Rifiuti 2015 - Quesiti e risposte

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RIFIUTI 2015 QUESITI E RISPOSTE

raccolta sistematica e ragionata dei quesiti risolti dalla rivista rifiuti – bollettino di informazione normativa

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a cura di

Paola Ficco

2015 RIFIUTI

QUESITI e RISPOSTE Raccolta sistematica e ragionata dei Quesiti risolti dalla Rivista Rifiuti - Bollettino di informazione normativa

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rifiuti 2015 quesiti e risposte

raccolta sistematica e ragionata dei quesiti risolti dalla rivista rifiuti – bollettino di informazione normativa

a cura di paola ficco

Con i contributi di: Daniele Bagon, Massimo Centemero, Vincenzo Dragani, Leonardo Filippucci, Alessandro Geremei, Rosanna Laraia, Luigi Lovecchio, Roberto Montali, Loredana Musmeci, Maria Letizia Nepi, Claudio Rispoli, Andrea Sillani, Gabriele Taddia. redazione: Simona Faccioli, Costanza Kenda progetto grafico: GrafCo3 Milano impaginazione: Roberto Gurdo ufficio stampa: ufficio.stampa@reteambiente.it

Tutti i diritti riservati. È consentito l’utilizzo dei testi per uso esclusivamente personale ed a fini non commerciali. Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopie, registrazioni o qualsiasi supporto senza il permesso scritto dell’Editore. ISBN: 978-88-6627-184-0 © 2015, Edizioni Ambiente via Natale Battaglia 10, 20127 Milano tel 02.45487277, fax 02.45487333 Finito di stampare nel mese di ottobre 2015 presso GECA S.p.a., San Giuliano Milanese (Mi) I siti di Edizioni Ambiente www.edizioniambiente.it www.reteambiente.it www.rivistarifiuti.it www.materiarinnovabile.it www.nextville.it www.puntosostenibile.it www.freebookambiente.it Seguici anche su: Facebook.com/EdizioniAmbiente Twitter.com/EdAmbiente Twitter.com/ReteAmbiente Linkedin: Reteambiente

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sommario

gli autori

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1.  definizione di rifiuto

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1.  Abbandono, in caso di pignoramento dell’area, la gestione dei rifiuti

compete al custode e non al Comune 2.  Adr 2015, gli scarrabili sono solo italiani 3.  Adr 2015, a volte è lo speditore a dover valutare le modalità concrete 4.  Adr, chiarimenti sul posizionamento dei pannelli 5.  Autodemolizione, le regole del deposito temporaneo sono riferite a tutti i produttori di rifiuti

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6.  Assimilati, nascono “assimilabili” e solo la delibera comunale li trasforma 7.  Ateco, le attività presenti nella sezione e sono industriali 8.  Rifiuti, sono tali alberi e arbusti spiaggiati 9.  Cdr, non esiste più (il pregresso continua fino allo spirare delle autorizzazioni in essere) 10.  Cippato, una nota del Gse non può modificare un decreto ministeriale 11.  Imballaggi, prima di essere riutilizzati sono rifiuti,

con tutto quel che ne consegue 12.  Imballaggi misti, la corretta caratterizzazione parte dalle procedure aziendali 13.  Manutenzione, l’unità locale presso il cliente deve essere reale 14.  Manutenzione, la norma non richiede che i rifiuti vadano presso la sede legale 15.  Manutenzione, i relativi rifiuti non possono essere lasciati senza autorizzazione presso il luogo di produzione reale 16.  Manutenzione infrastrutture, per il trasporto verso il luogo di concentramento occorre il formulario 17.  Materiali da scavo, sui rifiuti di estrazione il Dm 161/2012 pretende (inutilmente) di modificare il Dlgs 117/2008 18.  “Non rifiuti”, viaggiano come le merci 19.  Percolato di discarica, non è un rifiuto urbano 20.  Percolato, se si interrompe il flusso resta rifiuto e non diventa scarico

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21.  Ammendante compostato verde, non è una biomassa ammessa liberamente

per la produzione di energia 22.  Digestato, per l’impiego occorre aspettare un Dm 23.  Reflui zootecnici, restano rifiuti se destinati a smaltimento, a biogas o a compostaggio (fatto salvo il sottoprodotto)

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2.  produttore e detentore

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24.  Produttore in senso giuridico e in senso materiale, la nuova legge

non duplica gli oneri, ma ora il committente deve vigilare sull’esecutore

3.  sottoprodotto, mps, end of waste

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25.  Recupero agevolato, il rispetto delle condizioni indicate nei decreti è vincolante 26.  Materiali da scavo, anche per i piccoli cantieri occorre dimostrare

quanto richiesto per la sussistenza del sottoprodotto 27.  Materiali da scavo, sono sottoprodotti anche se prodotti all’estero, purché sia provata l’esistenza delle condizioni che giustificano il regime di favore 28.  Polverino da Pfu, è una mps anche se il processo di recupero è autorizzato in via ordinaria 29.  Sottoprodotto, non è tale la legna da ardere che proviene da un impianto di recupero 30.  Sottoprodotti di origine animale, la disciplina sanitaria convive con quella ambientale

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31.  End of waste, esiste solo per i rottami metallici e (dall’11 giugno 2013) per quelli di vetro 32.  Mps, il regolamento (Ue) 1013/2006 prevale anche sulle cattive abitudini 33.  Rottami metallici, se e quando applicare Reach e Clp 34.  Sottoprodotti, se non sono più rifiuti non confluiscono in un unico conteggio 35.  Sottoprodotti di origine animale (Soa), il regolamento comunitario

interviene solo sui profili sanitari e di polizia veterinaria 36.  Sottoprodotto, il “ciclo produttivo” non indica solo il “ciclo industriale”

