http://www.isiao.it/asmara/documenti/1901-259

Page 1

360

CCLIX. REGIO

DECRETO portante concessioni di terreni nella colonia Eritrea a scopo edilizio.

30 luglio 1901. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno il5 ottobre 1901, n. 237)

VITTORIO EMANUELE In PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA M'AZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 10 luglio 1890, n. 7003, coi quali è data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreti reali alla emanazione delle leggi che regolino le con· dizioni della proprietà immobiliare nella colonia Eritrea; Viste le leggi 24 dicembre 1899, n. 460, 23 dicembre 1900, n. .442, e 30 giugno 190l, n. 266, che prorogano fino al 30 giugno 1902 le facoltà concesse al Governo del Re con la sopracitata legge lO luglio 1890; Ritenuta la convenienza di regolare con norme preCIse questa materia e particolarmente .la concessione nella colonia di terreni demaniali a scopo edilizio: Considerato come le concessioni a scopo edilizio nei centri abitati, oltre ad essere di piccolà entità, rivestono sempre una certa urgenza e debbono essere regolate da condizioni speciali, per riguardi igienici, edilizi e commerciali, i quali bene non si possono conoscere e stabilire dal Governo locale; Udito il parere del consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei ministri;


361

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. l. Nei centri abitati la facoltà di concedere terreni a scopo edilizio sia in proprietà assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea è conferita al Governo coloniale. Questo è autori?'zato a delegarla aI SUOI rappresentanti locali. Art. 2. In ciascun centro abitato, però, si deve prima co.mpilare un piano regolatore ed un regolamento edilizio. L'uno e l'altro devono essere approvati dal Governo coloniale. Art. 3. Tutti gli atti di concessione di terreno, come quelli di traslazione di proprietà da pdvato a privato, debbono essere trascritti all'ufficio delle ipoteche di Massaua perchè possano avere valore giuridico. Gli atti di concessione di terreno debbono pubblicarsi in sunto nel Bollettinò ufficiale della colonia. Art. 4. I passaggi di proprietà di immobili fra indigeni ed 0uropei per essere valevoli devo~o riportare l'approvazione del Governo coloniale. Art. 5. Qualunque immobile può edsere espropriato per causa di utilità pubblica, da dichiararsi con decreto governatoriale con le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865 sulle esp1'o-


362

priazioni per causa di utilità pubblica, per quanto siano compatibili con le leggi e disposizioni vigenti nella colonia. Art. 6. Le concessioni di terreno a qualunque scopo fatte anteriormente al presente decreto e conformemente a quanto è in esso disposto, se regolarmente trascritte all'umicio delle ipoteche entro un anno dalla data in cui entrerà in vigore il presente decreto, restano di pieno diritto confermate. Nel caso contrario, debbono essere regolarizzate in conformità al disposto degli articoli precedenti. Art. 7. I passaggi di proprietà immobiliare regolarmente verifica~ tisi fra privato e privato precedentemente al presente decreto sono di pieno diritto confermati se non siano in opposizione al disposto dell'art. 4 del presente decreto. In caso contrario, debbono essere regolarizzati. Art. 8. La proprietà regolarmente acquistata, in ottemperanza alle disposizioni di cui sopra, è soggetta a tutte le leggi vigenti nel Regno per quanto non sia disposto diversamente da quelle speciali per la colonia. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nellll r3Ccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Itslia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Ilato a Roma, addì 30 lugliQ 1901.

VITTORIO EMANUELE Registrato alla Corte dei conti addì '7 settembre 1900. Reg. 231. Atti del Governo a f. 8. PACINI. 1.-uopo del Sigillo. V. Il Gurdsigilli F. COCCO-ORTU. PRlNETTI.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.