RIFIUTI bollettino di informazione normativa
febbraio 2012
n. 192 (02/12)
mensile
Euro 18,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
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___ L’intervento
Il Sistema di gestione della qualità previsto dal regolamento (Ue) 333/2011 per i rottami metallici: modalità di implementazione e validazione
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di Andrea Sillani
Legislazione norme nazionali Sistri: con il “milleproroghe” parte dal 2 aprile 2012. Proroga necessaria per le discariche
Decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 Mud “residuale” e solo per pochi
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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2011
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Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
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Decreto 12 novembre 2011
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Decreto 18 febbraio 2011, n. 52
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il commento di Simona Faccioli Sistri, bonifiche e rifiuti urbani nel decreto “Salva Italia” il commento di Luigi Lovecchio il commento di Paola Ficco il commento di Paola Ficco “Mudino” prorogato al 30 aprile 2012
il commento di Alessandro Geremei Sistri: parte la interoperabilità e l’orizzonte della responsabilità del “delegato” si restringe Sistri: cosa cambia con il Dm 219/2011 di Alessandro Geremei il commento di Paola Ficco il commento di Claudio Rispoli
Giurisprudenza Via: screening necessario anche se il recupero di rifiuti è accessorio all’attività principale
Consiglio di Stato – Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221
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Consiglio di Stato – Sentenza 25 novembre 2011, n. 6257
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il commento di Leonardo Filippucci Imballaggi di rifiuti sanitari: quelli esterni possono essere riutilizzabili, ma non è un obbligo
Rubriche Quesiti a cura di Paola Ficco, Gabriele Taddia Pneumatici fuori uso a cura di Giovanni Corbetta Focus 231 Ambiente a cura di Pasquale Fimiani Focus giurisprudenza a cura di Maurizio De Paolis
Edizioni Ambiente
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A prile.
Un mese che teneramente ricorda la primavera e l’avvio della bella stagione; un mese che civilmente festeggia l’anniversario della liberazione dal nazifascismo. Un mese che, per i produttori e i gestori di rifiuti, ormai da alcuni anni, è una specie di “viaggio della speranza”. Prima con il Mud, ora con il “mudino” (entrambi entro il 30 aprile). Quest’anno si aggiunge la partenza operativa del Sistri (dal 2, forse perché il 1° aprile sembrava uno scherzo). A cavallo tra la fine del 2011 e l’inizio del 2012 si sono rincorse una serie di norme che, quasi animate da una fertilità dirompente, hanno messo a serio rischio la concreta capacità di organizzazione del pensiero gestionale delle imprese. Con ordine: il Dm 12 novembre 2011 proroga la scadenza del “mudino” al 30 aprile 2012; il Dl 29 dicembre 2011, n. 216 (cd. “milleproroghe”) sposta la partenza del Sistri al 2 aprile; il Dpcm 23 dicembre 2011 reca il Mud per i Comuni, i produttori di Aee, il Conai e i sistemi autonomi e cauzionali di imballaggi, gli autodemolitori. Sulla Gazzetta ufficiale del 5 gennaio 2012 compare il Dm 10 novembre 2011, n. 219 che modifica il Tu Sistri (Dm 52/2011). Il tutto, mentre l’Italia in crisi, più o meno vestita a festa, celebrava i riti delle festività di fine e inizio anno. Innovazioni e modifiche che, per essere compresi, presuppongono il saldo possesso delle fonti, senza il quale una certa confusione è inevitabile. Così è stato. Ora, sedimentati i fumi festivi e festaioli, tutto sembra più chiaro. Ma proprio mentre si ordinano i vari provvedimenti sul tavolo, nel solito gioco a incastri al quale questo sistema costringe, non possiamo regalarci alcuna certezza perché è in corso di elaborazione un nuovo Dm che modificherà ancora il Tu Sistri e quindi, studiare il Dm 219/2011 non ha molto senso. Si spera solo che arrivi in congruo anticipo rispetto al 2 aprile 2012, tanto da poterlo studiare per poi applicare. Perché non aspettare e fare un Dm unico? Una specie di espe-
rimento a cielo aperto, dove la convinzione di poter “aggiustare” e “curare”, a prescindere dall’armonizzazione e dalla reale capacità recettiva dei destinatari della norma, rende la certezza del diritto più che mai aleatoria. Ne deriva spossatezza e disaffezione che alimentano uno struggente bisogno di ordine, ma soprattutto di stile. L’assenza della riflessione e dell’esperienza metodica si fa sempre più allarmante e genera un sistema che disarma il voler essere partecipi. Questo inesausto esperimento di forme, dove la libertà creativa scaturisce dalla interiorizzazione dell’imperativo del fare, sembra una specie di gioco poetico: il primato della sonorità sul significato, dove la regolarità e il linguaggio sono solo alcune delle tante ipotesi sul tavolo. Il Dm 219/2011 ne è un paradigma sia per tempistica sia per formulazione sistematica; infatti, a parte alcuni articoli interamente riscritti o introdotti ex novo, le modifiche non sono comprensibili, se non a prezzo di un paziente lavoro di ricompilazione. Nella Baccanti di Euripide, Penteo, il razionale Re di Tebe, è incapace di riconoscere l’esistenza del suo contrario: la natura ultraterrena di Dioniso. Penteo resterà ucciso dall’irrazionalità del volto del dio, per mano delle Baccanti. Questo susseguirsi di provvedimenti, dove il Dm 219/2011 già prelude ad altro, pare frutto di una razionalità esasperata, della convizione di poter conoscere e fare il bene, ma smarrisce il senso proprio delle cose e rende tutto confuso, anche il senso delle scelte. Nell’andirivieni tipico “il Sistri partirà o non partirà”, non potranno stupire novelle Baccanti alimentate dal seme di un dio che oggi si chiama sfinimento. Paola Ficco
