SIX PACK: sistema statistico comune / relazione Ford

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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri ("relazione Ford, approvata con 442+, 185-, 40 astensioni / verdi e 1/3 dei socialisti a favore, 2/3 dei socialisti e sinistra unitaria europea contrari)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Parlamento europeo 1, considerando quanto segue: (-1)

L'esperienza acquisita nel corso dei primi dieci anni di funzionamento dell'Unione economica e monetaria ha evidenziato l'urgente necessità di una più efficace governance economica nell'Unione, che dovrebbe fondarsi su una maggiore titolarità nazionale delle regole e delle politiche stabilite di comune accordo e su un quadro di sorveglianza più solido delle politiche economiche nazionali a livello dell'Unione.

(1)

Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio di funzionamento dell'unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell'Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, in particolare l'articolo 3, e per adempiere al loro impegno di attuare le strategie e gli obiettivi adottati dal Consiglio europeo.

(1 bis) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale. (1 ter) Nella riunione del 17 giugno 2010, il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione, denominata Europa 2020, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di 1

GU C […] del […], pag. […].

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occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha altresì deciso di varare il semestre europeo di coordinamento delle politiche, il 1° gennaio 2011, affinché gli Stati membri beneficino di un coordinamento anticipato a livello di Unione e vi siano una vigilanza intensificata e una valutazione immediata dei provvedimenti in materia di bilancio e delle riforme strutturali di promozione della crescita e dell'occupazione. (1 quater) La direttiva rientra nella legislazione sulla governance economica che mira alla stabilità economica a lungo termine nell'Unione. (1 quinquies) Il patto di stabilità e di crescita e il quadro normativo completo per la governance economica devono mirare alla complementarità e compatibilità con una strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione. (1 sexies) Realizzare e mantenere un mercato unico dinamico va considerata parte integrante del normale e corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria. (1 septies) Il miglioramento del quadro della governance economica deve basarsi su varie politiche interconnesse e reciprocamente coerenti a favore di una crescita e di un'occupazione sostenibili, vale a dire la strategia dell'Unione per la crescita e l'occupazione, il quadro di sorveglianza multilaterale (semestre europeo), una procedura efficace per prevenire e correggere gli squilibri eccessivi delle posizioni di bilancio (patto di stabilità e di crescita), un quadro solido per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici e una regolamentazione e un controllo potenziati del quadro finanziario. (1 octies) La necessità di una soluzione globale e integrata alla crisi debitoria della zona euro discende dal fatto che l'approccio frammentario non ha finora funzionato. (1 nonies) Il rafforzamento della governance economica deve andare di pari passo con il potenziamento della sua legittimità democratica nell'Unione, un obiettivo da conseguire tramite una più stretta e tempestiva partecipazione del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali all'intero iter delle procedure di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio. (1 decies) Il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche dovrebbe svolgere un ruolo centrale nell'attuazione del requisito di cui all'articolo 121, paragrafo 1, del TFUE, in cui si stabilisce che gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano di conseguenza. La trasparenza, la responsabilità e il controllo indipendente sono parte integrante della governance economica rafforzata. Il Consiglio e la Commissione devono rendere pubbliche e illustrare le ragioni alla base delle loro posizioni e decisioni nelle fasi appropriate delle procedure di coordinamento delle politiche economiche. (1 undecies) La reazione politica degli Stati membri alle valutazioni, decisioni, raccomandazioni e avvertimenti emessi nei loro confronti dalla Commissione o dal Consiglio nel quadro del semestre europeo deve essere presa in considerazione PE454.691v02-00

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nelle procedure esecutive delle parti preventive e correttive del patto di stabilità e di crescita e nelle misure esecutive volte a correggere gli squilibri macroeconomici della zona euro. (2)

Le amministrazioni degli Stati membri ed i loro sottosettori mantengono sistemi di contabilità pubblica che includono elementi come la registrazione delle operazioni contabili, il controllo interno, l'informativa finanziaria e l'audit. Tali sistemi debbono essere distinti dai dati statistici, i quali riguardano i risultati delle finanze pubbliche basati sulle metodologie statistiche, e dalle previsioni o dalle azioni di formazione del bilancio, le quali riguardano le finanze pubbliche future.

(3)

L'esistenza di pratiche complete e affidabili in materia di contabilità pubblica per tutti i settori dell'amministrazione pubblica è una condizione preliminare per la produzione di statistiche di elevata qualità che siano comparabili da uno Stato membro all'altro.

(4)

La disponibilità dei dati di bilancio è fondamentale per il corretto funzionamento del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione. La disponibilità periodica di dati di bilancio aggiornati ed affidabili è la chiave per un monitoraggio corretto e tempestivo che a sua volta consenta la pronta adozione di provvedimenti nel caso di un andamento sfavorevole del bilancio o della situazione economica generale. Un elemento cruciale per garantire la qualità dei dati di bilancio è la trasparenza, che presuppone che tali dati debbano essere periodicamente disponibili al pubblico.

(5)

Per quanto riguarda le statistiche, il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, sulle statistiche europee 1 ha istituito un quadro legislativo per la produzione di statistiche europee ai fini dell'elaborazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche dell'Unione. Tale regolamento ha altresì fissato i principi inerenti allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, vale a dire indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, fornendo definizioni precise di ciascuno di questi principi. Il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni2 ha rafforzato il potere della Commissione di verificare i dati statistici utilizzati per la procedura per i disavanzi eccessivi.

(5 bis) Per accrescere la fiducia nelle statistiche europee e garantire l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali, gli Stati membri dovrebbero continuare ad impegnarsi con determinazione nell'attuare il regolamento (CE) n. 223/2009, in particolare i principi statistici quali stabiliti nel codice delle statistiche europee, approvato dalla Commissione nella raccomandazione del 25 maggio 2005 sull'indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che le autorità statistiche nazionali dispongano dell'autonomia necessaria in materia di assegnazioni di bilancio, pubblicazione di informazioni statistiche e di una procedura trasparente per la nomina ed il licenziamento dell'alta dirigenza. Inoltre, le Corti dei conti nazionali dovrebbero disporre dello stesso livello di indipendenza GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

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sul piano professionale, al fine di garantire la piena affidabilità delle segnalazioni a livello europeo. (6)

Le definizioni dei termini "pubblico", "disavanzo" e "investimento" sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC), sostituito dal Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità (adottato mediante regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul Sistema europeo dei conti regionali e nazionali nella Comunità1 - "SEC 95").

(7)

Previsioni macroeconomiche e di bilancio distorte e irrealistiche possono ostacolare considerevolmente l'efficacia della programmazione di bilancio e di conseguenza mettere a repentaglio l'impegno in materia di disciplina di bilancio; la trasparenza e la convalida delle metodologie previsionali dovrebbero aumentare notevolmente la qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio utilizzate per la programmazione di bilancio.

(8)

Per la Commissione e gli Stati membri, un elemento cruciale per garantire l'uso di previsioni realistiche per la conduzione delle politiche di bilancio è la trasparenza, che deve comportare la pubblicazione e la disponibilità pubblica non soltanto delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali, ma anche delle metodologie, delle ipotesi e dei parametri sui quali tali previsioni si basano.

(9)

Scenari alternativi e il loro impatto sulle proiezioni di bilancio integrano lo scenario macroeconomico centrale e consentono di analizzare come evolverebbero le variabili di bilancio in caso di ipotesi economiche diverse e riducono pertanto notevolmente il rischio che la disciplina di bilancio sia messa a repentaglio da errori di previsione.

