Roberto Colantonio
Il collezionista d’arte contemporanea Iniziare, valorizzare, gestire una collezione
Indice
Prefazioni Storie di cavalieri e di astronauti di Lucrezia Longobardi Perché collezionare arte? di Alice Zannoni Introduzione Il profiling del collezionista d’arte contemporanea
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I contratti del collezionista d’arte contemporanea La fase precontrattuale
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Contratti con effetti reali: le acquisizioni di opere d’arte
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Contratti con effetti obbligatori
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Il sistema mercato e il mandato agli intermediari
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Mecenatismo e sponsorizzazioni
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La fiscalità delle opere d’arte
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Bibliografia
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a Calipso
“Che nessuno dei netti, martellanti battiti del cuore cada su corde deboli, incerte o sul punto di spezzarsi”. Rainer Maria Rilke - “La decima Elegia”
“La nave doppiò Fea, spinta dal vento di Zeus e l’Elide bella passò, dove comandan gli Epei. Quindi fra l’isole aspre la spinse Telemaco”. Moero, Odissea, Libro XV, pp. 385-390. Trad. Rosa Calzecchi Onesti.
IL PROFILING Per chi vuole iniziare una collezione d’opere d’arte, o è già a metà di un percorso, è sempre il momento di interrogarsi su che tipo di collezionista si è, e se il tipo scelto coincide con quello che si vorrebbe essere, tracciando un proprio profilo, dalle motivazioni alle aspirazioni, dalle possibilità concrete agli obiettivi, ai futuri sviluppi. Abbiamo il collezionista per passione accanto al collezionista occasionale. Il collezionista investitore che dialoga con il suo omologo risparmiatore. Il collezionista per caso, che ha acquistato un’opera d’arte per arredamento, unica e originale, preferendola a un oggetto di alto design, dal prezzo magari più alto, ma pur sempre un multiplo. Il collezionista young e l’evergreen. Il collezionista che ascolta i consigli degli operatori e il Lone Ranger. Il disciplinato e il cowboy. Ancora, l’erede che ha ricevuto una collezione da un parente lontano. Il collezionista seriale, compulsivo e il collezionista metodico, che insegue un’opera per una vita intera con la tenacia del Capitano Achab. Il collezionista mecenate e l’impresa che vuole proporsi come sponsor nel contesto socio-culturale dove opera. Il
INTRODUZIONE
Il profiling del collezionista d’arte contemporanea
Il profiling del collezionista d’arte contemporanea
INTRODUZIONE
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Il collezionista d’arte contemporanea
collezionista Partita IVA o il collezionista sharing. Il collezionismo “di stato” dei musei d’arte contemporanea e le collezioni di banche e istituti di credito. Ci sono opere d’arte apertamente politiche, altre di protesta, persino di celebrazione; opere d’arte d’avanguardia e opere d’arte retrò, che coesistono con instant opere e infotainment; espressioni di mode del momento. Perché si diventa collezionisti? Il collezionismo rappresenta, di volta in volta, un momento di distinzione. Di investimento. Di realizzazione. Di condivisione. Di disimpegno. Di ostentazione. Di bellezza. Di potere.
LE COORDINATE Conoscendo se stesso e prendendo in prestito dal buon Socrate, il collezionista ha la sua stella polare per tracciare le coordinate del mondo che lo circonda. Un mondo, quello dell’arte contemporanea, relativamente piccolo. C’è un distacco netto, forse inedito, tra l’arte attuale e noi contemporanei. Non ne capiamo il valore, considerandola nel migliore dei casi un’arte minore, accecati dalla grandezza del passato. Non comprendiamo i meccanismi di mercato, le quotazioni, i prezzi. Non la conosciamo bene e abbiamo meno occasioni per ammirarla, perché i proprietari delle opere d’arte contemporanea più prestigiose sono spesso privati e i caveau delle banche ne sono i gelosi custodi. Meno diffuse sono le stesse riproduzioni delle opere d’arte contemporanea su oggetti di uso comune, dal mug per il caffè alla maglietta del teenager; hanno meno richiamo nell’immaginario collettivo dell’urlo di Munch e finiscono per costare di più trattandosi di opere coperte dal diritto patrimoniale d’autore. Ancor prima delle opere, le coordinate per un collezionista, junior o senior, sono date dagli interlocutori e dai luoghi. Da chi o tramite chi si acquisteranno le opere che entreranno nella collezione? Galleristi, mercanti d’arte, art advisor, piattaforme online, altri collezionisti, eredi di collezioni. E dove si trovano e dove andranno
