Rifiuti n. 217 maggio 2014 - speciale Raee

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RIFIUTI

maggio 2014 mensile

n. 217 (05/14) Euro 20,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

bollettino di informazione normativa Con il contributo di

1994-2014

Speciale Raee L’intervento Come cambia il Sistema Raee nazionale alla luce del Dlgs 49/2014

pag. 12

di Filomena D’Arcangelo

Gestione semplificata Raee ritirati “uno contro uno”: (qual)cosa cambia

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di Vincenzo Dragani

Raee: con il ritiro “uno contro zero” nasce il deposito temporaneo del detentore

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di Paola Ficco

Raee: le semplificazioni per i distributori incentivano la raccolta

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di Maria Letizia Nepi

La gestione a fine vita dei pannelli fotovoltaici

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di Francesco Petrucci

Legislazione norme nazionali Raee: nell’hi-tech vale la regola dell’ “uno contro zero”

Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 Raee: le altre norme ancora vigenti

Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (articoli residuali e decreti attuativi)

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Prassi Raee e presunzione di cessione dei cespiti: cosa fare per evitarla

Circolare 23 luglio 1998 n. 193/E

Raee e regole per il rispetto della privacy

Provvedimento 13 ottobre 2008

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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Daniele Bagon, Claudio Rispoli Focus Rifiuti e sanzioni amministrative a cura di Italia Pepe

Edizioni Ambiente

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C he fare

contro il “potere pervasivo e autoreferenziale (una sorta di ‘manomorta’) esercitato dall’alta burocrazia ministeriale lungo le corsie di gestio‑ ne ed esecuzione dei provvedimenti varati dal governo e dal Parlamento” (così V. Castronovo in www.ilsole24Ore.com del 20 febbraio 2014)? Alla pervasività delle amministrazioni centrali si aggiunge il disagio che la distonia dei controlli produce a danno di tutti. La risposta alla domanda “che fare?” allora diventa impossibile. In materia ambientale la semplificazione amministrativa fa, da sempre, i conti con la necessità di tutela delle diverse matrici (aria, suolo, acqua); e d’altro lato la tutela tende ad obiettivi sempre più ambiziosi. Così, mentre con fatica il diritto nazionale cerca di adeguarsi al modello europeo, le ragioni della semplificazione premono per dare slancio alla produzione e alla crescita liberandole dal peso della burocrazia. Ma semplificare deve significare soprattutto razionalizzare. I controlli ambientali non sono assolutamente rinunciabili, ma sono sicuramente razionalizzabili; tuttavia, la loro disomogeneità (a fronte dell’unicità della norma) rischia di trasformarli in un freno alla competitività. I controlli sono molto onerosi per l’impresa e richiedono la profonda competenza del controllore. Si pensi al luogo di tenuta dei registri dei rifiuti per le imprese di trasporto: alcuni controllori pensano sia la sede legale altri la sede operativa. Oppure al depuratore comunale che accetta rifiuti liquidi: alcuni pensano che all’atto del conferimento i reflui debbano osservare i limiti dello scarico in fognatura all’atto dell’ingresso, altri il contrario. Per le acque di scarico stoccate in vasca presso l’impianto alcuni pensano che siano rifiuti, altri, invece, che siano acque di scarico. Per alcuni, i materiali di riporto continuano ad essere rifiuti e per altri, invece, no. Resta un mistero se la dichiarazione per i materiali di scavo/sottoprodotti dei piccoli cantieri vada inviata solo all’Arpa oppure anche al Comune. Gli esempi potrebbero essere infiniti e ogni controllore ha la propria lettura. L’impresa, ovviamente, ne segue una sola; quindi, inevitabilmente, è esposta a sanzioni più o meno gravi. Il problema, dunque, risiede nel controllo disarmonico e reiterato che si esibisce nella mancanza di uniformità di lettura del dato normativo e nella sovrapposizione degli accessi, mai concordi tra

loro. Ogni controllo impegna tempo e personale dell’impresa e della Pa. Sarebbe, invece, quantomai opportuno assicurare il flusso delle informazioni disponibili presso un sistema centralizzato e stabilire principi comuni per le ispezioni anche alla luce di un’univoca interpretazione della norma di riferimento. In questo il Ministero dell’Ambiente avrebbe un ruolo nodale; invece, le singole questioni sono sempre risolte dal Giudice e tutto si traduce nella vanificazione di investimenti e nell’ovvia alterazione della concorrenza. Il coordinamento dei controlli era già previsto dall’articolo 49, comma 4-quater, legge 122/2010 che delegava il Governo ad adottare un apposito regolamento teso a coordinare le attività di controllo per “evita‑ re duplicazioni e sovrapposizioni, assicurando la propor‑ zionalità degli stessi in relazione alla tutela degli interessi pubblici coinvolti”. Ma non è successo nulla. Lo stesso anche per il regolamento previsto dall’articolo 23, legge 14/2003 sui criteri minimi delle ispezioni ambientali, in attuazione della raccomandazione 2001/331/Ce. Con il suo carico di incognite, dietro l’angolo c’è il Sistri, uno dei principali banchi di prova sul quale si esibirà la fantasia interpretativa delle autorità locali e dei controllori. Fino alla fine dell’anno le sanzioni sono sospese, ma le disarmonie e le contraddizioni graveranno come al solito sulle imprese, con il carico di incertezze che si accompagna sempre a qualcosa che si presenta con l’ormai temibile termine “semplificazione”. Nel frattempo si parla di Raee e si legge di luoghi come Agbogbloshie in Ghana, che un report della Bbc ha individuato come il posto più inquinato del mondo. Lo segue Chernobyl. Si legge anche di Guyiu in Cina (Guandong). Altro che terra dei fuochi! Certo lì non arrivano solo i Raee italiani ma quelli di tutto il mondo. Però, mi chiedo, perché quelli italiani non sono incappati nelle maglie di nessun controllo? Forse perché è difficile e soprattutto rischioso, mentre cavillare sul luogo di tenuta dei registri di carico e scarico delle imprese di trasporto è semplice e non comporta rischi. Intanto, l’Italia iperconnessa e digitale edifica cimiteri di e‑waste ed esporta risorse. Il principio di non contraddizione si è estinto. Forse è per questo che le cose da ripensare in questo Paese sono sempre di più. Paola Ficco


Peculiarità italiane, problemi e criticità per produttori, distributori e consumatori nella legge italiana di attuazione della direttiva Raee 2 di Maurizio Iorio Avvocato in Milano Presidente di ANDEC‑CONFCOMMERCIO ©

Con il decreto legislativo n. 49 del 14 marzo 2014, entrato in vigore il 12 aprile scorso, l’Italia, prima tra tutti gli altri Stati Membri della Ue salvo Regno Unito e Olanda, ha attuato la direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva Raee 2). La legge italiana di attuazione della direttiva Raee 2 aggiunge alcune previsioni esclusivamente nazionali che riflettono la situazione spesso caotica della gestione e della legislazione in tema di rifiuti nel nostro paese; il suo impianto generale è piuttosto equilibrato ma non è esente, come si vedrà, da critiche ed aree grigie soprattutto, ma non solo, con riferimento alla raccolta primaria.

