RIFIUTI
dicembre 2013 mensile
n. 212 (12/13) Euro 14,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
bollettino di informazione normativa
L’intervento Adr e trasporto rifiuti: obblighi e responsabilità condivisi
pag.4
di Roberto Montali
Classificazione rifiuti: ulteriori riflessioni
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di Claudio Rispoli
Legislazione norme nazionali Sperimentazione per rifiuti urbani pericolosi dal 30 giugno 2014
Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
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Decreto 7 agosto 2013
20 21
il commento di Alessandro Geremei Recupero energetico e correttivo al fattore climatico: l’Italia anticipa le decisioni Ue il commento di Paola Ficco
Giurisprudenza Confisca del mezzo: non è esclusa dalla tardiva iscrizione all’Albo
Corte di Cassazione – Sentenza 14 ottobre 2013, n. 42140 Veicoli fuori uso: se stazionano nel piazzale del concessionario è deposito preliminare e va autorizzato
Corte di Cassazione – Sentenza 2 ottobre 2013, n. 40747 Infrastrutture per gestire i rifiuti: è competente il Giudice ordinario
Corte di Cassazione – Sentenza 30 settembre 2013, n. 22317 Abbandono: per il reato è sufficiente che l’attività economica ricorra di fatto
Corte di Cassazione – Sentenza 18 settembre 2013, n. 38364
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Prassi Sistri: i professionisti non sono obbligati
Circolare 1° ottobre 2013 Sistri – Quadro sinottico
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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe
Edizioni Ambiente
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“L a
Repubblica promuove lo sviluppo della cultu‑ ra e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. È l’artico‑ lo 9 della Costituzione. Della nostra Costituzione, quella che in molti diciamo essere la più bella del mondo e quella che in moltissimi… non conosciamo! Del resto in un Paese che pre‑ ferisce le slot machines alla cultura non si può pretendere che la conoscenza della Costituzione sia così diffusa e che, addirit‑ tura, solo si sospetti l’esistenza del suo articolo 9. L’Italia pos‑ siede il patrimonio artistico e culturale più grande del mondo, frutto di creatività artistiche e scientifiche uniche; nonostan‑ te le pecche dell’istruzione nazionale, i nostri “cervelli” rie‑ scono ancora ad affermarsi nei dipartimenti universitari stra‑ nieri, sempre attenti al merito e non (solo) alle vischiosità dei rapporti. Nonostante questo, da diversi decenni, attraversiamo una crisi che, ormai, sembra non avere fine. È una crisi strut‑ turale che tocca i sistemi economici perché la fragilità è, in‑ nanzitutto, morale e civile. Dal piccolo gesto di volgarità quotidiana della macchina in doppia fila allo scempio (a tutti i livelli) dei roghi campani per vent’anni. Sul piano pubblico e su quello privato la supina accettazione delle oscene parole di Giulio Tremonti (all’epoca ministro dell’economia) “la cultura non dà da mangiare” è il tristissimo esempio di come si consenta al primo che pas‑ sa (anche se ministro) di farsi beffe del capitale cognitivo ita‑ liano, cioè di quell’insieme di competenze umanistiche, scien‑ tifiche e tecniche di cui un Paese dispone. Invece, la cultura è una risorsa. Sempre, ma soprattutto in tempi di crisi. Non è né una civetteria né un lusso È una risor‑ sa tutta nostra, italiana, perché ambiente, arte e architettura sono tutte italiane. Nessuno può toglierci tutto questo, tranne noi. Infatti, ce ne stiamo privando, perché siamo sempre più riluttanti a capire che nella cultura bisogna investire, risco‑ prendone l’enorme valore, anche economico. In occasione del‑ la manifestazione Florens 2010, la European House – Ambro‑ setti presentò uno studio che calcolava gli effetti dell’investi‑ mento culturale (anche) sull’occupazione. Risultato: per ogni incremento di una unità di lavoro nel settore culturale, l’in‑ cremento totale sulle unità di lavoro del sistema economico