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37.  End of waste, l’operatività è subordinata alla emanazione di specifici decreti 38.  End of waste, è necessario attendere i decreti ministeriali (o le norme comunitarie) 39.  Rottami, colaticci, crostoni e graniglia di ghisa sono soggetti

al regolamento (Ue) 333/2011 perché sono rottami metallici 40.  Sottoprodotto, esiste solo se, caso per caso, ricorrono le condizioni previste dal “Codice ambientale”

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4.  analisi, classificazione, cer

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41.  Rottami, il regolamento (Ue) 333/2011 si applica solo ai recuperatori

42.  Analisi, le nuove norme europee non modificano la frequenza 43.  Cer, gli imballaggi conservano il capitolo 15 anche dopo la selezione 44.  Cer, l’elenco europeo dei rifiuti spesso mostra i suoi limiti 45.  Classificazione rifiuti, il Cer pericoloso assoluto non può essere declassificato 46.  Classificazione rifiuti, gli inertizzati non sempre coincidono con gli stabilizzati 47.  Classificazione, per i rifiuti non pericolosi assoluti nessun accertamento analitico 48.  Classificazione, la disciplina sui rifiuti vede nelle norme europee

il riferimento fondamentale

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49.  Import-export, il “generatore dei rifiuti” è il detentore 50.  Manutenzione, se c’è contratto è possibile applicarla anche alle attività

di disinfestazione 51.  Recupero agevolato, ove previsto, la messa in riserva non prescinde dal trattamento vero e proprio 52.  Registro, se la nuova classificazione modifica i rifiuti in giacenza, occorre scaricarli e ricaricarli con il nuovo Cer e/o il nuovo nome 53.  Terreno contaminato da amianto, se pericoloso è cancerogeno e va in discarica con gli accertamenti previsti dal Dm del 2010

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54.  Abiti usati, se mischiati ad altri rifiuti l’import-export vuole la notifica

perchè ricadono in lista ambra 55.  Analisi, non sono sostituibili con un’autodichiarazione del produttore 56.  Cer, i pannelli di legno verniciati e difettosi è possibile ascriverli tra i prodotti inutilizzati 57.  Cer, ai cassonetti in vetroresina si applica quello degli imballaggi in materiali compositi 58.  Cer, i pannelli di legno verniciati e difettosi è possibile ascriverli tra i prodotti inutilizzati 59.  Ecopiazzole, il Cer è vincolante, anche se autorizzate in ordinaria 60.  Imballaggi e sostanze pericolose, resta aperta la questione delle caratteristiche di pericolo da attribuire 61.  Miscelazione, autorizzazioni pregresse valide fino a scadenza. resta salva la revoca in autotutela della Pa

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62.  Analisi, la qualità del rapporto tra committente e laboratorio è determinante 63.  Analisi, a partire dallo scopo, fondamentale è la qualità

della comunicazione tra laboratorio e committente 64.  Compostaggio, se il catering è imballaggio vale il Cer del capitolo 15.01 65.  Caratterizzazione, l’aiuto del “Decreto discariche” 66.  Caratterizzazione, non va confusa con la classificazione 67.  Classificazione, per i rifiuti da trattamento meccanico si resta in attesa del Consiglio di Stato 68.  Cer, per il rifiuto liquido da lavaggio cassonetti, il problema venne risolto dall’Albo gestori nel 2007 69.  Cer, i materassi non sono prodotti tessili 70.  Cer, materassi e urbani ingombranti in genere 71.  Cer, la trivellazione di una discarica non recapita nel capitolo 19 72.  Cer, gli imballaggi non recapitano nella categoria 20 73.  Cer, quando il capitolo è pertinente non si deve cercare altrove 74.  Cer, non può essere attribuito a caso 75.  Cer, non è l’asterisco che fa il rifiuto pericoloso 76.  Certificati di analisi falsi, il reato sussiste anche per i rifiuti non pericolosi 77.  Compostaggio, se il catering è imballaggio vale il Cer del capitolo 15.01 78.  Miscelazione, no se serve ad adeguare l’eluato 79.  Miscelazione, nel silenzio della legge sulle categorie, si tenta un’ipotesi solutoria 80.  Miscelazione, il rigore è d’obbligo

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81.  “Pietre verdi”, sì alla discarica per non pericolosi previa conformità alla tabella 82.  Rifiuti liquidi, per accedere al depuratore solo le acque reflue devono

rispettare i valori in ingresso. Per il resto, quello che conta è il limite in uscita 83.  Rifiuti pericolosi e H14, l’amministrazione centrale deve intervenire sulle derive localiste 84.  Rifiuti pericolosi, le modifiche del 2010 sono più formali che sostanziali 85.  Stato fisico, le definizioni ci sono

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86.  Acque meteoriche di dilavamento, per attribuire il Cer occorre

individuare la provenienza 87.  Analisi, necessaria anche per accertare come gestire un rifiuto 88.  Cer, per l’attribuzione è decisiva la provenienza 89.  Cer, i rifiuti da selezione meccanica rientrano nella categoria 19 (ma occorre descriverli) 90.  Demolizione, la categoria 17 dell’elenco europeo dei rifiuti non si applica solo all’edilizia 91.  Ecotossicità, è parte del processo di caratterizzazione 92.  Frigoriferi, non è possibile applicare l’H14 93.  H14, il contrasto tra la norma nazionale e quella comunitaria potrà essere risolto solo dal Giudice 94.  Miscelazione, fondamentale la qualità delle informazioni fornite dal produttore 95.  Rifiuti pericolosi, ad oggi non vige alcun criterio di classificazione dei rifiuti basato sull’eluato o su altri “rilasci” di sostanze 96.  Rottami, la tempistica delle analisi

