Energie Rinnovabili, il vademecum di Nextville

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il vademecum di

autorizzazioni, connessione, incentivi, procedure e il Dlgs 28/2011 a cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville

Testi chiusi in redazione il 31 maggio 2011

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energie rinnovabili Autorizzazioni, connessione, incentivi, procedure e il Dlgs 28/2011 A cura di Anna Bruno e della redazione di Nextville

Progetto grafico e copertina: Tati Cervetto Coordinamento di redazione: Paola Fraschini Impaginazione: Roberto Gurdo

© Copyright 2011 Edizioni Ambiente srl Via Natale Battaglia 10, 20127 Milano Tel. 02.45487277, fax 02.45487333 www.nextville.it www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.verdenero.it www.puntosostenibile.it

Ufficio stampa: ufficiostampa@reteambiente.it

ISBN 978-88-6627-007-2 Finito di stampare nel mese di giugno 2011 presso Grafiche del Liri – Isola del Liri (FR) Stampato in Italia – Printed in Italy Il libro è stampato su carta riciclata 100%

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Una noTa Degli aUTori Per Meglio ConSUlTare il vaDeMeCUM Di neXTville È la seconda volta che la redazione di Nextville rielabora in un volume una parte del lavoro realizzato per il sito: operazione delicata, che richiede il sovvertimento della struttura stessa della comunicazione e un radicale riadattamento dei testi. Ma al momento di rimettere mano a questo compito, la sorpresa maggiore è stata scoprire come a distanza di poco più di un anno l’impostazione stessa del libro doveva necessariamente cambiare. A fine 2009 avevamo dedicato gran parte dei capitoli a descrivere e spiegare gli incentivi alle rinnovabili e all’efficienza energetica: materia per nulla semplice, ma assai propositiva e incoraggiante per tutti gli operatori e i cittadini che credono in un diverso sviluppo delle politiche energetiche. A fine 2010 ci siamo ritrovati a studiare una bozza di decreto legislativo (che ha poi visto la luce a fine marzo) destinata a smontare buona parte dell’impalcatura esistente, senza peraltro indicare una chiara prospettiva dell’incentivazione a venire. Il Dlgs 28/2011 ha smontato il Terzo Conto energia e ha segnato la vicina scomparsa dei Certificati Verdi. E per altri incentivi ha decretato cambiamenti a partire dalla fine del 2012, rimandando a futuri provvedimenti il compito di indicare quali esattamente saranno. Solo rispetto ai Certificati Bianchi non ci sono state sorprese, anzi probabilmente potranno rafforzarsi nel prossimo futuro. Ma per quanto riguarda l’efficienza energetica nel frattempo era già maturata la cessazione – a fine 2011 – delle Detrazioni 55%. Con questi elementi in mano, ricostruire il quadro degli incentivi e delle opportunità a favore delle rinnovabili è improvvisamente diventato difficile, non solo per la redazione di Nextville ma per tutti gli operatori e i cittadini interessati a investire in questi settori. Abbiamo comunque atteso che venisse varato il Quarto Conto energia, per darne ampio rilievo nel volume. D’altra parte nel settembre 2010, con la pubblicazione delle Linee guida nazionali era giunto faticosamente a prima sintesi un altro filone di grande interesse e problematicità, quello sugli iter autorizzatori degli impianti. E ancora – sempre nel corso del 2010 – erano cambiate molte regole per la connessione alla rete, altro punto dolente per chi si accinge a realizzare un impianto.