è di 1,65. Di cui 1,10 trattenute all’interno del settore cultura‑ le, 0,13 generati nell’industria manifatturiera, 0,07 nei traspor‑ ti e nel commercio, 0,04 nell’agricoltura, 0,03 nelle costruzioni e 0,02 nell’industria non manifatturiera e nel settore degli al‑ berghi e della ristorazione. Sono passati tre anni, ma l’Italia continua a non rendersi con‑ to di questi dati e a non capire che i Paesi che investono molto in cultura crescono economicamente e hanno un potente sen‑ so civico. Quasi come se le due cose fossero connesse (ma pen‑ sa un po’!). Creatività e innovazione migliorano la vita civi‑ le e istituzionale di un Paese assai meglio di ogni feroce leg‑ ge di stabilità. E mentre siamo qui a crogiolarci sulle vestigia di un patrimo‑ nio inestimabile, consentiamo il traffico di opere d’arte, il de‑ pauperamento dei musei e il crollo di Pompei, mentre la Glo‑ bal city of art con richiami immensi al rinascimento italia‑ no è ormai da anni niente meno che Singapore, la repubbli‑ ca che, guarda caso, cresce a due cifre ormai da dieci anni e che già dal 1989 effettua cospicui investimenti culturali a sup‑ porto della creatività, dell’innovazione e della qualità della vi‑ ta, dove i musei di arte, storia, e scienza sono inaspettatamente e semplicemente spettacolari. In Italia, invece, vince il voyeu‑ rismo infanticida degli adulti che, accettando e amplificando le acerbe vanità dei bambini, li trasforma in tristi maschere di un avanspettacolo esibizionista. Il futuro. Ben vengano allora gli Stati generali della cultura promossi in questi giorni da Il Sole 24 Ore per la ricerca di un nuovo illu‑ minismo dove efficienza istituzionale, benessere sociale e liber‑ tà economica sono rimessi alla capacità di investire con lungi‑ miranza nel capitale cognitivo. Sì, se ne parla, certo, ma non tanto come meriterebbero: tutto rimane sempre tra un pubblico di iniziati, e invece il messag‑ gio andrebbe veicolato per le strade, nelle scuole, tra la gente, con gioia e non come un’accusa di cose complicate. Ma occor‑ re fare presto, perché prima che una nuova bellezza torni a da‑ re ordine alle cose, a tutte le cose, possono passare anche molte generazioni. E nel frattempo si fa tardi. Troppo tardi. Per tutti. Paola Ficco
L’intervento
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 212 (12/13)
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Adr e trasporto rifiuti: obblighi e responsabilità condivisi di Roberto Montali Chimico
Link di approfondimento Per un approfondimento si veda anche “ADR: le novità in vigore dal 1° luglio 2013” di R. Montali, su questa Rivista n. 207 – giugno 2013
Nell’ambito della gestione dei rifiuti il trasporto rappresenta senza ombra di dubbio una delle fasi più delicate e una delle aree di in‑ tervento più critiche del settore, che impone una approfondita co‑ noscenza delle diverse disposizioni normative tra cui quelle rela‑ tive al trasporto di merci pericolose su strada e via mare ed inol‑ tre, in casi di accordi con partner commerciali esteri, anche quel‑ lo sulla tracciabilità e sul trasporto transfrontaliero. Gli incidenti nell’ambito del trasporto di materie pericolose prevedono spesso se‑ vere conseguenze civili e penali, nei casi di accertata responsabili‑ tà delle figure coinvolte nel trasporto stesso. Pertanto tale fase non va vista come una semplice attività, ma co‑ me un esercizio che nel tempo ha assunto le dimensioni e la com‑ plessità di una vera e propria disciplina che, come tale, necessita di