Fisco amico per musicisti e artisti. Seconda edizione (anteprima)

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Progetto grafico e redazione: Samuele Pellizzari Artwork di copertina: Chiara Di Vivona Curatore editoriale: Pino Pignatta Proprietà per tutti i Paesi: Edizioni Curci S.r.l. – Galleria del Corso, 4 – 20122 Milano Prima edizione © 2018 by Edizioni Curci S.r.l. – Milano Seconda edizione © 2021 by Edizioni Curci S.r.l. – Milano Tutti i diritti sono riservati EC 12249 / ISBN: 9788863953510 www.edizionicurci.it Prima stampa della seconda edizione in Italia nel 2021 da Press Up S.r.l. – Roma


Ai miei meravigliosi figli Gianmarco e Grazia, colonna sonora della mia vita.

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Indice

Introduzione 13 CAPITOLO 1 Professione musicista 1.1 Inquadramento professionale del musicista 1.2 Inquadramento giuridico del musicista 1.1.2 Gli sbocchi professionali del musicista

CAPITOLO 2 L’attività occasionale di artista: regole per operare senza partita Iva 2.1 Il lavoro dell’artista senza partita Iva 2.1.1 Che cos’è la Prestazione Occasionale

2.2 Differenza tra “lavoro occasionale” e “lavoro autonomo occasionale”

27 2.2.9 Come vengono pagati i PrestO al lavoratore 27

15

2.2.10 b Il Libretto Famiglia, chi lo può utilizzare 28

15

2.2.11 Libretto Famiglia: dove si acquista – Valore dei buoni

15 16

18 18 19 21

2.2.1 A Le Prestazioni Occasionali (PrestO e Libretto Famiglia)

21 2.2.2 Lavoro Occasionale: quali lavori sono inclusi 22 2.2.3 a PrestO: Contratto di Prestazioni Occasionali, chi lo può utilizzare

2.2.8 PrestO: comunicazione di revoca della Prestazione

2.2. 4 PrestO: casi di divieto di utilizzo

23 24

2.2.5 PrestO: dove si acquistano i buoni lavoro – Valore dei buoni

25

2.2.6 PrestO: Amministrazioni Pubbliche e Prestazioni Occasionali

25

2.2.7 PrestO: obbligo di comunicazione all’INPS della Prestazione Occasionale

26

28

2.2.12 PrestO e Libretto Famiglia: limiti da osservare per i compensi erogati o percepiti 29 2.2.14 Sanzioni

30 30

2.2.15 Musicisti, quando utilizzare i PrestO o il Libretto Famiglia

31

2.2.16 B Prestazioni di Lavoro autonomo Occasionale

31

2.2.17 Sottoscrivere il contratto di lavoro autonomo occasionale

34

2.3 Cosa succede se si superano €5.000 di volume di affari l’anno

35

2.2.13 PrestO e Libretto Famiglia: regole comuni

2.4 La “Ricevuta per Prestazione di lavoro autonomo Occasionale” e la ritenuta d’acconto 36 2.5 Prestazioni effettuate nei confronti di privati non titolari di partita Iva

38

2.6 Quando si devono dichiarare i redditi da Prestazioni di lavoro autonomo Occasionale 39 DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

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6  | Indice

CAPITOLO 3 La previdenza dei musicisti e degli artisti: l’INPS ex ENPALS, il certificato di agibilità e flusso UNIEMENS 45 3.1 I contributi previdenziali: che cosa sono e come vengono calcolati 45 3.1.1 Contributi previdenziali: quali tipi 46 3.1.2 Chi riscuote i contributi 48 3.2 L’ex ENPALS: che cos’è e come funziona 3.2.1 I contributi previdenziali dei lavoratori dello spettacolo: l’INPS ex ENPALS 3.2.2 I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) 3.2.3 Categorie di lavoratori dello spettacolo obbligati all’iscrizione all’ex ENPALS 3.2.4 Il flusso UNIEMENS

3.3 La figura del “lavoratore autonomo esercente attività musicale” 3.3.1 Quando entra in gioco l’ex ENPALS 3.3.2 Il certificato di agibilità 3.3.3 Chi è tenuto a richiedere il certificato di agibilità 3.3.4 Come funziona il certificato di agibilità 3.3.5 Esonero dal certificato di agibilità per le persone fisiche 3.3.6 Abolito il certificato di agibilità anche per una ristretta fascia di imprese dello spettacolo – Legge di bilancio 2018

48 48 50 50 54 55 55 56 56 57 59

61 3.3.7 Certificato di agibilità: sanzioni 63 3.3.8 Ricongiunzione contributi INPS ed ex ENPALS 63 CAPITOLO 4 Il lavoro autonomo del musicista: le cooperative di e per artisti

65

4.1 Il lavoro autonomo di musicista: aspetti generali 65 4.1.1 Musicista senza partita Iva: Prestazione di lavoro autonomo Occasionale

66

4.1.2 Musicista con partita Iva: attività prevalente e continuativa

67

4.1.3 Gruppo musicale che si costituisce in Associazione culturale, attività mista

67

4.1.4 Aderire a una Cooperativa facilita la vita dei musicisti-artisti

69

4.1.5 Aderire a una Cooperativa già esistente: i vantaggi per i professionisti dello spettacolo 70 4.1.6 Quali sono i servizi che mette a disposizione la Cooperativa 71 4.1.7 Quanto costa aderire a una società Cooperativa

