La gestione dei Pneumatici fuori uso (Pfu)

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LA GESTIONE DEGLI PNEUMATICI FUORI USO (PFU)

sintesi degli obblighi alla luce del “codice ambientale”

aggiornamento 2022



a cura di

Paola Ficco

La gestione degli Pneumatici fuori uso (Pfu) Sintesi degli obblighi alla luce del “Codice ambientale” aggiornamento 2022 Un omaggio di

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la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu) sintesi degli obblighi alla luce del “codice ambientale” – aggiornamento 2022

a cura di paola ficco

Con un contributo di Daniele Fornai redazione: Costanza Kenda progetto grafico: Mauro Panzeri impaginazione: Roberto Gurdo

Tutti i diritti riservati. È consentito l’utilizzo dei testi per uso esclusivamente personale ed a fini non commerciali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o qualsiasi supporto senza il permesso scritto dell’Editore. © 2022, Edizioni Ambiente ReteAmbiente Srl via privata Giovanni Bensi 12/5, 20152 Milano tel 02.45487277, fax 02.45487333 redazione@rivistarifiuti.it – marketing@rivistarifiuti.it Finito di stampare nel mese di giugno 2022 presso Print on Web Srl, Isola del Liri (FR) I siti di ReteAmbiente: www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.rivistarifiuti.it www.materiarinnovabile.eu www.nextville.it www.puntosostenibile.it www.freebookambiente.it Seguici anche su: Facebook.com/EdizioniAmbiente Twitter.com/EdAmbiente Twitter.com/ReteAmbiente Linkedin: Reteambiente Linkedin: RivistaRifiuti Aggiornato al 10 giugno 2022


sommario

1. produttori degli pneumatici: i principi normativi della loro responsabilità. come l’articolo 228 del “codice ambientale” ha anticipato il criterio comunitario dell’epr (extended producer responsibility)

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2. produttori del rifiuto: obblighi e responsabilità anche con riferimento al registro di carico/scarico, al formulario e al mud

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1.1 Il concetto della responsabilità estesa del produttore del prodotto 11 dal cui uso si originano rifiuti 1.2 Il Dm 182/2019 che disciplina la responsabilità estesa del produttore 14 e dell’importatore degli pneumatici 1.3 Pneumatici usati e carcasse da ricostruzione ottenuti da operazioni 23 di recupero di PFU di Daniele Fornai (Direttore Tecnico-Scientifico per l’Innovazione di ECOPNEUS Scpa) 1.4 Il rimborso del contributo ambientale sugli pneumatici destinati al ricambio 27 e rivenduti dai distributori ai produttori di veicoli per il primo equipaggiamento

2.1 Chi è il produttore del rifiuto 2.2 La responsabilità del produttore dei rifiuti 2.3 Pneumatici usati e pneumatici fuori uso 2.4 Le scritture ambientali del produttore di rifiuti rappresentati da Pfu

3. trasportatori e destinatari del rifiuto pfu: obblighi e responsabilità

30 34 35 38

3.1 Le scritture ambientali del trasportatore e del destinatario degli Pfu e le loro autorizzazioni

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4. stoccaggi: messa in riserva e deposito preliminare, deposito temporaneo e deposito preliminare alla raccolta

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4.1 Quando la sosta non è stoccaggio 4.2 Il deposito temporaneo prima della raccolta

5. materie prime secondarie (mps), end of waste e sottoprodotti

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6. l’end of waste degli pfu

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7. abbandono di rifiuti. la responsabilità del proprietario del sito e l’ordinanza del sindaco

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8. le spedizioni degli pneumatici fuori uso e ciabattato destinati al recupero

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9. l’estinzione delle contravvenzioni previste dal “codice ambientale” ai sensi della legge sugli ecodelitti (68/2015)

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9.1 A quali contravvenzioni si applica 9.2 La mancanza di danno o suo pericolo 9.3 L’interlocuzione tra Pm e Pg 9.4 L’inadempimento delle prescrizioni va comunicato al Pm entro 90 giorni 9.5 I tempi per la regolarizzazione 9.6 La verifica dell’organo accertatore e la verifica dell’adempimento

73 73 74 74 74 76

10. la disciplina sanzionatoria prevista dal dlgs 231/2001 e i possibili rimedi anche alla luce degli “ecoreati” (legge 68/2015)

