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Contagio da Covid-19 del dipendente

Quali responsabilità per il datore di lavoro?

L’art. 42, comma 2, del decreto “Cura Italia”, ha sancito che l’eventuale contagio da Coronavirus del dipendente, quando verificatosi in occasione di lavoro, debba essere trattato dall’Inail come un infortunio sul lavoro. Ciò ha portato ad alcuni dubbi in merito ad eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Coronavirus di cui l’Inail abbia accertato l’origine professionale. Anche l’Inail stessa recentemente ha pubblicato la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica de gli eventi di contagio nei casi accertati di Covid-19 in occasione di lavoro.

Inevitabilmente, quando un dipendente risulti effettivamente essere stato contagiato in ambito lavorativo, ciò potrebbe com portare anche una potenziale responsabilità da parte del datore di lavoro. Tuttavia, appare opportuno precisare che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Invero, i criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle presta zioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono

totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile per stabilire un’eventuale responsabilità da parte del datore di la voro, in quanto in questi casi è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. Al fine di poter concretamente ravvisare una responsabilità del datore di lavoro, occorre in primo luogo appurare l’esistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa e il contagio stesso. Qualora tale nesso causale tra contagio e ambiente di lavoro fosse stato accertato, per avere una responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio bisogna riscontrare un ulteriore collegamento cau sale tra l’infezione contratta in ambito lavorativo, e la violazione da parte del datore di lavoro medesimo delle norme poste a tute la dell’igiene e sicurezza sul lavoro. Occorre quindi verificare se il predetto evento sia la conseguenza di una carente o omissiva gestione della disciplina antinfortunistica da parte del datore di lavoro. In tale ultima ipotesi, qualora il datore di lavoro non riuscisse a dimostrare di avere fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il verificarsi dell’evento e, quindi, il danno, l’evento – infortunio darebbe effettivamente luogo ad una responsabilità del datore di lavoro. Tale responsabilità potrebbe avere anche rilevanza penale. A se conda della gravità delle conseguenze dell’infezione si potrebbe verificare una responsabilità del datore di lavoro per i reati di lesioni colpose o, nei casi estremi, per quello di omicidio colposo. Il datore di lavoro, inoltre, in sede di azione di rivalsa promossa dall’Inail, potrebbe essere tenuto a rimborsare a quest’ultima le provvidenze economiche erogate dall’Istituto ai lavoratori infortunati. Infine potrebbe essere ravvisabile una ulteriore re sponsabilità risarcitoria del datore stesso verso l’infortunato, per danno civilistico differenziale.

Ciò premesso, è quindi assolutamente necessario ed estremamente importante da parte del datore di lavoro di osservare e rispettare scrupolosamente, in generale, tutte le disposizioni in tema di igiene e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), e, specificamente per il Covid-19, di garan tire un’attenta, piena e puntuale applicazione di tutta la recente normativa emergenziale, dei protocolli anti-contagio, delle varie

linee guida e dei previsti obblighi di informazione e formazione, attività di prevenzione, i vari dispositivi di protezione individua le e la sorveglianza circa la loro effettiva adozione da parte dei lavoratori, per garantire la massima salute e sicurezza ed evita re il rischio di contagio e quindi anche eventuali responsabilità da essi derivanti. In ogni caso si ribadisce che l’ammissione alle prestazioni assicurative dell’Inail non ha di per sé alcun rilievo in sede penale e civile, in quanto ai fini del riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro è sempre necessario l’accer tamento della colpa nella determinazione dell’infortunio, come il mancato rispetto della normativa a tutela della salute e della sicurezza.

A tal fine è intervenuto anche l’art. 29 bis del cd. decreto Liquidità, come convertito dalla legge n. 40/2020, stabilendo che, con riferimen to alla tutela contro il rischio di contagio da Covid-19, ai fini del rispetto dell’obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ex art. 2087 c.c., i datori di lavoro devono applicare le prescrizioni contenute nel Protocollo 24 aprile 2020 per il contrasto al virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e negli altri protocolli e linee guida delle regioni o della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Qualora non trovino applicazione tali prescrizioni, assumono rilievo le misu re di cui ai protocolli o accordi di settore.