4.2 Costituzione di una Piccola Società Cooperativa tra musicisti-artisti

71

4.2.1 I soci della Piccola Società Cooperativa

72 73

4.2.2 Passaggi per la costituzione di una Piccola Società Cooperativa

73

4.2.3 Vantaggi fiscali della Piccola Società Cooperativa

74

4.2.4 Modello giuridico delle Cooperative

74

4.2.5 La Cooperativa ha una gestione amministrativa più snella rispetto agli altri tipi di società

74

4.2. 6 Cooperativa: il concetto di “scambio mutualistico”

75

4.2.7 Cooperativa: costi per la costituzione e quote di capitale da versare

75

4.2.8 Cooperative: tre tipologie

76

Art. 21 Legge 266/1997 (Legge Bersani): Piccola Società Cooperativa

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Indice  | 7

CAPITOLO 5 Aprire la partita Iva. Lavoro dipendente e partita Iva 77 5.1 Aprire la partita Iva: aspetti generali

77 5.1.1 Apertura della partita Iva: soggetti obbligati 77 5.1.2 Partita Iva e volume d’affari 78 5.1.3 Come aprire la partita Iva 78 5.1.4 Quando si apre la partita Iva dobbiamo indicare il Codice ATECO 5.1.5 Quanto costa aprire la partita Iva

79 80

5.1.6 In fase di apertura si può scegliere il regime fiscale

80

5.2 Il lavoratore e la partita Iva 5.2.1 A Aprire la partita Iva: quando è veramente necessario 5.2.2 B Aprire la partita Iva: obblighi verso il datore di lavoro, comunicazione e patto di non concorrenza 5.2.3 C Aprire la partita Iva: differenza nell’essere un lavoratore dipendente nel settore privato o nel settore pubblico 5.2.4 Il patto di esclusività nel pubblico impiego: eccezioni 5.2.5 Dipendente pubblico con partita Iva: regole da osservare

5.3 Lavoro dipendente e partita Iva: disciplina fiscale 5.3.1 Lavoro dipendente e partita Iva in regime forfettario: limiti 5.3.2 Lavoro dipendente e partita Iva in regime ordinario (semplificato): nessun limite

81 81 82 83 84

CAPITOLO 6 Il musicista e la partita Iva. Regimi contabili – Il regime forfettario

90

6.1 Partita Iva e codice attività del musicista 90 6.2 Regime contabile: quale scegliere

91

6.3 A Regime contabile semplificato

92 93 6.3.2 Regime semplificato: vale il principio di cassa 93 6.3.1 Regime semplificato: libri obbligatori

6.3.3 Regime contabile semplificato: la fattura del musicista 94 6.3.4 Regime contabile semplificato: chi è tenuto al versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi previdenziali del musicista 94

6.4 B Regime contabile ordinario

95 6.4.1 Regime contabile ordinario: libri obbligatori 96 6.4.2 Regime contabile ordinario: vale il principio di competenza 97 6.4.3 Regime contabile ordinario: la fattura del musicista 97 6.4.4 Regime contabile ordinario: chi è tenuto al versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi previdenziali del musicista? 97

85

99 6.5.1 Regime forfettario: vale il principio di cassa 99 6.5.2 Regime forfettario: problema dei costi 100

85

6.5.3 Regime forfettario: condizioni, requisiti di accesso

86 87

5.4 Lavoro dipendente e partita Iva: i contributi previdenziali

88

5.5 Esonero dall’iscrizione alla Gestione Commercianti: requisiti

89

6.5 C Regime forfettario: Flat Tax 15%

100 101 103

6.5.4 Regime forfettario: cause di esclusione 6.5.5 Regime forfettario: vantaggi 6.5.6 Regime forfettario: vantaggio ulteriore per le startup 104 6.5.7 Regime forfettario: semplificazioni in materia Iva 105 6.5.8 Accesso al regime forfettario per i contribuenti già in possesso di partita Iva 106

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6.5.9 Regime forfettario: obblighi ed esoneri 107 6.5.10 Regime forfettario: la fattura del musicista 108 6.5.11 Regime forfettario: chi è tenuto al versamento delle ritenute d’acconto e dei contributi previdenziali del musicista 110 6.5.12 Regime forfettario: coefficiente di redditività e reddito imponibile 112 6.5.13 Regime forfettario: i coefficienti di redditività e Codici ATECO 6.5.14 Regime forfettario: sintesi per i musicisti forfettari 6.5.15 Regime forfettario: che cosa succede se si superano i 65.000 € di ricavi

6.6 Regime forfettario: contributi previdenziali INPS più leggeri, ma non per tutti

113 114 115

116

6.6.1 Contributi agevolati INPS: come chiedere il beneficio

116

6.6.2 Contributi agevolati INPS: requisiti dei destinatari

117

6.7 Docente di lezioni private: Flat Tax 15% 118 6.7.1 Lavorare come docente di musica privato: che cosa dice la legge 119 6.7.2 Insegnante privato di musica: come aprire la partita Iva e Codice Attività 119 6.7.3 Aprire la partita Iva come docente di musica avendo un contratto da dipendente 120 6.7.3 Insegnante privato di musica con partita Iva: i contributi previdenziali 121

6.8 I musicisti e la Posta Elettronica Certificata (PEC) 6.9 La Fattura Elettronica: obbligo nei confronti degli Enti Pubblici 6.9.1 Che cos’è e come funziona la fatturazione elettronica

122 124 124

6.9.2 Soggetti obbligati e soggetti esonerati dalla fatturazione elettronica

6.10 Artisti italiani all’estero: il problema della doppia tassazione

125

6.10.1 Musicisti: redditi prodotti all’estero

126 126

CAPITOLO 7 I rimborsi spese per il musicista e tutti i lavoratori dello spettacolo

