Rifiuti n. 211 novembre 2013

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RIFIUTI

novembre 2013 mensile

n. 211 (11/13) Euro 14,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa

L’intervento Import – export di rifiuti: l’evoluzione della disciplina

pag. 4

di Benedetta Bracchetti

La circolazione su territorio nazionale dei rifiuti urbani non pericolosi e non differenziati destinati al recupero

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di Paola Ficco

Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella legge europea 2013

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di Pasquale Fimiani

Legislazione norme comunitarie End of waste al via per i rottami di rame

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue il commento di Andrea Sillani

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norme nazionali Imballaggi: lo schema-tipo forza la mano alla natura privatistica delle filiere

Decreto 26 aprile 2013

il commento di Paola Ficco

34 40

Giurisprudenza Screening e Via: la Regione Marche nel mirino della Consulta

Corte Costituzionale – Sentenza 22 maggio 2013, n. 93

43 51

Corte di Cassazione – Sentenza 13 settembre 2013, n. 37541

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il commento di Leonardo Filippucci Rifiuti da C&D, l’appaltatore deve accertarsi della corretta gestione del terzo incaricato di portarli in discarica Rifiuti da C&D, è solo dell’appaltatore la responsabilità per la gestione dei rifiuti (fatto salvo il concorso)

Corte di Cassazione – Sentenza 13 settembre 2013, n. 37547

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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe Tribuna Albo gestori a cura di Eugenio Onori

Edizioni Ambiente

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500 anni.

Sono quelli che servono per formare due centimetri di suolo. Una coltre preziosissima e sempre più scarsa asservita alla funzione economica che stravolge i territori privandoli della loro figurazione estetica. Quella figurazione che ci ha fatto figli di un luogo, di una storia e di una bellezza. 50 anni. Sono quelli trascorsi dalla tragedia del Vajont. La giornalista Tina Merlin subito dopo quella tragedia (che la sera del 9 ottobre 1963 in pochi secondi uccise 1.910 persone) scrisse “Non si può soltanto piangere, è tempo di imparare qualcosa”. Prima che la tragedia avvenisse, la Merlin denunciò i pericoli che avrebbero corso i paesi a valle del monte Toc se la diga fosse entrata in funzione; fu denunciata e processata (e assolta) per aver diffuso, tramite i suoi articoli, notizie false e tendenziose atte a turbare l’ordine pubblico. Non abbiamo imparato nulla. Esondazioni, crolli e frane si succedono quasi con naturalezza, nonostante avvisaglie, evidenze e organi di informazione. Del resto, anche l’offesa e la conseguente sparizione del nostro paesaggio, cementificato e avvilito, sono l’inevitabile conseguenza di una gestione violenta del miracolo economico del dopoguerra: desertificazione delle campagne, abbandono dell’alveo dei fiumi, cementificazione di suolo agricolo e creazione di ghetti periferici. (Quasi) nessuno si indigna se le navi da crociera (ancora loro) si addentrano nella laguna di Venezia, tanto cara ad Hermann Hesse, innamorato dei fulgori cromatici della sua acqua. Ma in fondo, chi era Hermann Hesse? e poi una grande nave davanti a San Marco si “posta” sui social network. È anche così, con l’oblìo del passato e la sciatteria intellettuale, che saltano i ritmi cosmici dell’esistere. Dell’oltraggio al suolo però, finalmente, si è reso conto il Ministro dell’ambiente Orlando, che ha proposto e ottenuto il placet del Consiglio dei Ministri sul Ddl per il contenimento del consumo del suolo e il riuso di quello edificato. Una straordinaria inversione di tendenza e, forse, c’è speranza. Ma ancora moltissimi

non capiscono la scrittura ingannevolmente semplice del nostro paesaggio, che lo rende un gotico quotidiano denso di fascino e mistero, così lo disprezzano lasciandolo senza tutela. Perché? Forse perché anche questo disprezzo è figlio del profondo analfabetismo funzionale che affligge l’Italia (tanto per non farci mancare nulla). Disporre del patrimonio paesaggistico e artistico più importante del mondo, infatti, non è servito per capire che per creare un sano modello di sviluppo al centro del dibattito sociale e politico doveva esserci la cultura. Questo non è accaduto. Non è un caso allora che i recentissimi dati Ocse del rapporto “Skills outlook 2013” ci vedono all’ultimo posto, tra 24 paesi sviluppati, per competenze in lettura (literacy) e al penultimo per quelle in matematica (numeracy) e capacità di risolvere i problemi in ambiente fortemente tecnologici (problem solving). Si tratta dei cd. “analfabeti funzionali”, cioè di coloro che non sanno utilizzare le abilità di base per potersi esprimere. Più brutalmente: non sono capaci di ragionare. In Italia i dati sull’analfabetismo funzionale sono (come al solito) allarmanti; infatti, sembra che ci si attesti sul 47% della popolazione (contro il 7,5% della Svezia). Insomma, abbiamo un capitale umano “imbarazzante” e non ce ne rendiamo conto. Nessuno prende sul serio questo dato, meno che mai la classe politica. Forse proprio perché l’analfabetismo funzionale è origine e punto d’arrivo del problema. Il rischio è che la diffusione dell’analfabetismo funzionale possa dar vita a una società sbilanciata e come tale molto pericolosa. Per tutti. Che risieda in questa incapacità di ragionare la scelta di un Sistri fatto come è fatto e che non riesce a migliorare? Un Sistri che (con il trasferimento dei dati a fine giornata dalla carta al sistema) garantisce solo la cosmogonìa dell’assenza di controlli in tempo reale. E allora a che serve? Paola Ficco


L’intervento

Import – export di rifiuti: l’evoluzione della disciplina RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