Principali innovazioni, peculiarità italiane e criticità

Ampliamento del campo di applicazione Entra qui in gioco una delle maggiori novità, assolutamente non solo italiana: quella del campo di applicazione “aperto”. Abbiamo infatti due fasi: fino al 14 agosto 2018 non è previsto nessun drastico cambiamento rispetto alla disciplina Raee 1 salvo inclusione da subito dei pannelli fotovoltaici e di pochi altri prodotti e salvo le esclusioni già previste dalla normativa Raee 1. Dal 15 agosto 2018 in poi, il campo di applicazione si estende a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche secondo il concetto, appunto, di “campo di applicazione aperto”, salvo alcuni prodotti esclusi, tra cui si ricordano: armi ed armamenti, apparecchiature mediche e medicali, apparecchi per ricerca e sviluppo, muletti ed altri veicoli professionali; mezzi di trasporto elettrici diversi dalle biciclette elettriche ed altri. Ampliamento degli oneri di raccolta primaria dei distributori: 1 contro 0 I distributori, oltre al ritiro “1 contro 1” già previsto dalla normativa precedente a fronte di Aee nuove vendute, sono innovativamente tenuti anche al ritiro “1 contro 0” ossia alla raccolta indipendentemente dalla vendita o meno di un prodotto nuovo: tale ultima responsabilità è limitata agli esercizi di almeno 400 mq circa dedicati alla vendita di Aee e con riferimento ai soli Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm e, in ogni caso, “…salvo ove una va‑ lutazione dimostri che regimi di raccolta alternativa esistenti non siano almeno altrettanto efficaci …” La nuova normativa recepisce le semplificazioni ai distributori (deposito preliminare alla raccolta, mezzi di trasporto utilizzabili, ecc.) già previste (dal Dm 65/2010 come modificato dalla legge 97/2013) ma non quelle relative al trasporto di Raee in quantitativi superiori ai 3500 Kg: in tal caso, infatti, le semplificazioni so-


no concesse solo se si utilizzino trasportatori iscritti all’Albo gestori ambientali. Ampliamento degli oneri di finanziamento in capo ai produttori: raccolta primaria dei Raee domestici Ai sensi del Dlgs 49/2014, come nella disciplina Raee 1, le municipalità e in parte i distributori, si occupano della raccolta primaria dei Raee domestici presso il consumatore; i produttori sono responsabili (individualmente o collettivamente, tramite l’adesione a consorzi) della raccolta secondaria dei Raee dalla piazzola di raccolta in poi e del loro corretto trattamento.

Col Dlgs 49/2014 abbiamo ora non uno, bensì due oneri in capo al produttore di Aee professionali, il primo eventuale ed il secondo certo: (1) il Produttore TIZIO vende all’artigiano CAIO una fresa elettrica destinata sostituire un apparecchio che ha svolto la stessa funzione e di cui l’artigiano si disfa: se tale apparecchio era stato acquistato prima del 13 agosto 2005, e solo in tal caso, TIZIO è tenuto a farlo ritirare e trattare a sue spese; (2) TIZIO sarà invece sempre comunque tenuto a ritirare e fare trattare a sue spese il rifiuto generato dalla fresa elettrica nuova da lui venduta, quando questa sarà dismessa. Abbiamo qui una prima peculiarità e criticità italiana: infatti, ai sensi dell’articolo 9, mentre i produttori che aderiscono ad un sistema collettivo per la gestione dei Raee professionali, non devono fare assolutamente nulla, quelli che intendono agire individualmente (cosa che diviene ora oltremodo improbabile) dovranno organizzare, presentare e farsi autorizzare dal Ministero dell’Ambiente, un proprio sistema nazionale organico di raccolta e trattamento dei Raee professionali di competenza. Il Dlgs 49/2014 all’articolo 4, n. 1, lettera l), in maniera innovativa, stabilisce che gli apparecchi (quali ad esempio: pc, telefoni cellulari, ma anche certe stampanti di gamma medio alta) che “potrebbero essere utilizzati sia da nuclei domestici che da utilizzatori diver‑ si dai nuclei domestici, sono in ogni caso considerate Raee pro‑ venienti dai nuclei domestici”: ciò che conta non è quindi l’utilizzazione prevista dal produttore nella documentazione di presentazione e/o di accompagnamento dei prodotti, ma l’uso effettivo col quale questi “potrebbero essere utilizzati” dagli acquirenti. Il che lascia impregiudicata tutta una serie di problemi: infatti, ad esempio, un apparecchio fotografico, una stampante, una videocamera del costo di diverse migliaia di euro ben “potrebbero essere utilizzati” anche da un utente non professionale, se del caso “evoluto” (in modo anche appropriato ed al massimo delle loro caratteristiche tecniche) se non fosse per il prezzo il più delle volte al di là della loro portata. Ma il prezzo, sembra, non è una variabile da considerare. Abbiamo infine un’ultima peculiarità, tutta italiana: ai sensi dell’articolo 4, n. 1, lettera qq), i Raee di pannelli fotovoltaici (PV) sono domestici se provengono da impianti di potenza nominale inferiore a 10 KW (e rientrano nel Raggruppamento n. 4 tra i 5 previsti dalla normativa italiana). Secondo un documento interpretativo della Commissione Ue (FAQ della Commissione sulla direttiva Raee 2) i PV, in quanto apparecchi “dual use”, generano sempre e solo Raee domestici, salvo il caso di quelli derivanti da Aee intrinsecamente e distintamente individuabili come destinati solo ad uso professionale. Potremmo pertanto assistere a una contestazione da parte della Commissione Ue.

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Tuttavia, gli articoli 15 e 16 prevedono che i produttori eroghino premi di efficienza “al verificarsi di condizioni di buona opera‑ tività” (a) ai Centri di raccolta comunali ed (b) ai distributori. Ciò sulla base di altrettanti Accordi di programma (della durata 3 anni) da stipularsi nel primo caso tra produttori e Anci e, nel secondo caso, tra produttori, distributori e Anci. Orbene, in caso di mancata stipula dell’una e/o altra tipologia di accordo nei termini all’uopo previsti, è stabilito che il Ministero dell’ Ambiente, sollecitate le parti a trovare un accordo “… provvede di‑ rettamente di concerto col Ministro dello sviluppo Economico…”. Tale previsione desta non poche perplessità: sotto un profilo sostanziale, anzitutto, si ritiene che né il Mattm né il Mise abbiano competenze economiche per determinare nel quantum il finanziamento concretamente sostenibile dalle imprese dei produttori. Le competenze del Mattm sono di carattere ambientale e quelle del Mise di carattere macro‑industriale e macro‑economico. Sotto un profilo legale valgono poi ben tre diverse obiezioni di ordine giuridico: – sotto un primo profilo, i due Ministeri interessati NON hanno titolo per effettuare tale determinazione: infatti la direttiva Raee 2 (direttiva 2012/19/Ue), stabilisce all’articolo 12, secondo cpv, che “Se del caso gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei Raee dai nu‑ clei domestici”: “incoraggiare” è ben diverso da “obbligare” autoritativamente. Giova ricordare che la maggioranza delle previsioni contenute nella direttiva Raee 2, tra cui anche il citato articolo 12, sono state emanate ai sensi dell’articolo 114 (ex articolo 95) del Trattato su Funzionamento dell’Unione Europea e alla stregua del medesimo non sono pertanto derogabili dagli Stati Membri in sede di attuazione della direttiva stessa; – sotto un secondo profilo, non risulta che la legge‑delega approvata dal Parlamento, sulla base della quale è stato approvato il decreto legislativo 49/2014 di attuazione della direttiva 2012/19/Ue, conferisse al Governo alcuna autorizzazione a discostarsi su questo punto dal quanto previsto dalla direttiva stessa; – sotto un terzo profilo legale, non meno importante del primo e del secondo, la norma che prevede la decisione unilaterale ed autoritativa del finanziamento in sede ministeriale appare in evidente conflitto con l’articolo 41 della nostra carta costituzionale ai sensi del quale “L’iniziativa economica privata è libera” e può esser limitata solo per tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana (occorrenze che evidentemente non ricorrono nel caso di specie), oppure con una legge mirata a indirizzare e coordinare l’attività economica privata a fini sociali: nel caso di specie manca sia una norma di legge (la delega al governo prevede l’attuazione della direttiva Raee 2, che non conosce per nulla il meccanismo in esame) sia la finalità di coordinamento, posto che non sarebbe certamente tale la determinazione unilaterale e d’imperio del finanziamento. Nonché con l’articolo 23 della Costituzione, ai sensi del quale “Nes‑ suna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”.