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11. faq

82

dm 5 febbraio 1998

90

decreto 19 novembre 2019, n. 182

100

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

126

parte quarta (titoli da i a iv) e parte sesta bis

308

dm 31 marzo 2020, n. 78

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Ecopneus è la società senza scopo di lucro tra i principali responsabili della gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia. Costituita in base all’articolo 228 del Dlgs 152/2006 e sotto il controllo del Ministero della Transizione Ecologica, cui rendiconta annualmente le proprie attività, Ecopneus garantisce il corretto recupero di circa 200.000 tonnellate di PFU all’anno, trasformate in gomma riciclata per campi da calcio e superfici sportive, isolanti acustici e antivibranti per l’edilizia, asfalti “modificati”, elementi dell’arredo urbano oppure in energia. Il recupero dei PFU di Ecopneus consente importanti benefici ambientali, economici e sociali: mediamente, ogni anno, viene evitata l’immissione in atmosfera di circa 380mila tonnellate di CO2eq, pari alle emissioni di 230mila autovetture che percorrono 10.000 km in un anno; risparmiati materiali come il peso di 750 treni Frecciarossa; evitato il consumo di 1,8 milioni di m3 di acqua, come il consumo domestico di 7,5 milioni di italiani; mentre sono 130 i milioni di Euro risparmiati in media dall’Italia ogni anno sull’importazione di materie prime. Concreti benefici possibili anche grazie al lavoro di una filiera qualificata, formata da circa 100 imprese su tutto il territorio nazionale che danno lavoro complessiva‑ mente a oltre 700 persone. Imprese che hanno saputo crescere, creare nuova occupazione, affermarsi progressivamente sul mercato e incrementare la qualità dei materiali riciclati. L’impiego di gomma riciclata da PFU in sostituzione di polimeri di gomma, vergine o derivata dal petrolio, risponde pienamente ai principi dell’economia circolare, rispetta la gerarchia di gestione dei prodotti a fine vita e costituisce inoltre un concreto volano per le politiche del GPP – Acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione. Grazie all’aggiunta di gomma da riciclo nel bitume per asfalti, ad esempio, si ottengono asfalti modificati che durano fino a 3 volte una strada convenzionale, riducono il rumore del passaggio di veicoli e che, resistendo al formarsi di crepe e buche, richiedono minori interventi di manutenzione. Altro settore in cui la gomma riciclata costituisce un valore aggiunto rispetto altri materiali è quello edile, dove isolanti acustici e dalle vibrazioni realizzati in gomma riciclata stanno trovando sempre maggior spazio, insieme a nuove soluzioni eco‑innovative per il design, l’arredo e l’architettura.


Il principale settore applicativo della gomma riciclata è però quello sportivo, che assorbe circa il 35% della gomma riciclata della filiera Ecopneus. Campi da calcio in erba sintetica di ultima generazione, campi da basket e per il basket 3x3, superfici sportive indoor e outdoor per volley, padel, tennis, pallamano, playground e campi di gara per l’equitazio‑ ne beneficiano delle proprietà elastiche, ammortizzanti, antitrauma e di resistenza della gomma riciclata. Un settore in forte espansione, grazie anche alla partnership avviata nel 2012 con UISP, Unione Italiana Sport per Tutti, che ha portato a numerose realizzazioni in tutta Italia. Ecopneus ha profuso in questi anni un forte impegno per la creazione di una cultura del riciclo, con attività di formazione come quelle della “PFU Academy Ecopneus”, patrocinata da ISPRA, ARPA ed enti locali che negli anni ha visto il coinvolgimento di oltre 1.000 rap‑ presentanti tra Forze di Polizia, NOE Carabinieri, Gruppo Carabinieri Forestale, Agenzia delle Dogane, Reparti ambientali Marini, Polizie locali e municipali, con interventi anche di figure di spicco della Magistratura legate al tema dell’illegalità in materia ambientale. Rientrano in questa ottica anche le attività condotte nella Terra dei Fuochi in virtù di un Protocollo straordinario firmato con Ministero Ambiente ed Enti locali per contrastare gli abbandoni di PFU sul territorio, che ad oggi ha già consentito di rimuovere dalle strade e recuperare correttamente oltre 22.000 tonnellate di PFU. Cosi come la realizzazione di un campo da calcio in erba sintetica per i detenuti del carcere di Siena, l’installazione di un campo sportivo polivalente nei Quartieri Spagnoli di Napoli, la riqualificazione del campo da calcio dello Stadio Landieri di Scampia, la realizzazione di due campi sportivi nel Rione Vanvitelli di Caserta, i progetti Educational.