(10)

Le previsioni della Commissione e la comunicazione dei modelli che hanno permesso di formularle offrono agli Stati membri un utile termine di riferimento per il loro scenario centrale, che consente loro di valutare le previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio, sebbene la misura in cui ci si può attendere che gli Stati membri tengano conto delle previsioni della Commissione varia a seconda della tempistica dell'elaborazione delle previsioni e della comparabilità delle metodologie e delle ipotesi per le previsioni. Le previsioni di altri organismi indipendenti, a livello nazionale o internazionale possono fornire utili parametri di riferimento.

(10 bis) Se le previsioni della Commissione forniscono un quadro significativamente più accurato dell'attività economica reale rispetto a quello degli Stati membri la cui moneta è l'euro, tali Stati membri dovrebbero essere tenuti ad usare le previsioni della Commissione quale base per la propria pianificazione di bilancio. (10 ter) Divergenze significative tra le previsioni degli Stati membri e quelle della Commissione dovrebbero essere spiegate in dettaglio nei programmi di stabilità e convergenza istituiti in conformità del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche 2. 1

GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

2

GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

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(10 quater) Tenuto conto dell'interdipendenza tra i bilanci, le entrate e le spese degli Stati membri ed il bilancio dell'Unione, in particolare per quanto riguarda il cofinanziamento dei progetti, le previsioni del bilancio dell'Unione dovrebbero essere predisposte conformemente ad un livello di trasparenza simile a quello richiesto agli Stati membri. A tal fine, il bilancio dell'Unione dovrebbe essere analizzato accanto ai bilanci degli Stati membri durante il semestre europeo. (10 quinquies) Un accordo fra la Commissione e ciascuno degli Stati membri sulla metodologia di previsione e sulla gamma di ipotesi (assumptions) utilizzate per formulare proiezioni di bilancio potrebbe garantire la trasparenza e la chiarezza delle previsioni fatte dagli Stati membri. In tal modo si eviterebbero scenari macrofinanziari conflittuali corroborando la validità delle previsioni utilizzate per la programmazione di bilancio. (11)

La qualità delle previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali risulterebbe migliorata, se tali previsioni fossero sottoposte ad audit da parte di un organismo pubblico indipendente nella fase di programmazione. Un audit completo comprende l'esame delle ipotesi economiche, il raffronto con le previsioni preparate da altre istituzioni e la valutazione dell'attendibilità delle previsioni passate.

(12)

Considerato che, come si è rilevato in alcuni Stati membri, quadri di bilancio nazionali basati sulle regole servono a promuovere la disciplina di bilancio degli Stati membri, regole di bilancio nazionali solide che siano compatibili con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione devono essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza dei bilanci. Le regole di bilancio sono verosimilmente più efficaci se stabilite a livello nazionale, per tenere conto degli interessi nazionali e garantire la titolarità delle stesse. Le migliori prassi suggeriscono che le regole di bilancio dovrebbero evitare una prospettiva troppo rivolta al passato, che potrebbe non tenere conto in modo adeguato delle spese o delle entrate una tantum e pertanto potrebbe non fornire un'indicazione accurata dei comportamenti futuri. Regole di bilancio solide devono prevedere obiettivi chiaramente definiti nonché i meccanismi per un monitoraggio effettivo e tempestivo. In aggiunta, l'esperienza politica ha dimostrato che le regole numeriche funzionano effettivamente solo se la mancata osservanza produce conseguenze, anche se si tratta solo di costi sul piano della reputazione.

(12 bis) Un organismo indipendente o un'istituzione attiva nel settore della politica di bilancio possono svolgere un ruolo prezioso in relazione all'attuazione delle politiche di bilancio offrendo le proprie competenze e garantendo trasparenza e credibilità. Tali organismi pubblici indipendenti possono, tra l'altro, fornire previsioni macroeconomiche e di bilancio ed eseguirne l'audit, valutare la posizione del governo di uno Stato membro in materia di politica fiscale nonché il conseguimento degli obiettivi annunciati di politica fiscale, anche monitorando il rispetto di regole di bilancio numeriche nazionali. (12 ter) Gli Stati membri la cui moneta è l'euro dovrebbero garantire di disporre di un istituto fiscale che verifichi, tra l'altro, la conformità con le loro regole di bilancio, inclusa l'eventuale attivazione di una clausola di salvaguardia.

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(12 quater) Il numero di casi specifici in cui è ammessa l'inosservanza temporanea delle regole di bilancio numeriche deve essere limitato. (12 quinquies) Le clausole di salvaguardia che consentono una deroga temporanea alle regole nazionali di bilancio fanno riferimento a circostanze economiche gravi ed eccezionali e a fattori attenuanti ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/97, secondo quanto indicato nel regolamento (UE) n. …/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. (13)

Occorre che gli Stati membri e l'Unione europea evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero essere concentrati in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi. Le regole di bilancio numeriche devono integrare l'obiettivo di rafforzare il controllo della spesa pubblica.

(14)

La programmazione di bilancio nazionale può essere coerente sia con la parte preventiva che con la parte correttiva del patto di stabilità e crescita solo se adotta una prospettiva pluriennale e mira in particolare al raggiungimento degli obiettivi di bilancio a medio termine. I quadri di bilancio a medio termine sono fondamentali per garantire che i quadri di bilancio degli Stati membri siano coerenti con la normativa dell'Unione. Nello spirito del regolamento (CE) n. 1466/97 e del regolamento (CE) n. 1467/97 del 7 luglio 1997 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi 1, la parte preventiva e la parte correttiva del patto di stabilità e crescita non debbono essere considerate separatamente l'una dall'altra.

(14 bis) Il Consiglio europeo ha adottato nel marzo e nel giugno 2010 la strategia UE 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva caratterizzata da elevati livelli di occupazione, e ha inteso basarla su un più forte coordinamento delle politiche economiche. Pertanto, visto che la governance economica pone il debito pubblico su un piede di parità con il deficit, i quadri di bilancio a medio termine devono anch'essi contribuire ad alleviare l'onere che grava sulle generazioni future. (15)

Sebbene l'approvazione della legislazione di bilancio annuale sia il passo fondamentale di un processo di bilancio nel corso del quale vengono adottate negli Stati membri importanti decisioni in materia di bilancio, la maggior parte delle misure finanziarie hanno implicazioni sul bilancio che vanno ben oltre il ciclo di bilancio annuale. Una prospettiva annuale non costituisce pertanto una base sufficiente per la conduzione di politiche di bilancio. Per incorporare la prospettiva finanziaria pluriennale del quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, occorre che la programmazione della legislazione di bilancio annuale si basi su una programmazione di bilancio pluriennale derivante dal quadro di bilancio a medio termine, entro l'orizzonte temporale per il quale i parlamenti nazionali possono impegnarsi.

(15 bis) Tenuto conto del principio di attribuzione che delimita le competenze dell'Unione ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, l'instaurazione di un quadro GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.