Premessa
L’intervento
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Il Sistema di gestione della qualità previsto dal regolamento (Ue) 333/2011 per i rottami metallici: modalità di implementazione e validazione di Andrea Sillani Valutatore ambientale Certiquality
Lo scorso 9 ottobre 2011, a seguito dell’avvenuta pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, è entrato formalmente in vigore il regolamento (Ue) n. 333/2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni generali ed i criteri stabiliti dal regolamento comunitario consentono di determinare quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio (comprese le leghe di alluminio) cessano di essere considerati rifiuti. Tali criteri generali devono garantire che i rottami di ferro, acciaio e alluminio, ottenuti mediante un’operazione di recupero e destinati ad essere impiegati come materie prime nelle acciaierie, nelle fonderie e nelle raffinerie di alluminio per la produzione di metalli, soddisfino i requisiti tecnici richiesti dall’industria metallurgica e siano conformi alla specifica legislazione vigente senza generare impatti negativi sull’ambiente o sulla salute umana. La stessa premessa generale al provvedimento comunitario, infatti, ha sottolineato che l’intero mercato del riciclaggio dei rottami metallici trarrebbe un notevole beneficio dall’introduzione di criteri specifici finalizzati a determinare quando i rottami metallici ottenuti dai rifiuti cessano di essere considerati tali precisando, tuttavia, che tali criteri comunque debbano garantire un elevato livello di tutela ambientale. Per garantire quindi il rispetto dei criteri generali il regolamento (Ue) 333/2011 ha previsto la pubblicazione delle informazioni sui rottami metallici che hanno cessato di essere considerati rifiuti e l’istituzione di un Sistema di gestione della qualità. Spetterà quindi al Sistema di gestione della qualità, implementato attraverso l’utilizzo adeguato di procedimenti documentati, mantenuto attivo e validato da un verificatore ambientale accreditato, dimostrare la conformità ai criteri stabiliti dal regolamento (Ue) 333/2011 per consentire agli stessi rottami metallici di far cessare la loro qualifica di rifiuti. Nello specifico, infatti, i rottami di ferro ed acciaio ed i rottami di alluminio e le relative leghe, cessano di essere considerati rifiuti quando, al momento del passaggio dal produttore ad un altro detentore, vengono soddisfatte determinate condizioni. Il Sistema di gestione della qualità, prescritto dal regolamento (Ue) 333/2011 per l’attestazione della conformità e della rispondenza agli specifici criteri atti a far cessare la qualifica di rifiuto ai rottami metallici al momento del passaggio da un produttore ad un altro detentore, non è da confondere con quello previsto dalla norma internazionale Iso 9001:2008, seppure, per alcuni tratti, concettualmente assimilabile. Tale sistema, similmente a quanto indicato dalla Iso 9001:2008, dovrà essere validato da un organismo preposto alla valutazione della conformità secondo quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 765/2008, ovvero da un verificatore ambientale previsto dalle disposizioni del regolamento (Ce) n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (Emas), in grado di accertare, ogni tre anni, che il Sistema di gestione della qualità soddisfi le disposizioni indicate dal regolamento (Ue) 333/2011 per la cessazione della qualifica di rifiuto. Nello specifico, dunque, il Sistema di gestione della qualità, per poter essere validato da un verificatore esterno accreditato, dovrà stabilire, attuare e mantenere attive una serie di procedure documentate (scritte) relativamente ai seguenti aspetti:
La specifica procedura documentata ha lo scopo di individuare le specifiche responsabilità e la relativa competenza e definire le modalità operative, comprese le registrazioni degli avvenuti controlli effettuati, per garantire la conformità delle operazioni di accettazione (in ingresso) dei rifiuti metallici e per garantire il rispetto delle caratteristiche di idoneità delle partite di rottami in ingresso richieste dal punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011. I contenuti richiesti per la definizione della procedura relativa all’accettazione dei rifiuti da recuperare sono concettualmente in linea con quanto richiesto dallo specifico punto 7.4.1, Approvvigionamento: prodotto conforme ai requisiti e qualifica dei fornitori, della norma internazionale Iso 9001:2008. In merito alle modalità operative di controllo sulle operazioni di accettazione e sul rispetto delle caratteristiche di idoneità dei rottami in ingresso è necessario fare una serie di precisazioni fondamentali per poter considerare tali rottami idonei per la filiera del riciclaggio. Nel caso in cui i rifiuti vengano portati all’impianto di trattamento da terzi, sarà necessario, innanzitutto, controllare che il documento di identificazione del materiale in ingresso (Fir, attestato di finevita del veicolo), sia compilato correttamente in ogni sua parte secondo le normative vigenti. L’addetto responsabile alle operazioni di accettazione dovrà controllare che il rifiuto da accettare sia principalmente composto da materiali recuperabili quali ferro, acciaio, alluminio o leghe di alluminio.
