Rifiuti n. 214 febbraio 2014

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RIFIUTI

febbraio 2014 mensile

n. 214 (02/14) Euro 14,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa

L’intervento Rifiuti e ADR: ruolo e importanza del consulente

pag. 4

di Roberto Montali

La responsabilità sociale nella gestione dei rifiuti: la nuova norma SR10:2011 IQNet Sistemi di gestione per la responsabilità sociale

7

di Andrea Sillani

Legislazione norme nazionali Legge di stabilità a tutto campo sull’ambiente

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

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Dl 30 dicembre 2013, n. 150

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il commento di Lavinia Basso e Simona Faccioli Milleproroghe: anche per il 2014 le discariche continuano a ricevere (quasi) tutto

Giurisprudenza Esportazioni: la Corte Ue ricorda che il regolamento 1013/2006 limita la circolazione dei rifiuti e che non occorre verificare il divieto di restrizioni del Trattato Ue

Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sentenza 12 dicembre 2013, causa C‑292/12 Prodotto difettoso: se riutilizzato in modo certo non è un rifiuto

Corte di Giustizia delle Comunità europee – Sentenza 12 dicembre 2013, cause riunite C‑241/12 e C‑242/12 Terre, rocce e piccoli cantieri: la scure della Consulta sulla legge friulana

Corte Costituzionale – Sentenza 11 dicembre 2013, n. 300 il commento di Pasquale Fimiani

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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Daniele Bagon, Leonardo Filippucci, Luigi Lovecchio Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe Osservatorio Raee a cura di Maria Letizia Nepi

Edizioni Ambiente

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Giano

bifronte, uno sguardo rivolto in avanti e uno all’indietro. Il dio degli inizi, delle porte e dei passaggi che presidia i giorni andati che si sgretolano e quelli futuri non ancora vissuti, quasi uno spettatore del divenire. È l’arcaica divinità, cui la tradizione ha dedicato il me‑ se di gennaio, che sembra essere il vessillo più adatto sotto il quale in Italia si può collocare la tracciabilità dei rifiuti. Era il 13 gennaio 2010 e sulla Gazzetta ufficiale veniva pubblicato il Dm 17 dicembre 2009. Nasceva il Sistri. Il fu‑ turo. Il dio dei passaggi chiudeva una porta e ne apriva un’altra, fatta di informatica, dematerializzazione e (fra le molte) archiviazione del Mud. Era il 27 dicembre 2013 e sulla Gazzetta ufficiale veniva pubblicato il Dpcm 12 dicembre 2013 recante il nuovo Mud. Un passato che, per quanto già sgretolato, ritorna. Mentre i registri e i formulari continuano (per fortuna) ad essere de‑ gli “evergreen”. La chiusura delle porte del Tempio di Giano nella Roma antica simboleggiava una età di pace. Oggi, nel fluire e ri‑ fluire degli eventi che ci affannano, le porte del tempio sa‑ rebbero spalancate. Eh già, perché non è stata siglata nes‑ suna pace; in questa doppia faccia del tempo c’è solo un limbo stagnante di passato e di futuro che confluiscono in un disordinato presente dove mutamenti e cambi di passo fanno da controcanto al tempo che, inesorabilmente, fugge. Restano le cose e la loro materialità, con l’inevitabile e al‑ tissima dose di persistenza e inerzia. Tutto è accaduto e nulla accade mai; in una specie di gio‑ co pretestuoso e sperimentale le imprese nazionali sono ferme, dopo infinito tempo, a fare ancora i conti con la contingenza, cioè con quel carosello di volontà e caso sem‑ pre scivoloso e alla mercé del primo che passa o dell’ulti‑ mo arrivato. Tutto era scritto nel verbale dell’audizione del collabora‑ tore di giustizia Carmine Schiavone dinanzi alla Com‑ missione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti del 7 ottobre 1997. Un verbale secretato per sedici anni e de‑ classificato solo da pochissimo tempo. Tutti sapevano tut‑