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5.  deposito temporaneo

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97.  Autodemolizione, le regole del deposito temporaneo sono riferite

a tutti i produttori di rifiuti 98.  Produttore dei rifiuti, solo costui può stoccarli senza autorizzazione (nei limiti del deposito temporaneo) 99.  Unità locale, per il glossario infocamere si identifica, a certe condizioni, con la sede secondaria

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100.  Deposito temporaneo, i rifiuti da spazzamento strade possono rientrare

nel concetto di manutenzione 101.  Deposito temporaneo, non riguarda i rifiuti urbani raccolti dal gestore del servizio pubblico perché sono prodotti dai cittadini 102.  Deposito temporaneo, il limite scelto riguarda tutti i rifiuti prodotti e non solo il singolo Cer 103.  Oli esausti, anche se il Dm 392/1996 è caducato nella sua efficacia, le norme successive continuano a richiamarlo

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104.  Agricoltura, sì alle annotazioni nel registro che ricordino la nuova “ fictio juris” 105.  Manutenzione delle infrastrutture, il luogo del deposito

temporaneo non è la sede legale

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6.  registri, formulari, mud, sistri

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106.  Classificazione rifiuti, l’associazione tra parametri da analizzare

e limiti si fa consultando il Clp 107.  Classificazione rifiuti, codici specchio, si ragiona con le analisi e non con l’esperienza 108.  Classificazione rifiuti, quando serve il “doppio giudizio” 109.  Classificazione rifiuti, dal 1° giugno 2015 per la definizione di “sostanza pericolosa” non si usa più il criterio iarc (o altri) 110.  Classificazione rifiuti, il regolamento (Ce) 1357/2014 per l’H14 non rinvia all’Adr 111.  Classificazione rifiuti, la disciplina discariche “convive” con la legge 116/2014 112.  Classificazione rifiuti, la “pericolosità” dei non pericolosi non può essere attribuita dal privato 113.  Formulario, il trasportatore deve indicate la data di inizio dell’iscrizione all’Albo 114.  Formulario, le esclusioni per l’accesso degli assimilati ai centri di raccolta sono molto limitate 115.  Formulario, se prestampato con le H, dal 1° giugno 2015 occorre indicare le Hp in annotazione 116.  Formulario, il peso deve rispettare parametri stretti 117.  Formulario, per il centro di raccolta lo firma il gestore 118.  Formulario, il peso del contenitore non può essere conteggiato in quello del contenuto 119.  Formulario, le possibili condotte in caso di smarrimento 120.  Formulario, anche il produttore e il trasportatore devono vigilare sulla sua esatta compilazione da parte del destinatario 121.  Formulario, non è necessario (ma non è vietato) indicare che il lavoro è svolto per conto dell’Ati 122.  Formulario, il gestore del servizio pubblico lo firma in uscita dal centro di raccolta come detentore 123.  Intermediario, se ha la detenzione è sussunto nella figura del gestore 124.  Monitor, sempre pericolosi, ma l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo resta un rebus 125.  Peso, la pesatura in uscita è l’unico strumento per arginare i problemi che una differenza con il destino può comportare 126.  Registro, per gli urbani non è ammessa la registrazione unica prevista per gli speciali 127.  Registro, lo vidima la Cciaa del luogo ove è tenuto il registro 128.  Rifiuti sanitari, i pericolosi a rischio infettivo si registrano entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore 129.  Sistri, sì all’iscrizione per gli urbani pericolosi anche se non c’è l’operatività 130.  Sistri, il punto sulle correzioni di peso 131.  Sistri, l’obbligo di adesione non va confuso con il termine iniziale di operatività 132.  Sistri, il Dm 52/2011 consente le chiavette non solo per la sede legale ma anche per le unità locali 133.  Sistri, se il mezzo è iscritto all’Albo deve avere le black box 134.  Sistri, le sanzioni per la omessa iscrizione scattano a prescindere dalla effettiva produzione del rifiuto 135.  Sistri, i produttori iniziali obbligati devono iscriversi anche per la fase del trasporto dei propri rifiuti pericolosi

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136.  Sistri, nessuna esclusione per il trasportatore dei rifiuti pericolosi in regime ordinario 137.  Sistri, il contributo non si paga sui mezzi sospesi dall’Albo 138.  Sistri, l’annotazione in “altri rifiuti” di quanto ricevuto usando il registro

Sistri demolitori/rottamatori sostituisce gli analoghi registri R13 e/o D15 139.  Sistri, la gestione della funzione “rettifica giacenze” 140.  Sistri, il certificato di verifica di conformità lo promuove 141.  Sistri, gli obbligati iscrivono tutte le unità locali, anche se in alcune sono presenti meno di 10 dipendenti