Nelle operazioni di recupero non possono essere utilizzati i rifiuti pericolosi, tranne quando è possibile dimostrare che sono state applicate tutte le tecniche necessarie all’eliminazione delle specifiche caratteristiche di pericolo. A tale proposito suggeriamo di definire puntualmente, nella procedura per la definizione delle modalità di monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento dei rifiuti in ingresso, uno specifico capitolo dedicato al controllo ed alla bonifica dei rottami metallici contenenti materiali pericolosi. Nelle operazioni di recupero, inoltre, non possono essere utilizzati i seguenti rifiuti: • limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi come oli o emulsioni oleose; • fusti e contenitori. L’elenco non comprende le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso che contengono o hanno contenuto oli o vernici cui si applicano le specifiche procedure di pulizia e bonifica definite nella procedura per la definizione delle modalità di monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento dei rifiuti in ingresso. Nel caso in cui i rifiuti vengano raccolti direttamente dal gestore dell’impianto di trattamento, il trasportatore incaricato, recandosi presso il produttore/detentore dei rifiuti da smaltire, contestualmente allo svolgimento delle operazioni di carico, compila il Fir in tutte le voci richieste (tipologia di rifiuto, Cer, peso, targa dell’automezzo utilizzato, estremi della iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, eccetera) lasciando la I copia allo stesso produttore/detentore. Riteniamo che anche tali operazioni, sebbene adeguatamente conosciute dagli operatori del settore, debbano essere descritte sinteticamente nella specifica procedura anche nell’ottica di adeguare le modalità operative consolidate alle modifiche introdotte dalla normativa in continua evoluzione (Sistri, scadenze per la compilazione del Mud, eccetera). Tale materiale, trasportato direttamente dal gestore al proprio impianto di trattamento, qualora accettato per intero, dopo aver superato tutte le verifiche in accettazione previste dal regolamento (Ue) 333/2011 secondo quanto indicato al punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, viene pesato annotandone l’esito sull’ultima parte del Fir che viene inviata al produttore/detentore dei rifiuti da smaltire. In questo caso non viene richiesto, sebbene da parte nostra fortemente raccomandato, il monitoraggio delle radiazioni dei materiali in ingresso secondo quanto indicato, al contrario per le partite in uscita, al Punto 1.5, Qualità dei rottami ottenuti dall’ope-
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Controllo in accettazione dei rifiuti da recuperare
Tale controllo, effettuato a vista, dovrà essere svolto da personale qualificato a riconoscere i rifiuti non conformi a quanto stabilito al punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011. Tale personale qualificato, naturalmente, dovrà essere in grado anche di saper controllare che il documento di identificazione del materiale in ingresso (Fir, attestato di fine-vita del veicolo), sia compilato correttamente in ogni sua parte secondo le normative vigenti. È certamente da raccomandare l’utilizzo di apposite check-list di controllo dove saranno riportate tutte le caratteristiche da verificare.
L’intervento Regolamento 333/2011 e sistema di gestione qualità
• modalità di controllo in accettazione (a vista) dei rifiuti da recuperare secondo quanto indicato al punto 2, Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011; • modalità di monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento dei rifiuti in ingresso secondo quanto indicato al punto 3, Processi e tecniche di trattamento, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011; • modalità di monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall’operazione di recupero da effettuarsi sul materiale in uscita (a vista) secondo quanto indicato al punto 1, Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011; • modalità di monitoraggio delle radiazioni secondo quanto indicato al punto 1.5, Qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero, dell’allegato I, Criteri per i rottami di ferro e acciaio, e dell’allegato II, Criteri per i rottami di alluminio, al regolamento (Ue) 333/2011; • modalità di gestione delle osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; • modalità di registrazione dei controlli effettuati sulle operazioni di accettazione dei rifiuti da recuperare (in ingresso), sul monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento, sul monitoraggio della qualità dei rottami ottenuti dall’operazione di recupero (in uscita) e sul monitoraggio radiometrico; • modalità di revisione e miglioramento del Sistema di gestione della qualità; • modalità di formazione ed addestramento del personale.