to, ma su questo sapere calava la pietra tombale del segre‑ to di Stato. La tragedia dei rifiuti italiani è frutto del perenne italico vi‑ vere sulla soglia tra legalità e illegalità, dove sullo sfondo il mantra sinistro dell’ecomafia alita veleno. Dove ai camion che Schiavone affermava venire dalla Germania con i fan‑ ghi nucleari si è risposto con pratiche che di pragmatico avevano solo l’ambizione, come i dibattiti sul deposito cau‑ zionale o sui “rifiuti zero”. È stato il tempo della storia den‑ tro una storia ostinata e cattiva che ha sabotato la nostra vi‑ ta. Il verbale dell’interrogatorio è in reteambiente.it. Un monito, affinché tutto questo non debba succedere mai più. Una specie di “pulp fiction” che, pur non annunciando alcuna novità, fa tremare. In questo settore di reale e razionale non c’è mai stato vera‑ mente nulla, solo l’affanno dei maquillages legislativi, delle occasioni perdute, dell’idea bigotta e remissiva di un “desti‑ no” colpevole di tutto. Lo scempio dei rifiuti in Italia non è che l’ovvio risultato di un paese che, a rischio perenne di fatalità, fa della supersti‑ zione il suo credo. Un paese dove la politica è ancora lonta‑ na anni luce dalla necessità di ricostruirlo a partire dalla te‑ sta delle persone, ponendo i saperi al centro dei sistemi de‑ cisori. Un paese dove il sistema educativo pensa che il mo‑ dello di admission all’Università di Oxford sia una parolac‑ cia perché selettivo. Un paese dove quella politica è figlia di questo sistema educativo. Invece, la valorizzazione del meri‑ to deve essere un imperativo categorico. In difetto, non ab‑ biamo alcuna speranza di conservare le basi della democra‑ zia. Ma, in una grande farsa, il difetto di saperi e competen‑ ze, condito con l’alchimia dell’apparire, è di grande utilità perché così sua maestà lo Scempio può insinuarsi nelle bas‑ se frequenze del quotidiano dove ognuno ha il suo personale vocabolario per un lavoro di traduzione che diventa sempre più lento e insensibile, nonostante l’accelerazione delle con‑ nessioni e delle reti. O forse proprio per questo. Paola Ficco


L’intervento

Rifiuti e ADR: ruolo e importanza del consulente RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 214 (02/14)

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di Roberto Montali Chimico

Link di approfondimento Per un approfondimento, dello stesso Autore: “ADR e trasporto rifiuti: obblighi e responsabilità condivisi”, su questa Rivista, n. 212, dicembre 2013, p. 4 Formazione di Reteambiente sui rifiuti “Rifiuti e ADR. Trasporto sotto posto alla normativa ADR: sì o no? Le risposte al probelma e le deroghe dell’accordo M222” Milano, lunedì 17 febbraio 2014

I numerosi e ardui obblighi a carico delle varie figure lungo la ca‑ tena del trasporto, e in particolare dello speditore (ad esempio clas‑ sificare le merci pericolose, predisporre la congrua documentazio‑ ne di trasporto, scegliere gli imballaggi e i veicoli appropriati, ga‑ rantire la massima sicurezza del trasporto), e la non facile inter‑ pretazione ed applicazione della normativa di settore rendono evi‑ dente, come peraltro prescritto da tempo per legge, la necessità di nominare un consulente per la sicurezza del trasporto di rifiuti pe‑ ricolosi soggetti all’ADR (Dgsa) i cui compiti sono quelli di “sug‑ gerire al capo dell’impresa le modalità di svolgimento delle at‑ tività nel rispetto della norma e nelle migliori condizioni di si‑ curezza”, con particolare riferimento a: • identificazione e classificazione delle materie pericolose da tra‑ sportare; • valutazione, e verifica dei mezzi di trasporto, e di qualsiasi parti‑ colare requisito relativo alle merci pericolose trasportate; • verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci peri‑ colose o per le operazioni di carico o scarico; • verifica del possesso di adeguata formazione del personale, e re‑ gistrazione di tale formazione (anche addetti carico/scarico); • elaborazione di appropriate procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti durante il trasporto o durante le operazioni di carico o scarico e di misure atte ad impe‑ dire il ripetersi di incidenti o di infrazioni gravi; • analisi e, se necessario, redazione delle relazioni sugli inciden‑ ti occorsi nel corso del trasporto o durante le operazioni di cari‑ co o scarico; • scelta e utilizzo di eventuali subfornitori o altri operatori; • sensibilizzazione del personale ai rischi connessi al trasporto, carico o scarico di tali merci; • procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità alle regolamenta‑ zioni di settore; • attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposi‑ zioni concernenti le operazioni di carico e scarico; • verifica dell’esistenza e della congruità del piano di security (ove previsto); • redazione della relazione annuale sulla attività.

