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IL TRASPORTO DEL CAVALLO

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IPPOVIA BIELLESE

IPPOVIA BIELLESE

DI AVV. GIULIO MUCELI

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Il cavallo comincia la convivenza con l’uomo come fattore di produzione, mezzo di trasporto, anche trainante, fino ad assurgere, nella sua evoluzione, a bene giuridico trasportato. Capita, sovente, che il cavallo venga utilizzato per manifestazioni ludiche, religiose, sportive o anche solo per passeggiate e debba essere, dunque, spostato per il tramite di appositi bus o van.

Per comprendere al meglio la disciplina, occorre definire il trasporto: trattasi dell’attività di trasferimento di un bene da un luogo ad un altro tramite mezzi a ciò destinati.

Il trasporto può essere in conto proprio o per conto di terzi.

Che differenza c’è?

Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici (qualunque sia la loro natura) per esigenze personali.

Per trasporto per conto di terzi si intende l’attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo e appartiene alla categoria dei contratti tipici, cioè espressamente disciplinati dalla legge, in particolare dal codice civile.

Focus

Il cavallo è considerato dall’ordinamento giuridico quale bene mobile, astrattamente assimilabile ai beni mobili registrati quanto, almeno, all’identificazione che viene certificata da specifica documentazione che contiene i dati relativi a chi è riconosciuto proprietario.

A quale documentazione ci riferiamo?

I cavalli sono iscritti all’Anagrafe equidi che ha lo scopo di rilevare il numero degli equidi presenti stabilmente sul territorio nazionale e conoscere dove sono, da dove provengono e a chi appartengono.

La distinzione tra trasporto in conto proprio e trasporto per conto di terzi dev’essere fatta risalire alla legge 298 del 1974.

Il trasporto in conto proprio.

Il trasporto in conto proprio è soggetto a una disciplina differente a seconda che il peso del mezzo a pieno carico superi o meno le 6 tonnellate.

In particolare la normativa prevede che il trasporto eseguito per esigenze proprie in caso di utilizzo di veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 Kg è subordinato al rilascio di un’apposita licenza. E’ sufficiente la licenza?

No! La legge n. 298 del 1974 prevede, inoltre, che sia necessario

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano;

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria;

c) gli animali trasportati appartengano alle stesse persone, o siano nella disponibilità delle stesse in virtù di un contratto di comodato, fida o mezza fida o qualsiasi altro contratto da cui discenda la disponibilità pro tempore dell’animale.

Più semplicemente, potrò sostenere di effettuare il trasporto del mio cavallo e per mio conto allorquando il mezzo utilizzato sarà di mia proprietà, il trasporto non sia la mia attività principale e, soprattutto, il cavallo appartenga alla stessa persona che esegue il trasporto.

Focus: le licenze

L’art 32 della L. 298/74 prevede come l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio è subordinato ad apposita licenza rilasciata dall’Ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. La licenza è accordata per ciascun veicolo trattore e vale per i rimorchi e semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa avente in disponibilità il veicolo a motore.

E qualora si utilizzi un mezzo destinato al trasporto cavalli inferiore alle 6 tonnellate di massa a pieno carico?

In questo caso, per il trasporto in conto proprio, non è necessaria alcuna licenza.

È sempre necessario che l’animale sia di proprietà o nella disponibilità del conducente o di una persona presente a bordo e che il trasporto sia destinato a soddisfare le sue esigenze.

Focus: soddisfacimento esigenze proprie in caso di affidatario o comodatario

Se il cavallo è stato affidato alla cura di un soggetto che, con un mezzo nella propria disponibilità, ne effettua il trasporto da un luogo ad un altro, il trasporto può ritenersi in conto proprio solo qualora sia destinato a soddisfare in modo esclusivo un bisogno o un interesse dell’affidatario o del comodatario che ha la disponibilità del mezzo e non anche per un’esigenza o interesse del proprietario dell’animale o di un altro soggetto presente nel luogo di destinazione.

Infatti se il trasporto è effettuato dal comodatario ma il cavallo è utilizzato dal proprietario o da un’altra persona, appare legittimo ipotizzare, in realtà, che il trasporto effettuato in conto proprio dal comodatario possa mascherare un trasporto in conto terzi realizzato con l’accordo del proprietario del cavallo trasportato allo scopo di eludere le norme in materia, più restrittive rispetto a quelle del trasporto in conto proprio.

