Guida coerikosmos 2013

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CO.E.RI. KOSMOS ADR Srl

Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 D.P.G. del 12/07/2011 Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 D.P.G. del 03/05/2012

La Mediazione Civile e Commerciale D. Lgs 28/2010 così come modificato dalla Legge 9 Agosto 2013 n° 98

Settembre 2013

Società del Gruppo

mod K013

CO.E.RI KOSMOS ADR Srl Sede: 10127 Torino - Via Pio VII, 143 - Tel. 011/0920180 r.a. – 011/5808262 r.a. Fax 011/0920182 – 011/595034 C. F./P. IVA: 10499100013 - Cap. Soc.: Euro 30.000 i.v. - R.E.A. TO n. 1138262 – Aut.M. n° 420 – Lic.115 T.u.l.p.s Cat. 13/B web: www.kosmosadr.org; e-mail: concilia@kosmosadr.org PEC: kosmosadrsrl@open.legalmail.it


INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE Che cos’è la Mediazione E' intesa come l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Con la Mediazione è possibile risolvere una lite tra imprese o tra imprese e consumatori con l’aiuto del Mediatore, una figura "super partes" che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a una soluzione amichevole, soddisfacente e condivisa. Se la Mediazione va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha il valore di titolo esecutivo.

Vantaggi Semplice ed informale Avviene tramite il deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Se dovessero insorgere più domande in merito alla stessa controversia, il procedimento di mediazione si svolgerà davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Rapida Il procedimento si può concludere anche al primo incontro, che deve avvenire entro trenta giorni dal deposito della domanda e comunque non oltre 3 mesi dalla presentazione. Dalla mancata partecipazione della controparte, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione o dalla fallita conciliazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ex art. 116, co. 2, c.p.c. Riservata Il procedimento di mediazione è protetto da norme che assicurano l’assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni e alle informazioni emerse. Tali informazioni non saranno utilizzabili in sede processuale in quanto il mediatore è tenuto al segreto professionale su di esse. Economica I costi della mediazione, a carico di entrambe le parti, sono predeterminati e contenuti. Efficace Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Agevolazioni fiscali Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’imposta di registro sino all’importo di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. 2


MEDIAZIONE IN VIRTU’ DEL RIPRISTINO DELL’ OBBLIGATORIETA’ DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE, SUGGERIAMO A TUTTI I CLIENTI E NON … DI INSERIRE QUESTA NUOVA CLAUSOLA NEI PROPRI CONTRATTI DI VENDITA, PRIMA DEL “FORO COMPETENTE”.

Clausola di Mediazione e Foro Competente Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto e comunque ad esso connessa, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, si dovrà preliminarmente ed obbligatoriamente svolgere la procedura di mediazione civile, prevista e disciplinata dal D.Lgs 28/2010 e successive modificazioni D.L. 98/2013. Le parti, inoltre, individuano sin d’ ora e si obbligano ad adire, in via esclusiva, per la procedura di mediazione civile di cui sopra l’Organismo Coeri Kosmos Adr s.r.l., con sede legale in Torino, Via Pio VII, 143, di cui dichiarano di conoscere ed accettare il relativo regolamento, consultabile presso l’indirizzo web: www.kosmosadr.org. Qualora la procedura di mediazione si concludesse, per qualsivoglia motivo, con un “verbale di mancata conciliazione” la lite sarà devoluta in via esclusiva al Foro di………..(inserire foro del Cliente). Firma contraente 1 Ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 cod. civ., dichiariamo di avere letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto: n….. Firma contraente 1

Art. 1 - definizioni A) MEDIAZIONE L’ attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. B) MEDIATORE La persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il Mediatore è un professionista munito di laurea nelle varie discipline il quale ha anche seguito corsi di formazione mirati alla professione. C) CONCILIAZIONE Procedura per la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione sia nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo amichevole, sia nell'ipotesi in cui le stesse abbiano accettato le proposte formulate dal mediatore; è in sostanza l'atto conclusivo, successivo al procedimento di mediazione. D) ORGANISMO L’ ente pubblico o privato autorizzato dal Ministero della Giustizia, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto 28/2010 e successivo 98/2013. 3


ACCESSO ALLA MEDIAZIONE L’ ISTANZA

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Designa il mediatore e fissa un primo incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante.