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142.  Ateco, le attività presenti nella sezione e sono industriali 143.  Ceneri di legna, non vanno nell’ammendato compostato verde o misto 144.  D15, non può recapitare in R13 (e viceversa) 145.  Formulario, no per gli urbani trasportatati dal gestore del servizio pubblico 146.  Formulario, per lo stato fisico non basta il numero 147.  Formulario, il carico accettato con riserva non esiste 148.  Formulario, se il produttore non riceve la quarta copia deve

comunicarlo alla provincia. Non sono ammesse condotte alternative 149.  Formulario, l’intermediario va indicato nelle annotazioni 150.  Formulario, no per il terzo appaltatore di cui si avvale il gestore del servizio pubblico 151.  Formulario, no per il trasporto di reflui zootecnici destinati alla fertirrigazione (purché questa sia vera e regolare) 152.  Formulario, la sua assenza va contestata anche al produttore e al destinatario 153.  Formulario, le regole per il trasbordo risalgono alla circolare del 1998 154.  Formulario, vanno indicate tutte le operazioni che saranno realmente effettuate presso il destinatario 155.  Intermediario, non è obbligatorio indicarlo sul formulario 156.  Mud, le sanzioni 157.  Pulizia reti fognarie, il Sistri è solo volontario 158.  Registro carico e scarico, gli intermediari possono tenerlo anche nella sede secondaria 159.  Registro carico e scarico, l’attività è data dal codice Ateco 160.  Registro, gli autoveicoli consegnati al concessionario sono annotati sul registro di cui al “Codice della strada” 161.  Registro, il “conto proprio” a volte lo tiene sia come produttore sia come trasportatore 162.  Registro, nessuna annotazione per il trasporto estero su estero 163.  Registro, nei centri di raccolta il carico e lo scarico sono contestuali 164.  Registro, lo scarico vuole anche la data di effettuazione del trasporto del formulario 165.  Registro e Mud, no per i non pericolosi prodotti dal commercio 166.  Registro, è richiesto per il trasporto pubblico verso i centri di raccolta 167.  Sistri, il punto sui servizi portuali nel polo turistico 168.  Sistri, i concessionari auto possono aggiungersi al “registro produttori” 169.  Sistri, la chiavetta usb non può essere tenuta presso lo studio del consulente 170.  Sistri, per l’autodemolitore che prende anche i Raee sì al registro cronologico, voce “altri rifiuti” 171.  Sistri, il recuperatore dei rifiuti urbani non pericolosi “extra Campania” non è obbligato all’iscrizione 172.  Sistri, nessuna sanzione per l’omesso pagamento dei contributi sospesi 173.  Sistri, per le bonifiche non è obbligatorio. lo è per le altre attività che il bonificatore svolge

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174.  Sistri, i dipendenti sono individuati dal Dm 52/2011 175.  Sistri, nessuna proroga “indiretta” 176.  Sistri, no alla cancellazione dall’Albo “in conto proprio”

se si disinstallano le black box (ove non dovute) 177.  Sistri, il trasportatore obbligato annota anche per il produttore non obbligato 178.  Sistri, il trasporto in Adr di imballaggi vuoti non ripuliti, per ora, opera con un numero Un fittizio 179.  Sistri, la condotta del produttore iniziale prima dell’operatività per le operazioni del destinatario

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180.  Centri di raccolta, il formulario è sempre necessario (in difetto di apposita esenzione) 181.  Ecopiazzole, non è prevista alcuna esclusione dal formulario 182.  Formulario, la data di emissione può non coincidere con quella di partenza 183.  Formulario, la sede del trasportatore è quella operativa 184.  Formulario, per i fanghi, il potabilizzatore/produttore non deve

inserire gli estremi di autorizzazioni che non ha 185.  Formulario, l’annullamento va indicato nelle annotazioni e la pagina va sbarrata 186.  Formulario, se gli intermediari sono più di uno, nulla vieta di indicarli tutti 187.  Formulario, il registro deve utilizzare la stessa unità di misura 188.  Formulario, (anche) nella microraccolta ogni rifiuto ha un formulario e un peso 189.  Formulario, le differenze di peso sono rigorose e vanno giustificate 190.  Mud, no per i rifiuti non pericolosi del commercio, anche se con più di 10 dipendenti 191.  Mud, l’industria con oltre 10 dipendenti dichiara anche i rifiuti non pericolosi 192.  Mud, il trasportatore di rifiuti prodotti da terzi deve dichiarare tutte le quantità trasportate 193.  Mud, la dichiarazione è riferita all’unità locale e non alle operazioni che vi si svolgono 194.  Mud, per il produttore non va considerata la giacenza 2011 195.  Mud, nella giacenza al 31 dicembre entrano i rifiuti prodotti e quelli ricevuti 196.  Mud, la “quantità complessiva avviata a recupero” comprende i rifiuti recuperati effettivamente 197.  Mud, R13 comprende anche i rifiuti poi sottoposti ad altre operazioni di recupero 198.  Mud, “quantità di rottame” indica la somma dei rottami rifiuti prodotti nell’unità locale 199.  Mud, per il centro di raccolta in convenzione lo compila il Comune 200.  Registro, occorre compilare quello del centro di raccolta anche se il suo gestore coincide con il trasportatore 201.  Registro, possibile la registrazione unica ma alle condizioni previste dalla circolare 4 agosto 1998 202.  Registro, per il trasporto la sede per la tenuta non è specificata 203.  Registro, ogni impianto ha il proprio 204.  Registro, se l’impianto ha accettato il carico, l’intermediario deve annotarlo 205.  Registro, sugli obbligati una confusione mai sopìta 206.  Sistri, no per il depuratore che non opera 207.  Sistri, no per la discarica chiusa con il percolato configurato come scarico 208.  Sistri, se la black box è stata restituita, per la nuova occorre (ri)pagare 209.  Trasbordo totale, nel registro occorre inserire il secondo trasportatore (e annotare il primo)

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210.  Centri di raccolta, fino all’entrata in operatività del Sistri, occorre il formulario 211.  Formulario, è trasporto il passaggio tra due aree private (anche se comunicanti) 212.  Formulario, lo stato fisico del fango si aggiunge a quelli tipici di tutti gli altri rifiuti 213.  Formulario, la microraccolta ne vuole uno per ogni presa 214.  Formulario, vanno indicate tutte le operazioni che saranno realmente

effettuate presso il destinatario 215.  Manutenzione, non opera in automatico e si confonde con la pulizia 216.  Registro, la stampa non è richiesta (ma solo a determinate condizioni) 217.  Registro, il peso, anche se presunto, va indicato nella terza colonna 218.  Sistri, la sospensione del “Dl sviluppo” incide su tutti gli adempimenti 219.  Sistri, quando la norma non può essere rispettata

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7.  attivitá di gestione e autorizzazioni

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220.  Sfalci e potature, il gestore del servizio pubblico non è obbligato al formulario

221.  Aia, l’“accumulo temporaneo” si identifica con lo “stoccaggio” del Codice ambientale 222.  Aua, per il recupero agevolato occorre verificare i titoli in concreto sostituiti 223.  Assimilazione, occorre la delibera comunale 224.  “Favor rei”, per alcuni parametri delle discariche è scattato dal 1° dicembre 2010 225.  Materiali da scavo, i cantieri di minori dimensioni, anche se soggetti

a Via Aia, non sono incisi dal Dm 161/2012 226.  Privativa, la complessa lettura di un sistema mai chiaro 227.  Recupero agevolato, il rispetto delle condizioni indicate nei decreti è vincolante 228.  Recupero agevolato, ove previsto, la messa in riserva non prescinde dal trattamento vero e proprio 229.  Rifiuti spiaggiati, la nuova norma crea una zona “franca” rispetto alla gestione 230.  Rifiuti non assimilabili, per l’esclusione dalla tariffa, il Comune può eseguire il sopralluogo 231.  Test di cessione, obbligatorio solo per il recupero agevolato. Ma l’autorizzazione può prescriverlo per il regime ordinario

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232.  Aia, il Dlgs 46/2014 e il coordinamento delle sanzioni previste

dalle discipline di settore 233.  Aia, le modifiche possono essere proposte in sede di domanda di rinnovo, ma resta salva l’iniziativa del soggetto privato 234.  Aia, in attesa del rinnovo, sì alla prosecuzione dell’attività con estensione della fideiussione 235.  Aua, sul singolo impianto non può “convivere” con l’autorizzazione ordinaria 236.  Aua, non vi rientra (fra i molti) il procedimento ex articolo 208 “Codice ambientale” 237.  Attività, per individuarle correttamente il codice Ateco è determinante 238.  Autorizzazioni, le emissioni dell’impianto di trattamento termico di rifiuti ricadono nell’articolo 208. Per gli altri impianti il riferimento è l’articolo 269 239.  Cessione di azienda, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’alienante non si trasferiscono con l’atto di compravendita

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241 243 244 246 247 247 248 248 250 251 252 253 255 255 259

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240.  Discariche, per la copertura giornaliera l’eluato può non essere conforme al test di cessione di cui al Dm 5 febbraio 1998 (a certe condizioni) 241.  Imballaggi e sostanze pericolose, resta aperta la questione delle caratteristiche di pericolo da attribuire 242.  Impianti mobili, no all’uso promiscuo come fissi 243.  Intermediario, non è tale (anche senza detenzione) chi dispone solo raccolta e trasporto 244.  Rottami, il controllo radiometrico va effettuato sempre in uscita, su ogni partita e a prescindere dall’esiguità dei movimenti 245.  Tarsu, per il prelievo sugli assimilati, il regolamento comunale deve indicare anche le quantità 246.  Tarsu, se nel magazzino si formano rifiuti speciali non assimilati, l’area potrà essere esclusa dal prelievo

2013

247.  Adr, la posizione di pannelli ed etichette 248.  Adr, l’obbligo del consulente non scatta per il solo fatto di detenere merci pericolose 249.  Aia, i limiti temporali degli stoccaggi dovrebbero sempre essere

indicati in autorizzazione 250.  Assimilabili, esclusione dalla Tarsu solo con i criteri ministeriali 251.  Aua, una lettura costituzionalmente orientata la rende consigliabile anche per il solo scarico di reflui domestici in subirrigazione 252.  Autorizzazioni, peso o volume? Se la Provincia non indica nulla si equivalgono 253.  Cassonetti su aree private ad uso pubblico, per molti, ma non per tutti 254.  Cassonetti e dovere di custodia, il gestore del servizio pubblico non è esente per la responsabilità civile (purché possa vigilare) 255.  Cernita, un D13 o un R12 256.  Compostaggio, la delibera del consiglio regionale non può derogare al Dm 5 febbraio 1998 257.  Concordato preventivo liquidatorio, le autorizzazioni restano in vita fino al passaggio all’acquirente 258.  Css, senza recupero dell’organico l’R3 non è necessario 259.  Deposito preliminare (D15), è possibile accedere alla discarica, ma se si interpone un D13 occorre la relativa autorizzazione 260.  Fanghi agroindustriali, se il recupero è in ordinaria, il Dm 5 febbraio 1998 non è vincolante 261.  Impianti mobili, per la sola riduzione volumetrica l’autorizzazione non è necessaria 262.  Impianti mobili, la non necessità di autorizzazione è molto limitata 263.  Impianti mobili, no all’autorizzazione per la filtropressa dei fanghi 264.  Impianti mobili, sì al recupero degli inerti 265.  R13, non può capitare in D15 266.  Recupero agevolato, occorre provare il recupero effettivo ed oggettivo delle Mps 267.  Recupero agevolato, anche la provenienza deve essere conforme a quanto previsto dal Dm 5 febbraio 1998 268.  Recupero agevolato, possibile iniziare se la visita preventiva (e l’iscrizione al registro) c’è stata prima dei 90 giorni 269.  Recupero, l’impianto può accettare anche dal cittadino, ma solo i rifiuti prodotti dal cittadino che conferisce (ter) 270.  Recupero agevolato, il regolamento Ue 333/2011 non riguarda tutti i metalli

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259 261 262 263 263 265 267 268 268 268 269 270 271 272 273 274 276 277 277 278 278 279 280 281 282 282 283 284 285 285 286 287

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271.  Recupero agevolato, se non ricorrono gli estremi del 5 febbraio 1998, si ricorre alla procedura ordinaria 272.  Recupero, l’impianto può accettare anche dal cittadino, ma solo i rifiuti prodotti dal cittadino che conferisce (bis) 273.  Recupero agevolato, il test di cessione non va confuso con le analisi 274.  Recupero agevolato, passaggio tra messe in riserva solo per alcune operazioni 275.  Recupero agevolato, vincolanti le previsioni del Dm 5 febbraio 1998 276.  Recupero, l’impianto può accettare anche dal cittadino, ma solo i rifiuti prodotti dal cittadino che conferisce 277.  Recupero agevolato, non è consentito per il “vetro retro” 278.  Rifiuti urbani assimilati, dopo la gara dell’autorità d’ambito anche il recupero torna al sistema pubblico 279.  Sfalci e potature, bruciare sì ma... con attenzione 280.  Subappalto, l’appaltatore è intermediario senza detenzione 281.  Trasbordo, affinché non sia stoccaggio occorre provare le condizioni di favore richieste dal “Codice ambientale” 282.  Trattamento preliminare, va sempre autorizzato

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283.  Aia, se il depuratore gode della deroga “automatica”, prevale la legge speciale

288 288 290 290 291 291 292 294 295 296 296 297 298 298

(parte iii Codice ambientale) 284.  Ambulanti e rifiuti, un traffico illecito che nessun legislatore si decide a sopprimere 299 285.  D13 – R12, verificare ed adeguare le autorizzazioni 300 286.  Discariche, no ad un unico controllo visivo con telecamere 301 287.  Discariche, sì al primo controllo visivo con telecamera 302 288.  Discariche, le deroghe vanno “caso per caso” (nel rispetto dei principi generali) 302 289.  Discariche, i pericolosi stabili e non reattivi non recapitano nella sottocategoria 303 per non pericolosi inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile 290.  Fanghi di dragaggio, il Dm 5 febbraio 1998 contempla 304 solo quelli derivanti da specchi di acqua dolce 291.  Gestione interna all’impianto, indispensabile la condivisione con l’Autorità competente 305 292.  Impianti mobili, vanno autorizzati se fanno trattamento 307 293.  Impianti mobili, l’“interessato” può essere sia il titolare dell’impianto sia quello del sito 308 294.  Impianti mobili, sì allo “screening” se vengono superate le soglie 308 (a meno di disciplina regionale) 295.  Intermediario, è tale chi “dispone” lo smaltimento/recupero 309 296.  Pfu, le autorizzazioni devono essere conformi all’ordinamento positivo 310 297.  Raccolte differenziate, il produttore dei rifiuti è sempre l’impresa 311 che li conferisce al recupero 298.  Recupero, l’esito dell’R12 non recapita mai in un R13 312 alla quale non segue il vero recupero nello stesso impianto 299.  Recupero (in ordinaria), l’R12 non recapita in R13 313 300.  Recupero agevolato, il rispetto del Dm 5 febbraio 1998 deve essere rigoroso 313 301.  Recupero agevolato, il test di cessione non compete 314 alla fase dell’ingresso in impianto di R13 302.  Recupero agevolato, l’R12 non può essere richiesto 314 (fino a revisione del Dm 5 febbraio 1998) 303.  Recupero agevolato, si effettua solo per i rifiuti 315 e le provenienze descritte negli allegati ai decreti

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304.  Rifiuti speciali, il gestore pubblico può servire anche i privati (in convenzione) 305.  Rifiuti urbani, dopo un trattamento diventano speciali

(ma sul punto il dibattito è “vivace”) 306.  Sovvalli, sono rifiuti prodotti dal soggetto che fa la cernita 307.  Stupefacenti, è possibile smaltirli nel forno crematorio 308.  Trasbordo, possibile, ma nel rispetto dei due paramentri previsti dalla norma 309.  Trasporto, la certificazione di qualità è volontaria 310.  Voltura, il trasferimento dell’azienda non trascina con sé l’autorizzazione

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311.  Aia, obbligatoria per il D15 sui pericolosi se l’impianto supera le 10 tonnellate/giorno 312.  Impianti mobili, non si applica il silenzio-assenso della Pa 313.  Recupero agevolato, il sito dove il fresato d’asfalto forma rilevati

e sottofondi va autorizzato dalla provincia 314.  Recupero agevolato, il sito dove gli inerti formano rilevati e sottofondi va autorizzato dalla Provincia 315.  Recupero agevolato, per gli indumenti usati avviati ai mercatini la carenza della quantità per l’R3 impedisce le procedure semplificate 316.  “Tariffa Ronchi”, è una entrata tributaria

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8.  centri di raccolta

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317.  Centri di raccolta, gli inerti da demolizione entrano solo se prodotti

dal cittadino nella civile abitazione 318.  Centri di raccolta, Albo e formulario per gli assimilati 319.  Ecopiazzole, il Cer è vincolante, anche se autorizzate in ordinaria

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320.  Centri di raccolta, sono unità locali del soggetto gestore 321.  Centri di raccolta, no all’autorizzazione se l’impianto che riduce il volume è mobile 322.  Centri di raccolta, la cenere del camino (o della caldaia)

non è prevista dal Dm 8 aprile 2008

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9.  terre e rocce da scavo

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323.  Centro di raccolta, il “cippato” comunale può essere ammesso 324.  Centro di raccolta, nel formulario figura come detentore e non come intermediario 325.  Centri di raccolta, sì ai pannelli solari 326.  Porti, l’isola ecologica deve essere autorizzata

