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Venerdì 5 settembre 2014
16/2014 AMBIENTE 97 Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e dai rifiuti. 98 Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Obbligo di garanzia finanziaria. 99 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico, l’acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione. 100 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica. 101 Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio. 102 Sistri. La Selex (Finmeccanica) disdice il contratto. 103 Rifiuti. Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). 104 Rifiuti. Attuazione direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). 105 Rifiuti. Norme per i produttori AEE. 106 Rifiuti. Distributori, installatori e gestori centri di assistenza AEE. 107 Pozzi: obbligo di denuncia ed analisi a Vicenza. Scadenza il 30 settembre 2014. 108 Torrebelvicino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013. CONTRATTUALE - LAVORO 82 Cassa Integrazione in Deroga: pubblicato il Decreto Interministeriale con i nuovi criteri per accedere al trattamento salariale in deroga. 83 Incentivi per l’assunzione di disoccupati previsti dalla legge 191/2009. Presentazione richiesta benefici per l’anno 2012. 84 Inail: Mod. 5 SS bis (certificazione medica). 85 Circolare Inail n. 16/2014. Obbligo assicurativo dei tirocinanti. 86 Ebav. Servizi in scadenza previsti per le aziende. Scadenzario del mese di settembre 2014. 87 Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina apprendistato professionalizzante al 30 settembre. 88 Area Meccanica. Conferma EET: Verbali di Intesa del 22.07.2014. 89 Area Tessile-Moda: sottoscritto il 25 luglio 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro. 90 Area Tessile - Moda. Tabella retributiva: variazione dei minimi da agosto 2014.
energia 23 Enel Energia ha “venduto” le bollette non pagate dal 1975 al 2013. Si tratta di una cessione di credito. FISC0 16 Il DPCM 20 febbraio 2014 individua il taglio ai crediti d’imposta dal 2014. 17 Le nuove misure dettate dal DL 47/2014 sulla fiscalità degli immobili abitativi. SICUREZZA 21 Riduzione del premio INAIL. Confartigianato non condivide le proposte fatte. Non sono alla portata delle piccole imprese e arrivano fuori tempo. 22 INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa per le imprese che effettuano interventi migliorativi per la salute e sicurezza sul lavoro. 23 Riduzione del “premio INAIL” per attività o interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Le regole per accedere al beneficio. 24 La richiesta di riduzione del premio INAIL non si improvvisa, la si realizza effettuando specifiche e continue attività in azienda. Il servizio “Sicurgest” della Confartigianato di Vicenza. 25 Disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Proroga al 31/12/2014 per l’adeguamento. 26 Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. 27 Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e adeguamento prevenzione incendi. Proroga al 31/12/14. 28 Installazione e manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio. 29 Prevenzione incendi: slittamento dei termini al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza preliminare per enti e privati. 30 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive all’aria aperta. 31 Regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini. 32 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 33 Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione. sistemi e categorie 25 Casa. Termoidraulici e altri Installatori. Regolamento della Regione Veneto per controllo degli impianti termici - DGR n. 1363. Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione.
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Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e dai rifiuti.
La delibera riporta le tabelle per identificare le diverse destinazioni, nel settore delle costruzioni, dei materiali prodotti dall’attività di recupero dei rifiuti. La Regione Veneto ha pubblicato, nel Bollettino regionale n. 69 del 15/07/2014, la deliberazione n. 1060 del 24/06/2014. Tale provvedimento, che ha come titolo “Modalità operative per la gestione e l’utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero e di rifiuti”, si pone come continuazione del lavoro che ha portato alla DGRV n. 1773/20012, riguardante le modalità operative della “demolizione selettiva”. Considerato che la deliberazione n. 1773/2012 ha conseguito sicuramente risultati molto positivi, si è ritenuto utile continuare il lavoro per poter definire le modalità operative per l’ottenimento di prodotti dal recupero di rifiuti e loro successivo utilizzo e per l’utilizzo diretto di rifiuti tal quali, nel settore delle costruzioni. Il documento approvato dalla regione Veneto è costituito da tre parti ovvero la deliberazione vera e propria l’allegato A e l’allegato B. La deliberazione fornisce indicazioni sulla genesi del provvedimento stesso ed il percorso che si è attuato per il raggiungimento dello scopo. Inoltre il testo sottolinea l’importanza del lavoro svolto dal tavolo tecnico, istituito a tale scopo, in cui Confartigianato del Veneto ha avuto certamente un ruolo di primaria importanza. Infine la deliberazione fornisce delle indicazioni molto importanti per la gestione dei rifiuti in ingresso negli impianti di recupero, permettendo lo stoccaggio su aree pavimentate e non impermeabili, purché il rifiuto venga prima sottoposto a test di cessione con esiti conformi alla normativa vigente. E’ fondamentale sottolineare che il punto focale della nuova normativa regionale, appena pubblicata, è costituito dai due allegati tecnici, che si riportano assieme al testo della deliberazione stessa. Si invita ad una attenta analisi soprattutto dell’Allegato B in cui sono riportati tutti i possibili utilizzi dei vari materiali e le varie destinazioni. Confartigianato Vicenza provvederà, quanto prima, ad organizzare degli incontri invitando le aziende coinvolte nell’applicazione della nuova normativa. Per approfondimenti consultare i file: - DGRV 1060-2014 - Modalit operative per la gestione e utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti.pdf - DGRV 1060 del 2014 - Allegato B - Tabelle.pdf - DGRV 1060 del 2014 - Allegato A - Norme tecniche.pdf alla notizia 1548 su www.informaimpresa.it AMBIENTE 98
Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Obbligo di garanzia finanziaria.
Le imprese che effettuano l’intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi, devono iscriversi alla specifica sezione dell’albo gestori ambientali e presentare le apposite garanzie finanziarie. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22/09/2011, n. 221, il decreto del Ministero dell’ambiente 20/06/2011, che stabilisce la “Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi” Il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, alla parte IV (Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati), specifica con l’art. 183 la definizione di:commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità
di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti. Tali attività impongono l’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese. L’iscrizione all’albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione degli stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente, in dipendenza dell’attività svolta. Con il decreto 20/06/2011 è stato stabilito l’ammontare della garanzia fideiussoria. Ai fini della determinazione dell’ammontare della garanzia finanziaria le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti sono suddivise nelle seguenti categorie: a) commercio ed intermediazione dei rifiuti non pericolosi; b) commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi. Per l’esercizio delle attività di commercio e intermediazione dei rifiuti non pericolosi, l’ammontare della garanzia fideiussoria è fissato come di seguito riportato:
Commercio ed intermediazione dei rifiuti non pericolosi Classe A Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 3.000.000,00 riore o uguale a 200.000 tonnellate Classe B Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 1.500.000,00 riore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate Classe C Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 450.000,00 riore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate Classe D Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 250.000,00 riore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate Classe E quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 100.000,00 riore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate Classe F
quantità annua comples- Euro sivamente trattata infe- 50.000,000 riore a 3.000 tonnellate
Per l’esercizio delle attività di commercio e intermediazione dei rifiuti pericolosi, l’ammontare della garanzia fideiussoria è fissato come di seguito riportato:
Venerdì 5 settembre 2014 Commercio ed intermediazione dei rifiuti pericolosi Classe A
Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 5.000.000,00 riore o uguale a 200.000 tonnellate
Classe B
Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 1.500.000,00 riore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
Classe C
Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 500.000,00 riore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
Classe D
Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 300.000,00 riore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
Classe E
Quantità annua comples- Euro sivamente trattata supe- 150.000,00 riore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
Classe F
Quantità annua comples- Euro sivamente trattata infe- 80.000,000 riore a 3.000 tonnellate
Qualora l’attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia i rifiuti non pericolosi, la garanzia finanziaria deve essere prestata per gli importi stabiliti per i rifiuti pericolosi, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla classe di iscrizione. Gli importi sopra riportati sono ridotti al 50% per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25/11/2009 (EMAS), e del 40% nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001. Il mutamento della classe di iscrizione comporta l’obbligo di adeguamento degli importi sopra riportati. Infine si precisa che in caso di recesso dal contratto del fideiussore, l’albo provvede a cancellare l’iscrizione dell’impresa qualora la stessa non presti nuova idonea garanzia finanziaria nel termine di trenta giorni dalla comunicazione di recesso, all’albo, della società garante. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema allegato sotto la lettera “A” al decreto del Ministero dell’ambiente del 20/06/2011. AMBIENTE 99
Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per la gestione del verde pubblico, l’acquisto di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione.
Adottati e aggiornati i criteri ambientali minimi che possono essere inseriti negli appalti della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi. Con il decreto del Ministero dell’ambiente 13/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/01/2014, n. 13, sono stati aggiornati e adottati i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di ammendanti (aggiornamento 2013), acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione. Tali criteri di qualificazione ambientale possono essere
InformaImpresa 3 inseriti negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni e servizi. Da un lato il “pubblico” riduce l’impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall’altro si ottiene un “effetto traino” spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, probabilmente, anche le strategie produttive delle imprese. Un appalto della pubblica amministrazione verrà considerato “verde” se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore. Le imprese che intendono partecipare alla gara per fornire beni o servizi al committente pubblico dovranno rispettare le condizioni “ambientali” fissate dal bando di gara. Per approfondimenti consultare i file: - DM Ambiente 13 dicembre 2013pdf - DM Ambiente 13 dicembre 2013 - criteri ambientali gestione verde pubblico acquisto amendanti acquisto piante ornamentali e impianti di irrigazione.pdf alla notizia 1559 su www.informaimpresa.it e consultare la notizia n. 89 pubblicata in InformaImpresa n. 13 del 27.6.14 - Nel programma nazionale dei prevenzione di rifiuti trova spazio anche il Green Public Procurament. Obiettivo nazionale di appalti verdi pubblici non inferiore al 50% e la notizia n. 5 pubblicata in InformaImpresa n. 1 del 10.1.14 - Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione. AMBIENTE 100
Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per l’illuminazione pubblica.
Illuminazione pubblica: acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led, acquisto di apparecchi di illuminazione e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione. Con il decreto del Ministero dell’ambiente 23/12/2013, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23/01/2014. sono stati aggiornati e adottati i criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica. Tali criteri di qualificazione ambientale possono essere inseriti negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni e servizi. Da un lato il “pubblico” riduce l’impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall’altro si ottiene un “effetto traino” spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, probabilmente, anche le strategie produttive delle imprese. Un appalto della pubblica amministrazione verrà considerato “verde” se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore. Le imprese che intendono partecipare alla gara per fornire beni o servizi al committente pubblico dovranno rispettare le condizioni “ambientali” fissate dal bando di gara. Per approfondimenti consultare i file: - DM Ambiente 23 dicembre 2013.pdf - DM ambiente 23 dicembre 2013. Criteri ambientali.pdf alla notizia 1558 su www.informaimpresa.it e consultare la notizia n. 89 pubblicata in InformaImpresa n. 13 del 27.6.14 - Nel programma nazionale dei prevenzione di rifiuti trova spazio anche il Green Public Procurament. Obiettivo nazionale di appalti verdi pubblici non inferiore al 50% e la notizia n. 5 pubblicata in InformaImpresa n. 1 del 10.1.14 - Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità
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4 InformaImpresa ambientale nel settore della pubblica amministrazione. AMBIENTE 101
Appalti verdi pubblici: i criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio.
Le forniture riguardano i PC portatili, i PC da tavolo, le stampanti, le fotocopiatrici, le apparecchiature multifunzione per ufficio. Adottati e aggiornati i criteri ambientali minimi che possono essere inseriti negli appalti della pubblica amministrazione per l’acquisto di beni e servizi. Con il decreto del Ministero dell’ambiente 13/12/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17/01/2014, n. 13, sono stati aggiornati e adottati i criteri ambientali minimi per le forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio (personal computer portatili, personal computer da tavolo, stampanti, fotocopiatrici, apparecchiature multifunzione per ufficio (aggiornamento 2013). Tali criteri di qualificazione ambientale possono essere inseriti negli appalti delle amministrazioni pubbliche per l’acquisto di beni e servizi. Da un lato il “pubblico” riduce l’impatto ambientale dei beni e servizi di cui necessita, dall’altro si ottiene un “effetto traino” spingendo il mercato a orientarsi su prodotti e servizi a basso impatto ambientale, modificando, probabilmente, anche le strategie produttive delle imprese. Un appalto della pubblica amministrazione verrà considerato “verde” se il bando di gara risponde a determinate caratteristiche fissate dalle norme per quel particolare settore. Le imprese che intendono partecipare alla gara per fornire beni o servizi al committente pubblico dovranno rispettare le condizioni “ambientali” fissate dal bando di gara. Per approfondimenti consultare i file: - DM Ambiente 13 dicembre 2013pdf-1. - DM Ambiente 13 dicembre 2012. Criteri ambientali per forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche dufficio.pdf alla notizia 1560 su www.informaimpresa.it e consultare la notizia n. 89 pubblicata in InformaImpresa n. 13 del 27.6.14 - Nel programma nazionale dei prevenzione di rifiuti trova spazio anche il Green Public Procurament. Obiettivo nazionale di appalti verdi pubblici non inferiore al 50% e la notizia n. 5 pubblicata in InformaImpresa n. 1 del 10.1.14 - Revisionato il Piano d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione. AMBIENTE 102
Sistri. La Selex (Finmeccanica) disdice il contratto.
La società incaricata di realizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti comunica al Ministro dell’Ambiente l’intenzione di non proseguire nell’ambito del programma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre 2014. Si aggiunge un’altra puntata alla vicenda del Sistri, il sistema di tracciabilità dei rifiuti voluto dal Ministero dell’Ambiente, che ha creato innumerevoli problemi alle piccole imprese. Nel mese di luglio l’on. Realacci, presidente della Commissione ambiente della Camera, aveva chiesto il Ministro dell’Ambiente “il coraggio di realizzare un sistema di tracciabilità dei rifiuti semplice, efficace e trasparente”. Praticamente era l’invito a fermarsi su un progetto che sembra non avere sbocchi positivi. Se la risposta non è arrivata dal Ministero, è arrivata dalla Selex che è fornitore del sistema di tracciabilità. É apparso infatti nel sito internet di Finmeccanica, la notizia che la Selex ha comunicato al Ministero dell’Ambiente l’intenzione di non proseguire nell’ambito del program-
ma Sistri oltre la scadenza contrattuale del 30 novembre prossimo. Selex è una società controllata da Finmeccanica e con una comunicazione del 21 luglio indirizzata la Ministro Gian Luca Galletti, ha spiegato le motivazioni di tale decisione. Nella comunicazione la Selex si è dichiarata disponibile a gestire il Sistri fino alla scadenza contrattuale a fronte di un’offerta limitata di servizi, tale da minimizzare i costi e i danni a proprio carico e di consentire comunque al Ministero di effettuare tempestive ed adeguate comunicazioni agli utenti sulle modalità operative nelle fasi successive alla cessazione del servizio. Inoltre Selex, precisa che ogni responsabilità connessa all’interruzione del servizio al termine del contratto sarà di esclusiva competenza del Ministero dell’Ambiente. Secondo la Selex i numerosi interventi sul Sistri, hanno comportato un enorme squilibrio contrattuale, tanto nella fase precedente la sospensione del programma quanto in quella del riavvio, minandone irrimediabilmente il profilo economico-finanziario e la sostenibilità della prosecuzione. “Confartigianato Vicenza, da anni sostiene che il Sistri è inadeguato per le piccole imprese, ma ancor di più per le esigenze del Paese – spiega Agostino Bonomo, presidente dell’associazione-. Con grandi difficoltà siamo riusciti a limitare la platea dei soggetti obbligati ad aderire a questo sistema. Cinque anni di autentiche battaglie per fare capire una cosa evidente alla maggioranza degli imprenditori, ovvero che questo sistema di tracciabilità dei rifiuti è oneroso e complesso, in poche parole inapplicabile per la tipologia delle imprese italiane. Oggi leggiamo che la Selex non intende rinnovare il contratto con il Ministero dell’ambiente per il sistema di tracciabilità che lei aveva strutturato. Riteniamo di poterne prendere atto senza particolare sofferenza da parte nostra. A questo punto ci aspettiamo di non arrivare a novembre per capire cosa dobbiamo dire ai nostri associati su questa penosa vicenda. Speriamo solo che il Ministro dell’ambiente metta la parola fine a questa bruttissima esperienza che le imprese, ma anche l’intero Paese, hanno dovuto subire in questi anni. Per noi – conclude Bonomo - la vicenda del Sistri dovrebbe fermarsi qui”. Per approfondimenti consultare il file: Comunicato sul sito di Finmeccanica . Sistri.pdf alla notizia 1561 su www.informaimpresa.it AMBIENTE 103
Rifiuti. Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.)