Aderisce

Non Aderisce

Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

INCONTRO DI MEDIAZIONE

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PROCEDIMENTO Scelta dell’Organismo La parte si attiva nella scelta dell’Organismo tra quelli accreditati dal Ministero della Giustizia informandosi : Sui Mediatori

Sul Regolamento

Sulle indennità da corrispondere

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’ Organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito.

Deposito e Avvio dell’istanza La parte deposita l’istanza che deve indicare l’ Organismo, le parti, l’ oggetto e le ragioni della pretesa.

Secondo la Legge n° 98/2013 Chi intende esercitare in giudizio l'azione in materia di Diritti Reali, Divisioni, Successioni, Patti di famiglia, Condominio, Locazione, Comodato, Affitto d’aziende, Risarcimenti danni da colpa medica e sanitaria, Risarcimento danni da diffamazione, Contratti Assicurativi Bancari e Finanziari è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento con l'assistenza dell'avvocato. La procedura di Mediazione può inoltre essere avviata: Su iniziativa autonoma di una parte Per delega del giudice In forza di una clausola contrattuale

Nomina del Mediatore e Fissazione dell’incontro Il Responsabile dell’Organismo scelto dalla parte istante : Nomina un Mediatore accreditato al Ministero della Giustizia, presente nella propria lista che ha seguito un percorso formativo mirato. Fissa un primo incontro non oltre 30 gg. dal deposito dell’istanza di mediazione c/o la sede dell’Organismo (art. 8 co.1). A questo punto possono presentarsi 2 scenari : Mancata Partecipazione

Partecipazione alla Procedura 5


PROCEDIMENTO Mancata Partecipazione La controparte comunica di non volere partecipare al primo incontro di mediazione

Il Mediatore stila un verbale di mancata partecipazione

Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Partecipazione alla Procedura La controparte accetta di partecipare al tentativo di conciliazione

Il Mediatore procede alla preparazione dell’incontro di mediazione L’ incontro di Mediazione è preceduto da una fase di preparazione durante la quale, solitamente, la segreteria dell’ Organismo contatta telefonicamente le parti per l’eventuale raccolta di ulteriori informazioni e/o documenti.

Partecipazione alla Procedura E’ importante segnalare che, essendo la procedura già formalmente avviata: Il Mediatore e chiunque opera all’interno dell’Organismo di Mediazione è tenuto all’ obbligo della riservatezza e non può essere chiamato a testimoniare (Art.9). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale (Art.10 co.1) Fissa il primo incontro non oltre 30 gg. dal deposito dell’istanza di mediazione c/o la sede dell’Organismo (art. 8 co.1).

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PROCEDIMENTO Svolgimento primo incontro di Mediazione Sessione congiunta iniziale Terminata la fase di preparazione si procede all’incontro di mediazione Il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati ad esprimersi : Sulle circostanze del caso Sulla necessità di trovare una rapida soluzione della lite Sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento

Tecnica del Mediatore - IL MEDIATORE Controlla le domande Valuta le reazioni Comincia a cercare spunti per la risoluzione della lite Dimostra la propria imparzialità ed il proprio impegno a trovare una soluzione dando uguale attenzione ad entrambe le parti.

Sessioni Private In questo caso, come accade sovente, la discussione congiunta non porta ad un accordo, il mediatore decide allora di separare le parti in sessioni private.

Le sessioni private consentono alle parti di esprimere liberamente e senza timori : I reali interessi Le priorità I punti di debolezza Le informazioni rivelate al mediatore durante gli incontri separati rimangono confidenziali, non sono rivelate alla controparte salvo espressa autorizzazione (art. 9, 10 co. 1 e 2). Durante la prima di queste sessioni private, il mediatore si assicura che il concetto di confidenzialità della procedura sia ben chiaro.