130

7.1 Aspetti generali

130

7.2 I rimborsi spese: casistica

130

7.3 I rimborsi spese e le indennità: aspetti fiscali e previdenziali

132

7.3.1 A I rimborsi spese e le indennità dei lavoratori subordinati: aspetti fiscali e previdenziali 133 7.3.2 B I rimborsi spese e le indennità dei lavoratori autonomi occasionali: aspetti fiscali e previdenziali 134 7.3.3 C I rimborsi spese e le indennità dei lavoratori autonomi professionali: aspetti fiscali e previdenziali 140

CAPITOLO 8 L’Iva nel settore dello spettacolo 8.1 Iva: che cos’è, soggetti Iva e aliquote in vigore

146 146

8.1.1 Iva: i tre presupposti per l’applicazione dell’imposta 147 8.1.2 Classificazione delle operazioni Iva: imponibili, non imponibili, esenti ed escluse 148

8.2 Disciplina Iva nel mondo dello spettacolo: casistica

150

Risoluzione n. 257/E/2008 dell’Agenzia delle Entrate

155

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Indice  | 9

CAPITOLO 9 Il diritto d’autore nella musica

162

9.1 Il diritto d’autore nella musica

162

9.2 A Il diritto d’autore: la tutela degli autori

9.7 I Contratti: regole generali per la cessione dei diritti d’autore 190

163

9.2.1 Come nasce il diritto d’autore su un brano musicale

9.7.1 Regole generali per la sottoscrizione di un contratto per la cessione dei diritti d’autore 191

164

9.8 I contratti per la cessione dei diritti d’autore 192

9.2.2 In Italia la fissazione non è necessaria per proteggere il diritto d’autore di una musica 165

9.8.1 I contratti per la cessione dei diritti d’autore: il Contratto di Esecuzione di Opere Musicali 192

9.2.3 Il carattere creativo dell’opera musicale: requisiti di originalità e novità

165

9.2.4 Il diritto d’autore: i vari tipi di opere che esigono tutela

167

9.3 B Il diritto d’autore: la tutela delle opere 9.3.1 Quali sono le opere musicali tutelate dalla Legge sul diritto d’autore

171

9.3.2 Diritto d’autore: la composizione

172 172

9.3.3 Diritto d’autore: le Variazioni Musicali e le Opere Derivate

173

9.3.4 Diritto d’autore: il Campionamento

174

9.3.5 Diritto d’autore: i sottofondi musicali, l’uso pubblicitario e le sincronizzazioni

175

9.4 I Diritti d’Autore nella musica

177

9.4.1 A I diritti d’autore nella musica: i Diritti Morali

177

9.4.2 B I diritti d’autore nella musica: i Diritti Patrimoniali

179

9. 5 I Diritti Connessi

186

9. 6 La durata del diritto d’autore e dei diritti connessi nella musica 187 9.6.1 Quando scade il diritto d’autore per le opere realizzate da più persone

188

9.6.2 La durata dei diritti connessi al diritto d’autore nella musica

188

9.8.2 I contratti per la cessione dei diritti d’autore: il Contratto di Edizione Musicale 194 9.8.3 I contratti per la cessione dei diritti connessi al diritto d’autore: il Contratto Discografico 196 9.8.4 I contratti per la cessione dei diritti connessi al diritto d’autore: il Contratto di Vendita di Master 198

9.9 La trasmissione mortis causa dei diritti d’autore 199 CAPITOLO 10 Utilizzazione economica dei diritti d’autore, d’immagine e di replica: aspetti fiscali e previdenziali

201

10.1 Redditi da diritto d’autore, d’immagine e di replica: aspetti generali e inquadramento giuridico 201 10.2 Redditi da diritto d’autore: aspetti fiscali in base al soggetto percettore

205

10.3 Redditi da diritto d’autore: aspetti fiscali in base al regime contabile

208

10.3.1 Redditi da diritto d’autore: regime fiscale del lavoratore autonomo occasionale 208 10.3.2 Redditi da diritti d’autore: lavoratore autonomo in regime forfettario

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210


10  | Indice

10.3.3 Redditi da diritti d'autore: lavoratore autonomo professionista in regime normale

11.6.2 Attività a pagamento verso terzi non soci 241

212

10.4 Redditi da diritti d'autore: regime Iva 214 10.5 Redditi da diritto d’immagine: trattamento fiscale e Iva

216

10.4 Redditi da diritti d'autore, d’immagine e di replica: aspetti previdenziali 217 10.5 Compensi per diritti d’autore: le sanzioni per omessa dichiarazione CAPITOLO 11 I musicisti e le associazioni. Le nuove regole del Terzo Settore 11.1 L’ associazionismo: aspetti generali 11.1.1 Che cosa significa no-profit 11.1.2 Differenza tra Associazione riconosciuta e non riconosciuta

220

11.7 Definizione di Associazione culturale 242 11.8 Quando un’Associazione culturale deve aprire la partita Iva

243

11.9 Le Associazioni: agevolazioni e regimi fiscali

244

11.9.1 Le Associazioni: agevolazioni fiscali in relazione alle attività rivolte ai soci o ai non soci

11.10 Come si possono finanziare le Associazioni 11.10.1 Che cos’è il 5 per mille

222 222 223 224

245 247 248

11.11 Il Circolo: aspetti organizzativi e burocratici

249

11.12 Le Fondazioni

252

11.12.1 Quali sono le agevolazioni per le Fondazioni

255

11.12.2 Vantaggi fiscali delle Fondazioni

255

11.2 Come si costituisce un’Associazione

225

11.2.1 Qual è il significato di atto costitutivo e statuto sociale

226

11.13 Differenza tra Associazione e Fondazione

256

228 230

11.14 Modello EAS: che cos’è e chi è obbligato alla presentazione

257

231

11.15 La Riforma del Terzo Settore: le principali novità

11.2.2 Quali sono gli organi sociali delle Associazioni 11.2.3 Elementi dell’Associazione

11.3 Le entrate ordinarie degli Enti associativi 11.4 Libri sociali delle Associazioni 11.4.1 Libri contabili delle Associazioni