327.  Terre e rocce di scavo, no alla determinazione di metalli

e metalloidi e amianto solo sulla frazione fine 328.  Terre e rocce, le esclusioni dal “Codice ambientale” 329.  Terre e rocce, il regime di favore va sempre dimostrato; diversamente restano rifiuti

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2011

330.  Terre e rocce, gli elaborati per l’utilizzo vanno presentati

quando inizia il procedimento amministrativo

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10.  raee

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331.  Manutenzione, le condizioni per i toner individuate dal minambiente 332.  Raee, gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni sono esclusi

sia nel periodo transitorio sia in quello a regime 333.  Raee, fino al 15 agosto 2018, la disciplina si applica a tutte le categorie di cui all’allegato 1, Dlgs 49/2014

2014

334.  Raee, se installatori e gestori cat vendono l’Aee sono equiparati ai distributori 335.  Raee, il “sistema individuale” deve essere riconosciuto dal Ministero dell’ambiente 336.  Raee, se installatori e gestori cat vendono l’Aee sono equiparati ai distributori 337.  Raee professionali, se il produttore di Aee ne affida a terzi la gestione

non è un intermediario senza detenzione 338.  Pile e accumulatori portatili, no al registro se prodotti dai cittadini e detenuti presso i distributori

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11.  altre categorie particolari di rifiuti

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339.  Batterie al piombo, come trasportarle 340.  Raee di provenienza domestica, classificazione e relative problematiche

341.  Recupero, per il Consiglio di Stato la Fos è un rifiuto speciale 342.  Rifiuti sanitari, se vanno a recupero energetico, la norma non li assimila agli urbani 343.  Rifiuti spiaggiati, sono urbani 344.  Rifiuti allo stato liquido, sono tali quelli delle lavasciuga pavimenti

usate al di fuori del circuito domestico 345.  Rifiuti sanitari, i pericolosi a rischio infettivo si registrano entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore 346.  Sorveglianza radiometrica, è preclusa all’esperto qualificato di primo grado 347.  Vasche di laminazione, i fanghi contenuti possono non essere rifiuti ma non in quanto materiali di dragaggio

366 366 367

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348.  Rifiuti da esumazione ed estumulazione, sono prodotti dal Comune 349.  Rifiuti sanitari, si considerano prodotti presso le strutture sanitarie

di riferimento anche quando provengono da “ambulatori decentrati” 350.  Stracci industriali sporchi, l’accordo di programma (e il suo rispetto) li affranca dal sistema dei rifiuti

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12.  albo nazionale gestori rifiuti

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351.  Albo, il trasporto in conto terzi comprende il conto proprio 352.  Albo, l’intermediario estero deve iscriversi e dotarsi

di sede o eleggere domicilio in italia 353.  Albo, l’intermediario straniero deve osservare le regole italiane 354.  Albo, per l’intermediazione no alla categoria 8 se c’è detenzione 355.  Albo, i criteri per la disponibilità del veicolo 356.  Manutenzione, se non c’è riutilizzo effettivo, diretto e oggettivo, l’articolo 230 del “Codice” è inapplicabile 357.  Privativa, la complessa lettura di un sistema mai chiaro 358.  Rifiuti spiaggiati, la nuova norma crea una zona “franca” rispetto alla gestione

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359.  Albo, la “sospensione d’ufficio” opera solo a seguito di apposito provvedimento 360.  Albo, un veicolo “in conto terzi” può essere iscritto anche per il “conto proprio” 361.  “Trazionisti”, il trasportatore iscritto all’Albo gestori

non può trainare il semirimorchio di un’altra impresa

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13.  responsabilitá e sanzioni

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362.  Albo, categoria 4 e revoca della garanzia 363.  Albo, no al lavoro non retribuito nei centri di raccolta 364.  Albo, l’iscrizione in categoria 8 obbliga le società consorziate 365.  Albo, l’intermediario estero deve avere una sede secondaria o un domicilio in Italia 366.  Albo, per lo spazzamento occorrono dotazioni aggiuntive 367.  Albo, la categoria 1 contempla gli urbani 368.  Conto proprio, è idoneo se il trasporto è funzionale all’attività principale 369.  Albo, lo spazzamento meccanizzato va calibrato con le reali esigenze operative 370.  Albo, per il trasporto in conto proprio si iscrive anche il Comune 371.  Albo, non si può cedere una categoria non ancora formalmente ottenuta 372.  Albo, per la raccolta e il trasporto degli urbani il Comune non si iscrive 373.  Albo, l’intermediario italiano che lavora estero su estero non si iscrive 374.  Albo, l’iscrizione riflette l’attività svolta in concreto 375.  Albo, la società consortile deve iscriversi 376.  Albo, non è più necessario iscriversi per la gestione di impianti (propri o di terzi) 377.  Albo, il trasportatore è detentore, pertanto non deve iscriversi alla categoria 8

378.  Trasbordo, oltre alla prova del regime di favore non va mai

dimenticato il Codice della strada

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379.  Abbandono, se il responsabile non si trova, la rimozione e la bonifica

sono pagate dal Comune (cioè da tutti i cittadini)

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380.  Cessione di azienda, gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’alienante non si trasferiscono con l’atto di compravendita 381.  Intermediario con detenzione, per le analisi è meglio il contraddittorio con il produttore prima di stipulare il contratto 382.  Sanzioni amministrative, sono legittime quelle inserite nei regolamenti comunali