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finanziario a medio termine e l'adozione della programmazione di bilancio pluriennale lascia impregiudicata la facoltà dei nuovi governi eletti nel periodo interessato dalla programmazione di modificare le scelte programmatiche precedentemente adottate, perché riflettano le loro priorità. Tuttavia tali priorità dovrebbero essere soggette ai vincoli dell'articolo 126 del TFUE. (16)

Le disposizioni del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal trattato ed in particolare il patto di stabilità e crescita si applicano all'amministrazione pubblica nel suo insieme, che comprende i sottosettori amministrazione centrale, amministrazioni di Stati federati, amministrazioni locali ed enti di previdenza e assistenza sociale, come definiti nel regolamento (CE) n. 2223/96. Le disposizioni degli Stati membri nell'ambito del quadro di sorveglianza dei bilanci istituito dal TFUE, ed in particolare del patto di stabilità e crescita, vanno adeguati ai principi contabili internazionali applicabili al settore pubblico.

(17)

Un numero significativo di Stati membri ha registrato un consistente decentramento in materia di bilancio, con la devoluzione di poteri di bilancio ad amministrazioni subnazionali. Il ruolo spettante a tali amministrazioni subnazionali nel garantire il rispetto del patto di stabilità e crescita è quindi notevolmente cresciuto e occorre prestare particolare attenzione a garantire che tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano debitamente coperti dagli obblighi e dalle procedure previste nei quadri di bilancio nazionali, soprattutto ma non esclusivamente negli Stati membri più decentrati.

(18)

Per promuovere efficacemente la disciplina di bilancio e la sostenibilità delle finanze pubbliche, occorre che i quadri di bilancio riguardino tali finanze nella loro totalità. Per questa ragione è opportuno un reporting trasparente sulle operazioni di fondi e organismi fuori bilancio che hanno un impatto immediato o a medio termine sulle posizioni di bilancio degli Stati membri. Il loro impatto atteso o potenziale sui saldi di bilancio statale e sul debito pubblico deve essere esplicitamente considerato nei quadri di bilancio a medio termine.

(18 bis) La Commissione dovrebbe valutare continuamente l'attuazione della presente direttiva. Si dovrebbero individuare e condividere le migliori prassi, specie per quanto riguarda la configurazione ed il ruolo degli istituti fiscali indipendenti. (18 ter) La finalità e i contenuti della presente direttiva richiedono una trasposizione nazionale quanto più vicina possibile al testo della direttiva stessa. Questo principio, valido per tutti gli Stati membri, lo è ancora di più per gli Stati membri partecipanti. (18 quater) Occorre che gli Stati membri della zona euro implementino nei rispettivi quadri di bilancio nazionali una serie di elementi oltre a quelli contenuti nella direttiva per la generalità degli Stati membri. È opportuno che un capitolo contenente disposizioni specifiche per gli Stati membri della zona euro preveda i due elementi seguenti: processi di bilancio top-down e istituti indipendenti specializzati in politica finanziaria e incaricati di svolgere un'azione indipendente di monitoraggio, analisi, valutazione e previsione. Gli Stati membri non appartenenti alla zona euro saranno liberi di incorporare tutti questi elementi aggiuntivi o un certo numero di essi nei quadri di bilancio nazionali. RR\866705IT.doc

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(18 quinquies) Lasciando impregiudicati i diritti e gli obblighi in virtù del TFUE, gli Stati membri la cui valuta non è l'euro dovrebbero godere del diritto di applicare la legislazione in materia di governance economica. (19)

Poiché l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire il rispetto uniforme della disciplina di bilancio come richiesto dal trattato, non può essere realizzato in modo sufficiente dagli Stati membri e può quindi essere realizzato meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I Oggetto e definizioni

Articolo 1 Oggetto La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l'osservanza degli obblighi degli Stati membri in relazione ai disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del TFUE, avuto riguardo ai connessi protocolli, incluso il protocollo 15.

Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di "pubblico", "disavanzo" e "investimento" di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegata ai trattati. Si applica, inoltre, la seguente definizione: a) "Stati membri partecipanti": gli Stati membri la cui moneta è l'euro; b) "Stati membri con deroga": gli Stati membri che non sono Stati membri partecipanti; c) "quadro di bilancio": serie di disposizioni, procedure e istituzioni inerenti alla conduzione delle politiche di bilancio dell'amministrazione pubblica, in particolare: i)

sistemi di contabilità di bilancio e segnalazione statistica;

ii)

regole e procedure riguardanti la preparazione delle previsioni per la programmazione di bilancio;

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iii)

regole di bilancio numeriche nazionali che allineano la conduzione della politica di bilancio con i rispettivi obblighi di uno Stato membro ai sensi del TFUE, espresse sotto forma di un indicatore sintetico dei risultati di bilancio, come il disavanzo pubblico, il fabbisogno, il debito o uno dei relativi componenti principali;

iv)

procedure di bilancio comprendenti le regole procedurali che sono alla base di tutte le fasi del processo di bilancio;

v)

i quadri di bilancio a medio termine vale a dire una serie specifica di procedure di bilancio nazionali che estendono l'orizzonte per la formazione della politica di bilancio oltre il calendario del bilancio annuale, compresa la fissazione delle priorità politiche e degli obiettivi di bilancio a medio termine;

vi)

dispositivi di monitoraggio, analisi, valutazione e convalida, condotti in modo indipendente e intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, compreso tra l'altro il mandato di uffici o istituti indipendenti specializzati in politica finanziaria o istituzioni operanti nel settore della politica di bilancio;

vii)

meccanismi e regole che disciplinano le relazioni in materia di bilancio tra le autorità pubbliche dei sottosettori dell'amministrazione pubblica. Articolo 2 bis Stati membri con deroga

Uno Stato membro con deroga può applicare le norme applicabili agli Stati membri partecipanti stabilite dalla presente direttiva e, in tal caso, è tenuto a notificarlo alla Commissione. La comunicazione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Lo Stato membro interessato è considerato Stato membro partecipante ai fini del presente regolamento a decorrere dal giorno successivo a detta pubblicazione.

CAPO II Contabilità e statistiche

Articolo 3 1.

Onde garantire un reporting tempestivo e accurato dei dati annuali e trimestrali basati sul "Sistema europeo di conti economici integrati" (SEC) e previsti dal "programma di trasmissione SEC", gli Stati membri si dotano di sistemi di contabilità pubblica che applichino i principi della contabilità per competenza e coprano in modo completo e uniforme tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica definiti dal regolamento (CE) n. 2223/96 (SEC 95). Detti sistemi ▌sono soggetti a controlli e audit indipendenti.

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1 bis. Oltre ad ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri partecipanti assicurano che i loro sistemi di contabilità pubblica siano soggetti a controlli e ad audit indipendenti. 1 ter. Gli Stati membri procedono all'adozione dei principi contabili internazionali per il settore pubblico entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva. 1 quater. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza professionale degli uffici statistici nazionali – in linea con il Codice delle statistiche europee di cui al regolamento (CE) n. 223/2009 – e delle Corti dei conti nazionali, in linea con il regolamento (CE) n. 479/2009, concernente la qualità dei dati statistici nel contesto delle procedure per i disavanzi eccessivi. A tal fine sono fissati i seguenti requisiti minimi:

2.

a)

procedure di assunzione e licenziamento trasparenti e non legate all'esito delle elezioni politiche;

b)

assegnazione annuale degli stanziamenti di bilancio;

c)

data di pubblicazione dei dati statistici da fissare con almeno un anno di anticipo.