Recepimento direttiva 2011/65/UE - RoHS RESTRIZIONE USO SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (recepimento direttiva 2011/65/UE – RoHS 2) D.LGS. 4 MARZO 2014 N. 27 Vi sono importanti modifiche, legate all’utilizzo delle sostanze, costituenti le apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), e agli adempimenti richiesti ai soggetti coinvolti nella produzione e commercializzazione delle apparecchiature stesse. Le categorie di AEE incluse nel presente decreto sono quelle dell’Allegato I. Le apparecchiature escluse dalla presente normativa sono le seguenti: - apparecchiature utilizzate per la sicurezza nazionale - apparecchiature destinate all’invio nello spazio - parti di apparecchiature che non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e sono utilizzate solo per queste apparecchiature - utensili industriali fissi di grandi dimensioni - installazioni fisse di grandi dimensioni - mezzi di trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati) - macchine mobili non stradali ad uso professionale
Venerdì 5 settembre 2014 - dispositivi medici impiantabili attivi - pannelli fotovoltaici (installati da professionisti qualificati per un impiego permanente in un luogo prestabilito, ai fini della produzione di energia da luce solare per applicazioni pubbliche, commerciali, industriali e residenziali) - apparecchiature per attività di ricerca e sviluppo Dal 30/04/2014 le AEE immesse sul mercato, compresi i cavi ei pezzi di ricambio non devono contenere le sostanze di cui all’Allegato II. Nei materiali omogenei (materiale di composizione uniforme o di più materiali, che non può essere diviso o separato in materiali diversi tramite svitamento, taglio, frantumazione, molatura e processi abrasivi) è tollerata una concentrazione massima in peso non superiore a quella indicata nell’Allegato II. Si applica ai dispositivi medici e agli strumenti di monitoraggio e controllo, immessi sul mercato dal 22/07/2014; si applica ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, immessi sul mercato dal 22/07/2016; si applica agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali, immessi sul mercato dal 22/07/2017. Non si applica ai cavi o ai pezzi di ricambio di: 1) AEE immesse sul mercato prima del 01/07/2006 2) dispositivi medici immessi sul mercato prima del 22/07/2014 3) dispositivi medici di diagnosi in vitro immessi sul mercato prima del 22/07/2016 4) strumenti di monitoraggio e controllo immessi sul mercato prima del 24/07/2014 5) strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato prima del 24/07/2017 6) AEE incluse in lista di esenzione, immesse sul mercato prima della scadenza dell’esenzione 7) riutilizzati da AEE immesse sul mercato prima del 01/07/2006, per AEE dello stesso tipo, se il riutilizzo avviene in un circuito chiuso e viene avvisato il consumatore. Non si applica alle applicazioni in Allegato III e Allegato IV. Obblighi degli operatori economici Obblighi dei fabbricanti - fabbricante: persona fisica o giuridica che fabbrica, o fa progettare e fabbricare AEE, che commercializza apponendovi il proprio NOME o MARCHIO. All’atto dell’immissione sul mercato di AEE, i fabbricanti garantiscono che le AEE siano progettate e fabbricate conformemente alle prescrizioni previste per la prevenzione (Allegato II). I fabbricanti: 1) predispongono la documentazione tecnica ed eseguono procedure di controllo interno della produzione, secondo il modulo A dell’Allegato II alla Decisione 768/2008/CE (conformità dei prodotti a tutta la normativa comunitaria); 2) redigono una dichiarazione UE di conformità e appongono la marcatura CE sul prodotto finito; 3) conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di 10 anni a decorrere dall’immissione sul mercato; 4) in caso di modifica della progettazione o delle caratteristiche del prodotto o delle norme armonizzate, verifica la conformità delle AEE; 5) tengono un registro delle AEE NON CONFORMI e dei richiami di prodotti; 6) informano i distributori delle non conformità; 7) garantiscono che sulle AEE sia apposto un numero di tipo, di lotto, di serie o qualsiasi altro elemento che identifichi l’AEE. Se le dimensioni non lo permettono, le informazioni devono essere scritte sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento; 8) indicano sull’AEE, oppure sull’imballaggio o documento di accompagnamento, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio
InformaImpresa 5 marchio e l’indirizzo, dove possono essere contattati (unico punto); 9) se ritengono che un’AEE immessa sul mercato non sia conforme alle prescrizioni, adottano immediatamente misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla; informano immediatamente l’autorità di vigilanza, indicando i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate; 10) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un’AEE e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato. Obblighi dei mandatari - mandatario: persona fisica o giuridica che riceve da un fabbricante un mandato scritto che lo autorizza ad agire per conto del fabbricante, in relazione a determinate attività. Il fabbricante può nominare un mandatario mediante mandato scritto. Gli obblighi di divieto di utilizzo delle sostanze, di cui all’Allegato II, e la stesura della documentazione tecnica non rientrano nel mandato del mandatario. Il mandatario svolge i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante, che comprendono almeno i seguenti punti: 1) mantenere a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza nazionale del mercato, la dichiarazione UE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dopo l’immissione sul mercato dell’AEE; 2) a seguito di una richiesta motivata della predetta autorità di vigilanza, fornire tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di un’AEE; 3) cooperare con la predetta autorità di vigilanza, su sua richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che rientrano nel loro mandato. Obblighi degli importatori - importatore: persona fisica o giuridica, stabilita nell’Unione Europea, che immette sul mercato dell’Unione, un’AEE originaria di un Paese terzo; Gli importatori immettono sul mercato solo AEE conformi al presente decreto. Gli importatori, prima di immettere un’AEE sul mercato: 1) si assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’idonea procedura di valutazione della conformità, abbia preparato la documentazione tecnica, abbia un registro delle AEE non conformi; 2) si assicurano che l’AEE rechi la marcatura CE, l’identificazione con proprio numero e nome del fabbricante e sia accompagnata dai documenti prescritti; 3) se ritengono che un’AEE non sia conforme, non immettono l’AEE sul mercato, fino a quando non sia stata resa conforme, e ne informano il fabbricante e le autorità di vigilanza nazionale del mercato; 4) indicano sull’AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto, il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati in merito all’AEE; 5) tengono un registro delle AEE non conformi e dei richiami di AEE e ne informano i distributori; 6) se ritengono che un’AEE immessa sul mercato non sia conforme alle prescrizioni, adottano immediatamente misure correttive per renderla conforme, ritirarla o richiamarla; informano immediatamente l’autorità di vigilanza, indicando i dettagli relativi alla mancata conformità e alle misure correttive adottate 7) conservano, per un periodo di dieci anni dall’immissio-
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6 InformaImpresa ne dell’AEE sul mercato, una copia della dichiarazione UE di conformità e la tengono a disposizione della predetta autorità di vigilanza e garantiscono che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tale autorità; 8) a seguito di una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’AEE, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato. Obblighi dei distributori - distributore: persona fisica o giuridica, diversa dal fabbricante e dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato. I distributori che mettono un’AEE a disposizione sul mercato verificano che: 1) l’AEE rechi la marcatura CE, sia accompagnata dai documenti o istruzioni ed avvertenze d’uso, almeno in lingua italiana, e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle disposizioni prescritte (dati di identificazione dell’AEE e del fabbricante o dell’importatore); 2) se ritengono che un’AEE non sia conforme alle prescrizioni non immette l’AEE sul mercato fino a quando non sia stata resa conforme e ne informa il fabbricante o l’importatore, nonché’ l’autorità di vigilanza nazionale del mercato; 3) se ritengono che un’AEE, che hanno immesso sul mercato, non sia conforme, si assicurano che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale AEE, per ritirarla o richiamarla e ne informano immediatamente la predetta autorità di vigilanza, indicando in particolare i dettagli relativi alla mancata conformità e a qualsiasi misura correttiva adottata; 4) a seguito di una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza, forniscono tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità dell’AEE, in lingua italiana, e cooperano con tale autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi azione intrapresa per garantire la conformità delle AEE che hanno immesso sul mercato. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ed è soggetto agli obblighi del fabbricante quando immette sul mercato AEE con il proprio nome o marchio commerciale o modifica AEE già immesse sul mercato in modo tale che la conformità alle prescrizioni applicabili possa esserne condizionata. Gli operatori economici notificano, su richiesta, all’autorità di vigilanza nazionale del mercato per un periodo di dieci anni dall’immissione sul mercato dell’AEE: a) qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un’AEE; b) qualsiasi operatore economico a cui abbiano fornito un’AEE. Conformità delle AEE Dichiarazione UE di conformità La dichiarazione UE di conformità attesta che è stata dimostrata la conformità alle prescrizioni previste per la prevenzione (Allegato II). L’Allegato VI contiene la struttura tipo di dichiarazione di conformità e gli elementi che devono essere presenti. La dichiarazione è redatta in italiano. Nei casi in cui altre normative applicabili dell’Unione richiedono l’applicazione di una procedura di valutazione della conformità, che sia almeno altrettanto rigorosa, la conformità alle prescrizioni può essere dimostrata nel contesto di tale procedura. Può essere redatta una documentazione tecnica unica. Con la dichiarazione UE di conformità il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell’AEE.
Documentazione del prodotto La documentazione tecnica è redatta secondo la norma armonizzata EN 50581:2012, in una delle lingue ufficiali dell’Unione. In seguito ad una richiesta motivata dell’autorità di vigilanza nazionale del mercato, il fabbricante fornisce una traduzione delle parti pertinenti della documentazione tecnica in italiano. L’autorità di vigilanza può fissare un termine pari a trenta giorni. Marcatura CE La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008. La marcatura CE è apposta sull’AEE finita o sulla targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura dell’AEE non lo consenta o non lo giustifichi, essa è apposta sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento. È apposta sull’AEE prima della sua immissione sul mercato. Per approfondimenti consultare i file: - Allegato I.pdf - D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 27.pdf - Allegato II.pdf alla notizia 1564 su www.informaimpresa.it AMBIENTE 104
Rifiuti. Attuazione direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 - Introduzione. ATTUAZIONE DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) D.LGS. 14 MARZO 2014 N. 49 (in vigore dal 12 aprile 2014) La normativa in oggetto si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Va a sostituire il D.Lgs. 151/05, apportando alcune sostanziali modifiche. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono quelle che dipendono da correnti elettriche o campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misure di tali correnti e campi, progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o RAEE sono le apparecchiature, inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo, che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui il detentore si disfi, abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsene. Viene definito l’ambito di applicazione come segue: Ambito - AEE dell’Allegato I ed esemplificate nell’Allegato II fino al 14/08/2018 - AEE dell’Allegato III ed esemplificate nell’Allegato IV dal 15/08/2018. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza, il Regolamento Reach, la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, la restrizione dell’uso di sostanze pericolose (D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 27- vedi apposita sezione), il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni. Sono escluse: - apparecchiature utilizzate per la sicurezza nazionale; - parti di apparecchiature che non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto e sono utilizzate solo per queste apparecchiature; - lampade a incandescenza; dal 15/08/2018: - apparecchiature destinate all’invio nello spazio; - utensili industriali fissi di grandi dimensioni; - installazioni fisse di grandi dimensioni;
Venerdì 5 settembre 2014 - mezzi di trasporto di persone o merci (esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati); - macchine mobili non stradali ad uso professionale; - dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici in vitro, dispositivi medici impiantabili attivi; - apparecchiature per attività di ricerca e sviluppo. Tra i soggetti convolti nel sistema di gestione delle AEE vi sono - produttore: persona fisica o giuridica che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata: a) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica, o fa progettare e fabbricare AEE, che commercializza apponendovi il proprio NOME o MARCHIO di fabbrica; b) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo NOME o MARCHIO di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; c) è stabilita nel territorio nazionale e immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo; d) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o di un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici; - distributore: persona fisica o giuridica, che rende disponibile sul mercato un’AEE; - distributore al dettaglio: persona fisica o giuridica, che rende disponibile un’AEE all’utilizzatore finale; - rappresentante autorizzato: il produttore che ha sede legale in un altro Stato membro dell’Unione europea e può designare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualità di legale rappresentante di una società stabilita nel territorio italiano, responsabile per l’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. Così pure il produttore, stabilito nel territorio nazionale, che vende AEE in un altro Stato membro dell’Unione europea nel quale non è stabilito, deve nominare un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell’adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui è effettuata la vendita. Sono inoltre definiti - RAEE provenienti da nuclei domestici: RAEE originati da nuclei domestici e RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici; - RAEE professionali: diversi dai domestici, - marchio: immagine, simbolo o iscrizione apposta sulla AEE che permette l’identificazione del produttore; - rifiuti derivanti dai pannelli fotovoltaici: RAEE provenienti da nuclei domestici se installati in impianti di potenza nominale inferiore a 10 kW, che vanno conferiti ai centri di raccolta. RAEE di potenza uguale o superiore a 10 kW sono considerati RAEE professionali. I produttori adempiono ai propri obblighi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE mediante sistemi di gestione individuali o collettivi, che operano in modo uniforme sull’intero territorio nazionale. I produttori, attraverso i sistemi di gestione, determinano annualmente l’ammontare del contributo necessario per adempiere, nell’anno solare di riferimento, agli obblighi imposti dal presente decreto legislativo, e possono, al momento della messa a disposizione sul mercato nazionale di un’AEE, applicare sul prezzo di vendita della stessa il contributo, indicandolo separatamente nelle proprie fatture di vendita ai distributori. La presenza del contributo può essere resa nota nell’indicazione del prezzo del prodotto all’utilizzatore finale. Il Centro di coordinamento, che ha la forma del consorzio, è composto da tutti i sistemi collettivi di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici. Ad esso possono partecipare anche i sistemi individuali di gestione
InformaImpresa 7 dei RAEE domestici ed i sistemi di gestione dei RAEE professionali. Tra i compiti del Centro di coordinamento vi è quello di garantire il ritiro dei RAEE conferiti ai centri di raccolta comunali, in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, da parte di ogni sistema collettivo, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, al fine di incrementare la raccolta dei RAEE da parte dei Comuni e di conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio, recupero stabiliti dal presente decreto legislativo. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Centro di coordinamento predispone un apposito elenco, in cui i titolari degli impianti di trattamento dei RAEE sono tenuti ad iscriversi mediante semplice comunicazione e senza ulteriori oneri, ed a comunicare annualmente le quantità di RAEE trattate entro il 30 aprile di ogni anno. Per informazioni più dettagliate su produttori e distributori di AEE si rimanda alla specifica sezione. Per approfondimenti consultare il file: - d Lgs 49 del 14 marzo 2014.pdf alla notizia 1565 su www.informaimpresa.it e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa: - Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE. AMBIENTE 105
Rifiuti. Norme per i produttori AEE.
Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 - Adempimenti. PRODUTTORI AEE decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 decreto 25 settembre 2007 n. 185 Adempimenti Composizione delle apparecchiature Le informazioni sono contenute nella sezione “Restrizione uso sostanze pericolose” (D.Lgs. 4.3.2014 n. 27) Informazione agli utilizzatori e agli impianti di trattamento A_Il produttore, all’interno delle istruzioni per l’uso, deve fornire adeguate informazioni riguardanti: 1) l’obbligo di avviare il RAEE alla raccolta separata e di non inserirlo tra i rifiuti urbani misti; 2) i sistemi di raccolta dei RAEE, nonché la possibilità di riconsegnare al distributore l’apparecchiatura all’atto dell’acquisto di una nuova o il conferimento gratuito per RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm); 3) i potenziali effetti sull’ambiente e sulla salute umana delle sostanze pericolose, contenute nelle apparecchiature stesse; 4) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE; 5) il significato del simbolo del contenitore della spazzatura barrato (Allegato IX) Se non è prevista la fornitura delle istruzioni, tenendo conto della tipologia di apparecchiatura, le informazioni saranno fornite dal distributore al dettaglio, presso il punto di vendita. B_Il produttore fornisce agli impianti di trattamento adeguato e di riciclaggio, nonchè ai centri di preparazione per il riutilizzo, le informazioni gratuite, in forma cartacea o elettronica o tramite banca dati del Centro di coordinamento, sui diversi tipi di componenti e materiali costituenti l’apparecchiatura, nonché il punto dove sono collocate le sostanze pericolose. Per ogni nuova tipologia di RAEE, le informazioni devono essere fornite entro un anno dalla data di immissione sul mercato. Marchio di identificazione Dal 9 ottobre 2014 saranno obbligatorie le prescrizioni in merito al marchio di identificazione. Il produttore appone un marchio sulle apparecchiature
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8 InformaImpresa elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. Il marchio deve essere conforme a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05 e deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura è duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo del contenitore della spazzatura barrato. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell’AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell’apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l’utilizzo di utensili. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio e il simbolo sull’apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull’imballaggio e sulle istruzioni per l’uso dell’apparecchiatura elettrica ed elettronica. Gestione dei sistemi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento L’organizzazione dei sistemi di raccolta, di trattamento, recupero e smaltimento dei RAEE, nonché il finanziamento di queste operazioni è a carico dei produttori. Il produttore può adempiere a tali obblighi aderendo a un sistema di gestione individuale o collettivo. Per il finanziamento della gestione del sistema RAEE è prevista l’applicazione di un eco contributo RAEE, applicato in relazione al tipo ed al peso dell’apparecchiatura. Obbligo di iscrizione al Registro Nazionale I produttori di AEE o i rappresentanti autorizzati devono aderire al Registro nazionale prima di iniziare a operare nel mercato italiano. L’iscrizione è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio ove si trova la sede legale dell’azienda e può avvenire esclusivamente per via telematica e l’accesso al sistema avviene mediante firma digitale del legale rappresentante. L’adesione al Registro prevede la dichiarazione di adesione ad un sistema di gestione dei RAEE, perciò è necessario aderire PRIMA al sistema (collettivo o individuale) e POI iscriversi al Registro. Le informazioni per la registrazione e le comunicazioni annuali sono indicate all’Allegato X del presente decreto. Una volta effettuata l’iscrizione al Registro, viene rilasciato un numero di iscrizione, tramite il sistema informatico delle Camere di Commercio. Entro 30 giorni dal suo rilascio, il numero di iscrizione deve essere inserito dal produttore su tutti i documenti commerciali. Comunicazione annuale al registro I produttori comunicano con cadenza annuale al Comitato di Vigilanza e Controllo, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale (MUD), i seguenti dati: - il numero ed il peso effettivo o solo il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nazionale nell’anno solare precedente, suddivise tra apparecchiature domestiche e professionali (la distinzione non si applica per le apparecchiature di illuminazione); - il peso delle apparecchiature reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente (in caso di adesione ad un sistema collettivo, tali informazioni sono
comunicate dal sistema collettivo). Per approfondimenti consultare il file: - d Lgs 49 del 14 marzo 2014-1.pdf alla notizia 1566 su www.informaimpresa.it, la notizia n. 104 di questo InformaImpresa: - Attuazione direttiva 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa: - Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE. AMBIENTE 106
Rifiuti. Distributori, installatori e gestori centri di assistenza AEE.
Decreto Legislativo 14 marzo 2014 n. 49 - Adempimenti Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 Decreto 8 marzo 2010 n. 65 Il DM 8 marzo 2010 n. 65, entrato in vigore il 19/05/10, ha stabilito le modalità semplificate per il ritiro di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori, degli installatori e dei gestori di centri di assistenza. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 49/14, sono state apportate alcune modifiche agli adempimenti per distributori e installatori. Ecco la sintesi degli adempimenti previsti (per una lettura completa si rimanda al D.Lgs. 49/14). I distributori assicurano il ritiro gratuito in rapporto di uno contro uno, delle apparecchiature, al momento della fornitura di un’apparecchiatura equivalente ad un nucleo domestico. - RAEE equivalente: RAEE ritirato a fronte della fornitura di una nuova apparecchiatura, che abbia svolto la stessa funzione dell’apparecchiatura fornita. I distributori possono effettuare all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (rapporto uno contro zero). Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq. Anche agli installatori e ai gestori di centri di assistenza è stata data la possibilità di ritirare i RAEE durante lo svolgimento delle loro attività, per favorire la raccolta di questa specifica categoria di rifiuti. Come già indicato nella sezione “introduzione”, i RAEE si distinguono in due grandi gruppi: RAEE provenienti da nuclei domestici (originati da nuclei domestici o di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici) e RAEE professionali (diversi dai domestici). DISTRIBUTORE (commerciante di apparecchiature) L’obbligo di ritiro dei RAEE domestici decorre dal 18/06/2010. Vi è l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione oppure mediante indicazioni sul sito internet. Al momento del ritiro, si compila un apposito schedario numerato progressivamente, indicando il nominativo e l’indirizzo del consumatore e la tipologia del rifiuto. Il raggruppamento dei RAEE può avvenire presso il punto di vendita o presso un altro luogo. Il deposito preliminare è effettuato in luogo idoneo non accessibile a terzi e pavimentato. I RAEE devono essere protetti dalle acque meteoriche, anche con coperture mobili, tenendo separati i rifiuti pericolosi. Inoltre, si deve garantire l’integrità delle apparecchiature, senza che avvenga il disassemblaggio o la sottrazione di componenti.
Venerdì 5 settembre 2014 Deve essere garantita la raccolta separata dei RAEE di illuminazione dalle altre categorie di RAEE, tramite appositi contenitori, allo scopo di preservare l’integrità anche in fase di trasporto fino al conferimento agli impianti di trattamento. I RAEE devono essere trasportati presso i centri di raccolta comunali (o centri di raccolta privati o impianti di trattamento, organizzati dai produttori) con cadenza trimestrale o, comunque, al raggiungimento della quantità massima di 3500 kg. La durata del deposito non deve superare un anno. Il trasporto dei RAEE è possibile solo per il tragitto a) dal domicilio del consumatore al centro di raccolta comunale o al luogo di raggruppamento, b) dal punto di vendita al luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), c) dal luogo di raggruppamento al centro di raccolta comunale. La quantità massima che si può trasportare è 3500 kg e gli automezzi non devono avere portata superiore a 3500 kg e massa superiore a 6000 kg. Il trasporto, nei casi a) e c) è accompagnato da un apposito documento, numerato e redatto in 3 esemplari, mentre nel caso b) è accompagnato dalla copia fotostatica delle pagine dello schedario. Il trasporto può essere effettuato anche da terzi, che agiscono in nome del distributore, secondo precise regole. I modelli di schedario e di documento di trasporto sono allegati al DM 8 marzo 2010 n° 65. Sia la fase di raggruppamento che di trasporto dei RAEE domestici deve essere dichiarata all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, presentando una comunicazione alla Sezione Regionale competente. Nella comunicazione si devono inserire diversi dati, tra cui: la sede dell’impresa, l’indirizzo del punto di vendita e del luogo di raggruppamento (se diverso dal punto di vendita), il nominativo o la ragione sociale del proprietario dell’area adibita a luogo di raggruppamento (diverso dal punto di vendita) ed il titolo giuridico per l’utilizzo dell’area stessa, le tipologie di RAEE raggruppati. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni 5 anni; così pure si deve dichiarare ogni variazione intervenuta. INSTALLATORI E GESTORI DI CENTRI DI ASSISTENZA L’installatore ed il gestore di un centro di assistenza, che desiderassero effettuare il ritiro dei RAEE domestici, hanno le stesse incombenze del distributore, con obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto. A differenza del distributore, però, il luogo di raggruppamento può essere solo presso il proprio esercizio e non è possibile affidare il trasporto a terzi. Inoltre, al momento della consegna dei RAEE al centro di raccolta comunale, si compila un documento di autocertificazione che attesti la provenienza domestica di questi rifiuti, il cui modello è allegato al DM 8 marzo 2010 n. 65. RAEE PROFESSIONALI I distributori, gli installatori ed i gestori di centri di assistenza possono ritirare i RAEE professionali, se formalmente incaricati dai produttori di tali apparecchiature, trasportandoli presso gli impianti autorizzati indicati dai produttori. Anche in questo caso vi è l’obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per la fase di raccolta e trasporto, la compilazione dello schedario e del documento di trasporto. Il luogo di raggruppamento deve possedere i requisiti sopra elencati e, per installatori e gestori di centri di assistenza, può essere solo presso il proprio esercizio. Per questi ultimi, inoltre, non è possibile affidare il trasporto a terzi. I soggetti che effettuano attività di raccolta e trasporto dei RAEE, ai sensi del presente regolamento, sono esone-
InformaImpresa 9 rati dall’obbligo del MUD. Per approfondimenti consultare il file: - d Lgs 49 del 14 marzo 2014-2.pdf alla notizia 1567 su www.informaimpresa.it; la notizia n. 104 di questo InformaImpresa: - Attuazione direttiva 2012/19/ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e la notizia n. 103 di questo InformaImpresa: - Restrizione uso sostanze pericolose nelle AEE. AMBIENTE 107
Pozzi: obbligo di denuncia ed analisi a Vicenza. Scadenza il 30 settembre 2014.
Slitta al 30 settembre 2014 la scadenza per i proprietari. Allo scopo di tutelare la salute pubblica ed in relazione alla contaminazione delle acque sotterranee da parte di sostanze perfluoroalchiliche, il Comune di Vicenza ha adottato un’ordinanza contingibile e urgente mediante la quale dispone che cittadini ed imprese dichiarino l’eventuale proprietà di pozzi dai quali si attinge acqua. Il provvedimento, adottato su disposizione della Regione Veneto, prevede inoltre che le acque prelevate dai pozzi ed utilizzate a scopo potabile personale o per produrre alimenti (in mancanza di allacciamento all’acquedotto pubblico) vadano sottoposte ad analisi chimica per determinare la presenza di sostanze perfluoroalchiliche. La denuncia del pozzo e la presentazione delle analisi chimiche va fatta entro il 30 settembre 2014 compilando l’apposito modulo che si allega. La denuncia, opportunamente compilata, va trasmessa al Comune di Vicenza - Settore Ambiente, energia e tutela del territorio – piazza Biade, 26 in formato cartaceo (orario di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.30, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18); oppure tramite PEC all’indirizzo: vicenza@cert.comune.vicenza.it. Gli esiti delle analisi, che avranno validità di sei mesi, vanno invece trasmessi al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’Ulss 6 di Vicenza a cui spetta il giudizio di conformità all’utilizzo in relazione a tali sostanze. La consegna può avvenire via PEC (sian.ulssvicenza@ pecveneto.it) o a mano presso la sede di via IV Novembre n. 46 a Vicenza. Per approfondimenti consultare il file: - Censimento pozzi.pdf alla notizia 1574 su www.informaimpresa.it AMBIENTE 108
Torrebelvicino: servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti e relativa tariffa. Anni 2012 e 2013.
Il comune di Torrebelvicino risponde alla Confartigianato di Vicenza che ha chiesto informazioni e dati relativi alla tariffa sui rifiuti del 2012 e sulla TARES del 2013. L’Amministrazione comunale per l’anno 2012 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino e mostra/sala esposizione. Per l’anno 2012 ha applicato la tassa esclusivamente sulle superfici sopra elencate. Per l’anno 2012, non sono state fornite le informazioni richieste relative ai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla produzione di rifiuti e alle tariffe applicate per le utenze domestiche e non domestiche. L’Amministrazione comunale per l’anno 2013 ha effettuato il servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti assimilati prodotti dalle aziende limitatamente a quelli prodotti nelle superfici destinate a ufficio, servizi igienici, magazzino e mostra/sala esposizione. Per l’anno 2013 ha applicato la tariffa (costo fisso e variabile) sulle superfici dell’azienda sopra elencate.
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10 InformaImpresa Per l’anno 2013, non sono state fornite le informazioni richieste relative ai costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, alla produzione di rifiuti e alle tariffe applicate per le utenze non domestiche. la seguente tabella: - Tabella categorie di attività e tariffe applicate 2013 - Tares è consultabile on line alal notizia 1575 su www.informaimpresa.it In relazione alla richiesta di informazioni relative ai consumi e al costo dell’energia elettrica per l’illuminazione pubblica e altri usi non sono state fornite risposte. Per approfondimenti consultare il file: - SCHEDA 2012_2013.pdf alla notizia 1575 su www.informaimpresa.it
In agosto coesistono due normative che in qualche modo si intrecciano: quella regionale valida fino fine agosto e quella ministeriale in vigore dal 4 agosto.