Avv. Sabine Mayr, capoarea diritto del lavoro e servizi sindacali, T 0471 310 559, smayr@unione-bz.it

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Riscatto laurea agevolato

Tutto su convenienza e modalità di richiesta

L’Inps ha recentemente pubblicato il modulo AP142 da allegare alla domanda di riscatto di laurea relativamente al sistema contributivo. La suddetta modalità di riscat to di laurea, che si affianca a quello ordinario e a quello per inoccupati, è stata introdotta nel nostro ordinamento con il decreto legge n. 4/2019. Può ricorrere al cosiddetto “riscatto light” anche chi decida di optare per il calcolo contributivo, chi scelga il computo in gestione separata e le lavoratrici che rientrano nei re quisiti per richiedere opzione donna. Eliminato ogni limite anagrafico, inizialmente previsto, è stata mantenuta solo la previsione di dover riscattare periodi cronologicamente ricadenti nell’applicazione del metodo contributivo.

Chi può chiedere il riscatto della laurea light

Chi, avendo meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e almeno 15 anni totali di contributi di cui 5 maturati a partire dal 1996, eserciti l’opzione per il calcolo contri butivo, potrà beneficiare del riscatto light per le domande presentate dopo aver adottato tale scelta irrevocabile anche per periodi anteriori al 1996 o di competenza del meto do retributivo. La stessa possibilità viene riconosciuta a chi, in possesso dei requisiti previsti per richie dere l’opzione al contributivo oltre ad aver versato almeno un contributo nella Gestio ne Separata, volesse esercitare la facoltà di computo in tale gestione, con conseguente passaggio al sistema contributivo. Gli interessati possono chiedere che l’onere sia calcolato con metodo agevolato, presentan do domanda di riscatto contestualmente a quella di pensione. Le lavoratrici che volessero aderire ad Opzio ne Donna, qualora in possesso di almeno 58 anni di età se dipendenti o 59 anni se autono me e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2019, possono presentare domanda di riscatto agevolato contestualmente a quel la di pensione, potendo inoltre chiedere che l’onere venga rideterminato con il criterio contributivo anche per domande di riscatto già presentate, ma non ancora definite.

Come compilare il modello di dichiarazione AP142

Il modello INPS AP142 dovrà essere allegato alla domanda telematica di riscatto di laurea che potrà essere presentata direttamente o tramite patronati. Dopo aver indicato i propri dati anagrafici e di contatto, si dovrà inserire i riferimenti della domanda di riscatto a cui si allegherà la dichiarazione, indicando anche la gestio ne previdenziale in cui la domanda viene presentata e i periodi oggetti di riscatto. Suc cessivamente l’interessato dovrà dichiarare

se ha esercitato l’opzione per il contributivo o se ha presentato domanda di pensione con una misura che implichi il passaggio al con tributivo.

Il modulo offre anche la possibilità di domanda di pensione in totalizzazione che, pur comportando il passaggio al metodo contributivo, permette di avere anche più di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. In entrambi i casi sarà necessario indicare

la data di presentazione dell’una o dell’altra domanda. L’interessato, prima di firmare il modulo, dovrà indicare, qualora si tratti di domanda per un riscatto degli anni di corso di studi universitario, se richiede che l’onere venga calcolato con metodo agevolato o metodo ordinario.

Il riscatto agevolato conviene?

L’onere del riscatto agevolato, deducibile dal reddito, sarà decisamente più basso rispetto a quello che sarebbe risultato dall’applica zione della riserva matematica, essendo pari, per ogni anno di laurea riscattato, a 5.265 euro nel 2020. Inoltre, dato che gli anni ri scattati valgono sia al diritto sia alla misura della pensione, la propria anzianità contri butiva subirà un incremento grazie al quale si potranno avvicinare cronologicamente gli accessi a pensione che si basano, tra gli altri requisiti, anche sul totale di contributi maturati.

La convenienza dovrà comunque essere va lutata caso per caso; per approfondimenti in merito all’argomento trattato e per qual siasi problematica di natura previdenziale il patronato 50&PIÙ ENASCO può fornire la necessaria consulenza.

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