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Più incertezze nella premialità, maggiori incombenze burocratiche e tecniche. Questa è stata l’evoluzione reale degli ultimi mesi, che il volume rispecchia perfino nel cambio del titolo, non più centrato sugli incentivi, ma sul quadro generale delle energie rinnovabili: una semplificazione forse arbitraria (perché anche di efficienza energetica si parla) ma che sottolinea l’attuale centralità del problema delle rinnovabili. E a questo proposito dobbiamo un ringraziamento ai due partner di questa pubblicazione – Hera e Cogena – che pur rappresentando il settore dell’efficienza energetica hanno saputo cogliere il senso di questa semplificazione, ben coscienti dell’interdipendenza tra il settore delle rinnovabili e quello del risparmio energetico. Riassumendo, la struttura del volume è così concepita: La prima parte è dedicata interamente al Dlgs rinnovabili 28/2011: si tratta di capitoli interpretativi di un testo di legge complesso, che avrà molte ripercussioni sul futuro quadro delle incentivazioni alle rinnovabili e all’efficienza energetica nel nostro Paese. Un decreto che miscela indicazioni programmatiche a provvedimenti immediatamente in vigore. La seconda parte analizza le procedure con cui ci si deve confrontare in vista della realizzazione di un impianto: gli iter autorizzatori, i problemi di connessione e la qualificazione IAFR. La terza parte ricostruisce il quadro attuale degli incentivi alle fonti rinnovabili, compreso il Quarto Conto energia. Per gli altri temi (Certificati Verdi, Tariffe, Scambio sul posto e Ritiro dedicato) sono analizzate le regole vigenti al momento della chiusura di questo volume, con le necessarie indicazioni di ciò che è cambiato e cambierà in relazione al Dlgs rinnovabili 28/2011. La quarta parte è dedicata agli incentivi all’efficienza energetica (Certificati Bianchi, cogenerazione, Detrazioni 55% e 36%). Anche in questo caso sono analizzate le regole vigenti al momento della chiusura del volume, con i necessari richiami alle variazioni previste nel prossimo futuro. Un’ultima, indispensabile nota: il vero autore di questo Vademecum è il sito Nextville.it, che nell’arco dell’ultimo anno si è conquistato il ruolo di punto di riferimento chiave per gli operatori del settore, raggiungendo una diffusione di oltre 80.000 visitatori /mese. C’è un grande vantaggio ad avere un sito come autore collettivo: lo si può consultare in ogni momento per avere l’aggiornamento completo su tutti i temi. Dunque vi aspettiamo online, invitandovi fin d’ora a iscrivervi alla newsletter gratuita che vi ricorderà puntualmente cosa cambia, quando e come. Anna Bruno e la redazione di Nextville

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Sommario L’impegno di Hera per l’efficienza energetica e le rinnovabili

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Introduzione di Carlo Belvedere (Ascomac Cogena)

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PARTE PRIMA IL DLGS 28/2011 SULLE RINNOVABILI

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1. Dlgs 28/2011, misure in vigore 1.1 Novità in vigore sulle procedure autorizzative 1.2 Misure in vigore sul fotovoltaico 1.3 Altre misure in vigore

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2. Quadro della transizione al 31 dicembre 2012 2.1 Tariffe onnicomprensive e coefficienti dei CV 2.2 La transizione dei Certificati Verdi

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3. Il nuovo quadro dell’incentivazione post 2012 3.1 Criteri generali 3.2 Criteri specifici 3.3 Decreti attuativi 3.4 Altre precisazioni sugli incentivi post 2012

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4. Quadro sulle biomasse 4.1 Definizioni e principi generali 4.2 Regimi autorizzatori impianti biomasse 4.3 Incentivazione della produzione di energia elettrica da biomasse 4.4 Biometano

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5. Altre misure introdotte dal Dlgs 28/2011 5.1 Energia termica ed efficienza energetica 5.2 Cogenerazione 5.3 Impianti geotermici 5.4 Novità introdotte senza scadenza temporale

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6. Gli allegati tecnici al Dlgs 28/2011 6.1 Allegato 1, procedure di calcolo degli obiettivi 6.2 Allegato 2, requisiti e specifiche tecniche ai fini dell’accesso agli incentivi nazionali

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BOX: L’obbligo di rinnovabili nei nuovi edifici

6.3 Allegato 3, gli obblighi per i nuovi edifici

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PARTE SECONDA AUTORIZZAZIONE, CONNESSIONE E QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI

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7. Le Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti IAFR 7.1 Comunicazione al Comune

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BOX: Iter autorizzativo solare termico BOX: Iter autorizzativo impianti geotermici

7.2 Procedura abilitativa semplificata (PAS) 7.3 Autorizzazione unica, procedimento unico, Conferenza dei servizi 7.4 Iter e tempi del procedimento unico BOX: Valutazioni di impatto e di incidenza

7.5 AU: inserimento paesaggistico e aree non idonee 7.6 Contenuti dell’AU e compensazioni BOX: Norme regionali di attuazione delle Linee guida

8. Connessione alla rete elettrica 8.1 Soggetti e potenze in immissione richieste BOX: Com’è fatto l’impianto di connessione

8.2 Richiesta di connessione e corrispettivo per la richiesta 8.3 Il preventivo per la connessione 8.4 Obblighi dell’accettazione del preventivo BOX: TICA e garanzie finanziarie

8.5 Realizzazione fisica della connessione BOX: Gaudì: gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione di energia

8.6 Fine lavori impianto e fine lavori connessione

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9. Qualificazione e avvio degli impianti 9.1 Quali impianti possono avere la qualifica IAFR 9.2 Procedure per la Qualificazione IAFR 9.3 Licenza di Officina elettrica e accisa

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BOX: Cos’è l’accisa

9.4 Procedure Officina elettrica

BOX: La registrazione al portale del GSE

PARTE TERZA INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALLE FONTI RINNOVABILI

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10. Il Quarto Conto energia 10.1 Finalità e criteri generali dell’incentivo 10.2 Struttura del Conto energia 2011-2012 10.3 Grandi impianti: accesso agli incentivi 2011-2012

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BOX: Certificazione di fine lavori per grandi impianti

10.4 Le tariffe “impianti su edifici” e “altri impianti”, 2011-2012 10.5 Caratteristiche degli “impianti su edifici”

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10.6 Impianti “integrati innovativi” e “a concentrazione” 10.7 Maggiorazioni delle tariffe e premi speciali BOX: Conto energia + Scambio sul posto (2011-2012) BOX: Conto energia + Ritiro dedicato (2011-2012)

10.8 Procedure Conto energia 2011-2012 BOX: Regime fiscale del Conto energia

10.9 Struttura del Conto energia 2013-2016 11. Scambio sul posto 11.1 Meccanismo generale e beneficiari dello Scambio sul posto 11.2 Il contributo in conto scambio BOX: Regole certe per i conguagli

11.3 Regime fiscale dello Scambio sul posto 11.4 Procedure Scambio sul posto 12. Ritiro dedicato 12.1 Beneficiari del Ritiro dedicato

BOX: Le diverse formule di vendita alla rete

12.2 Prezzi minimi garantiti e corrispettivi attivi/passivi 12.3 Procedure Ritiro dedicato 13. Tariffa onnicomprensiva 13.1 Beneficiari della Tariffa onnicomprensiva 13.2 Tariffe diversificate per fonte

BOX: Tracciabilità degli oli vegetali puri e Tariffa onnicomprensiva

13.3 Regime fiscale della Tariffa onnicomprensiva 13.4 Procedure Tariffa onnicomprensiva

14. I Certificati Verdi 14.1 Il meccanismo di fondo e l’evoluzione normativa 14.2 Le regole base del sistema vigente 14.3 Le regole degli impianti post 31 dicembre 2007 14.4 CV “agricoltura”: la filiera corta e il coefficiente 1,80 BOX: Prezzi e ritiri del GSE

14.5 Procedure Certificati Verdi

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PARTE QUARTA INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALL’EFFICIENZA ENERGETICA

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15. I Certificati Bianchi (Titoli di efficienza energetica) 15.1 Il meccanismo tecnico dei Certificati Bianchi

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BOX: Regole e mercato nelle politiche di efficienza energetica

