RIFIUTI
gennaio-febbraio 2011
n. 180-181 (01-02/11)
mensile
Euro 24,00
Registrazione Tribunale di Milano n. 451 del 22 agosto 1994. Poste italiane spa – Spedizione in abbonamento postale – Dl 353/2003 (conv. in legge 46/2004) articolo 1, comma 1, DCB Milano
bollettino di informazione normativa Speciale gennaio-febbraio 2011
Rifiuti: la nuova Parte quarta del “Codice ambientale” Il recepimento della direttiva 2008/98/Ce (aggiornato al Dm Sistri 22 dicembre 2010) L’intervento Il quadro d’insieme di Alessandro Geremei e Simona Faccioli
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Principi, priorità e impegni onerosi alla base della riforma della Parte quarta del Dlgs 152/2006 di Corrado Carrubba
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Definizioni, abrogazioni, norme transitorie e finali di Gabriele Taddia
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Dalla prevenzione all’“End-of-waste”, le nuove strategie europee per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti di Maria Letizia Nepi
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Classificazione dei rifiuti e dintorni di Claudio Rispoli
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Rifiuti, sottoprodotti e Mps: commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter di Fabio Anile
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Cosa cambia per la raccolta, il trattamento e il riciclo dei rifiuti organici di Massimo Centemero
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Il nuovo deposito temporaneo e l’esteso potere di controllo della Provincia di Sonia D’Angiulli
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Pianificazione, programmazione e autorizzazioni nel “nuovo” Codice ambientale di Leonardo Filippucci
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Albo gestori ambientali: novità importanti per le iscrizioni di Eugenio Onori
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Tracciabilità dei rifiuti: le modifiche al sistema sanzionatorio di Pasquale Fimiani
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Finalità del Sistri e della tracciabilità dei rifiuti in genere: chi fa cosa di Paola Ficco
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Legislazione Struttura della Parte quarta del Dlgs 152/2006
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Sommario della Parte quarta del Dlgs 152/2006
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Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (Stralcio)
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Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 – Parte quarta (testo vigente coordinato e annotato)
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Allegati
166
Edizioni Ambiente
L’ItaLIa
attua la direttiva 2008/98/Ce e lo fa con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205. Luci e ombre, come tutte le cose umane. Il testo chiarisce quei “de minimis” che tanto affannano le imprese nel quotidiano (es. il trasporto “occasionale e saltuario”) e il “trasbordo” è citato per la prima volta in modo ufficiale in una legge. Il testo si occupa anche di meduse e poseidonie spiaggiate, consentendone l’interramento e stabilisce che non è raccolta di rifiuti quella degli elenchi telefonici e dei beni e prodotti che, dopo essere stati dati in comodato d’uso, siano restituiti dal consumatore o utente, dopo l’utilizzo, al comodante. La P.a. (o suoi delegati o concessionari di reti infrastrutturali) che effettuano attività di sgombero della neve non sono detentori di rifiuti. L’Albo gestori cambia nella forma e nella sostanza e l’impresa straniera che voglia trasportare rifiuti in, da e verso l’Italia deve essere iscritta all’Albo e dotata di Sistri. Problemi a volte seri e a volte meno, ma che allocano certezze. Tra elenchi telefonici, neve, meduse e alghe però non ha trovato posto la precisazione relativa al fatto che le acque di falda emunte, trattate e reimmesse in corpo recettore nel corso della bonifica (cd. “pump and treat”) sono acque di scarico e non sono rifiuti allo stato liquido. Si sarebbe posta fine ad un delirio interpretativo ed amministrativo che penalizza le imprese e confonde i controllori. Era fuori delega? La medusa spiaggiata era, forse, dentro? Fatti che prima non erano problemi, rischiano di diventarlo. Si pensi a: • scomparsa della definizione di “luogo di produzione dei rifiuti”: si creerà qualche imbarazzo in materia di deposito temporaneo; • nuove regole sulla miscelazione: ora, con il nuovo Dlgs, l’allegato G viene abrogato e il divieto di miscelazione riguarda rifiuti pericolosi con differenti caratteristiche di pericolosità presenti nell’allegato I (oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi), dove si aggiunge la nuova caratteristica di pericolosità H15. Però, che questa (sotto il profilo strettamente tecnico) sia una scelta oculata è tutto da dimostrare. Si pensi, infatti, ad un acido e ad una base (entrambi corrosivi, H8) di cui il nuovo testo consente la miscelazione; se le concentrazioni sono elevate, si avrebbe una reazione violenta accompagnata da forte sviluppo di calore, analoga ad uno “scoppio”. E ancora, l’autorizzazione per miscelare sostanze con caratteristiche di pericolo diverse (tra quelle di cui all’allegato I), può essere concessa solo se l’impresa è autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211. Il testo dimentica l’articolo 212, il che si ripercuote pesantemente sulle imprese che trasportano rifiuti allo stato liquido, visto che (molto spesso)
l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212 è l’unica di cui siano in possesso. Cosa succederà? • arrivano i registri di carico e scarico per chi raccoglie e trasporta rifiuti non pericolosi da se stesso prodotti e, iscritto all’ “Albo light”, sceglie di non aderire al Sistri. Ipotizzare una partenza del nuovo obbligo di registro dal 25 dicembre 2010 appare un fuor d’opera, laddove si pensi che costoro hanno facoltà di aderire al Sistri fino a quando il Sistri non è definitivamente operante (ad oggi 1° giugno 2011). Il sistema sta cercando un suo bilanciamento e le fughe in avanti favoriscono solo la “fame di fama” di chi le propina, anche usando strumentalmente Testate tanto autorevoli quanto in buona fede. Del resto, poi, lo stabilisce l’articolo 16, comma 2, del nuovo testo. • scompaiono il Cdr e il Cdr-Q, al loro posto arriva il Css, il cui utilizzo ricade pienamente nel campo d’applicazione del Dlgs 133/2005. Il testo non precisa che la norma tecnica nazionale di riferimento è data dalla norma Uni 9903 “Combustibili solidi non minerali ricavati da rifiuti” (da ultimo revisionata nel 2004). Perché lasciare un settore così importante al solito dialogo tra “iniziati”? • si risolve il problema della pulizia manutentiva delle reti fognarie, ma non quello delle fosse imhoff; • l’Ordinamento si dota di un poderoso apparato di sanzioni amministrative pecuniarie (ma non solo) per contrastare chiunque non sia iscritto al Sistri e non lo utilizzi o lo utilizzi male. Tali sanzioni si applicheranno dal giorno in cui il Sistri diventerà definitivamente operante (ad oggi, 1° giugno 2011). Le “vecchie” regole su registri e formulari sono state “prorogate” dall’articolo 16, comma 2, al 31 maggio 2011. Questa proroga attiene, però, solo al regime di tracciabilità e non anche a quello sanzionatorio: con la modifica dell’articolo 258, le “vecchie” sanzioni per registri e formulari non sono state prorogate; semplicemente non ci sono più (sic! ). Tra retroattività dell’abrogazione per le sanzioni penali (“abolitio criminis” ) e irretroattività per quelle amministrative (entrambe, comunque, non previste fino al 31 maggio 2011), resta il fatto che, sul punto, il nuovo testo reca più di un profilo di imbarazzo. Il che, ancora una volta, scarica su chi (a vario titolo) applica la norma la necessità di dotarsi di un’acrobatica abilità di lettura. Ancora una volta, in materia di rifiuti, la distanza tra chi legifera e chi opera è abissale. Tutto questo, almeno nel primo periodo e senza una norma interpretativa, rischia di trasformarsi in un boomerang spaventoso per la garanzia della legalità nella gestione dei rifiuti, minando – proprio sul delicato punto della tracciabilità – quello che agli occhi del “Legislatore” appare un’epoca perenne, come una festa di fate. Paola Ficco
Nel seguente schema si riportano evidenziate tutte le novità previste dal Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, atto di recepimento della direttiva 2008/98/Ce che prevede numerose modifiche della Parte quarta del Dlgs 152/2006.
L’intervento
Il quadro d’insieme di Alessandro Geremei, Simona Faccioli Redazione normativa Reteambiente
Lo schema si concentra esclusivamente sulle novità che risultano dal confronto tra la disciplina previgente e quella nuova apportata dai 39 articoli e 5 allegati del Dlgs 205/2010, in vigore dal 25 dicembre 2010. Una differente data di entrata in vigore è prevista invece per le novità apportate al sistema sanzionatorio dalle sanzioni relative al Sistri, al fine di far coincidere la vigenza di tali sanzioni con l’avvio dell’operatività del sistema stesso, prevista per il 1° giugno 2011 (secondo l’ultima proroga introdotta dal Dm 22 dicembre 2010). Le nuove scadenze per l’emanazione dei provvedimenti ministeriali di attuazione del Dlgs 152/2006 sono evidenziate in grassetto; si ricorda in ogni caso che in base all’articolo 39 del Dlgs, tutti i provvedimenti attuativi per i quali non è stabilito altrimenti dovranno essere adottati entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’articolo che ne richiede l’adozione (e quindi il 1° giugno 2013 in ambito sanzionatorio, e il 25 dicembre 2012 per tutte le restanti previsioni).
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Oggetto
Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205
Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Campo di applicazione e finalità
Articolo 1
Articolo 177 (sostituito)
Il nuovo articolo 177 accorpa i precedenti articoli 177 e 178 (tranne il comma 3). Eliminato il richiamo esplicito alle normative di sottosettore di cui al precedente articolo 177, comma 1. Maggior rilievo al “pubblico interesse” della gestione dei rifiuti (nuovo comma 2), ma allo stesso tempo scompar‑ sa la finalità di garantire “controlli efficaci”. Principi
Articolo 2
Articolo 178 (sostituito)
Riprende il contenuto del precedente articolo 178, comma 3, con l’aggiunta della “sostenibilità” tra i principi, e l’eliminazione del richiamo ai principi dell’ordinamento nazionale e comunitario. Aggiunte rilevanti sono inoltre la “fattibilità tecnica ed economica” tra i criteri della gestione, e il rispetto del‑ le norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali. Responsabilità estesa del produttore del prodotto
Articolo 3
Articolo 178-bis (nuovo)
Il nuovo articolo ha natura programmatica in quanto incarica il Ministero dell’ambiente (in alcuni casi, di concerto con il Ministero dello sviluppo econo‑ mico) di regolare le modalità e i criteri di introduzione della “responsabilità estesa del produttore del prodotto”, inteso come la persona fisica o giuridi‑ ca che “professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti”. I provvedimenti in questione (da adottarsi entro il 25 dicembre 2012, ex articolo 39 del Dlgs 205/2010) potranno anche prevedere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti dal produttore del prodotto causa dei rifiuti (eventualmente in concorso con il distributore). Priorità nella gestione dei rifiuti
Articolo 4
Articolo 179 (sostituito)
La nuova formulazione indica con chiarezza la gerarchia delle azioni di gestione: • prevenzione; • preparazione per il riutilizzo (novità della direttiva 2008/98/Ce); • riciclaggio; • recupero di altro tipo (compreso di energia); • smaltimento. Nuova è l’indicazione secondo la quale nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzio‑ ni che garantiscono il “miglior risultato complessivo”. Inoltre, da tale ordine sarà possibile discostarsi con riferimento a singoli flussi di rifiuti e in via eccezionale, allorquando ciò sia giustificato da una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione dei rifiuti in questione. Entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 205/2010), il MinAmbiente potrà individuare le opzioni che garantiscono il miglior risultato con riferimento a singoli flussi di rifiuti. Le P.a. inoltre dovranno promuovere l’analisi del ciclo di vita dei prodotti.
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(segue)
Oggetto
Articolo Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205
Articolo Dlgs 3 aprile 2006, n. 152
Prevenzione
Articolo 5
Articolo 180 (modificato)
In arrivo un programma nazionale di prevenzione dei rifiuti (termine ultimo: 12 dicembre 2013), nonché indicazioni dal MinAmbiente per l’integra‑ zione dello stesso nei piani di gestione rifiuti regionali. Entro il 25 dicembre 2012 (due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 205/2010), il MinAmbiente potrà facoltativamente: • descrivere le misure di prevenzione esistenti e valutare l’utilità degli esempi forniti nell’allegato L; • individuare parametri quali/quantitativi per le misure di prevenzione; • assicurare la disponibilità delle informazioni sulle migliori pratiche ed elaborare linee guida di supporto per le Regioni.
Riutilizzo e preparazione per il riutilizzo
Articolo 6
Articolo 180-bis (nuovo)
Sempre entro il 25 giugno 2011 (sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 205/2010) il MinAmbiente dovrà definire le modalità operative per la costi‑ tuzione e il sostegno dei centri e delle reti di riparazione/riutilizzo accreditati, una delle misure logistiche che fanno parte delle iniziative attivabili. Il prov‑ vedimento stabilirà delle procedure semplificate e dovrà contenere un catalogo esemplificativo dei prodotti e dei rifiuti sottoponibili a riutilizzo e prepara‑ zione per il riutilizzo. Il MinAmbiente potrà comunque adottare tutte le ulteriori misure ritenute necessarie, “anche attraverso l’introduzione della responsabilità estesa del produttore del prodotto”.
Articolo 7
Articolo 181 (sostituito)
Al fine di promuovere il riciclaggio, il nuovo articolo 181 prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per realizzare la raccolta differenziata nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo articolo 205. Entro il 2015, le P.a. competenti dovranno realizzare “la raccolta differenziata almeno per carta, metalli, plastica e vetro, e ove possibile, legno”, e in par‑ ticolare: • entro il 2020 aumento in peso di almeno il 50% della preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono “simili” – non più “assimilabili”, come previsto dalla versione origina‑ ria dello schema di Dlgs inizialmente approvata dal Governo – a quelli domestici; • entro il 2020 aumento in peso di almeno il 70% della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale in relazione ai rifiuti da costruzione e demolizione, esclusi i Cer 170504.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Vengono previste iniziative della P.a. per favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, anche tramite la promozione di accordi di programma e l’adozione di criteri appositi in sede di affidamento di contratti pubblici (Dlgs 163/2006). Proprio in relazione agli acquisti della P.a., il MinAmbiente avrà tempo fino al 25 giugno 2011 (sei mesi dall’entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per stabilire, in attuazione dalla Finanziaria 2007 (la previsione in vigore dal 1° gennaio 2007 è stata ad oggi attuata esclusivamente in relazione agli am‑ mendanti e alle risme di carta, tramite il Dm 12 ottobre 2009), gli obiettivi di sostenibilità ambientale per quanto riguarda in particolare: a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; f) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione; l) materiali per l’igiene; m) trasporti.
Riciclaggio e recupero dei rifiuti
L’intervento Quadro d’insieme
(segue)
Il MinAmbiente avrà tempo fino al 25 dicembre 2012 (due anni dall’entrata in vigore del Dlgs 205/2010) per adottare misure che promuovano il re‑ cupero dei rifiuti, nonché il riciclaggio di alta qualità attraverso la raccolta differenziata “eventualmente anche monomateriale”. Si ritiene utile riportare integralmente il nuovo comma 3: “Per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse.”. Il riconoscimento della libera circolazione sul territorio nazionale per le frazioni di Ru da raccolta differenziata destinate al riciclaggio/recupero, che traslo‑ ca dall’articolo 182 all’articolo 181 del Dlgs 152/2006, viene integrata con un opportuno riferimento all’Albo gestori. Il nuovo comma 6, infine, contiene una deroga espressa per i sistemi di raccolta differenziata di carta e plastica negli istituti scolastici, esentati dall’ob‑ bligo di autorizzazione. Si segnala infine che il comma 3 ante Dlgs 205/2010 (“La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni di recupero”) è trasmigrato nel nuovo articolo 184‑ter (si veda sotto).
(segue)
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Premessa
L’intervento
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Princìpi, priorità e impegni onerosi alla base della riforma della Parte quarta del Dlgs 152/2006 di Corrado Carrubba Avvocato in Roma, Commissario di Arpa Lazio
Con il decreto legislativo oggi in esame (Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205), il Governo su delega del Parlamento ha concluso (alme‑ no per ora, e per l’ennesima volta) la revisione del cd. “Codice am‑ bientale”, intervenendo sulla Parte quarta recante le norme in ma‑ teria di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, con l’oc‑ casione recependo le prescrizioni dell’ultima direttiva quadro di settore, la 2008/98/Ce (1). Recepimento di una direttiva senz’altro importante e per molti ver‑ si innovativa (2), che interviene dopo anni dall’adozione della di‑ rettiva quadro 75/439/Ce e della 91/689/Ce (alla base dell’ormai storico “Decreto Ronchi”, Dlgs 22/1997), poi modificate da ulti‑ mo dalla 2006/12/Ce. Tutto ciò in un ampio percorso di riflessione strategica e normativa che ha visto coinvolte in questi anni le isti‑ tuzioni europee (3). È utile ricordare che in realtà già numerosi sono stati gli elemen‑ ti di modifica e integrazione introdotti all’originario testo del Dlgs 152/2006 operati con un’attenzione alla nuova direttiva europea, all’epoca in fase di elaborazione se non ancora adottata in ultima lettura dal Consiglio europeo ovvero in attesa di recepimento; ciò è accaduto in particolare con l’intervento del 2008, dove l’allora go‑ verno sterzò nettamente verso una disciplina normativa più con‑ forme alle previsioni europee. Per quanto concerne l’economia di questo primo scritto a com‑ mento, lasciando ad altri Autori di questa Rivista le parti interve‑ nenti sul corpo vivo delle norme prescrittive, ci concentreremo su‑ gli articoli 1, 2, 3 e 4 della novella, i quali, intervenendo sul testo previgente, rispettivamente sostituiscono l’articolo 177, modificano l’articolo 178, introducono l’articolo 178‑bis, sostituiscono l’articolo 179; tutto ciò senza seguire l’ordine testuale degli articoli e disposi‑ zioni europee, bensì utilizzando elementi presenti in ordine sparso nel testo della direttiva e riordinati secondo un criterio redazionale autonomo del Legislatore italiano che scompone e ricompone arti‑ coli e commi del precedente articolato integrandoli con le novità. In generale la modifica in esame, nell’intervenire appunto sui pri‑ mi articoli della Parte quarta, prevede disposizioni di ordine siste‑ matico quanto alle politiche generali in materia di gestione dei ri‑ fiuti, e diremmo anche dei materiali post consumo, ai fini di una politica moderna e avanzata di sostenibilità ambientale e rispar‑ mio delle risorse naturali, declinata, come si vedrà appena di se‑ guito, sia sul versante dell’individuazione degli interessi tutelati e delle azioni necessarie prioritariamente indicate, sia sul versante dell’allocazione di specifiche responsabilità e poteri in capo ai sog‑ getti privati e alle autorità pubbliche.
Esame dell’articolato
Nei paragrafi seguenti eviteremo al lettore una parafrasi esplicativa del dato letterale delle norme, poiché il testo di pregevole stesura e in grandissima parte rispettoso della direttiva 2008/98/Ce, in effet‑ ti non lo richiede; in questa prima analisi, pertanto, si vedrà di enu‑ cleare il tema centrale dell’articolo e delle sue eventuali significative partiture, evidenziando le differenze con il testo modificato, le novi‑ tà e quei profili d’analisi che attraggono l’attenzione dell’interprete.
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Il nuovo articolo 177 (Campo di applicazione e finalità) so‑ stanzialmente accorpa il precedente testo dell’articolo 177 e qua‑ si interamente il precedente articolo 178 adeguandolo testualmen‑ te all’articolo 1 della direttiva, con un incipit al comma 1, quanto al campo di applicazione, più snello del precedente senza più elen‑ care determinate tematiche o specifiche normative comunitarie di
Vien da notare come se da un canto è riconfermata e per certi versi posta con maggior forza la qualificazione della gestione dei rifiu‑ ti come “attività di pubblico interesse” a cui ora è dedicato l’au‑ tonomo comma 2 dell’articolo in esame, d’altro canto scompare vi‑ stosamente dal dettato normativo la finalità di assicurare “controlli efficaci” che dal 2008 era espressamente prevista al primo comma del previgente articolo 178. Come precedentemente, Stato, Regioni, Province autonome ed en‑ ti locali sono chiamati a configurarsi quale un sistema compiuto e sinergico ad attivarsi ognuno per quanto di propria competenza al raggiungimento delle finalità ed obiettivi posti, anche median‑ te l’esercizio di attività normative tecniche di certificazione e di ac‑ creditamento.
Ancora da segnalare con apprezzamento l’espressa previsio‑ ne del criterio del rispetto “delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”, trasposizione della previsione comunitaria contenuta al comma 2, secondo paragrafo dell’articolo 4 della direttiva. Evidentemente i confini di questo diritto di informazione e parte‑ cipazione non sono semplici da tracciare; certamente vi possono essere e vi saranno differenze tra la partecipazione a procedimen‑ ti generali, quali piani e programmi con istituti ad hoc (es. Vas), o a singoli istruttorie attraverso lo strumentario generale della parte‑ cipazione al procedimento disciplinato dalla legge 241/1990 ovve‑ ro da norme procedimentali di settore nazionali e regionali. Quel che probabilmente vale la pena sottolineare è come questo prin‑ cipio rafforzi testualmente le legittime istanze di informazione e partecipazione di cittadini singoli ed associati che da sempre, co‑ me ben noto, cercano spazi di interlocuzione su grandi e piccole (a volte piccolissime) questioni; di certo, e a contrario ad una auspi‑ cata maggior attenzione da parte dei pubblici poteri a questo profi‑ lo, oggi codificato, è bene ricordare i limiti generali che giurispru‑ denza prima e anche diritto positivo oggi hanno posto ai diritti di partecipazione e informazione, al di là dei casi di preclusione tas‑ sativamente previsti dalla legge (4). Il nuovo articolo 178‑bis (Responsabilità estesa del produttore) rappresenta una novità importante, in ossequio all’articolo 8 del‑ la direttiva tendente a sostenere una progettazione e produzione di
Sono infatti previsti decreti interministeriali da adottarsi, qualo‑ ra abbiano natura regolamentare, sentita la Conferenza unifica‑ ta Stato Regioni Autonomie locali. In realtà poco si comprende per quale ragione il Legislatore abbia previsto due distinte tipologie di decreto, una prima avente appunto natura regolamentare, rimes‑ sa al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e una seconda, rimessa sempre al primo ma di concerto con il Mi‑ nistro per lo sviluppo economico, quando si afferma testualmente che le due vie perseguono “i medesimi fini”. Tra l’altro appare diverso il regime o meglio i soggetti passivi degli eventuali obblighi di partecipazione soprattutto finanziaria poiché la seconda modalità, di cui al decreto concertato tra i due dicasteri ambiente e sviluppo economico, sembrerebbe porre come destina‑ tari passivi i soli “produttori del prodotto”, lasciando indenni tutte le altre categorie di operatori economici estremamente importan‑ ti anche e soprattutto in un mercato globale dove sempre più spes‑ so i beni vengono prodotti fuori Unione europea. Il quarto com‑ ma sembra in parte recuperare, quando prevede una responsabili‑ tà congiunta e/o sussidiaria del distributore del prodotto, ma solo quando il produttore, letteralmente, “partecipi parzialmente”; vie‑ ne da chiedersi cosa accada qualora il produttore non partecipi per nulla, magari perché ignoto o troppo lontano e quindi non aggre‑ dibile dalla normativa interna; in questo caso parrebbe impossibile accollare tutto al distributore, stante il dato letterale della norma. Anche qui, non si prevede neanche in astratto che possano concorrere agli oneri finanziari, come invece prevede il com‑ ma 1 dell’articolo 8 della direttiva, altri operatori professio‑ nali quali i venditori o soprattutto, pensando ad esempio al‑ la rilevanza dei mercati d’origine orientali, gli importatori. Il nuovo articolo 179 (Criteri di priorità nella gestione dei rifiu‑ ti) introduce una chiara formulazione dispositiva che finalmente fa chiarezza, ove ancora ve ne fosse bisogno, quanto al dibattuto tema se esistesse, e quanto cogente fosse, una priorità tassativamente po‑ sta tra le varie modalità di gestione dei rifiuti; tema di cui ebbe ad occuparsi sia la dottrina (5) che, raramente, la giurisprudenza (6). Oggi infatti secondo il comma 1 dell’articolo in esame la gestio‑ ne dei rifiuti avviene nel rispetto di una precisa gerarchia, termine di inequivocabile chiarezza: nell’ordine, la prevenzione, la prepa‑ razione per il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero di altro tipo (ad esempio, il recupero di energia), lo smaltimento; il tutto comun‑ que attraverso un sistema articolato che, seppur con riferimento all’ordine di priorità dato, consegua il miglior risultato complessi‑ vo sotto i profili ambientali, socio sanitari ed economici. “Miglior risultato complessivo” che potrebbe però in concreto stravolgere lo spirito prioritario suddetto, soprattutto ove si consideri l’assenza di norme tecniche, metodiche di calcolo, elementi di ponderazio‑
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Il nuovo articolo 178 (Principi) è quindi oggi composto di un so‑ lo comma in buona parte trascrittivo del precedente articolo 178, comma 3, con alcune modifiche di un qualche rilievo. Dappri‑ ma l’inserimento positivo, tra i principi elencati, della “sostenibilità” prima assente e di contro la scomparsa “del rispetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario”, affermazione pleonastica si può ben dire ma la cui soppressione in un settore da sempre così poco attento ai principi generali dell’Unione non può non sottolinearsi con un qualche disappunto.
beni ecologicamente sostenibile. Esso ha in realtà natura program‑ matoria poiché rimette a successivi atti di normazione seconda‑ ria l’individuazione delle misure necessarie affinché tutti i soggetti economici operanti di natura professionale che producono ed im‑ mettono prodotti sul mercato siano chiamati ad una responsabilità “dalla culla alla tomba”; cioè dalla progettazione, alla prima pro‑ duzione attraverso modalità e tecniche di uso efficiente delle risor‑ se, all’individuazione di misure utili ad uso multiplo o riuso sino alla gestione finale quali rifiuti facilitando al massimo le attività di recupero adeguato e sicuro di materia ed energia, senza dimen‑ ticare modalità di pubblicizzazione delle informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
L’intervento Princìpi e priorità
sotto settore, completando il quadro con un rinvio, contenuto al comma 3, a specifiche, complementari o particolari disposizioni per determinate categorie di rifiuti previste altrove se conformi ai principi generali. Scelta che appare da condividere poiché in realtà la Parte quarta del “Codice ambientale” non conteneva e non con‑ tiene alcune specifiche normative anche rilevanti, assumendo co‑ me noto valore di normativa quadro sui rifiuti, ponendo principi e precetti generali che vanno integrati e letti in rapporto appunto a quegli autonomi decreti legislativi di recepimento che disciplinano specifiche materie o categorie di rifiuti.
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L’intervento
Classificazione dei rifiuti e dintorni RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
di Claudio Rispoli Chimico – Esperto industriale
Le novità in tema di classificazione determinate dal recepimento della direttiva 2008/98/Ce, avvenuto con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, possono essere in estrema sintesi così riassunte: • introduzione di una nuova caratteristica di pericolo: “sensibiliz‑ zanti”, che prende il posto della “vecchia” H13, cui viene di conse‑ guenza attribuita la nuova sigla H15; • esplicitazione del vincolo alle norme vigenti in tema di classifi‑ cazione delle sostanze e dei preparati (miscele) pericolosi anche per la caratteristica di pericolo “ecotossico”; • esplicitazione del riferimento ai limiti di concentrazione previ‑ sti dalle norme inerenti la classificazione dei preparati pericolosi. Si rende necessario un approfondimento, a partire dalla nuova de‑ finizione di rifiuto pericoloso di cui al – nuovo – articolo 183, comma 1, lettera b): “rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;”. La definizione viene ribadita al – nuovo – articolo 184, comma 4): “sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di pericolo di cui all’allegato I della Parte quarta del presente decreto”; entrambe le dizioni sono perfetta‑ mente coerenti con quelle della direttiva 2008/98/Ce. Viene così superata l’espressione “si ritiene”, dal sapore vago ed ambiguo, della precedente versione che contrastava ampiamen‑ te con la stesura originale della direttiva 91/689/Ce (“Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III”). Tutto ciò, apparentemente, può apparire di scarsa rilevanza, ma in realtà riconduce, come buonsenso vuole, la pericolosità del rifiuto all’effettivo possesso di caratteristiche chimi‑ co‑fisiche che determinano un pericolo; sappiamo bene come tale approccio razionale sia poi stato tradito con l’emanazione del Cata‑ logo europeo dei rifiuti, dove, in virtù dei criteri di provenienza e di prevenzione, sono stati “bollati” col marchio di pericolosità rifiuti che pericolosi non erano. Queste nuove definizioni sembrano quin‑ di preludere non tanto alla revisione del Cer (cosa peraltro in cor‑ so) quanto alla prossima fornitura di indicazioni operative e/o di procedure volte alla classificazione di tutta una serie di rifiuti ap‑ punto “problematici” sotto questo aspetto. Ciò è confortato da altri passaggi presenti nel testo: – articolo 184, comma 1, e): “Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore dalla presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l’applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I del presente decreto.”; – articolo 195, f): “la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti”; v): “predisposizione di linee guida per l’individuazione delle procedure analitiche, dei criteri e delle metodologie per la classificazione dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’allegato D della parta quarta del presente decreto.”. Presentiamo di seguito le novità molto rilevanti contenute negli al‑ legati.
Allegato D
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Riporta il Catalogo europeo dei rifiuti: nella parte introduttiva, il punto 5, relativo ai “codici a specchio”, viene semplificato: “Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’al-
Allegato I
Contenente le caratteristiche di pericolo con le sigle “H”: “H13 «Sensibilizzanti»: sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici;”. Tale nuova caratteristica di pericolo corrisponde alle frasi di rischio della direttiva 67/548/Cee: • R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione • R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle Relativamente ad H13 “sensibilizzanti”, è presente la nota: “se di-
sponibili metodi di prova”; tale nota è più che pertinente poi‑ ché il quadro normativo al riguardo è incompleto e difficilmente migliorabile proprio per la intrinseca difficoltà di “misurare” ta‑ le proprietà. Infatti, tra i metodi di prova ai fini della valutazio‑ ne e conseguente classificazione delle sostanze, contenuti nel rego‑ lamento Ce 440/2008 (successivamente integrato col regolamen‑ to Ce 761/2009) (1), vi è solo quello relativo alla sensibilizzazione cutanea. L’applicabilità di detto test ai rifiuti è in realtà assai po‑ co praticabile per problemi sia tecnici che di costi; inoltre le dispo‑ sizioni riportate nel regolamento Ce 1272/08 al Capitolo 3.4 “Sen‑ sibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle” forniscono sì in‑ dicazioni e criteri ma di certo non metodi di prova; pertanto ai fi‑ ni della classificazione dei rifiuti come “sensibilizzanti” diventa necessario porre l’attenzione sulla eventuale presenza nel rifiuto di sostanze classificate con le frasi di rischio R42, R43 ed R42/43, valutandone poi le relative concentrazioni in base alla tabella del 3.4.3., di seguito riportata.
L’intervento Rifiuti pericolosi e classificazione
legato I”. In totale conformità alle definizioni di rifiuto pericolo‑ so viste prima, sono rimossi tutti i riferimenti alle H derivati dal‑ la decisione 2000/532/Ce, ed in particolare il passaggio ove era af‑ fermata la mancanza di riferimenti per H1, H2, H9, H12, H13, H14.
Tabella 3.4.3 – Limiti di concentrazione generici dei componenti di una miscela classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie o della pelle che determinano la classificazione della miscela Concentrazione che determina la classificazione della miscela come: Componente classificato come:
Sensibilizzante delle vie respiratorie
Tutti gli stati fisici
Solido/liquido
Gas
≥ 0,1% (Nota 1)
–
–
≥ 1,0% (Nota 2)
–
–
–
≥ 0,1% (Nota 1)
≥ 0,1% (Nota 1)
–
≥ 1,0% (Nota 3)
≥ 0,2% (Nota 3)
Abbiamo poi la “sostituzione” della precedente definizione di H13 con: “H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.”.
Infine, le Note
Sensibilizzante delle vie respiratorie
“1. L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante» «cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/Cee (2) del Consiglio, del 27 giugno 1967 e successive modifiche e integrazioni, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. 2. Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi. Metodi di prova: I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell’allegato V (3) della direttiva 67/548/Cee e in altre pertinenti note del Cen (4).”.
È qui che lo stretto legame tra classificazione dei rifiuti e classificazione delle sostanze e preparati pericolosi, già affermato dalla direttiva 91/689/Cee, viene ribadito e rinforzato: non solo con l’inserimento della caratteristica di pericolo “ecotossico”, ma anche con l’indicare la direttiva 1999/45/Ce sui preparati pericolosi (recepita con Dl 65/2003) quale riferimento per i valori limite di concentrazione. Va ricordato che in tutti i casi per i quali sono previsti dei limi‑ ti specifici nella colonna “Limiti di concentrazione” delle tabelle 3.1 e 3.2 del regolamento Ce 1272/2008 si applicano i valori limite ivi indicati, ove non sia indicato nulla, diventano invece pertinen‑ ti, appunto, i limiti di cui alla direttiva 1999/45/Ce (comunemen‑ te detti limiti convenzionali, di cui all’allegato I al Dl 65/2003). È evidente che nella nota 1 non sono purtroppo richiamate altre caratteristiche di pericolo quali “comburente” o “sensibilizzan‑ te”, ma, ricordando la nota al punto 4 dell’introduzione all’allegato D: “Ai fini del presente Allegato per ‘sostanza pericolosa’ si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/Cee e successive modifiche (…)”, (definizione non nuova ma già contenuta nella previgente stesura del Dlgs 152/2006), è altrettanto evidente che i criteri di pe‑ ricolosità di cui tenere conto ai fini della classificazione dei rifiuti sono quelli della classificazione di sostanze e preparati anche per le caratteristiche di pericolo non espressamente citate.
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Sensibilizzante della pelle
Sensibilizzante della pelle
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L’intervento
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Rifiuti, sottoprodotti e Mps: commento ai nuovi articoli 184-bis e 184-ter di Fabio Anile Avvocato in Roma
Creare una “società del riciclaggio”: una società, cioè, basata su comportamenti eco‑sostenibili, come la riduzione degli sprechi, l’uso efficiente delle risorse e di materiali riciclati e il sostegno al recupero dei rifiuti in luogo dello smaltimento (1) (solo per citarne alcuni). È questo uno degli obiettivi della nuova disciplina sui rifiuti, conte‑ nuta nel recente Dlgs 205/2010 (2), di attuazione (3) della diretti‑ va comunitaria 2008/98/Ce (4). Sotto questo profilo, era quindi inevitabile che le modifiche intro‑ dotte avessero riguardo, non solo alla fase del recupero dei rifiu‑ ti (la cui nozione si presenta oggi molto più estesa che in passato e tendenzialmente omnicomprensiva (5) ), ma anche – con uno sguardo rivolto al mercato – alle nozioni di sottoprodotto (6) (ovvero: ciò che rifiuto non è) e di materia prima secondaria (ovvero: ciò che cessa di essere rifiuto), rispettivamente disciplina‑ te dagli articoli 184‑bis e 184‑ter, incidendo così, sia pure indiret‑ tamente, sulla stessa nozione di rifiuto.
Nozione di rifiuto (articolo 10, che modifica l’articolo 183)
Le nozioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto” si pongono, infatti, in rapporto di alternatività tra loro nel senso che laddove vi è l’uno, non vi è spazio per l’altro e viceversa (7). La prima, contenuta alla lettera a) dell’articolo 183, presenta un tenore analogo al passato (“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di di‑ sfarsi”), con la sola eccezione della soppressione dell’inciso: “(so‑ stanza od oggetto, Ndr) che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A” (8). Come si ricorderà, tra le categorie di rifiuti elencate nel predetto al‑ legato, alla voce Q16 si leggeva: “qualunque sostanza od oggetto non compreso nelle categorie da Q1 a Q15”: come dire, quindi, che qualunque sostanza od oggetto avrebbe potuto costituire – po‑ tenzialmente – “rifiuto”. Della tendenziale omnicomprensività che derivava dall’allegato A, si è occupata anche la Corte di Giustizia europea che, in più occa‑ sioni, ha chiarito che l’indagine relativa alla qualificazione giuri‑ dica di una sostanza od oggetto quale rifiuto si incentra principal‑ mente sul termine disfarsi (cd. elemento soggettivo), piuttosto che sulla sua inclusione nel predetto allegato (cd. elemento ogget‑ tivo della nozione di rifiuto). Recependo quegli arresti giurisprudenziali, la direttiva 2008/98/Ce e, conseguentemente, l’atto di recepimento interno, hanno quindi fatto venir meno l’allegato A (9), sancendo a livello legislativo l’irrilevanza del predetto elenco, al fine di qualificare una sostanza o un oggetto quale rifiuto.
Nozione di sottoprodotto (articolo 12, che introduce l’articolo 184‑bis)
Rilevanti mutamenti registra, invece, la nozione di “sottopro‑ dotto” contenuta sub lettera qq) dell’articolo 183 e definita come “qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184‑bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184‑bis, comma 2” (10). L’articolo 184‑bis, interamente dedicato alla nozione di sottopro‑ dotto, si divide in due commi: il primo recante la definizione di sottoprodotto, detta, analogamente a quanto già fatto dal previgen‑ te articolo 183, lettera p), alcune condizioni tassative che devono essere soddisfatte; il secondo, in cui si preannuncia l’adozione, con appositi decreti ministeriali, di criteri quali‑quantitativi per specifi‑ che sostanze od oggetti da considerarsi sottoprodotti. 38
Sotto il profilo lessicale, la nozione di sottoprodotto viene riferita ad una sostanza od oggetto (11) – e non più anche a materiali –
Le “condizioni” che il sottoprodotto deve soddisfare Analogamente al previgente articolo 183, lettera p), le condizioni che ai sensi dell’articolo 184‑bis una sostanza od oggetto deve pos‑ sedere per rientrare nella nozione di sottoprodotto, sono tutte obbli‑ gatorie, nel senso che devono essere presenti congiuntamente (12). “a): La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto.” Alla lettera a) dell’articolo 184‑bis si richiede, innanzitutto, che il sottoprodotto provenga da un processo di produzione, di cui costi‑ tuisce parte integrante, ma che, tuttavia, non costituisce lo scopo primario della produzione.
Il processo di produzione assume, quindi, rilievo sia sotto il profilo genetico (il sottoprodotto costituisce parte integrante del processo), sia sotto quello teleologico (il sottoprodotto non costituisce lo scopo primario della produzione). Quest’ultima espressione merita qualche riflessione. Come evidenziato da autorevole dottrina (14), l’utilizzo del singo‑ lare (scopo primario), potrebbe indurre ad interpretazioni di ti‑ po restrittivo, escludendo dalla nozione di sottoprodotto quegli al‑ tri beni ottenuti nell’ambito di processi produttivi tecnologicamen‑ te avanzati in cui, accanto ad un prodotto primario vi è uno stre‑ am di prodotti secondari, tutti ugualmente voluti dall’impresa. Si pensi ad esempio, al settore delle aziende che lavorano il lino‑ leum, laddove, a fianco di un prodotto primario costituito da pa‑ vimenti di linoleum, si producono nell’ambito dello stesso ciclo produttivo pannelli fonoassorbenti o polvere di linoleum. In simili casi, un’interpretazione restrittiva della norma in esame, che tendesse a limitare la nozione di sottoprodotto ai soli residui connessi alla produzione principale, apparirebbe evidentemen‑ te irrazionale. Ove gli scopi della produzione siano differenziati – ma tutti voluti (15) dall’impresa – occorrerà ritenere l’espressione scopo primario della produzione come riferita a tutti i prodotti (principali e secondari) che sono voluti dall’impresa. “b): È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi” Rispetto alla previgente nozione, si registrano ulteriori modifiche nella condizione indicata sub lettera b), concernente la certezza dell’utilizzo. Innanzitutto, si segnala il definitivo venir meno della limitazione secondo cui l’utilizzo del sottoprodotto deve avvenire nel corso del processo di produzione (16), escludendo così quel nesso di imme‑
A differenza del passato, è quindi consentito avviare il sottoprodotto al successivo impiego anche in un momento successivo alla sua formazione, fermo restando che, al momento del suo venire ad esistenza, la destinazione al successivo utilizzo dev’essere comunque certa, cioè adeguatamente dimostrabile con riscontri obiettivi. Facendo tesoro degli arresti della più recente giurisprudenza co‑ munitaria (17), la nuova nozione di sottoprodotto fa, inoltre, venir meno la previgente limitazione per cui l’impiego del sottoprodotto doveva avvenire nell’ambito dello stesso processo di produzione, chiarendo espressamente che esso potrà avvenire anche presso cicli di produzione e di utilizzazione di terzi. Resta fermo che, sussistendo tutte le altre condizioni, il sottopro‑ dotto è già tale, prima ancora del suo avvio al riutilizzo. Infine, rispetto alla corrispondente condizione posta dal previgen‑ te articolo 183, lettera p), non è più richiesto che il successivo uti‑ lizzo debba essere integrale, ben potendo essere avviate a riutiliz‑ zo anche solo determinate quantità di sottoprodotti (per esempio: quelli che il mercato riesce ad assorbire), esitando i quantitativi ul‑ teriori come rifiuti. “c): la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;” Particolarmente delicata è la condizione posta sub lettera c), in merito alle operazioni cui può essere sottoposto un sottoprodotto ai fini del successivo utilizzo. La disposizione comunitaria, integral‑ mente recepita nel testo italiano, richiede che la sostanza o l’og‑ getto possa essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (18). La nuova formulazione letterale sembra non lasciare spazio alcu‑ no per argomentare in ordine alla differenza (…forse solo nomi‑ nale) tra trattamenti preventivi, trasformazioni preliminari ed operazioni di recupero, che tanto dibattito ha animato in dottri‑ na ed in giurisprudenza. Con una formula volutamente (e necessariamente) generica, e senza alcun richiamo alla qualità dell’operazione svolta, la con‑ dizione posta sub lettera c), consente, infatti, di eseguire sul sotto‑ prodotto tutte le operazioni di trattamento che sono tipiche della normale pratica industriale (19).
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Vengono, quindi, in considerazione i soli residui di un processo di produzione (e non di consumo), come ad esempio il coke gene‑ rato dai processi di raffinazione del greggio che, non costituendo lo scopo primario della produzione e sussistendo le altre condizioni previste dalla norma, costituisce un sottoprodotto, ovvero un bene che può essere venduto al pari di qualunque altro prodotto‑com‑ bustibile (13).
diatezza tra produzione del sottoprodotto e successivo impiego, che era in precedenza richiesto dal punto 3 dell’articolo 183, lettera p).
L’intervento Sottoprodotti e Mps
in perfetto accordo al lessico utilizzato dal Legislatore nella nozio‑ ne di rifiuto e di Mps. Viene, inoltre, eliminata l’ampollosa formula che prevedeva il ri‑ spetto di criteri, requisiti e condizioni, in luogo del solo termine condizioni.
Ciò che viene preso in considerazione non è dunque il grado, quanto la tipicità dell’operazione che viene svolta nel contesto produttivo in cui il sottoprodotto è destinato ad essere utilizzato. La formula lessicale – per quanto generica – sembra la più conso‑ na, attesa l’obiettiva difficoltà di distinguere, una volta per tutte, tra operazioni di recupero ed operazioni di trattamento che non costituiscono recupero (20) e stante l’identità – sul piano giuri‑ dico e merceologico – tra prodotti e sottoprodotti. Pertanto – come già detto – ciò che conta al fine di soddisfare la condizione sub lettera c), non è tanto il tipo di operazione, quanto il contesto nel quale questa viene svolta, nel senso che per trattamenti ammessi, ai sensi della lettera c), devono intendersi tutte quelle ope‑ razioni che sono tipiche di un determinato ciclo produttivo. A questo riguardo, pare utile precisare che la nozione di normale pratica industriale non dovrebbe essere intesa in
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L’intervento
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Il nuovo deposito temporaneo e l’esteso potere di controllo della Provincia di Sonia D’Angiulli Avvocato in Roma
Il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205, modifica la definizione del deposito temporaneo, come prevista dal precedente articolo 183, comma 1, lettera m), Dlgs 152/2006, sia con riferimento a necessari adeguamenti a norme comunitarie, sia in merito al criterio quantitativo dei rifiuti in deposito. Ma la novità, a nostro avviso, destinata ad avere maggiore impatto nel sistema, è l’attribuzione alle Province dell’obbligo di sottoporre a periodici controlli gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi.
Un po’ di storia…
Ricordate la congiunzione “ovvero” relativa ai criteri temporale e quantitativo del deposito temporaneo, nella prima versione dell’articolo 6, lettera m) del Dlgs 22/1997? Fiumi di inchiostro… per comprendere se si trattasse di criteri alternativi o meno; e poi il chiarimento derivante dall’“ovvero, in alternativa” (1). Oppure, l’altra questione, dibattuta inizialmente, se fosse legittima o meno l’esclusione del deposito temporaneo dalla nozione di “gestione” del rifiuto con il conseguente esonero dall’obbligo di autorizzazione/iscrizione. Dal 1997 ad oggi in realtà il deposito temporaneo ha trovato un suo graduale assestamento, grazie anche alle precisazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale, specie in due occasioni (2) ha chiarito che già la direttiva 75/442/Ce (e poi, aggiungiamo noi, la direttiva 12/2006/Ce), seppur non dettando una definizione specifica di deposito temporaneo, prevedevano, negli allegati IIA (punto D15) e IIB (punto R13), l’esclusione di esso dalla nozione di smaltimento o recupero. Inoltre, ponendolo espressamente a monte della fase di raccolta (inizio delle attività di gestione dei rifiuti), legittimamente hanno consentito allo Stato italiano di disporre l’esonero di questo da obblighi autorizzatori. Altrettanto legittima la previsione di specifiche condizioni di esercizio per il deposito temporaneo, nel rispetto dei principi di precauzione e di azione preventiva, sanciti uniformemente dalle direttive comunitarie per tutte le operazioni di deposito di rifiuti, indipendentemente dal luogo o dal tempo di permanenza, e, quindi anche l’espressa subordinazione all’obbligo del registro di carico e scarico e al divieto di miscelazione (3). In assenza di una specifica sanzione per il deposito temporaneo cd. irregolare (4), la giurisprudenza della Cassazione (5) è ormai uniforme nel ritenere che l’inosservanza anche “di una sola” delle condizioni previste per il deposito temporaneo può configurare, a seconda della diversità delle condotte oggettive, uno stoccaggio (deposito preliminare – D15 o messa in riserva – R13), se il deposito è effettuato nel luogo di produzione dei rifiuti (presupponendosi la necessità dell’autorizzazione); mentre si avrà un deposito incontrollato o abbandono di rifiuti, qualora il raggruppamento dei rifiuti avvenga in un luogo diverso da quello in cui sono prodotti e fuori dalla sfera di controllo del produttore. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dall’articolo 256, comma 1 o 2. Resta ferma, altresì, la fattispecie di discarica abusiva in caso di deposito temporaneo che si protragga per più di un anno, come si evince dalla definizione di discarica riportata nell’articolo 2, lettera g) del Dlgs 36/2003 (6). Peraltro, la Cassazione, con la sentenza n. 15680, del 23 aprile 2010, ribadendo il suo orientamento in tema di deposito temporaneo irregolare, ha colto l’occasione per affermare la conformità della disposizione dell’articolo 183, comma 1, lettera m) alle disposizioni della nuova direttiva rifiuti 98/2008/Ce, assumendo che con quest’ultima “si è introdotta, per la prima volta, la nozione di deposito temporaneo essendosi precisato al quindicesi-
Il deposito temporaneo e le altre forme di deposito nella direttiva 98/2008/Ce
La sentenza appena citata ci consente di esaminare il deposito temporaneo alla luce della direttiva 2008/98/Ce, trasposta nel Dlgs 205/2010, di modifica della Parte quarta del Dlgs 152/2006. Occorre precisare, rispetto l’assunto della Cassazione, che la direttiva 98/2008/Ce non introduce una specifica “nozione” di deposito temporaneo conforme a quella adottata dall’articolo 183 del Dlgs 152/2006; anzi, a nostro avviso, ne complica l’individuazione con le precisazioni riportate nelle note agli Allegati I (***) e II (****) – (sulle quali, in specie, v. infra). Tuttavia, è innegabile che il 15° considerando conferma ulteriormente (come già fatto dalla Corte di Giustizia) la legittimità della scelta del Legislatore italiano di esonerare dall’obbligo di autorizzazione e/o iscrizione il deposito temporaneo.
Dlgs 152/2006 Articolo 183, comma 1, lettera m)
Va detto che il Legislatore comunitario avrebbe potuto essere più chiaro, introducendo specifiche definizioni nell’articolato della direttiva, al fine di distinguere le varie forme di deposito a cui ha inteso fare riferimento. Allo stato, infatti, risulta che il deposito dei rifiuti effettuato in attesa della raccolta nel luogo in cui sono prodotti (nostro deposito temporaneo), viene indicato come “deposito preliminare” nel 15° e 16° considerando, mentre negli allegati I e II, punti D15 e R13, resta ferma l’indicazione come “deposito temporaneo”; ma quest’ultimo è anche indicato come “deposito preliminare” nella fase di raccolta (nelle citate note ai punti D15 e R13 dei predetti allegati). Ed invece, proprio al fine di evitare confusioni terminologiche, il Legislatore nazionale ha opportunamente eliminato, nella trasposizione degli allegati I e II della direttiva, il testo delle note suindicate, inizialmente presenti nel testo dello schema di recepimento della direttiva (pur lasciandone una traccia nel Dlgs 205/2010, pubblicato in Gu, ove non è stata, tuttavia, eliminata l’indicazione dei numeri delle note 3 e 8, rispettivamente ai punti D15 e R13 degli allegati B e C). Non è nostro obiettivo soffermarci sulla nuova definizione di raccolta (8), ma evidentemente il Legislatore comunitario, citando il deposito durante la raccolta, ha inteso riferirsi a quelle ipotesi di cd. stoccaggio intermedio, ricorrenti nella prassi, che il nostro Legislatore aveva già in parte disciplinato all’articolo 193, comma 12, Dlgs 152/2006, escludendo, infatti, dalla nozione di stoccaggio (e quindi dalla necessità di autorizzazione) le soste tecniche per le operazioni di trasbordo dei rifiuti, subordinandole a precise esigenze tecniche e temporali (massimo 2 giorni, esclusi quelli interdetti alla circolazione).
Il deposito temporaneo nella nuova definizione di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb)
Il Dlgs 205/2010, con l’articolo 10, ha sostituito integralmente la definizione di deposito temporaneo prima riportata alla lettera bb) dell’articolo 183 del Dlgs 152/2006, che ora trova collocazione alla lettera z) del medesimo articolo, con una nuova formulazione dei punti 1 e 2.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Come accennato, tuttavia, mentre le precedenti direttive (75/442/ Ce e 12/2006/Ce) contenevano negli allegati IIA (punto D15) e IIB (punto R13) espressa indicazione del deposito temporaneo dei rifiuti, da intendersi quello effettuato “prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti”, la nuova direttiva 98/2008/ Ce, nel confermare tale previsione, aggiunge ai punti in esame specifiche note – indicate rispettivamente con tre e quattro asterischi – a tenore delle quali: “Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10”. Tale ultimo articolo riporta la definizione di “raccolta” quale “il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento”. Cosa debba intendersi per deposito preliminare (7) durante la fase di raccolta dei rifiuti, viene chiarito dal 16° considerando della direttiva, secondo cui: “nell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta. Tale di-
stinzione dovrebbe essere operata dagli Stati membri. Il deposito di rifiuti prima del recupero per un periodo pari o superiore a tre anni e il deposito di rifiuti prima dello smaltimento per un periodo pari o superiore ad un anno sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/Ce del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti”.
L’intervento Deposito temporaneo
mo ‘considerando’ che occorre operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta dei rifiuti e il deposito dei rifiuti in attesa di trattamento. Gli enti o le imprese che producono rifiuti durante la loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta.”.
Nella tabella che segue si riportano a confronto la precedente e la nuova definizione (le parti evidenziate corrispondono alle modifiche apportate dal Dlgs 205/2010). Dlgs 152/2006 come modificato dal Dlgs 205/2010 Articolo 183, comma 1, lettera bb)
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima z) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti con- della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: dizioni: 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (Ce) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; (segue)
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L’intervento
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Finalità del Sistri e della tracciabilità dei rifiuti in genere: chi fa cosa di Paola Ficco
Secondo l’articolo 177, comma 4, Dlgs 152/2006 (come modifica‑ to dal Dlgs 205/2010) i rifiuti “sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”. Il “metodo” per garantire tutto questo è individuato dall’artico‑ lo 188‑bis del testo nella tracciabilità dei rifiuti, che “deve essere garantita dalla loro produzione sino alla loro destinazione finale.”. Fermo restando che rimane una incognita assoluta capire come la tracciabilità (Sistri o registri/formulari) possa evitare “inconvenienti da rumori o odori”, l’articolo 188‑bis stabilisce che “a tal fine” (cioè proprio per evitare i pregiudizi alla salute e all’am‑ biente evidenziati) la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto: • degli obblighi Sistri oppure • degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e sca‑ rico nonché del formulario di identificazione di cui agli artico‑ li 190 e 193. Tali obblighi non competono al soggetto che aderi‑ sce al Sistri.
Sistri non significa “addio alla carta”
L’articolo 188‑bis stabilisce che durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda Sistri – Area movimentazione. Il registro cronologico e le Schede Sistri – Area movimentazione sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momen‑ to ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti. Per i rifiuti smaltiti in discarica, invece, tale documentazione deve essere conservata a tempo indeterminato e al termine dell’attivi‑ tà deve essere consegnata all’autorità che ha rilasciato l’autorizza‑ zione. È chiarito che l’attività della discarica prosegue fino al ter‑ mine della fase di gestione post operativa. Resta da capire perché un così sofisticato sistema come il Sistri richieda l’esibizione e la conservazione dei documenti da parte delle imprese. Le autorità di controllo dovrebbero avere la massima ed illimitata disponibilità di tutto con un “clic” e, invece, a quanto pare, non è così. Ancora l’articolo 188‑bis stabilisce che chi non aderisce al Sistri deve adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di ca‑ rico e scarico di cui all’articolo 190, nonché dei formulari di iden‑ tificazione dei rifiuti nella misura stabilita dall’articolo 193. Tale “scelta” è riferita ai soggetti che non sono obbligati al Sistri.
Soggetti obbligati ad aderire al Sistri
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Questi sono: 1) enti e imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi, ivi com‑ presi quelli di cui all’articolo 212, comma 8 (i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e traspor‑ to dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg/30 litri al giorno, a condizione che tali operazioni costituiscano par‑ te integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti);
3) enti e imprese che effettuano operazioni di smaltimento o di recupero di rifiuti e che producano per effetto di tale attività ri‑ fiuti non pericolosi, indipendentemente dal numero di dipen‑ denti; 4) commercianti e intermediari di rifiuti; 5) consorzi istituiti per il recupero o il riciclaggio di particolari ti‑ pologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per con‑ to dei consorziati; 6) enti e imprese che effettuano operazioni di recupero o smalti‑ mento di rifiuti; 7) enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali a ti‑ tolo professionale.
9) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affi‑ dati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto; 10) Comuni e imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania; 11) in caso di “produzione accidentale” di rifiuti pericolosi, il produttore deve richiedere l’adesione al Sistri entro 3 giorni lavo‑ rativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.
Soggetti “facoltizzati” ad aderire al Sistri
I soggetti che seguono non sono obbligati ad aderire al Sistri ma, se vogliono, possono farlo. Si tratta di: 1) enti e imprese che non hanno più di dieci dipendenti e che sia‑ no produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: • lavorazioni industriali; • lavorazioni artigianali; • attività di recupero e smaltimento di rifiuti nonché i fanghi pro‑ dotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)). Se non aderiscono al Sistri tali soggetti devono tenere il registro di carico e scarico. 2) Enti e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti spe‑ ciali non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8 (cioè i pro‑ duttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, a condizione che tali ope‑ razioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell’organiz‑ zazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti).
3) Imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 C.c. che producono rifiuti speciali non pericolosi. 4) Enti e imprese produttori di rifiuti speciali non pericolosi deri‑ vanti da attività diverse da quelle di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g). Queste attività diverse sono: • attività agricole e agro‑industriali, ai sensi e per gli effetti dell’ar‑ ticolo 2135 C.c.; • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184‑bis in materia di sottoprodotto; • attività commerciali; • attività di servizio; • attività sanitarie. 5) Comuni, centri di raccolta e imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di Regioni diverse dalla Regione Cam‑ pania.
Sistri e agricoltura
Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al Sistri gli imprenditori agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono ad un circu‑ ito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occa‑ sionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: • i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattaforma di conferimen‑ to, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l’anno per quantitativi non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 litri l’anno; • i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un cir‑ cuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i 100 kg o 100 litri all’anno. Tali imprenditori agricoli conservano in azienda per 5 anni la co‑ pia della convenzione o del contratto di servizio stipulati con il ge‑ store della piattaforma di conferimento o del circuito organizzato di raccolta insieme alle schede Sistri – Area movimentazione, sot‑ toscritte e trasmesse dal gestore della piattaforma di conferimen‑ to o dal circuito organizzato di raccolta (articolo 39, commi 9 e 10, Dlgs 205/2010).
Come si calcolano i dipendenti
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
8) in caso di trasporto navale, l’armatore o il noleggiatore che ef‑ fettuano il trasporto o il raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135, delegato per gli adempimenti relativi al Sistri dall’armatore o noleggiatore medesimi;
Se non aderiscono al Sistri tali soggetti devono tenere il registro di carico e scarico.
L’intervento SISTRI
2) enti e imprese con più di dieci dipendenti produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da: • lavorazioni industriali; • lavorazioni artigianali; • attività di recupero e smaltimento di rifiuti nonché i fanghi pro‑ dotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi (articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g));
Secondo l’articolo 188‑ter, comma 3, il numero dei dipenden‑ ti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di la‑ voro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavo‑ rative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite.
Decreti futuri
L’attuazione e l’implementazione del Sistri non sono affatto termi‑ nate; infatti, l’articolo 188‑ter (commi da 5 a 9) prevede che il Go‑ verno emani una serie di decreti relativi a: • estensione dell’obbligo di iscrizione al Sistri alle categorie di soggetti oggi solo “facoltizzati” (si veda sopra) nonché:
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (come modificato dal Dlgs 205/2010)
SOMMARIO della PARTE QUARTA PARTE QUARTA – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Art. 209 – Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale Art. 210 – Autorizzazioni in ipotesi particolari Art. 211 – Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione Art. 212 – Albo nazionale gestori ambientali Art. 213 – Autorizzazioni integrate ambientali
Titolo I – Gestione dei rifiuti Capo I – Disposizioni generali Art. 177 – Campo di applicazione e finalità pag. 89 Art. 178 – Principi 89 Art. 178‑bis – Responsabilità estesa del produttore 89 Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti 90 Art. 180 – Prevenzione della produzione di rifiuti 91 Art. 180‑bis – Riutilizzo di prodotti e preparazione per 91 il riutilizzo dei rifiuti Art. 181 – Riciclaggio e recupero dei rifiuti 92 Art. 182 – Smaltimento dei rifiuti 92 Art. 182‑bis – Principi di autosufficienza e prossimità 93 Art. 182‑ter – Rifiuti organici 93 Art. 183 – Definizioni 94 Art. 184 – Classificazione 95 Art. 184‑bis – Sottoprodotto 96 Art. 184‑ter – Cessazione della qualifica di rifiuto 96 Art. 185 – Esclusioni dall’ambito di applicazione 97 Art. 186 – Terre e rocce da scavo 98 Art. 187 – Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi 99 Art. 188 – Responsabilità della gestione dei rifiuti 99 Art. 188‑bis – Controllo della tracciabilità dei rifiuti 99 Art. 188‑ter – Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) 100 Art. 189 – Catasto dei rifiuti 102 Art. 190 – Registri di carico e scarico 103 Art. 191 – Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi 103 Art. 192 – Divieto di abbandono 104 Art. 193 – Trasporto dei rifiuti 105 Art. 194 – Spedizioni transfrontaliere 107 Capo II – Competenze Art. 195 – Competenze dello Stato Art. 196 – Competenze delle Regioni Art. 197 – Competenze delle Province Art. 198 – Competenze dei Comuni
107 110 111 111
Capo III – Servizio di gestione integrata dei rifiuti Art. 199 – Piani regionali 113 Art. 200 – Organizzazione territoriale del servizio di gestione 114 integrata dei rifiuti urbani Art. 201 – Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 114 Art. 202 – Affidamento del servizio 115 Art. 203 – Schema tipo di contratto di servizio 115 Art. 204 – Gestioni esistenti 116 Art. 205 – Misure per incrementare la raccolta differenziata 116 Art. 206 – Accordi, contratti di programma, incentivi 118 Art. 206‑bis – Osservatorio nazionale sui rifiuti 119 Capo IV – Autorizzazioni e iscrizioni Art. 208 – Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
119
Capo V – Procedure semplificate Art. 214 – Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle procedure semplificate Art. 214‑bis – Sgombero della neve Art. 215 – Autosmaltimento Art. 216 – Operazioni di recupero Art. 216‑bis – Oli usati Art. 216‑ter – Comunicazioni alla Commissione europea
122 123 123 124 128
129 130 130 130 133 134
Titolo II – Gestione degli imballaggi Art. 217 – Ambito di applicazione Art. 218 – Definizioni Art. 219 – Criteri informatori dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio Art. 220 – Obiettivi di recupero e di riciclaggio Art. 221 – Obblighi dei produttori e degli utilizzatori Art. 222 – Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica amministrazione Art. 223 – Consorzi Art. 224 – Consorzio nazionale imballaggi Art. 225 – Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio Art. 226 – Divieti
134 135 136 137 137 138 139 139 140 141
Titolo III – Gestione di particolari categorie di rifiuti Art. 227 – Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto Art. 228 – Pneumatici fuori uso Art. 229 – Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualità elevata – CDR e CDR‑Q Art. 230 – Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture Art. 231 – Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Art. 232 – Rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico Art. 233 – Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti Art. 234 – Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene Art. 235 – Consorzio nazionale per la raccolta e trattamento delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi Art. 236 – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati Art. 237 – Criteri direttivi dei sistemi di gestione
141 142 142 143 143 144 146 147 148 148 150
Titolo IV – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani Art. 238 – Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
Art. 263 – Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 150
Titolo V – Bonifica di siti contaminati Art. 239 – Principi e campo di applicazione Art. 240 – Definizioni Art. 241 – Regolamento aree agricole Art. 242 – Procedure operative ed amministrative Art. 243 – Acque di falda Art. 244 – Ordinanze Art. 245 – Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione Art. 246 – Accordi di programma Art. 247 – Siti soggetti a sequestro Art. 248 – Controlli Art. 249 – Aree contaminate di ridotte dimensioni Art. 250 – Bonifica da parte dell’amministrazione Art. 251 – Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare Art. 252 – Siti di interesse nazionale Art. 252‑bis – Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale Art. 253 – Oneri reali e privilegi speciali
151 151 152 152 153 153 154 154 154 154 154 154 154 154 155 156
Titolo VI – Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali Capo I – Sanzioni Art. 254 – Norme speciali Art. 255 – Abbandono di rifiuti Art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata Art. 257 – Bonifica dei siti Art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari Art. 259 – Traffico illecito di rifiuti Art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti Art. 260‑bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti Art. 260‑ter – Sanzioni amministrative accessorie. Confisca Art. 261 – Imballaggi Art. 262 – Competenza e giurisdizione
Capo II – Disposizioni transitorie e finali Art. 264 – Abrogazione di norme Art. 264‑bis – Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2010 Art. 264‑ter – Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 Art. 264‑quater – Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 Art. 265 – Disposizioni transitorie Art. 266 – Disposizioni finali
158 159 159 160 160 162
163 164 164 164 165 165
Allegati alla Parte quarta Allegato B – Operazioni di smaltimento Allegato C – Operazioni di recupero Allegato D – Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000 Allegato E – 1. Obiettivi di recupero e di riciclaggio. 2. Criteri interpretativi per la definizione di imballaggio ai sensi della direttiva 2004/12/Ce Allegato F – Criteri da applicarsi sino all’entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 226, comma 3 Allegato I – Caratteristiche di pericolo per i rifiuti Allegato L – Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti
Allegati al Titolo V 156 156 157 157 157
163
Allegato 1 – Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito‑specifica Allegato 2 – Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati Allegato 3 – Criteri generali per la selezione e l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente), nonché per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili Allegato 4 – Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate Allegato 5 – Valori di concentrazione limite accettabili nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare
166 166 167 175
176 176 177
Decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (So n. 269 alla Gu 10 dicembre 2010 n. 288) NdR : Pubblichiamo la sola parte del Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 (modificante della Parte quarta del Dlgs 152/2006) che non interviene direttamente nel testo del Dlgs 152/2006. Per le altre modifiche si rimanda al testo coordinato del Dlgs 152/2006, alle pagine seguenti.
Legislazione
norme nazionali
Il “nuovo Correttivo” del Dlgs 152/2006 RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
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(Parte quarta)
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – Stralcio (…)
Articolo 25 Modifiche all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (...) 2. Le funzioni del Comitato nazionale e delle Se‑ zioni regionali dell’Albo sono svolte, sino alla sca‑ denza del mandato in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo, rispettivamente dal Comitato nazionale integrato da due membri in rappresentanza delle organizzazioni imprendito‑ riali e dalle Sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiu‑ ti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della fi‑ nanza pubblica. (...)
Articolo 39 Disposizioni transitorie e finali 1. Le sanzioni del presente decreto relative al si‑ stema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma 2, let‑ tera a), si applicano a partire dal giorno successi‑ vo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 di‑ cembre 2009 (1) e successive modificazioni. 2. Al fine di graduare la responsabilità nel pri‑ mo periodo di applicazione del sistema di con‑ trollo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all’articolo 188‑bis, comma 2, lettera a), i sog‑ getti obbligati all’iscrizione al predetto sistema che omettono l’iscrizione o il relativo versamen‑ to nei termini previsti, fermo restando l’obbligo di adempiere all’iscrizione al predetto sistema con pagamento del relativo contributo, sono puniti, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo: a) con una sanzione pari al 5 per cento dell’im‑ porto annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadem‑ pimento si verifica nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno del 2011; b) con una sanzione pari al 50 per cento dell’im‑ porto annuale dovuto per l’iscrizione se l’inadem‑ pimento si verifica o comunque si protrae nel pe‑ riodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente de‑
creto sono abrogati gli articoli 181‑bis, 210 e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non‑ ché l’articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Dalla data di entrata in vigore del decreto mi‑ nisteriale di cui all’articolo 184‑bis, comma 2, è abrogato l’articolo 186. 5. Gli allegati B, C, D ed I alla Parte IV del decre‑ to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono sostitui‑ ti dai corrispondenti allegati al presente decreto. 6. Gli allegati A, G ed H alla Parte IV del decre‑ to legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono abrogati. 7. Dopo l’allegato I alla Parte IV del decreto legi‑ slativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto l’allegato L riportato in allegato al presente decreto. 8. Rimangono in vigore fino alla loro scadenza naturale, tutte le autorizzazioni in essere all’eser‑ cizio degli impianti di trattamento rifiuti che pre‑ vedono la produzione o l’utilizzo di Cdr e Cdr‑Q, così come già definiti dall’articolo 183, comma 1, lettere r) e s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, precedentemente alle modifiche apportate dal presente decreto legislativo, ivi incluse le co‑ municazioni per il recupero semplificato del Cdr di cui alle procedure del Dm 5 febbraio 1998 ar‑ ticolo 3, Allegato 1, Suballegato 1, voce 14 e arti‑ colo 4, Allegato 2, Suballegato 1, voce 1 (2), sal‑ vo modifiche sostanziali che richiedano una revi‑ sione delle stesse. 9. Fino al 31 dicembre 2011 sono esclusi dall’ob‑ bligo di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), di cui all’artico‑ lo 188‑bis, comma 2, lettera a), gli imprendito‑ ri agricoli che producono e trasportano ad una piattaforma di conferimento, oppure conferisco‑ no ad un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari: a) i trasporti di rifiuti pericolosi ad una piattafor‑ ma di conferimento, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l’anno per quantitati‑ vi non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta li‑ tri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l’anno; b) i conferimenti, anche in un’unica soluzione, di rifiuti ad un circuito organizzato di raccolta per quantitativi non eccedenti i cento chilogram‑ mi o cento litri all’anno.
recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” pubblicato nel So alla Gu 16 aprile 1998 n. 88), Allegato 1, Subal‑ legato 1, Voce 14 “Rifiuti recuperabi‑ li da Rsu e da rifiuti speciali non peri‑ colosi per la produzione di Cdr”; Allega‑ to 2, Suballegato 1 “Norme tecniche per l’utilizzazione dei rifiuti non pericolosi come combustibili o come altro mezzo per produrre energia”. (3) Il testo dell’articolo 7 (Modalità operative semplificate), comma 1 del decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabi‑ lità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14‑bis del decreto‑legge n. 78 del 2009 convertito, con modifica‑ zioni, dalla legge n. 102 del 2009” pub‑ blicato nel So n. 10 alla Gu 13 genna‑ io 2010 n. 9, è il seguente: “1. Le im‑ prese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’arti‑ colo 212, comma 8, del decreto legi‑ slativo 3 aprile 2006, n. 152, gli im‑ prenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a otto‑ mila euro che producono rifiuti pe‑ ricolosi, i soggetti la cui produzione annua non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due ton‑ nellate di rifiuti pericolosi, nonché
15. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere in‑ dividuate, in base al criterio della rappresentativi‑ tà sul piano nazionale, organizzazioni alle quali è possibile delegare i compiti previsti dalla disci‑ plina del Sistri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tu‑ tela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, come modificato dall’articolo 9, comma 1, del decreto del Ministero dell’ambiente e della tu‑ tela del territorio e del mare in data 9 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 161 del 13 luglio 2010 (3). 16. I decreti ministeriali di attuazione delle di‑ sposizioni del presente decreto sono adottati, sal‑ vo che non sia diversamente ed espressamente previsto, entro due anni dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni.
i soggetti di cui all’articolo 1, com‑ ma 4, possono adempiere agli ob‑ blighi di cui al presente decreto tra‑ mite le associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano naziona‑ le interessate e loro articolazioni ter‑ ritoriali, o società di servizi di diret‑ ta emanazione delle medesime orga‑ nizzazioni. Le imprese che raccolgo‑ no e trasportano i propri rifiuti pe‑ ricolosi di cui all’articolo 212, com‑ ma 8 del decreto legislativo 3 apri‑ le 2006, n. 152, i soggetti la cui pro‑ duzione annua non eccede le quat‑ tro tonnellate di rifiuti pericolosi, ivi compresi gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, i soggetti la cui produzione annua non eccede le venti tonnellate di ri‑ fiuti non pericolosi, nonché i soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, posso‑ no adempiere agli obblighi di cui al presente decreto tramite le organiz‑ zazioni di categoria rappresentative sul piano nazionale interessate e lo‑ ro articolazioni territoriali, o società di servizi di diretta emanazione del‑ le medesime organizzazioni. A tal fi‑ ne i predetti soggetti, dopo l’iscrizione al Sistri ai sensi dell’articolo 3, prov‑ vedono a delegare le organizzazioni, o loro società di servizi, prescelte. La delega, scritta in carta semplice se‑ condo il modello disponibile sul sito
del portale Sistri, è firmata dal rap‑ presentante legale del soggetto dele‑ gante; la firma deve essere autenti‑ cata da notaio o altro pubblico uffi‑ ciale a ciò autorizzato. Nelle ipotesi di cui al presente com‑ ma le associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi, sono tenute a iscriversi al sistema Sistri per la spe‑ cifica categoria. Le associazioni im‑ prenditoriali delegate, o loro società di servizi, provvedono alla compila‑ zione del registro cronologico e delle singole schede Sistri. La responsabilità delle informazioni inserite nel sistema Sistri rimane a carico del soggetto delegante. 1‑bis. Le associazioni imprendito‑ riali delegate, o loro società di ser‑ vizi, provvedono alla compilazione del registro cronologico con caden‑ za mensile, e comunque prima del‑ la movimentazione dei rifiuti. Per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 200 kg all’anno, la compilazione av‑ viene con cadenza trimestrale, e co‑ munque prima della movimentazio‑ ne dei rifiuti. Il registro cronologico e le singole schede Sistri sono conserva‑ te per almeno tre anni presso la se‑ de del delegante e tenuti a disposizio‑ ne, su supporto informatico o in co‑ pia cartacea, dell’autorità di control‑ lo che ne faccia richiesta.”.
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Note (1) Il testo dell’articolo 12 (Disposizio‑ ni transitorie), comma 2 del decreto 17 dicembre 2009 “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiu‑ ti, ai sensi dell’articolo 189 del decre‑ to legislativo n. 152 del 2006 e dell’ar‑ ticolo 14‑bis del decreto‑legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazio‑ ni, dalla legge n. 102 del 2009” pub‑ blicato nel So n. 10 alla Gu 13 genna‑ io 2010 n. 9, è il seguente: “2. Al fine di garantire l’adempimento degli obbli‑ ghi di legge e la verifica della piena funzionalità del sistema Sistri, per un mese successivo all’operatività del Sistri come individuata agli artico‑ li 1 e 2 i soggetti di cui ai medesimi articoli rimangono comunque tenu‑ ti agli adempimenti di cui agli ar‑ ticoli 190 e 193 del decreto legislati‑ vo 3 aprile 2006, n. 152.”. Tale termi‑ ne è stato prima prorogato al 31 dicem‑ bre 2010 dall’articolo 1, lettera b), Dm 28 settembre 2010 e successivamente al 31 maggio 2011 dal decreto 22 dicem‑ bre 2010 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’isti‑ tuzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri)”, pubbli‑ cato nella Gu 28 dicembre 2010 n. 302. (2) Decreto 5 febbraio 1998 “Indivi‑ duazione dei rifiuti non pericolosi sot‑ toposti alle procedure semplificate di
ni e prodotti che, dati in comodato d’uso e pre‑ sentando rischi inferiori per l’ambiente, siano re‑ stituiti dal consumatore o utente, dopo l’utiliz‑ zo, al comodante, non rientra tra le operazioni di raccolta di rifiuti come definita dall’articolo 183, comma 1, lettera o). 13. Le norme di cui all’articolo 184‑bis si appli‑ cano anche al materiale che viene rimosso, per esclusive ragioni di sicurezza idraulica, dagli al‑ vei di fiumi, laghi e torrenti. 14. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del pre‑ sente decreto, con decreto del Ministero dell’am‑ biente e della tutela del territorio e del mare, adottato ai sensi dell’articolo 184‑bis, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come intro‑ dotto dal presente decreto, sono definite le condi‑ zioni alle quali sia da qualificarsi come sottopro‑ dotto il materiale derivante dalle attività di estra‑ zione e lavorazione di marmi e lapidei.
Legislazione norme nazionali Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205
10. Gli imprenditori agricoli di cui al comma 9 conservano in azienda per cinque anni la copia della convenzione o del contratto di servizio sti‑ pulati con il gestore della piattaforma di confe‑ rimento o del circuito organizzato di raccolta co‑ me anche le schede Sistri – Area movimentazio‑ ne, sottoscritte e trasmesse dal gestore della piat‑ taforma di conferimento o dal circuito organiz‑ zato di raccolta. 11. Fatta salva la disciplina in materia di prote‑ zione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univo‑ ci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareg‑ giate o altre cause comunque naturali, è consen‑ tito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purché ciò avvenga senza tra‑ sporto né trattamento. 12. La raccolta degli elenchi telefonici e dei be‑
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Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (So n. 96 alla Gu 14 aprile 2006 n. 88)
Legislazione
norme nazionali
Testo vigente coordinato e annotato
NdR : Pubblichiamo il testo del Dlgs 152/2006, Parte quarta (rifiuti e bonifiche) ed i relativi allegati. Il testo che segue è stato redazionalmente coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dai provvedimenti che fino ad oggi si sono susseguiti, ivi compreso il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205 recante “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (So n. 269 alla Gu 10 dicembre 2010 n. 288). Il testo normativo è altresì annotato. Con alcuni criteri grafici abbiamo evidenziato le modiche apportate dal Dlgs 205/2010: 1) le abrogazioni ad opera del Dlgs 205/2010 sono riportate in testo barrato; 2) tutte le sostituzioni, le modifiche e le integrazioni apportate dal Dlgs 205/2010 sono evidenziate in arancione.
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Si segnala inoltre che su reteambiente.it (Area normativa, Rifiuti) è possibile verificare tutte le modifiche intervenute sul testo normativo sin dalla pubblicazione, differenziate con colorazione, che si riportano di seguito: • Dlgs 8 novembre 2006, n. 284 • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 • Dl 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 • Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4 • Dl 23 maggio 2008, n. 90, convertito dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 • Dlgs 20 novembre 2008, n. 188 • Dl 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 • Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 • Dl 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 • Dl 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 • Dlgs 29 giugno 2010, n. 128 • Dl 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129 • Dpr 7 settembre 2010, n. 168 Si segnalano infine alcune incongruenze del testo, non dovute ad un’errata compilazione del testo coordinato da parte della Redazione, ma al dato normativo vigente che, ovviamente, né possiamo né vogliamo correggere. In particolare: – per quanto riguarda l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, il Dlgs 4/2008 (cd. “secondo Correttivo”) lo aveva sostituito alla soppressa Autorità, ma solo con riguardo ad alcune funzioni e procedure e non a tutte: pertanto il Lettore noterà che alcune funzioni e procedure sono prive di Organismo di riferimento; – in tema di Consorzi, il Lettore noterà alcune disarmonie lessicali, anche in questo caso dovute al dato normativo vigente.
Norme in materia ambientale (omissis)
Parte quarta Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Titolo I Gestione dei rifiuti 88
Capo I Disposizioni generali
Articolo 177 Campo di applicazione 1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inqui‑ nati anche in attuazione delle direttive comu‑ nitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti di imbal‑ laggio, sui policlorobifenili (Pcb), sulle discari‑ che, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elet‑ tronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amian‑ to. Sono fatte salve disposizioni specifiche, parti‑ colari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto, adot‑ tate in attuazione di direttive comunitarie che
(1) Direttiva 2008/98/Ce, “Direttiva re‑ lativa ai rifiuti e che abroga alcune di‑ rettive”, pubblicata sulla Guue 22 no‑ vembre 2008 n. L 312. (2) Legge 21 giugno 1986, n. 317, “Procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecni‑ che e delle regole relative ai servizi della
Articolo 178 Finalità 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte quarta del presente decreto al fine di assicura‑ re un’elevata protezione dell’ambiente e control‑ li efficaci, tenendo conto della specificità dei ri‑ fiuti pericolosi nonché al fine di preservare le ri‑ sorse naturali. 2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti sen‑ za pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pre‑ giudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di par‑ ticolare interesse, tutelati in base alla normati‑ va vigente. 3. La gestione dei rifiuti è effettuata conforme‑ mente ai principi di precauzione, di prevenzio‑ ne, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel ri‑ spetto dei principi dell’ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al prin‑ cipio comunitario “chi inquina paga”. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
società dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/Ce del Parlamen‑ to europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/ Ce del Parlamento europeo e del Consi‑ glio del 20 luglio 1998”, pubblicata sul‑ la Gu 2 luglio 1986, n. 151. (3) Il testo dell’articolo 8 (Conferenza
4. Per conseguire le finalità e gli obiettivi della Parte quarta del presente decreto, lo Stato, le Re‑ gioni, le Province autonome e gli enti locali eser‑ citano i poteri e le funzioni di rispettiva compe‑ tenza in materia di gestione dei rifiuti in con‑ formità alle disposizioni di cui alla Parte quar‑ ta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, median‑ te accordi, contratti di programma o protocol‑ li d’intesa anche sperimentali, di soggetti pub‑ blici o privati. 5. I soggetti di cui al comma 4 costituiscono, al‑ tresì, un sistema compiuto e sinergico che armo‑ nizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indiret‑ tamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i cri‑ teri e con le modalità di cui all’articolo 195, com‑ ma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle rego‑ lazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, previste dalle di‑ rettive comunitarie e relative norme di attuazio‑ ne, con particolare riferimento alla legge 21 giu‑ gno 1986, n. 317.
Articolo 178 Principi 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conforme‑ mente ai principi di precauzione, di prevenzio‑ ne, di sostenibilità, di proporzionalità, di respon‑ sabilizzazione e di cooperazione di tutti i sogget‑ ti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui origi‑ nano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettua‑ ta secondo criteri di efficacia, efficienza, econo‑ micità, trasparenza, fattibilità tecnica ed econo‑ mica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle infor‑ mazioni ambientali. Articolo 178‑bis Responsabilità estesa del produttore 1. Al fine di rafforzare la prevenzione e facilita‑ re l’utilizzo efficiente delle risorse durante l’in‑ tero ciclo di vita, comprese le fasi di riutilizzo, ri‑ ciclaggio e recupero dei rifiuti, evitando di com‑ promettere la libera circolazione delle merci sul mercato, possono essere adottati, previa consul‑ tazione delle parti interessate, con uno o più de‑ creti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare aventi natura regolamenta‑ re, sentita la Conferenza unificata di cui all’ar‑ ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (3), le modalità e i criteri di introduzione della responsabilità estesa del produttore del pro‑
Stato‑città ed autonomie locali e Con‑ ferenza unificata) del Dlgs 28 agosto 1997, n. 281 “Definizione ed amplia‑ mento delle attribuzioni della Confe‑ renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autono‑ me di Trento e Bolzano ed unificazio‑ ne, per le materie ed i compiti di inte‑
resse comune delle Regioni, delle Pro‑ vince e dei Comuni, con la Conferenza Stato‑città ed autonomie locali”, pub‑ blicato sulla Gu 30 agosto 1997 n. 202, è il seguente: “1. La Conferenza Stato‑città ed au‑ tonomie locali è unificata per le ma‑ terie ed i compiti di interesse comu‑
RIFIUTI bollettino di informazione normativa n. 180-181 (01-02/11)
Articolo 177 Campo di applicazione e finalità 1. La Parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inqui‑ nati, anche in attuazione delle direttive comuni‑ tarie, in particolare della direttiva 2008/98/Ce (1), prevedendo misure volte a proteggere l’am‑ biente e la salute umana, prevenendo o riducen‑ do gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti com‑ plessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia. 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse. 3. Sono fatte salve disposizioni specifiche, parti‑ colari o complementari, conformi ai principi di cui alla Parte quarta del presente decreto adotta‑ te in attuazione di direttive comunitarie che di‑ sciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salu‑ te dell’uomo e senza usare procedimenti o meto‑ di che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare: a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora; b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di par‑ ticolare interesse, tutelati in base alla normati‑ va vigente. 5. Per conseguire le finalità e gli obiettivi di cui ai commi da 1 a 4, lo Stato, le Regioni, le Pro‑ vince autonome e gli enti locali esercitano i pote‑ ri e le funzioni di rispettiva competenza in mate‑ ria di gestione dei rifiuti in conformità alle dispo‑ sizioni di cui alla Parte quarta del presente decre‑ to, adottando ogni opportuna azione ed avvalen‑ dosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d’intesa anche speri‑ mentali, di soggetti pubblici o privati. 6. I soggetti di cui al comma 5 costituiscono, al‑ tresì, un sistema compiuto e sinergico che armo‑
nizza, in un contesto unitario, relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle norme tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi di certificazione attinenti direttamente o indiret‑ tamente le materie ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i cri‑ teri e con le modalità di cui all’articolo 195, com‑ ma 2, lettera a), e nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle norme e delle rego‑ lazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, previste dalle di‑ rettive comunitarie e relative norme di attuazio‑ ne, con particolare riferimento alla legge 21 giu‑ gno 1986, n. 317 (2). 7. Le Regioni e le Province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tute‑ la dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nel‑ la Parte quarta del presente decreto entro un an‑ no dalla data di entrata in vigore della presen‑ te disposizione. 8. Ai fini dell’attuazione dei principi e degli obiet‑ tivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte quarta del presente decreto, il Ministro dell’am‑ biente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi del supporto tecnico dell’Istituto supe‑ riore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), senza nuovi o maggiori oneri per la fi‑ nanza pubblica.
Legislazione norme nazionali Dlgs 152/2006 – Parte quarta
disciplinano la gestione di determinate catego‑ rie di rifiuti. 2. Le Regioni e le Province autonome adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di tute‑ la dell’ambiente e dell’ecosistema contenute nella Parte quarta del presente decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso. 2‑bis. Ai fini dell’attuazione dei principi e de‑ gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla Parte quarta del presente decreto, il Ministro può avvalersi del supporto tecnico dell’Ispra – Istitu‑ to superiore per la protezione e la ricerca ambien‑ tale, senza nuovi o maggiori oneri né compen‑ si o indennizzi per i componenti dell’Ispra –Isti‑ tuto superiore per la protezione e la ricerca am‑ bientale.
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Cambia in modo sostanziale, per la seconda volta in quattro anni, il regime della gestione dei rifiuti. La recente rimodulazione delle norme relative (avvenuta con il Dlgs 3 dicembre 2010, n. 205), modifica profondamente il Dlgs 3 aprile 2006, n. 152 (cd. “Codice ambientale”) e si è resa necessaria per attuare la direttiva 2008/98/Ce. Il decreto opera con la tecnica legislativa della novella; pertanto, il riferimento normativo rimane fermo al testo del Dlgs 152/2006. A parte le modifiche delle regole di base, si introducono concetti radicalmente nuovi (es. “preparazione per riutilizzo” e “riutilizzo”) che aprono una nuova era giuridica e gestionale, nella quale il confronto tra imprese e Pubblica amministrazione (comprensiva di Autorità di controllo e Magistratura) sarà quantomeno serrato. La versione originale del “Codice” entrava in vigore all’esito della XIV Legislatura, la prima importante modifica (Dlgs 4/2008) arrivava “sul filo di lana” della XV Legislatura. Questa ultima modifica arriva, invece, nel bel mezzo della XVI Legislatura, in un momento tutt’altro che facile e denso di incognite sotto il profilo istituzionale. Tale precisazione non è di poco conto, perché la strumentazione successiva del nuovo provvedimento necessita della regìa attenta ed accurata del Ministero dell’ambiente: dai decreti sui sottoprodotti ai criteri per l’“Endof-waste”, dalla disciplina specifica della responsabilità estesa del produttore alla implementazione coordinata del Sistri alle norme per la preparazione per il riutilizzo. In difetto di tale regìa, l’articolato e complesso sistema potrebbe inclinarsi ed incrinarsi in un settore già così provato dalle derive localiste. In occasione di questa significativa riformulazione della disciplina, la Rivista “Rifiuti-Bollettino di informazione normativa” propone un numero speciale dedicato alla Parte quarta del Dlgs 152/2006. Il testo è aggiornato, ovviamente, non solo con le recenti modifiche introdotte dal Dlgs 205/2010, ma anche con tutte quelle minute e numerosissime variazioni intervenute fin dal 2006 ad opera di tante fonti primarie in grado di “aggiustare il tiro” e di cui, spesso, si rischia di perdere la memoria. Il testo qui pubblicato è anche arricchito da un poderoso apparato di note che consente la puntuale contestualizzazione di tutta la normativa correlata. Inoltre, come è nelle tradizioni della Rivista, al testo annotato, si aggiunge un ampio repertorio di analisi e interpretazioni, per indirizzare gli operatori nella lettura e nell’applicazione delle principali innovazioni apportate: dagli aspetti tecnico-giuridici più controversi all’attuazione delle procedure previste, con particolare attenzione alla fase di delicata transizione tra il sistema pregresso e quello attuale (anche quando la norma tace) senza dimenticare il nuovo sistema sanzionatorio declinato per il Sistri. Gli autori impegnati sono tra i maggiori esperti nazionali nel settore: Fabio Anile, Corrado Carrubba, Massimo Centemero, Sonia D’Angiulli, Simona Faccioli, Paola Ficco, Leonardo Filippucci, Pasquale Fimiani, Alessandro Geremei, Maria Letizia Nepi, Eugenio Onori, Claudio Rispoli, Gabriele Taddia.