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 12 novembre 2011 (Gu 23 dicembre 2011 n. 298)
Legislazione
norme nazionali
Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”
“Mudino”
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prorogato al
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
30 aprile 2012
Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 recante: “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” e, in particolare, l’articolo 14-bis; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011, n. 52, “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”; Visto l’articolo 28 del citato regolamento n. 52 del 2011, ed in particolare il comma 3, che fa salvi i termini indicati all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, come modificati dai decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 26 maggio 2011, con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini di cui al citato articolo 12, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, ed in particolare l’articolo 6, comma 2, lettera f-octies, che ha disposto la necessità di fissare un nuovo termine di decorrenza del disposto di cui all’articolo 12, comma 2, del citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modifiche relativamente ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 26 maggio 2011, termine che comunque non potrà essere antecedente al 1° giugno 2012;
Visto l’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha previsto, per i soggetti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011 diversi da quelli del comma 5 del medesimo articolo, che il termine di entrata in operatività del Sistri è il 9 febbraio 2011; Considerato che l’articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, come modificato da ultimo con decreto ministeriale 22 dicembre 2010, prevede che le informazioni sui rifiuti prodotti o gestiti relative all’anno 2011 siano comunicate al Sistri dai soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 entro il 31 dicembre 2011; Ritenuto necessario prorogare, in funzione degli ulteriori citati atti normativi che hanno procrastinato il termine di entrata in operatività del Sistri, i termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 52 del 2011 e stabilire il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2012; Adotta il seguente decreto:
Articolo 1 Proroga di termini All’articolo 12, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, e successive modifiche e integrazioni, le parole “Entro il 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, ed entro il 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 aprile 2012, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011, ed entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri per ciascuna categoria di soggetti di cui all’articolo 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2011, con riferimento alle informazioni relative all’anno 2012.”.
La scheda Sistri si porta avanti anche per il futuro di Alessandro Geremei Redazione Reteambiente
In occasione della seconda proroga di operatività del Sistri (Dm 22 dicembre 2010) che aveva fatto slittare il termine di partenza al 31 maggio 2011, il MinAmbiente aveva stabilito che la dichiarazione Sistri destinata a “coprire” i cinque mesi del 2011 precedenti l’entrata in vigore operativa del nuovo sistema, dovesse essere resa entro il 31 dicembre 2011. Con le tre proroghe dell’entrata in vigore operativa del Sistri intervenute poi nel 2011 (Dm 26 maggio 2011, Dl 138/2011 e da ultimo Dl 216/2011, la cui legge di conversione è al momento in di-
In assenza della proroga stabilita dal Dm 12 novembre 2011, in pratica, i soggetti obbligati si sarebbero così trovati ad avere potenzialmente meno di 24 ore di tempo dall’ultima operazione compiuta – rispetto ai 7 mesi previsti dal disegno originale del Legislatore – per adempiere all’obbligo di comunicazione stabilito dalla normativa. Con il rischio di vedersi infliggere, nel caso di inadempimento, le pesanti sanzioni amministrative previste dal Dlgs 121/2011 (da 2.600 a 15.500 euro) per la omessa, incompleta o inesatta presentazione della “scheda Sistri”. Oltre a concedere 4 mesi di tempo in più per la dichiarazione 2011, il Dm 12 novembre 2011 si occupa anche della dichiarazione Sistri 2012 che, a meno di ulteriori proroghe del Sistri, dovrebbe contenere i dati relativi ai rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti dal 1° gennaio al 1° aprile 2012. Alla luce dei precedenti sopra ricordati, il MinAmbiente a questo giro ha opportunamente deciso di fissare un termine “variabile” visto che la dichiarazione Sistri 2012 dovrà essere presentato “entro sei mesi dalla data di entrata in operatività del Sistri” (e quindi, sempre salvo nuove proroghe, entro il 2 ottobre 2012). Le modalità rimangono quelle tracciate dalla sopracitata Circolare 2 marzo 2011, che prevede due distinte modalità alternative di adempimento: compilazione in via telematica degli appositi modelli pubblicati sul portale Sistri (www.sistri.it) oppure compilazione e trasmissione, nelle forme consuete (su carta oppure on line) alla Cciaa competente per territorio e previo pagamento dei diritti di segreteria, delle schede del capitolo 1 – Rifiuti del Dpcm 27 aprile 2010 relative alla specifica attività svolta. Le Ccia poi inoltreranno i dati al Sistri e all’Ispra per l’elaborazione dei dati nell’ambito del Catasto rifiuti.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 192 (02/12)
Come chiarito dal MinAmbiente con la Circolare 2 marzo 2011, la presentazione del “Mudino” 2011 è richiesta esclusivamente alle seguenti categorie di soggetti: • enti e imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi (esclusi gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro) • enti e imprese produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali, di fanghi da potabilizzazione e da altri trattamenti di acque e da abbattimento fumi (articolo 184, comma 3, lettera c), d) e g), Dlgs 152/2006) con più di 10 dipendenti.
scussione in Parlamento, che fissa al 2 aprile 2012 il termine di entrata in operatività del nuovo sistema) è slittato però automaticamente anche il periodo di riferimento del “Mudino 2011”, allungatosi fino a ricomprendere tutti i movimenti dei rifiuti avvenuti nel corso dell’intero 2011, ma non il termine di presentazione.
