Opuscolo noiciassociamo

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PROVINCIA DI AVELLINO Assessorato alle Politiche Giovanili

noiciassociamo piccola guida per chi vuole creare un’associazione

collana informa ASIG Agenzia Servizi InformaGiovani


noiciassociamo Progetto cofinanziato e promosso da: PRESIDENZA della PROVINCIA DI AVELLINO il Presidente Cosimo Sibilia ASSESSORATO alle POLITICHE GIOVANILI della PROVINCIA DI AVELLINO l’Assessore Ermelinda Mastrominico Pubblicazione a cura di: SETTORE POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI | TURISMO | CULTURA Agenzia Servizi InformaGiovani il Dirigente Roberto Pastena Testi: Alessandra Filoni - Esperta informatore europeo per le istituzioni locali Raffaella Festa - Esperta orientamento al pubblico giovanile Stampa e impaginazione: Tipografia Impara Progetto grafico e copertina: Bubba® | Francesco Iandolo La Provincia di Avellino non è responsabile di eventuali informazioni inesatte e/o incomplete

Edizione 2012 La pubblicazione è stata realizzata dal Servizio Politiche Giovanili della Provincia di Avellino Agenzia Servizi InformaGiovani attraverso il Piano Provinciale di Coordinamento delle Politiche Giovanili - AZIONE A «INFORMIAMOCI» cofinanziato dalla Regione Campania - Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù.

SIRG 2

Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù

Sistema Informativo Regionale Giovanile


presentazione Presentazione La “Carta Europea di partecipazione dei Giovani alla Vita locale e Regionale” raccomanda agli Enti degli Stati membri di adottare verso i giovani una politica di accesso ai diritti (artt. 39-41) che ne consenta l’esercizio tramite l’acquisizione di conoscenze utili all’integrazione sociale e alla crescita personale. La Provincia di Avellino, da oltre un decennio, fonda la sua azione amministrativa sul binomio europeo “informazione e partecipazione” e ha rafforzato negli ultimi due anni gli interventi di info-formazione e educazione non formale a sostegno del protagonismo giovanile. In qualità di Assessore Provinciale alle Politiche Giovanili e InformaGiovani sono orgogliosa dell’impegno profuso in tal senso dall’Amministrazione Provinciale e dal suo Presidente, il sen. Cosimo Sibilia. Allo stesso tempo sono consapevole che sia necessario compiere ulteriori passi in avanti, a partire dall’opportunità/necessità di assicurare ai Giovani informazioni adeguate, semplici e chiare, circa le occasioni offerte dalla società nei diversi settori, aiutandoli ad orientarsi nella massa di informazioni a disposizione, spesso di difficile fruizione per quantità e linguaggio. La realizzazione di questa guida nasce, dunque, dalla necessità di fornire uno strumento agile e di facile consultazione ai gruppi di amici che vogliano costituire e condividere un progetto comune costituendo e gestendo un’associazione. Costruire opportunità significa creare un futuro: la capacità di aprirsi alle aspettative delle nuove generazioni, assecondandone il giusto protagonismo, non può che concorrere a rinnovare lustro e credibilità al ruolo delle Istituzioni. Ermelinda Mastrominico Assessore alle Politiche Giovanili e InformaGiovani Provincia di Avellino

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noiciassociamo Prefazione Sempre più spesso si sente che i giovani non partecipano attivamente alla vita sociale. La realtà è diversa e anche più ricca di come viene descritta. Dall’universo giovanile emerge con evidenza un elemento: l’associazionismo. Questa guida vuol essere un contributo affinché questo protagonismo possa orientarsi meglio nel mondo dell’associazionismo e sostenersi con le proprie gambe, fornendo alcune indicazioni per poter costituire, gestire e amministrare un’associazione. In particolare, la prima parte della guida verterà sulle principali caratteristiche di un’associazione, la differenza tra le 4 grandi tipologie (generiche, di volontariato, di promozione sociale, sportive dilettantistiche) e la distinzione tra associazioni riconosciute e non. Un’analisi è riservata alle forme associative che acquistano la qualifica di ONLUS. Successivamente, si illustreranno gli organi dell’associazione ed i diversi documenti necessari per la sua istituzione: atto costituivo, statuto, pratiche amministrative per la richiesta del codice fiscale, per la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate e per l’apertura di un Conto Corrente dedicato. La terza parte nasce dall’idea di voler fornire un valido aiuto per la gestione quotidiana dell’associazione; infatti, saranno fornite indicazioni ed informazioni utili per poter sbrigare le maggiori pratiche. Siamo convinti che il nostro compito di Agenzia Provinciale sia quello di unire le forze per sostenere i giovani, la loro voglia di protagonismo e la loro autonomia. Roberto Pastena Il Responsabile dell’ASIG Dirigente Settore Politiche Giovanili

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indice

Indice INTRODUZIONE - PERCHÉ COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE

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PARTE I - IL PANORAMA DELLE ASSOCIAZIONI Capitolo 1. Le tipologie di associazioni Capitolo 2. Le forme associative

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PARTE II - COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE Capitolo 1. Informazioni generali e strumenti Capitolo 2. Gli adempimenti per l’avvio delle attività Capitolo 3. Il Codice Fiscale e la Partita Iva Capitolo 4. I libri sociali

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PARTE III - GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE Capitolo 1. Come si sostiene l’associazione? Capitolo 2. Il Bilancio Capitolo 3. Il Modello EAS Capitolo 4. L’iscrizione ai registri

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APPROFONDIMENTI

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introduzione PERCH É COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE? Se si hanno dei sogni, degli interessi, delle passioni e se questi sono condivisi da persone che sono “vicine” e che hanno la stessa voglia di “scommettere” e di darsi da fare per impegnarsi nel raggiungere degli obiettivi comuni, allora è possibile “associarsi”! Associarsi infatti vuol dire stare insieme e condividere un progetto comune che può rispondere a interessi diversi, personali, collettivi, sociali, culturali, politici, creare qualche cosa di concreto e duraturo insieme ad altre persone Inoltre, costituire un’associazione permette di costituirsi come ente e poter così organizzare attività, iniziative e rapportarsi con altre associazioni, enti pubblici e privati. Tale possibilità è anche riconosciuta dall’art. 18 della Costituzione Italiana: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. La scelta della forma associativa, rispetto ad altre forme (come le coopera-

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noiciassociamo PERCHÉ COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE? tive sociali o le imprese), permette a tutti di gestire in modo più semplice e pratico la propria attività: non è richiesta l’apertura di una Partita IVA, esiste un regime semplificato di contabilità, esistono forme agevolate per la dichiarazione dei rediti; insomma, è un impianto organizzativo agile, ma allo stesso tempo tutelato da un importante apparato legislativo.

Cos’è un’associazione? Un’associazione può essere definita come un Ente costituito da un gruppo di persone unite per il raggiungimento di un determinato scopo di interesse collettivo. L’associazione è, quindi, una delle forme aggregative riconosciute dalla legge che ne tutela la libertà costitutiva e le forme di attività. E’ un ente senza fini di lucro e insieme ad altre forme associative con cui condivide i principi di promozione sociale e operatività sul territorio fa parte del Terzo settore1. E’ liberamente costituita con lo scopo di svolgere le proprie attività prevalentemente attraverso prestazioni personali o patrimoniali, volontarie o meno, degli aderenti (soci). In sintesi, l’associazione è la risultante di un contratto tra due o più soggetti con cui le parti si obbligano, attraverso un’organizzazione stabile, a perseguire uno scopo comune. 1 Viene definito “terzo settore” il comparto economico che realizza e fornisce beni e servizi secondo principi

di sussidiarietà, solidarietà, utilità collettiva e democrazia interna. La sua caratteristica più rilevante è l’assenza dello scopo di lucro e, pertanto viene anche definito “no profit”

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parte 1 IL PANORAMA DELLE ASSOCIAZIONI Le tipologie di associazione previste dall’ordinamento vigente sono diverse e la legislazione a riguardo è vasta e complessa. Di seguito ti offriamo informazioni di base per orientarti al meglio all’interno del panorama associativo italiano. Le associazioni presenti sul territorio italiano si possono dividere, in base all’attività svolta, in quattro macroaree: • • • •

associazione generale; associazione di volontariato; associazione di promozione sociale; associazione sportiva dilettantistica.

