Rifiuti n. 187 agosto-settembre 2011

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RIFIUTI bollettino di informazione normativa

agosto-settembre 2011

n. 187 (08-09/11)

mensile

Euro 14,00

Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano

L’intervento Rifiuti e riforma del Codice ambientale: riflessioni su alcuni punti “residuali” di Leonardo Filippucci

I servizi pubblici locali dopo il Dl 138/2011: cosa (non) cambia

F erragosto

e sorprese: il 13 agosto il Dl sulla manovra economica (138/2011) ha abrogato il Sistri. Il 16 agosto è entrato in vigore il Dlgs 121/2011 che (in at‑ tuazione della direttiva 2008/99/Ce) ha attratto importanti reati ambientali nell’orbita della responsabilità amministrativa da reato, presupposto di cui al Dlgs 231/2001. Non è poco. Però, mentre l’estensione all’ambiente del “sistema 231” era attesa da tempo, l’abrogazione del Sistri è stata una specie di shock. Per tutti. Incredibile ma vero. Regalo, sorpresa, beffa: molteplici gli epiteti va‑ riamenti affibbiati alla norma di soppressione. Come spesso accade, lo stesso fenomeno non ha lo stesso significato per tutti. Ci sono tanti modi di guarda‑ re alla realtà, tanti “punti di vista”. Mentre si scrive non si ha ancora contez‑ za di come finirà la vicenda Sistri, poiché l’iter per la conversione in legge del Dl 138/2011 è appena iniziato. Questa vicenda può essere una buona occasio‑ ne per rimeditare un sistema che dalla sua ha la facilità di acquisizione del da‑ to da parte delle autorità di controllo (anche a garanzia della lealtà della con‑ correnza). A suo sfavore però milita un fatto, inoppugnabile: non è vero che il Sistri avrebbe sbaragliato (sbaraglierà) l’ecomafia. Al massimo avrebbe potuto (potrà) ridimensionare l’ecofurbizia. Al pari dei sistemi fiscali, l’evasore totale non è certo spaventato dagli studi di settore (variamente denominati); mentre l’esercizio che non fa la ricevuta fiscale si preoccupa (ma solo) un po’. L’unico strumento contro l’illegalità è il controllo capillare, costante ed uni‑ forme su strada e in impianto; del resto, quando la direttiva Ue sui rifiu‑ ti (2008/98) obbliga alla tracciabilità, chiede efficacia ma non impone uno strumento. Con riguardo ai reati ambientali e al loro confluire nell’ambito del 231, si os‑ serva che per le imprese di settore si apre un nuovo fronte: la responsabilità amministrativa da reato ambientale. E che proprio su questo fronte, le impre‑ se devono ringraziare il Sistri. Infatti, nella logica del Dlgs 231/2001, il reato è evento riconducibile ad un “deficit organizzativo” dell’impresa e che per la possibile esclusione della responsabilità amministrativa, questa deve dotarsi di modelli organizzativi, di gestione e di controllo dinamici per invocare la pro‑ pria diligenza ed escludere (o limitare) la propria responsabilità da reato am‑ bientale. E il Sistri ha sollecitato molti produttori e gestori a rivedere il proprio sistema di gestione rifiuti. Molti hanno cominciato da zero; moltissimi si sono affinati, elaborando pro‑ cedure chiare (prima fra tutte la caratterizzazione), individuando referenti e/o responsabili adeguatamente formati, sganciandosi dai fornitori di servi‑ zi non sempre trasparenti. Questo perché un sistema di gestione dei rifiuti ef‑ ficiente è indispensabile a prescindere dal Sistri e anche continuando ad usa‑ re registri e formulari. Quindi, fermo restando che il Sistri così come concepito non poteva (potrà) funzionare, un merito ce l’ha: ha costretto tutti ad organizzarsi o riorganiz‑ zarsi. Ma (inconsapevolmente) in vista di altro: l’esenzione dalla responsabi‑ lità amministrativa da reato ambientale che da oggi si misura in “quote”, cioè decine (quando non centinaia) di migliaia di euro.

Paola Ficco

Edizioni Ambiente

di Gabriele Taddia

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Legislazione norme nazionali Pneumatici fuori uso, l’avvio del sistema

Decreto 11 aprile 2011, n. 82

il commento di Ecopneus il commento di Giovanni Corbetta il commento di Alessandro Geremei il commento di Paola Ficco Sistri, per i rifiuti pericolosi dei piccoli produttori si annuncia una lunga proroga

Decreto‑legge 13 maggio 2011, n. 70

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Giurisprudenza Centri di raccolta, diventano stoccaggi se i rifiuti sono eterogenei

Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 23 marzo 2011, n. 11650

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Centri di raccolta, se conformi al Dm 8 aprile 2008 l’autorizzazione regionale non è richiesta

Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 9 maggio 2011, n. 17864 il commento di Pasquale Fimiani

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Responsabilità della gestione dei rifiuti: è di tutti i soggetti coinvolti, a qualsiasi titolo

Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 11 giugno 2011, n. 23971

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Cave: i residui e gli inerti rientrano nel 152/2006 solo se derivano da attività successiva

Corte di Cassazione – III Sezione penale Sentenza 23 giugno 2011, n. 25193

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Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Luigi Lovecchio e Roberto Montali

Osservatorio Raee a cura di Maria Letizia Nepi

“Focus” giurisprudenza a cura di Maurizio De Paolis

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Premessa

L’intervento

Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abro‑ ga alcune direttive”, ha introdotto all’interno del Capo V del Tito‑ lo I della Parte quarta del Dlgs 152/2006 – dedicato alle “Procedu‑ re semplificate” – tre nuove disposizioni (articoli 214‑bis, 216‑bis e 216‑ter) che risultano non solo scarsamente attinenti alla mate‑ ria trattata nel predetto Capo V, ma anche tra di loro molto etero‑ genee nei contenuti. Esse, pertanto, non hanno tra loro alcun legame se non quello di essere state impropriamente inserite nello stesso contesto del Dlgs 152/2006. Ciò nonostante, al fine di dare un quadro completo delle novità in‑ trodotte dal Dlgs 205/2010 nel segmento della Parte quarta dedica‑ to in senso lato alle autorizzazioni, il presente contributo si propo‑ ne di prendere in partito esame le tre norme in questione.