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di Benedetta Bracchetti Direttore Ufficio Tutela dell’ambiente, Sicurezza dei prodotti, Servizio metrico della Cciaa di Bolzano Segretario della Sezione provinciale di Bolzano dell’Albo nazionale gestori ambientali

Link di approfondimento FREEBOOK GRATUITI PER UN AGGIORNAMENTO PERMANENTE “L’esportazione e l’importazione di rifiuti. Alla luce del regolamento n. 1013/2006/Ce e dei successivi regolamenti di attuazione” (a cura di P. Ficco, in collaborazione con la Provincia di Firenze)

La disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti è costituita, per gli operatori della Comunità europea, dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 1013/2006/Ce. Questo rappresenta lo strumento comunitario unitario, introdotto in sostituzione del precedente regolamento (Cee) n. 259/1993 (1), per tentare di contrastare i fenomeni di movimentazione illegale di rifiuti pericolosi e non pericolosi tra Paesi e in particolare verso i Paesi in via di sviluppo. A livello internazionale le movimentazioni transfrontaliere di rifiuti sono state oggetto di regolamentazione nell’ambito di due specifici organismi: la Convenzione di Basilea e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) (2). Il regolamento 1013/2006/Ce prevede procedure e controlli diversificati in relazione • all’origine e alla tipologia dei rifiuti, • alla loro destinazione (recupero o smaltimento) e al tipo di trattamento da effettuare nel luogo di destinazione, nonché • al contesto territoriale delle spedizioni e si applica alle spedizioni di rifiuti: • fra Stati membri, all’interno della Ue o con transito attraverso Paesi terzi; • esportati dalla Ue verso Paesi terzi; • in transito nel territorio della Ue, con un itinerario da e verso Paesi terzi. Il regolamento si articola in 7 titoli: titolo I (articoli 1 e 2): ambito d’applicazione e definizioni; titolo II (articoli 3 - 32): spedizioni all’interno della Ue con o senza transito attraverso Paesi terzi; titolo III (articoli 33): spedizioni esclusivamente all’interno degli Stati membri; titolo IV (articoli 34 - 40): esportazioni dalla Ue verso Paesi terzi; titolo V (articoli 41 - 46): importazioni nella Ue da Paesi terzi; titolo VI (articoli 47 e 48): transito nel territorio della Ue di spedizioni da e verso Paesi terzi; titolo VII (articoli 49 - 64): altre disposizioni. La norma comunitaria in esame si completa con 9 allegati: allegato I A: documento di notifica per movimenti/spedizioni transfrontaliere di rifiuti; allegato I B: documento di movimento per spedizioni transfrontaliere di rifiuti; allegato I C: istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento; allegato II: informazioni e documenti che corredano la notifica, di cui: – parte 1 concerne le informazioni da fornire sul o allegare al documento di notifica; – parte 2 riporta le informazioni da fornire sul o allegare al documento di movimento; – parte 3 indica le informazioni e i documenti aggiuntivi che possono essere richiesti dalle autorità competenti; allegato III: elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 (cosiddetta lista verde); (1) Si tratta del ­r egolamento 259/1993/Ce del Consiglio, del 1º febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, pubblicato in Guue L 30 del 6 febbraio 1993. (2) Si veda la convenzione di Basilea

del 22 marzo 1989, e successive modifiche, sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (www.basel.int) nonché la decisione Ocse C[2001]107 def., di revisione della decisione C[92]39 def., sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero (www.oecd.org).


con disposizioni di dettaglio e di esecuzione. Queste sono adottate sulla scorta dell’articolo 58 del regolamento, il quale attribuisce alla Commissione europea il compito di modificare gli allegati al regolamento 1013/2006/Ce, tramite l’adozione di appositi regolamenti, per garantire il necessario adeguamento al progresso scientifico e tecnico. In particolare: a) gli allegati I, II, III, III A, IV e V sono modificati per tener conto delle modifiche convenute nell’ambito della convenzione di Basilea e della decisione Ocse; b) i rifiuti non classificati possono essere aggiunti provvisoriamente negli allegati III B, IV o V, in attesa di una decisione sulla loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse; c) su richiesta di uno Stato membro, è prevista la possibilità di includere in via provvisoria nell’allegato III A delle miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III (9) in attesa di una decisione relativa alla loro attribuzione ai pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse; d) devono essere determinati i casi eccezionali di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento e, se del caso, i rifiuti che presentano uno o più caratteristiche di pericolo devono essere inseriti negli allegati IV A e V e soppressi dall’allegato III; e) l’allegato V deve essere modificato in considerazione delle modifiche subite dall’elenco dei rifiuti pericolosi adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/Cee; f) l’allegato VIII deve essere modificato sulla scorta delle pertinenti convenzioni e accordi internazionali. Di seguito si esaminano le disposizioni di modifica del regolamento 1013/2006/Ce più significative per gli operatori del settore.

