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LODI NEWS per l’esportazione, NUMERO 20 - Aprile 2009 Reg. Trib. Lodi N. 06/2007 del 22-08-07 - Direttore Resp.: Fabio Milella

Legge applicabile ai contratti internazionali: le novità del Regolamento 593/2008

Dal prossimo 17 dicembre 2009, all’interno dell’Unione Europea le obbligazioni contrattuali saranno disciplinate dal reg. 593/2008, che entrerà in vigore senza necessità di attendere alcuna emanazione di norme nazionali di recepimento. Il Regolamento sostituirà integralmente la Convenzione di Roma del 1980 (tranne che in Danimarca) e costituirà il nuovo complesso di norme cui occorrerà far riferimento ogni qualvolta si stipulerà un contratto in materia civile e commerciale con controparti che abbiano sede all’interno di uno dei Paesi membri. La nuova normativa si propone di chiarire la legge applicabile ad alcune fattispecie contrattuali che hanno generato non poche incertezze interpretative, ed è in questo che risiede l’aspetto di maggior innovazione del Regolamento, rispetto alla Convenzione di Roma. Tuttavia, è opportuno osservare che anche la nuova disciplina ribadisce il principio cardine della Convenzione di Roma, secondo il quale “il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti. La scelta è espressa o risulta chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto ovvero a una parte soltanto di esso”. In altre parole, le parti possono stabilire che il contratto sia regolato dalla legge di un determinato Stato, ma anche che alcune clausole del contratto siano disciplinate dalla legge di uno Stato ed altre dalla legge di uno Stato diverso (cd. depeçage). In ogni caso, le scelte effettuate dalle parti non possono pregiudicare l’applicazione delle disposizioni (interne e comunitarie) alle quali non

è permesso derogare contrattualmente. Questa disposizione è volta a scoraggiare la scelta di una legge straniera a contratti che non presentano realmente elementi di internazionalità e che è effettuata al solo fine di sottrarsi a qualche disposizione di legge non “gradita” (si pensi all’indennità di fine rapporto dovuta dal preponente all’agente in forza della normativa comunitaria ed italiana).

residenza abituale; - il contratto di franchising è disciplinato dalla legge del Paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale; - il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il distributore ha la residenza abituale.

Ribadito quindi che la scelta delle parti

Dall’esame delle singole disposizioni sopra indicate derivano le seguenti considerazioni:

è il principio di base nel determinare quale legge presiede ad un contratto, il Regolamento, innovando decisamente rispetto alla Convenzione di Roma, detta quale legge deve applicarsi ad alcune tipologie contrattuali in mancanza di scelta. In particolare: - il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il venditore ha la residenza abituale; - il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del Paese nel quale il prestatore di servizi ha la

- nel contratto di vendita di beni occorrerà armonizzare quanto previsto dal Regolamento con i termini e le condizioni di consegna previste dagli Incoterms; - il contratto di agenzia, così come il contratto di procacciamento d’affari o di consulenza, rientra nel novero dei contratti di prestazione di servizi, con la conseguenza che nel silenzio delle parti troverà applicazione la legge del luogo di residenza dell’agente; - il contratto di distribuzione viene considerato nella sua essenza

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