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Rifiuti e riforma del Codice ambientale: riflessioni su alcuni punti “residuali” di Leonardo Filippucci Avvocato in Macerata

L’articolo 214‑bis – sgombero della neve

Ai sensi del nuovo articolo 214‑bis, Dlgs 152/2006 “le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell’articolo 183”. L’articolo in esame, non foss’altro per il suo carattere estremamente specifico, non costituisce recepimento di una disposizione della di‑ rettiva 2008/98/Ce, bensì scaturisce, al pari di altre norme del Dlgs 205/2010 (si pensi all’articolo 39, comma 12, in tema di elenchi te‑ lefonici), dalla volontà del Legislatore di dare risposta a determina‑ ti quesiti pratici, verosimilmente originati da vicende giudiziarie. Tali quesiti possono essere così formulati: la neve ammassata a se‑ guito dell’attività di sgombero costituisce rifiuto? Se sì, come va classificato il rifiuto e chi deve farsi carico della sua gestione? Va da sé, infatti, che, qualora la neve ammassata costituisse un ri‑ fiuto urbano, di esso dovrebbe farsi carico il gestore del servizio pubblico di nettezza urbana, con ciò che ne consegue in termini economici a carico dei Comuni. La formulazione letterale della norma in commento, tuttavia, non sembra sciogliere tutti i nodi interpretativi. Occorre premettere che, come risulta dai lavori parlamentari, l’originaria proposta contemplava una duplice modifica al Dlgs 152/2006: – da un lato, l’aggiunta alla definizione di “spazzamento delle strade” della frase “escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate allo scopo di garantire la fruibilità e la sicurezza al transito”; – dall’altro, l’aggiunta all’articolo 185, comma 1, di un’ulteriore ipotesi di esclusione dall’ambito di applicazione della Parte quar‑ ta così formulata: “g) la neve e qualsiasi altro elemento di origine naturale, e qualora contaminata da sostanze o materiali estranei purché sia gestita nel contesto delle operazioni direttamente connesse con la manutenzione delle strade ed aree pubbliche e delle strade ed aree private soggette ad uso pubblico allo scopo di garantire la fruibilità e sicurezza”. Mentre la prima parte della proposta è stata effettivamente recepita nella definizione di “spazzamento delle strade” attualmente pre‑ vista all’articolo 183, lettera oo), il Legislatore, anziché introdurre nell’articolo 185 una nuova ipotesi di esclusione, ha preferito intro‑ durre una norma ad hoc, vale a dire l’articolo 214‑bis.


L’articolo 214‑bis, infatti, non afferma che la neve è esclusa dalla definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera a), bensì sta‑ bilisce solamente che “le attività di sgombero … non costituisce [rectius non costituiscono] detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell’articolo 183”. In altri termini, il Legislatore si limita a stabilire che il sog‑ getto il quale ha effettuato l’attività di sgombero non può es‑ sere considerato detentore dell’ammasso di neve prodotto da tale attività.

Una simile ricostruzione, tuttavia, lascerebbe sul tappeto più dubbi interpretativi di quanti la modifica normativa intendesse risolverne. Infatti, se la neve ammassata costituisse un rifiuto, non si capirebbe: a) se essa sia rifiuto speciale (derivante da attività di servizio) ovve‑ ro rifiuto urbano (pur non essendo qualificabili come “rifiuti pro‑ venienti dallo spazzamento delle strade” ai sensi dell’articolo 184, comma 2, lettera c) potrebbero comunque rientrare tra “i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua” di cui all’articolo 184, comma 2, lettera d)); b) chi debba farsi carico della loro gestione, giacché a ciò non do‑ vrebbe ovviamente provvedere l’impresa che ha effettuato lo sgom‑ (1) L’articolo 21 della direttiva 2008/98/ Ce così recita: “Oli usati 1. Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18 e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che: a) gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile; b) gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13; c) laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, se ta-

le miscelazione ne impedisce il trattamento. 2. Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari. 3. Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e, laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006, limitare le spedizioni

L’articolo 216‑bis – oli usati

In attuazione di quanto stabilito dell’articolo 21 della direttiva 2008/98/Ce (1), l’articolo 216‑bis, Dlgs 152/2006 detta specifiche disposizioni in tema di deposito e gestione degli oli usati. Ambito di applicazione della norma. Ex articolo 183, lette‑ ra c), Dlgs 152/2006 per “oli usati” deve intendersi “qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli usati per turbine e comandi idraulici”. L’ottavo comma dell’articolo 216‑bis, poi, precisa che sono sogget‑ ti alla disciplina sugli oli usati i composti usati fluidi o liquidi so‑ lo parzialmente formati di olio minerale o sintetico, compresi i re‑ sidui oleosi di cisterna, i miscugli di acqua e olio, le emulsioni ed altre miscele oleose. Priorità nelle forme di gestione. In base alla disposizione in esame, gli oli usati devono essere gestiti, in via prioritaria, trami‑ te rigenerazione tesa alla produzione di basi lubrificanti (artico‑ lo 216‑bis, comma 3, lettera a), Dlgs 152/2006), laddove per “ri‑ generazione degli oli usati” deve intendersi “qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli” (articolo 183, lettera v), Dlgs 152/2006). Al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati, è stabili‑ to che: • le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di incenerimento e coincenerimento collocati al di fuori del territorio nazionale sono escluse nella misura in cui ri‑ corrano le condizioni di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006 (articolo 216‑bis, comma 4) e cioè, deve rite‑ nersi, nella misura in cui vengano sollevate obiezioni da parte del‑ le autorità competenti per i vari Stati interessati dalla spedizione. Si applicano, al riguardo, i principi di cui agli articoli 177 e 178 (2), nonché il principio di prossimità; • le spedizioni transfrontaliere di oli usati dal territorio italiano verso impianti di rigenerazione collocati al di fuori del territorio nazionale sono valutate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1013/2006 transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati. (2) Ex articolo 177, comma 4, i rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudi‑ zio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’ac‑ qua, l’aria, il suolo, nonché per la fau‑ na e la flora; b) senza causare inconvenienti da ru‑ mori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

Ex articolo 178, Dlgs 152/2006, la ge‑ stione dei rifiuti è effettuata conforme‑ mente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di propor‑ zionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvol‑ ti nella produzione, nella distribuzio‑ ne, nell’utilizzo e nel consumo di be‑ ni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secon‑ do criteri di efficacia, efficienza, econo‑ micità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto del‑ le norme vigenti in materia di parteci‑ pazione e di accesso alle informazio‑ ni ambientali.