15.2 Soggetti obbligati e obiettivi di riduzione 15.3 Beneficiari dei Certificati Bianchi: soggetti obbligati, soggetti volontari ed ESCo

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BOX: Le ESCo, risparmio energetico a costo zero

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16. Incentivi e agevolazioni alla cogenerazione 16.1 Gli incentivi alla cogenerazione

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15.4 Interventi ammissibili e valutazione 15.5 Prospettive future: il Dlgs 28/2011 15.6 Procedure Certificati Bianchi 15.7 Commercializzazione dei Certificati Bianchi

BOX: Cogenerazione ad alto rendimento

16.2 Le agevolazioni alla cogenerazione 17. Le detrazioni fiscali legate agli edifici esistenti 17.1 Detrazioni fiscali 55% per interventi di efficienza energetica 17.2 Detrazioni fiscali 36% per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro o risanamento conservativo BOX: La ritenuta 10% sui bonifici per le Detrazioni 36% e 55%

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Appendici

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Normativa comunitaria e nazionale

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Delibere Autorità per l’energia elettrica e il gas

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Prassi amministrativa

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CaPiTolo 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

COMUNICAZIONE AL COMUNE BOX: ITER AUTORIZZATIVO SOLARE TERMICO BOX: ITER AUTORIZZATIVO IMPIANTI GEOTERMICI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (PAS) AUTORIZZAZIONE UNICA, PROCEDIMENTO UNICO, CONFERENZA DEI SERVIZI ITER E TEMPI DEL PROCEDIMENTO UNICO BOX: VALUTAZIONI DI IMPATTO E DI INCIDENZA AU: INSERIMENTO PAESAGGISTICO E AREE NON IDONEE CONTENUTI DELL’AU E COMPENSAZIONI BOX: NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE DELLE LINEE GUIDA

Le Linee guida nazionali per l’autorizzazione degli impianti IAFR Il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione della direttiva 2001/77/CE sulla promozione delle fonti energetiche rinnovabili, prevedeva all’articolo 12 comma 10 l’approvazione in Conferenza unificata di Linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali Linee guida nazionali sono state definitivamente pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 18 settembre 2010, in allegato al Dm 10 settembre 2010. Esse si applicano alle procedure per:

la costruzione e l’esercizio degli impianti sulla terraferma di produzione di energia elettrica alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi impianti;

le opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti. Le Linee guida nazionali non si applicano agli impianti offshore per i quali l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previa concessione d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.

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Le Linee guida nazionali pubblicate nel settembre 2010 impegnavano le Regioni a legiferare rispetto al proprio territorio entro la fine dello stesso anno: alcune, che lo avevano già fatto, avrebbero dovuto armonizzare le proprie disposizioni a quelle nazionali. In mancanza di normativa locale, dal gennaio 2011 si applicano direttamente le Linee guida nazionali. Alcune importanti modifiche agli iter autorizzativi sono state apportate dal Dlgs rinnovabili 28/2011. In particolare:

•• la sostituzione della DIA/SCIA con la PAS (Procedura abilitativa semplificata);

•• la riduzione dei tempi del procedimento unico, passato da 180 a 90 giorni.

7.1 Comunicazione al Comune Alcune tipologie di intervento nel campo delle rinnovabili sono assimilate all’attività edilizia, e sono quindi sottoposte alle semplificazioni per essa previste. Da quando il Dlgs 28/2011 ha sostituito alla DIA edilizia la PAS (si vedano i punti successivi), l’unica prassi che i due settori hanno ancora in comune è la Comunicazione preventiva al Comune. I riferimenti alle varie assimilazioni alle attività edilizie – e dunque sottoposti a Comunicazione – si ricostruiscono dall’esame del Testo unico edilizia, delle Linee guida autorizzazioni e del Dlgs rinnovabili 28/2011. Cita il Dlgs rinnovabili (art. 6, comma 1): “La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui alle Linee guida ... continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche”.

Seppure piuttosto semplici nella sostanza, le disposizioni in materia di Comunicazione al Comune sono complicate da un intreccio delle diverse norme, che contengono (molto probabilmente) alcuni refusi. Il vero punto su cui si rischia di confondersi è quello relativo alla eventuale “relazione tecnica” da allegare. Nella compilazione di queste pagine, abbiamo ritenuto utile riprendere schematicamente la normativa preesistente, evidenziando anche le incoerenze e i dubbi. 62

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Autorizzazione, connessione e qualificazione IAFR

Modalità della Comunicazione La Comunicazione dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione comunale può essere effettuata anche per via telematica. Requisiti dei proponenti Il ricorso alla Comunicazione è precluso al proponente che non ha titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In assenza di titolo, quindi, l’iter dell’impianto deve seguire il procedimento di Autorizzazione unica. Recita infatti il punto 11.4 delle Linee guida: “Il ricorso alla DIA (oggi PAS, ndr) e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l’articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 387 del 2003, in tema di Autorizzazione unica”.

Sanzioni La mancata Comunicazione dell’inizio lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica comporta una sanzione pecuniaria di 258 euro. Allegati: relazione tecnica asseverata La necessità o meno di allegare la relazione tecnica (questione non chiarissima a una prima lettura dei diversi testi di legge) è analizzata nei punti successivi. La relazione, quando necessaria, deve essere “provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo”. (Per “titolo abilitativo” qui si intende il permesso di costruire.) Allegati: altre concessioni e autorizzazioni Qualora, nell’ambito del progetto, sia necessario acquisire concessioni di derivazioni a uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla Comunicazione, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. In particolare ricordiamo che, nel caso si intenda procedere con la Comunicazione al Comune anche in caso di autorizzazioni ambientali come la Valutazione di incidenza, la Verifica di assoggettabilità alla VIA e la VIA, tutti i risultati vanno allegati alla Comunicazione (si vedano i punti successivi).

Interventi consentiti: le attività di edilizia libera (Testo unico edilizia, art. 6) I casi di realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per i quali si può ricor63

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rere alla Comunicazione al Comune sono quelli considerati “attività edilizia libera” e definiti dall’art. 6, Dpr 380/2001 (Testo unico edilizia). Nell’elencare le attività di edilizia libera, l’articolo 6 precisa in apertura che tutti gli interventi poi citati devono comunque rispettare gli strumenti urbanistici comunali, le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina edilizia e, in particolare, le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Manutenzione ordinaria e straordinaria Il testo specifica poi: •• al comma 1, lettera a), che gli interventi di manutenzione ordinaria possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo. In altro punto, il Dpr definisce “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Nota bene: il Testo unico non prevede la necessità di presentare la Comunicazione per interventi di manutenzione ordinaria. Però, anche nei casi in cui l’installazione di impianti a fonti rinnovabili è considerata di manutenzione ordinaria (si veda ad esempio il caso del microeolico sui tetti, normato dal Dlgs 115/08), la Comunicazione al Comune è obbligatoria, diversamente da quanto indicato dal Testo unico edilizia;

•• al comma 2, lettera a), che gli interventi di manutenzione straordinaria

possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo ma previa Comunicazione all’amministrazione comunale. Sono interventi di manutenzione straordinaria, “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”. Nota bene: per questi interventi di manutenzione straordinaria è necessario allegare alla Comunicazione: - le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; - i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori; - una relazione tecnica asseverata (si veda sopra il punto specifico);

•• al comma 2, lettera d), che la posa di pannelli solari fotovoltaici può essere eseguita senza alcun titolo abilitativo ma previa Comunicazione all’amministrazione comunale, purché i pannelli siano al servizio degli edifici, e l’intervento sia realizzato al di fuori della zona A (centri storici). Come precisato al comma 3 dell’articolo 6 del Dpr 380/2001, per questo intervento è necessario allegare alla Comunicazione le sole autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, ma non la relazione tecnica asseverata e nemmeno i dati identificativi dell’impresa.