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noiciassociamo| capitolo 1 Il panorama delle associazioni Inoltre, tutte le associazioni, qualunque sia la loro tipologia, possono rientrare in due macrocategorie: • associazioni non riconosciute; • associazioni riconosciute. Accanto ad esse vi è una forma associativa, esclusivamente fiscale: l’ONLUS Organizzazione Lucrativa di Utilità Sociale.

Le tipologie associative TIPOLOGIE ASSOCIATIVE

Generali

Volontariato

Riconosciute

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ONLUS

Promozione sociale

Sportive

Non Riconosciute


le tipologie di associazioni Capitolo 1: LE TIPOLOGIE DI ASSOCIAZIONI Associazione generale E’ la forma più semplice e più diffusa di associazionismo; essa svolge la sua attività prevalentemente in campo culturale o artistico. Per la sua semplicità e informalità, può essere costituta anche mediante solo accordo orale dei soci fondatori; questo tipo di accordo preclude però ogni forma di attività ad eccezione dell’iscrizione dei soci. Per poter svolgere le consuete attività (interagire con le istituzioni, organizzare e promuovere eventi, partecipare a bandi) queste associazioni devono formalizzare la loro costituzione attraverso l’Atto costitutivo, lo Statuto e le opportune registrazioni. Le loro attività tipo riguardano: organizzazione di eventi, fiere, mostre, concerti di musica, contest, anche in collaborazione con enti pubblici, privati e altre associazioni.

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noiciassociamo| capitolo 1 Associazione di volontariato Le Associazioni di Volontariato - AdV - sono definite e disciplinate dalla Legge 266/1991. Le loro principali caratteristiche sono: • gratuità assoluta delle prestazioni fornite dai volontari in modo personale e spontaneo; • divieto assoluto di retribuzione degli operatori soci delle associazioni. La stessa legge prescrive che le associazioni debbano garantire democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative. L’organizzazione di volontariato deve finanziare la propria attività attraverso: • contributi di aderenti o privati; • contributi dello Stato, di enti pubblici o organismi internazionali; • donazioni e lasciti testamentari; • rimborsi derivanti da convenzioni; • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Le associazioni di volontariato, infine, devono essere iscritte nel registro regionale del volontariato per accedere ai contributi pubblici, per stipulare convenzioni con enti pubblici e per poter usufruire delle agevolazioni fiscali. In questo caso, saranno sottoposte a un controllo iniziale e verifiche periodiche annuali da parte dell’Amministrazione Pubblica, per verificare il mantenimento dei requisiti. Le informazioni concernenti l’iter d’iscrizione al Registro della Regione Campania sono presenti nella PARTE III della guida.

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le tipologie di associazioni Quali gli adempimenti e i vincoli specifici di un’Adv? Ad avvalorare il fine di solidarietà delle associazioni di volontariato, vige il divieto di retribuzione dell’attività prestata dal volontario, anche da parte del diretto beneficiario, anche se riveste una carica associativa: può essere previsto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Naturalmente, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al funzionamento dell’ente. Tutte le associazioni devono, inoltre, tenere il libro soci (registro degli aderenti) e assicurare i propri associati, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della suddetta attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Più specifici, rispetto alle associazioni disciplinate soltanto dal codice civile, devono essere gli atti costitutivi e gli statuti delle associazioni di volontariato nel contenere alcune clausole ritenute obbligatorie. Tra queste, come abbiamo visto in precedenza, vi è il vincolo di reazione del bilancio che, pur non avendo specifici obblighi sulla sua struttura, da esso devono risultare le immobilizzazioni, l’attivo circolante, la situazione debitoria e, per differenza, il patrimonio netto. È essenziale anche un rendiconto gestionale, con la distinzione delle entrate e delle uscite per l’attività istituzionale e per le eventuali attività commerciali e produttive marginali. Deve essere conservata anche la documentazione relativa alle risorse economiche con indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

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noiciassociamo| capitolo 1 Quali i benefici e le agevolazioni per le Adv iscritte al registro regionale? Le associazioni di volontariato, se iscritte al registro regionale del volontariato, possono: • accedere ai contributi pubblici; • stipulare convenzioni con gli enti pubblici, purché le associazioni dimostrino attitudine e capacità operativa; • partecipare alla consultazione per la programmazione degli interventi nei settori in cui operano; • partecipare alla consulta regionale del volontariato; • avere informazione e accesso ai documenti amministrativi; • ottenere finanziamenti su progetti sperimentali con il ‘fondo per il volontariato’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • ottenere flessibilità dell’orario di lavoro per i propri volontari; • usufruire di una serie di agevolazioni di natura fiscale. Un quadro completo e esaustivo delle agevolazioni fiscali delle AdV è fornito dall’apposita guida redatta dal Centro Servizi per il Volontariato di Milano. La guida è scaricabile al seguente link: www.cesvov.it/consulenza/Agevolazioni%20e%20contributi/Fisco%20milano. pdf Oltre a questi benefici, le associazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato sono di diritto Onlus e, quindi, godono delle agevolazioni e delle esenzioni fiscali previste a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997.

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le tipologie di associazioni Il supporto alle Adv I centri servizi per il volontariato Le Associazioni di volontariato godono dell’appoggio dei Centri di Servizio per il Volontariato. L’art. 15 della Legge 266/1991, legge quadro sul volontariato, prevede la costituzione dei Centri di Servizio per il Volontariato garantendo, grazie alle fondazioni bancarie che devono devolvere su base regionale almeno 1/15 dei loro proventi, il loro finanziamento. I Centri di Servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. Il Centro Servizio per il Volontario (CSV) della provincia di Avellino è “Irpinia Solidale” che si trova ad Avellino, ma ha anche degli Sportelli territoriali nei comuni di Sant’Angelo dei Lombardi e di Lacedonia. Per informarti sugli orari di apertura al pubblico e per prenotare un appuntamento consulta il sito web www.irpiniasolidale.it alla pagina “Sportelli territoriali”. CSV “Irpinia Solidale” c.so Europa, 239 - 83100 Avellino Tel. 0825.786108 - Fax 0825.679596 e-mail info@irpiniasolidale.it FB: CSV Irpinia Solidale

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noiciassociamo| capitolo 1 Associazione di promozione sociale Si considera associazione di promozione sociale - APS - , ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, un’associazione che svolge attività di utilità sociale, rivolta sia ai terzi che ai propri associati, senza fini di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati. Non sono APS i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. Le APS si avvalgono prevalentemente delle attività prestate volontariamente e gratuitamente dai propri aderenti, pur ammettendo la possibilità di retribuire lavoro dipendente e autonomo. Tra le risorse economiche sono previste espressamente i proventi derivanti da attività commerciali, artigianali o agricole, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Esiste un Registro nazionale istituito per legge che prevede anche dei registri regionali ai quali è necessario essere iscritti per poter godere delle agevolazioni previste e per poter stipulare convenzioni con enti pubblici. Le informazioni relative all’iter di iscrizione al Registro della Regione Campania sono presenti nella PARTE III della guida.

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le tipologie di associazioni Quali gli adempimenti e i vincoli specifici di un’Aps? La Legge richiede anzitutto che l’atto costitutivo di un’associazione di promozione sociale sia redatto in forma scritta, senza prevedere né la scrittura privata autenticata o registrata, né l’atto pubblico. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate dall’associazione medesima le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti. In caso di particolare necessità, le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per usufruire delle suddette agevolazioni previste per questa tipologia di associazione, è necessario che sia iscritta nel rispettivo registro nazionale e/o regionale (si rimanda alla Parte III della guida). Le associazioni di promozione sociale non hanno l’obbligo di stipulare una copertura assicurativa a favore dei propri associati e dell’associazione stessa per infortuni, malattie e responsabilità civile per danni a terzi. Questo però non esime l’associazione e il suo rappresentante legale dall’essere responsabile per danni cagionati a terzi per colpa lieve, colpa grave o dolo.