Ecopneus Scpa Via Messina 38, 20154 Milano; tel. 02.929701 www.ecopneus.it



La gestione degli Pneumatici fuori uso (Pfu) di Paola Ficco 1. Produttori degli pneumatici: i principi normativi della loro responsabilità. Come l’articolo 228 del “Codice ambientale” ha anticipato il criterio comunitario dell’Epr (Extended producer responsibility) 1.1 Il concetto della responsabilità estesa del produttore del prodotto dal cui uso si originano rifiuti Il concetto della responsabilità estesa del produttore del prodotto (Epr – Extended producer responsibility) è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’articolo 178-bis, Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”). Tale articolo è stato profondamente ampliato dal Dlgs 116/2020 (attuativo della direttiva 851/2018 sui rifiuti e della direttiva 852/2018 relativa agli imballaggi e ai relativi rifiuti) e ad esso è stato aggiunto l’articolo 178-ter re‑ cante i requisiti generali minimi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il produttore del prodotto viene definito come “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti;” (articolo 183, comma 1, lettera g), Dlgs 152/2006). Accanto ad esso, la recente modifica ha aggiunto il “regime di responsabilità estesa del produttore” che è definito come “le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto” (articolo 183, comma 1, lettera g-bis), Dlgs 152/2006). Il principio della responsabilità estesa del produttore risale al diritto comunitario (articolo 8, par. 1, e 15, direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti) e investe direttamente il sistema produttivo nel‑ la transizione verso l’economia circolare. In particolare, per rafforzare riutilizzo, prevenzione, riciclo e recupero dei rifiuti, a carico dei produttori di beni dai quali si originano i rifiuti e prevista la responsabilità finanziaria e organizzativa nella gestione dei rifiuti derivanti dai prodotti che costoro hanno immesso in commercio e definizione dei costi a loro carico. Si tratta, dunque, di un sistema di politica ambientale che estende la responsabilità del pro‑ duttore del prodotto oltre il momento in cui il consumatore smette di usarlo. Il riferimento normativo risiede negli articoli 178-bis e 178-ter del Dlgs 152/2006 (“Codice ambientale”) rivisitato dal Dlgs 116/2020 attuativo della direttiva 2010/851/Ue sui rifiuti, nel più ampio contesto del “pacchetto economia circolare”. Si radica nel “Green Deal” approvato dalla Commissione Ue il 15 gennaio 2020 da cui deriva il Piano d’azione per l’economia circo‑ lare adottato dalla Commissione Ue l’11 marzo 2020 per un approccio integrato dove agli interventi di natura tecnologica si affiancano strumenti normativi, finanziari, informativi e metodologici.


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la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu)

Mediante la trasposizione giuridica del principio economico che pone i costi dei danni all’ambiente sul soggetto responsabile, l’Epr diventa un altro formidabile strumento attraver‑ so il quale il diritto ambientale declina il concetto del “chi inquina paga” il quale, frenando attività ambientalmente non compatibili, persegue fini non più solo riparatori ma anche di prevenzione. In questa logica si pone anche la recentissima modifica all’articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica privata, che non può svolgersi recando danno ad ambiente e salute. L’Italia non è nuova all’esperienza dei regimi Epr, ma c’è bisogno di uniformità perché si presentano diversi livelli di condotta; infatti, per i beni rappresentati da veicoli fuori uso, pile e accumulatori, apparecchiature elettriche ed elettroniche e imballaggi, mediante apposite direttive, puntualmente recepite nell’ordinamento italiano, tale condotta si è fondata sul soddisfacimento da parte dei produttori dell’obbligo di farsi carico dei relativi rifiuti (ancora non del tutto per i veicoli). Tuttavia, poiché le norme europee non hanno imposto “come” organizzare il sistema collettivo o individuale, con quelle italiane si è andati un po’ in ordine sparso. Per pneumatici, oli minerali e vegetali usati, polietilene nessuna direttiva si è occupata dell’Epr ma le norme nazionali (rispettivamente, gli articoli 228, 216-bis e 236, 233 e 234, Dlgs 152/2006) sono intervenute affinché questo accadesse in anticipo rispetto al dato europeo. Il tutto ha prodotto un’Europa e un’Italia a più velocità, ma ora l’articolo 8-bis, direttiva 2008/98 (modificata dalla direttiva 2018/851) prevede alcuni requisiti minimi generali. Il recepimento italiano dato dall’articolo 178-bis, Dlgs 152/2006 (modificato dal Dlgs 116/20202), rinviando a decreti ministeriali per l’istituzione del singolo regime Epr, indica la base non negoziabile dei relativi contenuti per creare un orizzonte omogeneo di operatività. Sistemi diversi con configurazioni giuridiche (in prevalenza consorzi, ma non solo), criteri amministrativi e soggetti aderenti molto diversi che, tuttavia, adeguano i propri statuti alle nuove regole dell’Epr entro il 5 gennaio 2023. Il nucleo fondante del principio dell’Epr risiede tutto nel fatto che le norme (prima) e i sistemi (dopo) cerchino di minimizzare l’impatto ambientale dei prodotti immessi sul mer‑ cato attraverso la responsabilizzazione del loro produttore; infatti, costui viene chiamato a gestire il fine vita dei prodotti generati, facendolo o direttamente o pagando qualcun altro che lo faccia in suo nome e per suo conto. Tutto questo viene previsto per rafforzare la prevenzione e facilitare l’efficientamento delle risorse durante tutto il ciclo di vita del bene (anche quando viene riutilizzato, riciclato e recuperato come rifiuto). Tuttavia, ad oggi, la previsione dell’articolo 178-bis, Dlgs 152/2006 ha natura program‑ matica, poiché la sua effettiva attuazione è demandata a provvedimenti futuri, come si evince chiaramente dal testo del comma 1 secondo il quale: “Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con uno o più decreti ...del


