Giuseppe Geniale - I Finanziamenti Infruttiferi dei Soci

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GIUSEPPE GENIALE

I FINANZIAMENTI INFRUTTERI DEI SOCI

ISFOA Edizioni Accademiche Scientifiche Internazionali Digitali


Giuseppe Geniale , nato a Noto il 25 Luglio 1967 , iscritto in qualità di Ragioniere Commercialista al numero 218 in data 31 Gennaio 1992 all’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa sta conseguendo presso la Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche di ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale il Diploma di Laurea in Organizzazione e Gestione Aziendale con specializzazione in Tecnica Industriale e Commerciale .


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I FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI DEI SOCI NELLE SOCIETA’ DI CAPITALI I fabbisogni finanziari delle S.R.L. possono essere soddisfatti facendo ricorso a mezzi propri dei soci o a mezzi di terzi (tipicamente banche od istituti finanziari). I mezzi propri dei soci possono essere conferiti alla società a titolo di apporto patrimoniale (capitale, versamenti a fondo perduto ecc.) oppure apportati a titolo di debito. Quest’ultima possibilità è spesso utilizzata in concreto dai soci, quando ad esempio non si voglia o non si possa ricorrere a prestiti bancari. I finanziamenti infruttiferi dei soci appartengono a questa categoria di apporti finanziari diretti dei proprietari alle società. Il finanziamento infruttifero soci è un tipo di finanziamento che prevede il prestito di una certa somma da restituire senza maggiorazioni, dunque senza la produzione di interessi.

VINCOLI Il Provvedimento della Banca d’Italia del 08.11.2016 stabilisce il perimetro regolamentare di riferimento: sarà possibile ottenere un finanziamento infruttifero soci se lo statuto della società prevede tale eventualità e i finanziamenti potranno essere raccolti dai soli soci quando essi rivestano questa qualifica da almeno tre mesi e detengano almeno una partecipazione pari al 2% del capitale sociale. Non è prevista una particolare forma del contratto di finanziamento infruttifero soci, pertanto lo stesso, a stretto rigore normativo, ben potrebbe essere semplicemente un contratto verbale. Per precisione è bene specificare che invece i finanziamenti fruttiferi di interessi abbisognano della forma scritta ogniqualvolta sia previsto un tasso di interesse superiore a quello legale (art. 1284 Codice Civile). LE FORME DI FINANZIAMENTO INFRUTTIFERO: PRESTITO E VERSAMENTO.

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Per apportare i mezzi necessari in società, i soci possono usufruire di due tipologie di versamento: il prestito e il versamento. Il prestito è un finanziamento erogato per il quale non è previsto alcun tipo di vincolo di destinazione, ossia di dover utilizzare tale denaro per una specifica finalità o una specifica spesa, ma si è tenuti all’osservanza di un vincolo di restituzione, cui dettagli vengono stabiliti al momento della stipula degli accordi precontrattuali. In particolare, nel caso di prestiti soci, per i quali si intendono apporti di denaro o capitale da parte degli stessi alla società, che risulta trovarsi in una situazione di difficoltà economica, i soci possono effettuare tali prestiti in base alle loro quote di partecipazione al capitale sociale. Il ricorso a tale tipo di prestito, piuttosto che il prestito concesso dalla banca, è giustificato dalla presenza di condizioni economiche maggiormente vantaggiose per la società, la quale sarà soggetta ad interessi, spese e commissioni di importo inferiore rispetto ad un finanziamento ottenuto dalla banca. Se il socio non ottiene il rimborso del prestito in 5 anni, tale diritto non sarà più esercitabile in quanto cadrà in prescrizione. Il secondo tipo di finanziamento è rappresentato dal versamento soci, consistente sempre in apporti di denaro da parte dei soci per far fronte a perdite di bilancio. È possibile distinguere tre tipologie di versamenti soci: · versamenti in conto capitale; · versamenti a copertura perdite; · versamenti in conto futuro aumenti di capitale. La decisone dei soci di finanziare la società, tramite prestito o versamento, deriva essenzialmente dalla condizione della società, la quale può risultare pesantemente indebitata rispetto al patrimonio netto, oppure quando la società è in disagio economico ragionevole. Dunque per poter procedere all’ accettazione del conferimento da parte dei soci, la società deve necessariamente ritrovarsi in uno stato di crisi economica, considerando

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anche il settore economico in cui esercita la sua attività. LA FORMALIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI La buona prassi però spinge a ritenere importante suggellare comunque per iscritto la concessione di un finanziamento ad una SRL anche quando esso sia a tasso zero di interesse: Si stabilisce così il diritto del socio a vedersi restituire il finanziamento secondo regole riportate nello stesso documento e concordate con la società. In altre parole si evita che l’apporto di denaro possa essere inteso quale conferimento al patrimonio netto della società (magari a fondo perduto), configurando lo stesso quale vero credito del socio e debito della società di tipo finanziario. La forma scritta serve anche per superare previsioni di legge che presumono la fruttuosità dei finanziamenti, specificando su carta invece il tasso zero di interesse. L’art. 45 del DPR 917/86 (Testo unico delle imposte sui redditi) e l’art. 1815 del C.C. prevedono che, quando non sia stabilito un saggio di interesse del denaro dato a mutuo (o finanziamento), lo stesso si presuma al saggio legale di interesse. Queste presunzioni condurrebbero alla conseguenza che un contratto semplicemente verbale potrebbe anche esporre il socio all’accertamento di un reddito di capitale non dichiarato. Infine le disposizioni normative antiriciclaggio fanno ritenere auspicabile la forma scritta nel caso di eventuali versamenti in contanti in più quote. La delibera assembleare di assunzione del finanziamento infruttifero può coadiuvare la procedura ed anzi è consigliabile quale formale atto dell’organo amministrativo di richiesta/ricezione del finanziamento, soprattutto quando esso sia di importo significativo, ma non può essere considerata procedura di per sé sostitutiva dello scambio di corrispondenza predetto. Sarà inoltre opportuno, nel caso di bonifico del socio, l’indicazione specifica di “finanziamento infruttifero socio” anche nella causale della disposizione bancaria. ACCORTEZZE PROCEDURALI In primo luogo è importante che lo scambio di corrispondenza avvenga con data certa (es. marcatura temporale delle lettere). In tal modo si vincerà da data certa qualsiasi presunzione di fruttuosità.

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Nonostante il finanziamento infruttifero del socio sia stato erogato e sorretto dal suggerito scambio di corrispondenza, l’imposta di registro del 3% è comunque dovuta sull’ammontare del finanziamento quando tale prestito sia enunciato in altri atti soggetti a registrazione. Seppur in giurisprudenza e dottrina non esista una posizione univoca sul punto è opportuno fare particolare attenzione dunque alla citazione del finanziamento infruttifero dei soci in altri atti. Per esempio quando si proceda ad aumento di capitale e/o a ripianamento di perdite tramite rinunzia del socio al rimborso del finanziamento, l’atto notarile che enunci tale finanziamento costringerebbe al versamento dell’imposta di registro proporzionale al 3% nonostante l’erogazione sia avvenuta con scambio di corrispondenza. In tal caso è allora opportuno prendere atto preventivamente con altri documenti/procedure della rinunzia del socio alla restituzione del finanziamento con contestuale trasformazione dello stesso in conto apporto di patrimonio netto (ad es. riserva a fondo perduto). Solo successivamente si procederà all’aumento di capitale e/o ripianamento di perdite con atto notarile che vada ad “utilizzare” la nuova riserva del patrimonio netto, non enunciando così il finanziamento rinunziato dal socio. Il socio rinunziante ben potrà mettere in atto altro scambio di corrispondenza di rinunzia del finanziamento. Si ricorda che l’imposta di registro, proporzionale o fissa, non è dovuta se l’accordo di finanziamento è richiamato in un altro atto non soggetto a registrazione, come ad esempio, un verbale di assemblea dei soci. I versamenti effettuati dai soci a favore della società, possono essere distinti: · in apporti effettuati dai soci a titolo di finanziamenti, che prevedono l’iscrizione di un debito da parte della società, e che sono considerati come una vera e propria operazione di “mutuo” che dà diritto alla restituzione; · in apporti effettuati in conto capitale, che concorrono alla formazione del patrimonio netto della società e non danno diritto alla restituzione. La differenza tra finanziamenti soci e versamenti in conto capitale è sostanziale infatti, a seconda della modalità di finanziamento della società prescelta, derivano obblighi diversi ai fini dell’applicazione dell’Imposta di Registro. Con riferimento ai finanziamenti che:

