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LEZIONE 4 Le forme di governo

Si è verificato uno stato di emergenza

Il 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) annunciava “l’emergenza sanitaria globale” causata dal Covid-19 e il giorno successivo il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava l’inizio dello stato di emergenza in Italia. La nostra Costituzione, diversamente da alcune Costituzioni anche europee, come quella francese, spagnola e tedesca, non prevede alcun articolo che disciplini lo stato di emergenza. C’è invece una legge ordinaria del 1992, che con l’istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile, stabilisce che le situazioni di emergenza debbano essere gestite dal Governo.

Il Governo ha affrontato l’emergenza limitando la libertà

Il Governo decideva la restrizione di molteplici diritti di libertà individuali e collettivi stabiliti dalla Costituzione, perché considerata misura necessaria al contenimento della pandemia. Sono stati limitati diversi diritti civili, come la libertà di circolazione (art. 16 Cost.), le libertà di riunione e di associazione (artt. 17 e 18 Cost.), la libertà di culto (art. 19 Cost.), rispettivamente mediante i divieti di spostarsi da un luogo all’altro se non per comprovati motivi essenziali, di radunarsi con altre persone in qualsiasi tipo di luogo e di partecipare alle attività di ogni tipo di gruppo, di celebrare funzioni religiose. Sono stati compressi alcuni diritti economici, per esempio la libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) attraverso la chiusura delle attività produttive e commerciali non strettamente essenziali. È stato sospeso l’esercizio del diritto politico di voto, che i cittadini avrebbero dovuto esercitare con il referendum confermativo della riforma costituzionale che prevedeva la diminuzione del numero dei membri del Parlamento, referendum che poi si è svolto nel settembre 2020.

La libertà è stata limitata per tutelare il bene costituzionale supremo

La compressione di molteplici diritti di libertà doveva servire a proteggere la salute, che la stessa Costituzione (art. 32) riconosce come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”, in quanto presupposto indispensabile della vita umana. Quindi, ciò che ha legittimato la limitazione di diverse forme di libertà è stato l’obiettivo di tutelare la salute e l’incolumità pubblica. D’altra parte la stessa Costituzione prevede che alcune libertà possano essere limitate proprio allo scopo di proteggere la salute collettiva. Infatti, la libertà di circolazione può essere limitata per motivi di sanità o di sicurezza (art. 16 Cost.), le riunioni possono essere vietate per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (art. 17 Cost.). Quindi in conclusione possiano dire che le misure restrittive della libertà non hanno violato la Costituzione.

LEZIONE 2

CITTADINI consapevoli Lockdown: il termine di origine americana deriva dal verbo to lock (chiudere a chiave) e indica specificatamente la situazione di chi viene chiuso per un periodo di tempo all’interno di un edificio per motivi di sicurezza. Nel tempo, soprattutto dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001 alle Torri Gemelle, la parola è stata utilizzata con il significato più ampio di chiusura totale, per esempio di uno spazio aereo, di un’intera città ecc., allo scopo di proteggere le persone da un grave rischio di qualunque origine alla loro salute o alla loro vita. Durante la pandemia il termine è stato correntemente usato per indicare l’insieme di tutte le misure adottate dall’autorità per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

FACCIAMO IL PUNTO

 Durante l’epidemia il Governo ha fronteggiato l’emergenza adottando tra le tante misure anche quella della “quarantena”. La quarantena è un periodo di isolamento e di osservazione al quale vengono sottoposte le persone che potrebbero portare con sé i germi di una malattia infettiva, allo scopo di evitare l’ulteriore diffusione del contagio. La durata della quarantena, tradizionalmente di 40 giorni da cui il nome della misura, per il Covid-19 era stata fissata in 14 giorni, arco di tempo durante il quale la persona veniva obbligata a soggiornare nel proprio domicilio o in altra struttura senza poter avere alcun contatto con l’esterno e veniva monitorata nel suo stato di salute attraverso verifiche sanitarie alle quali non poteva sottrarsi. • La quarantena ha limitato una libertà considerata la “madre” di tutte le libertà individuali protette dalla Costituzione: di quale libertà si tratta?

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