una speciale attenzione. Ciò allo scopo di operare senza incor‑ rere nelle gravi sanzioni previste dal Codice ambientale, dal Codi‑ ce della strada, dagli Accordi e dai codici internazionali e dai rego‑ lamenti comunitari. Il pesante regime delle responsabilità (pena‑ li e amministrative) condivise, previsto non solo per i veicoli e per i trasportatori e loro personale, ma anche per gli intermediari e per i produttori, necessita senza ombra di dubbio di approfondita cono‑ scenza di come e quando applicare le norme basilari quali l’Accor‑ do ADR, l’IMDG Code, il RID e, nel caso di import/export, il rego‑ lamento (Ce) 1013/2006. In un tale scenario, non solo il trasportatore, ma anche il produttore, o le figure intermedie della fase del trasporto (es. caricatore, scari‑ catore) e lo stesso destinatario dei rifiuti devono essere a conoscenza di tali normative e rispettarle anche perché la corresponsabilità dei vari soggetti lungo la management chain dei rifiuti è stata riba‑ dita non solo in passato ma anche recentemente dalla stessa Cassa‑ zione; ad es: “Colui che conferisce i propri i rifiuti a soggetti ter‑ zi per il recupero o lo smaltimento ha il dovere di accertare che gli stessi siano debitamente autorizzati allo svolgimento di dette attività, con la conseguenza che l’inosservanza di tale elemen‑ tare regola di cautela imprenditoriale è idonea a configurare la responsabilità per il reato di illecita gestione di rifiuti in con‑ corso con coloro che li hanno ricevuti in assenza del prescrit‑ to titolo abilitativo.” (Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2013, n. 29727). Ed ancora: “Le responsabilità per la corretta effettuazione della gestione dei rifiuti, gravano su tutti i soggetti coinvol‑ ti nelle operazioni di trasporto e per il detentore non è suffi‑ ciente consegnare il rifiuto ad un trasportatore” (Cass. pen. 9 agosto 2007 n° 32338). “In una indagine per traffico illecito di rifiuti, è legittimo il sequestro preventivo del carico indirizzato all’estero (in Ci‑ na) se si interrompe la tracciabilità, per esempio attraverso una compravendita degli stessi, fra l’altro ad opera di società non autorizzate a questa attività. Infatti, secondo la leg‑ ge la responsabilità del carico grava sul generatore dei rifiu‑ ti fino all’arrivo a destinazione” (Cass. pen., sez. III, 13 marzo 2013, n. 1183). “Nel caso in cui il soggetto ricevente il rifiuto non sia in possesso delle prescritte autorizzazioni, o sia autorizzato a ricevere rifiu‑ ti diversi da quelli oggetto di conferimento (ad esempio diverso codice CER o diversa classificazione), il produttore e il detentore del rifiuto rispondono a titolo di concorso del reato di cui (…) all’articolo 256 Dlgs. n. 152 del 2006, atteso che su questi grava l’obbligo di verifica della esistenza e regolarità della citata au‑ torizzazione” (Cass. pen. 18038 del 11 maggio 2007). L’inosservanza delle norme in essere violerebbe peraltro l’ormai consolidato in ambito comunitario e nazionale “principio di
Ciò avalla in maniera definitiva quanto da sempre la norma di settore ha previsto e cioè che il produttore del rifiuto sia li‑ bero da qualunque responsabilità solo laddove abbia affida‑ to i propri rifiuti a soggetti regolarmente autorizzati per quan‑ to di loro competenza. In caso contrario egli potrebbe dover rispondere assieme a detti soggetti di vari reati tra cui anche quello di gestione illecita di rifiuti sanzionabile penalmente. A dispetto di quanto affermato è ancora non infrequente il caso di soggetti che si ritengono sollevati da qualunque responsabilità, una volta conferiti i rifiuti ad un qualsiasi trasportatore, senza verifi‑ carne il possesso dei titoli autorizzativi in particolare ad es. il ri‑ spetto dell’ADR.