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383.  Condotte penali, non possono essere scriminate dai regolamenti comunali 384.  Pcb, l’irrogazione delle sanzioni per l’inventario compete al prefetto 385.  Percolato di discarica, opportuno che le perdite da automezzo

in ingresso siano comunicate il più possibile dal gestore 386.  Sanzioni amministrative, sono legittime quelle inserite nei regolamenti comunali 387.  Sanzioni amministrative, la competenza dell’Arpa non si estende all’irrogazione

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388.  Aee, l’autorità competente per l’irrogazione delle sanzioni

amministrative è il Prefetto 389.  Responsabilità del produttore, il certificato di avvenuto smaltimento può essere richiesto per contratto

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390.  Prescrizione, per la disciplina amministrativa punitiva può non finire mai

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2. produttore e detentore

2015 24. produttore in senso giuridico e in senso materiale, la nuova legge non duplica gli oneri, ma ora il committente deve vigilare sull’esecutore Con l’entrata in vigore della legge 125/2015 e della nuova definizione di “produttore iniziale” dei rifiuti si chiede di sapere se gli oneri gestionali sono duplicati anche sulla figura del committente delle opere (es. formulario) e se su tale committente grava una specifica responsabilità per la gestione dei rifiuti derivanti da quelle opere eseguite da terzi (anche in appalto). Risponde Paola Ficco

 La legge 125/2015 è intervenuta a conversione del Dl 72/2015; la nuova legge ha modificato la lettera f) dell’articolo 183, Dlgs 152/2006, con l’introduzione, dopo le parole “produce rifiuti” delle parole “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”. Il che pone la questione della responsabilità del committente e dell’esecutore quale produttore in senso, rispettivamente, giuridico e materiale, dei rifiuti nell’ambito della esecuzione di opere in genere, anche commesse in appalto. Prima dell’intervento della nuova disposizione legislativa appena richiamata l’orientamento giurisprudenziale era nel senso che andava esclusa la responsabilità del committente per gli illeciti commessi dall’esecutore/appaltatore, a titolo di omessa vigilanza, poiché su tale committente non gravava alcun obbligo legale di vigilare. Tuttavia, poteva ipotizzarsi una sua responsabilità a titolo di concorso, anche colposo, quando, per la particolarità dell’obbligazione assunta o per la condotta da lui tenuta, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, gli oneri di controllo dovevano ritenersi estesi nei suoi confronti (Cassazione Penale sezione III n. 15165/2003. Conformi, Sezione III, n. 40618/2004, n. 36963/2005, n. 25041/2011, n. 37547/2013 e n. 11029/2015. In posizione difforme si collocava, unica in tal senso, Cassazione Penale Sezione III, 4957/2000 che individuava il produttore dei rifiuti non solo nell’appaltatore/esecutore

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quesiti e risposte

delle opere ma anche nel committente). La recente modifica legislativa di cui si è detto, espressamente ricomprende la figura del soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti nella definizione di produttore iniziale. Tale ampliamento modifica i parametri di riferimento della responsabilità del committente. L’ inclusione di tale committente nella nozione di produttore di rifiuti, infatti, comporta l’applicabilità nei suoi confronti di tutti gli obblighi previsti per il produttore in genere; obblighi, peraltro, “condivisi” con l’esecutore/appaltatore, quale produttore materiale del rifiuto. In ragione del principio del “coinvolgimento” (in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel ciclo della gestione dei rifiuti ex articolo 178, Dlgs 152/2006) (Cassazione penale, Sezione III, 7641/2008), il produttore dei rifiuti, deve adempiere ad una serie di oneri, tra i quali – soprattutto – si pongono i controlli sui sistemi autorizzatori dei trasportatori e dei destinatari del rifiuto. Il produttore dei rifiuti, quindi, può consegnare i rifiuti solo a trasportatori autorizzati. Inoltre conserva il dovere di assicurarsi che il destinatario sia munito di apposita autorizzazione che, includa quella particolare tipologia di rifiuti (con apposito Cer) (Cassazione penale, Sezione III, 29727/2013). Ora, la nuova definizione di “produttore iniziale” dei rifiuti comporta che, con riferimento agli stessi obblighi, vi siano due soggetti obbligati: il committente (produttore in senso giuridico) e l’esecutore (produttore in senso materiale). La modifica non ha interessato le norme che prevedono gli obblighi procedimentali del produttore, che restano calibrati secondo una impostazione chiaramente “monosoggettiva”. Infatti, in materia di classificazione dei rifiuti, di adesione al Sistri, di indicazione nel formulario, il sistema presenta una impostazione “monosoggettiva” degli obblighi procedimentali del produttore. Il che consente di escludere che, per effetto dell’ampliamento della definizione al produttore in senso giuridico dei rifiuti, tali obblighi siano stati implicitamente “duplicati” e che, quindi ad essi debbano provvedere, distintamente, entrambi i soggetti interessati. È necessario e sufficiente, quindi, che uno solo di questi soggetti vi provveda. Può, anzi, affermarsi che la lettura complessiva del sistema consente di individuare nel “produttore in senso materiale” il soggetto destinatario della materiale esecuzione degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti. Infatti, • quanto alla classificazione dei rifiuti, solo il produttore materiale conosce nel concreto quanto da lui generato; • quanto alla tenuta dei registri di carico e scarico e invio del Mud, il quantitativo dei rifiuti si duplicherebbe e quindi non sarebbe reale; • quanto alla tenuta del Sistri o firma del formulario, uno dei due soggetti non consegna nulla e gli strumenti di tracciabilità fotografano la realtà che vanno ad attestare e il produttore in senso giuridico non può materialmente conferire nulla perché produce nulla.

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