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Autorizzazione, connessione e qualificazione IAFR

L’assimilazione alla manutenzione straordinaria C’è un altro punto del Testo unico edilizia (art. 123, comma 1) in cui si afferma che “gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10 (fonti rinnovabili, ndr) in edifici e impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria”. Per riassumere In pratica il Testo unico edilizia ci dice che:

•• se non altrimenti stabilito, gli interventi per l’utilizzo delle rinnovabili sono assimilati alla manutenzione straordinaria e richiedono la Comunicazione al Comune e la relazione tecnica;

•• la posa di pannelli solari fotovoltaici richiede la Comunicazione al Comune ma non la relazione tecnica.

Cosa aggiungono le Linee guida autorizzazioni I dettati del Testo unico edilizia (modificato proprio nell’articolo 6 citato dalla Legge 22 maggio 2010 n. 73) vanno riletti alla luce delle Linee guida autorizzazioni e delle altre norme in esse richiamate. Per quanto riguarda le modalità della Comunicazione, le Linee guida al punto 11.9. riprendono le stesse parole e lo stesso elenco del Testo unico edilizia, art. 6. “Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ... alla Comunicazione si allegano: a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma 2 (manutenzione straordinaria, ndr), i dati identificativi dell’impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato ...”.

Purtroppo, le Linee guida non specificano o specificano in modo confuso – e spesso con dei refusi – l’appartenenza delle diverse tipologie agli interventi per cui è prevista la documentazione tecnica, che resta l’unica incognita di questa procedura per altro semplice. La regola generale induce a pensare che, a esclusione dei casi diversamente specificati, la relazione tecnica sia sempre richiesta. Nel riportare i casi di Comunicazione al Comune fonte per fonte, abbiamo indicato tutte le situazioni dubbie, per le quali è consigliabile rivolgersi al Comune interessato. Eolico I seguenti interventi, già definiti in una norma precedente (art. 11, comma 3, Dlgs 115/2008) come “manutenzione ordinaria”, sono indicati dalle Linee guida come eseguibili previa Comunicazione al Comune e senza relazione tecnica: 65

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•• installazione sui tetti degli edifici di singoli generatori eolici con altezza

complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, fatta salva l’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004);

•• installazione di torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento.

In questo caso le torri devono essere realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, e installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, e a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo. La rilevazione non può durare più di 36 mesi. Entro un mese dalla conclusione, il soggetto titolare deve rimuovere le apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. Nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi, l’interessato deve presentare la PAS.

Fotovoltaico I seguenti interventi possono essere eseguiti previa Comunicazione al Comune:

•• installazione di impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti de-

gli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, e in cui la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui è realizzato. È comunque fatta salva l’applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). Nota bene: le Linee guida richiamano esplicitamente l’articolo 11 comma 3 del Dlgs 115/2008, secondo cui tale intervento è realizzabile mediante una Comunicazione preventiva al Comune. Il medesimo comma, però, fa rientrare l’intervento nella manutenzione ordinaria ed è quindi presumibile che alla Comunicazione non vada allegata la relazione tecnica.

•• installazione di impianti fotovoltaici realizzati sugli edifici o sulle loro per-

tinenze purché: - realizzati al di fuori della zona A, di cui al Dm 1444/68 (si tratta degli “agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale”); - con “capacità di generazione compatibile con lo Scambio sul posto”. Si intende che l’impianto non deve superare la capacità di generazione massima prevista per lo Scambio sul posto, pari a 200 kW. Attenzione: Le Linee guida, al punto 12.1, lettera b), fanno rientrare questo secondo caso nell’“articolo 6, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001”. Si tratta certamente di un refuso del testo, che dovrebbe invece più propriamente richiamare il comma 2, lettera d), che riguarda infatti “i pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) ...”. Questa osservazione è importante, dal momento che per questo intervento (come precisato dal comma 3 dell’articolo 6 del Dpr 380/2011) non si è tenuti ad allegare alla Comunicazione né i dati identificativi dell’impresa né la relazione tecnica, ma soltanto le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore.