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collocate, esposte, nascoste le opere d’arte? La casa, l’impresa, l’ufficio, una sede istituzionale. Una banca, un istituto di credito. Una fondazione. Forse un museo con una donazione preceduta da un’accurata trattativa, nell’ambito della storicizzazione di un artista? In un mondo dove tutto è in vendita, per le opere d’arte non è solo questione di prezzo. Lo stesso prezzo è relativo. Come dare un valore a un qualcosa di assolutamente unico, originale, fosse anche la più tremenda crosta mai dipinta? Non è un caso che si usi il termine collezionista e non amante, amatore, estimatore, simpatizzante. Il collezionista, qualsiasi collezionista, compresi quelli delle scatole di fiammiferi svedesi, è essenzialmente due cose: un accumulatore e un demiurgo. Il collezionista vuole essere l’unico a possedere l’oggetto delle sue brame e tende a ricreare un mondo perfetto, il suo ordine delle cose con gli oggetti della collezione. Per un collezionista la reputazione pesa quanto la disponibilità economica. Nessuna galleria venderà un quadro a un soggetto che ha l’intenzione di rivenderlo subito dopo a un prezzo maggiorato e, se il gioco si ripeterà troppo spesso, per lui le porte si chiuderanno molto presto. La coerenza e l’omogeneità di una collezione, quella che potremmo definire la sua unità, sono altrettanto importanti: non si è collezionisti d’arte e neppure collezionisti d’arte contemporanea tout court. Ci si indirizzerà presto a un periodo, una scuola, una corrente artistica. C’è una sola rosebud per ognuno di noi, in una qualche soffitta in attesa.
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IL POSIZIONAMENTO: INIZIARE, VALORIZZARE, GESTIRE UNA COLLEZIONE Come si posiziona il collezionista? Sta iniziando una collezione? La vuole valorizzare? Oppure la sua esigenza è quella di gestire la collezione al meglio, tramite vendite mirate e permute. O, ancora, vuole tramandarla, ai suoi congiunti o alla collettività tutta, nominando eredi e legatari o, infine, vuole liquidarla, traendone il massimo profitto?
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Il collezionista d’arte contemporanea
Il posizionamento completa il profilo del collezionista, “fotografa” una situazione attuale, sempre suscettibile di cambiamenti, aggiustamenti, evoluzioni, involuzioni, ripensamenti. Miglioramenti. Vittorie e sconfitte e nuovi passi in avanti. Fattori esterni possono influire sulle scelte. Ad esempio perché l’opera necessita di costosi restauri o di polizze assicurative economicamente impegnative. Altre volte può non esserci una vera scelta: per la sua esposizione debitoria il collezionista si ritrova costretto a cedere alcuni dei pezzi pregiati. Quale che sia lo scenario, il collezionista non può prescindere dalle relazioni interpersonali con altri “colleghi” collezionisti e operatori del settore e da uno studio, una conoscenza, della materia. Sono fattori impegnativi, sottraggono al collezionista tempo ed energie, cui si aggiungono gli ostacoli, le insidie e le difficoltà di un mondo, quello dell’arte contemporanea, così variegato. Ed ecco che si cade nell’errore più frequente: quello di negligere l’aspetto dei contratti. Il collezionista non è più un uomo rinascimentale, anche se nessuno trova il coraggio di dirglielo. E non sempre si ha la fortuna di avere la possibilità di imparare dai propri errori. Mercato asimmetrico e insider trading. Merce rubata o di dubbia provenienza. I falsi e le truffe. Un venditore disonesto che venda a più soggetti la stessa opera. Mancata consegna dopo il pagamento del prezzo o consegna di un’opera in uno stato di conservazione diversa da quella promessa. Sono solo alcune delle trappole disseminate lungo la via. Una solida base contrattuale, con corollario di autentiche, perizie e garanzie, permette al collezionista di avere una certezza dei suoi diritti e rende al contempo il bene - l’opera d’arte - commerciabile e, dunque, con un vero valore, dato dalla possibilità di scambio sul mercato. Ed è ai contratti del collezionista d’arte contemporanea - strumenti che non devono mancare nella sua cassetta degli attrezzi -, sul modo di evitare insidie e su come garantirsi, che sono dedicati i capitoli che seguono.