11.5 Classificazione degli Enti no-profit

233 234 234

11.6 Compensi ai soci e a terzi non soci che svolgono attività in favore dell’Associazione 235 11.6.1 Attività a pagamento verso i soci 241

11.15.1 Quali sono gli Enti del Terzo Settore 11.15.2 Le attività svolte dagli ETS che danno accesso al RUNTS 11.15.3 ETS: divieto di distribuzione degli utili 11.15.4 Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): chi ha diritto all'iscrizione 11.15.5 Le scritture contabili e il bilancio degli ETS

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258 259 260 262 263 263


Indice  | 11

11.15.6 Gli ETS e l’obbligo del bilancio sociale, solo oltre certi limiti di entrate 11.15.7 Gli ETS: il lavoro ordinario e di volontariato 11.15.8 Gli ETS e la personalità giuridica 11.15.9 Gli ETS e l’organo di controllo 11.15.10 Gli ETS iscritti al RUNTS: vantaggi finanziari e fiscali 11.15.11 Le donazioni agli ETS: trattamento fiscale

11.16 La convenienza o meno di diventare un Ente del Terzo Settore (ETS) CAPITOLO 12 Il musicista e l’e-commerce

264

12.3 E-commerce diretto e indiretto: differenze 283

267 270

12.3 Mini One Stop Shop (MOSS): semplificazioni ai fini dell'imposizione Iva

270

272 272

12.1.1 I servizi che rientrano nel commercio elettronico diretto che riguardano i musicisti

273

12.1.3 Che cosa è un marketplace 12.1.4 I vantaggi di essere su un marketplace

12.2.1 Quanto costa aprire un e-commerce

278 282

265 266 266

1 2.1 Il commercio elettronico di servizi: aspetti generali

12.1.2 E-commerce per la vendita dei brani musicali

12.2 Il musicista e l’e-commerce: aspetti fiscali e previdenziali

275 276 277

285

12.3.1 Regole della normativa Moss per il commercio diretto e indiretto 287 12.3.2 Regime MOSS: vantaggi, ma regime fiscale opzionale in Europa 288

12.4 E-commerce: iscrizione al Vat information exchange system (VIES) per tutte le partite Iva che effettuano operazioni intra-UE 289 12.4.1 Come ci si iscrive al VIES 289 Glossario dei termini economico-fiscali più ricorrenti 291 Bibliografia e sitografia

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Introduzione

Benvenuti nella seconda edizione di Fisco amico per musicisti e artisti, il primo manuale che, con ricchezza di informazioni, affronta gli aspetti fiscali della figura del musicista, ma anche di tutti i lavoratori dello spettacolo, in maniera semplice e divulgativa. Quando scrivo i miei manuali sento la necessità di offrire uno strumento che aiuti nella crescita lavorativa e personale. Essere consapevoli di come funzionano le regole fiscali applicate ai compensi percepiti e capire l’importanza della contribuzione previdenziale, significa pensare al nostro futuro. Così, quando parliamo di “opere dell’ingegno”, dobbiamo fare nostro un concetto: il “diritto d’autore” è, appunto, “un diritto” che va tutelato e difeso! L’attività del musicista si può sviluppare in una miriade di campi e di settori: la si può svolgere occasionalmente per passione, oppure in modo abituale da lavoratore dipendente o da libero professionista. Nel primo caso non serve aprire una partita Iva, se si rispettano livelli minimi di compensi percepiti; mentre fare il musicista in maniera abituale, professionale e autonoma implica l’apertura di una posizione Iva. Da questa differenza scaturisce un diverso trattamento, sia fiscale sia contributivo. Quando un musicista inizia a ottenere riscontri economici dalla propria attività, sorge tutta una serie di questioni relative agli adempimenti legali (mi riferisco ai diritti d’autore), fiscali e previdenziali che indubbiamente sono complessi per chi non mastica questi argomenti tutti i giorni. Cercherò di dare una spiegazione ai principali dubbi che molti artisti in campo musicale si pongono, tenuto conto che dal punto di vista giuridico e fiscale le attività svolte abitualmente dai musicisti si identificano oggi nella figura del “lavoratore autonomo esercente attività musicale”. Si tratterà anche dell’associazionismo, nei suoi vari aspetti, considerando sia la vecchia normativa sia la Riforma del Terzo Settore in evoluzione dal 2017. Il manuale, che nella maggior parte dei casi è consultato solo per l’argomento di interesse, volutamente riporta in più capitoli uno stesso concetto al solo fine di facilitare i collegamenti necessari alla comprensione del testo. In coda al libro il lettore trova un glossario con i termini fiscali più utilizzati negli argomenti trattati. Molti documenti fac-simile utili per lo svolgimento dell’attività di musicista, sono scaricabili nella sezione download del sito www.fiscoamicopertutti.it © 2021 by EDIZIONI CURCI S.r.l. – Tutti i diritti sono riservati