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In attesa di questi passaggi e dei necessari chiarimenti, l’operatività per la CIG in Deroga nelle aziende artigiane rimane la seguente: - nulla cambia, almeno fino a tutto agosto, per le CIG in Deroga finora attivate con verbali sindacali stipulati prima del 4 agosto. Solita procedura e solite comunicazioni tramite CoVeneto e consuntivi all’INPS; - per le nuove CIG in Deroga, attivate con verbali stipulati dal 4 agosto (mod. M 2014 p. inviato dopo il 31 luglio) la situazione è ancora incerta: per il momento suggeriamo di seguire la consueta procedura (richiesta con mod. M, verbale sindacale, invio domanda tramite CoVeneto..), tenendo conto che si dovrà presentare domanda anche all’INPS entro 20 gg. “tassativi”, ma su questo non vi sono istruzioni. Inoltre va tenuto presente che ai sensi del Decreto ministeriale nei verbali di cassa stipulati dal 4 agosto possano essere inseriti solo lavoratori con almeno otto mesi di anzianità aziendale.
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Cassa Integrazione in Deroga: pubblicato il Decreto Interministeriale con i nuovi criteri per accedere al trattamento salariale in deroga.
Pubblicato il 4 agosto u.s. sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale che riscrive le regole per accedere alla CIG in deroga e che introduce alcune novità rispetto alle Linee Guida regionali in vigore nel Veneto fino a fine agosto. Il quattro agosto scorso, dopo diversi mesi di attesa, è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il testo del Decreto Interministeriale che riscrive i criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga (cig in deroga e mobilità in deroga) per il biennio 2014-2015. Relativamente alla CIG in Deroga le nuove regole, che si riportano di seguito in sintesi, valgono per gli accordi di cassa stipulati dal 4 agosto, data di entrata in vigore del Decreto. Il trattamento di Cassa integrazione in deroga può essere concesso o prorogato ai lavoratori subordinati (operai, impiegati o quadri, compresi apprendisti e lavoratori somministrati) in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 8 mesi alla data di inizio del periodo di intervento di cassa (per gli interventi di CIG in Deroga 2015 tale requisito è elevato a 12 mesi). Il trattamento di integrazione salariale in deroga è concesso per un massimo di 11 mesi nel 2014 (solo 5 mesi nel 2015), nel caso di sospensione dal lavoro o effettuazione della prestazione lavorativa ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori; situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato; crisi aziendale; ristrutturazione o riorganizzazione. Il trattamento di CIG in Deroga non può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa (o di parte di essa). La durata massima di 11 mesi ed il requisito dell’anzianità aziendale riguardano anche i periodi di cassa iniziati prima del 4 agosto e che continuano e/o che vengono prorogati dopo tale data. Tale previsione risulta applicabile per i nuovi accordi o per gli accordi di proroga stipulati a decorrere dal 4 agosto ma, limitatamente al requisito dell’anzianità aziendale, la previsione risulta inapplicabile nel caso di accordi precedenti con periodi di cassa che continuano oltre il 4 agosto. Nel comparto artigiano gli interventi di CIG in Deroga 2014 sono stati finora attivati utilizzando la procedura sindacale fissata dall’Accordo Regionale 13.12.2013 e le LINEE GUIDA regionali del 2013, via via prorogate, prima al 31 marzo, poi al 30 giugno scorsi, e ultimamente ancora prorogate dalla Regione Veneto fino al prossimo 31 agosto (vedi precedente notizia n° 1535 del 16.07.2014). Dal 4 agosto scorso la pubblicazione del Decreto Interministeriale introduce nuovi criteri per la concessione dei trattamenti di CIG in Deroga 2014.
Sentita informalmente la Regione Veneto e l’INPS regionale, possiamo solo registrare che entrambi sono in attesa dei necessari chiarimenti ministeriali che consentano, entro i primi di settembre, di ridefinire procedure e modalità di attivazione della CIG in Deroga in linea con le nuove disposizioni ministeriali, con le attese disposizioni operative INPS e con le poche risorse finanziarie a disposizione. Nel mentre rimane comunque operativo il sito di CoVeneto.
In pratica per la cassa integrazione in deroga di agosto rimangono al momento ancora valide le consuete procedure ed indicazioni già fornite: vedi sito dell’Associazione (www. confartigianatovicenza.it) entrando nello spazio “LAVORO” al quale si accede dal menù in “SERVIZI” in testa alla videata: - nella casella “Mancanza di lavoro” sono riportate le NOTE OPERATIVE e le PROCEDURE - nella casella Aggiornamento CIG in Deroga vi è la documentazione da utilizzare. Per i casi di attivazione dell’intervento di cassa nel mese di agosto (nuovi verbali relativi a prima richiesta di cassa nel 2014 o relativi a proroga di periodi di cassa giunti a scadenza nei mesi precedenti), si potrà utilizzare la consueta procedura, tenendo conto del requisito di 8 mesi di anzianità aziendale e che mancano al momento le istruzioni operative per presentare la domanda anche all’INPS entro 20 gg. dall’inizio della sospensione. Per approfondimenti consultare il file: - DECRETO INTERMINISTERIALE CIG in Deroga testo 04 agosto 2014.pdf alla notizia 1562 su www.informaimpresa.it contrattuale 83
Incentivi per l’assunzione di disoccupati previsti dalla legge 191/2009. Presentazione richiesta benefici per l’anno 2012.
Circolare INPS n. 98 del 6 agosto 2014. L’INPS, con la circolare n. 98 del 6 agosto u.s., comunica l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per gli incentivi all’occupazione previsti dalla legge 191/2009 art. 2, commi 134, 135 e 151, relativi all’anno 2012. Gli incentivi previsti dalla predetta legge sono diretti a sostenere l’occupazione di: 1. lavoratori ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali (comma 134, 1° periodo, della disposizione citata);
Venerdì 5 settembre 2014 2. lavoratori assunti dalle liste di mobilità o con almeno 50 anni di età fruitori dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i quali siano scaduti gli incentivi connessi alla particolare condizione di disoccupato (comma 134, 2° periodo). I lavoratori coinvolti devono aver maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva; 3. lavoratori di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile (comma 151). Le aziende interessate agli incentivi devono presentare domanda in via telematica all’INPS mediante l’applicazione “DiResCo - Dichiarazioni di responsabilità del contribuente, seguendo il percorso “servizi on line”, “per tipologia di utente”, “aziende, consulenti e professionisti”, “servizi per le aziende e consulenti” (autenticazione con codice fiscale e pin), “dichiarazioni di responsabilità del contribuente”. Le domande devono essere inoltrate entro il 30 settembre 2014. L’ammissione al beneficio è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione per ogni singolo incentivo dal Decreto Ministeriale 75866/2013. Al riguardo l’INPS effettuerà la verifica della sussistenza delle risorse sufficienti a garantire il godimento dell’incentivo. Nel caso in cui le risorse stanziate non siano sufficienti, il beneficio viene concesso secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione, della proroga a tempo determinato o della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro; nell’ipotesi di semplice continuazione del rapporto di lavoro già in essere (prevista dal 2° periodo del comma 134), si fa riferimento alla data di scadenza dell’agevolazione originaria o, se più recente, alla data di maturazione dei 35 anni di anzianità contributiva. L’Istituto provvederà a pubblicare la graduatoria delle aziende ammesse al beneficio. Per quanto riguarda le modalità di recupero del beneficio spettante si devono seguire le istruzioni impartite dall’INPS con la Circolare n. 22/2011. In allegato on line la Circolare INPS n. 98/2014 e la Circolare n. 22/2011. Per approfondimenti consultare i file: - Circolare numero 98 del 06-08-2014.pdf - Circolare numero 22 del 31-01-2011.pdf alla notizia 1569 su www.informaimpresa.it contrattuale 84 Inail: Mod. 5 SS bis (certificazione medica). Nuovo Modello di certificazione medica di Malattia Professionale. Sul sito dell’Inail www.inail.it è stata pubblicata la notizia che dal primo settembre 2014 sarà disponibile la nuova Certificazione Medica di Malattia Professionale in formato compilabile (Mod. 5 SS bis) che andrà a sostituire quella attualmente in uso. L’utilizzo e la compilazione è riservata esclusivamente al medico competente quando rileva una malattia, associata o meno, ad uno stato di inabilità temporanea al lavoro per la quale sospetta un’origine professionale. contrattuale 85
Circolare Inail n. 16/2014. Obbligo assicurativo dei tirocinanti.
La circolare Inail n. 16/2014 detta un indirizzo uniforme relativamente al regolamento di attuazione in tema di classificazione tariffaria e retribuzione imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo dovuto per le lavorazioni svolte dai tirocinanti. In particolare la citata circolare ha chiarito che per i tirocini svolti in azienda, il premio Inail deve essere calcolato sulla base del tasso di tariffa
InformaImpresa 11 proprio della voce relativa alla lavorazione a cui partecipa il tirocinante, mentre il tasso di cui alla voce 0611 si applicherà solo ai corsi di istruzione e formazione professionale che non comportano partecipazione alle lavorazioni in azienda. Pertanto in occasione dell’avvio di uno stage dovrà essere inviata alla sede competente Inail tramite pec copia della convenzione/progetto formativo dal quale si potranno dedurre le lavorazioni svolte dai tirocinanti avviati in azienda e le caratteristiche dei rispettivi cicli lavorativi. Le retribuzioni dei tirocinanti (calcolate sulla retribuzione convenzionale annua pari al minimale di rendita per le giornate di presenza), andranno dichiarate in sede di autoliquidazione sulle voci di tariffa interessate. Le imprese non soggette all’obbligo assicurativo che dovessero avviare uno stage presenteranno denuncia di iscrizione indicando la lavorazione effettuata dal tirocinante presso l’azienda ospitante. Si rimanda ad una attenta lettura della circolare in oggetto. Per approfondimenti consultare il file: - Circ_Inail_n_16_2014.pdf alla notizia 1563 su www.informaimpresa.it contrattuale 86
Ebav. Servizi in scadenza previsti per le aziende. Scadenzario del mese di settembre 2014.
15 SETTEMBRE 2014 Ristorno per CIG (Cassa Integrazione) - 2013. Modello A/24. Categorie interessate: TUTTE. Per la presentazione delle domande rivolgersi allo Sportello EBAV presso Confartigianato Vicenza tel. 0444 168300. Importo minimo erogabile per tutti i servizi Euro 50,00. Il servizio può essere soggetto a variazioni. L’importo del contributo è da ritenersi al lordo di eventuali oneri fiscali di legge. Le erogazioni avverranno compatibilmente alle risorse disponibili. Per approfondimenti consultare il sito: http://www.ebav.veneto.it/ contrattuale 87
Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina apprendistato professionalizzante al 30 settembre.
Area Acconciatura-Estetica: proroga disciplina apprendistato professionalizzante al 30 settembre. Firmato l’Accordo per la proroga della disciplina dell’apprendistato professionalizzante per l’Area AcconciaturaEstetica artigiana. Il 30 luglio u.s. è stato siglato l’accordo di proroga dell’apprendistato professionalizzante ex D.Lgs.167/2011 per l’area Alimentazione-Panificazione artigiana. L’accordo in oggetto proroga la vigenza dell’Accordo Interconfederale del 03.05.2012 fino al 30 settembre 2014. Pertanto, i rapporti di lavoro in apprendistato continueranno ad essere regolamentati dall’art. 25 del CCNL Area Acconciatura-Estetica e dalle regole introdotte con il suddetto accordo interconfederale. Per approfondimenti consultare il file: - Accordo proroga disciplina app. professionalizzante Acconciatura - Estetica al 30 settembre 2014.pdf alla notizia 1555 su www.informaimpresa.it contrattuale 88
Area Meccanica. Conferma EET: Verbali di Intesa del 22.07.2014.
Da luglio 2014 a giugno 2015 confermati i valori dell’EET per i settori Meccanica, Orafo ed Odontotecnico previsti dai contratti collettivi regionali del 15 gennaio 2010 (settore
12 InformaImpresa Meccanica) del 2 novembre 2010 (settori Orafo e Odontotecnico). Con appositi Verbali sottoscritti il 22.07.2014, le parti valutati i risultati relativi all’andamento dei parametri nel periodo di riferimento, hanno confermato i valori dell’EET previsti con decorrenza dal 01.07.2014 per le imprese artigiane dei settori: 1)Meccanica, 2) Orafo e 3) Odontotecnico. Per approfondimenti consultare i file: - EET Metalmeccanici LUG 2014- GIU 2015 DTL VE.pdf - EET ORAFI LUG 2014- GIU 2015 DTL VE.pdf - EET odontotecnici LUG 2014- GIU 2015 DTL VE.pdf alla notizia 1545 su www.informaimpresa.it contrattuale 89
Area Tessile-Moda: sottoscritto il 25 luglio 2014 l’Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
Il 25 luglio u.s. Confartigianato e OOSS nazionali hanno sottoscritto l’Accordo per il rinnovo del CCNL artigiano dell’Area Tessile-Moda, scaduto il 31 dicembre 2012. Il 25 luglio 2014 la Confartigianato e le altre Organizzazioni nazionali dell’artigianato hanno sottoscritto con CGIL, CISL e UIL nazionali di settore l’Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro(CCNL) che si applica alle imprese artigiane scaduto il 31 dicembre 2012. Nella medesima giornata è stato sottoscritto anche l’Accordo per il rinnovo del CCNL applicabile alle Piccole e Medie industrie del settore Tessile - Abbigliamento - Moda - Calzature - Pelli e cuoio - Occhiali - Giocattoli - Penne, spazzole e pennelli. Di seguito è proposta una sintesi delle novità relative al rinnovo del contratto nazionale artigiano. Il nuovo CCNL Area Tessile-Moda decorre dal 1° gennaio 2013 e sarà in vigore fino al 30 giugno 2016. La decorrenza delle variazioni introdotte è quella della data di sottoscrizione, 25 luglio 2014, fatte salve diverse specifiche decorrenze previste per singoli istituti. È previsto nel triennio un incremento complessivo della retribuzione tabellare (ex paga base, contingenza ed EDR) sul 3° livello rispettivamente di 65 euro per il settore Abbigliamento, di 65,30 euro per il settore TessileCalzaturiero, di 64,61 euro per il settore Lavorazioni a mano e su misura, di 65 euro per il settore Pulitintolavanderie e di 65,97 euro per il settore Occhialeria. Tali aumenti, per tutti i settori, sono suddivisi in tre tranches da erogare con decorrenza 1° agosto 2014, 1° aprile 2015 e 1° maggio 2016. Al personale in forza alla data del 25.07.2014 il periodo dal 1° gennaio 2013 al 31 luglio 2014 (c.d. periodo di carenza contrattuale) è coperto con apposito importo una tantum di 105 euro lordi (suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato) da erogarsi in due soluzioni: la prima pari ad euro 55 con la retribuzione del mese di ottobre 2014, la senconda pari ad euro 50 con la retribuzione del mese di marzo 2015. Agli apprendisti in forza alla data del 25.07.2014 sarà erogato a titolo di una tantum l’importo di 73,50 euro (70% di 105 euro) secondo le medesime decorrenze di cui sopra (ottobre 2014 – marzo 2015). L’importo una tantum sarà proporzionalmente ridotto in caso di rapporto part time, per servizio militare, maternità facoltativa, sospensione per mancanza di lavoro. Eventuali importi corrisposti a titolo di anticipazione sui futuri miglioramenti contrattuali devono considerarsi come anticipazioni degli importi di “una tantum”. Tali importi devono essere detratti dall’ “una tantum” fino a concorrenza. Tra le novità introdotte con il rinnovo del CCNL, sotto il profilo normativo, risultano di particolare rilevanza le seguenti.