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· risultano da scrittura privata, vige l’obbligo di registrazione nel termine fisso di 20 giorni dalla data di stipula dell’atto e l’Imposta di Registro è dovuta in misura proporzionale, con aliquota pari al 3%. · vengono redatti per corrispondenza commerciale o derivano da accordi verbali, tra la società ed il socio, vi è la possibilità di non assoggettarli a registrazione. Qualora però il finanziamento in questione risulti richiamato in atti pubblici oggetti di registrazione trova applicazione il 1° comma dell’art. 22 del DPR 131/1986 “se in atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate” con conseguente applicazione dell’Imposta di Registro in misura fissa pari ad Euro 200. Con riferimento invece ai conferimenti in conto capitale: · secondo quanto previsto dall’art. 4 lett. a) n. 6) della Tariffa, parte I, allegata al D.P.R. 131/1986, vige l’obbligo di assoggettarli ad imposta di registro in misura fissa. La recente Sentenza della Suprema Corte – Cass. 24 gennaio 2019 n. 1951 verte sulla qualificazione del verbale dell’assemblea, sottoscritto dai soci, avente ad oggetto il finanziamento infruttifero concesso a favore della società come una vera e propria scrittura privata. In particolare, l’oggetto del contendere riguardava la natura dei versamenti effettuati dai soci a favore della società alla luce della corretta applicazione dell’Imposta di Registro, ovvero se potessero derivare da un rapporto assimilabile al mutuo, così come affermato dall’Amministrazione Finanziaria (Imposta di Registro in misura proporzionale), oppure se potesse configurarsi come un apporto al patrimonio di rischio (Imposta di Registro in misura fissa). Gli “ermellini” hanno stabilito che deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso, con conseguente applicazione dell’imposta di registro con aliquota pari al 3%, il verbale dell’assemblea, debitamente firmato dai soci, che contiene la delibera che

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concede alla società una somma a titolo di finanziamento infruttifero. In particolare, la Corte Suprema ha ribadito quanto affermato dal giudice di merito ritenendo applicabile l’Imposta di Registro con aliquota nella misura del 3% qualora nel verbale di assemblea siano apposte le firme dei soci “finanziatori” e sia espressa la locuzione “finanziamento infruttifero”.

LA POSTERGAZIONE DEL FINANZIAMENTO SOCI Il Codice Civile pone inoltre una norma di tutela che riguarda proprio i finanziamenti che le S.R.L. possono ricevere dai propri soci. L’art. 2467 prevede infatti che “Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore delle società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. Il criterio descritto opera nei confronti dei finanziamenti effettuati, in qualsiasi forma, dai componenti la compagine sociale, in uno dei seguenti contesti: · in un momento in cui, anche in considerazione del particolare tipo di attività esercitata dalla partecipata, risultava un indebitamento eccessivo, se rapportato al patrimonio netto; · in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole eseguire un conferimento, anziché un mero finanziamento. Per comprendere la postergazione occorre fare un passo indietro, precisando che, nel momento in cui una società si costituisce, come è noto, deve disporre di un determinato capitale nominale. Può però accadere che, ad un certo punto essa si trovi a essere sottocapitalizzata, ovvero con un capitale nominale che risulta inadeguato per l’attività svolta (sottocapitalizzazione nominale). Il modo più corretto per risolvere il problema della sottocapitalizzazione consiste nell’apportare nuovi conferimenti e aumentare il valore nominale del capitale. Non sempre però i soci agiscono in questo modo. Molto più sovente accade infatti che i soci finanzino la società senza imputare l’apporto al capitale di rischio. Non che questa procedura sia vietata, ma occorre sempre prestare

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attenzione a non pregiudicare i diritti dei terzi creditori. Da qui l’istituto della postergazione, previsto dal legislatore in sede di riforma del diritto societario, per evitare che il socio ottenga la restituzione del mutuo prima che siano soddisfatti i terzi creditori, sfruttando il minor rigore del regime in materia di prestiti rispetto a quello applicato ai conferimenti in capitale. Quindi il legislatore, tenuta presente della differenza legale tra un finanziamento ed un conferimento (il primo è un debito della società verso il socio, il secondo è un apporto del socio a titolo di capitale di rischio), non ha voluto lasciare spazio a possibili facili “giochetti” formali per sottrarre capitali al rischio di impresa, quando detto rischio si deve invece assumere. Da ciò ne consegue anche che non sempre e non in tutte le condizioni dell’impresa, i finanziamenti dei soci di S.r.l. possono essere a loro rimborsati, senza magari incorrere in responsabilità da parte degli amministratori in caso di successivo dissesto. È il caso di domandarsi se l’istituto si applica solo quando la società è in liquidazione oppure anche quando essa è in attività. Sul punto la dottrina appare divisa. Una parte della dottrina ritiene infatti che la postergazione è un istituto che trova applicazione durante la vita ordinaria della società e che pertanto il credito dei soci debba essere soddisfatto dopo quello dei creditori esterni. In questo caso quindi i soci possono essere rimborsati solo quando · sono già stati pagati i creditori o quantomeno esistono i fondi necessari per farlo; · lo squilibrio che ha costretto i soci a finanziare la società è stato risolto. Altra parte della dottrina invece sostiene che l’istituto sia applicabile solo in fase di liquidazione della società. Deve infatti esistere un concorso in fase di liquidazione affinché il creditore della società possa invocare la postergazione e quindi il rimborso successivo dei soci. Non avrebbe altrimenti senso la precisazione letterale all’interno della norma della dichiarazione di fallimento. La sentenza della Cassazione civile n. 26004/2018 pare condividere questa teoria: “Ora, l’erogazione di somme che a vario titolo i soci effettuano alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti,

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ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni). Tale ultimo contributo non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, ed è più simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio per la postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e per la posizione del socio quale residual claimant (Cass. 9 dicembre 2015, n. 24861). Il predetto principio di postergazione opera, inoltre, nell’ambito dei gruppi di imprese, per effetto del richiamo operato dall’articolo 2497-quinquies cod. civ., con riferimento ai finanziamenti effettuati a favore della società, da parte di chi esercita l’attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti, ovvero da altri soggetti ad esso sottoposti. Per quanto concerne, invece, la situazione delle S.p.a., non è prevista una specifica disposizione in materia di finanziamento degli azionisti: con l’effetto che – tenuto conto dell’autonoma e distinta normativa di riferimento, rispetto alle S.r.l. – se ne dovrebbe desumere l’esclusione dal campo di applicazione dell’articolo 2467 del codice civile. Tale orientamento incontra, tuttavia, un limite nel citato articolo 2497-quinquies cod. civ., che estende il principio di postergazione ai finanziamenti infragruppo ricevuti da una S.p.a. soggetta all’attività di direzione e coordinamento. Una complessiva valutazione di ordine logico-sistematico induce, pertanto, a preferire la tesi dell’estensione dell’articolo 2467 cod. civ.: non sussistono, infatti, valide motivazioni per riconoscere un trattamento differenziato, e meno favorevole, ai finanziamenti dei soci di una S.r.l., rispetto a quelli di una S.p.a. in forma chiusa, in presenza delle medesime condizioni di disequilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure della stessa situazione finanziaria che avrebbe reso preferibile la modalità alternativa del conferimento. L’orientamento analogico in parola non è, tuttavia, sostenibile in relazione alle S.p.a. aperte, a causa della diversa natura del socio finanziatore, che rappresenta un investitore consapevole del regolare e tempestivo rimborso del prestito effettuato a beneficio della partecipata. Per quanto attiene la redazione del bilancio d’esercizio, i finanziamenti dei soci devono essere rappresentati nel passivo dello stato patrimoniale redatto in forma ordinaria, mediante l’iscrizione nell’apposita voce D.3) “Debiti verso soci per finanziamenti”, tra gli importi scadenti oltre l’esercizio successivo, salva diversa previsione sociale, soggetta comunque al principio di postergazione. Nel caso in cui la società predisponga il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis cod. civ.), i finanziamenti dei soci