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Autorizzazione, connessione e qualificazione IAFR

Biomasse, gas di discarica, gas residuati da depurazione, biogas Sono considerati attività di edilizia libera e possono essere realizzati mediante Comunicazione i seguenti interventi:

•• realizzazione di impianti operanti in assetto cogenerativo e con capacità

di generazione massima inferiore a 50 kW elettrici (microcogenerazione) alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Nota bene: questa semplificazione, introdotta dalla Legge 99/2009 (art. 27, comma 20), viene ribadita dalle Linee guida. Ma le medesime Linee guida, al punto 11.10, precisano anche che “alla comunicazione di cui all’articolo 27, comma 20, della Legge 99/2009 ... non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del Dpr 380/2001 (attività edilizia libera, ndr)”. Non è quindi chiaro se per questi impianti sia necessario o meno allegare la relazione tecnica;

•• realizzazione di impianti alimentati con le medesime fonti, ma non rica-

denti fra i casi sopra descritti, a condizione che siano realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Tali impianti devono anche avere una capacità di generazione compatibile con il regime di Scambio sul posto (e quindi potenza non superiore a 200 kW). Nota bene: Le Linee guida, al punto 12.3, lettera b), fanno rientrare questo secondo caso nell’“articolo 6, comma 1, lettera a del Dpr 380/2001”, che riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria. Si tratta probabilmente di un refuso del testo, che dovrebbe invece più propriamente richiamare il comma 2, lettera a) del Dpr stesso, che riguarda “gli interventi di manutenzione straordinaria”. Questa interpretazione sembrerebbe essere suffragata anche dal riferimento, nel medesimo punto delle Linee guida, all’“articolo 123, comma 1, secondo periodo” del Dpr 380/2001, in cui si ribadisce che “gli interventi di utilizzo delle fonti di energia ... in edifici e impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria”.

In ogni caso, considerando la scarsa chiarezza dei rimandi normativi non è possibile interpretare univocamente se per questi impianti è o non è necessario allegare la relazione tecnica. Si consiglia pertanto di informarsi presso il Comune di competenza. Idroelettrico e geotermoelettrico Analogamente al punto precedente, le Linee guida considerano i seguenti interventi realizzabili previa Comunicazione al Comune:

•• la realizzazione di impianti idroelettrici e geotermoelettrici in edifici esi-

stenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. Tali impianti de67

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vono anche avere una capacità di generazione compatibile con il regime di Scambio sul posto (e quindi potenza non superiore a 200 kW). Nota bene: anche in questo caso, per un refuso identico a quello rilevato al punto precedente, non è chiaro se si tratta di manutenzione ordinaria oppure straordinaria e quindi non è possibile interpretare univocamente se per questi impianti è o non è necessario allegare la relazione tecnica. Si consiglia pertanto di informarsi presso il Comune di competenza.

Dlgs rinnovabili 28/2011 All’articolo 6 comma 11, il Dlgs 28/2011 ribadisce ciò che è dettato dalle Linee guida in materia di Comunicazione. All’articolo 7, invece, il Dlgs tratta nello specifico i casi in cui è richiesta la Comunicazione per l’installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (si vedano il BOX: Iter autorizzativo solare termico e il BOX: Iter autorizzativo impianti geotermici).