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Non è l’arte ad essere definita, ma le sue opere come prodotto della creazione. Si può dire che non c’è arte, arte tutelabile sotto l’aspetto morale e le implicazioni patrimoniali, senza ”manifestazione”. Una definizione di opera d’arte può ricavarsi in via indiretta dall’ambito di tutela ritagliatale intorno dall’ordinamento. I diritti non “sopravvivono” a lungo senza protezioni. Di protezione appunto parla il Codice del Diritto d’Autore che la accorda alle “… opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari…”, più in generale, le arti figurative. La legge rinuncia, per non sconfinare in un campo che non le appartiene, a definire l’arte, ma sa riconoscere l’ingegno e la creatività. I diritti su un’opera - non necessariamente d’arte - hanno un nucleo morale, indisponibile e inalienabile, la c.d. paternità, che non può essere “rinunciata”1 e aspetti di natura patrimoniale, economici. I diritti morali non hanno scadenza, mentre il diritto patrimoniale “dura” 70 anni dalla morte dell’autore. Un elemento importante da tenere in considerazione in ordine alle opere d’arte, e che ha riflessi in ordine ad esecuzione specifica e risarcimento del danno, è la loro infungibilità. Per il fatto di essere uniche, le opere d’arte non sono - non possono essere - uguali le une alle altre e neanche equivalenti. Vale anche per le creazioni di uno stesso artista. Le opere d’arte sono e restano beni infungibili, pur nell’epoca della loro riproducibilità, tecnica e finanziaria, com’è stato variamente argomentato, da Walter Benjamin a Pierluigi Panza.2 1
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COS’È UN’OPERA D’ARTE
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Con un’attenzione al sistema mercato e gli intermediari. Infine, la fiscalità delle opere d’arte. Ma torniamo ora alle opere d’arte, oggetto e sostanza delle collezioni.
Il diritto morale dell’autore, quale diritto della personalità, si trasmette agli eredi. Sovente la titolarità dei diritti morali prosegue disgiunta da quella sui diritti patrimoniali.
2 Walter Benjamin, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”, op. cit., e Pierluigi Panza, “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità finanziaria”, op. cit.
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Il collezionista d’arte contemporanea
COSA SI INTENDE PER COLLEZIONISTA È opportuno premettere che qui per “collezionista” non si intende un soggetto che opera in modo professionale nel mondo dell’arte. Gallerie d’arte, case d’asta e commercianti d’arte collezionano opere, con una profonda influenza sul mercato e sulla determinazione dei prezzi, tuttavia non possono confondersi con collezionisti, del tipo dinamico, né usufruiscono dei loro stessi vantaggi - e vedremo quali -, compresi quelli di natura fiscale. Un collezionista può vivere per l’arte, non di arte, per parafrasare la famosa aria della Tosca. L’etimologia di collezione è nel verbo latino colligere: il collezionista è un raccoglitore e la collezione la sua “raccolta”. Da raccogliere ad accumulare il passo è breve. Un collezionista è un privato che ha nella sua disponibilità una o più opere d’arte. È l’oggetto amato a definire il suo estimatore e le relazioni pericolose che li legano. Ai fini della classificazione, non importano il numero o la qualità. Un grande artista come uno pessimo hanno pari dignità “agli occhi” del diritto d’autore, in quanto creatori di opere nuove e originali. Come non è essenziale il tipo di rapporto che si abbia con l’opera d’arte: se di proprietà, possesso, semplice detenzione o la titolarità di rapporti obbligatori che comunque assicurino al collezionista il godimento del bene. In “Arte Condivisa” si prospettava la condivisione delle opere d’arte, nella forma del fitto, del noleggio, del comodato, etc. come mezzo alternativo per stabilire una relazione privilegiata con l’opera d’arte. “Oggi molte cose, positive o negative, sono in condivisione, quasi tutto. Auto, lavori, know how, news. Ma gli scambi nell’arte contemporanea sembrano conoscere solo la forma della compravendita. Come in un mercato azionario. Paradossale per un settore che dovrebbe per antonomasia essere all’avanguardia. Vendere non è l’unico modo che ha un Artista per trarre visibilità e guadagnare dalle proprie Opere, né per il Collezionista di stabilire una relazione privilegiata con l’Opera d’arte”.3 3
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Cfr. Roberto Colantonio, “L’Arte condivisa, forme di commercializzazione delle opere d’arte diverse dalla compravendita”, op. cit.