Tabella 1 – Regolamento 1013/2006/Ce e successive modificazioni Norma comunitaria

Guce

Data Guce

Si applica dal

Regolamento 1013/2006/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006

L 190

12 luglio 2006

12 luglio 2007

Regolamento (Ce) n. 1379/2007 della Commissione del 26 novembre 2007

L 309

27 novembre 2007

30 novembre 2007

Rettifica al regolamento (Ce) n. 1379/2007

L 299

8 novembre 2008

8 novembre 2008

Regolamento (Ce) n. 669/2008 della Commissione del 15 luglio 2008

L 188

16 luglio 2008

19 luglio 2008

Regolamento (Ce) n. 219/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009

L 87

31 marzo 2009

20 aprile 2009

Regolamento (Ce) n. 308/2009 della Commissione del 15 aprile 2009

L 97

16 aprile 2009

19 aprile 2009

Direttiva 2009/31/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

L 140

5 giugno 2009

25 giugno 2009

Regolamento (Ue) n. 413/2010 della Commissione del 12 maggio 2010

L 119

13 maggio 2010

16 maggio 2010

Decisione della Commissione del 10 agosto 2010 n. 2010/438/Ue

L 210

1 agosto 2010

1 gennaio 2010

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

Dalla data di emanazione il regolamento 1013/2006/Ce ha subito numerose modifiche (si veda tabella 1), le maggiori delle quali sono da imputare alla necessità di integrare la disciplina originaria

L’intervento Spedizioni transfrontaliere

allegato III A: miscele di due o più rifiuti elencati nell’allegato III e non classificati sotto una voce specifica dello stesso; allegato III B: rifiuti verdi non classificati che possono essere aggiunti provvisoriamente in questo allegato in attesa della decisione della loro inclusione nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea o della decisione Ocse; allegato IV: elenco dei rifiuti destinati al recupero soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (cosiddetta lista ambra); allegato IV A: rifiuti elencati nell’allegato III, ma soggetti all’obbligo di notifica e autorizzazione preventive scritte in quanto presentano uno o più caratteristiche di pericolo (3); allegato V: rifiuti soggetti al divieto di esportazione nei Paesi ai quali non si applica la decisione dell’Ocse (4). allegato VI: modulo che deve essere utilizzato dalle autorità competenti per la trasmissione alla Commissione europea e, se del caso, all’Ocse delle informazioni relative agli impianti titolari di autorizzazione preventiva (5); allegato VII: informazioni che devono accompagnare le spedizioni (6) di rifiuti della lista verde e di rifiuti destinati agli esami di laboratorio; allegato VIII: linee guida per una gestione ecologicamente corretta (7); allegato IX: questionario in base al quale gli Stati membri inviano ogni anno alla Commissione determinate informazioni (8) sull’attuazione del regolamento 1013/2006/Ce.

(segue) (3) Le caratteristiche di pericolo sono riportate all’allegato III della direttiva 91/689/Cee. Si veda inoltre articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 1013/2006/Ce.

(4) Si veda articolo 36 del regolamento 1013/2006/Ce. (5) Si veda articolo 14 del regolamento 1013/2006/Ce.

(6) Si veda articolo 3, paragrafi 2 e 4 del regolamento 1013/2006/Ce. (7) Si veda articolo 49 dello stesso regolamento 1013/2006/Ce.

(8) Si veda articolo dell’articolo 51, paragrafo 2, dello stesso regolamento. (9) Si veda casi previsti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento.

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L’intervento Spedizioni transfrontaliere

la Commissione – è all’origine della pratica nota come “port hopping”: gli esportatori di rifiuti illegali fanno transitare le spedizioni scegliendo gli Stati membri con minori controlli e, non appena uno Stato membro si fa più esigente, le dirigono verso un altro Paese. L’esigenza di un intervento normativo mira pertanto a rimuovere queste inefficienze rafforzando le disposizioni sui controlli svolti sulle spedizioni transfrontaliere. In particolare l’intento della proposta di regolamento è quello di raggiungere un livello più elevato ed omogeneo di controlli nei diversi Stati membri attraverso l’introduzione • di obblighi di pianificazione delle ispezioni delle spedizioni di rifiuti in capo agli Stati membri e • della possibilità per le autorità competenti degli Stati membri di esigere prove documentali dagli operatori per verificare la legalità delle spedizioni e, in particolare se:

- una determinata sostanza o un determinato oggetto costituisce un “rifiuto” o meno, - la spedizione è destinata a recupero o smaltimento, oppure, se - i metodi e le norme di trattamento dei rifiuti applicati dall’impianto di destinazione sono adeguati ai sensi dell’articolo 49 del regolamento 1013/2006/Ce. L’iniziativa legislativa della Commissione relativamente al coordinamento e alla programmazione dei controlli attiene evidentemente ad una delle sfide fondamentali dell’Unione europea in questo specifico settore e cioè quella per la quale il complesso corpus normativo qui richiamato spieghi pienamente i propri effetti sul piano della tutela dell’ambiente e della salute umana. La proposta di regolamento attende ora l’esame del Parlamento europeo e del Consiglio.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

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SISTRI, come fare

Soggetti obbligati e adempimenti a cura della Redazione normativa di Edizioni Ambiente Il 30 aprile 2013 per l’ennesima volta è stato riavviato il Sistri, il “sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”. Un meccanismo che da anni vede le aziende alle prese con continui stop and go e con regole difficili da interpretare.

Aggiornato a Settembre 2013 Formato: ePub Prezzo: 4,99 euro 8

Una guida pratica per il rispetto degli obblighi previsti dal Sistri, il sistema che impone la comunicazione telematica dei dati sui rifiuti gestiti, il monitoraggio satellitare del loro trasporto e il videocontrollo dei conferimenti negli impianti di recupero o smaltimento Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti, la partenza sarà dal 1° ottobre. Per tutti gli altri soggetti l’obbligo scatta dal 3 marzo 2014.

Disponibile su edizioniambiente.it


Abstract

L’intervento

di Paola Ficco

Link di approfondimento FREEBOOK GRATUITI PER UN AGGIORNAMENTO PERMANENTE “Produttori, come gestire i rifiuti speciali. Vademecum per le imprese” (di Paola Ficco e Claudio Rispoli)

La sentenza C. Cost. 10/2009 è intervenuta prima del Dlgs 205/2010. Tale decreto ha aggiunto allo smaltimento dei rifiuti speciali, in omaggio al principio di prossimità (articolo 182-bis, comma 1, lett. b)), il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati. In tal modo ha equiparato le due operazioni. Pertanto, stante tale aggiunta e conseguente equiparazione, la motivazione della Corte Costituzionale in ordine alla non esistenza dell’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi deve necessariamente essere estesa anche al recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (non pericolosi e pericolosi) poiché per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile “individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza …” (conf. sentenza n. 335/2001). I rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento dovranno trovare un’adeguata destinazione nell’Ato ma, ove non sia stata realizzata un’adeguata impiantistica oppure non sia economicamente vantaggioso il conferimento negli impianti dell’ambito (stante il “rapporto costi-benefici complessivi” voluto dall’articolo 182-bis, comma 1, Dlgs 152/2006), potranno essere destinati, e accettati, agli impianti più prossimi.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

La circolazione su territorio nazionale dei rifiuti urbani non pericolosi e non differenziati destinati al recupero

L’autosufficienza non è la traduzione in termini reali del principio di prossimità; il rispetto del principio di prossimità va verificato con riferimento alle specifiche configurazioni della rete di impianti idonei e disponibili a livello regionale e nazionale. Tale verifica va condotta non solo per il recupero dei rifiuti urbani non pericolosi indifferenziati ma anche per lo smaltimento dei rifiuti speciali e di quelli urbani pericolosi. In sintesi, mentre lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento è ristretto nell’autosufficienza dell’Ato, lo smaltimento dei rifiuti (speciali e urbani pericolosi) e il recupero dei rifiuti urbani (non pericolosi e pericolosi) e non differenziati non rispondono al principio dell’autosufficienza dell’Ato bensì a quello più flessibile di prossimità. Invece, il riciclaggio e il recupero di rifiuti urbani (non pericolosi e pericolosi) oggetto di raccolta differenziata non soffrono limitazioni ma occorre “privilegiare” “il principio di prossimità agli impianti di recupero.”. E allora, qual è la differenza tra le opzioni legislative offerte per lo smaltimento dei rifiuti (speciali e urbani pericolosi), per il recupero dei rifiuti urbani (pericolosi e non pericolosi) non differenziati e per quelli differenziati? Essa è talmente sottile da essere praticamente inesistente.

Brevi considerazioni sul “principio di prossimità”

Occorre, innanzitutto, interrogarsi sulla reale portata del “principio di prossimità” con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi non oggetto di raccolta differenziata e destinati al recupero. Il tutto senza tralasciare il riferimento alle altre tipologie di rifiuti e alle altre destinazioni al fine di meglio apprezzare quello che si ritiene sia il reale stato dell’arte della circolazione dei rifiuti in Italia alla luce della legislazione vigente. A mente dell’articolo 182, Dlgs 152/2006 lo smaltimento dei rifiuti “costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti”. Il comma 2 di tale articolo 182, in perfetta linea ideale con tale affermazione, impone di potenziarne il riciclaggio e il recupero. Il comma 3, stabilisce il divieto di smaltimento dei rifiuti ur-

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Pertanto, si ritiene che le disposizioni di cui all’articolo 182bis, Dlgs 152/2006 non siano rivolte ai singoli gestori che trattano i rifiuti, bensì siano rivolte alle Regioni, cioè agli enti preposti alla pianificazione dei rifiuti affinché adottino, tramite il Piano regionale rifiuti, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti idonea a soddisfare i principi di autosufficienza e prossimità. I rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani destinati allo smaltimento dovranno trovare un’adeguata destinazione nell’Ato ma, ove non sia stata realizzata un’adeguata impiantistica oppure non sia economicamente vantaggioso il conferimento negli impianti dell’ambito (stante il “rapporto costi-benefici complessivi” voluto dall’articolo 182-bis, comma 1, Dlgs 152/2006), potranno essere destinati agli impianti più prossimi (per i rifiuti che dovessero mantenere la classificazione di rifiuti urbani – se l’esito del giudizio del Consiglio di Stato sugli Stir campani sarà in tal senso – con il vincolo di bacino infraregionale di cui all’articolo 182, comma 3, Dlgs 152/2006 mentre, per quelli classificati rifiuti speciali, senza alcun vincolo di destinazione se non il principio di prossimità).

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RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

Ancora, l’articolo 16, direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti al suo comma 1 dispone affinché gli Stati membri adottino le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili. Si è già detto che tale articolo 16 risulta trasposto nell’ordinamento nazionale mediante l’aggiunta dell’articolo 182-bis. I principi comunitari, rivolti agli Stati, sono declinati nell’ordinamento nazionale con riferimento alle Regioni in quanto competenti a predisporre, adottare e aggiornare i Piani regionali di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 196, comma 1, Dlgs 152/2006, sulla base delle disposizioni dell’articolo 199 del medesimo decreto che, al comma 1, dispone affinché “Le Regioni … nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis … ed a quelli previsti dal presente articolo, predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti.”. Ancora l’articolo 199, inoltre, prevede, al

suo comma 3 lettera c), che i Piani regionali di gestione dei rifiuti devono prevedere “una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati;”.

Sc on to

L’intervento La circolazione dei rifiuti destinati al recupero 14

dell’autosufficienza per lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi deve necessariamente essere estesa anche al recupero dei rifiuti urbani indifferenziati (non pericolosi e pericolosi) poiché per tali tipologie di rifiuti non è possibile preventivare in modo attendibile la dimensione quantitativa e qualitativa del materiale da smaltire, cosa che, conseguentemente, rende impossibile “individuare un ambito territoriale ottimale che valga a garantire l’obiettivo della autosufficienza …” (conf. sentenza n. 335/2001).

per informazioni Guido Sala 02.45487378 • guido.sala@reteambiente.it • www.reteambiente.it/nica


Premessa

L’intervento

di Pasquale Fimiani Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

Già in passato il Legislatore era intervenuto per rispondere alla procedura di infrazione con l’articolo 5-bis, Dl 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166. Tale norma non intervenne sulla questione dei rapporti tra la disciplina del danno ambientale e della bonifica, mentre (comma 1, lett. a) e b)) cercò di intervenire sugli altri due profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria introdotta con la direttiva 2004/35/Ce, riguardanti: • la limitazione dell’obbligo di riparazione ai soli danni causati da comportamenti dolosi o colposi, prevista dall’articolo 311, comma 2; • l’ammissibilità – tra le forme di riparazione consentite dagli articoli 311, 312 e 313 – del risarcimento del danno ambientale in forma pecuniaria (laddove la direttiva prevede solo misure di ripristino dello stato originario dei luoghi). A tal fine, la norma modificò l’articolo 311, commi 2 e 3, in tema di rapporto tra il ripristino ambientale e la riparazione pecuniaria. Venne integrato il comma 2, relativo agli obblighi risarcitori a carico di “chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte”. Mentre nella versione originaria era previsto che il responsabile fosse “obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”, l’articolo 5-bis indicò in modo diverso la gradualità nel passaggio dall’obbligo primario di ripristino della precedente situazione a quello sussidiario di risarcimento per equivalente, prevedendo la sostituzione delle parole da: “al ripristino” fino alla fine del comma, con le seguenti: “all’effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all’adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla direttiva 2004/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, secondo le modalità prescritte dall’Allegato II alla medesima direttiva, da effettuare entro il termine congruo di cui all’ articolo 314, comma 2, del presente decreto. Quando l’effettivo ripristino o l’adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato, determinato con-

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

Le modifiche alla disciplina del danno ambientale nella legge europea 2013

L’articolo 25 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013) ha introdotto significative modifiche alla disciplina del danno ambientale contenuta nella Parte VI, Dlgs 3 aprile 2006, n. 152. Le modifiche rappresentano la risposta alla procedura di infrazione 2007/4679 aperta dalla Commissione europea sotto tre profili: a) la violazione della regola generale della responsabilità oggettiva prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 6 della direttiva; b) il risarcimento pecuniario in luogo della riparazione: violazione degli articoli 1 e 7 e dell’allegato II della direttiva; c) l’esclusione dalla materia del danno ambientale delle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica, prevista dall’articolo 303, lettera i), del decreto legislativo 152/2006: violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva.

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Commissione europea

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

Legislazione

norme comunitarie

End of waste al via per i rottami di rame RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

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Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio

La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Dalla valutazione di svariati flussi di rifiuti emerge che i mercati del riciclaggio dei rottami di rame trarrebbero benefici dall’introduzione di criteri specifici intesi a determinare quando i rottami di rame ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati rifiuti. Occorre che tali criteri garantiscano un elevato livello di tutela ambientale e lascino impregiudicata la classificazione dei rottami di rame come rifiuti adottata dai paesi terzi. (2) Le relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea indicano l’esistenza di un mercato e una domanda per i rottami di rame da utilizzare come materia prima nell’industria produttrice di metalli non ferrosi. I rottami di rame dovrebbero pertanto essere sufficientemente puri e soddisfare le norme o specifiche pertinenti richieste da tale industria. (3) I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti devono garantire che i rottami di rame ottenuti mediante un’operazione di recupero soddisfino i requisiti tecnici dell’industria produttrice di metalli non ferrosi, siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni generali negative sull’ambiente o sulla salute umana. Dalle relazioni del Centro comune di ricerca della Commissione europea si ricava che i criteri proposti per definire i rifiuti impiegati come materiale nell’operazione di recupero, i processi e le tecniche di trattamento, nonché i rottami di rame ottenuti dal recupero, soddisfano i suddetti obiettivi, in quanto dovrebbero creare le condizioni per la produzione di rottami di rame privi di proprietà pericolose e sufficientemente esenti da metalli diversi dal rame e da composti non metallici. (4) Per garantire il rispetto dei criteri è opportuno prevedere la pubblicazione delle informazioni sui rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un sistema di gestione. (5) Può essere necessario rivedere i criteri se, sorvegliando l’evoluzione del mercato dei rottami di rame, si osservano effetti negativi sui merca-

ti del riciclaggio degli stessi, in particolare un calo della disponibilità di questi materiali e difficoltà di accedervi. (6) Per consentire agli operatori di conformarsi ai criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti, occorre lasciar trascorrere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento divenga applicabile. (7) Il comitato istituito in virtù dell’articolo 39 della direttiva 2008/98/Ce non ha espresso alcun parere relativamente alle misure di cui al presente e la Commissione ha pertanto sottoposto al Consiglio una proposta relativa a tali misure e l’ha trasmessa al Parlamento europeo. Il Consiglio non ha reagito entro il termine di due mesi disposto all’articolo 5-bis della decisione 1999/468/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione e la Commissione ha pertanto sottoposto senza indugio la proposta al Parlamento. Il Parlamento europeo non si è opposto alle misure entro quattro mesi dalla suddetta trasmissione, Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1 Oggetto Il presente regolamento stabilisce criteri atti a determinare in quali casi i rottami di rame cessano di essere rifiuti. Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla direttiva 2008/98/Ce. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) “rottami di rame”, i rottami metallici costituiti principalmente da rame e leghe di rame; 2) “detentore”, la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rottami di rame; 3) “produttore”, il detentore che cede ad un altro detentore rottami di rame che per la prima volta hanno cessato di essere considerati rifiuti; 4) “importatore”, qualsiasi persona fisica o giuridica stabilità nell’Unione che introduce nel territorio doganale dell’Unione rottami di rame che hanno cessato di essere considerati rifiuti; 5) “personale qualificato”, personale che, per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame;


Articolo 3 Criteri per i rottami di rame I rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti allorché, all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 1) i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I; 2) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell’allegato I; 3) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell’allegato I; 4) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5.