Gli Stati membri assicurano che i dati di bilancio di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica siano disponibili al pubblico tempestivamente e regolarmente. Gli Stati membri pubblicano in particolare: a)

i dati sulla contabilità di cassa (o dati equivalenti di contabilità pubblica se i dati sulla contabilità di cassa non sono disponibili) con le seguenti frequenze: – con frequenza mensile per i fondi dell'amministrazione centrale, del governo dello Stato e degli enti di previdenza sociale con ciascun sottosettore indicato separatamente, prima della fine del mese seguente pertinente, e – con frequenza trimestrale per le amministrazioni locali e altri fondi fuori bilancio, entro un mese dalla fine del trimestre pertinente.

b)

una tavola di riconciliazione dettagliata in cui figurano gli elementi di transizione tra i dati sulla contabilità di cassa e i dati basati sul SEC-95.

CAPO III Previsioni

Articolo 4 1.

Gli Stati membri assicurano che la programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più

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aggiornate, fra cui vanno ricomprese le previsioni nazionali quando sono più recenti delle previsioni della Commissione. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono preparate tenendo opportunamente conto delle previsioni della Commissione e di altri organismi indipendenti. Viene eseguito un confronto in relazione alle previsioni della Commissione, e le divergenze significative tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono giustificate, in particolare se il livello o la crescita di variabili esogene con effetti macroeconomici transfrontalieri significativi si discostano notevolmente dai valori riportati nelle previsioni della Commissione. 1 bis. La Commissione rende pubbliche le metodologie, le ipotesi (assumptions) e i parametri che supportano le sue previsioni macroeconomiche e di bilancio. 1 ter. Nell'assistere uno Stato membro nella preparazione delle sue previsioni di bilancio, la Commissione fornisce le previsioni relative alle spese e alle entrate dell'Unione per il periodo di tempo equivalente. 2.

Le previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio comprendono scenari macroeconomici alternativi che consentono di esaminare l'andamento delle variabili di bilancio in condizioni economiche diverse. La gamma di scenari alternativi utilizzati nelle previsioni macroeconomiche e di bilancio dipende dall'attendibilità delle previsioni passate e tiene conto degli effetti degli squilibri macroeconomici, qualora questi siano stati rilevati come previsto dal regolamento (UE) n. … /2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del … sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici.

3.

Prima di elaborare le previsioni macroeconomiche e di bilancio uno Stato membro e la Commissione possono scegliere di conseguire un accordo sulla metodologia di previsione e la gamma di ipotesi (assumptions) da prendere in considerazione. Gli Stati membri specificano l'istituzione incaricata di elaborare le previsioni e rendono pubbliche le previsioni macroeconomiche e di bilancio ufficiali preparate per la programmazione di bilancio, comprese le metodologie, le ipotesi ed i parametri alla base di tali previsioni.

4.

Gli Stati membri prevedono un audit periodico, compresa la valutazione ex post delle proprie previsioni passate, delle previsioni macroeconomiche e di bilancio per la programmazione di bilancio da parte di organismi indipendenti. I risultati dell'audit sono pubblicati senza indugio e di essi si terrà opportunamente conto per le future previsioni macroeconomiche e di bilancio. Oltre ad ottemperare a tali obblighi, gli Stati membri partecipanti provvedono a che la loro performance storica in fatto di previsioni sia sottoposta a un audit indipendente eseguito da un istituto pubblico indipendente. L'audit va condotto una volta l'anno. I risultati dell'audit indipendente sono resi pubblici.

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4 bis. I livelli di debito e di deficit degli Stati membri e il loro andamento sono pubblicati da Eurostat con periodicitĂ almeno trimestrale. 4 ter. Se, per tre anni consecutivi, le previsioni della Commissione offrono un quadro molto piĂš preciso dell'attivitĂ economica reale rispetto a quello fornito dagli Stati membri partecipanti, questi ultimi sono tenuti, previa decisione del Consiglio in tal senso, a basare la propria pianificazione di bilancio sulle previsioni della Commissione o di ricorrere alle previsioni di organismi nazionali indipendenti. Il Consiglio controlla la situazione e revoca qualsiasi decisione adottata ai sensi del primo comma qualora ritenga che lo Stato membro presenti previsioni adeguate che rispondono ai requisiti del presente articolo.

CAPO IV Appropriazione nazionale – Regole di bilancio numeriche nazionali

Articolo 5 Gli Stati membri si dotano di regole di bilancio numeriche nazionali vincolanti che promuovano effettivamente l'osservanza, nel corso di un quadro pluriennale, dei rispettivi obblighi derivanti dal TFUE, e relativi protocolli, nel settore della politica di bilancio. Tali regole includono in particolare: a)

il rispetto dei principi relativi al disavanzo e al debito fissati conformemente al trattato;

b)

l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi differenziati di bilancio a medio termine.

Articolo 6 Fatte salve le disposizioni del trattato relative al quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, le regole di bilancio numeriche nazionali per gli Stati membri con deroga specificano i seguenti elementi: a)

la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;

b)

il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole, ad esempio da parte di organismi, uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

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c)

le conseguenze in caso di mancata osservanza, che dovranno comportare un chiaro costo politico e finanziario per le autorità inadempienti, come sanzioni per le autorità incaricate di svolgere i compiti.

Articolo 6 bis Fatte salve le disposizioni del TFUE relative al Quadro di sorveglianza dei bilanci dell'Unione, le regole di bilancio numeriche nazionali per gli Stati membri partecipanti disciplinano i seguenti aspetti: a)

la definizione degli obiettivi e l'ambito di applicazione delle regole;

b)

il controllo effettivo e tempestivo dell'osservanza delle regole da parte di organismi o istituti indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

c)

le conseguenze in caso di mancata osservanza, che dovranno comportare un chiaro costo politico e finanziario per le autorità inadempienti, come sanzioni per le autorità incaricate di svolgere i compiti.

Articolo 7 La legislazione di bilancio annuale degli Stati membri riflette i vincoli imposti dalle loro regole di bilancio numeriche nazionali in vigore.

CAPO V Quadri di bilancio a medio termine

Articolo 8 1.

Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine efficace e sottoposto ad analisi competente, che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio di almeno quattro anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

2.

I quadri di bilancio a medio termine includono procedure per stabilire quanto segue: a)

obiettivi di bilancio pluriennali globali e trasparenti in termini di disavanzo, debito e spesa pubblica nonché qualsiasi altro indicatore di bilancio sintetico, assicurando che essi siano conformi alle regole di bilancio in vigore in virtù del capo IV,

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3.

b)

proiezioni dettagliate di ogni voce di spesa e di entrata importante, suddivise per sottosettore dell'amministrazione pubblica, per l'esercizio di bilancio in corso ed oltre, a politiche invariate e non;

c)

le priorità a medio termine dell'amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante e per sottosettore dell'amministrazione pubblica, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni a politiche invariate e non;

c bis)

un parere su come le misure proposte incideranno sulla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Le proiezioni adottate nell'ambito dei quadri di bilancio a medio termine sono basate su proiezioni macroeconomiche e di bilancio realistiche come previsto al capo III.

Articolo 9 La legislazione di bilancio annuale è conforme alle disposizioni derivanti dal quadro di bilancio a medio termine. Nello specifico, le proiezioni delle entrate e delle spese e le priorità derivanti dal quadro di bilancio a medio termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2 costituiscono la base per la preparazione del bilancio annuale. Qualsiasi scostamento da tali disposizioni è debitamente giustificato.