Innovazioni quanto ai Raee professionali e ai pannelli fotovoltaici

Nuovi obiettivi di raccolta

I nuovi obiettivi di raccolta sono stabiliti come segue: 1) fino al 31 dicembre 2015 non ne sono previsti; 2) entro l’1 gennaio 2016 andrebbe raggiunto il primo obiettivo (minimo) di raccolta annuale, che è pari al 45% del peso medio annuale delle Aee immesse nel mercato nei tre anni precedenti; 3) entro l’1 gennaio 2019 andrebbe raggiunto con gradualità il secondo obiettivo di raccolta annuale, che è pari al 65% del peso medio annuale delle Aee immesse nel mercato nei tre anni precedenti o, alternativamente, l’85% dei Raee prodotti annualmente nel territorio. Ricordo che nel corso del 2013, tuttavia, i sistemi collettivi hanno raccolto in Italia 225.931 mila ton. di Raee domestici (nel 2012 erano 240.000 mila ton., ossia –8,5% rispetto al 2011) per circa 3.80

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Kg per abitante. Studi abbastanza recenti (2012) del Consorzio Remedia prevedono la necessità di raggiungere, al fine di integrare l’obiettivo dell’85% dei Raee annui generati, una percentuale di raccolta di 17,6 Kg/ab./annui entro il 2019. Il che significherebbe moltiplicare per più di quattro volte, in 5 anni, le quantità di Raee raccolte nel 2013, passando da 225.000 ton. (2013) a 980.000 ton. (gennaio 2019). Obiettivo, questo, che non appare realistico.

Nuovo modello “all actors” e sistemi collettivi dei produttori allargati ad altri operatori

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In ottemperanza, da una parte, alla recente politica Ue che vede la gestione della raccolta e del trattamento dei Raee domestici affidata non solo ai Produttori ed ai loro sistemi collettivi ma anche agli operatori privati indipendenti adeguati (riciclatori, recuperatori, operatori logistici) e dall’altra all’esigenza espressa dagli stessi produttori di avere una migliore definizione di qualità e caratteristiche che devono possedere i sistemi collettivi per essere ammessi ad operare, il sistema operativo Raee, viene per così dire “riordinato” come segue. I produttori che non adempiono individualmente agli oneri Raee devono aderire a un sistema collettivo sottoposto a vigilanza del Mattm. Il Dlgs 49/2014 attua qui la direttiva 2012/19/Ue con peculiarità prettamente italiane; infatti, si stabilisce, tra l’altro, che i sistemi collettivi devono: a) avere necessariamente la forma di un Consorzio no profit; b) conformare il loro statuto ad uno statuto‑tipo da adottarsi da parte di Ministero dell’ambiente assieme al Ministero dello Sviluppo economico ed ottenere l’approvazione ministeriale del loro statuto; c) possedere le certificazioni ISO 9001 e 14001, Emas o altro sistema equivalente di gestione. Inoltre: I sistemi collettivi devono “essere aperti alla partecipa‑ zione di tutti gli operatori e … assicurare (…) trasparenza, non discriminazione, non distorsione della concorrenza, libe‑ ra circolazione (…) massimo rendimento possibile”; agli stessi “Possono partecipare ai sistemi collettivi i distributori, i rac‑ coglitori, i trasportatori, i riciclatori e i recuperatori, previo ac‑ cordo coi produttori di Raee”. Infine: i sistemi collettivi esistenti conformano il loro statuto entro 90 giorni dall’approvazione dello Statuto tipo; i sistemi collettivi nuovi trasmettono lo statuto, conforme agli statuti‑tipo, al Mattm entro 15 giorni dall’adozione ai fini dell’approvazione. La previsione di statuti‑tipo con riferimento ad enti privati quali sono i consorzi ai quali, a differenza del Conai e dei suoi consorzi di filiera, non è concesso alcun monopolio di legge, non trova traccia nella direttiva Raee 2 e desta non poche perplessità sotto il profilo giuridico. In ogni caso, la determinazione di statuti‑tipo troppo “stringenti” quanto alla composizione delle quote, delle tipologie di consorziati, degli organi sociali e della governance, sarebbe in conflitto col disposto dell’articolo 41 della Costituzione ai sensi del quale “L’iniziativa privata è libera”, ancorché possa essere in concreto indirizzata a fini sociali sulla base di norme positive di legge e certo non tramite decreti ministeriali.

Nuove responsabilità per i produttori che vendono a distanza operando da stati terzi

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Si ricorda anzitutto che ai sensi della normativa Raee è “Produttore” chi: (1) fabbrica e vende in Italia apparecchiature recanti il suo marchio (ad es.: Electrolux che commercializza aspirapolvere “Electrolux”); (2) rivende in Italia con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori (ad es.: ipermercato che commercializza con un suo marchio elettrodomestici fatti fabbricare per suo conto in Cina) (3) importa o immette per primo nel territorio nazionale apparecchiature e ne opera la commercializzazione, an-

che mediante vendita a distanza (ossia l’importatore) (ad es.: importatore italiano indipendente di lampadine Philips in Italia). A queste 3 categorie, la direttiva Raee 2, e quindi il Dlgs 49/14 che la attua, ne aggiunge una quarta: infatti, è definito “Produttore” il venditore a distanza con sede in altro Stato, ossia la persona (fisica o giuridica) che: “è stabilita in altro Stato membro dell’Unione Euro‑ pea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale Aee me‑ diante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nu‑ clei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici”. Orbene, quanto agli oneri che fanno capo al produttore “estero” la nuova normativa stabilisce quanto segue: (a) produttore stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende Aee a rivenditori in Italia: può iscriversi al Registro Raee tramite un rappresentante Raee in Italia, liberando così i suoi clienti da ogni obbligazione in campo Raee (regime già vigente in Italia); (b) produttore stabilito in altro Stato Membro o paese terzo che vende Aee a distanza a utenti finali in Italia: deve iscriversi al Registro Raee tramite un rappresentante Raee in Italia. Sarà importante che il Comitato di Vigilanza e di Controllo Aee disponga finalmente di fondi sufficienti a svolgere effettivamente e correttamente le sue funzioni onde permettere l’effettiva applicazione di queste previsioni, che sono altrimenti destinate a rimanere soltanto sulla carta, a danno dei Produttori italiani correttamente iscritti al Registro Aee.

Nuove responsabilità per tutti i produttori che vendono a distanza ai consumatori

Tutti i produttori, siano essi stabiliti sul territorio nazionale o in Stato terzo, che vendono a distanza a consumatori finali, devono assicurare il ritiro 1 contro 1 dei Raee sostituiti dagli Aee venduti ai consumatori italiani (se hanno sede in uno Stato terzo, tramite il loro rappresentante Raee autorizzato in Italia di cui si è detto al paragrafo che precede, che è a tal fine responsabile) (articolo 11; articolo 22): a tal fine essi devono indicare in modo chiaro (a) i propri luoghi di raggruppamento (se del caso presso terzi convenzionati) dei Raee da restituire e (b) le modalità del ritiro dei Raee presso il luogo di consegna dei prodotti nuovi); in caso contrario, il contratto di vendita è nullo.

Nuovi oneri di marcatura ed informazione in capo ai produttori

Bidoncino barrato con barra orizzontale: il Dlgs 49/2014 ha adottato il disegno della norma CENELEC EN 50419:2006 che riporta sotto il bidoncino barrato una barra orizzontale ad indicare che l’Aee è stato immesso nel mercato dopo il 13 agosto 2005 (come si legge all’allegato IX al Dlgs 49/2014). Pertanto, entro 180 giorni dal 12 aprile 2014 (articolo 40, n. 4), i produttori dovranno adeguare il simbolo del bidoncino barrato alla nuova normativa. Informazioni da fornire ai consumatori: l’articolo 26, nel riprodurre la lista delle informazioni da fornire ai consumatore degli Aee, ne aggiunge una nuova rispetto a quanto già previsto dalla normativa precedente: la possibilità di consegna 1 contro 0 ai distributori nel caso di Raee di piccolissime dimensioni (non più di 25 cm per lato): anche in questo caso, pertanto, i produttori dovranno adeguare la documentazione che accompagna i prodotti. Identificazione univoca del Produttore: l’articolo 28, riprendendo la medesima norma EN 50419 sopracitata stabilisce che – entro 180 giorni dal 12 aprile 2014 – i produttori sono tenuti ad adeguare l’elenco delle informazioni destinate ai consumatori che devono corredare apponendo in modo visibile, leggibile ed indelebile il proprio marchio ad ogni prodotto o, in alternativa, il logo registrato o il numero di iscrizione al Registro Aee o, in aggiunta, un sistema di identificazione a radio frequenza (RFID).


di Gianluca Cencia Direttore Federambiente e Paolo Giacomelli Dirigente Servizio Tecnico Federambiente

Con il nuovo Dlgs 49/2014 sono state introdotte importanti novità. Una tra le più significative riguarda i nuovi obiettivi di raccolta differenziata (al 2019 un tasso minimo di raccolta pari all’85% dei Raee prodotti). Come è evidente, si tratta di obiettivi davvero ambiziosi. L’impegno delle imprese sarà come sempre di lavorare e organizzarsi per migliorare i tassi di raccolta, ma su questo aspetto Federambiente evidenzia una lacuna del decreto legislativo appena emanato: rimane evidente l’assenza d’un riferimento chiaro all’applicazione della responsabilità estesa del produttore introdotta dalla direttiva 2008/98/Ce che prevede il finanziamento da parte dei produttori dei costi sostenuti per il “fine vita “dei loro prodotti. Anche la direttiva sui Raee prevede che i produttori siano responsabili delle operazioni di raccolta, trattamento, recupero, smaltimento ecocompatibile, ma nonostante la normativa europea e il parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti il Dlgs 49/2014 non prevede che i produttori si facciano carico dei costi della raccolta. I nuovi obiettivi davvero sfidanti impongono comunque alle imprese di progettare e organizzare modalità operative della raccolta fortemente innovative. Un esempio molto interessante riguarda la possibilità di conferire sotto casa le apparecchiature non più funzionanti ma ancora utili. Si sono progettati e realizzati nuovi contenitori dota-

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L’impegno del servizio pubblico locale d’igiene ambientale per massimizzare la raccolta nel nuovo sistema Raee

Le imprese che gestiscono i servizi pubblici locali d’igiene ambientale sono state capaci di organizzare in questi anni un sistema articolato e flessibile di raccolta dei Raee che ha consentito di raggiungere a livello nazionale l’obiettivo di raccolta, previsto dal Dlgs 151/2005, di 4 kg/abitante: la quasi totalità (oltre il 90%) dei Raee trattati dai sistemi collettivi proviene dai centri di raccolta gestiti dalle imprese d’igiene ambientale. Nonostante le limitate risorse a disposizione, le imprese che gestiscono il ciclo integrato dei rifiuti hanno investito molto nei centri di raccolta per renderli più funzionali e accoglienti; si è lavorato per rendere gli ecocentri non solamente dei depositi per alcune categorie di rifiuto, ma luoghi dove i cittadini possono acquisire informazioni su come e perché differenziare e sul valore ambientale del riciclo. È noto che da una maggiore conoscenza di questi temi derivano comportamenti più responsabili e virtuosi. Anche per le imprese questa nuova organizzazione delle isole ecologiche ha rappresentato un arricchimento di competenze: gli stessi operatori diventano terminali preziosi che, valutando i bisogni e le aspettative dei cittadini/utenti, possono focalizzare le possibili aree di miglioramento del servizio.

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ti di dispositivi intelligenti per il riconoscimento dell’utente e dell’apparecchiatura e per la completa tracciabilità del rifiuto. Un altro progetto significativo riguarda la possibilità di prevedere nelle isole ecologiche un sistema premiante per i cittadini che conferiscono i Raee: introdurre sistemi premianti consente di ridurre il conferimento nei cassonetti stradali, in particolare dei piccoli elettrodomestici. Un altro nuovo servizio riguarda i centri di raccolta itineranti: diffusa nelle aree metropolitane, questa modalità operativa ha prodotto significativi incrementi delle quantità raccolte. Molte imprese hanno avviato sistemi di raccolta dei piccoli Raee nelle scuole elementari, medie e superiori, accompagnando questo servizio con iniziative dedicate e mirate di comunicazione e formazione Stimolare ed educare studenti e insegnanti significa coinvolgere attivamente le famiglie ampliando la platea degli utenti sensibilizzati. Sempre nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, le imprese hanno iniziato a organizzare – in collaborazione con le amministrazioni locali, con la Rete nazionale operatori dell’usato e con le associazioni del terzo settore – dei centri di raccolta dedicati nei quali operare una selezione per prevenire la produzione dei rifiuti (apparecchiature da destinare direttamente al riutilizzo) e avviare alla preparazione per il riutilizzo (apparecchiature che possono essere riparate).

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Questo sistema, pur nell’assoluta carenza normativa, inizia a consolidarsi e a produrre importanti risultati ambientali, economici e sociali. Un’altra novità significativa del Dlgs 49/2014 è rappresentata dall’obbligo (per i distributori più grandi) o dalla facoltà (per gli altri) di effettuare la raccolta dei Raee di piccole dimensioni senza l’impegno per il consumatore di acquistare un Aee equivalente. Per le aziende della raccolta si tratta d’una nuova sfida: occorre progettare nuove modalità di raccolta agevolando il sistema della distribuzione e garantendo qualità, efficienza ed economicità del servizio. Le novità introdotte dal nuovo decreto sono di stimolo al lavoro della Federazione, che con le imprese associate dovrà disegnare un nuovo modello operativo per tutta la filiera dei Raee. È necessario consolidare i rapporti positivi avviati in questi anni sia con i sistemi collettivi in rappresentanza dei produttori sia con il mondo delle imprese di trattamento e riciclo, sperimentare con i distributori nuovi accordi, con il fine di sviluppare un sistema industriale integrato che determini, oltre a importanti benefici ambientali, vantaggi per produttori e consumatori e significative opportunità economiche rappresentate dal valore delle materie prime seconde recuperate grazie al corretto trattamento dei Raee.


di Danilo Bonato Direttore Generale Consorzio ReMedia

Il 14 marzo 2014 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo del decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2012/19/Ue. Il decreto legislativo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 marzo ed è entrato in vigore il 12 aprile 2014. In questo caso l’Italia è tra gli Stati Membri più virtuosi dell’Unione, insieme a Regno Unito e Olanda, avendo recepito in tempi molto rapidi la direttiva europea. Fa innanzitutto piacere osservare che l’attuale impostazione generale del sistema, come a suo tempo definita nel Dlgs 151/2005 (ora abrogato), viene sostanzialmente mantenuta, riconoscendo così la validità di un sistema attivato nel 2008 per volontà dei Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in collaborazione con i principali attori della filiera. Ovviamente il Dlgs 49/2014 recepisce le principali innovazioni introdotte dalla direttiva europea ed in particolare: • nuovi obiettivi di raccolta: questi restano in capo agli Stati Membri ma diventano molto più impegnativi. Fino al 2015 si prosegue con i 4 kg/abitante/anno ma poi, nel periodo 2016-2018 si dovrà salire al 45% del c.d. “put on the market” (POM) e – dal 2019 – occorrerà raggiungere una raccolta del 65% del POM o, in alternativa, dell’85% dei Raee generati, sia domestici sia professionali; • ampliamento dell’ambito di applicazione: nel breve periodo l’impatto è piuttosto limitato (l’unico cambiamento significativo è l’ingresso dei pannelli fotovoltaici). I veri cambiamenti avranno luogo dal 15 agosto 2018, con l’introduzione dell’ambito di applicazione aperto (“open scope” in cui tutte le apparecchiature dovranno essere considerate “Aee”); • modello c.d. “all actors”: è stato chiarito che per la gestione dei Raee domestici i Sistemi Collettivi dei Produttori vengono “affiancati” dagli operatori privati che, se in possesso delle necessarie autorizzazioni e requisiti tecnici, potranno offrire i propri servizi di ritiro e riciclo ai soggetti che effettuano la raccolta (Comuni e distributori); • introduzione dell’“uno contro zero”: la distribuzione è chiamata a ritirare gratuitamente i rifiuti di piccoli apparecchi elettronici senza obbligo di acquisto di nuovi prodotti equivalenti; Altri elementi di novità degni di nota sono: • una maggiore enfasi sul riutilizzo, che va privilegiato rispetto alle attività di riciclo; • la volontà di rafforzare i meccanismi di controllo, con una più precisa definizione delle regole sulle spedizioni all’estero di Raee e Aee usate; • viene chiarito che le “Aee dual use” sono da considerarsi domestiche; • viene inoltre chiarito il funzionamento dei sistemi individuali, con la definizione di regole precise e relative obbligazioni. I principali Sistemi Collettivi dei Produttori sono pronti a racco-

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Raee: i Consorzi dei Produttori pronti a raccogliere le nuove sfide

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gliere queste nuove sfide, potendo costruire su solide basi e in condizioni di sostanziale continuità rispetto a quanto fino ad oggi realizzato. I cambiamenti più significativi ad essi relativi riguardano infatti la forma giuridica (obbligo a configurarsi come consorzi) l’introduzione di uno “statuto tipo” e la richiesta delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oltre all’invio al Mattm di una relazione annuale, del bilancio e del quadro delle risorse economiche utilizzate. Anche con riferimento agli impegni dei Produttori non si riscontrano discontinuità forti rispetto all’impostazione precedente. Le modalità di collaborazione tra questi e i Comuni, nonché con i Distributori, verrà sempre definita nell’ambito di un Accordo di Programma che però questa volta vedrà il coinvolgimento diretto dei Produttori (il “vecchio” Accordo aveva come protagonisti soltanto il Cdc Raee e Anci). Resta in vigore l’attuale “modello generazionale” per la gestione dei Raee domestici – dove la responsabilità del Produttore è determinata dal Registro in proporzione alla quota di Aee immesse sul mercato, questa volta con regole più chiare sul calcolo quota, determinate per peso e per raggruppamento. L’eco-contributo Raee viene confermato ma resta facoltativo, sia per i Produttori sia per i Distributori. Per i Produttori di Aee professionali si segnala il fatto che chi opera individualmente deve approntare un sistema molto complesso e soggetto ad approvazione da parte del Ministero dell’Ambiente. Inoltre le nuove definizioni di “dual use” avranno un impatto significativo sulle dichiarazioni di immesso sul mercato 2014. Nel nuovo decreto viene data maggiore enfasi al tema della cooperazione tra Produttori e impianti di trattamento, anche attraverso un supporto del CdC Raee e si pone più attenzione a chi immette sul mercato attraverso il canale on line, responsabilizzandolo a fornire ai consumatori indicazioni su come restituire i Raee con modalità “uno contro uno”. Resta in vigore l’attuale “modello generazionale” per la gestio-

ne dei Raee domestici – dove la responsabilità del Produttore è in proporzione alla quota di Aee immesse sul mercato con regole più chiare sul calcolo quota, determinate per peso e per raggruppamento (articolo 23). Viene confermata la responsabilità dei Produttori per l’istituzione di sistemi per il trattamento adeguato dei Raee. Gli obblighi del conseguimento dei target di recupero rimangono in capo ai Produttori e gli obiettivi vengono ritoccati al rialzo. Per il resto, rispetto all’attuale sistema, la situazione non cambierà più di tanto, almeno fino alla pubblicazione di un Dm che recepirà gli standard europei CENELEC. Si istituisce però un elenco degli impianti di trattamento Raee gestito dal CdC Raee. Di fatto gli impianti diventano il vero punto di controllo dei flussi di Raee, essendo obbligati a fornire una reportistica dettagliata di tutte le quantità in input e in output. Con il nuovo Dlgs 49/2014, inoltre, i pannelli fotovoltaici e gli inverter (così come stabilito dalle FAQ della Commissione europea) sono a tutti gli effetti Aee. Il nuovo decreto chiarisce le regole per classificare e distinguere i PV “Aee domestiche” da quelle “professionali”. Nello specifico, per impianti sotto a 10 KW di potenza nominale i PV sono considerati “domestici”. Sono inoltre definite modalità speciali di garanzia per i vecchi impianti incentivati. Il Gse tratterrà dagli incentivi assegnati ai gestori dell’impianto, una quota di garanzia per lo smaltimento a fine vita, restituita solo a seguito di verifica. Infine, novità importanti sono state introdotte per il comparto della Distribuzione: arriva l’uno contro zero per i Raee di piccolissime dimensioni (dimensione maggiore che non supera 25 cm) ma i negozianti possono avvalersi di forti semplificazioni. Per tutti gli altri Raee resta in vigore l’uno contro uno con un “deposito preliminare alla raccolta” secondo la definizione europea, con sostanziale conferma dell’attuale assetto operativo e normativo.


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Premessa

Con l’entrata in vigore del nuovo Dlgs 49/2014 in materia di Raee l’orizzonte normativo e gestionale di riferimento si è arricchito di un nuovo sistema di raccolta (“uno contro zero”) e di una connessa nuova modalità di raggruppamento (“deposito prelimina‑ re alla raccolta”).

L’intervento

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Raee: con il ritiro “uno contro zero” nasce il deposito temporaneo del detentore di Paola Ficco

Link di approfondimento In Osservatorio di normativa ambientale, il quadro delle norme in tema di Raee costantemente aggiornato: “Speciale Raee/Aee” FORMAZIONE di Reteambiente sui rifiuti “RAEE: il nuovo sistema per la gestione e la ‘governance’ creato dal Dlgs 46/2014”. Coordinamento scientifico: Paola Ficco Milano, giovedì 5 giugno 2014

Questo è quanto viene previsto e restituito dalle previsioni recate dall’articolo 11 (“Deposito preliminare alla raccolta presso i distributori”) commi 3 e 4, del citato Dlgs 49/2014. Per essere raccolti secondo questa modalità, i Raee devono possedere alcune caratteristiche; infatti, devono essere: • di piccolissime dimensioni (i.e. con dimensioni esterne inferiori a 25 cm.); • conferiti ai distributori dagli utilizzatori finali; • provenienti dai nuclei domestici; • raccolti gratuitamente dai distributori all’interno dei locali del proprio punto vendita oppure • raccolti gratuitamente dai distributori in prossimità immediata dei locali del proprio punto vendita; • esentati dall’obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di Aee al dettaglio di almeno 400 mq. Per gli altri distributori è facoltativa; ma è evidente che nel momento in cui un soggetto facoltizzato (non obbligato) decide di procedere in tal senso, si fa carico di tutto il relativo regime. Alla luce di tali nuovi disposti normativi si rende necessario effettuare qualche riflessione in ordine alla qualificazione di questo nuovo deposito.

Le definizioni

Il Dlgs 49/2014, articolo 4, fornisce alcune nuove definizioni che è fondamentale ripercorrere e precisamente: • f) Raee di piccolissime dimensioni: i Raee di dimensioni esterne inferiori a 25 cm; • h) distributore: persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, operando nella catena di approvvigionamento, rende disponibile sul mercato un’Aee (omissis); • i) distributore al dettaglio: una persona fisica o giuridica come definita nella lettera h), che rende disponibile un’Aee all’utilizzatore finale; • q) messa a disposizione sul mercato: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato nazionale nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito; • bb) raccolta: le operazioni definite all’articolo 183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compresa la cernita e il deposito preliminare alla raccolta e la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera mm); • cc) deposito preliminare alla raccolta: il deposito temporaneo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, e alle note al punto D15 dell’Allegato I e al punto R13 dell’allegato II della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.

Il deposito preliminare alla raccolta

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In ordine al deposito preliminare alla raccolta occorre svolgere brevi considerazioni e riepilogazioni di norme comunitarie poiché di esse, alcune sono presupposte e altre sono richiamate espressamente nella relativa definizione legislativa di “deposito prelimi‑


Al riguardo si ha che: a) il n. 15 del preambolo alla direttiva 2008/98/Ce distingue tra: • attività di deposito preliminare alla raccolta • raccolta • deposito di rifiuti in attesa del loro trattamento;

Quindi, il deposito che si realizza presso il distributore in esito al ritiro “uno contro zero”, come è evidente, è un deposito preliminare alla raccolta che, giuridicamente, si qualifica come deposito temporaneo che, tuttavia, è istituto diverso rispetto a quello di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), Dlgs 152/2006 che compete esclusivamente al produttore dei rifiuti, tant’è che il Legislatore nazionale ha sentito il dovere di precisarne l’esclusione dall’obbligo di autorizzazione. Infatti, il produttore del piccolissimo Raee è, ovviamente, il cittadino, ma il distributore si adopera, surrogandosi ad esso, nell’obbligo di corretto deposito, allorquando (con il ritiro) diventa il detentore del Raee. Il deposito preliminare alla raccolta, pur confluendo nominalmente nella raccolta, se ne distingue in perfetta adesione al suriportato n. 15 del preambolo alla direttiva 2008/98/Ce e alle richiamate disposizioni comunitarie che, come tale, lo escludono dal concetto di gestione dei rifiuti rendendolo non suscettibile di autorizzazione. La confluenza nella raccolta, del resto, è in re ipsa poiché i piccolissimi Raee sono consegnati dai consumatori/produttori ai distributori/detentori; costoro li accolgono e li posizionano nei punti di raccolta in un deposito preliminare dove restano in attesa della raccolta da parte di un raccoglitore/trasportatore autorizzato che li trasporterà in un altro deposito preliminare ma (questa volta) in attesa trattamento.

Gli obblighi dei distributori nella raccolta “uno contro zero”

Alla luce di quanto fin qui argomentato e di quanto stabilito nel (1) Le modalità semplificate, infatti, sono ivi previste per l’attività di ritiro anche se, a ben guar-

dare, per questa fase l’unico obbligo suscettibile di attenzione sarebbe stato quello del registro di cari-