Legislazione norme nazionali Decreto 12 novembre 2011
il commento
Con la pubblicazione sulla Gu del 23 dicembre 2011, n. 298 del decreto 12 novembre 2011, recante “Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52”, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Sistri 2011 (“Mudino”) è ufficialmente slittato dal 31 dicembre 2011 al 30 aprile 2012. L’adempimento in questione, introdotto dal Dm 17 dicembre 2009 e confermato dal Dm 52/2001 (“Tu Sistri”), serve a consentire il passaggio senza soluzione di continuità dal sistema “cartaceo” di gestione dei rifiuti al nuovo sistema “informatico” di controllo dei rifiuti, in relazione a determinati soggetti della filiera esonerati dalla presentazione del modello unico ambientale (Mud) a seguito del Dlgs 205/2010, ma prima della definitiva entrata in vigore operativa del Sistri.
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Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 – Testo coordinato (So n. 107 alla Gu 26 aprile 2011 n. 95)
Legislazione
norme nazionali
Sistri: parte
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Pubblichiamo il testo del Decreto 18 febbraio 2011, n. 52 coordinato con le modifiche apportate dal Dm 10 novembre 2011, n. 219. Le abrogazioni sono riportate in testo barrato, mentre le modifiche e integrazioni sono evidenziate in colore
la interoperabilità e l’orizzonte della RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 192 (02/12)
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responsabilità del “delegato” si restringe
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte quarta, relativa alla gestione dei rifiuti; Visto l’articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto l’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, relativo all’istituzione di un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti; Visto l’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e, in particolare, l’articolo 14-bis; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010;
Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 9 luglio 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 28 settembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2010; Visto il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, pubblicato nel Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010; Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo, le disposizioni degli articoli 188, 188-bis, 188-ter, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010; Considerato altresì che il presente regolamento non incide sulla responsabilità estesa del produttore del prodotto di cui all’articolo 178-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dal decreto legislativo n. 205 del 2010, nè apporta modifiche alle disposizioni del decreto ministeriale 17 dicembre 2009, richiama-
il seguente regolamento:
Articolo 1 Entrata in funzione e gestione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri 1. La data di avvio dell’operatività del Sistri è il 1° ottobre 2010. 2. Il Sistri è gestito dal Comando carabinieri per la Tutela dell’ambiente.
Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, integrate con le seguenti: a) “associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale”: le associazioni imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e le loro articolazioni territoriali; b) “delegato”: il soggetto che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, è delegato dall’ente o impresa all’utilizzo e alla custodia del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l’ente o impresa non abbia indicato, nella procedura di iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica verranno attribuiti al rappresentante legale dell’ente o impresa; c) “dipendenti”: il numero di addetti, ossia delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento, anche se temporaneamente assente per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite. In caso di frazioni si arrotonda all’intero superiore e inferiore più vicino; d) “dispositivo/i”: i dispositivi di cui all’articolo 8, comma 1, ossia il dispositivo elettronico per l’accesso in sicurezza al Sistri, di seguito, dispositivo Usb, e/o il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito, dispositivo black box, nonché il dispositivo Usb per l’interoperabilità di cui all’articolo 8, comma 1-ter; e) “operatore/i”: i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5, che sono obbligati ad aderire al Sistri, nonchè i soggetti di cui all’articolo 4 che aderiscono al Sistri su base volontaria; f) “Sistri”: il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all’articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; g) “siti di distribuzione”: 1) le sedi provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvederanno alla consegna dei dispositivi Usb per tutti gli altri operatori non iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali, nonchè le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate, con apposita convenzione, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali potranno essere ritirati i dispositivi Usb; 2) le sezioni regionali e provinciali dell’Albo nazio-
nale gestori ambientali, istituite presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvederanno alla consegna dei dispositivi Usb agli operatori tenuti all’iscrizione al predetto Albo; h) “titolare del/i dispositivo/i”: ciascun operatore obbligato ad aderire al Sistri o che aderisce al Sistri su base volontaria; i) “titolare della firma elettronica”: la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso al del dispositivo Usb per la creazione della firma elettronica e, ove presente, del dispositivo Usb per l’interoperabilità; l) “unità locale”: l’impianto o l’insieme delle unità operative ubicato in luogo diverso dalla sede legale, nel quale l’ente o l’impresa esercita stabilmente una o più attività economiche dalle quali sono originati i rifiuti; ovvero ciascuna sede presso la quale vengono conferiti i rifiuti per il recupero o lo smaltimento. l) “unità locale”: qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l’operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1; l-bis) “unità operativa”: reparto, impianto o stabilimento, all’interno di una unità locale, dalla quale sono autonomamente originati rifiuti.