BOX Iter autorizzativo solare termico Il Dlgs rinnovabili 28/2011, all’articolo 7, commi 1 e 2, ha ridefinito i casi in cui, ricorrendo insieme più condizioni, per l’installazione di un impianto solare termico può essere utilizzata la Comunicazione di inizio lavori al Comune. I due casi sotto riportati, pur prevedendo entrambi la Comunicazione al Comune, in realtà differiscono tra loro: il secondo caso infatti prevede la necessità di allegare alla Comunicazione una relazione tecnica. Caso 1: manutenzione ordinaria Intervento assimilato alla “manutenzione ordinaria” e realizzabile mediante una semplice Comunicazione preventiva al Comune dell’inizio dei lavori. Perché ciò sia consentito, ai sensi del’art. 11, comma 3, del Dlgs 115/2008, devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’impianto è aderente o integrato nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I componenti dell’impianto non modificano la sagoma degli edifici stessi; b) la superficie dell’impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c) l’intervento non ricade nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004). Caso 2: manutenzione straordinaria Intervento assimilato alla “manutenzione straordinaria”, realizzabile mediante Comunicazione al Comune. Oltre alle autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore, è prevista anche la comunicazione dei dati identificativi dell’azienda e la presentazione della relazione tecnica. Perché ciò sia consentito, ai sensi dell’art. 6 e dell’art. 123 del Dpr n. 380/2001 (Testo unico edilizia), devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: a) l’impianto è realizzato su edifici esistenti o su loro pertinenze, inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; b) l’impianto è realizzato al di fuori della zona A (“parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale ...”). 68

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boX Iter autorizzativo impianti geotermici A livello normativo nazionale, la questione della geotermia a bassa temperatura viene affrontata per la prima volta con il Dlgs 11 febbraio 2010, n. 22, che ha rappresentato un primo passo verso il riassetto normativo del settore. Si è in attesa di un ulteriore decreto che, secondo quanto stabilito dalla Legge 23 luglio 2009, n.99, dovrà “definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività.” Il Dlgs rinnovabili 28/2011, al comma 4 dell’articolo 7, riprende tale previsione normativa: entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del Dlgs rinnovabili – e cioè teoricamente entro la fine di giugno 2011 – un decreto del Ministro dello sviluppo stabilirà “le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata ...”. Nell’attesa di questo decreto, ci limitiamo a dare qui di seguito alcune indicazioni generali sugli adempimenti richiesti. iMPianTo Con ColleTTori oriZZonTali Nel caso si scelga la soluzione con collettori orizzontali, la profondità massima di scavo non supera normalmente i due metri. Per questo genere di impianti, che non comportano opere di trivellazione né interferenze con l’acqua di falda, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione. iMPianTo Con SonDe geoTerMiCHe verTiCali L’installazione di sonde geotermiche verticali, che viene realizzata trivellando il terreno fino a profondità medie di 100 metri, è regolamentata dagli enti locali, in genere dalle Regioni e in alcuni casi direttamente dalle Province o dai Comuni. L’autorizzazione per questi impianti geotermici, che rientra a pieno titolo nella materia relativa alla difesa del suolo e alla tutela delle acque, è di competenza regionale. Nella maggior parte dei casi, però, le disposizioni regionali non si occupano della geotermia, lasciando così un preoccupante vuoto legislativo. Al momento, soltanto alcune Regioni e/o Province hanno previsto in merito precise regole: tra queste, il Veneto, la Toscana, la Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano. iMPianTo aD aCQUa Di FalDa L’utilizzo geotermico dell’acqua di falda, con prelievo e scarico in falda, non contribuisce certamente a semplificare l’iter autorizzativo. occorre infatti fare riferimento a numerosissime leggi statali (dal r.d. 1775 del 1933 fino al Testo unico ambientale 152/2006) e regionali, che moltiplicano e disperdono le competenze. Ad esempio, se si sceglie di utilizzare direttamente l’acqua, di falda o superficiale, come fluido di scambio, bisogna chiedere la concessione di derivazione d’acqua ai sensi del r.d. 1775/33. Per lo scarico delle acque, invece, ci si deve normalmente rivolgere alle Province, che hanno la competenza sugli scarichi fognari. Inoltre, per il pozzo (o i pozzi) di prelievo e scarico dell’acqua di falda occorre fare riferimento anche alle prescrizioni contenute nel Dpr 236/88.

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