(1) Per spedizione, l’ADR intende “uno o più colli, oppure un carico di merci pe‑
ricolose presentate al trasporto da uno speditore”; tali operazioni devono essere
“Articolo 11. – Certificazione di qualità per specifiche catego‑ rie di trasporto L’adozione di sistemi di certificazione di qualità da parte dei vettori per il trasporto su strada di categorie merceologiche particolarmente sensibili, quali le merci pericolose, le derrate deperibili, i rifiuti industriali ed i prodotti farmaceutici, è effettuata, nel rispetto dell’autonomia imprenditoria‑ le degli stessi vettori ed ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione, allo scopo di of‑ frire agli utenti un servizio di trasporto efficiente e vantaggio‑ so in termini di sicurezza, razionalizzazione dei costi e com‑ petitività. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale, le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, non si applicano ai trasporti di merci su strada di cui al comma 1, laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con vettore in possesso di specifica certificazione di qualità rilasciata conformemente a quanto previsto al comma 3.” Appare quindi basilare, ove si ricorra ad altri operatori (ad esem‑ pio appalto di un carico ad un caricatore o di uno scarico ad uno scaricatore): • lavorare con ditte certificate e verificare sempre il posses‑ so delle certificazioni e la loro scadenza • stipulare contratti in forma scritta che tutelino da eventuali inadempienze dell’appaltatore attraver‑ so l’indicazione, nel contratto stesso, che “tutte le operazioni sa‑ ranno eseguite nel rispetto della normativa ADR” in quan‑ to, in assenza di tale formalizzazione, si potrebbe dover risponde‑ re personalmente degli eventuali danni causati da inadempienze degli appaltatori. Lasciando ai giuristi l’approfondimento degli aspetti giuridici, ciò che preme evidenziare in questa sede è l’importanza che riveste, in ogni fase del trasporto, la conoscenza approfondita della normati‑ va di settore (ADR), in particolare per poter distinguere in primis le responsabilità che gravano sui vari soggetti lungo la catena del tra‑ sporto, in caso di incidente o di infrazione. Allo scopo la nota rias‑ sume i principali obblighi a carico delle figure che gestiscono rifiu‑ ti pericolosi ai sensi dell’Accordo ADR, fornendo preliminarmente le definizioni di detti soggetti quali quelle in esso indicate, risultando queste fondamentali nei contenziosi che possono sorgere in caso di incidente o di sanzioni comminate dall’autorità di controllo. Oltre a definire i rifiuti come “le materie, soluzioni, miscele o oggetti che non possono essere utilizzati come tali, ma che so‑ no trasportati per essere ritrattati, smaltiti in una discarica o eliminati per incenerimento o con altro metodo” l’Accordo ADR contiene le definizioni dei soggetti sotto riportati:
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In materia di responsabilità condivisa non va poi trascurato quan‑ to indicato a chiare lettere anche nel Dlgs 286/2005 “Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regola‑ ta dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore” che, agli artico‑ li 7 ed 11, ben descrive lo scenario e l’importanza fondamentale che in esso assume un contratto di trasporto correttamente stipulato: “Articolo 7. – Responsabilità del vettore, del committente, del caricatore e del proprietario della merce. (…) Nei confronti dei soggetti che esercitano abusivamen‑ te l’attività di autotrasporto, le sanzioni di cui all’articolo 26, comma2, legge 6/6/1974, n. 298, si applicano al committente, al caricatore ed al proprietario della merce che affidano il servizio di trasporto ad un vettore che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo, ovvero che operi vio‑ lando condizioni e limiti nello stesso prescritti, oppure ad un vettore straniero che non sia in possesso di idoneo titolo che lo ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle merci trasportate. Gli organi di polizia stradale procedono al sequestro. In presenza di contratto di trasporto di merci su strada stipu‑ lato in forma scritta, laddove il conducente del veicolo abbia violato le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, di cui al comma 6, il vettore, il committente, nonché il caricatore ed il proprietario delle merci che abbiano fornito istruzioni al conducente in merito alla riconsegna delle stes‑ se, sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’articolo 197 dlgs. n. 285/92 qualora le modalità di esecuzione della prestazione, previste nella documentazione contrattuale, risultino incompatibili con il rispetto, da parte del conducente, delle norme sulla sicurezza della circolazio‑
ne stradale violate, e la loro responsabilità sia accertata dalla polizia stradale. Sono nulli e privi di effetti gli atti ed i compor‑ tamenti diretti a far gravare sul vettore le conseguenze econo‑ miche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore ed al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione (…)”
L’intervento Trasporto in ADR
precauzione” peraltro già applicato in tutte le normative che re‑ golamentano la sicurezza e la gestione dei rifiuti. Cita infatti espressamente l’articolo 178 comma 3 del Codice am‑ bientale: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di respon‑ sabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel‑ la produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consu‑ mo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princi‑ pi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particola‑ re riferimento al principio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di effica‑ cia, efficienza, economicità e trasparenza.