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PROCEDIMENTO Il Mediatore Sposta l’attenzione dagli aspetti giuridici (il diritto e la causa in tribunale) agli interessi commerciali (cosa le parti devono fare commercialmente, nell’immediato e nel lungo periodo). Può favorire una soluzione presentando una proposta come propria al fine di evitare la cosiddetta “svalutazione reattiva” ovvero la tendenza a reagire negativamente a qualunque offerta provenga dall’avversario indipendentemente da merito e dal valore della stessa.

Esito dell’incontro L’ esito dell’ incontro può essere di due tipi : Accordo

Mancato accordo

ACCORDO - Tecnica del Mediatore Le sessioni private consentono alle parti di esprimere liberamente e senza timori : Coadiuvare le parti ed i loro avvocati nella stesura di un accordo che regoli i futuri rapporti, riepilogando i termini delle intese raggiunte grazie alla mediazione. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. La responsabilità della stesura dell’accordo è attribuita dalla legge alle parti

Il processo Verbale E’ depositato presso l’organismo di mediazione E’ sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore

EFFETTI del Verbale di Accordo Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Costituisce Titolo Esecutivo per l’ espropriazione forzata, l’ esecuzione in forma specifica, l’ iscrizione di ipoteca giudiziale. 8


EFFETTI DELLA MEDIAZIONE MANCATO ACCORDO - Effetti Se le parti non raggiungono un accordo a conclusione dell’ incontro di mediazione il Mediatore forma allora “processo verbale” di mancato accordo

PROPOSTA DEL MEDIATORE - Non Accettazione Quando l’ accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13. Se le parti aderiscono alla proposta del mediatore si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore il quale certifica : L’autografia della sottoscrizione delle parti La loro impossibilità a sottoscrivere Il rifiuto espresso della proposta e la mancata risposta nei termini previsti sanciscono la mancata conciliazione; di conseguenza il mediatore : Forma processo verbale con indicazione della proposta Informa le parti delle possibili sanzioni sulle spese processuali

L’ Efficacia della Mediazione Interruzione dei termini di prescrizione e decadenza La domanda di mediazione produce gli stessi effetti della domanda giudiziale, sancisce l’art 5, comma 6, del D. Lgs 28/2010. Valore esecutivo della Mediazione Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Agevolazioni Fiscali sono infine previste agevolazioni fiscali. In particolare, il verbale di conciliazione sarà esente dall’ imposta di registro sino all’importo di 51.646 euro, e le parti avranno diritto a un credito d’ imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’ organismo di mediazione, art. 17, co. 2 e 3, d. lgs. 28/2010. 9


TARIFFE DI MEDIAZIONE Tabella delle Indennità - Mediazione Volontaria Valore della Lite

Spese fisse di avvio (IVA inclusa)

Spesa procedimento di mediazione (per ogni parte Iva Inclusa)

Fino a Euro 1.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 127,05

da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 235,95

da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 363,00

da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 490,05

da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 816,75

da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 1.361,25

da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 2.722,50

da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 5.263,50

da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 6.897,00

Oltre Euro 5.000.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 11.979,00

L' importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella : a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’ articolo 11 del decreto legislativo.

Tabella delle Indennità - Mediazione Volontaria Valore della Lite

Spese fisse di avvio (IVA inclusa)

Spesa procedimento di mediazione (per ogni parte Iva Inclusa)

Fino a Euro 1.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 52,45

da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 104,21

da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 193,60

da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 290,40

da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 484,00

da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 806,71

da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 1.210,00

da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 2.299,00

da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 3.146,00

Oltre Euro 5.000.000,00

Fino a Euro 48,40

Euro 5.566,00

N.B. L' importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, potrà essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione.