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noiciassociamo| capitolo 1 Quali i benefici e le agevolazioni per le Aps iscritte al registro regionale? Le associazioni di promozione sociale, se iscritte al registro regionale, possono godere di specifici benefici fiscali: Imposte Dirette e IVA La Legge quadro n. 383 del 2000 prevede un’importante agevolazione per le APS, che riguarda le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati. Queste non costituiscono attività commerciale, così come quelle rese agli associati. Imposta sugli intrattenimenti Le quote e i contributi corrisposti alle APS non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti. Imposta di bollo Sono esenti dall’imposta di bollo le quietanze emesse per la riscossione e per il versamento di quote e contributi associativi ad associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e sportive. Tributi locali Gli enti locali possono deliberare riduzioni sui tributi di propria competenza per le APS.

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le tipologie di associazioni Associazione sportiva dilettantistica L’associazione sportiva dilettantistica - ASD, regolata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, è l’organizzazione finalizzata a svolgere attività sportiva dilettantistica. Riguardo alla forma statutaria, la costituzione dell’associazione sportiva dilettantistica può avvenire per atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata. Questo tipo di associazione comporta maggiore semplicità e economicità nelle fasi di costituzione e gestione e significativi vantaggi fiscali (vedi Legge 298/2002 e 398/1991). Il CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano - ha istituito il Registro Nazionale delle Associazioni Sportive cui è indispensabile iscriversi per poter ottenere il riconoscimento a fini sportivi con le relative agevolazioni fiscali. Le modalità di iscrizione a tale registro sono contenute nella Parte III della presente guida.

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noiciassociamo| capitolo 1 Quali i vincoli per le Asd iscritte al registro nazionale? Per poter fruire delle agevolazioni, le clausole che devono essere recepite nello statuto sono le seguenti: • divieto di distribuire utili o capitale durante la vita dell’associazione; • inserimento dell’indicazione “sportiva dilettantistica” nella denominazione sociale; • obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento dell’associazione, a enti con finalità sportive, sentito l’apposito organismo di controllo; • disciplina uniforme del rapporto associativo; • obbligo di redigere e approvare un rendiconto economico e finanziario; • libera eleggibilità degli organi amministrativi e principio del voto singolo; • divieto per gli amministratori di ricoprire cariche del medesimo genere in altre società e associazioni sportive dilettantistiche; • criteri di ammissione e esclusione degli associati e idonee forme di pubblicità delle • convocazioni, delle delibere e dei bilanci; • intrasmissibilità della quota e sua non rivalutabilità.

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le tipologie di associazioni Quali i benefici e agevolazioni per le Asd iscritte al registro nazionale? I benefici fiscali di cui gode l’associazione sportiva dilettantistica si possono reperire sul sito dell’Agenzia delle Entrate al link: www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/ Guide+Fiscali/ In generale: • non si considerano imponibili, quote di iscrizione e corrispettivi specifici pagati dagli • iscritti per usufruire delle attività sociali; • si considerano sempre imponibili le imposte previste all’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi; • è possibile usufruire del regime agevolato previsto dalla Legge 398/1991. Tale agevolazione prevede una notevole riduzione degli adempimenti contabili e il pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in modo forfettario; • è possibile,inoltre,erogare compensi a coloro che svolgono attività sportiva dilettantistica fino a 7.500 euro annui in esenzione fiscale (art. 90 Legge 298/2002).

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noiciassociamo| capitolo 1 Società Contatti Cooperativa C.O.N.I. – Comitato Provinciale di Avellino Via Palatucci, 1 83100 Avellino Tel. 0825. 34067 Fax 0825. 33253 e-mail: avellino@coni.it www.coniavellino.com

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le forme associative Capitolo 2: LE FORME ASSOCIATIVE Associazione riconosciuta Un’associazione acquista la personalità giuridica - vale a dire diventa associazione riconosciuta - mediante il riconoscimento, che è determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il riconoscimento stabilisce la separazione del patrimonio dell’ente da quello dei soci, che agiscono in nome e per conto dell’ente. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica bisogna vincolare 15.493,71 euro - capitale che non potrà essere utilizzato per tutta la vita dell’associazione. Per questo motivo le associazioni riconosciute sono molto rare.

Associazione non riconosciuta E’ la forma di associazionismo più diffusa, prevista e disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. Tali associazioni sono prive di personalità giuridica e non hanno un riconoscimento istituzionale, quindi non sussiste la separazione tra patrimonio dei membri e patrimonio dell’Ente. Per poter costituire questo tipo di associazione è sufficiente un semplice accordo verbale, ma in realtà il 99% delle associazioni viene costituita mediante la stesura dell’Atto costitutivo e dello Statuto.

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noiciassociamo | capitolo 2 Qual è la differenzatra associazione riconosciuta e non riconosciuta? ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA Piena autonomia patrimoniale: il patrimonio dell’associazione è completamente separato da quello degli associati e degli amministratori.

Autonomia patrimoniale

Parziale autonomia patrimoniale: esiste un fondo comune indivisibile finché dura l’associazione.

Responsabilità degli Amministratori

Rispondono dei debiti dell’associazione, personalmente, solidalmente e illimitatamente, gli amministratori (o coloro che agiscono in nome e per conto dell’associazione, indipendentemente dalla carica assunta), in caso di non capienza del fondo comune.

Controllo dell’autorità amministraControllo tiva in sede di costituzione Amministrativo e di adeguamento statutario

Nessun controllo amministrativo: struttura aperta che consente il ricambio o l’incremento degli associati.

Gli amministratori non rispondono dei debiti dell’associazione, in quanto risponde la stessa con il suo patrimonio.

Obbligo di registrazione nel registro delle persone giuridiche.

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ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Obbligo di registrazione

Nessun obbligo di registrazione.


le forme associative ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale ONLUS è una qualifica che può essere assunta dalle associazioni, esclusivamente a fini fiscali, per l’organizzazione di alcune attività. Possono essere Onlus: associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondano ad una serie di specifici requisiti. Sono considerate ONLUS le associazioni che svolgono attività esclusivamente con finalità di solidarietà sociale, come indicato all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997. (www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm) Il Decreto distingue le attività che sono chiamate a svolgere le ONLUS: • attività nelle quali è insita la solidarietà sociale come ad esempio l’assistenza sociale e socio-sanitaria o la beneficenza; • attività per le quali la solidarietà sociale è da correlare ai beneficiari in questo caso le associazioni devono dimostrare che l’attività da essi organizzata è correlata alle condizioni di svantaggio dei beneficiari; le attività non devono essere a beneficio degli associati o di coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, a meno che non siano a loro volta svantaggiati; • attività connesse - tali attività si definiscono in relazione all’operatività e alla gestione, analoga o accessoria a quella istituzionale; non devono essere attività autonome, ma rientrare tra le attività istituzionali previste dallo Statuto e avere come finalità il finanziamento o il reperimento di risorse; ai fini di mantenerle “connesse” e di conservare i privilegi previsti dalla legge, i proventi non devono superare il 66% delle entrate complessive per ogni anno di attività.

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noiciassociamo | capitolo 2 Tipologia delle ONLUS Sulla base di quanto descritto nella legge le ONLUS si possono suddividere in: • ONLUS di diritto: acquisiscono direttamente lo status di ONLUS le organizzazioni di Volontariato, le organizzazioni non governative e le Cooperative Sociali che sono esonerati dall’iscrizione nell’anagrafe unica delle ONLUS. Le Onlus di diritto possono utilizzare, a scelta, la normativa fiscale relativa alle Onlus oppure quella della propria legge speciale, se più favorevole. • ONLUS per scelta e parziali: enti che sono ONLUS limitatamente alle attività svolte nell’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nei settori espressamente previsti dalla legge.

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le forme associative Quali agevolazioni hanno le ONLUS? Le Onlus hanno agevolazioni sia in riferimento alle imposte dirette sia a quelle indirette, parzialmente e, in taluni casi, anche per l’IVA. È prevista l’esenzione totale da: • l’imposta di bollo per gli atti, documenti, istanze, contratti, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni fatte o richieste da ONLUS; • le tasse sulle concessioni governative per tutti gli atti e i provvedimenti riguardanti le ONLUS; • l’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di beni o diritti a favore delle ONLUS; • l’imposta sugli intrattenimenti per le attività di spettacolo, a condizione che siano occasionali e realizzate nell’ambito di celebrazioni, ricorrenze o campagne.