Articolo 3 Iscrizione obbligatoria al Sistri 1. Sono tenuti ad aderire al Sistri: a) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi compresi quelli di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni; b) le imprese e gli enti produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, che hanno più di dieci dipendenti; le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all’articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono tenuti ad iscriversi al Sistri anche come produttori indipendentemente dal numero dei dipendenti; c) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti; d) i commercianti e gli intermediari di rifiuti; e) i consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati; f) le imprese e gli enti che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a titolo professionale; nel caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che effettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimo; g) nel caso di trasporto intermodale marittimo di rifiuti, il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto;
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 192 (02/12)
Adotta
2. L’Arma dei Carabinieri gestisce i processi ed i flussi di informazioni contenuti nel Sistri.
Legislazione norme nazionali Decreto 18 febbraio 2011, n. 52
te specificatamente nell’articolo 16 del medesimo decreto legislativo; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2010; Considerata l’esigenza di assicurare la chiarezza normativa di settore e garantire la corrispondenza anche formale delle disposizioni del presente decreto con le disposizioni in tema di controllo della tracciabilità dei rifiuti introdotte dal decreto legislativo n. 205 del 2010; Ritenuto, a seguito dell’avvio dell’operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di raccogliere, nell’ottica della certezza del diritto e dell’uniformità della relativa interpretazione, in un testo unico coordinato i citati decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009, del 15 febbraio 2010, del 9 luglio 2010, del 28 settembre 2010 e del 22 dicembre 2010, in particolare raggruppando le definizioni, ridefinendo il testo di varie disposizioni – ivi inclusi gli allegati – che sono state modificate nel frattempo con i predetti decreti ministeriali, come anche non riproducendo le norme che, prevedendo specifici termini temporali, ormai scaduti, entro i quali dovevano essere effettuate le iscrizioni al predetto sistema, hanno ormai esaurito la loro funzione; Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 20 settembre 2010 e del 20 dicembre 2010; Ritenuto, in base all’articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del decreto-legge n. 78/2009, di introdurre, in alcuni casi, modalità operative semplificate per la trasmissione dati; Visto il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 dicembre 2010, recante modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, che ha differito i termini per la presentazione della comunicazione al Sistri, da parte di soggetti che erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, al 30 aprile 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2010, e al 31 dicembre 2011 con riferimento alle informazioni relative all’anno 2011; Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 16 febbraio 2011, prot. n. 1296;
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Consiglio di Stato Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221
La massima
Giurisprudenza
Via: screening necessario anche se il recupero RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 192 (02/12)
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Comunicazione per recupero di rifiuti in forma semplificata – Rinnovo per modifica sostanziale – Verifica di “screening” Via – Protezione ambientale – Deroga “implicita” – Esclusa Il rispetto delle norme tecniche previste per l’ammissibilità alle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non comporta alcuna deroga “implicita” alla disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale. Questo perché le esigenze “ambientali” alla base delle disciplina Via (Parte II del Dlgs 152/2006) non sono derogabili sulla base del solo rispetto delle norme contenute nel Dm 5 febbraio 1998, senza alcuna dimostrazione della rispondenza dell’attività che si intende esercitare agli interessi pubblici di protezione dell’ambiente. Bene ha operato la Provincia che in sede di rinnovo della comunicazione di attività di recupero di rifiuti in forma semplificata, dovuta alla modifica sostanziale dell’impianto (da 45mila a 75mila tonnellate all’anno di rifiuti recuperati), ha imposto al richiedente la previa sottoposizione del progetto alla verifica di assoggettabilità Via (cd. “screening”), in questo caso regionale. (A.G.)
