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Giochi elettronici in cerca di tutela

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Giochi elettronici in cerca di tutele

IL CASO NOVOMATIC OFFRE INTERESSANTI SPUNTI DI RIFLESSIONE SULLA PROTEZIONE DELLA CREATIVITÀ ANCHE PER I PRODOTTI DI GAMING

di Serena Corbellini

Slot (new slot o awp) e videolottery contengono spesso giochi e varianti di gioco composte da grafiche, personaggi di fantasia, sequenze animate, animazioni, nonché titoli e simboli frutto della creatività degli autori e, soprattutto, degli ingenti investimenti economici finalizzati a primeggiare nella gara concorrenziale, in un mercato come quello del gaming, sempre più competitivo. Il gaming scatena infatti la creatività di molti perché costituisce un luogo di svago, di divertimento e di espressione massima dello emozioni umane. Quante volte infatti davanti a un videogioco, o semplicemente di un tradizionale gioco i più appassionati giocatori hanno pensato ad un gioco nuovo o a modificare regole personaggi ed elementi di quello esistente? Le applicazioni per i giochi elettronici, come appunto quelle per slot o videolottery, sono spesso frutto di notevoli investimenti sia creativi che economici e, pertanto, occorre pensare a come sia possibile tutelarsi da comportamenti scorretti da parte dei concorrenti, siano esse contraffazioni/ plagio di tutto o parte degli elementi del gioco. Il gioco in sé non è brevettabile, sia perché la legge prevede che non possano considerarsi come invenzioni, e quindi essere oggetto di brevetto, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco e per attività commerciali e i programmi per elaboratore, sia perché difficilmente le applicazioni di gioco possono rientrare nell’oggetto di un brevetto: invenzioni di ogni settore della tecnica che siano nuove e che implichino attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale. Il gioco, viceversa, in quanto espressione di creatività, sia nel suo complesso che negli elementi che lo differenziano dagli altri giochi dello stesso tipo esistenti sul mercato, può essere un’opera protetta dal copyright. La nostra legge d’autore in particolare definisce come creazioni protette dal diritto d’autore tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia qualunque ne sia il modo e la forma di espressione. Sono quindi tutelate tutte le opere creative: la legge ci dà un elenco solo esemplificativo delle opere protette, senza definirne i limiti, salvo il possesso

del carattere creativo. Non esistono quindi limiti alla natura delle opere protette, anche perché oggi la tecnologia trova sempre nuovi mezzi di espressione della creatività umana e limitarne la tutela sarebbe un freno alla capacità dell’uomo di esprimersi. Ne deriva che anche le applicazioni di gioco rientrano in questa forma di tutela che riconosce all’autore sia diritti patrimoniali connessi all’utilizzo della sua opera, sia morali, ovvero di paternità e integrità e ritiro dell’opera dal commercio. L’autore ha anzitutto il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo: ne deriva che l’autore può vietare ad altri di utilizzare l’opera da lui creata e pertanto anche pretendere il pagamento di un prezzo per il caso in cui altri volessero utilizzarla, cosa possibile naturalmente soltanto dietro suo consenso. I diritti esclusivi riconosciuti all’autore sono molto ampi: riproduzione dell’opera in ogni forma e modo, sia a fini di lucro, che senza alcun lucro e soprattutto in qualsiasi modo e forma.; le riproduzioni totali o parziali; le riproduzioni dirette o indirette, permanenti o temporanea. A questi si aggiungono anche i diritti di tradurre, elaborare o comunicare al pubblico in qualsiasi forma e modo l’opera. Unica eccezione ai diritti esclusivi riconosciuti all’autore sono le cosiddette libere utilizzazioni, ovvero quelle attività ritenute lecite dalla legge perché rientrano nel normale utilizzo di un’opera (per esempio il backup di un software), oppure perché sono giustificate da un interesse pubblico come ad esempio l’esercizio del diritto di cronaca e critica, l’uso personale, le attività didattiche o di studio. Oltre ai diritti di utilizzazione economica l’autore ha il diritto di paternità, ovvero che sia riconosciuto come autore in ogni utilizzo dell’opera, il diritto cosiddetto di inedito, ovvero di non pubblicare la propria opera, oltre a quello di ritirare l’opera dal commercio nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge. Secondo le conclusioni del caso Novomatic (sentenza del Tribunale di Venezia del 20 maggio 2020) un gioco contenuto in un apparecchio tipo slot o similare potrebbe essere oggetto di copyright in quanto opera multimediale, ovvero opera composta da più modi di rappresentazione (scritti, immagini suoni) e un software per consultarli in maniera interattiva. Il Tribunale con questa sentenza aveva esaminato il gioco ‘Book of Ra’ e ‘Pharaoh’s Ring’. La tutela dell’opera in sé è poi indipendente dalla tutela di eventuali altri elementi che costituiscono in sé una creazione creativa come per esempio i personaggi di fantasia, il titolo del gioco oppure le sequenze di immagini in movimento utilizzate per lo stesso. Non solo inoltre viene tutelata l’opera nel suo complesso, ma anche i singoli elementi che sono stati frutto di uno sforzo creativo, e quindi se pensiamo alle slot, per esempio, potrebbero essere oggetto di tutela d’autore non solo il gioco nel suo complesso, ma anche il titolo del gioco, il personaggio di fantasia oppure la sequenza di immagini animate. L’unico limite del copyright è la tutela dell’idea in quanto, come specificato nella sentenza richiamata, “l’idea in sé non è oggetto di tutela, ma lo sono la versione dei personaggi chiave e dei simboli del gioco, le grafiche, i colori, le animazioni e gli effetti sonori che nella loro combinazione danno vita all’opera multimediale”. Un ulteriore requisito, se vogliamo implicito, alle richieste di tutela è la compiutezza espressiva, ovvero il fatto che un’opera abbia una qualche forma espressiva, sia essa un libro, una grafica, un’opera musicale. Infatti nella sentenza appena richiamata si esclude espressamente la tutela dell’idea in sé, ovvero delle idee o informazioni in quanto tali. Ne deriva anche che non viene tutelato il contenuto di idee di una determinata opera, siano esse informazioni o idee che derivino dall’immaginazione dell’autore, oppure da un fatto storico o realmente accaduto o per altre ragioni di dominio pubblico (fatti di cronaca, avvenimenti o personaggi storici oppure fatti, conoscenze o informazioni di pubblico dominio): non sono tutelati per esempio gli insegnamenti tecnico- scientifici contenuti in un’opera; il materiale preparatorio di un programma per elaboratore che attiene all’individuazione delle esigenze dei consumatori e allo studio delle funzioni che esso deve avere per assolvere alla sua funzione; l’idea di rappresentare in uno spettacolo teatrale un particolare gioco tra due personaggi fantastici; l’idea di soluzione di un problema architettonico, al di là della sua concreta realizzazione.

L’AUTORE Avv. Serena Corbellini Legal advisor JJ Gaming srl

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