I distributori Il deposito preliminare alla raccolta, nella sua qualità di deposito temporaneo svolto dal detentore (e non dal produttore) del rifiuto, a mente del comma 3, articolo 11, Dlgs 49/2014 conduce i piccolissimi Raee in stoccaggi che sembra siano qualificati come “punti di raccolta”. Infatti, la norma richiamata si riferisce ad essi citandoli come “predetti”. Ma a ben guardare, tali punti di raccolta sono citati nel comma 3, articolo 11 cit. per la prima volta e mai prima né altrove nel contesto del Dlgs 49/2014. Tuttavia, appare ragionevole ritenere che la raccolta dei piccolissimi Raee ritirati in ragione della modalità “uno contro zero” si sostanzi – di fatto – in accumuli chiamati “punti di raccolta” i quali, a mente del citato articolo 11, comma 3, “non sono subordi‑ nati ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui agli articoli 208 [autorizzazione unica], 212 [Albo ge‑ stori ambientali], 213 [autorizzazione integrata ambientale – Aia] e 216 [recupero agevolato].”. Pertanto, nessuna autorizzazione è necessaria per la realizzazione e la conduzione dei punti di raccolta “all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi”. A pag. 8 della relazione che ha accompagnato il Dlgs 49/2014 si legge che “in conformità alle previsioni del considerando n. 14 della direttiva (2012/19), i predetti punti di raccolta non so‑ no subordinati ai requisisti di registrazione o di autorizzazio‑ ne di cui agli articoli 208, 214 e 216 Dlgs 152/2006, ma i di‑ stributori sono comunque tenuti a gestire tali rifiuti nel rispet‑ to degli adempimenti degli adempimenti e oneri previsti dal‑ la parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Quindi dalla volontà del Legislatore si evince chiaramente che, fermo restando il non obbligo autorizzatorio per il pun‑ to di raccolta stabilito ex lege (ivi compreso il punto di rac‑ colta per i Raee di illuminazione per tenerli separati dalle altre categorie di Raee in attesa del Dm di cui all’articolo 11, comma 4, Dlgs 49/2014), gli altri adempimenti ed oneri pre‑ visti per la gestione dei rifiuti dal “Codice ambientale” vanno sempre osservati da parte del distributori.

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b) ai sensi del n. 16 del citato preambolo “nell’ambito della de‑ finizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il suc‑ cessivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento” e “dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preli‑ minare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento”; c) l’articolo 3, paragrafo 1, punto 10, direttiva 2008/98/Ce (come richiamato dall’articolo 4, comma definisce la “raccolta” come “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita prelimi­nare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impian‑ to di trattamento”; d) tali note al punto D15 dell’allegato I e al punto R13 dell’allegato II della direttiva 2008/98/Ce stabiliscono che “Il deposito tempora‑ neo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10”.

suindicato articolo 11, commi 3 e 4, Dlgs 49/2014, occorre ora interrogarsi in ordine a quali siano gli obblighi che i distributori devono soddisfare per offrire il servizio di raccolta “uno contro zero”.

L’intervento Raee e ritiro “uno contro zero”

nare alla raccolta” (come più sopra riportata di cui all’articolo 4, comma 1, lettera cc), Dlgs 49/2014). Questo perché si tratta di istituto del tutto nuovo che si aggiunge a quelli già esistenti in materia di gestione dei rifiuti e che, se non collocato correttamente, rischia di essere altrettanto non correttamente compreso e applicato.

Ex articolo 4, comma 11 citato un apposito decreto (Ambiente‑Sviluppo economico) disciplinerà i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto. Non si tratta di modalità semplificate (1) che, come tali, andrebbero ad incidere su un sistema precostituito modificandolo mediante l’introduzione di un regime più favorevole; si tratta, invece, di modalità che saranno dettate ex novo e che ad oggi non esistono poiché nuova è la figura del deposito temporaneo del detentore. Figura nella quale si traduce il deposito preliminare alla raccolta (si veda sub 4). Tuttavia in attesa che tale disciplina intervenga occorre che il distributore osservi gli obblighi generali relativi al divieto di miscelazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi e tra rifiuti pericolosi dotati di differenti caratteristiche di pericolosità (ex articolo 187, comma 1, Dlgs 152/2006); tuttavia, poiché sembra co e scarico. Ma questo è già escluso ab initiis dall’articolo 190, comma 1, Dlgs 152/2006 poiché il distri-

butore è detentore del Raee e non è produttore.

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Premessa

L’intervento

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Raee: le semplificazioni per i distributori incentivano la raccolta di Maria Letizia Nepi Segretario FISE UNIRE – Confindustria

Link di approfondimento In Osservatorio di normativa ambientale, il quadro delle norme in tema di Raee costantemente aggiornato: “Speciale Raee/Aee” FORMAZIONE di Reteambiente sui rifiuti “RAEE: il nuovo sistema per la gestione e la ‘governance’ creato dal Dlgs 46/2014”. Coordinamento scientifico: Paola Ficco Milano, giovedì 5 giugno 2014

Il nuovo decreto legislativo sui Raee (Dlgs 14 marzo 2014, n. 49), acquisiti i previsti pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parlamentari, è stato adottato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 14 marzo 2014 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 28 marzo scorso. Giunto al termine il processo per la sua approvazione, è possibile tentare di fare un primo bilancio del provvedimento che dà attuazione alla direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (c.d. direttiva Raee II). Il Dlgs 49/2014, predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 6 agosto 2013, n. 96, si pone due principali obiettivi: a) quello di prevenire o ridurre gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) e dalla produzione e gestione dei rifiuti delle stesse Aee; b) quello di ridurre gli impatti negativi e di migliorare l’efficacia dell’uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile. Il decreto quindi, e ancor prima la direttiva da cui esso trae fondamento, sembrano inserirsi appieno nel quadro del recente Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente “Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta” (Decisione n. 1386/2013/Ue) che mira a realizzare le condizioni per migliorare la prevenzione e la gestione dei rifiuti nell’Unione “per giun‑ gere ad un migliore utilizzo delle risorse, aprire nuovi merca‑ ti, creare nuovi posti di lavoro e ridurre la dipendenza dal‑ le importazioni di materie prime, consentendo di ridurre gli impatti ambientali” (punto 39). Il Programma si propone di garantire che, entro il 2020, i rifiuti siano gestiti alla stregua di una risorsa, e a tal fine sia data applicazione alla gerarchia dei rifiuti ed alla legislazione europea sugli stessi, affinchè venga fatto un uso efficace degli strumenti e delle misure di mercato per garantire che: le discariche siano limitate ai rifiuti residui, il recupero energetico sia limitato ai materiali non riciclabili, i rifiuti riciclabili siano usati come fonte principale e affidabile di materie prime per l’Unione, attraverso lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, i rifiuti pericolosi siano gestiti responsabilmente e ne sia limitata la produzione, i trasporti di rifiuti illegali siano sradicati, con il supporto di un monitoraggio rigoroso (punto 42). Con queste semplici, e chiare, indicazioni, il Legislatore si è trovato a confrontarsi per varare una normativa che, tra le prime in Europa, recepisce una importante Direttiva di set‑ tore, la quale già reca in sé i principi sopra enunciati: occor‑ re capire se e in che modo, sul piano dell’effettività e quindi al di là delle finalità dichiarate, il decreto si ponga nella di‑ rezione tracciata dall’Unione e dalla legislazione europea in materia di rifiuti. A tal fine, anzitutto, va riconosciuto che il provvedimento recepisce le fondamentali novità introdotte dalla direttiva volte a migliorare l’efficacia della “vecchia” disciplina Raee, principalmente attraverso le seguenti misure: 1) estensione del campo di applicazione in modo da ricomprendere, gradualmente, tutte le Aee; 2) introduzione di nuove misure in materia di progettazione ecocompatibile; 3) innalzamento del tasso di raccolta e degli obiettivi di recupero, riciclo e preparazione per il riutilizzo; 4) rafforzamento del principio della responsabilità del produttore anche per la fase inerente la raccolta;


Altro aspetto del provvedimento che si può giudicare positi‑ vamente è che esso non stravolge l’impostazione del sistema esistente, basato su un assetto di mercato che vede, da un la‑ to, la rete dei Comuni e dei distributori, per quanto riguarda la raccolta del domestico, e, dall’altro, l’organizzazione im‑ perniata sui Sistemi collettivi dei produttori e sul Centro di coordinamento: anzi, esso mira a salvaguardare e rafforzare tale sistema con nuove previsioni.