RAPPORTI PROPRIETARI E DI FATTO - POSSESSO E DETENZIONE Da un punto di vista strettamente giuridico, un’opera d’arte (quadro, incisione, scultura che sia) è un bene mobile,5 non soggetto a misure di pubblicità legale, come ad esempio le automobili, c.d. beni mobili registrati. Questo crea non pochi problemi legali, dalle contraffazioni alle liti tra più aventi causa per ragioni di priorità nell’acquisto. Le opere d’arte, in quanto beni mobili, sono liberamente disponibili da chi ne abbia un legittimo titolo, che può trasferirne la proprietà ad altri, a titolo oneroso o gratuito, per atto tra vivi o con 4
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Se diversificare è la parola d’ordine del mondo della finanza, che tanto interesse ha nell’Arte e un po’ meno per l’Arte, volendo vedere le collezioni d’arte come portafogli di investimento non stonerebbe la compresenza di Opere acquistate con altre affittate o - perché no? - prestate ad altri collezionisti in uno scambio temporaneo. Il prestito gratuito non richiede le particolari autorizzazioni, licenze o cessioni da parte dell’autore per il legittimo utilizzo “derivativo, a titolo oneroso”, per chi è già proprietario dell’opera. Empedocle, riferendosi ai suoi concittadini, li accusava di vivere nel lusso come se dovessero morire l’indomani e di costruire case come se credessero di vivere in eterno. Ma è esattamente un motto applicabile ai collezionisti. Si potrebbe dire che si è collezionisti se si ha la mentalità del collezionista. Le pareti bianche di casa poi si riempiranno di conseguenza. Un collezionista senza opere, allora? Ne “L’amore ai tempi del colera”, un famoso romanzo di Gabriel García Márquez, Florentino Ariza seppe attendere “cinquantatré anni, sette mesi e undici giorni, notti comprese”.4 Ci sono opere d’arte, come persone, che meritano una così lunga costanza.
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Gabriel García Márquez, ”L’Amore ai tempi del colera”, Edizioni Mondadori, Milano. 1985. Trad. Angelo Morino.
5 Vi sono opere d’arte che sono beni immobili. Le nostre città ne offrono splendidi esempi. Tuttavia limiteremo l’esame alle sole opere d’arte che siano beni mobili.
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testamento o legato. Come beni mobili, il possessore o il semplice detentore è tutelato in quanto e nella misura in cui il nostro ordinamento disciplina queste situazioni di fatto. Il possesso è definito come “il potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Il detentore riconosce che la cosa nella sua disponibilità appartiene ad altri. È l’animus, l’intenzione psicologica, a distinguere le due figure e non l’effettività della titolarità di un diritto di proprietà o di altro diritto reale.6 Il possessore non può essere “spogliato” della cosa neppure dal proprietario in autotutela, se non contestualmente e in reazione immediata e diretta allo spoglio. Questo vale per lo stesso attuale possessore che abbia “spossessato” il precedente in modo violento o clandestino. Se è trascorso non più di un anno dal fatto, si avrà titolo ad un’azione cautelare, d’urgenza (azione di spoglio e azione di manutenzione), altrimenti resta aperta la strada della tutela ordinaria, più lenta. Il Giudice “punirà” il proprietario o precedente possessore che “si sia fatto giustizia da sé”, decretando innanzi tutto la restituzione del bene al possessore “spossessato”. Ammettiamo il caso di un collezionista che subisca il furto di un’opera d’arte. Denunciato l’accaduto, ritrova il quadro esposto nella vetrina di un inconsapevole7 gallerista. Può allora staccare l’opera e portasela a casa? Piuttosto dovrà subito informarne le forze dell’ordine. Il gallerista rischia di risponderne per ricettazione sul piano penalistico, oltre alle conseguenze civili, in termini di risarcimento specifico, se il quadro si è irrimediabilmente danneggiato o distrutto, per equivalente, più danni ulteriori, di natura patrimoniale e non patrimoniale. Il proprietario di un’opera d’arte può disporne ad libitum, a suo piacimento; potere che ricomprende l’ordinaria e la straordinaria amministrazione, con i limiti di seguito indicati. 6
Cfr. art. 1140 Codice Civile, primo comma.
7 Inconsapevole forse, ma incauto senz’altro per non aver ben accertato la provenienza dell’opera, esponendosi così al rischio di essere accusato di ricettazione e a dover cedere il quadro al legittimo proprietario non suo dante causa. Accanto al furto va considerata la diversa ipotesi dell’appropriazione indebita.