Speditore (in genere il produttore dei rifiuti): “L’impresa che ef‑ fettua una spedizione (1) di merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Quando il trasporto è effettua‑ effettuate, se del caso, sulla base dei docu‑ menti di trasporto e di accompagnamen‑
to, mediante un esame visivo del veicolo o dei container e, se del caso, del carico.
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L’intervento Trasporto in ADR
Prospetto riepilogativo dei controlli eseguibili (cd. lista di controllo) – Allegato I, direttiva 95/50/Ce 1. Luogo di controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Ora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Distintivo di nazionalità e n. di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Impresa che effettua il trasporto, indirizzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Conducente/Assistente del conducente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Mittente, indirizzo, luogo di carico (1) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Destinatario, indirizzo, luogo di scarico (1) (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Quantità complessiva delle merci pericolose per unità di trasporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Limite di quantità ADR 1.1.3.6 superato [ ] si [ ] no 12. Modalità di trasporto [ ] alla rinfusa [ ] imballaggio [ ] cisterna Documenti di bordo 13. Documento di trasporto [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 212 (12/13)
14. Istruzioni scritte [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 15. Accordo bilaterale/multilaterale/autorizz naz. [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 16. Certificato di omologazione dei veicoli [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 17. CFP conducente [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile Operazione di trasporto 18. Merce autorizzata per il trasporto [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 19. Veicoli autorizzati per merci trasportate [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 20. Disposizioni su modalità di trasporto (rinfusa, imballaggio, Cisterna) [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 21. Divieto di carico misto [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 22. Carico, fissaggio del carico e manipolazione(3) [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 23. Fuga di materie o danneggiamento colli (3) [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 24. Marcatura imballaggio ONU / marcatura cisterna (2) (3) [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 25. Marcatura imball.(ad es. ONU) ed etichettatura (2) [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 26. Segnalazione sul veicolo/cisterna [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 27. Marcatura veicolo/unità di trasporto (targa arancio, temp.elevata) [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile
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(segue)
L’intervento Trasporto in ADR
(segue) Equipaggiamento di bordo 28. Attrezzatura di sicurezza di tipo generico specificata in ADR [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 29. Attrezzatura relativa a merci trasportate [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 30. Altre attrezzature specificate nelle istruzioni scritte [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 31. Estintori [ ] controllato [ ] infrazione constatata [ ] non applicabile 39. Se del caso, categoria di rischio più rilevante in relazione alle infrazioni [ ] Categoria I [ ] Categoria II [ ] Categoria III 40. Osservazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41. Autorità che ha effettuato il controllo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Da completare solo se pertinente ai fini di un’infrazione. (2) Da inserire alla voce «osservazioni» nel caso di servizi di trasporto groupage. (3) Verifica delle infrazioni visibili.
Normativa di riferimento
• Dlgs del 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della leg‑ ge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della si‑ curezza nei luoghi di lavoro” (Gu 30 aprile 2008, n. 101) • Regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (Guue 12 luglio 2006 L190)
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SISTRI, come fare
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Soggetti obbligati e adempimenti a cura della Redazione normativa di Edizioni Ambiente
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 212 (12/13)
• ADR – Accordo Europeo relativo al trasporto di merci pericolo‑ se su strada – 2013 • Dlgs 21 novembre 2005, n. 286 “Disposizioni per il riassetto nor‑ mativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’at‑ tività di autotrasportatore” (Gu 9 gennaio 2006 n. 6) • Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (Gu 14 aprile 2006 n. 88)
Il 30 aprile 2013 per l’ennesima volta è stato riavviato il Sistri, il “sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”. Un meccanismo che da anni vede le aziende alle prese con continui stop and go e con regole difficili da interpretare.