Quando è necessaria la nomina del Dgsa?

Poiché non pochi sono i dubbi che sorgono nel caso di situazio‑ ni specifiche, appare utile esaminare in dettaglio la normativa ap‑ plicabile. La sezione 1.8.3.1 dell’ADR prescrive che “Ogni impresa, la cui attività comporti il trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, designa uno o più consulen‑ ti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, (omissis)”. La disposizione è ripresa in modo analogo nell’articolo 11, com‑ ma 2, del Dlgs 35/2010, “Attuazione della direttiva 2008/68/ Ce, relativa al trasporto interno di merci pericolose”, secondo il quale “Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività com‑ porta trasporto di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, con‑ nesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza”. Mettendo a confronto tali disposizioni con quelle previste per gli operatori di settore così come definiti dall’ADR non si intravede un obbligo esplicito di designare un Dgsa per speditore, destinatario e gestore di un container‑cisterna o di una cisterna mobile. Tenendo poi conto che, in base all’articolo 11, comma 14 del Dlgs 35/2010 “continuano ad applicarsi, a livello naziona‑


Purtuttavia per quanto previsto dalla sottosezione 1.8.5.1 dell’ADR “Se avviene un grave incidente o un evento imprevisto du‑ rante il carico, il riempimento, il trasporto o lo scarico delle merci pericolose sul territorio di una Parte contraen‑ te, il caricatore, il riempitore, il trasportatore o il destinatario deve assicurarsi rispettivamente che un rapporto redatto secondo il modello prescritto al 1.8.5.4 (relazione di inciden‑ te) sia sottoposto all’autorità competente” ed in base agli obbli‑ ghi di sicurezza previsti per speditore, destinatario e gestore di ci‑ sterna, è lecito, a nostro modesto avviso, affermare che nonostan‑ te i dubbi testé esposti la nomina del Dgsa debba essere effettuata sia dai soggetti chiaramente individuati dalla norma, sia dai sog‑ getti sopra richiamati, a meno di esenzioni previste dalla norma, di seguito elencate.

Esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente

Su tale base in origine il decreto legislativo 40/2000, e successivamente il Dm 4 luglio 2000 e la successiva Circolare del Ministero dei trasporti del 14 novembre 2000, hanno stabilito quali imprese possono essere esentate dall’obbligo della nomina del Dgsa. Il primo tipo di esenzione si basa sulle quantità trasportate su un’unità di trasporto. L’articolo 3, comma 6, lett. a) del Dlgs 40/2000 esentava dall’ob‑ bligo della nomina di un Dgsa le attività riguardanti quantitati‑ vi inferiori ai limiti stabiliti nella tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR relati‑ va al regime di esenzione parziale, ma qui si pone un problema in quanto i quantitativi ai quali l’esenzione può essere applicata sono quelli complessivamente trasportati in una unità di trasporto. E se il calcolo di tali quantitativi è ovviamente semplice per il tra‑ sportatore, lo stesso non può dirsi per lo speditore (ma anche per il caricatore, lo scaricatore ecc.) che potrebbero non essere in gra‑ do di verificare che tali limiti non siano superati a causa ad esem‑ pio di altri carichi effettuati presso altre aziende. In tali casi l’esen‑ zione dall’obbligo della nomina di un consulente richiederebbe un accordo preliminare con il trasportatore, che consenta di verificare che i quantitativi presi in carico presso altri operatori non compor‑ tino, assieme a quelli già presenti sul veicolo, il superamento dei li‑

precisando (articolo 2) che le esenzioni di cui sopra si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di 24 operazioni annue con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, e per un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate. Tali esenzioni sono in ogni caso subordinate all’assolvimento di si‑ gnificativi obblighi burocratici: • prima di dare avvio alle operazioni, l’impresa deve all’inizio di ogni anno solare, dare comunicazione della propria intenzione di avvalersi dell’esenzione all’ufficio provinciale del DTT nella cui cir‑ coscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, • copia di detta comunicazione deve accompagnare la merce peri‑ colosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell’im‑ presa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta, • l’impresa che si è avvalsa dell’esenzione nell’anno solare prece‑ dente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al punto precedente al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 214 (02/14)

