13 minute read

SAFEGUARDING

RESPONSABILE SAFEGUARDING E PREDISPOSIZIONE MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA (MOG)

DI DR.SSA ANNA MARIA CERRUTI

Entro il 31.12.2024, a meno di ulteriori proroghe dell’ultima ora, le ASD ed SSD dovranno provvedere a nominare il Responsabile interno contro abusi, violenze e discriminazioni ( d’ora in avanti “Responsabile”). Tale adempimento è previsto, per quanto attiene i minori, dall’art. 33 del D.Lgs 36/2021 il quale prevede l’emanazione di un d.p.c.m. (o di altro decreto da parte dell’Autorità politica delegata in materia di sport) entro 12 mesi dall’entrata in vigore D.Lgs 36/2021 (ossia entro il 01 luglio 2024) che stabilisca specifiche disposizioni in materia. Al momento in cui il presente contributo viene redatto questo decreto non risulta ancora pubblicato. Nelle more della pubblicazione del citato decreto, il 25 di luglio 2023 la Delibera della Giunta Nazionale CONI n. 255 ha previsto un obbligo analogo per il quale i sodalizi sportivi, entro il 01 luglio 2024, dovevano dotarsi di un “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni” rilevante anche ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 36/2021. Per tanto abbiamo due figure, il responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni previsto dalla Delibera della Giunta CONI ed il responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni nei confronti dei minori previsto dall’art. 33 del D.Lgs 36/2021. Sebbene le due figure abbiano finalità parzialmente diverse è fuori di dubbio che svolgono funzioni analoghe e ben possono coincidere con la medesima persona: il loro ruolo infatti consiste nel vigilare per prevenire ed intercettare, anche a seguito di segnalazioni, abusi o maltrattamenti sia fisici che psicologici nei confronti di soggetti maggiorenni e minorenni e proteggere l’integrità fisica e psichica dei tesserati.

Ma non solo: il Responsabile vigila attivamente circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli (MOG) e dei Codici di con dotta, nonché viene ad essere il referente per eventuali segnalazioni rilevanti ai fini del safeguarding, potendo anche svolgere ispezioni ed audizioni.

I requisiti e le procedure per la nomina di tale figura sono disciplinati dai MOG che i sodalizi sportivi hanno l’obbligo di redigere entro dodici mesi dall’approvazione e pub blicazione delle Linee Guida da parte degli enti affilianti. Il termine stabilito per la pubblicazione di tali Linee Guida da parte degli enti affilianti era il 31.08.2023: alcuni enti hanno pubblicato le proprie linee guida entro tale data ed altri successivamente.

Tuttavia, in linea generale, entro il 31.08.2024 tutti i sodalizi sportivi devono provvedere alla redazione dei MOG e del Codice di Condotta. E questa data ad oggi, nel momento in cui il presente contributo viene redatto, nonostante la mancanza del citato decre to, è ancora ferma. La proroga della sca denza per la nomina del Responsabile alla data del 31.12.2024 (disposta dal CONI con delibera presidenziale n. 159/89 del 28 giugno 2024) rispetto al termine di adozio ne dei MOG e del Codice di condotta, ha tuttavia sanato un cortocircuito che si era venuto a creare: il MOG deve contenere i criteri, requisiti e la procedura di nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; le ASD/SSD devono re digere il MOG, in linea generale, entro il 31.08.2024, ma il D.Lgs 36/2021 e la Delibera Giunta CONI, prima della proroga disposta in data 28.06.2024, identificavano nella data del 30.06.2024 il termine per la nomina del Responsabile. Qualcosa, quindi, non tornava.

Analizziamo brevemente le caratteristiche di questa nuova figura del Responsabile. Secondo la citata Delibera della della Giunta Coni, recepita nelle Linee Guida degli enti affilianti, i criteri da seguire per la nomina del responsabile safeguarding sono quelli della competenza, dell’autonomia e dell’indipendenza di tale figura, anche rispetto all’organizzazione sociale. Questo principio generale è stato declinato differentemente dai diversi enti affilianti, creando non poche criticità e dubbi interpretativi.