Aggiornato a Novembre 2013 Formato: ePub Prezzo: 4,99 euro
Una guida pratica per il rispetto degli obblighi previsti dal Sistri, il sistema che impone la comunicazione telematica dei dati sui rifiuti gestiti, il monitoraggio satellitare del loro trasporto e il videocontrollo dei conferimenti negli impianti di recupero o smaltimento. Per i produttori di rifiuti speciali pericolosi con più di 10 dipendenti, la partenza sarà dal 1° ottobre. Per tutti gli altri soggetti l’obbligo scatta dal 3 marzo 2014.
Disponibile su edizioniambiente.it
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L’intervento
Classificazione rifiuti: ulteriori riflessioni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 212 (12/13)
di Claudio Rispoli Chimico – Esperto ADR
Link di approfondimento FREEBOOK GRATUITO PER UN AGGIORNAMENTO PERMANENTE “Produttori, come gestire i rifiuti speciali. Vademecum per le imprese” (di Paola Ficco e Claudio Rispoli)
Torniamo sul tema della classificazione dei rifiuti per fare il pun‑ to sulle cosiddette “voci a specchio”: il tema è piuttosto importan‑ te, in quanto riguarda produttori e gestori di rifiuti, soggetti che forniscono prestazioni di classificazione di rifiuti, Enti competen‑ ti ed Organi di controllo; alcuni degli argomenti trattati erano già stati accennati in alcuni Quesiti risolti o in altri articoli pubblica‑ ti su questa Rivista. È necessario precisare che la nozione di “voce a specchio” è sta‑ ta eliminata con il Dlgs 205/2010 (di recepimento della diretti‑ va 2008/98/Ce), che ha modificato il punto 5 dell’allegato D, Dlgs 152/2006, ma è ancora ampiamente in uso tra gli addetti, non solo in Italia ma anche in molti altri Stati europei. Stiamo quindi par‑ lando dei codici rifiuto la cui definizione riporta un “riferimento specifico o generico a sostanze pericolose”: pertanto a questi, ai fini della classificazione, si applica il criterio della concentrazione di sostanze pericolose. La domanda è: quali sono le “voci a specchio”, visto che non esi‑ ste (né è mai esistito) un elenco europeo delle stesse? La situazione può essere riassunta come segue. In Italia l’unica fonte ufficiale di riferimento è il documento Apat “Il nuovo elenco dei rifiuti e gli schemi di trasposizione”, Rap‑ porti 19/2002 (1), nel quale, al punto 2.2.1, si legge: “Su un to‑ tale di 839 codici, i rifiuti pericolosi, ovvero quelli contrasse‑ gnati con asterisco, sono pari a 405, di questi, circa il 40%, è rappresentato da rifiuti individuati da voci speculari, per i quali la decisione prevede l’accertamento analitico”. Più avanti, al capitolo 4, viene riportato l’elenco dettagliato delle voci a specchio, con la seguente introduzione: “A seguito dell’adozione del nuovo Elenco dei rifiuti nell’ordi‑ namento nazionale, è emersa la necessità, anche nel Sistema Agenziale, nell’ambito delle proprie funzioni di informazione, verifica e controllo del ciclo dei rifiuti, di adottare metodiche comuni nell’identificazione dei rifiuti condivise su tutto il ter‑ ritorio nazionale. È stato, pertanto, proposto un elenco di voci speculari, ripor‑ tato nella successiva tabella, con l’obiettivo di individuare, in maniera puntuale ed uniforme quali rifiuti debbano essere sottoposti a verifica analitica al fine di accertarne la classifi‑ cazione come pericolosi o non pericolosi”. Dall’esame