SolareB2B - Luglio/agosto 2022

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#ATTUALITÀ SOLARE B2B - LUGLIO/AGOSTO 2022

STORAGE: LE RECENTI NORMATIVE E I PUNTI DI ATTENZIONE ECCO LE NUOVE NORME DI LEGGE PER L’AUTORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI STOCCAGGIO DI GROSSA TAGLIA E LA CONSULTAZIONE DI TERNA SUL FUNZIONAMENTO DEI PRELIEVI DI ENERGIA PER LA SUCCESSIVA REIMMISSIONE DI EMILIO SANI

EMILIO SANI, AVVOCATO CON SPECIALIZZAZIONE AREE ENERGIA E AMBIENTE, E CONSIGLIERE DI ITALIA SOLARE

L

e recenti modifiche della normativa in materia di autorizzazione degli impianti di accumulo e la consultazione in corso di Terna sulle modalità di utilizzo dei sistemi di accumulo combinati a impianti di produzione e consumo sono l’occasione per un riepilogo della disciplina degli impianti di stoccaggio.

L’AUTORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI ACCUMULO La disciplina di autorizzazione dei sistemi di accumulo è contenuta nell’Articolo 1, comma 2 quater e 2 quinquies della l. 7/2002, come recentemente modificati dall’Articolo 9 comma 1 sexies del DL 17/2022 convertito in legge il 27 aprile 2022. Per i sistemi di accumulo di potenza fino a 10 MW, è prevista la autorizzazione in regime di edilizia libera, ferme restando le autorizzazioni a tutela del paesaggio e dei beni culturali, nonché le autorizzazioni di sicurezza e prevenzione incendi e la necessità oltre che dell’ottenimento del preventivo di connessione di una preventiva consultazione con Terna, che può inviare osservazioni agli enti coinvolti. Se l’impianto di accumulo è installato in aree dove ci sono impianti industriali, aree di cava o impianti di produzione di energia elettrica e non comporta incremento degli ingombri in altezza o occupazione di nuove aree, si applicherà la procedura abilitativa semplificata, La procedura abilitativa semplificata si ricorda autorizza di regola anche la linea di connes-

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sione e presuppone la conformità agli strumenti urbanistici approvati e adottati. Quindi per procedere occorrerà una previa verifica di conformità con gli strumenti urbanistici. Se gli impianti di accumulo sono da esercire in combinato con impianti di produzione di energia rinnovabile (cioè dietro allo stesso contatore), tali impianti saranno autorizzati con le stesse modalità con le quali sono autorizzati gli impianti di produzione, se gli impianti sono di nuova realizzazione. Se invece l’accumulo viene aggiunto ad impianti esistenti o comunque già autorizzati, si dovrà fare una variante all’autorizzazione unica se vengono occupate nuove aree e una procedura abilitativa semplificata se non vengono occupate nuove aree. Negli altri casi per la installazione e l’esercizio di impianti di accumulo è richiesta una autorizzazione unica ministeriale. Nel caso di installazione con modalità “stand alone” (cioè con punto di connessione separato rispetto all’impianto di produzione), gli impianti non saranno soggetti a valutazioni ambientali, salvo che per le infrastrutture di connessione alla rete pubblica ove le linee abbiano caratteristiche tali da richiedere autonomamente una valutazione ambientale. Resta non chiaro quando e se sono sottoposti a valutazione di livello ambientale gli impianti che non sono in modalità stand alone e sono dietro al contatore di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

LE MODALITÀ DI UTILIZZO DEI SISTEMI DI ACCUMULO La valorizzazione dell’autoconsumo fisico Sia la disciplina attuale dell’autoconsumo (Delibera 578/2013 di Arera) che quella che a breve troverà attuazione (Articolo 14, commi 2 lettera e) e 10 lettera b) del D. Lgs. 210/2021 e Articolo 30 D. Lgs. 199/2021) stabiliscono che, nel rispetto di specifiche condizioni, l’energia non prelevata dalla rete ma autoconsumata in sito, può essere esonerata dagli oneri di sistema e quelli di trasmissione e dispacciamento. Considerato che l’insieme di tali oneri può arrivare a superare anche significativamente i 75 euro al MWh ne deriva che vi è una convenienza a massimizzare l’autoconsumo di energia rispetto alla immissione in rete, utilizzando a tale scopo i sistemi di accumulo. Tale convenienza potrebbe poi aumentare se nei nuovi sistemi incentivanti verrà previsto un premio per l’energia auto-consumata, come previsto dall’Articolo 7 del Decreto Legislativo 199/2021, per il quale l’incentivo per i piccoli impianti dovrà favorire l’autoconsumo e l’abbinamento con sistemi di accumulo. L’utilizzo dei sistemi di accumulo per la valorizzazione dell’autoconsumo fisico assume che l’impianto di accumulo sia esercito in combinato con l’impianto di produzione e quindi dietro lo stesso contatore. La valorizzazione dell’autoconsumo virtuale L’autoconsumo virtuale è attualmente possibile nell’ambito della sperimentazione per le comuni-


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