di rifiuti è accessorio all’attività principale Pres. Piscitello Est. Saltelli
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente
Sentenza sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 550 del 2011, proposto da: società (omissis) Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis); contro Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis); Provincia di Forlì – Cesena, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica, rappresentata e difesa dagli avv. (omissis); per la riforma della sentenza del Tar Emilia-Romagna – Bologna, Sezione II, n. 8012 del 27 ottobre 2010, resa tra le parti, concernente Divieto di inizio attività di recupero rifiuti pericolosi; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna
e della Provincia di Forlì – Cesena; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 giugno 2011 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati (omissis); Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Fatto 1. (omissis) Spa (titolare di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso, in possesso di autorizzazione della Provincia di Forlì – Cesena, ai sensi del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti dall’attività di produzione di conglomerato bituminoso ed iscritta nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, e del Dm 5 febbraio 1998) con istanza in data 19 maggio 2009 comunicava alla Provincia di Forlì – Cesena (Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio – Ufficio Pianificazione e Gestione Rifiuti), ai sensi dell’articolo 216, comma 5, del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, di voler variare “…nel rispetto dei termini di legge, l’attività di recupero rifiuti”, escludendo dall’attività di recupero la tipologia 7.25 e aumentando complessivamente la quanti-
tata a screening ambientale ai sensi dell’articolo 20 del predetto Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, allegato 4, punto 7 z) b) e punto 8 A), come correttamente rilevato dalle intimate amministrazioni, a nulla rilevando che la ricorrente non esercitasse un impianto di recupero rifiuti a ciò puntualmente destinato, ma riutilizzasse i rifiuti nel ciclo produttivo del conglomerato bituminoso, in quanto non poteva condividersi l’assunto secondo cui l’aumento quantitativo dei rifiuti da recuperare non costituisse modifica sostanziale dell’impianto, ma solo un maggiore sfruttamento produttivo nell’ambito delle sue capacità; ciò che rilevava del resto erano le sole nozioni di “rifiuto” (articolo 183, comma 1, lettera a), Dlgs 3 aprile 2006, n. 152) e “recupero” (articolo 183, comma 1, lettera h), così che non poteva dubitarsi che l’impianto della ricorrente era da qualificarsi quale impianto di recupero di rifiuti, mentre l’aumento della capacità di recupero costituiva ampliamento dell’impianto stesso (ricavabile dal mero confronto tra la planimetria dell’impianto presentata in occasione dell’iscrizione nel Registro delle imprese esercenti attività di recupero e quelle allegate all’istanza del 20 maggio 2009), circostanza che imponeva l’assoggettamento alla verifica ambientale, coerente con le finalità della Via, essendo necessario un controllo dell’attività in funzione di prevenzione per i rischi della salute dell’uomo e dell’ambiente; non poteva poi giustificare una deroga alla procedura di screening il rispetto dei parametri stabiliti per l’ammissione alla procedura semplificata ex ar. 214 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e Dm 5 febbraio 1998, atteso che ciò riguardava solo il regime autorizzatorio ordinario ex articolo 208 e non poteva essere logicamente invocato anche con riferimento all’articolo 216, comma 4, pena lo stesso svuotamento del significato e della portata dello screening ambientale. 3. Con rituale e tempestivo atto di appello la predetta (omissis) Spa ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo tutti i motivi di censura spiegati in primo grado, a suo avviso erroneamente apprezzati, superficialmente esaminati ed erroneamente respinti con motivazione approssimativa ed affatto condivisibile.. Hanno resistito al gravame la Regione Emilia – Romagna e la Provincia di Forlì – Cesena, deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza e chiedendone il rigetto. 4. Le parti hanno illustrato con ap-
posite memorie le proprie rispettive tesi difensive. Alla pubblica udienza del 28 giugno 2011, dopo la rituale discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Diritto 4. L’appello è infondato. 4.1.1. Con il primo motivo di gravame la società appellante ha lamentato “Errore di giudizio sul primo motivo di ricorso. 1. Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli articoli 178, 214 e 216 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152. Violazione del Dm 5 febbraio 1998 e del Dm 5 aprile 2006. Violazione dell’articolo 11 della direttiva 91/156/Cee., eccesso di potere per falso supposto di diritto e di fatto”, sostenendo che l’amministrazione provinciale avrebbe potuto vietare l’inizio ovvero la prosecuzione dell’attività di recupero rifiuti solo se fosse stato accertato il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 216 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, circostanza che non ricorreva nel caso di specie, giacché l’attività di recupero rifiuti, oggetto della denuncia in data 19 maggio 2009 (R5 ed R13), rientrava in quelle espressamente previste dall’allegato C, parte quarta, del ricordato decreto legislativo n. 152 del 2006, per tipi e quantità ammessi dal Dm 5 febbraio 1998 (integrante le norme e le condizioni tecniche richiamate dagli articoli 214 e 216). Da ciò derivava la macroscopica illegittimità del provvedimento impugnato, erroneamente non riscontrata dai primi Giudici che avevano malamente interpretato e falsamente applicato le norme contenute negli articoli 214 e 216 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, senza tener conto che la procedura semplificata (su cui si fondava la denuncia di inizio di attività del 19 maggio 2009) costituiva una disciplina organica, esaustiva ed autosufficiente in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, erano rispettati i presupposti e le condizioni fissati dalle norme stesse. La tesi non merita favorevole considerazione. 4.1.1. Come emerge dalla esposizione in fatto e come si ricava dall’esame della stessa documentazione versata in atti, la società (omissis) Spa è iscritta nel registro delle imprese esercenti attività di recupero rifiuti non pericolosi della Provincia di Forlì – Cesena, giusta determinazione n. 409 del 12 gennaio 2009, che le consente, in particolare, di esercitare (punto B) la seguente attività di recupero: 1) Tipologia 4.4. (Scorie di