La sottosezione 1.8.3.2 dell’ADR prevede che le autorità competenti delle Parti contraenti (ossia gli Stati) possono prevedere che le di‑ sposizioni sulla nomina del Dgsa non si applichino alle imprese: • le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di traspor‑ to, inferiori ai limiti definiti nella sezione 1.1.3.6 (regime di esen‑ zione parziale) e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero • che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico con‑ nesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente tra‑ sporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scari‑ co connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosi‑ tà o un rischio di inquinamento minimi, fermo restando che que‑ ste esenzioni non sono applicabili a trasporti in cisterna, ma esclu‑ sivamente al trasporto in colli.

miti. Il problema sarebbe invece già risolto nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto che effettua solo trasporti singoli di quantitativi inferiori ai limiti di cui alla tabella 1.1.3.6.3, e goda quindi in ogni caso dell’esenzione. In tal caso sarebbe infatti interesse del trasportatore stesso non superare mai i limiti di legge. Tralasciando il regime di esenzione dalla nomina per materie im‑ ballate in quantità limitate o in quantità esenti (cap. 3.4 e 3.5 dell’ADR) in quanto non di interesse per i rifiuti, preme in que‑ sta sede esaminare le esenzioni per trasporti occasionali e per ope‑ razioni di carico e scarico, di materie che presentano un mini‑ mo grado di pericolosità previste sempre dall’articolo 3, comma 6, lett. b) del Dlgs 40/2000, che rinviava però ad un successivo decre‑ to il chiarimento su quali fossero tali attività. Tale chiarimento è contenuto nel Dm 4 luglio 2000 “Individua‑ zione delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per fer‑ rovia, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b) del Dlgs 4 febbraio 2000, n. 40” che prevede l’esenzione dall’obbligo del‑ la nomina per: • le imprese che effettuano trasporti in colli o alla rinfusa di merci pericolose appartenenti alla categoria di trasporto 3, di cui alla sot‑ tosezione 1.1.3.6.3 dell’ADR (articolo 1, lett. a)), • le imprese che effettuano operazioni di carico di merci perico‑ lose appartenenti alla categoria di trasporto 3, di cui alla sottose‑ zione 1.1.3.6.3 dell’ADR in colli od alla rinfusa, ovvero anche in ci‑ sterna, qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e ri‑ fiuti prodotti dall’impresa stessa. (articolo 1, lett. b)),

L’intervento ADR e ruolo del consulente

le, le disposizioni del Dlgs 40/2000, quando non in contra‑ sto con le disposizioni dello stesso Dlgs 35/2010” e che il citato Dlgs 40/2000, all’articolo 2, comma 1, prevede che “le disposizio‑ ni del presente decreto si applicano alle imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci pericolose (…), oppure ope‑ razioni di carico e scarico connesse a tali trasporti (…)” non sembrerebbe esistere un obbligo esplicito di nominare un Dgsa per figure quali lo speditore, il destinatario, l’imballatore.

Ma pur se la successiva Circolare ministeriale n° A26/2000/MOT del 14 novembre 2000 al punto 5 ha ritenuto di poter escludere dal campo di applicazione della direttiva n. 96/35 le imprese “che sca‑ ricano le merci alla loro destinazione finale” aderendo all’in‑ terpretazione del Consiglio Ce e della Commissione Ce del 7 mar‑ zo 2000, non appare ancora chiara la possibilità di applicazione di tali esenzioni anche alle figure dello speditore, imballatore, riem‑ pitore, scaricatore. Per quanto fin qui esposto si ritiene fondamentale che, aldilà delle esenzioni descritte, gli operatori coinvolti possiedano comunque le conoscenze necessarie per interpretare correttamente le disposizio‑ ni della citata sottosezione 1.1.3.6.3 relativa al regime di esenzio‑ ne parziale e che vi siano sempre precisi accordi con il trasportato‑

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Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (So n. 87 alla Gu 27 dicembre 2013, n. 302)

Legislazione

norme nazionali

Legge di stabilità a tutto campo sull’ambiente RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 214 (02/14)

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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) – Stralcio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repub‑ blica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga

la seguente legge:

Articolo 1 (omissis)

Comma

Argomento

112. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’am‑ biente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui all’artico‑ lo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con una do‑ tazione di 10 milioni di euro per l’esercizio 2014, di 30 milio‑ ni di euro per l’esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per l’eser‑ cizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di tu‑ tela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamen‑ te a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del‑ la tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più ac‑ cordi di programma con gli enti territoriali e locali interessa‑ ti, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provve‑ dono nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percen‑ tuale non inferiore al 20% del costo complessivo dell’interven‑ to. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Acque La disposizione finanzia un pia‑ no straordinario di tutela e gestio‑ ne della risorsa idrica finalizzato in primo luogo a potenziare la capa‑ cità di depurazione dei reflui urba‑ ni. Il Piano è approvato con decre‑ to MinAmbiente. La norma stanzia per il 2014 10 milioni di euro, per il 2015 30 milioni di euro, mentre per il 2016 50 milioni di euro.