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Ciò può dare adito a due interpretazioni: • secondo una prima tesi, tanto l’articolo 214‑bis, quanto l’artico‑ lo 183, lettera oo), hanno voluto semplicemente riconoscere che la nozione di rifiuto presuppone un’originaria detenzione del rifiuto da parte del produttore del medesimo, mentre la neve, per sua ori‑ gine e natura, quand’anche ammassata, non entra mai nella di‑ sponibilità materiale e giuridica del soggetto che opera il servizio di sgombero e, quand’anche ipoteticamente vi entrasse, non po‑ trebbe essere realisticamente detenuta a tempo indeterminato. Sic‑ ché, seguendo questa impostazione, la neve ammassata in tanto non rientra nello spazzamento delle strade, in quanto non costitu‑ isce ab origine un rifiuto. • secondo altra tesi, invece, il Legislatore, introducendo l’articolo 214‑bis, non avrebbe voluto escludere la qualificabilità della neve come rifiuto, bensì avrebbe inteso semplicemente deresponsabiliz‑ zare il soggetto preposto all’attività di sgombero dalle incombenze connesse con l’attribuzione in capo al medesimo della qualifica di produttore/detentore di rifiuti.

bero: se si trattasse di rifiuti urbani, i Comuni dovrebbero affidarne la raccolta e la gestione ad impresa autorizzata (sempre che nel frat‑ tempo la neve non si sia sciolta…), mentre, se si trattasse di rifiu‑ ti speciali, nessuno paradossalmente sarebbe tenuto ad occuparsene.

L’intervento Codice ambientale

Quest’ultima disposizione, tuttavia, non consente di afferma‑ re con certezza che la neve ammassata a seguito dell’attività di sgombero non sia qualificabile come rifiuto.

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L’intervento Codice ambientale

e, in particolare, dell’articolo 12 del predetto regolamento. A tali fi‑ ni, il Ministro dell’ambiente può individuare con uno o più decreti gli elementi da valutare secondo le facoltà concesse alle autorità di spedizione o di transito nell’esercizio delle competenze di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (Ce) n. 1013/2006; In via sussidiaria e, comunque, nel rispetto dell’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1 (3), qualora la rigenerazione sia tec‑ nicamente non fattibile ed economicamente impraticabile, gli oli usati devono essere avviati a combustione, nel rispetto delle dispo‑ sizioni di cui al titolo III‑bis della Parte II, Dlgs 152/2006 (in te‑ ma di Aia) e al Dlgs 11 maggio 2005, n. 133. A dispetto della for‑ mulazione letterale dell’articolo 216‑bis, comma 3, lettera b), deve ritenersi che la combustione degli oli usati possa avere luogo anche in presenza di uno solo dei presupposti indicati dalla norma (vale a dire la non fattibilità tecnica e l’impraticabilità economica), dal momento che ciascuno di essi costituisce, a ben vedere, una causa ostativa alla rigenerazione. In via residuale, qualora le predette modalità di trattamento (ri‑ generazione e combustione) non siano tecnicamente praticabi‑ li a causa della composizione degli oli usati, gli stessi devono esse‑ re sottoposti alle operazioni di smaltimento di cui all’allegato B al‑ la Parte IV, Dlgs 152/2006.

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Deposito temporaneo. In base al secondo comma dell’artico‑ lo 216‑bis, fermo quanto previsto dall’articolo 187, il deposito tem‑ poraneo, la raccolta e il trasporto degli oli usati sono realizzati in modo da tenere costantemente separate, per quanto tecnicamen‑ te possibile, tipologie di oli usati da destinare, secondo l’ordine di priorità di cui all’articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli mine‑ rali usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze. Pertanto, a maggiore chiarimento di quanto previsto dall’ar‑ ticolo 183, lettera bb), n. 3 (“il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”), in materia di oli usati il deposito temporaneo deve avvenire te‑ nendo separate le tipologie di oli usati da destinare a diversi processi di trattamento secondo quanto sopra detto in tema di priorità delle forme di gestione.

In ogni caso, non è mai consentita la miscelazione di oli minera‑ li usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze, non potendo quindi es‑ sere rilasciata l’autorizzazione in deroga prevista dall’articolo 187, comma 2, Dlgs 152/2006,. Rinvio alla norma attuativa. Ex articolo 216‑bis, comma 7, in‑ fine, con uno o più regolamenti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Mi‑ nistro dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla da‑ ta di entrata in vigore del Dlgs 205/2010, saranno definite le norme tecniche per la gestione di oli usati in conformità a quanto dispo‑ sto dallo stesso articolo 216‑bis.

L’articolo 216‑ter – Comunicazioni alla Commissione Ue

Da ultimo, l’articolo 216‑ter, Dlgs 152/2006, nel dare attuazione agli articoli 11, comma 5, 33 e 37 della direttiva 2008/98/Ce, ri‑ assume gli adempimenti inerenti alle comunicazioni da effettuare alla Commissione europea. In particolare, i piani di gestione ed i programmi di prevenzione di cui all’articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali re‑ visioni sostanziali, devono essere comunicati al Ministero dell’am‑ biente e della tutela del territorio e del mare, utilizzando il forma‑ to adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione al‑ la Commissione europea. Inoltre, con cadenza triennale, il Ministero dell’ambiente e del‑ la tutela del territorio e del mare comunica alla Commissione eu‑ ropea le informazioni sull’applicazione della direttiva 2008/98/Ce, inviando una relazione settoriale in formato elettronico sulla base di un questionario o di uno schema inviato dalla Commissione eu‑ ropea stessa sei mesi prima del periodo contemplato dalla citata re‑ lazione settoriale. In tale relazione, da trasmettere per la prima volta entro il 12 set‑ tembre 2014, devono essere previste, tra l’altro, le informazioni sul‑ la gestione degli oli usati, sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, di cui all’articolo 199, com‑ ma 3, lettera r), e sulle misure previste dall’eventuale attuazione del principio della responsabilità estesa del produttore, di cui all’ar‑ ticolo 178‑bis, comma 1, lettera a). Con i tempi e le modalità previsti per l’invio della predetta relazione devono essere altresì comunicati gli obiettivi di cui all’articolo 181 relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio di rifiuti.