1. produttori degli pfu

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, sono istituiti, anche su istanza di parte, regimi di responsabilità estesa del produttore”. Lo stesso decreto, per ogni regime di responsabilità estesa del produttore, stabilirà i requisiti, e “le misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo di tali prodotti e la successiva gestione dei rifiuti, la responsabilità finanziaria”. La platea interessata è vastissima perché coinvolge “qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto)” e il sistema normativo che verrà opererà in modo che ciascuno di tali soggetti sia sottoposto a una responsabilità estesa del produttore. Quindi, la responsabilità estesa del produttore non va mai confusa con la responsabilità del produttore per la gestione dei rifiuti (cfr. articolo 178-bis, comma 2, Dlgs 152/2006). Alla responsabilità estesa del produttore, come detto di futura attuazione, il Dlgs 152/2006 affianca il sistema previsto per i flussi specifici di rifiuti. Come accennato, per gli pneumatici fuori uso l’articolo 228 “Codice ambientale” (1) in‑ terviene anticipando non solo la logica generale della direttiva 2008/98/Ce ma anche qualsiasi futura previsione comunitaria dedicata nello specifico agli pneumatici. Infatti, l’articolo 228 obbliga “produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi dei pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto” di misure tese a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, e quelli complessivi dell’uso delle risorse miglioran‑ done l’efficacia (come previsto dall’articolo 177, comma 1, Dlgs 152/2006). L’obbligo dei produttori e degli importatori è previsto dallo stesso articolo 228: “al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero dei pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione”. L’articolo 228, Dlgs 152/2006, anche prima della cennata modifica, ha introdotto il sistema della responsabilità estesa del produttore del penumatico a prescindere da fumosi e futuri

(1) Come modificato dall’articolo 32, Dlgs 205/2010 e fermi restando i principi relativi alla gerarchia di trattamento dei rifiuti e di prevenzione della loro produzione (articoli 179 e 180, Dlgs 152/2006).

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la gestione degli pneumatici fuori uso (pfu)

amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell’amministrazione centrale, con il quale è stato soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed è stato istituito il Ministero per le politiche agricole;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota U.L./ 98/2219 del 5 febbraio 1998;

Articolo 1

4. Le procedure semplificate disciplinate dal presente decreto si applicano esclusivamente alle operazioni di recupero specificate ed ai ri‑ fiuti individuati dai rispettivi codici e descritti negli allegati.

Principi generali 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di re‑ cupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell’uomo e recare pregiudizio all’ambiente, e in particolare non devono: a) creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo e per la fauna e la flora; b) causare inconvenienti da rumori e odori; c) danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse; 2. Negli allegati 1, 2 e 3 sono definite le norme tecniche generali che, ai fini del comma 1, indi‑ viduano i tipi di rifiuto non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l’esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate di cui all’articolo 33, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni. 3. Le attività, i procedimenti e i metodi di recu‑ pero di ogni tipologia di rifiuto, disciplinati dal presente decreto, devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell’uo‑ mo e dell’ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro; e in particolare: a) le acque di scarico risultanti dalle attività di recupero dei rifiuti disciplinate dal presente de‑ creto devono rispettare le prescrizioni e i valori limite previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modificazioni; b) le emissioni in atmosfera risultanti dalle atti‑ vità di recupero disciplinate dal presente decre‑ to devono, per quanto non previsto dal decreto medesimo, essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successive modifi‑ che e integrazioni.

Decreta:

Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto si intende per: a) co-combustione: utilizzazione mista di com‑ bustibili e rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (Cdr); b) impianto dedicato: impianto destinato esclu‑ sivamente al recupero energetico dei rifiuti, compreso il combustibile da rifiuto (Cdr); c) impianto termico: impianto industriale per la produzione di energia, con esclusione degli impianti termici per usi civili; d) raccolta finalizzata: raccolta di frazioni omo‑ genee di rifiuti speciali destinati ad attività di recupero.

Articolo 3 Recupero di materia 1. Le attività, i procedimenti e i metodi di ri‑ ciclaggio e di recupero di materia individuati nell’allegato 1 devono garantire l’ottenimen‑ to di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merce‑ ologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. In particolare, i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dal riciclaggio e dal recupero dei rifiuti individuati dal presente decreto non devono presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini. 2. I prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti individuati ai sensi del presente decreto e de‑






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