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Contagio da Covid-19 del dipendente Quali responsabilità per il datore di lavoro? L’art. 42, comma 2, del decreto “Cura Italia”, ha sancito che l’eventuale contagio da Coronavirus del dipendente, quando verificatosi in occasione di lavoro, debba essere trattato dall’Inail come un infortunio sul lavoro. Ciò ha portato ad alcuni dubbi in merito ad eventuali profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro per le infezioni da Coronavirus di cui l’Inail abbia accertato l’origine professionale. Anche l’Inail stessa recentemente ha pubblicato la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 che fornisce alcuni chiarimenti in merito alle problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio nei casi accertati di Covid-19 in occasione di lavoro. Inevitabilmente, quando un dipendente risulti effettivamente essere stato contagiato in ambito lavorativo, ciò potrebbe comportare anche una potenziale responsabilità da parte del datore di lavoro.
unionemagazine #7-8/20
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Tuttavia, appare opportuno precisare che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro. Invero, i criteri applicati dall’Inail per l’erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile per stabilire un’eventuale responsabilità da parte del datore di lavoro, in quanto in questi casi è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. Al fine di poter concretamente ravvisare una responsabilità del datore di lavoro, occorre in primo luogo appurare l’esistenza del nesso causale tra l’attività lavorativa e il contagio stesso. Qualora tale nesso causale tra contagio e ambiente di lavoro fosse stato accertato, per avere una responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio bisogna riscontrare un ulteriore collegamento causale tra l’infezione contratta in ambito lavorativo, e la violazione da parte del datore di lavoro medesimo delle norme poste a tutela dell’igiene e sicurezza sul lavoro. Occorre quindi verificare se il predetto evento sia la conseguenza di una carente o omissiva gestione della disciplina antinfortunistica da parte del datore di lavoro. In tale ultima ipotesi, qualora il datore di lavoro non riuscisse a dimostrare di avere fatto tutto quanto ragionevolmente possibile per evitare il verificarsi dell’evento e, quindi, il danno, l’evento – infortunio darebbe effettivamente luogo ad una responsabilità del datore di lavoro. Tale responsabilità potrebbe avere anche rilevanza penale. A seconda della gravità delle conseguenze dell’infezione si potrebbe verificare una responsabilità del datore di lavoro per i reati di lesioni colpose o, nei casi estremi, per quello di omicidio colposo. Il datore di lavoro, inoltre, in sede di azione di rivalsa promossa dall’Inail, potrebbe essere tenuto a rimborsare a quest’ultima le provvidenze economiche erogate dall’Istituto ai lavoratori infortunati. Infine potrebbe essere ravvisabile una ulteriore responsabilità risarcitoria del datore stesso verso l’infortunato, per danno civilistico differenziale. Ciò premesso, è quindi assolutamente necessario ed estremamente importante da parte del datore di lavoro di osservare e rispettare scrupolosamente, in generale, tutte le disposizioni in tema di igiene e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008 (T.U. Salute e Sicurezza sul lavoro), e, specificamente per il Covid-19, di garantire un’attenta, piena e puntuale applicazione di tutta la recente normativa emergenziale, dei protocolli anti-contagio, delle varie