113. Fatta salva la responsabilità dell’autore della contami‑ nazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell’autorità competente di pro‑ cedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ul‑ teriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambien‑ tale nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del terri‑ torio e del mare è istituito un apposito fondo con una dota‑ zione di 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un piano straordinario di boni‑ fica delle discariche abusive individuate dalle competenti au‑ torità statali in relazione alla procedura di infrazione comu‑ nitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente comma, ap‑ provato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, indi‑ vidua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avan‑ zamento degli interventi medesimi, che devono corrisponde‑ re ad una percentuale non inferiore al 20% del costo comples‑ sivo dell’intervento. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita l’azione di rivalsa, in relazio‑ ne ai costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell’inqui‑ namento e di proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leg‑ gi vigenti. Gli interventi di cui al presente comma sono moni‑ torati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Danno ambientale e bonifiche Il comma stanzia 30 milioni di eu‑ ro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per finanziare un piano stra‑ ordinario di bonifica delle discari‑ che abusive individuate dalle Auto‑ rità statali. Il piano sarà approva‑ to da un Dm Ambiente che indivi‑ duerà anche gli interventi neces‑ sari per le bonifiche, addebitando poi i costi ai responsabili dell’in‑ quinamento o ai proprietari dei si‑ ti se responsabili per colpa o dolo. La disposizione mira a supera‑ re la procedura di infrazione Ue (n. 2003/2007) che ci vede sotto esame per la presenza sul territo‑ rio nazionale di circa 200 discari‑ che ­abusive.

(segue)


Argomento

639. È istituita l’imposta unica comunale (Iuc). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal pos‑ sesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La Iuc si compone dell’imposta municipale propria (Imu), di natura patrimoniale, dovuta dal posses‑ sore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (Tasi), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiu‑ ti (Tari), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. 640. L’aliquota massima complessiva dell’Imu e della Tasi non può superare i limiti prefissati per la sola Imu, come stabilito dal comma 677. 641. Il presupposto della Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qual‑ siasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla Tari le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del Codice ci‑ vile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. 642. La Tari è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o su‑ perficie. 644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi co‑ muni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i loca‑ li e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ul‑ timi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 645. Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destina‑ zione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari è costituita da quella cal‑ pestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 646. Per l’applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelie‑ vi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibi‑ li nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. 647. Le procedure di interscambio tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabili‑ te con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del de‑ creto‑legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e suc‑ cessive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia del‑ le entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allinea‑ mento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la topo‑ nomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determina‑ zione della superficie assoggettabile alla Tari pari all’80% di quella catastale determinata secondo i criteri sta‑ biliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunica‑ no ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile. 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla Tari non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a pro‑ prie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla nor‑ mativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Co‑ mune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero. 650. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un’autonoma obbli‑ gazione tributaria. 651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coef‑ ficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tari Viene istituita la nuova imposta unica co‑ munale denominata Iuc, suddivisa in tre componenti: l’imposta municipale pro‑ pria (solo sulla seconda casa), la Tari, destinata a finanziare il servizio di gestio‑ ne dei rifiuti, e la Tasi diretta alla coper‑ tura dei servizi indivisibili dei Comuni. La norma individua i presupposti per l’applicazione del nuovo tributo, che ri‑ mangono sostanzialmente i medesimi della “vecchia” Tares ossia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibi‑ ti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La novità introdotta dalla norma rispet‑ to al regime precedente, è che il Comu‑ ne, in alternativa ai criteri di determi‑ nazione del tributo in funzione dei me‑ tri quadrati di superficie, e fermo restan‑ do il principio Ue “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti pro‑ dotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svol‑ te nonché al costo del servizio sui rifiuti. I Comuni, nel determinare l’ammonta‑ re del tributo devono tenere conto anche della qualità del servizio. Con un regolamento da varare entro giugno 2014, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratte‑ rizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, fina‑ lizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell’Unione europea. Ai fini della dichiarazione prevista per la Tari restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini di Tarsu, Tia1, Tia2 o Tares.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 214 (02/14)

Comma

Legislazione norme nazionali Legge 27 dicembre 2013, n. 147

(segue)

Il Comune può prevedere riduzioni del tributo per il produttore di rifiuti specia‑ li in relazione alle quantità di rifiuti spe‑ ciali assimilati agli urbani che dimostri di avere avviato a recupero.