Articolo 5 Sistema di gestione 1. Il produttore applica un sistema di gestione

n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono ritenuti possedere una sufficiente esperienza specifica per la verifica di cui al presente regolamento: a) * Codice Nace 38 (Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali); oppure b) * Codice Nace 24 (Attività metallurgiche), in particolare il codice 24.44 (Produzione di rame). 6. L’importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. Il sistema di gestione del fornitore deve essere certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato da uno dei seguenti soggetti: a) un organismo preposto che ha ricevuto una valutazione “orizzontale” positiva per tale attività dall’organismo riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento (Ce) n. 765/2008; b) un verificatore ambientale che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione da un organismo di accreditamento o di abilitazione a norma del regolamento (Ce) n. 1221/2009 che è anche sottoposto a una valutazione orizzontale a norma dell’articolo 31 del suddetto regolamento. I verificatori che intendono operare in paesi terzi devono ottenere un accreditamento specifico o un’abilitazione, secondo le modalità previste dal regolamento (Ce) n. 765/2008, o dal regolamento (Ce) n. 1221/2009 e dalla decisione della Commissione 2011/832/Ue. 7. Il produttore consente l’accesso al sistema di gestione alle autorità competenti che lo richiedano.

Articolo 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2013

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

Articolo 4 Dichiarazione di conformità 1. Il produttore o l’importatore stila, per ciascuna partita di rottami di rame, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all’allegato II. 2. Il produttore o l’importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami di rame. Il produttore o l’importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio, mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. 3. La dichiarazione di conformità può essere stilata in formato elettronico.

atto a dimostrare la conformità ai criteri di cui all’articolo 3. 2. Tale sistema prevede una serie di procedimenti documentati riguardanti ciascuno dei seguenti aspetti: a) monitoraggio della qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero di cui al punto 1 dell’allegato I (che comprenda anche campionamento e analisi); b) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 dell’allegato I; c) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero di cui al punto 2 dell’allegato I; d) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 dell’allegato I; e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione; h) formazione del personale. 3. Il sistema di gestione prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati, per ciascun criterio, nell’allegato I. 4. Qualora uno dei trattamenti di cui al punto 3.3 dell’allegato I sia effettuato da un detentore precedente, il produttore si assicura che il fornitore applichi un sistema di gestione conforme alle disposizioni del presente articolo. 5. Un organismo preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sia stato accreditato a norma di detto regolamento, o qualsiasi altro verificatore ambientale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 20, lettera b), del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che sia stato accreditato o abbia ottenuto l’abilitazione a norma di detto regolamento, si accerta che il sistema di gestione soddisfi le disposizioni del presente articolo. Tale accertamento è effettuato ogni tre anni. Solo i verificatori con i seguenti ambiti di accreditamento o di abilitazione sulla base dei codici Nace, come specificato nel regolamento (Ce)

Legislazione norme comunitarie Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue

6) “controllo visivo”, il controllo dei rottami di rame che investe tutte le parti di una partita e impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata; 7) “partita”, un lotto di rottami di rame destinato ad essere spedito da un produttore ad un altro detentore e che può essere contenuto in una o più unità di trasporto, ad esempio contenitori.

Allegato I Criteri per i rottami di rame

Criteri

Obblighi minimi di monitoraggio interno

Punto 1. Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero 1.1. I rottami sono suddivisi per categorie, in base alle specifiche del cliente, alle spe- Personale qualificato classifica ogni partita. cifiche settoriali o ad una norma, per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze od oggetti in impianti di fusione, raffinazione, rifusione o produzione di altri metalli. 1.2. La quantità totale di materiali estranei è ≤ 2 % in peso. Sono considerati materiali estranei: - metalli diversi dal rame e dalle leghe di rame, - materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro, - materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche, - scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell’aria, polveri da molatura, fanghi.

Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita. A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) si analizzano alcuni campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per determinare la quantità totale di materiali estranei o la resa del metallo. La quantità totale di materiali estranei è determinata dal peso risultante dopo avere separato, manualmente o con altri mezzi (tramite una calamita o basandosi sulla densità), le

(segue)

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Legislazione norme comunitarie Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

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il commento Rottami di rame ed EoW, criteri operativi e validazione del sistema di gestione di Andrea Sillani Valutatore ambientale certificato AICQ-SICEV

Link di approfondimento In Osservatorio di normativa ambientale, lo Speciale “Sottoprodotti, ‘Mps’ & ‘End of waste’” traccia il confine tra ciò che, alla luce del diritto ambientale, è “rifiuto” e ciò che non lo è, offrendo in particolare gli strumenti per comprendere le differenze concettuali (ed i relativi riflessi operativi) tra le diverse categorie giuridiche di “sottoprodotto”, “Mps” ed “End of waste”.

L’emanazione del regolamento 715/2013/Ue recante “Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti”, che segue i precedenti regolamenti comunitari relativi ai rottami metallici (ferro, acciaio e alluminio) ed ai rottami di vetro, si colloca nel solco concettuale ed operativo dell’articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto), commi 1 e 2, del Dlgs 152/2006, all’ombra, naturalmente, della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti. I commi 1 e 2 dell’articolo 184-ter, precisano, infatti, che “Un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero (…) e soddisfi i criteri specifici” (…) adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (…)”. L’adozione di tali criteri specifici, come ulteriormente precisato dal comma 1, dovrà avvenire nel rispetto di alcune condizioni generali che rappresentano la cornice concettuale di riferimento per la sostanza e/o l’oggetto cui si applica la cessazione della qualifica di rifiuto: • l’utilizzo comune per scopi specifici; • l’esistenza di un mercato e/o di una domanda specifica; • il rispetto di requisiti tecnici per scopi specifici; • il rispetto della normativa e degli standard eventualmente esistenti ed applicabili; • l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente e sulla salute umana connessi all’utilizzo. Le parole-chiave per la cessazione della qualifica di rifiuto restano quindi recupero e criteri specifici. In tal senso, pertanto, i regolamenti comunitari in materia di rottami metallici, vetro e rame, hanno indicato specificatamente le operazioni di recupero “ammissibili” ed hanno definito anche criteri specifici per consentire la cessazione della qualifica di rifiuto. Il regolamento 715/2013/Ue è perfettamente in linea con questa logica. Alla luce dell’esperienza personale, maturata soprattutto nello svolgimento in campo delle verifiche di validazione, si ritiene, preliminarmente, di dover focalizzare l’attenzione del Lettore su alcuni temi specifici. Innanzitutto, alcune definizioni, contenute anche nel nuovo regolamento 715/2013/U, sono di particolare interesse e, come è avvenuto in occasione dell’applicazione dei due precedenti regolamenti comunitari sui rottami metallici e sui rottami di vetro, possono suscitare alcune difficoltà applicative ed errori di interpretazione. La definizione di produttore, ad esempio, così come indicata all’articolo 2, comma 3, regolamento 715/2013/Ue è in parte diversa da quella

più “tradizionale” indicata all’articolo 183, lettera f), Dlgs 152/2006. Il regolamento comunitario sui rottami di rame, infatti, individua nel produttore, come effettivamente avviene nella pratica operativa, il detentore, cioè il soggetto (persona fisica o giuridica) in possesso dei rottami di rame, che cede ad un altro detentore rottami di rame che, per la prima volta, hanno cessato di essere considerati rifiuti. Di particolare interesse, inoltre, sono anche le definizioni, peraltro già presenti anche nel regolamento 333/2011/Ue sui rottami metallici e nel regolamento 1179/2012/Ue sui rottami di vetro, di “personale qualificato” e di “controllo visivo” associate alle attività di recupero e di cessazione della qualifica di rifiuto applicate ai rottami di rame. Il personale qualificato, definito come chi “(…) per esperienza o formazione, ha le competenze per controllare e valutare le caratteristiche dei rottami di rame”, che effettivamente opera all’interno dell’impianto di recupero principalmente attraverso il controllo visivo, definito come “il controllo dei rottami di rame (…) che impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata”, rappresenta l’attore principale dell’attività di cessazione della qualifica di rifiuto nella pratica delle operazioni di recupero associate a quanto disposto dai regolamenti comunitari. È a lui, infatti, che compete il monitoraggio sulla qualità delle singole partite di rottami di rame ottenute dalle operazioni di recupero, l’individuazione/stima, attraverso anche il controllo visivo, delle quantità di materiali estranei all’interno delle stesse ed il controllo radiometrico di ognuna delle partite prodotte. Nemmeno è da sottovalutare, inoltre, quanto richiesto espressamente in termini di capacità, definite come “(…) capacità sensoriali umane (…)” dal regolamento 715/2013/Ue, al soggetto che svolge i controlli di accettazione sui rifiuti in ingresso all’impianto di recupero che si aggiungono, per così dire, alle necessarie conoscenze della normativa di settore per il trasporto dei rifiuti stessi. Ricorre quindi, fin dall’elencazione delle definizioni che accompagnano il regolamento 715/2013/Ue (peraltro, come già detto, già in uso negli altri regolamenti comunitari sulla cessazione della qualifica di rifiuto), l’accento sulle capacità sensoriali richieste agli attori principali dell’attività di cessazione della qualifica di rifiuto su cui ci sentiamo di dover focalizzare l’attenzione del Lettore. Veniamo ora ad una disamina più accurata dei contenuti del regolamento comunitario sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di rame che, già in vigore, si applica dal 1° gennaio 2014. Il regolamento 715/2013/Ue, che si compone di 6 articoli e 2 allegati tecnici, prevede il soddisfacimento simultaneo di tre specifici requisiti per poter procedere alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di rame: • il rispetto di specifici requisiti relativi al ma-


In merito al processo ed alle tecniche di trattamento dei rottami di rame, l’allegato I, punto 3 del regolamento 715/2013/Ue prescrive che: • i rottami di rame/rifiuti siano separati alla fonte o durante la raccolta ovvero gli stessi, in ingresso all’impianto di recupero, siano sottoposti ad un trattamento finalizzato a separare i rottami di rame/rifiuti dagli altri elementi non metallici e diversi dal rame;