Alcuni enti affilianti ritengono che il responsabile safeguarding debba essere un soggetto totalmente esterno al sodalizio, altri invece ritengono che possa essere anche un soggetto interno al sodalizio ma che non ricopra ruoli direttivi o comunque non operi all’interno della realtà sportiva (es. allenatore, istruttore...). D’altro canto, per il ruolo che è chiamato a ricoprire, il responsabile safeguarding deve essere una figura che è presente nel sodalizio quasi quotidianamente perché deve conoscere in maniera approfondita la realtà in cui è chiamato ad operare e vedere costantemente cosa succede al suo interno e deve instaurare un rapporto di confidenza e fiducia tale da consentire alle possibili vittime di violenza o di abuso, di aprirsi e rilasciare dichiarazioni riguardo ad eventuali fatti denunciati o di cui è venuto a conoscenza, e questo risulta molto più complicato con una persona che risulti totalmente estranea alla vita dell’ente. Trovare il giusto bilanciamento tra l’esigenza di autonomia e indipendenza ed i vantaggi, in termini di efficacia, che può avere la nomina di un soggetto che “vive” il sodalizio e che instaura un buon rapporto di fiducia con gli atleti, nel rispetto delle Linee Guida e delle previsioni degli organismi affilianti, è sicuramente una sfida impegnativa per l’organo amministrativo chiamato ad effettuare la nomina. Oltre tutto è importante anche identificare e nominare una persona che risulti idonea a ricoprire il ruolo, anche per la ricaduta che la nomina di una persona non idonea potrebbe avere in capo la Presidente ed all’organo amministrativo. Né la norma né le Linee Guida specificano le caratteristiche e le competenze che tale figura deve possedere: sicuramente, a parere di chi scrive, deve avere un’ottima conoscenza delle modalità di funzionamento dell’ente, della normativa riguardo il safeguarding, deve essere quindi adeguatamente formato e costantemente aggiornato, preferibilmente dovrebbe possedere competenze specifiche a livello educativo e psicologico ed ottime capacità comunicative per creare empatia con i soggetti con i quali è chiamato ad interfacciarsi (allenatori, collaboratori, istruttori, atleti – soprattutto minorenni-).

Le realtà di più grandi dimensioni facilmente si rivolgeranno ad un soggetto esterno al sodalizio per ricoprire tale ruolo, ma nelle realtà di minori dimensioni questo appare più difficile e potrebbe essere anche controproducente in termini di risultato per quella difficoltà di creare un rapporto di fiducia di cui si è scritto sopra. Sicuramente appare inopportuna la nomina a responsabile safeguarding di un allenatore o un istruttore, in quanto potrebbero essere loro stessi oggetto di segnalazioni. Non consigliabile anche la nomina del Presidente dell’ente o di un membro dell’organo amministrativo, quanto meno per ragioni di possibile assenza di indipendenza (e non solo). Ben potrebbe essere nominato un socio che non abbia specifici incarichi o un genitore.

Qui si apre un’altra questione: se questa figura non opera in qualità di volontario, e quindi gratuitamente, come può essere inquadrata? Ad oggi nel mansionario dei lavoratori sportivi solamente tre Federazioni (CUSI e FIRAFT e, con il nuovo aggiornamento del mnsionario del 25.07.2024 anche al FIH) hanno inserito la figura del safeguarding officer tra le mansioni sportive. Questo vuol dire che, a meno di auspicabili aggiornamenti del mansionario da parte delle altre FSN/DSA, questa figura non potrà essere inquadrata come lavoratore sportivo, dovendo quindi avvalersi degli ordinari inquadramenti giuslavoristici. Anche questo al momento rappresenta una questione aperta.

Operativamente, entro i 31.12.2024 l’organo amministrativo dei sodalizi sportivi sarà chiamato ad effettuare la nomina del responsabile safeguarding. Successivamente alla designazione del Responsabile il sodalizio dovrà:

» Comunicare tale nomina all’ente affiliante;

» Informare tutti i soci/tesserati della nomina effettuata anche attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente (o, in mancanza, anche la pagina Facebook, Instagram) ed affissione presso la sede sociale;

» Indicare agli associati/tesserati, le modalità tecniche per poter contattare il responsabile ed effettuare comunicazioni/segnalazioni, il tutto, si ricorda, nel rispetto della privacy. A tal fine sarebbe consigliabile anche valutare la creazione di un indirizzo di posta elettronica ad hoc;

» Comunicare la nomina del Responsabile al responsabile federale delle politiche di safeguarding.