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confluiscono, indistintamente, nella voce D) “Debiti”, sempre esponendo separatamente le somme dovute a medio-lungo termine. Ai fini della rappresentazione in bilancio, non rileva la natura fruttifera o meno dei finanziamenti dei soci, né l’eventualità che siano stati effettuati in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione: l’elemento discriminante è, invece, rappresentato esclusivamente dal diritto del socio alla restituzione delle somme erogate (Oic 28). Nella nota integrativa, a prescindere dalla forma di bilancio adottata, dovranno essere indicati, oltre alle informazioni previste per la generalità dei debiti, i finanziamenti effettuati dai soci a beneficio della società (articolo 2427, comma 1, n. 19-bis, cod. civ.) ripartiti secondo la scadenza, con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, suddivisi a seconda che la fonte della stessa sia automaticamente riconducibile alla legge oppure derivi dalla volontà dei soci e della partecipata (Oic 1). L’eventuale e successiva rinuncia al credito, espressamente formulata dal socio, determina il passaggio del finanziamento dai debiti al patrimonio netto, in un’apposita riserva di capitale (A)VII) “Altre riserve, distintamente indicate”), ad esempio a titolo di copertura delle perdite, ovvero in previsione di un futuro aumento di capitale senza interessare il conto economico (Oic 28). Secondo la Cassazione la norma della postergazione dettata solo per le S.r.l. è applicabile anche alle S.p.A., solamente in presenza di determinati elementi. La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 16291 del 20 giugno 2018, ha ripercorso i diversi indirizzi finora seguiti dalla giurisprudenza in tema di rimborso del finanziamento soci nelle società per azioni e, all’esito di tale analisi, è giunta a chiarire come, in conformità al più recente dei suddetti indirizzi (si veda ex multis Cass. n. 14056-15), la norma di cui all’art. 2467 del Codice Civile in tema di postergazione del finanziamento soci nelle S.r.l. sia applicabile anche alle S.p.A., purché, nella fattispecie concreta, ricorra il seguente requisito: cioè, che i soci della S.p.A., tenuto conto dell’entità e/o della qualità della loro partecipazione societaria, siano di fatto assimilabili ai soci di una S.r.l., in cui tipicamente, a differenza della S.p.A., acquisisce rilievo il carattere “personalistico” del rapporto con il socio.

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Per effetto di tale interpretazione, dunque, il finanziamento di un socio di una S.p.A. “è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”. La norma prosegue stabilendo che, per finanziamenti dei soci si intendono “quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento” (art. 2467 c.c.). La sentenza ha, inoltre, indicato i criteri sulla base dei quali va condotta l’indagine volta a stabilire se, nella fattispecie concreta, sia applicabile alla S.p.A. la norma di cui all’art. 2467 c.c.. Occorre, cioè, verificare se l’organizzazione della S.p.A. finanziata – ad esempio, a causa delle modeste dimensioni o per l’assetto dei rapporti sociali (compagine familiare o, comunque, ristretta) - consenta al socio di ricevere un’informativa sostanzialmente comparabile a quella che, in linea teorica, potrebbe ottenere il socio di una S.r.l.. Tale informativa, in particolare dovrà riguardare l’esistenza di una delle due situazioni previste dal secondo comma dell’art. 2467 c.c. e, cioè: · una situazione di squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; oppure · una situazione finanziaria che renda ragionevole un conferimento, piuttosto che un finanziamento. Nell’approdare a tale conclusione interpretativa, quindi, la Suprema Corte ha “cassato” il diverso orientamento della giurisprudenza, secondo cui sarebbe, invece, inapplicabile tout-court alle S.p.A. la norma dettata in riferimento alla postergazione dei finanziamenti dei soci dettata in ambito di S.r.l.. Alla luce di quanto precede, nelle s.p.a. non eterodirette l’art. 2467 cod. civ. si applica ogni qual volta si riscontri una posizione di influenza da parte del socio finanziatore all’interno di una s.p.a. “chiusa” in cui si ravvisano elementi tipici del tipo “s.r.l.”. Si dovrà, pertanto, negare l’applicabilità di tale norma qualora (i) si tratti di una società che fa ricorso al mercato di capitale di rischio ex art. 2325-bis cod. civ., nonché (ii) il socio finanziatore di S.p.A. non ricopre una posizione qualificata simile a quella del socio finanziatore di s.r.l. (i.e. non partecipa all’organo di gestione e non ha accesso

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alle informazioni rilevanti). In conclusione, l’ordinamento societario italiano sembra concentrarsi, sempre più, su una distinzione dei modelli societari più attenta alla presenza o meno di una standardizzazione della partecipazione societaria – tipica delle società ad azionariato diffuso e non di quelle a proprietà concentrata – rispetto a quella tradizionale basata sulla diversità del tipo.

VERSAMENTI SOCI A TITOLO DI FINANZIAMENTO E OIC 19 La voce D3) dello stato passivo patrimoniale contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci (compresa la controllante) alla società, sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione. Non è decisiva la natura fruttifera o meno di tali debiti, né l’eventualità che i versamenti siano stati effettuati in misura proporzionale alle quote di partecipazione ma l’elemento discriminante è, invece, il “diritto dei soci alla restituzione” (l’eventuale passaggio a voci di capitale netto è subordinato alla preventiva rinuncia del socio alla restituzione). Vanno pertanto contabilizzati nelle Passività alla lettera D i “Debiti verso Soci per finanziamenti” e, dal punto di vista fiscale, in materia vige il principio della fruttuosità del finanziamento (in assenza di patto contrario si presume la corresponsione di interessi oltre alla quota capitale). Nota: i versamenti effettuati dai soci con obbligo di restituzione risultano inquadrabili tra le fattispecie cui si rende applicabile la disciplina del contratto di mutuo dettata dagli artt. da 1813 a 1822 c.c.. In sostanza, tali finanziamenti rappresentano un debito della società verso il socio e, in sede di bilancio, vanno pertanto rappresentati nel passivo dello Stato Patrimoniale (in particolare alla voce D3 – debiti verso soci per finanziamenti). L’art. 1815 c.c. dispone che «salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante» e, per vincere la presunzione fiscale, vi

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è l’obbligo della prova scritta avente data certa (atto pubblico, scrittura privata autenticata, pec, verbale assemblea, corrispondenza tra le parti). Affinché tale presunzione operi è necessario che dai bilanci non risulti che il versamento sia stato fatto ad “altro titolo“, per cui, a favore della natura fruttifera, costituisce una prova inderogabile l’eventuale iscrizione dei finanziamenti nel Passivo di bilancio, alla voce “Debiti verso soci per finanziamenti” (fatta salva la prova per vincere tale presunzione); al contrario , l’eventuale indicazione in conti quali “Versamenti in conto (futuro) aumento di capitale” o “Versamenti in conto capitale” impedisce che operi la sopra citata presunzione e le somme versate dai soci non possono essere trattate alla stregua di denaro preso a mutuo. Dare – Avere Banca – Soci c/fin Fruttifero Banca – Soci c/fin Infruttifero Nota: si rammenta che dopo il Decreto Legislativo n. 139/2015, che ha modificato una serie di aspetti contabili, i debiti devono essere rilevati con le seguenti modalità operative : a) BILANCIO ORDINARIO: Costo ammortizzato attualizzato b) BILANCIO ABBREVIATO: Valore Nominale c) BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE: Valore nominale *** VERSAMENTI SOCI A “FONDO PERDUTO“ Tale operazione viene contabilizzata nelle riserve di Capitale e l’eventuale rimborso può avvenire a seguito di delibera dell’Assemblea se la riserva legale non è inferiore al 20% del Capitale sociale (non avviene in proporzione alle quote di possesso del

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Capitale ma in relazione alle cifre effettivamente versate). Dare – Avere Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto aumento di capitale Nota: qualora il versamento senza obbligo di restituzione venga effettuato senza una specifica finalità, si è in presenza di un cosiddetto versamento a fondo perduto ovvero di un’elargizione che non ha causa di mutuo (stante l’assenza dell’obbligo di restituzione). Tali versamenti sono definiti dal Consiglio Nazionale del Notariato come apporti patrimoniali effettuati dai soci nei confronti della società al fine di dotarla di ulteriore capitale di rischio senza sottoporre le somme relative al regime vincolistico proprio del capitale; è ammessa la utilizzabilità di tali somme per ripianare le perdite o per aumentare gratuitamente il capitale. *** VERSAMENTI SOCI IN CONTO “FUTURO AUMENTO DI CAPITALE” Rappresentano una riserva di capitale avente uno specifico vincolo di destinazione, nella quale sono iscritti i “versamenti non restituibili effettuati dai soci in via anticipata”, in vista di un futuro aumento di capitale e vanno contabilizzati nelle Altre riserve. Nota: i versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della società. Sono somme che vengono corrisposte da uno o più soci alla società come anticipazione sulla liberazione di un futuro aumento oneroso del capitale e sono inquadrabili come proposte unilaterali irrevocabili di aumento del capitale fatta dal socio alla società (possono essere eseguiti da tutti i soci in proporzione alla rispettiva partecipazione ovvero soltanto da alcuni di essi).