ATTENZIONE! – Tutte le indicazioni fornite in questo volume potrebbero subire modifiche per effetto di provvedimenti successivi. Gli indirizzi web e i riferimenti sottolineati nel testo corrispondono a link attivi nella versione digitale del libro, accessibile tramite CurciCode (vedi p. 2) dove verranno anche pubblicati eventuali aggiornamenti. Si invita inoltre a consultare: www.agenziaentrate.gov.it, www.INPS.it, www.SIAE.it, www.fiscoamicopertutti.it AVVERTENZA PER IL LETTORE! – Questo volume ha scopo orientativo-informativo e non costituisce una guida operativa. Per una consulenza personalizzata si invita il lettore a contattare un professionista o la stessa autrice su www.fiscoamicopertutti.it. © 2021 by EDIZIONI CURCI S.r.l. – Tutti i diritti sono riservati


CAPITOLO 1

Professione musicista

1.1 Inquadramento professionale del musicista Non sempre siamo abituati a riflettere su cosa significhi il termine “musica”. Spesso diamo per scontata la definizione di Jean-Jacques Rousseau: «L’arte di combinare i suoni in maniera piacevole all’orecchio»; o non riteniamo necessario approfondire l’argomento perché pensiamo che la musica sia un divertimento spensierato, un passatempo, qualcosa che crediamo di conoscere attraverso il nostro sentimento, un’arte riservata ai professionisti (cantanti lirici, cantanti pop, jazzisti, rockettari, etc.). Quello che invece si invita a considerare è che intorno alla parola “musica” gira un mondo di non poco conto. Il lavoro di musicista è identificato come una vera e propria professione. L’arte dei suoni è tutt’altro che un divertimento, non è qualcosa che riguarda solo “i sentimenti”, né è solo un prodotto commerciale. Per i lettori di questo manuale è necessario cominciare a ragionare attorno all’identità giuridica della figura del musicista.

1.2 I nquadramento giuridico del musicista RIFERIMENTO LEGISLATIVO – Art. 2222 e seguenti Codice civile Il musicista è per definizione un artista che svolge un’attività classificabile tra quelle di lavoro autonomo, equivalente a una qualsiasi altra professione intellettuale: se ha la partita Iva è un libero professionista.

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16  |  Capitolo 1

Per inquadrare la collocazione giuridica del musicista, andiamo a vedere cosa detta il Codice civile. PILLOLE DI FISCO! – L’art. 2222 – Contratto d’opera – parla del lavoratore autonomo, e quindi del libero professionista, «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Il libero professionista è un lavoratore autonomo che svolge un’attività economica a favore di terzi, volta alla prestazione di servizi mediante lavoro intellettuale. È innegabile che nell’attività del musicista è prevalente una componente intellettuale o, se vogliamo, artistica e creativa che non si riscontra nella figura dell’imprenditore (di cui agli articoli 2082 e 2195 del C.C.), dove la capacità di produrre è subordinata all’impiego di beni strumentali, di forza lavoro, di fonti di finanziamento e lo scopo fondamentale è lo scambio di beni e servizi. Tutto ciò non accade nel caso degli artisti, che possono contare prevalentemente sul proprio bagaglio culturale, professionale, sull’estro e sulla creatività. Elementi legati più a variabili intellettuali e psicologiche che materiali. L’inquadramento giuridico così descritto si rispecchia interamente nella relativa disciplina fiscale, che ripropone regole e regimi ben distinti per i lavoratori autonomi (artisti e professionisti) e per gli imprenditori. Da tener presente che nel settore dello spettacolo la contribuzione previdenziale dei lavoratori non cambia se il rapporto di lavoro è di tipo subordinato, parasubordinato o autonomo, salvo le eccezioni espressamente indicate dalla normativa. L’Ente che si occupa di assicurare i lavoratori dello spettacolo è l’ex ENPALS, gestita oggi dall’INPS.

1.1.2 G li sbocchi professionali del musicista Due sono, a grandi linee, i ruoli di un musicista: • artistico: il musicista, al momento dello spettacolo, deve dimostrare le proprie capacità esecutive e di arrangiamento, oltre a quelle più creative che garantiscono una efficace comunicazione con il pubblico. In questo senso l’esecutore deve tener presente il cambiamento delle tendenze del pubblico, aggiornandosi continuamente sui suoi gusti. • manageriale: il musicista deve pensare anche all’attività promozionale che, se a inizio carriera viene svolta in prima persona, in seguito è generalmente affidata a un manager che procura i contatti con i gestori dei locali e ottiene gli ingaggi. Ma attività promozionale è anche la cura dei “social”, © 2021 by EDIZIONI CURCI S.r.l. – Tutti i diritti sono riservati


Professione musicista  | 17

ossia tutti i moderni mezzi di comunicazione che oggi hanno quasi soppiantato del tutto la pubblicità cartacea. Ci riferiamo a Facebook, Pinterest, Instagram, Twitter, YouTube… che con un semplice “post” avvicinano, quasi in tempo reale, il pubblico interessato. I musicisti, rispetto all’ambito lavorativo, si dividono in due gruppi di pensiero: 1 • coloro che vogliono intraprendere la carriera da lavoratore autonomo, per cui: • si può aprire partita Iva individuale; • ci si può mettere in società; • si può costituire un’associazione, una fondazione, un circolo; • si può costituire una cooperativa di musicisti (si pensi alle grandi orchestre); 2 • coloro che, non amando troppo la burocrazia, preferiscono i canali tradizionali del lavoratore dipendente per cui optano per: • l’insegnamento; • l’orchestra. Nei prossimi capitoli si cercherà di delineare le principali questioni di carattere fiscale delle attività dai musicisti, inquadrati soprattutto come lavoratori autonomi, ricordando però che un’attenta e preliminare analisi della situazione da parte di un professionista esperto della materia fiscale eviterà all’artista di commettere errori.