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noiciassociamo | capitolo 2 Come ottenere la qualifica di ONLUS? Ai sensi dell’art. 10 del D.Lds. 460/97 per ottenere la qualifica di ONLUS è necessario: • iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS presso le Direzioni Regionali o Provinciali del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. Le informazioni complete sono presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Comunicareati/Iscrizione+allanagrafe+Onlus/Schea+informa tiva+Iscrizione+all+anagrafe+Onlus/La+comunicazione+ad+Agenzia+co me+e+quando_iscrizione+onlus/ • adeguamento dell’atto costitutivo o dello statuto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (presso un notaio che ne certifichi i documenti) o, in alternativa, registrazione presso registri pubblici della scrittura privata, per acquisire la “data certa” di fondazione.

Approfondimenti e contatti Gli approfondimenti relativi alle ONLUS sono presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it. Le informazioni relative alla Direzione Regionale e Provinciale dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili al link http://campania.agenziaentrate.gov.it Rispetto alle agevolazioni e ai vincoli fiscali vi consigliamo la lettura della pagina tematica del sito del Centro Servizi per il Volontariato di Verona al seguente link: www.cesvov.it/agevolazioni%20e%20contributi.asp

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parte 2 COSTITUIRE UN’ASSOCIAZIONE Dopo aver chiarito le idee sul tipo di associazione, sulla forma associativa da scegliere e, eventualmente, aver deciso in merito al regime fiscale da adottare è necessario predisporre quanto necessario per la costituzione vera e propria dell’associazione. Si tratta di una serie di passaggi che vi potrebbero sembrare tortuosi. Cercheremo di fornire, quindi, una serie di informazioni e consigli per guidarvi al meglio nelle diverse fasi.

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noiciassociamo | capitolo 1 Costituire un’Associazione TIPOLOGIE ASSOCIATIVE

Generali

Volontariato

Riconosciute

ONLUS

Promozione sociale

Sportive

Non Riconosciute

QUALCHE STRUMENTO Atto costitutivo

Statuto

ENTRATE E CONTRIBUTI

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Conto corrente

Registri

EROGAZIONI LIBERALI


informazioni generali e strumenti Capitolo 1: INFORMAZIONI GENERALI E STRUMENTI Il contratto di associazione Per fondare un’Associazione occorre redigere un accordo, detto contratto di comunione di scopo, con cui le parti esprimono la volontà a realizzare un interesse comune a tutti coloro che partecipano all’associazione. Il contratto è l’atto che sancisce il vincolo giuridico che lega i soggetti che costituiscono l’associazione e è perciò il riferimento principale per determinare diritti e doveri degli Associati. Esso rientra giuridicamente nella disciplina contrattuale prevista dagli artt. 1321 e ss. del Codice Civile. Tale contratto è teso ad individuare le caratteristiche principali dell’associazione: • lo scopo di natura ideale, o comunque non economica; • la struttura aperta a un numero illimitato di membri; • la struttura organizzativa democratica che dovrà prevedere almeno due organi obbligatori: l’assemblea dei soci, con funzioni deliberative, e gli amministratori, con funzioni esecutive. In base alle esigenze dell’associazione possono essere previsti, inoltre, anche altri organi facoltativi. Secondo la normativa vigente non vi è obbligo di una forma particolare per il contratto di associazione che potrà anche essere verbale. In ogni caso si consiglia la sua reazione almeno in forma scritta quale condizione per l’esistenza “oggettiva” dell’associazione.

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noiciassociamo | capitolo 1 I documenti principali del contratto La stipula del contratto richiede generalmente la stesura di due documenti formali: atto costitutivo e statuto. L’atto costitutivo costituisce la manifestazione di volontà congiunta di più persone di voler costituire un’associazione per un comune fine ideale e indica, pertanto, la determinazione dei soci fondatori a voler creare il rapporto associativo attraverso l’accordo. Lo statuto, invece, definisce le vere e proprie regole di funzionamento dell’ente associativo descrivendo la struttura e le modalità di esecuzione del rapporto. Ai sensi dell’art.16 del Codice Civile “L’atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell’ente, l’indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le norme sull’ordinamento e sulla amministrazione. Devono anche determinare, quando trattasi di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione…L’atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell’ente e alla devoluzione del patrimonio…” Di norma atto costitutivo e statuto sono separati, ma si può anche redigere un unico documento, di cui lo statuto è parte integrante dell’atto costitutivo.

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informazioni generali e strumenti I documenti principali del contratto Nei documenti che andranno approvati da tutti i soci vanno inseriti rispettivamente: Atto costitutivo: • data e luogo; • scopo e sede; • i nomi dei soci fondatori e relativi dati anagrafici; • denominazione dell’associazione; Statuto: • costituzione e denominazione, sede; • attività, scopi, compiti; • associati, ammissione e dimissione dei soci, criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti, nonché i loro diritti e obblighi; • elenco degli Organi dell’associazione (Assemblea dei Soci, Consiglio Direttivo e loro struttura/regolamento di funzionamento) e le cariche; • assenza di fini di lucro e l’impossibilità a dividersi gli utili eventualmente generati; • democraticità della struttura; • elettività e la gratuità delle cariche associative; • gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; • patrimonio, somme versate e bilancio, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti; • proceura e modalità per lo scioglimento dell’associazione; • clausola di devolvere a enti simili i propri beni in caso di scioglimento dell’associazione.

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noiciassociamo | capitolo 1 I documenti principali del contratto E’ auspicabile inserire nell’Atto costitutivo gli elementi essenziali - non soggetti a variazioni nel lungo periodo - che identifichino l’associazione, e indicare tutti gli altri elementi nello Statuto. All’Atto costitutivo si allega lo Statuto adottato.

Attenzione Nel caso in cui si decida di costituire una sede territoriale di un’Associazione nazionale (ad es. ARCI, ACLI, UdS, ANSPI, etc) è necessario adottare i format di atto costitutivo e statuto previsti dalle Associazioni di riferimento. Tali format sono reperibili sui rispettivi siti web nazionali.

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informazioni generali e strumenti Chi fa cosa nell’associazione Socio: è colui o colei che aderisce al contratto di Associazione; la possibilità di associarsi va garantita a tutti quelli che possiedono i requisiti previsti dallo Statuto e ne facciano apposita richiesta; il socio ha diritti (es. usufruire di un servizio dedicato) e doveri (es. pagare la quota sociale di adesione annualmente, osservanza dello statuto, etc). Solitamente sono due le categorie di soci: • Soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale. • Soci effettivi: tutti coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo; hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali; la loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. Assemblea dei soci: è l’organo deliberativo dell’associazione; è composto dall’insieme di tutti i soci, perciò tutti gli associati in regola con il versamento della quota vi partecipano con diritto di voto; nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo; approva il bilancio consuntivo annuale, può modificare lo statuto e lo scioglimento anticipato dell’Associazione; stabilisce il programma delle attività. Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione): è l’organo esecutivo e amministrativo dell’associazione; viene eletto dall’Assemblea tra i soci almeno maggiorenni, resta in carica per la durata stabilita dallo Statuto (in genere 3-4 anni). Vari sono i suoi compiti: redigere i programmi di attività sulla base delle

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noiciassociamo | capitolo 1 Chi fa cosa nell’associazione linee approvate dall’assemblea dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea; redigere i bilanci; compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’assemblea; deliberare circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci; favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’associazione, etc. Presidente: è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; ha la firma sociale e supervisiona il buon andamento amministrativo, curando l’osservanza dello Statuto; convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci, dando esecuzione alle relative decisioni; secondo Statuto può essere eletto o dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Vice Presidente: sostituisce e esercita le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea, da vistarsi a cura dal Presidente, nonché assiste il Presidente nel dare attuazione agli stessi. Tesoriere: è la figura che tiene i conti di cassa, esegue e sorveglia la riscossione delle entrate e effettua i pagamenti su mandato del Consiglio o del Presidente. Ove previsto lo statuto può anche definire anche altri organi (Revisori dei Conti, Collegio dei probiviri e Collegio sindacale).

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informazioni generali e strumenti La costituzione dell’Associazione La prima riunione cui partecipano tutti i soci per fondare l’ente associativo è detta Assemblea costitutiva è il momento in cui i soci fondatori si mettono insieme per approvare l’Atto costitutivo e lo Statuto, che dovranno essere stati preventivamente elaborati e condivisi da ciascun socio. Tali documenti dovranno essere firmati dai soci fondatori, in più copie (una per ciascun socio e almeno altre 3 per averne disponibilità, soprattutto nei casi in cui occorre la registrazione presso gli Enti preposti). La costituzione potrà avvenire in uno dei seguenti modi: • attraverso scrittura privata (artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile) redatta dai soci, ovvero gli stessi soci elaborano l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente associativo; in questo caso l’associazione, però, non può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell’associazione rispondono direttamente gli amministratori e gli associati; • con scrittura privata registrata (art. 2702 del Codice Civile): dopo la reazione dei documenti è possibile che la scrittura privata venga poi registrata, ovvero i soci si recano presso gli uffici del Pubblico Registro per la registrazione dei documenti; il solo deposito all’Ufficio del Registro, presso la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, di una scrittura privata (l’atto costitutivo) dell’Ente associativo è riconosciuta come forma di pubblicità ma non da diritto a richiedere il riconoscimento giuridico; • mediante atto pubblico (art. 14 del Codice Civile) redatto con la presenza

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noiciassociamo | capitolo 1 La costituzione dell’Associazione di un notaio; in questo modo vi è certezza dell’esistenza dell’associazione, che può chiedere anche il riconoscimento della personalità giuridica attraverso la registrazione dell’atto presso l’Agenzia delle Entrate. Per conoscere le procedure di registrazione sia della scrittura privata che dell’atto pubblico consulta il capitolo successivo.

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gli adempimenti per l’avvio delle attività Capitolo 2: GLI ADEMPIMENTI PER L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ L’associazione dopo la sua costituzione dovrà, entro 20 giorni dalla data dell’assemblea costitutiva, recarsi presso l’Agenzia delle Entrate (il cui recapito dipende dal CAP relativo all’indirizzo dell’associazione) per: • richiedere il codice fiscale (in alcuni casi la Partita Iva): operazione gratuita e immediata – per conoscere l’iter si veda il capitolo successivo; • registrare lo Statuto: operazione che prevede un costo di circa 300 euro, suddiviso tra tassa di registrazione e marche da bollo da apporre sullo Statuto. La documentazione con i relativi importi da pagare è reperibile sul sito web dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it alla sezione “Cosa devi fare” al link “Richiedere”.

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noiciassociamo | capitolo 2 Consigli utili Società Cooperativa Per poter più agevolmente svolgere queste operazioni, potrebbe essere utile sapere che nei moduli di richiesta occorre: • indicare la natura giuridica dell’associazione che si intende registrare: solitamente si indica il codice 12, equivalente a “Associazioni non riconosciute e comitati”; • indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente, desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate www. agenziaentrate.gov.it sotto la voce “Codice ATECOFIN”. Generalmente si scrive il codice 949990, definito come “Attività di altre organizzazioni associative”.

SocietàContatti Cooperativa Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate – Avellino Collina Liguorini 83100 - Avellino Tel. 0825. 773.111 Fax. 0825. 773.289 e-mail: dp.avellino@agenziaentrate.it pec: dp.avellino@pce.agenziaentrate.it www.agenziaentrate.gov.it http://campania.agenziaentrate.gov.it - sezione Uffici

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il codice fiscale e la partita iva Capitolo 3: IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA Codice fiscale e/o Partita Iva? Una delle più frequenti domande che si pongono le associazioni neo-costituite è capire quali sono i limiti d’azione e gli obblighi derivanti dall’avere il Codice Fiscale o piuttosto la Partita iva. In primo luogo, le associazioni con solo codice fiscale non possono svolgere alcuna attività commerciale se non occasionale e “una tantum”2 e non pagano alcun tipo di tasse. Le uniche entrate ammesse sono quelle istituzionali: quote di adesione, lasciti, donazioni, erogazioni liberali, contributi a fondo perduto, ossia tutte entrate non legate a prestazioni particolari. L’attribuzione del numero di Partita Iva, e i conseguenti adempimenti fiscali in materia di Iva, sono necessari quando l’associazione svolge – oltre la propria attività istituzionale – anche attività di natura commerciale ai fini di tale imposta. Se l’attività commerciale3 inizia con la nascita dell’ente, il numero di Partita Iva vale anche quale numero di codice fiscale; se viceversa, come spesso ac-

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Con “attività una tantum” si intende un’attività che viene svolta in via del tutto eccezionale, come – per esempio – la vendita di alcuni computer usati di proprietà dell’associazione. Invece se si organizzano eventi con attività commerciale anche solo ogni tanto, essi non valgono come attività occasionale.

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Per attività commerciale si intende ogni attività che faccia acquisire denaro in cambio di merci o servizi (esiste l’obbligo di possedere partita IVA anche nel caso in cui i servizi rientrino tra gli obiettivi statutari).

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noiciassociamo | capitolo 3 Codice fiscale e/o Partita Iva? cade, viene prima attribuito il numero di codice fiscale e solo successivamente si verificano i presupposti di Legge per lo svolgimento di attività commerciali, i due numeri non coincidono. È bene precisare che l’attività commerciale non deve essere superiore al 49% delle entrate complessive realizzate durante l’anno. Se si supera questa percentuale, l’associazione diventa a tutti gli effetti ente commerciale, perdendo le agevolazioni previste da Legge.

Attenzione Nella maggior parte dei casi, le associazioni giovanili non hanno bisogno di aprire la partita IVA in quanto possono raggiungere gli scopi statutari senza doverne fare uso. Da notare inoltre che l’apertura della partita IVA comporta un aggravio dei costi che andranno a pesare sul bilancio in quanto l’associazione sarà tenuta a redigere il modulo 770 a fine anno. Le associazioni sono infatti tenute a redigere il 770 in caso di apertura IVA o nel caso abbiano previsto nell’anno fiscale compensi di personale.

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il codice fiscale e la partita iva Come si ottiene il Codice Fiscale ? Per ottenere il Codice Fiscale occorre presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate provinciale. La documentazione necessaria è presente al link www.agenziaentrate.gov.it alla sezione “Cosa devi fare” al link “Richiedere” alla pagina “Codice Fiscale”. Il codice fiscale è utile in molti casi: versamenti di ritenute all’erario, registrazione anche in esenzione di atti e documenti, rapporti con la pubblica amministrazione di tipo convenzionale, emettere ricevute.

Come si ottiene la Partita IVA? Per ottenere la Partita Iva occorre presentare una richiesta all’Agenzia delle Entrate provinciale. La documentazione necessaria è presente al link:www. agenziaentrate.gov.it alla sezione “Cosa devi fare” al link “Richiedere” alla pagina “Partita Iva Inizio Attività”. Aperta la Partita IVA è possibile: • svolgere attività commerciali, tenendo presente che le entrate da esse derivanti devono comunque corrispondere a meno della metà del totale delle entrate; • emettere fatture, a prescindere dalla tipologia del servizio effettuato, ogni volta che si svolge un’attività che prevede entrate in cambio di merci o servizi (quindi un’attività commerciale), rivolta a non soci.

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noiciassociamo | capitolo 4 Capitolo 4: I LIBRI SOCIALI Un altro aspetto importante - e molto spesso trascurato dai soci - è la tenuta dei libri sociali. Essi rappresentano nel loro insieme la memoria di tutte le attività svolte dall’Associazione verso i Soci e verso i terzi. Tale documentazione è rilevante ai fini di stabilire le responsabilità all’interno dell’associazione. Ne consegue, pertanto, che una buona tenuta di questi dà come risultato una visione sempre limpida e aggiornata di tutte le varie operazioni svolte dall’Ente. Oltre ai libri contabili vi sono altri libri che configurano la vera e propria rappresentazione della vita associativa dell’Ente.