Il trasporto per conto di terzi.

Il trasporto di cavalli realizzato da un trasportatore che non è proprietario o comunque che non dispone dell’animale, configura, in linea di principio, un trasporto per conto terzi, sottoposto alla disciplina contenuta nella legge n. 298 del 1974, nei regolamenti comunitari nonché alle regole specifiche a tutela degli animali di cui al Reg. UE 1/2005.

Se trasporto un cavallo di cui dispongo in virtù di un contratto di fida si applica la disciplina del contratto in conto proprio o per conto terzi?

Si applica la disciplina del contratto in conto proprio a condizione che il contratto da cui derivi la disponibilità pro tempore dell’animale abbia forma scritta e data certa.

Come possiamo fare in modo che il contratto abbia data certa? Registrandolo, oppure con l’invio attraverso una pec in cui il gestore certifica la data di spedizione.

In questo modo ci sarà un atto che attesta l’effettiva disponibilità dell’equide da parte del soggetto che lo trasporta e non, invece, un documento che esaurisca la sua finalità esclusivamente ai fini del mero e solo trasporto quale giustificativo da esibire in caso di eventuali controlli stradali.

Posso eseguire un trasporto di cortesia per un amico?

Si.

Se un soggetto privato senza finalità di lucro trasporta con un rimorchio debitamente omologato per trasporto animali agganciato ad un proprio autoveicolo un animale di proprietà di un amico o di un familiare si resta fuori dal campo di applicazione della normativa in materia di autotrasporto.

E’ quindi necessaria la presenza del proprietario dell’animale e che il trasporto avvenga a titolo gratuito.

Le ASD possono eseguire trasporti di cavalli?

Le associazioni sportive ONLUS possono eseguire il trasporto dei cavalli a condizione che vengano rispettate determinate condizioni:

a. il veicolo con il quale è effettuato il trasporto (immatricolato per conto proprio o in uso proprio) deve essere di proprietà della Società o dell’Associazione o in usufrutto risultante dalla carta di circolazione;

b. la conduzione del mezzo dev’essere affidata ad un socio o a un dipendente dell’associazione: in occasione di un eventuale controllo deve poterlo dimostrare attraverso la tessera associativa unitamente alla copia del verbale di assemblea della medesima associazione dalla quale risulti tale mansione o se si tratta di un dipendente dalla copia della documentazione di lavoro;

c. il cavallo trasportato deve essere di proprietà dell’associazione non lucrativa ovvero appartenere ad un socio/tesserato a condizione, in questa ultima ipotesi, che lo abbia conferito nella disponibilità effettiva dell’Associazione e il cavallo si trovi custodito presso un’idonea struttura dell’Associazione

d. il luogo di partenza o di destinazione del trasporto dev’essere il luogo dell’Associazione o Società sportiva non lucrativa – fatta eccezione per il trasporto in conto proprio, l’animale per essere condotto a manifestazioni o competizioni, l’equide sia prelevato presso luogo di verso o presso la residenza o altro luogo nella disponibilità del proprietario dell’animale stesso.

Il caso:

Nel corso di un controllo eseguito da parte della polizia stradale veniva fermato un conducente che stava trasportando 2 cavalli destinati ad un maneggio. A seguito della richiesta di esibizione dei documenti, lo stesso consegnava due passaporti a suo dire appartenenti ai cavalli trasportati, la dichiarazione di provenienza e di destinazione degli equidi. Tuttavia, a seguito di una verifica, gli agenti appuravano che i passaporti esibiti erano relativi ad altri due cavalli di proprietà del conducente, e non a quelli trasportati. Il trasportatore aveva sostituito i passaporti in modo da far risultare, in caso di controlli, che stava effettuando un trasporto per conto proprio, mentre si trattava di un trasporto per conto di terzi. Ne conseguiva l’irrogazione di pesanti sanzioni oltre al fermo amministrativo del mezzo.

La normativa è specifica e dettagliata, è necessario conoscerla compiutamente al fine di evitare spiacevoli sorprese.

A mezus biere!

Studio Legale Muceli&Murreli Studio in Cagliari, via Catalani 13 ed in Cardedu (Og), via Amsicora 17 070 4599927 - 389 4743633 studiolegalemucelimurreli@gmail.com

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