Articolo 9 bis La presente direttiva non osta a che ogni governo neoeletto possa aggiornare il quadro di bilancio a medio termine per riflettere le sue nuove priorità programmatiche, a condizione che: a)

il rapporto debito/PIL si riduca in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato;

b)

la situazione di bilancio rispetti la tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi di medio termine definiti a norma del regolamento (CE) n. 1466/97.

Gli Stati membri evidenziano le differenze rispetto al precedente quadro di bilancio a medio termine.

CAPO VI Trasparenza delle finanze pubbliche e portata globale dei quadri di bilancio

Articolo 10 Gli Stati membri assicurano che tutte le misure adottate per conformarsi ai capi II, III e IV si PE454.691v02-00

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applichino in modo coerente a tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica. Ciò presuppone in particolare l'uniformità delle norme e procedure contabili, calendari per la pubblicazione dei dati nonché l'integrità dei sistemi di raccolta e elaborazione dati sottostanti.

Articolo 11 Gli Stati membri istituiscono meccanismi appropriati per il coordinamento tra tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica tali da garantire una copertura uniforme di tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica nella programmazione di bilancio e nella preparazione delle previsioni di bilancio e per l'istituzione di una programmazione pluriennale come previsto in particolare nel quadro di bilancio pluriennale.

Articolo 12 1.

Le regole numeriche di bilancio devono essere definite in modo da garantire che gli obiettivi finanziari coprano tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica e siano in linea con gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del patto di stabilità e di crescita.

2.

Per promuovere la responsabilità di bilancio, occorre stabilire chiaramente le competenze di bilancio delle autorità pubbliche nei diversi sottosettori dell'amministrazione pubblica. Articolo 13

1.

Tutte le operazioni di fondi ed organismi fuori bilancio sono integrate nel processo di bilancio regolare. Ciò comporta l'inclusione di informazioni dettagliate su questi fondi ed operazioni nella documentazione di bilancio standard distribuita per la programmazione di bilancio, in particolare ai fini della discussione del quadro di bilancio a medio termine e della legislazione di bilancio annuale.

2.

Gli Stati membri pubblicano informazioni dettagliate circa l'impatto sulle entrate del minor gettito dovuto alle detrazioni fiscali.

3.

Per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica, gli Stati membri pubblicano informazioni sulle attività e le passività potenziali che possono avere effetti consistenti sui bilanci pubblici, comprese le garanzie pubbliche, le partecipazioni al capitale, la proprietà pubblica inclusa la proprietà immobiliare, i crediti vivi e deteriorati e le attività e passività derivanti dalla gestione delle imprese pubbliche, indicandone l'entità.

CAPO VI bis Disposizioni specifiche per gli Stati membri partecipanti

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Articolo 13 bis 1.

In aggiunta a e fermi restando gli obblighi cui sono soggetti ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri partecipanti incorporano nei rispettivi quadri di bilancio: a) un approccio consolidato, ossia un approccio di bilancio che, partendo da un accordo sul livello totale netto della spesa, distribuisca i budget fra i vari ministeri, agenzie governative, fondi fuori bilancio, amministrazioni locali o regionali in modo da contribuire al rispetto consolidato dei limiti netti di spesa; b) un istituto od organismo indipendente attivo nel settore della politica di bilancio, incaricato di svolgere attività indipendenti di monitoraggio, analisi, valutazione e previsione in tutte le aree della politica fiscale interna suscettibili di incidere sull'osservanza da parte dello Stato membro della zona euro degli obblighi che gli incombono ai sensi degli articoli 121 e 126 del TFUE e in virtù di ogni provvedimento legislativo adottato a norma di detti articoli o dell'articolo 136 del TFUE.

2.

In aggiunta a e fermi restando gli obblighi cui sono soggetti ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri che beneficiano di una deroga possono incorporare nei rispettivi quadri di bilancio su base volontaria uno o più fra gli elementi sopra indicati, secondo la procedura di cui all'articolo 2 bis.

CAPO VII Disposizioni finali

Articolo 14 1.

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 2012. Gli Stati membri partecipanti mettono in vigore i requisiti della presente direttiva introducendo o modificando la pertinente legislazione nazionale entro il 31 dicembre 2013. Tutti gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e forniscono una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

1 bis. Onde chiarire gli obblighi rispettivi degli Stati membri in base al TFUE e ai Protocolli, gli articoli 5, 6 e 7 della presente direttiva si applicano a quegli Stati membri che hanno adottato l'euro o che, con la loro adesione all'ERM II, manifestano l'intenzione di farlo. Gli altri Stati membri possono decidere di divenire

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destinatari delle disposizioni della direttiva, notificandolo alla Commissione tre mesi prima della sua entrata in vigore o successivamente, con un preavviso di tre mesi. 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 14 bis

Tre anni dopo la data di recepimento di cui all'articolo 14, la Commissione pubblica una relazione intesa a valutare l'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. La relazione valuta, tra l'altro, l'efficacia dei seguenti elementi: a) l'obbligo per tutti i sottosettori dell'amministrazione pubblica di fornire dati di bilancio elaborati secondo il principio della contabilitĂ di cassa; b)

l'accuratezza delle previsioni macroeconomiche alla luce della valutazione ex post;

c)

i contenuti e l'efficacia delle regole di bilancio numeriche;

d)

l'organizzazione e l'efficacia degli istituti di analisi finanziaria;

e)

il livello generale di trasparenza delle finanze pubbliche.

Articolo 15 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a ,

Per il Consiglio Il presidente

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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Sharon Bowles Presidente Commissione per i problemi economici e monetari BRUXELLES

Oggetto:

Parere sulla base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE))

Signora Presidente, con lettera del 4 marzo 2011 ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento, di esprimersi sull'idonea base giuridica di varie proposte legislative alle quali sono stati presentati emendamenti di modifica della base giuridica in seno alla commissione che presiede, competente per il merito, e/o in sede di commissione per l'occupazione e gli affari sociali La commissione ha esaminato la questione nella riunione del 12 aprile 2011. Il pacchetto governance economica mira a rispondere all'esigenza di un maggior coordinamento e di una più stretta sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria. Il pacchetto è formato da sei proposte legislative. Le proposte sono analizzate separatamente nell'allegato. A fini di convenienza, le conclusioni della commissione quanto all'idonea base giuridica di ogni caso sono così stabilite: - Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici ((COM(2010) 527, 2010/0281 (COD)). L'unico obiettivo della proposta di regolamento è ampliare la procedura di sorveglianza economica prevista dall'articolo 121, paragrafo 6 del TFUE. Detta base giuridica risulta essere quindi la base idonea. - Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM (2010) 523 def, 2010/0277 (NLE)) L'obiettivo principale di questa proposta è incoraggiare la responsabilità fiscale stabilendo requisiti minimi per i quadri di bilancio degli Stati membri e garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi. La base giuridica proposta dalla Commissione, cioè il terzo comma dell'articolo 126, paragrafo 14 del TFUE, risulta opportuna. PE454.691v02-00