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ISTANZA DI MEDIAZIONE Richiesta di Mediazione in Materia Commerciale Il Sottoscritto Cognome ____________________________________Nome______________________________________ In qualità di (specificare i poteri nel caso di società)_______________________________________________ Società _________________________________________________________________________________ Nato a______________________________________________ il __________________________________ Indirizzo______________________________________Città___________________prov.___CAP________ Telefono casa _______________ Cell ______________________Telefono ufficio ______________________ E-mail ____________________________ Fax __________________________________________________ C.F._________________________________________ Partita IVA __________________________________ Assistito dall’avv.________________________________________con studio in_______________________ Via ______________________________________Tel_____________________ fax____________________ E-mail__________________________________________________________________________________ CONFERISCE incarico alla COERI KOSMOS ADR SRL affinché venga avviata la procedura di mediazione NEI CONFRONTI DI Cognome ________________________________Nome__________________________________________ Società __________________________________________________Partita IVA______________________ Nato a______________________________________________ il __________________________________ Indirizzo _____________________________città_______________________prov._____CAP___________ Telefono casa ___________________Cell ______________________ Telefono ufficio__________________ E-mail____________________________________ Fax __________________________________________ OGGETTO CONTROVERSIA: DIRITTI REALI DIVISIONE; SUCCESSIONI EREDITARIE; PATTI DI FAMIGLIA LOCAZIONE; COMODATO; AFFITTO DI AZIENDE RISARCIMENTO DANNI DA COLPA MEDICA E SANITARIA; RISARCIMENTO DANNI DA DIFFAMAZIONE CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI CONDOMINIO ALTRO DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________

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ISTANZA DI MEDIAZIONE Richiesta di Mediazione in Materia Commerciale Il VALORE INDICATIVO della controversia è: _______________________ ed é stato determinato con i seguenti criteri___________________________________________________________________________ Allega i seguenti DOCUMENTI indicando quali intende riservati all’esame del solo mediatore: _______________________________________________________________________________________ I seguenti documenti devono intendersi accessibili esclusivamente al mediatore incaricato: _________________________________________________________________________________ Il presente modulo e la documentazione allegata saranno trasmessi, a discrezione della Segreteria COERI KOSMOS ADR SRL, alla parte nei cui confronti il tentativo é proposto, fatto salvo eventuali differenti richieste e/o specifiche della parte istante che dovranno essere indicate in forma scritta, non oltre il deposito della presente istanza. NOTA BENE L’invio del presente modulo per posta elettronica all’indirizzo concilia@kosmosadr.it kosmosadrsrl@open.legalmail.it ha il solo scopo di abbreviare la fase istruttoria della domanda e non ha valore ufficiale. L’ interessato dovrà, comunque, far pervenire eventualmente anche via fax al numero 011/595034, presso la Sede legale di COERI KOSMOS ADR SRL di Torino la copia cartacea del modulo, debitamente compilato e firmato, con gli allegati di riferimento. DICHIARA di aver preso visione del Regolamento della procedura di mediazione che sarà applicato dalla COERI KOSMOS ADR SRL, nonché il tariffario e di accettarne, senza riserva alcuna, il contenuto. DICHIARA di aver effettuato il pagamento delle spese di avvio del procedimento, pari ad €. 40,00 oltre IVA, mediante versamento sul c/c dell’ Organismo. DICHIARA di aver ricevuto l’informativa di cui all’art.13 del D.lgs. n. 196/2003. ESPRIME IL CONSENSO affinché i dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata, per gli scopi indicati, ed affinché gli stessi possano essere oggetto di comunicazione ai soggetti e per le finalità dichiarate. ESPRIME IL CONSENSO a ricevere TUTTE le comunicazioni afferenti la presente istanza ( è possibile barrare più di una opzione): a mezzo la seguente mail ______________________________ e tramite l’area riservata internet accessibile sul sito www.kosmosadr.org attraverso la quale potrà prendere visione di tutti gli atti del procedimento resi disponibili dal Mediatore incaricato. a mezzo fax _____________________ a mezzo servizio postale DICHIARA di aver ricevuto dalla segreteria della COERIKOSMOS ADR SRL le credenziali di accesso all’area riservata del sito www.kosmosadr.org.