Lo stesso allegato I, punto 3, regolamento 715/2013/Ue, inoltre, prevede specifiche prescrizioni cui ottemperare per i rottami di rame/rifiuti contenenti elementi pericolosi (materiale in entrata proveniente da Raee e/o veicoli fuori uso, Cfc, cavi con rivestimenti in materie plastiche, ecc.). Anche la qualità del materiale recuperato, per il quale è cessata la qualifica di rifiuto, è regolamentata specificatamente dall’allegato I, punto 1, regolamento 715/2013/Ue che prescrive: • i rottami di rame ottenuti dal recupero devono essere suddivisi da personale qualificato in categorie secondo le specifiche del cliente e/o di settore o secondo una norma per poter essere utilizzati direttamente nella produzione di sostanze/oggetti in impianti di fusione, raffinazione, ecc.; • lo svolgimento di analisi ad intervalli adeguati (almeno 6 mesi) di campioni rappresentativi di ogni categoria di rottami di rame per misurare le componenti totali estranee; • la tolleranza ammessa per i materiali estranei (metalli diversi dal rame, terra, polvere, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno, fanghi, ecc.) contenuti in una singola partita potrà essere ≤ 2% in peso (è il personale qualificato che esegue controlli visivi di ogni partita); • un limite accettabile, anch’esso verificato a vista da personale qualificato, di ossido metallico per ogni partita che risulti coerente con lo stoccaggio all’aperto del materiale; • l’assenza, alla vista, di oli, emulsioni oleose e lubrificanti (è consentita la presenza di una quantità trascurabile che non comporti gocciolamento), • lo svolgimento di un monitoraggio radiometrico di ogni partita di rottami di rame che comporta l’emissione di un certificato da allegare alla documentazione relativa alla partita; • l’assenza delle caratteristiche di pericolo indicate all’allegato III della direttiva 2008/98/Ce;

Procedure di gestione (regolamento 715/2013/Ue)

• l’assenza di contenitori sottopressione in grado di provocare eventuali esplosioni in una fornace; • l’assenza di Pvc (rivestimenti, vernici, residui di materie plastiche, ecc.). Il secondo requisito da soddisfare, per poter procedere alla cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di rame, riguarda l’implementazione di un sistema di gestione del monitoraggio e controllo dei processi relativi al recupero (articolo 5, regolamento 715/2013/Ue). Il Sistema di gestione previsto dal regolamento 715/2013/Ue prevede l’obbligo di predisporre procedure di gestione (letteralmente procedimenti documentati come precisato all’articolo 5, comma 2, Sistema di gestione) riguardanti: • il controllo in accettazione dei rottami di rame/rifiuti in ingresso all’impianto di recupero (allegato I, punto 2); • il monitoraggio sulla qualità dei rottami ottenuti dal recupero (allegato I, punto 1); • l’efficacia del monitoraggio delle radiazioni (allegato I, punto 1); • monitoraggio dei processi/tecniche di trattamento (allegato I, punto 3.3); • osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami di rame; • registrazione dei controlli effettuati; • revisione e miglioramento del sistema di gestione; • formazione del personale addetto alle operazioni di recupero e di cessazione della qualifica di rifiuto. Come è stato più volte sottolineato nel commentare il regolamento 333/2011/Ue sui rottami metallici ed il regolamento 1179/2012/Ue sui rottami di vetro, il Sistema di gestione del monitoraggio e controllo dei processi relativi al recupero presenta alcune similitudini con il Sistema di gestione della qualità previsto dalla norma internazione ISO 9001:2008. Di seguito, molto sinteticamente, viene proposta una tabella con l’indicazione dei punti di similitudine tra i procedimenti documentati richiesti dal regolamento 715/2013/Ue e la noma internazionale ISO 9001:2008 che possono essere di aiuto nell’implementazione del Sistema di gestione richiesta dal regolamento comunitario.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 211 (11/13)

Gli specifici requisiti relativi al materiale da recuperare (rottami di rame/rifiuti), da soddisfare prima dell’ingresso nell’impianto di recupero, prevedono (allegato I, punto 2, regolamento 715/2013/Ue): • lo svolgimento di controlli a vista, oltre a quelli documentali previsti dalla normativa sul trasporto dei rifiuti, finalizzati all’accettazione dei soli rifiuti contenenti rame o leghe di rame recuperabili; • il divieto di accettazione di limature, scaglie e polveri contenenti alcuni tipologie di fluidi (oli ed emulsioni oleose) e di fusti e/o contenitori che hanno contenuto oli e vernici ad eccezione delle apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso; • il divieto di accettazione di rifiuti pericolosi tranne quando si dimostri che le caratteristiche di pericolo siano state eliminate attraverso l’applicazione delle indicazioni relative ai processi/tecniche contenute all’allegato I, punto 3 del regolamento 715/2013/Ue.

• siano tenuti separati dagli altri rifiuti i rottami di rame/rifiuti ottenuti dal trattamento; • tutti i trattamenti meccanici (taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione, selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento), necessari per preparare i rottami metallici all’utilizzo diretto, siano stati portati a termine.

Legislazione norme comunitarie Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue

teriale da recuperare (in ingresso all’impianto di recupero comunque debitamente autorizzato dall’Autorità competente), al suo processo di trattamento (cioè recupero) ed alla qualità del materiale recuperato (allegato I al regolamento 715/2013/Ue); • l’implementazione di un Sistema di gestione per il monitoraggio e controllo dei processi relativi al recupero (articolo 5, regolamento 715/2013/Ue); • la certificazione del Sistema di gestione ad opera di un organismo preposto alla valutazione della conformità secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario 765/2008, ovvero da un verificatore ambientale previsto dalle disposizioni del regolamento 1221/2009/Cee sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e auditEmas (articolo 5, regolamento 715/2013/Ue).

ISO 9001:2008

Controllo in accettazione dei rottami di rame/rifiuti in ingresso all’impianto di recupero (allegato I, punto 2)

Punto 7.4.1 Processo di approvvigionamento (Prodotto conforme ai requisiti e qualifica dei fornitori)

Monitoraggio dei processi/tecniche di trattamento (allegato I, punto 3.3)

Punto 8.2.3 Monitoraggio e misurazione dei processi

Monitoraggio sulla qualità dei rottami ottenuti dal recupero (allegato I, punto 1)

Punto 8.2.4 Monitoraggio e misurazione del prodotto

Efficacia del monitoraggio delle radiazioni (allegato I, punto 1)

Punto 7.6 Tenuta sotto controllo delle apparecchiature di monitoraggio e di misurazione (segue)

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