(3) Ex articolo 179, comma 1, Dlgs 152/2006, la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento


L’intervento

di Gabriele Taddia Avvocato in Ferrara

L’effetto del referendum

Il referendum numero 1 (3), aveva quindi completamente abroga‑ to l’articolo 23‑bis, con effetto su tutti i servizi pubblici locali di ri‑ levanza economica e non solo sulla gestione del servizio idrico, co‑ sì come aveva correttamente osservato la Corte Costituzionale nella sentenza che aveva sancito l’ammissibilità del quesito: “l’abrogazione richiesta riguarda una normativa generale, prevalente su quelle di settore (salvo che per i sopra ricordati quattro settori esclusi (4), che è diretta sostanzialmente a restringere, rispetto alle regole concorrenziali minime comunitarie, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, di gestione in house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’evidente unitarietà della disciplina di cui si richiede l’abrogazione comporta l’omogeneità del quesito. Esso, infatti, proprio perché diretto ad escludere l’applicazione di tale regolamentazione generale, è sorretto da una matrice razionalmente unitaria. L’astratta riconducibilità alla previsione dell’articolo 23-bis di un’indefinita pluralità di servizi pubblici locali di rilevanza economica non è di ostacolo a tale conclusione, perché non esclude la sottolineata unitarietà di disciplina e, quindi, la (1) Articolo 23‑bis del decreto‑leg‑ ge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ago‑ sto 2008, n. 133, e successive modifi‑ cazioni, di seguito denominato “ar‑ ticolo 23‑bis” “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e finanza la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come mo‑ dificato dall’articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, re‑ cante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”, e dall’articolo 15 del decreto‑leg‑ ge 25 settembre 2009, n. 135, recan‑ te “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea”, convertito, con modificazio‑ ni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sen‑ tenza n. 325 del 2010 della Corte co‑ stituzionale. In analogia all’ipotesi –

esaminata dalla Corte costituziona‑ le nella sentenza n. 241 del 2003 – di abrogazione di una legge di delega‑ zione, con l’effetto, almeno nelle in‑ tenzioni dei promotori della consul‑ tazione, dell’attribuzione agli enti lo‑ cali del potere di optare per l’affida‑ mento della gestione in house dei ser‑ vizi pubblici locali, anche in assen‑ za delle condizioni straordinarie og‑ gi richieste dal comma 3 dell’articolo 23‑bis, tutte le volte in cui tale gestio‑ ne risulterà corrispondente al pubbli‑ co interesse, pur nel rispetto delle esi‑ genze concorrenziali sottolineate dal‑ la Corte costituzionale nella sentenza n. 325 del 2010. (2) Per un approfondimento del con‑ tenuto del Dpr 168/2010 si veda in questa Rivista, n. 179, dicembre 2010, pp. da 8 a 15. (3) Sul contenuto del quesito refe‑ rendario e la norma abrogata si ve‑ da Tabella n. 3. (4) Distribuzione di gas naturale; di‑ stribuzione di energia elettrica; ge‑ stione delle farmacie comunali; tra‑ sporto ferroviario regionale

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I servizi pubblici locali dopo il Dl 138/2011: cosa (non) cambia

Il Gattopardo ha colpito ancora. “Tutto cambia affinché nulla cambi”. In tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica, tutto è cambiato, ma tutto è tornato come prima. E non c’è miglior parabola che il discorso che Don Fabrizio, il principe di Salina, fece al cavaliere Chevalley nel romanzo di Tomasi di Lampedusa, per rendere il senso di quanto è accaduto alla normativa inerente l’af‑ fidamento e la gestione dei servizi pubblici locali. Tutto è cambiato ma tutto è tornato come prima. Non sono più in vigore né il famigerato “articolo 23‑bis” (1), così come il Dpr 7 settembre 2010 n. 168 (2) che ne costituiva il rego‑ lamento di attuazione: norme queste, come noto, abrogate ad esito dei referendum del 12 e 13 giugno scorsi, abrogazioni che avevano avuto l’effetto sostanziale di riportare la disponibilità della gestione dei servizi pubblici nella piena autonomia delle pubbliche ammi‑ nistrazioni, le quali pertanto avrebbero potuto continuare a gesti‑ re in proprio i servizi o affidarli a società “in house” o bandire ga‑ re ad evidenza pubblica.

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Legislazione norme nazionali Pneumatici fuori uso

2. deposito, separazione per dimensione e stoccaggio temporaneo; 3. attività di trasporto; 4. operazioni di frantumazione degli Pfu, al netto dei ricavi della vendita che l’operatore consegue nel mercato; 5. valorizzazione derivante dall’utilizzo come combustibile; 6. attività di ricerca, sviluppo e formazione di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo n.152/2006; 7. registrazioni finalizzate al tracciamento dei flussi degli Pfu e derivati; 8. controllo sulle predette operazioni, monitoraggio, rendicontazione, reportistica, informazione e comunicazione; 9. gestione amministrativa dei contributi raccolti e, in generale, attività connesse direttamente e indirettamente alla gestione della filiera e alla organizzazione del sistema.

Allegato E (Articoli 2, comma 1, lettera o)) e 5, comma 4 Cat.

Veicoli utilizzatori (indicativo)

Pesi min‑max (in chilogrammi)

A

Ciclomotori e motoveicoli (ciclomotori, motocicli, motocarri, ecc.)

A1 (2 – 8)

B

Autoveicoli e relativi rimorchi (autovetture, autovetture per il trasporto promiscuo, autocaravan, ecc.)

B1 (6 – 18)

C

Autocarri, Autobus (autotreni, auto snodati, auto articolati, filoveicoli, trattori stradali, ecc.)

C1 (20 – 40); C2 (41 – 70);

D

Macchine agricole, macchine operatrici, macchine industriali (trattori, escavatori, ecc.)

D0 (< 4); D1 (4 – 20); D2 (21 – 40); D3 (41 – 70); D4 (71 – 130); D5 (131 – 200); D6 (> 200).

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il commento Pneumatici fuori uso, parte il sistema a cura di Ecopneus

Il nuovo assetto normativo definito dal Dm 82/2011 Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (n. 131 dell’8 giugno 2011), il Dm 11 aprile 2011, n. 82 – attuativo del Dlgs 152/2006 – definisce i dettagli per l’avvio delle operazioni che dovran‑ no garantire l’invio a recupero del 100% dei Pfu generati sul territorio nazionale italiano. Il decreto dispone le modalità operative e ge‑ stionali del nuovo sistema: chi sono i responsa‑ bili, come verranno gestite le quantità di Pfu e i relativi contributi economici, chi sono gli or‑ gani deputati al controllo e quali saranno le sanzioni in caso di inadempienze. Dall’entrata in vigore del provvedimento (9 giu‑ gno 2011) sono previsti 90 giorni di tempo per permettere a tutti i soggetti coinvolti di ade‑ guarsi alla nuova normativa, termine dal quale prenderà il via anche in Italia un sistema di ge‑ stione nazionale dei Pfu. La partenza del sistema sarà dunque il 7 set‑ tembre 2011 su tutto il territorio nazionale.