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Tali finanziamenti pertanto, pur non determinando un immediato incremento del capitale sociale, hanno una causa diversa da quella del mutuo e simile, invece, a quella del conferimento in capitale. In tale forma di versamento il diritto alla restituzione è meno sottoposto alla volontà discrezionale dell’Assemblea, in quanto i soci che lo hanno sottoscritto non hanno diritto al rimborso sino a quando non è stato accertato che non si procederà alla operazione sul capitale sociale o, nel caso in cui per essa fosse previsto un termine, fino a quando esso non sia decorso (è possibile anche in questo caso che il versamento venga effettuato solo da un socio). Dal punto di vista contabile nel momento del versamento dei soci la scrittura da effettuare è la seguente: Dare – Avere Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto futuro aumento di capitale

*** VERSAMENTI SOCI “IN CONTO AUMENTO DI CAPITALE” I versamenti effettuati dai soci senza obbligo di restituzione da parte della società rappresentano per quest’ultima delle attribuzioni patrimoniali a titolo definitivo e, in quanto tali, concorrono a formare il patrimonio netto della medesima. Dare – Avere Banca X c/c a Riserva per versamenti in conto aumento di capitale Nota: nel caso in cui il versamento venga effettuato con un preciso vincolo di destinazione, la dottrina ha tipizzato l’operazione come versamenti in conto aumento di capitale, cioè versamenti dei soci che intervengono nel periodo compreso tra la delibera di aumento del capitale sociale e l’iscrizione nel registro delle imprese

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dell’avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione. *** LA RINUNCIA DEI SOCI AI FINANZIAMENTI: ANALISI ALLA LUCE DEL PRINCIPIO CONTABILE OIC 28 Il principio contabile estende la possibilità di rinuncia da parte del socio, per qualsiasi credito, anche di natura commerciale, purché sia motivata da ragioni di carattere finanziario (il socio rinuncia al credito nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società). La rinuncia non transita nel conto economico, ma l’importo del credito viene imputato direttamente a riserva. Diverso è il trattamento contabile nel caso in cui la motivazione della rinuncia al credito sia di carattere commerciale (contestazione di una fornitura) e, in questo caso, la rinuncia passa per il conto economico come una sopravvenienza attiva. OIC 28: PATRIMONIO NETTO I Versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti nel patrimonio netto solo a condizione che non siano restituibili; la rinuncia di un qualunque credito da parte del socio che si concretizza in un atto formale effettuato esplicitamente nella prospettiva del rafforzamento patrimoniale della società è trattata contabilmente alla stregua di un apporto di patrimonio. Pertanto, in tal caso la rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasforma il debito della società in una voce di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale. *** RINUNCIA DEI SOCI AI FINANZIAMENTI: ASPETTO FISCALE Per quanto riguarda il profilo fiscale, l’articolo 88, comma 4, primo periodo, elimina

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qualsiasi dubbio in merito alla tassabilità delle rinunce al credito dei soci, disponendo che “non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), dai propri soci e la rinuncia dei soci ai crediti”. Scrittura contabile Restituzione ai Soci: DARE – AVERE Soci c/fin Fruttifero – Banca Soci c/fin Infruttifero – Banca FINANZIAMENTO DEI SOCI E RATING BANCARIO Abbiamo visto che una delle principali modalità con cui le aziende possono finanziarsi e quindi incrementate le disponibilità economiche è il finanziamento soci, che può assumere due forme diverse: - Finanziamento infruttifero - Versamento in conto futuro aumento del Capitale Sociale Nel caso in cui la società intenda poi fare ricorso anche ad un finanziamento esterno da parte di un istituto di credito bancario, quest’ultimo, per effettuare una stima della probabilità che un finanziamento sia rimborsato, utilizza il rating, ossia una valutazione del merito creditizio che si basa su dati oggettivi e valutazioni statistiche ed ha l’obiettivo di stimare la probabilità che un’azienda risulti insolvente in un determinato periodo di tempo. Nel passato era molto frequente che nei sistemi capitalistici orientati agli intermediari (ad es. Italia e Germania), nel processo di valutazione delle richieste di finanziamento da parte delle imprese si assistesse al fenomeno del mispricing del debito, ovvero alla contaminazione di considerazioni personali o di fraintese garanzie nella formulazione del giudizio di merito creditizio di un’impresa. L’introduzione dei criteri di Basilea 2 e 3, hanno spostato l’attenzione verso una stima

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del rischio per la banca maggiormente orientata (pur con molte difficoltà) ad aspetti quantitativi ed oggettivi. Il modello oggi adottato è quello del rating ovvero di un giudizi o sintetico circa la probabilità di default di un’azienda basato su modelli predittivi e su considerazioni qualitative. I modelli di rating utilizzati dalle banche tengono conto: · dell’analisi degli indici di bilancio di esercizio e/o consolidato per l’ultimo triennio e del business plan; · di modelli predittivi di fallimento quali lo z-score di Altman; · di valutazioni qualitative sulla natura e la tipologia del business. L’indebitamento massimo sostenibile nella visione delle banche può essere così riassunto:

Se il debito finanziario rispetta almeno due criteri su tre le banche valutano il finanziamento da erogare sostenibile. Le banche valutano la richiesta di finanziamento sulla base del Rendiconto Finanziario e del rapporto tra alcuni suoi valori intermedi: RENDICONTO FINANZIARIO MOL – IMPOSTE – Variazione del Capitale Circolante –

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Investimenti netti in immobilizzazioni = Flussi di Cassa della Gestione Operativa (prima del servizio del debito) FCO - Oneri finanziari + Variazioni Debito a lungo termine = Flussi della gestione finanziaria - Dividendi + Aumenti di Capitale = Flusso netto In condizioni ordinarie, il FCO deve essere superiore al Servizio del debito secondo il rapporto FCO/SdD > 1,2. Quindi, se almeno 3 su 4 dei seguenti indici sono rispettati: • Debito Finanziario / Ricavi < 30% • Debito Finanziario / Ebitda < 3 • Debito Finanziario / Patrimonio Netto < 3 • Flusso di Cassa Op. / Servizio d. Debito > 1,2 • (…e, ovviamente: Patrimonio Netto > minimo «vitale») La dimensione del debito finanziario è fisiologica; la parte di debito finanziario eccedente, invece va rinegoziata. Quindi, nel caso in cui si voglia far ricorso al finanziamento bancario, diventa importante la differenza tra Finanziamenti e Versamenti, anche se è comunque innegabile che la presenza di un finanziamento soci, soprattutto se di importo significativo, per la banca è un segnale che i soci credono nella propria azienda e quindi la dotano di liquidità adeguata per lo svolgimento della propria attività caratteristica. Evidentemente si tratta comunque di risorse che gli imprenditori mettono a disposizione dell’azienda per svolgere la sua attività. Nella maggior parte dei casi si tratta di conferimenti che non prevedono restituzioni o piani di rimborso predefiniti. Tecnicamente, però, il finanziamento soci si identifica come un debito dell’azienda nei confronti dei Soci: soprattutto in fase di richiesta di finanziamenti questa voce potrebbe generare problematiche di leva finanziaria eccessiva, mostrando un’azienda troppo indebitata rispetto alle possibilità di rimborso di nuovi finanziamenti. Completamente diversi, e in un certo senso più graditi alle banche, sono invece i

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versamenti, somme che i soci, pur senza procedere ad un aumento di capitale, versano alla società per far fronte alle esigenze di capitale di rischio ovvero a costituire fondi destinati a ripianare eventuali perdite. Tali apporti, che vengono denominati in base alle finalità (ad esempio versamenti in conto capitale, versamenti in conto futuro aumenti di capitale, versamenti a copertura perdite, ecc) vanno ad incrementare il patrimonio della società e si caratterizzano per la mancanza di un obbligo di restituzione.