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- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (COM (2010) 526 def, 2010/0280 (COD)) La proposta mira a garantire un rafforzato coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. L'articolo 121, paragrafo 6 del TFUE costituisce l'idonea base giuridica della proposta. - Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (COM (2010) 522 def, 2010/0276 (CNS)) Alla luce del fatto che il principale obiettivo della proposta è stabilire le norme dettagliate da seguire nell'applicazione della procedura per i disavanzi eccessivi, l'unica base giuridica idonea è l'articolo 126, paragrafo 14 del TFUE. - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nell'area dell'euro (COM (2010)0524, 2010/0278(COD)) Si ritiene che l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE, costituisca l'idonea base giuridica. - Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio sulle misure esecutive per la correzione degli squilibri macroeconomici eccessivi nell'area dell'euro ((COM 2010) 525, 2010/0279 (COD)) Considerato l'obiettivo della proposta, che mira a rafforzare l'efficace correzione degli squilibri macroeconomici nell'area dell'euro, l'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE, costituisce l'idonea base giuridica. Nella riunione del 12 aprile 2011 la commissione giuridica ha approvato, all'unanimità1, le raccomandazioni sopra indicate. Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

Klaus-Heiner Lehne

Erano presenti al momento della votazione finale: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Evelyn Regner (vicepresidente), Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Christian Engström, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Angelika Niebler, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka. 1

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Allegato Oggetto: Base giuridica della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM (2010) 523 def., 2010/0277 (NLE)) Il pacchetto riguardante la governance economica è formato da sei proposte volte a rafforzare il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche nell'Unione economica e monetaria (UEM) nell'ambito della Strategia Europa 2020 e del semestre europeo, un nuovo ciclo di sorveglianza che riunirà le procedure previste dal Patto di stabilità e crescita (PSC) e dagli indirizzi di massima per le politiche economiche. Due proposte trattano della procedura per i disavanzi eccessivi, ognuna delle quali è basata sull'articolo 126 paragrafo 14 del TFUE. Quattro proposte trattano della procedura di sorveglianza multilaterale e si basano sull'articolo 121, paragrafo 6; due di esse si basano sull'articolo 121, paragrafo 6, in combinato disposto con l'articolo 136 del TFUE. Tali proposte giungono in risposta alle carenze dell'attuale sistema, messe in evidenza dalla crisi economica e finanziaria globale. Come sottolineato dalla Commissione nella sua relazione "Vi è un ampio consenso sul fatto che sia urgente rafforzare il quadro dell'UEM per consolidare la stabilità macroeconomica e la sostenibilità delle finanze pubbliche, che sono condizioni preliminari per una crescita durevole della produzione e dell'occupazione" 1. Le proposte fanno seguito a due comunicazioni2 della Commissione e ad un accordo del Consiglio europeo del giugno 2010 sull'esigenza di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Il pacchetto in materia di governance economica è stato presentato il 29 settembre 2010. La proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri è attualmente all'esame della commissione per i problemi economici e monetari, il cui relatore è Vicky Ford. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali è consultata per parere (relatore per parere: Davide Casa). Il Parlamento europeo agisce nell'ambito della procedura di consultazione. Alcuni emendamenti presentati in sede di commissione per l'occupazione e gli affari sociali mirano a modificare la base giuridica, da un'unica base costituita dall'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, ad una duplice base costituita dall'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 121 del TFUE. Il Servizio giuridico è stato invitato ad esprimere un parere giuridico sulla base giuridica della direttiva sul quadro finanziario. Dopo avere esaminato la base giuridica presentata dalla Commissione e tenuto conto degli obiettivi della proposta (garantire che gli obiettivi del quadro di coordinamento di bilancio dell'UEM si riflettano nel quadro dei bilanci nazionali), il Servizio giuridico conclude che "in linea di principio la base giuridica risulta adeguata"3. Relazione contenuta nella proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. 2 Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche, in data 12 maggio 2010; Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche per la stabilità, la crescita e l'occupazione - Strumenti per una più forte governance UE, in data 30 giugno 2010. 3 Parere giuridico formulato dal Servizio giuridico con lettera in data 15.12.2010. 1

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Antefatti La relazione della Commissione delinea le azioni previste dalla sua nuova serie di proposte: (1) migliorare le disposizioni del Patto di stabilità e crescita alla luce dell'esperienza, non da ultimo della crisi; (2) dotarlo di strumenti più efficaci per imporne il rispetto; (3) integrarlo con disposizioni sui quadri fiscali nazionali. Come enunciato nella relazione della Commissione, la direttiva mira in particolare a specificare gli obblighi che le autorità nazionali devono rispettare per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 12 relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi. Lo stesso obiettivo è messo in evidenza nel considerando 1 del preambolo, mentre il considerando 12 sottolinea che "regole di bilancio nazionali solide che siano coerenti con gli obiettivi di bilancio a livello dell'Unione devono essere un pilastro del quadro rafforzato dell'Unione per la sorveglianza di bilanci". A tal fine, la proposta stabilisce disposizioni sulla trasparenza e il monitoraggio dei dati fiscali (articolo 3 del capo II concernente contabilità e statistiche), la pianificazione alla luce degli obiettivi a medio termine (articolo 8 del capo V) nonché la trasparenza delle finanze pubbliche (articoli da 10 a 13 del capo VI). Le basi giuridiche proposte Le basi giuridiche proposte per la proposta di direttiva sono le seguenti: Articolo 126, paragrafo 14, terzo comma, del TFUE Fatte salve le altre disposizioni del presente paragrafo, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni di detto protocollo. Articolo 121 del TFUE 1. Gli Stati membri considerano le loro politiche economiche una questione di interesse comune e le coordinano nell'ambito del Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'articolo 120. 2. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, elabora un progetto di indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, e ne riferisce le risultanze al Consiglio europeo. Il Consiglio europeo, deliberando sulla base di detta relazione del Consiglio, dibatte delle conclusioni in merito agli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione. Sulla base di dette conclusioni, il Consiglio adotta una raccomandazione che definisce i suddetti indirizzi di massima. Il Consiglio informa il Parlamento europeo in merito RR\866705IT.doc

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a tale raccomandazione. 3. Al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, il Consiglio, sulla base di relazioni presentate dalla Commissione, sorveglia l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 e procede regolarmente ad una valutazione globale. Ai fini di detta sorveglianza multilaterale, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell'ambito della loro politica economica, nonché tutte le altre informazioni da essi ritenute necessarie. 4. Qualora si accerti, secondo la procedura prevista al paragrafo 3, che le politiche economiche di uno Stato membro non sono coerenti con gli indirizzi di massima di cui al paragrafo 2 o rischiano di compromettere il buon funzionamento dell'unione economica e monetaria, la Commissione può rivolgere un avvertimento allo Stato membro in questione. Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, può rivolgere allo Stato membro in questione le necessarie raccomandazioni. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di rendere pubbliche le proprie raccomandazioni. Nel contesto del presente paragrafo, il Consiglio delibera senza tener conto del voto del membro del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione. Per maggioranza qualificata degli altri membri del Consiglio s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a). 5. Il presidente del Consiglio e la Commissione riferiscono al Parlamento europeo i risultati della sorveglianza multilaterale. Se il Consiglio ha reso pubbliche le proprie raccomandazioni, il presidente del Consiglio può essere invitato a comparire dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo. 6. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale di cui ai paragrafi 3 e 4. L'impostazione della Corte di giustizia In linea di principio, un atto deve fondarsi su un'unica base giuridica. Se l'esame della finalità e del contenuto di un atto comunitario dimostra che esso persegue un duplice scopo o che possiede una duplice componente, che rientra nell'ambito di diverse basi giuridiche e se uno di questi scopi o di queste componenti è identificabile come principale o preponderante, mentre l’altro è solo accessorio, l’atto deve fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dallo scopo o dalla componente principale o preponderante 1. Solo in via eccezionale, ove sia provato che l'atto persegue contemporaneamente più obiettivi tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, un atto siffatto dovrà basarsi sui diversi fondamenti giuridici di volta in volta pertinenti2. 1 2

Causa C-91/05, Commissione contro Consiglio [2008] Raccolta I-3651. Causa C-338/01, Commissione contro Consiglio [2004] Raccolta I-4829.

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Analisi delle basi giuridiche proposte L'articolo 126 fa parte del titolo VIII, capo 1 del TFUE. La disposizione stabilisce le tappe che la Commissione e il Consiglio devono seguire nell'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessi (PDE). Come indicato da questa procedura, il Consiglio e la Commissione sottopongono a monitoraggio i disavanzi nazionali e formulano raccomandazioni. L'articolo 126, paragrafo 14 prevede che il Consiglio adotti misure complementari alla PDE. In base al terzo comma di detta disposizione, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, precisa le modalità e le definizioni per l'applicazione delle disposizioni del protocollo n. 12. L'articolo 121 del TFUE si concentra sul coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri. Esso consente al Consiglio di elaborare gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e di mettere in atto una procedura di sorveglianza multilaterale basata sulle relazioni della Commissione. In base all'articolo 121, paragrafo 4, se uno Stato membro non ottempera alla raccomandazione del Consiglio prevista al paragrafo 3, può essere rivolto un avvertimento allo Stato membro in questione. Il paragrafo 6 consente di adottare misure secondo la procedura legislativa ordinaria al fine di adottare le modalità della procedura di sorveglianza multilaterale. Ne consegue che, mentre l'articolo 126, paragrafo 14 si concentra chiaramente sull'applicazione di norme per l'applicazione della procedura relativa ai disavanzi eccessivi, l'articolo 121 copre un settore più ampio di competenza all'interno dell'espressione "indirizzi di massima per le politiche economiche". Come abbiamo visto, la Corte di giustizia riconosce che, qualora vi sia più di una possibile base giuridica per una determinata misura, di norma si dovrebbe utilizzare la base giuridica che corrisponde allo scopo preponderante della misura, a meno che eccezionalmente gli scopi della misura siano inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria rispetto all'altro. Nella fattispecie, occorre determinare se la proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri comporti molteplici obiettivi e, in tal caso, esaminare se tali obiettivi siano tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e indiretta rispetto all’altro, unica situazione che potrebbe giustificare una base giuridica molteplice. La relazione della Commissione stabilisce che la direttiva proposta "mira in particolare a specificare gli obblighi che le autorità nazionali debbono rispettare per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 3 del protocollo n. 12 dei trattati relativo alla procedura per i disavanzi eccessivi". Ai sensi dell'articolo 1 della proposta "la presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi". Ciò dimostra che l'unico scopo riconosciuto dalla proposta è di incoraggiare la responsabilità fiscale stabilendo requisiti minimi per i quadri nazionali e di garantire l'efficacia della procedura relativa ai disavanzi eccessivi. La base giuridica proposta dalla Commissione, l'articolo 126, paragrafo 14, risulta quindi adeguata. RR\866705IT.doc

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L'ulteriore analisi delle disposizioni della proposta avalla tale conclusione. L'articolo 3 stabilisce norme sulla trasparenza e il monitoraggio dei dati fiscali e l'articolo 4, nonchĂŠ gli articoli da 8 a 9, stabiliscono norme sulla pianificazione degli obiettivi di bilancio a medio termine; tutte queste disposizioni possono essere ritenute stabilire norme per l'applicazione del protocollo n. 12 relativo alla procedura sui disavanzi eccessivi. Conclusione e raccomandazione Alla luce delle considerazioni che precedono, risulterebbe che l'unica base giuridica idonea della proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri sia costituita dall'articolo 126, paragrafo 14, terzo comma del TFUE.

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21.3.2011 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (COM(2010)0523 – C7-0397/2010 – 2010/0277(NLE)) Relatore per parere: David Casa

BREVE MOTIVAZIONE Antefatti Il 29 settembre 2010 la Commissione ha presentato un pacchetto legislativo volto a rafforzare la governance economica nell'UE e nell'area euro: il pacchetto consta di sei proposte, quattro delle quali riguardano problematiche di bilancio, ivi compresa una revisione del Patto di stabilità e di crescita (PSC); le due restanti mirano invece all'identificazione e alla correzione degli squilibri macroeconomici emergenti nell'UE e nell'area euro. La proposta della Commissione è di incrementare la conformità degli Stati membri al PSC e di migliorare il coordinamento delle politiche di bilancio: conformemente al c.d. capitolo preventivo del PSC, viene modificato l'attuale regolamento (CE) n.1466/97 "per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche" affinché gli Stati membri perseguano politiche di bilancio "prudenti" in periodi di congiuntura economica favorevole accantonando le necessarie riserve per i periodi di congiuntura sfavorevole. In più vengono proposte, conformemente al c.d. capitolo correttivo, modifiche al regolamento (CE) n. 1467/97 sulla "attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi" per assicurare un più stretto monitoraggio dell'evoluzione del debito e parificare la stessa all'evoluzione del disavanzo. Ai fini di promuovere la responsabilità dei bilanci con requisiti minimi per i quadri fiscali nazionali e garantirne l'allineamento agli obblighi del Trattato, viene inoltre proposta una direttiva che introduca dei requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. A completamento delle modifiche ai capitoli del PSC, preventivo e correttivo, la Commissione ha altresì proposto di rafforzare i dispositivi volti a garantire il rispetto delle regole da parte degli Stati membri dell'area euro. RR\866705IT.doc

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Osservazioni Il presente progetto di parere si riferisce alla proposta della Commissione relativa ad una direttiva sui requisiti dei quadri di bilancio degli Stati membri. In linea di massima il relatore accoglie favorevolmente la proposta avanzata ai fini di migliorare con certezza i quadri fiscali nazionali ed incoraggiare, nel futuro, gli Stati membri a migliori decisioni in materia fiscale. Sono segnatamente richieste proposte volte al miglioramento della segnalazione statistica dei dati di bilancio per evitare che si ripeta quanto accaduto di recente in alcuni Stati membri. Le proposte di istituzione di uffici indipendenti per i bilanci, di norme fiscali nazionali e di un quadro pluriennale di programmazione del bilancio obbligatorio dovrebbero analogamente accrescere la stabilità dei bilanci. Nondimeno, il relatore reputa necessari determinati chiarimenti e talune variazioni, propone pertanto emendamenti che trattino i seguenti aspetti fondamentali: lo scopo complessivo della presente proposta dovrebbe presentare un chiaro nesso agli obiettivi globali dell'UE, in particolare alle disposizioni dell'articolo 9 del TFUE in materia di promozione di livelli di occupazione elevati, di garanzia di adeguata protezione sociale e di lotta all'esclusione sociale; ugualmente importante è l'istituzione delle norme proposte ai fini di migliorare con certezza i quadri di bilancio nazionali nell'ambito del semestre europeo del coordinamento della politica economica; i requisiti dei quadri di bilancio nazionali non dovrebbero limitarsi ad assicurare che la programmazione di bilancio negli Stati membri avvenga sulla base di previsioni realistiche, bensì garantire anche un idoneo livello di attenzione alla sostenibilità dei rispettivi sistemi di protezione sociale, ivi inclusi i sistemi sanitari e pensionistici. occorrerebbe altresì definire i requisiti dei quadri di bilancio nazionali in modo tale da incentivare gli Stati membri e concedere loro un margine di manovra per investimenti pubblici finalizzati allo sviluppo (ad esempio nell'istruzione e nella formazione) contribuendo così a conseguire gli obiettivi occupazionali e di crescita UE.