Quali sono i libri sociali più importanti? Più dettagliatamente le Associazioni possono adottare la tenuta dei seguenti libri sociali: • libro soci: riporta i dati anagrafici in termini cronologici degli associati; in questo libro bisogna annotare l’iscrizione dei nuovi soci in forma progressiva, devono essere riportati i dati anagrafici del Socio, la data di prima adesione, devono essere rilevabili effettivamente i rinnovi periodici delle quote sociali e vanno annotate le decadenze da socio; • libro verbale degli Organi Direttivi: (Consiglio di Amministrazione, Co-

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i libri sociali Quali sono i libri sociali più importanti? mitato esecutivo, Consiglio Direttivo o altra denominazione): riporta le verbalizzazioni degli incontri del Consiglio Direttivo con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all’ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso Organo sociale; • libro verbale Assemblea Soci: riporta le verbalizzazioni degli incontri dell’Assemblea con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all’ordine del giorno, firmate dal Presidente e dal Segretario della seduta e opportunamente approvate dallo stesso Organo sociale; • libro verbale di ogni altro organo sociale definito a livello statutario: riporta le verbalizzazioni degli incontri con le discussioni effettuate e le decisioni prese sui diversi punti all’ordine del giorni. • libro prima nota cassa: dove si registrano le entrate e le uscite relative all’attività. Anche in questo caso, oltre che un obbligo, la prima nota è l’unico mezzo per tenere “sotto controllo” la situazione economica, che non è cosa di poco conto, e per poter presentare agli associati il risultato della gestione dell’anno associativo. Infine è utile anche tenere un libro della corrispondenza ricevuta e uno di quella inviata, che se si usa la posta elettronica può essere anche tenuto sul PC.

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noiciassociamo | capitolo 4 ConsigliSocietà pratici per la stesura e la tenuta Cooperativa I libri sociali non sono soggetti ad obbligo di vidimazione, né a specifiche modalità di tenuta. E’ chiaro però che, se si vogliono utilizzare i benefici della vidimazione (la certezza della data di assunzione dell’atto) e in mancanza di specifica previsione statutaria, il legale rappresentante dell’Associazione è il soggetto unico deputato alla reazione dei libri sociali e dovrà provvedere alla loro corretta tenuta nei termini di legge. Ossia lo stesso Presidente da solo, o più usualmente in concorso con un segretario verbalizzatore, dovrà adottare una forma di reazione degli atti che segua sostanzialmente lo schema storico evitando abrasioni o cancellature che, se presenti dovranno essere specificatamente controfirmate. Ci sono elementi indispensabili da inserire nei verbali quali: • indicazione della tipologia di riunione (Assemblea Soci, Consigli di Amministrazione, etc.); • indicazione della data e del luogo della riunione; • indicazione dei presenti e assenti con eventuale giustificazione; • indicazione della regolarità della convocazione e preferibilmente dell’ordine del giorno – o.d.g. ; • stesura delle delibere in ordine cronologico per come effettivamente assunte indicando sempre l’unanimità o la maggioranza dell’espressione di voto e, soprattutto, la tipologia di provvedimento adottato con il relativo impegno di spesa. E’ da evidenziare che in alcuni casi è opportuna la vidimazione per il libro soci. La certezza della data di inizio della costituzione del rapporto associativo e dello stesso termine, conseguenza della vidimazione, hanno effetti rilevanti in termini di responsabilità per l’associazione, per i soci. L’eventuale vidimazione può essere fatta solamente da un notaio. Tutti i libri sociali sopra menzionati possono essere regolati dalle eventuali scelte stabilite nello Statuto, con riferimento all’ordinaria diligenza nella loro tenuta, cioè a modalità concrete per rispettare i principi di trasparenza e di documentazione verso i terzi. Nel caso in cui i libri sociali non siano regolati dallo Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

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parte 3 GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE Dopo aver costituito l’associazione e aver compiuto le elezioni degli organi sociali è necessario adempiere ad una serie di obblighi e di attività per gestire l’impresa. In questa parte forniremo cenni informativi e link di approfondimento per potervi sostenere al meglio nella vostra esperienza associativa.

GESTIRE UN’ASSOCIAZIONE Obblighi contabili e imposte

Soci, collaboratori, dipendenti

Agevolazioni fiscali ONLUS

Enti non commerciali

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noiciassociamo | capitolo 1 Capitolo 1: COME SI SOSTIENE L’ASSOCIAZIONE? Naturalmente un’associazione ha la necessità di vivere e ha bisogno di liquidità per organizzare e gestire le proprie attività; dove allora un’associazione trova linfa e sostentamento?

Le entrate tipiche La prima forma di entrata è quella delle quote di adesione dei soci; ogni socio deve contribuire annualmente con una quota che è definita dallo Statuto o dalle delibere assunte dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci. È però importante evidenziare che le attività dell’associazione non traggono sostentamento esclusivamente dalle quote associative, sebbene, in alcuni casi, a fronte di quote ingenti o di un gran numero di associati questo sia possibile. Altre entrate derivano da: • servizi forniti ai soci corrisposti da un pagamento agevolato; • partecipazione a progetti sociali in rete con altri soggetti del territorio, siano essi associazioni, imprese o altri enti.

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come si sostiene l’associazione Contributi, finanziamenti Le associazioni possono richiedere contributi a enti pubblici per l’organizzazione e la gestione di attività e servizi. Tali contributi/finanziamenti possono essere richiesti a: • Comune, Provincia o Regione; • Ministeri che emanano bandi su progetti specifici (in questo caso è consigliabile proporre progetti in rete con altre realtà sul territorio nazionale); • Unione Europea; • richiesta di contributi a enti privati, fondazioni o altri soggetti. Per quanto concerne i contributi chiesti ad Enti pubblici è bene sapere che esistono diverse forme di erogazione: • affidamento: la Pubblica Amministrazione incarica l’associazione di gestire e di organizzare un evento o un’attività; l’associazione, per poter incassare il corrispettivo stabilito dall’ente pubblico e scritto in delibera, dovrà emettere fattura o, se sprovvista di Partita IVA, una nota fiscale; • erogazione di contributi: i contributi sono dovuti su richiesta dell’associazione per la realizzazione di un evento o di un progetto indipendentemente dall’erogazione del contributo, che spesso copre solo una parte del fabbisogno dell’associazione.

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noiciassociamo | capitolo 1 Le erogazioni liberali Una forma particolare di entrata è rappresentata dalle erogazioni liberali: ad un’associazione per particolari progetti o eventi. Tali erogazioni comportano per chi le fa agevolazioni fiscali sul pagamento delle imposte per l’anno successivo. Le persone fisiche e gli enti commerciali “residenti e non residenti” (cioè residenti o meno sul territorio italiano) possono elargire liberalità in favore di ONLUS, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato o altre associazioni con un risparmio fiscale pari alla detrazione del 19% dell’imposta lorda. I donatori hanno un tetto massimo erogabile a seconda della tipologia associativa. Per le associazioni sportive dilettantistiche gli unici donatori possibili sono le persone fisiche. Se i soggetti eroganti sono imprese (sia imprenditori che società) è previsto un risparmio fiscale deucibile dal redito d’impresa in base alla tipologia associativa. Per informazioni più dettagliate è consigliabile rivolgersi ad un commercialista.

Attenzione Per le associazioni è importante tenere presente che chi eroga: • deve effettuare un versamento postale o bancario, con carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, in maniera tale che sia verificabile lo spostamento di denaro; • deve conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze e le ricevute dei bonifici bancari, relative alle somme erogate; • può dedurre l’erogazione a condizione che, per le medesime liberalità, non abbia usufruito della deducibilità prevista per le ONLUS.