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4/2008”; tale avviso veniva confermato con la nota prot. 132 del 12 ottobre 2009, anche a seguito delle ulteriori osservazioni e controdeduzioni svolte da (omissis) Spa. La Provincia di Forlì – Cesena pertanto con atto n. 546 del 14 ottobre 2009 disponeva l’archiviazione della comunicazione in data 19 maggio 2009 della (omissis) Spa. 2. Il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, sez. II, con la sentenza n. 8012 del 27 ottobre 2010 ha respinto il ricorso proposto dalla società (omissis) Spa per l’annullamento dei ricordati provvedimenti (atto n. 546 del 14 ottobre 2009 con relativa nota di comunicazione prot. n. 99282/09 del 14 ottobre 2009 della Provincia di Forlì – Cesena; note della Regione Emilia – Romagna P.G. 2009/206440 del 18 settembre 2009 e P.G. 2009/228858 del 12 ottobre 2009 e note della Provincia di Forlì – Cesena prot. 67324/09 del 16 luglio 2009 e prot. 76498 del 7 agosto 2009), ritenendo infondati tutti i motivi di censura sollevati, incentrati sulla “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli articoli 178, 214 e 216 del Dlgs 3.4.2006, n. 152 – Violazione del Dm 5.4.2006 – Violazione dell’articolo 11 della direttiva 91/156/Cee – Eccesso di potere per falso presupposto di fatto e di diritto” (primo motivo); “Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 20 del Dlgs 3.4.2006 n. 152 e dell’allegato IV alla parte seconda dello stesso Dlgs n. 152/06 – Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 e dell’allegato B.1 alla legge regionale Emilia – Romagna 18.5.1999, n. 9 - Eccesso di potere per falso presupposto di diritto e di fatto – Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta – Violazione degli articoli 1, 3, 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria” (secondo motivo); “Violazione degli articoli 41, 98, 118 Cost. – Violazione degli articoli 4, 10, 81 e ss. Trattato Ce – Violazione del principio di proporzionalità, adeguatezza e buon andamento” (terzo motivo) e “Violazione degli articoli 1, 3, 6 della legge 7 agosto 1990, n. 2441 – Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria – Violazione dell’articolo 97 Cost.” (quarto motivo). In sintesi, secondo il predetto tribunale, l’attività che la società ricorrente pretendeva di esercitare non rientrava tra quelle di cui al regime di procedura semplificata ex articolo 216 del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, e doveva pertanto essere assogget-
Giurisprudenza Consiglio di Stato – Sentenza 24 novembre 2011, n. 6221
tà di rifiuti avviati in R5, da 45.000 t/anno a 75.230 t/anno (tipologia 4.4. – 25.000 t/anno, tipologia 7.6 – 50.230 t/anno). L’Amministrazione provinciale, data formale notizia dell’avvio del procedimento con nota prot. 67324/09 del 16 luglio 2009, comunicava ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’esistenza di motivi ostativi all’accoglimento della richiesta, essendo necessario l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità (screening) prevista nella parte seconda del Dlgs n. 3 aprile 2006, n. 152, verifica cui la società interessata si opponeva, formulando osservazioni e controdeduzioni, giusta nota in data 31 luglio 2009, con cui invocava l’applicazione della nota Reg. Pg/2009/49760 del 27 febbraio 2009 della Regione Emilia Romagna – Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile (recante “Indicazioni in merito all’attuazione delle procedure in materia di Vas e Via a seguito della mancata approvazione di norme regionali di attuazione della Parte seconda del Dlgs 152/06 come modificato dal Dlgs n. 4, relativa a Vas, Via e Ippc entro il 13 febbraio 2009”). Con coeva nota la predetta società chiedeva alla Regione Emilia – Romagna la conferma di non assoggettabilità a procedura di verifica (screening) dell’attività oggetto della comunicazione del 19 maggio 2009. La Regione Emilia Romagna con nota prot. n. 123 del 21 settembre 2009 (prot. 2009 – 0206440 del 18 settembre 2009 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale), in relazione ai pareri chiesti sul caso in esame da (omissis) Spa e dalla stessa Provincia di Forlì – Cesena, rilevava che la variazione di attività comunicata con la nota del 19 maggio 2009 costituiva “…ampliamento dell’impianto ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera 1-bis) e dell’articolo 20, comma 6, del Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 4/2008, in quanto, anche se l’impianto precedentemente autorizzato rimane invariato, viene aumentato il quantitativo di rifiuti avviato a trattamento”, con la conseguenza della necessaria sottoposizione alla procedura di screening “ai sensi della Lr 9/1999 integrata con le modifiche apportate dal Dlgs 152/2006, come modificato dal Dlgs 4/2008 di competenza regionale in quanto l’impianto ricade al punto 7, comma z.b) dell’allegato IV del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs
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