EMENDAMENTI La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 1 Testo della Commissione

Emendamento

(1) Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio PE454.691v02-00

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(1) Occorre trarre insegnamenti dalle esperienze fatte durante il primo decennio 26/35

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di funzionamento dell'unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell'Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, in particolare l'articolo 3.

di funzionamento dell'unione economica e monetaria. I recenti sviluppi economici hanno posto nuove sfide alla conduzione delle politiche di bilancio nell'Unione e hanno messo in evidenza in particolare la necessità di requisiti uniformi per quanto riguarda le regole e le procedure inerenti ai quadri di bilancio degli Stati membri. È in particolare necessario specificare che cosa debbono fare le autorità nazionali per rispettare le disposizioni del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, in particolare l'articolo 3 del TFUE, e per adempiere al loro impegno di attuare le strategie e gli obiettivi adottati dal Consiglio europeo.

Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo) Testo della Commissione

Emendamento (1 bis) Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo) Testo della Commissione

Emendamento (1 ter) Nella riunione del 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha adottato una nuova strategia per la crescita e l'occupazione, denominata Europa 2020, per consentire all'Unione di uscire più forte dalla crisi e di far progredire la sua

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economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. Il Consiglio europeo ha altresì deciso di varare il semestre europeo di coordinamento delle politiche, il 1 gennaio 2011, affinché gli Stati membri si avvantaggino di un coordinamento anticipato a livello di Unione e vi siano una vigilanza intensificata, e una valutazione immediata, dei provvedimenti in materia di bilancio e delle riforme strutturali di promozione della crescita e dell'occupazione. Emendamento 4 Proposta di direttiva Considerando 13 Testo della Commissione

Emendamento

(13) Occorre che gli Stati membri evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero aver luogo in periodi di congiuntura favorevole. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi.

(13) Occorre che gli Stati membri evitino le politiche di bilancio procicliche e gli sforzi di risanamento delle finanze pubbliche dovrebbero aver luogo in periodi di congiuntura favorevole. Nell'impegno per la stabilizzazione dei bilanci occorrerebbe altresì lasciare un margine di manovra, segnatamente per investimenti pubblici utili a conseguire gli obiettivi di crescita ed occupazione dell'Unione. Regole numeriche di bilancio ben definite consentono il raggiungimento di questi obiettivi.

Emendamento 5 Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo) Testo della Commissione

Emendamento (15 bis) L’esigenza di stabilire un legame più forte tra il patto di stabilità e crescita, gli strumenti macroeconomici, gli orientamenti integrati e i programmi nazionali di riforma, presentandoli in

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modo coerente, richiede una maggiore comparabilità dei bilanci nazionali in termini di spesa nelle diverse categorie attraverso un modello messo a punto dalla Commissione. Emendamento 6 Proposta di direttiva Articolo 1 Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare perché sia garantita l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi.

La presente direttiva stabilisce regole dettagliate riguardanti le caratteristiche che i quadri di bilancio degli Stati membri devono presentare per garantire la comparabilità dei bilanci nazionali e l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi nonché un adeguato monitoraggio del contributo che gli Stati membri apportano alla realizzazione degli obiettivi strategici da essi stabiliti.

Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 2 – comma 3 – lettera f Testo della Commissione

Emendamento

(f) dispositivi di analisi intesi a rafforzare la trasparenza degli elementi del processo di bilancio, compreso tra l'altro il mandato di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

(f) dispositivi di analisi intesi a rafforzare la trasparenza e la comparabilità degli elementi dell'elaborazione del bilancio e del processo di bilancio, compreso tra l'altro il mandato di uffici o istituzioni di bilancio nazionali indipendenti operanti nel settore della politica di bilancio;

Emendamento 8 Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1 Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che la RR\866705IT.doc

1. Gli Stati membri assicurano che la 29/35

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programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche che utilizzano le informazioni più aggiornate. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono preparate tenendo conto in modo appropriato delle previsioni della Commissione. Le differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono giustificate.

programmazione di bilancio si basi su previsioni macroeconomiche e di bilancio realistiche, che utilizzano le informazioni più aggiornate e tengono nella debita considerazione la sostenibilità dei propri sistemi di protezione sociale, ivi inclusi i sistemi sanitari e pensionistici. La programmazione di bilancio si basa sullo scenario macrofinanziario più probabile o su uno scenario più prudente che evidenzi nel dettaglio le deviazioni dallo scenario macrofinanziario più probabile. Le previsioni macroeconomiche e di bilancio sono preparate tenendo conto in modo appropriato delle previsioni della Commissione. Le differenze tra lo scenario macrofinanziario scelto e le previsioni della Commissione sono giustificate.

Emendamento 9 Proposta di direttiva Articolo 5 – lettera b Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi di bilancio a medio termine.

(b) l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio pluriennale, che comprende il rispetto degli obiettivi di bilancio a medio termine, tenendo tuttavia in considerazione l'articolo 9 del TFUE segnatamente in merito alla promozione di livelli di occupazione elevati, alla garanzia di adeguata protezione sociale e alla lotta all'esclusione sociale - e degli obiettivi di crescita ed occupazione dell'Unione.

Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

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Testo della Commissione

Emendamento -1. La Commissione mette a punto un modello che assicuri la comparabilità dei bilanci nazionali in termini di spesa nelle diverse categorie.

Emendamento 11 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

1. Tenendo conto del modello della Commissione, gli Stati membri istituiscono un quadro di bilancio a medio termine efficace che preveda l'adozione di un orizzonte di programmazione di bilancio di almeno tre anni per assicurare che la programmazione di bilancio nazionale segua una prospettiva di programmazione finanziaria pluriennale.

Emendamento 12 Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c Testo della Commissione

Emendamento

(c) le priorità a medio termine dell'amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante e per sottosettore dell'amministrazione pubblica, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate.

(c) le priorità a medio termine dell'amministrazione pubblica suddivise per voce di entrata e di spesa importante e per sottosettore dell'amministrazione pubblica, con l'indicazione di come viene realizzato l'aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine rispetto alle proiezioni basate sull'ipotesi di politiche invariate e come progredire verso il conseguimento degli obiettivi strategici stabiliti dal Consiglio europeo.

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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione

16.3.2011

Esito della votazione finale

+: –: 0:

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Regina Bastos, Edit Bauer, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Mara Bizzotto, Philippe Boulland, David Casa, Alejandro Cercas, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Sari Essayah, Richard Falbr, Ilda Figueiredo, Thomas Händel, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Liisa Jaakonsaari, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Rovana Plumb, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sven Giegold, Gesine Meissner, Antigoni Papadopoulou, Evelyn Regner

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Liam Aylward, Fiona Hall, Jacek Włosowicz

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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione

19.4.2011

Esito della votazione finale

+: –: 0:

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Burkhard Balz, Slavi Binev, Godfrey Bloom, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Hans-Peter Martin, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Alfredo Pallone, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marta Andreasen, Elena Băsescu, Saïd El Khadraoui, Carl Haglund, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Claudio Morganti, Andreas Schwab

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