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Il proprietario di un’opera d’arte è soggetto diverso dal suo autore, l’artista, che ne è di norma il primo proprietario. A meno che non abbia già venduto l’opera prima di realizzarla, impegnandosi con il committente attraverso un contratto di compravendita di cosa futura. Il diritto d’autore e il diritto di sfruttamento dell’opera restano all’artista, che non può rinunciare al primo, ma può disporre senz’altro del secondo, ad esempio con un contratto, licenza o autorizzazione di merchandising. Quello che il proprietario ha, il contenuto del suo diritto reale, è il corpus mechanicum, l’opera stessa o, meglio, il supporto su cui è realizzata: tela per il quadro, pietra, marmo o altro materiale per una scultura, senza poter sfruttare economicamente l’opera (ad esempio facendosi pagare per esporla in una mostra). In “Arte condivisa” (op. cit.), rivolto ad artisti che non vogliono trarre il loro guadagno unicamente dalla vendita delle loro opere, si suggerisce di esplorare forme di sfruttamento economico alternative, quali il fitto, il noleggio. Il proprietario non autore potrebbe “imitarli”, trasformandosi in locatore o, se sono trascorsi oltre 70 anni dalla morte dell’artista (oppure, nel tempo più breve, se hanno acquistato da quest’ultimo i diritti di utilizzazione), concedendo licenze a terzi per merchandising. Per le opere in libero dominio, il proprietario dell’opera - il proprietario del suo corpus mechanicum - avrebbe comunque un vantaggio competitivo rispetto agli altri utilizzatori liberi. È di ordinaria amministrazione per il proprietario - artista o proprietario di opera il cui diritto d’autore è “scaduto” - dare un’opera in fitto, locazione, comodato d’uso, etc. Non cambia la titolarità del diritto di proprietà e il proprietario può così godere dei frutti civili della cosa, rappresentati dal canone o altra utilità che trae dal dare temporaneamente un bene in concessione d’uso a terzi, senza depauperare il patrimonio. La straordinaria amministrazione comporta un mutamento definitivo del titolo di proprietà a terzi. Cessione che può avere efficacia immediata o differita. Oppure essere condizionata, come nel caso di donazione modale o di legato. Il trasferimento può avvenire nelle forme dell’atto tra vivi o mortis causa, testamento o legato, nel qual caso la cessione (oltre
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che futura) è eventuale, sussistendo un diritto di ripensamento del testatore fino al verificarsi dell’evento morte, oltre all’eventualità della premorienza del beneficiario. Cessione a titolo oneroso, compravendita, o gratuito, donazione, testamento, legato. Il proprietario può scegliere come, quando e a chi vendere. Un limite alla libera circolazione è posto però dalla legge per le opere d’arte di interesse culturale.
LE OPERE D’ARTE DI INTERESSE CULTURALE E LE OPERE IN PUBBLICO DOMINIO Vi sono opere d’arte sottratte alla libera disponibilità dei loro proprietari, privati o pubblici, per motivi di pubblica sicurezza e a tutela del patrimonio artistico.8 Difficilmente però, non fosse che per una questione temporale, è un discorso che riguarda l’arte contemporanea, un’arte ancora “giovane” nei termini della durata della protezione accordata dal diritto d’autore. Che le opere d’arte, ed in particolare certe opere d’arte, non siano merce qualsiasi, fa parte della sensibilità comune. L’art. 64 bis lo esprime a chiare lettere: “… con riferimento al regime della circolazione internazionale, i beni costituenti il patrimonio culturale non sono assimilabili a merci”. Non sono liberamente disponibili le opere oggetto di decreto di dichiarazione di interesse culturale, come previsto dagli artt. 10 e 13 del Codice dei Beni Culturali, e che siano opere di autore non più vivente la cui esecuzione risalga a oltre settant’anni prima. All’altro estremo rispetto alle opere di interesse culturale troviamo le opere in libero dominio. Opere create da autori morti da più di settant’anni o che hanno deciso di concederle alla collettività con licenze “creative commons”. Sono opere suscettibili di libere utilizzazioni, per uso personale e commerciale, mentre la proprietà dell’opera-oggetto, il corpus me8
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Fonte: il Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/04).
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L’IMPORTANZA DELL’ARCHIVIO - LA CATALOGAZIONE La catalogazione delle opere di un artista è un momento importante nel suo percorso. Lo è altrettanto per le collezioni e i collezionisti. Per fare chiarezza e ordine in una produzione artistica spesso disordinata, dispersa, rielaborata, anche dimenticata. Non sempre i ricordi dell’artista, fonte primaria, sono attendibili. Archiviare e catalogare rappresentano attività tecniche, svolte sulla base di modelli e best pratice consolidate ed è opportuno lasciarle ad esperti, possibilmente un team che unisca una serie di competenze: critico-filologiche, grafiche, informatiche, etc. L’autorevolezza di un archivio è data dall’approvazione che soggetti qualificati daranno al lavoro svolto: gli artisti e i loro eredi, critici, storici dell’arte. E da un corredo di prove e documentazione varia: lettere, ritagli di giornale, fotografie, interviste, video, etc. Buona fede e competenze sono i requisiti richiesti a un catalogatore. Catalogare significare dare certezza. Certezza della provenienza, certezza delle date, certezze dei passaggi di proprietà. Se non si conosce il numero delle opere e la loro proprietà è difficile che la quotazione di un artista si stabilizzi e soprattutto cominci a salire considerevolmente. Tutto questo dà valore, alle opere e alla collezione intera. Una sola mela bacata compromette la credibilità del lavoro di una vita. È notizia recente9 la scoperta che una metà della collezione del piccolo museo Étienne Terrus, in Francia, dedicato all’omonimo artista, è falsa. “Un disastro”, secondo le parole del sindaco della cittadina di Elne, in termini di immagine: “Mi metto nei panni di quanti hanno
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chanicum, continua a rimanere a tempo indefinito del suo proprietario. Il diritto di proprietà è un diritto tendenzialmente perpetuo.