Può succedere che la banca, di fronte alla richiesta di un finanziamento particolarmente lungo, possa chiedere alla proprietà una postergazione del finanziamento soci, a titolo di garanzia sostitutiva rispetto a una fideiussione. La postergazione garantisce alla banca che, una volta erogato il finanziamento, l’azienda rimanga adeguatamente patrimonializzata. Infatti il finanziamento soci postergato può essere considerato come una componente del Patrimonio netto dell’azienda e quindi per la banca è sinonimo di maggior patrimonializzazione e di stabilità nel tempo. Ciò permette normalmente di abbassare la leva finanziaria delle operazioni, migliorando la disponibilità all’erogazione e i tassi di interesse applicati. Nella normalità la postergazione viene richiesta per tutto il periodo di durata del finanziamento erogato, spesso però le banche sono disponibili a “trattare” alcune condizioni particolari. Ad esempio importi parziali del finanziamento e/o che possano diminuire nel periodo di ammortamento. Oppure importi limitati temporalmente: vincolo di postergazione per i primi 3/5 anni del finanziamento. In ogni caso, è importante capire quando e come soddisfare le richieste della banca rispetto al finanziamento soci. Accettare o meno la richiesta di postergazione, provare a trattare su percentuali del finanziamento soci e sul periodo di postergazione. Capire come poter prelevare risorse dall’azienda in presenza di divieto di restituzione del finanziamento soci (ad esempio distribuzione degli utili generati).

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STEFANO MASULLO Classe 1964, laurea in Scienze Economiche e Master in Comunicazione, Marketing e Finanza, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dell’Ordine Costiniano di San Giorgio, Custode delle Insegne e Componente del Collegio Magistrale dell’Ordine dei Santi Contardo e Giuliano l’Ospitaliere, attivo nel settore finanziario dal 1984, già Rappresentante alle Grida alla Borsa Valori di Milano, autorizzato CONSOB, e Broker registrato al NASD a New York, è specializzato nella consulenza e gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari, nella finanza di impresa, nella pianificazione fiscale, nella comunicazione finanziaria e nella formazione. Ha iniziato a lavorare nella società Consulenti Finanziari SpA, creata da Pompeo Locatelli, in seguito, ha collaborato, per oltre un lustro, nello Studio di Agenti di Cambio Leonzio Combi, costituito a Milano nel 1907, uno dei più importanti in Italia. Dal 1995 fino alla vendita, avvenuta nel 2006, fondatore, presidente e azionista di riferimento, del gruppo di consulenza ed intermediario finanziario ex articolo 106 T.U.B., autorizzato Ufficio Italiano Cambi, Opus Consulting S.p.A., capitale sociale 625.000 euro. Socio fondatore, nel 1996, e tuttora segretario generale ASSOCONSULENZA Associazione Italiana Consulenti di Investimento la prima ed unica associazione di categoria riconosciuta a livello istituzionale in Italia; è inoltre socio fondatore, nel 2008, e segretario generale ASSOCREDITO Associazione Italiana Consulenti di Credito Bancario e Finanziario di cui è presidente Luigi Pagliuca, già presidente del Collegio di Milano e Lodi dei Ragionieri Commercialisti. Rettore Università ISFOA, autore di oltre 300 pubblicazioni e di 23 best sellers aziendali, di cui uno, nel 1999, adottato dall’Università Bocconi di Milano; opinionista presso i più importanti media di settore, quali CNBC Class Financial Network e Bloomberg Television, è stato chiamato come relatore, in Italia ed all’estero, da prestigiose istituzioni quali Marcus Evans, Istituto di Studi Bancari, ISTUD, IUAV Università di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2002 ha realizzato il primo libro dedicato al Consulente di Investimento. Autore nell’ottobre del 2001, del primo testo dedicato al Bahrein, è direttore editoriale delle prima rivista svizzera di finanza islamica, Shirkah Finance, risultando uno dei principali esperti italiani del settore. Socio fondatore e direttore responsabile della testata internet di finanza www.trend-online.com, con oltre 80.000 I Like su Facebook e 2,5 milioni di visitatori annui, risulta essere la più importante ed influente testata giornalistica on line di finanza operativa, ranking Alexa in Italia pari a 1.669 ed a livello mondiale pari a 16.069, fondata nel 2000. Socio fondatore e direttore responsabile di Golf People Club Magazine, rivista leader assoluta ed incontrastata nel proprio segmento di riferimento, Golf-Business & Lifestyle, con oltre 250.000 copie diffuse tra la versione cartacea e quella digitale, destinata agli appartenenti alla specifica classe sociale degli high net worth individuals, cioè individui che possiedono un patrimonio netto globale personale, immobile di residenza escluso, superiore al milione di dollari; in passato vice direttore del magazine dedicato al lusso World & Pleasure Magazine e direttore editoriale Family Office: Patrimoni di Famiglia, la prima rivista italiana multimediale, internet e cartacea, specializzata nella tutela e conservazione dei patrimoni di famiglia. Ha svolto incarichi direttivi o consulenziali in gruppi bancari, assicurativi, finanziari, industriali quali: Norwich Union, CIM Banque, Broggi Izar, Henderson Investor, Fleming, Corner Bank, Lemanik, Nationale Nederland, Banca Popolare Commercio Industria, 81 SIM Family Office SpA, Prudential Vita, Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Perugia, Société Bancarie Privée, Liberty Financial, FMG Fund Marketing Group, Credito Italiano, IW Bank, ING Group, Colomba Invest SIM, MPS Banca Personale.

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LIBERA E PRIVATA UNIVERSITÀ DI DIRITTO INTERNAZIONALE INTERNATIONAL OPEN UNIVERSITY UNIVERSITÀ TELEMATICA A DISTANZA ENTE DI RICERCA SENZA SCOPO DI LUCRO E DI INTERESSE GENERALE

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ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale Libera e Privata Università Telematica a Distanza di Diritto Internazionale Ente di Ricerca Senza Scopo di Lucro e di Interesse Generale

APPENDICE AL VOLUME E PRESENTAZIONE ISTITUZIONALE

ISFOA Edizioni Accademiche Scientifiche Internazionali Digitali 24


Persona Giuridica Legalmente Autorizzata e Riconosciuta tramite Certificato di Incorporazione, Decreto, Registrazione Ufficiale, Provvedimento e Delibera nelle seguenti nazioni: Stati Uniti, Repubblica di San Marino, Belize, Albania, Confederazione Elvetica. Persona Giuridica Legalmente Costituita ed Autorizzata ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed in conformità agli articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e delle Leggi Cantonali. Ente Morale Autorizzato ai sensi della Legge 13 Giugno 1990 n. 68 della Repubblica di San Marino Fondazione Internazionale Autorizzata ai sensi della Legge 7 Maggio 2011 n. 8788 della Repubblica di Albania. Istituzione Autorizzata ai sensi della Section 108 of the General Corporation Law of Delaware Istituzione Autorizzata ai sensi dell’International Business Companies Registry Act Republic of Belize member British Commonwealth 31 December 2000. ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale è una Università libera, apolitica, aconfessionale di Diritto Internazionale, Riconosciuta ai Sensi dell’Art.60 del Codice Civile Svizzero in conformità degli Articoli 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera, è riconosciuta dall’ordinamento Giuridico Nazionale come Appartenente al settore Universitario Svizzero regolato dalla Legge Federale sulla promozione e sul coordinamento del settore Universitario Svizzero (LPSU entrata in vigore il 1 Gennaio 2015) ed è legittimata ad organizzare ed erogare attività di insegnamento di livello universitario, ricerca accademica ed alta formazione specialistica in ossequio alle prescrizioni ed alla legislazione vigente rilasciando a titolo libero e privato e su basi assolutamente legali, le relative attestazioni. Svolge attività di insegnamento a livello terziario ed attribuisce titoli di studio in virtù del diritto di libertà di insegnamento e della ricerca scientifica e della libera attività economica in conformità agli articoli (art.20) - (art.27) garantiti dalla Costituzione Federale Svizzera, essi sono conformi alle Direttive della Conferenza universitaria svizzera nell’ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna) del 4 dicembre 2003. I titoli conferiti sono validi ai fini del riconoscimento, secondo la Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002. ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale, riconosciuta dall’ordinamento giuridico nazionale come appartenente al settore universitario svizzero regolato dalla Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero (LPSU), utilizza le tre lingue ufficiali Elvetiche, italiano, francese, tedesco, unitamente all’inglese ed opera a tutti gli effetti quale Università, offrendo corsi che portano al conseguimento di Bachelor Degree (Lauree Triennali), Master Degree (Lauree Specialistiche), Executive Master e Master of Advanced Studies, oltre che Dottorati di Ricerca - PhD, corrispondenti ai livelli 6, 7, e, 8 del sistema europeo E.Q.F.European Qualification Framework. Il Consiglio di Stato del Cantone Ticino con Delibera numero 706 del 14 febbraio 2006, ha autorizzato ISFOA ad utilizzare la denominazione “ ISFOA Libera e Privata Internazionale ” ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 della legge sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 03 ottobre 1995 (LUSI).