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sumo di materiale dato dal suo utilizzo. Sono inoltre esclusi da questa gestione i pneumatici da bicicletta e quelli degli aeromobili. Per adempiere ai propri obblighi, entro il 31 maggio di ogni anno, produttori e importato‑ ri di pneumatici dovranno comunicare all’au‑ torità competente: • la quantità e le tipologie di pneumatici im‑ messi sul mercato del ricambio l’anno solare precedente; • le quantità, le tipologie e le destinazioni di recupero o smaltimento dei Pfu provenienti dal mercato del ricambio l’anno solare precedente, inviando rendiconto economico completo del‑ la gestione. Gli obblighi appena descritti possono essere assolti anche attraverso la costituzione di una o più strutture societarie dotate di autonoma personalità giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico e senza fine di lucro.

Il principio della “Responsabilità del Produttore” Il decreto impone l’obbligo a tutti i produttori o importatori di pneumatici operanti in Italia, di raccogliere e gestire annualmente una quantità di Pfu almeno equivalente alla quantità in peso dei pneumatici che hanno immesso nel mercato nazionale del ricambio l’anno solare precedente.

Per garantire che la gestione avvenga secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato istituito un tavo‑ lo permanente di consultazione che, oltre ad un ruolo di controllo e garanzia sulle risorse eco‑ nomiche dei cittadini, ha il compito di esami‑ nare la gestione dei Pfu con la finalità di incre‑ mentare il livello qualitativo e quantitativo delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento dei Pfu, ai fini di una maggiore tutela ambientale.

Ai fini del decreto, il peso di un pneumatico fuori uso corrisponde al 90% del peso di un pneumatico nuovo, in virtù del naturale con‑

Gli obiettivi di raccolta e le sanzioni All’interno del decreto 82/2011 rientrano anche gli obiettivi di raccolta da raggiungere e un


Per ogni singolo produttore o importatore di pneumatici operante in Italia, e per le loro strutture associate, gli obiettivi fissasti dal de‑ creto sono: • al 31 dicembre 2011, recupero di almeno il 25% della propria quota di pneumatici immes‑ si nel mercato del ricambio; • al 31 dicembre 2012, recupero di almeno l’80% della propria quota di pneumatici im‑ messi nel mercato del ricambio; • al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi, recupero del 100% della propria quota di pneu‑ matici immessi nel mercato del ricambio. Le sanzioni scattano nel momento in cui non sono raggiunti gli obiettivi di gestione prescritti e sono proporzionali alla gravità dell’inadem‑ pienza accertata, fino ad arrivare ad una san‑ zione massima pari al doppio dell’ammontare del contributo ambientale percepito nell’anno cui si riferisce la violazione, contributo versa‑ to dai consumatori all’atto dell’acquisto di un pneumatico nuovo così finanziando il sistema di gestione senza fini di lucro.

il commento Pneumatici fuori uso, parte il sistema di Giovanni Corbetta, Direttore Generale Ecopneus

Eventuali avanzi di gestione saranno per una quota pari al 30% nella disponibilità del Mi‑ nistero dell’ambiente per interventi di bonifica di stock storici di Pfu (esclusi dall’applicazio‑ ne del Dm 82/2011); la restante parte di risorse sarà rimandata al bilancio di gestione dell’an‑ no successivo.

Il contributo varierà a seconda della tipologia di pneumatico sostituito (vettura, autocarro, agricolo e, all’interno di queste classi, ulterior‑ mente suddiviso in base al peso) secondo uno schema definito, che sarà obbligatoriamente esposto nei locali dove avviene il cambio pneu‑ matici e reso ben visibile al cittadino. L’importo del contributo ambientale sarà de‑ terminato annualmente dal Ministero dell’am‑ biente e della tutela del territorio e del mare sulla base delle stime di costo per la gestione dei Pfu nell’anno successivo, fornite dai pro‑ duttori e importatori di pneumatici.

I Pfu derivanti dai veicoli demoliti Nel caso degli pneumatici montati sulle vetture alla prima immatricolazione, il rivenditore ri‑ scuote il contributo dal soggetto che acquista il nuovo veicolo e lo versa in un fondo apposita‑ mente costituito presso l’Aci – Automobile Club d’Italia, il cui ammontare servirà a finanzia‑ re le operazioni di raccolta presso le aziende di demolizione veicoli una volta che il mezzo giungerà a fine vita. Questo fondo sarà gestito, ispirandosi a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, da un Comitato di gestione pre‑ sieduto dall’Aci.

I produttori e importatori di pneumatici o le lo‑ ro forme associate, insieme ai dati sui quanti‑ tativi di materiale gestiti dovranno rendiconta‑ re puntualmente all’Autorità competente an‑ che i relativi flussi finanziari, che sono andati a coprire tutti i costi di gestione, tra cui il lavo‑ ro delle aziende che saranno incaricate del tra‑ sporto dei Pfu dai punti di generazione, ai cen‑ tri di stoccaggio e trattamento, fino alle azien‑ de di trasformazione e recupero.

Il contributo relativo agli pneumatici da primo equipaggiamento sarà determinato dal Comi‑ tato sulla base della documentazione dei pro‑ duttori e importatori di pneumatici e comu‑ nicato all’Autorità competente per approvazio‑ ne. L’importo dovrà essere tale da coprire i costi di gestione dei Pfu ritirati e i costi di gestione e amministrazione del Comitato e del fondo, e dovrà essere ovviamente commisurato alla ti‑ pologia di pneumatici cui si riferisce.

Il contesto in cui opera Ecopneus – Da dove siamo partiti Ecopneus – costituita nel 2009 come società consortile senza fine di lucro dalle principali aziende di produzione e importazione di pneu‑ matici operanti in Italia (Bridgestone, Conti‑ nental, Good Year Dunlop, Marangoni, Miche‑ lin, Pirelli) è pronta ad operare nel quadro nor‑ mativo ed organizzativo definito dal recente de‑ creto 11 aprile 2011, n. 82, inserito nella corni‑ ce delineata dall’articolo 228 del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”), che aveva sancito il principio della “responsabilità del produttore” come fondante di un sistema nazionale di ge‑ stione dei Pneumatici fuori uso (Pfu). In realtà fin dal lontano 1994 queste aziende hanno la‑ vorato insieme per analizzare la complessa ma‑ teria e predisporsi ai prevedibili cambiamenti.