Al momento non sono previste sanzioni amministrative o penali per la mancata nomina del Responsabile (che potrebbero tuttavia essere introdotte nel Decreto previsto dal citato art. 33 D.Lgs 36/2021 che, ricordiamo, ad oggi non è stato ancora emanato), ma i sodalizi possono andare incontro alle sanzioni disciplinari previste dai Regolamenti degli enti affilianti di riferimento in base al Codice di Giustizia Sportivo (ammende, penalizzazioni,...), costituendo, la mancata nomina del Responsabile, violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia. Il sodalizio potrebbe anche vedersi negata l’affiliazione o riaffiliazione alla FSN/DSA/EPS.

Si ricorda inoltre che per il ruolo che è chiamato a ricoprire risulta doveroso acquisire anche il certificato del casellario giudiziale del soggetto nominato responsabile safeguarding: la mancanza del certificato del casellario giudiziale dei soggetti che operano in qualità di dipendenti e collaboratori, siano retribuiti o volontari, cha hanno contatti diretti con i minori espone il sodalizio ad una sanzione amministrativa che può variare da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00.

Diamo ora una breve panoramica alla predisposizione del MOG e del Codice di Condotta che, al momento, risulta essere l’adempimento più immediato (a meno di ulteriori proroghe...).

Tale adempimento viene richiesto dall’art. 16 del D.Lgs 39/2021: i sodalizi sportivi dovranno redigere il proprio MOG ed il Codice di condotta entro dodici mesi dall’emanazione delle Linee Guida del soggetto affiliante, allineandosi a tali Linee Guida emanate all’ente affilante. I sodalizi affiliati a più organismi conformano il proprio MOG ed il Codice di condotta alle Linee Guida emanate da uno solo degli enti affiliati (a propria scelta) dandone immediata comunicazione ai Responsabili federali delle politiche di safeguarding degli altri enti affilianti. La maggior parte degli organismi affilianti ha emanato le proprie Linee Guida in data 31.08.2023 per cui l’obbligo di adeguamento da parte dei singoli sodalizi sportivi scade il 31.08.2024, tuttavia è bene verificare la data in cui il proprio ente affiliante ha emanato le proprie Linee Guida per rispettare il termine dei dodici mesi.

Alcune FSN/DSA/EPS oltre alla Linee Guida hanno messo a disposizione dei sodalizi affiliati anche dei fac simili: pur considerano molto utile tale iniziativa è bene ricordare che anche il miglior fac simile deve essere adattato alla specifica realtà operativa del singolo sodalizio, evitando il copia-incolla che svuoterebbe di significato il MOG ed il Codice di condotta esponendo l’organo amministrativo, ad ulteriori rischi. La funzione del MOG e del Codice di condotta è anche quella di alleviare o escludere l’automatica riconduzione delle responsabilità in capo al sodalizio sportivo per i fatti commessi da dipendenti, collaboratori o terzi che operano all’interno dell’ente, ma questo accade solo se il modello delineato risulti in astratto idoneo a prevenire i comportamenti che si vogliono evitare e che possono essere contestati. Le Linee Guida emanate dagli organismi affilianti possono rappresentare un valido aiuto per l’organo amministrativo nella predisposizione del MOG ed indicano i “contenuti minimi” da inserire nei MOG e nei Codici di condotta.

Innanzi tutto le Linee Guida prevedono l’individuazione delle finalità, dei principi del documento e dei suoi destinatari (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, accompagnatori, genitori...). Necessaria appare una mappatura del contesto organizzativo del sodalizio sportivo (dimensioni e discipline praticate, eventuale organigramma, disamina dei documenti quali pacchetto privacy, procedure interne, eventuali regolamenti...).

Secondo step è l’identificazione delle condotte considerate “rilevanti” che sono:

» L’abuso psicologico;

» L’abuso fisico;

» La molestia sessuale;

» L’abuso sessuale;

» L’omissione negligente di assistenza;

» L’incuria;

» L’abuso di matrice religiosa;

» Il bullismo ed il cyberbullismo;

» I comportamenti discriminatori;

» L’abuso dei mezzi di correzione Il MOG deve prevedere protocolli di contenimento del rischio, con riguardo al verificarsi di tali condotte rilevanti.

