PACKAGING: COSA SAPERE SUL REGOLAMENTO UE
UNA SINTESI DEI PUNTI SALIENTI DEL 'PACKAGING AND PACKAGING WASTE REGULATION' IN DISCUSSIONE A BRUXELLES, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE NORME CHE RIGUARDANO IL SETTORE FOOD & BEVERAGE
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Ridurre, riutilizzare e riciclare gli imballaggi. È soprattutto alla promozione di questi obiettivi che punta la proposta di PPWR, Packaging and Packaging Waste Regulation, adottata dalla Commissione europea lo scorso 22 novembre. Il nuovo testo, in linea con il Piano di azione Ue sull’economia circolare approvato dal Parlamento europeo nel 2021, intende aggiornare la disciplina degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio immessi nel mercato interno, compresi quelli in arrivo da Paesi extra-Ue. Gli oneri dell’attuazione di questo regolamento, che dovrà essere applicato da tutti i Paesi senza le dilazioni e le deroghe che caratterizzano le
direttive europee, saranno principalmente a carico delle imprese. Queste sono infatti chiamate sia a modificare la progettazione degli imballi, sia a realizzare i circuiti per garantire il riciclo o il riuso dei loro prodotti. Partendo quindi dalla progettazione, il regolamento affronta principalmente due aspetti: la quota di materiale riciclato che deve essere inserita nei pack e la necessità di un design che riduca il volume degli imballi.
PERCENTUALI DI MATERIALE RICICLATO
I contenitori in PET destinati al contatto con alimenti dovranno contenere almeno il 30% di plastica riciclata entro il 1° gennaio 2030, per poi arrivare al
50% alla stessa data del 2040. Quelli non in PET hanno l’obiettivo del 10% per il 2030 e sempre del 50% per il 2040. Ancora più ambiziosi i target fissati per le bottiglie in plastica monouso per bevande, sempre il 30% di riciclato al 2030 (come già previsto dalla direttiva Sup), ma questa percentuale dovrà salire al 65% entro il 2040.
RIDUZIONE COMPLESSIVA DEI RIFIUTI
Il secondo punto del Regolamento che coinvolge la progettazione prevede che sia incrementato l’ecodesign, al fine di evitare o comunque di ridurre al minimo gli spazi vuoti negli imballi. Bando quindi ai doppi fondi e agli strati non necessari. Questo mira
a determinare, come conseguenza, il raggiungimento di un obiettivo di riduzione dei rifiuti da imballaggio prodotti da ciascun cittadino europeo rispetto al 2018. Tale riduzione è fissata al 5% entro il 2030 e al 15% per il 2040. Viene lasciata agli Stati membri la valutazione delle modalità con cui raggiungere tale obiettivo. È comunque evidente che questo punto potrebbe produrre dei cambiamenti anche sul fronte della logistica, visto che si potrebbe prospettare una riduzione dell’ingombro di alcuni prodotti.
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ETICHETTATURA
ARMONIZZATA
Per evitare le differenze tra le norme nazionali che tuttora ostacolano la libera circolazione delle merci, provocando confusione nei consumatori e oneri per le imprese, il PPWR prevede l’introduzione di un’etichetta armonizzata sui materiali che compongono l’imballaggio e sulle opzioni di gestione dei rifiuti. Inoltre, visto che verrà incoraggiata l’istituzione di sistemi di riutilizzo, si stabilisce che, a
due anni dall’approvazione del regolamento, gli imballaggi riutilizzabili dovranno avere anche un’etichetta o un QR code che li distingua da quelli monouso, fornisca informazioni sul sistema di riutilizzo e faciliti la tracciabilità e il calcolo di viaggi e rotazioni.
RIUTILIZZO E RICARICA
Veniamo qui a uno dei punti del regolamento più dibattuti nel nostro paese. Si tratta della promozione di sistemi che prevedano il riutilizzo e la ricarica degli imballi. La logica è quella di una progressiva riduzione del monouso. In questo senso viene suggerito l’impiego di soluzioni come il deposito su cauzione. I target si differenziano in base al tipo di contenitore e al suo impiego e stabiliscono due punti di arrivo: 1° gennaio 2030 e 1° gennaio 2040. Per il cibo da asporto i contenitori dovranno essere riutilizzabili al 10% entro il 2030 e al 40% entro il 2040. Per le bevande dei distributori automatici, le percentuali salgono rispettivamente al 20% e all’80%.
Per le altre bevande e alcolici, eccetto il vino, gli step sono 10% al 2030 e 25% al 2040. Per il vino gli obiettivi in termini di riutilizzo dei contenitori sono fissati al 5% entro il 2030 e al 15% entro il 2040. Per gli imballaggi terziari come
bancali, casse e scatole in plastica, secchi e fusti, si dovrà raggiungere il 30% entro il 2030 e il 90% entro il 2040.
DEPOSITO SU CAUZIONE
Riguardo ai contenitori per bevande monouso (quindi non riutilizzabili) in plastica e metallo con capacità fino a tre litri (prevalentemente bottiglie in PET e lattine), i Paesi dovranno adottare misure necessarie per garantire un sistema di deposito su cauzione ai fini del riciclo entro il primo gennaio 2029. Da questo sistema sono però esclusi vino, spirits e latte. Saranno inoltre esentati quei Paesi che, per questi imballaggi, hanno raggiunto, o presentino entro il gennaio 2027, un progetto che “garantisca” il raggiungimento di un tasso di raccolta di almeno il 90%.
GLI OBIETTIVI DI RICICLO
Il PPWR non modifica gli obiettivi di riciclo per i materiali fissati in precedenza per il 2025 e 2030 e già raggiunti dal nostro Paese.
• Per tutti gli imballaggi: 65% e poi 70%
• Legno: 25% e poi 30%
• Plastica: 50% e poi 55%
• Alluminio: 50% e poi 60%
• Vetro: 70% e poi 75%
• Carta e cartone: 75% e poi 85%