Pfu generate ogni anno in Italia rappresenta oggi un nuovo impegno che siamo pronti ad affrontare.

A ciò va aggiunto che l’impegno dei produtto‑ ri di pneumatici per una sempre migliore so‑ stenibilità dei propri prodotti da molto tempo ha portato ad investimenti in ricerca e realiz‑ zazione di pneumatici dalle sempre migliori performance ambientali (risparmio carburan‑ te, maggiore durata, minori emissioni di CO2, minore rumorosità, eliminazione di materiali meno compatibili), garantendo sempre massi‑ me prestazioni in affidabilità e sicurezza. La gestione delle circa 400.000 tonnellate di

Una grande opportunità per un intero settore industriale Ecopneus ha avviato da subito un’intensa at‑ tività di relazione e conoscenza del settore na‑ zionale della lavorazione dei Pfu che fino ad oggi, pur avendo sviluppato competenze e ma‑ turato realtà industriali di qualità, ha registra‑ to un mancato decollo, senza un pieno svilup‑ po delle proprie potenzialità sul mercato nazio‑ nale ed internazionale. Non esiste, infatti, ad oggi un quadro detta‑ gliato che ne descriva la realtà economica ed organizzativa, così come grandi aree grigie caratterizzano il flusso dei Pfu in Italia: dal‑ la generazione di questo rifiuto presso i cir‑ ca 30.000 operatori del ricambio, grandi offi‑ cine, flotte, fino all’esito di recupero di mate‑ ria o di energia. Come evidenziato dalla tabella 1 di pagina 20, fino ad oggi il settore della raccolta, frantuma‑ zione e recupero dei Pfu è stato fortemente ca‑ ratterizzato dalla presenza di derive illegali o comunque incontrollate di materiale; allo stes‑ so tempo, persiste una bassa percentuale di re‑ cupero di materia dai Pfu raccolti, con un dato inferiore alla media europea.

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 187 (08‑09/11)

Pneumatici fuori uso: le novità per i cittadini Il cittadino che, a partire dal 90° giorno suc‑ cessivo all’entrata in vigore del decreto, effet‑ tuerà un “cambio gomme”, accanto al costo per l’acquisto degli pneumatici e i relativi ser‑

vizi troverà, in modo chiaro e distinto nella fat‑ tura, l’importo dovuto per finanziare il corretto recupero dei pneumatici fuori uso così genera‑ ti, un contributo ambientale pagato all’acqui‑ sto del pneumatico nuovo, finalizzato a garan‑ tire il recupero del pneumatico ormai fuori uso derivato dalla sostituzione.

Legislazione norme nazionali Pneumatici fuori uso

regime di sanzioni in caso di inadempienze.

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a cura di Maria Letizia Nepi Segretario FISE UNIRE – Confindustria

Rubriche

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 187 (08‑09/11)

Entra in vigore la nuova direttiva RoHs sulla restrizione delle sostanze pericolose nelle Aee

10. Distributori automatici 11. Altre Aee non comprese nelle categorie sopra elencate.

Dopo la pubblicazione sulla Guce L 174 del 1° luglio scorso, è entrata in vigore il 21 luglio la direttiva 2011/65/Ue, provvedimento di ri‑ fusione, con modifiche, della storica diretti‑ va 2002/95/Ce (cosiddetta “direttiva RoHs”) sulla restrizione all’uso di sostanze pericolo‑ se nelle apparecchiature elettriche ed elettro‑ niche (Aee). La nuova direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 2 gennaio 2013. A partire da tale data sarà abrogata la “vecchia” RoHs, direttiva 2002/95/Ce.

La direttiva non si applica: a) alle apparecchiature necessarie alla tutela degli interessi essenziali in materia di sicurez‑ za degli Stati membri; b) alle apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio; c) alle apparecchiature progettate specifica‑ mente e da installare come parti di un’altra apparecchiatura che è esclusa o non rien‑ tra nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/65/Ue e che possono svolgere la pro‑ pria funzione solo in quanto parti di tale ap‑ parecchiatura ed essere sostituite unicamen‑ te dalle stesse apparecchiature appositamen‑ te progettate; d) agli utensili industriali fissi di grandi dimen‑ sioni; e) agli impianti industriali fissi di grandi di‑ mensioni; f) ai mezzi di trasporto di persone o di mer‑ ci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati; g) alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale; h) ai dispositivi medici impiantabili attivi; i) ai pannelli fotovoltaici destinati a essere uti‑ lizzati in un sistema concepito, montato e in‑ stallato da professionisti per un impiego per‑ manente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per ap‑ plicazioni pubbliche, commerciali, industria‑ li e residenziali; j) alle apparecchiature appositamente conce‑ pite a fini di ricerca e sviluppo, messe a di‑ sposizione unicamente nell’ambito di rappor‑ ti tra imprese.

Le Aee escluse dall’applicazione della prece‑ dente direttiva 2002/95/Ce ma non conformi alle nuove restrizioni potranno continuare a es‑ sere commercializzate fino al 22 luglio 2019. Tra le novità del restyling, una migliore defini‑ zione del campo di applicazione della normati‑ va e degli obblighi dei soggetti coinvolti, come fabbricanti, mandatari, importatori e distribu‑ tori, anche attraverso l’introduzione di una di‑ chiarazione Ue di conformità obbligatoria.

Campo di applicazione

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Osservatorio Raee

Il provvedimento si applica alle Aee che ri‑ entrano nelle seguenti categorie (Allegato I): 1. Grandi elettrodomestici 2. Piccoli elettrodomestici 3. Apparecchiature informatiche e per teleco‑ municazioni 4. Apparecchiature di consumo 5. Apparecchiature di illuminazione 6. Strumenti elettrici ed elettronici 7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo li‑ bero e per lo sport 8. Dispositivi medici 9. Strumenti di monitoraggio e controllo, compresi gli strumenti di monitoraggio e con‑ trollo industriali