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ISTANZA DI MEDIAZIONE Richiesta di Mediazione in Materia Commerciale DICHIARA di essere a conoscenza che: • alle parti che corrispondono le indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisu rata all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro 500,00, determinato da quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’art. 20 del D.lgs. n. 28/2010. In caso di insuccesso della mediazione il credito d’imposta è ridotto della metà. • dalla mancata adesione e partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, secondo il dettato dell’art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 28/2010, il giudice può desumere argomenti di prova nell’ eventuale giudizio, ai sensi dell’art. 116, sec. Co., c.p.c. ALLEGA: 1. ricevuta di pagamento di € 40,00 oltre IVA quale diritto di segreteria per accesso alla mediazione/attestazione avvenuto pagamento tramite bonifico bancario Banca Popolare di Novara IBAN IT06Y0503401008000000000527 intestato a COERI KOSMOS ADR Srl 2.

Copia del documento di identità DLGS 196/2003 – Consenso trattamento dati

Il sottoscritto preso atto dell’informativa di cui all’art. 13, e dei suoi diritti attraverso l’articolo 7 del D.lgs 196/2003 in riferimento al Regolamento per la gestione dei dati personali, sensibili e giudiziari, al regolamento per la gestione della strumentazione elettronica e alle nuove normative Europee in materia di privacy autorizza la COERI KOSMOS ADR SRL al trattamento dei propri dati personali e sensibili per l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza Torino, lì ___________________

Firma __________________________________ In caso di invio per posta o fax, allegare copia di valido documento di identità personale e dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. Ai sensi degli art. 1341 e art. 1342 c.c. dichiaro di aver preso visione e di approvare specificatamente gli articoli 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 16 del Regolamento.