Venerdì 5 settembre 2014 Contratto a tempo determinato: viene riscritto l’art. 53, adeguando la norma alle novità introdotte in materia di contratto a termine dal D.L. 34/2014. Sono superate le causali giustificative che il precedente CCNL prevedeva ai fini dell’assunzione con contratto a tempo determinato. È possibile stipulare – per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione - un contratto a termine senza causale per una durata massima di 36 mesi. Nelle ipotesi di assunzione a termine per sostituzione è consentito un periodo di affiancamento della durata massima complessiva di 90 giorni di calendario (l’affiancamento può essere svolto sia prima che dopo l’assenza del lavoratore da sostituire). Il periodo di affiancamento del lavoratore assente per malattia è consentito per le malattie di lunga durata, intendosi per tali quelle superiori a 2 mesi. A seguito delle novità legislative recate dal citato D.L. 34/2014 sono stati parzialmente aggiornati i limiti quantitativi per le assunzioni a tempo determinato: - per le imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): 2 lavoratori a termine; - per le imprese con più di 5 dipendenti (lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti): un lavotatore a termine ogni due dipendenti in forza. Ai fini della verifica del rispetto dei predetti limiti non deve tenersi conto dei contratti instaurati per la sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto. Vengono ribaditi gli intervalli temporali tra due contratti a termine fissati rispettivamente in 10 giorni per i contratti di durata fino a 6 mesi ed in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Sono esenti dai predetti intervalli temporali le assunzioni a termine effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Apprendistato: per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati fino al 31 luglio 2014 si continuerà ad applicare la normativa previgente. Per i rapporti di apprendistato professionalizzante che vengono sottoscritti a decorrere dal 1° agosto 2014 è prevista una nuova disciplina che tiene conto delle recenti evoluzioni normative. La nuova regolamentazione, conferma la suddivisione in gruppi rispetto al livello di arrivo, adegua le durate dell’apprendistato al limite massimo di 5 anni previsto dal D.Lgs. 167/2011 per l’artigianato (la durata del primo gruppo è ridotta da 5 anni e sei mesi a 5 anni). Le tabelle retributive prevedono una progressione con percentuali crescenti a partire dal 70%, calcolate sulla retribuzione tabellare del livello di arrivo, in cui l’apprendista sarà inquadrato alla fine del periodo formativo. Tra le specifiche disposizioni si prevede una del periodo di prova di durata massima non superiore ai 4 mesi, il computo dei periodi di apprendistato svolti nei 12 mesi precedenti, compresi i periodi di apprendistato svolti per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale. E’ anche previsto l’allungamento della durata del tirocinio in presenza di assenze con diritto alla conservazione del posto, quando la somma di tali eventi, ciascuno di almeno 10 gg. di durata, non sia inferiore ai 60 giorni di calendario. Infine, per quanto riguarda la formazione dell’apprendista, l’accordo prevede che il Piano formativo individuale deve essere definito entro 30 giorni di calendario dalla data di stipulazione del contratto di lavoro. Malattia ed infortunio: In aggiunta all’ordinario periodo di comporto previsto dal CCNL è stato previsto un ulteriore periodo di comporto pari ad un massimo di 12 mesi, da computarsi in un periodo di 24 mesi consecutivi, qualora il lavoratore sia affetto da patologie oncologiche o altre gravi infermità, certificate dalle strutture ospedaliere o dalle AA.SS.LL.
Venerdì 5 settembre 2014 Riposi compensativi e riposi retribuiti: Nel caso di mancato godimento dei permessi retribuiti – e dei riposi compensativi realtivi alle festività soppresse - (art. 37 lett. D), l’accordo prevede ora la monetizzazione degli stessi entro la fine dell’anno solare successivo a quello di maturazione e il pagamento con la retribuzione globale di fatto in atto al momento della loro scadenza. Per quanto riguarda il sistema delle relazioni sindacali si rileva una nuova definizione del ruolo del Comitato paritetico di indirizzo, al quale sono ora affidati compiti di analisi e di studio rivolti ad affrontare le principali questioni legate alle politiche industriali quali: tutela della qualità, contraffazione, credito, innovazione di processo e di prodotto, nonché alla costruzione di linee di indirizzo in materia di legalità sul versante della tracciabilità del prodotto, dell’eticità dei comportamenti volti a contrastare gli abusi delle normative sul lavoro ed ambientali, sulla responsabilità nei confronti dei fornitori e del consumatore finale, sulle forme di concorrenza sleale e di dumping sociale. Viene integrato l’articolo sulla Assistenza sanitaria integrativa. Si registra la costituzione del Fondo nazionale SANARTI e la decorrenza da gennaio 2011 della relativa contribuzione di euro 10,42 mensili a carico azienda, per 12 mensilità all’anno, con la specifica che nel caso di mancata adesione l’azienda, oltre a rispondere direttamente per le prestazioni previste del Fondo, dovrà erogare ai dipendenti un elemento retributivo aggiuntivo di € 25mensili. Si prevede inoltre, con decorrenza dal 1° agosto 2014, l’iscrizione al Fondo dei lavoratori a tempo determinato a condizione che il rapporto di lavoro abbia una durata iniziale almeno pari a 12 mesi. Facciamo comunque presente che nel Veneto le aziende sono tenute ad ottemperare alle disposizioni relative alla bilateralità, Solidarietà Veneto, Ente Bilaterale EBav e Fondo di assistenza sanitaria integrativa SAN.IN.VENETO, nelle modalità e misure previste dai relativi Accordi Interconfederali Regionali, che fissano per il Veneto specifiche contribuzioni e prestazioni, in parte alternative e comunque sostitutive di quanto previsto dalla contrattazione nazionale. Sotto questo profilo ricordiamo che nel caso dell’assistenza sanitaria integrativa, l’obbligo di contribuzione al Fondo SAN.IN.VENETO, fissata fino al 31.12.2014 in 8,75 euro mensili, decorre da maggio 2013. Si ricorda infine che nel Veneto la mancata adesione al Fondo non comporta l’obbligazione alternativa dei 25 euro mensili ma la conseguenza che l’azienda risponde direttamente delle prestazioni previste dal Fondo. On line i testi dei due accordi siglati il 25 luglio scorso. Per approfondimenti consultare i file: - CCNL Area Tessile Moda 25 luglio 2014.pdf - Ipotesi acordo TAC PMI 25 luglio 2014.pdf alla notizia 1553 su www.informaimpresa.it contrattuale 90
Area Tessile - Moda – Tabella retributiva: variazione dei minimi da agosto 2014.
Dal 01.08.2014 aggiornamento dei minimi retributivi. Dal 01.08.2014 decorre l’aumento dei minimi retributivi dell’Area Tessile Moda come previsto dall’accordo di rinnovo del CCNL del 25 luglio 2014. Di seguito allegata la nuova tabella retributiva. Per approfondimenti consultare i file: - Tessili 08-2014.pdf - Occhialeria 08-2014.pdf - Pulitintolavanderia 08-2014.pdf alla notizia 1568 su www.informaimpresa.it •••
InformaImpresa 13 energia 23
Enel Energia ha “venduto” le bollette non pagate dal 1975 al 2013. Si tratta di una cessione di credito.
Nei prossimi mesi è possibile che imprese e clienti domestici verranno contattate da una società finanziaria per il recupero dei crediti non pagati ad Enel Energia per le forniture di energia elettrica e gas. Recentemente Enel Energia ha ceduto ad una società le proprie bollette insolute. Dalle informazioni rese pubbliche dal quotidiano il “Corriere della Sera” del 23/08/2014 risulta che la società acquirente ha acquistato tali bollette per “cartolarizzarle”, ovvero trasformarle in obbligazioni da vendere poi a investitori specializzati. Praticamente la società acquirente (Classica Sviluppo) si configura come un intermediario finanziario, ed Enel Energia ha comunicato che l’operazione consiste in una normale cessione del credito. Dall’articolo pubblicato emerge che il portafoglio rilevato da Enel verrà poi ceduto pro soluto a un’altra società (Classica Sp gestita da Zenit Service). Sostanzialmente le “bollette” cedute riguardano sia i clienti residenziali che le imprese che sono state emesse nel periodo 01/01/1975 e 31/12/2013. I clienti oggetto della cessione delle bollette potrebbero essere molti e si ritiene che verranno contattati già nei prossimi mesi. Entro metà settembre dovrebbero essere emesse le obbligazioni oggetto della “cartolarizzazione” e questo significa che ci sarà qualcuno che vende e qualcuno che acquista, nella speranza che le bollette insolute vengano pagate. Nel caso ci siano imprese aderenti al CAEM, che riceveranno la richiesta di pagamento delle “bollette” in questione, suggeriamo di contattare l’ufficio consortile per analizzare la propria posizione, per verificare l’eventuale correttezza della richiesta di pagamento e per valutare i tempi della prescrizione. ••• FISC0 16
Il DPCM 20 febbraio 2014 individua il taglio ai crediti d’imposta dal 2014.
Con apposito decreto sono state definite le agevolazioni interessate dalla misure introdotte dalla legge di stabilità 2014. Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 21 marzo 2014 è stata data attuazione al provvedimento contenuto nella Legge di stabilità che ha previsto la riduzione di alcuni crediti d’imposta. Il DPCM ha individuato: - i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15 a partire dal 2014; - i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15% per l’anno 2014, recuperabile negli anni successivi; - i crediti d’imposta che subiscono la riduzione del 15% a partire dal 2015. CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI DAL 2014 Sono ridotti a decorrere dal 01.01.2014 e per gli utilizzi effettuati successivamente al 21.03.2014 i seguenti crediti d’imposta: - credito d’imposta a favore degli esercenti delle sale cinematografiche (art. 20, D.lgs. 60/1999); - credito d’imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentati con biomassa nei comuni situati in specifiche zone climatiche (art. 2, c.12, L. 203/2008); - credito d’imposta spettante alle persone fisiche che hanno optato per il regime fiscale agevolato delle nuove iniziative produttive imprenditoriali e di lavoro autonomo e che, avvalendosi del “tutoraggio”, han-
14 InformaImpresa no acquistato l’apparecchiatura informatica (art. 13 L. 388/2000); - riduzione delle accise su benzina e GPL impiegati come carburanti per l’azionamento delle autovetture da parte dei titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (punto 12, Tab. A, d.lgs. 504/95); - credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici e importatrici per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l’installazione di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, D.L. 324/97). Sono inoltre rideterminati gli stanziamenti relativi al: - credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio a studenti universitari ( artt. 1, cc. 285287 L. 228/2012); - credito d’imposta a favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’ingegno digitali (art. 11-bis c. 1, D.L. 179/2012); - credito d’imposta a favore dei titolari di reddito d’impresa per le nuove assunzioni di personale in possesso di un dottorato di ricerca o di laurea magistrale impiegato in attività di ricerca e sviluppo (art. 24 D.L. 83/2012). con una riduzione complessiva del 15% dei limiti di spesa. La riduzione opera “con riferimento ai crediti d’imposta i cui presupposti si realizzano a decorrere dal 1 gennaio 2014” ed agli utilizzi effettuati successivamente al 21.03.2014. I crediti maturati prima del 1 gennaio 2014 non sono soggetti alla riduzione del 15% per cui sono utilizzabili per intero. Il credito d’imposta per la riduzione dell’accisa su benzina e GPL spettante ai titolari di licenza di taxi e noleggio con conducente, comunicato dall’Agenzia delle Dogane in riferimento ai consumi di carburante effettuati nel 2013, a seguito di presentazione dell’istanza entro il 28 febbraio 2014, non subisce alcuna riduzione. Trattasi di crediti maturati prima dell’entrata in vigore della norma. CREDITI D’IMPOSTA RIDOTTI PER IL SOLO ANNO 2014 CON RECUPERO NEGLI ANNI SUCCESSIVI Sono ridotti del 15% per il solo anno 2014 , con recupero della riduzione operata in tre quote annuali a partire dal 01.01.2015 i seguenti crediti d’imposta: - credito d’imposta alle imprese che nei periodi 20072013 hanno acquistato nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate (art. 1, c. 271 L. 296/2006); - credito d’imposta agli imprenditori agricoli che per gli anni 2007-2009 hanno effettuato investimenti in agricoltura nelle aree svantaggiate (art. 1, c. 1075, L. 296/2006). CREDITO D’IMPOSTA RIDOTTO CON DECORRENZA DAL 2015 E’ ridotto del 15% con decorrenza dal 01.01.2015, il credito d’imposta spettante: - agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; - agli enti e imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto; - agli enti e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. Non si conoscono le modalità operative per l’ applicazione della riduzione. FISC0 17
Le nuove misure dettate dal DL 47/2014 sulla fiscalità degli immobili abitativi.
Il Decreto 47/2014 convertito nella Legge n. 80 del 23
Venerdì 5 settembre 2014 maggio 2014, ha introdotto una serie di disposizioni attinenti agevolazioni fiscali in favore per coloro che possiedono o utilizzano immobili abitativi. Il Decreto 47/2014 convertito nella Legge n. 80 del 23 maggio 2014, ha introdotto una serie di disposizioni in favore dei conduttori ed acquirenti di alloggi sociali, oltre che novità sulla limitazione del bonus per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato, sulla applicazione della cedolare secca e sulla salvaguardia degli effetti della disciplina applicabile ai conduttori che hanno denunciato le locazioni abitative non registrate. ART. 5 - SALVAGUARDIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DALLE NORME SULLA EMERSIONE DEI CONTRATTI LOCAZIONE NON REGISTRATI L’omessa registrazione di un contratto di locazione o la registrazione di un contratto con l’indicazione di un canone inferiore a quello reale comportavano la fissazione della durata del contratto in quattro anni e la determinazione del canone d’affitto nella misura pari al triplo della rendita catastale ( art. 3 commi 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011). La Corte costituzionale ha però dichiarato illegittima tale disposizione. Restavano quindi da definire gli effetti prodotti dalla sentenza sui contratti emersi. Il Dl 47/2014 ha fatto salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodotti a favore degli inquilini che hanno denunciato la presenza di contratti irregolari dal punto di vista fiscale. ART. 6 - TASSAZIONE REDDITI DA LOCAZIONE DI ALLOGGI SOCIALI I redditi derivanti dalla locazione di alloggi sociali concorrono alla formazione del reddito di impresa ed alla formazione della base imponibile Irap nella misura del 40% del loro ammontare, fino alla data del riscatto da parte del conduttore ovvero per un periodo non superiore a 10 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento di ristrutturazione. L’efficacia della misura è subordinata al parere della Commissione europea. ART. 7 - DETRAZIONI FISCALI IRPEF PER IL CONDUTTORE DI ALLOGGI SOCIALI Per gli anni dal 2014 al 2016 ai soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a: - 900 euro, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; - 450 euro, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non € 30.987,41. ART. 7 COMMA 2 BIS - BONUS MOBILI E’ stata modificata la disposizione della Legge di stabilità 2014 che legava il limite di 10.000 del bonus per l’acquisto di mobili da destinare all’arredo degli immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, all’importo delle spese sostenute per la ristrutturazione stessa. Dal 2014 la spesa per l’acquisto dei mobili non poteva superare l’importo delle spese di ristrutturazione. Il comma 2-bis dell’art. 7, introdotto in sede di conversione in legge del Dl 47/2014, toglie tale limite. Le spese sostenute per l’acquisto dei mobili possono superare l’ammontare delle spese sostenute per la ristrutturazione. ART. 8 - RISCATTO DELL’ALLOGGIO SOCIALE AL TERMINE DEL CONTRATTO Le convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali possono prevedere la possibilità di riscatto e le relative condizioni economiche. Il riscatto non può avvenire prima di 7 anni a decorrere dall’inizio della locazione e può essere esercitato solo dai soggetti privi di altra unità immobiliare ad uso abitativo idonea alle esigenze della famiglia. L’abitazione non può essere ceduta prima del decorso di 5 anni dal riscatto. Parte dei canoni pagati possono essere imputati dal conduttore in acconto sul prezzo del futuro acquisto.