Sostanze vietate Gli Stati membri devono provvedere affinché le Aee immesse sul mercato, compresi i cavi

e i pezzi di ricambio destinati alla loro ripara‑ zione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non contengano le sostanze di cui all’allegato II. Tali sostanze specificamente sono: piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB o PBDE, e per ciascuna di queste viene ristret‑ to l’uso tramite l’applicazione di concentra‑ zioni massime per peso tollerate nei materia‑ li omogenei, indicate nello stesso allegato II. Per materiale omogeneo si intende un “materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi”. La restrizione si applica: – ai dispositivi medici e gli strumenti di mo‑ nitoraggio e controllo immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2014; – ai dispositivi medico‑diagnostici in vitro im‑ messi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2016; – agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato a decorrere dal 22 luglio 2017. La previsione non si applica ai cavi o ai pez‑ zi di ricambio per: • Aee immesse sul mercato prima del 1° lu‑ glio 2006; • dispositivi medici immessi sul mercato pri‑ ma del 22 luglio 2014; • dispositivi medici di diagnosi in vitro im‑ messi sul mercato prima del 22 luglio 2016; • strumenti di monitoraggio e controllo im‑ messi sul mercato prima del 22 luglio 2014; • strumenti di monitoraggio e controllo indu‑ striali immessi sul mercato prima del 22 lu‑ glio 2017;


Il divieto non si applica neanche nel caso di riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da Aee immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006 e utilizzati in Aee immesse sul merca‑ to prima del 1° luglio 2016, purché il riutiliz‑ zo avvenga in sistemi controllabili di restitu‑ zione a circuito chiuso da impresa a impresa e la presenza di parti riutilizzate sia comuni‑ cata al consumatore. Gli allegati III e IV della direttiva 2011/65/ Ue elencano infine le applicazioni esentate dall’applicazione delle restrizioni in questione e i limiti temporali della deroga. Tali allegati potranno essere adattati al progresso tecnico e scientifico, secondo la procedura e le con‑ dizioni per le esenzioni poste dall’articolo 5. Anche l’elenco delle sostanze dell’allegato II potrà essere riesaminato prima del 22 luglio 2014 secondo quanto disposto dall’articolo 6.

Obblighi dei soggetti coinvolti

L’Aee deve essere identificabile tramite un numero di lotto, di tipo, di serie; questo va apposto dal fabbricante sull’imballaggio o sui documenti di accompagno qualora non sia apponibile direttamente sull’apparecchiatura. Analogamente, il fabbricante deve indicare sull’Aee il proprio nome, marchio e indirizzo. I fabbricanti devono avere la possibilità di no‑ minare mandatari per svolgere determina‑ ti compiti, tra cui tuttavia non può rientrare l’obbligo di garantire il rispetto delle prescri‑ zioni stabilite al momento dell’immissione sul mercato dell’Aee e la stesura della documen‑ tazione tecnica. I compiti del mandatario de‑

vono riguardare almeno quelli previsti dall’ar‑ ticolo 8. Gli importatori hanno compiti analoghi a quelli dei fabbricanti: devono immettere sul mercato Ue solo Aee conformi alle prescrizio‑ ni stabilite dalla direttiva e marcate CE, assi‑ curandosi che i fabbricanti abbiano eseguito l’idonea procedura di valutazione della confor‑ mità; anche gli importatori sono obbligati ad adottare immediatamente le misure corretti‑ ve necessarie nel caso ritengano non confor‑ me un’Aee immessa sul mercato; infine, an‑ che per essi sussiste analogo obbligo di ap‑ porre sulle merci il proprio identificativo e con‑ servare copia della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica per 10 anni. I distributori, infine, devono “agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili”, con particolare attenzione alla marcatura Ce dell’Aee e alla documentazione di accompagnamento. Anche tali soggetti do‑ vranno vigilare per evitare che siano immesse sul mercato apparecchiature non conformi e, nel caso, dovranno informarne il fabbricante o l’importatore, nonché le competenti autorità. Va infine evidenziato che un importatore o un distributore che immette sul mercato Aee con il proprio nome o marchio, oppure modifica Aee già immesse sul mercato, è da ritenersi fabbricante ai fini della direttiva 2011/65/Ue e dei relativi obblighi e prescrizioni.

Comitato Scientifico di Coordinamento

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 187 (08‑09/11)

I fabbricanti devono garantire che, all’at‑ to dell’immissione di Aee sul mercato, que‑ ste siano state progettate e fabbricate nel ri‑ spetto delle prescrizioni stabilite dalla diretti‑ va 2011/65/Ue. A tal fine devono predisporre la documenta‑ zione tecnica necessaria, eseguire i necessa‑

ri controlli interni di produzione, a seguito dei quali deve essere redatta una dichiarazione di conformità secondo lo schema riportato in al‑ legato VI (con la quale il fabbricante si assu‑ me la responsabilità della conformità dell’Aee alla direttiva) e deve essere apposta la mar‑ catura CE sul prodotto finito (secondo i prin‑ cipi generali della marcatura previsti nell’arti‑ colo 30 del regolamento n. 765/2008). Nel caso in cui i fabbricanti ritengano che un’Aee immessa sul mercato non sia confor‑ me alla direttiva, devono adottare immedia‑ tamente le misure correttive necessarie per renderla conforme o ritirarla dal mercato, e informare le autorità. Documentazione e dichiarazione dovranno essere conservati per 10 anni dall’immissio‑ ne sul mercato.

Rubriche Osservatorio Raee

• Aee che hanno beneficiato di un’esenzione e sono state immesse sul mercato prima del‑ la scadenza dell’esenzione medesima, relati‑ vamente all’esenzione specifica in questione.

delle attività di Edizioni Ambiente in campo normativo – Rivista “Rifiuti – Bollettino di informazione normativa” – Attività di formazione sulla normativa ambientale – Area normativa di Reteambiente Presidente:

Componenti:

Paola Ficco (Giurista ambientale; Docente universitario; Responsabile attività normativa della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile)

Fabio Anile (Avvocato in Roma) Mannino Bordet (Esperto presso la Segreteria tecnica della Direzione Generale Energia del Ministero Sviluppo Economico) Tommaso Campanile (Responsabile nazionale Ambiente e Sicurezza CNA) Marco Casini (Università degli Studi di Roma La Sapienza) Paolo Cesco (Past Segretario FISE – Assoambiente, Confindustria) Sebastiano Cipriano (Past Colonnello, Guardia di Finanza – Nucleo Repressione Frodi, Milano)

Sonia D’Angiulli (Avvocato in Roma)

Alessandro Geremei (Redazione Reteambiente)

Maurizio De Paolis (Direttore Servizio Massimario e Ruolo Generale del Consiglio di Stato)

Fausto Giovanelli (Avvocato, past Presidente della Commissione Ambiente e Territorio del Senato nella XIII Legislatura)