Firma __________________________________

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GLOSSARIO MEDIAZIONE Accordo: Se le parti in mediazione addivengono ad una soluzione condivisa della lite – anche a seguito dell’accettazione della proposta eventualmente formulata dal mediatore – il procedimento si conclude positivamente mediante il raggiungimento di un accordo. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamente della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico. ADR: Acronimo dell’espressione anglosassone “Alternative Dispute Resolution” (risoluzione alternativa delle controversie). Sotto tale dizione, vengono ricondotti tutti i sistemi di composizione stragiudiziale delle controversie che si contrappongono ai procedimenti giurisdizionali, che si svolgono di fronte ad un giudice. Le ADR si sono sviluppate per la necessità di contenere i tempi, i costi, il formalismo e la rigidità del giudizio ordinario: sono pertanto procedimenti veloci e per lo più informali, la cui efficacia si basa sulla volontà delle parti di farvi ricorso. Avvocati: Gli Avvocati iscritti all' Albo sono di diritto Mediatori. Gli Avvocati iscritti a Organismi di Mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di Mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamenti teorico/pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55 bis del Codice Deontologico Forense Arbitration (arbitrato): E' la forma più conosciuta di processo gestito da giudici privati scelti dalle parti per definire e decidere la controversia tra loro insorta, derogando alla giurisdizione ordinaria. Il procedimento termina con una decisione degli arbitri che avrà carattere vincolante per le parti. L'arbitrato si fonda su uno specifico atto di compromesso che può essere sottoscritto prima o dopo l'insorgenza della lite, o su una clausola compromissoria inserita nel contratto a cui la controversia si riferisce. Caucuses: Termine inglese utilizzato per indicare gli incontri riservati tra il mediatore e ciascuna parte. Il mediatore, in qualunque momento della procedura, può chiedere alle parti di proseguire la mediazione in sessione privata, fermo restando il diritto della parte di aderire o meno alla richiesta. Gli incontri separati consentono al mediatore di instaurare con le parti un rapporto di confidenzialità che, di solito, le induce ad aprirsi, a rivelare informazioni taciute nel corso delle sessioni congiunte. Il mediatore è vincolato al rispetto dell'obbligo di riservatezza (cfr. voced riservatezza). Clausola di mediazione: La clausola contenuta in un contratto, in uno statuto o in un atto costitutivo di società in virtù della quale due o più soggetti, nell’esercizio della loro autonomia negoziale, in previsione dell’insorgere di potenziali controversie, stabiliscono di esperire un tentativo di mediazione preliminarmente al ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Conciliazione: Procedura per la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione sia nel caso in cui le parti abbiano raggiunto un accordo amichevole, sia nell'ipotesi in cui le stesse abbiano accettato le proposte formulate dal mediatore; è in sostanza l'atto conclusivo, successivo al procedimento di mediazione. Concordata (Mediazione): La mediazione è concordata (o contrattuale) quando è legata alla presenza di un’apposita clausola (inserita nel corpo del contratto) in uno statuto oppure nell’atto costitutivo di una società che la prevede. Condizione di procedibilità: Decordi 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. 69/2013, per una fase sperimentale di 4 anni, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione. Credito d'imposta: Alle parti che corrispondono al mediatore, l'indennità è riconosciuto un credito di imposta non superiore a 500 euro in caso di successo, ridotto alla metà in caso di insuccesso, nella misura prevista dalla normativa in vigore. Delegata (Mediazione): La mediazione è delegata (o sollecitata) quando il Giudice adito per una controversia, in qualunque momento della trattazione del merito, anche durante il giudizio di appello, purchè prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, invita le stesse a tentare una mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale Domanda di Mediazione: La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia e quindi iscritto nell’apposito registro. L'organismo deve avere sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Esperti: Il mediatore, quando in una controversia che richiede specifiche competenze tecniche non può essere affiancato da un mediatore ausiliario, ha la possibilità di avvalersi dell’opera di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Facilitative mediation (mediazione facilitativa): In questo tipo di mediazione, il mediatore ha il compito di agevolare la negoziazione fra le parti, governando il processo di transazione e facilitando la comunicazione tra le stesse, in modo da trarre l' humus favorevole alla risoluzione della controversia. In tale ambito il mediatore rimane neutrale evitando di proporre alle parti le sue valutazioni o le sue opinioni. High-Low Arbitration (arbitrato condizionato): In questi casi, le parti ricorrono alle procedure arbitrali solo per determinati argomenti o entro determinati limiti di valore minimi o massimi. Questa forma arbitrale, solitamente vincolante, prevede che le parti fissino un range di valore in cui sia previsto un minimo ed un massimo, senza che l'arbitro ne conosca l'importo. Qualora il lodo emanato dall'arbitro risulti essere al di fuori dei valori min/max fissati dalle parti, esso dovrà essere ricondotto entro tali valori, mentre i lodi rientranti nei suddetti valori non saranno sottoposti ad alcun aggiustamento. Imparzialità: Il mediatore, nello svolgimento della sua attività, deve essere imparziale, ossia non deve propendere per nessuna delle parti in lite. Egli è obbligato a sottoscrivere, per ciascun procedimento di mediazione, una dichiarazione di imparzialità e ad informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità che si dovessero verificare durante lo svolgimento della mediazione. Incentivi fiscali: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Indennità: Importo posto a carico degli utenti del servizio di mediazione fornito dagli Organismi. Comprende le spese di avvio del procedimento e rimangono fisse anche nel caso in cui cambi il mediatore nel corso del procedimento oppure sia nominato un collegio di mediatori, o siano nominati mediatori ausiliari o, infine, sia nominato un mediatore diverso per la formulazione della proposta.