di tale elenco risultano 148 rifiuti “a specchio” perico‑ losi e 166 rifiuti “a specchio” non pericolosi. In Germania il sito dell’Agenzia ambientale tedesca (Umweltbun‑ desamt), alla pagina internet http://www.umweltbundesamt.de/ abfallwirtschaft‑e/sonderabfall/index.htm afferma l’esistenza di 172 voci a specchio che sono poi esplicitate in un’apposita Linea guida (2) (ne risultano 173 codici a specchio pericolosi, cui sono associati diversi codici non pericolosi), che fornisce anche indica‑ zioni particolari specifiche per specifici rifiuti. Nel Regno Unito l’Environment Agency inglese ha da tempo re‑ alizzato un ottima guida sui rifiuti pericolosi e sulla loro classi‑ ficazione, giunta quest’anno alla terza edizione, la famosa WM2 (3). Ivi, nell’appendice A dedicata al Catalogo dei rifiuti, figura‑ no chiaramente esplicitate 167 voci a specchio pericolose e 176 non pericolose (tra l’altro, proprio relativamente alle voci a spec‑
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(1) Da notare che né la direttiva Mi‑ nAmbiente 9 aprile 2002, né il Dlgs 152/2006 hanno precisato esplicita‑ mente quali siano le voci a specchio. (2) www.bmu.de/fileadmin/
bmu‑import/files/english/waste_ management/downloads/application/ pdf/hinweise_avv_engl.pdf (3) www.environment‑agency.gov.uk/ business/topics/waste/32180.aspx
In Francia non è stato reperito alcun documento ufficiale sul tema; la Guida FNADE (Fédération Nationale des Activités de la Dépollution et de l’Environnement) “La classification des déchets” riporta dell’esistenza di 359 “voci a specchio”, di cui 288 a coppie semplici ed esplicite e 71 “particolari” (4). Non si tratta di esaminare in questa sede i contenuti ed i criteri adottati dai diversi Stati, ma è del tutto evidente che esistono lettu‑ re diverse della norma; tra l’altro, se si pensa che il Catalogo dei ri‑ fiuti aveva come scopo quello di adottare una nomenclatura/codi‑ fica comune al fine di facilitare sia la raccolta e lo scambio di da‑ ti, sia la gestione stessa dei rifiuti (5), si può facilmente concludere che, almeno relativamente ai codici a specchio, tale obbiettivo non sia stato raggiunto (6).
Ma torniamo all’unico riferimento nazionale esistente, la citata pubblicazione Apat (Rapporto 19/2002), che, per il ruolo attribui‑ to all’Ispra (ex Apat) dalla legge e per le funzioni che svolge, ha un significativo carattere di ufficialità. Tale documento sembra essere stato trascurato da molti addetti ai lavori, che forse, per identifica‑ re le voci a specchio, hanno preferito affidarsi a testi non ufficiali diversi (compreso il Cer pubblicato da Reteambiente.it e su questa Rivista, frequentemente copiato), piuttosto che ad esso. Indubbiamente il Rapporto Apat appare obsoleto e non aggiorna‑ to alla norma vigente, ma soprattutto alcuni contenuti, anche al‑ la luce delle esperienze maturate dalla sua pubblicazione ad oggi, risultano ben poco condivisibili e necessiterebbero di una radicale revisione (ciò può forse spiegare la scarsa considerazione che ha ri‑
(4) “These mirror categories con‑ cern a total amount of 359 wastes, from which 288 respond to a strict mirror entry (waste name is repe‑ ated twice, once as hazardous cha‑ racter, once without) and 71 are on a conditional mirror entry, de‑ pending on specific hazardous sub‑ stance”.
