Agenda scolastica ANIEF

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2020 21



Agenda ANIEF 2020-2021




SEGRETERIA NAZIONALE

Ufficio relazioni con il pubblico:

SEDE LEGALE

SERVIZI FORMATIVI

SERVIZI FISCALI e di PATRONATO


LA VOCE DELLA SCUOLA, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IN ITALIA E IN EUROPA


ECP:

- quadricromia -


CHI SIAMO ANIEF è un sindacato della Scuola, dell’Università e della Ricerca, fondato nel 2008 e diffuso su tutto il territorio nazionale, con oltre 100.000 tesserati. Alle elezioni RSU 2018, nel decennale della sua nascita, ANIEF ha raggiunto la rappresentatività nel comparto Istruzione e Ricerca. I NOSTRI OBIETTIVI • Difendere i diritti costituzionali e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori. • Vigilare sul rispetto della gerarchia delle fonti normative nazionali e comunitarie. • Riscoprire il ruolo del sindacato quale associazione libera da affiliazioni partitiche che agisce per la valorizzazione e la promozione della cultura, del sapere e dell’insegnamento.


COME OPERIAMO Gli incontri e la contrattazione al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, e con le loro articolazioni regionali e territoriali, il dialogo con le forze politiche e le istituzioni nazionali ed europee e il ricorso alle sedi giurisdizionali competenti (TAR, CDS, Giudice del Lavoro, Consulta, Corte di Giustizia europea, CEDU, Corte dei Conti) sono i mezzi che l’ANIEF mette a tua disposizione. ANIEF aderisce a Cisal, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, presente in tutti i settori professionali, sia pubblici, sia privati, volta a promuovere l’effettivo rispetto dei valori di pluralismo, di democrazia e di libertà. Inoltre partecipa alla CESI, la Confederazione Europea Sindacati Indipendenti, con sede a Bruxelles, ed è invitata a tutte le audizioni parlamentari sui temi legati al lavoro, all'istruzione, università e ricerca. SERVIZI AI SOCI • Copertura assicurativa (responsabilità civile terzi e infortuni) • Convenzione CAF e Patronati (730, Naspi, etc.) • Consulenza sindacale e professionale • Formazione, aggiornamento ed e-Learning • Newsletter di aggiornamento e Forum di consulenza Convenzioni anche con Università, associazioni, enti, sindacati, società di mediazione:

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PERCHÉ ISCRIVERSI L’adesione all’ANIEF consente di fruire di diversi servizi, di vantaggiose convenzioni con i nostri legali per i tuoi ricorsi, della nostra offerta formativa, dell’assicurazione durante il servizio, dell’assistenza fiscale e patronale, ma è anche una scelta forte per la tutela dei diritti di chi lavora nella scuola. Significa inoltre scegliere un nuovo modo di fare sindacato, per tutelare i tuoi diritti in ogni sede: ministeriale, parlamentare, giudiziaria quando necessario. Con ANIEF tutti possono reclamare e difendere i propri diritti, partecipando così al cambiamento e non essere semplicemente un iscritto ad un sindacato. È possibile iscriversi sul sito www.anief.org e presso le sedi territoriali ANIEF.

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ELEZIONIRSU2021 Nella primavera del 2021 si voterĂ in tutte le scuole italiane per il rinnovo della RSU. Si tratta di un passaggio fondamentale per la scuola italiana in quanto, mai come oggi, si avverte la necessitĂ di un sindacato nuovo e rappresentativo, che sia portavoce delle istanze di TUTTO il personale della scuola.

La riscrittura del CCNL del comparto istruzione e ricerca necessiterĂ della presenza vigile e competente di un sindacato libero da collateralismi e da atteggiamenti consociativi nei confronti del Governo.

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PER FARE QUESTO C'È BISOGNO DEL TUO AIUTO: Per poter votare ANIEF è necessario che ci sia almeno un candidato in ogni scuola e luogo di lavoro. Non è possibile votare soltanto per la lista. Dove non ci saranno candidati ANIEF, non sarà possibile votare per il cambiamento! Per avere una lista ANIEF in ogni scuola è necessario anche il TUO IMPEGNO!

Mai più contrattazioni al ribasso! Mai più sacrifici in nome delle ragioni finanziarie e del pareggio di bilancio!

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Veduta di Roma


Insieme possiamo: √ √ √ √ √ √ √

Aumentare i fondi alle scuole e vigilare sull’utilizzo delle risorse Opporci alla cancellazione degli scatti di anzianità e al loro blocco Far valutare per intero il servizio pre-ruolo nelle ricostruzioni di carriera e nelle domande di mobilità Difendere il ruolo della vice-dirigenza e i posti di Docenti e ATA Ripristinare il primo gradone stipendiale per i neo-assunti dal 2011 Aumentare gli stipendi a docenti e Ata, precari e di ruolo Lottare contro il dimensionamento scolastico


√ √ √ √ √

Eliminare la trattenuta del 2,5% in regime di TFR e quella ENAM Dialogare per un recupero del tempo scuola ridotto negli ultimi anni Firmare per uno stipendio ancorato all’inflazione e alla media OCSE Lavorare per il rispetto delle direttive comunitarie in tema di contratti a termine (Dir. 70/99), informazione dei lavoratori (Dir. 14/02), organizzazione orario di lavoro (Dir. 88/03), e della CEDU Eliminare i vincoli alla mobilità

Milano - Piazza Duomo

TI CANDIDCARIVI E SOTTOSA LISTA VOTA L


ELEZIONIRSU VOTA la lista

del Presidente ANIEF

MARCELLO PACIFICO

Contribuisci attivamente all’affermazione del tuo sindacato affinché si possa intervenire finalmente sin dall’apertura dei tavoli di contrattazione e non solo dopo, con lo strumento, seppur prezioso, del ricorso. Candidati o aiutaci a trovare qualcuno che voglia farlo nella tua scuola, nel tuo luogo di lavoro.

Ricorda che per essere inseriti nelle liste ANIEF non è necessario essere anche iscritti al sindacato. Compila e invia oggi stesso la scheda a fronte. Oppure, se preferisci, puoi compilare il form sul portale ANIEF: RSU > INVIA ON LINE LA TUA CANDIDATURA

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ELEZIONIRSU2021

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ* (scrivere in stampatello) Cognome e Nome Qualifica (Docente, Ata, Dsga) Contratto (ruolo, TD 30/06, TD 31/08) Denominazione scuola di titolarità (solo personale di ruolo) Indirizzo scuola di titolarità (Via, n. civico, Comune, Provincia) Denominazione scuola di servizio (personale TD o di ruolo in utilizzo o assegnazione provvisoria) Indirizzo scuola di servizio (Via, n. civico, Comune, Provincia) Indirizzo di residenza (Via, n. civico, Comune, Provincia) Indirizzo di domicilio (solo se diverso dalla residenza - Via, n. civico, Comune, Provincia) Telefono/Cellulare E-mail CON LA PRESENTE DICHIARO LA MIA DISPONIBILITÀ (barrare una o più caselle): ☐ A CANDIDARMI nella lista ANIEF alle prossime elezioni RSU nella mia scuola di servizio. ☐ A PRESENTARE la lista ANIEF alle prossime elezioni RSU nella mia scuola di servizio. ☐ A SOTTOSCRIVERE la lista ANIEF alle prossime elezioni RSU nella mia scuola di servizio. N.B.: Può presentare la lista un dirigente ANIEF o un socio delegato dal Presidente ANIEF. Può candidarsi, presentare e sottoscrivere la lista chi è di ruolo o supplente annuale al 30 giugno o al 31 agosto. Chi presenta la lista non può candidarsi come RSU.

Inviare per mail a rsu@anief.net o per posta ad ANIEF - Via del Celso n. 49 - 90134 Palermo La presente disponibilità non è vincolante ai fini della presentazione delle liste e non obbliga il dichiarante ad alcun rapporto con Anief. I dati forniti sono tutelati dalla normativa sulla privacy, di cui è responsabile Anief e sono utilizzati da Anief soltanto per la campagna elezioni RSU.


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Dichiarazione di disponibilità Da compilare in stampatello

COGNOME E NOME QUALIFICA

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CONTRATTO

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DISPONIBILITÀ

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DENOMINAZIONE SCUOLA DI SERVIZIO

opersonale TD odi ruolo in utilizzo oassegnazione provvisoria INDIRIZZO SCUOLA DI SERVIZIO - Via, n. civico, Comune, (Provincia) INDIRIZZO DI RESIDENZA - Via, n. civico, Comune, (Provincia) INDIRIZZO DI DOMICILIO (solo se diverso dalla residenza) Via, n. civico, Comune, (Provincia) TELEFONO/CELLULARE

E-MAIL ISCRITTO/A ANIEF

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HAI MAI SVOLTO IN PASSATO IL RUOLO DI TAS?

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HAI MAI SVOLTO IN PASSATO IL RUOLO DI RSU?

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La presente disponibilità non è vincolante ai fini della candidatura TAS e non obbliga il dichiarante ad alcun rapporto con Anief. I dati forniti sono tutelati dalla normativa sulla privacy, di cui è responsabile Anief e sono utilizzati da Anief soltanto ai fini dell’individuazione dei terminali associativi nelle istituzioni scolastiche. Da inviare per mail a

rsu@anief.net

oppure per posta ad ANIEF, Via del Celso n. 49 - 90134 Palermo


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> Contatti > Sedi regionali

Sedi Nazionali Anief Sedi RSU Anief 2018

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ORDINANZA TRIBUNALE DI ROMA 10495/2016 1.000 euro per ogni mese senza insegnante di sostegno MILLEPROROGHE 2017 (L. 19/2017) La terza fascia delle Graduatorie d'istituto viene riaperta ai nuovi inserimenti SENTENZA CONSULTA 251/17 Illegittimità della legge 107 2015 ("buona scuola") RISOLUZIONE PARLAMENTO EUROPEO 242/18 Risposta alle petizioni sulla lotta alla precarietà SENTENZA TAR SICILIA 140/19 I posti in deroga su sostegno vanno verificati ed assegnati alle immissioni in ruolo

D.M. AGGIORNAMENTO GAE 374/2019 Il Miur riconosce il diritto al reinserimento di chi non ha aggiornato in passato LEGGE 205/2017 (Bilancio 2018) Abolito il limite del 10% all'assunzione degli idonei al Concorso 2016 LEGGE 96/2018 (Conversione Decreto Dignità) Bandito il concorso straordinario infanzia/primaria SENTENZE CASSAZIONE 3149/19 e 3150/19 Nella ricostruzione di carriera si deve valutare tutto il preruolo SENTENZA TAR LAZIO 6688/2019 L'algoritmo mobilità è illegittimo

LEGGI 159/2019 e 41/2020 Aggiornamento provinciale delle graduatorie di istituto


Sai che l'ultimo CCNL non ha recuperato i soldi dell'inflazione per il triennio 2016/18?

Sai che hai diritto all'indicizzazione dell'indennitĂ vacanza contrattuale al 50% del costo della vita registrato nell'ultimo triennio?

E che hai diritto alla valutazione integrale di tutti gli anni di PRECARIATO nella RICOSTRUZIONE di CARRIERA?



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Palermo - Teatro Massimo Vittorio Emanuele


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Fine Prima sezione di 20 pagg

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inizio sezione 16 pagine "accavallate" USB MF QBHJOF EFMMhBHFOEB interna Pagina Agenda IO ESEMP


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di carriera I• Ricostruzione e riallineamento

II• Gradone stipendiale stipendiali I II• Scatti IV• Temporizzazione per abuso contratti V• Risarcimento a termine

VI

Trasformazione contratti 30/06, in contratti 31/08

VII Sblocco IVC I VII Mobilità IX Recupero ferie non fruite professionale docenti X Retribuzione Compenso individuale accessorio diritti! i o u t i e r e c s o Fa i ricon P RE SCRIZIONE: 5 / 1 0 ANNI

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Fine seconda sezione "accavallata" (WUD OH SDJLQH GHOO DJHQGD) di 16 pagg


Inizio sezione CCNL (inserto centrale) di 20 pagine


GUIDA essenziale ai tuoi DIRITTI I DIRITTI e i DOVERI del personale docente e Ata sono in massima parte indicati nel CCNL Istruzione e Ricerca 2018 , che ha modificato solo in parte il CCNL Scuola 2007, che pertanto rimane valido nelle parti su cui non è espressamente intervenuto il nuovo contratto ( c. 10 art. 1 del CCNL 2018) Oltre al CCNL ci sono numerose altre fonti normative, di volta in volta richiamate dal contratto cui fare riferimento per un quadro completo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. A seguire una panoramica sui diritti di DOCENTI e ATA in tema di permessi, congedi, aspettative, ferie e malattia.


Congedi parentali (Art. 12 CCNL 2007)

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001. 2. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. n. 151/2001 alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 dello stesso decreto, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti che competono nei casi di malattia superiore a 15 giorni consecutivi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, secondo la disciplina di cui all'art. 17, comma 8. Durante il medesimo periodo di astensione, tale periodo è da considerarsi servizio effettivamente prestato anche per quanto concerne l’eventuale proroga dell’incarico di supplenza. 3. In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto non fruito, possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio; la richiesta è accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di riposo di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 151/2001. 4. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 32, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001 [fino ai 12 anni di vita, secondo la modifica introdotta dall’art. 7 D. Lgs. N. 80/2015, N.d.R.], per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

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5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi previsti dall'art. 47, comma 1, del D. L.gs. n. 151/2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità indicate nello stesso comma 2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi l’anno, per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e gli otto anni. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all'art. 32, comma 1, del D. Lgs. n.151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con l’indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell'originario periodo di astensione. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.

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Ferie

(Art. 13 CCNL 2007, modificato al comma 15 dal CCNL 2018) 1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità. 2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2. 4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2. 5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. 6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all'art. 15 conserva il diritto alle ferie. 8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico. 9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per

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l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2. 10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA. 11. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. 12. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto. 13. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L'Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti. 14. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno scolastico. 15. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.


Festività

(Art. 14 CCNL 2007) 1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo. 2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Permessi brevi (Art. 16 CCNL 2007)

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.

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Permessi retribuiti

(Art. 15 CCNL 2007 modificato e integrato solo per il personale ATA dagli artt. 31, 32 e 33 del CCNL 2018) 1. Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; - lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA. 2. [* Solo personale DOCENTE, N.d.R.] Il dipendente (*), inoltre, ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma. [Solo personale ATA - art. 31 CCNL 2018, N.d.R.] 1. Il personale ATA, ha diritto, a domanda, a 18 ore di permesso retribuito nell'anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. 2. I permessi orari retribuiti del comma 1: a) non riducono le ferie; b) non sono fruibili per frazioni inferiori ad una sola ora; c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio; d) non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore; e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore; f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell’anno scolastico, dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro. 3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa. 4. In caso di

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rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 5. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce, 15, comma 2 del CCNL del 29 /11/2007. Resta fermo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo. 3. Il dipendente ha, altresì, diritto ad un permesso retribuito di quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio, con decorrenza indicata dal dipendente medesimo ma comunque fruibili da una settimana prima a due mesi successivi al matrimonio stesso. 4. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione, esclusi i compensi per attività aggiuntive e le indennità di direzione, di lavoro notturno/festivo, di bilinguismo e di trilinguismo. 6. I permessi di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto dall'art. 2, comma 3 ter, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993 n. 423, e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né riducono le ferie; essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti. 7. Il dipendente ha diritto, inoltre, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge. [solo personale ATA - art. 32 CCNL 2018, N.d.R. ] 1. I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all' art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili. 2. Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza all’inizio di ogni mese. 3. In caso di necessità ed urgenza, la relativa comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente utilizza il permesso. 4. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di

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legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall’art. 1 della legge 13 luglio 1967 n. 584 come sostituito dall’art. 13 della legge 4 maggio 1990 n. 107 e dall’art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001 n. 52, nonché ai permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, fermo restando quanto previsto per i permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva quanto previsto dall’art. 15, comma 1, II alinea, del CCNL 29/11/2007. 5. Per le medesime finalità di cui al comma 2, il dipendente che fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all’ufficio di appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso. 6. Per il personale ATA il presente articolo sostituisce l’art. 15, comma 6 e comma 7 del CCNL del 29/11/2007.

Assenze per malattia (Art. 17 CCNL 2007)

1. Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano, alle assenze dovute all'ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente. 2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al lavoratore che ne faccia richiesta è concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, senza diritto ad alcun trattamento retributivo. 3. Prima di concedere su richiesta del dipendente l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2 l'amministrazione procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite del competente organo sanitario ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. 4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, oppure nel caso che, a seguito dell'accertamento disposto ai sensi del comma 3, il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione può procedere, salvo quanto

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previsto dal successivo comma 5, alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso. 5. Il personale docente dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale. Tale utilizzazione è disposta dal Direttore regionale sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione integrativa nazionale. 6. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC, nonché quanto previsto dalla legge 26 giugno 1990, n. 162 e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 8. Il trattamento economico spettante al dipendente, nel caso di assenza per malattia nel triennio di cui al comma 1, è il seguente: a) intera retribuzione fissa mensile, ivi compresa la retribuzione professionale docenti ed il compenso individuale accessorio, con esclusione di ogni altro compenso accessorio, comunque denominato, per i primi nove mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a 15 gg. lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente compete anche ogni trattamento economico accessorio a carattere fisso e continuativo; b) 90% della retribuzione di cui alla lett. a) per i successivi 3 mesi di assenza; c) 50% della retribuzione di cui alla lett. a) per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1. 9. In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione. 10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza. 11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare

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o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa, comunicando per le vie brevi la presumibile durata della prognosi. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. 13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. 15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può essere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. 17. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, il risarcimento del danno da mancato guadagno effettivamente liquidato da parte del terzo responsabile - qualora comprensivo anche della normale retribuzione - è versato dal dipendente all'amministrazione fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 8, lettere a), b) e c), compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell’amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile. 18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell’art. 35 della legge 27.12.2002, n.289 e successive modifiche.

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Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici (Art. 33 CCNL 2018)

1. Ai dipendenti ATA sono riconosciuti specifici permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore per anno scolastico, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro. 2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse. 3. I permessi orari di cui al comma 1: a) sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dal presente CCNL, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni. 4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa. 5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell’intera giornata lavorativa. In tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia. 7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1. 8. La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di parti-

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colare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario. 9. L’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. 10. L’attestazione è inoltrata all’amministrazione dal dipendente oppure è trasmessa direttamente a quest’ultima, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura. 11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale ipotesi, l’assenza per malattia è giustificata mediante: a) attestazione di malattia del medico curante individuato in base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata all’amministrazione secondo le modalità ordinariamente previste in tale ipotesi; b) attestazione, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10. 12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante le attestazioni di cui al comma 11, lett. b). 13. Nell’ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio è giustificata dall’attestazione di presenza presso la struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11. 14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbano

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sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un'unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario, ove previsto. A tale certificazione fanno seguito le singole attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico. 15. Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL o dai precedenti CCNL del comparto Scuola.

Aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio (Art. 18 CCNL 2007)

1. L'aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L'aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L'aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, comma 6 e 7 del D.P.R. n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell'art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell'incarico. 2. Ai sensi della predetta norma il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio, ricerca o dottorato di ricerca. Per gli incarichi e le borse di studio resta in vigore l'art. 453 del D.P.R. n. 297 del 1994. 3. Il dipendente è inoltre collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

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Ferie, permessi ed assenze del personale assunto a tempo determinato (Art. 19 CCNL 2007)

1. Al personale assunto a tempo determinato, al personale di cui all'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988 e al personale non licenziabile di cui agli artt. 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270, si applicano, nei limiti della durata del rapporto di lavoro, le disposizioni in materia di ferie, permessi ed assenze stabilite dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, con le precisazioni di cui ai seguenti commi. 2. Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell’anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto. 3. Il personale docente ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nonché quello ad esso equiparato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. 4. Fermo restando tale limite, in ciascun anno scolastico la retribuzione spettante al personale di cui al comma precedente è corrisposta per intero nel primo mese di assenza, nella misura del 50% nel secondo e terzo mese. Per il restante periodo il personale anzidetto ha diritto alla conservazione del posto senza assegni. 5. Il personale docente assunto con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica, secondo la disciplina di cui all'art. 309 del D.lgs. n. 297 del 1994, e che non si trovi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 6, del D.P.R. n. 399 del 1988, assente per malattia, ha diritto alla conservazione

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del posto per un periodo non superiore a nove mesi in un triennio scolastico, con la retribuzione calcolata con le modalità di cui al comma 4. 6. Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 7. Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2. 8. I periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 9. Il dipendente di cui al presente articolo ha diritto a tre giorni di permesso retribuito per lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, del convivente o di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado. 10. Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente ed ATA, assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%. 11. I periodi di assenza parzialmente retribuiti di cui al precedente comma 10 non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 12. Il personale docente ed ATA assunto a tempo determinato ha diritto entro i limiti di durata del rapporto, ad un permesso retribuito di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 13. I permessi di cui ai commi 9 e 12 sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. 14. Al personale di cui al presente articolo si applicano le norme relative ai congedi parentali come disciplinati dall’art.12. 15. Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni relative alle gravi patologie, di cui all’art.17, comma 9.

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Infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio (Art. 20 CCNL 2007)

1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, non si computa ai fini del limite massimo del diritto alla conservazione del posto il periodo di malattia necessario affinché il dipendente giunga a completa guarigione clinica. In tale periodo al dipendente spetta l'intera retribuzione di cui all’art. 17, comma 8, lett. a). 2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, se l'assenza è dovuta a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al lavoratore spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di cui all'art. 17, commi 1, 2 e 3. 3. Le disposizioni di cui al presente articolo sono dirette alla generalità del personale della scuola e pertanto si applicano anche ai dipendenti con contratto a tempo determinato, nei limiti di durata della nomina, e anche a valere su eventuale ulteriore nomina conferita in costanza delle patologie di cui sopra.

Contratti a tempo determinato per il personale DOCENTE in servizio (Art. 36 CCNL 2007)

1. Ad integrazione di quanto previsto dall’art. 28, il personale docente può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

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Contratti a tempo determinato per il personale ATA in servizio (Art. 59 CCNL 2007)

1. Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. 2. L’accettazione dell’incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali.

Fruizione diritto alla formazione (Art. 64 CCNL 2007)

1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. 2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento. 3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio.

Congedi per le donne vittime di violenza (Art. 18 CCNL 2018)

1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

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2. Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo in parola è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1 - con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. 3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità, secondo la disciplina di riferimento. 4. Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità. 5. La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 9. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo. 6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale secondo la disciplina di riferimento. Il rapporto a tempo parziale è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice. 7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti al suo livello di inquadramento giuridico. 8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali e familiari per un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione dell’aspettativa, anche in deroga alle previsioni in materia di cumulo delle aspettative. 9. Il personale docente delle istituzioni scolastiche ed educative e dell’AFAM fruisce dei congedi di cui al presente articolo su base giornaliera.

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Fine sezione CCNL (inserto centrale)


Inizio sezione Ricorsi inserito a fine agenda


I Ricorsi

PER IL PERSONALE PRECARIO

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Risarcimenti, scatti stipendiali e contratti al 31 agosto

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Recupero RPD e CIA

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Recupero stipendi non corrisposti 5 Recupero ferie non godute e non liquidate dal 2013 6 Dottorato di ricerca 7 IndennitĂ vacanza contrattuale 8 Riconoscimento punteggio servizio ITP depennati da seconda fascia GI

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si Ricor RISARCIMENTO MANCATA STABILIZZAZIONE SCATTI STIPENDIALI E CONTRATTI AL 31 AGOSTO Finalità Questi ricorsi, destinati ai docenti e Ata precari, nascono per ottenere: • il relativo risarcimento alla mancata trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti T.D. su posti vacanti e disponibili reiterati illegittimamente per oltre 36 mesi, e ; • il riconoscimento degli scatti stipendiali anche al personale precario e il recupero delle spettanze non percepite; • la trasformazione dei contratti T.D. al 30/06 su posti vacanti e disponibili in contratti al 31/08 e il recupero degli stipendi non percepiti. La Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 26 novembre 2014, e la sentenza della Consulta n. 187/2016 hanno riconosciuto le ragioni dei ricorrenti. Le SS. UU. della Cassazione con numerose sentenze (ex plurimis, la n. 22558/16) hanno sancito la parità di trattamento tra personale precario e di ruolo, autorizzando un risarcimento sull'abuso dei contratti a termine per i supplenti. Inoltre, la Legge 107/2015 (c. 132) ha istituito un fondo per il risarcimento di chi ha subìto l’illegittima reiterazione dei contratti a termine, al quale si può accedere solo presentando ricorso. Potrai così ottenere risarcimenti fino a 30.000 euro. Requisiti Per aderire al ricorso stabilizzazione è necessario essere docente o Ata ancora precari e aver superato 36 mesi di servizio con contratti tutti

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RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO con scadenza al 30 giugno, ma sempre per la stessa classe di concorso (o profilo professionale per gli ATA) e nello stesso Istituto Scolastico, oppure con scadenza mista al 30 giugno e al 31 agosto, ma sempre per la stessa classe di concorso (o profilo professionale per gli ATA) e nello stesso Istituto Scolastico, oppure tutti con scadenza al 31 agosto, anche in Istituti scolastici diversi e per diverse classi di concorso (o profilo professionale per gli ATA). • Per il ricorso scatti è necessario essere docenti abilitati o ATA ed aver stipulato almeno tre contratti al 30 giugno, al 31 agosto o per almeno 180 giorni complessivi (anche non consecutivi o con contratti diversi) per anno scolastico. • Per il ricorso 31 agosto è necessario aver stipulato contratti annuali in scuola statale, su posti vacanti e disponibili, con scadenza al 30 giugno anziché al 31 agosto.

Come aderire Per aderire al ricorso stabilizzazione vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Stabilizzazione/Scatti/ Estensione contratti > Stabilizzazione/Risarcimento Precari Per aderire al ricorso scatti vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Stabilizzazione/Scatti/Estensione contratti > Scatti stipendiali Docenti/Ata precari. Per aderire al ricorso 31 agosto vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Stabilizzazione/Scatti/ Preadesione ricorso estensione supplenze fino al 31/08 Quanto costa L’adesione è GRATUITA

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si Ricor RECUPERO RETRIBUZIONE PROFESSIONALE DOCENTI E COMPENSO INDIVIDUALE ACCESSORIO ATA - CONTRATTI BREVI E SALTUARI Finalità Ricorso al Giudice del lavoro rivolto a docenti e Ata precari o di ruolo che hanno stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie (esclusi contratti al 30 giugno o al 31 agosto) negli ultimi 5/10 anni per ottenere il rimborso della retribuzione professionale docenti o il compenso individuale accessorio Ata mai riconosciuti dal Ministero. Come aderire Per aderire vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale Precario > Recupero retribuzione professionale docenti e compenso individuale accessorio Ata - contratti brevi e saltuari

Quanto costa La preadesione al ricorso è GRATUITA

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RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO DECRETO INGIUNTIVO PAGAMENTO STIPENDI NON CORRISPOSTI Finalità Azione legale ad personam per ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti delle amministrazioni competenti, relativamente agli stipendi spettanti e non ancora corrisposti. Come aderire Per aderire vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale Precario > Decreto ingiuntivo pagamento stipendi non corrisposti Quanto costa La preadesione al ricorso è GRATUITA

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RECUPERO FERIE NON GODUTE E NON LIQUIDATE ANNI SUCCESSIVI AL 2013 CONTRATTI AL 30 GIUGNO Finalità Il ricorso, destinato ai docenti precari o di ruolo che hanno stipulato contratti al 30 giugno negli ultimi 5 anni, si propone di ottenere la liquidazione delle ferie non godute mai riconosciute dal ministero. Come aderire Per aderire vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Ferie Precari > Recupero ferie non godute e non liquidate anni successivi al 2013 - contratti al 30 giugno Quanto costa L'adesione al ricorso è GRATUITA

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RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

RETRIBUZIONE DURANTE IL DOTTORATO DI RICERCA Finalità Il ricorso, destinato ai docenti precari che stanno svolgendo un dottorato di ricerca e che sono stati posti in congedo straordinario senza retribuzione o che ne hanno fatto richiesta ed hanno ottenuto esclusivamente la nomina giuridica, si propone di far recuperare la retribuzione negata. Come aderire Per aderire vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale Precario > Ricorso retribuzione precari durante il dottorato di ricerca Quanto costa L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro

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SBLOCCO DELL'INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE Finalità Il ricorso, destinato a docenti e Ata, si propone un recupero medio mensile di 94,38 euro nel 2018 (stipendi medi di 1.500 euro), e di recuperare 2.127 euro di arretrati da settembre 2015. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Sblocco Indennità vacanza contrattuale. Per aderire è necessario inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line al ricorso. Quanto costa L’adesione al ricorso è GRATUITA

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RICORSI PER IL PERSONALE PRECARIO

RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO SERVIZIO ITP DEPENNATI DA SECONDA FASCIA GI Finalità Ricorso al Giudice del lavoro per ottenere il riconoscimento della validità giuridica del servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio, svolto da seconda fascia delle graduatorie d’istituto fino a pubblicazione del provvedimento negativo, con conseguente risoluzione del contratto. Come aderire Per aderire vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > ITP > Riconoscimento punteggio servizio ITP depennati da seconda fascia Quanto costa La preadesione al ricorso è GRATUITA

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SCUOLA 2020

CONCORSI # RI COR S I PER ES CLUSI

STRAORDINARIO SECONDARIA 1 Servizio paritarie 2 Servizio IEFP 3 Due anni di servizio

(di cui un anno specifico) 4 Servizio ante 2008/09 5 Sostegno con riserva per iscritti alle selezioni V ciclo 6 Servizio misto: secondaria + infanzia/primaria 7 Accesso con anno servizio militare di leva 8 Tre anni senza serv. specifico 9 Tre anni servizio sul sostegno per partecipare alla classe di concorso 10 Esclusione doc. IRC con un anno di serv. specifico 11 Dottori di ricerca 12 Serv. A066 per accesso senza titolo concorso A041 13 Mancata indizione conc. straord. infanzia /primaria 14 riservato IRC 15 PPPP posti primaria IN PREADESIONE: • Accesso alla Graduatoria a prescindere dall’esito della selezione • Ricorso contro limite di 24mila posti per scorrimento • Contro soglia 56/80 (anziché 48/80 minimo) per accesso • TABELLA TITOLI: valutazione servizio aspecifico, militare, sostegno su curriculare, curriculare su sostegno

ORDINARIO INFANZIA/PRIMARIA

PROCEDURA ABILITANTE SECONDARIA

Sostegno con riserva per iscritti a selezioni V ciclo 2 Personale Educativo per posti Primaria

1 Tre anni senza servizio

IN PREADESIONE: • Inserimento di tutti gli idonei nelle Graduat. di Merito • TABELLA TITOLI: valutazione servizio aspecifico, militare, sostegno su curriculare, curriculare su sostegno • Procedura preselettiva fino a 4 volte n. partecipanti

accesso senza titolo procedura A041 4 Dottori di ricerca senza servizio

1

ORDINARIO SECONDARIA 1 Sostegno con riserva per

iscritti a selezioni V ciclo

2 Iscritti 24 CFU in corso di

conseguimento

IN PREADESIONE: • Tabella titoli: valutazione servizio aspecifico, militare, sostegno su curriculare, curriculare su sostegno • Inserimento di tutti gli idonei nelle Graduatorie di Merito • Procedura preselettiva fino a 4 volte il n. partecipanti • No propedeuticità prima prova scritta con almeno 6/10 • 7/10 seconda prova + prima prova scritta

specifico

2 Accesso con anno ser-

vizio militare di leva

3 Servizio A066 per

IN PREADESIONE: • Contro soglia ammissione per docenti di ruolo (mancata quota 42/60) • Contro soglia 42/60 (anziché 36/60 minimo) per accesso, e comunque per tutti i candidati ammessi alla prova • Assenza contratto in essere per abilitazione

www.anief.org/ concorsi2020


I Ricorsi

PER IL PERSONALE DI RUOLO

Pagina

Temporizzazione passaggio da CS ad AA o AT

13

Riconoscimento servizio scuola Infanzia

14

Recupero del Gradone Stipendiale

15

Accertamento credito TFS 2,69%

16

Recupero indennità di sostituzione DS

17

Sblocco indennità vacanza contrattuale

18

Mobilità

19

Assegnazione ore di SOSTEGNO

20

Ricostruzione di carriera

21

Temporizzazione DSGA 22 Recupero differenza retributiva funzioni DSGA

23

Riallineamento carriera Docenti/ATA

24

Recupero della posizione economica ATA

25

Recupero degli scatti del periodo preruolo

25

Stabilizzazione facenti funzioni Dsga

26

Equiparazione indennità rischio estero / Maeci

27


Pr a PE tic N he SI pe ON r l I e

i d lI tuoPATRONATOfiducia ia hia tà c c Ve lidi a Inv tà sibili r e v e R

Aut.

à idit l a Inv ivile C

Assegno sociale, Inabilità lavorativa,

nità

Mater

Assegno nucleo Familiare

... NASPI (DISOCCUPAZIONE) - DIS-COLL - RICOSTRUZIONE PENSIONI - DISOCCUPAZIONI AGRICOLE - RATEI MATURATI E NON RISCOSSI - RILASCIO CU INPS - MALATTIA PROFESSIONALE - ASSISTENZA PER IMMIGRATI - ASSISTENZA LEGALE - ASSISTENZA MEDICO LEGALE - VARIAZIONE POSIZIONE CONTRIBUTIVA - INDENNITÀ DI FREQUENZE - RICHIESTA E CONTROLLO ESTRATTI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI...

www.cedan.it


RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO RICORSO CONTRO LA TEMPORIZZAZIONE PER PASSAGGIO DA COLLABORATORE SCOLASTICO AD ASSISTENTE TECNICO O AMMINISTRATIVO Finalità Ricorso al giudice del lavoro rivolto al personale Ata che ha ottenuto il passaggio da collaboratore scolastico ad assistente amministrativo o tecnico contro il metodo della temporizzazione e per ottenere il riconoscimento per intero, se più favorevole, del servizio pregresso prestato come collaboratore scolastico. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Ricorsi ATA > Ricorso contro la temporizzazione per passaggio da collaboratore scolastico ad assistente tecnico o amministrativo Quanto costa La preadesione al ricorso è GRATUITA

13


PASSAGGIO DI RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA - RICONOSCIMENTO INTEGRALE SERVIZIO DI RUOLO SCUOLA INFANZIA Finalità Ricorso al giudice del lavoro, destinato ai docenti di ruolo che hanno ottenuto il passaggio di ruolo da scuola infanzia a scuola secondaria di primo o secondo grado, per il riconoscimento integrale, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio prestato nel ruolo della scuola infanzia. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale di ruolo > Passaggio di ruolo nella scuola secondaria - Riconoscimento integrale servizio di ruolo scuola infanzia Quanto costa L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro

14


RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO RECUPERO DEL GRADONE STIPENDIALE (Immessi in ruolo dal 2011)

Finalità

Il ricorso, destinato a docenti e Ata immessi in ruolo a partire dall'a.s. 2011/2012 (anche con decorrenza giuridica 2010/2011), si propone di ottenere il risarcimento del danno e il recupero delle somme perdute a causa della fusione dei primi due gradoni stipendiali. Il ricorso, inoltre, comprende anche la richiesta di valutazione per intero, ai fini giuridici ed economici, di tutti gli anni di precariato per la ricostruzione di carriera. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > RICOSTRUZIONE CARRIERA> Recupero Gradone Stipendiale Per aderire è necessario inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line al ricorso. Quanto costa L’adesione al ricorso è GRATUITA

15


ACCERTAMENTO CREDITO TFS 2,69% Finalità Il ricorso è destinato al personale scolastico immesso in ruolo prima del 6 Maggio 2000 in regime di TFS per l’accertamento del credito del 2,69% per gli anni 2011 e 2012 (più di 3.000 €). Come aderire Per aderire vai sul portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > TFS > Accertamento credito TFS 2,69% Per aderire a questo ricorso il personale attualmente in servizio deve inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line al ricorso. Il personale in quiescenza, invece, potrà agire subito con decreto ingiuntivo che sarà predisposto dal nostro ufficio legale. Quanto costa L’adesione al ricorso ha un costo di 50 euro

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RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO

RICONOSCIMENTO DELL’INDENNITÀ DI REGGENZA E/O DI SOSTITUZIONE DEL DS AI VICARI Finalità Il ricorso, destinato a docenti che hanno sostituito il dirigente scolastico per un periodo di almeno 15 giorni, si propone il recupero delle somme spettanti per la mancata corresponsione della relativa indennità. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org)> > RICORSI > Personale di ruolo > Ricorso per il riconoscimento dell’indennità di reggenza e/o di sostituzione del ds ai Vicari Quanto costa L’adesione al ricorso ha un costo di 150 euro

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SBLOCCO DELL’INDENNITÀ DI VACANZA CONTRATTUALE Finalità Il ricorso, destinato a docenti e Ata, si propone un recupero medio mensile di 94,38 euro nel 2018 (stipendi medi di 1.500 euro), e di recuperare 2.127 euro di arretrati da settembre 2015. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale di ruolo > Sblocco Indennità vacanza contrattuale. Per aderire a questo ricorso è necessario inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line al ricorso. Quanto costa L’adesione al ricorso è GRATUITA

18


RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO

RICORSI MOBILITÀ Finalità Ricorsi destinati ai docenti e Ata di ruolo, per ottenere: • la valutazione nelle graduatorie interne d’istituto delle abilitazioni SSIS, del diploma SSIS anche di sostegno (punti 5), del titolo TFA, del servizio pre-ruolo al pari di quello prestato dopo la nomina (punti 6 per i docenti e punti 2 per gli ATA, valutabile per intero su mobilità d’ufficio), del servizio militare prestato non in costanza di nomina; • l'eliminazione del vincolo quinquennale su sostegno per ottenere il passaggio da posto di sostegno a posto comune/curricolare; • la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini dell’attribuzione del punteggio per la mobilità; • l'eliminazione del vincolo quinquennale alla mobilità per gli assunti ex FIT nel 2019/20 e per tutti i neo assunti dal 2020/21; • la precedenza nei trasferimenti interprovinciali per il figlio che assiste il genitore disabile. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org)> RICORSI >Mobilità Quanto costa L’adesione a ciascun ricorso ha un costo di 150 euro

19


MANCATA O PARZIALE ASSEGNAZIONE ORE DI SOSTEGNO Finalità Il ricorso, destinato alle famiglie degli alunni disabili e, ad adiuvandum, agli insegnanti di sostegno specializzati, si propone l’assegnazione del docente di sostegno in deroga o il recupero delle ore di sostegno richieste e non assegnate. Come aderire È sufficiente inviare una e-mail a sostegno@anief.net contenente esclusivamente: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, recapiti mail e telefonici, indicazione del numero di ore richieste e numero di ore effettivamente assegnate all’alunno, denominazione e indirizzo completo (via, comune, provincia) della scuola statale e della classe frequentata dall’alunno. Specificare, inoltre, se la segnalazione viene inviata dai genitori dell’alunno disabile o dai docenti di sostegno. L’invio dell’e-mail di preadesione non è in alcun modo vincolante all’effettiva partecipazione al ricorso. ANIEF invierà successivamente per e-mail le informazioni e le istruzioni operative per l’effettiva adesione al ricorso. Quanto costa L’adesione al ricorso ha dei costi variabili in funzione degli oneri di cancelleria e del numero effettivo di partecipanti. In alcuni casi, inoltre, saranno possibili anche patrocini gratuiti.

20


RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO RICOSTRUZIONE DI CARRIERA Finalità Il ricorso, destinato a docenti e Ata immessi in ruolo, si propone di consentire la valutazione per intero di tutto il periodo pre-ruolo, oggi illegittimamente valutato per intero solo fino a 4 anni, con la parte eccendente valutata per soli 2/3 ai fini giuridici e per solo 1/3 a quelli economici. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > RICOSTRUZIONE CARRIERA > Ricostruzione di carriera docenti/ATA di ruolo Per aderire a questo ricorso è necessario inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line al ricorso. Quanto costa L’adesione al ricorso è GRATUITA

21


TEMPORIZZAZIONE DSGA Finalità il ricorso, destinato ai DSGA, viene proposto contro il metodo della temporizzazione e per ottenere il riconoscimento del servizio pregresso prestato come responsabile amministrativo o come assistente amministrativo. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Ricorsi ATA > Ricorso contro la temporizzazione DSGA Per aderire a questo ricorso è necessario inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line al ricorso. Quanto costa L’adesione al ricorso è GRATUITA

22


RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO RECUPERO DIFFERENZA RETRIBUTIVA PER SVOLGIMENTO FUNZIONI DSGA Finalità Il ricorso, destinato al personale Ata che ha svolto le funzioni di DSGA, si propone di ottenere il recupero della differenza retributiva spettante per lo svolgimento di tali funzioni. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Ricorsi ATA > Recupero differenza retributiva per svolgimento funzioni DSGA Quanto costa L’adesione a ciascun ricorso ha un costo di 100 euro

23


RIALLINEAMENTO CARRIERA DOCENTI/ATA Finalità Destinato a docenti e personale Ata di ruolo con più di quattro anni di servizio preruolo, si propone il riallineamento della carriera e il recupero del corretto inquadramento nella fascia stipendiale spettante: - dal 16° anno di ruolo in qualità di docenti laureati della scuola secondaria superiore; - dal 18° anno (per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore; - dal 20° anno per il personale ausiliario e collaboratore; - dal 24° anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie. Il computo degli anni di ruolo deve essere effettuato considerando anche il periodo preruolo riconosciuto nella ricostruzione di carriera. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > RICOSTRUZIONE CARRIERA > > Riallineamento Carriera docenti/ATA di ruolo Per aderire a questo ricorso è necessario inviare il modello di diffida e messa in mora, scaricabile gratuitamente durante l'adesione on line. Quanto costa L’adesione al ricorso è GRATUITA

24


RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO RECUPERO POSIZIONE ECONOMICA Finalità Ricorso al giudice del lavoro rivolto al personale Ata di ruolo per il recupero della posizione economica spettante dall'a.s. 2014/15. Come aderire Sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Ricorsi ATA > Recupero posizione economica Quanto costa La preadesione al ricorso è GRATUITA RECUPERO DEGLI SCATTI DEL PERIODO PRERUOLO Finalità Destinato al personale scolastico di ruolo, si propone il recupero delle somme spettanti per il mancato riconoscimento degli scatti stipendiali di anzianità durante il periodo di precariato precedente alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Recupera fino a 20.000 euro se avevi diritto anche al contratto annuale su posto vacante e disponibile. Come aderire Sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale di ruolo > Recupero scatti stipendiali pre ruolo. L’adesione al ricorso è GRATUITA

25

Quanto costa


STABILIZZAZIONE PER CHI HA SVOLTO FUNZIONI DSGA PER OLTRE 36 MESI FinalitĂ Ricorso al Giudice del lavoro per ottenere la trasformazione in contratto a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato su posti vacanti e disponibili illegittimamente reiterati per oltre 36 mesi per lo svolgimento della funzione di Dsga, con richiesta di relativo risarcimento. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Ricorsi ATA > Stabilizzazione per chi ha svolto funzioni dsga per oltre 36 mesi Quanto costa La preadesione al ricorso ha un costo di 150 euro

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RICORSI PER IL PERSONALE DI RUOLO EQUIPARAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO PERSONALE DISTACCATO ALL'ESTERO A PERSONALE MAECI Finalità Ricorso presso il tribunale del lavoro di Roma per ottenere l'equiparazione del trattamento economico aggiuntivo riconosciuto al personale docente e Ata in servizio all'estero a quello spettante al personale dipendente dal Ministero degli esteri e distaccato all'estero. Come aderire Per aderire vai sul Portale ANIEF (www.anief.org) > RICORSI > Personale di ruolo > Ricorso per l'equiparazione dell'indennità di rischio riconosciuta al personale docente e Ata distaccato all'estero a quella spettante al personale Maeci Quanto costa L’adesione a ciascun ricorso è GRATUITA

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Prodotto distribuito per ANIEF da: PUMA SRL Grafica ed impaginazione: ESTEFIAN Finito di stampare nel mese di Giugno 2020




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