Venerdì 5 settembre 2014 Ai fini delle IIDD ed ai fini Irap i corrispettivi si considerano “canoni di locazione” anche se imputati in acconto sul futuro acquisto. In caso di riscatto i corrispettivi percepiti in conto acquisto dell’immobile si considerano di competenza dell’esercizio in cui avviene il riscatto. Le eventuali imposte pagate in relazione agli acconti sul prezzo ricevuti, costituiscono un credito d’imposta le cui modalità di determinazione ed utilizzo sono demandate ad un decreto interministeriale. Le disposizioni contenute nell’art. 8 si applicano ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto (29.03.2014). ART. 9 - RIDUZIONE ALIQUOTA DELLA CEDOLARE SECCA Per il periodo 2014 – 2017, l’aliquota prevista per l’applicazione della cedolare secca ai contratti di locazione a canone concordato è fissata nella misura del 10%. E’ possibile optare per l’applicazione della cedolare secca anche per i contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro purché siano sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni, con rinuncia all’aggiornamento istat. L’aliquota ridotta del 10% può essere applicata anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali negli ultimi 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (decorrenti dal 28 maggio 2014) sia stato proclamato lo stato di emergenza dovuto a calamità. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 47/2014 il CIPE aggiornerà l’elenco dei comuni ad alta tensione abitativa. ART. 9- BIS - IMU SU IMMOBILI POSSEDUTI DA NON RESIDENTI La legge di conversione del DL 47/2014 ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato. E’ stata perciò soppressa la facoltà dei comuni di assimilare ad abitazione principale, ai fini Imu, l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero. La disposizione ha effetto dal 2015. Le imposte TASI e TARI sulle suddette unità immobiliari sono ridotte nella misura di due terzi. ••• SICUREZZA 21
Riduzione del premio INAIL. Confartigianato non condivide le proposte fatte. Non sono alla portata delle piccole imprese e arrivano fuori tempo.
La riduzione del premio Inail è un elemento motivante per le piccole imprese che intendono attivare politiche di miglioramento nella salute e sicurezza sul lavoro. Non possono essere cambiate le regole ad anno iniziato. Inail ha presentato in questi giorni, la proposta di un nuovo modulo di domanda da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno, per la riduzione del tasso medio di tariffa (riduzione del premio Inail), per le imprese che effettuano interventi migliorativi, rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Le modifiche presentate hanno suscitato molte perplessità, in quanto limitano le possibilità di accesso alla riduzione del premio alle piccole imprese. In particolare si nota uno spostamento dei punteggi riconosciuti, dai temi della sicurezza sul lavoro, come dovrebbe essere, a quelli per gli interventi ispirati alla responsabilità sociale con aspetti riguardanti anche la tutela dell’ambiente. Interventi sui quali la quasi totalità delle piccole imprese non è preparata e non ha
InformaImpresa 15 ancora scelto se attuare politiche aziendali ispirate alle nuove proposte dell’Inail. Confartigianato Imprese ha assunto una posizione critica sul nuovo approccio dato per l’ottenimento del punteggio minimo per accedere alla riduzione in questione, partendo anzitutto dal fatto che non è accettabile modificare le regole dopo che sono passati 8 mesi dall’inizio dell’anno. Le misure di prevenzione aggiuntive, attivate nel corso del 2014, sono ovviamente già state pianificate dalle imprese, molto spesso proprio in funzione della possibile richiesta di riduzione del premio Inail. La forte posizione assunta dalla Confartigianato ha comportato una pausa di riflessione sulle decisioni che verranno prese, e a tale riguardo è in corso un dibattito fra Inail e parti sociali, fra cui appunto Confartigianato imprese. In cosa consiste la riduzione del premio Inail Inail riconosce una riduzione sul premio assicurativo alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). La riduzione di traduce in un risparmio sul premio stesso dovuto all’Inail. Le percentuali di riduzione, correlate al numero dei lavoratori/anno di un triennio sono le seguenti:
Lavoratori/anno
Riduzione
Fino a 10
30%
Da 11 a 50
23%
Da 51 a 100
18%
da 101 a 200
15%
Da 201 a 500
12%
Oltre 500
7%
Per approfondimenti consultare la notizia Sicurezza n. 8 pubblicata su InformaImpresa n. 3 del 7.2.14 - Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del premio Inail). Domanda da inviare entro il 28/02/2014 e la notizia Sicurezza n. 9 pubblicata su InformaImpresa n. 3 del 7.2.14 - Riduzione del tasso medio di tariffa Inail (riduzione del premio Inail). Entro il 28 febbraio 2014 le imprese possono presentare la domanda all’Inail. SICUREZZA 22
INAIL: riduzione del tasso medio di tariffa per le imprese che effettuano interventi migliorativi per la salute e sicurezza sul lavoro.
Pubblicato a metà agosto il nuovo modulo di domanda per la riduzione del premio INAIL 2014/2015. Modificato significativamente l’elenco dei possibili interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro, utili al raggiungimento del punteggio minimo (100 punti), per l’ottenimento della riduzione del tasso medio di tariffa INAIL (riduzione del premio Inail). Annualmente, entro il 28 febbraio le imprese che effettuano interventi migliorativi, rispetto alla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro, possono ottenere riduzioni importanti del premio da pagare annualmente all’INAIL. Le modifiche apportate nel mese di agosto 2014, evidenziano però una tendenza a porre obiettivi molto e forse troppo impegnativi per le piccole imprese. L’inserimento di alcuni nuovi possibili interventi lascia perplessi in quanto non se ne coglie la relazione con la sicurezza negli ambienti di lavoro, ma soprattutto si nota una forte limitazione agli interventi più alla portata delle
Venerdì 5 settembre 2014
16 InformaImpresa piccole imprese. Confartigianato ha contestato la nuova impostazione, ancora nella fase di scrittura della stessa, suggerendo diverse modifiche alla stessa ma, INAIL, pure accogliendo alcune delle proposte fatte, ha ritenuto di mantenere sostanzialmente inalterata l’impostazione data, che può essere presa in visione del nuovo Modulo di domanda di riduzione (Mod. OT24) da utilizzare nel 2015. Confartigianato, peraltro, ha cercato di spiegare l’inopportunità dell’avvio della nuova impostazione per il 2015, suggerendone invece l’avvio per il 2016, in quanto molte imprese hanno già effettuato nel corso dell’anno o hanno in corso, interventi migliorativi sulla sicurezza sul lavoro (2014) che tengono in considerazione quelli (gli interventi) che avrebbero permesso la riduzione del premio INAIL da richiedere entro il 28 febbraio 2015. Purtroppo INAIL ha ritenuto di procedere comunque con l’avvio del nuovo modulo OT24 e quindi con i nuovi interventi già nel 2015, decidendo di cambiare le “regole” sostanzialmente dopo 8 mesi dall’inizio dell’anno (rimanendo quindi 4 mesi per valutare se effettuare i nuovi interventi migliorativi, sempre che siano possibili). Questa decisione inevitabilmente creerà problemi alle imprese interessate alla riduzione del premio INAIL e limiterà, con buona probabilità, l’accesso delle stesse alla richiesta di riduzione per il 2015. Per il 2016, se l’impostazione data non verrà ulteriormente modificata, la platea delle piccole imprese interessata alla riduzione del premio in questione potrà aumentare, in quanto il tempo (16 mesi) permetterà di organizzare alcuni dei possibili nuovi interventi migliorativi, seppure molti di questi non sembrano essere di utilità, interesse o alla portata delle imprese citate (di piccole dimensioni). Vale la pena di evidenziare che la riduzione del tasso medio di tariffa INAIL è oggettivamente significativa per le imprese, ed in particolare per quelle di piccola dimensione. Di seguito la tabella che riepiloga i benefici possibili:
Imprese
Percentuale riduzione
Fino a 10 dipendenti
30%
da 11 a 50 dipendenti
23%
da 51 a 100 dipendenti
18%
da 101 a 200 dipendenti
15%
da 201 a 500 dipendenti
12%
oltre 500 dipendenti
7%
I nuovi capitoli di riferimento delle singole attività o interventi migliorativi riportati nel modulo OT24 per il 2015 sono i seguenti: A) Interventi di carattere generale (riferiti in particolare ai sistemi di gestione). B) Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale. C) Sicurezza e sorveglianza sanitaria. D)Prevenzione di rischi specifici. On line il file con il nuovo modulo OT24 per la presentazione della domanda di riduzione del premio da pagare all’INAIL. Per approfondimenti consultare i file: - Modulo domanda riduzione del tasso medio di tariffa riduzione premio Inail - anno 2015.pdf alla notizia 1576 su www.informaimpresa.it SICUREZZA 23
Riduzione del “premio INAIL” per attività o interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Le regole per accedere al beneficio.
Entro il 28 febbraio di ogni anno va presentata la domanda all’INAIL. Chi effettua interventi o attività migliorative previste dall’INAIL con il mod. OT24, raggiungendo i 100 punti, ottiene il beneficio. Con la pubblicazione nel sito internet dell’INAIL, nel mese di agosto 2014, del nuovo modulo di domanda OT24 per la richiesta di riduzione del premio da pagare annualmente all’INAIL, sono state aggiornate e modificate le attività e i possibili interventi migliorativi in materia di sicurezza sul lavoro. Per ogni singola attività o intervento migliorativo è possibile ottenere un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato attività o interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Il modulo OT24, riguardante la domanda di riduzione contributiva INAIL, deve documentare le attività o gli interventi migliorativi effettuati entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Di conseguenza, per ottenere la riduzione INAIL 2015, l’impresa dovrà documentare gli interventi o le attività svolte entro il 31 dicembre 2014. Il beneficio in questione è riservato alle aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono attività o interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Il modulo OT24 deve essere presentato all’INAIL, per via telematica, entro il 28 febbraio di ogni anno (salvo modifiche normative relative alla data di invio). INAIL, entro i 120 giorni successivi al ricevimento della domanda, comunica all’impresa il provvedimento adottato adeguatamente motivato. La riduzione riconosciuta dall’INAIL vale solo per l’anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall’impresa stessa, nella fase di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. Per fruire della riduzione, è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro si trovino nelle seguenti condizioni e abbiano i seguenti requisiti: - applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, nonché degli altri obblighi di legge; - l’inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all’allegato A del decreto ministeriale del 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. “cause ostative”); - il possesso della regolarità contributiva nei confronti di Inail e Inps e, per il settore edile, anche delle Casse Edili. Di seguito la tabella che riepiloga i benefici possibili:
Imprese
Percentuale riduzione
Fino a 10 dipendenti
30%
da 11 a 50 dipendenti
23%
da 51 a 100 dipendenti
18%
da 101 a 200 dipendenti
15%
da 201 a 500 dipendenti
12%
oltre 500 dipendenti
7%
Infine, ma non meno importante, vale la pena di evidenziare che in fase di autoliquidazione, l’impresa, se artigiana, può richiedere una ulteriore riduzione del “premio INAIL”, se in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e se non ha registrato infortuni nel biennio pre-
Venerdì 5 settembre 2014 cedente. Vale la pena di segnalare che negli ultimi anni, tale riduzione del “premio” è stata superiore al 7%, che si aggiunge quindi alla percentuali sopra riportata riferita alla singola impresa. SICUREZZA 24
La richiesta di riduzione del premio INAIL non si improvvisa, la si realizza effettuando specifiche e continue attività in azienda. Il servizio “Sicurgest” della Confartigianato di Vicenza.
La sicurezza sul lavoro non può essere gestita in maniera occasionale e per adempimenti. La consapevolezza dei rischi presenti nell’impresa e gli interventi per la loro eliminazione impongono processi di miglioramento continuo. La richiesta di riduzione del “premio INAIL” che viene presentata entro il 28 febbraio di ogni anno, deve essere un’azione consapevole del datore di lavoro, che sa di rispettare la normativa sulla sicurezza e di avere effettuato interventi migliorativi, nell’anno appena trascorso. Un processo continuo di interventi sulla sicurezza sul lavoro che impone a sua volta verifiche continue. Il datore di lavoro effettua atti e adotta meccanismi e procedure che servono certamente ad adempiere agli obblighi stabiliti dalla normativa, ma anche ad effettuare attività che vanno al di là della normativa stessa. Proprio a coloro che intendono promuovere la sicurezza sul lavoro come un elemento qualificante della propria impresa, INAIL, da anni riconosce una riduzione sul premio da pagare annualmente e, negli ultimi anni, la percentuale di riduzione è stata elevata in maniera importante per le piccole imprese: del 30% per le imprese che occupano fino a 10 dipendenti e del 23% per quelle che ne occupano da 11 a 50. Se poi l’impresa è artigiana e negli ultimi due anni non ha subito infortuni, in sede di autoliquidazione si può chiedere un ulteriore beneficio (salvo modifiche normative) che negli ultimi due anni è stato di poco superiore al 7%. Si tratta quindi di una riduzione significativa che per molte imprese si quantifica in diverse migliaia di euro. Ovviamente essere in regola con la sicurezza sul lavoro significa anche evitare il rischio di incorrere nelle pesanti sanzioni previste per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti, ma soprattutto significa anche ridurre il rischio di infortuni e incidenti sul lavoro. Fare un qualcosa in più permette alle imprese di ridurre al minimo i rischi, se non, in diversi casi eliminarli. La sicurezza sul lavoro non deve quindi essere vista come una serie di adempimenti burocratici poco utili all’impresa (e in alcuni casi lo sono), ma va affrontata invece con quella consapevolezza di volere evitare incidenti o infortuni, non dando quindi mai nulla per scontato e volendo invece migliorare ogni giorno le tutele per chi lavora. Il fine è quello di evitare problemi alla salute e alla sicurezza delle maestranze ma anche del datore di lavoro che come è noto nelle piccole imprese opera insieme a loro. In questo contesto è chiaro che l’effettuazione di un documento di valutazione dei rischi, di un momento formativo o dell’ottenimento di una qualifica e quant’altro previsto dalla normativa, se vissuti come meri obblighi di legge, alla fine servono solo a rispondere agli stessi, ma difficilmente riduce i rischi aziendali. In questo senso è chiaro che la sicurezza sul lavoro diventa un peso incomprensibile. Se invece la si vuole applicare con un minimo di progettualità e continuità, allora comincia ad avere una sua reale efficacia. In questo senso la riduzione del “premio INAIL” può essere richiesta solo a seguito di un percorso fatto che garantisca il rispetto di quanto stabilito dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro (che in molte situazioni non è poco), e la realizzazione di attività migliorative (rispetto alla normativa) che devono essere effettuate ogni anno, alla
InformaImpresa 17 importante condizione che rientrino fra quelle elencate nel modulo OT24 di domanda di riduzione del premio INAIL (da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno). Tramite la Confartigianato di Vicenza e la sua società di servizi (FAIV), molte imprese hanno quindi deciso di avviare un percorso di adeguamento alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, avvalendosi dell’assistenza continuativa dei tecnici del settore sicurezza con un rapporto che prevede visite in azienda e lavoro post visita. Un processo che parte dall’obiettivo primario di rispettare la normativa arrivando al momento giusto e per fasi alla richiesta di riduzione del “premio INAIL” a seguito dell’effettuazione di azioni o interventi migliorativi previsti appunto dall’INAIL stessa. Arrivare a fare tutto ci vuole tempo e soprattutto bisogna che quanto viene fatto sia chiaro al datore di lavoro, ma anche e soprattutto ai dipendenti. Ovviamente decide il datore di lavoro se effettuare gli interventi migliorativi. Per ogni mestiere è stato strutturato uno specifico contratto di assistenza denominato “Sicurgest” che prevede alcune visite aziendali nel corso dell’anno e l’effettuazione di una serie di adempimenti funzionali al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il tutto viene condiviso con il datore di lavoro che inevitabilmente viene coinvolto sull’attività che si andrà a svolgere. Un’assistenza, questa, particolarmente apprezzata dalle imprese che l’hanno voluta, che ha anche il pregio di avere un referente unico per l’intera attività, anche se per alcuni specifici aspetti si avvale di altri collaboratori (ma la persona referente che tiene il filo conduttore è sempre la stessa). Un’assistenza strutturata sulla singola impresa e non standardizzata e uguale per tutti, che può inoltre prevedere anche la presenza di un RSPP esterno (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione), sollevando quindi da tale incarico il datore di lavoro (tipico nelle imprese che occupano fino a 30 dipendenti),, che potrà quindi evitare l’effettuazione del corso per la qualifica e per il suo aggiornamento. Proprio per venire incontro alle esigenze delle imprese e per procedere con un percorso di assistenza continuativa, Confartigianato Vicenza tramite la FAIV, si propone ai propri associati con il servizio “Sicurgest” convinta, anche sulla base delle molte adesioni al servizio, che solo la conoscenza approfondita dell’impresa e il rapporto continuo con il datore di lavoro, può portare ad una efficace gestione della sicurezza e salute sul lavoro. Per il servizio di assistenza contattare il settore Sicurezza Confartigianato (tel. 0444 168420 - 0444168339). SICUREZZA 25
Disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto. Proroga al 31/12/2014 per l’adeguamento.
La proroga vale per le strutture ricettive turistico-alberghiere esistenti all’11/05/1994, che sono in possesso alla data del 01/03/2014 dei requisisti antincendio per l’ammissione al piano straordinario biennale Con il decreto legge 30/12/2013 n. 150, convertito con legge 27/02/2014 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11, è stato prorogato al 31/12/2014, il termine per completare l’adeguamento per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/1994 (*). Per poter avvalersi di tale proroga bisogna che tali strutture siano in possesso, alla data del 01/03/2014, dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio. Tale termine decorre dalla data di conversione in legge del decreto legge n. 150/2013. In precedenza il termine per completare l’adeguamento era il 31/12/2013. Vale la pena di evidenziare che per poter avvalersi della scadenza di cui sopra, gli interessati dovevano presenta-
Venerdì 5 settembre 2014
18 InformaImpresa re apposita domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento entro il 31/10/2012, come stabilito con l’articolo 1 del decreto del ministero dell’interno 15/05/2012. Normativa di riferimento citata Decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proroghe) - Art. 11 - Proroga di termini in materia di turismo del decreto-legge 29.12.11, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.02.12, n. 14 1. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decretolegge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni. 2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede ad aggiornare le disposizioni del citato decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto. Articolo 15, commi 7 e 8, del decreto legge 29/12/11, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/02/12, n. 14 …. 7. Il termine indicato nell’articolo 23, comma 9, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come da ultimo prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011, recante ulteriore proroga di termini relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, e’ ulteriormente prorogato di due anni per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che non abbiano completato l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi e siano ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 8. In caso di omessa presentazione dell’istanza, di mancata ammissione al piano straordinario ovvero nel caso in cui, alla data del 31 dicembre 2013, non risulti ancora completato l’adeguamento antincendio delle strutture ricettive di cui al comma 7, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151. Decreto del Ministero dell’interno 15/05/12 - Articolo 1 1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012. 2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendi, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto
del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012. NB * Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è riportato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gazzetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla data della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994). SICUREZZA 26
Disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto.
Le domande di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio dovevano essere presentate entro il 31/10/2012. Con il decreto del Ministero dell’interno 15/05/12, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 116 del 19/05/12, era stato differito al 31/10/12 il termine previsto dall’articolo 3 del Ministro dell’interno 16/03/12, per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994 (quindi all’11/05/94). Nello stesso decreto era stato differito al 31/10/2012, anche il termine entro il quale le strutture ricettive in questione dovevano essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio. Questo secondo termine è stato prorogato al 01/03/14 dal decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11. Vale la pena di evidenziare che, sempre con il decreto legge 30/12/13 n. 150, convertito con legge 27/02/14 n. 15 (mille proroghe) all’art. 11, è stato prorogato al 31/12/14 anche il termine per completare l’adeguamento per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, purché esistenti alla data dell’11/05/94 (*). In precedenza il termine per completare l’adeguamento era il 31/12/13. NB (*) Il decreto del Ministero dell’interno 09/04/1994 è riportato sia nella Gazzetta Ufficiale n. 95/1994 che nella Gazzetta Ufficiale n. 116/1994 in identica stesura. Per l’entrata in vigore si deve quindi fare riferimento alla data della prima pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 26/04/1994 (quindi è entrato in vigore l’11/05/1994) SICUREZZA 27
Strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e adeguamento prevenzione incendi. Proroga al 31/12/14.
Con il decreto mille proroghe del 2014 viene dato più tempo per adeguarsi ai requisiti di sicurezza antincendio. Il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del ministero dell’interno 09/04/94 (quindi l’11/05/94), che non abbiano ancora completato l’adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi, è stato emanato con decreto del Ministero dell’interno 16/03/12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30/03/12. Con la conversione in legge n. 15/14 del decreto legge n. 150/13 (mille proroghe), entrata in vigore il 01/03/2014, il termine per l’adeguamento è stato prorogato al 31/12/14. Per poter usufruire di questa proroga, le strutture turistico ricettive di cui sopra dovevano presentare una doman-
Venerdì 5 settembre 2014 da entro il 31/10/12 al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente. I Vigili del Fuoco dovevano esprimere il loro parere sull’ammissione al Piano entro 60 giorni. In caso di omessa presentazione dell’istanza e di mancata ammissione al predetto piano straordinario antincendio, nonché di mancato od incompleto adeguamento delle strutture alla data del 31/12/14, verranno applicate le sanzioni previste all’articolo 4 del DPR n. 151/11. In allegato si riporta una sintesi del decreto 16/03/12 del Ministero dell’Interno, riguardante il “Piano straordinario biennale concernente l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM del Ministro dell’interno 09/04/94, che non abbiano completato l’adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi”. Per approfondimenti consultare il file: - Decreto del Ministero dellinterno del 16 marzo 2012. Piano starordinario biennale per adeguamento di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico alberghiere.pdf alla notizia 1541 su www.informaimpresa.it SICUREZZA 28
Installazione e manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.
L’installatore dei dispositivi deve consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione. L’utilizzatore deve effettuare la manutenzione e annotare le operazioni nell’apposito registro. La normativa da tenere in considerazione per l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio, fa riferimento al decreto del Ministero dell’interno 03/11/04, modificato dal decreto del Ministero dell’interno 06/12/11. Il decreto stabiliscono i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme Uni En 179 o Uni En 1125 o ad altre a queste equivalenti e devono essere muniti di marcatura CE. Si riportano le definizioni, riportate nel decreto citato, da considerare ai fini dell’installazione dei dispositivi in questione: a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro; b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro; c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue: c. 1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro; c. 2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l’uscita che immette in un luogo sicuro; c. 3) uscita che immette su di una scala esterna; d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio; e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell’edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una
InformaImpresa 19 scala protetta o da una scala esterna. Criteri di installazione Fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l’installazione dei dispositivi 1 è prevista nei seguenti casi: a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma Uni En 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a. 1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone; a. 2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26; b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l’installazione di dispositivi, devono essere installati dispositivi conformi alla norma Uni En 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni: b. 1) l’attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone; b. 2) l’attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone; b. 3) i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d’incendio con più di 5 lavoratori addetti. Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi La commercializzazione, l’installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l’osservanza dei seguenti adempimenti: a) per il produttore: a. 1) fornire le istruzioni per la scelta in relazione all’impiego per l’installazione e la manutenzione; b) per l’installatore: b. 1) eseguire l’installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo; b. 2) redigere, sottoscrivere e consegnare all’utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto b.1); c) per il titolare dell’attività: c. 1) conservare la dichiarazione di corretta installazione; c. 2) effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso; c. 3) annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 12/01/98, n. 37 - Art. 5 - Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività (soggette ai controlli di prevenzione incendi) 1. Gli enti e i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione di cui all’articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
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20 InformaImpresa 2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l’informazione e la formazione del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del comando. 3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell’attività, che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l’interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3 del presente regolamento. Per approfondimenti consultare i file: - Decreto del Ministero dellinterno del 3 novembre 2004. Dispostivi per lapertura delle porte installate lungo le vie di esodo.pdf - Decreto del Ministero dellinterno del 6 dicembre 2011. pdf alla notizia 1542 su www.informaimpresa.it SICUREZZA 29
Prevenzione incendi: slittamento dei termini al 22/09/2014 o esenzione per l’istanza preliminare per enti e privati.
Interessati gli enti e i privati responsabili delle attività riportate nell’allegato I, categoria B e C, del decreto n. 151/2011 riguardante il regolamento di semplificazione della disciplina sulla prevenzione incendi L’articolo 3 del Dpr n. 151/2011, stabilisce che gli enti ed i privati responsabili delle attività riportate nell’allegato I, categorie B e C, del decreto citato, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando dei vigili del Fuoco, l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio. A seguito della emanazione del decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, all’articolo 38, viene disposto che tali soggetti sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare, sopra citata, qualora siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. Fermo restando quanto evidenziato, gli altri soggetti (enti e privati) devono presentare l’istanza preliminare entro tre anni dalla data in vigore dello stesso (quindi entro il 22/09/2014). In allegato il DPR n. 151 del 2011. Decreto legge 21/06/2013, n. 69, convertito dalla legge 09/08/2013, n. 98, articolo 38 1. Gli enti e i privati di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.) Per approfondimenti consultare i file: - DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazione prevenzione incendi.pdf - Prevenzione incendi. Semplificazione dei procedimenti. Nota relativa al decreto ministeriale n. 151 del 2011.pdf alla notizia 1543 su www.informaimpresa.it
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Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive all’aria aperta.
Sono previste alcune scadenze diversificate nel tempo. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14/03/2014, n. 61, il decreto del Ministero dell’interno 28/02/2014, che dispone la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone” Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiori a 400 persone. Le strutture in questione devono essere realizzate e gestite in modo da: a) minimizzare le cause di incendio; b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno della struttura ricettiva; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici od aree limitrofe; e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza. Si evidenzia che la regola tecnica di prevenzione incendi di cui al presente decreto è divisa in due titoli : Titolo I – Disposizioni relative alle strutture turistico-ricettive in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva superiore a 400 persone Titolo II – Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio Applicazione delle disposizioni tecniche Le disposizioni tecniche si applicano alle strutture ricettive in aria aperta di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione. Qualora gli interventi effettuati su attività esistenti, comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica, parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni previste dalla regola tecnica, si applicano solo agli impianti ed alle parti in ampliamento dell’attività oggetto di intervento di modifica. Qualora, invece, l’aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività. Le strutture ricettive in questione, esistenti alla data 13 aprile 2014, si adeguano alle disposizioni della regola tecnica, nei seguenti casi: a) possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità; b) pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del DPR n. 151/2011. Disposizioni transitorie Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, devono esser adeguate alle diposizioni di cui al titolo 1 - capo II della regola tecnica entro i termini di seguito riportati:
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a) entro tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014 (quindi l’adeguamento delle strutture delle attività di seguito riportate e riferite alle voci n. 11, 12, 14, 15, salvo la predisposizione, entro il 22/09/2014 di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo, 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti e il 17, dell’allegato 1 del DPR n. 151/2011 deve avvenire entro il 22/09/2017). 11
Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m³
12
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m³
14
fino a 100 m³
liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 9 m³
oltre i 100 m³
liquidi infiammabili e/o combustibili e/ olubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m³ a 50 m³, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)
liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m³
Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti
fino a 25 addetti
oltre 25 addetti
15
Depositi e/o ri- fino a vendite di alcoli 10 m³ con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m³
oltre 10 oltre m3³ 50 m³ e fino a 50 m³
16
Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m³
tutti
17
Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 06/05/1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni
tutti
b) entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011, per quanto riguarda le restanti disposizioni (quindi entro il 22/09/2014). Le strutture ricettive di cui alla presente normativa, nel caso di applicazione del Titolo II devono essere adeguate alle diposizioni della regola tecnica entro i termini di seguito riportati: a) entro tre anni dal termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011. Tale termine è il 22/09/2014, quindi l’adeguamento delle strutture turistico – ricettive deve avvenire entro il 22/09/2017 per quanto riguarda le misure (del Titolo II) di cui ai punti B.3, B.4, B.5 (che fanno parte delle misure di sicurezza per le diverse categorie antincendio, salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai sottopunti: - B.3.2 - relativamente al presidio fisso; - B.4.4 - relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e di esodo; - B.5.1; b) entro il termine previsto dall’articolo 11, comma 4 del DPR 151/2011, per quanto riguarda le restanti disposizioni (quindi entro il 22/09/2014). Il progetto di cui all’articolo 3 del DPR n. 151/2011 deve indicare le opere di adeguamento di cui ai punti a) e b) sopra citati (sia del Titolo I che del Titolo 2). Entro ciascuna scadenza sopra indicata deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 151/2011. Per approfondimenti consultare i file: - Prevenzione incendi - decreto 28 febbraio 2014 - regola tecnica strutture turistico - ricettive in aria aperta.pdf - DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazione prevenzione incendi-1.pdf - Decreto del Ministero dellinterno 28 febbraio 2014 estratto - Regola tecnica di prevenzione incendi per strutture turistico ricettiva in aria aperta.pdf alla notizia 1546 su www.informaimpresa.it SICUREZZA 31
Regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 15/03/14 n. 62, il decreto del Ministero dell’interno 03/03/14: “Modifica del Titolo IV – del decreto 09/04/94, in materia di regole tecniche per la prevenzione incendi per i rifugi alpini” Con il decreto del Ministero dell’interno 09/04/94 è stata approvata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive tu-
22 InformaImpresa ristico-alberghiere”. Tale regola tecnica di prevenzione incendi, emanata allo scopo di tutelare l’incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro i rischi dell’incendio, ha per oggetto i criteri di sicurezza da applicarsi agli edifici ed ai locali adibiti ad attività ricettive turistiche-alberghiere. Fra questi i rifugi alpini. Con il decreto del Ministero dell’interno 03/03/14 è stato modificato il “Titolo IV del Decreto del Ministero dell’interno 09/04/94” che viene sostituito con quello allegato al nuovo decreto. Inoltre il decreto 03/03/14 precisa che i rifugi alpini esistenti alla data del 14/04/14 devono essere adeguati alla disposizioni del Titolo 4, come modificato da decreto stesso. Ovviamente sono previste eccezioni nei seguenti casi: a) sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 4 del Dpr n. 151/11; b) siano stati pianificati o siano in corso, lavori di ampliamento e ristrutturazione sulla base di un progetto approvato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 151/11. Sono stati inoltre stabilite alcune scadenze entro le quali, i rifugi alpini, a seconda della loro capienza, devono adeguarsi. Allegati on line la Regola tecnica e il testo del decreto. Per approfondimenti consultare i file: - Decreto del Ministero dellinterno 3 marzo 2014 - Regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.pdf - DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazione prevenzione incendi-2.pdf alla notizia 1547 su www.informaimpresa.it SICUREZZA 32
Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenza degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 04/01/2013, n. 3, il decreto del Ministero dell’interno 20/12/2012 che introduce la “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi” Tale decreto ricopre una notevole importanza nell’ambito della prevenzione incendi, di conseguenza si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sullo stesso con la presente informazione. Il decreto disciplina la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva contro l’incendio, così come definiti nella regola tecnica in questione, installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, di cui al DPR n. 151/2011. Le disposizioni di questo decreto si applicano agli impianti sopra richiamati di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (il 4 aprile 2014), nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica. Le disposizioni do questo decreto non si applicano riguardo alla progettazione, alla costruzione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti nelle attività a rischio di incidente rilevante di cui al decreto legislativo 17/08/1999, n. 334 e successive modificazioni, nonché
Venerdì 5 settembre 2014 per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti nelle attività regolamentate dalle seguenti disposizioni: a) DPR 30/06/1995, n. 418 recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»; b) DPR 24/10/2003, n. 340, recante «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione», e successive modificazioni; c) decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 20/05/1992, n. 569, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre»; d) decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 13/10/1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12/11/1994, n. 265 S.O. n. 142, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l’installazione e l’esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fini di capacità complessiva superiore a 5 m³ e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 kg»; e) decreto del Ministro dell’interno 18/05/1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 09/06/1995, n. 133, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei depositi di soluzioni idroalcoliche»; f) decreto del Ministro dell’interno 24/05/2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 06/06/2002, n. 131, recante «Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione» e successive modificazioni; g) decreto del Ministro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, del 14/05/2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24/05/2004, n. 120, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³». Gli impianti installati in attività esistenti, previsti da regole tecniche di prevenzione incendi, possono essere adeguati, laddove consentito da specifiche disposizioni legislative, nell’osservanza di quanto prescritto dalle rispettive regole tecniche, ovvero, in conformità a quanto previsto dalla regola tecnica allegata a questo decreto. Gli impianti costituiscono accorgimenti intesi a ridurre le conseguenza degli incendi a mezzo di rivelazione, segnalazione allarme, controllo o estinzione, evacuazione di fumo e calore. A tal fine gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazione, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante. I parametri e le caratteristiche utilizzati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. Gli enti e i privati, responsabili delle attività di cui sono installati gli impianti, hanno l’obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l’individuazione dei parametri e delle caratteristiche. Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con le previsioni del presente decreto sono abrogate. Per approfondimenti consultare i file: - Decreto del Ministero dellinterno 20 dicembre 2012.pdf - DPR 11 agosto 2011 n. 151 - regolamento semplificazione prevenzione incendi-3.pdf - Decreto del Ministero dellinterno 20 dicembre 2012. Regola tecnica per gli impianti di protezione attiva contro
Venerdì 5 settembre 2014 lincendio installati nelle attivit soggette ai controlli di prevenzione incendi.pdf alla notizia 1550 su www.informaimpresa.it SICUREZZA 33
Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione.
Gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione sono costruiti, installati e gestiti con l’obiettivo di garantire primari obiettivi di sicurezza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18/05/2012, n. 115, il decreto del Ministero dell’interno 30/04/2012 di “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato, di gas naturale per l’autotrazione” Questo decreto ha per scopo l’emanazione di disposizioni diprevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di apparecchidi erogazione (VRA), ad uso privato, di gas naturale perl’autotrazione, di portata massima 20 m³/h (s.t.p.), alimentatidirettamente da rete di distribuzione, ivi compresi l’installazione el’esercizio di impianti fissi senza serbatoio di accumulo, derivatida rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gasnaturale per l’autotrazione, con capacità di compressione nonsuperiore a 3 m³/h, di cui all’art. 51 del decreto-legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.112. Sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto le installazioni finalizzate alla erogazione del gas naturale mediante apparecchiature collegate ad uno stoccaggio e gli impianti con apparecchiature comunque interconnesse sul lato erogazione, eccedenti la portata massima di 20 m³/h (s.t.p.). Le installazioni oggetto del decreto, destinate al rifornimento di veicoli alimentati a gas naturale compresso (CNG), utilizzano apparecchi di erogazione, costituiti da un gruppo di compressione, non comprensivo di stoccaggio, che riempiono i serbatoi dei veicoli fino ad una pressione di 20 MPa (200 bar) a 15 °C oppure, per temperature differenti, ad una pressione equivalente comunque mai superiore in qualsiasi situazione a 22 MPa (220 bar). Il veicolo da rifornire deve essere conforme a quanto specificato dal regolamento ECEONU R110, con l’alloggiamento del connettore di carica di gas naturale conforme agli standard ISO 15501-1:2000 e ISO 15501-2:2000. Le disposizioni del decreto si applicano agli impianti di nuova realizzazione. Non sussiste l’obbligo dell’adeguamento per gli impianti di erogazione: a) per i quali sia già stata rilasciata dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco l’approvazione all’esercizio; b) per i quali siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco. Al fine della prevenzione degli incendi e per raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone ed alla tutela dei beni, gli apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione sono costruiti, installati e gestiti in modo da: a) minimizzare le cause di dispersione accidentale di gas, di incendio e di esplosione; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto; d) permettere ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza. La regola tecnica, riportata in allegato, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi sopra citati.
InformaImpresa 23 Componenti e prodotti degli impianti Leapparecchiature di erogazione, ad uso privato, di gas naturale perautotrazione ed i relativi dispositivi di sicurezza, regolazione econtrollo devono essere installati secondo la normativa vigente e lenorme di buona tecnica definite in relazione allo specifico uso e alluogo di utilizzo dell’apparecchiatura. Sono impiegabili nel campo di applicazione disciplinato da questo decreto i prodotti regolamentati dalle disposizionicomunitarie applicabili ed a queste conformi. Le tipologie di prodotti non contemplati, possonoessere impiegati nel campo di applicazione di questo decreto,purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Statimembri dell’Unione europea o in Turchia, o legalmente fabbricati inuno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio(EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo(SEE), per l’impiego nelle stesse condizioni che permettono digarantire un livello di protezione, ai fini della sicurezzaantincendio, equivalente a quello prescritto dal decreto stesso. Realizzazione, manutenzione ed installazione degli impianti Le imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente, 22/01/2008 n. 37, realizzano l’installazione in conformità alla normativa (prevista in questo decreto) e sono responsabili della corretta esecuzione della stessa, al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche sulla sicurezza e corretta funzionalità dell’impianto, rilasciano la dichiarazione di conformità e forniscono il libretto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione del VRA. Tutte le disposizioni di prevenzione incendi in contrasto con la Regola tecnica approvata con questo decreto, sono abrogate. Per approfondimenti consultare il file: - Decreto del Ministero dellinterno 30 aprile 2012. Regola tecnica per linstallazione e lesercizio di apparecchi di erogazione ad uso privato di gas naturale per autotrazione. pdf alla notizia 1551 su www.informaimpresa.it ••• SISTEMI E CATEGORIE 25
Casa. Termoidraulici e altri Installatori. Regolamento della Regione Veneto per controllo degli impianti termici - DGR n. 1363. Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione.
Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto leg. 19.8.05, n. 192. Regolamento della Regione Veneto per impianti termici - DGR n. 1363 Disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti di climatizzazione Regolamento su esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici a norma dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19.08.05, n. 192 La Giunta Regionale ha approvato con DGR n.1363 del 28/07/2014 le disposizioni attuative della normativa statale vigente sugli impianti termici, al fine di uniformare l’applicazione della disciplina su tutto il territorio della Regione del Veneto in materia di esercizio, conduzione, manutenzione, controllo ed ispezione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari,
24 InformaImpresa con l’obiettivo di sostenere il contenimento dei consumi energetici negli edifici privati e pubblici. Inoltre il provvedimento riapprova il Libretto di impianto per rimediare taluni refusi di stampa e precisare le istruzioni per la compilazione, rendendolo compatibile con la versione online, utilizzabile dall’attivazione del Catasto telematico come stabilita dalla D.G.R.V. 726/2014. Infine, per quanto riguarda la possibilità prevista dal D.P.R. 74/2013 di coprire i costi necessari per l’adeguamento e la gestione del catasto degli impianti termici e per i controlli, mediante la corresponsione di un contributo, di importo più contenuto rispetto alla media attuale, viene rinviata la definizione delle eventuali proposte di cui sopra ad un successivo atto, al fine di meglio calibrare l’iniziativa, valutando quanto è già in atto e le possibili modifiche. AUTORITA’ COMPETENTE Il Regolamento ha confermato che l’Autorità competente (per gli effetti della Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11) delle ispezioni e dell’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici degli impianti termici per la climatizzazione. Questa attività può essere condotta direttamente con proprio personale o affidare il servizio ad un organismo esterno. In caso di affidamento esterno questo deve possedere le caratteristiche riportate nell’allegato C del D.P.R. 74/2013. In particolare il personale deve essere in possesso di formazione tecnica e professionale di base, almeno equivalente a quella prevista dalle lettere a) e b) di cui all’art. 4 comma 1 DM 37/08 (laurea in materia tecnica specifica oppure diploma con specializzazione relativa al settore delle attività più due anni consecutivi alle dirette dipendenze di impresa abilitata). LIBRETTO DI IMPIANTO Entro e non oltre il 15 ottobre 2014 tutti gli impianti, indipendentemente dalla loro potenza termica, devono essere muniti del nuovo “Libretto di impianto per la climatizzazione” conforme al modello approvato dalla Regione del Veneto. La sostituzione dei vecchi Libretti con il nuovo Libretto può essere effettuata con gradualità a partire dal 15 ottobre 2014, in occasione della prima operazione periodica di controllo e manutenzione o in occasione di interventi su chiamata per guasti o malfunzionamenti. I vecchi libretti però non vanno buttati, ma conservati insieme al nuovo Libretto cartaceo. TERZO RESPONSABILE Le comunicazioni di nomina o revoca della stessa per il Terzo Responsabile (come dovute secondo l’art. 6, comma 5 del DPR 74/2013) dovranno essere fatte con l’attivazione del Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione. CONTROLLO E MANUTENZIONE Premesso che è il Responsabile dell’impianto che ha gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell’impianto e l’obbligo di adoperarsi affinché il Libretto sia compilato ed aggiornato ad ogni intervento di controllo e manutenzione, è invece compito dell’installatore ed il manutentore di compilare la scheda del Libretto relativa ai periodici interventi di controllo e manutenzione, indicando quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto termico e con quale frequenza vadano effettuate (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.0.1 / 11.0.2 / 11.0.3 / 11.0.4). CONTROLLO RENDIMENTO ENERGETICO Il manutentore che esegue il controllo dell’efficienza energetica dell’impianto termico ha l’obbligo di compilare l’apposita scheda del Libretto, relativa alla prima veri-
Venerdì 5 settembre 2014 fica dell’installatore ed alle verifiche periodiche del manutentore (a seconda della tipologia di impianto devono essere compilate le seguenti schede del Libretto: 11.1.1 / 11.1.2 / 11.1.3 / 11.1.4), compila il Rapporto di controllo di efficienza energetica, provvedendo anche alla registrazione degli estremi del controllo nella scheda 12 del Libretto. L’installatore, il manutentore o il Terzo responsabile hanno l’obbligo di trasmettere il Rapporto di controllo di efficienza energetica, entro 30 giorni dalla data del suo rilascio, in modalità telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione a partire dalla sua attivazione. ISPEZIONI E ACCERTAMENTI: Criteri, Priorità e Frequenze Sono soggetti alle ispezioni gli impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW e gli impianti per la climatizzazione estiva con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 12 kW. Il Regolamento ricorda che per gli impianti di potenza minore di 100 kW, l’accertamento del Rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dall’installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile è sostitutivo dell’ispezione. I criteri, le priorità e le frequenze delle ispezioni sugli impianti termici indicati dal Regolamento sono quelli ripresi dall’art. 9 del DPR 74/2013: a) impianti per i quali non sia stato trasmesso all’Autorità competente, entro i termini stabiliti, il Rapporto di controllo di efficienza energetica; b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni; c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW; d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW; e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW; f) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW; g) impianti per i quali dai Rapporti di controllo di efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a quelli fissati all’Allegato B del D.P.R. 74/2013. Per approfondimenti consultare i file: - DISPOSIZIONI ATTUATIVE D P R 74_2013 D G R V 28 luglio 2014 n 1363.pdf - D G R V 28 luglio 2014 n 1363.pdf - LIBRETTO DI IMPIANTO vers 1 1 D G R V 28 luglio 2014 n 1363.pdf alla notizia 1556 su www.informaimpresa.it e le seguenti notizie SISTEMI E CATEGORIE pubblicate in InformaImpresa: - DM 20 giugno 2014: Prorogata la scadenza per il Libretto di impianto per la climatizzazione e il Rapporto di efficienza energetica (n. 18 in InformaImpresa n. 14 del 11.7.14) DPR 74/2013 - manutenzione e controllo degli impianti termici (n. 3 in InformaImpresa n. 2 del 24.1.14) - Manutenzione degli impianti termici - modificate la definizione di terzo responsabile (n. 11 in InformaImpresa n. 5 del 7.3.14) - Nuovo modello di Libretto di Impianto, come modificato dalla con D.G.R.V. 2014, n.726/2014 (n. 17 in InformaImpresa n. 12 del 13.6.14) - Pubblicato in GU il modello di libretto per gli impianti di climatizzazione (DPR 74/2013). Dal 1° giugno cambiano le regole e diremo addio agli allegati F e G (n. 12 in InformaImpresa n. 6 del 21.3.14) •••