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CAPITOLO 2

L’attività occasionale di artista: regole per operare senza partita Iva

2.1 Il lavoro dell’artista senza partita Iva È possibile per un artista lavorare senza partita Iva? È la domanda che maggiormente mi rivolgono i musicisti e gli artisti sull’argomento lavoro occasionale. La risposta non può che essere affermativa: lavorare senza partita Iva è possibile ma solo a determinate condizioni: • l’attività non deve essere svolta in modo professionale, cioè deve mancare di organizzazione; • l’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica e sporadica; • non deve esserci coordinazione del lavoro e impiego di mezzi, cioè non deve trattarsi di attività di impresa; • il volume d’affari annuo di compensi percepiti non deve superare i 5.000€ netti l’anno. Come si comprende facilmente, il lavoro senza partita Iva non può che essere qualcosa di temporaneo, utilizzabile fino a quando l’attività non assume la caratteristica di abitualità e professionalità. Questo significa che tutti coloro che vogliono emettere la “ricevuta generica” o “ricevuta per prestazioni occa­ sionali” perché non titolari di partita Iva, lo possono fare fino a 5.000€ netti annui, facendo attenzione a operare con i requisiti visti in precedenza per non incorrere in sanzioni, con la conseguente richiesta di apertura di partita Iva da parte dei verificatori dell’Agenzia delle Entrate.

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La famosa soglia dei 5.000€ di attività senza partita Iva non è una regola. Infatti, non c’è alcun riferimento normativo relativo a questo limite che, ribadiamo, è valido solo se si osservano i requisiti di cui sopra. Per questo motivo è sbagliato considerare le prestazioni occasionali solo in base al volume dei compensi percepiti in un anno solare, prescindendo dalla professionalità e sporadicità delle prestazioni. ATTENZIONE! – Fino al 2015 le Prestazioni Occasionali si caratterizzavano essenzialmente per due requisiti introdotti con la Legge Biagi: • durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno; • compenso non superiore a €5.000 netto da ogni committente. La Legge Biagi è stata abrogata a partire dal 25 giugno 2015, giorno di entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015. Tale norma è il quarto dei decreti applicativi che fanno parte del cosiddetto “Jobs Act“, la legge delega per la riforma del lavoro. Tale disposizione ha, sostanzialmente, abrogato la Prestazione Occasionale con le caratteristiche sopra indicate (durata e limite di compensi). Oggi, l’unica disciplina giuridica che definisce le Prestazioni Occasionali è l’articolo 2222 del codice civile.

2.1.1 C he cos’è la Prestazione Occasionale RIFERIMENTO LEGISLATIVO – Articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 coordinato con la Legge di conversione n. 96/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017 (riportato integralmente alla fine del presente capitolo). Per “Prestazione Occasionale” si intende qualsiasi attività di lavoro caratterizzata: • dall’assenza di continuità, ossia un’attività sporadica, episodica e non abituale, • e di coordinamento, cioè svolta al di fuori di un’azienda o comunque fuori da un ciclo produttivo. Le attività di lavoro eseguite in maniera del tutto occasionale, rappresentano uno degli aspetti fiscali di maggiore interesse tra i contribuenti senza partita Iva e soprattutto tra musicisti, in quanto permettono di effettuare accanto alla propria attività lavorativa principale (da dipendente o di lavoratore autonomo), un’attività professionale saltuaria e occasionale, con obblighi fiscali minimi nel rispetto dei limiti e delle regole della normativa nazionale.

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È tipico il caso di un lavoratore autonomo come un medico, un architetto, o un dipendente che, per pura passione della musica, la sera si trova insieme ad amici a suonare nei locali, si esibisce in occasione di uno spettacolo, di un matrimonio, di un compleanno e via dicendo. In questo caso, l’attività del tutto sporadica consente al lavoratore di non aprire una posizione Iva o un secondo codice attività ma di poter usufruire di tre vie: 1 • il sistema dei “buoni lavoro”, i PrestO: la disciplina fiscale è quella relativa al lavoro assimilato al lavoro dipendente. Questo sistema è previsto dalla normativa vigente relativa alle Prestazioni Occasionali (Art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96). Il lavoratore riceve i “buoni lavoro” in base alle ore di lavoro svolte; 2 • il sistema di“lavoro autonomo occasionale”svolto nei confronti di titolari di partita Iva: la disciplina fiscale è quella relativa ai lavoratori autonomi. Nel caso di lavoro occasionale assimilato al lavoro autonomo professionale prestato nei confronti di titolari di partita Iva, si rilascia la “ricevuta per pre­ stazioni di lavoro autonomo occasionali” con la ritenuta d’acconto del 20%; 3 • il sistema di “lavoro autonomo occasionale” nei confronti dei privati non titolari di partita Iva: la disciplina fiscale è quella relativa ai lavoratori autonomi. Nel caso di lavoro occasionale prestato nei confronti dei privati (come nel caso del passante che acquista un nostro manufatto in un mercatino), si rilascia la “Ricevuta generica”. ATTENZIONE! – La prestazione occasionale non è l’alternativa alla partita Iva. In altre parole, non è la soluzione per fare attività professionali o commerciali senza dover pensare agli adempimenti fiscali. Niente di più sbagliato. Inoltre, l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 ha introdotto la disciplina sul lavoro occasionale, da non confondere con il “lavoro autonomo occasionale”, la cui normativa non ha subìto ancora variazioni. Ma, indipendentemente da ciò, la pratica occasionale dell’attività di musicista o artista è necessaria e utile a capire se è la strada giusta da percorrere in modo definitivo nella propria vita. Se così fosse, si potrà decidere di aprire la partita Iva, diventando professionisti del settore. È importante capire la distinzione tra lavoro occasionale e abituale perché ne deriva una differente trattazione fiscale: • l’esercizio dell’attività di musicista e artista come attività occasionale non necessita dell’apertura di una partita Iva; © 2021 by EDIZIONI CURCI S.r.l. – Tutti i diritti sono riservati


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• l’esercizio dell’attività di musicista e artista come attività abituale necessita dell’apertura di una partita Iva.

2.2 D ifferenza tra “lavoro occasionale” e “lavoro autonomo occasionale” Facciamo chiarezza sulla natura del lavoro occasionale. A Il lavoro occasionale, riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente le attività non abituali legate ad attività di tipo subordinato. In questo caso l’attività di lavoro non è autonoma, ma dipendente da un committente. Ne sono un esempio i giovani studenti che per aiutarsi economicamente fanno i baby sitter, i giovani che insegnano musica ai ragazzi recandosi in casa delle famiglie o i commessi dei fine settimana. Come si paga una prestazione di lavoro occasionale? Attraverso i voucher INPS o buoni lavoro (che sono andati a sostituire i vecchi voucher), che oggi sono di due tipologie: • Il PrestO, strumento utilizzato solo dalle imprese e dalle Pubbliche Amministrazioni; • Il Libretto Famiglia, strumento utilizzato solo dalle famiglie. B I l “lavoro autonomo occasionale” (regolato dell’art. 2222 del Codice Civile e dall’art. 67 del Tuir), riguarda i soggetti che svolgono esclusivamente attività non abituali e “professionali” di carattere intellettuale. Ci riferiamo a persone che non hanno obbligo di iscrizione ad albi o elenchi professionali e che svolgono occasionalmente l’attività. Ne sono un esempio i creativi, i musicisti e gli artisti che lavorano saltuariamente, l’amministratore di condominio che esercita l’attività soltanto nel proprio palazzo. Come si paga il lavoratore autonomo occasionale? Con il rilascio della “ricevuta per prestazioni occasionali”. Parleremo ampiamente di questi due tipi di lavoro occasionale.

2.2.1 A Le Prestazioni Occasionali (PrestO e Libretto Famiglia) Le nuove regole 2017 del Lavoro Occasionale (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017 coordinato con la Legge di conversione n. 96/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 144/2017), prevedono una particolare disciplina suddivisa

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a seconda del committente/datore di lavoro che andrà a richiedere la prestazione lavorativa. Non solo, ma ci sono anche dei riflessi ai fini contributivi per tutti coloro che, lavorando occasionalmente, hanno l’obbligo dell’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS o all’ INPS ex ENPALS se si parla di musicisti e lavora­ tori dello spettacolo, cosa che non era obbligatoria per le Prestazioni Occasionali precedenti all’attuale normativa. Da ora in poi il committente (datore di lavoro) sarà denominato “utilizzatore” e il lavoratore “prestatore”. Gli utilizzatori si dividono in due gruppi: 1 • imprese, professionisti, Pubblica Amministrazione e imprese agricole: questi soggetti, per le Prestazioni lavorative Occasionali e saltuarie ricorrono al nuovo contratto di Prestazioni Occasionali chiamato PrestO; 2 • i privati e le famiglie: questi soggetti, per le Prestazioni lavorative Occasionali e saltuarie, utilizzeranno il Libretto Famiglia.

2.2.2 L avoro Occasionale: quali lavori sono inclusi Al Lavoro Occasionale si può ricorrere in base al tipo di utilizzatore che ne fruisce. • Le imprese e i professionisti possono fruire del Lavoro Occasionale tramite l’utilizzo dei PrestO nella maggioranza dei settori produttivi e per molti tipi di lavoro. • Gli Enti della Pubblica Amministrazione possono utilizzare i PrestO nell’ambito dell’attività istituzionale, solo ed esclusivamente per: o progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali; o lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; o attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici o associazioni di volontariato; o organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative (queste attività interessano i musicisti e gli artisti in genere). • Privati e famiglie possono utilizzare il Lavoro Occasionale tramite il Libretto famiglia per svolgere:

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o piccoli

lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; o assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; o insegnamento privato supplementare (questo interessa i musicisti che impartiscono lezioni private a domicilio). Analizziamo singolarmente i due tipi di contratto: a il Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO) b il Libretto Famiglia.

2.2.3 a PrestO: Contratto di Prestazioni Occasionali, chi lo può utilizzare Il rapporto di Lavoro Occasionale oggi si formalizza con un vero e proprio Contratto di Prestazioni Occasionali: PrestO. È un contratto stipulato in forma telematica sulla piattaforma dell’INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e Pubblica Amministrazione), ­acquisisce Prestazioni di lavoro Occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo e pagandole anticipatamente all’Istituto di previdenza INPS, come succedeva con i vecchi voucher. Gli “utilizzatori” di questo contratto possono essere: • professionisti • lavoratori autonomi • imprenditori • associazioni • fondazioni e altri enti di natura privata • pubbliche amministrazioni Come si vede questo contratto non è utilizzato da famiglie e privati, che invece utilizzeranno il Libretto Famiglia. Regole per l’utilizzo dei PrestO: • per ogni prestatore è previsto il limite massimo di 280 ore lavorative nell’arco dell’anno, • gli utilizzatori non devono avere più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;

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• il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può essere mai inferiore a € 12,00 lordi, € 9,00 netti. • il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a € 36,00 netti (€ 48,00 lordi), pari al corrispettivo di quattro ore lavorative; FISCO AMICO! – I compensi sono erogati al prestatore direttamente dall’INPS e sono: • esenti da imposizione fiscale (vale a dire che sono esenti da IRPEF); • non incidono sul suo stato di disoccupato; • sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

2.2. 4 P restO: casi di divieto di utilizzo Il ricorso al Lavoro Occasionale non è sempre ammesso. È fatto divieto di utilizzare il PrestO nei seguenti casi: • per imprese e professionisti: o nei confronti di soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore; o da parte delle imprese che occupano più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato; o da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; o da parte delle imprese dell’edilizia o esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; o nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi; o oltre il limite di 280 ore nell’arco dello stesso anno civile. • per gli Enti della Pubblica Amministrazione: o oltre i vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale, fermo restando che l’utilizzo sia esclusivamente per esigenze temporanee ed eccezionali.