Cfr. corriere.it del 28.04.2018.
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pagato l’ingresso del museo, e hanno visitato i nostri luoghi”. Il museo ha poi riaperto, senza i falsi. Peccato, perché forse una vicenda del genere potrebbe essere provvidenziale per la popolarità di un finora poco conosciuto impressionista.
IL CONCETTO DI ORIGINALE NEL MONDO DIGITALE I collezionisti stanno muovendo i primi passi nel mondo digitale. Incontrando un primo, serio, problema. La progressiva scomparsa - diluizione? - dell’opera d’arte sostituita dalla sua riproduzione e riproducibilità. Il digitale ha posto una sfida ad un’idea talmente connaturata nell’arte da diventarne un suo simulacro: l’originalità. Nel mondo digitale le opere sono autentiche pur senza avere un originale. Il digitale chiude un cerchio iniziato con i “ready-made”. Cos’è originale e cosa autentico? Di un oggetto di uso comune, una borsa, un vestito, diciamo che è originale, quando invece è - si spera - autentico. Se una cosa non è autentica, allora è un falso. Quando una cosa non è originale è la sua copia. Il linguaggio giuridico differisce dall’uso comune perché è una lingua tecnica. Tutto quello che indossiamo, quello che utilizziamo, per quanto costoso ci può differenziare, ma non è comunque originale. E non potrebbe esserlo, visto e considerato che l’abbiamo pagato con soldi, copie ricavate da una matrice comune. Non è l’originalità nell’arte a dover essere difesa, ma l’unicità. Unicità che si afferma sul piano analogico come nel mondo digitale. Nell’ecumene digitale i diritti di utilizzazione economica hanno un posto di assoluto rilievo. È tutto disponibile per tutti, capienza di portafoglio a parte, senza problemi di “scarcity”, senza esaurimento delle poche risorse come invece nel mondo analogico.
NUOVI OGGETTI COLLECTIBLE Il mondo analogico, intanto, non sta certo a guardare. La lista di oggetti collectible è sempre in aumento.
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LE FOTOGRAFIE I diritti di utilizzazione di una fotografia durano vent’anni dalla sua realizzazione. Se la foto è da considerarsi artistica, la tutela si estende a settant’anni dopo la morte del fotografo, come per tutte le opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore. “Nell’ambito della legge sul diritto d’autore si distingue tra le opere fotografiche che presentano valore artistico e connotate di creatività e le fotografie semplici che sono atti meramente riproduttivi della realtà, che beneficiano di più limitata tutela. Per assurgere ad opere dell’ingegno, le fotografie devono presentare il connotato della creatività, con riguardo alla novità, all’originalità ed all’individualità della rappresentazione”. Cfr. Tribunale di Torino, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 01/06/2012. Gli indiani d’America erano riluttanti a farsi fotografare, temevano che l’uomo bianco volesse rubargli l’anima. Superstizioni a parte, non a tutti piace farsi fotografare ed è un diritto di tutti, anche delle personalità famose, sia pure nel loro caso un diritto compresso dal diritto di cronaca. “Viola l’identità personale (nella specie, di un noto attore da tempo defunto e avulso dallo scenario politico) l’abusivo sfruttamento, nell’ambito di una propaganda politica, dell’immagine e dell’espressione artistica un personaggio noto al fine di manifestare un giudizio polemico. Infatti, se è sicuramente consentito, nel contraddittorio democratico, che una determinata formazione politica attribuisca all’opinione pubblica un determinato giudizio circa un fatto di indubbia rilevanza, oppure che esprima quale dovrebbe essere, sempre secondo quel partito, la valutazione
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Brevetti di colori, brand, oggetti di design con valore artistico, video di performance art, stencil e bombolette, strumenti del mestiere usati dagli Street artist di pari passo con la sperimentazione artistica. Collezionisti di esperienze frequentano vernissage e prove aperte. Oggi più che mai la scelta di cosa collezionare, nel campo dell’arte, è ampia. Nuovi oggetti da collezionare formeranno nuovi collezionisti.