Pasquale De Stefanis (Enea – Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile)

Giancarlo Longhi (Past Direttore Generale CONAI)

Vincenzo Dragani (Redazione Reteambiente) Simona Faccioli (Redazione Reteambiente) Leonardo Filippucci (Avvocato in Macerata) Franco Gerardini (Regione Abruzzo – Servizio gestione rifiuti)

Massimo Medugno (Direttore generale Assocarta, Confindustria) Maurizio Musco (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa)

Alessandro Muzi (Direttore smaltimento finale AMA Roma) Maria Letizia Nepi (Segretario FISE UNIRE – Confindustria) Renato Nitti (Sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari) Claudio Rispoli (Chimico – Esperto industriale) Gabriele Taddia (Avvocato in Ferrara)

Loredana Musmeci (Direttore Reparto Suolo e Rifiuti – Istituto Superiore di Sanità)

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a cura di Maurizio De Paolis Direttore Servizio Massimario e Ruolo Generale del Consiglio di Stato

Rubriche

RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 187 (08‑09/11)

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“Focus” giurisprudenza

Riferimenti

Massima

Tar Puglia, Bari, I Sezione, 12 maggio 2011, n. 718. Pres. Allegretta Rel. Adamo

Rifiuti – Amianto – Bonifica – Rimozione e smaltimento – Ordinanza del Sindaco – Articolo 54, Dlgs 267/2000 – Termine di sessanta giorni per adempiere – Illegittimità

È illegittima l’ordinanza sindacale di rimozione e di smaltimento, da eseguirsi entro ses‑ santa giorni, di tutto l’amianto presente all’interno di uno stabilimento, ex articolo 54, com‑ ma secondo, Dlgs 28 agosto 2000 n. 267. Pur tralasciando la sussistenza della situazio‑ ne di necessità grave e urgente legittimante l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgen‑ te, non appaiono congrui i termini assegnati dall’ordinanza per la realizzazione della bonifica, in quanto non tengono nella giusta considerazione i delicati passaggi procedurali, necessa‑ ri non solo per scegliere in modo ponderato i criteri di bonifica, ma anche per pianificare at‑ tentamente le modalità per eseguire tutte le operazioni di bonifica (Dm 6 settembre 1994), ovvero per tutelare la salute dei lavoratori impiegati nella pericolosa attività e costretti veni‑ re a contatto con fibre di amianto.

Corte Suprema di Cassazione, III Sezione civile, 22 marzo 2011, n. 6525 Pres. Preden Rel. Frasca

1. Rifiuti – Gestione – Abbandono e deposito incontrollato – Obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi – Articolo 14, Dlgs n. 22 del 1997 – Natura giuridica – Sanzione amministrativa – È tale

L’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi previsto dall’articolo 14, decreto legislativo 5 febbra‑ io 1997, n. 22, si configura come una sanzione amministrativa. I soggetti tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi sono tutti quelli che hanno un titolo di godimento sul terreno ove si sia verifica‑ to l’abbandono e/o il deposito dei rifiuti o dal quale si siono originate le immissioni.

2. Rifiuti – Gestione – Abbandono e deposito incontrollato – Soggetti responsabili ex articolo 14, Dlgs 22/1997 – Individuazione

In tema di abbandono e/o di deposito incontrollato di rifiuti, l’articolo 14, comma 3, decre‑ to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede la corresponsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti personali o reali di godimento sull’area ove si sia verificato l’abbandono o il deposito abusivo quando la violazione sia imputabile agli stessi soggetti a titolo di dolo o col‑ pa. La predetta norma va intesa, per le sottese esigenze di tutela ambientale, in senso lato, riguardando, quindi, qualunque soggetto che rispetto ad una determinata area si trovi in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzate ad evitare che l’area medesima possa essere adibita a discarica abusi‑ va nociva per la salvaguardia dell’ambiente; per altro verso, il requisito soggettivo della colpa postulato dalla summenzionata norma può ben consistere nell’omissione delle cautele e degli accorgimenti che l’ordinaria diligenza sugerisce ai fini di un’efficace custodia.

3. Rifiuti – Gestione – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – Rimozione, avvio al recupero e smaltimento dei rifiuti – Ripristino dello stato dei luoghi – Articolo 14, comma 3, Dlgs 22/1997 – Rilevanza autonoma – Configurabilità – Condotte ripristinatorie – Obbligatorietà – Dall’adozione dell’ordinanza del Sindaco

Le condotte ripristinatorie previste dall’articolo 14, comma 3, decreto legislativo 5 febbra‑ io 1997, n. 22 hanno ciascuna una rilevanza autonoma; infatti, una cosa è la rimozione, altra l’avvio a recupero o lo smaltimento dei rifiuti, altra il ripristino dello stato dei luoghi. Le predet‑ te condotte ripristinatorie, pur non essendo escluso che possano tenersi per iniziativa sponta‑ nea del soggetto obbligato, diventano cogenti quando il sindaco abbia disposto con ordinan‑ za le operazioni necessarie a bonificare l’area e abbia stabilito il termine entro cui provvedere.

4. Rifiuti – Gestione – Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti – Condotte ripristinatorie – Adempimento – Modalità – Articolo 14, Dlgs 22/1997 – Soggetti obbligati – Proprietario o titolare di diritto reale di godimento – Sono tali

Le modalità contemplate dall’articolo 14, decreto legislativo 5 febbraio del 1997, n. 22, con le quali si deve adempiere all’obbligo di porre in atto le condotte ripristinatorie delle aree, so‑ no necessariamente correlate alla posizione giuridica di cui siano titolari i soggetti ivi contem‑ plati rispetto all’area di abbandono o di deposito dei rifiuti. In particolare, la circostanza che la norma contempli la situazione di proprietà o di diritto reale di godimento come giustificativa dell’imposizione dell’obbligo ripristinatorio, poiché notoriamente il proprietario ed anche il titola‑ re di un diritto reale di godimento (almeno dell’usufrutto, posto che l’usufruttuario può locare il bene) possono godere indirettamente del bene, comporta che questi soggetti debbano rispon‑ dere dell’obbligo ripristinatorio non solo qualora esercitano il godimento del fondo direttamen‑ te, ma anche se lo esercitino indirettamente e, quindi, quanto al proprietario, anche se egli ab‑ bia concesso a un terzo un diritto reale di godimento oppure un diritto personale di godimento (come la locazione) e, quanto al titolare del diritto reale di godimento, se abbia locato il bene.


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