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come si sostiene l’associazione Il Conto Corrente Con l’entrata in vigore della Legge 136/2010 è diventato obbligatorio, per poter effettuare movimenti di denaro, avere un conto corrente (bancario o postale) intestato all’associazione. Il Presidente, primo e unico responsabile legale dell’associazione, è anche responsabile della gestione e amministrazione del Conto Corrente dell’associazione. Se, però, lo Statuto lo prevede, la responsabilità del conto corrente può essere condivisa da Presidente e Tesoriere, o da Presidente e Segretario. La doppia firma è sempre consigliata per permettere una maggiore flessibilità gestionale e un più efficace controllo sulla gestione. L’attivazione del conto corrente si è resa necessaria per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari: entro una certa soglia sarà possibile prelevare liquidi, ma è preferibile fare sempre ricorso alla modalità del bonifico bancario/ postale sia per le entrate che per le uscite.

Attenzione Per accendere il Conto Corrente è necessario che atto costitutivo e statuto siano registrati all’Ufficio del Registro presso l’Agenzia delle Entrate. Nell’ipotesi di acceda ad un contributo o a un finanziamento di un ente pubblico o si arrivi ad un affidamento da parte dello stesso, l’associazione dovrà presentare una dichiarazione di atto notorio contenente i dati del proprio conto, compreso l’IBAN e le persone autorizzate alla movimentazione. In questo caso si parla di conto corrente dedicato alla Pubblica Amministrazione. Esempi di autodichiarazione possono essere consultati sul web. È consigliabile, però, chiedere sempre informazioni al dipendente pubblico incaricato.

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noiciassociamo | capitolo 2 Capitolo 2: IL BILANCIO Che cos’è? L’importanza e la necessità di redigere un bilancio o rendiconto per un’associazione è stata sempre vista in funzione del bilancio fiscale, documento obbligatorio fondamentale alla dichiarazione dei redditi, quale presupposto per arrivare alla determinazione del reddito di impresa. Sotto l’aspetto civilistico le norme si limitano a fissare l’obbligo della redazione del bilancio fiscale alle associazioni riconosciute non prevedendo criteri di valutazione, struttura, forma e contenuto dello stesso. Di conseguenza è stato automaticamente ritenuto che a questi enti non si applichino le norme comunitarie in materia di redazione del bilancio. In molti casi (associazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive dilettantistiche, etc) è previsto l’obbligo dell’inserimento nello statuto, al fine di usufruire di determinate agevolazioni fiscali, della clausola di redazione e approvazione di un rendiconto annuale economico e finanziario relativo all’attività complessiva.

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il bilancio Quando è obbligatorio redigere un bilancio fiscale? Ai fini fiscali gli obblighi contabili e di bilancio scattano in presenza di esercizio abituale, da parte delle associazioni, di attività commerciale. In tale ipotesi viene imposto l’obbligo di tenere una contabilità separata: in pratica, deve essere attuata la totale separazione tra ambito commerciale e ambito istituzionale dell’attività svolta. L’intento di tale disposizione è quello di rendere più trasparente la contabilità commerciale degli enti non commerciali e di evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, anche al fine di individuare più agevolmente l’oggetto principale dell’ente e la sua reale qualificazione.

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noiciassociamo | capitolo 3 Capitolo 3: IL MODELLO EAS Che cos’è? Si tratta di un modello reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, la cui compilazione consente agli enti di tipo associativo di usufruire di un regime fiscale agevolato in materia di imposte dirette e di Iva. A tale scopo, sul modello vanno riportati i dati e le notizie fiscalmente rilevanti che permettono la verifica da parte dell’amministrazione finanziaria dell’esistenza dei requisiti necessari. L’obiettivo primario è tutelare le vere forme associazionistiche e isolare e contrastare l’uso distorto dello strumento associazionistico, così come chiarito dalla stessa Agenzia con la Circolare 12/2009.

Chi ha l’obbligo di presentarlo? Hanno l’obbligo di presentare il modello, previsto dall’articolo 30 del D.L. 185/2008, gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di “decommercializzazione” in materia di imposte dirette e di Iva. Analogo obbligo riguarda anche quegli organismi che si limitano a riscuotere quote associative o contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell’attività istituzionale svolta.

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il modello eas Chi è esonerato? Non sono, invece, tenuti all’invio del modello Eas: • le associazioni pro-loco che optano per il regime della Legge 398/199; • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale; • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della Legge 266/1991, che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto del ministro delle Finanze del 25 maggio 1995.

Attenzione Sono esentate solo le AdV che siano iscritte negli appositi registri del volontariato di cui alla Legge 266/1991 e non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali elencate nel decreto del 25 maggio 1995.

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noiciassociamo | capitolo 4 Capitolo 4: L’ISCRIZIONE AI REGISTRI È facoltativa l’iscrizione presso gli albi delle associazioni tenuti dai diversi enti locali: Regione, Provincia e Comune. La Regione Campania detiene il registro delle associazioni di volontariato e della promozione sociale (che hanno presso ciascuna Provincia le rispettive Sezioni provinciali) e l’Albo delle Associazioni Giovanili che è gestito direttamente dalla Regione attraverso i servizi centrali. Per le Associazioni culturali esiste sia un registro regionale, per le associazioni che hanno un’azione di rilevanza regionale, sia un registro provinciale, per le associazioni la cui rilevanza è provinciale. Entrambi sono disciplinati dalla Legge Regionale n. 7 del 2003. La Provincia di Avellino ha recentemente istituito l’Elenco delle forme del protagonismo giovanile. Infine, per quanto riguarda le Associazioni Sportive Dilettantistiche, il registro di riferimento è quello nazionale afferente al CONI.

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l’iscrizione ai registri Registro nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche Il CONI ha istituito il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive cui è indispensabile iscriversi per poter ottenere il riconoscimento a fini sportivi con le relative agevolazioni fiscali. Tutte le associazioni che intendono iscriversi devono essere già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva. Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate. Sul sito dedicato del CONI http://registrosocietasportive.coni.it/ in alto a destra sono presenti 3 collegamenti per accedere all’area del sito riservata sia agli operatori del settore che alle società sportive / associazioni, nonché per registrare l’utenza (nome utente e password). Per conoscere nel dettaglio il funzionamento del Registro e la procedura di iscrizione è, infine, possibile scarica sia una breve brochure sul Registro che la guida all’iscrizione al Registro Nazionale.

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noiciassociamo | capitolo 4 Registro regionale delle Associazioni di volontariato Al registro del volontariato possono iscriversi le Associazioni (AdV) che svolgono attività solidaristica a favore di terzi e che si avvalgono in modo prevalente e determinante delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti. Le disposizioni per l’iscrizione sono previste dalla Legge Regionale n. 9/93 poi modificata e integrata con la Legge Regionale n. 18/96. Al registro possono iscriversi le AdV che operano nell’ambito della regione da almeno un anno, presentando domanda al Presidente della Giunta Regionale corredata da: • statuto dell’associazione, accordo e atto costitutivo con l’indicazione del legale rappresentante e della sede; • elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative; • relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta Regionale, previo parere dell’Osservatorio sul Volontariato. Nell’ambito della riorganizzazione interna del settore Assistenza Sociale della Regione Campania, le attività di istruttoria per l’iscrizione al Registro regionale del Volontariato sono stati attribuite ai Centri del Settore dislocati della pro-

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l’iscrizione ai registri Registro regionale delle Associazioni di volontariato vincia. Le associazioni di volontariato devono, quindi, inviare la propria documentazione per la richiesta d’iscrizione, nonché per i successivi adempimenti, come la revisione biennale, all’indirizzo del proprio Centro competente. Regione Campania Settore Assistenza Sociale Centro Servizi Sociali di Avellino Centro Direzionale Collina Liguorini, 83100 - Avellino Fax 0825. 765.462 Per informazioni: Tel. 0825. 765.765 - 550 e-mail reg.volontariato.av@regione.campania.it