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che i cittadini debbano manifestare in merito; travalica tale ambito l’attribuire detta opinione ad un personaggio noto, senza il suo consenso. La notorietà dell’effigiato non assume efficacia giustificativa in caso di sfruttamento propagandistico dell’altrui immagine”. Cfr. Tribunale di Bari, 31/12/2012. Ci sono foto artistiche, ritratti, selfie, foto di cronaca, foto di luoghi di guerra, foto di famiglia. Una foto non è artistica per il solo fatto che ritragga un’opera d’arte, in via “transitiva”. Come ci sono foto artistiche con soggetti che tutto sono tranne che artistici. La fotografia rientra a pieno titolo tra le arti visive ed è espressione dei nostri tempi, ha grandi capacità di adattamento e trova una nuova giovinezza con gli smartphone e i software di computer con cui dimostra di trovarsi a suo agio. È sempre arte? Certamente no, ma la facilità ed economicità di storage fa sì che tutti noi, nel nostro piccolo, ci ritroviamo ad essere grandi collezionisti di fotografie. Che magari non rivedremo più. Accanto alle fotografie artistiche il legislatore ha posto le fotografie autoriali: “Un’opera fotografica è un’opera autoriale (e come tale tutelabile) quando, pur non costituendo un’opera artistica, rappresenti con creatività un’idea di fondo, uno spaccato sociale, storico o politico”. Cfr. Tribunale di Roma, Sez. IX, 26/06/2017, n. 13045.
GLI OGGETTI DI DESIGN L’arte applicata all’industria. C’è voluto tempo perché si ammettesse la possibilità che oggetti di design potessero acquisire un valore artistico. Oltre trent’anni dopo la morte di Marcel Duchamp e dei suoi ricordati ready-made, con il solito ritardo legislativo, sono state aggiunte,10 all’art. 2 della Legge sul diritto d’autore, tra le opere protette “le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”. Il design resta un’arte minore, per le quali il legislatore richiede un quid pluris. “Sebbene il valore artistico richiesto per la 10 Dal D.lgs. n. 95 del 2 febbraio 2001.
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proteggibilità dell’opera di industrial design non sia più escluso dal carattere industriale della produzione, esso deve essere ricavato da criteri oggettivi, quali il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali ed istituzionali, circa la sussistenza di qualità artistiche, che consentano di attribuire al bene un valore ed un significato che trascende quello della sua stretta funzionalità, l’esposizione in mostre e musei, la pubblicazione su riviste specializzate a carattere scientifico e non meramente commerciale, l’attribuzione di premi, la vendita sul mercato artistico o comunque il raggiungimento da parte del bene di un valore di mercato così elevato da trascendere quello legato soltanto alla sua funzionalità. In altre parole, ai fini di un riconoscimento delle qualità artistiche dell’opera del design industriale, è necessario che l’opera sia apprezzata non nel contesto ordinario in cui essa è abitualmente commercializzata o semplicemente esposta (fiere di settore, concorsi per designer), ma generi interesse e apprezzamento da parte degli ambienti culturali in senso lato, come ad esempio, i critici d’arte, le riviste d’arte, i musei e le esposizioni artistiche”. Cfr. Tribunale di Milano, 22/11/2017, n. 11766. In altre parole, il design, pur essendo frutto di un atto creativo, può diventare artistico, ma non nasce come tale, avendo un’altra funzione, più pratica e immediata, di utilizzo quotidiano. Il Giudice ha poi chiarito che: “Il gradimento su larga scala e il successo commerciale del prodotto non è indice del valore artistico del medesimo, richiesto per la proteggibilità dell’opera di industrial design ai sensi della Legge sul diritto d’autore, ben potendo un successo commerciale riguardare opere prive di per sé di creatività e di valore artistico ed essere invece dipeso da molteplici altri fattori”. Cfr. Corte d’Appello di Venezia, Sez. Spec. Impresa, 02/05/2017. Alcune sentenze hanno poi parlato, forse a maggior ragione, di “valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale”. Cfr. Tribunale di Milano, Sez. Spec. Impresa, 12/07/2016.