Se questo è il sistema delineato dal decreto, che nella sua struttura complessiva va considerato positivamente secondo quanto sopra descritto, permangono tuttavia alcune “zone grigie” che avrebbero potuto (anche secondo i pareri della Conferenza unificata e delle competenti Commissioni parla‑

Anzitutto si osserva che, come è purtroppo costume diffuso nella produzione normativa nazionale, anche in questo provvedimento si fa largo uso del rinvio a norme di attuazione, soprattutto in questioni della massima delicatezza e “urgenza”, che sono proprio quelle cui la Comunità ci invita a prestare particolare attenzione, e cioè: la prevenzione, la progettazione dei prodotti, il riutilizzo, l’uso efficiente dei rifiuti come risorsa, il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio. Questo ovviamente diluisce e indebolisce la capacità di incidenza del decreto sulla realtà operativa e sulle “abitudini” consolidate, soprattutto se consideriamo che quello dei Raee è già un settore dove uno dei problemi principali è stato finora il ritardo delle norme di attuazione e il mancato funzionamento degli organi di governo del sistema. Ci riferiamo in particolare ai seguenti decreti attuativi: • quello, importantissimo, relativo alle misure per promuovere la cooperazione tra produttori e impianti, per favorire la progettazione ecocompatibile di Aee e per sostenere il mercato dei materiali riciclati (articolo 5, commi 1 e 2) e quello che, per le predette finalità, deve stabilire opportune politiche di sostegno ed incentivazione (comma 3); • quello, altrettanto importante, relativo alla disciplina dei centri accreditati di preparazione per il riutilizzo, che non è previsto dalla norma in esame, bensì dall’articolo 180‑bis, comma 2, del Dlgs 152/2006, al quale anche questo decreto fa rinvio, e che si attende ormai da anni: tale disposizione dovrebbe consentire finalmente di introdurre anche in Italia regole certe ed uniformi per l’avvio a riutilizzo dei rifiuti, evitando interpretazioni soggettive e variegate (non solo nel settore dei Raee), ormai diffusissime sul territorio nazionale; • quello finalizzato ad introdurre la disciplina semplificata del ritiro “uno contro zero” (articolo 11, comma 4), che in particolare dovrà definire (analogamente a quanto fatto dal Dm 65/2010 per l’“uno contro uno”) i requisiti tecnici per il deposito dei Raee (diversi da quelli già previsti?) nonché la fase del trasporto successivo al punto vendita. La definizione di reali semplificazioni per questa modalità di intercettazione, seppure l’obbligo di ritiro “uno contro zero” scatti immediatamente a partire dall’entrata in vigore del decreto, è fondamentale per l’effettivo avvio della raccolta, da parte della distribuzione, dei piccolissimi Raee. A tale riguardo ricordiamo che secondo l’ultimo Rapporto del Centro di coordinamento, il raggruppamento R4 relativo ai piccoli elettrodomestici registra solo il 17% del totale raccolto (in discesa di 3 punti rispetto l’anno precedente), mentre le sorgenti luminose si attestano solo sullo 0,5% (sebbene in leggera ascesa); secondo Legambiente, almeno il 30% dei piccoli Raee sono destinati al cassonetto. Resta da valutare, in generale, per quanto riguarda il conferimento alla distribuzione, l’applicazione di reali semplificazioni per agevolare la consegna dei Raee da parte dei cittadini/consumatori; • quello relativo alle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie da parte del produttore, necessarie al momento in cui si immette una nuova Aee sul mercato (articolo 25); • quello relativo alle tariffe per la copertura degli oneri relativi alle attività di monitoraggio da parte di Ispra del tasso di raccolta e degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclaggio, nonché degli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei Raee e di tenuta del Registro nazionale dei produttori. Questo decreto è fondamentale per reperire le risorse necessario al governo del sistema Raee. L’analogo decreto previsto dal Dlgs 151/2005 non è mai stato adottato. Si segnala che nel disegno di legge “collegato ambien-

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Tra queste possono essere citate, a titolo di esempio: a) la disciplina dei Sistemi collettivi dei produttori, che in virtù delle funzioni “pubblicistiche” degli stessi vengono assoggettati a controllo ministeriale, a specifici requisiti minimi, e vengono aperti alla partecipazione degli altri soggetti della filiera, diversi dai produttori, previo accordo con questi ultimi; b) la regolamentazione dei Sistemi individuali, prima non disciplinati; c) il rafforzamento del ruolo e delle funzioni del Centro di coordinamento che, oltre a conservare le proprie funzioni in merito al coordinamento delle attività dei Sistemi aderenti per il ritiro dei Raee ed il loro successivo avvio agli impianti, è investito di nuovi compiti attinenti la raccolta ed il monitoraggio dei flussi di Raee, la definizione delle regole tecniche del sistema, la registrazione degli impianti di trattamento; d) la conferma che i due pilastri su cui si poggia la raccolta dei Raee, in particolare di quelli domestici, sono la rete dei centri di raccolta comunali e quella assicurata dalla distribuzione; a tal fine, lo strumento degli Accordi di programma, utilizzato per regolamentare i rapporti dei produttori con entrambe le categorie di operatori, viene formalizzato, arricchito di rappresentanze finora non presenti al tavolo delle trattative, e finalizzato, tra l’altro, all’erogazione di specifici premi di efficienza che i produttori stessi, al verificarsi di condizioni ottimali di raccolta, sono tenuti ad erogare ai centri comunali ed ai distributori. Inoltre, sempre attraverso l’Accordo con l’ANCI, i produttori sono chiamati formalmente (come nella pratica succedeva già ora) a farsi carico degli oneri per l’adeguamento e l’implementazione dei centri di raccolta: condizione, questa, importante per il raggiungimento dei più ambiziosi obiettivi previsti dal decreto, in quanto la raccolta dovrà farsi sempre più capillare per intercettare i maggiori quantitativi richiesti; e) per quanto riguarda la raccolta effettuata dai distributori presso il magazzino o punto vendita, l’introduzione di ulteriori semplificazioni gestionali per l’“uno contro uno” e l’esenzione dall’obbligo di autorizzazione e registrazione per la nuova modalità “uno contro zero”; f) infine, la conferma e il completamento delle competenze degli altri organi preposti al funzionamento del sistema, primo fra tutti il Comitato di vigilanza e controllo, quello di indirizzo e l’ispra.

mentari) trovare una definizione più adeguata, immaginan‑ do soluzioni più valide soprattutto sul piano dell’efficacia.

L’intervento Nuovo decreto Raee

5) conferma dell’obbligo di ritiro, da parte della distribuzione, in modalità “uno contro uno” (anche per la vendita a distanza) e contestuale introduzione dell’“uno contro zero” (v. oltre); 5) obbligo di avvio a trattamento adeguato di tutti i Raee raccolti separatamente; 6) inasprimento delle procedure di controllo per l’esportazione delle apparecchiature, anche attraverso specifici requisiti minimi per le spedizioni.

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