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Corte di Giustizia delle Comunità europee Sentenza 12 dicembre 2013, cause riunite C‑241/12 e C‑242/12

La massima

Giurisprudenza

Prodotto difettoso: se riutilizzato in modo certo non è un rifiuto RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 214 (02/14)

Rifiuti – Nozione – Spedizioni di rifiuti – Informazione delle autorità nazionali competenti – Regolamento (Cee) n. 259/93 – Sussistenza di un’azione, di un’intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto Non è “rifiuto” il carico di gasolio contaminato accidentalmente con sostanze estranee e rispedito indietro dal cliente, se il fornitore ha la reale intenzione di reimmetterlo sul mercato previa miscelazio‑ ne con altri prodotti. L’interpretazione verte sulla applicabilità della nozione di rifiuto, prevista dal regolamento 1013/2006/Ce sulle spedizioni di rifiu‑ ti, ad un carico di gasolio divenuto inadatto – a seguito di un’acci‑ dentale miscelazione con gas estranei durante il viaggio “di anda‑ ta” – all’uso previsto dal cliente belga, e quindi restituito al fornito‑ re olandese. Il cliente che restituisce il carico e chiede il rimborso previsto dal contratto non vuole “disfarsi” di un rifiuto. Ciò che rileva sono quin‑ di le effettive intenzioni del fornitore, che il Giudice nazionale com‑ petente deve valutare alla luce del “complesso delle circostanze”. Nel caso specifico, risulta determinante la circostanza che il cari‑ co è stato ripreso dal fornitore “con l’intenzione di sottoporlo (sola‑ mente) a un’operazione di mescolanza e di reimmetterlo sul merca‑ to”, perché quando il riutilizzo – indipendente dal recupero – di be‑ ni a condizioni commerciali vantaggiose è certo e non solo even‑ tuale, non c’è alcun motivo per trattare gli stessi come rifiuti. (A.G.)

Sentenza della Corte (Prima Se‑ zione) Nelle cause riunite C‑241/12 e C‑242/12, aventi ad oggetto domande di pro‑ nuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 Tfue, dal Rechtbank te Rotterdam (Paesi Bassi), con decisioni dell’11 maggio 2012, pervenute in cancelleria il 18 maggio 2012, nei procedimenti pe‑ nali a carico di (omissis) Nederland Verkoopma‑ atschappij BV (C‑241/12), Belgian (omissis) NV(C‑242/12), La Corte (Prima Sezione), composta da (omissis), avvocato generale: (omissis) cancelliere: (omissis), amministra‑ tore

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vista la fase scritta del procedimen‑ to e in seguito all’udienza del 6 marzo 2013, considerate le osservazioni presen‑ tate: – per la (omissis) Nederland Ver‑ koopmaatschappij BV e la Belgian (omissis) NV, da (omissis),

– per il governo dei Paesi Bassi, da (omissis), in qualità di agenti, – per la Commissione europea, da (omissis), in qualità di agenti, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 giugno 2013, ha pronunciato la seguente

Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiu‑ diziale vertono sull’interpretazione della nozione di “rifiuto”, ai sensi del regolamento (Cee) n. 259/93 del Consiglio, del 1º febbraio 1993, rela‑ tivo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (Gu L 30, pag. 1), come modificato dal regolamento (Ce) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001 (Gu L 349, pag. 1; in prosieguo: il “regolamento n. 259/93”), e del regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spe‑ dizioni di rifiuti (Gu L 190, pag. 1). 2 Tali domande sono state presen‑


Contesto normativo Il regolamento n. 259/93

Il regolamento n. 1013/2006 9 A norma dell’articolo 2 del regola‑ mento n. 1013/2006, si deve inten‑ dere per “‘rifiuti’: i rifiuti quali defi‑ niti dall’articolo 1, paragrafo 1, let‑ tera a), della direttiva 2006/12/Ce [del Parlamento europeo e del Con‑

siglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (Gu L 114, pag. 9)]”. 10 L’articolo 61, paragrafo 1, del medesimo regolamento recita: “Il regolamento (Cee) n. 259/93 e la decisione 94/774/Ce sono abro‑ gati con effetto al 12 luglio 2007”. 11 L’articolo 64, paragrafo 1, di tale regolamento è redatto nei seguen‑ ti termini: “Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzet‑ ta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2007”.

La direttiva 2006/12 12 I considerando da 2 a 4 e 6 della direttiva 2006/12 recitano: “(2) Ogni regolamento in ma‑ teria di gestione dei rifiuti deve essenzialmente mirare alla pro‑ tezione della salute umana e dell’ambiente contro gli effetti no‑ civi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti. (3) Per rendere più efficace la ge‑ stione dei rifiuti nell’ambito della Comunità, sono necessarie una terminologia comune e una defi‑ nizione dei rifiuti. (4) Una regolamentazione effica‑ ce e coerente dello smaltimento e del recupero dei rifiuti dovrebbe applicarsi, fatte salve talune ecce‑ zioni, ai beni mobili di cui il de‑ tentore si disfi o abbia l’intenzio‑ ne o l’obbligo di disfarsi. (…) (6) Ai fini di un’elevata prote‑ zione dell’ambiente è necessa‑ rio che gli Stati membri (…) provved[ano] in modo responsa‑ bile allo smaltimento e al recupe‑ ro dei rifiuti (…)”. 13 L’articolo 1 della direttiva di cui trattasi così dispone: “1. Ai sensi della presente diretti‑ va, si intende per: a) “rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle cate‑ gorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi; b) “produttore”: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti (“produttore iniziale”) e/o la per‑ sona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno muta‑ to la natura o la composizione di detti rifiuti; c) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuri‑ dica che li detiene; (…) e) “smaltimento”: tutte le opera‑ zioni previste nell’allegato II A;

f) “recupero”: tutte le operazioni previste nell’allegato II B; (…) 2. Ai fini del paragrafo 1, lette‑ ra a), la Commissione, confor‑ memente alla procedura di cui all’articolo 18, paragrafo 3, pre‑ para un elenco dei rifiuti che ri‑ entrano nelle categorie di cui all’allegato I. Questo elenco è og‑ getto di un riesame periodico e, se necessario, è riveduto secondo la stessa procedura”. 14 L’articolo 4 della direttiva in pa‑ rola prevede quanto segue: “1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicura‑ re che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza pericolo per la sa‑ lute dell’uomo e senza usare pro‑ cedimenti o metodi che potrebbe‑ ro recare pregiudizio all’ambien‑ te (…). 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vieta‑ re l’abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei ri‑ fiuti”. 15 A norma dell’articolo 8 della me‑ desima direttiva: “Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché ogni detentore di rifiuti: a) li consegni ad un raccoglitore privato o pubblico, o ad un’im‑ presa che effettua le operazioni previste nell’allegato II A o II B, oppure b) provveda egli stesso al recu‑ pero o allo smaltimento, confor‑ mandosi alle disposizioni della presente direttiva”. 16 L’articolo 20 della direttiva 2006/12 è del seguente tenore: “La direttiva 75/442/Cee è abro‑ gata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termi‑ ni di attuazione di cui all’allega‑ to III, parte B. I riferimenti alla direttiva abro‑ gata si intendono fatti alla pre‑ sente direttiva e si leggono secon‑ do la tavola di concordanza di cui all’allegato IV”. 17 Conformemente a quanto pre‑ visto dal suo articolo 21, la diretti‑ va 2006/12 è entrata in vigore il 17 maggio 2006. 18 L’allegato I della direttiva in pa‑ rola elenca le seguenti categorie di rifiuti: “(…) Q2 Prodotti fuori norma (…) Q4 Sostanze accidentalmente ri‑ versate, perdute o aventi subìto qualunque altro incidente, com‑ presi tutti i materiali, le attrezza‑ ture, ecc., contaminati in seguito all’incidente in questione (…)

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 214 (02/14)