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ISFOA Istituto Superiore di Finanza e di Organizzazione Aziendale ISFOA Libera e Privata Università Internazionale a partire dall’anno accademico 2010 ha inaugurato una rinnovata struttura organizzativa e dirigenziale attiva nelle città di Ginevra e di Zurigo presso una importante rappresentanza consolare diplomatica, messa a disposizione da un autorevole componente interno del proprio Senato Accademico, trasferendosi così dalla città di Lugano e dal Cantone Ticino. ISFOA Libera e Privata Università Internazionale, fondata nel 1999, con i suoi oltre 3.500 allievi formati nei vari percorsi, diplomi di perfezionamento, lauree breve, lauree magistrali, master di specializzazione, dottorati di ricerca, ha assunto tale importante decisione strategica in funzione del fatto che Ginevra, oltre 180.000 abitanti, capitale dell’omonimo Cantone, contro i 35.000 di Lugano, è la seconda città della Svizzera dopo Zurigo ed è considerata una piazza internazionale e cosmopolita a livello finanziario, industriale ed istituzionale, sede delle maggiori banche private nazionali ed estere e delle maggiori organizzazioni internazionali quali Croce Rossa, Nazioni Unite, Organizzazione Mondiale della Sanità, Organizzazione Internazionale del Lavoro, Alto Commissariato Nazioni Unite per i Rifugiati, Organizzazione Mondiale del Commercio, Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare, World Economic Forum, di conseguenza rappresenta la naturale ubicazione per un ente accademico di prestigio e caratterizzato da una innata propensione allo sviluppo ed al relativo consolidamento di relazioni sociali, istituzionali e professionali. I diplomi conferiti, per la propria peculiare natura privata, risultano essere diversamente equipollenti a quelli di analoghe istituzioni statali e non garantiscono automaticamente alcuna equivalenza con altri, sono però legittimamente considerati titoli accademici e possono, singolarmente, e nei casi e nelle modalità di specie, autonomamente previste dai vari ordinamenti universitari nazionali, essere valutati come ammissibili al riconoscimento in tutti i paesi d’Europa ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie. ISFOA Libera e Privata Università Internazionale, in virtù del suo stato normativo e per l’interpretazione del Trattato di Lisbona, non può garantire l’accettazione del titolo rilasciato, per bandi e concorsi pubblici, albi e il riconoscimento di titolo da parte di istituzioni, enti pubblici o privati, enti universitari o altro. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale è considerata una delle più prestigiose, selettive, ambite e rinomate università a distanza.

ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale vanta i seguenti record: ñ ñ ñ ñ

il 100% dei propri iscritti conclude nei tempi previsti il percorso accademico programmato ; il 100% dei propri laureati risulta essere un imprenditore, un professionista o un dirigente di conclamato successo; il 100% dei propri laureati appartiene alla classe sociale degli high net worth individuals; lo 0% è il tasso di abbandono dei propri iscritti.

ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, gode a livello internazionale, di un acclarato prestigio e di una riconosciuta reputazione in funzione del proprio corpo docente

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composto da banchieri, industriali, editori, giornalisti, diplomatici, accademici, prelati, militari, giuristi, economisti di chiara fama, provenienti dalle maggiori e più note istituzioni italiane ed estere, sia per le proprie importanti attività di lobbyng e di sviluppo di affari che per l’impegno profuso a livello sociale, avendo concesso numerose borse di studio a parziale e/o totale copertura delle rette previste a favore di discenti non particolarmente abbienti ma meritevoli e organizzando e/o finanziando innumerevoli opere filantropiche e caritatevoli. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, attraverso l’opera indefessa e volontaria del pro rettore Vincenzo Mallamaci, ha perfezionato, proprio grazie alle generose donazioni ricevute durante le varie cerimonie di consegna dei titoli accademici, in stretta collaborazione con l’Associazione E Ti Porto in Africa ONLUS, l’acquisto di numerosi ettari di terra in Costa d’ Avorio, destinati alla coltivazione di piantagioni di Cacao, da donare ad un folto gruppo di famiglie povere che potranno con il loro lavoro ed il relativo insegnamento di Tecniche Agricole, Aziendali, Finanziarie e Commerciali, sopravvivere e prosperare per almeno 30 anni. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale agirà nella realizzazione di tale importante opera umanitaria, sempre sotto la diretta supervisione di Monsignor Giulio Cerchietti, Officiale della Congregazione per i Vescovi della Santa Sede, responsabile Ufficio Internazionale Ordinariati Militari e Presidente Associazione Amici del Benin e di Padre Constant Atta Kouadio, cittadino della Costa d’Avorio, Assistente Spirituale e Presidente Vicario per l’Africa dell’Associazione E Ti Porto in Africa ONLUS. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, da sempre, progetta e sviluppa operazioni di livello internazionale a beneficio del progresso sociale, culturale ed economico, procedendo sempre nello spirito cristiano, in maniera concreta e reale, in silenzio ed umiltà, in evidente contrapposizione alle chiacchiere generali, poiché questo è uno degli insegnamenti fondamentali ereditati dal Maestro Gesù Cristo per risolvere, ad esempio, il problema dei profughi alla radice. Se dai del pesce ad un uomo, Egli si ciberà una volta. Ma se tu gli insegni a pescare, Egli si nutrirà per tutta la vita. Se fai progetti per un anno, Semina del grano. Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, Pianta un albero. Se essi abbracciano cento anni, Istruisci il popolo. Seminando grano una volta, Ti assicuri un raccolto. Se pianti un albero, Tu farai dieci raccolti. Istruendo il popolo, Tu raccoglierai cento volte.

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Sua Santità Papa Francesco, per tale importante impegno sociale, professionale ed accademico, ha voluto impartire, facendo consegnare direttamente nelle mani di Stefano Masullo, magnifico rettore ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, la propria Benedizione Apostolica, invocando speciale effusione di grazie celesti e la materna protezione della Beata vergine Maria per una costante crescita nella fede e nell’amore.

Oggi l’esperienza professionale può essere riconosciuta dalle Università italiane o straniere come credito formativo: significa che è possibile abbreviare il percorso che porta al conseguimento della laurea.