Si passa poi all’individuazione della figura del Responsabile, evidenziando le caratteristiche che tale figura deve avere nonché le modalità operative di vigilanza e controllo, di recepimento delle segnalazioni da parte dei soggetti interessati e dell’obbligo di segnalazione al Safeguarding federale. Il MOG deve contenere anche le previsioni per la gestione delle segnalazioni, ricordiamo sempre nel rispetto della normativa privacy.

Vanno inoltre segnalate le modalità di diffusione e pubblicazione del MOG e del Codice di condotta.

Particolare attenzione va posta, inoltre, al sistema disciplinare ed ai meccanismi sanzionatori in caso di verifica di abusi o comportamenti discriminatori. Tale aspetto non è da sottovalutare in quanto è rappresentativo dell’effettiva applicazione del MOG.

Accanto al MOG i sodalizi sono chiamati ad approvare anche il Codice di condotta, documento che disciplina le modalità operative dell’organizzazione dell’ente e sancisce i valori etici e le regole comportamentali da osservare in relazione alle attività svolte all’interno dell’organizzazione sportiva (uso degli spazi e delle strutture sportive, organizzazione di trasferte, obblighi degli istruttori, dei dirigenti, dei tesserati...). Il Codice di condotta si richiama ai principi fondamentali di lealtà, correttezza e probità e stabilisce obblighi, divieti e buone pratiche finalizzate al rispetto dell’educazione ed una pratica sportiva sana, valorizzazione delle diversità e prevenzione ad ogni forma di abuso, violenza e discriminazione.

Sia il MOG che il Codice di condotta sono predisposti dall’organo amministrativo (anche avvalendosi di consulenti esterni, se ritenuto opportuno). Essendo il MOG un regolamento lo statuto potrebbe prevedere l’approvazione da parte dell’Organo amministrativo o l’obbligo di approvazione da parte dell’assemblea dei soci. Anche se lo statuto prevedesse l’approvazione dei regolamenti da parte dell’organo amministrativo è comunque sempre consigliabile avere la ratifica degli stessi da parte dell’assemblea di soci.

Si ribadisce che il MOG ed il Codice di condotta dipenderanno dalle caratteristiche specifiche del singolo sodalizio sportivo e dalle esigenze dello stesso, motivo per cui tali documenti devono essere il più possibile personalizzati, “calati nella realtà operativa dell’ente”. Si ricorda inoltre che tali modelli vanno aggiornati almeno con cadenza quadriennale, questo perché tali documenti devono essere costantemente aggiornati con l’evolversi della realtà che tendono a tutelare ed adeguati alle mutate caratteristiche del sodalizio.

Una volta approvati il MOG ed il Codice di condotta il sodalizio ha l’obbligo di:

» Affissione presso la sede e pubblicazione sull’homepage del proprio sito internet (pagina Facebook, Instagram) del MOG e della nomina del Responsabile;

» Immediata comunicazione dell’adozione del MOG e dei relativi aggiornamenti al Responsabile federale;

» Informare, al momento del tesseramento, il tesserato, e/o l’esercente su di esso la potestà genitoriale, del MOG e del nominativo e dei contatti del Responsabile;

» Immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile, al Responsabile federale delle politiche safeguarding nonché all’Ufficio della Procura Federale, ove competente;

» Adottare adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione periodica, presso i tesserati, delle procedure per la segnalazione di eventuali eventi lesivi.

Anche per la mancata adozione dei MOG e del Codice di condotta al momento non sono previste sanzioni amministrative o penali, ma è previsto esclusivamente che i sodalizi sportivi siano assoggettati alle procedure disciplinari ed alle sanzioni previste in ambito sportivo.

Tuttavia la mancata adozione del MOG o la predisposizione di un MOG inidoneo a prevenire i comportamenti che si proporne di prevenire espone l’ente sportivo, il Presidente e gli altri amministratori a specifiche responsabilità per eventuali fattispecie di abuso, violenza e discriminazione commesse all’interno del sodalizio, responsabilità che potrà essere evitata o, almeno, fortemente attenuata, se l’ente avrà predisposto un MOG ed un Codice di condotta adeguato a prevenire tali comportamenti lesivi ed abbia effettivamente adottato le prescrizioni contenute nel MOG.

This article is from: