parte dell’Autorità competente. L’intervento semplificatorio della lettera d) in commento prevede che se i contenuti minimi del piano di gestione (indicati all’articolo 5, comma 3, Dlgs 117/2008) sono stati forniti in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente, il soggetto interessato può allegare questi ultimi (integralmente o in parte). Il tutto solo se siano rispettate tutte le altre condizioni previste dall’articolo 5, commi da 1 a 4, Dlgs 117/2008 per la stesura del piano di gestione.
e) all’articolo 6, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. L’Autorità competente garantisce, anche attraverso la pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull’Autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui l’Autorità competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le quali intenda, eventualmente, discostarsi”;
Prevenzione incidenti relativi alle strutture di deposito di rifiuti di estrazione di categoria A. La norma prevede l’aumento di informazioni per il pubblico – attraverso la diffusione tramite il sito Internet dell’Autorità competente – e un maggiore coinvolgimento del pubblico stesso nella stesura e nel riesame del piano di emergenza esterno.
f) all’articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 6”;
Il riesame delle condizioni dell’autorizzazione della struttura di deposto avviene sulla base delle notifiche di effetti negativi sull’ambiente (inviate dall’operatore ai sensi dell’articolo 11, comma 6) che emergano dai monitoraggi effettuati.
g) all’articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’Autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell’autorizzazione di cui all’articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell’articolo 7, comma 5, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica all’operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l’operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale nonché, ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio contenente: a) la domanda di autorizzazione contenente l’indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell’operatore; b) informazioni dettagliate sull’Autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse; c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell’adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 16; d) la natura delle eventuali decisioni; e) l’indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione”; h) all’articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-bis. L’Autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet, anche i principali rapporti e pareri trasmessi all’Autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell’operatore. 1-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni”; i) all’articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:
Riscrittura delle modalità di partecipazione del pubblico al procedimento di autorizzazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione. Tra gli oneri a carico del soggetto richiedente, oltre a quello di pubblicare a sue spese tutte le informazioni richieste su un quotidiano, la diffusione anche sul sito internet aziendale se esistente. Anche l’Autorità competente è chiamata a diffondere – usando il proprio sito Internet – tutte le informazioni relative alla domanda di autorizzazione, al fine di un completo coinvolgimento del pubblico interessato.
(segue)
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
Norma
Legislazione norme nazionali Legge 6 agosto 2013, n. 97
(segue)
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Legislazione norme nazionali Raee
(segue) Norma per equivalente pecuniario” sono sostituite dalle seguenti: “o all’adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell’articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti”;
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
l) all’articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
Nell’ordinanza con cui si contesta al colpevole il danno ambientale e si ordina la riparazione, scompaiono i riferimenti all’eventuale risarcimento per equivalente patrimoniale, che erano in contrasto con le norme Ue.
m) all’articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/Ce ed agli obblighi da essa derivanti”.
Viene definita la destinazione delle somme che derivano dai crediti dello Stato per risarcimento del danno ambientale. Tali somme sono destinate a realizzare le misure di prevenzione e riparazione del danno ai sensi della direttiva 2004/35/Ce.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g) del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Disposizione transitoria. Le nuove modalità della riparazione del danno ambientale con esclusione del risarcimento per equivalente patrimoniale (espunto perché in contrasto con le norme Ue) non si applicano alle transazioni già concluse alla data del 4 settembre 2013. La nuova disciplina del danno ambientale non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
(omissis)
il commento Raee: dal 4 settembre 2013 più semplice la gestione per i distributori di Francesco Petrucci Redazione Reteambiente
Link di approfondimento Il quadro delle norme in tema di Raee costantemente aggiornato: “Speciale Raee/ Aee” (reteambiente.it)
34
Commento
Rendere più efficace la gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (i cosiddetti Raee) e alleggerire gli oneri delle imprese di distribuzione. Questo lo scopo delle semplificazioni alla disciplina dei Raee (Dlgs 151/2005 e Dm 65/2010) introdotte dalla legge 6 agosto 2013, n. 97 (“legge europea 2013”) in vigore dal 4 settembre 2013. Le semplificazioni erano molto attese dai rivenditori di apparecchi elettrici ed elettronici per i quali il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sui Raee comporta diversi oneri, sopratutto legati alla logistica (stoccaggio e trasporto dei Raee). Le ragioni dell’intervento Come accennato, l’intervento “correttivo” alla disciplina nazionale sui Raee è arrivato con la legge 6 agosto 2013, n. 97, “legge europea 2013”. La “legge europea” è uno dei due nuovi strumenti legislativi che, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (“Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”) hanno sostituito la precedente – e oramai inadeguata – “legge co-
munitaria” con lo scopo di consentire in modo sistematico ed organico l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Se il primo dei due strumenti, la legge di delegazione europea (per il 2013 è la legge 6 agosto 2013, n. 96), ha lo scopo di delegare il Governo ad attuare una serie di direttive europee, ed è un atto annuale dovuto (ai sensi della legge 234/2012), il secondo, la “legge europea” (che per il 2013 è la citata legge 6 agosto 2013, n. 97) è un atto legislativo eventuale, che ha invece lo scopo di intervenire direttamente nell’ordinamento interno per “correggere” le norme che non fossero in linea con il diritto europeo, in modo particolare per evitare le sanzioni derivanti da procedure di infrazione aperte a carico dell’Italia per mancato o incompleto recepimento di direttive Ue. Ed è per superare la procedura di infrazione Ue n. 2009/2264, con cui l’Italia ha subito una messa in mora per la non conformità della normativa nazionale (Dlgs 151/2005) alla direttiva 2002/96/Ce sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee), che l’arti-
Gli obblighi dei distributori: la gestione semplificata dei Raee Ai sensi del Dlgs 151/2005, i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove sono obbligati a collaborare fattivamente alla raccolta e al riciclo dei rifiuti di tali apparecchiature. I loro obblighi si sostanziano, brevemente, nei seguenti: 1. ritiro gratuito dell’usato consegnato dai clienti (sistema cd. “one-to-one”: il cliente consegna l’usato al distributore, che lo ritira a condizione dell’acquisto da parte del cliente di un apparecchio elettronico dello stesso tipo (ad esempio, un frigorifero per un frigorifero, un televisore per un televisore, ecc.); 2. stoccaggio dei Raee raccolti in un sito di deposito (punto vendita o altro luogo indicato dal distributore stesso,nel rispetto di determinate condizioni); 3. trasporto dei Raee ai centri di raccolta; 4. iscrizione ad una sezione speciale dell’Albo gestori.
Cosa cambia: le semplificazioni della “legge europea 2013” Nuove Aee in elenco
Il primo intervento riguarda l’elenco (non esaustivo) degli apparecchi elettrici ed elettronici (Aee) che rientrano nella disciplina dei Raee (allegato 1B del Dlgs 152/2005). L’articolo 22, comma 1, legge 97/2013 modifica l’allegato 1B del Dlgs 151/2005 per rendere l’elenco dei prodotti maggiormente aderente a quello previsto dal corrispondente allegato IB della direttiva 2002/96/Ce. Tra i “grandi elettrodomestici” sono ora inclusi anche quelli “fissi di grandi dimensioni”. L’esclusione di quest’ultima categoria prevista dalla normativa italiana non era contemplata dalla direttiva Ue. Sempre per uniformarsi all’elenco previsto dalla direttiva europea del 2002, la voce 1.18
Lo stoccaggio dei Raee
L’articolo 22, comma 2, della legge 97/2013 implementa e sostituisce quanto previsto dall’articolo 1, comma 2 del Dm 65/2010 (comma di conseguenza abrogato). Lo stoccaggio dei Raee da parte dei distributori avviene nel punto vendita o in altro locale indicato dal distributore all’atto della domanda di iscrizione all’Albo gestori ai sensi dell’articolo 3, comma 2, Dm 65/2010. Il locale di raggruppamento dei Raee deve essere idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato. Rispetto a quanto faceva il Dm 65/2010, l’articolo 22, comma 2, lettera c), della legge europea 2013 precisa ulteriormente che i Raee vanno protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili, e vanno raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi, nel rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi coi non pericolosi ex articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006. Il distributore deve inoltre garantire l’integrità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose. Come già previsto dal Dm 65/2010, l’obbligo di trasporto al centro di raccolta scatta mensilmente o anche prima, se si raggiunge il quantitativo complessivo di 3.500 kg di Raee raggruppati nel luogo di deposito. La legge 97/2013 dà però una mano alla logistica delle imprese di distribuzione con una importante novità relativa al riferimento del “quantitativo complessivo” dei 3.500 kg che, rispetto a quanto prevedeva il Dm 65/2010, si riferisce ai singoli raggruppamenti di materiali: 1 (freddo e clima), 2 (altri grandi elettrodomestici bianchi) e 3 (TV e monitor), come definiti dal Dm 185/2007. Relativamente ai gruppi 4 (information technology, consumer electronics e apparecchi di illuminazione) e 5 (sorgenti luminose) i 3.500 kg si riferiscono all’insieme di questi due raggruppamenti. Si ricorda che il raggruppamento deve riguardare solo Raee “domestici”. Ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 151/2005, sono definiti “Raee domestici” i Raee originati dai nuclei domestici e i Raee di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per na-
tura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. Sono, invece, “Raee professionali” quelli prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli domestici. Infine, i Raee derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 13 agosto 2005 vengono definiti come “Raee storici”. Il trasporto dei Raee
Altra importante semplificazione introdotta dalla legge europea per rendere più facile la vita delle imprese di distribuzione riguarda il trasporto dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche ai centri di raccolta ai sensi dell’articolo 1 del Dm 65/2010. Fermo restando il divieto di trasportare più di 3.500 kg di Raee, la legge 97/2013 (articolo 22, comma 3) ha eliminato il limite di portata dei mezzi di trasporto dei Raee che prima dovevano avere portata non superiore a 3.500 kg e massa complessiva non superiore a 6.000 kg. La scomparsa di questo limite elimina quella che era sentita dai distributori come una grave restrizione alla gestione delle loro attività di logistica. Restano confermate le altre condizioni per il trasporto del Raee ai sensi del Dm 65/2010 che deve avvenire esclusivamente: • dal domicilio del consumatore al luogo di raggruppamento o al centro di raccolta; • se il raggruppamento è in altro luogo diverso dal punto vendita, dal punto vendita al luogo di raggruppamento; • dal luogo dove è effettuato il raggruppamento (punto vendita o altro luogo) al centro di raccolta. Confermato anche l’obbligo di accompagnare il trasporto con il particolare “documento di trasporto” previsto dal Dm 65/2010 e di tenere copia dello “schedario di carico e scarico”. I distributori devono inoltre garantire che i Raee giungano al centro di raccolta nello stato in cui erano stati conferiti, senza aver subito processi di disassemblaggio o di sottrazione di componenti, comportamenti che si configurerebbero comunque come attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 210 (10/13)
Per rendere meno gravosi gli obblighi dei distributori, il Dm 65/2010 ha previsto un regime di gestione semplificata dei Raee “in deroga” alle regole del Codice ambientale (Dlgs 152/2006). Le semplificazioni, come accennato, riguardano sia le modalità di raccolta e trasporto dei Raee sia la tenuta della documentazione annessa (schedario numerato che sostituisce registri di carico e scarico, documento di trasporto specifico che sostituisce il formulario), nonché l’esonero dall’obbligo della dichiarazione ambientale annuale (Mud). Più semplice anche l’iscrizione all’Albo gestori ambientali. Le semplificazioni in deroga al Dlgs 152/2006 operano soltanto se sono rispettate le condizioni del Dm 65/2010 sulle modalità di raccolta, sulle modalità di stoccaggio, sulle quantità di Raee trasportati (max 3.500 kg) e sulla periodicità del trasporto (mensile o al raggiungimento del limite dei 3.500 kg).
dell’elenco in allegato 1B (sempre relativamente alla categoria dei “grandi elettrodomestici”) che contempla le “Altre apparecchiature per la ventilazione e l’estrazione d’aria” è integrata con l’aggiunta delle “altre apparecchiature per il condizionamento”, inopinatamente escluse dal Legislatore italiano. Infine il punto 8 dell’allegato 1B relativo ai “Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)” è integrato con i “test di fecondazione” (punto 8.9-bis), presenti nella direttiva Ue ed assenti nel recepimento italiano.
Legislazione norme nazionali Raee
colo 22 della legge 97/2013 è intervenuto a colmare il non completo recepimento delle disposizioni europee.
I centri di raccolta
Infine, una grande novità arriva dal comma 4 dell’articolo 20, legge 97/2013. La disposizione prevede che la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei Raee si svolge o con le modalità previste dal Dm 8 aprile 2008, che ha disciplinato i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, oppure, in alternativa, con le modalità previste dagli articoli 208 (autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 213 (autorizzazioni integrate ambientali) e 216 (procedure semplificate di recupero) del Codice ambientale. Rispetto all’articolo 8 del Dm 65/2010 (ora abrogato dalla stessa legge 97/2013) la nor-
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