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La partecipazione a stage e seminari, l’iscrizione a ordini professionali, la conoscenza delle lingue e dell’informatica, la frequenza a corsi di formazione e attività culturali, lo svolgimento di volontariato ed impegno sociale nel corso della propria vita lavorativa si traducono in crediti formativi e accelerano il raggiungimento della laurea. E’ possibile ottenere il Diploma di Laurea e il relativo titolo di Dottore, senza dover abbandonare la propria attività, senza alcun obbligo di frequenza e in alcuni casi senza dover sostenere nessun esame secondo un percorso accademico personalizzato strutturato attraverso un processo denominato CEVA Certificazione e Verifica Esperienza Acquisita. Un qualificato professionista, iscritto e certificato quale docente Assoconsulenza Associazione Italiana Consulenti di Investimento, la prima ed unica associazione di categoria dei consulenti di investimento riconosciuta ed accreditata in Italia, sarà in grado di offrire una consulenza assolutamente libera e gratuita in merito alla valutazione del proprio curriculum vitae. info@assoconsulenza.eu In Svizzera le università private non hanno alcun obbligo di sottoporsi ad una procedura di accreditamento, che è al contrario una semplice facoltà di ogni istituto universitario, teso ad aumentarne il prestigio ed ad ottenere i sussidi finanziari erogati dalla Conferenza universitaria svizzera; né ad offrire cicli di studio che soddisfino le condizioni per l’accreditamento, né tanto meno obbligata a menzionare la circostanza che non sia accreditata. In Svizzera non esiste il valore legale dei titoli (salvo per quelle formazioni che si concludono con un esame di stato es. medicina), le università private possono decidere volontariamente di sottoporre i loro corsi di studio al cosiddetto “accreditamento”, certificazione di qualità. Ne consegue che i titoli conferiti, in quanto rilasciati da una università riconducibile al sistema di insegnamento superiore, sono validi ai fini dell’ammissione al riconoscimento in tutti i paesi d’Europa, Italia compresa, ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002. ISFOA Libera e Privata Università Internazionale rilascia titoli accademici, perciò, validi ai fini dell’ammissione al riconoscimento in Italia anche per finalità diverse da quelle precedenti ai sensi del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 2009, n. 189 - Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell’articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148. (09G0197) (GU n. 300 del 28-12-2009) note. Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2010. Il Cantone Ticino, come confermato da comunicazioni e delibere ufficiali del Consiglio di Stato e del Dipartimento dell’Educazione, della Cultura e dello Sport e dalla Legge del 3 Ottobre 1995 sull’Università della Svizzera Italiana, sulla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana e sugli Istituti di Ricerca, regola all’articolo 14, unicamente l’uso del nome Università con il duplice scopo di evitare confusione con le istituzioni accreditate ed enti autonomi di diritto pubblico quali appunto USI Università Svizzera Italiana e SUPSI Scuola Universitaria Professionale Svizzera Italiana, e che le informazioni date agli studenti siano conformi all’effettivo valore dei titoli conseguiti, conferma inoltre che l’attività di formazione universitaria non richiede una autorizzazione specifica poiché si basa sulla libertà di scienza e sulla libertà economica dei sopra richiamati articoli 20 e 27

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Costituzione Federale Svizzera. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale ha insignito nel corso degli anni del titolo accademico honoris causa innumerevoli personalità di spicco universalmente rinomate ed in particolare ben quattro Ministri in forza 2001 - 2006 al Governo presieduto dall’Onorevole Silvio Berlusconi svolgendo le relative cerimonie ufficiali di consegna presso esclusive sedi istituzionali quali Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Ambasciate. I titoli accademici rilasciati da ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale sono perciò validi titoli universitari in Svizzera e in tutti i paesi d’Europa. Quadro Normativo Generale ed Utilizzo Legale e Legittimo del Titolo Universitario Privato Svizzero in Italia I titoli rilasciati da ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale non conferiscono in alcun modo il privilegio di accedere all’esame di Stato per l’abilitazione professionale e, per di più, chi è in possesso legittimo di quest’ultimo titolo dottrinale, deve sempre darne atto, indicando obbligatoriamente l’origine e la natura, possono però essere legalmente fruibili in Svizzera, nella lingua originale nella quale sono stati conferiti, in base all’articolo 27 della Costituzione Federale Elvetica, il tutto, rispettando i dettami dell’articolo 14 della Legge Cantonale sull’Università della Svizzera Italiana del 3 ottobre 1995; ed in Europa ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione di Parigi del Consiglio d’Europa del 14 dicembre 1959. Il titolo di studio conseguito all’estero non ha generalmente riconoscimento professionale in Italia, salvo il disposto della Legge 1940 del 31/12/1962 che stabilisce il principio secondo il quale “chiunque ha diritto di portare un titolo accademico conferito da università estere, purché ne precisi l’origine.” Si richiama a questo proposito l’attenzione su di un importante adempimento, obbligatorio per i possessori di titoli appartenenti alla fattispecie in oggetto, sia ordinari che onorari, sul biglietto da visita, sulla carta da lettera, sul cartoncino e su tutti gli altri documenti, dovrà sempre citarne la fonte, appaiata al proprio nome e cognome. Per completezza si riporta un esempio di pura fantasia: Pinco Pallino Dottore in Economia e Finanza honoris causa ISFOA USA Il proponente potrà di conseguenza avvalersi del titolo, dr. o dr. ing., a lui conferito legalmente, nei biglietti da visita e nella carta intestata commerciale, professionale o personale, e nei rapporti con i terzi, ma, come già descritto in precedenza, trattasi di titolo, generalmente, non valido ad esercitare una professione riservata, né ad iscriversi ad Albi Professionali ed Ordini regolamentati a livello pubblico, né a partecipare a concorsi; in base al disposto normativo della Legge 262 del 13/3/1958, infatti, ci si può solo fregiare del titolo emesso da un “soggetto non residente”, quale è ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale, e non farne uso. ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale non ha l’obbligo di venire registrata in Italia in quanto il suo stato giuridico è già di per sé completo e compiuto, comprovato all’origine; accadrebbe

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l’inverso qualora i diplomi rilasciati possedessero titolo valido per l’avviamento agli Esami di Stato al fine dell’abilitazione professionale. I titoli conferiti impegnano solo l’istituzione stessa che li rilascia a livello libero e privato su basi assolutamente legali, non essendo in alcun modo responsabile in merito all’uso del titolo ed all’ottenimento del diritto all’esercizio della libera professione in quanto regolati dalle norme dei singoli Paesi. Ai fini del valore legale del titolo rilasciato esso non può essere paragonabile con quelli rilasciati da Università Statali della Repubblica Italiana, né con quelle considerate equipollenti, né con quelli di Università Statali dell’Unione Europea e/o della Confederazione Elvetica, per quanto, nel Regno Unito – Gran Bretagna il British Parliament 1988 Education Act reciti che “The awards made by overseas educational establishments should be recognized, and the assessment and recognition of such qualifications would be a matter for the individual employer and professional bodies”. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da un parte, e la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999, approvato dall’Assemblea Federale l’8 ottobre 1999, ratificato con strumenti depositati il 16 ottobre 2000, entrato in vigore il 1° giugno 2002 - 1° giugno 2004, all’articolo 5, prevede, per le istituzioni accademiche quale è ISFOA, il diritto di fornire sul territorio dell’altra parte contraente, programmi di insegnamento e di formazione di durata non superiore a 90 giorni per anno civile. Riconoscimento titoli esteri in Italia legge 148/2002 circolare MIUR equipollenza cancellata Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo senza dover richiedere l’equipollenza e rivolgersi ad una università italiana per il conferimento del corrispondente titolo italiano. La prassi dell’equipollenza, già prevista negli articoli 170 e 332 del RD 1592/1933 ora abrogati, è stata cancellata, con l’introduzione della procedura del riconoscimento finalizzato prevista dalla legge 148/2002, propria di una concezione più moderna e coerente con gli obiettivi attuali dell’insegnamento superiore a livello internazionale. Il MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca, in una circolare (Protocollo: n. 3600/Segr/Afam del 10 febbraio 2004), conferma l’applicazione della legge 148/2002 per il riconoscimento in Italia dei titoli esteri, e invita tutti i destinatari ad osservare ed attuare le norme sul riconoscimento dei titoli di studio effettuati all’estero. Confermata la spendibilità dei Titoli Accademici Svizzeri in Europa · Spagna. Il Ministero competente spagnolo ha riconosciuto la laurea triennale in Scienze Aziendali conferita da una università privata elvetica con indirizzo Consulenza del Lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, all’esercizio della professione di consulente del lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in diritto positivo spagnolo del lavoro e della

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sicurezza sociale. · Germania. La Procura del Baden Wuttemberg ha riconosciuto la spendibilità in Germania del Master in Business Administration rilasciato da una università privata elvetica con ordinanza N.123js 2193809 del 3 giugno 2011. Il Tribunale Civile di Stoccarda Atto nr. 25 O 92/11 del 22.03.2012 ha dichiarato legittimo in Germania l’uso del titolo con l’indicazione delle sue origini. · Italia. Le università di Catania, Padova, Chieti, Unisu, Guglielmo Marconi, E Campus, hanno riconosciuto la spendibilità accademica con il riconoscimento totale e/o parziale degli esami sostenuti presso una università privata elvetica. Il Ministero della Difesa Italiano ha autorizzato l’annotazione matricolare del diploma di laurea in Scienze della Comunicazione conferito da una università privata elvetica. Ammissione e conseguimento di numerosi laureati presso una università privata elvetica dell’attestato di MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE (Decreto Legislativo n. 28 del 20 Marzo 2010 e Decreto Interministeriale n. 180 del 18 Ottobre 2010).