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noiciassociamo | capitolo 4 Registro regionale delle Associazioni di promozione Sociale Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011 è stato pubblicato il Regolamento del 12 ottobre 2011, n. 7 “Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”. Il Regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale istituito dalla Legge Regionale n. 4 del 15 marzo 2011 entrata in vigore il 16 dicembre 2011. A partire da quella data, le istanze di iscrizione, presentate ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento, devono essere inviate secondo le modalità e i moduli contenuti al link: http://www.regione.campania.it/portal/meia-type/html/user/anon/page/ HOME_DettaglioRegioneInforma.psml?itemId=4449&ibName=NotiziaHomePag e&theVectString=-1 La domanda di iscrizione va presentata su base provinciale in riferimento alla sede legale dell’associazione e può essere indirizzata anche a mezzo di posta elettronica certificata. Regione Campania Centro Servizi Sociali di Avellino Centro Direzionale Collina Liquorini - 83100 - Avellino Tel. 0825. 765.550 - 607 e-mail: registro.aps.av@pec.regione.campania.it

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l’iscrizione ai registri Albo regionale delle Associazioni Giovanili Con la Legge Regionale n. 14 del 25/08/1989, la Regione Campania ha istituito l’Albo regionale delle Associazioni Giovanili previsto all’art. 5. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le associazioni che dispongano di statuto legalmente riconosciuto e presentino documentazione relativamente ai seguenti requisiti alternativi: • siano rappresentanze regionali di associazioni nazionali; • operino soltanto a livello regionale con almeno dieci strutture di base o almeno in tre province della Campania. La domanda di iscrizione, da inviare in triplice copia alla Giunta Regionale Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, via G. Porzio, Centro Direzionale, isola A/6, Napoli. Per informazioni è possibile visitare la pagina web del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù della Regione Campania: www.giovani.regione.campania.it - sezione tematica sulla sinistra “Albo associazioni giovanili” oppure contattare: Anna Moreno Tel. 081. 7966203 - Fax 081. 7966238 e-mail: a.moreno@maildip.regione.campania.it Salvatore Mosca Tel. 081. 7966202 - Fax 081. 7966238 e-mail: s.mosca@maildip.regione.campania.it

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noiciassociamo | capitolo 4 Albo delle Associazioni Culturali In regione Campania le associazioni culturali sono disciplinate dalle Legge Regionale n. 7/2003. Essa istituisce l’Albo regionale delle Associazioni culturali (art. 6) che contiene, a sua volta, una Sezione speciale Istituzione di alta cultura (art. 7) e, infine, un elenco provinciale (art. 8). La legge è scaricabile al link: http://www.sito.regione.campania.it/leggi_regionali2003/lr07_2003vigente.pdf L’iscrizione all’Albo, nelle sue articolazioni, è condizione necessaria per accedere al FUC - Fondo Unico della Cultura - disposto annualmente dalla Regione Campania. Possono presentare istanza d’iscrizione all’albo i soggetti che: • godono della personalità giuridica; • non perseguono finalità di lucro; • hanno la sede principale nel territorio regionale; • realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala regionale e nazionale; • dimostrano un collegamento operativo con altri soggetti culturali regionali, nazionali o internazionali; • operano essenzialmente nella regione Campania. Possono ottenere il riconoscimento di “Istituzione di Alta Cultura” i soggetti: • che sono stati iscritti nell’Albo regionale; • che svolgono, da almeno tre anni, attività documentata e fruibile di particolare interesse culturale, anche in relazione alla programmazione regionale.

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l’iscrizione ai registri Albo delle Associazioni Culturali Possono iscriversi all’Elenco provinciale le Associazioni culturali che: • non sono iscritte nell’Albo Regionale di cui all’art. 6 della L.R. n. 7/2003 del 14/03/2003; • non perseguono fini di lucro; • hanno la sede legale nel territorio provinciale; • sono regolarmente costituite con atto notarile o con atto privato registrato presso l’Agenzia delle Entrate territorialmente competente o presso gli ex Uffici di Registro; • operano essenzialmente nell’ambito del territorio della Provincia di Avellino; • realizzano documentate iniziative culturali caratterizzate da risonanza e diffusione su scala provinciale e/o anche regionale e/o nazionale, dimostrando un collegamento operativo con altri soggetti culturali provinciali; • svolgono attività consistenti in iniziative di studio e di documentazione attinenti ai beni e alle attività culturali, in convegni, mostre, rassegne, iniziative volte a recuperare e valorizzare la storia e le tradizioni della provincia di Avellino, nonché in ogni altra attività volta alla produzione e alla divulgazione della cultura, anche attraverso supporti editoriali e diffusione di pubblicazioni e altro materiale informativo; • nell’oggetto sociale previsto dallo Statuto sia prevalente l’attività culturale.

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noiciassociamo | capitolo 4 Albo delle Associazioni Culturali Le Associazioni culturali possono presentare istanza di iscrizione all’Elenco della Provincia di Avellino dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno. Ăˆ possibile contattare: Provincia di Avellino Settore Cultura Servizio Amministrativo Complesso Culturale Corso Europa, 231 83100 - Avellino Tel. 0825.790529 www.provincia.avellino.it www.culturaproviniciaavellino.it

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l’iscrizione ai registri Elenco provinciale delle forme del protagonismo giovanile La Provincia di Avellino tramite l’Assessorato alle Politiche Giovanili e InformaGiovani, al fine di condividere e sviluppare un percorso partecipato per la programmazione degli interventi rivolti alle nuove generazioni, ha costituito nel 2011 un elenco delle diverse forme di protagonismo giovanile per intercettare i diversi soggetti sul territorio. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività del Piano Provinciale di coordinamento delle Politiche Giovanili - Azione A - approvato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.108 del 24 novembre 2010 - Settore Politiche Giovanili e Forum della Gioventù ai sensi delle “Linee Operative del Quadro Strategico per le politiche giovanili della Regione Campania” e finanziate dall’Accordo di Programma Quadro stipulato con il Ministero della Gioventù. L’obiettivo dell’Elenco è la partecipazione dei soggetti iscritti alla predisposizione di interventi condivisi con i giovani che siano tesi, in ogni caso, a promuovere presa di coscienza, opportunità, partecipazione e cittadinanza attiva con InformaGiovani, Forum della Gioventù, Associazioni, Scuole, Gruppi Non Formali, etc. Attualmente, risultano iscritti all’elenco: 35 attori locali giovanili, di cui 8 gruppi non formali. Per avere informazioni sull’aggiornamento dell’elenco: Provincia di Avellino Agenzia Servizi InformaGiovani - ASIG C.so Vittorio Emanuele, 44 - 83100 – Avellino Tel. 0825. 790423 - Fax 0825. 793042 e-mail: asig@provincia.avellino.it www.giovaniprovincia.avellino.it

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approfondimenti I riferimenti legislativi Dal Codice Civile Libro I “Delle persone e della famiglia”: CAPO II Delle associazioni e delle fondazioni Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Disciplina delle cooperative sociali Legge 11 agosto 1991, n. 266 – Legge quadro sul volontariato D.M. - Min. Industria -14 febbraio 1992 - Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti Decreto 4 dicembre 1997, n. 460 - Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Legge 7 dicembre 2000, n. 383 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale Decreto 14 novembre 2001, n.471- Norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale

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approfondimenti Le guide www.ciessevi.org/content/view/134/184/ www.comune.torino.it/infogio/giovani_associazione/guida_associazioni.pdf http://cesvot.it/usr_view.php/ID=9228/livello_1=PUBBLICAZIONI/livello_2=Altre%20 pubblicazioni/livello_3=%27Facciamo...%20associazionismo%27 http://db.formez.it/fontinor.nsf/b7c45a35d8c15f4cc1256c79002dbd4c/F845DB50D45 11E02C125714E004661B5/$file/BREVE%20GUIDA%20TECNICO.pdf www.padovanet.it/allegati/C_1_Allegati_11593_Allegato.pdf www.provincia.teramo.it/agenzia-giovani/aperitivi-informativi - area Download “Guida alla costituzione di un’associazione

Le pagine tematiche www.agenziaentrate.gov.it – sezione Cosa Devi Fare – Comunicare dati www.associazionifvg.it/documenti/cosa.html www.cesvov.it/consulenza/Agevolazioni%20e%20contributi/Fisco%20milano.pdf http://registrosocietasportive.coni.it/ www.vita.it/guide/view/63

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www.giovaniprovincia.avellino.it/noiciassociamo

Finito di stampare nel mese di marzo 2012 presso la Litografia “Impara� Ariano Irpino (Av)

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