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Il collezionista d’arte contemporanea
LA STREET ART E LE SMART CITIES Le città, di pari passo con il world wide web, evolvono, mutano forma. Divise tra le due opposte tendenze di un futuro cupo, insicuro, da nuove Gotham all’ottimismo delle smart cities. La street art è la tendenza artistica che meglio sembra aver interpretato paure e speranze di pendolari e residenti. La street art è un momento di creazione artistica, con un’anima “contro” e un “cuore” solidale. Una forma artistica, con delle manifestazioni illegali, una base consensualistica e un secondary meaning che la sta portando in posti inaspettati, tra cui gallerie d’arte e musei. Viviamo in città disomogenee, disaggreganti, insicure e persino ingiuste, dove i sobborghi crescono di pari passo con le paure, nella loro parte reale e in quelle indotte dal ritorno di populismi di vario genere. Città in definitiva più brutte o che ci sembrano tali e parlare di smart cities senza averne ancora verificato i vantaggi prospettati non aiuta a risollevare il morale. È questo che viene a ricordarci la street art, gli street artist vivono in città che potrebbero essere la nostra, se non addirittura davvero la nostra. Sono nostri vicini di casa e, come i vicini di casa di ogni parte del mondo, non li abbiamo scelti e forse non ci convincono fino in fondo, ma hanno molte cose interessanti, a torto o a ragione, da dirci. Viviamo tempi di agorafobia sociale, spinti da ultimo anche dalla paura del terrorismo, in una interior democracy fatta di casa sempre più piccole, sempre meno nostre. I nostri neighbors sono persone distanti da noi il tempo di un volo intercontinentale, o che forse persino non esistono nel caso delle identità false o rubate. Sono l’eros e thánatos al tempo di internet e la street art che viene a bussare ai nostri gusci di noce non può che essere vista come invadente, necessariamente sconfinante visto e considerato che è tutto recintato, tutto già preso, anche se magari non è chiaro da chi e come. È internet ad essere antistorico, almeno nel significato ipertrofico che gli abbiamo dato. È come se ci illudessimo che Supercar sia nostro amico per il solo fatto che può comunicare con noi. L’analogico è in rotta su tutti i fronti ma, nella nostra società essenzialmente “cittadina”, è nelle città - e non
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LE LICENZE Non oggetto di collezione, possono tornare utili al collezionista per reperire risorse economiche e per ampliare e valorizzare al meglio la propria collezione. Acquistare un’opera d’arte comporta la proprietà di un oggetto, il supporto fisico dell’opera: una tela di un quadro, la pietra, il marmo di una scultura: il corpus mechanicum. I diritti di utilizzazione economica restano all’artista e a suoi discendenti per i settant’anni dopo la sua morte. Dopodiché cadono nel libero dominio di tutti. All’atto di compravendita di un’opera, o separatamente, il collezionista può valutare l’opportunità di acquisire i diritti sul corpus mysticum, con esclusiva o meno, per tutta la durata legale o per una porzione minore e decidere se metterla a reddito direttamente o concederla a terzi con licenza, dietro il pagamento di una fee.
INTRODUZIONE
poteva essere altrove - che si gioca la partita decisiva, dalla qualità della vita e giù fino a quella per la sopravvivenza. Perciò nelle città si “ammassano” commuters e migranti, indistintamente e nelle città gli street artist nascono, si spostano e operano.11 Stencil, poster e graffiti fanno già parte di molte collezioni di arte contemporanea e di patrimoni museali.
Il profiling del collezionista d’arte contemporanea
Roberto Colantonio
11 Cfr. Roberto Colantonio, “La Street art è illegale?”, op.cit.
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Nel solco della tradizione degli economici paperbacks, saggi brevi che propongono una lettura dinamica dei nostri tempi con una prospettiva laterale, divergente, prescindendo da quella che, a prima vista, appare l'unica strada percorribile.
PIANO B
1. Roberto Colantonio “Il sole a Lugano” 2. Bruna Putzulu “Un lavoro da favola” 3. Roberto Colantonio “L’arte condivisa” 4. Roberto Colantonio “Lavorare in nero” 5. Bruna Putzulu “Le fate sono finite” 6. Giuseppe Guttadauro “La pensione dei liberi professionisti. Quale futuro?” 7. Aa Vv. “Expo.eat, il cibo ai tempi dell’Expo” 8. Roberto Colantonio “Art Sponsor. la sponsorizzazione dell’arte contemporanea” 9. Roberto Colantonio “La street art è illegale?” Per Iemme edizioni, dello stesso autore: “Locazione di Opere d’arte in Svizzera” (e–book, 2014) “Guida fiscale del collezionista d’arte contemporanea” (2017)
finito di stampare per conto di Iemme edizioni nel mese di luglio 2018 presso Vulcanica Srl – Nola (NA)