La laurea triennale in Scienze Aziendali riconosciuta in Europa come qualifica professionale ai sensi della direttiva 2005/36/CE Il Ministero competente spagnolo ha riconosciuto la laurea triennale in scienze aziendali con indirizzo consulenza del lavoro come qualifica professionale abilitante ai sensi della direttiva 2005/36/CE, all’esercizio della professione di consulente del lavoro, dopo il superamento della prova attitudinale in diritto positivo spagnolo del lavoro e della sicurezza sociale. Valore dei titoli di studio universitari conferiti da università private in Svizzera In Svizzera la formazione universitaria è prevalentemente pubblica e di competenza dei Cantoni, salvo i politecnici federali e altre scuole universitarie federali (SUP) scuole universitarie professionali direttamente regolate e controllate dal Governo federale, esiste però anche una rilevante presenza di università private. In Svizzera non è richiesta preventiva autorizzazione e /o riconoscimento statale per offrire formazione nel settore universitario, organizzare esami o rilasciare titoli di studio. Non esiste il valore legale dei titoli. Autorità federali o cantonali, secondo le rispettive competenze, vigilano nei casi previsti dalla legge sull’attività delle università private. In Svizzera, all’infuori dei casi specialmente regolamentati dalla legge, giudice della qualità e del valore di una formazione è l’utente o il mercato del lavoro prima che lo Stato. Conformemente alle tendenze internazionali, sono state introdotte in Svizzera procedure di accreditamento facoltative (certificazione di qualità e/o marchi di qualità) non discriminanti tra offerta pubblica e privata. L’accreditamento è facoltativo e attesta solamente un controllo esterno della qualità e non implica alcun riconoscimento della validità di questa o di quella formazione da parte dello Stato.

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Il settore universitario in Svizzera è complesso e conseguente all’assetto federale del paese (terziario A secondo la classificazione internazionale): · la Confederazione regola e controlla i Politecnici federali e le Scuole universitarie professionali (SUP) pubbliche o private. · I Cantoni, secondo la Costituzione Federale Svizzera, hanno la sovranità sulle università cantonali pubbliche e su quelle private operanti sul proprio territorio. In ciascun Cantone quindi vi sono leggi cantonali universitarie che regolano in modo differente la materia. · La Confederazione e i Cantoni hanno competenze comuni riguardanti il coordinamento e lo sviluppo della qualità, tramite la Conferenza universitaria svizzera (CUS), organo comune della politica universitaria accademica pubblica. A livello nazionale svizzero una Agenzia nazionale di accreditamento (OAQ), accredita facoltativamente le università pubbliche e quelle private o loro singoli curricula, cioè concede loro un marchio di qualità, che comunque non conferisce di per sé alcun riconoscimento e/o la validità statale dei titoli conferiti. Un’istituzione può richiedere un accreditamento come università oppure puo’ richiedere l’accreditamento per certi cicli di studio soltanto secondo quanto stabilito dalla legge federale sull’Aiuto universitario (LAU, RS 414.20). Per quanto concerne il valore dei titoli universitari accademici rilasciati in Svizzera: · ai fini dell’ammissione all’esercizio di una professione regolamentata (p.e. medicina, avvocatura, ecc.), sono le leggi federali o cantonali regolanti la professione che stabiliscono quali titoli sono riconosciuti. · Per le professioni non regolamentate (p.e. management, giornalismo, ecc.) spetta di fatto al datore di lavoro “riconoscere” o meno il valore di un titolo di studio; significativo può essere l’accreditamento o comunque una certificazione di qualità rilasciata da enti privati generalmente riconosciuti. · Ai fini del proseguimento degli studi, è l’università dove si intende proseguirli che riconosce il valore di un titolo precedente. Analogamente a quanto avviene per l’equivalenza dei titoli, le università si basano sulle norme nazionali. Università private riconosciute appartenere al sistema d’insegnamento con sede in Svizzera, anche se non accreditate (cioè che non hanno richiesto la certificazione di qualità facoltativa), hanno comunque il diritto costituzionalmente garantito di rilasciare titoli di studio universitari che, senza alcuna differenza rispetto a quelli rilasciati dalle università pubbliche, sono validi per: · il diritto d’accesso ai fini del proseguimento degli studi nel sistema universitario (pubblico) svizzero e

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all’estero, ai sensi delle leggi nazionali e della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sulla reciproca riconoscibilità dei titoli; · ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni regolamentate ai sensi della direttiva della Unione europea CE/ 2005/36 in vigore anche in Svizzera dal 1 novembre 2011; · ai fini dell’esercizio in Svizzera di professioni non regolamentate, vale il libero apprezzamento del datore di lavoro.

RICONOSCIMENTO ACCADEMICO PER LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ALTRA UNIVERSITA’ I titoli conferiti, in quanto legalmente rilasciati da una università riconosciuta dall’ordinamento giuridico come appartenente allo spazio universitario svizzero, sono idonei ai fini del riconoscimento ai sensi della Convenzione di Lisbona del 1997 del Consiglio d’Europa sul reciproco riconoscimento delle qualifiche universitarie, ratificata dalla Svizzera il 1 febbraio 1999 e dall’Italia con la legge n.148 del 11 luglio 2002.

USO DEI TITOLI NEI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA Tutti i cittadini italiani residenti in Italia che hanno conseguito un titolo accademico all’estero possono esercitare tutti i diritti connessi al possesso del titolo. Ai sensi dell’art. 54 della direttiva 2005/36/CE della Unione Europea lo Stato membro ospitante fa sì che gli interessati abbiano il diritto di usare il titolo di studio dello Stato membro d’origine, ed eventualmente la sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro d’origine. Lo Stato membro ospitante può prescrivere che il titolo sia seguito da nome e luogo dell’istituto o della giuria che l’ha rilasciato. A settembre 2011 il Comitato misto Svizzera-UE per l’Accordo sulla libera circolazione delle persone ha deciso l’applicazione in Svizzera a partire dal 1° novembre 2011 della direttiva 2005/36/CE. Di conseguenza l’Italia come stato membro ospitante deve garantire agli interessati l’uso nel proprio territorio del titolo di studio conseguito in Svizzera nella lingua dello Stato di origine.

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Il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera, considerato uno dei più ambiti, selettivi, prestigiosi ed esclusivi riconoscimenti, volto a valorizzare le rinomate eccellenze italiane ed estere, attive nel settore culturale, industriale, accademico, istituzionale e professionale, che si inquadra in un più ampio manifesto programmatico, realizzato con successo fin dall’autunno del 1996, è stato inaugurato nel Maggio del 2004 con una cerimonia ufficiale, trasmessa in prima serata dalla televisione nazionale ungherese, ed avvenuta all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura di Budapest, alla presenza di oltre 250 ospiti, del Ministro per gli Italiani nel Mondo, dell’Ambasciatore d’Italia in Ungheria, con il saluto ufficiale del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica Italiana vantando i seguenti patrocini ufficiali: Provincia di Milano; Provincia di Lecce; Ministero Infrastrutture e Trasporti; Ministero Affari Esteri; ICE Istituto Commercio Estero; Ministero per gli Italiani all’Estero; ANC Associazione Nazionale Carabinieri; AIDDA Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda; Comune di Milano; Regione Lombardia; Comune di Lecce; Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari.

Il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera ha come scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi: Internazionalizzazione delle aziende italiane nel mondo; sviluppo della cooperazione multinazionale; valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese; affermazione dell’immagine del marchio e dello stile italiani nel mondo; salvaguardia e riqualifica del Made in Italy attraverso supporti e contenuti culturali che contrastino il dumping cinese; ñ consolidamento delle responsabilità sociali, etiche e morali nelle attività produttive e professionali. ñ ñ ñ ñ ñ

Il Premio Internazionale ISFOA alla Carriera, nel corso della serata di gala inaugurale della prima edizione, conclusasi con un eclatante successo, ha potuto vantare il saluto istituzionale, in nome e per conto di Carlo Azeglio Ciampi, presidente della Repubblica Italiana, portato personalmente da Paolo Guido Spinelli, ambasciatore della Repubblica Italiana in Ungheria, e tra gli illustri premiati, presente alla serata in qualità di ospite d’onore ed istituzionale, il ministro per gli Italiani nel Mondo, onorevole Mirko Tremaglia, destinatario anche di una Laurea Honoris Causa conferita dal Senato Accademico della Facoltà di Scienze Aziendali ed Economiche di ISFOA Libera e Privata Università di Diritto Internazionale.

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