(5) Concetto ribadito nel considerando 14 della direttiva 2008/98/Ce. (6) Le problematiche relative alle vo‑ ci a specchio sono descritte anche in “Study on coherence of waste legisla‑ tion” final report – European Commis‑ sion (DG ENV) 11 August 2011, e nello studio “Review of the European List of Waste” Final Report Executive Summa‑
In sintesi, risulta necessario disporre di un nuovo elenco uf‑ ficiale dei rifiuti cui va applicato il criterio di concentrazio‑ ne; in mancanza di prese di posizione europee sul tema, è da auspicare una revisione della pubblicazione Apat citata; tale documento dovrà costituire l’unico riferimento ad uso di tutti gli attori della gestione dei rifiuti e dovrà necessaria‑ mente tenere conto almeno dei seguenti fattori: • principio della fattibilità tecnico‑economica (articolo 178, Dlgs 152/2006) • ricadute gestionali che possono alterare la gerarchia della gestione dei rifiuti (articolo 179, Dlgs 152/2006). Vanno inoltre ricordati i limiti tecnici degli accertamenti analiti‑ ci ossia l’impossibilità di effettuare campionamenti rappresentati‑ vi di molti rifiuti disomogenei, l’indisponibilità di metodi analiti‑ ci applicabili a tutte le matrici, l’impossibilità di determinare esat‑ tamente la composizione di molti rifiuti complessi, e costi e presta‑ zioni che non devono essere sproporzionati al caso (8). Inoltre dovranno essere definite modalità operative univoche, qua‑ li ad esempio • come agire quando le analisi sono impossibili • quali documentazioni possono ritenersi validamente sostitutive, in linea con il punto 4, allegato 1 del Dm 27 settembre 2010 in te‑ ma di discariche • come gestire i casi in cui l’attribuzione delle corrette caratteristi‑ che di pericolo è difficile o impossibile, ad esempio quando, in os‑ sequio al principio di precauzione ed in mancanza di dati, il rifiu‑ to è comunque classificato come pericoloso.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 212 (12/13)
Il criterio di concentrazione è stato introdotto con la decisio‑ ne 2000/532/Cee, che non è stata modificata dalla direttiva 2008/98/Ce; questa però, ha fornito una nuova definizione di ri‑ fiuto pericoloso, apparentemente “scollegata” dal Catalogo euro‑ peo dei rifiuti contenuto nella predetta decisione, che mal si adat‑ ta ai contenuti della decisione medesima, al punto che taluni hanno parlato di “nuovi rifiuti pericolosi” o hanno ritenuto che alcuni codici pericolosi “a priori” siano diventati invece voci spe‑ culari. All’origine di ciò c’è sempre, ovviamente, la già lamenta‑ ta carenza di una presa di posizione netta da parte del Legislato‑ re europeo; ma già in passato la formulazione ambigua di mol‑ te voci del catalogo aveva determinato letture diverse della nor‑ ma, anche nel solo ambito italiano. Ecco quindi la confusione su alcuni codici, “definiti” a specchio da alcuni e non “a specchio” da altri, con conseguenze pesanti, come minimo, nell’ambito del‑ le procedure di gestione dei rifiuti e sulle prescrizioni autorizzati‑ ve di molti impianti (7).
scosso e la frequente disapplicazione anche da parte dei principa‑ li destinatari). In particolare, introdurre l’obbligo di accertamento analitico al fi‑ ne di valutare la non pericolosità per alcuni flussi importantissimi di rifiuti (ad esempio gli imballaggi della famiglia 15), determina un considerevole aumento dei costi di gestione, difficilmente soste‑ nibile, che costituisce quindi un ostacolo per la filiera del recupe‑ ro e che, d’altra parte, può determinare un ingiustificato ricorso ad impianti di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi, saturandone inutilmente le capacità gestionali. Né va dimenticato che l’imposi‑ zione di aggravi economico‑gestionali ingiustificati, soprattutto per i piccoli operatori, possono favorire pratiche illegali, come l’abban‑ dono di rifiuti nell’ambiente (fenomeno frequente ad esempio per i rifiuti da demolizione).
L’intervento Classificazione dei rifiuti
chio, figurano numerose variazioni rispetto alla precedente ver‑ sione).
Quanto sopra non va visto come un momento a sé stante, ma va armonizzato con tutto il quadro normativo esistente e con la sua evoluzione, considerando, in modo particolare, il processo di revi‑ sione dei criteri di classificazione dei rifiuti, di cui si è già parlato nel numero 205 della presente Rivista.
ry November 2008 Ökopol GmbH (repe‑ ribili nel sito della Commissione euro‑ pea); quest’ultimo risulta fondamenta‑ le nella procedura di revisione del Cer e dei criteri di classificazione attualmen‑ te in corso a livello europeo. (7) Si dovrebbe aggiungere che l’incer‑ tezza su quali siano effettivamente i co‑ dici a specchio costituisce una grande
difficoltà nel dirimere vicende giudizia‑ rie inerenti il tema della classificazio‑ ne dei rifiuti. (8) Significative indicazioni sul‑ la necessità di minimizzare gli sfor‑ zi analitici senza pregiudicare la tute‑ la dell’ambiente e della salute sono ri‑ portati nel documento Ökopol citato al‑ la nota 6.
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