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GLOSSARIO MEDIAZIONE Informativa: L'avvocato deve informare per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione, delle connesse agevolazioni fiscali e dei casi nei quali il tentativo di mediazione costituisce una condizione di procedibilità. Mediatore: Soggetto terzo, imparziale che, senza poteri decisori, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Mediazione: L' attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa. Mediazione Concordata: E' concordata (o contrattuale) la procedura di mediazione legata alla presenza di una clausola inserita in un precedente contratto stipulato tra le parti litiganti. Mediazione Delegata: La Mediazione è delegata (o sollecitata) quando il giudice adito, in qualunque momento della trattazione del merito, anche nel giudizio di appello, invita le parti a tentare una mediazione. Mediazione Facoltativa: Quando le parti decidono autonomamente e di comune accordo di tentare la mediazione. Mediazione Obbligatoria: La Mediazione è obbligatoria quando il tentativo di mediazione costituisce un passaggio necessario prima dell'eventuale giudizio ordinario. Organismo di Mediazione: Ente pubblico o privato, iscritto nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione. Procedimento: L' organismo di mediazione, mediante il proprio Responsabile, designerà un mediatore e fissa, non oltre 30 giorni dopo il deposito della domanda di mediazione il primo incontro. Se in questo primo incontro le parti e i loro avvocati si esprimono positivamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, si va avanti con lo svolgimento; altrimenti, la procedura si interrompe e anche la condizione di procedibilità si considera avverata. Procura: Se la parte titolare del diritto controverso non partecipa al procedimento di mediazione ma nomina un rappresentante che partecipa in sua vece, è necessario che gli conferisca una procura idonea, ovvero un documento con il quale autorizza ad agire in suo nome e conto. In particolare è indispensabile che la persona che siede al tavolo della mediazione possieda i poteri a transigere. Proposta: Quando l’accordo tra le parti non viene raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Pubblico Ufficiale: Se il procedimento di mediazione termina con un accordo con il quale le parti concludono un contratto o compiono uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c. (relativi a beni immobili soggetti a trascrizione), per poter procedere alla trascrizione dello stesso occorre che la sottoscrizione del processo verbale – al quale è allegato i testo dell’accordo – sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato Quick arbitration (arbitrato rapido): E' una forma di arbitrato caratterizzata dal fatto di essere fornita di una struttura versatile ed informale in cui la fase istruttoria è orale piuttosto che scritta, e l'arbitro, assume la duplice veste di conciliatore e inquisitore. Registro degli affari di mediazione: Ciascun organismo di mediazione è tenuto ad istituire un registro, che può essere anche informatico, di tutti i procedimenti gestiti, che devono essere identificati da un numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore che ha seguito la procedura, la durata del procedimento ed il relativo esito. Registro degli organismi: Il registro istituito con decreto del Ministero della Giustizia nel quale devono essere iscritti gli organismi che intendono offrire servizi di mediazione. Regolamento di procedura: Al procedimento di mediazione si applica il regolamento di procedura dell'Organismo scelto dalle parti. Riciclaggio: All'attività di mediazione è esteso l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo previsto dal Dlgs 231/2007. Riservatezza: Tutti coloro che intervengono nell'ambito del procedimento di mediazione sono tenuti a non rivelare all'esterno il contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite durante lo svolgimento del procedimento (riservatezza esterna). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione (sia negli incontri congiunti che nelle sessioni private) non possono essere utilizzate nel giudizio avente medesimo oggetto, anche parziale, che sia iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo il consenso della parte dichiarante o di quella da cui provengono le informazioni. Le dichiarazioni e le informazioni acquisite durante il procedimento non possono costituire oggetto di prova testimoniale nel successivo giudizio e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore, inoltre, è tenuto a non rivelare alle altre parti del procedimento quanto appreso nel corso delle sessioni separate (cd. caucuses, cfr voce caucuses), salvo esplicito consenso della parte che nell'incontro separato ha rilasciato dichiarazioni o reso informazioni confidenziali (riservatezza interna). Segreto professionale: Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti davanti all’autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Spese processuali: Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo. Tirocinio: Il D.M. 145/2011 ha aggiunto un ulteriore obbligo di aggiornamento per i mediatori - oltre a quello della partecipazione ad un corso di almeno 18 ore - stabilendo che questi debbano partecipare, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi di Mediazione. Usucapione: Gli accordi di mediazione che accertano l'usucapione con la sottoscrizione del processo verbale autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, si devono rendere pubblici con il mezzo della trascrizione, secondo quanto stabilito dall'articolo 2643 del codice civile, così come modificato dal D.L. 69/2013 convertito dalla Legge 98/2013. Verbale: E' l'atto conclusivo della procedura di mediazione; può essere un verbale di avvenuta mediazione o di mancata mediazione; si tratta di un atto proprio del mediatore che ha quindi natura di provvedimento. Non va confuso con l'accordo di mediazione, che è un atto proprio delle parti.

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Organismo di Mediazione - Aut. Min. Giustizia n° 420 D.P.G. del 12/07/2011 Ente di Formazione - Aut. Min. Giustizia n° 308 D.P.G. del 03/05/2012

Grazie per l ’attenzione

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