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Glossario dei termini economico-fiscali più ricorrenti A Abitazione principale Ai fini fiscali è l’abitazione posseduta in base a un diritto reale (proprietà, usufrutto, ecc.) e in cui il contribuente e/o i suoi familiari dimorano abitualmente. Per la normativa Imu l’abitazione principale è, salvo prova contraria, quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Accertamento È l’insieme delle attività svolte dall’agenzia delle Entrate, entro precisi termini di decadenza, per verificare la correttezza della base imponibile dichiarata e/o dell’imposta versata dal contribuente. Acconto È l’importo che il contribuente è tenuto a versare come anticipo dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Diversi tributi prevedono, a determinate condizioni, il pagamento dell’acconto. Fra i più comuni, le imposte sui redditi e l’Iva. Addizionali (imposte) Sono quote d’imposta destinate agli enti locali che vanno ad aggiungersi a quelle nazionali. Fra le più note, le addizionali, comunale e regionale, e l’Irpef. Aliquota È la percentuale da applicare alla base imponibile per determinare l’imposta. Può essere fissa (come nel caso dell’Ires) ovvero progressiva, che cresce all’aumentare della base imponibile (ad esempio, l’Irpef). Ammortamento È il procedimento attraverso il quale si ripartisce il costo di un’immobilizzazione in più anni: • materiale, che riguarda immobili, macchinari, attrezzature etc. • Immateriale, che riguarda brevetti, marchi, concessioni, ecc. La quota di ammortamento costituisce un componente negativo di reddito (costo). Artigiano Ai sensi dell’art. 2 e 3 della L.443/1985 è artigiano colui che: • «esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana, assumendosene la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi attinenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura

prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo»; • «nell’esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti (a titolo esemplificativo attività di installazione di impianti, attività di autoriparazione, servizi di pulizia, attività di estetista, attività di parrucchiere e barbiere ecc…) deve essere in possesso dei requisiti tecnico – professionali previsti da leggi statali». • «svolge un’attività avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, la prestazione di servizi escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali all’esercizio dell’impresa». Autocertificazione Dichiarazione che può essere prodotta in sostituzione delle normali certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione per attestare la propria situazione giuridica (luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, stato di famiglia, nascita di figli, posizione agli effetti degli obblighi militari, eccetera). Autotutela È il potere che ha ogni Pubblica Amministrazione di correggere un proprio errore senza necessità di una decisione del giudice. L’Agenzia delle Entrate, per quanto di sua competenza, può provvedere ad annullare o revocare un proprio atto illegittimo o infondato, su richiesta del contribuente o d’ufficio. Avviso di accertamento Atto mediante il quale l’ufficio fiscale notifica formalmente un addebito nei confronti del contribuente. B Base imponibile Valore sul quale si dovrà applicare l’aliquota per determinare l’imposta dovuta. Bene a uso promiscuo Bene utilizzato sia per l’esercizio dell’impresa o della professione che per finalità diverse. Rientra in tale categoria, ad esempio, l’auto utilizzata

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Bibliografia e sitografia

GIANLUCA ANSELMI, SILVIA VASTOLA, ALESSIO ERRICO, CARLO MARIANI, Spettacolo, Trento, Edizioni Seac, 2020 ALESSANDRO TONINA, Manuale del terzo settore, Trento, Edizioni Seac, 2019 CINZIA DE STEFANIS, ANTONIO QUERCIA, Enti no-profit. Manuale operativo, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2021 CARLO MASSARINI, IVANO SCOLIERI, Pianoforte, 7 note di armonia manageriale, Milano, Hoepli, 2019 FABIO DELL’AVERSANA, Manuale di diritto delle arti e dello spettacolo, Aprilia (LT), Aracne Editrice, 2015 FRANK J. BARRET, Disordine armonico, leadership e jazz, Settimo Milanese (MI), Edizioni Egea, 2013 GAIA TROISI, Diritto dello spettacolo, Milano, Franco Angeli Edizioni, 2017 GIOVANNI SCOZ, Il lavoro nello spettacolo. Aspetti contrattuali, fiscali e previdenziali, Milano, Edizioni IPSOA, 2013 ANDREA SIROTTI GAUDENZI, Il nuovo diritto d’autore, Santarcangelo di Romagna (RN), Maggioli Editore, 2018 LUCIO ARGANO, La gestione dei progetti di spettacolo. Elementi di project management culturale, Milano, Edizioni Franco Angeli, 2011 R. CURCU, Manuale operativo Iva, principi e regole per l’applicazione dell’imposta, Trento, Manuali Seac Edizioni, 2018 VALENTINA LO SURDO, L’arte del successo, promotore di te stesso, Milano, Edizioni Curci, 2019 VINCENZO D’ANDÒ, Enti non commerciali , Pozzuoli (NA) Sistemi Editoriali, 2018 www.agenziaentrate.gov.it www.assodeejay.it www.assolirica.it www.assomusica.org www.enpals.net

www.fiscoamicopertutti.it www.imprenditricioggi.gov.it www.inail.it www.INPS.it www.siae.it

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