3 I considerando sesto, nono e diciottesimo del regolamento n. 259/93 enunciano quanto segue: “considerando che è importante or‑ ganizzare la sorveglianza e il con‑ trollo delle spedizioni di rifiuti in modo da tener conto della necessità di salvaguardare, proteggere e mi‑ gliorare la qualità dell’ambiente; (…) considerando che le spedizioni di rifiuti devono essere soggette a noti‑ fica preliminare alle autorità com‑ petenti affinché queste siano debita‑ mente informate in particolare del tipo, dei movimenti e dello smal‑ timento o del ricupero dei rifiu‑ ti, in modo che dette autorità pos‑ sano prendere le misure necessarie per la protezione della salute uma‑ na e dell’ambiente, con la possibi‑ lità di sollevare obiezioni motivate nei confronti della spedizione; (…) considerando che la persona il cui comportamento sia all’origine di un traffico illecito deve riprende‑ re e/o smaltire o ricuperare i rifiuti secondo metodi alternativi ecologi‑ camente corretti e che, quando ta‑ le persona non vi provveda, le stes‑ se autorità competenti del paese di spedizione o di destinazione devono all’occorrenza intervenire”. 4 A norma dell’articolo 2 del rego‑ lamento n. 259/93, si deve intende‑ re per: “(…) a) rifiuti: i rifiuti quali definiti nell’articolo 1, lettera a) della diret‑ tiva 75/442/Cee [del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti (Gu L 194, pag. 39)] (…) h) destinatario: la persona o l’im‑ presa alla quale i rifiuti vengono spediti ai fini del ricupero o dello smaltimento; i) smaltimento: lo smaltimento quale definito nell’articolo 1, lette‑ ra e) della direttiva 75/442/Cee; (…) k) ricupero: il ricupero quale defi‑ nito dall’articolo 1, lettera f) della direttiva 75/442/Cee”.

5 Il titolo II del regolamento n. 259/93, intitolato “Spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità”, contiene un capitolo A relativo al‑ la procedura applicabile alle spedi‑ zioni di rifiuti destinati allo smal‑ timento, di cui fa parte l’articolo 3 del regolamento in parola. Il para‑ grafo 1 di tale articolo così dispone: “Quando il notificatore intende tra‑ sferire rifiuti, a scopo di smaltimen‑ to, da uno Stato membro all’altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l’articolo 25, paragrafo 2 e l’artico‑ lo 26, paragrafo 2, invia una noti‑ fica all’autorità competente di desti‑ nazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione, alle autorità competenti di transito e al destinatario”. 6 In forza dell’articolo 5, paragra‑ fo 1, del regolamento di cui tratta‑ si, la spedizione di rifiuti destina‑ ti allo smaltimento può essere ef‑ fettuata solo dopo che il notificatore abbia ricevuto l’autorizzazione ri‑ lasciata dall’autorità competente di destinazione. 7 Il titolo II, capitolo B, del regola‑ mento n. 259/93 riguarda la proce‑ dura applicabile alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero. L’arti‑ colo 6 di tale regolamento, che fa parte di detto capitolo, al suo para‑ grafo 1, così dispone: “Quando il notificatore intende tra‑ sferire rifiuti destinati al ricupe‑ ro, come previsto dall’allegato III, da uno Stato membro all’altro e/o farli transitare attraverso uno o più altri Stati membri, fatti salvi l’ar‑ ticolo 25, paragrafo 2 e l’artico‑ lo 26, paragrafo 2, invia una noti‑ fica all’autorità competente di desti‑ nazione trasmettendone copia alle autorità competenti di spedizione e di transito nonché al destinatario”. 8 Ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, del suddetto regolamento: “Costituisce traffico illecito qual‑ siasi spedizione di rifiuti: a) effettuata senza che la notifi‑ ca sia stata inviata a tutte le au‑ torità competenti interessate con‑ formemente al presente regola‑ mento, o b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interes‑ sate, ai sensi del presente regola‑ mento (…)”.

Giurisprudenza Corte di Giustizia Ce 12 dicembre 2013 C‑241/12 e C‑242/12

tate nell’ambito di due procedimen‑ ti penali promossi rispettivamen‑ te nei confronti di (omissis) Ne‑ derland Verkoopmaatschappij BV e Belgian (omissis) NV (in prosieguo, congiuntamente: la “(omissis)”), a causa del trasporto, dal Belgio nei Paesi Bassi, di un carico di gaso‑ lio a bassissimo tenore di zolfo in‑ volontariamente mescolato con del methyl tertiary butyl ether (in pro‑ sieguo: il “carico di cui trattasi”).

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